: A. Harnack, Die ursprungl. Gestalt des Vaterunvers, in Sitzungsber. der bömigl. preuss. Akademie der Wiss., Berlino, 21 genn. 1904, pp. 209-208; E. Pistelli, Il P. N., in Riv. crit. e sim. promotrice della cultura religiosa in Italia. 1907, fasc. iv; G. Meloni, Per l'intelligenza del P. N., in Saggi di filol. semit., Roma 1913, pp. 307312; G. Walter, Unterusch. zur Gesch. der griechis. VaterunzerExegese, Lipsia 1914; J. Hensler, Das Vaterunzer, text und literarkeitis, Unterusch., Münster in V. 1914 (per le questioni critiche e testuali, pp. 8-20; per la pretesa dipendenza da fonti giudaiche, pp. 72-85); J.-B. Frey, Le $P$. est-il juif ou chrétien?, in Rev. biblique, 24 (1915), pp. 526-63; J. P. van Kasteren, Was Jesus predigte. Eine Erklärung des Vaterunsers. Friburgo in Br. 1920; P. Fiebig, Das Vaterunzer. Ursprung. Sinn und Bedeutung des christl. Hauptgebietes, Gütersloh 1927; H. Leclercq, Oration Dominicale, in DALL, XII, II, coll. 2244-55; G. Marchetti, L'eroz. domenicale, Roma 1935, 3 ed., ivi 1949; G. Salvadori, Lezioni nel Vangelo, ivi 1936, pp. 143-69; P. Chiminelli, Il Padre nostro, ivi 1941: id., Storia della preghiera immortale, Torino 1941; F. Carnebutti, Interpretazione del P. N., Roma 1943. Gaetano Stano
PATERSON, diocesi di. - Città e diocesi nello stato di Nuova Jersey, negli Stati Uniti d'America.
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Patmos - Il campanile del monastero di S. Giovanni.
La diocesi di P. suffraganea di Newark fu eretta da Pio XI con la cost. apost. Recta cuiusvis in orbe dioeceseos del 9 dic. 1937 (AAS, 30 [1938], pp. 253-55), per smembramento della diocesi di Newark.
La nuova diocesi copre una superfice di 1214 miglia quadrate con una popolazione totale di $536.729 \mathrm{ab}$., dei quali 157.639 cattolici. P. conta oggi 260 sacerdoti, dei quali 138 sono religiosi appartenenti a 8 congregazioni religiose; 97 parrocchie, 75 chiese, 16 missioni, 6 seminari e scolasticati religiosi, 1 collegio (College of St. Elizabeth), 3 orfanotrofi, 5 ospedali generali e 2 ospedali specializzati. Le congregazioni femminili sono 23.
La storia primitiva di questa diocesi è identificata con quella della diocesi di Nuova York alla quale P. apparteneva fino al 1853 (data dell'eresione di Newark) e con quella della diocesi di Newark fino allo smembramento di quest'ultima.
BibL.: J. G. Shea, History of the Catholic Church in the U.S., Nuova York 1890-92; The Official catholic directory, 1930, ivi 1930, pp. 452-56.
Gastone Carrière
"PATER SUPERNI LUMINIS". - Inno dei Vespri nella festa di s. Maria Maddalena composto da s. Roberto Bellarmino.
La scena avvenuta nella casa di Simone, in cui la peccatrice bagna di lacrime i piedi di Gesù e, asciugatili con la sua chioma, li cosparge di soavi profumi, è qui descritta a vivi colori. Il poeta vuole esaltare il miracolo della Grazia e della Redenzione.
Bibl.: G. G. Belli, Gli inni del Breviario tradotti, Roma 1857, p. 280; C. Albin, La poésie du Bréviaire romain, Lione s. a., p. 310; A. Mirra, Gli inni del Breviario romano, Napoli 1947, p. 227.
Silverio Mattei
PATMORE, Coventry. - Poeta inglese, n. a Woodford il 23 luglio 1823, m. a Lamington il 26 nov. 1896. Si converti al cattolicesimo nel 1864.
È il poeta dell'amore coniugale e familiare, il primo cantato soprattutto nel poema The Angel in the house (pubblicato in varie riprese dal 1854 al 1862), e l'altro nelle odi raccolte sotto il titolo: The unknown Eros and other odes (1877). La sua poesia scaturisce tutta dalle scene che avvengono fra le pareti domestiche, e anche nelle liriche dove canta gli avvenimenti cosmici o i sentimenti universali; la maggior parte delle similitudini di cui è ricchissima la sua poesia è trattata da quanto ognuno ha veduto e sperimentato nella propria casa. Come la sua poesia così le sue opere in prosa sono pervase da un sentimento religioso assai profondo ed acuto. La sua opera si lega alla tradizione inglese più ricca di contenuto "mistico" (termine da prendersi in senso vasto).
Bibl.: ed.: Poetical works, Londra 1928. Studi: E. Gosse, C. P., Londra 1905; A. Guids, C. P. Brescia 1946; D. Patmore, The life and times of C. P., Londra 1949. Alberto Castelli
PATMOS. - Isola dell'Egeo del gruppo delle Sporadi a sud di Samo e ad ovest di Mileto. Di origine vulcanica, misura al massimo km. 12,500 ed ha una larghezza massima di km. 5; si estende fra il $37^{\circ} 19^{\prime}$ di latitudine nord ed il $26^{\circ} 34^{\prime}$ di longitudine est. L'aridità del suolo roccioso permette soltanto una scarsa popolazione (ca. 3000 ab.).
Politicamente P. segui la sorte delle altre Sporadi; fino al 1948 fece parte del Dodecanneso ceduto all'Italia dalla Turchia (1912); ora è passata alla Grecia.
L'Isola è ricordata incidentalmente da autori antichi (cf. Plinio, Hist. nat., IV, 23; Strabone, N. 3, 13), ma la sua fama è dovuta al fatto che accolse per alcuni anni s. Giovanni Evangelista (v.), che ivi (Apoc. 1, 9) ebbe le rivelazioni descritte nell' $A p p-$ colisse. Già s. Ireneo (Adversus haereses, V, 30, 3: PG 7, 1207) assegna l'avvenimento
agli ultimi anni ( 94 -96) dell'imperatore Domiziano.
Ceduta, nel 1088, da Alessio I Comneno al monaco Cristodulo, questi vi fondò il monastero di S. Giovanni, diventato presto centro di vita monastica. La Cappella è ricca di splendide icsmi e affreschi con scene della vita di s. Giovanni; la sagrestia conserva preziosi arredi, paramenti e gioielli; la Biblioteca: diplomi imperiali, bolle, firmani, codici, p. es.: il manoscritto del Vangelo di S. Marco su pergamena purpurea, con lettere di argento e oro; i discorsi di s. Gregorio Nazianzeno ai sacerdoti, trascritti da due monaci calabresi e donati da Alessio I Comneno a Cristodulo; il libro di Giobbe (sec. viI), Vangeli miniati (sec. xI); i litoria o rotoli pergamenacei contenenti la liturgia basiliana o di s. Giovanni Crisostomo.
Bibl.: L. Ross, Inselreisen, $2^{\circ}$ ed., Halle 1912, p. 105 sgg.; E. Iacopi, Tesori di arte e di storia nel monastero di S. Giov. a P., in Illustras. Vaticana, I (1935), pp. 609-12. Angelo Penna
PATNA, diocesi di. - La missione del Tibet (v.) fu affidata nel 1703 ai Cappuccini i quali, espulsi dal paese definitivamente nel 1745 , e poi dal Nepal ove si erano rifugiati, nel 1769 , si stabilirono a Bettiah e P.
Nel 1784 una parte della missione dei Gesuiti dell'Impero del Gran Mogol fu riunita a quella tibetana dei Cappuccini e il 24 ag. 1820 fu eretto il vicariato ap. del Tibet-Hindostan comprendente più o meno tutta la parte settentrionale dell'India, con sede ad Agra. Il 7 febbr. 1845 ne fu distaccata la parte settentrionale con il nome di vicariato ap. di P., e la regione meridionale ebbe il nome di vicariato ap. di Agra. Con l'erezione della gerarchia nel 1886 questo fu elevato ad arcidiocesi di Agra e quello di P. a diocesi di P., che poi nel 1887, con cessione di un tratto di territorio all'arcidiocesi di Calcutta, cambiò il nome in quello di Allahabad (v.). Da Allahabad furono distaccati nel 1892 il distretto di Champaran, dove dal 1769 in Bettiah esisteva una fiorente missione, ed anche alcuni altri distretti e cosi fu eretta la prefettura ap. di Bettiah, affidata ai Cappuccini tirolesi, espulsi poi dal governo inglese nel 1914. Dal territorio della prefettura ap. di Bettiah e da una striscia di territorio della diocesi di Allahabad a sud del Gange fu eretta il 10 sett. 1919 una nuova diocesi con il nome di P., suffraganea di Calcutta e affidata alla Compagnia di Gesù.
È divisa in 4 distretti, in cui vi sono 32 stazioni primarie e 108 stazioni secondarie, 16 chiese e 56 cappelle. Ha una superficie di $231.507 \mathrm{kmq}$. ed una popolazione di ca. 33 milioni di ab., di cui 30 mila sono cattolici, 12 mila protestanti, due milioni e mezzo maonestoni, 30 mi lioni induisti e 630.000 animisti. La lingua usata dalla maggioranza è l'industani; nella parte orientale della dio-
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cesi si usa il santali, nel Nepal il nepali. Il personale della missione è costituito da 11 sacerdoti secolari indiani, 70 padri gesuiti e 12 padri francescani del Tera'ordine regolare a cui, fin dal 1938 , fu affidata la parte abitata dei Santali. I fratelli sono una quindicina, le suore ca. 160 , i catechisti roo, i maestri roo e le maestre 54 con un complesso di 39 scuole elementari, 15 medie, 7 superiori, 4 professionali, 1 normale. Le opere di carità sono rappresentate da 2 ospedali, 10 orfanotrofi e 5 ricoveri di vecchi. Numerose sono le congregazioni mariane maschili e femminili.
Bib.: Arch. S. Congr. de Prop. Fide. Relazione annuale 1951, pos. prot. n. 4577/51; Relazione quinquennale, pos. prot. n. 4644/20; anon., Indio and its missions, Nuova York 1923. pp. 112 sgg.; The Catholic directory of India..., Madras 1950. pp. $263-70$.
Pompeo Borgna
PATRIA e PATRIOTTISMO. - Patria viene da pater, "padre": è la terra in cui si è nati e sono vissuti i maggiori in continuità famigliare. Suoi elementi esteriori sono la terra, la paternità e la nazionalità; elementi interiori, la coscienza e le tradizioni nazionali. Non è una creazione arbitraria dello spirito; ma sgorga, immediatamente, dalla natura sociale degli uomini e si evolve liberamente sotto la spinta di influssi provvidenziali. Il concetto di patria va distinto da quello di società, di nazione e di Stato. La nozione di patria aggiunge a quella di società la nota di continuità, che il termine società non implica per se stesso. Questa unità durevole corrisponde a quella di nazione; ma mentre patria designa più specialmente la terra, nazione più propriamente l'insieme degli uomini che la nascita riunisce come discendenti dagli stessi antenati, Stato, invece, designa piuttosto il popolo politicamente organizzato: è la nozione politica e giuridica della patria.
Secondo l'insegnamento di s. Tommaso (Sum. Theol., $2^{2}-2^{26}$, q. 101, a. 1), patria è quella in cui si è nati e nutriti e verso la quale si è perciò legati da un complesso di doveri. Lo stesso s. Tommaso riannoda la sua dottrina in proposito con quanto aveva già insegnato Cicerone, per il quale l'amore verso la patria è compreso nella pietas (v. pietà), in quegli stessi doveri cioè che l'uomo ha verso Dio ed i parenti. Questa pietea si esprime con l'officium, cioè con l'ossequio, e con il cultus, cioè con la riverenza e l'onore, per cui essa non si esaurisce con la sola obbedienza esteriore ma con l'intimo assoggettamento dello spirito a modo di quanto si deve fare con Dio e con i parenti. Quanto all'estensione di questi doveri, s. Tommaso considera più direttamente le persone che non lo Stato in astratto: "con il cultus della patria si intende il cultus verso tutti i concittadini e verso tutti gli amici della patria». E con ragione, perché lo Stato si può mutare ed anche combattere, quando non corrisponde al suo compito, può variare talvolta nella sua estensione territoriale, mentre rimane sostanzialmente il medesimo quanto agli individui che fanno parte dello Stato stesso.
Col termine patriottismo si intende indicare quel sentimento fervido e disinteressato che spinge i cittadini di ogni classe a promuovere la grandezza, la gloria ed il benessere della patria in modo conforme alla giustizia ed alla carità.
Bib.: L. A. Gaffre, La patric. Parigi 1909; D. Ruch, Patric. in DFC, III, coll. 1588-1621; I. de la Brière, Patriotisme, nationalisme, impérialisme, in Etudes, 214-17 (1933), p. 345 sgg.; I. V. Duccatillon, Le vrai et le faux patriotisme, Parigi 1933; D. Ruch, La piété vuxare la patrie, in 1933; I. Eppstein, The catholic tradition of the laro of nations, Londra 1933; M. Cordovani, Diritti e doveri sociali secondo s. Tommaso, in Acta Pont. accad. rom... 1. Thomae Ag., 1938, Roma 1939, pp. 50-77; A. Brucculeri, Il concetto cristiano dello Stato, in Civ. Catt., 1938, in, p. 385 sgg.; 1938, iv, pp. 289, 395, 524; J. Güetschka, Principia iuris politici, I, Roma 1938, pp. 89-97; A. Messineo, Patriottismo, nazionalismo, internazionalismo, in Civ. Catt., 1938, iv, pp. 494-510; F. I. Wright, National patriotism in papal teaching, Boston 1942.
Angelo Criscito
PATRIA POTESTÀ. - I. Nozione e cenxi generali. - L'istituto giuridico della p. p. può definirsi come il complesso dei diritti e dei doveri che la legge attribuisce ai genitori sulle persone e sui beni dei figli fino al raggiungimento della maggiore età o al conseguimento dell'emancipazione dei medesimi. Questo complesso di poteri-doveri è basato sul diritto naturale e precisamente sul vincolo di sangue che lega il figlio al padre, dal quale ha ricevuto la vita, e si estende alle persone dei figli ed al patrimonio di cui sono titolari (v. genitori). Il diritto positivo determina più particolarmente i limiti di questi poteri, ne disciplina l'uso specifico e munisce di sanzione i relativi doveri, soprattutto nell'interesse del figlio, che è la parte più debole dei due termini del rapporto.
In seguito alla trasformazione della famiglia, all'evolversi dei costumi e delle esigenze sociali, la concezione etico-giuridica della p. p. ha subito una profonda evoluzione nello stesso diritto romano, dal quale dipendono le legislazioni latine, e che ha esercitato il suo influsso anche su quelle del mondo anglosassone.
Essa passò, infatti, da mezzo rivolto a proteggere l'interesse del gruppo anziché quello del sottoposto, ad un concetto - nel diritto guatinianeo - prossimo a quello moderno (v. famiglia, III, i). Nei diritti moderni, informati i più ai principi del cristianesimo, la p. p. si presenta come un potere stabilito nell'interesse di solui che vi è soggetto, non già nell'interesse di colui che lo esercita. Perciò essa non sopprime la capacità di diritto, ma ne sostituisce l'esercizio; inoltre cessa quando, in genere con la maggiore età, si presume che il figlio non abbia bisogno più di protezione.
La p. p. è dalla legge conferita non tanto per attribuire diritti, quanto imporre doveri; ciò che è manifestato dal fatto che non solo la violazione del dovere, ma anche l'abuso o il cattivo uso delle facoltà alla p. p. inerenti portano spesso alla privazione di essa: la p. p. si perde se male la si esercita, ma non si estingue per prescrizione, per rinuncia volontaria o per transazione, trattandosi di un diritto naturale.
II. Nel diritto canonico. - Il diritto canonico, sancite le obbligazioni di diritto naturale che gravano sui genitori nei confronti della prole (can. 1113), non stabilisce alcuna norma circa l'esercizio della p. p. in materia patrimoniale, riconoscendo le leggi civili delle rispettive nazioni, purché rispettose del diritto divino naturale e positivo e dei diritti della Chiesa, quando si tratta di battezzati. Dà, però, qualche norma particolare in materia di diritti spirituali o ad essi connessi. Così, quando si tratta di cause spirituali o annesse, riconosce al minore che abbia l'uso di ragione la capacità di agire o per se stesso (se abbia 14 anni compiuti) o per mezzo del tutore dato dall'Ordinario, oppure per mezzo del procuratore, scelto con l'autorizzazione dell'Ordinario (can. 1680 § 3). Riconosce pure ai figli puberi l'esenzione dalla p. p. circa la scelta della chiesa funerante o del luogo di sepoltura. Per quanto esorti indirettamente i figli a non contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori, non ne fa una condizione indispensabile per permettere le loro nozze, specie quando la contrarietà dei parenti sia basata su motivi irrazionali (can. 1034).
III. Nel diritto italiano. - Benché la titolarità della p. p. spetti ad entrambi i genitori, per evitare inconvenienti, che potrebbero prodursi specialmente in caso di disaccordo, l'esercizio di essa è attribuito per legge al padre come capo della famiglia (art. 316). L'esercizio della p. p. passa di diritto alla madre dopo la morte del padre, nel caso di lontananza di questo o quando alcunché gliene impedisca l'esercizio, nel caso di decadenza dello stesso pronunciata dal tribunale per abuso e cattivo uso della p. p., per interdizione in seguito a condanna penale, ecc. (artt. 316-17, 331).
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La p. p. comprende poteri inerenti alla persona e ai beni dei figli, cui corrispondono particolari doveri di questi (art. 315). Il figlio deve obbedienza al genitore in tutto cio che egli possa comandargli; in particolare non deve abbandonare la sua cosa o quella che il genitore gli abbia destinato per dimora (art. 318). Il dovere di obbedienza è limitato alla durata della stessa p. p.; questa cessata, il figlio acquista la propria indipendenza, più o meno piena. Non viene meno, però, il dovere di onorare i genitori; dovere cui egli è tenuto qualunque sia la sua età (per diritto naturale e divino positivo), e che non deve confondersi con il dovere di obbedienza suesposto.
Riguardo alla cura della persona del figlio, questi poteri dell'esercente la p. p. importano un notevole potere disciplinare; la p. p. ha lo scopo di salvaguardare il buon costume, educando il minore, disciplinando e indirizzando le naturali inclinazioni di coloro che non hanno ancora raggiunto un'adeguata maturitò. Per salvaguardare l'efficacia dei poteri inerenti alla p. p., lo Stato presta a chi l'esercita il suo ausilio a mezzo dell'autorità giudiziaria (Tribunale dei minorenni).
Quanto ai beni e agli interessi dei minori, la p. p. comporta nel genitore che l'esercita la rappresentanza del minore in tutti gli atti civili, l'amministrazione dei beni (art. 320) e l'usufrutto legale sui medesimi (art. 324). Vi sono però atti in cui il minore, che abbia compiuto una certa età, non è rappresentato dal genitore, p. es., matrimonio e testamento (artt. 84, 90, 239).
Circa l'amministrazione del patrimonio il genitore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare, ma per la continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale nell'interesse di un minore, occorre l'autorizzazione del tribunale. Se le dette autorizzazioni mancano, gli atti posti in essere dal genitore per il figlio minore sono annullabili (artt. 320-22).
Dal ricordato usufrutto legale sui beni dei figli minori sono eccettuati quelli acquistati dal figlio con il proprio lavoro o ad esso lasciati perché intraprenda una carriera o sotto la condizione dell'esonero dell'usufrutto o a lui pervenuti contro la volontà del genitore o per l'indegnità di questo (artt. 324-26). Scopo di detto usufrutto è quello di facilitare al genitore il compimento dei doveri nascenti dalla p. p.; quindi le rendite sono vincolate alle spese per l'istruzione ed educazione del figlio minore cui devono essere destinate (art. 325).
La p. p., con tutti i suoi poteri, cessa con il raggiungimento della maggiore età ( 21 anni) da parte del figlio o con la sua emancipazione. Questa si ha quando il minore (di qualunque età) contrae matrimonio (art. 390, emancipazione di diritto) o per provvedimento del giudice tutelare, su istanza del genitore esercente la p. p. o del tutore, ovvero del minore stesso, sempre, però, dopo che questi abbia compiuto gli anni diciotto. Al minore emancipato viene nominato dal giudice tutelare un curatore (v. curarela).
Il vigente Codice civile ha chiaramente attribuito, a differenza del precedente, la p. p. anche al genitore naturale, non però l'usufrutto legale. Va soggiunto che la p. p. spetta anche all'adottante sull'adottato e all'effiliante sull'affiliato minorenni, sempre con l'esclusione del diritto all'usufrutto legale (artt. 301, 409).
IV. Principi morali. - Queste disposizioni del diritto civile non sembrano per sé contrarie al diritto naturale; anzi in alcuni punti sembrano apportare determinazioni al diritto naturale che rimane più nel generico. Come persone, anche il figlio minore è capace di diritti patrimoniali, ma il padre avrà diritto e dovere ex pietate di amministrarli nell'interesse dei figli, se questi, perché minori o altrimenti incapaci di agire giuridicamente, gli sono sottoposti. Il padre che amministri i beni del figlio può in coscienza percepire i frutti per quanto equivale alle spese che incontra per il sostentamento, l'istruzione dei figli, ecc. Lo può tanto più in quanto il figlio ha anche l'obbligo di sovvenire all'eventuale indigenza dei genitori, quando può farlo senza proprio grave danno. Esi-
stendo tra padre e figlio un legame così intimo, anche in materia patrimoniale non si possono solo invocare i principi della giustizia, ma occorre tener presenti anche i legami della pietà, virtù che regola appunto i rapporti tra le persone che hanno tra loro i vincoli di sangue. Naturalmente il padre sarà meno contrario a che qualche cosa del suo patrimonio gli venga sottratto dal figlio, anziché da un estraneo; e cosi il figlio meno fortemente rivendicherà i diritti sul suo patrimonio contro il padre, che contro estranei. In altri termini tra i due può più facilmente presumersi il condono e quindi si attenuano i reati di furta e gli obblighi di restituzione. Infine, la relazione medesima influisce sulla determinazione della materia grave nei rapporti tra i figli e i genitori, la quale, nel rapporto in questione, è da computarsi del doppio maggiore che la materia grave nei rapporti con estranei.
Biel.: P. Bonfante, Corsa di diritto romano, 1. Roma 1925. p. 69 sgg.; L. Barassi, La famiglia legittima nel nuovo Codice civile, Milano 1947, p. 189 sgg.; D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, I. Torino 1949, p. 293 sgg.; A. Cicu, La filiazione, in Trattato di diritto civile italiano, a cura di F. Vasselli, III, it. Torino 1951, p. 282 sgg. Per i problemi morali, oltre i trattati di teologia morale, cf. A. Vangheluee, De dominio filiorumfamilias, in Collationes Brugensc, 43 (1947), pp. 258 -64.
Francesco Ercolani
PATRIARCHI. - I. Origin. - Già il can. 6 del Concilio di Nicea (325) riconosceva come rivestiti di una speciale supremazia i vescovi di Alessandria (v.) per l'Egitto e la Cirenaica, di Antiochia (v.) per l'Oriente e di Roma per tutto l'Occidente (senza pregiudizio naturalmente della primazia della sede romana su tutta la Chiesa).
Nel can. 2 del Concilio di Costantinopoli (381) è aggiunto ad essi il vescovo di Costantinopoli (v.), perché questa città era la nuova Roma, sebbene fino allora l'antica Bisanzio non fosse stata che una diocesi compress nella provincia della Tracia. In seguito si mise in relazione questo stato di cose con s. Pietro, in quanto l'Apostolo aveva governato la Chiesa di Antiochia, aveva inviato il suo discepolo Marco ad Alessandria ed era morto a Roma; per Costantinopoli si ricorse a s. Andrea, fratello di s. Pietro. Durante il sec. v quest'ultima città riuscì a far sentire la sua supremazia sull'Asia Minore (Eleso e Cesarea di Cappadocia); mentre Roma continuò a far valere i suoi diritti su tutte le provincie danubiane, sulla Macedonia, la Grecia e le isole dell'Egeo, meno Cipro rimasta autoceltila. Nel Concilio di Calcedonia (431) il vescovo di Gerusalemme riuscì a farsi riconoscere metropolita con poteri patriarcali sulla Palestina (can. 28). Soltanto nel Concilio Lateranense V (1215) fu riconosciuto al p. di Costantinopoli il primo posto dopo il romano pontefice.
In Occidente, durante lo Scisma dei Tre Capitoli, Aquileia (v.) si arrogò autorità patriarcale (fine del sec. vi); e quando la provincia si scisse in due, tanto Aquileia che Grado si autoproclamarono patriarcati, finché il primo fu soppresso nel 1751 ed il secondo fu unito con la sede di Olivolo-Castello e trasferito a Venezia (1451).
Durante il periodo delle Crociate furono costituiti i patriarcati latini di Antiochia, di Gerusalemme, di Alessandria e di Costantinopoli (dopo l'occupazione temporanea del 1204), ridotti ben presto a semplici prelature titolari che si continuarono a conferire sino ai tempi nostri; mentre non rimasero interrotte le successioni dei p. orientali eretic: o scismatici.
In seguito all'unione con Roma di una parte delle popolazioni di rito orientale, fu riconosciuto per ciascuna di esse un patriarcato per ogni singolo rito; si hanno cosi patriarcati di Antiochia per i Melchiti, i Siri, i Maroniti; un patriarcato di Babilonia per i Caldei ed un altro di Sia e Cilicia per gli Armeni; mentre si ebbe un p. latino di Gerusalemme nel 1847 con giurisdizione sulle Palestina e Cipro e un p. per i copti cattolici dell'Egitto dopo il 1895 .
Dopo la scoperta dell'America e l'istituzione della gerarchia in quelle regioni fu costituito il patriarcato
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delle Indie occidentali con residenza a Madrid. Clemente XI nel 1716 concesse all'arcivescovo di Lisbona (v.) il titolo di p. e Leone XIII, il $1^{\circ}$ sett. 1886, concesse quello di p. delle Indie orientali all'arcivescovo di Goa (v.) in India. Al p. di rito latino, secondo l'odierna disciplina, non compete giurisdizione superiore a quella di un qualunque metropolita.
Pio Paschini
II. Disciplina orientale. - I p. di rito orientale, dopo la loro elezione fatta dai vescovi del loro rito, vengono confermati dal sommo pontefice e chiedono a lui il pallio. Al p. compete anzitutto il governo diretto della propria eparchia o diocesi e, attraverso i vescovi, quello delle singole diocesi del patriarcato.
A lui sono percio sottoposti i vescovi, clero, monaci e fedeli compresi nella sua circoscrizione. Su di essi egli esercita giurisdizione ordinaria con potere legislativo, giudiziario ed anche coercitivo, che non esclude, nei casi più gravi, il diretto intervento pontificio. Il p. visita il patriarcato, induna e presiede i sinodi, ne interpreta autenticamente le decisioni e nei casi particolari concede dispense per tutto il patriarcato stesso. Sorveglia l'attività dei singoli vescovi, ne supplisce le negligenze e al momento della vacanza di ogni diocesi ne assume il temporaneo governo, provvedendo alla nomina del successore che viene confermato dalla S. Sede e consacrandolo egli stesso. In forza dell'antico diritto di stauropegio, piantando la croce patriarcale su qualche luogo sacro (monastero, santuario, casa, ospedale) fuori della diocesi patriarcale, lo rende esente dal vescovo locale e lo assoggetta alla sua diretta giurisdizione. Senza il consenso della S. Sede non può esercitare potere su fedeli del suo rito che vivano fuori del territorio patriarcale e non siano suoi sudditi; deve però sorvegliare che il proprio rito sia dovunque fedelmente ed integralmente osservato; neppure egli, infatti, senza il beneplacito della S. Sede, vi può introdurre modificazioni.
Una più recente determinazione della potestà dei p. in materia di matrimonio, di giudizi ecclesiastici, dei religiosi e riguardo all'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici è contenuta nelle leggi su queste materie promulgate dal papa Pio XII (Crebrae allatae, 22 febbr. 1949; Sollecitudinem nostram, 6 genn. 1950; Postquam Apostolico, 9 febbr. 1952: AAS, 41 [1949], pp. 90-119, 42 [1950], pp. 5-120; 43 [1952], pp. 65-150), mentre si attende una recensione ancora più completa dei diritti patriarcali dalla Sede Apostolica nella codificazione del diritto orientale. Si aggiungono ancora privilegi e onori, i quali sono un esterno e solenne riconoscimento della autorità patriarcale, quali il titolo di "beatitudine"; la precedenza su tutti i vescovi e i metropoliti; il privilegio di farsi precedere, nell'ambito del territorio, dalla croce patriarcale; l'uso del sacro pallio in tutto il territorio e, secondo le norme stabilite dalla S. Sede, la facoltà di pontificare in tutte le chiese del patriarcato, il privilegio esclusivo di consacrare il S. Crisma e distribuirlo ai singoli vescovi così come quello di riservarsi la consacrazione degli antimensi, il privilegio di essere commemorati, immediatamente dopo il papa, nella liturgia e nelle altre occasioni prescritte dal rito da tutti i vescovi e chierici del patriarcato. Per ulteriori precisazioni è necessario ricorrere ai documenti riguardanti i diversi patriarcati.
Biol.: F. Werns, Jos Decretalium, II (1899), pp. 843-48; M. D'Harbigny - A. Deubner, Exégues russes en exil, in Orientalia christiana, 67 (1931): Patriarcats, in DThC, XI, coll. 2277-85; A. Woyts, Le Patriarcat russe au Concile de Moscou de 1917-18, Roma 1941; C. Gatti-C. Korolevskij, I riti e le Chiese orientali, I. ivi 1942; A. Coussa, Epitome praslectionum de iure ecclesiastice orientali, I. ivi 1948, pp. 223-79.
Clemente Pujol
PA'TRIARCHI BIBLICI. - Discendenti di Adamo fino a Noè (antediluviani) e di Sem fino a Thare (postdiluviani). Sono chiamati P. anche Abramo (v.), Isacco (v.), Giacobbe (v.), altri personaggi nei Settanta (cf. I Par. 24, 31; 27, 22; II Par. 9, 8; 23, $20 ; 26,12$ ), e in Act. 7, 8.9; 2, 29 i figli di Giacobbe e David. Forse anche Donel (cf. Ez. 14, 14-20; 28, 3) visse al tempo dei P. Degli antediluviani si hanno due
genealogie: Gen. 4, 17 sg. (linea di Caino); ibid. 5, 3-31 (linea di Seth).
Secondo alcuni autori (ad es., Taylor, Chaine) si tratterebbe di una stessa genealogia (Gen. 4, 17 sg. da 7 o cod. jahwista, e 5, 3-31 da $P$ o cod. sacerdotale); ma è del tutto improbabile la confusione tra Seth e Caino; né la lista 7 termina con Noè come quella $P$. La sola somiglianza dei nomi Henoch, Lamech, Irad, Mathusael non implica l'identità delle liste. Nella genealogia dei Sethiti (Gen. 5, 3-31) e Semiti (ibid. 11, 10-34), per ogni P. si riempie uno schema in cui sono notati: l'età in cui generò il successore, quanto tempo visse in seguito, la somma totale della vita, che ebbe altri figli e figlie, e poi, degli antediluviani, la morte, ad eccezione di Henoch (v.) che < camminò con Dio e non è più perché lo tolse Dio <; $L c .3,34-36$ enumera i P. seduti e semiti tra i progenitori di Cristo (cf. anche I Par. 1, 24-27). Dei cainiti invece si riferiscono notizie molto importanti: Caino edifica una città chiamandola Henoch (hánahh $=:$ costruire ) dal nome del figlio (passaggio dalla vita nomade alla urbana ?), Lamech (v.) introduce la poligamia, e i suoi tre figli inventano: la vita pastorale sotto le tende (Iabal), gli strumenti di musica (Iubal), l'arte di usare il rame ed il ferro (Tubalcain).
1 P. postdiluviani nel testo masoretico sono 9 , nei Settanta e in $L c .3,36$ sono 10 per l'aggiunta di Cainan (cf. anche I Par. 24, 27). In Gen. 11, 10-26 sono presentati come genealogia di Sem; in Gen. 10, 21 sg. si ha un'altra discendenza di Sem: Aelam, Assur, Arphaxad, Lud, Aram, Di Arphaxad: Sale, Eber, Phaleg, Iectan. Si deduce che in Gen. 11, 10-26 si dà la genealogia di Sem per Arphaxad.
Quanto alla cronologia, computando gli anni in cui iP. generarono il successore, la si può ricostruire dalla creazione dell'uomo fino ad Abramo. Ma i testi masoretico, il samaritano ed i Settanta non concordano tra loro (v. Tab. a).
I Settanta aumentano di 100 anni la data della generazione allungando il periodo da Adamo al diluvio ed accorciando il resto della vita, sicché concordano nella somma totale.
Il samaritano concorda con il testo masoretico ad eccezione di Jared, Mathusala e Lamech. Mathusala secondo il testo masoretico e il samaritano è morto durante il diluvio (nel 1656 secondo il masoretico, nel 1307 secondo il samaritano e nel 2262 secondo i Settanta), e Lamech sarebbe morto 5 anni dopo il diluvio, contro Gen. 6, 17; 7, 4. 21-24; I Pt. 3, 20; II Pt. 2, 5 (v. Tab. b).
I rimaneggiamenti sono più numerosi che nella prima lista. Il samaritano e i Settanta aggiungono 100 anni alla nascita dei successori e 50 a Nahor. Nel resto della vita aumenta il testo masoretico e diminuisce il samaritano. I Settanta tendono anche qui ad aumentare.
Dal diluvio a Thare trascorsero 390 anni secondo il testo masoretico, 1040 secondo il samaritano, 1170 secondo i Settanta; tra la nascita di Abramo ed il diluvio 290 anni (testo masoretico). Allora dovevano ancora vivere quasi tutti i discendenti da Sem. Sale e Heber gli avrebbero sopravvissuto.
Il valore storico della cronologia è infirmato in parte dalla divergenza dei testi. Anche a voler prendere in considerazione i numeri più alti, non si possono conciliare con le cifre assegnate dai paleontologi moderni allo stesso periodo (da 50.000 a 200.000 anni).
Altra difficoltà è la longevità dei P. b., che raggiunge il vertice con i 969 anni di Mathusala, poi discende a 962 (Iared), 950 (Noè), 950 (Adamo), 912 (Seth), 910 (Cainan), 905 (Enos), 895 (Malaleel), 753 (Lamech), 365 (Henoch). Nei P. post-diluviani da 600 a $565,460,504$, 339, 330, 208, 205 secondo i Settanta.
Dalle due tabelle risulta infondato che l'autore voglia dimostrare la diminuzione progressiva della durata della vita umana, poiché Heber visse più di Cainan e di Sale, Noè più di Lamech, di Malaleel, ecc. Al tempo di Abramo la durata della vita era più breve. A 100 anni per un uomo e a go per una donna era ridicolo pensare ad aver
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Tab. a) Patriarchi antediluviani
| Patriarchi | Età in cui generarono | | | Resto della vita | | | Totale degli anni | | |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| | T. M. | Sam. | LXX | T. M. | Sam. | LXX | T. M. | Sam. | LXX |
| I Adamo | 130 | 130 | 230 | 800 | 800 | 700 | 930 | 930 | 930 |
| 2 Seth | 105 | 105 | 205 | 807 | 807 | 707 | 912 | 912 | 912 |
| 3 Enos | 90 | 90 | 190 | 815 | 815 | 715 | 905 | 905 | 905 |
| 4 Cainan | 70 | 70 | 170 | 840 | 840 | 740 | 910 | 910 | 910 |
| 5 Malaleel | 65 | 65 | 165 | 830 | 830 | 730 | 895 | 895 | 895 |
| 6 Iared | 162 | 62 | 162 | 800 | 785 | 800 | 962 | 847 | 962 |
| 7 Henoch | 65 | 65 | 165 | 300 | 300 | 200 | 365 | 365 | 365 |
| 8 Mathusala | 187 | 67 | 167 (187) | 782 | 653 | 782 | 969 | 720 | 969 |
| 9 Lamech | 182 | 53 | 188 (182) | 595 | 600 | 565 | 777 | 653 | 753 |
| 10 Noè | 500 | 500 | 500 | | | | 950 | 950 | 950 |
| (Diluvio) | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
Tab. b) Patriarchi postdiluviani
| Patriarchi | Età in cui generarono | | | Resto della vita | | | Totale degli anni | | |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| | T. M. | Sam. | LXX | T. M. | Sam. | LXX | T. M. | Sam. | LXX |
| I Sem | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 2 Arphaxad | 35 | 135 | 135 | 403 | 303 | 430 | 438 | 438 | 565 |
| 3 Cainan | | | 130 | | | 330 | | | 460 |
| 4 Sale | 30 | 130 | 130 | 403 | 303 | 330 | 433 | 433 | 460 |
| 5 Heber | 34 | 134 | 134 | 430 | 270 | 370 | 464 | 404 | 504 |
| 6 Phaleg | 30 | 130 | 130 | 209 | 109 | 209 | 239 | 239 | 339 |
| 7 Reu | 32 | 132 | 132 | 207 | 107 | 207 | 239 | 239 | 339 |
| 8 Sarug | 30 | 130 | 130 | 200 | 100 | 200 | 230 | 230 | 330 |
| 9 Nahor | 29 | 79 | 79 | 119 | 69 | 129 | 148 | 148 | 208 |
| 10 Thare | 70 | 70 | 70 | 135 | 75 | 135 | 205 | 145 | 205 |
| | 390 | 1040 | 1170 | | | | | | |
figli (Gen. 17, 17) senza un miracolo (ibid. 18, 14); già si ritengono vecchi ed avanzati di età (ibid. 18, 10-13). Abramo a 175 è sazio di anni (ibid. 27, 7 sg.). Così si considera un portento che Mosè alla sua morte, a 120 anni, non aveva indebolimento di vista, né perduta la freschezza (Deut. 34, 7). E peraltro da osservare che Abramo, che non può generare a 100 anni, poi sposa Cetura e ne ha dei figli. Il modo di agire di Cam con il padre denudato farebbe supporre un giovane piuttosto che un centenario. Così si dica anche di Sara, che a 65 anni fa invaghire il Faraone ed Abimelech, mentre e 90 anni è vecchia decrepita. Sem, terminato il diluvio, doveva avere 101 anni (Gen. 5, 31; 7, 6). Invece, secondo Gen. 11. 10, due anni dopo il diluvio aveva solo 100 anni. Un altro fatto che impressiona è la tarda età in cui i P. b. hanno il successore (cf. anche Noè, che solo a 500 anni ha Sem, Cam, Iapheth). Le vigenti teorie razionalistiche sui = mitici = P. b. sono esposte da R. Kittel, Gesch. d. Volkes Israel, I, $7^{\text {a }}$ ed., Stoccarda 1932, pp. 249-90.
Si sono paragonate le liste dei P. b. con quelle babilonesi, conservate nei due documenti cuneiformi W. B. 444 e W. B. 62 e da Beroso. Ma ora risulta che non sono parallele. Trattano di re, non di P., hanno nomi sumerici, sono redatte da diversi cataloghi locali e assegnano periodi molto più lunghi ( $64.800 ; 28.800 ; 43.200$; 108.000; 241.000; ecc.) : secondo la tavola W. B. 444 fino al diluvio trascorsero 241.200 anni, secondo W. B. 62, 456.000, secondo Beroso 432.000. Però la lista W. B. 444 ha 8 re, l'altra W. B. 62 con Beroso ne ha 10 (Alaros 36.000, Alaparos 10.800, Amelon 46.800, Amenon 43.200, Magalaros 64.800, Daos 36.000, Evedorachos 64.800, ${ }^{\circ}$ Amempainos 36.000 , Otiastes 28.000 , Xisuthros 64.800 ). Dieci re ricordano gli Egiziani, dieci P. i Persiani, nove successori di Brama gli Indiani.
Di fronte alle difficoltà causate dalla longevità dei $P$. affermata dai numeri di Gen. 5 e 10, sono state proposte varie soluzioni: non si avrebbe una serie genealogica
completa, omettendosi molti membri intermedi, dato che jāladh ("generò") e ben ("figlio") potrebbero indicare una generazione non immediata; gli anni non avrebbero la durata dei nostri: 10 anni corrisponderebbero a un anno, cioè di 36 giorni (cf. s. Agostino, De cio. Del, XV, 12. 13: PL 41, 451. 453); la cronologia biblica sarebbe simbolica od artificiosa: l'ultimo dei vari sistemi relativi è il simbolismo numerico di J. Schildanberger; i testi sarebbero stati intenzionalmente corrotti (B. Kennicutt, Dissert. gener. in Vet. Test. Hebr., Oxford 1780, p. 32, n. 75); l'autore citerebbe le fonti o leggende popolari da cui attinge senza garantirne l'attendibilità; le date sarebbero state inserite nel Pentateuco posteriormente; Mosè non sarebbe stato esplicito (P. Heinisch); i numeri avrebbero una funzione mnemotacnica.
La longevità dei P. b., sebbene straordinaria, non è impossibile. Si può giustificare con il vigore dei primi uomini e con i fattori climatici e alimentari più propizi. Né è da escludere l'intervento divino per dare ai P. b. l'opportunità di trasmettere a viva voce, con più autorità, la Rivelazione primitiva. Le tradizioni antiche della straordinaria longevità dei primi uomini anche fuori d'Israele possono avere un fondo comune. Gli anni, peraltro, in Gen. 1-10, hanno la durata normale, come risulta dal computo della durata del diluvio (ibid. 8, 4-14).
Lo scopo delle genealogie dei P. b. non è rigidamente storico, né cronologico, ma piuttosto religioso a sfondo giuridico-legale, cioè di provare la legittimità della discendenza d'Israele da Adamo, linea Seth-Noè-Sem-Thare-Abramo. Gli anelli di questa discendenza rappresentano le fasi della storia della Rivelazione: l'adamitica conservata fino a Noè; la noetica fino a Thare; l'abramitica fino a Giacobbe (Mosè). Implicita, ma evidente, è la tendenza a connettere il "seme della benedizione" di Abramo con il seme della donna (Gen. 3, 15), in quanto nascerà da Israele. I nomi dei P. b. non indicano il primogenito, perché Seth non lo fu, di Adamo, Arphaxad di
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Sem, Sem di Noè (cf. s. Agostino, De civ. Dei, XV, 15). L'autore conosce altri figli e figlie avute prima e dopo di costoro. E evidente quindi che riferisce solo quei nomi, da cui risultava il diritto alla discendenza che rappresentavano. Questi nomi dovevano essere storici; ma si puós supporre che la serie non sia completa nonostante l'apparente completezza: l'autore dice che Noè in un anno, cioè il $500^{\circ}$ della sua vitá, generò tre figli : Sem, Cam, Iapheth; se non si tratta di parto trigemino, la notizia è assurda. I Settanta e Luca riferiscono che Arphaxad generò Cainan mentre il testo masoretico (e la Volgata) gli attribuiscono Sale, omettendo Cainan.
Questi casi fanno intravvedere che poteva esistere un genere letterario speciale che si potrebbe chiamare "genealogico", il quale seguiva delle regole particolari, ma che ancora non si conosce bene. Forse poteva comportare delle lacune anche nella forma in cui è, ad es., esposto per i P. antediluviani. Poiché i nomi dei P. b. sono ebraici, l'autore deve aver utilizzato fonti israelitiche conservate nelle famiglie di Sem-Tharc-Abramo.
Bibl.: A. Dconel, Veteris Testamenti chronologia, Roma 1012; id., Babyloniorum reges antediluviani, in Verbum Domini, 3 (1923), pp. 213-17; F. N. Kortleitner, Religio a patriarchis Israëlltoram exercitata, Innsbruck 1936. (rivendica il monossismo dei P. b.); T. Jacobsen, The sumerian hing list, Chicago 1939; V. Marcuzzi, La vita e l'uomo, Milano 1946, pp. 206-303; J. De Fraine, De regibus Sumericis et patriarchis biblicis, in Verbum Domini, 23 (1947), pp. 43-53; V. Marcuzzi, Evoluzione a creazione?, Milano 1948, pp. 74-80; A. Bce, Il problema del Pentateuco e della storia primordiale, in Civ. Catt., 1948, II, pp. 121-25; I. Chaime, Le lieve de la Genèse (Lactio divino), 3), Parigi 1948, pp. 71-100, 142-72; G. Castellino, Geners letterari in Gen. I-IX, in Quest. bibl. alla luce dell'cuc. "Divino afflante Spiritu", I. Roma 1949, pp. 57-60; P. Heinisch, Problemi di storia primordiale bibl., trad. it., Brescia 1950, pp. 119-32. 177-96; J. Schildenbergor, Vom Geheimnis des Gottesmantes, Heidelberg 1930, pp. 261-82; R. Broon, Finding the missing link, Londra 1930; J. Renier, Les origines de l'humanité d'après la Bible, Lione-Parigi 1950, pp. 52-152. Bonaventura Mariani
PATRIMONIO DI SAN PIETRO. - In origine fu cosi denominato l'insieme dei beni fondiari della Chiesa di Roma, per analogia con la denominazione patrimonium principis, che nel tardo Impero indicava il complesso dei beni di proprietà pubblica. Come l'Imperatore era considerato proprietario di tutti i beni dello Stato, oltre che dei suoi personali, cosi proprietario di tutti i beni della Chiesa di Roma era considerato il suo stesso fondatore, s. Pietro, di cui i papi erano soltanto gli amministratori. Ne conseguiva alle proprietà della Chiesa di Roma, e al fondamento del suo diritto su di esse, una natura che trascendeva i limiti delle comuni proprietà umane, private e pubbliche, e che aveva perciò una sua essenziale e peculiare importanza, destinata a palesarsi in seguito con ripercussioni di carattere politico.
Le origini e gli incrementi del P. di S. P. derivano soprattutto dalle continue donazioni di papi e fedeli di ogni condizione sociale ed economica, di imperatori, principi, sino a modesti privati, fatte attraverso i secoli alla Chiesa di Roma, specie a cominciare dal tempo di Costantino Magno, elargitore munificentissimo egli stesso.
Le notizie più complete e sicure sul P. di S. P. si hanno soprattutto per i tempi di s. Gregorio Magno (m. nel 604). I beni fondiari posseduti dalla Chiesa di Roma erano allora raggruppati in grandi 'aziende agricole, ciascuna in corrispondenza a quelle determinate zone nelle quali i relativi complessi di terre si trovavano ubicati, e ciascuna designata dal toponimo di maggior rilievo agli effetti della sua identificazione (vie, centri abitati, circoscrizioni, amministrative civili), aggiunto al termine generico patrimonium. Ciascun patrimonium costituiva un proprio organismo amministrativo, gestito sotto la direzione di un alto funzionario dell'amministrazione centrale pontificia con il titolo di rector. Questi era nominato direttamente dal papa, di norma
tra i diaconi, i suddiaconi, i notai o i defensores della Chiesa di Roma. Ogni patrimonium risultava di un numero vario di unità agricole, massae (cioè massae fundorum, termine quindi indicante "complesso di fondi"), ciascuna delle quali comprendeva un numero vario di unità minori (fundi). Talora si trova anche, con un significato affine a quello di masse, il termine conduma (condoma), usato per indicare propriamente una famiglia di dipendenti rurali, che avevano in comune domicilio e padrone (cum e domus; cum e dominus). Le singole massae ed i singoli fundi erano individuati o con qualche toponimo della zona, o con il nome di una famiglia che ne era stata proprietaria prima della Chiesa di Roma. Le singole condumae erano invece probabilmente individuate con il nome del dipendente, che dirigeva il nucleo familiare dei lavoratori con cui erano costituite (tale almeno è l'uso, attestato per il sec. viII, nei territori longobardi dell'Italia meridionale). La gestione agricola delle massae era tenuta da una categoria superiore di fittavoli, conductores; i fundi erano direttamente coltivati dai piccoli fittavoli e dalla massa dei rurali, coloni, rustici Esclesiae, di condizione semilibera o servile. Le entrate ordinarie dei patrimonia consistevano nei censi periodici (pensiones), dovuti dai conductores e dai coloni, e corrisposti in danaro o in natura, o in entrambe le forme. I conductores li esigevano dai coloni e poi li versavano, insieme con i propri, ai rispettivi rectores. Entrate straordinarie provenivano da altre fonti, p. es., da donazioni o da erogazioni di autorità pubbliche, laiche ed ecclesiastiche, e di privati. Il ricavato netto, detratte quindi le spese e i consumi di gestione, era inviato dal rector all'amministrazione centrale a Roma, nelle ques. titii, nei generi e nei tipi e qualità stabiliti dall'amministrazione stessa, secondo gli ordini del Papa. Le uscite erano costituite dalle spese e dai consumi di gestione delle opere caritative e assistenziali della Chiesa, nonché dai versamenti dell'imposta fondiaria e degli altri tributi dovuti al fisco imperiale, percepiti alle scadenze delle rate quadrimestrali, di sett., genn. e maggio, dell'anno finanziario, decorrente dal $1^{\circ}$ sett. al 31 ag. (indictio). La contabilità (rationes) era tenuta su appositi registri dal rector, che la presentava a rendiconto dopo la chiusura di ogni anno finanziario.
L'elenco dei patrimonia di cui si ha notizia, o che si possono presumere esistenti, per la seconda metà del sec. vi e il principio del sec. viI, comprendeva: patrimonium Liguriae (nella regione tra le Alpi, l'Adda, e il Po); patrimonium Alpium Cottiarum (sul litorale ligure, tra le Alpi occidentali e la Magra); patrimonium Rorennate et Histrianum; patrimonium Piceni; patrimonium Tusciae; patrimonium Sabinense et Carseolanum; patrimonium Appiae; patrimonium Campaniae; patrimonium Samniticum; patrimonium Apuliae et Calabriae; patrimonium Lucaniae et Bruttiorum; patrimonium Siciliae (da Gregorio Magno diviso in patrimonium Panormitanum e in patrimonium Siracusanum); patrimonium Sardiniae; patrimonium Corsicanum. Le proprietà nell'interno di Roma e immediate adiacenze delle sue porte costituivano il patrimonium Urbanum. Non risulta che fosse gestito anch'esso da un proprio rector; probabilmente ne avevano cura i sette diaconi che avevano la responsabilità amministrativa delle relative regioni ecclesiastiche di Roma, coadiuvati ciascuno da un suddiacono regionale. Al di là dell'Adriatico si trovavano il patrimonium Dalmatianum ed il patrimonium Illyricanum, certo ridotti a ben poca cosa o già scomparsi per le offese di Avari e di Slavi. Oltre le Alpi occidentali, nel Regno dei Franchi, stava il patrimonium Galliae, o Gallicanum, limitato a non molte proprietà delle zone di Arles e di Marsiglia. Sulla striscia litoranea africana, il patrimonium Africae o Germanicianum doveva raccogliere proprietà esistenti nella regione di Hippona (Bona d'Algeri; non lontana era Germanicia, città di Numidia).
Tra la metà del sec. viI e la seconda metà del sec. viII si ebbero profonde modificazioni di estensione e di struttura, per effetto delle vicende che modificarono la situazione in Italia.
Queste all'estensione, la conquista longobarda portò re e duchi conquistatori ad incamerare i beni della Chiesa
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di Roma nei territori a mano a mano occupati; a ciò si aggiunsero le confische operate da Leone III Isaurico, tra le rappresaglie da lui disposte nel terzo decennio del sec. viII contro la Chiesa di Roma, in occasione delle sue ordinanze iconoclaste, per cui il P. di S. P. si ridusse quasi esclusivamente al territorio allora costituente il Ducato romano. Fuori di questo rimase, a quanto si sa, soltanto il patrimonium Caietinum, forse un relitto dell'antico patrimonium Campaniae. In quanto ai patrimoni posti oltralpe ed oltremare, erano tutti scomparsi.
Per quanto riguarda la struttura, va ricordata l'opera di riordinamento e di rinnovamento compiuta dai papi : a Gregorio II (715-31) si deve probabilmente la creazione di nuovi patrimoni : il suburbanum patrimonium Tusciae ed il suburbanum patrimonium Appiae, formatum con i beni più vicini a Roma; il patrimonium Tiburtinum, che raccolse le proprietà intorno a Tivoli, prima comprese nel patrimonium Sabinense, andato perduto per la conquista longobarda; ed il patrimonium Labicanum. La formazione dei due patrimoni suburbani e di quello labicano è certo legata ad un cospicuo incremento delle proprietà della Chiesa nei pressi di Roma.
Innovatrice fu l'opera di papa Zaccaria (741-52), che introdusse un nuovo tipo di grande azienda agricola, detto domusculta, probabilmente nel senso di «zona coltivata per conto diretto del padrone», a cui si associava l'idea collaterale di «zona coltivata da lavoratori quivi domiciliati». Tali domuscultae erano create e regolate da uno speciale constitutum, o decreto papale di fondazione, che ne precisava le norme di amministrazione, assegnava i sacerdoti per i servizi del culto, stabiliva l'impiego dei provvisti, indicando, nel caso, quale e quanta parte di essi doveva essere riserbata alle spese particolari della casa del pontefice (ratio dominica), con divieto assoluto e tassativo a tutti i papi successori ed a qualsiasi altra persona di alienare comunque la domusculta, pena l'anatema. Un'altra differenza sostanziale fra questo nuovo tipo di grande azienda agricola e i precedenti stava nel fatto che, se comprendeva anch'esso unità agrarie interne minori (massae e fundi), la loro gestione, al pari di quella dell'intera domusculta, era tenuta direttamente da funzionari della Chiesa, senza l'intermediario di conductores o di altri locatari. I rurali, lavoratori della terra, o allevatori e custodi del bestiame, e il personale amministrativo abitavano nel territorio della domusculta, che era perciò provvisto di chiese, molini, magazzini, depositi, uffici. E per agevolare gli scambi nell'interno di ciascuna, e tra l'una e l'altra domusculta, furono messi in circolaz