volume-09

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SSÓ y CERVELlÓ, EnRIGUE. - Canonico spagnolo n. a Vinebre (Tarragona) il 16 ott. 1840 e m. a Sancti-Spiritus presso Valencia il 27 genn. 1896.

Uomo di ardente zelo, combatté i nemici della Chiesa mediante la stampa, la catechesi e fondando nel 1876 la Compagnia di S. Teresa, congregazione di suore dedicate all'insegnamento e che oggi (1952) ha 67 collegi, 3000 religiose e 25.000 alunne. O. y C. riusci ad assimilare e vivere lo spirito di s. Teresa. Nel 1876 guidò a Roma un pellegrinaggio di 8000 dovoti della Santa. Il corpo del servo di Dio riposa nella chiesa del noviziato di Tortosa, culla dell'Istituto. Dal 1926 è in corso il processo della sua beatificazione.

Bibl.: anon., Vida del siervo de Dios E. O. y C., Barcellona s. d.

Ignazio Ortiz de Urbina
OSSORY, diocesi di. - Diocesi dell'Irlanda, in provincia di Leinster, suffraganea della diocesi di Dublino. Ha una superficie di 2400 kmq . con una popolazione di $76.03^{8} \mathrm{ab}$., dei quali 73.234 catto-
lici; conta 41 parrocchie servite da 130 sacerdoti diocesani e 47 regolari; 6 comunità religiose maschili e 26 femminili (Ann. Pont., 1952, p. 304).

Nel 1118, al Sinodo di Rathbreassil, furono fissati i limiti della diocesi. Dopo il sec. xir sede della diocesi fu Kilkenny; ivi, nel 1317, Riccardo di Ledrede, francescano, tenne un Sinodo per il clero diocesano. Durante la Riforma, il popolo di O. rimase fedele al cattolicesimo e cacciò via John Bale, che però Edoardo VI d'Inghilterra tentò di imporre loro come vescovo. Negli anni 1602-18 e 1650-69 O. fu senza vescovo, ma tra il 1618 e il 1650 la resse David Rothe, uno dei più rinomati vescovi nella storia della diocesi. Nel 1621 egli fu l'unico vescovo in Irlanda ed ebbe una parte molto notevole nella formazione della Confederazione cattolica a Kilkenny del 1642. Altri vescovi da ricordare successivamente furono i domenicani Thomas de Burgo (175936) e J. Th. Troy (1776-86). Nel 1838 fu
aperto ad O. un collegio diocesano.

Tra i monumenti religiosi si ricorda la cattedrale di St. Mary, iniziata nel 1843 e finita nel 1857. Patrono della diocesi è s. Kieran, che visse verso il 500 e la cui festa è celebrata il 5 marzo; fino al 1773 tale ricorrenza era considerata nella diocesi giorno di festa di precetto.

Bibl.: V. Carrigan, The History and Antiquities of the Diocese of O., 4 voll., Dublino 1903; G. P. O., Criticism of the History and Antiquities of the Diocese of O., 101 1907; K. Hofmann, s. v. in LThN, VII, col. 806; E. A. D'Abon, s. v. in Cath. Enc., XI, pp. 342-44; The Irish Catholic Directory, Dublino 1931, pp. 228-63.

OSTENSORIO. - E un vaso sacro (manstrantia, tabernaculum [mobile o portatile], custodia) che si adopra per la solenne esposizione del S.mo Sacramento o per recarlo in processione, in uso soltanto nella Chiesa latina.

Consta di una specie di teca (di forma quadrata, rotonda, o cilindrica) munita di cristallo, sorretta da un piede simile a quello del calice. L'Ostia si immerse in un sostegno semirotondo (detto lunula o lunetta per la sua forma di mezza luna, chiamata talvolta nella Germania orientale del sud "Melchisedech"; Gen. 14, 18), fissato nella teca per mezzo di una incanalatura. Il tutto, di altezza variabile dai 40 ai 120 cm ., è sovrastato da una piccola croce (S. Congr. dei Riti, decr. 2957). Non sono prescritte né la materia (oro, argento, rame dorato; decr. 3162 ad 6), né la benedizione; soltanto la lunetta, fatta per convenienza di metallo dorato, è benedetta (decr. 926 ad 5 ).
L'o. venne introdotto nel sec. xiv in seguito all'uso, fattosi più comune nel sec. xv, di esporre il S.mo Sacramento alla adorazione pubblica. Al principio si faceva l'esposizione con la pisside o con un vaso a forma di scatola munita di cristallo.
Ma per il desiderio divederel'Ostia Santa, e, specialmente, per portarla svelata in solenni processioni, si costruirono appositi o. Pietro Siffrin

Arte. - Nell'epoca gotica (secc. xivxv), quando più se ne diffuse l'uso parallelamente ai reliquiari, di cui è una filiazione, l'o. fu ideato come un tempietto, la casa del Signore, e, in tutto aderendo agli esemplari dell'archi-
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(per cortesia del p. Ortiz de Urbina S. J.)
Ossó y CERVELló, EnRIGUE - Ritratto.

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(tot. Gab. fet. nas.)
Ostensorio - O. della cattedrale di Velletri (sec. xix).
tettura, ebbe guglie, pinnacoli, contrafforti, statuette, modificandosi a seconda delle varianti regionali con prevalenza di cristalli a Venezia, con archi riflessi alla catalana in Sicilia o nella Sardegna, con forme più dure e ferrigne nella Lombardia (esempi a Lovere, chiesa di S. Giorgio; a Rossano, Cattedrale; a Milano, Castello Sforzesco, ecc.). Sull' esempio de i grandiosi o. che si facevano nella Spagna, nell'Italia meridionale, specie in Sicilia, alcuni o. raggiunsero un'altezza di ca. 2 m . e dovevano essere portati a braccia durante le processioni.
Esempio eccezionale è quello rimasto nella cattedrale di Enna, opera di Paolo Gili (sec. xvi). Durante il Rinascimento, nelle varie regioni, anche per le forme degli o. gli orafi guardarono agli esemplari della nuova architettura; così non si mutò la forma generale dell'o. ma si sostituirono colonnine, timpani e cupolette ai contrafforti e alle guglie, ricercando una maggiore armonia nelle proporzioni e decorando la base e il fusto con minuti ceselli (Peja, chiesa di S. Antonio; Corlago, chiesa di S. Pancrazio) ecc.

Col sec. xv si cominciò a preferire un altro tipo di o. detto «a sole». Identificando l'Eucaristia al sole raggiante, la teca di cristallo che la conteneva fu racchiusa da una cornice circolare dalla quale si dipartivano raggi di varia lunghezza, spesso alternati in oro e in argento, ornati da gemme o da fiori con smalti (Palermo, S. Domenico) o coralli (Trapani, Museo nazionale). La fantasia degli orafi artisti diede a questo tipo altri particolari decorativi: il fusto fu interrotto o formato da figure di santi che sorreggono la sfera (Padova, chiesa di S. Luca; Castel di Sangro, Cattedrale), oppure da coppie di angioli (Bagnara, chiesa madre; Stilo, chiesa di S. Giovanni Teresti; Vibo Valentia, chiesa di S. Leo Luca, ecc.). Libero da ogni compromesso con l'architettura, l'o. nel Settecento assunse forme splendide nella perfetta unità di movimento che dalla base passa al fusto in un vortice d'oro dal quale in alto sorge la sfera raggiante incoronata da angioletti adoranti, oppure coperta da grappoli d'uva e di spighe come piacque agli orafi Filiberto, Michele Kuerner, viennese, Angelo Spinazzi, Mercurio, Sebastiano Juvara e altri molti (ad es., Chiuduno [Bergamo], chiesa di Maria Assunta; Bergamo, chiesa di S. Alessandro della Croce; Piacenza, chiesa di S. Lazzaro; Palermo, Museo nazionale; Messina, chiesa di Monte Vergine, ecc.).

Il gusto neoclassico agli inizi dell'Ottocento irrigidì le forme ma non mutò sostanzialmente il tipo che rimase il preferito modello per le riproduzioni industriali. Più recentemente nelle varie mostre di arte sacra si è visto con quanta insistenza, e spesso con quante perfezionate esperienze gli orafi moderni hanno elaborato il motivo dell'o. raggiungendo assai spesso la stessa nobiltà degli antichi modelli. - Vedi tav. XXIX.

Bibl.: J. Braun, Das christl. Altargerät in seinem Sein und in seiner Entzücklung, Monaco 1932, pp. 348-411; M. Righetti, Manuale di storia liturgica, I, $2^{\circ}$ ed., Milano 1950, pp. 474-75, v. anche OBBYCERIA.

Maria Accascina
OSTIA. - Città e sede suburbicaria in provincia di Roma. Con decreto della S. Congr. Concistoriale del 22 maggio 1948, l'area della diocesi è limitata alla città antica e al castello di O. (AAS, 40 [1948],
pp. 341-42). Ha una popolazione di 3700 ab. riuniti in una parrocchia; ha una comunità religiosa maschile e una femminile.

Al Concilio romano del 313 intervenne il vescovo Maximus (PL 8, 747); al tempo di papa Gelasio vi fu il vescovo Bellator (494-95). Il papa Eugenio III nel 1150 uni la sede di O. con quella di Velletri e tale rimase fino al 5 maggio 1914 in cui il b. Pio X con motu proprio la distaccò di nuovo assegnandola al cardinale decano (AAS, 6 [1914], pp. 219-20). Napoleone I con un decreto del 5 ag. 1810 aveva voluto sopprimere la diocesi. Furono vescovi di O. i papi: Oddone di Lagery, poi b. Urbano II (1088-99); Lamberto di Fagnano, poi Onorio II (1124-30); Ubaldo Allucingoli, poi Lucio III (1181-85); Ugolino dei conti di Segni, poi Gregorio IX (1227-41); Rinaldo dei conti di Segni, poi Alessandro IV (1254-61); Pietro di Tarantasia, poi b. Innocenzo V (1276); Niccolò Boccasini, poi b. Benedetto XI (1303-1304); Stefano Aubert, poi Innocenzo VI (1352-62); Giuliano della Rovere, poi Giulio II (1503-13), Alessandro Farnese, poi Paolo III (1534-49); Gian Pietro Carafa, poi Paolo IV (1560-65). In O. il Martirologio geronimioso indica al 20 maggio Aurea (v.), la cui Passio non ha valore (BHL, 810); al 16 luglio Ilarnio, ignoto; al 23 ag. Ciriaco e Archelao; al 19 ott. s. Asterio, ricordato in una iscrizione del Museo lateranense (O. Marucchi, I monumenti del nuovo Pio Lateranense, Milano 1910, pp. 11, 28; la basilica di Asterio è ricordata nel Libellus precum [O. Guenther, Epistolae imperatorum et pontificum, ecc. in CSEL, XXXV, II, p. 29], fu restaurata nel 687 da Sergio II [Lib. Pont., I, pp. 376, 380] e più tardi da Leone III [ibid., II, p. 14]). Al 22 nov. e al 22 dic. sono ricordati Felice, Demetrio, Onorato. Secondo l'indicazione inserita nella biografia del papa Marco nel Lib. Pont. (I, pp. 80-81; 202) al vescovo di O. spettava l'uso del pallio e il diritto di consacrare il papa (v.). L'unzione con olio nelle consacrazioni degli imperatori era pure eseguita dal vescovo di O. La Cattedrale fu in origine la chiesa dedicata agli apostoli Pietro, Paolo e Giovanni, attribuita a Costantino nel Lib. Pont. (I, p. 183); poi fu la chiesa di S. Aurea, che era già in cattivo stato e senza tetto al tempo di Sergio I (687-701) che la restaurò (ibid., I, pp. 376, 380); anche Leone III (795-816) rifece i tetti (ibid., II, p. 14); l'edificio è ricordato anche nella biografia di Leone IV (847-55; ibid., p. 118). O. venne devastata nel 408 da Alarico, nel 536 da Vitige; Gregorio IV la recinse di mura (Gregoriopoli) ca. l'anno 830 (ibid., II, p. 164). L'abbandono di O. è dovuto alla perdita del traffico marittimo e commerciale, quale rifornimento per la città di Roma. L'interramento prodotto dal Tevere è di ca. m. 4 all'anno; attualmente il lido è a 6 km . dalla città romana. Il 26 maggio 1159 il popolo di O., rappresentato da un procuratore, promise al papa Adriano IV di fornire ogni anno al Pontefice due barche di legna, l'una per il Natale l'altra per la Pasqua, depositandole alla Marmorata o a Ripa.

Bibl.: Eubel, I, pp. 35-36; II, p. 70 ; III, pp. 62-63; Liber Censuum, ed. FaberDucheane, I. Parigi 1910, pp. 312, 398-99. Enrico Josi
Archeologia. La prima colonia militare di Roma, il Castrum (Livio, I, 33; VII, 25; CIL, I,
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(frs. Fidor)
Ostensorio - O., opera di Nema Yaho, Costa d'Avorio (Africa Francese) - Roma, Mostra d'arte missionaria 1950.

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(Int. Zozn. della Seprist, di tetia) Ostia - Mussico dei pesci nella - Caza dei Pesci s.

2, p. 257), fondata intorno al 335 a. C. (J. Carcopino, Férgile et les origines d'Ostie, Parigi 1919). La sue mura in tufo, alte m. 5. 40 (G. Calza, in Notizie degli scavi, 1914, p. 246; 1923, p. 178 sgg.; T. Frank, in Am. Journ. of Arch., 1918 , p. 182) segnano un rettangolo di m . 193 × 120 entro la città imperiale. La tradizione leggendaria fa risalire la fondazione di G. ad Enea (Virgilio, Eneide, VIII) ed alcuni storici antichi l'attribuiscono ad Anco Marzio (Dionigi d'Alicarnasso, III, 44; Eutropio, I, 5; Festo, 197; Cicerone, Rep., II, 5, 53; Servio, Aen., VI, 816; s. Girolamo, Chron., p. 334). La possibilità d'una colonizzazione preesistente al Castrum è ammessa da alcuni storici moderni come il Carcopino, de Sanctis, Frank, ecc. La sua posizione alla foce del Tevere, da cui trae il nome (Strabone, III, 145; Livio XXII, II), agevolò il rapido sviluppo commerciale della città distante dall'Urbe ca. 16 miglia. Tra il 100-106 d. C. Treiano con ardito progetto, creò il porto di O. (Plinio, Paneg., 29; Giovenale, 12, 75; Notizie degli scavi, 1925, p. 54), già iniziato da Claudio (Svetonio, Claud., 20; Cassio Dione, So, 11; Plinio, Not. hist., XVI, 76; XXXVI, 14), accrescendo notevolmente l'importanza della città, divenuta sede di vaste organizzazioni annonarie, corporative, amministrative e religiose. Costantino le tolse i diritti municipali assegnandoli al suo porto divenuto "Portus Romae" ([v.] Notizie degli scavi, 1925, p. 73; CIL, XIV, 612). L'invasione dei Vandalì nel 455 costituì per O. un colpo grave, segnando la sua decadenza.

Gli scavi compiuti a intervalli dal Visconti, da D. Vaglieri e dal prof. Guido Calza (1913-46) testimoniano il crescente sviluppo della città nei suoi edifici pubblici, abitazioni, templi, magazzini e nella rete stradale. La ricchissima collezione epigrafica raccolta nel XIV del CIL e nel supplemento del Wickert (1930), con molte altre iscrizioni pubbl. da G. Calza, in Notizie degli scavi e in Epigraphica, e i fasti ostiensi pubbl. da A. Degrassi (Fasti et elogia, Roma 1937), aggiunti a un vastissimo patrimonio artistico pubbl. da G. Becatti, R. Calza, G. Ricci e M. Squarciapino, in Bull. d'arte, Bull. comunale, Notizie degli scavi, accrescono l'importanza di O. per lo studio dell'antichità classica (G. Calza, in Pauly-Wissowa, XVIII, II [1942], coll. 1654-64; R. Calza, Scavi di O., Topografia generale, Roma 1952).

A questi martiri si deve riferire un piccolo oratorio dei secc. v-vi, costruito "in loco martiri" presso il teatro scoperto nel 1910 (D. Vaglieri, in Nuovo bull. d'arch. crist., 16 [1910], p. 57 sgg.; J. Carcopino, in Journal des savants, 9 [1911], p. 46; F. Fornari, in Mélanges d'arch. et d'hist., 36 [1916-17], p. 37 sgg.). Nell'oratorio fu trovato un sarcofago del sec. III, il cui coperchio porta l'epitafio cristiano "Hic Quiriacus dormit in pace". Un manoscritto del sec. xir, scoperto di recente dal p. A. Casamassa, attesta che il luogo era ancora noto.

Due altri ambienti di epoca tarda, anche essi sul decumano massimo (prima di giungere al Foro), uno per la costruzione a forma di croce greca e l'altro per il ritrovamento d'una colonnina con la figura del Buon Pastore (G. Moretti, in Notizie degli scavi, 1920, p. 41; R. Calza, Museo ostiense, Roma 1947, n. 151), dovevano essere adibiti al culto cristiano. Importante è la scoperta d'una ampia basilica cristiana, con annesso battistero (G. Calza,

Una basilica di età costantiniana scoperta ad O., in Rend. Accad. pont., 1940, p. 63 sgg.; ibid., 1941-42, p. 135 sgg.). Che l'edificio fosse addetto al culto cristiano è confermato dall'iscrizione sulla trabeazione dell'ingresso al battistero, che dice: in $\frac{\text { I }}{\text { S }}$ USON FRON TIGRIS SUPERTA CHIISTINANOBUM SUMITE FONTES. Il Calza, che l'attribuì al sec. IV, volle riconoscere in essa la basilica dei SS. Pietro, Paolo e Giovanni, donata da Costantino alla città di O. (Lib. Pont., I, p. 376). La datazione ha sollevato tuttavia molte riserve e obiezioni e per il tipo dei capitelli non corrispondente all'epoca e per l'inorganicità e povertà della costruzione, che non si addicono né all'epoca né a una donazione imperiale (H. Fuhrmann, in Epigraphica, 3 [1941], p. 103 sgg.; G. Becatti, Case ostiensi del tardo Impero, Roma 1948, p. 201). Privi di fondamenti convincenti sono le ipotesi di A. v. Gerkan (Die christl. Anlage in O., in Röm. Quartalschrift, 47 [1939], p. 15-23) che vuol vedervi una scuola di catecumeni, mentre Th. Klauser (Die Inschrift der neugefand. altchristl. Bauanlage im O., ibid., p. 25-30) la considera coma una biblioteca cristiana. Rimane però un enigma a chi potrebbe essere dedicata la Basilica, giacché fra le chiese note come esistenti ad O. si deve escludere quella di S. Lorenzo (Acta SS. Iunii, V, Parigi 1867, p. 38), che fu costruita "in porta quae nunc usque Laurentia nuncupatur ", e quella di Asterio il quale insieme con i suoi compagni di fede fu martirizzato "foras muros Ostiae civitatis".

Sotto il lato ovest di S. Aurea, l'attuale basilica di O., è stato portato alla luce tra l'altro anche un ambiente absidato con sepolcri, con le caratteristiche di una costruzione cristiana. Scoperta preziosa fu il ritrovamento di una colonnina spezzata alta cm . 70 con il nome frammentato di s. Aurea S. at con ductus del secc. v, ciò che conferma l'esistenza della chiesa antica sotto quella attuale. Nel marzo del 1945, nel cortile attiguo, casualmente tornò in luce il ricordo di s. Monica, morta ad O. nel nov. del 387 (s. Agostino, Confessioni, IX, 8-12); si trovò poco più di un terzo dell'iscrizione metrica già nel sepolcro di s. Monica composta al principio del sec. V dal preconsole A. Auchenio Besso e di cui il testo si è conservato attraverso ca. 12 codici (A. Casamassa, in Rend. Acc. pont., 1945, p. 15 sgg.).

Di un altro edificio cristiano si è trovata di recente un'ampia abside costruita nel frigidarium di un edificio termale di età adrianea sulla Via della Foce (G. Calza, Nuove testimonianze del cristianesimo ad $O$., in Rend. Acc. pont., 1949-51, p. 12) e sovrastante un museo sotterraneo. Nell'ambiente si è trovato un $\&$ inciso su due pilastrini. Una domus signorile nella zona del cardo maximus sulla Via della Caupona ha l'ingresso settentrionale ornato d'un musaico rappresentante un calice con un pesce: due altri affiorano alla base della coppa (G. Calza, Nuove testimonianze, cit., p. 126 sgg., fig. 3); un altro pesce, scolpito entro una grande vasca del cortile, fece pensare che essa fosse usata come battistero (G. Becatti, Case ostiensi, cit., p. 121). Intorno alla cappella di S. Ercolano (attigua all'attuale cimitero di G.), suggestiva costruzione del sec. vvi, furono ritrovate ca. 100 iscrizioni cristiane, convalidando l'ipotesi che tale zona facesse parte dell'antico nucleo cimiteriale cristiano ostiense (G. B. De Rossi, in Bull. d'arch. crist., 1866, p. 49; L. Paschetto,
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(fot. Scavi della Soprintendenza di Ostio)
Ostia - Croce monogrammatica su pilastrino d'un oratorio sulla Via della foce.

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O., Roma 1912, p. 180). Esse recano la formola particolare ostiense "dormit in pace" o "cum Deus voluerit, volet, permiserit".

Altre memorie cristiane di O. sono rappresentate da alcune sculture, frammenti di sarcofagi ed oggetti minori, come un sarcofago (simile a quello ritrovato nell'oratorio presso il teatro) proveniente dalla zona di S. Ercolano cone pitafio cristiano (P. E. Visconti, Dichioraz. di un sarcofago in O., in Atti Pontif. accad., 15 [1864], pp. 159-71), i nn. 1875, 1937, 1975, 2009-10a del CIL, XIV e i nn. 481029 (?), 5204 (?), $5232-41,5312$ (?) del supplemento di Wicken al volume medesimo, e i nn. $506,525,541$, $558,595,617,642$, $649,686,746$, $779,801,806,821$, $836,840,859$ dei Magazzini di O., tra i quali un frammento, 506 , con la resurrezione di Lazzaro (G. Calza, Nuove testimonian$z e$, cit., p. 132, fig. 7). Due tavole marmoree circolari (o semicircolari), di cui resta parte degli orli, uno con figurazioni di pesci (n. 617) e l'altro con le figure degli Apostoli (n. 595) riprodotti entro le nic-
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(fot. Scavi della Sopriatendenta di tistia)
cchie, potrebbero essere destinate ad uso liturgico o alle agapi cristiane. Di contenuto cristiano pub essere anche un tipo di insegna marmorea (R. Calza, Museo ostiense, cit., n. 130) rinvenuta nel 1939 in una specie di sala pubblica circondata da banchine e pilastri in mezzo. Rappresenta in primo piano due notarii seduti dinanzi a grandi libri con lo stilo nella mano e un oratore salito sul podio, e in secondo piano, sullo sfondo d'una tenda, un gruppo di ascoltatori, che con vari gesti esprimono la loro ammirazione per le parole dell'oratore. Potrebbe trattarsi di un luogo di riunione per discussioni teologiche (H. Marrou, St Augustin et la fin du monde antique, Parigi 1939, p. 404, con i testi antichi a proposito) o di una scuola di catecumeni. Sempre dagli ultimi scavi proviene una statua togata del principio del sec. v, per la quale furono avanzate le ipotesi che raffiguri o C. Aurelio Simmaco, celebre prefetto d'annona, possidente ostiense (R. Calza, in Bull. Com., 1941, p. 113 sgg.), o il suo accanito avversario di fede, Ragonius Vicentius Celsus, un personaggio ben noto ad O. e a Porto (G. Becatti, op.cit., p. 216; R. Calza, Museo ostiense, cit., p. 13, n. 55).

Non mancano ad O. oggetti di arti minori, come le lucerne con simboli cristiani, per lo più di fabbricazione locale, d'un certo Annio Ser... (G. B. De Rossi, in Bull. arch. crist., $2^{\text {a }}$ serie, 1 [1870], p. 80 sgg.), cornici di piccoli specchi in piombo, anelli di bronzo o vetri che recano chiare allusioni ai simboli della fede cristiana. Ai ritrovamenti di carattere precipuamente cristiano si devono aggiungere quelli, ben pochi, ebraici. A questi ultimi si riferisce una grande iscrizione frammentaria, ritrovata nel 1905 presso il Castelporziano e che attesta la presenza di una grande comunità ebraica (gerusia) nel territorio di O. (E. Ghislanzoni, in Notizie degli scavi, 1906, p. 115 sgg.) ed una tomba rinvenuta nel sepolcreto di Porta Laurentina, nel 1936, che potrebbe essere appartenuta a un ebreo, a giudicare dal nome "M. Baenit", analogo a quello menzionato nel Corpus Inscrip. Jud., Città del Vaticano 1936, 671 (G. Calza, in Notizie degli Scavi, 1938, pp. 36, 38). - Vedi tav. XXX. Raises Calza

OSTIARIATO. - L'ultimo per dignità degli Ordini minori, il primo per collazione. Conferisce al chierico l'ufficio di portiere (ostiarius) della Chiesa.
I. Storia. - La prima testimonianza sull'o. si ha nella lettera scritta nel 251 da s. Cornelio papa a Fabio di Antiochia (Eusebio, Hist. eccl., VI, 43, 11): il Papa enumera gli ostiari tra i membri del clero, ma all'ultimo posto. Il Lib. Pont. (I, p. 55) ricorda un Romanus ostiarius, compagno di martirio di s. Lorenzo, e nell'enumerazione dei gradi della gerarchia fatta sotto papa Gaio (ibid., p. 161) sostituisce all'ostiario il custos martyrum, mentre in quella redatta sotto
s. Silvestro menziona regolarmente gli ostiari. Di o. parlano s. Agostino (Confess., 6, 2 : PL 32, 719), s. Gelasio papa, incidentalmente in una lettera del 494 (PL 59, 47), ricordando che a Roma verso la fine del sec. v furono sostituiti dai mansionarii (v.) che non facevano parte del clero; si ritiene però che l'o. rimanesse in vigore come un semplice grado gerarchico; una iscrizione di Tre-
viri ricorda un Ursatius ustiarius. Una diecina di iscrizioni antiche contengono la qualifica di ostiarius (cf. Leclercq e E. Diehl, Inscript. lat. christ. veteres, Berlino 1925-31, v. indice, p. 374). L'ampio epistolario di s. Cipriano tace di questo Ordine. Nella Spagna parla esplicitamente dell'ostiario il Concilio toletano del 592, can. 2.

In Oriente le Constitutiones Apostolicae (l. 2, c. 23, 3; c. 28, 5) e altri documenti (Concilio di Laodicea [a. 371], can., 24; Giustiniano, Novell., 3, I [a. 535]; Concilio Trullano [a. 692], can. 4), ricordano l'ostiario ( $\pi \cup \lambda \alpha \rho \dot{\zeta}$, $\theta \cup \rho \alpha \rho \dot{\zeta}$ ), il cui ufficio è però generalmente ritenuto non gerarchico.
II. Ordinazione. - Nella Chiesa romana fino al sec. IX non compare nessuna formola di ordinazione degli ostiari. Da alcuni si ritiene che il papa designasse in forma privata le persone elatte a questo ufficio.

Gli Statuta Ecclesiae antiqua (sec. v, proveniente dalla Gallia meridionale) presentano il primo schema di Ordinazione (PL 56, 879 sgg.) che è passato sostanzialmente nei libri liturgici occidentali e nell'Epistola de septem gradibus (PL 83, 895), falsamente attribuita a s. Isidoro e inserita nel Decreto di Graziano (1, D. 25).

Secondo il Pontificale romano l'Ordinazione dell'ostiario si fa con un rito molto sobrio, che comprende l'admonitio, la consegna degli strumenti, le chiavi, la benedizione. La parrectio instrumentorum è accompagnata dalla formula: "Sic agite, quasi reddituri Deo rationem pro his rebus, quae his clavibus recluduntur", che si trova già negli Statuta Ecclesiae antiqua.
III. Funzioni. - Gli uffici dell'ostiario furono spiegati "misticamente" dallo Paeudo Girolamo (De septem ordinibus Ecclesiae, 2: PL 30, 152) e sono attualmente designati nell'admonitio del vescovo: "Ostiarium oportet percutere cymbalum et campanam, aperire ecclesiam et sacrarium et librum aperire ei, qui praedicat». La prima funzione fu certamente quella ora ricordata al secondo posto: aprire e chiudere le porte della chiesa e del sacrarium. Come custodi di quest'ultimo luogo gli ostiari, in antico, erano persone attempate e fidate, cui si poteva

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consegnare il Tesoro della chiesa. Quando verso i secc. v e vi s'introdusse l'uso delle campane e di altri strumenti, agli ostiari fu dato l'incarico di convocare la comunità cristiana per gli Uffici divini. La funzione di aprire il libro a chi predica è ricordata la prima volta nel Pontificale romano-germanico del sec. x.

Bibl.: A. Michel, Portier, in DThC, XII, coll. 2600-2602; H. Leclercq, Portier, in DACL, XIV, coll. 1323-33; P. De Punet, Le Pontifical romain, Histoire et commentaire, I, Parigi 1930, pp. 142-44; J. Tiseront, L'Ordine e le Ordinazioni, Brescia 1939, pp. 96-97; S. Kurtscheid, Historia Juris Canonici. Historia institutorum, I, Roma 1941, p. 49; P. Alfonzo, I riti della Chiesa, IV, ivI 1946, pp. 74-80; V. Monachino, La cura pastorale a Milano, Carragine e Roma nel sec. IV, ivI 1947, pp. 17-18, 134, 323. Antonio Piolanti
OSTILITA. - Con questo termine nel diritto delle genti si designa l'uso dei mezzi coercitivi contro un altro Stato, per piegarne la volontà e fargli accettare la soluzione desiderata di una questione, non potuta o non voluta risolvere mediante le vie ordinarie. L'atto ostile non interrompe per se stesso e sempre le relazioni pacifiche tra i contendenti, se non è la manifestazione della volontà di provocare con esso lo stato di guerra, e perciò il diritto internazionale moderno distingue o, in tempo di pace e o. in tempo di guerra o belliche, rispetto alle quali i contendenti stessi si atteggiano diversamente.
I. O. in tempo di pace. - Riguardo alle prime la più comune dottrina, ispirata ai canoni della scuola positiva, non ne contesta la liceità, ne approva anzi l'uso, fondandosi sul principio generale, secondo il quale sarebbe
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(da V. Leroquois, Les Pontificaux mss. des Bibl. publ. de France, Parigi 1827, tui. 1921
Ostibriato - Ordinazione dell'ostiario: la consegna delle chiavi. Ministura da un Pontificale romano (fino sec. xv) - Lions, Bibl. municip., ms. 5144, f. 119.
sempre e in ogni caso permesso allo Stato di adottare quei provvedimenti, che esso ritiene opportuni, per difendere i propri diritti o per far valere i propri interessi, purché una norma positiva dell'ordinamento internazionale non glielo vieti. Fuori delle disposizioni di tale ordinamento lo Stato conserverebbe la sua originaria libertà, e poiché l'atto ostile rientra in questo ambito, non essendo vietato da nessuna norma specifica, dovrebbe essere ritenuto come un lecito giuridico, indipendentemente dai motivi che lo provocano. A rinvigorire quest'argomento teorico si suole aggiungere l'esistenza di una norma consuetudinaria, dedotta dal comportamento degli Stati, i quali con piena discrezione sovrana hanno sempre fatto ricorso al metodo coattivo. La teoria cosi formulata disconosce l'esistenza di alcune norme fondamentali di giustizia, immanenti alla stessa società internazionale, le quali s'impongono per una loro virtù intrinseca alla volontà degli Stati e ne regolano tutte le manifestazioni, compreso l'uso dei mezzi coercitivi; ed eleva a criterio delle loro relazioni la forza non sottomessa al diritto, fondandosi sopra una falsa concezione della loro libertà originaria, che non può essere mai assoluta, ma obbiettivamente e intrinsecamente limitata. Fra le sue trame gioca il volontarismo giuridico, che riduce tutto il diritto a positiva espressione di volontà degli Stati, e il più generale concetto di sovranità, intesa come potere limitato soltanto dal diritto, dalla stessa volontà posto o accettato.

La dottrina cattolica non può accogliere queste posizioni teoriche, ma, movendo dal principio che la forza, essendo per se stessa un mezzo né buono né cattivo intrinsecamente, non può ricevere il sigillo della legittimità morale e giuridica, se non è diretta al conseguimento di uno scopo giusto nella sua essenza, anche riguardo alle o. in tempo di pace, riafferma il suo atteggiamento, dichiarandole lecite, se sono messe al servizio del diritto, per la sua difesa o il suo risarcimento, e in caso contrario illecite. Essa non esclude, dunque, la facoltà dello Stato di ricorrere all'uso dei mezzi violenti, soltanto la subordina alle norme superiori della giustizia naturale e ne restringe l'esercizio entro il suo ambito, negando il doppio assioma del volontarismo e della sovranità illimitata. Atti di o. che non interrompono per il solo fatto della loro posizione le relazioni ordinarie, sono considerati: la ritorsione, il sequestro, l'embargo, le rappresaglie, il blocco pacifico.

La ritorsione consiste nel contrapporre a un atto contrario al diritto, agli interessi e all'equità un atto che può essere della medesima specie, per costringere uno Stato a riconoscere il proprio torto e a recedere dai provvedimenti presi. Con il sequestro uno Stato s'impossessa d'un bene appartenente a un altro per estorcere la riparazione d'un torto sofferto. L'embargo è uno speciale sequestro, che ha come oggetto le navi mercantili dello Stato contrario, dal quale pertanto sono escluse le navi da guerra. Riguardo alle rappresaglie, v. la voce corrispondente. Il blocco, finalmente, si ha quando si chiudono i porti o le piazze dell'avversario ad ogni commento, e può quindi essere marittimo o continentale. E superfluo notare come nell'uso di questi mezzi, consentiti dal moderno diritto internazionale, lo Stato debba procedere cauto, tenendo presente, non solo le norme più universali della giustizia, dalle quali soltanto può derivare la licetì del suo procedimento, ma anche il benessere della collettività internazionale e le possibili complicazioni ad esso dannose, al quale, secondo il principio già stabilito dal Vitoria riguardo alla guerra, rimane subordinata persino la difesa di un diritto certo. Nel caso poi della ritorsione e delle rappresaglie deve riputarsi illecito ogni atto contrario alle leggi d'umanità e ai diritti più fondamentali della persone umana, anche se posto da un altro Stato.
II. O. belliche. - 1. Inizio delle o. - Per lungo tempo prevalse l'uso di non iniziare le o. senza aver

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prima fatto conoscere all'avversario, in un qualsiasi modo, la volontà di demandare la soluzione della questione pendente al giudizio delle armi. A tale scopo venivano di solito mandati araldi, i quali, con lettere di sfida o verbalmente, rendevano nota la volontà dei propri sovrani e i motivi per cui questi giudicavano di ricorrere ai mezzi violenti. Successivamente quest'uso si andò perdendo; gli Stati, mossi sia dalle nuove concezioni amorali della guerra sia da falsamente allegate esigenze militari, le quali avrebbero suggerito un rapido inizio delle o., per cogliere il nemico di sorpresa, cominciarono a fare a meno di ogni formalità, procedendo all'attacco senza alcuna previa dichiarazione. La nuova prassi, sostituitasi a quella più antica, deve essere ritenuta come un progressivo allontanamento dalle norme naturali della guerra giusta. La guerra, infatti, è soltanto legittima contro uno Stato colpevole di grave lesione del diritto altrui, alla quale si è ostinatamente rifiutato di dare riparazione pacifica. Essa riveste pertanto il carattere di ultima ratio o di mezzo estremo, moralmente e giuridicamente adoperabile, solo nel caso che siano stati invano esperiti i mezzi ordinari di soluzione. Si rende, quindi necessario che, prima di procedere con la forza contro chi ha leso il diritto, gli si conceda il tempo di riparare, se lo vuole, il torto commesso. L'incidente originario deve formare oggetto di previo negoziato, di proposte conciliative e di compromesso, ed essere sottoposto, se è possibile, a un processo arbitrale, per conseguire un accordo consensuale. Se poi tutti gli sforzi per risolvere pacificamente il conflitto falliscono, all'inizio delle o. deve sempre precedere un avvertimento solenne, che metta lo Stato pervicace dinanzi alle proprie responsabilità e lo faccia avvertito che l'ora dei negoziati è già tramontata. Per non distruggere l'ultima probabilità di soluzione pacifica, che sussiste ancora al momento della dichiarazione di guerra, dovrebbe essere fissato un intervallo ragionevole tra di essa e l'effettivo inizio delle o.

Questo principio, derivato da una concezione morale della guerra, venne adottato dalla Conferenza dell'Aja del 1907, la quale all'art. I della Convenzione in disponeva che le o. non dovevano essere iniziate dalle potenze contraenti, senza un avviso preventivo e non equivoco, che avesse o la forma di una dichiarazione di guerra motivata, o quella di un ultimatum con dichiarazione di guerra condizionata. La medesima convenzione tuttavia non richiede, né determina che debba intercorrere un intervallo tra la notificazione e l'inizio delle o., essendo falliti i tentativi di alcune delegazioni di far fissare un termine minimo di 24 ore. Le deroghe alla norma rammentata sono diventate, particolarmente dopo la sua accettazione, così numerose da far ritenere che gli Stati non si sentano da essa vincolati, come dovrebbero, opponendole una consuetudine contraria, condannabile per più alti motivi di morale e di giustizia. La posizione di atti ostili, esg ressione della volontà di instaurare lo stato di guerra, anche se non preceduta da nessuna intimazione o dichiarazione, pone in ogni supposizione termine alle relazioni pacifiche, sospendendo il diritto ordinario che le governa, e fa sorgere il particolare rapporto di belligeranza, mettendo in vigore una nuova categoria di norme, dalle quali è dominata per tutto il corso della guerra la condotta delle o.
2. Condotta delle o. - Non poche sono al tempo presente le teorie politiche, o apparentemente giuridiche, le quali sostengono la piena libertà degli Stati nell'uso dei mezzi d'offesa contro l'avversario, per fiaccarne rapidamente la resistenza. Si è affermato che la guerra, essenzialmente inumana, non può essere umanizzata, e persino che la guerra più umana sarebbe quella che con i metodi implacabili
accorcia il tempo della lotta, spezzando con maggiore rapidità la forza del nemico. Si è aggiunto sotto l'aspetto giuridico che, essendo la guerra un complesso di atti ostili fuori del diritto e contro il diritto vigente tra gli Stati, non può per se stessa sottostare al diritto, e rientra pertanto in quella sfera di libertà non regolata, dove tutto è permesso. Un rapporto di forza e che dalla forza attende di essere regolato non può avere come criterio se non questa forza stessa, la quale deve essere lasciata libera nell'esercitare la propria pressione sull'avversario con tutti i mezzi a sua disposizione.

Le tesi, appena accennate, che si ricollegano a posizioni concettuali (per le quali v. GUERRA), hanno quale comune fondamento l'amoralismo della lotta armata e il culto della forza, come generatrice del diritto, e non possono essere accolte dalla dottrina cattolica, la quale le respinge energicamente. La guerra non è scatenamento di forze cosmiche o di istinti biologici della specie, come si è voluta definire, ma è lotta tra uomini e quindi comporta una serie di atti umani, i quali, alla stregua di tutti gli altri atti umani, sottostanno alle leggi della morale, della giustizia e dell'umanità. Inoltre la guerra è in se stessa un uso della forza, che mutua la sua giustificazione da un fine, la difesa e la riparazione del diritto minacciato o leso, e quindi dal medesimo fine derivano i limiti entro i quali devono essere contenute le o. Questo principio finalistico, implicitamente enunciato dal Vitoria quando afferma che in una guerra giusta si ha il diritto di fare quanto è necessario per la difesa dal bene pubblico, è stato in modo costante applicato alla condotta delle o. dalla susseguente tradizione cattolica, dal Suárez, dal Molina e da altri autori posteriori.

Ad esso è stata associata la distinzione, in ordine alla facoltà d'offesa, tra uncentes e innocentes, ossia tra combattenti e non combattenti, con la regola morale e giuridica di risparmiare i secondi dall'offesa diretta. Si faceva così prevalere sull'uso della forza un principio di umanità, prima in modo pratico imposto dalle autorità ecclesiastiche nella "pace di Dio", e poi teorizzato come fonte di obbligo morale. Le basi, dunque, sulle quali il pensiero cattolico fondò la dottrina sulla condotta delle o. sono : la distinzione tra mezzi leciti e illeciti di offesa, dedotta dal criterio finalistico della guerra; e quella tra combattenti e non combattenti, desunta dal principio stesso e dalle leggi d'umanità; a queste, in modo subordinato, si aggiunse quella della lealtà, accennata già da s. Tommaso (Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}}-2^{\mathrm{ac}}$, q. 40, a. 3), il quale escluse la liceità in tempo di guerra di ingannare il nemico, affermando il falso e non osservando le promesse, poiché esistono $»$ quaedam iura bellorum, et foedera etiam inter ipsos hostes servanda s.

Le conseguenze pratiche di questi principi riguardo a quanto è lecito o illecito nella condotta delle o. sono facili ed evidenti. Sistematicamente esse sono state dedotte meglio di ogni altro dal Taparelli. Lo scopo della guerra, egli dice, consiste nel ridurre con la forza all'ordine; conseguentemente tutto ciò che non può opporre resistenza non deve essere distrutto. Ecco, dunque, condannato ogni vandalismo, l'inutile distruzione di case e di beni, la strage confusa di vecchi, donne, fanciulli. Ogni male non necessario a infrangere la forza nemica è vietato in guerra umana dal fine stesso della guerra. La stessa legge di evitare un male non necessario vieta tra le nazioni l'uso di certi mezzi d'offesa, dei quali l'arte non potrebbe dominare gli effetti, indirizzandone il danno contro le forze di resistenza. Propagare il contagio, avvelenare le acque e altri simili mezzi chimici o batteriologici, devono intendersi come vietati. Soggiunge ancora lo stesso Taparelli : se è vietato di fare un male non necessario, a maggior ragione è vietato di fare il male morale. Il tradimento, lo spergiuro, il parri-

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cidio o il sacrilegio non dovranno avverarsi in guerra fra uomini, e dovranno essere osservati la santità delle tregue e degli armistizi, il rispetto ai morti, l'umanità di trattamento verso i feriti, la discrezione nel prelevamento dei viveri e così via. Le incertezze riguardo ad alcuni procedimenti bellici, ancora ammessi come leciti dagli autori medievali e del sec. xv sotto la pressione dei costumi rudi allora in vigore, sono finite nella più matura elaborazione del Taparelli, divenuta ormai dottrina comune al pensiero cattolico.
3. Il diritto positivo e le o. - Il diritto positivo internazionale ha accolto i principi esposti e le loro conseguenze pratiche. In diverse convenzioni gli Stati hanno gradatamente allargato il codice delle leggi di guerra, in modo da mitigare sensibilmente, almeno sui testi degli accordi, la durezza delle o. Vanno a questo proposito qui ricordate in ordine di tempo: la Convenzione di Ginevra del 1864 per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti; la Dichiarazione di Pietroburgo del 1868 per escludere l'uso dei proicttili esplodenti; le varie Convenzioni dell'Aja del 1899, 1904 e del 1907 relative alle leggi e ai costumi di guerra terrestre e marittima; la Convenzione di Ginevra del 1906 per l'assistenza ai malati e feriti; il Trattato di Washington del 1922 per la protezione della vita dei neutri e dei non combattenti e per il divieto dell'uso dei gas asfissianti e dei mezzi chimici; il Protocollo di Ginevra del 1925 concernente la proibizione dei gas asfissianti, tossici, e dei mezzi batteriologici; e finalmente la Convenzione di Ginevra del 1929 per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei prigionieri.

Lo schema appena tracciato delle numerose convenzioni internazionali manifesta come il diritto positivo abbia progredito, particolarmente durante l'ultimo secolo, adeguandosi alle superiori esigenze della giustizia naturale e alle leggi d'umanità. Senza discendere a determinazioni particolari, per rendersi conto di tale progresso, basterà rilevarne le linee generali. Deve ritenersi come norma accettata dalla pluralità degli Stati il principio enunciato dall'art. 23 del Regolamento dell'Aja del 1907, secondo il quale i belligeranti non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi d'offesa. Il loro diritto viene circoscritto sia dagli scopi cui la guerra mira, dai quali vengono interdetti i mezzi inutilmente crudeli, che dalle leggi d'umanità. Questo criterio, del quale è stata fatta esplicitamente menzione nel preambolo della Convenzione di Pietroburgo del 1868 , informa tutte le disposizioni positive sulla condotta delle o. Inoltre deve ancora essere ritenuta una norma dell'odierno diritto internazionale bellico la distinzione tra combattenti e non combatterli, con il conseguente divieto di nuocere direttamente agli ultimi. E da rilevare ancora come non pochi articoli della Convenzione dell'Aja del 1907 sanciscono l'obbligo della buona fede, proibendo tutti quei procedimenti che possono ingannare il nemico e non possono ridursi allo stratagemma militare.

Riguardo ai mezzi d'offesa il Regolamento, annesso alla Convenzione appena ricordata, vieta l'uso del veleno e di armi avvelenate. Tale Disposizione deve essere integrata dalla seconda Dichiarazione dell'Aja del 1899, la quale proibisce i proiettili che espandono gas asfissianti e deleteri, proibizione ribadita dalla Convenzione di Washington del 1922. Segue il divieto di uccidere o far uccidere a tradimento individui appartenenti allo Stato nemico, di uccidere o ferire il nemico non più capace di difendersi o che si sia reso a discrezione, di adoperare armi e proiettili suscettibili di causare danni superflui. Disposizioni particolari regolano il trattamento dei feriti, malati e prigionieri di guerra, ai quali ultimi non si può dare la morte.

L'uso degli stratagemmi non è vietato, tuttavia il Regolamento dell'Aja del 1907 espressamente proibisce l'uso illegittimo della bandiera bianca, delle bandiere e
uniformi del nemico e dei segni distintivi della Croce Rossa, e tutti quei procedimenti che costituiscono atti di perfidia o sono contrari all'onore militare. E ancora vietata la consegna di non dar quartiere, ammessa da alcune legislazioni particolari in caso di necessità, comodo mezzo per eludere le prescrizioni tassative del diritto. La necessità non può mai legittimare la violazione delle norme di giustizia e di umanità.
4. La Chiesa e la condotta delle o. - Le disposizioni del diritto positivo internazionale sommariamente descritte derivano dalla tradizione cristiana adoperatasi, mediante la gerarchia ecclesiastica, nell'addolcire i costumi di guerra.

Il movimento in favore di un maggior senso d'umanità nella condotta delle o, cominciò nel medioevo in Francia, dove parecchi concili locali e regionali emanarono prescrizioni a tale riguardo. Il Concilio di Narbona del 990, p. 26., comminava la scomunica contro quanti avessero colpito i cenobiti di Cluny e prendeva altre misure per contenere le o. (Hefele-Leclercq, IV, pp. 869-70 e 869 nota 2). Nel 989 le provvidenze in favore dei combattenti si erano già estese con il Concilio di Charroux presso Poitiers dagli ecclesiastici e dai beni della Chiesa ai contadini e ai poveri, colpendo di scomunica chi li avesse privati dei loro beni, ai viaggiatori e ai mercanti (loc. cit.). Sotto gli auspici della Chiesa verso il 997 veniva creata una lega per il mantenimento della pace, alla quale prendevano parte i laici con funzioni deliberative, con l'obbligo di aiutare il vescovo nel reprimere gli atti di violenza commessi entro il suo territorio (loc. cit.), trasformatasi più tardi, nel 1098 , in associazione obbligatoria di pace, nella quale dovevano arruolarsi e prestare giuramento tutti gli uomini dall'età di quindici anni. La S. Sede non mancò di promuovere la "pace di Dio"; fin dal ro3o, i legati del papa Giovanni XIX si portavano di concilio in concilio, per imporla e colpire di anatema i contravventori (ibid., p. 960 sgg.).

Ad addolcire i costumi bellici concorsero le «tregue di Dio». Il Concilio d'Elne del 1027 (ibid., p. 969 sg.), dopo aver confermato le disposizioni protettive dei chierici, dei monaci e delle donne, determinò che dopo l'ora nona del sabato sino alle prime ore del lunedi era a tutti proibito di assalire il proprio nemico. La tregua di Dio, al principio semplice applicazione del precetto del riposo festivo, si estese anche ad altri giorni e a particolari tempi liturgici, come l'Avvento e la Quaresima. Un legato del papa Alessandro II, nel 1068, la introdusse nella Spagna; due concili, quello di Melfi del ro89 e di Troia del ro99, in Italia (ibid., V, pp. 345 sgg., 371 sgg.). Nel 1093, Urbano II, presente al Concilio di Clermont, volle estendere a tutta la Chiesa le istituzioni di pace in vista della Crociata. Pace di Dio e tregua di Dio saranno confermate da Pasquale II (1107) e da Callisto (1119, ibid., V, p. 581 sgg.).

Rispetto all'uso dei mezzi d'offesa, Innocenzo II nel Concilio Lateranense del 1136 vietava l'impiego delle baliste e delle saette. Nel 1179 Alessandro III rinnovava la prescrizione che sacerdoti, chierici, monaci, conversi, pellegrini, mercanti, contadini viaggianti o dediti alla agricoltura e i loro animali, godessero di opportuna sicurezza. Queste proibizioni e prescrizioni venivano rinnovate da Innocenzo III (ibid., V, pp. 728-29, 1103). Sui costumi di guerra la Chiesa influì ancora in senso benefico con l'istituzione della cavalleria e con i Terz'ordini.

E sentenza oggi comune tra gli storici del diritto internazionale che particolarmente le leggi sulla condotta delle o. derivano dal costante sforzo della Chiesa, la quale seppe far penetrare nell'anima, ancora selvaggia dei popoli, alcuni principi di umanità, che, evolti poi teoricamente dai primi sistematori cattolici del diritto internazionale, sono diventati retaggio delle nazioni civili, come parte del diritto positivo moderno.

BibL., V. curena. Inoltre: R. Sensichon, La paix et la trêve de Dieu, Parigi 1857; P. Fiore, Considerazioni storiche sul diritto di guerra, in Atti della Reale dcc. delle scienze morali e politiche di Napoli, 41 (1912), pp. 99-149; P. de Ramezet, Le mouvement de la paix et son organisation dans la chrétienté du

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(da L. Amundsen, Greek ostrakon in the University of Mictigon collection, Londra 1861, (av. 1, v. 111) Ostrakon - O. con i nomi di Massimiano e Diocleziano (12 giugno 290).
moyen âge, Parigi 1920; Y. de La Brière, Eglise et paix, ivi 1931; G. Goyau, L'Eglise et la guerre, ivi 1934; G. Balladore Pallieri-G. Vismara, Acta pontificia iuris gentium, Milano 1946.

Antonio Messineo
OSTRAKON (plur. ostraha). - Cocci di anfore e di vasi, adibiti nella parte convessa ad uso scrittorio, generalmente per votazioni (è noto l'« ostracismo * ateniese), per ricevute, piccole comunicazioni e anche, in via eccezionale, per testi letterari. Se ne sono trovati a Roma (Testaccio), ad Alessandria e specialmente nell'Alto Egitto (Thebae, Pathyris, Edfu, Elefantins, Ombos) e in Nubia (Talmis, Dekka); la scrittura è generalmente greca o copta; più raramente latina.

Oltre a documenti per la più gran parte finanziari, che interessano chiese o conventi egiziani, si trova su o. egiziani anche qualche testo non documentario: il più copioso contributo in proposito è dato da W. E. Crum (v. bibl.) in Coptic ostraca con Ps. 24, 50, 103, 117, con il frammento di Lc. 1, 28.42 e testi liturgici in onore della Vergine; altrove in o. editi da J. G. Tait (v. bibl., p. 145) si legge Io. 2, 12-14; inni alla Vergine in un o. di Aberdeen, forse del sec. vi (Paderb. 4), e in uno di Cambridge (J. G. Tait, pp. 117-18); ad Aberdeen è pure un testo su o., che narra il Battesimo di Gesù in forma dialogica (Paderb. 3, del vi sec.); una preghiera cristiana è scritta su un o. di Tuna el-Gebel (Hermopolia; cf. Etudes de papyrologie, 3 [1936], p. 106, n. 26).

Per gli o. ebraici, v. Lachis; samaria.
Bibl.: U. Wilcken, Griechische Ostraha aus Aegypten und Nubien, 2 voll., Lipsia-Berlino 1899; W. E. Crum- E. F. Brightmann, Coptic ostraca from the collections of the Egypt exploration fund, the Cairo museum and others, Londra 1902; H. R. Hall, Coptic and greek texts of the christian period from ostraha, stelae etc. in the British Museum, ivi 1905: Theban ostraca, ed. H. Thompson-J. G. Milne, Londra - Oxford 1913; F. e W. Preisigke, Die Prinz Joachim Ostraha, Strasburgo 1914; H. G. Evelyn White, Graeco Roman ostraca from Dahha Nubia, in Classical rev., 53 (1919), p. 49 sgg.; P. Viereck, Ostraha aus Brüssel und Berlin, Berlino-Lipsia 1922; P. Viereck, Griechische und griechische demotische Ostraha der Universitäts- und Landes-Bibliothek zu Strassburg im Elsass, I. Texte, Berlino 1923; The mo-
nostery of Epiphanius at Theber, II, Coptic ostraca and papyri, ed. W. E. Crum-E. G. Evelyn White, Nuova York 1926; J. G. Tait, Greek ostraca in the Bodleian Library at Oxford and other various collections, I. Londra 1930; L. Amundsen, Ostraca Odoersia, greek ostraca (Norwegian collections), Oslo 1933; id., Greek ostraca in the University of Michigan collection, I. Texts, Ann Arbor 1935; Cl. Prious, Les ostracs grecs de la collection Charles Edwin Wilbour au Mure de Broochlyn, Nuova York 1935.

Aris