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 e custodi del bestiame, e il personale amministrativo abitavano nel territorio della domusculta, che era perciò provvisto di chiese, molini, magazzini, depositi, uffici. E per agevolare gli scambi nell'interno di ciascuna, e tra l'una e l'altra domusculta, furono messi in circolazione speciali gettosi e tessere di rame, che recavano il nome del papa ed avevano un valore convenzionale, specie di preludio alle monete di conio pontificio del futuro Stato della Chiesa. Le terre erano coltivate, a quanto risulta, a grano, orzo, legumi, porri, oliveti e vigneti. Il grano, l'olio e il vino dovevano essere i prodotti agricoli più importanti. Sui pascoli si allevavano bovini, equini, ovini e suini.

Cinque furono le domuscultae create da Zaccaria : Galeria (zona di S. Maria di Galeria), al $14^{\circ}$ miglio della Via Clodia; S. Cascilia, al $9^{\circ}$ miglio della Via Tiburtina (all'incirca nella zona di Ponte Mammolo); Laurentum (da Castel Porziano a Pratica di Mare); Antius e Formia (rispettivamente nella zona di Anzio, e nel tratto a nord di Anzio, dove i Romani avevano costruito la formae, o condutture, per convogliare al mare il deflusso delle acque provenienti dalle vicine falde montane: tenute di Bosco del Padiglione, Terre del Padiglione, Campomorto e Carano). Zaccaria seguì evidentemente un criterio sistematico, inteso a dare alle diverse domuscultae una certa reciproca contiguità e a provocare un incremento della produttività dei beni fondiari di proprietà della Chiesa, congiunto con una più efficiente gestione amministrativa, in modo degno delle antiche tradizioni romane, perché valse a richiamare abitanti e a riaccendere attività economiche nelle campagne a sud del Tevere, che giacevano in abbandono ed erano spopolate, anche per l'imperversare delle febbri, aggravatosi con l'allargarsi dei tratti impalcidati da acque stagnanti. E che dal tempo di Zaccaria vi sia qui stata una notevole ripresa demo-
grafica, risulta dalla ricomparsa, nella seconda metà del sec. viII, della sede episcopale di Tres Tabernae, non lontana da Cisterna di Roma, che Gregorio Magno si era trovato costretto a sopprimere nel 592, unendola con quella di Valletri, perché diocesi desolata dall'osttilis impietas dei Longobardi.

Degno continuatore fu Adriano I, quando ormai i papi erano divenuti i domini anche temporali di Roma e del suo territorio, con l'istituzione di sei altre domuscultae: le due domuscultae Galeria (la prima tra la Via Clodia e la Via Aurelia, probabilmente risultante dall'ingrandimento di quella istituita da Zaccaria; la seconda, contigua, nella zona dell'ultimo tratto della Via Portuense, al $12^{\circ}$ miglio da Roma, Ponte Galera); la domusculta Capracorum, nella zona attraversata dalla Via Cassia tra Veio e Nepi (Capricoro e Crepacore, presso Mazzano Romano); la domusculta S. Leucili, al $3^{\circ}$ miglio della Via Flaminia (Ter di Quinto); la domusculta Calvisionum, al $13^{\circ}$ miglio circa della Via Ardeatina, tra questa e la Via Laurentina; la domusculta S. Edisti, contigua alla precedente, al $16^{\circ}$ miglio della Via Ardeatina.

In sostanza, nel periodo delle crisi finali del Regno longobardo e del dominio bizantino sul territorio romano, le proprietà di questo più estese, omogenee, meglio amministrate, e quindi più produttive e redditizie, appartenevano alla Chiesa di Roma. Non si è in grado di valutare in cifre la potenzialità economica di tali proprietà; e nemmeno di pensare ad una cifra approssimativa, in rapporto con i tre talenti e mezzo d'oro (kg. 114,608; ne calcolavano l'equivalente, il Fabre, alla fine del sec. xix, in 393.000 franchi, e lo Spearing, prima dello sconvolgimento dei valori monetari, iniziatosi con la guerra 1914-18, in 15.120 sterline), che Tcofane, scrivendo al principio del sec. Ix, indica come reddito annuo complessivo delle proprietà confiscate da Leone III Isaurico alla Chiesa di Roma, al tempo di Gregorio III (731-41), nei ducati imperiali dell'Italia meridionale e in Sicilia. Nel Ducato romano l'accrescimento ed il riordinamento del P. di S. P. coincise con il restringersi in superficie e con il decadere in capacità economica delle pubbliche proprietà laiche, per il progressivo inandimento dei mezzi materiali a disposizione delle autorità civili e militari. La Chiesa di Roma, che aveva sempre usato con la massima liberalità dei redditi e dei prodotti delle sue proprietà per le opere di carità e di assistenza (onde le proprietà stesse furono dette a buon diritto e per antonomasia res pauperum Christi; esempio luminoso ne aveva dato Gregorio Magno), fu naturalmente portata a venire sempre più largamente incontro ai bisogni della popolazione, assumendosi in sempre più ampia misura anche quelle attività di interesse collettivo, sino allora assolte dai poteri municipali e statali, e che questi non erano più in grado di disimpegnare. Si aggiunga il fatto che le zone, nelle quali era ormai concentrato si può dire tutto il P. di S. P., comprendevano una buona parte del Ducato romano; che le proprietà della Chiesa erano attraversate dalle principali arterie di accesso e di transito; che vi sorgevano anche alcuni dei capisaldi della cintura difensiva del Ducato (il castellum di Ceccano, certo; quasi certamente i contra di Bieda, Sutri, Orro, Ilomarzo ed Amelia); è facile percio rendersi conto come i papi si siano trovati nella necessità, causa la carenza o addirittura l'ostilità degli Imperatori, di occuparsi direttamente dei problemi economici, militari e politici, inerenti ai rapporti di Roma con Bisanzio, con i Longobardi e con i Franchi, nell'interesse della Chiesa e dell'intera popolazione che nel Ducato romano viveva e lavorava. Tutto ciò costituì indubbiamente una somma di fattori che ebbe grande peso tra quelli, che concorsero all'origine del potere e del dominio temporale dei papi.

Bibl.: Fliche-Martin-Frutaz, V, pp. 565-76, con la bibl. essenziale a p. 565 , nota 1; G. Bertolini, Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi, Bologna 1941-42, v. indice dei nomi di luogo, p. 857 , e la bibl. p. 787 sg . Per le domuscultae: G. Tomassetti, La campagna romana, I, Roma 1910, pp. 109-12; II, ivi 1910, pp. 438-41, 465, 488 sg.; III, ivi 1913, pp. 32 sg., 109-12, 239-41. Tessere patrimoniali, con la leggenda Zacchariae su di un lato e Papae sull'altro: Corpus nummorum Indicerum, XV, 1, Roma, p. 61 e tav. III, nn. 30-31.

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PATRIMONIO ECCLESIASTICO. - E il complesso dei beni ecclesiastici (v.).
I. Il diritto della Chiesa alla Proprietà. La Chiesa persegue un fine spirituale, ma poiché i suoi membri ed i suoi ministri sono uomini, essa deve preoccuparsi anche delle loro necessità materiali, sotto pena di venir meno alla sua missione. Senza possesso di beni materiali ben difficilmente si potrebbe sovvenire alla costruzione delle chiese, alle necessità del culto, all'erezione dei seminari, all'istruzione, formazione e al sostentamento del clero, alla propagazione della fede nelle terre di missione e a tutte le numerose opere di carità, a cui la Chiesa si è dedicata in ogni tempo. Per adempiere alla sua missione perenne, i beni temporali forniscono alla Chiesa un mezzo indispensabile; possedere è dunque per essa un diritto vitale, spettantele in quanto è una società indipendente, perfetta e sovrana.

Tale diritto deve dirsi innanzi tutto un diritto di natura; a prescindere infatti dal suo carattere soprannaturale, la Chiesa non può non essere considerata almeno come un'associazione qualsiasi (coetus humanus) che persegue con mezzi onesti un fine onesto. Ora il diritto di associazione è un diritto naturale (v. libertà politiche), che porta con sé il diritto ai mezzi, anche materiali, necessari per il raggiungimento del fine.

Se si considera poi la Chiesa in quanto istituita da Cristo come società esterna con culto pubblico, universale, necessaria, perpetua, perfetta e indipendente, tale società, appunto perché esterna, è soggetta alle comuni esigenze e necessità delle società umane, non per ragione del fine, ma a motivo dei soggetti che deve condurre al fine. Cosí, per diritto positivo divino le spettano i beni temporali, sia mobili che immobili, per il culto e per la congrua substantatio dei suoi ministri, indipendentemente da qualsiasi autorità terrestre. Quando perciò lo Stato riconosce alla Chiesa la personalità civile e quindi la capacità a possedere, non attribuisce ad essa alcun nuovo diritto, ma prende atto del diritto che la Chiesa ha per norma naturale e positivo-divina e lo tutela anche civilmente.

La Chiesa nel corso dei secoli non ha mancato di esercitare questo suo diritto nativo e di rivendicarlo con chiarezza e fermezza, condannando le dottrine tendenti a negarlo o sminuirlo e resistendo con tutte le sue forze alle usurpazioni e sopraffazioni da qualsiasi parte venissero.

Al Concilio di Lione del 1274 (cann. 12, 13, I, 6 in VI) la Chiesa colpiva di scomunica ipso facto incurrenda tutti quei laici che, approfittando della vacanza dei beni ecclesiastici, se ne fossero attribuite le rendite. Il papa Giovanni XXII condannava nel 1327 Marsilio di Padova che con molta maggior violenza di Arnaldo da Brescia (sec. xir) aveva attaccato il diritto della Chiesa a possedere (Denz-U, n. 495 sgg.). A sua volta Martina V (bolla Inter cuncta, 22 febbr. 1418) riprovava (come l'aveva già fatto il Concilio di Costanza il 6 maggio 1415) gli errori di Wicleff che pretendeva essere necessario per la Chiesa non possedere, per restar fedele alla volontà del Maestro e della S. Scrittura (ibid., n. 590, can. 10; n. 612, can. 32; n. 613 , can. 33 ; n. 616 , can. 36 ). Nello stesso documento si condannavano trenta proposizioni di Huss, molto simili a quelle di Wicleff, e veniva approvato un questionario da adoperarsi nei processi di eresia, che esprime la dottrina della Chiesa sul diritto che essa ha di acquistare e possedere legittimamente beni temporali (ibid., n. 684, q. 34; n. 685, q. 35). Gli errori di Wicleff e di Huss furono rinnovati nel sec. xiri da alcuni giuristi e dai cosiddetti rifarmatori che sul campo pratico operarono numerose spoliazioni.

Per arginare questo movimento il Concilio di Trento colpiva di scomunica latae sententiae tutti coloro che avessero usurpato beni e diritti della Chiesa, diocesi, benefici secolari e regolari, monti di pietà, ecc. (sess. XXII de reform., c. 11). Nella bolla Apostolicae sedis di Pio IX (12 ott. 1869) questa scomunica appare tra le riservate speciali modo (P. Gasparri, Fontes, III, Roma 1938, n. 532, p. 24 e nn. 11-12, p. 26). Il Syllobus, poi, condanna le dottrine di coloro che contestano alla Chiesa il diritto nativo e legittimo d'acquistare e possedere (Denz-U, nn. 1726-27, prop. nn. 26-27).

Il CIC (can. 1495) rivendica alla Chiesa il diritto innato di acquistare, possedere e amministrare i beni temporali, necessari per il conseguimento del proprio fine e ciò in piena libertà e perfetta indipendenza dalla autorità civile. Hanno ugualmente lo stesso diritto tutte le chiese e tutte le persone morali alle quali venga riconosciuta dalla legittima autorità ecclesiastica la personalità giuridica. L'autorità civile ha di frequente riconosciuto - esplicitamente o implicitamente questo diritto della Chiesa. Basti accennare ai concordati con la Colombia (art. 5), con la Polonia (artt. 16, 17, 24), con la Lettonia (art. 14), la Lituania (artt. 17, 22) e l'Italia (artt. 10- 27).
II. I possessi temporali della Chiesa. - La sorgente originaria dei possessi temporali furono le oblazioni (v.). Però l'uso ed i testi canonici perfezionarono questo sistema troppo primitivo e pratico solo in periodi di grande fervore religioso, istituendo delle offerte regolari, poi fissate a tariffa che vennero distinte in: 1) primizia, che è la forma di imposta ecclesiastica più antica e più popolare; 2) decima, che appare come una delle forme più antiche di contributo ecclesiastico; 3) onorari in occasione delle Ordinazioni (le prime a dar luogo alla riscossione regolare di diritti pecuniari) e 4) onorari in occasione di funerali; 5) rendita da beni immobili: mezzo a cui la Chiesa ricorse per provvedere ai bisogni nei momenti più difficili, quando, aumentando la miseria, diminuivano gli introiti; 6) onorari, relativamente moderni, corrisposti in occasione delle somministrazioni dei Sacramenti: fra questi è l'elemosina (v.) della Messa. Le penitenze pecunarie hanno invece un posto a parte (per i singoli argomenti, v. beni ecclesiaSTICI; DECIME; TASSE ECCLESIASTICHE).

L'impiego regolare delle rendite ecclesiastiche può essere stato determinato dalle intenzioni dei donatori. espresse o almeno presunte : altrimenti è stabilito dalla Chiesa. Per le oblazioni, v. la voce relativa. Fin dall'età classica e sempre più durante la prima età barbarica si formarono anche dei centri patrimoniali con vita e interessi propri, distinti dal vescovo, finché pian piano si arrivò al beneficio (v.).

In connessione ai principi sui quali fondava il suo diritto a possedere, la Chiesa rivendicò per i suoi beni l'immunità (v.) dai gravami del fisco. Di fatto, però, i beni ecclesiastici in tutti i tempi, e specialmente nel medioevo, quando una grande ricchezza di beni immobili si era formata nella Chiesa, andarono soggetti a dilapidazioni e a secolarizzazioni (v. secolarizzazione dei beni).
III. Diritto attuale. - I. Soggetti del diritto di proprietà. - I soggetti del diritto di proprietà sui beni ecclesiastici sono le singole persone giuridiche ecclesiastiche (cann. 531, 1495 § 2, 1498-99); ma soggetti di diritto patrimoniale nella Chiesa sono, oltre che le persone giuridiche ecclesiastiche, anche le persone fisiche, le quali possono essere chierici o religiosi od anche laici. I chierici possono essere titolari di p. sacri, ossia di beni che sono stati costituiti per il titolo necessario alla loro Ordinazione a sacerdoti, con norme che variano secondo le diocesi e i tempi (cann. $1476,1482 \S 1,1183$ § $1,974 \S$ in. 7). I laici possono

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essere proprietari di cose sacre: chiese, oratòri, santuari, suppellettili sacre e sepolcri.

Ad alcune persone giuridiche ecclesiastiche la capacità patrimoniale è invece negata dalle regole e dalle Costituzioni: p. es., per gli Ordini mendicanti, tutto ciò che è acquistato dall'Ordine passa in proprietà alla S. Sede (cann. 579, 580, 569 e relative costituzioni degli Ordini). Persone morali sono quelle che hanno ricevuto uno statuto canonico dall'autorità.

Le persone giuridiche ecclesiastiche vengono distinte in collegiali e non collegiali. Quelle che sono tali ex ipsa ordinatione divina (per diritto divino, come la Chiesa Universale e la Sede Apostolica); quelle che sono tali ex iure ecclesiastico e cioè per diritto ecclesiastico umano; queste a loro volta traggono la loro qualità di persone morali a iure, ossia ex ipso iuris praescripto o ab homine, ossia ex speciali competentis superioris ecclesiastici concessione, data per formale decreto (cann. 99, 100 § i).
2. Gli amministratori del p. e. - La persona giuridica per amministrare ha bisogno di organi. Le norme dalle quali trae vita l'organizzazione amministrativa delle persone giuridiche appartengono al diritto canonico comune, ma esiste anche un diritto particolare diocesano. Al vescovo spetta un potere regolamentare nell'ambito della diocesi sopra tutti gli istituti (cann. 1519 sgg., 1521 §2, ecc.). Egli può non solo dettare il regolamento di amministrazione della persona giuridica, ma creare anche la persona giuridica e dare ad essa la tavola di fondazione, lo statuto o il regolamento di organizzazione (cann. 492, 495,686 § 2, 689 § 1-2 ecc.). Forme di amministrazione possono essere disposte anche dalla volontà dei fondatori o donatori (can. 1514, ecc.). A proposito degli enti morali ecclesiastici si parla di statuti. Il diritto canonico riconosce ad alcune corporazioni il diritto di regolare in modo generale i loro rapporti sociali interni, riconosce cioè l'autonomia o il ius condendi statuta, considerando le norme di tali statuti come norme giuridiche (cann. 410, 715 § 1). Queste corporazioni sono i Capitoli cattedrali, i Capitoli collegiali, gli Ordini, le Congregazioni religiose, le Associazioni a vita comune senza voti, le Confraternite (cann. citt.). Alla consuetudine può spettare una certa sfera di applicazione. Ciò si verifica, p. es., in rapporto alle decime e primizie (can. 1522), al cattedratico (can. 1504), ecc. Anche il vescovo può emanare norme generali per l'amministrazione dei beni ecclesiastici della sua diocesi nei limiti del diritto comune e attese le legittime consuetudini (can. 1519 § 2). Ma gli organi amministrativi non possono essere disciplinati dalla consuetudine, poiché il diritto comune, il diritto particolare e la legge di fondazione sono le sole fonti normative e nessun valore può quindi venire attribuito alla consuetudine, salvo che manchino il diritto comune o particolare e le tavole di fondazione (cann. 1521 § 1, 1523, n. $2^{\circ}$, 1525, ecc.). Il fondatore può dare all'istituzione un'organizzazione autarchica o demandarne l'amministrazione ad altri enti o corpi morali, enti pubblici o privati, laici od ecclesiastici od opere pie (cann. 1490, 1514, 1523, n. $2^{\circ}$, ecc.). Le più varie forme di organizzazione possono scaturire dalle tavole di fondazione. Gli organi dell'amministrazione sono determinati presso le singole persone giuridiche in parte dal diritto, in parte dalle tavole di fondazione (cann. 1520 sg., 1521 § 1, 1525 § 1, ecc.).

Gli amministratori possono essere designati dal
fondatore o dai suoi eredi, può essere demandata la nomina a persone o famiglie determinate, ad autorità civili ed ecclesiastiche, possono essere designati dall'assemblea dei soci, se la persona ha carattere di corporazione, ma la vigilanza dell'Ordinario non può essere mai esclusa (cann. 1515 § 3, 1492 § 2). Se non sono designati dalle tavole di fondazione, la nomina degli amministratori può essere demandata : al parroco, al vescovo, ad Ordini o congregazioni religiose o a persone appartenenti a religioni. Gli amministratori possono essere ecclesiastici o laici e le cariche amministrative possono essere temporanee o vitalizie (can. 1521 § 2). La rappresentanza giuridica e processuale della S. Sede spetta al Pontefice. La Camera Apostolica (v.), presieduta dal cardinale camerlengo S. R. E., amministra i beni temporali della S. Sede specialmente in tempo di sede vacante.

I cardinali titolari hanno la rappresentanza dei diritti della chiesa che costituisce il loro titolo.

La rappresentanza del Seminario romano (v. COLLEGI ECCLESIATICI) spetta al cardinale vicario per diritto proprio e non quale delegato del Pontefice. I beni della mensa vescovile sono amministrati dal vescovo che rappresenta in giudizio la diocesi (can. 1653 § 1). Durante la vacanza la rappresentanza della mensa spetta al vicario capitolare o all'amministratore apostolico (v. MENSA VESCOVILE).

I rettori delle chiese sono gli amministratori delle singole chiese. Posti accanto ad essi possono essere altre persone, ecclesiastiche o laiche, con le quali insieme formano il Consiglio della Fabbrica (v. fabbrica e fabbriceria).

L'amministrazione del p. della Chiesa cattedrale con i suoi diritti spirituali e temporali, i beni della Fabbrica, delle fondazioni pie alle quali il fondatore o la consuetudine non assegnarono uno speciale amministratore, spetta al vescovo insieme con il Capitolo cattedrale (cf. can. 1633 §§ 1, 4).

Riguardo all'amministrazione del p. degli Ordini è prescritta la nomina di cconomi particolari (cann. $516 \S \S 2-4,2347$, nn. 2-3). I benefici sono amministrati e rappresentati dai singoli beneficiati (cann. 1653 § 2, 1526). I beni degli istituti ecclesiastici non collegiali e cioè ospedali, orfanotrofi, scuole, ecc. sono amministrati dai singoli rettori secondo le norme delle tavole di fondazione (cann. 1489 § 3, 1649). Amministratori provvisori si hanno in caso di rifiuto o di trascuratezza da parte del titolare, in caso di conflitti di interessi, di cattiva amministrazione, di sequestro (cann. 1649,1653 §5, ecc.).
3. Come sono amministrati i beni ecclesiastici. Una distinzione che ha molta importanza, perché segna i confini dei poteri degli amministratori, è quella fra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione (can. 1527 § i; v. amministrazione, atti di). I doveri degli amministratori sono: il giuramento di servizio, formazione dell'inventario, cauzione dei beneficiati, rendiconto (cann. 1522, 1525 § 1, ecc.). Vi sono inoltre altre obbligazioni di carattere generale, come il vigilare affinché i beni ecclesiastici affidati alle loro cure in nessun modo periscano o subiscano detrimento; osservare le prescrizioni del diritto canonico, investire il denaro della chiesa, tenere ordinati libri e documenti (can. 1523).

I chierici maggiori che osassero abbandonare l'ufficio loro commesso dal proprio Ordinario, e senza licenza dell'Ordinario stesso, possono essere sospesi a divinis a tempo determinato dall'Ordinario (cann.

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1528, 2399). I modi con cui gli enti ecclesiastici acquistano il loro p. vengonodistinti dal codice in modi di diritto naturale e di diritto positivo (can. 1499 § 1). Ma si può fare anche la distinzione fra modi di acquisto di diritto privato e di diritto pubblico.

Modi di diritto privato sono: occupazioni di cose senza padrone; accessioni, usucapio-
![img-17.jpeg](img-17.jpeg)
(101. Enr. Cart.)
Patrizi, Costantino - Ritratto. In-
cisione di Gregorio Clater.
ni; contratti; atto tra vivi ( $=$ donazioni); atto di ultima volontà ( $=$ testamento); successione legittima. Numerosi sono i modi di acquisto di diritto pubblico : successione che sia conseguenza della soppressione parziale o totale degli enti ecclesiastici inferiori; le decime e le primizie; le oblazioni, elemosine, collette, questue; imposte diocesane; imposte postali; tasse.

L'amministrazione del p. degli enti ecclesiastici comprende gli atti di conservazione e quelli di utilizzazione. L'amministrazione si svolge non solo esercitando i propri diritti reali, ma anche contraendo rapporti obbligatori. Del resto il diritto patrimoniale e il rispettivo ordinamento varia da paese a paese, sia nella vecchia Europa, sia nei paesi extra-europei. E varia a seconda della storia della diffusione del cristianesimo e della situazione politica nei vari paesi.

Bibl.: oltre i commenti al CIC, v. G. Coulondre, Des acquisitions des biens par les établissements de la religion chrétienne, Parigi 1880; C. Schcyx, De iure Ecclesiae acquirendi et possidendi bona temporalia, Lovanio 1892; A. Barile, De patrimoniali Ecclesiae regimine, Roma 1923; C. I. Bartlett, The tenure of parochial property in the United States, Washington 1927; I. W. Doherty, Church property. Modes of acquisition, ivi 1927; I. Werner, De bonis Ecclesiae temporalibus, Lovanio 1927; F. Rilberti, Le associazioni funerarie e la proprietà ecclesiastica nei primi tre secoli (Università Catt. del S. Cuore, $7^{a}$ serie, Scienz. Giur.) Milano 1928; C. R. Contreras, La Iglesia y sus bienes, Mexico 1933; G. Forchioli, Il diritto patrimoniale della Chiesa, Padova 1935; I. A. Goodwine, The right of the Church to acquire temporal goods, Washington 1941; G. Bovini, La proprietà ecclesiastica e la condizione giuridica della Chiesa in età precostantiniana, Milano 1949. Altra bibl. sotto beni ecclesiastici.

Giuseppe Forchiolli
PATRIMONIO SACRO: v. TITOLO DELL'ORDINARIO.

## PATRIPASSIANISMO : v. MODALISMO.

PATRIZI, Costantino. - Cardinale, n. a Siena il 4 sett. 1798 , figlio di Giovanni, vessillifero ereditario di S. Romana Chiesa e senatore di Roma, e della principessa Cunegonda di Sassonia; m. a Roma il 17 dic. 1876.

Ordinato sacerdote nel 1821, fu da Pio VII nominato prelato domestico, referendario della Segnatura apostolica e ponente del Buon governo, mentre Leone XII lo ascrisse tra gli uditori di Rota. Gregorio XVI lo fece suo maggiordomo. Nel Concistoro del 23 giugno 1834 lo creò e riservò in petto pubblicandolo l' 11 luglio 1836 e conferendogli il titolo di S. Silvestro in capite.

Nel 1841 divenne vicario generale di Roma. Nel Concistoro tenuto da Pio IX in Gaeta il 20 apr. 1849 optò per la sede suburbicaria di Albano, passando successivamente a Porto e S. Rufina ( 12 dic. 1860) e ad Ostia e Vel-
letri (11 dic. 1870) come decano del S. Collegio. Prefetto delle Congregazioni del Cerimoniale e dei Riti e segretario della Congregazione del S. Uffizio, funse da procuratore del card. Carlo Odescalchi nel Concistoro del 30 nov. 1838 per la rinuncia di questi alla porpora; conferì solennemente il battesimo all'ebreo Alfonso M. Ratisbonne, convertitosi a seguito della prodigiosa apparizione della Madonna in S. Andrea delle Fratte (1842); fu infine legato di Pio IX a Parigi per il battesimo del principe Eugenio, figlio di Napoleone III (1856).

Bibl.: L. Teste, Préface au Conclave, Parigi 1877, p. 4; G. Vapereau, Dict. universel des contemporains, Parigi 1880, p. 1414 .

Mario de Camillis
PATRIZI, Francesco. - Scrittore politico, umanista, n. il 24 febbr. 1413 a Siena, m. nel 1494 a Gaeta, città di cui fu eletto vescovo il 23 marzo 1461, dal pontefice Pio II. Visse fino al 1457 a Siena da dove fu esiliato, per aver partecipato a una congiura locale. Si recò quindi a Verona, poi a Foligno, dove tenne il governo della pubblica amministrazione, presto abbandonata, in seguito a diffuse proteste e a non provate accuse. Intellelto agile e coltivato, il P. riscosse la stima degli eruditi del tempo (gli fu amico e protettore il concittadino Enea Silvio Piccolomini, poi Pio II) e si esercitò in opere di poesia, di retorica e di politica.

Larga diffusione ebbero, del P., tra l'ultimo ' 400 e il ' 500 , il De institutione reipublicae (ll. 9), iniziato nell'esilio, terminato fra il 1465 e il 1471 , dedicato a Sisto IV e il De regno et regis institutione (ll. 9), presumibilmente, composto fra il 1481 e il 1484 , dedicato ad Alfonso di Aragona, duca di Calabria. Trattazioni quasi parallele, che sembra siano risultate ai contemporanei del P. (e possono risultare ancora) contraddittorie, in quanto nella prima si esalta l'eccellenza dell'ordinamento repubblicano e nella seconda la superiorità del regime monarchico; ma che sostanzialmente dimostrano solo l'imparziale interesse scientifico del P. (che, forse, personalmente preferì lo "Stato misto") verso la realtà politica in quanto tale. Con una disamina fitta e minuziosa il P. analizza le singole virtù necessarie, rispettivamente, al principe e al cittadino. Motivi platonici e aristotelici confluiscono nella sua opera ed egli si giova, ai fini della sua pedagogia politica, di tutto l'apparato di erudizione storico-classica peculiare all'umanesimo. Abbandonando ogni superata disputa relativa a Chiesa e Impero, il P. si volge al positivo esame degli aspetti dello Stato: quale, beninteso, poteva intellettualisticamente rappresentarsi da un pensatore del Rinascimento, per nulla disposto (malgrado taluni vaghi precorrimenti di machiavellismo) ad abbandonare l'esigenza etica, cui gli appare necessario agganciare la realtà politica. In sede economica, il P. respinge il comunismo egualitario di Platone, preferendo assicurare all'individuo, del quale esalta la dignità del lavoro, una piccola proprietà privata, e allo Stato la disponibilità di un adeguato patrimonio fondiario. Scrittore, in definitiva, non vivo né tipico per forte originalità, alieno com'è da autentici interessi filosofici, e pur tuttavia notevole, per l'impegno dedicato alla sistemazione di una politica, aspirante a obbiettivizzarsi in scienza e in pedagogia. Anzi, può dirsi che il P. ( $»$ il gran Patrizio e, come fu chiamato) è l'unico trattatista di una certa mole del ' 400 italiano; donde la sua fortuna: numerose furono le edizioni, le riduzioni, le traduzioni, in latino, italiano, francese, tedesco, inglese, spagnolo. E se il Machiavelli (v.) poté assicurarsi un inconfondibile posto a sé nella storia della discettazione politica, il P. tiene, in certo senso, la linea di quella tradizione classica, che sopravvivrà anche dopo il Machiavelli.

Bibl.: G. Ferrari, Corso sugli scrittori polit. ital., Milano 1862, pp. 167-70; F. Cavalli, La scienza polit. in Italia, Venezia 1863, pp. 76-84; G. Chiarelli, Il De regno di F. P., in Rov. internaz. di filos. del dir., 12 (1932), pp. 716-38; F. Battaglia, E. S. Piovolomini e F. P., due politici sensi del ' 400 , Firenze 1936, pp. 73-157; F. Sarrí, Il pensiero pedagogico ed economico del senese F. P., in Rinascita, 1938, pp. 98-138. Rodolfo de Mattei:

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PATRIZI, Francesco da Cherso. - Letterato e filosofo, n. il 25 apr. 1529, m. a Roma nel febbr. 1597. Studiò a Venezia, ad Ingolstadt e dal 1547 a Padova. In Spagna fu precettore del duca di Francavilla, viceré di Catalogna. Nel 1577 fu chiamato da Alfonso II d'Este ad insegnare filosofia platonica a Ferrara. Nel 1592, per invito di Clemente VIII, suo antico condiscepolo, si trasferì all'Università di Roma, dove rimase fino alla morte.

Spirito eclettico, con un poemetto epico, l'Eridano (Ferrara 1558), in versi di 13 sillabe esaltò gli Estensi. Come filosofo combatté l'aristotelismo fino ad invocarne da Gregorio XIV la condanna. Confutò la distinzione tra storia e poesia nei dieci dialoghi Della historia (Venezia 1560): opera notevole nella storia delle teorie storiografiche cinquecentesche; il concetto di arte come mimesi nelle Discussiones peripateticae (parte $1^{2}$, Venezia 1571; ed. completa in 4 voll., Basilea 1581) - serrata critica filologica e filosofica dell'aristotelismo - e nel Trattato della poetica (Ferrara 1882), notevole anche per una appendice polemica contro il Tasso. Scrisse anche di scienze, di cose militari e di politica (La città felice, in Utopisti del' 500 scelti e annotati da C. Curcio, Roma 1944). Ma l'opera sua principale è la Nova de unicorsis philosophia (Ferrara 1591), specie di sintesi platoniconaturalistica che lo avvicina al Telesio, al Campanella, al Bruno, e dove il P. elabora una teoria della luce di stampo neoplatonico.

Bibl.: O. Guerrini, Di F. P. e della rarissima edizione della sua "Nova Philosophia", in Il propugnatore, 12 (1879), pp. 172, 250; A. Solerti, Lettere autobiogr. di F. P., in Arch. stor. per Trieste, l'Istria e il Trentino, 3 (1884-86), pp. 276-80. Sui rapporti con il Tasso, v. O. Zenatti, F. P., Orazio, Ariosto e Torquato Tasso (per nozze Morpurgo-Franchetti), Verona a. a. Sul pensiero filosofico: F. Fiorentino, B. Telesio, ossia studi storici sull'idea della natura, ecc., I, pp. 364-414; II, Firenze 1874, pp. 1-19. 375-91; P. Donazzuio, F. P. di Cherso erudito dei sec. XVI, in Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, 28 (1912), pp. 1-147. Sul problema estetico: B. Croce, F. P. e la critica della rettorica antica, in Problemi di estetica e contributi alla storia dell'estetica italiana, $2^{\circ}$ ed., Bari 1923, pp. 299-310. Sul problema politico: P. M. Arcari, Il pensiero politico di E. P. da Cherso, Roma 1935; L. Firpo, Filosofia italiana e controriforma, in Riv. di filos., 41 (1950), pp. 159-73. Gioacchino Paparelli

PATRIZI, Francesco Saverio. - Esegeta insigne, n. a Roma il 19 giugno 1797, da illustre famiglia senese, m. ivi il 23 apr. 188 r . Entrò nella Compagnia di Gesù il 12 nov. 1814. Fu professore di lingua ebraica e di S. Scrittura nel Collegio Romano e a Lovanio.

Contribui agli studi di introduzione biblica e fu tra i primi che pubblicò una Synopsis dei Vangeli (l. II del De Evangelio) in greco e latino. Intorno al Nuovo Testamento, escluse l'esistenza in esso di tipi, distinse Marco da Giovanni Marco e assegnò la composizione di Marco agli anni 42-44. Il De Evangelia rende ancora oggi buoni servizi, soprattutto per le questioni storiche e cronologiche. Nell'esegesi del Vecchio Testamento, P. sostiene ( 1853 ) nel Protoevangelo il senso mariologico e l'Immacolata Concezione; ottimo fu il suo contributo all'esegesi letterale dei Salmi.

Tra le opere maggiori : Institutio de interpretazione Bibliorum (Roma 1862, 1876); Biblicarum quaestionum decus (ivi 1877) : queste due opere riproducono, migliorati con aggiunti rispettivamente i ll. I e II De interpretatione Scripturarum Sacrarum (I, Aıßzæтıxóc, Roma 1844; II, IlapsSeryactıxóc, ivi 1844), che a loro volta riproducono De Sacrarum Scripturarum sensibus ( 1838 e 1840) e Selectarum questionum de Vetere Testamento, fasciculus I (1841), ambedue solo poligrafate. Inoltre: De Evangelia libri tres (Friburgo in Br. 1852-53 [il l. II a parte, con il titolo Evangelium 8:á $\tau \varepsilon \sigma \alpha \varphi \omega \omega^{\prime} v$ seu Quattuor Evangeliorum contextus, ivi 1852]); alcune dissertazioni stampate a parte, tra cui Della descrizione universale mentorata da s. Luca (Roma 1876), in cui modifica l'opinione espressa nel libro. Notevoli ancora: De consensu utriusque libri Ma-
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(16) V. Berardis, Italy and Ireland in the Middle Ages, Dubbies 1558, (av. centre e, II) Patriziol, santo. - Purgatorio di s. P. nell'isola di Long Dang (on Donegal), Chiesa di S. P. a cupola orragonale, a destra l'albergo per i pellegrini, sui davanti i a letti di penitenza s.
chabaeorum (Roma 1856); In Ioannem commentarium (ivi 1857); In Marcum commentarium (ivi 1862); In actus Apostolorum commentarium (ivi 1867); Cento salmi tradotti e commentati (ivi 1875).

Bibl.: Sommervogel, VI, coll. 366-69; Hurter, II, v, coll. 1283-85; P. Bliard, s. v. in DB, IV, p. 2186. Silverio Zedda

PATRIZI MONTORO, Maddalena. - Donna d'azione e scritture, n. a Firenze l'ir luglio 1866, m. a Roma il 25 marzo 1945.

Vedova del marchese Patrizi a 42 anni, si dedicò a problemi sociali femminili; fondò l'Opera nazionale di patronato e mutuo soccorso per le giovani operaie e promosse l'assistenza culturale delle universitarie. Durante la prima guerra mondiale diresse l'ospedale militare dell'Addolorata. Il 26 dic. 1917 fu nominata presidente dell'Unione donne cattoliche, da poco fondata; due anni dopo fu a capo dell'Unione femminile cattolica italiana, da lei stessa promossa e attuata, e vi restò fino al 1934.

Scrisse numerosi articoli sulle riviste femminili Fiamma viva e Il soleo e su La nuova antologia; pubblicò, oltre a novelle, biografie e racconti per fanciulli (Quando si fa sera [Roma 1940], Novelle di un tempo che fu [Milano 1931], Memorie di famiglia [ivi 1911]), alcune vite: Pippo buono (vita di s. Filippo Neri, Roma 1923); S. Pietro (Torino 1926), Una grande educatrice, Madre Maria Eugenia di Gesù (Isola del Liri 1935).

Bibl.: G. Cesati, Manuale di letture, I, Milano 1935, p. 226; III, ivi 1937, p. 93.

Augusto Moreschini
PATRIZIO, santo. - Apostolo dell'Irlanda. Nacque nella Britannia dal diacono Calpurnio che possedeva un poderetto a Bannaven Taberniae, località non identificata. A 16 anni fu condotto scolavo in Irlanda, dove stette per sei anni a pascer le mandre. Fuggì due volte e ricntro in famiglia, dove, in contrasto con i consigli di questa, intese chiara la voce che lo invitava all'apostolato in Irlanda. Prima di recarviai andò in Gallia presso Germano di Acasirre che lo iniziò alla vita e alla cultura ecclesiastica, poi in alcune isole del Tirreno settentrionale, e finalmente sbarcò in Irlanda nel 432.

Il cristianesimo era già stato introdotto nell'Isola da

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Palladio (v.) inviato dal papa Celestino, ma l'Isola era per la massima parte pagana. P., ordinato vescovo, si dedicò a un apostolato intensissimo, battezzando, visitando tutta la contrada, e operando specialmente nell'Ulster, nel Meath e nel Connaught. Morì nel 46 r .

Le notizie più certe della sua vita si ricavano da due suoi scritti latini, chiamati complessivamente i «Libri di s. Patricio», e cioè la Confessio, specie di autobiografia in cui ricorda, contro taluni detrattori, la via attraverso la quale Dio lo ha guidato all'apostolato d'Irlanda, e la Epistola ad Cavaticum, re bretone di Strathclyde, in cui deplora le violenze commesse dai soldati di quei re, in un'incursione sulle coste irlandesi, contro le comunità cristiane dell'Isola. A lui viene anche attribuita una preghiera in gaelico detta Faed Piada "Girido del daino", chiamata anche Lorica in quanto è come una difesa che, con le sue invocazioni possenti, protegge il Santo contro le insidie dei nemici. La festa di s. P. ricorre il 17 marzo; il suo culto ebbe sin dal sec. viri una grande diffusione anche nel continente (cf. L. Gougaud, Les Saints Irlandais hors d'Irlande, Lovanio 1936, pp. 142-58).

La leggenda, naturalmente, ne sa assai di più : P. sarebbe nato a Ail Claude (Dumbarton) e avrebbe compiuto prodigi fin dalla prima infanzia. A 30 anni ebbe la vocazione all'apostolato, per altri 30 studiò presso Germano di Auxerre e a 60 anni iniziò la sua missione in Irlanda. Cominciò col dirigersi a Tara, sede del re supremo d'Irlanda Loegaire, davanti al quale compì, in concorrenza con i druidi, grandiosi prodigi, che tuttavia non convertirono il re. Poi si recò nel Connaught dove convertì le due figlie di Loegaire, e passò 40 giorni in digiuno sulla montagna detta Crough-Patrick. Di li tornò nel Leinster e poi si diresse nel Munster dove, a Cashel, battezzò il re Oengus. Infine salì nell'Ulster, dove fondò la sede primaziale di Armagh. Morì a Saul il 17 marzo 493, in età di 120 anni. Poiché il possesso del suo corpo era conteso, due buoi aggiogati e senza guida fissarono, fermandosi a Down Patrick, il luogo della sua sepoltura.

Il PUBLsTOSIO di s. P. - La leggenda patriziana, considerata una delle fonti dell'Inferno dantesco, di seicento anni posteriore a s. P., è dovuta al monaco inglese Enrico di Saltrey (ca. 1190); narra che il Santo volendo dissipare l'incredulità di taluni irlandesi circa le pene di oltretomba ebbe dal Signore mostrata una caverna che immetterà negli inferi : chi vi si fosse trattenuto un giorno e una notte con fede avrebbe ottenuto il perdono dei peccati e, perseverando nel bene, l'eterna salvezza. La caverna, murata nel 1497 per ordine di Alessandro VI, si trova in un'isola del Loug Derg (Lago della caverna) nel Donegal (Ulster), ed è meta di un pellegrinaggio annuale is giugno-is ag.) le cui cerimonie si svolgono attorno alla chiesa di S. P., detta Regles, e ai quattro «letti di penitenza o o recinti circolari intitolati ai nomi di s. Brigida, s. Brandano, s. Caterina e s. Colomba. La permanenza nell'Isola dura tre giorni durante i quali si compiono riti penitenziali ( 3 volte al giorno), con settuplice circumambulazione della chiesa di S. P. e preghiera a braccia distese (crossfigil).

BibL.: J. B. Bury, The life of st. Patrick and his place in history, Londra 1905; per la leggenda, The tripartite life of Patrick, a cura di W. Stokes, Londra 1887; E. Hogan, Docum. de s. Patricio Hibernarum apostolo ex libro Armachono, in An. Bull., 1 (1882), pp. 231-82; 2 (1883), pp. 37-116; G. Dottin, Les livres de st Patrice, Parigi s. a.; S. Czarnowski, Le culte des héros et ses conditions sociales: st Patrice hires national de l'Irlande, Parigi 1914; Th. Concannon, St. Patrick, Dublino 1920. Sul «Purgatorio di s. P.»; J. Krapp, The Legend of St. Patrick's Purgatory, its later literate history, Baltimore 1900; Ph. De Felice, Le purgatoire de st Patrice, Parigi 1906; N. Turchi, La terra irlandese, in E. Buonsiuti e N. Turchi, L'isola di smeraldo, Torino 1912, pp. 13-21; A. Curtarne, Loug Derg. St. Patrick's Purgatory, Dublino 1940; V. Berardis, Italy and Ireland in the Middle Ages, ivi 1950, pp. 142-93.

Nicola Turchi

PATRIZIO dei ROMANI. - Tale dignità compare in Roma nel sec. viI e vi dura con varie interruzioni sino al sec. xir. Non si tratta più dell'antico patriziato romano, ma di una dignità sorta nel periodo imperiale e trasformatasi successivamente.

Nella organizzazione giustinianea il patriziato costituiva il più alto grado della gerarchia di corte e tale continuò ad essere alla corte bizantina sino al sec. IX, pur unendosi con quella di antypatos; nel sec. IX ha il sopravvento la dignità nuova dei magistrati; nel sec. xi il patriziato scompare. Gli imperatori bizantini usarono conferire tale dignità a principi stranieri della loro clientela.

Dopo la conquista longobarda dell'Italia, i personaggi che vennero a governare i domini bizantini con l'ufficio di esarca, appartennero di regola al rango dei p.; così avvenne per i governatori della Sicilia e dell'Africa. Spesso si usò per brevità parlare del p., intendendo l'esarca di Ravenna.

Ai patriziato di tipo bizantino si collega il nuovo patriziato sorto nella seconda metà del sec. viII.

Verso il 740 il duca di Roma è un p. : a Stephanus patricius et dux». Il Liber Pontificalis dice che papa Zaccaria quando nel 743 partì per il convegno con re Liutprando, lasciò Roma «sendicto Stephano patricio et duci ad gubernandum». La frase è di dubbia interpretazione. Alcuni credono che, data la crisi politica italiana, l'Imperatore abbia voluto che a Roma fosse un personaggio pari in grado all'esarca; altri credono che si tratti già di un personaggio dell'aristocrazia romana designato dall'alienento locale, come affermazione di autonomia. Non è da dimenticare che nel 739 Gregorio III ricorse per aiuto contro re Liutprando a Carlo Martello, offrendogli una dignità romana che le fonti non chiariscono. Stefano III nel suo viaggio in Francia, dopo gli accordi con Pipino a Ponthion il 28 luglio 754 , lo incoronò re, conferendo a lui ed ai figli la dignità di patricius Romanorum.

La figura giuridica che Pipino venne in tal modo ad assumere è assai discussa. Certo è comunque che Pipino, re dei Franchi e patricius Romanorum, non compie le funzioni politiche e militari né dell'esarca né del duca di Roma. Da Pipino a Carlomagno i re Franchi assumono tuttavia con la dignità patriziale la protezione della Chiesa romana e del Papato. Il p. è creato - a qualsivoglia titolo dal papa, ma non ne dipende; Stefano II dice a Deo institutus. Il p. ha diritti di intervento, che si risolvono in doveri di intervento : e questo non si lega, come alcuno crede, soltanto a circostanze straordinarie. L'autorità del papa poi non è diminuita da quella del p., ma piuttosto rafforzata. Inoltre la creazione del patriziato franco-romano permise alla Chiesa romana di sfuggire per quanto riguarda la creazione del pattiriato di P. franco da Paolo I, nel 757 , in poi si usò solo fare la comunicazione dell'elezione avvenuta senza aspettare conferma od approvazione; anzi se Paolo I fece la comunicazione prima della consacrazione, Leone III la fece soltanto dopo senza sollevare obbiezioni da parte di Carlomagno.

Il patriziato franco-romano aveva rapporti anche con la popolazione di Roma; la lettera del Senato e del popolo di Roma a Pipino del 757 ricorda l'ammonimento venuto dal re p. di rimanere fedeli al beato Pietro, alla Chiesa ed al papa Paolo I: si dà assicurazione in proposito "quia ipse (il Papa) noster est pater et obtumus pastor»; gli saranno quindi fedeli; ma in varie lettere i Romani dicono di essere "fidelis» anche al p. e si sa di giuramenti di fedeltà prestati da varie città del Patrimonio al p. E fin d'ora forse patriziato fu usato come termine geografico-politico, quale equivalente a Patrimonio di S. Pietro, come si trova nel Regesto di Farfa (vol. V, p. 193, n. 1116): «infra regnum Longobardum sive infra patriciatus Romanorum».

Sostanzialmente però l'ufficio del p. era di proteggere la Chiesa romana. Carlomagno scrivendo nel 796 al nuovo papa Leone III parla del pactum da lui stretto con il predecessore Adriano ed esprime l'intenzione di venire con lui ad un inviolabile "foedus fidei et charitatis». Però non è da credere che nel 796 sia avvenuta una modificazione dell'autorità patriziale; il contentuto della dignità di Carlomagno è quello stesso di Pipino: "devotus sanctae Ecclesiae defensor humilisque adiutor». I papi nella loro corrispondenza con Pipino ed i suoi

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figli regolarmente li chiamano "rex et patricius". Pipino non pare abbia usato tale titolo; se ne fregiò invece volentieri Carlo nel 774 ; la sua entrata in Roma avvenne con il cerimoniale tradizionale per le entrate dell'esarca imperiale; nel 799 l'intervento a Roma in difesa di Leone III è da riportare all'autorità patriziale. Nel 78 I Carlo aveva condotto con sè a Roma i due figli Pipino e Ludovico che furono da Adriano I consacrati re e p.; infatti non mancano i documenti in cui Pipino è detto re dei Longobardi e p. dei R.

L'inconovazione imperiale dell'800 fece scomparire dal protocollo carolingio il titolo di p. Non viene però dimenticato: l'azione degli imperatori carolingi in Roma più che all'autorità imperiale è da ricondurre forse a quella patriziale. Qualche accenno non manca: Amalario vescovo di Treviri nell'811 scrive a Carlomagno chiamandolo imperatore, re e p.d.R.; nell'872 Adriano II scrive a Carlo il Calvo augurando di averlo duca, re, p. ed imperatore; Giovanni VIII scrivendo a Bosone nell'879 lo dice "iustus patricius".

La dignità di p. dei R. riappare nel sec. x con Alberto II della casa di Teofilatto. Veramente egli usò il titolo di "princeps Romanorum", ma varie fonti lo chiamano p. dei R.; non sono sicure le monete in cui egli assumerebbe il titolo di "patricius". Anche Marozio qualche volta è detta "patricia". Non si può escludere che Alberico II si sia chiamato p.: in questo caso la dignità avrebbe assunto un valore ben diverso dal patriziato carolingio; sarebbe stata qualche cosa di contrapposto al Papato. Diverse fonti tedesche affermano che Ottone I sarebbe stata a Roma creato non solo imperatore ma anche p.: "patricius atque imperator apostolica benedictione creatus $\%$. Anche Ottone III sarebbe stato nel 996 incoronato imperatore e p. Però di questa resurrezione del patriziato come dignità imperiale non si ha per il periodo ottoniano assoluta certezza. Invece, forse in collegamento con quello albericiano, nel 975 ricompare il patriziato come alta magistratura urbana nella famiglia dei Crescenzi. Nel 975 si ha "Benedictus patricius", cugino di Crescenzio; nel 985 si trova p. Giovanni, figlio di Crescenzio I, sino al 993 ca.; poi Giovanni II figlio di Crescenzio tra il 1006 ed il 1011 . Il patriziato crescenziano ha dato luogo a molte discussioni; il Gregorovius lo considerò come una manifestazione antipapale; il Bossi lo riconduce alla dipendenza imperiale, od ottoniana o bizantina; il Borino ne afferma con buone ragioni il carattere di magistratura papale: "patricius Domini Apostolici", fatta però riserva per Giovanni II. Tra i due Giovanni di Crescenzio si inserisce un patriziato di netta derivazione imperiale con un "Ziarius patricius", fedele ministro di Ottone III, che avrebbe cosi avuto alle sue dipendenze il patriziato cittadino.

La casa di Teofilatto ritornò al potere in Roma dopo il rora, ma non pare abbia sfruttato la dignità di p.; è vero però che, secondo Bonizone, Benedetto IX avrebbe dato al fratello Gregorio di Tuscolo il patriziato. Di questo non si perde in quest'epoca il ricordo : la Graphia aurea urbis Romae raccogliendo elementi di varia origine conserva una fisionomia giuridica e morale del "patricius Romanorum" in cui si fondano il patriziato bizantino e quello carolino. Questo spiega come nel 1046 Enrico III, venuto a Roma per l'inconvenzione imperiale, abbia fatto in modo che i nobili romani di parte imperiale gli conferissero l'onore del patriziato : vesti il tradizionale manto verde e si mise in capo' l' aureum circulum di prammatica. Così nel ro6r di nuovo i nobili romani mandarono al giovane Enrico IV l'aureum circulum patriciale con l'anello, la mitra e la clamide, segni della dignità. Bonizone spiega la cosa dicendo che Enrico III credeva "per patriciatus ordinem se Romanum posse ordinare pontificem s. Se il p. avesse il diritto di dirigere o controllare l'elezione dei papi, è cosa che durante la lotta delle investiture viene vivacemente discussa tra gli imperialisti ed i curialisti. Enrico IV nel 1076 per intimare a Gregorio VII di abbandonare il papato usurpato si riferi apertamente al diritto che gli dava il patriziato dell'Orbe a cui era stato assunto per volontà di Dio e per consenso dei Romani.

Il patriziato ricompare in Roma nel sec. xir : secondo Guglielmo di Malmesbury quando Enrico V fu a Roma nel inir i nobili romani si affrettarono ad incoronarlo con l'aureo circolo patriziale; cosi secondo Pietro Diacono avvenne per Lotario III nel 1133. Non pare che altri imperatori abbiano ulteriormente assunto il patriziato romano. Invece nel 1144 la rinnovazione romana antipapale riprese il patriziato come magistratura urbana di tipo crescenziano, ma con carattere antipapale : p. fu dal popolo (o dai nobili?) creato Giordano di Pierleone. Però già nel 1143 l'accordo del Senato con Eugenio III portò alla soppressione del patriziato, mentre veniva ristabilita la prefettura come magistratura papale.

Boll: L. v. Heinemann, Der Patriziat der deutschen Könige, Wolfenbüttel 1888; E. Stiichelberg, Das Constantinische Patriziat, Basilea 1891; G. Brunengo, Il patriziato romano di Carlomagno, Prato 1893; L. Halphen, Etudes sur l'administration de Rome au m. d., Parigi 1907; G. Rodenberg, Pipin, Kurimana und Papst Stephau II., Berlino 1923; G. B. Picotti, Il patricius nell'ultima età imperiale e nei primi regni barbarici, in Archim. stor. it., 86 (1928), pp. 3-80; L. Bréhier, Les institutions de l'Empire byzantine, Parigi 1949, passim.

PATROBAS. - Membro della comunità di Roma, che Paolo saluta (Rom. 16, 14) unitamente ad Asin crito, Flegonte, Ermes... Erma (alcuni manoscritti invertono: Erma... Ermes), forse tutti schiavi o liberti di un medesimo padrone.

Il nome di P. (abbreviazione di Patrobius) fu portato anche da un liberto di Nerone, messo a morte da Galba (Tacito, Hist., I, 49; II, 95) e si trova nelle iscrizioni (la forma $\Pi \varepsilon \tau \rho \circ \beta \hat{x} c$, in CIG, 6864 ; $\Pi \varepsilon \tau \rho \circ \beta \omega c$, in Inscript. Graecae, XIV, 1741; Ti. Claudius Patrobius, in CIL, VI, 15189). P. è ricordato nel Martirologio romano al 4 nov. (Martyr. Romanum, p. 496).