sensibilmente la psicologia dei popoli vinti. Senza pertanto negare la sua logicità, è più opportuno, ai fini di un totale e reale ritorno alle condizioni ordinarie, che il vincitore si astenga dall'uso di questa facoltà, conglobando quel tanto che potrebbe imporre al vinto a titolo di sanzione, nelle condizioni che gli è lecito dettare a titolo di restituzione e di riparazione.
L'applicabilità delle sanzioni contro il vinto si complica, se si considerano altri suoi aspetti. Le sanzioni possono essere collettive o individuali. Sono collettive se colpiscono tutto il popolo, considerato come unità organica; individuali se ricadono su alcuni soggetti più direttamente responsabili della guerra o di atti atroci contro le leggi d'umanita. Deve a questo riguardo essere ritenuto come superato il concetto antico della responsabilità collettiva dei sudditi con il sovrano, per qualche tempo ammesso dai teorici cattolici, i quali vi fondavano la facoltà di rivalersi sui beni privati e di colpire gl'individui persino innocenti, come parti integranti della comunità e responsabili in modo solidale con l'autorità. La dottrina odierna ha fatto una salutare evoluzione, considerando lo Stato quale universitas, ossia collettività di tutti i cittadini come soggetto unitario, ed escludendo formalmente che gl'individui ut singuli possano essere termine diretto di sanzioni.
Non si può escludere, tuttavia, in pura linea teorica, che i maggiori responsabili della guerra o i colpevoli di atti atroci e di crimini efferati possano ricevere dal vincitore un conveniente castigo. La guerra ingiustamente provocata ha, infatti, nella dottrina cattolica, il carattere specifico di un crimine contro la giustizia e il bene comune della società delle genti. Se la guerra ingiusta è un delitto, un delitto saranno anche tutti gli atti, nei quali appare manifestamente l'abuso della forza, con l'adozione di procedimenti bellici e di misure repressive, che rivestono un particolare grado di efferatezza e di barbarie, poiché la guerra, in qualsiasi supposizione, non mette il belligerante fuori legge. L'osservazione che tali delitti nell'ordine internazionale non trovano una qualifica giuridica, facendo difetto in esso una norma che configuri l'azione come illecita e delittuosa, potrebbe avere un senso, e questo abbastanza limitato, se appoggiata sul diritto positivo, ma non ne ha alcuno, se riferita all'ordine obiettivo di giustizia, le cui norme hanno una virtù obbligante, anche se non codificate in un sistema. In base a queste norme, gli atti ostili ad esse contrari sarebbero passibili di sanzione.
Nondimeno nella traduzione al campo pratico di questa conclusione s'incontrano difficoltà difficilmente superabili. In primo luogo l'ordine di giustizia naturale non determina né la gravità né l'estensione della sanzione, stabilita sempre dal legislatore umano. Da esso si può dedurre soltanto il generalissimo principio della giustizia punitiva, il quale prescrive che tra delitto e pena si osservi una proporzione. Ma questa norma generalissima è insufficiente per un giudice che deve pronunziare una sentenza in una causa di cui egli è parte interessata, donde il pericolo di abbandonare l'amministrazione della giustizia al suggerimento di un criterio in gran parte sog-
gettivo nell'irrogazione della pena, ad evitare il quale è meglio usare con estrema parsimonia sanzioni individuali contro i cosiddetti criminali di guerra. Non sempre poi il giudice è il meglio qualificato a pronunziare una sentenza di condanna, essendosi forse macchiato di eguali delitti nel corso delle ostilità, pur i quali dovrebbe anche egli sedere sullo scanno dell'accusato. L'assenza, dunque, di norma che determinano obiettivamente la quantita della pena e la facile mancanza d'imparzialità nel giudice rendono la conclusione astratta poco accettabile nel campo pratico.
Rimane a considerare il terzo criterio, adottato dai teorici cattolici per stabilire le condizioni di una p. giusta. Per il conseguimento di una p. stabile, il vincitore in guerra giusta possiede il diritto di provvedere alla propria sicurezza. Nondimeno il problema della sicurezza si presenta oggi alquanto diversamente dal modo in cui poterono considerarlo i teorici antichi. Allora il problema si risolveva con i vicini, non aveva per sé interferenze immediate con l'assetto politico del continente, del quale lo Stato faceva parte, e molto meno con l'assetto politico del mondo intero. Pigliando come punto di riferimento questa situazione, la sicurezza si presentava come una questione ristretta, da risolvere unicamente tra i contendenti, con l'imposizione di alcune guarentigie. Non possono quindi suscitare stupore le concessioni che a questo titolo si credeva di fare al vincitore. Oggi, invece, la sicurezza non può essere raggiunta se non su basi collettive, a causa dei profondi mutamenti operatisi nella vita delle nazioni, la loro strettissima interdipendenza e la vastità dei mezzi d'effesa.
Queste osservazioni non intendono infirmare la validità del principio stabilito dagli antichi teorici cattolici, circa la facoltà del vincitore di richiedere al vinto sufficienti garanzie. Ma, ammesso questo potere, torna a presentarsi il quesito della sua estensione e del criterio, al quale deve sottostare l'imposizione delle condizioni di p. Invano si cercherebbe una risposta chiara nelle opere più antiche, nelle quali le esemplificazioni del diritto affermato tradiscono la mancanza di un concetto equilibratore, tanto le deduzioni appaiono eccessive. Anche per il Taparelli, che pure non è così lontano dai nostri tempi, un vincitore in guerra giusta «potrà o togliere l'esistenza alla società, col toglierle l'indipendenza, il che si dice conquista, o scemarle popolazione e milizia obbligandola a militare sotto il vincitore a condizioni anche gravose; o invaderne il territorio e le fortezze; o assoggettarla a tributo e legarne il commercio. Siccome poi la persona di chi governa è il primo motore dei popoli, così la mutazione ora di forma di governo, ora di dinastia nei governanti è mezzo esso pure giusto ed efficace in certi casi * (cf. L. Taparelli, Saggio di diritto naturale, $4^{\text {a }}$ ed., II, Roma 1928, p. 186, n. 1344). Pochi attualmente sono disposti ad ammettere, senza sensibili restrizioni, la dottrina esposta nel passo citato, non solo perché nei suoi troppo scarni enunziati appare contraria ad alcuni principi, ormai diventati comune patrimonio delle genti civili, ma principalmente perché è necessario che venga integrata con qualche criterio, che argini il soggettivismo del vincitore.
Tale criterio può essere trovato in alcuni principi universali di giustizia. Tanto lo Stato quanto la società internazionale possiedono alcuni diritti fondamentali, contro i quali non può affermarsi alcun diritto del vincitore. Lo Stato da un lato possiede un diritto inalienabile alla propria esistenza e a tutti i mezzi indispensabili per mantenerla e difenderla. La società internazionale, affinché i popoli pos-
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sano convivere pacificamente, richiede un certo equilibrio tra i suoi soggetti, in modo da escludere ogni disparità indotta dalla violenza. L'equilibrio, rotto da dure imposizioni di p., tende a ristabilirsi in modo insensibile e più sovente violento, con assestamenti che possono rovesciare in un attimo il faticoso lavoro d'intera generazioni. Le esigenze della vita dello Stato e il bene comune della società internazionale limitano dunque sensibilmente i poteri del vincitore in guerra giusta, verso il quale i teorici antichi sono stati troppo larghi di concessioni. La dottrina da essi esposta intorno alle condizioni di una p. giusta ha bisogno di una profonda revisione e rielaborazione. Non è che il diritto sia mutato con i tempi : nella sua parte essenziale esso rimane tuttora eguale e i principi sommi, sui quali sono state appoggiate le relazioni tra i popoli, conservano il loro valore intrinseco; è mutata invece la realtà, dalla quale vengono sempre condizionate le conclusioni pratiche, e l'interpretazione dei principi stessi si è fatta più profonda e umana. - Vedi tav. XXXIII.
BibL.: v. GUERRA. Inoltre: Yves de la Brière, Paix et guerre, in DFC. III, coll. 1257-1303; e fascicolo speciale della rivista Vita e Proslero: Riparazioni-Disarmo e Collaborazione internazionale, 23 (1932), pp. 315-618; V. E. Orlando, Il processo del Kaiser, in Scritti vari di diritto pubblico e scienza politica, II. Milano 1940, pp. 192-107; B. Anselmo, Gli elementi di una giusta p. nella dottrina di L. Molina, in Cto. Catt., 1943, iv. p. 307 sgg .: Trial of war criminals (pubblicazione del Dipartimento di Stato americano), Washington 1945; S. Lener, Crimini di guerra e delitti contro l'umanità, $3^{2}$ ed., Roma 1948. Antonio Messineo
PACE, strumento di. - Strumento liturgico, ricordato dal Missale romanum (Ritus servandus in celebr. Missa, tit. X, n. 3, n. 8); dal Caerimoniale episcoporum (I, 24, 2, 6, 7); e dal Pontificale Romanum (parte $1^{2}$, De bened. et consacr. regis) per portare la "p.", cioè per il bacio prima della Comunione, al coro e a determinate persone assistenti alla Messa. S. Carlo Borromeo prescrisse per ogni chiesa cattedrale, parrocchiale o collegiata almeno duae tabellae pacis afferendue (Acta eccl. Mediolanen., Milano 1599, pp. 609, 610, 611).
Lo strumento di p. consiste generalmente in una specie di tavoletta oblunga, ovale, o rotonda, con una sacra immagine (Crocifisso, Madonna, santi), contenente talvolta anche una sacra reliquia. Ha nel retro una mo. niglia per reggerla, e spesso anche un piede, e assume un po' l'aspetto di un ostensorio. I tipi sono molto vari, da semplici pezzi di marmo o altra pietra, con una croce o altro oggetto sacro inciso, alle tavole di legno, artisticamente scolpite e dipinte, a tavolette metalliche, dalle forme e decorazioni più svariate, secondo le varie epoche (gotico, rinascimento, barocco) : strumenti della p. semplicissimi, quasi rozzi, e altri, in maggioranza, di pregi artistici anche molto rilevanti. Tra queste ultime si ricordano: la p. del duca Orso del Museo di Cividale (sec. XI-X; v. riproduz. in barbarica ante) le p. a edicoletta con o senza sportello a S. Petronio di Bologna (sec. xv), al Poldi-Pezzoli e nel Tesoro di S. Ambrogio a Milano (sec. xv); quelle meravigliose per ricchezza ed eleganza del Louvre (sec. xv) e della chiesa dell'Assunta a Cividale (p. Grimani); la famosa "Pace di Siena" donata da Pio II ai Senesi nel 1464 e da questi, nel 1799, agli Aretini che la conservano nel Duomo della loro città; le p. del Tesoro di S. Marco a Venezia, di M. Finiguerra al Bargello a Firenze e al Vaticano e quella attribuita al Sansovino nel Tesoro del Duomo di Palermo, tutte del sec. xvi.
L'uso non è stato mai precettivo; la sua origine è inglese e risale soltanto al sec. xili inoltrato e fu introdotto in sostituzione del bacio di p., dell'abbraccio di p., e del susseguente bacio della patena o del Messale, per evitare i fatili inconvenienti o le scomodità che ne derivavano. Per l'Inghilterra ne parlano gli statuti dell'arcivescovo Gualtiero Gray di York, ca. il 1250, nel paragrafo dedicato all'arredamento delle chiese, dove elenca anche l'osculatorium (Mansi, XXIII, 792); un Sinodo celebrato a Exeter nel 1287, nel can. 12,
dove, dando l'elenco della suppellettile sacra indispensabile per ogni chiesa, nomina anche l'asser ad pacem (Mansi, XXIV, 800). Agli inizi del sec. xiv l'uso dello strumento di p. ha già valicato la Manica ed appare nella Francia. Il Concilio di Bayeux del 1300 nel can. 10, trattando dell'arredamento delle chiese, parla anche del marmo ad osculandum (Mansi, XXV, 63); il Sinodo provinciale di Melun, celebrato dall'arcivescovo di Sena, Stefano Becard ( 1300 ), parla in vari luoghi della tabula pacis, dell'osculare o osculatorium necessario per ogni chiesa (Mansi, XXV, 6). Altre fonti innumerevoli si possono citare : atti sinodali, inventari di chiese, statuti e regole di famiglie religiose e simili, che dimostrano la straordinaria diffusione, fra i secc. xv e xviII, di questo strumento che vien chiamato con i nomi più vari, come, p. es., lapis pacis, pacificale, o pav, in francese la paix, nei paesi germanici spesso Paxbrettl (cf. J. Braun, Das christl. Altargerät [Monaco 1932], pp. 557-72, tavv. 116-20).
Una prima rapida diffusione ebbe lo s. di p. per mezzo dei grandi Ordini, francescano, domenicano, carmelitano, certosino, camaldolese, più tardi cappuccino ed altri, ed è soprattutto in questi Ordini che l'uso perdura ancor oggi, mentre nelle chiese parrocchiali è quasi sparito.
BibL.: oltre il Braun, sopra citato, v. A. J. Binterim, Die voreäglichsten Denkwürdigheiten der christl.-bath. Kirche. IV, parte $3^{2}$, Magonza 1848, p. 483 sg.; Ph. Hartmann-J. Kley, Repert. rituum, $14^{2}$ ed., Paderborn 1940, p. 447 sg.; J. A. Jungmann, Mitsurom salkemia, II, $2^{2}$ ed., Vienna 1949, pp. 392 sg.; M. Righetti, Man. di stor. liturgica, III, Milano 1949, p. 401 ; F. Cabral, L'Ossulatorium (Basler), in DACL. II, p. 128 sg.; R. B. Witte, Das batt. Gotteshaus, $2^{2}$ ed., Magonza 19301 p. 260 sge. (con utili indicazioni pratico-artistiche e una rassegna delle prescrizioni rubricali, p. 292 sg.).
Giuseppe Lów
PACE di DIO. - Lo sfasciarsi dell'Impero carolingio determinò lo svanire di quel programma di pace e di giustizia che Carlomagno aveva identificato nella missione imperiale e che aveva affidato ai suoi successori nell'Impero. Il mondo feudale che nel sec. x domina tutta l'Europa è pieno di guerre. Contrasti nascono attorno alle concessioni che i principi fanno ai loro fedeli di uffici comitali, di terre beneficiarie: l'organizzazione del feudo esige lotte continue : lotte dei vassalli con i principi loro signori, lotte tra vassalli e vassalli, lotte nell'interno del feudo, L'autorità dei principi non riesce ad imporsi; non esistono tribunali, non arbitri. La violenza domina; qualsiasi ordine, decisione, azione riveste subito l'aspetto di un atto violento extra legale. La Chiesa procede rigidamente: colpisce di gravi pene chi uccide; vieta la vendetta e colpisce chi uccide per vendetta; vieta l'usurpazione di beni delle chiese e dei monasteri e colpisce chi viola il divieto; così per chi danneggia le terre ecclesiastiche ed uccide o cattura i contadini ad esse addetti. La Chiesa estende anzi la nozione di sacrilegio applicandola a tutti i beni ecclesiastici senza distinzione e proclama l'anatema contro chi se ne rende colpevole.
Parrebbe che il male dovesse essere più grave in certe regioni della Francia, se nel 989 al Concilio diocesano di Cherroux (Paitiere) i vescovi lanciano l'anatema contro chi con la violenza sottrae beni alle chiese, chi rapisce i beni dei poveri, chi commette violenze contro gente di chiesa. L'anno dopo analogo problema si discute al Concilio di Le Puy : il vescovo convoca i vescovi limitrofi ed i feudatari della regione. Anche qui si lanciano le pene ecclesiastiche contro quanti fanno violenza a chiese ed ecclesiastici, poi contro quelli che danneggiano i contadini sottraendo loro cavalli e bestiame, contro quelli che spogliano per via i mercanti. A Le Puy i vescovi raccolgono i feudatari e loro impongono di giurare le decisioni conciliari e poiché essi rifiutano si ricorre ai dipendenti della Chiesa che con le armi si impongono ai restii. L'idea di imporre la pace ai signori feudali per mezzo delle pene religiose si diffonde e si perfeziona per via. Nel 997 è il
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duca di Guyenne che sollecitato dal vescovo raduna un concilio a Limoges : dopo aver fatto un bando analogo a quelli di Le Puy e di Charrous, si invitano i feudatari presenti a giurare un patto di pace e di giustizia. A Poitiers, nel rooo interviene al Concilio il duca di Guyenne: per imporre la pace nella zona si stabilisce che ogni vertenza per usurpazione di terra sia decisa giudiziariamente davanti al duca; se la procedura non riuscisse, i feudatari imporrebbero il diritto al prepotente con le armi. Anche il re Roberto verso il ioca riuní ad Orléans vescovi e feudatari per imporre la conservazione della pace con le pene ecclesiastiche, perché la monarchia capetingia non aveva la forza per dare valore alle sue leggi.
Cosi, fuori dell'azione regia, si continuò ad adottare nei vari concili francesi le decisioni prese al Puy nel 990, facendo giurare ai feudatari l'impegno di rispettare i beni delle chiese, le persone sacre, gli infelici, i mercanti. A Verdun-sur-Doubs nel ro 16 vescovi, nobili, plebei prestarono giuramento di osservare un'ampia formola che misava a proteggere, oltre le chiese, le popolazioni rurali, i beni agricoli, gli animali necessari per la coltivazione dei campi. Analogo giuramento imposero nel 1023 a Soissons i vescovi della provincia ecclesiastica di Reims; nel 1026 a Poitiers, poi a Bourges, a Limoges. Ormai non vi era concilio in terra di Francia in cui non si facessero simili bandi basati sull'amore di Dio e del prossimo. P. di D. si diceva perché in nome di Dio era stata annunciata la pace agli uomini di buona volontà. Spesso certo erano entusiasmi fugaci; spesso chi giurava non era colui che era pronto a mal fare. In più luoghi si ricorse all'organizzazione di milizie volontarie alle dipendenze dei vescovi per combattere la violenza con la violenza : cosi a Poitiers nel 1038 l'arcivescovo impose a tutti i fedeli giunti alla maggiore età di osservare la pace e di accorrere in armi per combattere chi la violasse.
La p. di D. proteggeva la Chiesa ed i deboli, ma non impediva che la guerra continuasse ad infuriare. Perciò nel 1027 nel Sinodo diocesano di Elne (Roussillon) si parlò del modo di sospendere la guerra in certi periodi : si stabili il patto (trenga) che nessuno combattesse dal sabato sera al lunedi mattina: cosi la domenica, giorno del Signore, era rispettata. L'idea si sviluppò rapidamente : nel 1041 in un Concilio della provincia di Arles si decise che la Trenga Dei, come venne chiamata, durasse dal mercoledì sera al lunedi mattina, si da proteggere i giorni della Passione. Alle varie diocesi fu inviata comunicazione della decisione che trovò favore: al Concilio di Montrioud (Lausanne) si decise di collocare sotto la protezione della tregua non solo i quattro giorni ultimi della settimana, ma anche tutto il periodo dell'Avvento, tutta la Quaresima sino all'ottava di Pasqua; più tardi, in altri concili si inclusero i giorni della Pentecoste, le feste della Vergine e di alcuni santi, come s. Giovanni Battista, s. Lorenzo, s. Michele.
Dalla Francia tali canoni passarono in Italia, in Germania. Quivi l'idea fu accolta e diffusa dall'imperatore Enrico IV che a Costanza nel 1043 parlò in Chiesa ad una assemblea conciliare per proclamare $i$ dies indulgentiae. Tale istituto non pare sia stato accolto con entusiasmo dal Papato, quale iniziativa locale. Nel 1070 Alessandro II in una lettera al vescovo di Torino Cuniberto scriveva: - De treva Dei noviter intenta, specialem poenitentiam iniungere nolumus, quia in canonibus non habetur $\%$. Solo nel Concilio di Clermont del 1095, Urbano II l'adottò e la proclamò istituto ufficiale della Chiesa.
L'influsso della p. di Dio e della tregua di Dio non deve essere esagerato. L'organizzazione di milizie diocesane, l'uso della forza per combattere la violenza in pratica portavano conseguenze pericolose: le scomuniche e gli interdetti non erano, generalmente, armi sufficienti per reprimere i violenti. L'ordine e la pace sociale si rafforzavano con il crescere dell'autorità e della potenza materiale dei monarchi : l'anarchia feudale va scomparendo nell'interno dei grandi organismi territoriali perché i principi impongono con le armi la loro autorità ed i
violenti sono colpiti come nemici dell'ordine monarchico. Così avviene, ad es., in Francia durante il sec. xir, grazie allo sviluppo della monarchia capetingia; in Italia ed in Germania sono gli imperatori che bandiscono la pace territoriale; in Italia la pace sarà attuata definitivamente dai Signori del sec. xiv; in Germania l'anarchia feudale scomparirà solo col formarsi dei grandi Stati dopo il sec. xvI.
Birk.: L. Hubert, Studien zur Rechtspershiche des Gottesfrieden und Landfrieden, Anabach 1892; C. W. Gorris, De Deukbeelden over oorlog en de bemoeingen voor wrede in de ellde eeme, Rimilgen 1912; Mac Kinney, The people and public in the ele-venth-century Peace Movement, in Speculum, 5 (1930). Vedi acrenni in: F. Cognasso, La genesi delle Crostate, Torino 1934; C. Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Stoccarda 1935, pp. 73-77, 327-31; A. Fliche-V. Martin, Hist. gïnér. de l'Eglise, VII, Parigi 1946, pp. 483-513.
Francesco Cognasso.
PACELLI, fAGIGLIA. - Nobili di Acquapendente (1854) e di S. Angelo in Vado (1857). Nel 1929 fu dato a Francesco da Pio XI il titolo di marchese, nel 1940 dal Re d'Italia quello di principe ai suoi discendenti.
Asergilio (1571-1623), musicista, è il primo personaggio noto dei P. Originario di Vasciano (Narni), visse a Roma, dove fu maestro della Cappella musicale del Collegio Germanico e poi di quella di S. Pietro in Vaticano; nel 1603 fu chiamato dal re Sigismondo III a dirigere la Cappella reale di Varsavia, e vi rimase 20 anni, lasciando una larga impronta nell'evoluzione della musica polacca. Le sue composizioni (musica religiosa e madrigali) furono celebri nel sec. xvir.
Marcantonio (1804-90), n. a Onano (Acquapendente), chiamato a Roma dallo zio card. Caterini, divenne avvocato della S. Rota; nel nov. 1848 seguì Pio IX a Gaeta e al ritorno del Papa a Roma fece parte del Consiglio di censura, incaricato di liberare la città dagli elementi rivoluzionari, ufficio che assolse con grande moderazione e carità; dal 1851 al 1870 fu sostituto del ministro dell'Interno.
Filippo (1837-1916), figlio di Marcantonio, n. a Roma, avvocato concistoriale, dal 1886 al 1907 fu sette volte consigliere e due volte assessore del Comune di Roma, come esponente della "Unione romana"; svolse opera attiva al servizio della S. Sede e per la difesa degli interessi cattolici a Roma. Suoi figli Eugenio (Pio XII) e Francesco.
Michele Maccarrone
PACELLI, Francesco. - Giurista, n. a Roma il 27 febbr. 1874, da Filippo e Virginia Graziosi, m. a Roma il 22 apr. 1935. Laureato in diritto civile e canonico, si dedicò allo studio del diritto delle acque pubbliche; nel 1898 pubblicò il trattato Le acque pubbliche, che divenne opera fondamentale sull'argomento, ampliato ed aggiornato nelle successive edizioni del 1918 e 1934. Le sue pubblicazioni gli meritarono nel 1922 la libera docenza in "Diritto delle acque" all'Università di Roma. Insieme il P. svolse un'intensa attività professionale : fu all'Ufficio legale del Comune di Roma (a lui si deve la conservazione alla città della statua greca della Niobide), avvocato del S. Concistoro, consulente legale della S. Sede e di molte sacre congregazioni della Curia romana.
Lo studio e la professione prepararono il P. all'opera sua maggiore : le trattative per la Conciliazione, Dal loro inizio ( 6 ag. 1926) sino alla ratifica dei Patti Lateranensi ( 7 giugno 1929) egli le condusse sotto la guida e secondo le direttive del papa Pio XI (v.), portando talvolta un concributo personale decisivo e dimostrando qualità di giurista e tatto di negoziatore. Le prime conversazioni con l'incaricato del governo italiano, Domenico Barone, affrontarono subito la Questione romana, e fu merito del P. trovare formule preliminari e preparare appunti e memorie che servirono di base ai testi successivi. Il punto più delicato era quello della sovranità del nuovo Stato, proponendo Mussolini una sovrapposizione della sovra-
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(Int. di E. Ecc. den. Carlo Pacelli) Pacelli, Francesco - Ritratto in costume di Avv. conciatoriale. Foc. eseguita pochi mesi prima della morte.
poi di "Città libera papale o del Papa", per accordarsi infine sul nome "Città del Vaticano". Le trattative per il Trattato e il Concordato continuarono poi durante il 1927 e il 1928 , con frequenti interruzioni a causa di violenze contro le Associazioni giovanili cattoliche e contro sacerdoti, e soprattutto a causa del Decreto legge del 9 genn. 1927, modificato con altro decreto del 9 apr. 1928, sull'Opera nza. Balilla. Finalmente la decisione presa da Pio XI alla fine dell'ott. 1928 di rinunciare a villa Pamphili, limitando il territorio al Vaticano, fece cadere ogni riserva ed aprì la via all'ultima fase delle trattative (dal 9 nov. 1928 al 10 febbr. 1929). Nel dic. si fece poco, per la malattia di Barone (m. il 4 genn. 1929); intensissimo fu il lavoro dell'ultimo mese, in cui il P. fu unico mediatore tra l'una e l'altra parte. Si definì la questione finanziaria, che durante le trattative era stata lungamente discussa, e si superarono le difficoltà sul matrimonio e l'amministrazione dei beni ecclesiastici. Il 31 genn. 1929 era raggiunto l'accordo sui vari punti in discussione; le trattative degli ultimi giorni determinarono che la stazione ferroviaria fosse costruita nell'interno della Città del Vaticano e che il Palazzo del S. Uffizio non fosse incluso nel territorio del nuovo Stato.
Dopo la firma dei Patti Lateranensi (II febbr. 1929) il P. ebbe l'incarico dal Papa di preparare le leggi fondamentali dello Stato della Città del Vaticano e partecipò alla elaborazione delle leggi italiane per l'applicazione dei Patti. La forte tensione provocata dai discorsi di Mussolini alle Camere ( 13 e 25 maggio), cui rispose Pio XI con la lettera al card. Gasparri ( 5 giugno), fu superata con la dichiarazione letta al momento delle ratifiche in Vaticano ( 7 giugno 1929), che era stata formulata il giorno prima dal P. Anche dopo, sino alla morte, egli continuò a lavorare per l'attuazione dei Patti. Al fine di svolgere ancora la sua attività in Italia a favore della S. Sede, non volle avere cariche di governo nello Stato della Città del Vaticano; accettò solo quella di Consigliere generale.
BibL.: G. Pacelli, Acque pubbliche e acque private nella teoria di F. P. e nel nuovo Codice civile, in Riv. di diritto pubblico. La giustizia amministrativa, 1943, 1, pp. 278-91 e 324-35. Sulle trattative della Conciliazione il P. ha lasciato un importantissimo diario: cf. anche la sua conferenza alla Settimana sociale dei cattolici italiani del 1929: L'opera di Pio XI per la Conciliazione con l'Italia (nel vol. La Città del Vaticano, Milano 1930, pp. 9-13). Per il Concordato: a patti Lateranensi. Michele Maccarrone
PACELLI, Giuseppe. - Sacerdote, n. a Manduria (Taranto) il 31 dic. 1763 da Pietro e Francesca Paola Viglietta, da un ramo della famiglia P. o De Pacellis, m. a Lecce il 2 dic. 1811.
Nel 1787 fu ordinato sacerdote, si specializzò in geografia insegnando per molti anni in diversi collegi e seminari e dedicandosi nel contempo a studi storici e geografici. Pubblicò nel 1795 la sua prima opera: Elementi di geografia per uso del Seminario di Otranto (2 voll., Napoli), che gli meritò la nomina di socio all'Accademia dei Sinceri dell'Arcadia di Napoli, con il nome arcade di Nicomero Euripio. Compose in seguito: L'Aliente
salentino, in 2 voll., di alto valore, ma ancora inedito, con altre opere di grande interesse per la conoscenza storica e geografica della regione salentina. Quale storico, il P. è uno studioso di storia locale che all'indirizzo tradizionalistico seppe aggiungere elementi di sana critica.
Bibl.: G. Arnh, Il con. d. G. P. e la sua dissertaz. epistolare e Del. l'antica città di Manduria n. Manduria 1941. Edoardo Pascadopoli
PACHIMERE, Giorgio. - Storico e filosofo bizantino, n. a Nicea nel 1240, m. a Costantinopoli ca. il 1310. Scrisse una storia degli imperatori bizantini Michele VIII Paleologo e suo figlio Andronico. Poiché precisamente durante il governo di questi sovrani cadde la preparazione e la conclusione dell'Unione sotto Michele VIII, e la sua distruzione sotto Andronico che primo l'aveva abbracciata, si trovano in quell'opera interessanti notizie al riguardo, scritte con giudizio moderato, benché P. non aderisse all'Unione. Anch'egli ammirò le doti del patriarca Bekkos, che rimase costante nella professione della fede cattolica.
Oltre a quest'opera storica P. compose alcuni scritti teologici, fra i quali un trattato sulla Processione dello Spirito Santo, commenti ed Aristotele ed allo Pscudo Dionigi Areopagita. Recentemente fu edito da P. Tannery ed E. Stephanou, con una prefazione di P. V. Laurent, il Quadrivium di P., cioè i trattati intorno alla matematica, musica, geometria, astronomia.
Bibl.: PG 143, 443 A-996 A; 144, 15 A-716 A, 923 B-930 A; V. Laurent, Pachymère Georges, in DThC, XI, coll. 1713-18; id., Les manuscrits de l'histoire de Georges Pachymère, in Byzantion. 5 (1930), pp. 129-205; P. Tannery-E. Stephanou, Quadrivium de Georges Pachymère (Studi e testi,94). Città del Vaticano 1940.
PACHTLER, Georg Michael. - Gcsuitz, pedagogista, n. a Mergentheim (Würtemberg) il 14 sett. 1825, m. a Exacten (Olanda) il 12 ag. 1889.
Professore a Gorheim e a Feldkirch, coppellano degli suavi pontifici a Roma (1869-70), poi del lazzaretto di Berlino (1870-71), cooperò in quest'ultimo anno alla fondazione del periodico Stimmers aus Maria Loach, che diresse per un anno, continuando poi sempre, come collaboratore libero, a fornire ad esso una buona serie di articoli. Abile e pronto scrittore, si occupò validamente delle questioni del giorno: Concilio vaticano, Questione romana, libertà d'insegnamento, massoneria e liberalismo. Da citare: Die internationale Arbeiterverbindung (Essen 1872); Der stille Krieg gegen Thron u. Alter, oder das Negative der Freimaurerei (Friburgo in Br. 1873); Der Götze der Humanität oder das Positive der Freimaurerei (ivi 1875); Das göttliche Recht der Familie u. der Kirche auf die Schule (Magonza 1879); Die Reform unserer Gymnasien (Paderborn 1883), che lo fece invitare a collaborare ai Monumenta Germaniae paedagogica, pubblicati a Berlino sotto la direzione di K. Kehrbach. Buoi, infatti, sono i 4 voll., II, V, IX, XVI della serie (1887-94; l'ultimo, però, pubblicato postumo dal p. B. Duhr); Ratio studiorum et Institutiones scholasticae Societatis Jesu per Germaniam olim vigentes, dove tratta dell'ordinamento interno ed esterno dei collegi dell'Ordine, dei vari metodi di istruzione e di educazione. L'opera, ricca di particolari, spesso inediti, rimane fondamentale per la storia della pedagogia.
Biel.: Necrologio, in Stimmen aus Maria Loach, 37 (1889), pp. 227-30; Sommervogel, VI, 62-65; IX, 744; Manon. Germaniae paedagogica, XVI, Berlino 1894, Introd. Celestino Testore
PACIANO, vescovo di Barcellona, santo. - A s. Girolamo (De vir. inl., ro6) si devono le poche notizie che si hanno su di lui.
La sua testimonianza ha valore, grazie alla relazione con Destro, figlio di P., su preghiera del quale scrisse il De viris inlustribus. L'elezione imperiale di Teodosio nel 379 e la redazione del De viris inlustribus di s. Girolamo nel 392 indicano il periodo entro il quale si può collocare la morte di P., avvenuta nell'estrema vecchiaia; ciò presuppone che la sua vita si è svolta dal principio del sec. Iv. La sua nascita, o per lo meno una lunga perma-
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nenza a Barcellona prima della sua consacrazione episcopale, si può arguire dalla regola antica di nominare vescovo un membro della comunità. La sua origine da illustre prosapia è provata dalla posizione di suo figlio Deatro, "clarus in saeculo" e preferto del pretorio. La limpida eloquenza elogiaia da s. Giordamo è attestata dall'eccellenza dello stile e denota una accurata educazione umanistica. Virgilio doveva essere il suo autore favorito: per sua propria testimonianza si sa che lo fosse fin dalla fanciullezza (Epist., 2, 4); e seppe sostenere vigorosamente contro un suo avversario l'opportunità di una citazione virgiliana. Suo è il celebre detto: "Cristiano è il mio nome; cattolico il mio cognome». Le sue opere segnano una tappa nella storia della penitenza. Nella polemica antinovasiana egli chiarisce non pochi punti circa la dottrina e la pratica della penitenza nella Chiesa del suo tempo. Restano di lui tre lettere, nelle quali discute le obiezioni innovatrici di Sempriniano; la Parmeneste sive exhortatorius libellus ad poenitentiam; il Sermo de Baptismo, che esalta la vita della grazia comunicata dal primo Sacramento, tutte opere dogmatiche e di carattere più ascetico che disciplinare, ma che rivelano la vita penitenziale nella seconda metà del sec. iv in Spagna. Si è perduta invece l'operetta Cervulus, della quale parla nell'introduzione alla Parmeneste, a condanna di certi spettacoli pagani (cervulum facere) che si tenevano al principio dell'anno. L'opera De similitudine carnis peccati, attribuitagli dal suo primo editore, dom Morin (Diodes, textes, découvertes, Parigi 1913, pp. 81-132) è invece del prete Eutropio (Gennadio, De vic. int., cap. 49; cf. J. Madoz, Herencia literaria del presbitero Eutropio, in Estudios eclesiásticos, 16 [1942], pp. 27-54).
Nella storia della Penitenza della primitiva Chiesa spagnola P. occupa un posto di primo piano fra i vescovi spagnoli dell'età immediatamente posteriore al Concilio di Elvira, i quali sembra si attengano ad una disciplina più temperata di quella contenuta nei canoni di questa assemblea. Universalità del perdono, senza eccezione alcuna, per ogni sorta di peccati, in reazione al rigorismo novaziano. Per i tre peccati capitali il rimedio ordinario era la penitenza canonica, con gli atti della confessione, soddisfazione e assoluzione: quest'ultima era funzione del vescovo col suo clero. Per i peccati non capitali si introduce una penitenza privata extracanonica, quantunque in P. non appaiono riferimenti ad essa così chiari come in Gregorio di Elvira. La medesima pratica della penitenza andava mitigandosi ogni giorno più per quanto riguarda il suo rigore e la sua durata. Era un passo di transizione dai rigori degli antichi canoni all'indulgenza eccessiva e degenerata del tempo del III Concilio di Toledo.
Bibl., edd., PL. 13. 1031-82. e Ph. H. Peyrot (Zwolle 1896), con nuovi studi sulle fonti. Pregevole anche per la versione e commento è: P. opera quae extant. Obras de P., obispo de Barcellona, traducidas e illustradas por V. Nopuera Ramón. Valencia 1786, con la collaborazione di F. Pérez Bayer. Letteratura: C. Weyman, critico dell'ed. di Peyrot, in Berliner philol. Wochenschrift, 1896, pp. 1037-62, 1104-1108; A. Gruber, Studien zu P. von B., Monaco 1901; R. Kauer, Studien zu P., Vienna 1902; Z. García Villada, Historia eclesiástica de España, I, 1, Madrid 1929, pp. 327-31; C. Mc Auliffe, The mind of st. P. on the efficacy of the episcopal Absolution, in Theol. Stud., 1 (1940), pp. 363-81; 2 (1941), pp. 19-34; id., Absolution in the Early Church, ibid., 6 (1945), pp. 51-61; S. Gonzalez, La penitenza ea la primitiva Iglesia española, Salamanca 1949, pp. 73 79, 161-67.
PAGIAUDI, Paolo Maria. - Teatino, erudito e bibliotecario, n. il 13 nov. 1710 a Torino, m. il 2 febbr. 1785 a Parma. Si dedicò all'oratoria sacra per un decennio, finché nel 1750 si stabilì a Roma quale procuratore generale dei Teatini.
Si dilettò contemporaneamente di ricerche sulle antichità classiche e fu nominato socio corrispondente della Accademia francese delle Iscrizioni e Belle Lettere. Nel 1761 il duca Filippo di Parma gli offrì il posto di anti-
quario e bibliotecario, avendo l'intenzione di fondare una nuova biblioteca in luogo di quella dei Farnese, trasferita a Napoli in quel periodo. Recatosi in Francia, con il beneplacito del Sovrano, ritornò con gran quantita di libri rari e di codici per la nuova Biblioteca, la quale in tal modo divenne ben presto una delle migliori d'Italia. Amico del ministro Du Tillot, approvò la politica anticurialista di costui e la cacciata dei Gesuiti dal Ducato. Nel 1768 redasse una Costituzione per i nuovi Regi Studi, approvata dal Du Tillot e dal duca Ferdinando, con la quale furono poste le basi di una riforma universitaria dopo l'espulsione dei Gesuiti. Caduto in disgrazia insieme al Du Tillot, fu privato nel 1772 della direzione della Biblioteca e costretto a ritirarsi presso i Teatini a S. Cristina. Riebbe tuttavia l'ufficio di bibliotecario nel febbr. 1772, ma definitivamente solo nel 1778.
Scrisse, per incarico di Benedetto XIV, Memorie de' Gran Maestri del S. Ordine Gerosolimitano, 3 voll., Parma 1780; inoltre, stimate opere archeologiche, tra cui Alcune singolari e strane medaglie (Napoli 1748); Zxua812965242, sive de umbrellae gestatione (Roma 1752); De sacris christianorum balneis (Venezia 1750; Roma 1758) che costituiscono il suo capolavoro.
Bibl.: W. Cesarini-Sforza. Il padre P. e la riforma dell'Università di Parma ai tempi del Du Tillot, in Arch. stor. it., 76 (1916), pp. 109-36; A. Bonelli, Un bibliotecario difeso da un ministro, in Accademie e biblioteche d'Italia, 7 (1933), pp. 21-60; C. Frati, Diz. bio-bibliogr. dei bibliotecari e bibliofili it. dal sec. XIV al XIX, Firenze 1934, pp. 423-20 (con bibl.); G. Gasperoni, Il teatino P.M.P. e l'ab. Giov. Cristoforo Amaduzzi, in Aurea Parma, 27 (1945), pp. 33-46.
PACIFICO, beato. - Compagno di s. Francesco, nativo della marca d'Ancona. Fu detto « re dei versi»: nello stato secolare fu probabilmente un giullare di fama, abile anche nel comporre e nel cantare.
Era stato anche incoronato dall'Imperatore (forse Enrico VI o Ottone IV). Aveva una sorella monaca a Sanseverino, e una volta, andando a trovarla, si incontrò con s. Francesco. Una visione lo spinse ad abbracciarne la vita e divenne uno dei confidenti del Santo, il quale nel 1217 lo inviò come superiore della prima spedizione francescana in Francia, ove fondò conventi e fu il primo provinciale della regione. Forse nel 1223 tornò in Italia ove lo si trova ancora a fianco di s. Francesco. Dopo il 1230 , mentr'era già vecchio, frate Elia, generale dell'Ordine, lo mandò nuovamente nelle regioni della Francia del nord, dove a data imprecisata mori, nel convento di Lens (Belgio) da lui fondato nella prima missione.
Gode il titolo di beato nell'Ordine francescano nel cui Martirologio è ricordato il 10 di luglio.
Bibl.: Coro da Pizarro, P. Re dei Versi, in Pervenum seraphicum, 4 (1918), pp. 121-69; U. Cosmo, Il Re dei versi, in Con Madonna Povertà, Bari 1940, pp. 59-81. Alberto Ghinato
PACIFICO da Cerano, beato. - Francescano, detto anche P. da Novara, n. a Cerano (Novara) nel 1426, m. a Sassari il 4 giugno 1482.
Rimase orfano in tenera età e fu affidato per la prima educazione ai Benedettini di Novara. Nel 1445 si ascriveva all'Ordine francescano nella famiglia dell'Osservanza, dedicandosi alla vita apostolica. Frutto di esperienza pratica e di studio è la sua Somma morale in lingua italiana stampata nel 1475 e detta poi Somma pacifica, assai considerata e studiata. Nel 1471 da Sisto IV veniva inviato in Sardegna per ricomporre alcune difficoltà sorte nella Chiesa in quell'isola e nel 1480 vi ritornava come nunzio apostolico per bandire la Crociata contro i Turchi. Il suo culto fu confermato nel 1745. Festa nell'Ordine l'8 giugno.
Bibl.: Acta SS. Iunii, I, pp. 406-407; anon., Vita del b. P. da C., Novara 1831; L. de Clary, Aureola serafica, II, Quatrecchi 1898, pp. 463-68; Sbandon, II, Roma 1921, p. 302; I. Bendún-G. Valazzeño, Martyr. Franciscanum, Vicenza 1938, p. 207 sg. Alberto Ghinato
PACIFICO da San Severino, santo. - N. a S. Severino (Marche) il $1^{\circ}$ marzo 1653 dalla famiglia Divini, m. ivi, nel convento della Madonna delle Grazie, il 24 sett. 1721.
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Dopo un'infanzia trascorsa fra le durezze della povertà e la dura disciplina di uno zio materno, che lo raccolse dopo la morte dei genitori, a 17 anni si fece francescano nel convento di Forano. Il 4 giugno 1671 veniva ordinato sacerdote; destinato dapprima all'insegnamento della filosofia, poi passò all'apostolato. Ma colto fin dal 1688 da gravi infermità, passò il resto della vita in una etnica rassegnazione e in aspre mortificazioni, accresciute talvolta dall'incomprensione dei confratelli, dotato dei doni della profezia e dei miracoli. Operatisi dopo la sua morte numerosi miracoli, nel 1786 veniva beatificato da Pio VI e il 26 maggio 1839 Gregorio XVI lo canonizzava. Festa il 24 sett.
Bibl.: S. Melchiorri, Vita di s. P., Roma 1839; Acta Gregorii Papae XVI, II, ivi 1901, pp. 310-14; C. Ortolani, S. P. do S., ivi 1989; Martyr. Romanum, p. 416.
Alberto Ghinato
PACIFISMO. - Il p. è insieme una dottrina e un movimento. Sotto il primo aspetto si presenta come la più aperta antitesi del militarismo, alla cui apologia della guerra, considerata quale evento naturale, necessario e benefico, secondo la concezione darwinistica delle relazioni internazionali, oppone l'esaltazione della pace e la condanna incondizionata dell'uso della violenza. Sotto il secondo aspetto raduna tutte quelle correnti, le quali si prefiggono di far penetrare nella coscienza comune i principi teorici del p. dottrinale e di creare in tal modo le condizioni psicologiche e politiche per il conseguimento di una pace perpetua tra le nazioni. Alla sua formazione hanno contribuito in grado diverso l'umanitarismo, particolarmente di stampo anglosassone, il cosmopolitismo romantico e l'internazionalismo.
Il p. teorico muove dal concetto dell'unità fondamentale del genere umano e dell'inviolabilità della vita individuale, dal quale deduce la riprovazione assoluta dell'uccisione dell'uomo e della guerra come omicidio collettivo. Applicando questa conseguenza, non solo condanna la guerra offensiva o di conquista, ma anche quella difensiva, poiché in egual misura della prima obbliga ad attentare alla vita del proprio simile. In questo suo atteggiamento si scorge in modo particolare l'influsso dell'umanitarismo, colorito di vago sentimentalismo, il cui oggetto di culto risiede nell'umanità. Il p. non manca tuttavia di far ricorso ad altri argomenti per rinvigorire le sue posizioni concettuali. Insiste, innanzi tutto, sui mali prodotti dai conflitti armati, la cui umanizzazione si dimostra utopistica. Come nella vita interna degli Stati è stata da tempo vietata la vendetta privata, così nella vita internazionale deve essere vietato che lo Stato si faccia giustizia da se stesso con l'uso della violenza. Ciò è richiesto ancora dall'inadeguatezza della forza a risolvere le questioni pendenti tra gli Stati. La vittoria non sempre arride a chi ha ragione, né la guerra scioglie i problemi politici internazionali. Sotto l'influsso del cosmopolitismo qualche corrente pacifista auspica la sparizione delle divisioni nazionali e religiose, origine della maggior parte delle competizioni tra gli Stati, e sogna di una umanità radunata in una società universale senza patrie e senza diversità di credi, come il mezzo più sicuro per ottenere la pace perpetua.
I motivi teorici del p. non mancano di un'anima di verità. Nessun dubbio può essere sollevato sul carattere sacro della vita umana e sul rispetto ad essa dovuto. Nondimeno tale carattere non può impedire l'applicazione delle norme di giustizia, che richiedono la punizione del delinquente e permettono la legittima difesa contro un ingiusto aggressore, così nella vita sociale interna come nella più ampia sfera delle relazioni internazionali. L'accettazione integrale della pregiudiziale pacifista condurrebbe all'universale immunità del delitto commesso dagli Stati e alla consacrazione del fatto compiuto, al quale non sarebbe in nessun modo possibile portare ripa-
razione, se l'uso della forza è intrinsecamente immorale. Reali poi sono i mali che la guerra produce: ciò non toglie però che il diritto è il bene massimo della convivenza sociale e che la società deve possedere i mezzi necessari per difenderlo o costringere alla sua riparazione, una volta leso dall'azione delittuosa. Nel campo internazionale l'autodifesa potrà essere soltanto superata con la costituzione di una società organica, la quale possieda i mezzi coattivi, per imporre il rispetto della giustizia. E semplicemente utopistico, infine, pensare a una collettività delle genti, nella quale siano sparite le divisioni nazionali e religiose, essendo, specialmente le prime, effetto insuperabile delle tendenze associative della natura umana, necessarie all'armonia e al progresso. Nonostante queste osservazioni, è doveroso riconoscere nel p. l'ansia per il conseguimento di un nobile ideale, quale è quello dell'instaurazione della pace perpetua tra i popoli e la proscrizione della guerra, cui tendono altre correnti con eguale entusiasmo, senza tuttavia cadere nelle sue esagerazioni.
Per questo suo atteggiamento teorico il p. va tenuto distinto tanto dal pensiero cristiano quanto dal vero internazionalismo. Nessuna dottrina come la cristiana ha alimentato negli uomini il sentimento dell'universale fraternità, che li congiunge in una medesima famiglia, e ha inculcato con maggiore insistenza l'amore vicendevole oltre ogni barriera etnica. Il suo annunzio di pace si associa però già in s. Paolo con la visione realistica della necessità della spada per la punizione dei malfattori. Né i Padri della Chiesa, sviluppando il messaggio evangelico, trovarono incompatibilità alcuna tra l'uso delle armi e la professione cristiana. S. Agostino, continuatore della loro tradizione, condannò le guerre ingiuste, chiamandole magna latrocinia, ma ammise la liceità di quelle intraprese per le tutela del diritto, come fecero dietro di lui i Padri che lo seguirono.
Il sano internazionalismo si distacca anche esso dal p. Mentre il secondo, cedendo alla suggestione del cosmopolitismo umanitario, vorrebbe soppresse le patrie e gli Stati, il primo riconosce la necessità naturale della loro esistenza e ne ammette la legittima difesa, in caso di minaccia grave. A questo obbiettivo rilievo aggiunge soltanto il bisogno inderogabile di una conveniente organizzazione internazionale con istituti appropriati per assicurare la convivenza pacifica delle nazioni, appoggiandosi sull'unità solidale del genere umano e sull'interdipendenza economica dei popoli, la cui prosperità richiede la collaborazione di tutti e relazioni durature di pace.
Il p. può dirsi un fenomeno piuttosto moderno. Nella forma vaga di apirazione verso la pace e la liberazione dalla guerra si trova in tutti i tempi. Nell'antichità grecoromana, storici, come Senofonte, hanno vivamente deplorato i mali bellici; poeti, come Virgilio, hanno sognato di un'èra in cui le armi si sarebbero mutate in strumenti di lavoro; filosofi, particolarmente della scuola storica, come Seneca, Epittato e Marco Aurelio, si sono fatti banditori di un cosmopolitismo affratellatore delle genti. Ma un vero p. non si riscontra in questo periodo, come non si riscontra nel cristianesimo, che riempie di sé l'età successiva. Fondato su motivi religiosi e perciò detto ascetico, esso appare, invece, presso alcune sètte, tra le quali si sono distinti i seguaci di Wyclif e di Huss, che, come più tardi i mennoniti e i quacqueri, sostennero l'inviolabilità assoluta della vita umana e l'illegittimità dell'uso della forza, persino contro il male e i malfattori. A questa corrente si rinnoda sentimentalmente il p. odierno, che è andato rafforzandosi, sino a diventare un vasto
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movimento internazionale, dopo l'apparizione dell'umanitarismo illuminista e del cosmopolitismo romantico.
Progetti per l'organizzazione di una pace perpetua si hanno già nel sec. xvir. Noti sono quello del Crucé del 1623 e del duca di Sully del 1638. Maggiore fioritura essi ottennero nel sec. xvili, durante il quale si scaglionano le memorie per rendere la pace perpetua in Europa di Charles Irencé Castel, abate di St-Pierre, pubblicate nel 1712, le trattazioni del Rousseau (1780), verso il quale il Voltaire esercitò la sua critica mordace, del Bentham (1789), le quali diedero occasione a Emanuele Kant di pubblicare il suo opuscolo sulla pace perpetua (1793). Nelle opere ricordate il p. approfondisce i suoi motivi ideali e si unisce all'internazionalismo, che muove alla stessa meta, attivando la creazione di istituzioni internazionali.
Nel secolo successivo, indipendentemente da questo sforzo sistematico, nasce il movimento pacifista. Per parte d'origine ebbe gli Stati Uniti d'America, dove, nel 1815, David L. Dodge fondò la New York Peace Society,

seguita dal pullulare di altre consimili associazioni, le quali nel 1828 si fusero nell'Americaa Peace Society. Il movimento passò presto i mari e dilagò nel vecchio continente, dando origine a vari e ripetuti congressi internazionali. A suo merito devono in parte ascriversi alcuni istituti, creati dagli Stati per la risoluzione pacifica delle loro controversie, come l'arbitrato e la corte internazionale di giustizia. La fondazione della Società delle Nazioni, dopo la prima guerra mondiale, venne promossa dalla pressione morale dei pacifisti sull'opinione pubblica americana, la quale reagì sul presidente Wilson, le cui prime dichiarazioni vennero pronunziate in una riunione dell'Associazione per il movimento della pace. Il nuovo organismo internazionale ebbe come scopo principale lo sviluppo della cooperazione e la difesa della pace e della sicurezza collettiva, rimasto sostanzialmente immutato nella più recente Organizzazione delle Nazioni Unite, succeduta alla Società delle Nazioni. Il Patto Kellog del 1928 sembrò coronare le aspirazioni del p. con la rinunzia in esso consegnata da parte degli Stati contraenti del ricorso alla guerra come strumento della politica nazionale. Ma fu un'illusione di poca durata : la pace perpetua resta ancora oggi un'aspirazione, alla quale la realtà rifiuta di conformarsi.
Bibl.: H. La Fontaine, Bibliogr. de la paix et de l'arbitrage intemal., I, Le mouvement pacifique, Monaco 1904; K. LanzW. Fabian, Die Friedensbewegung, Ein Handbuch der Weltfriedensströmungen der Gegenwart, Berlino 1922; Chr. Lange, Hist. de la doctrine pacifique, in Rec. des cours de l'Ac. de droit intera., 13 (1926, 11), pp. 173-426; J. Moor, Zum ewigen Frieden, Lipsia 1930; G. Volpe, P. e storia, Roma 1934.
Antonio Messineo
PACIO e GIOVANNI da Firenze. - Scultori fiorentini