apostolici soprannumerari e i protonotari ad instar, che prima della loro nomina a protonotari furono nominati con breve p. domestici; i p. appartenenti ai collegi della prelatura, e gli arcivescovi e vescovi che ne ottennero concessione prima della promozione; sono p. domestici ad instar, durante munere, i canonici della Primaziale di Pisa, le dignità del Capitolo metropolitano di Catania, il seniore fra i canonici della perinsigne basilica di S. Lorenzo in Damaso in Roma, l'arciprete del Capitolo dei SS. Celso e Giuliano in Roma, e gli uditori del Tribunale della Rota della nunziatura apostolica di Spagna.
BibL.: A. Tamburini, De jure abbatum et aliorum praelatorem, Lione 1840; A. Cornaro, Relazione della corte di Roma, Leida 1663; L. Muratori, Dissert. sopra le antichità italiane, I. Modena 1717, diss. IV (Degli uffici di corte); F. Buonanni, Gerarchia ecclesiastica, Roma 1720; V. Falaschi, La gerarchia ecclesiastica e la famiglia pontificia, Macerata 1824; Moroni, LV, p. 141 sgg.; vol. V degli indici, p. 341 ; A. Trombetta, De iure et privilegio praelatorem Romanae Coriae, Sorrento 1906; M. a Coronata, Diritti e privilegi dei p. domestici di S. S., in Palestra del cbro, 9 (1930), pp. 548-50; E. v. Kienitz, Die Rechtsstellung der gefreiten Abte u. Prälaten, in Theol. u. Glaube, 22 (1922), pp. 590-604; G. Felici, La Rev.da Camera Apostolica, Roma 1940.
Gennaro Moroni
PRELATURA NULLUS. - P. nullius (cioè nullius dioeceseos) in senso generico indica una chiesa, la quale viene sottratta alla giurisdizione del vescovo. In senso specifico è una porzione territoriale, nel cui àmbito siano almeno tre parrocchie, staccata dalla diocesi e indipendente dalla giurisdizione del vescovo.
Vi presiede un prelato che è un vero Ordinario con piena giurisdizione legislativa, esecutiva e giudiziale (can. 323) ed è direttamente soggetta al romano pontefice. Non necessariamente il prelato deve essere insignito del
carattere episcopale. I diritti e gli obblighi di questo istituto giuridico sono equiparati a quelli dell'abbazia nullius (cf. cann. 319-28; 215, 2; v. ABATE; VESCOVO).
BibL.: oltre a quella delle voci citate: E. V. Kienitz, Die Rechtsstellung der gefreiten Abte und Prälaten, in Theol. und Glaube, 22 (1933), pp. 590-604.
Giuseppe Damizia
PREMATRIMONIALE, VISITA. - Visita medica imposta o consigliata, secondo le varie nazioni, a coloro che intendono unirsi in matrimonio e che comporta il rilascio di un "certificato medico p.", obbligatorio in taluni Stati, per procedere alla celebrazione dello stesso. La v. p. fa parte delle complesse previdenze eugeniche il cui scopo è migliorare la popolazione, particolarmente di quelle dette "negative" perché tendono a eliminare la nascita di esseri infermi o comunque non adatti alla vita sociale.
Di fronte ad altri mezzi assai più lesivi della libertà e della personalità, e più intrinsecamente illeciti, la forma in esame è suscettibile di critica varia, dal punto di vista morale, secondo le conclusioni e le sanzioni pratiche cui essa è collegata.
Scopo della v. p. è di accertare lo stato di salute dei futuri coniugi, in particolare, l'assenza di malattie contagiose o di tare morbose in atto, di infermità mentali o fisiche, trasmissibili creditariamente. In America, tale forma di controllo del matrimonio ha avuto larga attuazione, specialmente per la sifilide; diciassette Stati richiedono, a chi vuol contrarre matrimonio, la dichiarazione medica attestante che egli è immune da questa malattia, mentre altri la richiedono per tutte le malattie veneree; taluni impongono la visita medica, mentre altri richiedono solo un certificato medico. In molti Stati la restrizione è estesa alla tubercolosi e alle tare psichiche, ciò particolarmente nell'America del nord; in quella del sud, per la prevalenza dell'elemento cattolico, le restrizioni sono assai più limitate.
Anche l'Europa ha adottato tali misure precauzionali, sebbene non in egual misura nelle varie nazioni. Tra le prime, va ricordata la Svezia che istituì, nel 1915, l'obbligo del certificato p. con gravi sanzioni per i contraventori, giungenti fino all'annullamento del matrimonio. Nel 1907 in Germania la "Società per l'igiene della razza "iniziò una campagna per il controllo sanitario dei matrimoni, partendo dal concetto che è obbligo dello Stato limitare la fecondità dei più deboli, esigendola invece dai più forti (su tale strada si giunse all'aberrazione della sterilizzazione e dell'allevamento di Stato). Nel 1920, sempre in Germania, l'Assemblea nazionale stabilì che gli uffici di stato civile esigessero lo scambio dei certificati sanitari tra gli sposi, con pene per i trasgressori; tale imposizione venne accentuata dal governo hitleriano. Nel 1919 la Norvegia istituì un questionario cui i fidanzati dovevano rispondere per essere ammessi al matrimonio. Nel 1922 sorse in Austria il primo consultorio p. e l'Ufficio d'igiene ne intraprese la propaganda con manifesti che ebbero buon risultato. La Russia, con l'art. 131 [della legge 1934, prescrisse il certificato p. obbligatorio, con particolare riguardo alle malattie veneree, mentali e alla tubercolosi e gravi sanzioni per i trasgressori; anche la Jugoslavia nel 1935 istituil l'obbligatorietà del certificato p. La Francia, che già nel 1903 aveva opposto un secondo rifiuto a tale istituzione, nel 1942 stabilì che i fidanzati dovessero presentare all'Ufficio di stato civile un certificato dal quale risultasse che ciascuno di essi aveva subito una visita medica; ciò non a scopo proibente, ma con lo scopo di porre i contraenti di fronte alla propria responsabilità, cosicché, pur salvaguardando la libertà, venisse stimolato il senso della responsabilità. Nel 1946, per le ripetute istanze della "Società francese di eugenetica ", è stata imposta agli aspiranti al matrimonio la presentazione dei referti di un esame radiologico del torace e della reazione di Wasser-
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mann. In Turchia, fin dal 1930, si proibisce il matrimonio a chi è sprovvisto d'un certificato attestante l'assenza di malattie veneree. In Danimarca, su parola d'onore, si esige la dichiarazione della stessa condizione.
In Italia, la questione si profilò nel 1920 in seno alla Società italiana di dermatologia e sifilografia s, presentando alla Direzione generale di sanità pubblica uno schema di regolamento relativo all'adozione d'un certificato p. inibitorio in caso di talune malattie. Nel giugno 1923 il prof. Cirincione fece alla Camera la prima proposta per un certificato medico obbligatorio per gli sposi, però con esito nullo. Da quell'epoca sul terreno legislativo la questione è stata variamente dibattuta. In un disegno di legge, presentato al Senato il 28 sett. 1949, riguardante le misure di lotta contro le malattie veneree, d'iniziativa del senatore Monaldi, all'art. 7 si parla del dovere di una v. p. consultiva.
Il 19 dic. 1949 alla Camera dei deputati viene annunziata una proposta di legge, d'iniziativa di Mary Chiesa Tibaldi ed altri, per l'istituzione di consultori prematrimoniali, che si appoggia su tre principali punti : $1^{\circ}$ riconoscimento della necessità della v. p.; $2^{\circ}$ riconoscimento della necessità del certificato medico p.; $3^{\circ}$ non determinazione di rendere la visita obbligatoria per legge, ma "opportunità di creare una coscienza in merito ai problemi del matrimonio e della discendenza » ed esercitare la massima propaganda sull'utilità dei consultori p.
Attualmente esiste a Milano un consultorio di profilassi p.; già auspicato da E. Alfieri sin dal 1924, fondato presso la Croce Rossa italiana, per iniziativa di questi, di L. Ronzoni e di P. Malcovati. Egualmente a Milano funziona, con sezione giuridica, medica e genetica, un consultorio p. presso l'Opera card. Ferrari, in collegamento con il Centro di genetica umana dell'Università, diretto dalla prof. L. Gianferrari. A Roma e a Verona, con lo stesso piano di organizzazione, ne funziona uno promosso dal "Fronte della famiglia".
Per quanto riguarda la questione dal punto di vista medico, medico-legale e morale, valgano le seguenti considerazioni. Dal punto di vista medico, senza dubbio, la v. p. rappresenta un efficace mezzo di lotta contro la diffusione di gravi malattie, trasmissibili all'altro coniuge o alla discendenza, senza violentare la dignità della persona umana e rappresenta un atto di legittima intromissione dell'autorità pubblica, in difesa di interessi superiori di ordine sociale (alla stessa guisa dell'obbligo delle vaccinazioni e della denuncia delle malattie infettive) e del diritto che ogni coniuge ha a conoscere le reali condizioni di salute dell'altro. Perciò, anche dal punto di vista morale, nulla vi è da eccepire su un'eventuale obbligatorietà della v. p. Per valutare però nei giusti limiti i possibili danni di alcune forme morbose nei riguardi della discendenza, va tenuta presente la limitatezza e la relatività delle nostre conoscenze sui fenomeni dell'ereditarietà (v. EUGENICA).
Differente appare la questione dal punto di vista morale, nel caso che la visita comporti l'obbligo della compilazione d'un certificato medico, ne sia obbligatorio lo scambio tra i futuri coniugi, l'autorità ponga sanzioni o impedimenti per l'esistenza di particolari malattie. Mentre sembra potersi ammettere la liceità morale dell'obbligo legale del certificato p. e del suo scambio tra i futuri coniugi, in accordo con il dovere morale di ciascun contraente di manifestare gli eventuali difetti occulti capaci di compromettere la validità del matrimonio e la felicità famigliare, deve considerarsi moralmente illecita da parte dello Stato ogni sanzione o proibizione temporanea o permanente a celebrare il matrimonio, nel caso di v. p. non corrispondente a determinati requisiti. Una tale imposizione sarebbe lesiva degli attributi della persona umana e colpirebbe «il diritto naturale dell'uomo a
contrarre matrimonio" (Pio XI, Casti connubii). Inoltre tale istituzione, di diritto divino e non umano, è retta e riconosce impedimenti solo dal primo e da quello canonico, essendo di competenza civile solo gli effetti civili del matrimonio (CIC, cann. 1016, 1038). Trattandosi di matrimonio tra non battezzati sembra che lo Stato possa lecitamente porre impedimenti temporanei, proibendo il matrimonio finché perdurino determinate circostanze.
BibL.: C. Foà, Critica allergonica negativa (... certificato prematr.), in Minerva medica, 1937, p. 233; G. Valle, Aspetti medicolegali e primi risultati del certificato obbligatorio pre-moziale, ecc.. in L'Arte estetrica, 1939, n. 9; L. Gianferrari, Proposte per l'inquadramento della prevenzione eugenica pre-matr. nell' organizazazione sanitaria ital., in Orizzonte medico, 1949; P. Malcovati, Problemi pre-matr. (Problemi medico sociali), Bologna 1949, pp. 74-75 e seg.; R. P. Veranho, Problemi eugenetici. Il certificato pre-matr., in Medicina e morale, 1930, n. 2; J. M. Porta, Euginique prématrimoniale, in Atti IV Congr. int. medici cattol., Roma 1930, pp. 77-97; A. Castilbo de Lucas, Eugèneria prematrimonial, ibid., pp. 98-112; A. J. Cicchetti, El certificado pre. nupcial en la legislación argentina, ibid., pp. 121-123; Meyrelles Do Sonto, A propor da certificat prématrimonial, ibid., pp. 142-46; V. M. Santana Carlos, Le certificat prèmptial et la personne humaine, ibid., pp. 149-53; Disegno di legge Monaldi, Senato della Repubblica, Disegni di legge e relazioni, 1948-49, n. 628; Proposta di legge Chiesa Tibaldi e altri, Camera dei deputati, Atti parlamentari, n. 1900.
Adalberto Pazzini
PREMISLIA (Przemyl) dei Latini, diocesi di. Diocesi di rito latino in Polonia. Già nel sec. xim si ha la notizia di un episcopatus Russiae comprendente il vasto territorio della Rutenia, o Piccola Russia. L'odierno vescovato latino di P. fu eretto da Gregorio XI il 13 febbr. 1375 con la bolla Debitum pastoralis officii. E suffraganea della metropoli latina di Leopoli (Lwów). Oggi la città vescovile si trova in Polonia, ma con i nuovi confini dopo la seconda guerra mondiale la diocesi è stata tagliata e una gran parte del vescovato si trova nella Russia sovietica.
Statistiche (1949) : superficie 21.000 kmq., cattolici latini 1.200 .000 , chiese 800 , parrocchie 447 , sacerdoti diocesani 644 , case religione maschili 25 , femminili 154 . Durante la seconda guerra mondiale la diocesi molto soffri sotto l'occupazione tedesca e sovietica. Perirono truciolati o deportati 42 sacerdoti. Vescovi eminenti : Maciej (Janina), m. nel 1420; Mikolaj z Blazéjowic, m. nel 1474; Walenty Herbut (1524-72), partecipante al Concilio di Trento, «vir et pietate et doctrina praestans»; Wawrzyniec Grzymala Goślicki, autore dei trattati De optimo senatore e De haereticis discursus, m. nel 1601; Pawel Janina Piasecki, autore di Praxis episcopalis, edita a Venezia nel 1611, m. nel 1649; Waclaw Hieronim Sierakowski ( $1699-1784$ ), prima vescovo di Livonia di Kamieniec, futuro antivescovo di Leopoli, che nel 1751 divise la diocesi in 3 arcidiaconati: Przemyśl, Brzżków e Jaroslaw; Franciszek Wierzchlejski (1803-84).
Il Capitolo della diocesi di P. fu fondato nel 1390, il seminario nel 1677-89. Chiese notevoli: la cattedrale di N. S. e di S. Giovanni Battista del 1460-1744, al posto di quella antica del sec. xiv; quella dei pp. Gesuiti del 1627; a Sambor la chiesa dei pp. Bernardini del sec. xv; a Sanok il chiostro e la chiesa dei pp. Francescani del 1377; a Lezajsk il chiostro e la chiesa dei pp. Bernardini, dove si trova l'imagine miracolosa della Madonna; a Krosno la chiesa parrocchiale del 1342.
BibL.: F. Pawlowski, P. sacra, vive series et gesta episcoporum rit. Lat. Premisliensium, Cracovia 1869; X. M. Nowodworski, Encyklopedia Ksztiuba, XII. Varsovia 1878, pp. 88-184; T. Glemma, Przemytl, in LThK. VIII, coll. 238-39; P. M. Pimzyński, Statystyka Ksztiuba Ksztlichiego w Polsce, in Homo Dei, 1946, n. 2; 1948, on. 1. 4. 5.
Adam Macielioski
PREMISLIA dei Ruteni. - Con titoli uniti di Sanochia e Samboria (in ucraino. Peremyll-Sanih i Sambir; in polacco Przemyśl-Sanoh-Sambor), diocesi rutena di rito bizantinoslavo nella Polonia orientale, ossia Rutenia. Oggi la città di P. con i suoi dintorni si
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Premostratensi - Apostolato dei P. fiamminghi e olandesi : le cappelle ambulanti nella diaspora e tra i protughi in Germania.
trova in Polonia, mentre quasi tutto il territorio della diocesi si trova nella Repubblica Sovietica di Ucraina.
La prima notizia del vescovato orientale a P. si ha nel 1218, quando il metropolita di Kiev mandò in questa città il vescovo Antonio (Dobrinia Jadrenkovic). La diocesi di Sambor fu unita a P. nel 1422, ed essendo negli anni 1668-75 Sanok la residenza dei vescovi di P., anche quel nome fu inserito nel loro titolo.
Con tutta la metropolia di Kiev, anche il vescovato di P. cadde nello scisma. Soltanto molti anni dopo l'unione di Brest-Litovsk (1595) il vescovo di P. Innocenzo Vinnckyi aderì all'unione, dapprima privatamente nel 1681, e poi pubblicamente nel 1692. Da quel tempo si ha ininterrotta la serie di vescovi cattolici, fino alla recente distruzione della diocesi dopo la seconda guerra mondiale.
Nel 1807, essendo stata elevata la diocesi di Leopoli a metropolitana, P. divenne sua suffraganea. Nel 1934 furono da P. staccati 9 decanati per formare una nuova amministrazione apostolica di Lemkivščina. Dopo la seconda guerra mondiale, la frontiera fra Polonia e Russia tagliò la diocesi in due. Dalla parte polacca i cattolici orientali, essendo ucraini, furono «rimpatriati» e deportati in Russia. Il 25 giugno 1946 venne deportato anche il vescovo mons. Giosafat Kocyloskyj, il quale durante il viaggio verso l'Oriente mori a Kiev. Così nella Polonia d'oggi quasi non esistono più cattolici orientali e il vescovato di P. è praticamente distrutto.
Statistiche (prima della distruzione): cattolici orientali r.159.380, chiese 1268, parrocchie 640, sacerdoti diocesani 659 . Un vescovo eminente fu Julian Peleš, teologo e scrittore, morto nel 1896. Chiese importanti a P. la cattedrale di S. Giovanni Battista del sec. xvir; a Sambor la chiesa greca del sec. xviri.
Bibl.: M. Harasievic, Annales Ecclesiae Ruthenae, Leopoli 1862; J. Peleš, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, I, Vienna 1880, p. 363; II, ivi 1880, pp. 609-10; Gatti Korsievskij, I riti e le Chiese orientali, I, Roma 1942, pp. 600-771; G. de Vries, La perscruzione contro i cattolici razmi, in Il cristianesimo nell'Unione Sovietica, Roma 1948, pp. 273-92.
Michele Lacko
PREMOLI, Orazio. - Barnabita, n. a Crema il 20 maggio 1864, m. a Segni (Roma) il 22 ag. 1928.
Primo rettore dell'Istituto "Zaccaria" di Milano, poi assistente generale; storico della Chiesa e del suo Ordine. Le sue maggiori opere sono la Storia dei Barnabiti nel '500, nel'600, nel'700 ( 3 voll., Roma 191325); la Vita di Alessandro Mansoni ( $2^{\mathrm{a}} \mathrm{ed}$. Milano 1928); la Storia ecclesiastica contemporanea, 1900-25 (Torino 1925). Poi, tra i
moltissimi altri lavori, Le lettere e lo spirito di s. Antonio M. Zaccaria (Roma 1909); le monografie su Fra' Battista da Crema (1909), Giovanni Vuiloti (1910), S. Gaetano Thiene (1910), Lorenzo Davidico (1912), Cristoforo Giarda ultimo vescovo di Castro (1914), Andrea Torcinndi (1913), Maria di Savoia (1915), Il p. Tondini e la conversione della Russia (1919), ecc.
Bibl.: L. Manzini, Il p. O. P., Roma 1929; G. Boffito, Scrittori barnabiti, III, Firenze 1934, pp. 204-17. Virgilio M. Colciago
PREMOLI, Paolo Filippo. - Barnabita, n. a Crema nel 1692, m. ivi il 21 marzo 1771.
Penitenziere e commentatore della S. Scrittura nella metropolitana di Bologna, confessore del card. Lambertini, Superiore generale del suo Ordine (1755-61). Diede alle stampe, anonime, le Regole per le Conver. tite Carmelitane del convento dei SS. Giacomo e Filippo di Bologna (1738) e le Costituzioni per le Agostiniane di S. Elena di Bologna (1746). Ma i suoi lavori più importanti, rimasti monoscritti nell'Archivio gen. romano, sono i Monumenti per la causa del servo di Dio V. Antonio M. Zaccaria (1750) e la Relazione e Lettere concernenti i viaggi e le missioni dei Barnabiti nell'Impero della Cina e nei Regni di Asta e Pegi.
BibL.: G. Boffito, Scrittori barnabiti, III, Firenze 1934, pp. 217-19. Virginio M. Colciago
PREMOSTRATENSI. - Canonici regolari che hanno preso il nume da Prémontré (diocesi di Soissons), dove nel 1120 furono fondati da s. Norberto di Xanten (v.) secondo la regola di s. Agostino. Risultato dal movimento di povertà apostolica dei predicatori ambulanti e dalla riforma canonicale dell'epoca gregoriana, il ramo dei P. costitul - di fronte agli altri Canonici regolari - ben presto un ordine distinto.
I. Storia. - Nel 1126 ebbero la conferma apostolica. Per la formazione dell'osservanza e dell'organizzazione servirono di modello i Cistercensi specie dopo che a Prémontré sotto il b. Ugo di Fosses (m. ca. 1164), succeduto a s. Norberto, elevato nel 1126 alla sede arcivescovile di Magdeburgo, fu definito l'ordinamento delle consuctudini, della liturgia e dell'urganizzazione nella sua sostanza. L'abate di Prémontré diviene abate generole, i rapporti fra i monasteri si basano sul principio della figliazione, il potere supremo sta presso il Capitolo generale. Gli abati di S. Martino (Lauri), Floreffe e Cuisey godettero delle prerogative come patres Ordinis. Ai tentativi di centralizzazione avanzati dalla casa madre si opposero a

(per cortesia del can. A. Rubert)
Premostratensi - Abbazia di Prémontré, ora trasformata in Ospedale paichiatrico de l'Aisne.
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lungo i monasteri della Sassonia, il cui centro era Magdeburgo; i loro prelati serbarono il titolo di preposito, inviando pure dal 1239 in poi soltanto ogni terz'anno un rappresentante al Capitolo generale. In contrasto ai Cistercensi i P. fin dall'origine ebbero conventi femminili, anzi monasteri doppi; a partire dal 1140 però quelli furono spostati in regioni distanti. Favorito da signori feudali e vescovi zelanti della riforma, l'Ordine si propagò ben presto specie in Francia e nell'Impero; in unione col movimento missionario e delle Crociate i P. si dilatarono anche nell'Europa orientale e persino in Terra Santa. All'est dell'Elba compirono inoltre una grande missione di colonizzazione. Ad una primitiva vita di solitudine si associó ben presto la cura delle anime, esercitata prima di tutto nelle campagne, ciò che portò ad aumento di possedimenti e alla formazione del sistema di parrocchie incorporate. I P. costituirono in seguito pure Capitoli contestrali e sedi vescovili nei territori della colonizzazione germanica (Brandeburgo, Havelberg, Ratzeburgo, Riga).
I secc. xir-xir furono l'epoca più fiorente dell'Ordine, il quale si distinse per una osservanza molto severa, per opere di carità, di predicazione, per santità personale, devozione mistica e una vita intellettuale notevole. Rappresentanti di quest'epoca sono i bb. Goffredo di Cappenberg (m. nel I127), Gilberto di Neuflontaines (m. nel 1152), Evermodo (m. nel 1174), Federico di Mariengaarde (m. nel 1175), Isf́rido (m. nel 1204), Erman...o Giuseppe (m. nel 1241), Bronislava (m. nel 1252) e Gertrude di Altenberg (m. nel 1297); gli scrittori Anselmo di Havelberg (m. nel 1158), Filippo di Harveng (m. nel 1183), Adamo Scoto (m. nel 1212), Zaccaria Crisopolitano (sec. xII). A Parigi, nel 1252, l'Ordine aprì un collegio di studi. Nel 1320 si costituirono circoscrizioni, dette Circarie, onde facilitare le visite regolari.
Nel tardo medioevo anche i P. subirono un periodo di rilassamento, però nel sec. xv non mancarono tentativi di riforma. Le commende ostacolarono a lungo la ripresa, specie nella stessa casa madre: nei paesi nordici l'Ordine divenne vittima della riforma protestante, mentre in Italia, Grecia e Terra Santa si estinse del tutto. In seguito alla Riforma tridentina riusci tuttavia ad avere una nuova rifioritura. Nel 1628-31 uscirono nuovi staruti; monasteri e chiese furono restaurati nello splendore dell'arte barocca; collegi di studi sorsero a Salamanca ( 1568 ), Lovano (1571), Pont-à-Mousson (1603), Colonia (1617), Roma (1618) e Praga (1637). Nel corso della Riforma i P. spagnoli e la congregazione lorenese a antiqui rigoris tentarono distaccarsi dall'osservanza comune. Nel 1750 Benedetto XIV riconfermò il privilegio delle parrocchie per i P. e nel 1751 il Terz'ordine premostratense assunse una forma organizzata.
P. insigni di quest'epoca: fra i martiri di Gorcum, Adriano Beckam e Giacomo Lacoupe; Nicola Pseaume (m. nel 1575), vescovo di Verdun e zelatore della Riforma tridentina, l'agiografo C. van der Sterre (m. nel 1652), gli storiografi dell'Ordine J. Lepaige (m. nel 1650) e Ch. L. Hugo (m. nel 1739), il teologo G. Hirnheim (m. nel 1679), gli scrittori L. Goffiné (m. nel 1719) e G. Lienhardt (m. nel 1783). I P. pubblicarono a Tongerloo il vol. LIII degli Acta SS. La Rivoluzione Francese e la secolarizzazione in Austria, Germania, Polonia e Spagna inflissero all'Ordine gravissimi danni; cessò quindi il vincolo dell'organizzazione. Però il sec. xix vide una nuova ripresa che divenne particolarmente feconda nel Belgio, mentre l'organizzazione esterna è dovuta in prevalenza agli sforzi dei P. in Boemia e Austria (1869-83). Nel 1937 l'abate generale stabili la residenza a Roma e l'ultima redazione degli statuti avvenne nel 1947. L'abito dei P. è di lana bianca.
II. Spiritualita. - I P. uniscono la vita contemplativa a quella attiva del ministero pastorale; la loro spiritualità quindi manifesta una tendenza verso la vita

(per carteia del can. A. Hubert)
Pretmostratensi - Ufficio corale nell'abbazia di Tongerloo.
pratica, le cui fonti sono la liturgia, la S. Scrittura e l'esperienza sacerdotale; idee fondamentali: imitazione di Cristo nella povertà, carità, ospitalità; si aggiunge la devozione verso la Croce, l'Eucaristia e Maria.
III. Liturgia. - Nel sec. xir i P. usavano quella romana (renana) con elementi cistercensi e cluniacensi, che influenzarono la liturgia dei Domenicani; negli anni 1618-22 fu adottata in gran parte la liturgia romana.
IV. Ompentezazione. - Abate generale, eletto a vita, 4 abati definitori, 4 assistenti dell'abate generale. Il Capitolo generale ha luogo ogni 6 anni. I professi sono 1500 in 5 Circarie (austriaca, brabantica, boema, francese, ungherese) e in nuove fondazioni negli Stati Uniti ed in Germania; 7 sono i monasteri del Second'ordine; alla testa delle Circarie vi sono vicari generali. Hanno inoltre missioni nel Congo belga, in India, Brasile ed in Danimarca; varie forme dell'apostolato sono: la Messa riparatrice, la Crociata eucaristica, la missione delle a Cappelle ambulanti+ nella diaspora germanica, ecc. - Vedi tav. CXXXII.
Rint.: J. Lepaige, Biblioth. Praemonstrat. Ord., Parigi 1633; Ch. L. Hugo, Sacri ac candidi Ord. praemonstrat. annales. 2 voll., Nancy 1734-36; G. Lienhardt, Ephemerides hagiologinae Ordinis Praemonstratensis.... Augusts 1764; F. Winter, Die Prämonstratenser im 12. Jahrh. und ihre Bedeutung für das nordöstl. Deutschland, Berlino 1865; L. Gouvourts, Eercuies, artistes et savants de l'Ordre de Prémontré, Bruxelles 1899-1914; R. van Waefelghen, Les premiers statuts de l'Ordre de Prémontré, in Analectes de l'Ordre de Prémontré, 9 (1913), append.; F. Petit, L'Ordre de Prémontré, Parigi 1927; H. Heijman, Untersuchungen über die Prämonstratensorgenschnheiten, Tongerloo 1928; R. v. Waefelghen, Répertoire des sources imprimées et manuscrites relatives à l'hist. et à la liturg. des monats. de l'Or. de Prémontré, Bruxelles 1930; B. Grand, Der Prämonstratenserorden, seine Gesch. und seine Ausbreitung bis zur Gegenwart, in Anal. Praemonstrat., 10 (1934), appendice; A. Erenz, s. v. Prémontrés, in DThC, XIII, coll. 2-31; M. Fiszthum, Die Christologie der Prämonstrat. im 12. Jahrh., Plan 1939; G. Schreiber, Prämonstratenserhaltur des 12. Jahrh., in Anal. Praemonstr., 16 (1940), p. 41 sgg.; 17 (1941), p. 5 sgg.; F. Petit, La spiritualité aux XIII et XIII siècles, Parigi 1947; C. Deveine, Les origines de Prémontré, in Rev. d'hist. ecclés., 42 (1947), pp. 355-78; id., Le premier Ordo de Prémontré, in Rev. bénédict., 58 (1948), p. 84 sgg.; P. Lefèvre, La liturgie de Prémontré, in Ephem. Liturg., 62 (1948), p. 195 sgg.; N. Bachmund, Monasticum Praemonstr., I, Straubing 1949; H. M. Colvin, The White Camons in England, Oxford 1951. Rivista dell'Ordine: Anal. Praemonstrat., Tongerloo dal 1925.
Agostino Huber
PREMOZIONE FISICA. - E il concorso o influsso previo e immediato di Dio sull'attività di ogni creatura e specialmente sull'azione umana anche libera, secondo la dottrina di s. Tommaso.
I. Storia. - La questione del rapporto tra Dio e l'attività della natura creata ha avuto uno sviluppo vario nell'àmbito del pensiero cristiano. Ai tempi di s. Tommaso dominavano due correnti in contrasto: una che si
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ricollegava a s. Agostino e alla filosofia giudaica (Avicebron nel libro Fons vitae) e sosteneva teocentricamente che l'azione della creatura, nella sua realizzazione e nella sua specificazione, dipende esclusivamente dalla volontà di Dio; l'altra, a tinta naturalistica, veniva dalla filosofia araba (Avicenna, Averroè) e pretendeva spiegare ogni attività della creatura in base alle sue energie naturali, senza intervento divino. Evidentemente la prima opinione destituiva la natura della sua intrinseca capacità operativa e faceva dell'agente naturale non una vera e propria causa, ma una occasione, di cui Dio si servirebbe per produrre un determinato effetto (quasi un'anticipazione dell'occasionalismo di Malebranche). La seconda opinione invece esaltava oltre il giusto la natura, fino a sottrarla al dominio di Dio. S. Tommaso intui la incongruenza dell'una e l'assurdità dell'altra e, partendo dal concetto di creazione, che subordina interamente l'essere della creatura nella sua origine e nella sua conservazione, stabili, alla luce della ragione e della Rivelazione, che la natura con le sue facoltà è intrinsecamente ordinata e proporzionata a determinati effetti, ma come non può esistere neppure un istante da sé, cosi non può passare all'azione da sé, ma ha bisogno dell'influsso della Causa Prima. In altri termini s. Tommaso vede in ogni agente creato, non escluso l'uomo, un essere "in potenza", che non può darsi l'atto senza l'intervento dell'Atto Puro che è Dio. Per questa via egli arriva alla teoria della p. f. come influsso divino determinante il passaggio dalla potenza all'atto e però come azione divina che, nell'ordine di causalità, precede e attualizza fisicamente ogni agente creato. Nel De potentia (q. 3, a. 7) s. Tommaso espono lucidamente il suo pensiero dicendo che Dio è causa di ogni azione della creatura sia perché dà ad essa l'essere con la virtù operativa e glielo conserva, sia perché applica all'azione quella virtù in modo che l'agente naturale opera come causa strumentale di Dio, causa principale. Nell'Ordine domenicano ci fu Durando che combatté questa dottrina, limitando l'azione di Dio alla creazione e alla conservazione della natura e delle sue facoltà, che passerebbero da sé all'azione (concorso mediato). Nel sec. xvı si accese un'ardente controversia tra Domenicani e Gesuiti intorno all'azione naturale e soprannaturale di Dio sulle creature e specialmente sulla libera volontà dell'uomo (v. 84882; mOLINISMO). Il gesuita Ludovico Molina (nell'opera Concordia, 1588) propose l'opinione secondo cui Dio interverrebbe nell'attività umana non prevenendo, ma accompagnando col suo influsso la volontà, che rimarrebbe arbitra della sua azione e capace di servirsi del concorso offerto da Dio tanto per il bene quanto per il male. In tal modo Dio si metterebbe a fianco alla creatura senza determinarla, ma pronto ad aiutarla ogni volta che si muove all'azione. Molina sostiene cosi un concorso divino non previo, ma "simultaneo». Contro di lui insorse Domenico Bafiez dell'Ordine dei Predicatori, che appellandosi a s. Tommaso dimostrò che l'influsso di Dio sulla creatura e sull'uomo in particolare è immediato e previo, anzi è efficacemente determinativo d'ogni singolo atto anche libero in maniera che la volontà non solo è mossa da Dio ad agire, ma è "predeterminata" fisicamente a questo o a quell'atto in particolare (D. Bafiez, Scholastica commentaria in $2^{\text {sen }}$ partem Angelici Doctoris, Salamanca 1584 e 1588 ; id., in $2^{\text {sen }}-2^{\text {se }}$, (vi 1584 e 1594). La controversia, dopo ca. 4 secc., è ancora viva nelle opposte scuole, che si rimproverano a vicenda le lacune e i compromessi : i molinisti additano nella posizione di Bafiez il pericolo della libertà umana e i tomisti denunziano nella posizione molinistica una deroga al dominio di Dio sull'uomo. Negli ultimi tempi sono state tentate varie vie di conciliazione tra gli opposti sistemi, dando origine al cosiddetto "sincretismo".
II. Teologia. - Dal punto di vista dottrinale ve messo in chiaro il pensiero genuino di s. Tommaso, che raccoglie la voce della sana tradizione e ha il suffragio del magistero della Chiesa, la quale però finora non ha voluto dirimere la controversia e lascia liberi di discutere tomisti e molinisti. S. Tommaso nella sua teoria segue la linea strettamente metafisica: solo Dio è l'Essere per essenza, men-
tre tutte le creature ricevono l'essere da lui. Se la creatura riceve l'essere e pertanto non è il suo essere, non è neppure il suo agire, ma l'azione come l'essere si distingue in essa dalla sua natura o essenza (Sum. Theol., 10, q. 61, a. 1; q. 3, a. 4; De ente et essentia, capp. 5-6; quanto all'azione, Sum. Theol., 19, q. 54, a. 1; C. Gent., III, cap. 70 e altrove spesso). Dio e la creatura non sono due cause coordinate, ma l'una (la creata) è subordinata all'altra (Dio), come lo strumento alla causa principale (C. Gent., I, cap. 44; III, cap. 67 e IV, cap. 41, oltre il De potentia, q. 3, a. 7 già citato). La ragione profonda dell'intervento di Dio nell'azione della creatura è anzitutto, come si è detto, lo stato potenziale di ogni causa seconda; poi quell'intervento è richiesto dal fatto che in ogni azione della natura si realizza un effetto, che è un nuovo modo di essere, si tocca dunque l'essere, che, essendo effetto a carattere universale, esige una causa universale quale è soltanto Dio. Da questi principi si ricava necessariamente la p. f. divina in tutta l'attività della natura creata e quindi anche dell'uomo. Il molinismo non sembra tener conto di questi principi metafisici quando ammette la possibilità nella creatura di passare all'azione senza che sia mossa intrinsecamente da Dio. Tuttavia il molinismo ha ragione di opporsi al concetto di una p. f. che sia anche predeterminazione a questo o a quell'atto concreto. Ognuno vede in tale predeterminazione un pericolo di compromettere la libertà umana, che vuole definirsi autodeterminazione.
Ritornerdo a s. Tommaso, occorre riconoscere che egli ammette senz'altro la p. f., ma non parla di predeterminazione "ad unum" della volontà sotto l'impulso divino. Anzi ci sono testi dai quali appare che s. Tommaso oppone costantemente necessità a libertà ed equipara la prima alla determinazione "ad unum", la seconda all'indeterminazione o indifferenza attiva di fronte ai beni particolari : "Causa prima non ita agit in voluntate ut eam de necessitate ad unum determinet, sicut determinat naturam; ideo determinatio actus relinquitur in potestate rationis et voluntatis" (De potentia, q. 3, a. 7, ad 13, da confrontare con De malo, q. 6, art. unico, ad 3). Nella Sum. Theol., $1^{2}-2^{\text {se }}$, q. 9, a. 6, ad 3, il s. Dottore riassume il suo pensiero in questi precisi termini : "Deus movet voluntatem hominis sicut universalis motor ad universale obiectum voluntatis, quod est bonum, et sine hac universali motione homo non potest aliquid velle; sed homo per rationem determinat se ad volendum hoc vel illud". Dunque la determinazione specifica dell'atto, in cui si manifesta la libertà, è affidata alla ragione e alla volontà. In realtà l'atto libero si deve alla volontà e alla ragione insieme, sotto diverso aspetto: come realizzazione (s. Tommaso dice esercizio) dipende dalla volontà, ma come specificazione dipende dall'oggetto presentato dall'intelletto. La mozione divina si svolge propriamente sulla linea dell'esercizio: alla specificazione Dio concorre in quanto muove l'intelletto a presentare l'oggetto appetibile alla volontà, la quale è libera di aderirvi o di ripudiarlo (cf. Sum. Theol., $1^{2}-2^{\text {se }}$, q. 9, a. 1 e q. 10, a. 2). Altri teologi suggeriscono altre forme di mitigazione della p. f. sempre per la preoccupazione di mettere al sicuro la libertà umana sotto l'influsso divino generalmente ammesso. Ma si deve confessare che il problema della conciliazione della libertà con la p. f. e con la Grazia efficace tocca la zona del mistero e però qualunque sistema teologico non riuscirà mai a risolverlo adeguatamente.
Binc.: L. Molina, Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praesciencia, providentia, prandotinatione et reprobatione, Parigi 1876; A. M. Dummermuth, S. Thomas et doctrina praemotionis physicae, ivi 1886; G. Schneemann, Controversiamon de divinae Gratiae liberique arbitrii concordia initia et progressio, Friburgo i. Br. 1881; C. Bonacina, Dottrina di s. Tommaso d'A. nel concorso generale di Dio, Milano 1889; Th. De Règnon, Bafiez et Molina, Parigi 1889; id., Bannesianisme et molinisme, ivi 1890; T. Papagni, La mente di s. Tommaso intorno alla mozione di Dio, Benevento 1902; N. Del Prado, De Gratia et libero arbitrio, Friburgo 1907 (special. il vol. II); F. Zigon, Divisi Thomas arbiter controversiae de concursu divino, Gorizia 1923; R. M. Martin, Pour et Thomas et les thomites et contre le v. p. Jean Stußer S. 7., Saint-Maximin 1926; A. D'Alès, Providence et libre arbitre, Parigi 1927 (cf. R. Garrigou-Lagrange, Si Thomas et le adomolinisme, in Dieu, ivi 1928, p. 791 sgg.); P. Parente, Causalità divina e libertà umana, in La Scuola cattolica, 1947, pp. 89-108. Pietro Parente
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(da F. Wiodole, Lascaux: chapelle oistine de la probistoire, Montregane sur Vesère 1948)

Ida route de Brguera, Les staturs d'argile ... la .latkropologie, 23 (1912), p. 637)
In alto: ARTE FRANCO-CANTABRICA (PALEOLITICO SUPERIORE) : saggio di figure parietali cavernicole (bovidi, equidi ecc.), dipinte nella grotta di Lascaux (Ariège). Le figure dei singoli animali sono di grandi dimensioni. In basso: ARTE CAVERNICOLA FRANCO-CANTABRICA: bisonti maschio e femmina della caverna del Tue d'Audoubart (Ariège), modellate a tutto tondo con l'argilla del suolo ad oltre seicento metri dall'imboccatura della caverna stessa. Il bisonte femmina misura cm. 61 di lunghezza, il maschio cm .63 .
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(da Acta Gaurtoram, Jusil I, Anversa 1695)
In alto a sinistra: INTERNO DELLA CHIESA PREMOSTRATENSE di Jerikow nel Brandeburgo (ca. 2150). In alto a destra: INTERNO DELLA CHIESA PREMOSTRATENSE di Schikgl (sec. xv), altare del 1728 - Austria. In basso: ABBAZIA PREMOSTRATENSE DI TONGERLOO. Incisione del 1650.
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(fol. Alinari)

In alto: PRESENTAZIONE DELLA VERGINE AL TEMPIO. Particolare degli attrezzi di rosetto nella cappella degli Scrovegni (r303-r305) - Padova. In basso: PRESENTAZIONE DELLA VERGINE AL TEMPIO. Particolare degli affreschi di D. Ghirlandido nella Cappella superiore di S. Maria Novella (r485-90) - Firenze.
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In alto: ISTITUZIONE DEL PRESEPE DI GRECCIO. Giotto (1290-95) - Assisi, chiesa superiore di S. Francesco. In basso: IL PRESEPIO DEL S. PADRE nella loggia esterna dell'appartamento pontificio.
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PREPOSITI. - Erano gli incaricati dell'amministrazione nelle basiliche cimiteriali di S. Pietro, S. Paolo, S. Lorenzo e S. Pincrazio e della loro illuminazione, come dimostrano le iscrizioni cristiane ivi rinvenute (G. B. De Rossi, Incer. chr., I, Roma 1857-81, nn. 975, 989, 1004 sg., 1085).
Furono membri del clero, ma sempre di grado inferiore ai presbiteri titolari, come insegna l'epigrafe degli anni 521-25 dei coniugi Augusto e Gaudiosa in S. Pancrazio; ivi il p. è nominato dopo i quattro presbiteri del titolo di S. Crisogono che aveva la giurisdizione sulla basilica e il cimitero di s. Pancrazio (A. Silvagni, Inscriptiones christ., nova series, II, Roma 1935, n. 4279). Un'iscrizione a Ginevra ricorda un prepositus e presbiter (E. Le Blant, Inser. chrét. de la Gaule, II, Parigi 1861, p. 2). Nell'odierna terminologia p. indica una dignità capitolare oppure il superiore generale di un Ordine religioso.
Bibl.: G. B. De Rossi, Roma sotterranea, III, Roma 1877, pp. 520-24; H. Leclercq, Préposé, in DACL, XVI, pp. 17161717. Enrico Josi
PREPOSITINO di Cremona. - Teologo e liturgista, n. nel 1150 ca., m. a Parigi nel 1210 ca. Studiò diritto forse a Bologna e teologia a Parigi, alla scuola di Maurizio di Sully; divenuto maestro insegnò per diversi anni.
Nel 1195, fu nominato scolastico della cattedrale di Magonza, e negli anni successivi ebbe dalla S. Sede importanti incarichi di fiduciá; durante la crisi determinatasi nella Chiesa maguntina per l'elezione del vescovo Liutpoldo di Worms, P. ebbe rimproveri da Innocenzo III (1203) per il suo atteggiamento contrario alle decisioni del legato pontificio; si ritiene che in seguito alla lettera del Papa P. si sottomettesse pienamente, poiché nel 1206 fu nominato cancelliere dell'Università di Parigi e giudice delegato della Sede Apostolica.
Teologo particolarmente fecondo, scrisse importanti opere, tutte inedite: Quaestiones (Parigi, Bibl. Mazzarino, n. 1708); trattano molti argomenti senza logica successione e in forma molto rudimentale; Summa de paenitentia ininngenda (Bibl. di Vienna n. 1413): notevole per la storia della disciplina penitenziale e per la sensibilità psicologica dell'autore; Summa contra haereticos (Vat. lat. 4304), di dubbia autenticità, preziosa per le notizie sui passaggini (v.); Summa de officiis, trascritta alla lettera da Durando di Mende, nel suo Rationale divinorum officiorum, e pertanto divenuto il libro liturgico più popolare del medioevo: dipende da Amalario di Metz (v.); Summa super Psalterium (vari manoscritti): contiene un prologo e il commento ai primi 59 salmi; Summa theologica (numerosi manoscritti, soprattutto inglesi): segue l'ordine delle sentenze di Pietro Lombardo (v.), arricchendole di nuove questioni e di nuovi dati. Sebbene quest'opera rappresenti lo stato della teologia prima dell'introduzione di Aristotele e non sia dotata di originalità, tuttavia esercitò un largo influsso su tutti i teologi del sec. xili, soprattutto sui maestri francescani, e fu citata dallo stesso s. Tommaso.
Bibl.: G. Lacombe, La vie et les oeuvres de Précastin (Biblisch. thom., 11), Kain 1927; id., Précastin de Crémone, in DThC, XIII, coll. 164-69; P. Glorieux, Répertoire des maîtres en théol. de Paris au XIIIe siècle, I, Parigi 1933, pp. 266-68; F. Stegmüller, Die Summa des Prospozitimos in der Universitätsbibliothek zu Upsala, in Rech. de théol. ancien. et néldéo., 15 (1948), pp. 171-81; A. Landgraf, Einführung in die Gesch. der theol. Literatur der Pröthscholastik, Ratisbema 1948, pp. 111-13; P. Anciuca, Le théol. du Sacrement de l'énitence au XIIe siècle, Lovanio 1940, passim (v. indice). Antonio Piolanti
PRERAFFAELLITI e PRERAFFAELLISMO.
- Sono i termini con i quali vengono indicati i seguaci di una particolare dottrina estetica e la dottrina stessa, affermatisi in Inghilterra alla metà dello scorso secolo.
Fu infatti in quel tempo che un gruppo di giovani artisti inglesi volle unirsi per opporsi alle convenzioni ancora vigenti nella pittura accademica e ufficiale. Questi giovani proponevano un ritorno a forme pittoriche plastiche e decorative esemplificate su modelli anteriori a Raffaello. Come si vede una teoria che giungeva in certo

(Int. Anderson)
Preraffaelliti e Peraffaellismo - Beata Beatrice. Dippina di Dante G. Rossetti - Londra, Tate Gallery.
senso in ritardo su quelle già scontate dei nazareni (v.), del purismo (v.), di Ingres (v.) e dei suoi seguaci. Ma soprattutto ad Ingres e alla purezza del suo disegno essi principalmente si rifacevano. Come sempre avviene in simili circostanze, la teoria preraffaellita significò qualcosa allorché servì a definire i termini stilistici d'autentiche opere d'arte, nulla o quasi negli altri casi.
Fecero parte del gruppo dei p., cui i componenti dettero il nome di «fratellanza», e per i primi propugnarono i principi delle sue teorie, Dante Gabriele Rossetti (1828-82), Holmann Hunt, I. Everet Millais pittori, Thomas Woolner scultore. Più tardi ad essi si associò James Collinson, mentre veniva anche a contatto con loro F. N. Brown. P. si definiscono anche Burne-Jones seguace del Rossetti e molti altri pittori inglesi della metà del secolo che tuttavia non fecero mai effettivamente parte della «fratellanza ", d'altronde presto discioltrasi. Il Rossetti fu senza dubbio la maggiore personalità del gruppo e in un certo senso l'unico che rimase fedele alle teorie iniziali, nulla concedendo al realismo, nello sforzo di esprimere il mistero dell'anima umana trattando soggetti storici o biblici derivati da poesie e leggende.
Bibl.: A. Springer - C. Ricci, Man. di storia dell'arte, Bergamo 1932, pp. 196-202; M. Praz, s.v. in Enc. Ital., XXVIII, pp. 193-95. Emilio Lavagnino
IL PRERAFFAELLISMO NELLA LETTERATURA. - Il movimento preraffaellita doveva influenzare la sensibilità e il gusto inglesi anche fuori dell'ambito delle arti figurative ed è caratteristico il fatto che alle tendenze letterarie dei preraffaelliti nella pittura fanno riscontro tendenze pittoriche e illustrative nella loro poesia (così il Rossetti come il Morris sono insieme artisti e poeti).
Il p. accomunò soltanto per breve tempo gli individui troppo diversi che lo rappresentavano e la rivista da essi fondata, The Germ, ebbe effimera vita. Anche il fondo mistico della loro arte s'intorbida di sensualità, al punto che s'imparentano con il paganeggiante e s'astatica s' swinburne e nel 1871 vengono attaccati violentemente da un critico sotto le denominazione di The fleshy school of poetry. Partiti dalla difesa di un'arte etica e sociale ispi-
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rata dal medioevo, e pertanto appoggiati e difesi dal Ruskin, in odio all'industrialismo dell'epoca, finiscono per venir meno ai loro presupposti teorici, appoggiando e alimentando una sorta di mistica dell'arte per l'arte. Il simbolismo delle loro opere si riduce a un estetismo misticizzante o a un esotismo di maniera, accoglie correnti e incorpora istanze contrastanti con le premesse etiche e religiose che ne erano alle origini. A differenza dell'impressionismo francese, il p. non ebbe risonanza sensibile nell'Europa continentale.
Biel.: W. Holmes Hunt, Pre-Raphaelitism and the Pteraphaelite Brotherhood, Londra 1905; T. E. Welby, The Victorian Romantics : 1830-70, ivi 1929. Studi italiani: A. Agresti, I preraffaellisti, Torino 1908; M. Vinciguerra, Il p. inglese, Bologna 1925; L. Luxardo, Pteraffaellisti e p. in Inghilterra, ivi 1929 .
Augusto Guidi
PREROGATIVE PARLAMENTARI. - Ai parlamentari sono riconosciute tradizionalmente (v. un esempio nel «bill» dei diritti inglese del 13 febbr. 1688) alcune "prerogative" (con conseguenti immunità) per garantire ad essi l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. Tale indipendenza per altro, in uno Stato di diritto come generalmente sono i moderni Stati democratici, e tra essi l'Italia, non può essere assoluta ed è pertanto delimitata di solito dalla stessa carta costituzionale; cosi, ad es., dall'art. 68 di quella italiana.
Anzitutto i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. E tuttavia essi sono tenuti, nei modi formali di espressione di tale volontà (in sede di assemblea, commissioni permanenti o speciali, ecc.), alla disciplina fissata dai regolamenti interni delle Camere ed all'applicazione che ne fanno le rispettive presidenze. Inoltre non sono coperti da immunità per tutto quanto non rientri nell'esercizio delle loro funzioni, cosi, ad es., per discorsi tenuti al di fuori dei lavori parlamentari (discorsi, in ipotesi, ingiuriosi o diffamatori tenuti in pubblico o in privato, e in privato anche nella sede parlamentare).
Deputati e senatori possono violare le norme giuridiche ed allora vanno sottoposti alle sanzioni del caso; ma se si tratta di sanzioni penali essi godono di una prerogativa che formalmente attiene al procedimento, e che tuttavia può incidere sul giudizio nel senso che questo possa non iniziarsi. Senza autorizzazione della Camera, alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, secondo le disposizioni fissate al riguardo dal Codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria competente (pubblico ministero), ancor prima di richiedere l'autorizzazione a procedere può svolgere sul reato qualsiasi atto istruttorio che non menomi la libertà del parlamentare, e d'altro canto la richiesta di autorizzazione non può essere omessa, nemmeno se si sia operato un arresto in flagranza. L'autorizzazione deve essere richiesta pure "per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile»; non occorre invece (non essendovene sufficiente motivo) se il giudizio penale si conclude con la condanna ad una pena soltanto pecunaria. Sul procedimento per l'autorizzazione dispongono i regolamenti interni del Senato e della Camera dei deputati.
Dall'abbondante casistica della prassi parlamentare non sembra possa ricavarsi una regola sicura e precisa sui criteri di concessione o di diniego dell'autorizzazione. Per correttezza dovrebbe di regola propendersi nel primo senso (soprattutto dopo una sentenza di condanna, ché altrimenti si eserciterebbe una specie di diritto di grazia, sia pur a solo effetto sospensivo o temporaneo), ma se il fatto attribuito al parlamentare ha un movente od una coloritura politica, le Camere si mostrano inclini al diniego; in effetti la piena discrezionalità di valutazione
può portare a riconoscere in pratica immunità oltre quelle che sarebbero nello spirito della norma ed infine con discredito dell'istituto parlamentare. L'autorizzazione una volta concessa non può essere revocata; né può ad essa rinunciarsi da parte dei singoli interessati, essendo la prerogativa, oltre e più che ad essi personalmente, rivolta a tutela degli stessi corpi legislativi dei quali fanno parte.
Non esiste più la prerogativa del fòro, che si aveva sotto la monarchia per i senatori, giudicati dallo stesso Senato, costituito in Alta Corte di giustizia, prerogativa residuale di un sistema di giudizio dei pari, che in regime democratico non ha più ragion d'essere e che è venuta meno di recente anche nella tradizionalista Inghilterra (Criminal Justice Act 1948, sect. 30, abolitivo del fòro speciale per i membri della Camera dei Lords).
Anche le sedi delle Camere (Palazzo di Montecitorio per quella dei deputati e Palazzo Madama per il Senato) godono di una speciale immunità, che può considerarsi fondata su una consuetudine costituzionale ed è disciplinata dai regolamenti interni. In conseguenza i poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano (nei confronti di tutti coloro che vi sono ammessi) e sono esercitati dal presidente, assistito dai questori, che dànno alla guardia di servizio gli ordini necessari e concertano con le autorità competenti le opportune disposizioni. La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del presidente (per una specie di cosiddetto