volume-09

Back to Volumes
le, l'uomo, tempio vivente di Dio (II Cor. 6, 16), e Dio stesso, tempio dei suoi eletti (Apoc. 21, 22-27). La memoria assidua della p. di Dio essendo, come si vede, esercizio vivo della speranza, si ritrova in vari modi al principio di ogni genere di perfezione spirituale (Gen. 17, 1), sia nel sincero orrore, dolore ed allontanamento dal peccato (Is. 1, 15-16), sia nel progresso costante delle virtù (Io. 15, 4-5), sia nella conformità unitiva e nella pace imperturbabile che la ricompensa ( $L c$. 1, 46-49). Questa ricerca universale di Dio suol essere sostenuta a volte dal sentimento soprannaturale corrispondente (Ps. 158, 712). L'orazione detta "di semplice presenza" si svolge mentre l'anima, pur fervente, non se la sente più di meditare, anzi di fermarsi pacatamente ad una "avvertenza o assistenza amorosa generale e confusa in Dio". Questo modo di orazione segna di solito l'ingresso nella contemplazione strettamente detta (s. Giovanni della Croce, Salita, lib. 2, cap. 14). Nell'anima contemplativa l'aspetto intimo della presenza prende rilievo (s. Bernardo, De consideratione, lib. 5, nn. 11-12); affettiva si manifesta come contatto sostantif Cor. 6, 17), facolare vivo di sentimenti compimento eterno di quel "dolce in-
contro" (Ps. 41, 2-3; s. Giovanni della Croce, Fiamma, cap. 1).

Da un punto di vista più generale, la p. di D. anticipa il Giudizio eterno (Io. 3, 19). Dio rivolge lo sguardo dai cattivi (Ps. 137, 6: il voltarsi nauseato del volto divino è colto drammaticamente nel Giudizio di Giotto) ed al suo allontanamento corrisponde l'esecrazione del cattivo per una presenza che lo condanna inesorabilmente (Io. 3, 20). Parimente gli eletti con piena umiltà e fiducia vengono incontro allo sguardo che si volge verso di loro (Ps. 32, 18-21), anche mentre non hanno ancora da offrirgli che un primo bagliore di buona volontà (Io. 3, 21; Ps. 62, 2-3).

BibL.: la dottrina spirituale della p. di Dio è illustrata profusamente nella S. Scrittura. Sono da scmalare tra i numerosi trattati: A. Le Goudier, De actuce perfectionis instrumento, quod est exercitium praesentine Dei (nel De perfectione vitae spiritualis, parte 50, sez. 80; Thomas a Jean, De Praesentia Dei, Colonia 1684; F. Catherinec, Initiation à l'exercice de la présence de Dieu, Parigi 1937.

Michele Ledrus
PRESEPE. - S. Girolamo scrive nel 404 ad Eustochio che Paola, entrando a Betlemme nello "Specum Salvatoris", vide lo "stabulum - dove Egli nacque (Ep. 108, 10: PL 22, 384).

L'idea che la mangiatoia consistesse in una cassetta di terra battuta mescolata alla paglia come si hanno nelle odierne case arabe non si può ammettere, perché prima di tutto tali cassette non sono adoperate per questo scopo, e poi perché non si capisce come si sarebbe conservata durante il sincretismo religioso praticato nella Grotta (dal 133 al 228) mentre essa è attestata da Origene e vista nel periodo cristiano. Si tratta della mangiatoia scavata nella roccia, sostanzialmente arrivata fino a noi, già rivestita di placche d'argento (dal 326 al 614) e più tardi di lastre metalliche con fori che permettevano di toccare la roccia sacra. L'interpretazione dei sondaggi del 1934 (v. REYLEAUX) portò a ritenere un occhio sopra la Grotta, in modo che questa potesse essere veduta dalla Basilica, ma questo elemento, oltre ad essere sconosciuto nella tradizione letteraria, non ha l'appoggio del monumento, perché fra le altre ragioni sarebbe più grande della Grotta stessa. La piattaforma non era altro che il basamento del ciborium. Nuovi sondaggi e scavi (1948-49) hanno mostrato chiaramente l'accesso alla Grotta al termine della navata centrale e disposizioni differenti da quelle credute nell'atrio della Basilica costantiniana che non pare avere avuto un ottagono soprastante la Grotta ma solo un'abside poligonale.

BibL.: B. Bogatti, Gli antichi edifici sacri di Betlemme in seguito agli scavi e restauri praticati dalla Custodia di Terra Santa (1948-51), Gerusalemme 1952.

Bellarmino Bagatti
![img-4.jpeg](img-4.jpeg)
(Int. Cun.odia di Terra Santa)
Pressepe - La Grotta della Natività con a destra l'apertura del presepe.

## Page 1176

![img-5.jpeg](img-5.jpeg)
(da Wilpert, Mosaici, tav. 199, 1)
Pressepe - Particolare d'un sarcofago del sec. iv - Atlas, Museo.

De Rossi (Bull. d'arch. crist., 1877, p. 141 e tav. 2), il Bambino è tra i due animali. In un gruppo di sarcofagi cristiani si vede il Bambino in una cesta di vimini sotto una terzola e dietro il bue e l'asino; talvolta ai lati da una parte è la Madonna, dall'altra un pastore (Wilpert, Sarcofagi, pp. 263, 283-85, tavv. 198, 1; 201, 5; 226, 1; 249, 11). Il Marini vide e copiò un raro frammento di coperchio di sarcofago con la data consolare del 343 (G. B. De Rossi, Inscriptiones christianae, I, Roma 1857, p. 51) con la scena della Natività più antica che si conosca. Nei sarcofagi di Mantova (Wilpert, op. cit., tav. 30) e di S. Ambrogio a Milano (id., op. cit., tav. 189, a) la scena tra i due animali è rappresentata in uno degli acroteri. Un avorio conservato a Nevers rappresenta a sinistra il Bambino con i due animali, a destra l'Epifania (F. X. Barbier de Montault, Ieoire latin du Musée de Nevers, in Bulletin monumental, 50 [1884], p. 711). La scena del Bambino sulla mangiatoia tra il bue e l'asino con la Madonna e s. Giuseppe è rappresentata in una stoffa di seta rinvenuta nel tesoro del Sancta Sanctorum (H. Grisar, Il tesoro del Sancta Sanctorum, Roma 1907, p. 181; riprodotto da Ph. Laues, Le trésor du Sancta Sanctorum, in Monuments Piot, 15 [1906], pp. 110-11, tav. 18, 5).

La basilica di S. Maria Maggiore, che fino dal sec. vi viene detta «S. Maria ad praesepem» o «ad praesepe», era un oratorio riproducente la grotta di Betlemme. Infatti nella biografia di Gregorio III (731-41) è denominato "oratorium" (Lib. pont., I, p. 418) e fu abbellito da Adriano I, da Leone III e da Sergio II. H. Grisar ritenne che tale oratorio fu fatto costruire dal papa Sisto III dietro l'altare maggiore. La cappella venne rifatta sotto Nicolò IV da Arnolfo di Cambio, e forse già allora rimossa; Sisto V la fece trasportare da D. Fontana sotto la cappella del S.mo Sacramento. L'oratorio di Giovanni VII (705-707) nella Basilica Vaticana ("Oratorium Sanctae Mariae e anche "praesepe Sanctae Mariae") era splendente di marmi e di musaici (Lib. pont., I, p. 385 ; G. B. De Rossi, Musaici, Roma 1890, fasc. 23). Anche in appendice alla Notitia Ecclesiarum, nella descrizione dell'interno della Basilica Vaticana è ricordato l'oratorio «ad praesepe Sanctae Mariae» (R. Valentini e G. Zucchetti, Codice topografico della città di Roma, II, Roma 1942, p. 98). Il p. eretto dal papa Gregorio IV (827-44) nella basilica di S. Maria in Trastevere, decorato di lastre d'oro e d'argento, era «ad similitudinem praesepii sanctae Dei Genitricia quae appellatur maioris» (Lib. pont., II, p. 78 ).

Quanto alla discussa autenticità delle reliquie della culla, v. G. Cozza, Luzzi e P. Lais, Le memorie Liberiane dell'infanzia di N. S. Gesù Cristo (Roma 1894) e H. Grisar,

La culla del divia Bambino e S. Maria Maggiore di Roma, in Civ. Catt., $15^{\circ}$ serie, 1894, pp. 209-11.

BibL.: R. Grosset, Le bœeuf et l'ine à la nativité du Christ, in Mélanges d'archéol. et d'hist., 4 (1884), pp. 334-44; H. Grisar, Archéol. del p. in Roma (secr. V-XVI), in Civ. Catt., 1908, 10, pp. 702-19; H. Leclercq, Awe, in DACL., I, coll. 2047-59; Boeuf, ibid., II, coll. 966-71; Crithe, III, II, coll. 3022-29. Enrico Josi
II. Arte. - La presentazione del p., frequentissima in tutta l'arte del medioevo (v. epifania) ed alla quale è da collegare anche quella che s. Francesco istituì nella notte di Natale del 1223, quando in una grotta fu posta l'immagine del Bambino accanto a un bue ed un asinello, venne svolta con sempre maggiore intensità ed accenti naturalistici non solo nella scultura e pittura del Trecento (Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, Giotto, Giovanni Pisano, Lorenzo Maitani e i Locensetti) ma in quelle del Rinascimento. E in quella fiorente stagione dell'arte italiana l'umanissimo tema del p. viene colto e sviluppato con accenti diversi e spontanei, mentre le antiche leggi della iconografia tradizionale si piegano e talvolta si rinnovano perché i sentimenti più affettuosi e segreti possono essere espressi. Lo riprende Lorenzo Monaco, svolgendolo nelle flesauose eleganze della moda gotica, l'Angelico che nel convento di S. Marco vede la umanissima scena con occhi ancora abbagliati da visioni di Paradiso, Masaccio che nella tavoletta del Museo Federico di Ber ino pone la Vergine sulla soglia di una capannuccia contro lo sfondo di colline brulle, Gentile da Fabriano che nella pala Strozzi (Uffizi) immagina la scena quale una celebrazione della potenza dei Medici. Cosi Donatello, con Jacopo della Quercia nel rilievo del portale del S. Petronio a Bologna, cosi Luca della Robbia in alcune mirabili terracotte, cosi più tardi Antonio Rossellino che narra della nascita di Gesù, festosamente, nell'altorilievo della cappella Piccolomini nella chiesa di Monteoliveto a Napoli. E accanto a loro ancora Benozzo Gozzoli nella cappella del Palazzo dei Medici a Firenze, che prende a pretesto la scena per descrivere in un imponentissimo correo lo splendore della corte Medicea.

Notevoli anche tra le rappresentazioni quattrocentesche del p. quelle del duomo di Volterra di uno scultore robbiano, del paliotto d'argento di Nicola di Guardiagrele nella cattedrale di Teramo e l'altra modellata nel 1484 in S. Giovanni a Carbonara a Napoli. Ma sono sempre i pittori che portano avanti gli sviluppi del tema. Da Piero della Francesca nel p. della Galleria nazionale di Londra, a Filippo e a Filippino Lippi, al Botticelli, a Lorenzo di Credi, a Leonardo medesimo nella Advoczione degli Uffici e nella Vergine delle Rocce. D'altro canto, ormai varcate le soglie del Cinquecento, è lo stesso Raffaello e quindi il Correggio che aggiungono al tema elementi o accenti nuovi, e cosi i grandi artisti veneti da Giambellino a Lorenzo Lotto, a Palma il Vecchio ed ai Bassano.

Nel campo della plastica rinascimentale, specie quella di intonazione più popolare, il tema del p. viene svolto in prevalenza nell'Italia settentrionale; in Lom-
![img-6.jpeg](img-6.jpeg)
(da Wilpert, Sarcofagi. tav. 199, 2)
Pressepe - Il Bambino tra il bue e l'asino. Particolare del sarcofago di S. Ambrogio (sec. iv) - Milano, basilica di S. Ambrogio.

## Page 1177

bardia ed Emilia soprattutto. Da citare a tale proposito le opere di Guido Mazzoni e di Antonio Begarelli nel duomo di Modena, e quella di Federico Brandani nel duomo di Urbino. Questi grandi p. in terracotta, come il corteo dei Magi che giunge alla capanna di Betlemme in una cappella del S. Monte di Varallo, come anche l'altentlievo lasciato incompiuto da Pier Paolo Olivieri nel 1599 in S. Pudenziana a Roma, denotano una nuova tendenza del verismo plastico che avrà il suo peso quando, attraverso le esperienze del naturalismo e del realismo secentesco, il gusto per certo genere di rappresentazioni s'andò da un lato affinando, fino a generare le mirabili Notività che furono dipinte dal Tiepolo, dal Piazzetta, da Pompeo Batoni e dal de Mura e dall'altro quelle rappresentazioni plastiche settecentesche che a Napoli trovarono la loro massima espressione. Ma a Napoli stessa la rappresentazione plastica del p. aveva origini antichissime. Risaliva ai tempi in cui la regina Sancia ne aveva fatto apprestare uno per il monastero di S. Chiara da lei fondato, certo a memoria di quello di Greccio ove il Serafico aveva pregato.

Biel.: v. epifania; E. Lavagnino, Il Natale nell'arte italiana, in L'attervatore italiano, anno 1, n. 19, Natale 1948. Emilio Lavagnino
III. Folklore. - Tra tutte le raffigurazioni sacre del mondo cristiano quella della Natività o p. ebbe grandissime fortuna nel gusto popolare. Ciò dipende dal fatto che, istintivamente, il popolo ha sempre considerato la scena del p. come una idealizzazione e quasi una proiezione sul piano religioso della stessa famiglia, centro essenziale degli affetti umani. Ma è difficile dire quando il p. si sia diffuso dalla Chiesa e dalle confraternite religiose alla casa privata.

Si sviluppano con grande fortuna i p. plastici durante il sec. xiv e soprattutto nei secoli seguenti, con sempre maggiore aumento di personaggi : resta però incerto il momento in cui il p. diventa propriamente "popolare": è forse più giusto dire che, dal Trecento in poi, il p. poté ugualmente interessare la grande arte e il folklore. Alla metà del sec. xv, per opera di plasticatori in terracotta (primissimi i Della Robbia), si ebbe già un saggio di composizione mista, di scultura e pittura, nella quale il paesaggio e i personaggi minori venivano eseguiti sullo sfondo della nicchia in cui erano ospitate le sculture (duomo di Volterra: p. robbiano con sfondo di B. Gozzoli). Se la Toscana fu un grande e operoso centro di p. nel Rinascimento, anche l'Italia settentrionale partecipò al naturalismo di questa rappresentazione che trovava, nel nord, e sopratutto in Germania, importanti interpretazioni da parte degli artigiani del legno.

Il p. ebbe grande fortuna nella scultura in legno e in terracotta a Napoli, dove il p. di S. Giovanni in Carbonara ( 1484 ) segna l'inizio d'una fortunatissima tradizione locale. In questo p. l'intervento dei Profeti e delle Sibille indica le tracce delle sacre rappresentazioni nella Natività.

Sempre nel Rinascimento, la Toscana, l'Umbria, l'A-
![img-7.jpeg](img-7.jpeg)

Pressepe - Il p. di Pompeo Batoni (sec. xvili) - Roma, Galleria Corsini.
bruzzo, la Campania, sviluppano, prima che altre regioni, l'arte dei p. Per l'Abruzzo basti ricordare il bellissimo p. di Leonessa (fine del sec. xv) con figure di terracotta.

Nel gusto barocco la plastica dei p. si arricchì di episodi pittoreschi, prima ancora di raggiungere la caratteristica complessità del p. napoletano del Settecento. La tecnica del p. divenne, nella ricerca d'un sempre maggiore naturalismo, varia e complicata. Con il sec. xvili, accanto ai rozzi personaggi modellati o stampigliati in terracotta o in gesso, e dipinti, si hanno le forme più raffinate di figurine vestite di stoffa (talvolta ingessata e colorita) con il volto e le estremità modellate e dipinti o scolpiti in legno (soprattutto le mani e i piedi), quasi sempre con gli occhi di vetro: mentre il corpo era, come quello dei manichini, in fil di ferro dolce, rivestito di stoppa.

Lo sviluppo eccezionale del p. napoletano e la conseguente creazione d'un artigianato specializzato dalla scenografia (di legno, sughero, cartapesta, tela dipinta) ai vestiti, alle minuscole gioiellerie, alla modellazione, oltre che dei personaggi, degli animali e degli oggetti infinitamente vari ospitati nei numerosi angoli pittoreschi della scena, è dovuto in gran parte a Carlo III di Borbone, appassionato egli stesso dell'arte del p. Presso il popolo, incoraggiato dall'esempio del sovrano nella sua atavica tendenza al pittoresco, giovò anche a diffondere l'abitudine della fabbricazione dei p. il domenicano p. Rocco, egli stesso autore di celebrati p.

I migliori p. napoletani del Settecento si trovano a Napoli, nel Museo di S. Martino, in alcune chiese e in molte collezioni private, a Roma nella chiesa dei SS. Cosma e Damiano e nella basilica di S. Marco (provenienti da donazioni), in musei italiani e stranieri di folklore e d'arte applicata, come al Museo etnografico già a Villa d'Este a Tivoli e, soprattutto, in Germania a Berlino e a Monaco, dove esiste una delle più complete raccolte. Gli artisti che operarono a Napoli sono numerocissimi e quasi

## Page 1178

tutti di grande abilità : si può, anzi, dire che la scultura napoletana del Settecento trovò in quest'arte la sua espressione più felice. Di alcuni di essi si è ampiamente occupata la critica, come del Sammartino, di Angelo e Giacomo Viva, di Giuseppe Ciori, Lorenzo Mosca, Giuseppe De Luca, Francesco e Camillo Celebrato i specialisti nella scultura animalistica e nelle nature morte furono Lorenzo Mosca, Giuseppe De Luca, Saverio Vassallo e Giuseppe Sarno. Con il sec. xix l'arte del p. napoletano decadde, come si andò anche spegnendo in Sicilia, dove avevano operato genialmente Giovanni Matera e Giacomo Borgiovanni. Resta tuttavia diffusissima l'abitudine popolare alla preparazione del p. per il Natale. A Roma è caratteristica, in quel periodo, la vendita dei "pupazzi" da p. nelle baracche di Piazza Navona. - Vedi tavv. CXXXIV-CXXXV.

Bibl.: R. Berliner, Denkmäler der Krippenluntt, Augusta 1926-30; F. Malaguzzi-Valeri, Arte guia, Bologna 1926; G. Co* telin, Il p. napoletano nell'arte dil Setteento, in Emporium, 70 (1929), p. 330 ver.; C. Naselli, P. di Sicilia, ibid., 74 (1931), pp. 323-39; E. Guardascinac, Il p., Napoli 1934; V. Mariani, $n$ Les hirondelles, 5 (1927), p. 17; id., in L'Illustrazione, 2 (1931), pp. 42-48; id., in Vita artistica, 3 (1932), p. 29 : Ca id.du d ll's irsutra dil p. napoletana dil Setteento (tenuta a Palazzo reale), Napoli 1950.

Valerio Mariani

## PRESERVAZIONE DELLA FEDE E PROV-

VISTA DI NUOVE CHIESE IN ROMA (OPERA PONTIFICIA PER LA). - Istituita da Pio XI (motu proprio In allocutione, del 5 ag. 1930: AAS, 22 [1930], p. 337) in sostituzione e ampliamento dell'Opera della p. d. f., creata da Leone XIII per costituire una difesa efficace e gagliarda contro l'attivo proselitismo dell'eresia in Roma (lettera al card. Respighi, 19 ag. 1900: Acta Leonis XIII, XX [Roma 1901], p. 238) e resa più stabile (motu proprio Litteras ante annos duos, 25 nov. 1902 : ibid., XXII [ivi 1903], p. 241) da una commissione di cinque cardinali.

Questa risultò composta dal card nal vicario di S. Santità pro tempore, quale presidente, da quattro cardinali e da un prelato, coadiuvati da una consulta prelatizia, costituita di una giunta amministrativa, di un comitato di signori e di signore, di zelatori e zelatrici.

La presenza in Roma dei cosiddetti culti « ammessi * o " tollerati », pericolo segnalato già da Leone XIII, fu lamentato di nuovo nell'allocuzione del 30 giugno 1930 da Pio XI (AAS, 22 [1930], pp. 290, 300), che riorganizzò e ampliò l'Opera chiamandola "Opera Pontificia per la p. della f. e per la p. di n. c. in R. "e dichiarando estinta la commissione cardinalizia con i consultori, ecc., creata da Leone XIII.

L'Opera è persona giuridica e dipende direttamente dal pontefice. Ne è presidente un cardinale (designato dal papa), che riferisce al pontefice sull'attività dell'Opera e la rappresenta a tutti gli effetti giuridici e amministrativi. Nell'Opera si hanno due sezioni : una riguardante la preservazione della fede (che è quella «sluta da Leone XIII, ma adattata alle nuove condizioni dei tempi); l'altra riguardante l'edificazione di nuove chiese parrocchiali e le loro dotazioni. I fondi allo scopo vengono tratti dalle somme che il S. Padre le assegnò fin da principio, dai compinsi provenienti dalla cessione di chiese da demolirsi e dalle alargizioni del popolo romano. Questa sezione, accanto al cardinale presidente, ha una commissione, formata di prelati, di ecclesiastici, di un consulente legale e di due ingegneri, tutti di nomina pontificia (cf. AAS, 22 [1930], p. 426).

Bibl.: Ann. Pont., 1932, p. 898. Guglielmo Felici
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE. - E il magistrato posto a capo di un tribunale colleg ale; a lui spetta la direzione del processo, ed in gn.iere l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare una buona amministrazione della g'ust'z'a nella cause sottoposte alla cog iizione del tribunale medesimo.

Oltre a tali funzioni, strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività giurisdizionale - e che normalmente ap-ttano a chiunque presieda o sia preposto a un organo giudiziario, anche solo temporaneamente o per determi-
nati casi - varie altre attribuzioni di carattere amministrativo possono essere devolute al p., in quanto rivesta in maniera stabile e principale la qualità di capo e rappresentante del tribunale. Tali attribuzioni, attinenti alla responsabilità del regolare andamento del servizio, all'esercizio della vigilanza e disciplina e, in genere, del potere gerarchico sul personale del tribunale, ecc., sono variamente regolate e specificate in relazione alla particolare organizzazione dell'amministrazione giudiziaria nei diversi ordinamenti. Nei tribunali della Chiesa cattolica, la figura del p., mentre in relazione al primo dei due ordini di funzioni era accennato, cioè quello più strettamente giurisdizionali, si adegua in massima ai comuni principi del diritto processuale, sotto l'aspetto amministrativo e gerarchico offre particolari caratteristiche, in rapporto alla speciale struttura degli organi giudiziari e allo stretto collegamento che l'esercizio delle relative funzioni presenta con le altre manifestazioni della potestà ecclesiastica (v. giudice ecclesiastico; tribunali ecclesiastici). Occorre perciò distinguere fra i tribunali ordinari di prima e seconda istanza e i tribunali della S. Sede. Benché il vescovo, giudice nato in ogni diocesi per tutte le controversie non riservate alla S. Sede, possa esercitare personalmente il potere giudiziario, e quindi possa egli stesso, a rigore, personalmente presiedere il tribunale diocesano (cann. 1573 § 1, 1578) quanto volte la legge prescriva che il giudizio debba essere reso dall'organo collegiale, tuttavia gli è consentito, e in effetto gli è suggerito dalla legge stessa, di esercitare tali funzioni con il ministero di altra persona. A tal fine si prescrive che ogni vescovo debba nominare un officiole, con potestà ordinaria di giudicare, in persona distinta dal vicario generale (salvo che nelle piccole diocesi o aventi poche cause); ed al quale possono essere aggiunti dei vice-officiali, quali aiutanti o sostituti. L'officiale o il viceofficiale, oltre a giudicare come giudice unico, solo o assistito da assessori, ha appunto la funzione di presiedere il tribunale collegiale (cann. 1573, 1575, 1577).

L'origine della figura dell'officiale nelle curie diocesane ha dato luogo a interessanti questioni storiche. Opinione comunemente adottata fino a poco tempo addietro era che l'istituzione degli officiales fosse dovuta, con quella del vicario generale, essenzialmente alla reazione dei vescovi nel sec. xiri, contro l'eccessivo potere degli arcidiaconi, oltreché el fatto che i vescovi non erano personalmente versati nelle nuove forme processuali canoniche formatesi in relazione col diritto romano (v. placiano). Perciò veniva nominato un vicario generale, detto anche officialis principalis, che risiedeva nel capoluogo, nonché dei subalterni, officiales foranei, che concorrevano in modo più particolare con gli arcidiaconi. Le competenze poi a poco a poco si sarebbero adoperate, restando la gestione amministrativa al vicario e quella giudiziaria all'officialis. Più recentemente però si è sostenuto (Fournier) che l'ufficio del vicario generale, determinato non tanto dalla necessità di rintuzzare le usur. pazioni degli arcidiaconi, quanto dalle assenze dei vescovi, divenute abituali dopo il sec. xiv, non avrebbe rapporto con gli officiales, i quali compaiono già assai prima, e cioè nel sec. xi, investiti di funzioni giudiziarie. L'officiale, giudice ordinario, amovibile ad nutum, avrebbe concentrato in sé, per effetto di una lenta evoluzione, le funzioni del presbyterium antico, finendo poi per riassorbire a poco a poco gli affari di competenza dell'arcidiacono. Comunque si opini al riguardo, è certo che dopo il Concilio di Trento, che compì la reazione contro l'arcidiaconato lasciando sussistere il vicario generale, la separazione dell'esercizio della potestà giudiziaria da quella amministrativa in due distinti mandatari del vescovo, divenne generale, e fu in linea di massima espressamente consacrata dal CIC (can. 1573 § 1). Cosicché anche quando, come in Italia, per la ristrettezza territoriale delle diocesi un solo funzionario possa cumulare il disbrigo di entrambe le mansioni, gli uffici di vicario generale e di officiale, anche esperti da un titolare solo, restano distinti e indipendenti (cf. can. 1573 §§ 5, 6).

I requisiti per la nomina a officiale e a vice-officiale sono cosi determinati dal CIC : essi devono essere sacer-

## Page 1179

doti di integra fama, dottori o esperti in diritto canonico, dell'età di almeno 30 anni. Sono amovibili ad natum episcopi ed abbisognano di conferma al cambiamento del vescovo, ma non cessano dalle funzioni, né possono rimuoversi in sede vacante. Se la stessa persona rivesta le cariche di vicario generale e di officiale, in sede vacante cessa dalle funzioni di vicario, ma non da quelle di officiale. Qualora però eletto a vicario capitolare fosse lo stesso officiale, egli deve nominare un nuovo officiale (can. 1573 §§ 5, 6, 7). Le funzioni dell'officiale, e del vice-officiale, quale p. del t. collegiale, sono anzitutto quelle inerenti al potere di dettare le provvidenze necessarie per l'amministrazione della giustizia nella causa singola (can. 1577 § 2) e quindi di dirigere lo svolgimento del processo, nominando il ponente (v.) o relatore, e sostituendolo, se ne sia il caso (can. 1584), sottoscrivendo con l'attuario i vari atti di causa (can. 1643 § 2), ordinando, se ne ritenga il caso, la stampa delle difese e dei documenti, e moderando l'estensione delle difese stesse (cann. 1865-64), convocando i giudici per la deliberazione (can. 1871). Ha inoltre il potere di compiere determinati atti preistruttori o integrativi dell'istruzione devoluti dal CIC genericamente al giudice (cann. 1712 § 1, 1764 § 1, 1782 § 1, 1915 § 2, ecc.), di giudicare dell'exceptio sughicionis, proposta contro il premotore di giustizia, il difensore del vincolo e gli altri membri del tribunale (can. 1614 § 3) : e secondo qualche autore anche quello di dichiarare la perenzione. Oltre a tale, alquanto sommario, complesso di poteri del p. del t. collegiale, quale può desunersi dalle norme sparsamente enunciate nel CIC, una più accurata definizione ed enunciazione dei poteri presidenziali viene fatta, per quanto concerne i giudici matrimoniali, dall'Instructio della S. Congr. per la disciplina dei Sacramenti, in data 15 ag. 1936. Poteri amplissimi per tutto quanto concerne la costituzione e citazione delle parti, la contestazione della lite, la fissazione di termini, l'assunzione di atti istruttori, ecc. Parte di tali poteri è subordinata alla condizione che il collegio non li piaccvi a sé (art. 68 § 2); ed in genere poi contro qualunque atto o decreto del p. è dato ricorso al collegio (art. 69).

Le medesime regole stabilite per i tribunali diocesani di prima istanza, in ordine alla posizione e alle funzioni del p. od officiale, valgono anche per i tribunali d'appello presso le sedi metropolitane o suffraganee con funzioni d'appello (v. tribunali ecclesiastici).

Quanto ai tribunali della S. Sede, S. R. Rota e Segnatura Apostolica, pur non presentando essi, date le caratteristiche della loro struttura e funzionamento, una figura vera e propria di p. con gli usuali poteri gerarchici e amministrativi oltre che giurisdizionali, sono tuttavia diretti da organi entro certi limiti ad esso assimilabili. Così alla S. Rota è preposto un decano, che presiede agli uditori, quale primus inter pares (can. 1598). Senonché, giudicando la Rota per turni di tre uditori (determinati in modo pressoché automatico dall'anzianità), il collegio costituito da ciascun turno è presieduto dal ponente o relatore, nelle forme e con i poteri determinati dalle speciali norme. Per la Segnatura Apostolica, le mansioni direttive sono esercitate da uno fra i cardinali che la compongono, e che ha il titolo e le funzioni di prefetto (can. 1602).

Questi funziona come unico giudice nel cosiddetto - Congresso e; mentre nella cosiddetta «piena» Segnatura (seduta plenaria), intervengono tutti i cardinali componenti il tribunale. Anche qui sono date regole speciali, in unione alle norme fondamentali fissate dal CIC.

Bist..: E. Friedberg-F. Ruffini, Trattato di dir. archs.. Torino 1893, p. 286 sgg.; E. Eichman, Das Praxessecht des CIC. Paderborn 1921; E. Fournier, Origines du vicaire général. Parigi 1922; id., Comment naquii l'Officiell, in Le cannoiste, maggio giugno 1925; A. M. Koeniger, Kath. Küscheerecht, Friburgo in Br. 1926, p. 396 sgg.; Worse - Vidal, VI, passim; F. Robarri, De processibus, I. Roma 1941; F. Della Rocca, Istituo, di dir. process. canon., Torino 1946, passim. Antonio Bertola

PRES̉OV dei RUTERI (lat. Frugopolis, ucr. Prjativ, ungh. Eperjes), diocesi di. - Diocesi (eparchia) in Slovacchia, di rito bizantino-slavo. E stata formata smembrando il territorio della diocesi di Mukačevo.

Il vescovo Andrea Bačinskij eresse nel 1790 per la
parte occidentale dell'ampia diocesi un vicariato episcopale a Ko.ūce, che poi fu eretto in diocesi con sede a P. per decreto dell'imperatore d'Austria nel 1816, canonicamente confermato da Pio VII il 22 sett. 1818. Rimase suffraganea di Strigonia fino al 1937, quando fu immediatamente soggetta alla S. Sede. Dal 1930 il vescovo di P. amministra le 76 parr. della diocesi di Mukačevo e 4 parr. della diocesi di Hajdudorogh, situate in Cecoslovacchia.

I fedeli di rito orientale, benché mescolati fra i latini, tuttavia abitavano fino a poco tempo addietro la parte orientale della Slovacchia, specialmente le valli dei Carpazi. Dopo la seconda guerra mondiale (1945), nella quale furono distrutti molti paesi in questa regione, e dopo che la Podkarpazia fu annessa alla Russia sovietica, molti fedeli orientali emigrarono ed andarono dispersi in Boemia (Sudan) ed in tutta la Repubblica cecoslovacca. Perciò la S. Sede nel 1948 con esse a tutti i sacerdoti cattolici di Cecoslovacchia il biritualismo a favore di questi fedeli orientali dispersi (in Boemi s sono ca. 70.000). I Basiliani di s. Gimsfat e i Redentoristi di rito orientale (viceprovincia Michal'ovce) operarono nella diocesi un gran risveglio religioso, cosicché non ebbe quasi nessun successo la propaganda per lo scioma, scatenatosi in Podkarpazia dopo la prima guerra mondiale (1920). La vita religiosa fioriva fino al 1948. La persecuzione della Chiesa in Cecoslovacchia, scatenatasi dopo la Rivoluzione comunista, ha colpito gravemente anche la diocesi di P. fino alla sua distruzione. Nel genn. 1950 fu consacrato a P. un vescovo dissidente russo, mandato dal patriarca di Mosca, il quale ha preparato l'ufficiale annessione della diocesi da parte della Chiesa russa (28 apr. 1950), con il concorso delle forze armate del governo comunista.

Il vescovo cattolico mons. Paolo Gojdič, dopo aver rifiutato di unirsi allo scisma e strenuamente difeso l'unione con Roma, fu con il suo vescovo ausiliare mons. Basilio Popko incarcerato e deportato.

Statistiche (1949) : la diocesi stessa di P. ha parrocchie 161, cattolici orientali 225.087. Invece con le amministrazioni di Mukačevo e di Hajdudorogh e su tutto il territorio della Cecoslovacchia conta : fedeli orientali 320.969 , su una popolazione di $12.337 .684 \mathrm{ab}$. ; parrocchie 241 ; sacerdoti diocesani 311 ; case religiose maschili 6 con 43 religiosi; case religiose femminili 9 con 39 religiose.

Bibl.: Statistiche con cenni storici della gerarchia e dei fedeli di rito orientale, Roma 1932, pp. 198-211; M. Filio, Grü̈chohatolici Sliavici (v Slovacchi greco-cattolici c), Michalovce 1943; senn., Pavel Gajdič, jepishop prijalesshij ( Paolo Gojdic, vescovo di P. v), Prijnov 1947 (qui si trova la storia della diocesi durante il ventennio 1927-27); anon., Schematismus venerabilis cleri des cevis Propapolitanae... pro anno 1946, Prešov 1948. Michele Lacko

PRESTON, Thomas Scott. - Sacerdote, n. il 23 luglio 1824 a Hirtford, nello Stato del Connecticut (U.S.A.), m. il 4 nov. 1891 a Nuova York. Di forte carattere e di grande pietà, studiò nel Seminario generale della Chiesa protestante episcopale.

Ricevuto il diaconato nel 1846, risentì fortemente l'influsso del movimento trattatano di Oxford, né fece mistero delle sue idee, ragion per cui il suo vescovo rifiutò di ordinarlo prete : egli ebbe infatti gli Ordini sacerdotali nel 1847 dal vescovo Delancey di Nuova YorkOvest. Convinto di far parte della comunione della Chiesa cattolica, di cui egli considerava un ramo, quella d'Inghilterra e quindi la protestante episcopale sotto l'influenza anche della lettura di libri e della conversazione con sacerdoti cattolici, abiurò la confessione fino allora professata e si convertì al cattolicesimo. Battezzato nel nov. 1849, fu ordinato sacerdote l'anno successivo e svolse la sua azione pastorale nella cattedrale di Nuova York. Segretario dell'arcivescovo Hughes e cancelliere della diocesi nel 1853, divenne nel 1872 vicario generale. Nel 1890, durante l'assenza dell'arcivescovo Corrigan, ebbe il governo della diocesi. Opere principali : The Protestant Reformation (1879); Protestantism and the Church (1882); Protestantism and the Bible (1888).

Bist..: J. G. Shea, History of the Catholic Church in the United States. IV, Nuova York 1892, p. 120; M. J. Lavelle, P., in Cuth. Enc., XII, pp. 402-403 (con bibl.). Silvio Furiani

## Page 1180

PRESUNZIONE. - Il termine p. può intendersi in diversi significati : nell'ordine del sentimento, indica la fiducia esagerata nelle proprie qualità : è dunque una forma di orgoglio; nell'ordine della volontà, la p. è un movimento che spinge una persona a intraprendere più di quanto possa realmente fare, con le forze di cui dispone o crede di disporre. Nell'ordine naturale, la p. si oppone alla virtù della magnanimità (v.), che ha il compito di moderare la tendenza a fanciarsi nelle imprese difficili. Nell'ordine soprannaturale, la p. viene ad opporsi direttamente alla virtù della speranza.
I. La p., peccato opposto alla virtù della speRANZA. - Può definirsi una fiducia temeraria di ottenere la salvezza eterna senza i mezzi stabiliti da Dio. La Grazia e la gloria, beni dell'ordine soprannaturale, sono sopra la portata delle forze naturali dell'uomo: chi volesse raggiungerli con i propri mezzi sarebbe in diretta opposizione alla virtù della speranza, in quanto praticamente le toglie il motivo suo proprio, oggetto formale, ossia la bontà divina che sola giustifica nella creatura l'attesa di tali beni, i quali possono venire solamente da Dio. D'altra parte normalmente Dio accorda i suoi beni soprannaturali in conformità alle sue promesse e ai suoi attributi. Voler ottenere tali beni per altra via significherebbe vol sare l'oggetto della speranza e quindi peccare contro di essa. E il caso del peccatore che crede di essere perdonato senza il pentimento sincero dei suoi peccati, o di chi crede di salvarsi, continuando sino alla fine, ostinato nel suo peccato. E una confidenza in Dio esagerata, contraria alla Provvidenza da lui stabilita. Si renderebbero assolute promesse che sono invece condizionate, o si vorrebbe dare risalto alla misericordia di Dio a danno della giustizia. Di qui due forme di p., diverse per causa e malizia. La prima pone alla speranza un fondamento illusorio. La seconda rispetta l'onnipotenza di Dio, ma attende gli aiuti soprannaturali senza agire per meritarseli.
II. La p. ereticale, comune o semplice. - I teologi chiamano la p. che pone la speranza su un fondamento che non è il proprio, praesumptio contra spem o praesumptio haereticalis. Essa distrugge la virtù della speranza opponendosi al suo motivo: la bontà di Dio. Si fonda su un errore dogmatico. La "pelagiana" si fonda sul naturalismo pelagiano, che esalta la libertà umana fino al punto di attribuire all'uomo da solo la sua santificazione. La p. "luterana", derivante dalla dottrina di Lutero, attribuisce la santificazione individuale e la salvezza ai soli meriti di Cristo, escludendo ogni collaborazione dell'uomo. Il predestinazionismo calviniano, che ammette la predestinazione assoluta, genera la p. "calviniana". Le p. calviniana e luterana sono più gravi che quella pelagiana, perché vorrebbero attribuire a Dio una potenza e una misericordia a scapito della giustizia, attentando quindi alla stessa santità divina.

E detta dai teologi praeter spem la p. che, senza distruggere la virtù della speranza, introduce nella pratica di questa qualche disordine e qualche temerità. E doveroso sperare da Dio il Paradiso e i mezzi per raggiungerlo, ma è temerità e peccato di p. sperare quel grado di gloria che egli ha riservato all'uno o all'altro dei suoi eletti. Dio dà a tutti le grazie promesse, ma differire di occuparsi della propria salvezza facendo conto di avere al momento della morte il tempo di pentirsi e attendere da lui più di quanto abbia promesso, è peccare di p. Atto di p. è l'abusare della fiducia nel perdono divino per peccare con più frequenza, gravità e libertà, per perseverare più a lungo nel peccato, per esporsi senza motivo alla tentazione, per pretendere le grazie divine senza i mezzi normali della preghiera e dello sforzo personale.
III. Malizia della p. - La p. ereticale, ossia quella che include errore dogmatico, è peccato di per se stesso (ex toto genere suo) mortale. perché si oppone alla fede, alla speranza e al timor di Dio e reca grande ingiuria alla giustizia divina.

La p. comune o semplice è peccato mortale di sua natura (ex genere suo) perché anch'essa per sé reca gravi ingiurie alla giustizia divina e cagiona all'uomo grande danno; ma ammette oscillazioni tra peccato mortale e veniale. Questo peccato è meno grave di quello di disperazione (v.): infatti la p. va contro la giustizia divina, la disperazione invece distrugge la divina misericordia; e secondo il nostro modo di pensare è attributo più proprio di Dio essere misericordioso che essere giusto e vindice dei peccati (Sum. Theol., $2^{1}-2^{20}$, q. 2, i a. 2).
IV. La p. nella vita spirituale. - Dall'errore dogmatico sul quale si fonda la p. ereticale deriva una concezione falsa della vita e del progresso dell'anima, per cui l'uomo si pone fuori delle condizioni della salvezza e della perfezione.

Pur essendo meno radicale, la p. comune esercita anch'essa una influenza in tutto il campo della vita spirituale. Mentre la confidenza in sé, quando è ragionevole e saggia, fortifica l'anima, ne stimola le energie e genera il coraggio nelle iniziative, la perseveranza nello sforzo, l'audacia per affrontare la lotta e vincere le difficoltà, la p. che si presenta come confidenza eccessiva in sé non produce che mali. Chi ha stima esagerata di sé si lancia in imprese sproporzionate, giudica inutile prendere consiglio e direzione; diminuisce in lui la paura del pericolo sino a trascurare le precauzioni necessarie, particolarmente nelle tentazioni. Se è desideroso di perfezione, crede già acquisite le virtù che invece non ha, disprezzando le vie ordinarie della pietà e della vita cristiana.

Ogni ascetica e ogni mistica che non siano fondate sull'umiltà sono presumtuose e quindi inefficaci e dannose.

Bibl. Sum. Theol., $2^{4}-2^{20}$, q. 21, a. 2, a; E. Vansteenberghe, Présumption, in DThC, XIII, coll. 131-32; C. Spieq, La récelation de l'espérance dans le Nootran Testament, Avignone 1932, passim; B. Bartmann, La nostra fede nella Proverdenza, Brescia 1932, passim.

Giuseppe Sette
PRESUNZIONE (Diritto canonico). - Argomentazione logica, per cui, in base al vincolo di causalità, che unisce fra loro determinati avvenimenti naturali ed umani, si può dedurre la verità o, almeno, la probabilità della verità di un fatto incerto, conseguente ad un fatto o ad altri fatti che ci sono noti.

Si può domandare se la p., che è certamente uno dei mezzi di prova nel processo, sia istituto di diritto sostanziale o processuale. Quanto al CIC sembra certo doversi rispondere che la prova, ed in conseguenza la p. fa parte del diritto processuale : infatti il De praesumptionibus sta nel lib. IV, cap. 2 del titolo X, De probationibus; e la prova viene considerata nelle sue varie sottospecie (fra cui la p.) solo se fatta dal giudice, o da questi valutata. Il Codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano (I. I, tit. III : Delle prove) sembra parzialmente ricalcare il concetto del diritto canonico, sopra illustrato; esso non contempla espressamente fra i mezzi di prova le p., ma ne parla in vari luoghi (cf. sez. 3 ${ }^{2}$, tit. cit., art. 9: § 2 e art. 92 § 1 : "La confessione fatta fuori del giudizio ad un terzo costituisce fonte di p. semplice" dove il termine p. è espressamente adoperato, ed indica nel caso una p. hominis; come nel § i è contenuta una p. iuris tantum. La questione, perciò, potrebbe dirsi solo dottrinale e non pratica per quel che riguarda la legislazione canonica e vaticana, mentre per il diritto italiano non è così : infatti la prova e, perciò, la p. è inserita sia nel Codice del 1869 , sia in quello attuale, mentre nel Cod. di proc. civ. si tratta solamente dell'assunzione delle prove. In sostanza il diritto italiano distingue quello che è la prova e quello che significa la prova nel giudizio : attribuisce dunque alla prova e alla p. il carattere di istituti di diritto sostanziale.

Le p. si distinguono in p. di diritto o legali e in p. dell'uomo o del giudice. Le p. legali si dividono a loro volta in p. iuris tantum e in p. iuris et de iure. La differenza fra i tre tipi di p. è importantissima : basta tener presente il can. 1826 del CIC: «Contra praesumptionem iuris simpli-

## Page 1181

citer admittitur probatio tum directa tum indirecta; contra praesumptionem iuris et de iure, tantum indirecta, hoc est contra factum quod est praesumptionis fundamentum s. L'ogorogazmento poi delle p. hominis viene lasciato al giudice, il quale deve accertare la verità del fatto certo e determinato, da cui trae la sua persuasione. Si dice diretta la prova contro le p., quando il fatto non viene contestato, ma vengono invece dimostrate false le conseguenze che da questo fatto scaturiscono e cioè la p. legis. Indiretta è invece la prova, quando il fatto stesso è dimostrato falso. Importantissimo è notare come le p. legali possano invertire l'onere della prova, che, in linea teorica, spetta all'attore; infatti le p. legali dispensano da qualunque prova le persone per cui sono stabilite; pertanto, contro un'azione intentata sulla base di una p. legale, il convenuto non può solo eccepire, ma deve provare. Naturalmente la p. può anche essere in favore del convenuto, il quale la pone quale eccezione contro la domanda dell'attore. Un chiaro esempio se ne ha nel can. 1015 § 2 "Celebrato matrimonio, si coniuges simul cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur. " Ora chi chiede la dispensa super rato et non consummato ha contro di sé la p. iuris, e il Dibessore del Vincolo, convenuto in queste cause, può limitarsi ad eccepirla.

II CIC stabilisce solamente due p. iuris et de iure : il non poter dare una prova contraria diretta è una cosa di gravità eccezionale e pertanto deve essere eccezionale la disposizione di legge che statuisce la p. iuris et de iure. Il can. 1904 § i dice così : "Res iudicata praesumptione iuris et de iure habetur vera et iusta nec impugnari directe potest ". Fermo perciò il principio che la res iudicata non ammette la prova contraria diretta, il legislatore ha concesso una impugnazione straordinaria contro la sentenza passata in giudicato (la restitutio in integrum), che può essere invocata solo se si siano scoperti documenti nuovi, contrari al fatto su cui si basa la sentenza stessa; oppure vengano riconosciuti falsi i documenti esibiti in giudizio e che abbiano determinato la decisione del giudice; oppure se la sentenza sia effetto del dolo di una parte; oppure se legis praescriptum evidenter neglectum fuerit. E evidente che in tutti questi casi non si attacca direttamente la sentenza stessa, ma i presupposti su cui questa si basa; si devono cioè dimostrare falsi i fatti, su cui poggia la p. iuris et de iure di verità della sentenza passata in cosa giudicata. La seconda p. iuris et de iure si trova nel can. 1971: "Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuerit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis ita praesumitur validum fuisse, ut contra hanc praesumptionem non admittitur probatio, nisi incidenter orietur quaestio ".

Molto più numerose sono, naturalmente, le p. iuris tantum. Oltre a quella citata sopra, dettata dal can. 1015, altre ve ne sono, sia espresse, sia deducibili dalla dizione della legge. Importantissima fra tutte la p. stabilita nel can. 1086 § i "Internus animi consensus semper praesumitur conformia verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis ", che sta a significare che il matrimonio si presume velido, fino a quando non si dia la prova della sua nullità. Altra importante p. è quella del can. 1814: "Documenta publica sive ecclesiastica sive civilia genuina praesumuntur, donec contrarium evidentis argumentis evincatur ". Ancora il can. 9 § 2 statuisce: "Lex non praesumitur personalis, sed territorialis, nisi aliud constet ". E ancora: chi viene eletto ad un ufficio ecclesiastico "Recepta confirmatione, electus obtinet plenum ius in ufficio, nisi aliud in iure caveatur" (can. 177); pertanto l'eletto si presume abbia il pieno diritto sull'ufficio, fino a quando non si possa dimostrare che una particolare disposizione di legge osti a questo pieno diritto. Cosi pure nel giudizio criminale, esaurito la fase inquisitoria, si può procedere all'accusa solo quando si presume che il reo sia colpevole (can. 1946).

Come si è accennato, invece, le p. hominis non sono e non possono trovarsi citate nel CIC; è il giudice che deve trarre da fatti certi quelle necessarie deduzioni che lo devono guidare nel giudicare. Naturalmente anche nel campo delle p. hominis vengono stabilite delle norme, ma non dalla legge, che è anzi estranea a questo, ma dalla
dottrina e dalla giurisprudenza. Infatti è possibile determinare dallo studio di molti fatti consimili le conseguenze che dai fatti stessi derivano e determinare delle p. quasi stabili, o almeno applicabili, ad un certo gruppo di questioni. Se si considerano le cause matrimoniali, si può notare, p. ex., che nelle cause ex capite vis et metus si presume l'esistenza del metus dall'ervensione del coniuge che ha subito la coercizione verso l'altro coniuge; si presume una maggior probabilità della esistenza del metus se il metus patiano è di sesso femminile e se è in età giovanile, e così via; si osserva che nelle cause di simulazione ob exclusum bonum prolis la volontà tenace manifestata post-matrimonium fa sorgere la p. dell'esistenza di una tale tenace volontà anche nel periodo prematrimoniale. Queste p. ed altre molte ancora sono ormai dati fissi nelle cause matrimoniali, tanto da poter essere considerati qualche cosa di più della semplice p. hominis, dedotta caso per caso dal giudice.

Anche nel diritto civile le p. hanno somma importanza e si contano nel diritto italiano numerosissime p. legali : una p. iuris et de iure è quella stabilita dall'art. 232 per cui il bimbo concepito durante il matrimonio è da ritenersi figlio del marito: in questo caso si vince la p. non dimostrando la falsità del presupposto, ma la impossibilità materiale e fisica del presupposto stesso. Una p. iuris tantum è quella dell'art. 1141 : "Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione": in questo caso dunque è ammessa la prova contraria.

BibL.: Werra-Vidal, V. pp. 632-39; I. Manning, Presumption of lavo in matrimonial procedure, Washington 1935; F. Messineo, Manuale di dir. civ. e comm., I. Milano 1947, p. 48, n. 20; E. McCarthy, De certitudine morali quae in iudicis animo ad sententiae pronuntiationem requiritur, Roma 1948, p. 104 e passim.

PretE GIANNI (PREE JANNI). - Per tutto il medioevo, particolarmente dopo il sec. xim, fu largamente diffusa in Europa la leggenda dell'esistenza del misterioso regno del p. G., che prosperava in qualche parte dell'Oriente, oltre il "sipario di ferro" della dominazione musulmana. Marco Polo colloca tale regno in Cina, nello Shan-si.

Nel sec. xv la ricerca del regno del p. G. fu occasione di numerosi viaggi e spedizioni che contribuirono ad allargare l'orizzonte geografico dell'Europa. Il francese faite Giordano de Séverac, e l'italiano fra Giovanni Mari gnolli fra i primi collocarono definitivamente in Etiopia il regno del p. G. Esso venne cercato anche dai navigatori portoghesi che esplorarono la costa del mar Rosso dopo i viaggi di Bartolomeo Diaz e di Vasco de Gama. La fantasia popolare dipingeva il regno del p. G. come potentissimo e ricchissimo. Le moderne ipotesi sulla effettiva esistenza e sulla esatta situazione del regno del p. G. non hanno alcuna effettiva consistenza ed incerto è pure il motivo del nome del sovrano e della sua qualifica sacerdotale.

BibL.: C. Errera, L'epoca delle grandi scoperte geografiche, Milano 1926, pp. 74, 109, e passim (con relativa bibl.); V. inoltre L. Olschki, Storia letteraria delle scoperte geografiche, Firenze 1937, pp. 194-213; R. Lefevre, La leggenda del p. G., in Annali lateranensi, 6 (1944), pp. 9-89.

Francesco Valori
PRETESTATO, cimitero di. - Situato al $2^{\circ}$ miglio sulla sinistra della Via Appia (attualmente l'ingresso è sulla Via Appia Pignatelli 1). La denominazione appare nella Depositio martyrum per i sepolcri dei martiri Gennaro al ro luglio e Felicissimo e Agapito al 6 ag., tutti e tre ricordati nello stesso cimitero dal Sacramentario leoniano e dal Maritirologio geronimiano, il quale indica sempre in P. il papa Urbano ( 25 maggio) e i martiri Quirino ( 30 apr.), Valeriano, Tiburzio e Massimo ( 14 apr.) e Maior (ro maggio).

Damaso abbelli il sepolcro del martire Gennaro (A. Ferrus, Epigrammata Damasiana, Città del Vaticano

## Page 1182

![img-8.jpeg](img-8.jpeg)
(1st. Pont. carme. arck. seces)
Pretestato, cimitero di - Cubicolo della Coronatio con l'incoronazione di spine e la Samaritana al pozzo. Affresco della fine del sec. II - Roma, cimitero di P.

1942, p. 151 sg.), compose un carme in onore dei diaconi Felicissimo e Agapito (ibid., pp. 152-56), probabili sono gli avanzi d'un epigramma in onore di s. Q