volume-09

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�. Il Diritto romano non mancò di determinare anche i doveri del cliens verso il p. in una serie di servizi (operae), regali fissi (dona) o occasionali (monera). Tutti dati che l'antichità trasmise al medioevo, concretandoli in costumanze e formole.

La Chiesa, ereditando dalla cultura romana il concetto di p., ne spiritualizzò il significato, applicandolo ai santi, i cives optimo iure della urbs coelestis. Il primo accenno di p. in senso cristiano si trova negli apocrifi Actus Petri cum Simone (ca. 150-70). Del senatore Marcello, fatto cristiano, lo scrittore dice : «Marcellum omnes pauperi (!) patronum vocabant" (Acta apost. apocr., Lipsia 1891, p. 53), dove p. riflette ancora il senso classico, ma con una sfumatura di differenziazione per il motivo superiore cristiano, che lo ispira. Nella Passio Petri et Pauli (altro apocrifo della seconda metà del sec. II), gli Apostoli son chiamati "patronos magnos... et amicos Domini nostri Iesu Christi» (ibid., p. 173). Passo più sensibile verso la trasformazione cristiana. Gli Apostoli sono ancora viventi, ma la loro azione ha già qualcosa di celeste. Il processo di trasformazione appena iniziato al sec. II si trova in piena evoluzione due secoli dopo. S. Ambrogio (m. 397) fa da ponte tra il mondo classico e quello
cristiano. Nel trattato De viduis (scritto nel 376), il Santo raccomanda alle vedove di scegliersi dei generosi p. negli Apostoli e nei martiri, ma di presentarsi loro provviste di opere buone (c. 8, 54 : PL 16, 250). Durante le lotte antiariane Ambrogio mette sé e la sua Chiesa sotto la protezione dei ss. martiri Gervasio e Protasio, le cui reliquie ritrovò quasi miracolosamente, il 17 giugno 386 , nella basilica «ambrosiana». Scrive alla sorella Marcellina (Ep., 22, 10-11: PL 16, 1072): "Cognoscant omnes quales propugnatores requiram. Tales ego ambio defensores, tales milites habeo... quorum quo malora, eo tutora patrocinia sunt. Horum opto praesidia». E ancora: "Patronos habebamus et nesclebamus s. Lo stesso concetto ripete il Santo quattro anni dopo commentando il Vangelo di s. Luca (Expos. in Evang. s. Lucae, c. 10, v. 12: PL 15, 1807): "Mortuis regibus, in perpetuum martyres regnum coelestis gratiae honore succedunt; illi fiunt supplices, hi patroni». Nel senso ambrosiano, p. ritorna in Prudenzio (m. 410). Nell'inno a s. Lorenzo il poeta infermo confida di esser guarito "per patronos martyres». Fruttuoso, Augusto ed Eulogio sono gli speciali p. di tutta la Spagna, mentre Emeterio e Caledonio attirano tanti pellegrini alla loro tomba, che il poeta chiama addirittura orbis coloni, patroni mundi (Perist., 1, io). Nell'inno a s. Romano mette sulle labbra della madre del giovanetto questa patetica invocazione: "Vale... dulcissime - et cum beatus regna Christi intraveris - meenanto matris, iam patrono ex filio" (Perist., 10, 831). Le madre cliens del figlio, nel diritto romano sarebbe stato un paradosso. Un ritorno al significato classico sembra trovarsi in s. Agostino. Magnus patronus è per il vescovo di Ippona il Redentore; i credenti suoi clientes. S. Stefano e tutti i santi sono p. in quanto difendono le anime dei defunti davanti al tribunale di Dio. Al concetto prudenziano riportano invece i carmi di Paolino da Nola, in onore di s. Felice, il carus patronus, che difende la piccola città campana (s coelesti firma patrono s. Carm., 18, 5). Grazie a Felice, Nola può dirsi seconda solo a Roma, che tutte le altre città sovrasta per le tombe apostoliche (Carm., 13, 397). Negli Acta s. Genesii lo pseudo Paolino chiama il martire Arelotensis orbis... patronus virtute moriendi (CSEL, 29, p. 425). Un accenno al praesidium patronorum della Legione Tebea si ritrova in Eucheria di Lione (m. 450-55, CSEL, 31, p. 173). Con Paolino di Périgueux (m. dopo il 470) il termine definisce ancora meglio i suoi contorni, attribuito ai santi non martiri. Martino di Tours è il sanctus patronus, sempre circondato da innumerevoli clientes (Vita s. Martini, I: PL 61, 1016). Ogni genere di bisognosi si raccomanda al suo patrocinio; una vergine è liberata da grave pericolo, un'altra è guarita, ma poi, abbandonata dal Santo (dono tanti spoliata patroni) perché ricaduta nella colpa, muore miseramente (ibid., VI: PL 61, 1067); un giovanetto raccomanda a Martino la sua salute, l'intera famiglia del visogovernatore Liconzio lo scongiura di esser preservata dalla peste (ibid., V : PL 61, 1063). Chiunque vuole avere protezione non ha che da alzar gli occhi fiduciosi al santo p.

Non meno potente è per Roma il patrocinio dei ss. apostoli Pietro e Paolo, che s. Leone I (m. 461) invoca come p. dell'Urbe assieme a s. Lorenzo (G. Morin, Notes d'anc. littér. eccl., in Rev. bénéd., 13 [1896], p. 344). Sidonio Apollinare (m. 489) immagina s. Abramo, p. di Clermont, come un re che condivida con altri colleghi il regno. I colleghi sono i santi p. della città: "Abraham sanctis merito sociande patronis - quos tibi collegas dicere non trepidem... Dat partem regni portio martyrii" (Epist., 7, 17: PL 58,587). Questa certa umanizzazione del patrocinio si accentua in uno scritto di Apollinare a proposito di s. Giuliano, del quale Mamerto, restituendo il capo alla città natale, Vienne, scrive: "Pre compensatione deposcimus, ut nobis inde veniat pars patrocinii, quia vobis hinc rediit pars patroni». (Epist., 7, 1: PL 58, 564). Le testimonianze si fanno più rade dopo il sec. vi. Un accenno ad un peculiaris patronus si trova in Cesario di Arles (m. 543) : poi nelle opere di s. Gregorio di Tours (m. 593-94) c'è una vera fioritura sull'efficacia del patrocinio dei santi, favorita dalla diffusione delle reliquie

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(braudea, patrocinia), e dalla crescente fiducia nell'aiuto dei santi. Alla fine del sec. vi l'uso di scegliersi dei p. doveva essere comune. Venanzio Fortunato (m. principio sec. viI) lo attesta per la Gallia: «Gallia sic proprios dum fudit ubique patronos "quos hic terra tegit, lumina mundus habet" (Carm., 3, 7; MGH, Auct. Antig., IV, i, p. 58). Dello stesso tempo è un testo di s. Gregorio Magno (m. 604), nel quale il Santo esorta i fedeli a procurarsi nei Santi martiri dei validi p.: "Adsum defensores nostri sancti martyres. Hos adiutores vestrae orationis quaestis, hos protectores vestri reatus invenite" (Hom., 33, 8: PL 76, 1238). Con il sec. vi si fissa definitivamente il concetto cristiano di p., che in tre secoli ha compiuta l'intera parabola evolutiva. Le testimonianze citate rappresentano, grosso modo, tutto il mondo occidentale. I loro autori sono giunti tutti alla Chiesa dal mondo giuridico romano. Questo è un'assicurazione che la terminologia usata ha un valore esatto. Gli scrittori posteriori ricalcheranno la falsariga già tracciata, applicando ai vari casi il concetto ormai acquisito.
III. Urtici. - Nella S. Scrittura le mansioni di patronato sono compiute dagli angeli. Due di essi, Michele (Dan. 10, 13. 20-21; 11, 1; 12, 1) e Gabriele (Dan. 8, 16; 9, 21), provvedono agli interessi dei Persiani e dei Greci. Un angelo si prende particolarmente a cuore la ricostruzione di Gerusalemme e delle altre città distrutte durante l'esilio babilonese (Zach. 1, 12). Altri prendono parte alla conversione dei peccatori (Le. 13, 10), allo sviluppo della Chiesa (I Cor. 4,9; Eph. 3,10), proteggono i poveri (Mt. 18, 10), gli Apostoli (Atti, 12, 15). Ogni popolo, ogni città, comunità, o Chiesa ha il suo angelo protettore (Clemente Aless., Strom. 6, 17; Origene, Contra Celsum, 5, 29; Tertulliano, De pudicit., 14), S. Michele, s. Gabriele e s. Raffaele godettero già nel primo medioevo di culto particolare. S. Michele era invocato come guida delle anime al cielo (cf. F. Cumont, Les vents et les anges psychopompes, in Pisciculi, Münster in V. 1939, pp. 70, 73; B. Serpilli, L'Officiorio della Mecca dei defunti, Roma 1946, pp. 87-95) e difensore del popolo cristiano. Si trova, infatti, a p. delle città, province, regni cattolici: il suo stendardo era portato in prima fila nelle battaglie e la sua statua era posta, quale simbolo e difesa, sulle fortezze, come su Castel S. Angelo a Roma.

Ma i santi, assai più, furono invocati come p. nelle necessità della vita individuale e collettiva. S. Proclo è il prettultus defensor delle vedove e degli orfani (PG 65,847): titolo di cui gode a Creta anche s. Tito. S. Stefano è l'offifictorum e peregrinorum defensor (PG 120, 1186). S. P.oca era in Oriente p. dei peccatori, i quali durante la navigazione riservavano al Santo, come ad uno di loro, la sua porzione di farina, che poi, giunti in porto, distribuivano ai poveri. Il suo santuario, nell'isola di Sira, era ricoperto di iscrizioni cristiane, ebree e pagane, che ne invocavano la protezione: «Domine sancte Phoea», dice una, "servate navim Mariam, cosque in ea navigantes" (C. Bayet, Revue archéol., 17 [1876], p. 287). Pensiero che ritorna in un'iscrizione del cimitero di Callisto (sec. iv-v): Petite spirita sancta ut Verecuudas cum suis bene nasiget (G. B. De Rossi, Roma sotterr. II, pp. 17-18). S. Nicezio di Lione era lo speciale amico dei prigionieri (s. Gregorio di Tours, Vitae patrum, 8, 7: PL 71, 1046). Altri santi erano invocati come protettori in guerra (reminiscenza dell'assistenza degli eroi?). Secondo Teodoreto (Historia, II, 24), prima della battaglia, nella quale fu abbattuto Eugenio (a. 394), di notte apparvero a Teodosio i ss. apostoli Giovanni e Filippo, che gli promisero di farsi suoi alleati. Più frequente era il ricorso ai p. nelle malattie e pubbliche calamità. Vittricio (m. 409) enumera una serie di città, nelle quali ai rispettivi p. sono state attribuite funzioni di medici celesti : "Curat (in senso \& terapeutico ") Ephesi Ioannes Evangelista. Curat Bononise Proculus, Agricola. Curat Placentiae Antoninus. Curat Saturninus, Traianus in Macedonia. Curat Nazarius Mediolano: Mutius Alexander, Deirysus, Chindeus larga virtute gratiam salutis infundunt. Curat Rogata, Leonida, Anastasia, Anastolia " (Lib. de laude sanct., 11 : PL 20, 453). Non meno frequente è l'invocazione del patrocinio dei santi per i
bisogni spirituali. S. Agnese è celebrata da Prudenzio come speciale patrona della castità femminile (Perist., 14, 124: PL 60, 589). I santi sono advocati delictorum nostrorum (PL 20, 443). Assecondano le preghiere dei loro dovoti : s. Mamarte è adiutor ad precandum (PG 131, 590), s. Stefano advocatus et patronus obsequentium sibi petitionibus (Avito Bracarense, ca. 415 : Epist., ed. Florez, in España sagrada, XV, Madrid 1750, p. 374).

Con le loro preghiere i santi raccomandano fiducialiter le nostre a Dio (s. Cesario di Arles, Hom. in deposit. s. Honorati, sermo 214: ed. G. Morin, I, Maredsous 1937.) Il patrono nio dei santi è invocato in modo particolare contro i demoni. S. Platone è il potente p. "contro i nemici visibili ed invisibili" (PG 99, 848). Per Vittricio la vita cristiana è una continua lotta, nella quale Dio "non arma, non prassidia denegavit». E conclude: "Nemo signa deserat Salvatoris. Dedit exemplum, dedit auxilia, certa victoria est cum talibus commilitonibus et cum Christo imperatore pugnare" (PL 20, 455). E dopo averci difeso contro i mali e i nemici di questa vita, i santi saranno i boni patroni nella vita futura. La letteratura cristiana antica si è indugiata nel rilevare l'intervento dei santi presso il divin tribunale: "Patronos facite", esorta s. Gregorio i romani, "hos in die tanti terroris illius defensores adhibete" (PL 16, 1238). Riflette questo pensiero la bella iscrizione del cimitero di Ciriaca: Sancti martyres apud Deum et $\mathfrak{X}$ ( $=$ Christum) erunt advocati (G. B. De Rossi, in Bull. archeol. erist., 1864, p. 34). Né manca anche a questo riguardo qualche forte tinta di ingenua fede, come quando Prudenzio dichiara che nel giorno del Giudizio amerebbe trovarsi alla sinistra del giudice affinché s. Romano possa venire a salvatlo (Perist., 10, 1136: PL 60, 329). L'arte paleocristiana, dal canto suo, abbonda in scene rappresentanti defunti accolti da santi in Paradiso o accompagnati e difesi in giudizio: trasparente allusione al loro efficace patrocinio. Veneranda, a Domitilla (pittura non molto posteriore al 356: Wilpert, Pitture, p. 428), è introdotta in paradiso da s. Petronilla. Una pittura del Comnet. mains (id., ibid., p. 386) rappresenta la defunta davanti a Cristo in trono, circondato da sei santi, seduti, che fanno da assessores. Ai SS. Pietro e Marcelsino (id., ibid., p. 428) la defunta è in atteggiamento di orante, mentre i santi l'aiutano a pregare sostenendole le braccia (cf. l'espressione adiutores orationis di s. Gregorio, In exang. II, hom. 38, 8). Al cimitero della Nunciatella, Cristo, in cattedra, è circondato da quattro santi e da altrettanti defunti. Due santi parlano perorando, come avvocati, la causa dei loro clientes: la loro difesa è valida e la causa vinta, perché i defunti sono rappresentati già in possesso della beatitudine.

Si ricollega con questa idea l'uso, molto ambito nell'antichità, di farsi seppellire vicino ai martiri. La pratica è universale: a Roma, Catania, Aquileia, nelle Gallie, a Salona, in Africa, in Oriente. Il privilegio, "quod multi cupiunt eae accipiunt" (G. B. De Rossi, Inscripi., Roma 1857, p. 319) è indicato con le espressioni : "ad santum Cornelium ", "ad domn(um) Gaium ", "ante domna Emerita ", "at Criscent(ionem "), "in crypta noba retro sanctus", "intra tua limina martyr" (a S. Paolo), "pro foribus martyrorum" (Catania), e simili. "Sociatus martyribus", frase comunissima nell'epigrafia, indica proprio quest'uso. Non è chiaro a quale pensiero rispondesse questo incontenibile desiderio di accaparrarsi dopo la morte la vicinanza dei santi. S. Ambrogio e s. Paolino si riallacciano alla credenza che il sangue dei martiri debba penetrare nei vicini tumuli, purificando le spiegle dei defunti; ma nei più domina il pensiero di sentire effelacemente il patrocinio dei santi nel giorno del Giudizio e di partecipare delle preghiere, che i devoti fanno in loro onore.

Due necessità di carattere collettivo si trovano particolarmente raccomandate al patrocinio dei santi: la Chiesa e la propria città ( $=$ la patria). La Chiesa è affidata specialmente al patrocinio dei ss. Pietro e Paolo, della cui protezione universi muniuntur papuli christiani (s. Leone? v. G. Morin, Rev. Amid., 13 [1896], p. 345). Una bella preghiera del Sacramentario Leoniano dice: "Familiam tuam (= la Chiesa), apostolicis defende

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praesidiis» (PL 55, 54). Anche s. Lorenzo è detto p. della Chiesa romana e s. Sebastiano, nella Passio (sec. v), defensor Ecclesiae (cf. B. Pesci, Il culto di s. Sebastiano e Roma, in Antonionum, 20 [1945], p. 182). Tutti i martiri sono la valida difesa della Chiesa concepita come una città, la quale magnis martyrum turribus munitur (PG, 31, 599). Più numerose sono le invocazioni di patrocinio sulle città e i popoli. Con il declinare dell'Impore e l'avanzare minaccioso delle orde barbariche, dove cercare difesa e protezione se non nei santi? Tito è turvis propagnaculum di Creta, Amando lo è di Bordeaux, Pontagato di Vienne. Costantino trasferì i corpi dei ss. Andrea e Timoteo a Costantinopoli ut sua apostolicis muniret moenio laetus corporibus. Gregorio Nisseno prega s. Teodoro che difenda la sua città dalla minaccia dei vicini scelesti Scythae (PG 46, 746). Il possesso delle reliquie dei santi, detto appunto patrocinio, dura un senso di sicurezza. "Tegant arma quos volunt", esclama Vittricio, "nos vestrae scies, vestra signa custodient" (PL 20, 448). E il presbitero Silvio di Ivrea, deponendo nella chiesa nuova le reliquie dei martiri, "praesidio magno patriam populumque munivit sanctis firmans custodibus urbem" (C. Gazzera, Iscriz. crist. ant. del Piemonte, Torino 1849, p. 80). La protezione dei santi verso la città non verrà mai meno. Fruttuoso alla fine del mondo impedirà, dice Prudenzio, che la sua Tarragona sia consumata perfino dal fuoco del divino Giudizio (Perist., 6, 158: PL 61, 424).

Questa fiducia nella protezione dei santi diede luogo ad un altro uso, molto diffuso nel medioevo, di dare alle porte delle città nomi di santi, quasi a porli custodi di esse. Generalmente fu scelto il santo che aveva il santuario più vicino. Procopio (m. dopo 562 ) riflette forse questa idea narrando che, dopo la guerra contro i Goti, i Romani non volero riparare le porte cadenti della città, affidandola alla protezione dei Principi degli Apostoli (De bello Gothico, I, 23; ed. Nieb, II, 110; cf. H. Grisar, Roma alla fine del mondo antico, II, Roma 1808, p. 101). Se ne trova eco pure in Venanzio Fortunato (m. 530), quando scrive (Carm., III, 7 : PL 88, 127): "A facie hostili duo propugnacula praesunt - quos fidei turres urbs caput orbis habet". In un'iscrizione del re Wamba (672-80) posta sopra una porta di Toledo, a ricordo delle fortificazioni erette intorno alla città, si legge che, nonostante le colossali opere compiute, la difesa della città è affidata ai suoi santi p.: "Vos, sancti domini, quorum hic praesentia fulget, hanc urbem et plebem solito servate favore" (J. Vives, Inscriptiones crislionas de la España romana y visigodo, Barcellona 1942, p. 125). E infine in un'iscrizione algerina (CIL, VIII, 5352) del 559 si afferma: Patricii Salomonis institutionem nemo expugnare valebis, perché l'entrata è custodita dal martire Vincenzo, l'uscita da Clemente. S. Ambrogio però insiste più volte sul concetto che l'efficacia del patrocinio dei santi non clauditur locis, ma diffunditur meritis, e si estende a tutti quelli che con fede li invocano (Zermo, 55, 9: PL 17, 718).

In altro settore, il concetto di p. sembra abbia influito nella denominazione del titolare delle chiese. E noto che nelle firme dei presbyteri del Concilio romano del 499 i titoli sono designati con il nome del fondatore: titulus Pammachi, Iulii, Vestinae, ecc., solo qualcuno porta il nome di un santo: s. Clementis, s. Matthaei. Un secolo dopo ( 595 ) tutti i titoli hanno un santo p., che alle volte corrisponde al nome del fondatore preceduto dall'appellativo sanctus (titulus sancti Damasi sostituisce titulus Damasi, titulus sancti Eusebii sostituisce titulus Eusebii, titulus Caeciliae prima e titulus sanctae Caeciliae dopo, titulus Sabinae e titulus sanctae Sabinae [cf. H. Delehaye, Sanctus, Bruxelles 1927, pp. 149-50; id., Les origines du culte des martyrs, in 1933, pp. 296-98]); altre volte il p. è diverso dal conditor tituli: cosi il titulus Lucinae è diventato il titolo di s. Lorenzo, s. Vitale è l'antico titulus Vestinae, i ss. Giovanni e Paolo sostituiscono il titulus Pammachi. I fondatori sono diventati i p. delle loro chiese.

Un altro uso, che si generalizzò gradatamente, al punto da diventare una legge, oggi codificata nei libri liturgici (cf. Rituale Romanum, tit. II, c. ii, n. 30), è l'adozione del nome di un santo nel Battesimo, perché il santo sia valido protettore della vita. Pratica in stretta
relazione con l'uso che il cliens prendesse il nome del suo patronus. La testimonianza più antica è quella di Dionigi d'Alessandria (m. nel 265), il quale constata che i nomi di Pietro e Paolo erano frequentissimi presso i fedeli del suo tempo, e che anticamente doveva essere lo stesso del nome di Giovanni per emulazione delle sue virtù (Eusebio, Hist. escl., 7, 25, 14). Anche s. Giovanni Crisostomo invita i suoi fedeli a preferire nomi di santi, che hanno grande potenza presso Dio. "Si dà ai bambini il nome dei martiri", dice Teodoro, "per assicurare loro una protezione e una custodia" (Graecarum aff. curatio, 8, 67; cf. C. A. Kellner, Was die ältesten christlichen Eigennamen erzählen, in Stimmen aus Maria Laach, 62/63 [1922], pp. 171-82).
IV. Scelta del p. - La scelta del p. avvenne per circostanze varie. La nascita, l'apostolato, il martirio di un santo in un luogo, o un prodigio straordinario compiutori, o il possesso di una reliquia insigne, determinarono la scelta del p. Spesso il p. è il primo vescovo della città, quale fondatore della Chiesa in quel luogo. Urbano VIII il 23 marzo (S. Congr. dei Riti, Decreto auth., 526; cf. anche 555) stabili: 1) che il santo da eleggersi a p. fosse canonizzato; 2) che l'elezione fosse fatta dal popolo con il consenso del vescovo e del clero; 3) che tale elezione fosse approvata dalla S. Congr. dei Riti. La legislazione odierna (can. 1278, cf. anche can. 1247 § 2) riflette sostanzialmente queste norme.

Nell'elezione dovevano intervenire prima clero e popolo, autorità civili e religiose. Si dava molta parte all'elemento civile, perché allora il popolo prendeva molta parte negli affari ecclesiastici, e poi perché l'adozione del p. importava una festa de praecepto (feriasione), impegno che doveva venire preso di comune accordo. Cambiati i tempi e abolita la feriasione, l'intervento del popolo è ridotto di molto, sebbene teoricamente sussista ancora. Al contrario non è richiesto l'intervento popolare per la elezione dei p. morali, che del resto sono di epoca recente, dichiarati direttamente dal papa, o per iniziativa di qualche vescovo, o per soddisfare alle aspirazioni e necessità dei tempi. Oggi non c'è corporazione religiosa, diocesi, nazione che non abbia i suoi p. Di gran lunga è cresciuto negli ultimi tempi il numero dei p. morali. Ecco quelli della Chiesa universale: s. Luigi Gonzaga, p. della gioventù studiosa (1729, Benedetto XIII; e 1926, Pio XI); s. Giuseppe, della Chiesa universale (8 dic. 1879); s. Tommaso d'Aquino, delle università, collegi e scuole cattoliche (4 ag. 1880); s. Vincenzo de' Paoli, di tutte le associazioni di carità ( 12 maggio 1885 ); s. Camillo de' Lellis e s. Giovanni di Dio, degli ospedali e dei malati (22 giugno 1886) e degli infermieri (1930, Pio XI); s. Pietro Claver, delle missioni tra i negri (1896, Leone XIII); s. Pasquale Baylon, dei congressi eucaristici e delle confraternite del S.mo Sacramento (28 nov. 1897); s. Francesco Saverio, dell'opera della Propagazione della Fede (25 marzo 1904); s. Giovanni Crisostomo, dei Sacri Oratori (8 luglio 1908); s. Ignazio di Loyola, degli esercizi spirituali (25 luglio 1922); s. Leonardo da Porto Maurizio, delle missioni popolari tra i cattolici ( 17 marzo 1925); s. Francesco di Sales, degli scrittori e giornalisti cattolici (26 apr. 1923); s. Bernardo di Mentone, degli alpinisti e degli abitanti e viaggiatori delle alpi ( 20 ag. 1923); s. Teresa del Bambino Gesù, delle missioni nei paesi infedeli ( 14 dic. 1927); s. Giovanni M. Vianney, dei parroci (23 apr. 1929); s. Michele arcangelo, dei radiologi e radioterapeutici ( 15 genn. 1941); s. Alberto Magnò, degli studiosi di scienze naturali ( 16 dic. 1941); s. Giuseppe Calasanzio, delle scuole popolari ( 13 ag. 1948); s. Alfonso M. de' Liguori, dei confessori e morslisti (26 apr. 1950); s. Giovanni Battista da Le Salle, dei maestri cattolici ( 15 maggio 1950); s. Francesca Saverio Cabrini, degli emigranti (8 sett. 1950). Ed ecco alcuni dei più recenti p. per l'Italia: s. Matteo, p. delle guardia di finanza (10 apr. 1935); s. Francesco d'Assisi e s. Caterina da Siena, p. primari (18 giugno 1939); s. Francesco di Paola, dei marittimi e delle società di navigazione ( 17 marzo 1943); s. Caterina da Siena, delle infermiere, e s. Caterina da Genova, degli ospedali (15 sett. 1943); s. Giovanni Bosco, degli editori italiani

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( 25 maggio 1946); Madonna di Castellazzo, dei motociclisti (ir febbr. 1947); Madonna di Montenero, di tutta la Toscana ( 5 maggio 1947); s. Michele arcangelo, delle guardie di pubblica sicurezza (29 apr. 1949); B. Vergine del Ghisallo, dei ciclisti (13 ott. 1949); B. Vergine Maria a Virgo fidelis s, dei carabinieri (ir nov. 1949); s. Martino di Tours, p. della Fanteria (2x maggio 1951).

Nel medioevo diverse classi e professioni ebbero il loro p., che però variava da luogo a luogo. Qui si dà un elenco di quelli accettati più universalmente: agricoltori, s. Isidoro-agricola; argentieri, s. Andronico; avvocati, s. Ivo; automobilisti, s. Cristoforo; becchini, s. Tobia e s. Giuseppe d'Arimatea; cacciatori, s. Uberto; calzolai, ss. Crispino e Crispiniano; carbonai, s. Alessandro; carcerieri, s. Ippolito, ss. Processo e Martiniano; comici, s. Genesio e s. Vito; domestiche, s. Zita; esattori, banchieri, cambiavalute, s. Matteo; falegnami, s. Giuseppe; forestali, s. Giovanni Gualberto; filosofi, s. Giustina, s. Caterina d'Alessandria; giardinieri, s. Fiace; giuristi, s. Raimondo da Peñafort; infermieri, s. Giovanni di Dio e s. Camillo de Lellis; legatori di libri, s. Pietro Celestino e s. Giovanni di Dio; levatrici, s. Raimondo Nonnato; madri di famiglia, s. Anna, b. Anna M. Taigi; maestri, s. Cassiano, s. Giovanni Battista de La Salle; marittimi navigatori, s. Nicola da Bari, s. Francesco di Paola; medici, s. Luca, ss. Cosma e Damiano; minatori, s. Barbara; musici, s. Gregorio Magno e s. Cecilia; orefici e gioiellieri, s. Eligio; pescatori, s. Pietro e s. Andrea; pittori, s. Luca; sarti, s. Omobono; selciaioli, s. Stefano; addetti telecomunicazioni, s. Gabriele arcangelo; tessitori, s. Onofrio; vedove, s. Francesca romana.

Altri santi sono comunemente invocati protettori nelle varie necessità : nei viaggi di mare, s. Francesco Saverio; nei casi disperati, s. Gregorio Taumaturgo; per ritrovare cose perdute, s. Antonio da Padova; per fare una buona morte, s. Giuseppe; per avere prole, s. Francesco di Paola e s. Rita; contro i ladri, furti, ecc., s. Disma buon ladrone; contro i fulmini e le saette, s. Barbara; nei casi impossibili, s. Rita; per trovar marito, s. Pasquale Baylon.

Certi santi infine sono invocati in determinate malattie o calamità : per caser guariti dalle apoplessie, s. Andrea Avellino; dalle infestazioni del demonio, s. Ubaldo; dagli scrupoli, s. Ignazio di Loyola; dalle calunnie, s. Onofrio; dalla peste, s. Rocco; dai terremoti, s. Emidio; dall'ernia, s. Cataldo; dalle piaghe delle gambe, s. Pellegrino; dal mal d'occhi, s. Lucia; dal mal di denti, s. Apollonia; dal mal di gola, s. Biagio; dal mal di capo, s. Pietro martire; dalla raucedine, s. Bernardino da Siena; contro i morsi dei cani, s. Uberto; dalle mormorazioni e male lingue, s. Giovanni Nepomuceno; contro le cadute, s. Venanzio.
V. Liturgia. - Si distinguono due classi di p.: locali e (per cosi dire) morali. I primi (patroni loci) sono p. di un determinato paese, città, provincia, regione, nazione o più nazioni e, secondo la terminologia ecclesiastica, di una parrocchia, diocesi, provincia conciliare, o di tutta la Chiesa. Gli altri sono p. di certe classi di persone, opere o iniziative religiose, sociali, caritative, associazioni ed enti morali. Non di rado si trovano più p. di cui una principale, gli altri aeque principali o secondari.

I p. locali si differenziano da quelli morali per il modo di elezione e per i privilegi. Al p. locale principale o aeque principale compete il rito di $1^{\circ}$ classe (si quale è tenuto tutto il clero del luogo, compresi i religiosi), con ottava comune; ha Messa votiva privilegiata quando la sua festa, impedita, fosse trasferita ad altro giorno, ha diritto al Credo e ad altre particolarità enumerate dai liturgisti (cf., p. es., C. Callewaert, Institutiones liturgicae, II, De Officio disius, Bruges 1931, pp. 267-69). I p. locali secondari sono venerati con rito doppio maggiore. I p. morali, invece, non hanno alcun privilegio liturgico. I documenti pontifici che parlano espressamente per i primi, non ne fanno cenno per i secondi. Una volta questi privilegi differivano da un p. all'altro. Con la riforma di Pio X tutti i p. godono di eguali privilegi.

Dai p. si distinguono i Titolari (v.).
BitL. : non c'è un esauriente studio d'insieme. Si veda: W. Smith, H. Cutham, s. v. in Dict. of Christ, antiquity, Lon-
dra 1875; J. Dorn, Beiträge zur Patroainienforschung, in Archiv f. Kulturgesch., 13 (1917), pp. 9, 49, 220-23; J. B. Walz, Die Pärbitte der Heiligen, Friburgo in Br. 1927. Notevoli sono gli studi sui p. di vari luoghi specialmente in paese germanico.

Annibale Buenini
PATTI, Diocesi di. - Città e diocesi in Sicilia, suffraganea di Messina, con una superficie di kmq. 1330, una popolazione di 218.000 ab. di cui 217.800 cattolici, 40 comuni, 71 parrocchie, 180 sacerdoti diocesani e 24 regolari, 7 comunità religiose maschili e 31 femminili (Ann. Pant., 1952, p. 313). Patroni : i ss. Bartolomeo e Febronia.

La città sorge a 76 km . dal capoluogo, nei pressi dell'antica "Tyndaris ", le cui rovine greco-romane sono visibili su un'ardua rupe a specchio del Tirreno. Su P. mancano notizie anteriori all'epoca normanna. Il conte Ruggero vi fondò un'abbazia benedettina, che associò a quella di Lipari; le due abbazie furono erette a unico vescovado dall'antipapa Anacleto II nel 1151, ma la legittima istituzione fu opera di papa Eugenio III nel 1137. Bonifacio IX nel 1399 separò le due sedi. Primo vescovo di P. autonoma fu Francesco Hermemir; tra i vescovi degni di nota: Bartolomeo Sebastiani (1548), che partecipò attivamente al Concilio di Trento, e Alfonso de los Cameros (1652), che fondò il Seminario. P. subì gravi danni durante la guerra dei Vespu; nel sec. xvı fu incendiata in una incursione dai Turchi. Non è ricca di monumenti; la Cattedrale è un edificio trecentesco, sorto su preesistente costruzione normanna e rimaneggiato nei secc. xvili-xix: vi si conserva il sarcofago della regina Adelasia, moglie di Ruggero I e madre di Ruggero II; nella sacrestia son custodite preziose pergamene greche e latine e un interessante tesoro. Notevoli, nel comune di Frazzanò, l'abbazia basiliana di S. Filippo di Fragalà (sec. xi), a Mistretta e a Tusa la chiesa madre con torre campanaria medievale. Presso le rovine di "Tyndaris" si leva il celebre santuario (sec. xvi) con miracolosa statua bizantina della Vergine (la Madonna Nera), meta di numerosi pellegrinaggi.

BitL.: Eubel, I, p. 384; II, p. 232; III, p. 284; R. Pirri, Sicilia sacra, Palermo 1630, p. 838; Cottineau, II, col. 2231; Moroni, LII, pp. 13-14; sull'abbazia di S. Filippo di Fraeslà, v. Cottineau, I, col. 1208.

Enzo Navarra
PATTI LATERANENSI. - Sono gli accordi, stipulati fra la S. Sede e lo Stato italiano l'it febbr. 1929, con i quali fu risolta la Questione romana (v.).

La composizione del dissidio, che per ca. un ottantennio aveva diviso in Italia Chiesa e Stato e aveva turbato e contristato le coscienze, seguiva ad un periodo di preparazione che, considerando solo gli anni postbellici, rimontava nella sua fase meno vicina ai colloqui Cerretti-Orlando (maggio 1919) e trovava la sua base nelle trattative allacciate dal gabinetto Mussolini dopo la sua andata al potere.

Al desiderio di un accordo, generosamente manifestato dal nuovo pontefice Pio XI (v.) nel momento stesso della sua ascesa al soglio pontificale, con la benedizione dalla loggia esterna di S. Pietro, e confermato nella encicl. Ubi arcano, aveva infatti risposto, da parte del governo italiano, la elaborazione di un Progetto per la riforma della legislazione ecclesiastica (marzo-dic. 1925); progetto che, approntato da una commissione presieduta dal sottosegretario italiano alla Giustizia e della quale facevano parte, non però con mandato ufficiale, anche alcuni ecclesiastici, doveva sistemare il complesso problema della proprietà ecclesiastica, in attuazione dell'art. 18 della legge delle guarentigie (v. relazione della commissione e disegni di legge in A. Giannini, Concordati postbellici, II, Milano 1936, pp. 455-92).

Senonché, con suo chirografo 18 febbr. 1928, diretto al cardinale segretario di Stato (AAS 18 [1926], p. 84 sg.), Pio XI proclamava che su tali materie non si poteva "riconoscere ad altri diritti e potestà di legiferere, se non previe le convenienti trattative ed i legittimi accordi con [la] S. Sede s. In seguito a tale dichiarazione il governo italiano archiviava il progetto, e, poco più tardi ( 14 maggio 1926), il guardasigilli Rocco annunciava alla Camera dei

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Deputati che gli studi in materia sarebbero stati ripresi su "basi più larghe».

Queste dovevano essere le trattative fra l'incaricato della S. Sede, avv. prof. Francesco Pacelli (v.), e quello del governo italiano, consigliere di Stato Domenico Barone, premorto alla conclusione degli accordi; trattative che, iniziatesi privatamente il 6 ag. 1926, divennero ufficiose il 4 ott. dello stesso anno. Il 24 ott. la S. Sede fece conoscere le proprie proposte dettagliate, comprendenti anche lo schema di una convenzione regolante la condizione giuridica della Chiesa in Italia, e cioè del futuro Concordato. Il Pacelli e il Barone firmarono il 24 nov. uno schema del Trattato e approntarono due schemi per il Concordato per il febbr. 1927.

Il proseguimento delle discussioni fu intralciato da varie vicende, fra cui gli episodi relativi alla costituzione delle organizzazioni giovanili fasciste, che culminarono nel forzato scioglimento, da parte della S. Sede, dei giovani esploratori (cf. chirografo 27 genn. 1927, AAS 19 [1927], p. 41 e sgg.); e solo nel nov. 1928, dopo numerosissime sedute, approntati ormai i documenti nella forma definitiva, furono nominati i plenipotenziari, nelle persone del cardinale segretario di Stato e del primo Ministro italiano. Il 7 febbr. 1929, il cardinale segretario di Stato annunciò al corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede l'imminente firma degli accordi, la quale avvenne nel Palazzo del Laterano l'1 I dello stesso mese. La ratifica fu scambiata il 7 giugno, nel qual giorno entrò in vigore la legge 27 maggio 1929, n. 810, che rese gli accordi esecutivi in Italia.

I P. L. (v. il testo in AAS, 21 [1929], p. 209 sgg.) constano: I. di un trattato in 27 articoli, con quattro allegati ( 1 , pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano [v.]; 2, elenco degli immobili con privilegio di extraterritorialità ed esenti da espropriazioni e tributi; 3, elenco degli immobili esenti da espropriazioni e tributi; 4, convenzione finanziaria); II. di un concordato in 45 articoli relativo alle condizioni della religione e della Chiesa cattolica in Italia.

Con il Trattato si intese "eliminare ogni ragione di dissidio... esistente con l'addivenire ad una sistemazione... che, assicurando alla S. Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo, consenta alla S. Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la " questione romana" " ecc.; mentre, d'altra parte, "dovendosi, per assicurare alla S. Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale" si ravvisava "la necessità di costituire la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla S. Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana" (preambolo). Con tale ultima dichiarazione si dava solenne conferma del principio sempre affermato, prima e dopo il 1870 dai sommi pontefici, essere inconcepibile l'esercizio libero della missione anche spirituale della S. Sede senza una sia pur minima base territoriale.

Al raggiungimento di tale scopo, non essendo da sola sufficiente la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, si provvedeva inoltre a costituire una speciale situazione giuridica, nell'ordinamento italiano, per gli organi
e le istituzioni centrali della Chiesa; mentre, d'altra parte, con la convenzione finanziaria costituente l'allegato IV del Trattato, venivano liquidati i crediti della S. Sede verso l'Italia, con il versamento alla S. Sede di 750 milioni e la consegna di i miliardo di Consolidato italiano $5 \%$.

Il Trattato, all'art. 1, riafferma «il principio consacrato nell'art. $1^{\circ}$ dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato".

L'art. 2 contiene il riconoscimento, da parte italiana, della "sovranità della S. Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura».

L'art. 3 riconosce "alla S. Sede la piena proprietà, l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano"; mentre l'art. 4 stabilisce che nella Città stessa "non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del governo
italiano e che non vi sia altra autorità che quella della S. Sede».

Per l'art. 8, "l'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re" (ora del Presidente della Repubblica, artt. 276-77 Cod. Pen.). Inoltre "le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re" (ora dal Presidente della Repubblica, art. 278 Cod. Pen.).

La particolare situazione giuridica di organi, persone e cose relative alla suprema direzione della Chiesa è delineata, nei suoi tratti fondamentali, negli artt. 9, 10, 11 del Trattato. In essi è stabilito (art. 9) che "sono soggette alla sovranità della S. Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano "; che (art. 10) "i dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione personale (mentre uguale trattamento è previsto per altri funzionari di ruolo della S. Sede) s; che (art. 11) "gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili".

Per l'art. 12 "l'Italia riconosce alla S. Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale»; mentre all'art. 19 è stabilito che "i diplomatici e gli inviati della S. Sede, i diplomatici e gli inviati dei governi esteri presso la S. Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano... potranno... accedere alla medesima attraverso il territorio italiano" (cf. legazione, diritto di, compo diplomatico; CORRERI DIPLOMATICI; AGENTE DIPLOMATICO).

Negli artt. 13-16 è riconosciuta la proprietà, l'immunità e l'esenzione da espropriazioni e da tributi di determinati immobili appartenenti alla S. Sede. Da parte sua, quest'ultima, conforme al disposto dell'art. 18, manterrà "visibili agli studiosi ed ai visitatori... i tesori d'arte e di

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scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense».

Per quanto ció risulti implicito e dal preambolo e dal contenuto del Trattato, l'ultimo comma dell'art. 26 (cf. anche art. 45 comma 2 del Concordato) dichiara espressamente abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214 (legge delle guarentigie [v.]) e "qualunque altra disposizione contraria al... Trattato».

Il Concordato, che accompagna il Trattato, regola "le condizioni della religione e della Chiesa in Italia».

Pur rimandando, per l'esame di queste condizioni, ad altro esponente (italia, IV), va qui osservato che esse sono basate sui seguenti principi fondamentali : I) assicurazione, da parte dell'Italia, del "libero esercizio del potere spirituale", del "libero e pubblico esercizio del culto, nonché della... giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del... Concordato" (art. 1); 2) determinazione di forme di particolare favore per persone ed enti ecclesiastici (artt. 3-4, 6-8, 29 h comma 1, 30 comma 3); 3) rilevanza, nel diritto italiano, di norme e rapporti dell'ordinamento della Chiesa, specialmente in ordine al matrimonio (v. matrimonio, IV, II) e all'insegnamento. Tutte queste norme concorrono, nel loro complesso, ad orientare l'ordinamento italiano se non in senso confessionale strettamente inteso, a considerare rivestita di particolare prestigio la posizione della religione e della Chiesa cattolica.

Qualche osservazione è necessaria sull'indole dei documenti e sul loro valore. Essi costituiscono, anzitutto, una soluzione fondata su un accordo bilaterale, conforme a quanto era stato sempre richiesto dalla S. Sede; ed in ció si oppongono alla disciplina unilateralmente statuita con la legge delle guarentigie. Ma va notato altresi che tale soluzione è stata raggiunta indipendentemente dall'intervento di qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale; e ciò in contrasto con i progetti, più volte avanzati, che prevedevano appunto la partecipazione di altri stati alla conclusione dell'accordo, al fine di assicurare a questo una maggiore stabilità.

I protocolli, Trattato e Concordato, debbono considerarsi atti aventi rilevanza nell'ordinamento internazionale; per quanto riguarda il primo non v'è dubbia che esso sia un vero e proprio trattato internazionale, stipulato fra lo Stato italiano e la S. Sede, quale organo supremo della Chiesa cattolica, avente già nel tempo precedente alla stipulazione la personalità internazionale. Per quanto attiene particolarmente al Concordato, la dottrina più autorevole ritiene senz'altro la sua natura di atto internazionale (v. concordato). Va osservato, inoltre, che anch'esso fu stipulato dalla S. Sede quale organo supremo della Chiesa cattolica (con la stessa veste, quindi, assunta nel Trattato) e non già, come sostenuto da alcuni, quale rappresentante di una ipotetica chiesa nazionale italiana.

Un problema di alta importanza è quello relativo
![img-19.jpeg](img-19.jpeg)
(1st. G. Felici)
Patti Lateranensi - Le firme del card. P. Gasparri e di B. Mussolini e i sigilli apposti ai P. L. (11 febbr. 1929).
![img-20.jpeg](img-20.jpeg)
(1st. G. Felici)
Patti Lateranensi - Firma di Pio XI e sigillo in calce all'atto di ratifica dei P. L. ( 30 maggio 1929).
al rapporto nel quale si trovano tra loro i protocolli lateranensi; se, cioè, essi siano l'uno dall'altro indipendenti o se costituiscano invece un tutto unico, si che la inosservanza o la denuncia di uno di essi (in pratica il problema si pone per il Concordato) comporti come conseguenza l'estinzione dell'altro.

Senza dar rilievo a manifestazioni precedenti alla conclusione dei P. L., e limitando l'esame a questi e a dichiarazioni ufficiali contemporanee o posteriori, si può osservare anzitutto come nel preambolo stesso del Trattato sia detto che "la S. Sede ha proposto che il Trattato... fosse accompagnato, come necessario complemento, da un concordato, ecc. ". Nell'art. 26 del Trattato stesso si parla poi degli "accordi i quali sono oggi sottoscritti". La connessione dei due protocolli è dimostrata altresi dai discorsi del pontefice Pio XI dell' II e 13 febbr. 1929 e specialmente dal chirografo pontificio 30 maggio stesso anno (AAS, 21 [1929], p. 297 sgg.) in cui si afferma che "Trattato e Concordato, secondo la lettera e lo spirito loro, come anche secondo le orali e scritte esplicite intelligenze, sono l'uno complemento necessario dell'altro e l'uno dall'altro inseparabile ed inscindibile. Ne viene che simul stobunt oppure simul cadent" (loc. cit., p. 305). Da parte italiana, a tali solenni dichiarazioni fanno riscontro quelle contenute nella relazione del Capo del governo e del Ministro guardasigilli al disegno di legge per l'esecuzione degli accordi e secondo le quali «il Concordato è il logico e necessario sviluppo" (del Trattato); nonché "Il Concordato integra e completa il Trattato".

Oltre alla già ricordata legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale i P. L. furono resi esecutivi in Italia, si provvide alla emanazione di altre disposizioni per dare esecuzione alle norme pattizie; fra esse le più importanti, tutte relative a materie oggetto del Concordato, sono: la legge 27 maggio 1929, n. 847, sul riconoscimento agli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico; la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patri-

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moni destinati a fini di culto; e il regolamento relativo, approvato con R. D. 2 dic. 1929, n. 2262 e modificato con R. D. 26 sett. 1935, n. 2032.

Bibl.: fondamentale V. Del Giudice, La Questione romana e i rapporti fra Stato e Chiesa fino alla Conciliazione, Roma 1947, con amplissime indicazioni bibliografiche. Il marchese F. Pacelli ha lasciato un diario tuttora inedito relativo allo svolgimento delle trattative. Cf. inoltre, oltre alla bibliografia delle voci richiamate nel testo, V. E. Orlando, Nessi storici e giuridici fra gli Accordi Lateranensi e l'ordinamento anteriore, in Studi Sraduta, II, Firenze 1936, p. 209 sgg . ; S. Indelicato, L'inscindibilità dei P. L., in Rassegna di morale e diritto, 3 (1937), p. 37 sgg.; L. Salvatorelli, La politica della S. Sede dopo la guerra, Milano1937; A. C. Jemolo, La Questione romana, ivi 1938; C. A. Biggini, Storia inedita della Conciliazione, Milano 1942. Rodolfo Danieli

PATTO DI FAMIGLIA. - E l'alleanza politica stretta tra le dinastie appartenenti alla famiglia dei Borboni, regnanti nel sec. xviri in Francia, Spagna, Napoli e Parma. Tale legame era già stato auspicato per Francia e Spagna fin dal principio del secolo da Luigi XIV, ottenendo da Carlo II d'Asburgo il testamento a favore del nipote Filippo.

Il primo atto diplomatico di questa politica fu il patto stipulato il 28 ott. 1743 a Fontainebleau tra i due re Luigi XV e Filippo V, con la mira di procurare alla Francia, in lotta con gli Asburgo d'Austria, l'appoggio delle armi spagnole; a tale fine da parte francese si fecero molte promesse: conquista della Lombardia, unendovi un principato per Filippo di Borbone figlio di Filippo V; garanzia per l'altro figlio Carlo del possesso del Regno di Napoli e Sicilia; riconquista dei due possessi inglesi di Gibilterra e di Minorca da restituirsi alla Spagna; questa verrebbe prosciolta alla pace dalle servitù commerciali assunte nel 1719 verso l'Inghilterra nell'America. L'Inghilterra però cercò di far naufragare il p. di f. con una pace separata con il governo di Madrid. Alla Pace di Aquisgrana del 1748, dopo trattative in cui fu Luigi XV a tentar di eludere gli impegni di Fontainebleau, fu stabilito che Filippo di Borbone avrebbe i domini farnesiani di Parma, Piacenza e Guastalla con il diritto di successione al fratello a Napoli; la situazione politica ed economica della Spagna rimase inalterata. Il p. di f. fu conservato, ma senza efficacia; durante la guerra dei Sette anni la Spagna rimase in disparte. Solo nel 1761 lo Choiseul, ministro di Luigi XV, riuscì a rinnovare con il nuovo re Carlo III, assistito dal Grimaldi, un nuovo patto che comprese le quattro dinastie borboniche. Il Grimaldi acconsentì perché la Spagna non rimanesse isolata ed esposta all'offensiva militare ed economica inglese. La conclusione del Patto ( 15 ag. 1761) fu la rottura delle trattative anglo-francesi e la ripresa delle ostilità: il 3 genn. 1762 fu dichiarata la guerra da parte del governo di Madrid a quello di Londra. La guerra si chiuse però con la Pace di Parigi del ro febbr. 1763 : la Spagna perdette la Florida ed ebbe in cambio dalla Francia la Luisiana; l'Inghilterra abbandonò i diritti di monopolio nell'Impero coloniale spagnolo.

Il p. di f. continuò a dominare la politica estera francese e spagnola, ritenuta una necessità di fronte all'espansione inglese: lo Choiseul calcolava di giungere attraverso il Patto all'unione economica delle due nazioni, al rinnovamento della Spagna, allo sviluppo delle esportazioni francesi nelle colonie spagnole. L'Inghilterra vedeva nel Patto il pericolo dell'unione del più grande paese coloniale con il paese più pronto ad uno sviluppo industriale; mentre sul continente l'alleanza francoaustriaca garantiva la pace e rendeva impossibile all'Inghilterra il trovare alleati contro le due potenze nemiche. Il p. di f. d'altra parte garantiva le due case borboniche di Napoli e di Parma contro ogni ostilità autriaca ed inglese. Il p. di f. funzionò anche nella lotta tra l'Inghilterra e le colonie ribelli d'America: il governo di Versailles, dopo l'alleanza stipulata il 6 febbr. 1778 con le colonie inglesi, si trascino dietro quello di Madrid, che il 12 apr. 1779 stipulò la Convenzione di Aranjuez nella speranza di riavere Gibilterra, Minorca e la Florida.

Il Trattato di Versailles del 1783 segnó il fallimento delle aspirazioni franco-spagnole, però il p. di f. sopravv-
![img-21.jpeg](img-21.jpeg)
(1st. Enc. Catt.)
Patti Lateranensi - Medaglio annuale disegnata dal Mistruzzi con il ricordo della Conciliazione.
visse; ancora nel maggio 1790, di fronte alle minacce inglesi, la Spagna invocò l'aiuto della Francia in nome del patto. L'Assemblea costituente, il 26 ag. 1792, dichiarò senza valore la vecchia alleanza dinastica, pur dicendosi pronta a rinnovar l'alleanza con la Spagna.

Bial.: A. de Broglie, Le secret du roi, Parigi 1878; A. Sou-lange-Bodin, La diplomatie de Louis XV et le pacte de famille, ivi 1894; R. Waddington, Louis XV et le renversement des alliances, ivi 1896; C. De Bourguet, Le duc de Choiseul et l'alliance espagnole, ivi 1906; H. Bedarala, Les premiers Bourbons de Porme et d'Espagne, ivi 1928; id., Purno dans la politique française ou XVIII siecle, ivi 1930; V. Palacio Atard, El tercer pacto de familia, Madrid 1943; F. Moret, La psipondéceance anglaise, Parigi 1949, passim. Francesco Cognasso

PAUGAPALEA (Pocapaglia). - Decretista; nulla si sa della sua vita. Si ritiene comunemente che egli fosse immaco, non si sa se fosse professore a Bologna e collaboratore o soltanto discepolo di Graziano; qualche autore lo dice vescovo. La sua origine è assolutamente sconosciuta.

Lo si ricorda nel diritto canonico come primo glossatore del Decretum di Graziano e paleae furono dette le sue interpretazioni e annotazioni. Sopravvivendo al maestro, fu il caposcuola dei decretisti (v.). Rioni in una Summa la sua opera di