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9; II, 95) e si trova nelle iscrizioni (la forma $\Pi \varepsilon \tau \rho \circ \beta \hat{x} c$, in CIG, 6864 ; $\Pi \varepsilon \tau \rho \circ \beta \omega c$, in Inscript. Graecae, XIV, 1741; Ti. Claudius Patrobius, in CIL, VI, 15189). P. è ricordato nel Martirologio romano al 4 nov. (Martyr. Romanum, p. 496).

Bial.: A. C. Headlum, s. v. in Dict. of the Bible, III, p. 696; anon.. s. v. in DB, IV, col. 2186 sgg.; M.-J. Lagrange, Eplire aux Romains, Parigi 1931, p. 369. Teodoricco da Castel S. Pietro

PATROCINIO GRATUITO. - E l'esonero dalle spese giudiziarie a favore dei poveri, impossibilitati a sostenere le spese del giudizio. Il testo del can. 1914 del CIC stabilisce il diritto dei poveri al p. g.: «I poveri, se sono incapaci del tutto a sostenere le spese giudiziali, hanno diritto al p. g.; se lo sono soltanto in parte, hanno diritto alla diminuzione delle spese ".

Le spese giudiziali sono quelle che si incontrano durante lo svolgimento del processo e riguardano la retribuzione dovuta agli avvocati dalle parti; quelle stabilite per la traduzione, dattilografia o stampa degli atti, per l'autenticazione di documenti, per il rilascio di certificati ecc.; quelle, infine, riguardanti gli onorari dovuti ai periti ed, eventualmente, su parere del giudice, l'indennità da darsi ai testimoni (can. 1909 §§ 1-2).

Nelle spese giudiziali non sono comprese le retribuzioni stabilite per i giudici, i quali, tanto nell'antico come nell'odierno diritto, hanno sempre prestato e prestano la loro opera senza esigere alcun compenso dalle parti. Questo regola tassativa, se per il passato subl delle eccezioni, più frequenti e più larghe nel fòro civile, soltanto per il giudice delegato e in determinate circostanze nel fòro ecclesiastico, al presente non ammette alcuna deroga, come esplicitamente sancito nel con. 1624.

Nell'àmbito delle spese giudiziali sono anche comprese le cosiddette tasse che, di regola, vengono pagate in occasione del giudizio alla cancelleria del tribunale. La differenza tra le une e le altre consiste in questo: le spese giudiziali sono effettivamente incontrate durante il processo; le tasse, al contrario, sono destinate all'erario della Curia o della cancelleria del tribunale allo scopo di sovvenire, in qualche modo, alle spese generali dell'amministrazione della giustizia. Nei canoni, però, si parla indistintamente tanto di tasse quanto di spese giudiziali.

Il CIC tratta del p. g. e della riduzione delle spese giudiziali nel lib. IV, tit. XVI, cap. II, cann. 1914-16.

Chi desidera usufruire di tale diritto e si trova nelle condizioni volute, presentato il libello introduttivo della causa, rivolgerà un'istanza in tal senso al giudice, pro-

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vando sia l'asserita sua povertà con quei documenti che la prassi di ogni tribunale ritiene necessari, sia la fondatezza dell'azione giudiziaria da lui premossa. Il giudice non può ammettere l'istanza se prima non si sia accertato, anche a mezzo di notizie segrete, della reale consistenza economica familiare dell'istante e non abbia interpellato il promotore di giustizia. Concesso, comunque, il p. g. o la parziale riduzione delle spese, questa concessione può essere revocata nel corso del giudizio qualora si l'asserita povertà non risulti vera, o l'iniziato svolgimento del processo dimostri che l'azione intentata sia priva di fondamento.

Il giudice, concesso il p. g., assegna alla parte uno degli avvocati, ammesso a difendere in quel tribunale; l'avvocato designato non può esimersi dall'incarico ricevuto se non per una giusta causa, approvata dal giudice e se arbitrariamente o ingiustificatamente non accettasse il mandato ricevuto, può essere punito con congrue pene, compresa lo stessa sospensione dall'ufficio.

Quando, invece, viene concessa una parziale riduzione delle spese, la parte ammessa a tale beneficio, detto comunemente benefico delle spese vive, conserva il diritto di scegliersi un avvocato di fiducia. Un simile diritto, però, non può essere riconosciuto a chi ha ottenuto il p. g. per non dar luogo ad eventuali frodi, dato che la parte, in un modo o nell'altro, compenserebbe l'avvocato, mentre negherebbe al tribunale le necessarie spese di giudizio.

Mantendo gli avvocati, il giudice pregherà l'Ordinario perché designi altra persona idonea affinché assuma il p. del povero in tribunale. Il canone contempla pure il caso che uno possa personalmente, se ne ha la capacità, curare i suoi interessi in giudizio. In alcune determinate cause, però, come in quelle matrimoniali, l'assistenza dell'avvocato è prescritta.

BbG.: S. D'Angelo, De gratuito patrocinio, in Apollinaris, 2 (1920), p. 514 sgg.; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, pp. 375-78. Michele Federici

PATROLOGIA e PATRISTICA. - Vocaboli di origine protestante. Nella teologia luterana del sec. xvir si cominciò a parlare di una "theologia patristica" nel senso di una collezione di testimoni dei Padri per i singoli dogmi. Questo concetto teologico del termine "patristica" si confuse con il concetto letterario di "patrologia", che come termine fu usato per la prima volta dal teologo luterano Johs Gerhardus (m. nel 1637) nella sua opera Patrologia, sive de primitivae Ecclesiae christianae Doctorum vita ac Incubrationibus opus postumum (Iena 1653). Ma se i due termini "patrologia" e "patristica" sono di origine protestante, i due concetti, quello teologico e l'altro letterario, per valutare gli scrittori ecclesiastici della Chiesa antica, si trovano già nella letteratura cattolica. Il concetto di "Padre" (v.) è di carattere dogmatico, avendo la sua base nella prova dogmatica della tradizione, mentre l'esigenza di considerare gli scrittori antichi sotto un aspetto letterario si manifesta già nel De viris illustribus di s. Girolamo. Partendo dal concetto dogmatico di "padre" la patristica (o patrologia) si avvicina, come disciplina teologica, alla dogmatica o alla storia dei dogmi; seguendo la strada iniziata da s. Girolamo si arriva alla "storia della letteratura cristiana antica", cioè a una disciplina particolare della storia della Chiesa. La scienza cattolica ha scelto e l'una e l'altra via.
L'opera, già citata di s. Girolamo (edd. di C. A. Bernoulli; Friburgo in Br. 1895, di E. C. Richardson, Lipsia 1896; v. II, Edmonds, $2^{\text {a }}$ ed., in Alterium, Lipsia 1941, p. 348 sg .) resa pubblica nell'anno 392, è in fondo nient'altro che un catalogo, il quale non esclude né scrittori giudizzi (Filone, Flavio Giuseppe e Giusto di Tiberisde), né autori scismotici ed eretici e annovera nel suo elenco letterario anche gli Evangelisti. L'operetta aveva scopo apologetico, perché voleva dimostrare contro Celso, Partrio e l'imperatore Giuliano che nella Chiesa non erano mai man-
cati filosofi eloquenti e dottori. Nella forma Girolamo ha copiato Svetonio, nel contenuto dipende da Eusebio (Historia ecclesiastica e Chronicon), ma non mancano notizie che si basino su letture proprie. La critica di testi biblici è assai libera, il profilo dello stile caratteristico di singoli autori è superficiale (non paragonabile con la critica letteraria di Fosio; sull'opera di Girolamo, cf. C. A. Bernoulli, Der Schriftstellerhatolog des Hieronymus, Friburgo in Br. 1895; St. von Sychowski, Hieronymus als Literaturhistoriker, Münster 1894; A. Feder, Studien zum Schrifistellerkatalog des hl. Hieronymus, Friburgo 1927; P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident, Parigi 1943, p. 78 sg.). Verso il 480 il sacerdote semipelagiano Gennadio di Marsiglia scrisse una continuazione dell'opera di s. Girolamo, perciò la maggior parte dei manoscritti di Girolamo contiene anche la continuazione di Gennadio. L'opera di Gennadio è più accurata, più teologica di quella di Girolamo, ma rivela anche la sua posizione semipelagiana (B. Czapla, Gennadius als Literaturhistoriker, Münster 1898; F. Diekamp, Wann hat Gennadius seinen Schriftstellerhatolog verfasst, in Römische Quartalschr., 12 [1898], p. 411 sg.; A. Feder, Der Semipelagianismus im Schriftstellerhatolog des G., in Scholastik, 2 [1927], p. 481 sg.; id., Die Entstehung und Veröffenlichung des gennadianischen Schriftstellerhatologs, ibid., 8 [1933], p. 217 sg.; id., Zusätze des Gennadian. Schriftstellerhatologs, ibid., p. 380 sg.; P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident, Parigi 1943, p. 221 sg.). Continuatori di s. Girolamo e Gennadio con particolari interessi per gli scrittori spagnoli furono Isidoro di Siviglia (tra il 615 e il 618: PL 83, 1081-1106) e il suo discepolo Ildefonso di Toledo (m. nel 667: PL 96, 195 sg.; cf. G. V. Dzialowski, Isidor und Ildefons als Literaturhistoriker, Münster 1898; F. Schütte, Studien über den Schriftstellerhatolog des hl. Isidor, in M. Sdralek, Kirchengeschichtliche Abhandlungen, Breslavia 1902, p. 75 sg.; M. Ihm, Beiträge zur alten Geschichte und griech.-römischen Altertumskunde [Festschrift für O. Hirschfeld], Berlino 1903, p. 341 sg.; H. Koeppler, in Journal of theolog. studies, 38 [1936], p. 16 sg.). Mentre in Bisanzio Fosio riprese lo studio dei Padri insieme con quello degli autori antichi (il suo Myriobiblon - Biblioteca: FG 103-104), nell'Occidente la letteratura del De viris illustribus fu di nuovo iniziata nel sec. XI da Sigeberto di Gembloux (m. nel 1112: PL 160, 547 sg.), in Belgio da Onorio di Autun (ca. il 1122) nel suo De luminaribus Ecclesiae (PL 172, 197 sg.) e dal cosiddetto Anonymus Mellicensis (De scriptoribus ecclesiasticis: PL 213, 959 sg.) e nel sec. xv da Giovanni Tritemio. Tutti questi autori si basano per l'epoca patristica su s. Girolamo e Gennadio. Le loro opere sono importanti per la conoscenza degli scrittori della loro epoca; per la ricostruzione del testo di Girolamo e Gennadio questa tradizione indiretta è di scarso valore (v. A. Feder, Studien zum Schriftstellerhatolog des hl. Hieronymus, Friburgo in Br. 1927, p. 90). La linea di questi "nomenclatores" (v. I. A. Fabricius, Bibliotheca ecclesiastica, Amburgo 1718) fu continuata con Giovanni Gerhardus, Giuseppe Hübemann ecc. da parte dei luterani, e con s. Roberto Bellarmino nel suo Liber de scriptoribus ecclesiasticis (Roma 1613), edizione aumentata da F. Labbé (Parigi 1670) e da Casimiro Oudin (ivi 1682), da parte cattolica. Il primo grande tentativo di una trattazione critica dell'antica letteratura cristiana fu dato da Louis Eilies Du Pin (m. nel 1719) con la sua Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, ecc. (Parigi 1686-1711) in 47 voll. (v. Reusch, Index der verbotenen Bücher, II, 1, p. 586). Il libro, che fu messo all'Indice, suscitò molte polemiche letterarie (M. Petit-Didier, R. Simon, R. Ceillier ed altri). La mancanza di rispetto nel linguaggio ed il galicanismo furono le cause principali della condanna di questa opera. Un lavoro di pregio è l'Apparatus ad Bibliothecam maximam Patrum veterum (Parigi 1604), di Le Nourry, ma il capolavoro critico-storico sono i famosi Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles di L. S. Le Nain de Tillemont ([n. nel 1698], Parigi 1693-1712) in 16 voll., opera che ancora oggi viene consultata con profitto dagli studiosi. Nel campo protestante sono da menzionare in quest'epoca i lavori di Wil-

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liam Cave, James Usher, John E. Grabe (v.), John Pearson, H. Dodwell, anglicani che per difendere la loro posizione dogmatica erano costretti ad occuparsi dei Padri. Accanto ad essi si possono ancora menzionare gli studi di Le Clerc, Dallacus e Oudin. Dei lavori riguardanti la storia della letteratura antica cristiana nell'epoca moderna si ricordano: J. A. Möhler, Patrologie (vol. I [unico], Ratisbona 1840); J. Nirsch!, Lehrbuch der Patrologie und Patristik (3 voll., Magonza 1881-83); I. Fessler, Institutiones Patrologiae ( $2^{\mathrm{a}}$ ed. di Jungmann, Innsbruck 1890-96); Ad. Harnack, Geschichte der alt. kirchlichen Literatur bis auf Eusebius (3 voll., Lipsia 18931904); H. Kihn, Patrologie (Paderborn 1904-1908); O. Bardenhower, Patrologie ( $3^{\mathrm{a}}$ ed. Friburgo 1910); id., Geschichte der altchristlichen Literatur ( 5 voll., ivi 1913-32); H. Jordan, Geschichte der altchristlichen Literatur (Lipsia 1911); I. Tisseront, Mélanges de patrologie et d'histoire des dogmes (Parigi 1921); H. Lietzmann, Christliche Literatur (Lipsia 1923); F. Cayré, Précis de Patrologie (2 voll., Parigi 19271930); B. Steidle, Patrologia (Friburgo 1937); U. Mannucci, Istituzioni di patrologia (ed. di A. Casamassa, Roma 1948-50); E. I. Goodspeed, A History of early christian literature (Chicago 1942); B. Altaner, Patrologie ( $2^{\mathrm{a}}$ ed., Friburgo 1950; anche in trad. it. riveduta da A. Ferrua, Torino 1944); J. Quasten, Patrology, I. The Beginnings of Patristic Literature (Utrecht-Bruxelles 1950). Opere speciali che riguardano la patristica greca: K. Krumbacher-A. Ehrhard, Geschichte der byzantinischen Literatur ( $2^{\mathrm{a}}$ ed., Monaco 1897); O. Stählin, Die altchristliche griechische Literatur, in W. v. Christ, Geschichte der griechischen Literatur (2 voll., $6^{\mathrm{a}}$ ed., ivi 1924); A. Puech, Littérature grecque chrétienne (Parigi 1928); I. M. Campbell, The Greek Fathers (Londra 1929). Sulla conoscenza dei Padri greci nella Chiesa latina v.: P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident (Parigi 1943); A. Siegmund, Die Überlieferung der griechischen Literatur in der lateinischen Kirche bis zum 12. Jahrhundert (Monaco 1949). Opere speciali sulla patristica latina: P. Monceaux, Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne (7 voll., Parigi 1901-23); R. Pichon, Etudes sur l'histoire de la littérature latine dans les Gaules (ivi 1906); W. S. Teuffel, Geschichte der römischen Literatur (III, $6^{a}$ ed., Lipsia 1913; gli autori cristiani sono trattati da E. Klostermann); M. Schanz, G. Hosius, G. Krüger, Geschichte der röm. Literatur (III, $3^{\mathrm{a}}$ ed., ivi 1922; IV, i, ivi 1914; IV, II, ivi 1920; la letteratura cristiana è trattata da G. Krüger); U. Moricca, Storia della letteratura latina cristiana, 3 voll., in 5 tomi (Torino 19151934); P. Monceaux, Histoire de la littérature latine chrétienne (Parigi 1924); C. Weymann, Beiträge zur Geschichte der christlich-lateinischen Puesie (Monaco 1926); N. Terzaghi, Storia della letteratura latina da Tiberio a Giustiniano (Milano 1934); L. Salvatorelli, Storia della letteratura latina cristiana (ivi 1936); E. Bickel, Lehrbuch der Geschichte der römischen Literatur (Heidelberg 1938); P. de Labriolle, Histoire de la littérature latine chrétienne, $3^{\mathrm{a}}$ ed. di G. Barzy (2 voll., Parigi 1947); P. Courcelle, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques (ivi 1948); E. Dellers, Clovis Patrum latinorum (Steenbrugge 1951, in Sacris erudiri, III). Per le opere che riguardano i Padri orientali, v. oriente cristiano. La trasmissione dei Padri nella vita della Chiesa durante il medioevo e i tempi moderni è stata trattata negli ottimi studi di J. de Ghellinck, Patristique et moyen-âge (3 voll., Bruxelles 1946-48). I riflessi della letteratura cristiana sulla letteratura europea sono studiati da E. R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalters (Berna 1948).

La pubblicazione dei testi patristici. - E' stato l'umanesimo che ha dato l'impruso alla prima stampa dei testi patristici. Alcune di queste pubblicazioni hanno il valore di un manoscritto perché molti codici di allora sono andati perduti. Le prime edizioni critiche uscirono nei secc. xxtI e xxtII. Come editori sono da menzionare Fronton le Duc (s Ducaeus s, m. nel 1624), l'editore di Caisostomo e Giovanni Damasceno, Jacques Sirmond (m. nel 1651), Jean Garnier (m. nel 1681), Fr. Combefis (m. nel 1679). I. B. Cotelier (m. nel 1686) e i grandi rappresentanti della Congregazione benedettina di S. Mauro
(v. maurini) : I. L. D'Achéry (m. nel 1683), Jean Mabillon (v.), R. Massuet (m. nel 1716, editore di s. Ireneo), P. Constant (m. nel 1721), Le Nourry (m. nel 1724), Julien Garnier (m. nel 1725, editore di Basilio), Ch. de la Rue (m. nel 1739, editore di Origene), B. de Montfaucon (v.), P. Maran (m. nel 1762). Le prime grandi collezioni sono la Sacra biblioteca veterum Patrum (Colonia 1618-22) o Maxima bibliotheca veterum Patrum (27 voll., Lione 1677 ).

Ancora di valore oggi è la Bibliotheca veterum Patrum di Andrea Gallandi ( 14 voll., Venezia 1764-81; $2^{\mathrm{a}}$ ed. ivi 1788). In fondo la grande Patrologia di J.-P. Migne (v.) è la continuazione di queste vecchie Bibliothecae Patrum. Il Migne poteva aumentare la sua edizione in seguito alle numerose pubblicazioni dei cardd. A. Mai (v.) e Jean Baptiste Pitra (v.); per l'edizione del Migne v. ancora F. Cavallera, Patrologias cursus completus. Series graecis. Indices (Parigi 1912); Th. Hopfner, Index locupletissimus (ivi 1928 sg.). Edizioni critiche di tutti gli scrittori ecclesiastici latini dal I al VII sec. sono state progettate dall'Accademia di Vienna (dal 1866). Finora sono stati pubblicati di questo Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum (CSEL o CV) 70 voll. Una collezione corrispondente per i Padri greci è Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte (GCS o CB, pubblicati dall'Accademia di Berlino (dal 1897), finora 41 voll. Alla preparazione dei testi greci serve la collezione: Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, ed. O. v. Gebhardt e A. Harnack (Lipsia 1882 sg.). Questa collezione ha la sua corrispondente nella collezione: Texts and Studies, Contributions to Biblical and Patristic Literature, ed. I. A. Robinson (Cambridge 1891) ed in un senso più largo in Studi e testi (pubblicazioni della Biblioteca Vaticana, Roma 1900 sgg.; v. A. M. Albaredo, Nel cinquantesimo di $s$ Studi e testi-, Città del Vaticano 1950). Delle collezioni per usi scolastici vanno nominati Florilegium Patristicum, ed. B. Geyer e I. Zellinger (44 fasc., Bonn 1904 sg.); Cambridge Patristic Texts, ed. A. I. Mason (Cambridge 1899 sg.); Textes et documents pour l'étude historique du christianisme ed. H. HemmerP. Lejay ( 20 voll., Parigi 1904-12); Testi cristiani, con versione italiana di G. Manacorda (Firenze 1930 sg.); Corona Patrum Salesiana (Sanctorum Patrum graecorum et latinorum opera selecta, addita interpretatione vulgari), ed. P. Ricaldone (Torino 1937 sg.); Sources chrétiennes, ed. H. de Lubac e J. Daniélou (Parigi 1941 sg.).

Bibli. letteratura patristica: A. Ehrhard, Die altchristl. Liter. und ihre Erforschung seit 1880, Friburgo i. Br. 1894, continuazione, 1900; F. Drexl, ve Jahre griechischer Patristik, in Bursians Jahresberichte über die Fortschritte der klassisch. Altertumswiss., 220 (1929), pp. 131-263; ibid., 230 (1931), pp. 163-273; I. Martin, Christ.-latein. Dichter, ibid., 221 (1929), pp. 65-140; W. Wilbrand, Die altchrist.-latein. Liter., ibid., 226 (1930), pp. 137-206; G. Krüger, A Decade of Research in early christ. Liter. (1922-30), in Harvard Theolog. Review, 26 (1933), p. 173 sE.; G. Modoz, Un decenio de estudios patristicos en España (1931-40), in Rev. española de issil., 1 (1941), pp. 919-62; id., Segundo decenio de estudios sobre patristica española 1940-50 (Estudios Oniones, sec. 1, vol. 2). Madrid 1951; B. Altaner, Der Stand der patrologisch. Wissensch. und das Problem einer neuen altchristl. Literaturgesch., in Misc. Glou. Mercati, I, Città del Vaticano 1946, p. 483 sg.; I. De Ghellinck, Les recherches patristiques, progrès et problèmes, in Mélanges P. Cavallera, Tolosa 1948, p. 63 sg.; Dix annars d'études byzantines, Bibliogr. internat. 1939-46, Parigi 1949. Erik Peterson

PATRONATO. - Il concetto di p. è l'espressione tipica di una posizione sociale cattolica della fine dell'Ottocento che rispecchia una visione statica della ricchezza e una visione paternalistica della funzione dell'imprenditore e dei rapporti sociali.

Nel concetto di p. la proprietà e la funzione dell'imprenditore sanno un poco di investitura divina: l'imprenditore è il padre, conservatore e distributore di ricchezza, minister Dei in bonum; la comunità aziendale è la famiglia operaia. Nel concetto di famiglia sono cercati i canoni normativi dei rapporti di lavoro.
I. Funzione storica del p. - Quando la legislazione sociale ed il sindacalismo non avevano ancora discipli-

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nato i rapporti di lavoro, ed in clima di assoluto liberismo (v.) il diritto era costituito solo dalla coscienza individuale dell'imprenditore (v.), nella prassi e nella spiritualità cattolica si è fatto luce l'ideale di un padrone cristiano di buon cuore che, per ragioni di fede, illuminato sentimento di giustizia e di carità, sapesse accettare tutte le responsabilità che si accompagnano alla sua autorità sociale, facendosi strumento della Provvidenza divina per l'ordinamento e il governo della società. In questo ideale il padrone protegge, dirige, aiuta i dipendenti con una assistenza affettuosa morale e materiale, si preoccupa della vita naturale, soprannaturale di essi. Come nella famiglia biologicamente intesa, cosi nella famiglia costituita dalla unità produttiva il padrone si serve di tutti i mezzi naturali e soprannaturali per aiutare ed educare coloro che gli sono affidati. L'azienda è un campo di apostolato come la famiglia.
II. I BAPPORTI TRA IMPRENDITORE E OPERAIO NELLA CONCEZIONE PATERNALISTICA. - Documento tipico di questa posizione sociologica è il Catechismo del padrone di Leone Harmel (v.). "Tra il padrone e l'operaio esistono rapporti analoghi a quelli esistenti fra padri e figli». "La società fra padrone e operaio si chiama famiglia operaia». "Il padrone è capo della famiglia operaia». "La famiglia operaia deriva da un fatto materiale... da un contratto... da un principio di diritto naturale... dal dovere che ha il padrone di usare l'autorità, a lui concessa dal contratto d'obblighi... ". "La famiglia operaia ha lo scopo di proteggere i diritti naturali e soprannaturali della famiglia naturale: di fare rispettare le basi della società civile, di vigilare gli interessi materiali e spirituali dei suoi membri" (cf. L. Harmel, Catechismo del padrone, Siena 1893, §§ 3,17,22). Questo concetto di famiglia operaia e la visione della questione sociale che ne consegue come "questione di cuore" esprimono bene la situazione dei rapporti di lavoro anteriormente al sorgere del sindacalismo moderno e dilla disciplina giuridica dei rapporti stessi.
III. Verso nuove forme di protezione operaia. Man mano che per opera delle associazioni sindacali si è venuta elaborando una struttura capace di disciplinare i rapporti di lavoro sul piano giuridico e non su quello affettivo, sia il concetto di p. che quello di famiglia operaia sono stati superati; parallelamente la scienza ha chiarito il concetto di imprenditore come fattore tecnico coordinatore dei vari elementi della produzione, e della sua funzione, fondata necessariamente su capacità personali di iniziativa e responsabilità, e non solo su fattori di tradizione e ambiente. Il progressivo ascendere della classe operaia nella complessa economia dei rapporti e delle strutture sociali moderne, il chiarirsi e definirsi dei diritti del lavoratore come persona, il progressivo intervento dello Stato nell'economia e il passaggio dal regime di libera concorrenza a quello di economia mista hanno reso del tutto estraneo questo concetto allo spirito moderno.

L'esigenza, invece, della necessità di un'azione imprenditoriale, personale e di gruppo, per il perfezionamento delle strutture e dei rapporti accanto all'azione degli istituti legislativi si è diffusa soprattutto nel mondo cristiano del dopoguerra ed è documentata dal contemporaneo sorgere di associazioni imprenditoriali cattoliche in molti paesi europei e del nuovo mondo, raccolte recentemente in una internazionale imprenditoriale cristiana (Union Internationale des Associations Patronales Catholiques : UNIAPAC). L'esistenza di tali associazioni, che operano nel vivo della sostanza sociale dell'ordinamento produttivo, vuole dimostrare che nessuna struttura legislativa è sufficiente a garantire l'ordine sociale, se alle strutture non si accompagna l'azione della coscienza individuale.

Il codificatore del paternalismo, Leone Harmel, che è in sede teorica il codificatore del paternalismo industriale, è nella pratica un uomo di avanguardia che ha superato le sue posizioni dottrinali. L'onesta ricerca storica dovrà rivedere i luoghi comuni che ancora deformano la fisionomia e il valore di questo uomo che resta un precursore anche per i nostri tempi, nonostante i limiti della sua dottrina sociale. Il suo concetto di giustizia
sociale, di autorità imprenditoriale, la sua pedagogia del mondo operaio sono estremamente vivi e farebbero rabbrividire per la loro modernità i più audaci teorici dell'impresa e i moralisti della funzione imprenditoriale.

BibL.: L. Harmel, Manuel d'une corporation chrétienne, Tours 1879 (particolarmente il capitolo Du patronage chrétien, p. 29 92.): id., Exposé sommaire de l'oeuvre, Parigi 1888; id., Catechismo del padrone (trad. Masson), Siena 1893; id., La Val du bois. Exposition de l'organisation, Reims 1896; id., La démocratie chrétienne, Parigi 1897; A. Mauri, Il p. cristiano e la conferenze di Leone Harmel in Italia, in Rivista intemasi, di scienze sociali 8 (1893) pp. 41-52.

PATRONATO, DIRITTO di. - E un privilegio, con annessi oneri, spettante, per concessione della autorità ecclesiastica, ai fedeli, che abbiano fondato una chiesa, una cappella o un beneficio ed ai loro aventi causa (can. 1448).
I. Storia. - Esso ha il suo fondamento nella gratitudine della Chiesa per i suoi benefattori. Nei primi secoli tale gratitudine si manifestava con l'imposizione del nome del fondatore (Basilica Costantiniana o Lateranense, titolo di S. Lorenzo detto in Lucina) o con l'iscrizione del nome stesso sulla facciata della chiesa.

In Oriente, nel vi sec., in forza della legislazione giustinianea, i fondatori delle chiese ottennero per sé e per gli eredi il diritto di nominare, con l'approvazione del vescovo, il clero necessario al culto (Nov. 27, c. 2; Nov. 123, c. 18) e quello di occuparsi dell'amministrazione dei beni delle chiese stesse (C., I, 3, 54).

In Occidente, il I Concilio di Oranges (a. 441) riconobbe il diritto di presentazione ad un vescovo, che aveva costruito una chiesa in altra diocesi (c. 1, C. XVI, q. 5), e il IV Concilio di Toledo (a. 633) concesse lo stesso privilegio ai laici (c. 31, C. XVI, q. 7). Il diritto di p. reale si sviluppò specialmente nei paesi occupati da popolazioni germaniche, presso le quali era in vigore l'investitura, e cioè il diritto dell'uomo libero di disporre del suo fondo con le cose mobili ed immobili in esso esistenti; in conseguenza i feudatari estesero i diritti derivanti dalla investitura alle chiese situate nel feudo e alla nomina e deposizione del clero addetto alle stesse. Abusi derivavano anche dal mundio, e cioè dalla soggezione degli abitanti del fondo al dominus dello stesso, che, considerandosi advocatus dei suoi soggetti, si immischiava anche nella provvista degli uffici minori. Inconvenienti ancor più gravi derivavano dalla pretesa dei sovrani di ingerirsi nella investitura dei vescovi : a ciò però fu provveduto nel 1122 con il Concordato di Worms (v.). In seguito Alessandro III, il III (a. 1179) e IV Concilio Lateranense (a. 1215) regolamentarono il diritto di p., limitando principalmente la facoltà dei patroni alla designazione dei chierici. Queste norme furono accolte e ancor più specificate nelle decretali di Gregorio IX e di Bonifacio VIII, nelle costituzioni di Clemente V e, finalmente, dal Concilio Tridentino.

Poiché però il diritto di p. costituisce una menomazione della libertà della Chiesa nel conferimento degli uffici ecclesiastici, questa ha poi costantemente cercato di limitarlo; e nel CIC (can. 1450) ha vietato di costituire nuovi p. per qualsiasi titolo, invitando nel contempo gli Ordinari ad esortare gli attuali titolari ad accettare, in sostituzione del diritto di p. o anche di quello di semplice presentazione (v. Provvista canonica), suffragi spirituali per sé e per i propri familiari. Conseguentemente il CIC regola soltanto i diritti di p. sorti prima della sua entrata in vigore ed ai quali i titolari non abbiano rinunziato.
II. Concetto e distinzioni. - Prima del CIC alcuni riduccvano il p. al diritto di presentare il candidato ad un ufficio ecclesiastico, altri ad un complesso di diritti e di doveri : il CIC con la sua definizione ha inserito questo istituto nell'ambito dei privilegi legali, che comportano nel contempo diritti ed obblighi. Esso si distingue in reale e personale, a seconda del suo collegamento con una cosa o con una persona (si ha poi il p. personalissimo che, al contrario di quello personale, non è trasmissibile); ecclesiastico, laicale e misto, a seconda della natura del titolo su cui è basato; ereditario, familiare, gentilizio e misto, a seconda che sia trasmissibile agli eredi legittimi

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o testamentari, oppure ai membri della famiglia o della gente, oppure a coloro che sono nel contempo eredi e membri della famiglia o della gente del fondatore (can. 1449). Il diritto di p. può essere anche distinto in : pieno, se composto di tutti i suoi elementi, semipieno, se privo del diritto di presentazione; regio se spetta ad un sovrano, pubblico se spetta ad un governo civile, privato se spetta ad un privato; di giustizia, se ha origine da una fondazione secondo le regole del diritto comune, di grazia se deriva da un privilegio della Chiesa; attivo per la persona che ha il diritto di presentare il candidato, passivo per il presentando; singolare se spetta ad una sola persona, collegiale se spetta a più persone (compatronato).

A tenore del can. 1448, oggetto di questo diritto può essere soltanto un ufficio ecclesiastico beneficiale minore, eccezion fatta per il p. regio, il cui oggetto può essere anche un beneficio maggiore. Soggetto attivo è ogni persona abile ad acquistare diritti ecclesiastici, e quindi ogni fedele battezzato, anche se laico, donna, infante, impubere, figlio illegittimo, e le persone giuridiche, sia ecclesiastiche che laicali. Sono invece inabili gli infedeli, e cioè i non battezzati, gli ebrei, i pubblici apostati, gli eretici, gli scismatici, gli iscritti alle società segrete condannate dalla Chiesa, gli scomunicati dopo la sentenza declaratoria o di condanna (can. 1453 § i). Tutte le persone abili esercitano direttamente il diritto di p., ad eccezione dei minori che lo esercitano a mezzo dei genitori o del tutore. In caso di trasmissione del diritto di p. reale ad un inabile, l'esercizio del diritto rimane sospeso (can. 1453 § 3).
III. Acquisto. - L'esistenza del diritto deve constare da documenti autentici o da altre prove legittime (can. 1454).

I modi d'acquisto del diritto di p. possono essere originari o derivativi. Sono originari : a) la fondazione mediante la cessione del fondo per costruirvi la chiesa o la costruzione della chiesa stessa con mezzi propri e con il consenso dell'Ordinario, e la dotazione della Chiesa mediante l'assegnazione dei mezzi necessari alla sua conservazione, all'esercizio del culto e al sostentamento dei ministri; per la costituzione del diritto è sufficiente uno dei tre elementi, come pure la ricostruzione e la nuova dotazione in caso di distruzione delle precedenti; tutti questi atti possono essere effettuati da un solo soggetto o da più soggetti (compatroni); b) il privilegio o indulto apostolico che dà origine al p. di grazia; c) la prescrizione acquisitiva immemorabile, costituente una praesumptio iuris per la prova dell'esistenza del titolo, derivante dall'esercizio del diritto di presentazione per un tempo immemorabile. Sono derivativi : a) la alienazione : non è ammessa la vendita del p. personale perché simoniaca e producente quindi la perdita del diritto; è ammessa, con l'approvazione dell'Ordinario, salvo che non si effettui a favore del compatrono, la vendita del p. reale, purché il prezzo non sia maggiore del valore venale della semplice cosa, giacché, se il prezzo è comprensivo anche del valore del diritto di p., la vendita diviene simoniaca; anche la permuta (v.) del p. reale può essere effettuata a condizione che nel valore dell'atto non venga computato il diritto di p.; b) la successione ereditaria, sia testamentaria che legittima, ad eccezione dei casi nei quali il fondatore abbia riservato il diritto alla sua persona, escludendo la trasmissione a causa di morte; c) la prescrizione ordinaria: se trattasi di p. reale si trasmette nel nuovo patrono con il trasferirimento del bene sia ecclesiastico che laicale; se il diritto è personale e laicale, in caso di esistenza del giusto titolo e della buona fede, si trasferisce in dieci anni tra presenti, in venti tre assenti e in trenta senza titolo; se il diritto è personale ed ecclesiastico, in quaranta anni con il titolo e con la prescrizione immemorabile se senza titolo.
IV. Contenuto. - Come già esposto, il p. consta di un complesso di diritti e di obblighi, il cui contenuto è compendiato nelle espressioni : ius honorificum, ius utile, ius onerorum. Fra i diritti il più importante e caratteristico è quello di presentazione, di designare, cioè, un sacerdote idoneo per la sua istituzione da parte dell'autorità ecclesiastica competente in un ufficio ecclesiastico vacante.

Sia che si tratti di p. laicale, che ecclesiastico o misto,
la presentazione deve essere effettuata, nell'assenza di giusti impedimenti, entro quattro mesi dal giorno in cui l'autorità competente ad istituire il presentato abbia comunicato al patrono la vacanza del beneficio e, in caso di beneficio conferibile per concorso, i nomi dei sacerdoti che abbiano ottenuto l'approvazione nel concorso stesso, salvo che, in base alle tavole di fondazione o alla legittima consuetudine, non vi sia un termine più breve (can. 1457). Trascorso inutilmente il suddetto termine legale, la chiesa o il beneficio divengono di libera collazione della competente autorità ecclesiastica. Il conferimento della chiesa o del beneficio è invece sospeso, oltre il termine legale e fino alla soluzione, per l'eventuale controversia, che possa sorgere fra l'Ordinario e il patrono o fra gli stessi patroni, sul diritto alla presentazione o fra gli stessi pre sentati sul diritto di prelazione : in caso di necessità, nel frattempo, l'Ordinario può preparre un economo alla Chiesa o al beneficio vacante (can. 1458).

Nel caso di pluralità di patroni, questi possono accordarsi fra loro per sé e per i successori sul modo di alternarsi nelle presentazioni, ma per la validità dell'accordo occorre il consenso scritto dell'Ordinario, che tuttavia, una volta concesso, non può validamente essere revocato né dallo stesso Ordinario né dai suoi successori contro il volere dei patroni (can. 1459). Se invece il diritto di p. è collegiale, deve essere presentato colui che abbia ricevuto la maggioranza dei suffragi a tenore del can. 101 § i; qualora però questa maggioranza non sia stata ottenuta in due scrutini e nel terzo identica maggioranza sia ottenuta da più soggetti, si riterranno tutti per presentati. Se titolari del diritto di p. sono più persone che non si siano accordate sull'alternarsi della presentazione, sarà ritenuto per presentato colui che abbia raggiunto almeno la maggioranza relativa dei suffragi, e in caso di pluralità di soggetti che abbiano ottenuto la maggioranza, saranno ritenuti tutti per presentati.

Colui che deriva il diritto da una pluralità di titoli disporrà nella presentazione di un numero di voti corrispondente al numero dei suoi titoli. Inoltre, prima dell'accettazione della presentazione, il patrono può presentare anche più soggetti sia contemporaneamente che successivamente, purché però nel tempo prescritto, in modo da non escludere coloro che aveva presentato precedentemente (can. 1460).

Il patrono non può presentare se stesso né unirsi agli altri patroni per raggiungere il numero di voti necessari alla sua presentazione (can. 1461). Nel caso che la provvista della chiesa o del beneficio debba avvenire per concorso, il patrono anche laico non può presentare se non un sacerdote approvato legittimamente per concorso (can. 1462). Le elezioni e le presentazioni popolari ai benefici, anche parrocchiali, se ancora in vigore, sono tollerate dalla Chiesa solamente a condizione che il popolo scelga in una terna designata dell'Ordinario (can. 1452). La persona presentata deve essere idonea, deve cioè nel giorno della presentazione, o almeno della accettazione, essere dotata di tutte le qualità richieste dal diritto comune o particolare o dalle tavole di fondazione (can. 1463). La presentazione va fatta all'Ordinario del luogo, al quale spetta di giudicare sull'idoneità del soggetto. L'Ordinario deve formarsi un convincimento, anche a mezzo di informazioni segrete, se necessario, e non è tenuto a far conoscere al patrono le ragioni che impediscono l'ammissione del presentato (can. 1464). In caso di inidoneità del presentato il patrono può presentarne un altro nel termine di cui al can. 1457, a condizione che il tempo utile non sia trascorso per sua negligenza; ma nel caso che nemmeno il secondo sia ritenuto idoneo, la chiesa o il beneficio divengono per quella volta di libero conferimento, a meno che il patrono o il presentato non abbiano ricorso alla S. Sede entro dieci giorni dalla comunicazione del rifiuto dell'Ordinario; nel quale caso, come in quello previsto dal can. 1458 , si sospende il conferimento fino alla risoluzione della controversia e frattanto, se necessario, può essere preposto alle chiesa o al beneficio vacante un economo. La presentazione simoniaca è nulla e tale anche la successiva istituzione.

Chi è stato presentato e ritenuto idoneo acquista il

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diritto alla istituzione dopo l'accettazione della presentazione. Ma il diritto di concedere l'istituzione canonica spetta esclusivamente all'Ordinario (al vicario generale solo per mandato speciale). In caso che più siano i presentati, spetta all'Ordinario la scelta del piu idoneo (can. 1466). La istituzione per qualsiasi beneficio, se non vi sono giusti impedimenti, deve avvenire entro due mesi dalla presentazione (can. 1467). In caso di rinunzia o di morte del presentato prima dell'istituzione canonica il patrono ha il diritto di effettuare una nuova presentazione.

Fra gli altri diritti di onore il CIC (can. 1450 \$3) elenca, - si ita ferant legitimae locorum consuetudines -, quelli di porre lo stemma gentilizio o della famiglia nella chiesa, di avere la precedenza sui laici nelle processioni e nelle funzioni e il posto più degno nella chiesa, ma fuori del presbiterio e senza baldacchino. Si ritiene che queste indicazione del CIC sia esemplificativa e che, se non in contrasto con le consuetudini locali, sussistano gli altri antichi diritti d'onore, quali, p. es., lo ins sepulturae e lo ins luctus ecclesiastici nella chiesa patronata.

Lo ins utile si manifesta principalmente nel diritto del patrono, caduto senza sua colpa in stato di indigenza, di percepire ex sequitate gli alimenti dalle rendite della chiesa o del beneficio residuanti dalle spese per l'una o per l'altro, anche se abbia rinunziato al diritto di p. in favore della chiesa o la pensione sia stata preveduta dalle tavole di fondazione, ma non sia più sufficiente a sollevare il patrono dallo stato di indigenza (can. 1455, n. 2). Grave è la discussione sulla natura di questo diritto agli alimenti, e cioè se spetti al patrono come donatore impoverito oppure se sia una conseguenza diretta della natura di questo istituto, indipendentemente dalla donazione: la questione ha particolare importanza agli effetti dell'ordinamento italiano, e la dottrina è oggi prevalente nel ritenere questo diritto derivante direttamente dalla legge. Lo ins utile comprende inoltre il diritto di intervenire in caso di rinnovazione o di soppressione del beneficio e di amministrare i beni temporali, se cosi è stabilito nelle tavole di fondazione.

Lo ins oneranno si concreta nel dovere di vigilare e difendere l'oggetto del diritto di p. Il can. 1469 cosi lo compendia: 1) avvertire l'Ordinario se ritiene che i beni della Chiesa o del beneficio corrano pericolo di essere dilapidati, senza tuttavia immischiarsi nell'amministrazione dei beni stessi; 2) riedificare la chiesa distrutta o effettuare le riparazioni ritenute necessarie dall'Ordinario, se il titolo originario è quello di edificazione e se l'onere della riedificazione o della riparazione non incomba ad altri a tenore del can. 1186; 3) se invece il titolo originario è quello della dotazione, supplire ai redditi se non sono più sufficienti a provvedere a un decente esercizio del culto o conferimento del beneficio.

Nel periodo di distruzione o deperimento della Chiesa o di assottigliamento dei redditi, l'esercizio del diritto di p. rimane sospeso, e, in caso di rifiuto con inerzia del patrono ad adempiere i suoi obblighi nel termine stabilito dall'Ordinario, il diritto stesso cessa di esistere.

Anche in questo caso è sorta la discussione se il titolare sia tenuto ad adempiere come donante o come titolare del diritto di p.: è prevalente la seconda opinione.
V. Estinzione del diritto. - Il diritto di p. si estingue per cause subbiettive e per cause obbiettive. Le cause subbiettive sono: 1) estinzione della famiglia, della gens, della linea, alla quale è riservato il diritto dalle tavole di fondazione nel caso di p. personale; 2) rinunzia totale o parziale del patrono al suo diritto, purché la rinunzia non pregiudichi gli altri eventuali compatrioni; 3) delitto del patrono, e cioè vendita simoniaca del diritto, apostasia, eresia o sciama, ingiusta usurpazione o detenzione di beni e diritti della chiesa, omicidio o mutilazione diretta o indiretta del rettore o del clero addetto al servizio della chiesa o del beneficiario, dopo la sentenza declaratoria: nel quale ultimo caso, a differenza dei precedenti, il diritto si estingue anche per gli eredi del colpevole (can. 1470 \$ 2).

Le cause obbiettive sono: 1) deperimento della cosa, nel caso di p. reale; 2) revocazione del diritto o soppres-
sione in perpetuo della chiesa o del beneficio da parte della S. Sede; 3) non riedificazione o riparazione della cosa da parte del patrono nel termine stabilito dall'Ordinario; 4) unione della chiesa o del beneficio ad altra di libero conferimento o trasformazione della chiesa in elettiva o regolare con il consenso del patrono (can. 1470 § i n. 5).
VI. Il. P. nel Diritto italiano. - Assai discuasa è nel diritto ecclesiastico italiano la natura giuridica di questo istituto. Si ritiene da alcuni che esso sia un diritto subiettivo pubblico ecclesiastico, in quanto importa una partecipazione del patrono all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica; altri hanno ritenuto trattarsi di un diritto personale onorifico; altri ancora di un diritto privato di obbligazione, derivante in buona parte dal diritto agli alimenti. E evidente però che il diritto agli alimenti non caratterizza il diritto di p., ma costituisce soltanto una conseguenza remota e meramente eventuale. La prima opinione è prevalente e più rispondente alla realtà.

Senza necessità di entrare nell'esame del valore del diritto canonico nell'ordinamento giuridico italiano, è evidente l'efficacia del diritto della Chiesa in materia di p. Nel Codice civile italiano non vi è traccia di norme regolanti questo istituto; però l'art. 2 della legge 9 apr. 1850, n. 1013 avocò alla competenza dell'autorità giudiziaria italiana le cause sulla nomina attiva e passiva ai benefici ecclesiastici, mentre la legge 29 maggio 1853, n. 878 e quella 13 ag. 1867 n. 3848 stabilirono la devoluzione, a favore dei titolari del diritto di p. al momento della pubblicazione della legge sull'abolizione, della proprietà dei beni appartenenti a benefici (diritto di rivendicazione) e cappellanie sottoposte a p. laicale (diritto di svincolo).

In seguito ai Patti Lateranensi, pur non modificandosi il diritto di rivendicazione e di svincolo, ed essendo ancora pendenti alcune vertenze su tali diritti, con la circolare 31 ott. 1930, n. 3719 il Ministero delle finanze raccomandò alle Intendenze di Finanza che in tutti i provvedimenti relativi ai rapporti giuridici costituitisi sotto l'impero delle leggi eversive e che dovevano ancora essere regolati da quelle leggi, l'azione amministrativa fosse informata - allo spirito animatore del Patto, cioè l'assoluta armonia fra lo Stato e la Chiesa, e al fine comune ad entrambi, cioè il bene della popolazione costituita dai fedeli che sono anche sudditi-.

VII. Il. P. regio. - Particolari caratteristiche ha il p. regio specialmente nei riguardi del diritto ecclesiastico italiano. Il Concilio di Trento, che aveva abolito i diritti di p. aventi origine dal privilegio e non dal diritto, fece eccezione per i diritti istituiti a favore dei sovrani: fu cosi conservato il p. regio, che differiva dal comune perché esercitabile anche sui benefici maggiori e attribuiva al titolare il solo diritto di presentazione e alcune prerogative sulle guarentigie; esso era esercitato dal re in rappresentanza dello Stato italiano. Di fatto però questo diritto, mentre in un primo tempo non fu nemmeno esercitato, fu poi attuato mediante la nomina, proposta dal Ministero della giustizia, della persona che ufficiosamente risultava gradita all'autorità ecclesiastica; dopo la nomina l'interessato domandava l'exequatur, che era concesso con decreto reale. Con l'art. 25 del Concordato lo Stato italiano ha rinunziato alla prerogativa sovrana del p. regio sui benefici maggiori e minori.

Biel.: C. Gagliardi, Commentarium de iure patronatus, Napoli 1820: O. Schilling, Das kirchliche Patronatsrecht, Lipsia 1824: A. Caucino, Il giuaparonato e il diritto di nomina in ordine alla legge di soppressione 15 ag. 1887, Torino 1891: D. Schiappoli, La prescrizione del diritto di p., ivi 1894: N. Covielle, Il diritto di p. in rapporto al Codice civile, in Studi in onore di V. Scio. laja, II, Milano 1902, p. 41 sgg.; id., Manuale di diritto ecclesiastico, a cura di V. Del Giudice, I, Roma 1922, \$ 36 sgg.; A. Vermeersch-J. Creusen, Epitome iuris canonici, II, Malines 1927, p. 481 sgg.; F. M. Cappello, Summa iuris canonici, II, Roma 1930, p. 404 sgg.; R. Jacutto, Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica, Torino 1932, p. 129; A. C. Jemolo, Competenza dei giudici statali nelle controversie in materia di p., in Riv. di dir. privato, 1932, ti, p. 257; Werra-Vidal, II, p. 340 sgg.; V. Del Giudice, Manuale di diritte ecclesiastica, $7^{\circ}$ ed., Milano 1951, pp. 37, 138, 198, 262. Giulio Pacelli

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PATRONO (Liturgia). - I. Nozione. - P., in senso liturgico, s'intende un santo che, per antica tradizione o per legittima elezione viene venerato con particolare culto dal clero e dal popolo di un luogo, quale speciale protettore e avvocato presso Dio (S. Congr. dei Riti, Decr. authent. 3048, 3754). Teologicamente il patronato si fonda sul dogma della Comunione dei santi e la dottrina paolina del Corpo Mistico (I Cor., 13, 8-13; cf. anche 12, 18 e $28-32$ ).
P. è reso negli scrittori cristiani antichi con patronus; ma anche con altri termini affini, come defensor, adsessor, advocatus, protector (più raramente), dommus. S. Paolino da Nola (m. 431) chiama spesso s. Felice dominardius, vocabolo proprio a questo scrittore (Epist., 5, 15; 18, 3; 28,6; 29,13; 32,10: PL 61, 153-437), ma anche dominus (Carm., 1,10: PL 61, 463: $O$ pater, o domine, indignis licet, omme servis). Una volta Prudenzio usa per s. Vincenzo martire l'appellativo di orator: orator ad thronum Patris (Perist., 5, 548: PL 60, 409). I Greci, che non conoscevano la relazione giuridica di p. e cliente, sono ancora più liberi ed usano un vocabolario loro proprio : $\pi \alpha \rho \dot{\alpha} \pi \lambda \eta \tau o t$ (advocati), $\delta o \rho \cup \varphi \dot{\varphi} \rho \mathrm{ol}$ (stipatores), $\pi \dot{\alpha} \rho \alpha \delta \rho \circ$ (assessores), $\pi \alpha \lambda$ ıoбyol (custodes civitatis), $\varphi$ б $\lambda \varepsilon \varepsilon \varepsilon \varepsilon$ (defensores), $\pi \alpha \nu \theta \gamma \eta \rho o \alpha$ (custodes). Cliens, correlativo di p., è poco usato negli scrittori cristiani, che preferiscono termini equivalenti, più familiari, come alumnus, servus, famulus. Paolino si chiama alumnus di s. Felice (Carm., 13, 356); alumni son tutti i devoti del Santo (v. 95 : ipse sinu pleno dignos miretur alumnos). La cittadina di Abella tanti memoratur alumno patroni cioè di s. Felice (Carm., 13, 795: PL 61, 602). Per Prudenzio (m. dopo il 404) i Romani sono alumni di s. Lorenzo : tuosque alumnos urbicos... paterno amore nutrias (Peristeph., 2, 269). Nello stesso senso la parola ritorna nelle iscrizioni cimiteriali, come ai SS. Marcellino e Pietro: Suscipite vestrum alumnum (A. Silvagni, Inscript. christ. Urbis Romae, I, Roma 1922, n. 947). Una lapide di Carpentras per un fedele, morto il 21 maggio, vigilia della festa del martire Baudilio di Nîmes, dice : «Domino dulcem suum commendat alumnum martyr Baudelius per passionis diem» (E. Le Blant, Inscript. chrét. de la Gaule, II, Parigi 1865, p. 798). S. Teodoro studita prega s. Bartolomeo di proteggere particolarmente alumnos decoratae Lipareos (PG 99, 802).
II. Origine e eccezione cristiana. - Sebbene non sia difficile scorgere tracce di patronato presso vari popoli antichi, il concetto giuridico di p. è tipicamente romano. A Roma p. indicò il capo di famiglia rispetto ai clientes e ai liberti; il rapporto di patronato è contemplato dalla legge delle XII Tavole. In seguito, al significato personale s'aggiunge quello collettivo : patroni coloniae, provinciae, civitatis (diventati nel sec. Iv defensores), collegii (le corporazioni). In senso traslato, detto dei poeti, fu sinonimo di "mecenate». Il Diritto romano non mancò di determinare anche i doveri del cliens verso il p. in una serie di servizi (operae), regali fissi (dona) o occasionali (monera). Tutti dati che l'antichità trasmise al medioevo, concretandoli in costumanze e formole.

La Chiesa, ereditando dalla cult