volume-09

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ella pena eterna e della pena temporale dovuta ai peccati. - Con il Sacramento della P. insieme al peccato mortale viene rimessa tutta la pena eterna ad esso dovuta. E dottrina certa e prossima alla fede. Ma con il Sacramento della P. non viene rimessa tutta la pena temporale dovuta ai peccati. E di fede (Conc. Trid., sess. VI, De iustificatione, can. 30; sess. XIV, De Poenit., can. 12). Le reliquie o impronte del peccato (propensioni al peccato della volontà e dell'appetito sensitivo) vengono cancellate, ma non subito (cf. Sum. Theol., 3, q. 86, a. 5, ad $1^{\text {sos }}$ ).
3. Reviviscenza dei meriti e Grazia sacramentale. Con il Sacramento della P. rivivono i meriti di quegli atti che una volta furono salutari, ma che a causa del peccato mortale vennero mortificati (cf. Sum. Theol., 3, q. 89, a. 5). Nel Sacramento della P. con la Grazia santificante viene concesso anche il diritto agli aiuti particolari, con i quali l'uomo può soddisfare per i peccati ed evitare le future ricadute.
VI. Obbliolo di bicevere il Sacramento della P. - 1. Per precetto divino, la confessione, almeno in voto, è necessaria di necessità di mezzo a tutti coloro che dopo il Battesimo hanno peccato mortalmente. E di fede (cf. Conc. Trid., sess. XIV, De Poenit., can. 6).

Il precetto divino obbliga direttamente in pericolo di morte e, secondo alcuni, anche qualche volta durante la vita. Indirettamente obbliga ogni qual volta: a) si deve consacrare o ricevere l'Eucaristia (cann. 807, 856); b) si deve fare qualche atto che richiede lo stato di Grazia e si è persuasi di non poterla ricuperare con il solo atto di contrizione perfetta; c) urge grave tentazione che non si può vincere senza la confessione sacramentale.
2. Per precetto ecclesiastico, la confessione sacramentale è obbligatoria una volta l'anno per chi sa di essere in peccato mortale (can. go6). Tale obbligo comincia da quando, raggiunto l'uso della ragione, si ha coscienza d'aver commesso peccato mortale. L'uso della ragione

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si presume raggiunto al settimo anno di età (cf. S. Congr. dei Sacramenti, 8 ag. 1910). Al precetto della confessione annua per sé non è tenuto chi ha commesso soltanto peccati veniali, come pure, probabilmente, chi dopo essersi confessato, p. es., a Pasqua, di soli peccati veniali, nello stesso anno è caduto in peccato mortale. Il tempo utile per la confessione annua può essere computato da gennaio a gennaio, o da un confessione all'altra, o da Pasqua a Pasqua.

L'utilità della confessione che un tempo piaceva indicare come una carneficina di coscienze, non è oggi contestata da nessun uomo che abbia pratica della vita. Le imitazioni, spesso esagerate (psicoanalisi, narcoanalisi) che si sono fatte a scopo curativo, dimostrano che il Divin Istituto conoscenza a fondo la nostra povera natura umana. A prescindere dagli effetti soprannaturali, basti considerare il valore sociale del Sacramento della P. che esplora, cura, previene un campo di delitti reali e possibili, a cui nessun legislatore o giudice potrebbe arrivare.
VII. Ministro del Sacramento della P. Ministro è soltanto il sacerdote cui, oltre la potestà di Ordine, è stata conferita la potestà di giurisdizione (cann. 871, 872).

1. Potestà di giurisdizione e suo esercizio. - a) In forza della giurisdizione ordinaria possono ricevere la confessione sacramentale : o) il Papa in tutta la Chiesa; $\beta$ ) i cardinali, pure in tutta la Chiesa (can. 873 § i; cf. anche can. 239 § i, n. 1); 7) gli Ordinari dei luoghi nel proprio territorio (can. 873 § 1); 8) il canonico penitenziere della chiesa cattedrale e della chiesa collegiata in tutto il territorio della diocesi (can. 873 § 2; cf. can. 401 § 2); c) il parroco nella sua parrocchia e chi tiene le veci del parroco (can. 873 § 1) cioè il quasiparroco (can. 451 § 2, n. 1; cf. can. 216 § 3), il vicario attuale (can. 471 § 4), il vicario udiutor (can. 475), il vicario sostituto (can. 474), il vicario scontomo o chi, prima della designazione di costui, regge interinalmente la parrocchia vocante (can. 472); $\zeta$ ) i superiori di religione clericale esente per i rispettivi sudditi, a norma delle costituzioni (can. 873 § 2); $\eta$ ) i vescovi e i par-roci-castrensi, ai quali per rescritto della S. Sede fu concessa tale facoltà sui militari (can. 451 § 3). - b) In forza della giurisdizione delegata possono udire le confessioni sacramentali coloro che la ricevettero dagli aventi giurisdizione ordinaria. Possono delegare la loro giurisdizione ordinaria, oltre il Papa, solamente gli Ordinari dei luoghi e i superiori di religioni clericali esenti, a norma delle costituzioni (cann. 874, 875). - c) La giurisdizione può essere delegata ab homine oppure a iure. In ciascun caso può essere delegata direttamente o indirettamente. Delegata ab homine dicesi quella che è concessa a semplice sacerdote da chi l'ha ordinaria. E viene concessa direttamente quando a voce o per iscritto o altro segno al sacerdote è data la facoltà di ricevere le confessioni. Viene delegata indirettamente quando per privilegio del Papa o dell'Ordinario è fatta a qualcuno facoltà di scegliersi qualsiasi sacerdote come proprio confessore. Delegata a iure è la giurisdizione concessa dalla legge in casi determinati. Ed è concessa direttamente nel caso di pericolo di morte, a qualsiasi sacerdote (can. 882); parimenti a sacerdote facente viaggio marittimo (can. 883); od aereo (nutra proprio Animarum studio compulsi 16 dic. 1947: AAS, 40 [1948], p. 17). Indirettamente è concessa al sacerdote che il cardinale o il vescovo anche solo titolare sceglie come confessore proprio e dei suoi famigliari (cann. 239 § i, n. 2; 349 § i, n. 1). - d) Per ricevere validamente le confessioni, si richiede la giurisdizione data espressamente per iscritto o a voce (can. 879). La giurisdizione presunta è nulla. Ma probabilmente vale la tacita. - e) La giurisdizione può essere esercitata soltanto sui propri sudditi (can. 201 § i). Ma per sudditi si intendono non solo quelli che nel territorio hanno il domicilio e il quasi-domicilio; ma anche i girovaghi e i pellegrini che si trovano al momento nel territorio (can. 881 § i). - f) Chi ha la giurisdizione ordinaria può assolvere i propri sudditi (tali però soltanto per ragione di domicilio o di quasi-domicilio) anche fuori del territorio. Chi
ha soltanto la giurisdizione delegata non può assolvere fuori del territorio per il quale gli fu concessa (cf. can. 881 § 2). - g) L'Ordinario del luogo può concedere per il proprio territorio la facoltà di confessare a qualsiasi sacerdote secolare o religioso anche esente (cann. 874, 877, 878). - h) Chi ha ricevuto la giurisdizione delegata dall'Ordinario del luogo, può udire, nel territorio del delegante, le confessioni di tutti i fedeli, sia secolari che religiosi (can. 874 § 1). Sono eccettuate le religiose e le loro novizie, per le cui confessioni occorre una giurisdizione speciale (can. 876). - i) I superiori religiosi non possono ricevere le confessioni dei loro sudditi se non quando ne sono richiesti spontaneamente e liberamente. Anzi, ancorché richiesti, non possono riceverle abitualmente senza motivo grave (can. 518 §§ 2, 3). - l) La giurisdizione per ricevere le confessioni di coloro che dimorano giorno e notte in casa religiosa clericale esente è conferita non solo dall'Ordinario del luogo, ma anche dai superiori religioni, a norma delle costituzioni, a qualsiasi sacerdote anche secolare o di altra religione (can. 875 § i). - m) Nella religione laicale esente il superiore propone il sacerdote per le confessioni dei suoi sudditi, il quale però deve ottenere la giurisdizione dall'Ordinario del luogo in cui trovari la casa religiosa (can. 875 § 2).
2. Giurisdizione concessa dalla Chiesa: a) In pericolo di morte. - In pericolo di morte qualsiasi sacerdote, ancorché non approvato per le confessioni, assolve validamente qualsiasi penitente da qualsiasi peccato o censura anche in modo specialissimo riservata al Papa (can. 882; cf. anche cann. 884, 2252). Però l'assoluzione del proprio complice in peccato turpe è illecita, se un altro sacerdote, ancorché non approvato per le confessioni, senza grave pericolo di infamia e scandalo, può e vuole ricevere la confessione del moribondo, e questi vuole confessarsi da lui (can. 884; e cf. anche can. 2367). Chi in pericolo di morte fu da sacerdote privo di speciale facoltà assolto da censura ab homine o da censura in modo specialissimo riservata alla S. Sede, è tenuto, dopo la guarigione, a ricorrere, sotto pena di reincidenza, e chi ha inflitta la censura, se si tratta di censura ab homine, o alla S. Penitenzieria o al vescovo o ad altri fornito di facoltà, se si tratta di censura a iure, e di stare alle loro prescrizioni (can. 2252; cf. anche can. 2254).
b) Durante il viaggio marittimo. - I sacerdoti che fanno viaggio marittimo, purché abbiano ricevuto la facoltà di udire le confessioni dal proprio Ordinario (sotto il quale nome non sono compresi i superiori maggiori di religione clericale esente; Comm. Pontif., 30 luglio 1934: AAS, 26 [1934], p. 494) o dall'Ordinario del porto nel quale s'imbarcano o di altro porto, toccato dalla nave, durante tutto il viaggio (e probabilmente anche nel luogo da cui parte la nave o nel quale il viaggio ha termine) come pure anche nel tempo in cui la nave, lasciato il mare, inizia e continua il viaggio fluviale) possono ricevere le confessioni di tutti i viaggianti con essi, ancorché la nave durante il viaggio passi o si fermi per qualche tempo nei vari luoghi soggetti alla giurisdizione di altri Ordinari. Ogni qual volta la nave si ferma durante il viaggio, i medesimi sacerdoti possono ricevere le confessioni sia dei fedeli che per qualsiasi motivo accedono alla nave, sia di coloro che desiderano confessarsi da essi, scesi anche per poco tempo a terra, e assolverli validamente e lecitamente anche dai casi riservati all'Ordinario del luogo (can. 883; cf. S. Uffizio, 9 apr. 1900; 23 ag. 1905; 13 dic. 1906). Se la nave deve fermarsi in qualche porto per più vettimane, il sacerdote può servirsi della sua giurisdizione, però non oltre tre giorni, se è possibile ricorrere all'Ordinario del luogo (Comm. Pontif., 13 dic. 1923: AAS, 16 [1924], p. 114). Ciò che il can. 883 stabilisce per il viaggio marittimo, è applicabile anche per il viaggio aereo (motu proprio di Pio XII, 16 dic. 1947: AAS, 40 [1948], p. 17). E controverso se si possa applicare al viaggio in una lunga ferrovia, p. es., la Transiberiana (cf. F. M. Cappello, De Sacramentis, II, Torino-Roma 1944, n. 300).
3. Giurisdizione supplita dalla Chiesa: a) Nell'errore comune. - Si ha errore comune quando in una comunita

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tutti o quasi tutti, o anche molti positivamente giudicano che il sacerdote sia fornito di giurisdizione. Questo è l'errore comune di fatto, distinto dall'errore comune di diritto che si verifica quando un sacerdote si mette in circostanze tali da dover essere creduto fornito di giurisdizione, benché il giudizio positivo sull'esistenza della giurisdizione sia eventualmente formulato soltanto da uno o due, e tutti gli altri, anche presenti, non ne facciano caso. Nell'errore comune sia di diritto, che di fatto supplisce la Chiesa, affinché i fedeli non ne abbiano danno. E ciò non solo quando l'errore è congiunto con il titolo anche solo putativo, ma pure quando non vi è nessun titolo, di cui infatti il Codice non fa menzione (can. 209). Chi avverte il difetto di giurisdizione, secondo l'opinione più accreditata è assolto validamente dal sacerdote che per errore comune ne è creduto fornito. b) Nella giurisdizione probabile. - Nel dubbio negativo dell'esistenza della giurisdizione per sé non è lecito assolvere se nel contempo non vi è l'errore comune e necessita di assolvere; perché nel dubbio negativo la Chiesa non supplisce (can. 209). Nel dubbio positivo e probabile, sia di diritto sia di fatto è lecito, anche senza grave motivo, assolvere dai peccati; la Chiesa supplisce.
4. Giurisdizione sui religiosi. - Sono compresi qui non solo i religiosi di voti solenni o semplici, ma anche coloro che senza voti vivono alla maniera dei religiosi (can. 675); anzi, quanto al valore dell'assoluzione, ciò che è detto dei religiosi, vale anche per i novizi e per tutti coloro che vivono giorno e notte nella casa religiosa per ragione di servizio, o educazione, od ospizio, o salute (can. 514, § i).

Esenziano la giurisdizione ordinaria (delegabile): a) sui religiosi di religione sfericale esente sia i superiori di ciascuna religione, a norma delle Costituzioni, sia l'Ordinario del luogo; b) sui religiosi di religione laicale esente e di qualsiasi altra religione non esente l'Ordinario del luogo (cann. $873 \$ 81,2 ; 874,875$ ).

Su tutti i religiosi hanno giurisdizione ordinaria (non delegabile) anche i cardinali per tutta la Chiesa, il canonico penitenziere della chiesa cattedrale o collegiale in tutta la diocesi; e, se si tratta di religiosi non esenti, anche il parroco nel cui territorio trovasi la casa religiosa non sottratta alla cura di lui (can. $873 \S$ i; e cf. anche can. $464 \S 2$ ).
5. Giurisdizione sulle religiose. - Sono comprese qui soltanto le religiose di voti solenni o semplici e le loro novizie.

Per ricevere validamente e lecitamente le confessioni delle religiose e delle loro novizie, è necessaria una speciale giurisdizione, conferita soltanto dall'Ordinario del luogo in cui trovasi la casa religiosa (can. 876). Però i cardinali possono ricevere dovunque le confessioni dei religiosi di ambo i sessi (can. 239, 1, n. § i; e cf. anche can. 876, § i). Inoltre le religiose e le novizie possono confessarsi dal cosiddetto confessore occasionale. I confessori delle religiose per i quali occorre speciale giurisdizione, sono ordinari, o straordinari, o designati o speciali. A questi devonsi aggiungere i cosiddetti occasionali.
a) Confessore ordinario è chi viene deputato a ricevere abitualmente le confessioni sacramentali di tutta la comunità (can. $520 \S$ i). Dura in ufficio tre anni : può essere rialetto per un secondo e terzo triennio; non può essere nominato straordinario immediatamente dopo scaduto il suo ufficio (can. $524 \S 2$ ). - b) Confessore straordinario è colui al quale, per deputazione dell'Ordinario del luogo, tutte le religiose debbono presentarsi quattro volte l'anno per ricevere almeno la benedizione (can. 52 I § i). Non è tenuto alla legge del triennio e può essere fatto ordinario immediatamente dopo scaduto il suo ufficio (can. $524^{\prime} \S 2$ ). - c) Confessori designati sono quelli che l'Ordinario del luogo deputa a ricevere la confessione delle religiose che in casi particolari richiedano la opera loro (can. $52 \mathrm{I} \S 2$ ). - d) Confessore speciale è colui
che dall'Ordinario del luogo è deputato a ricevere le confessioni di una religiosa che l'ha ottenuto come suo confessore o direttore spirituale (can. $520 \S 2$ ). - e) Confessore occasionale è qualsiasi sacerdote che, approvato anche solo per le confessioni delle donne, validamente e lecitamente assolve le religiose che richiedono il suo ministero. Pertanto: 2) Se una religiosa, per tranquillità della sua coscienza, va da un confessore approvato dall'Ordinario del luogo per le confessioni delle donne, o lo richiede, la confessione fatta in qualsiasi chiesa od oratorio anche solo semi-pubblico (esistente nel territorio del delegante) è valida e lecita, né la superiora può proibire ciò o farne inchiesta anche solo indirettamente, e le religiose non sono tenute a rendere conto del loro operato alla superiora (can. 522). Che anzi la confessione è valida e lecita anche se fatta fuori dei sopranominati luoghi sacri, in confessionale legalmente destinato per le confessioni delle donne (Comm. Pontif., 24 nov. 1920: AAS, 12 [1920], p. 575) o delle religiose (cf. Comm. Pontif., 28 dic. 1927: AAS, 20 [1928], p. 62); o anche solo designato per modum actus o eletto a norma del can. 910 (Comm. Pontif., 12 febbr. 1935: AAS, 27 [1935], p. 94). - S) Le religiose gravemente inferme di malattia anche non pericolosa, possono richiedere qualsiasi sacerdote approvato per le confessioni delle donne, sebbene non deputato per le religisse, e durante l'infermità grave confessarsi da lui quante volte lo desiderano; né la superiora può opporsi a ciò, sia direttamente sia indirettamente (can. 523). Per quanto riguarda le doti richieste e gli obblighi del ministro, v. confessore. Per quanto riguarda l'obbligo specifico del segreto confessionale, v. si-tillo sacramentale. Per quanto riguarda l'abito da adoperarsi dal ministro nell'atto sacramentale, v. ancora conFESSORE. Per il delitto di cui si può macchiare e la falsa accusa che lo può colpire in materia di sollecitazione, v. SOllecitazione.
6. Limitazione della giurisdizione. - V. CENSURA; COMPLICE IN PECCATO TURPE; RISERVA.
7. Luogo e tempo. - Per il luogo, v. CONFESSIONaLE. Per riguardo al tempo il Sacramento della P. si può amministrare in qualsiasi giorno ed ora (Decr. auth. 3383). Si deve tuttavia evitare di ascoltare le confessioni delle donne in ore piuttosto tarde e prima dell'aurora (Collectanea S. Congr. de Prop. Fide, 12 genn. 1869, n. 1339), salvo il caso di necessità. In materia ci si regola piuttosto secondo le consuetudini od eventuali prescrizioni diocesane.
8. Varie categorie di penitenti. - V. CONSUETUDINARI; occasione di peccato; RESIDIVITÀ.

BNL.: oltre i molti trattati di dogmatica e morale, a cominciare dal Bellarmino e De Lugo, cf. i lavori particolari : L. Honoré, Le secret de la confession, Bruges 1924: E. Rauwez, De peccatis reseratis, in Collat. Numurren., 21 (1026-27), pp. 129-42; I. P. Kelly, Faculties of absolving and dispensing in danger of death, in The eccles. rev., 85 (1931), pp. 232-77; A. Connaro, Della giurisdizione sui naviganti, in Perfice munus, 6 (1931), pp. 118-21; G. Kiselstein, De absolutione sacramentali cum iurisdictione dubia, in Res. ord. de Liège, 23 (1931-32), pp. 171-75; B. I. Bellmarch, The right to absolution, in The eccles. rev., 86 (1932), pp. 479-87; V. Coucke, De potestate ad validam absolutionem necessaria, in Collectiones Brugesnes, 34 (1934), pp. 357-62; C. Berutti, De iurisdictione quae ipso iure delegatur ad audiendas fidelium confessiones, in Ios Pontificium, 14 (1934), pp. 51-58, 216-20; B. H. Merkelbach, Quaestiones de variis poenitentium categorii. Quaestiones de Poenitentiae ministro eiusque officiis. Questiones de partibus Poenitentiae. Quaestiones de variis peccatis in sacramentali confessione medendis, Liegi 1927-35; J. Mauriac-E. d'Ors ecc., L'homme et le péché, Parigi 1938; F. Charrière, Ego te absolvo, réflexions sur le sacrement de Pénitence d'l'usage du clergé, Mulhouse 1939: S. Rossi, De necessaria iurisdictione ad sacramentales confessiones audiendas, in Perfice munus, 14 (1936), pp. 13-18; E. Manning, La confessione, Roma 1944: G. Rue, De monsre Sacramenti Poenitentiae in audjicando Corpore Christi Mysticis, ivi 1944, pp. 31-96; V. Heylen, De Poenitentia, $8^{4}$ ed., Malines 1946; H. De Lubac, Les Sacrements, in Catholicisme - Les aspects sociaux du dogme, Parigi 1947, pp. 27-83; A. Verhamme, De necessitate modii Sacramenti Poenitentiae, in Collat. Brugen., 43 (1947), pp. 281288; id., De necessitate praecepti Sacram. Poenit., ibid., 43 (1947), pp. 361-69; A. Vandenbusscer, De electione et mutatione directoris, ibid., 43 (1947), pp. 51-56; A. Verhamme, De universalitate

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potestatis clavium, ibid., 43 (1947), pp. 200-208; E. Janssens, De directione animarum in via purgativa, in Collect. Mechl., 32 (1947), pp. 282-83; Sisinio M. da Romallo, Il ministero della Confesione nei primordi dell'Ordine francescano in relazione ai diritti parrocchiali, Bergamo 1950.

Andrea Gennaro
VIII. Riti orientali. - Presso gli Orientali cattolici, a causa della frequenza delle confessioni, la parte rituale del Sacramento è talmente abbreviata che non è più molto dissimile dal rito in uso presso i Latini; quasi sempre però la formola di assoluzione, non dovunque né unicamente indicativa, è propria a ciascun rito, sebbene talvolta ispirata dalla formola latina.

Gli usi dei dissidenti sono svariatissimi; qualche sacerdote bizantino, rivestito dall'epitrachelion, sta il giorno di festa alla porta della chiesa quando i fedeli vi entrano per celebrare la S. liturgia; chi vuole comunicarsi, si avvicina e lui dicendo: "ho peccato", ed egli dà l'assoluzione; altri sacerdoti invece, rigettando questa pratica abusiva, osservano il rituale prescritto, esigono la confessione particolareggiata dei peccati, impongono la p. prima o dopo aver dato l'assoluzione; i buoni fedeli, abituati a confessarsi una o quattro volte all'anno, si preparano con digiuni, preghiere ed esami a ricevere il Sacramento; questi esercizi spirituali si chiamano dai Russi peccato.

Se si esaminano i formolari, vi si notano molti vestigi dei tempi passati: a) uno sviluppo considerevole della parte eucologica, talvolta un intero Uffizio; b) un questionario secondo il quale il sacerdote interroga il penitente o una formula generale di accusa contenente l'elenco di ogni specie di peccati da recitarsi dal penitente; c) una, e più spesso parecchie, formole di assoluzione di indole eucologica (siano deprecative, indicative od optative) o di indole dichiarativa; d) una p. generalmente gravissima e l'obbligo di tornare dal sacerdote dopo averla compiuta.

Nei più antichi eucologi greci (secc. viI)-viI non si trova un vero rito penitenziale, ma soltanto due preghiere conservate fino ad oggi: Eó $\gamma \dot{\eta} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\eta} \mu \varepsilon \tau \alpha \nu \omega \dot{\omega} \nu \tau \omega \nu \dot{\nu} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\eta} \dot{\eta} \dot{\eta} \dot{\alpha} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon

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pubblica, quando v'è uno scandalo da riparare. Il CIC prescrive che non si imponga una p. pubblica, quando il delitto commesso è occulto e ciò allo scopo di non ledere inutilmente la fama del delinquente (can. 2312 § 2). L'onere, inoltre, che viene imposto non va di necessità equiparato alla quantità e alla gravità del delitto commesso, bensì alle buone disposizioni di pentimento che dimostra il delinquente, e meno che non concorrano altri motivi a spingere il Superiore ad imporre un onere sufficientemente gravoso (can. $2312 \S 3$ ). Appare chiaro che il fine specifico della p. è quello di indurre al pentimento.

Il can. 2313 del CIC elenca le principali p. che possono essere imposte dal Superiore: il recitare determinate preghiere, come, p. es., i salmi penitenziali, le lizanie dei santi ecc.; il compiere una determinata opera di pietà piuttosto gravosa, come un pellegrinaggio; un particolare digiuno; elemosine; fare gli esercizi spirituali per alcuni giorni in qualche casa religiosa. Il CIC lascia arbitro il Superiore di aggiungere alla p., se crede, anche qualche rimedio penale come l'ammonizione e la correzione.

Bibl: oltre i Commenti al CIC, v. A. Bride, Peines ecclés., in D'TSC. XII, 624-659; I. Noval, De ratione corrigendi ac puniendi sive in iudicio, sive extra..., in Tus Pontificium, 1-2 (1921-22), 147 sgg .; 3 (1923), 36 sgg.; R. Adam, Le pouvoir coëcritif de l'ecdque, Quebec 1946, pp. 153-54.

Michels Federici
PENITENZIALI, LIBRI. - Sono collezioni di canoni più o meno vaste, in cui si trovano elencate le varie penitenze (mortificazioni, preghiere, digiuni, elemosine, ecc.) che si possono imporre ai peccatori, secondo la natura ed il numero delle colpe commesse. Semplici tariffe proporzionanti la riparazione alla colpa, all'inizio, i p. divengono in seguito trattati completi ad uso dei confessori.

Essi presuppongono una forma di penitenza diversa dall'antica penitenza canonica: ignorano l'ordo poenitentium, l'imposizione della penitenza all'inizio della Quaresima, la riconciliazione solenne il Giovedi Santo, lo status poenitentium e gli obblighi che vi si ricollegano; infine ammettono l'iterazione della penitenza. In tal modo allo stato di penitente succede il regime delle penitenze private. Quantunque l'idea di proporzionare la pena alla colpa sia antica (concili, decretali, lettere dei Padri), solo nel sec. vi si raccolsero simili cataloghi. Spesso attribuiti, a torto, a qualche personalità di rilievo (Colombano, Commeano, Teodoro, ecc.), i p. sorsero in Irlanda e in Scozia per iniziativa privata dei confessori, sotto l'influenza, sembra, delle usanze monastiche e della pratica del Wergeld germanico; i discepoli di Colombano contribuirono a diffonderli sul continente. Le pene prescritte dai p. riscattano i peccati così come la composizione legale riscatta i delitti; e, secondo il principio del de arreis, le lunghe mortificazioni sono commutabili in mortificazioni più brevi ma più dure (p. es., un anno di digiuno in pane et aqua può essere sostituito con tre giorni di digiuno completo sulla tomba di un santo).

I rapporti tra questa penitenza a tariffa, la penitenza antica e la disciplina attuale riguardano la storia della penitenza; qui saranno esposti solo i risultati acquisiti relativamente all'origine ed allo sviluppo dei p .

Nonostante le ricerche di A. Augustin nel sec. xv1, di P. Pithou, di Luca d'Achery, di E. Martène, di J. Morin, lo studio scientifico sui p. comincia solo nel sec. xix. Wasserschleben, Kunstmann, Hildenbrand ritengono i p. di origine celtica o anglosassone e vedono in essi l'applicazione ai laici della penitenza privata dei monaci. Lo Schmitz, nella sua edizione del 1883, tentò di dimostrare che la Chiesa romana ebbe anch'essa i suoi libri p. basati su testi autentici della gerarchia. P. Fournier ha provato poi come questa ipotesi fosse errata, dato che la maggior parte dei testi citati da Schmitz sono di origine insulare.

I p. possono essere classificati nel modo seguente:
I. P. insulari. - 1. I più antichi p. sono irlandesi. Il Sinodo di a. Patrizio (ca. 450) punisce chierici e laici omicidi, fornicatori o idolatri. Si hanno poi i canones

Hiberuenses, che comprendono il de stipulatione Hibernensis Sinodi, il de arreis, i canones Sinodi Hiberniae e il de iecitione; infine, il p. di Vinnian, ca. il 550 , che considera fra gli altri i peccati di pensiero e le colpe sessuali.
2. I p. bretoni comprendono i 16 excerpts de libro Davidis (ca. 550-600), il p. di Gildas (ca. 550), i p. A e B di Colombano in 42 cann., che sarebbero stati redatti un po' a Bobbio, un po' a Luceuil. Tutti questi p., poco ordinati, considerano in special modo le colpe dei chierici e dei laici, e soprattutto le colpe di carattere sessuale; come penitenze vengono imposti i digiuni in pane et aqua, l'ecilio, l'elemosina, le multe e la massoniasione di schiavi. Dal sec. vii all'viii i p. hanno uno sviluppo notevolissimo. Eccone i più importanti : 1) il p. di Commeano, in 11 titoli, secondo l'ormade di Casciano, di origine senezese o irlandese, redatto tra il 650 e il 700 ; l'originale (cod. Vat. Pal. lat. 485) è stato pubblicato nel 1902 dallo Zattinger. Le fonti di questo p. sono le collezioni insulari sopracitate, disposte metodicamente secondo il principio contraria contrariis sonantur. 2) Le collezioni teodoriane, attribuite falsamente a Teodoro, arcivescovo di Canterbury (668-90), in cinque raccolte : i canoni pubblicati dal d'Achery, i canones Gregorii pubblicati dal Kunstmann, i 214 canones Cottoniani, una serie del Sangallense tripartitum, il discipulos Undernisium in 2 libri. Queste diverse raccolte sono fra loro in un rapporto non ancora precisato; esse sono state composte tra il 690 e il 740 in Inghilterra. Nonostante dichiarino di seguire Roma, esse destano meraviglia per il loro lassiano, specialmente in materia matrimoniale. Bisogna aggiungere molti p. che da esse derivano: il p. di Beda del sec. viii, quello di Egberto, il cui autore è probabilmente l'arcivescovo di York (ca. 732-66), la compilazione del codice Barberini pubblicata da Albers (in Archiv für hathol. Kirchenrecht, 81 [1901], p. 393 sgg.), il liber de remedits peccatorum e il confexiannile Ecgberti.
II. P. CONTINENTALI. - Dal sec. viII in poi i p. sono redatti sul continente, ma le fonti restano sempre quelle insulari, aumentate da estratti di collezioni canoniche. Essi si possono suddividere nel modo seguente :

1) I p. di Bobbio, di Fleury, di Merseburgo, derivanti da Colombano; 2) l'excarpous Cuneneani, il Bigntinum, il Nemesec e i tripartiti, derivanti dal Commeano e da Teodoro; inoltre un p. spagnolo della stessa epoca, il Vigilianum. I Concili riformatori dell'813 reagiscono contro questi libri poco poenitentiales saciunt, quorum non certi errores incerti auctores (Conc. di Chalon, can. 38) e tentano di sostituirli con p. composti utilizzando collezioni canoniche autentiche; risultato ne è la Dscheriana. Più utilizzabili per i confessori sono stati i p. di Alitgarin, in 6 libri, il Quadripartitus, il p. dello pseudo-Teodoro e i due p. di Rabano Mauro dell'841-53.

Dal sec. 12, collezioni insulari e collezioni caroline si contendono il favore dei confessori, ormai obbligati ad avere un p. Il più importante di questo periodo è il Corrector sive medicus, composto tra il 1008 e il 1012, che costituce il XIX libro del Decretum di Burcardo di Worms, in 159 capitoli (sui p. che ne sono derivati cf. P. Fournier, in Revue d'histoire ecclés., 12 [1911], p. 695).

I partigiani della riforma che fu poi detta gregoriana, come Attone di Vercelli e Pietro Damiani, sono unanimi nel protestare contro i p. Il solo p. compreso in una collezione gregoriana è quello di Anselmo di Lucca, inserito nel I. XV del Decretum di Ivo di Chartres nel 1094. Infine, verso il 1140, Graziano, inserendo nel suo Decretum certi testi sulle penitenze, chiude l'epoca dei libri p.

Di questi si può dire che hanno contribuito a generalizzare la pratica della confessione; con i loro divieti hanno favorito il progresso della civiltà, difendendo i deboli, reprimendo gli atti di violenza, incubando alcuni principi d'igiene; mentre, con proibire i peccati di pensiero, hanno affinato la coscienza morale degli uomini.

Bibl.: per le edd. dei p. (critiche non ne esistono) v. F. W. H. Wasserschleben, Die Busordnungen der abendländ. Kirche, Halle 1851, e H. J. Schmitz, Die Bussbücher und die Bussdisziplin der Kirche, I, Magonzo 1883; H. Düsseldorf 1898. Per la storia v. G. Le Bras, s. v. Pinizontich, in D'TSC. XII, col. 1160 sgg.; F. W. H. Wasserschleben, Beiträge zur Gesch. der vorgrationischen

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Kirchenerchtspuellen, Lipsia 1839; F. Kunstmann, Die latein. Poenitentialbücher der Angelnachsen, Magonza 1844; K. Hildenbrand, Unterstich. über die germanischen Poenitentialbücher, Würzburg 1891; E. Friedberg, Aus deutschen Bussbüchern, Halle 1868: J. Zettinger, Das Pocnit. Commeans (Vat. Pal. lat. 463), in Archire f. hath, Kirchenrecht, 84 (1902), p. 501 sge.; P. Oakley, Endish penitential discipline and anglo-saxon law in their joint influence, Nuova York 1923; R. Otszo, El penitential Silense, Madrid 1928; W. Finsterwalder, Unterstich. zu den Bussbüchern des VII. VIII. and IX. 7ohrh., Weimar 1929; G. Le Bras, Nativis Theodori, in Rev. hist. de droit frangais et étranger, 1931, pp. 93-115.

Cirillo Vazel
PENITENZIALI, SALMI. - Gruppo di salmi (Ps. 6; 31; 37; 50; 101; 129; 142 [Volg.]) che esprimono la fiducia nella misericordia infinita di Dio verso il peccatore e verso il perseguitato. Formarono una collezione liturgica sin dai primi secoli della Chiesa; già in uso al tempo di s. Agostino, è ricordata da Cassiodoro; fu commentata, pare, da s. Gregorio Magno. La serie dei s. p. era recitata nei venerdi di Quaresima dopo le lodi, il giorno delle Ceneri per il rinvio dei penitenti e il Giovedi Santo per la loro riconciliazione. Fa parte delle preghiere per l'Estrema Unzione, per la consacrazione delle chiese, la benedizione dei cimiteri, la benedizione dell'abate. E data come penitenza ai chierici promossi alla tonsura e agli Ordini minori.

Considerata in se, la serie dei s. p. non è un gruppo omogeneo. Comprende infatti salmi strettamente penitenziali ( $6 ; 37 ; 50 ; 129$ ), di lamentazione (101;142) e un salmo sapienziale (31). Però il carattere che li accomuna spiega la funzione che essi ricevettero nella liturgia cristiana.

Giorgio Castellino
PENITENZIARIO. - In senso tecnico è il luogo in cui un individuo, condannato con sentenza irrevocabile, deve espiare la pena che gli è stata irrogata. Esso è quindi legato al concetto di pena, mentre il carcere preventivo ospita coloro che si trovano in attesa del procedimento penale.

Il p., con tutta la complessa vita che intorno ad esso si svolge, è fonte di numerosi problemi sociali : si può dire che la quasi totalità di essi è determinata dalla presenza dell'individuo come essere responsabile, dotato di anima oltre che di corpo, e dalla fisionomia che conseguentemente ha assunto, specie in tempi più recenti, il concetto di pena criminale. Per l'evoluzione storica di tale concetto, e per i problemi comuni anche alla detenzione preventiva, c. CARCERE.

Alla base di un sistema penitenziario, degno di uno Stato civile e cristiano, deve stare un concetto di pena che tenda alla rieducazione del condannato e consiste perciò in trattamenti non contrari al senso di umanità, pur tenendo conto della responsabilità morale della persona umana.

Nel sistema cosiddetto pensilvanico, si è adottato il criterio dell'isolamento continuo, diurno e notturno, nei casi più gravi, mentre si manifesta scarso entusiasmo circa il lavoro dei detenuti. Nel sistema cosiddetto auburniano, proprio anch'esso di alcuni Stati americani, l'isolamento è limitato al periodo notturno e coincide con l'attribuzione di un particolare rilievo al valore rieducativo del silenzio, mentre durante il giorno si consente il lavoro in comune. In Europa il sistema irlandese, p. es., fa molto affidamento sulla cointeressenza del recluso alla propria rieducazione, ottenuta attraverso un sistema graduale che va dall'isolamento continuo all'isolamento soltanto notturno, con lavoro diurno comune e successivamente presso istituti ad organizzazione industriale ed agricola, sino alla liberazione condizionale, per i più meritevoli. In Italia, il sistema penitenziario, ancora basato sulla codificazione del 1930 e sul Regolamento del 18 giugno 1931, è in corso di revisione per il coordinamento di tutto il settore penalistico con le nuove esigenze costituzionali. Come in altri settori, si nota un notevole divario tra legislazione ed attuazione pratica, a causa della scarsezza dei mezzi e degli eventi bellici. Nel 1949-50 è stata nomi-
nata una Commissione parlamentare d'indagine, che ha pubblicato una pregevole relazione, edita a cura della Camera dei deputati.

I principali problemi sociali in questa materia possono brevemente sintetizzarsi. Anzitutto l'evolversi della scienza e della legislazione penale verso l'adeguamento della pena alle singole personalità dei condannati, come in ogni sana tecnica curativa, esige un sistema di educazione e di osservazione perfezionato e specializzato. Ne deriva di conseguenza la specializzazione degli stabilimenti di pena, sia distinguendoli dagli stabilimenti di detenzione preventiva, sia differenziandoli tra di loro a seconda dell'entità della pena da scontare (ergastolo, case di reclusione, case di arresto), e delle qualità personali dei soggetti passivi (case per minori, per minorati fisici, sanatori per tubercolotici, case per delinquenti abituali e professionali, ecc.).

Particolarmente importante è il problema dell'edilizia carceraria; non sfugge infatti ad alcuno che una pena rettamente intesa, per raggiungere il suo effetto rieducativo, deve scontarsi in ambienti che ne facilitino l'efficacia in modo positivo. La scienza edilizia specializzata ha fatto in questo settore progressi decisivi, che attendono una vasta applicazione pratica. Le tendenze più recenti, accolte anche dalla legislazione italiana, non sono favorevoli all'isolamento continuo. Esso infatti finisce per sviluppare nell'individuo sentimenti antisociali; andrebbe quindi limitato ai casi più gravi e al periodo notturno, come fonte di preziosa meditazione, e disgiunto dall'affittività di ambienti tetri e malsani. E necessario anche un perfetto servizio di assistenza sanitaria, affinché il condannato ai trovi sempre nelle migliori condizioni per sopportare la punizione. Ciò richiede attrezzature moderne, medici generici e specializzati, case speciali per gli ammalati, onde evitare peggioramenti e contagi. Come misura preventiva a tal fine, e per ovvi motivi di umanità, il nutrimento dev'essere umano e garantire un minimo di calorie sufficiente. La varietà e la sanità del vitto è certo compatibile con l'esigenza che il recluso non abbia a trovare nel carcere condizioni di vita privilegiate, rispetto all'ambiente in cui viveva.

Al centro di tutta l'organizzazione penitenziale stanno quei mezzi predisposti a redimere e rieducare l'individuo. Se è vero che per essere efficaci hanno bisogno di un ambiente favorevole, questi mezzi, che vengono chiamati fattori dell'emenda, non possono confondersi con essa. Già la S. Scrittura mostra il carattere afflittivo del lavoro (Gen. 3, 19); esso è poi un obbligo sociale cui non possono sottrarsi proprio coloro che si sono messi contro la società, ed è un mezzo efficacissimo per combattere l'azio e la conseguente depressione fisica e morale, nonché per procurare all'organizzazione penitenziaria i mezzi di cui abbisogna, e al recluso la soddisfazione di contribuire al proprio mantenimento, alla propria rieducazione, al proprio ritorno nella società. A questo proposito bisogna insegnare un mestiere a chi ne è privo, far progredire nel proprio chi è già esperto, evitare lo sfruttamento fisico e morale, corrispondere adeguate mercedi, approntare mezzi ed ambienti adatti. L'istruzione, fattore di emenda di primaria importanza, tende ad ingentilire l'animo del condannato, combattendo l'ignoranza, che è una delle cause remote del male. Scuole organizzate, insegnanti preparati ed amorevoli, titoli di studio purificati a quelli ordinari, letture sane ed attraenti, mezzi pedagogici moderni, specie per gli adulti, spesso disavvezzi alla fatica dell'apprendere, sono necessità che s'impongono sempre più. L'assistenza religiosa e le pratiche di culto costituiscono un fattore importantissimo di emenda. Sarebbe errore fondamentale sostituire l'assistenza religiosa con trattamenti psicosanlitici e psicologici : la psicologia infatti non cessa di essere una scienza psicosomatica, spingendosi tutt'al più a studiare gli effetti delle manifestazioni interiori, che sono cosa ben diversa dall'anima e dalla vita soprannaturale. Se si riflette inoltre che il reato è fondamentalmente mancanza di amore dell'uomo verso la società, e spesso è causato dalla mancanza di amore della società verso l'uomo, niente altro, al di fuori della religione e della carità, può riparare a questo difetto

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fondamentale. Solo il ministro di Dio, che nel perdono rappresenta Dio stesso, può ridare luce e amore duraturi. La preghiera in comune dei reclusi è quanto di più commovente ed efficace si possa pensare per la loro riabilitazione.

Il problema dei minori costituisce un capitolo particolare dell'esecuzione penale. Senza considerare i mezzi preventivi che la società deve adottare per la migliore formazione dei giovani (v. PREVENZIONE), è evidente che misure di particolare efficacia debbono tendere alla rieducazione dei minori che indulgono al delitto. In alcune nazioni anglo-sassoni ha avuto notevole applicazione il principio della libertà assistita, che da molti si auspica anche in Italia. In ogni caso, pur restando ferma la responsabilità penale del minore, le case penali per minori non dovrebbero avere l'aspetto di p., e la pena dovrebbe essere privata di ogni afflittività materiale, assumendo un carattere esclusivamente rieducativo. La specializzazione della pena dovrebbe assumere riguardo ai minori un carattere assoluto.

Una notevole funzione sociale è assolta da tutti gli organismi che si occupano dell'assistenza postcarceraria. L'efficacia della pena, che si valuta rispetto al conseguito reinserimento del condannato in una onesta vita sociale, deve essere facilitata, aiutando in tutti i modi il condannato nel suo viaggio di ritorno. Se la società ha la sua parte di responsabilità in molti reati che si commettono, il più perfetto dei sistemi penitenziari non raggiungerà mai appieno il suo scopo, se non sarà completato da un effettivo risanamento morale dell'ambiente sociale.

Birl.: P. Cannat, La réforme pénitentiaire, Parigi 1949; Relazione della Commissione parlamentare d'indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari, Roma 1951.

Francesco Traversa
PENITENZIERIA APOSTOLICA: v. TRIBUNALI DELLA S. SEDE.

PENN, William. - Quacchero inglese, fondatore della Pennsylvania, n. a Tower Hill (Londra) il 14 ott. 1644, m. a Ruscombe (Inghilterra) il 30 luglio 1718. Cresciuto sotto l'influenza puritana, sin dagli anni studenteschi, a Oxford dove, morto Cromwell, si attuava la restaurazione anglicana, simpatizzò con il movimento quacchero (v. quacchero).

Espulso dall'Università (1662) per il suo non-conformismo religioso, fu inviato nel continente, ove frequento per qualche tempo l'Accademia ugonotta di Saumur. Avendo aderito al quaccherismo durante un soggiorno in Irlanda (1667), ne divenne pastore e divulgatore al suo ritorno in Inghilterra. La pubblicazione di un opuscolo di polemica religiosa gli valse nove mesi di prigionia nella Torre di Londra (1668-69). In prigione scrisse la principale sua opera No Cross, No Crown, eloquente difesa della sua fede e violento atto d'accusa contro i cattivi costumi. Dopo un periodo di controversie con presbiteriani e battisti e di lotte contro i poteri costituiti, in cui si battè strenuamente in favore della tolleranza religiosa e del liberalismo politico; dopo numerosi arresti e diversi viaggi nel continente a scopo missionario, nel 1681 ottenne dalla Corona, in pagamento di un credito ereditato dal padre, la concessione di un vasto territorio del nuovo mondo, che fu chiamato Pennsylvania. Raggiunta l'America nel 1682, si insediò quale governatore del possedimento e gli diede una costituzione diretta a farne uno "Stato" cristiano secondo i principi del quaccherismo. Instauratavi libertà di culto e stabiliti amichevoli rapporti con le tribù indiane confinanti, nel 1684 fece ritorno in Inghilterra, dove prese parte attiva alle vicende politiche e alle lotte religiose del tempo. La sua battaglia in favore della tolleranza, anche nei confronti dei cattolici,
fu particolarmente coraggiosa. Esautorato e poi reintegrato nella carica di governatore della Pennsylvania, ritornò nella colonia nel 1699 e ne riorganizzò il governo. Rientrato in patria nel 1701 , vi riprese la sua posizione di capo dei dissidenti.

BibL.: M. K. Spence, W. P. A bibliography, Harrisburg 1932: W. Hull. W. P. A tapical biography, Nuova York 1937; W. W. Comfort, W. P. 1644-1716. A teicentenary estimate, Filadelfia 1944.

Gabriels Musatti
PENNABILI, diOcesi di : v. MONTEfeltro, diOcesi di.

PENNE e PESCARA, diOcesi di. - Diocesi con sede a Pescara, conta 235.000 ab., 70 parrocchie raggruppate in 14 foranie. Ha altre 290 chiese e oratòri. Il territorio, in prevalenza collinoso, misura 2000 kmq . comprendendo 39 comuni, dei quali 30 appartengono alla provincia di Pescara e 9 a quella di Teramo. Il Capitolo, costituito a Penne nell'anno 1000, è composto di 12 canonici (Aim. Pont., 1952, pp. 314-15). La diocesi dipende direttamente dalla S. Sede.

La leggenda attribuisce l'evangelizzazione dell'attuale territorio diocesano, anticanente abitato in gran parte dai Vestini, a Patras, uno dei settantadue diocesoli di Gesù Cristo, che sarebbe stato il primo vescovo di Penne. Si narra pure che, durante la persecuzione di Diocleziano, avrebbero subito il martirio nel territorio di Casauria : Massimo levita, Venanzio, Luciano e Donato, le cui reliquie furono trasferite nella cattedrale di Penne nell'anno 868 da un vescovo Giraldo; ma probabilmente si tratta di martiri di altri paesi (Lanzoni, I, p. 371). La diocesi compare durante il sec. ix, ma la sua origine può essere assai anteriore. Nel 958 Penne estese la propria giurisdizione sul territorio dell'antichissimo città di Atri, che possiede una chiesa monumentale di grande importanza storica. Nel 1252 Atri venne eretta in diocesi ma unita a Penne «aeque principaliter».

Nel corso dei primi secoli del secondo millennio cristiano la diocesi di Penne-Atri ebbe grande splendore e notevole influenza sopra una vasta, prosperosa zona dell'Abruzzo. Fu visitata da s. Francesco d'Assisi, recatosi a Penne per comporre gravi inimicizie sorte tra alcune nobili famiglie. Il convento dei Minori francescani di quella città risale all'anno 1225.

Il 2 luglio 1949 Pio XII trasferì a Pescara la sede del vescovo e del Capitolo e separò Atri da Penne per unirla alla diocesi di Teramo. Il primo vescovo della riordinata diocesi (con il nome di Penne-Pescara), mons. Benedetto Falcucci, da Atessa, prese il possesso canonico il 30 ott. 1949.
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(int. alivori)
Penne e Pescara, diocesi di - Facciata dell'abbazia di S. Clemente e Cassaria (sec. xII) - Torre de' Passerl.

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Penne e Pescara, diocesi di - Pila dell'acqua santa (sec. XI). Penne, Cattedrale.

L'antica cattedrale di Penne (ora concattedrale) dedicata a s. Maria e a s. Massimo fu distrutta nel 1943 da un bombardamento aereo. La ricostruzione è stata iniziata nel 1951. Il Seminario diocesano, fondato nel 1570, ha tuttora sede in Penne ed educa un centinaio di alunni. La nuova Cattedrale, costruita a Pescara nel 1933, intitolata a s. Cetteo e dedicata a tutti i santi sommi pontefici, è anche tempio nazionale della Conciliazione. E, dopo quella di S. Clemente a Casauria, la chiesa più notevole della diocesi. Fu devastata durante il periodo nel quale la città di Pescara era deserta per gli eventi bellici (ott. 1943-giugno 1944).

La diocesi conta non pochi santi e illustri personaggi nati o vissuti a lungo nel suo territorio : s. Guidone, abate di S. Clemente a Casauria, taumaturgo; s. Bernardo, nato a isola del Gran Sasso, diocesi di Penne, che fu uno dei più grandi vescovi di Teramo, ove è molto venerato ancora oggi; s. Gabriele dell'Addolorata (v.), morto nel convento dei Passionisti di Isola del Gran Sasso. Il santuario, ove sono custodite le sue spoglie, meta di numerosi pellegrinaggi, dal 1950 dipende dal vescovo di Teramo. La vita monastica ebbe largo sviluppo nella diocesi. Prima fra tutti si presenta l'illustre abbazia, in origine della S.ma Trinità, poi di S. Clemente di Casauria (Casa aurea), eretta in un'isoletta formata da due rami del fiume Pescara dall'imperatore Lodovico II nell'871; da Roma vi sarebbero state trasportate reliquie di s. Clemente. Rovinata dai Saraceni nel sec. x, eccelse di nuovo per fama e ricchezza fra le abbazie di diritto regio, dotata di privilegi dai sovrani; ma Urbano II la prese sotto la dipendenza della Sede Apostolica. Nel sec. xiri cominciò la sua decadenza e nel xv fu data in commenda. Monaci celestini e poi Francescani riformati ne ufficiarono la grande Basilica sino alla soppressione, nel 1860; oggi
essa è curata dallo Stato come monumento nazionale. S. Bartolomeo di Carpineto fu fondato per i Benedettini nel 962 dal conte di Penne, fu affidato ai Cistercensi da Galvano Lancia nel 1258 ed era monastero assai ricco. Altre abbazie benedettine furono: S. Maria di Picciano, che ebbe da Leone IX la conferma dei possessi e da Alessandro VI fu concessa agli Olivetani; Loreto Aprutino, esistente nel sec. xir; S. Salvatore di Castelli; mentre S. Giovanni di Casanello in territorio di Atri, soggetto all'abbazia dei SS. Quirico e Giulitta ad Antrodoco, appartenne dopo il 1232 alla cattedrale di S. Maria di Atri.

BibL.: Chronicon Casauriense, ms. lat. 3411 della Bibl. nat. di Parigi: cf. C. Manaresi, in Rendic. Ist. lumbardo di scienze e lettere. Classe di litt., serie III, 11 (1947), 29-62; P. F. Kehr, Italia pontifria, IV, Berlino 1908, p. 283 sgg.; S. De Leone, Pennei illustri, $2^{2}$ ed., Loreto Aprutino 1910; L. Di Vestea, Penne sacra, Teramo 1923; per S. Clemente di Casauria, v. Contincau, I, coll. 613-14. Enrico Josi

PENSIERO. - Dal latino pensare, pesare, ponderare (il gr. vó $\gamma \rho \iota \varsigma$, $\delta \iota \alpha \dot{v} \alpha \alpha$ ha altra derivazione), il termine conserva il riferimento etimologico in uno dei suoi significati oggi più propri, come attivita riflessiva dell'intelletto (v.). Anche se meno frequente, non manca nella latinità classica l'uso di "pensare" nel senso di "considerare", versare animo: "vulnera laude pensabimus" (Quintil., Declam., 3, 16; cf. E. Porcellini, Lesicon totius latinitatis, III, Padova 1940, p. 625). Al nostro odierno "pensare" corrisponde però più esattamente cogitare (da cogere, contrazione di coagitare, quasi adunare e sommovere mentalmente : dove è presente un certo parallelismo semantico con "pensare" nel senso di "ponderare"; cf. op. cit., I, ibid., p. 672).

In senso molto ampio, dopo Cartesio, presso cui però non è esclusivo, p. è ogni attività cosciente dell'essere spirituale: "Che cos'è una cosa che pen