Elne che a P. Patroni della diocesi sono s. Giovanni Battista, s. Eulalia e s. Giulia.
La cattedrale di S. Giovanni Battista offre uno dei migliori esempi del gotico meridionale ad unica ampia navata del sec. xiv-xv. La facciata è composta di strati di pietre e mattoni tagliati con grandi archi di scarico; è preceduta da un portico del sec. xvir con una torre sormontata da un campanile in ferro battuto del 1742. A destra della facciata resta un avanzo dell'antico atrio con un epitaffio del 1316. L'edificio fu iniziato il 27 apr. 1324 da Sarcio re di Maiorca e da Berengario vescovo di Elne, come si legge nelle due iscrizioni all'interno. L'edificio fu continuato nel 1475 da Luigi XI, compiuto nel 1507 e consacrato nel 1509 . In comunicazione con la Cattedrale è il santuario più antico (sec. xi) e più venerato di P. detta la "chapelle de Notre-Dame» del Correch, che non è altro se non l'abside della primitiva chiesa di P., St-Jean-le-Vieux, consacrata nel 1023; la statua della Vergine venerata è d'età romanica, ma restaurata. Presso la Cattedrale è la "chapelle du Christ", eretta tra il 1535 e il 1543 , ma ricostruita di recente. La chiesa di S. Giacomo è in parte ancora gotica (sec. xiv) e in parte classica (sec. xviri); quella di S. Matteo (a. 1640) costituisce un esempio di stile gotico meridionale ancora superstite nel sec. xvir. Il Museo occupa l'edificio dell'antica Università; contiene avanzi architettonici dell'antica Ruscino e una collezione di sculture e pitture, nonché la Biblioteca, ricca di oltre 35.000 volumi, incunaboli e manoscritti, tra cui un evangeliario del sec. xir, proveniente dall'abbazia di Arles-sur-Tech (v. elne).
Bibl.: P. Vidal, Hist. de la ville de P., Parigi 1897; J. Caimer, Hist. du Roussillon, ivi 1900; R. Rey, L'art gothique du Midi de la France, ivi 1934: Guide de la France chrétienne et missionnaire, 1928-29, ivi 1948, pp. 378, 694-96, 1080. Enrico Josi
PERQUISIZIONE. - È una ricerca eseguibile coercitivamente per assicurare al processo elementi materiali di prove o per arrestare l'indiziato o l'evaso.
L'efficace compimento del processo esige talora di avere a disposizione certi oggetti o la presenza di determinate persone. La legge assicura ciò mediante la coercizione processuale di cui un'applicazione è appunto quella delle p. ordinate dal giudice.
I. Nel diritto italiano. - Poiché in Italia le p. sono consentite in eccezione alle normali guarentigie della libertà individuale, la legge negli artt. 333-35 Cod. procedura penale detta norme particolari; la speciale disciplina delle p. è infatti ispirata all'interesse di limitare e regolare le necessarie restrizioni di quelle libertà che sono garantite dalla Costituzione (art. 13 e 14) e allo scopo di non violare il pudore personale, segnatamente delle donne.
Le p. sono personali e domiciliari. Il termine di domicilio non è qui usato nel senso tecnico di cui all'art. 43 Cod. civ., ma in quello di abitazione di un individuo. Le p. possono avvenire prima del processo, ovvero nell'istruzione formale o anche durante il giudizio. Esse sono ordinate dal magistrato con decreto non motivato e sono eseguite, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica (art. 332 Cod. pen.). Di ogni p. è compilato processo verbale immediatamente dopo compiute le operazioni (art. 336 Cod. proc. pen.). Le cose ricercate e rinvenute nelle p. vengono sequestrate. In particolare la p. personale differisce dall'ispezione corporale (art. 310 Cod. proc. pen.), perché questa è volta alla diretta constatazione di un elemento di prova, mentre la prima è diretta non ad acquisire immediatamente le prove, ma ciò che può essere idoneo alle prove. La p. rientra anche nell'attività della polizia giudiziaria (art. 224 Cod. prov. civ.) ed è espressamente prevista in numerose leggi speciali di contenuto amministrativo.
Bibl.: V. Manzini, Trattato di diritto processuale, III, Torino 1922, p. 230; id., Istituzioni di diritto processuale penale secondo il nuovo Codice di procedura penale, Padova 1934, pp. 209, 222.
Francesco Ercolani
II. Nel diritto canonico. - Con il termine p. (perquisitio scriptorum in causis sanctorum), nella procedura per la beatificazione (v.), si designa l'indagine processuale, particolarmente accurata (cann. 2044 § 1, 2046, 2047 §§ 1-2), con cui si raccolgono gli
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scritti d'un servo di Dio, sia che la causa di beatificazione proceda via non cultus (can. 2038 § 2 n. 1), come via cultus (can. 2127 n. 1). Si usano anche i termini processus scriptorum e processiculus diligentiarum, per quanto con quest'ultimo si indichi propriamente solo il complesso degli atti processuali (o diligenze), adottati nella p. (can. 2061).
A) Scopo e tempo della p. - 1. Scopo. - La p. ha per scopo: a) essere certi che negli scritti di un servo di Dio non si sia nulla di contrario alla fede e ai buoni costumi (can. 2068), tanto da costituire un ostacolo perentorio per la beatificazione (can. 2038 § i); b) evitare, in caso di ostacolo, che si perda tempo e denaro inutilmente (Benedetto XIV, ep. Sallicitudini, 1. ott. 1745), nell'allestire i processi successivi; c) conoscere genericamente l'indole, l'abito delle virtù o il difetto di esse nel servo di Dio (can. 2068). A ciò si provvede con la revisione degli scritti ", giudizio di due o tre teologi censori, discusso nella Congregazione ordinaria (can. 2068-72), non appena pervenuto alla Congr. dei Riti, dall'Ordinario, il processo degli scritti (can. 2065). L'introduzione della causa non può aver luogo, se prima non consti giuridicamente, fra l'altro, della purezza della dottrina del servo di Dio e dell'assenza di qualsiasi ostacolo, ritenuto insormontabile (can. 2038 § i).
2. Tempo. - Poiché la p. è in funzione della revisione, deve essere eseguita durante lo stadio ordinario o pre-introduttivo della causa; e, preferibilmente, o prima del processo informativo super fama, o durante tale processo (cann. 2038 § i n. 1, 2127 n. 1, 2052). La sola eccezione contemplata dal CIC riguarda le cause dei martiri, nelle quali la p. può aver luogo anche dopo l'introduzione della causa; ma, in tal caso, come è ovvio, l'Ordinario non agirà più iure proprio, ma iure delegato ab Apostolica Sede e secondo le istruzioni del Promotore generale della Fede (can. 2048).
B) L'autorita competente e l'oggetto della p. 1. Autorità competente. - Per la p., come per gli altri processi ordinari, è competente l'Ordinario del luogo (cann. 198 § 2 e 2002) dove il servo di Dio mori o si verificarono i miracoli (can. 2039 § i), se la causa procede via non cultus; oppure dove si presta il culto pubblico o si trovano i documenti relativi se la causa procede via cultus, salvo sempre il diritto di prevenzione, nel caso di più Ordinari (cann. 2126 e 1568).
2. Oggetto. - Oggetto della p. nel senso più ampio sono tutti gli scritti, che hanno per autore il servo di Dio : editi ed inediti, di carattere pubblico e privato o intimo, lunghi e brevi, vergati di propria mano o redatti per suo ordine (can. 2042). Anche gli scritti dei Sommi Pontefici, proposti per la beatificazione, formano oggetto della p.; ne sono esenti soltanto quelli, quae vim legis, vel quae negotia et regimen universalis Ecclesiae respiciunt.... cum a Papa provenerint vel tamquam ex Cathedra docente veluti supremo Ecclesiae Duce at Pastore (Bened.ito XIV, De serv. Dei beatif. et can., 1. II, c. 26, a. 4, Venezia 1764, p. 164 sg.).
C) Costituzione del tribunale e vari atti. 1. Il tribunale. - In seguito ad istanza (libellus supplex) del postulatore della causa (cann. 2038 § 2 e 2127), purché ritenuta ammissibile (can. 2038 e Litt. encycl. S.R.C. die 12 mart. 1631), o ex officio (can. 2044), l'Ordinario del luogo, a norma del can. $2040 \$ 8$ i e 2 , deve, prima di tutto, con apposito decreto o rescritto, costituire il tribunale, il quale consti o di uno o di tre giudici che procedano collegialmente; del promotore della fede (can. 2011 §§ i e 2); del notaro (can. 2113 § i) e del cursore (can. 2057 § 3). Il tribunale unipersonale può aversi solo quando l'Ordinario del luogo (cann. 1999 § 3 e 2002, che esclude il Vicario generale, e 2039 § i), riserva a se stesso l'ufficio di imbastire il processo (can. 2040 §§ i e 2); o quando tale ufficio viene commesso ad un vescovo. Negli altri casi, invece, si ha il tribunale collegiale con un giudice delegato e due aggiunti, da scegliersi tra i giudici sinodali.
2. L'editto. - Fra gli atti iniziali della p., occupa il primo posto la promulgazione dell'editto o bando, in lingua
volgare e a stampa, con il quale l'Ordinario comanda, munendo il precetto anche con pene spirituali, a tutti i fedeli, suoi dipendenti, di denunciare al tribunale, entro un determinato tempo, gli scritti del servo di Dio, di qualsiasi indole, contenuto e forma, da sé e da altri posseduti (cann. 2023-25, 2042-43 § i). Se il servo di Dio, di cui si tratta la causa, fu un religioso, l'editto deve essere pubblicato anche nelle singole case del suo Istituto (cann. 488,2043 § 2,2025 §§ 2, 3). Ad ogni buon fine il CIC fa obbligo particolare al promotore della fede di adoperarsi perché la pubblicazione dell'editto avvenga decunque possa presumersi necessaria o opportuna (can. 2043 § 3).
3. Esame e giuramenti. - Trascorso il tempo fissato nell'editto, ha luogo, con la consegna giuridica degli scritti, l'esame processuale di coloro che li hanno presentati e, come è ovvio, del postulatore il quale, a complemento del giuramento già prestato, deve ora, fra l'altro, giurare ancora di aver compiuto diligentemente la sua p., d'indole privata e collaterale (can. 2047). Per una serva di Dio, religiosa, la Superioria generale della sua Congregazione deve giurare di aver fatto una diligente p., e di aver consegnato tutti gli scritti che aveva, e di non essere a conoscenza che altre persone, anche estranee, conservino ancora degli scritti (can. 2047). Quando la p. interessa un monastero di clausura, il tribunale stesso deve ivi recarsi e compiere gli atti necessari.
4. Casi particolari. - Nel decorso della p. possono presentarsi, fra gli altri, questi casi : a) che qualcuno non abbia ottemperato al dovere di presentare gli scritti; b) che chi li presenta desideri conservare gli autografi; c) che gli scritti vengano presentati solo in copia, già allestita; d) che alcuni scritti si trovino in altra doccea; e) oppure in una biblioteca pubblica od archivio. Nel primo caso il tribunale provvederà a seconda delle circostanze, o facendo inviare dal notaro un'opportuna citazione o in altro modo. Nel secondo caso farà redigere un apografo autentico (can. 2045 § i). Nel terzo caso, potrà accontentarsi della copia, purché l'autenticità risulti sicura. Per il quarto caso è prevaluto un processetto rogatoriale (can. 2044 § 2); per la soluzione del quinto sov. viene il dispositivo del can. 2036 §§ 2, 3 (can. 2045 § 2).
5. Atti e scritti. - E dovere del notaro di descrivere diligentemente, non solo tutti gli atti, posti dal tribunale o per suo ordine, dal primo all'ultimo, ma anche il numero e la qualità degli scritti (can. 2042), in modo che ne risulti un catalogo perfetto; tali atti, poi, devono esser sottoscritti dall'Ordinario o dal suo delegato e muniti del sigillo dell'Ordinario (can. 2048).
6. Forma breve della p. - Se risulta con certezza all'Ordinario che tutti gli scritti sono stati già raccolti dal postulatore o da qualche altro, oppure che essi siano andati tutti perduti, o ancora che il servo di Dio non abbia scritto e non abbia mai dettato nulla, il tribunale può restringere la p. ad un solo atto nel quale, non senza le debite solennità, si ricevono gli scritti e la deposizione del postulatore o del teste oppure si redige solo l'istrumento di constatata inesistenza.
7. Trasmissione a Roma del processo. - Poiché l'esame e il giudizio sugli scritti è riservato alla S. Congr. dei Riti (Revisione, can. 2065), l'Ordinario, compiuta la p., deve trasmettere a Roma gli scritti raccolti, con una copia autentica del processetto delle diligenze (l'originale resta nell'archivio della Curia), debitamente sottoscritta dal tribunale e munita del sigillo dell'Ordinario (can. 2061). Il plico sarà accompagnato dalle lettere dell'Ordinario al cardinale prefetto della S. Congr. dei Riti.
8. Rinvenimento di altri scritti. - Se, dopo la p. e nel decorso della causa, vengono alla luce altri scritti, questi, senza alcuna solennità processuale, devono esser subito inviati alla S. Congr. dei Riti (al cardinale prefetto o al promotore generale della Fede), la quale non procederà oltre nella causa, se prima i nuovi scritti non avranno subita la revisione (can. 2062).
Rim., Benedetto XIV, De Serv. Dei beatific. et canonix. lib. 1, Venezia 1764, cc. 15-34, p. 58 sgg.; A. Lauri - J. Fornari-A. M. Santarelli, Codex pro postulatoribus, $4^{2}$ ed., Roma 1920, pp. 63-77; A. Vermeersch-J. Creusen, Epistome Iuris Canonici, III, $5^{2}$ ed., Roma-Malines 1936, nn. 318-21, 324. Nicola Ferraro
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PERRAUD, Adolphe-Louis. - Apologista e cardinale oratoriano, n. il 7 febbr. 1828, m. ad Autun il to febbr. r 906.
Alunno dell'Ecole normale supérieure, agrégé di storia nel 1852 , ebbe subito la nomina di professore al Liceo di Angers. Nel 1852 fu uno dei primi 5 membri dell'Oratorio francese, restaurato dal Gratry; sacerdote nel 1855 , si burrò nel 1865 alla Sorbona, dove fu ammesso come professore di storia ecclesiastica. Cappellano militare dell'armata delle Ardennes nel 1870 , nel 1874 vescovo di Autun, nel 1882 Accademico di Francia; dal 1884 al 1902 (anno in ciu diede le dimissioni) Superiore generale dell'Oratorio di Francia.
Narvò le vicende del suo Istituto religioso nell'Otatoire de France aux XVII' et XVIII siècles (Parigi 1865) e tracciò la fisionomia spirituale del maestro con Le p. Gratry. Sa vie et ses oeuvres (ivi 1900). Da ricordare anche l'opera storica: Etudes sur l'Léonde contemporaine ( 2 voll., ivi 1862 ) e il profilo Le card. de Richelieu (ivi 1882).
Fine apologista, attaccò gli errori di Renan : A propos de la mort et des funérailles de M. E. Renan (ivi 1893) e di Louis: Les erreurs de M. l'abbé Laizy condamnées par le St-Siège (ivi 1904) mostrando sempre la sua leale fedeltà alla Sede Apostolica. Leone XIII, apprezzandone le molteplici doti, vinta l'opposizione del governo francese, lo creò cardinale in pectore nel 1893, pubblicandolo nel 1895 . La sua eloquenza si riflette nelle Paraboles de l'heure présente (ivi 1877) e nelle Oeuvres pastorales et oratoires ( 4 voll., ivi 1893-96); notevole per la storia ecclesiastica l'opera postuma: Mes relations personnelles avec le deux derniers papes: Pie IX et Léon XIII. Souvenirs, lettres, notes ( $1856-1903$ ), a cura di mons. Gauthey, arcivescovo di Ilesançon (Parigi 1917).
Bibl.: A. Baudrillart, Le card. P., Parigi 1906; G. Longhaye, Le XIX' siecle, V, ivi 1908, pp. 48-61; D. Ferrata, Mémoires, II, Roma 1920, n. 229 sgg.; H. Lecanuet, Les premières années du pontifical de Léon XIII, $2^{\circ}$ ed., ivi 1931 (v. indice); Ch. Ficl, Lettres incid. de mar P. a l'accusian de san clésation an cardinalat, ivi 1933; J. Brougerette, Le prêtre français et la société contempor., II, ivi 1935 (v. indice); F. Cayré, Patrol, et hist. de la riscal., III, ivi 1944, p. 488 . Antonio Podanti
PERREYRE, Henri. - Scrittore e predicatore, n. a Parigi l'ir apr. 1831, m. ivi il 26 giugno 1865.
Entrato nel 1853 nell'Oratorio di Francia, restaurato dal p. Gratry, dovette uscirne dopo 18 mesi per la malferma salute; nel 1858 fu ordinato sacerdote; nel 1860 fu professore di religione al Liceo S. Luigi di Parigi; nel 1861 passò alla cattedra di storia ecclesiastica alla Sorbona. La chiara profondità del pensiero, la lingua viva e il pieno contatto con lo spirito e le aspirazioni dei contemporanei procurarono alle sue opere, massime a quelle ascetiche, grande stima e diffusione. Vanno citate: Méditations sur le chemin de la Croix (Parigi 1859); Méditations sur les saints Ordres (ivi 1860); La journée des malades (ivi 1861); Entretiens sur l'Eglise catholique (ivi 1861); la raccolta: Les lettres de Lacordaire à des jeunes gens (ivi 1862), Sermons (ivi 1863). Postume: Lettres de l'abbé H. P. (1850-65) précédées d'une notice (ivi 1879); Lettres de H. P. à un ami d'enfance, 1847-65 (ivi 1880); Etudes historiques (ivi 1875 ).
BibL.: A. Gratry, H. P., nuova ed. aumentata di una prefez. di mons. Perraud e dei Derniers jours de l'abbé P., a cura dell'abate Bernard, Parigi 1884; $9^{\circ}$ ed. ivi 1907; Ch. Perraud, P. et Gratry, par quelques témains de leur vie, ivi 1909; Cl. Peyroux, H. P., ivi 1934; F. Cayré, Patrol. et hist. de la théologie, III, ivi 1944, pp. $372-74$. Celestino Testore
PERRONE, Giovanni. - Gesuita, teologo, n. a Chieri (diocesi di Torino) l'ir marzo 1794, m. a Castelgandolfo il 28 ag. 1876.
Laureato in teologia all'Università di Torino, entrò nella Compagnia di Gesù, appena ristabilita da Pio VII, il 14 dic. 1815 . Fu professore di teologia dogmatica a Orvieto (1817-24), indi passò allo stesso insegnamento nel Collegio Romano, continuandolo fino alla morte, interrotto soltanto da 3 anni di rettorato a Ferrara e ca. 3 anni di esilio in Inghilterra per i moti rivoluzionari della Repubblica romana (1848-51). Fu consultore di Gre-
gorio XVI per la controversia intorno all'hermesianismo e di Pio IX per la definizione dell'Immacolata, di cui difese la definibilità con De immaculatu B. Mariae Virgini conceptu (Roma 1847; 10 ed. Milano 1852). La sua fama è legata soprattutto ai suoi testi di teologia, che lo resero uno dei più validi restauratori degli studi ecclesiastici nel sec. xix: la chiarezza, infatti, il metodo, la concisione e specialmente l'ampia conoscenza delle fonti patristiche e della teologia positiva, lo resero gradito e adatto agli studiosi del tempo. Pubblicò: Praelectiones theologiae dogmaticae ( 9 voll., Roma $1835-42$; di cui si ebbero, fino al 1888,34 edd., con tradd. totali o parziali in varie lingue); Praelectiones... in compendium redactae ( 5 voll. [poi 2], ivi 1845 ; di cui si ebbero 47 edd. fino al 1892 ). Inoltre, a modo di completamento alle Praelectiones, vari trattati particolari: De virtutibus fidei, spei et caritatis (Ratisbona 1865); De virtute religionis (Parigi 1866), in cui combatte specialmente le teorie del mesmerismo, del sonnambulismo e dello spiritismo; De Domini Nostri Jesu Cliristi dixinitate adversus hatus aetatis incredulos ( 3 voll., Torino 1870); De matrimonio christiano ( 3 voll., ivi 1870); De Romani Pontificis infallibilitate (ivi 1874). Molti altri scritti di controversia pubblicò contro gli errori di G. Hermes del quale si mostrò un terribile avversario; principale: l'Ermesianismo ( 3 fascc., Roma 1838-39) e contro i protestanti: Il protestantesimo e la regola di fede ( 3 voll., ivi 1853 ).
BibL.: Sommervogel, VI, coll. 558-71; Hurter, V, coll. 14961498; G. Darboy, Des leçons théologiques du p. P., in Correspondant, 20 (1849), pp. 313-39; L. Tripepi, Il p. G. P., in Il Papato, 1 (1874), vari articc., v. indice; S. Casagrandi, De claris indulibus proc. Taurinensis S. I., Torino 1908, pp. 313-29 (con elenco delle opere); C. Bouv, Pour P., in Gregorianum, 13 (1932), pp. 137138; T. Lynch, The Necman P. paper on development, ibid., 16 (1935), pp. 402-47; F. Cavallera, Le document NecmannP. et le développement du dogme, in Bull. littér. ecclés., 47 (1946), pp. 132-42. Celestino Testore
PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI. - Con questa espressione si indicano le vessazioni che la Chiesa subì da parte dell'Impero romano, da $\mathrm{NE}^{-}$ rone ( 64 d. C.) alla promulgazione del cosiddetto Editto di Milano (313).
Le prime avvisaglie delle p. sembra sorgessero sotto Claudio ([v.], so d. C.) quando, secondo Svetonio, quell'Imperatore cacciò da Roma gli Ebrei tumultuanti a causa di Cresto (Vita Claudii, 25, 4; Act. 18,1; Rom. 16, 3). Che la frase sia da porre in relazione col cristianesimo, è ora comunemente accettato (cfr. H. Janne, Impulsore Chirsto, in Ann. de l'Inst. de philos. et d'hist. orient., Bruxelles 1934, p. 254); mentre non è sicuro che vi si riferiscano alcune frasi poco chiare di una lettera dello stesso Claudio agli Alessandrini (id., Un passage controversé de la lettre de Claude aux Alexandrins, in Rev. archéol., $5^{\circ}$ serie, 35 [1932], p. 273). In quegli anni come nei decenni seguenti non si distinguevano presso il gran pubblico gli Ebrei dai cristiani; per cui questi furono coinvolti nell'odio dei pagani contro di quelli.
I Romani tolleravano la professione di tutti quei culti che non fossero in contrasto con le leggi e la moralità, ma non ammettevano che si passasse sopra a quelle pubbliche manifestazioni che erano collegate con la vita pubblica della nazione ed in particolare verso la dea Roma ed il genio dell'Imperatore che erano, specialmente in provincia, il contrassegno di legittima sudditanza. I cristiani che rifuggivano da ogni cerimonia religiosa e da principio da ogni ufficio pubblico, dalla milizia e dagli obblighi sociali intimamente connessi con atti idolatrici, vivendo appartati, lontani da tutte le manifestazioni di vita lussuriosa e profana, erano ritenuti odiatori del genere umano (v. accuse contro i cristiani). Da ciò un impegno di sterminarli, da parte delle autorità, e il pretesto per sommosse popolari.
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I. Fondamento giuridico delle p. - I cristiani durante i tre secoli delle p. vissero in un'atmosfera ostile, che ebbe momenti di particolare violenza. Però, nonostante tutto l'odio e le calunnie accumulate contro di loro, i cristiani non potevano essere giuridicamente perseguiti se non in forza di particolari disposizioni legol, emanate contro di loro; non consta infatti che si procedesse a loro riguardo per delitti comuni. D'accordo tutti nel ritenere che durante il sec. it fu in vigore la norma stabilita da Traiano: "conquirendi non sunt (i cristiani), si deferantur et arguantur puniendi sunt $x$. Ma su quale fondamento legale Traiano stabiliva questa procedura? Alcuni (Le Blant) hanno quindi pensato che i cristiani furono perseguitati in forza della legge comune sancita contro i delitti di lesa maestà ed empietà, a torto o a ragione attribuiti ai cristiani. Altri invece (Profumo) pensano che fu fatta valere una disposizione di Tiberio contro ogni sorta di nemici dell'Impero e del popolo romano, e da Nerone per primo applicata ai cristiani. Altri ancora (Th. Mommsen) pur ammettendo che i cristiani potevano benissimo esser perseguitati in forza delle leggi comuni già esistenti contro i rei di lesa maestà, lo furono tuttavia in forza dello «ius coercitionis», concesso alle autorità romane, per tutelare la sicurezza dell'Impero e la tranquillità sociale: un'autorità di polizia per la quale potevano e dovevano agire contro tutti coloro che avessero attentato in qualsiasi modo al bene e all'ordine pubblico. Altri infine (P. Allard, C. Callewaert), e forse sono più nel vero, pensano che Nerone, in seguito all'inchicata condotta dopo l'incendio, emanasse una disposizione legale, quell'institutum Neronianum di cui parla Tertulliano, che si compendiava nell'aforisma giuridico : christianos esse non licet. Ciò spiega anche quella persistenza, nelle classi dirigenti romane, di avversione contro il cristianesimo, che durò lunghi anni. Un fatto però è assodato e da tutti ammesso, che i cristiani furono perseguitati per un motivo religioso: tutte le volte che un accusato negava di esser cristiano era lasciato libero, mentre se persisteva nelle sue idee veniva ritenuto colpevole di pena capitale, che poteva essere la morte o la relegazione.
II. Giudizi, torture e pene nelle p. - Se durante l'Impero il diritto civile si andava lentamente addolcendo, quello penale al contrario diveniva più dispotico e crudele. La tortura prima riservata agli schiavi fu estesa anche ai plebei e non si mancò di escogitare nuovi generi di supplici. Di questo inasprimento i cristiani sopportarono il peso maggiore. Arrestati da agenti municipali o soldati, venivano rinchiusi in carcere, dove tuttavia potevano, con la interessata connivenza dei custodi, esser visitati da parenti ed amici che portavano loro cibi, vesti e specialmente dai ministri della Chiesa. Il processo, assai breve del resto, si compiva davanti al magistrato ordinario nel "secretarium" o in luogo pubblico alla presenza del popolo: il cristiano veniva indotto a mettersi in regola con le leggi e si tentava d'indurvelo anche con la tortura, durante la quale non era raro il caso che il paziente morisse. Non v'era l'isogno di testimoni o di difesa di avvocati : bastava l'abiura per essere salvi. Il giudizio generalmente si conchiudeva con la sentenza capitale, con la condanna ai lavori forzati, l'esilio, la decapitazione, l'esposizione alle bestie o al fuoco, la crocifissione, l'immersione in liquidi bollenti ed altri generi di morte.
III. Storia delle p. - La prima fu suscitata da Nerone. La causa prossima è indicata da Tacito (Annales, XV, 44) nell'incendio che nel luglio del 64 d. C. devastò 10 delle 14 regioni di Roma. Accusato dalla voce popolare come autore, l'Imperatore ne gettò la colpa sui cristiani che furono arrestati in massa, giudicati e condannati. All'ingiustizia si aggiunse la beffa e la crudeltà, poiché a rendere più spettacolare la strage Nerone aprì al pubblico i suoi giardini dove i cristiani coperti di pelli ferine furono esposti ai morsi dei cani, o, crocifissi, furono bruciati per far luce nella notte. Purtroppo nessun documento degno di fede ne ha tramandato i nomi, eccetto quelli degli apostoli Pietro e Paolo, periti l'uno crocifisso, l'altro decapitato. La p. scoppiata per una causa contingente e locale dovette estendersi anche alle province.
Dalla morte di Nerone, causa le lotte intestine per la conquista dell'Impero ed il disinteresse dei Flavi, i cristiani furono lasciati in pace. Però negli ultimi suoi anni Domiziano, a causa della opposizione del Senato, divenne crudele e sanguinario. Nelle tempesta furono coinvolti anche i cristiani, forse perché si volle coinvolgerli nel pagamento al fisco imposto a tutti gli Ebrei e a coloro che vivevano "more iudaico». In ogni modo gli scrittori cristiani sono consordi nel designare Domiziano come secondo persecutore. La persecuzione, per quanto si sa, colpì personaggi illustri, e fra essi i parenti dello stesso imperatore, Flavio Clemente con la moglie Domitilla, Acilio Glabrione. L'apostolo s. Giovanni, a testimonianza di Tertulliano (De praescrip. haeret., 36, 3), dopo esser stato immerso in una caldaia di olio bollente, fu relegato nell'isola di Patmos. Si ebbero martiri non solo a Roma ma in tutte le province dell'Impero, come si deduce dall'Apocalisse, dalle lettere di Plinio a Traiano e da Eusebio di Cesarea. Domiziano riconobbe il suo errore verso i cristiani e revocò i suoi ordini (Tertulliano, Apol., 3; Eusebio, Hist. eccl., III, 20).
Traiano (98-117) non emanò nuovi editi di p., ma regolò la procedura con il famoso Rescritto a Plinio il Giovane (v.), e stabili che dei cristiani non si doveva fare ricerca; se deferiti e convinti di essere tali, si dovevano punire qualora non rinsegnasero la loro fede sacrificando; non si dovevano in ogni modo accogliere accuse anonime. Tertulliano notò la illegalità di questa disposizione (Apolog., 2); perché se v'era colpa nei cristiani, ne dovevano essere convinti e puniti, non del fatto di essere cristiani. Non mancarono vittime sotto Traiano; tra le più illustri si ricordano Ignazio vescovo di Antiochia, esposto alle fiere in Roma, Simeone vescovo di Gerusalemme e molti altri di cui parla la lettera di Plinio il Giovane e quella di s. Policarpo ai Filippesi.
Le disposizioni che nella mente di Traiano erano dirette a mitigare la persecuzione regolandone l'applicazione rimasero in vigore sotto il successore Adriano (117-38); che si preoccupò di impedire colpi di mano popolari contro i cristiani e di inculcere ai governatori delle province che agissero secondo le norme giuridiche, minacciando anche pene severe contro i falsi delatori (Eusebio, Hist. eccl., IV, 8, 26). Non mancarono i martiri tra i quali il pontefice Telesfuro (137). La stessa situazione continuò sotto Antonino Pio (138-61); di alcuni martiri romani parla s. Giustino nella sua seconda Apologia (cap. 1). Durante l'impero di Marco Aurelio (161-80) l'applicazione delle leggi subì un inasprimento. Egli ed il suo ambiente filosofico nutrivano un alto disprezzo per il cristianesimo. Il popolo da parte sua moltiplicava le sommosse contro i cristiani e mano a mano che li vedeva aumentare in numero ed importanza sociale. Vittime di questo stato d'animo furono a Roma s. Giustino, accusato dal filosofo sinico Crescente, il gruppo dei martiri di Lione (177; v. LIONE), a Smirne il venerando vescovo Policarpo (v.). Continuò la stessa politica religiosa il figlio di Marco Aurelio, Commodo, nei primi tre anni di governo. Dal 183, la favorita Marcia ottenne tra gli altri benefici il ritorno di alcuni cristiani relegati in Sardegna (Philosophumena, 9, 12). In quei primi anni però non mancarono i martiri specialmente per l'ostilità di alcuni governatori. A questo periodo appartengono quelli di Scilli (Africa), sacrificati a Cartagine nel 180 , il senatore Apollonio a Roma ed altri in Frigia, Siria e Cappadocia. Con il sec. III le relazioni tra Impero e cristianesimo assumono un nuovo aspetto, grazie a nuove disposizioni legislative; d'altra parte la Chiesa, dilatandosi sempre più, acquista anche maggior influenza nella vita sociale, si organizza e giunge a possedere beni. Una nuova politica persecutrice fu inaugurata da Settimio Severo (193-211). Nei suoi primi anni di governo, implicato com'era nelle lotte contro i competitori, non mutò la giurisprudenza precedente. Agli inizi del sec. III invece emanò un decreto con il quale proibiva le conversioni al cristianesimo (Sparziano, Vita Severi, 17) e con i neofiti ed i catecumeni colpiva anche i loro maestri ed istruttori; in conseguenza si ebbe la chiusura della famosa Scuola di Alessandria già fiorente ed il martirio di molti suoi frequentatori (Eusebio,
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Hist. eccl., VI, 1-5); furono uccisi anche il padre di Origene e la vergine Potamicna; a Cartagine Perpetua, Felicita e compagni (v.). L'rditto di Severo fu applicato anche sotto il figlio Caracalla, specialmente in Africa (Tertulliano, Ad Scapulam, 3 sgg.); ma Alessandro Severo (217-35) al dire del suo biografo a christianos esse passus est a (Lampridio, Vita, 22), Massimino il Trace (235-38), che gli successe, rozzo e crudele, per reazione alla politica di Alessandro (Eusebio, Hist. eccl., VI, 28) pretese di disorganizzare la Chiesa eliminandone i capi e con un editto condannò a morte i vescovi, i presbiteri e i dottori. In seguito a ciò il papa Ponziano ed il presbitero Ippolito furono esiliati in Sardegna; martiri ci furono in Cappadocia, in Palestina ed altrove.
L'ultima fase delle p. fu inaugurata da Decio (249-51). Spinto rigidamente conservatore, per evitare lo sfondo dell'Impero decise di restaurarne le basi rimettendo in auge il culto ufficiale. A tale scopo nel 250 emanò un editto con il quale ordinava che tutti i cittadini dell'Impero, senza distinzione, dessero prova del loro attaccamento alla patria con il sacrificare e partecipare ai banchetti sacri dinanzi alla pubblica autorita. Ma se i lapsi furono molti, non meno furono i martiri : a Roma il papa Fabiano fu la prima vittima. Più sicure e copiose notizie si hanno dei martiri africani; nelle sue lettere s. Cipriano ne ricorda parecchi, quelli dell'Egitto sono ricordati da Dionigi di Alessandria (Eusebio, Hist. eccl., VI, 40), altri se ne ebbero nella Siria e nella Palestina (ibid., VI, 39), nell'Asia proconsolare, nella Panfilia ecc. Molti furono anche $i$ a confessores a, cioè coloro che sopportarono carcere e tormenti, ma non perdettero la vita. La p. infatti per quanto crudele e terribile non durò a lungo: Decio fu ucciso nel nov. 251 durante la guerra contro i Covi.
Sotto il suo successore Gallo (251-53), la peste del 252 diede pretesto ad un rincrudimento perchè Gallo ordinò pubblici sacrifici propiziatori e sotto la pressione del furore popolare cmanò un nuovo editto. Papa Cornelio (v.) con altri fu relegato a Centumcellae (Civitavecchia) dove mori nel 253, e la stessa sorte ebbe il successore Lucio (v.). Sembra però che la morte di Gallo impedì che l'Editto fosse applicato fuori di Roma.
Durante i primi anni di governo di Valeriano (253260), i cristiani non furono molestati, ed alcuni di loro erano anche a corte. Ma nell'ag. del 257 Valeriano con un editto ordinò ai capi della Chiesa di sacrificare sotto pena d'esilio, ai fedeli proibì sotto pena capitale di frequentare lo loro adunanze o accedere ai cimiteri (Eusebio, Hist. eccl., VII, 11). In seguito a ciò Dionigi di Alessandria (v.) e s. Cipriano (v.) furono esiliati, in Africa molti altri vescovi, sacerdoti e fedeli furono condannati alle miniere (s. Cipriano, Epp., 76-79). Nel 258 fu emanato un più severo editto con il quale era irrogato la pena capitale ai capi delle chiese, ai nobili la privazione delle dignità e la confisca dei beni e, se persistevano ancora, la pena capitale, alle donne l'esilio, ai cesariani la schiavitù perpetua (s. Cipriano, Ep., 80). Molte furono le vittime dopo questo Editto : a Roma il papa Sisto II, sorpreso a presiedere un'adunanza liturgica, fu decapitato insieme con quattro diaconi; s. Cipriano fu richiamato dall'esilio per essere decapitato. In Africa molti altri furono i martiri tra i quali spiccano Mariano e Giacomo, Montano, Lucio e compagni; nella Spagna il vescovo Fruttuoso di Tarragona; altri caddero in Egitto, in Palestina, ecc. Nel 260 Valeriano fu fatto prigioniero ed uccise dai Persiani; il figlio Gallieno revocò gli editti di p. e restituì tutti i beni confiscati a richiesta di molti vescovi (Eusebio, Hist. eccl., VII, 13). Da Gallieno fino all'inizio dell'ultima p. suscitata da Diocleziano, per ca. 40 anni i cristiani vissero in pace consolidando la loro organizzazione. Ci fu una minaccia sotto Aureliano (iv.), 270-75), ma senza conseguenze, poiché Aureliano non ebbe il tempo di promulgare alcun editto (Eusebio, Hist. eccl., VII, 30).
L'ultima p. fu comunemente attribuita a Diocleziano perché capo della tetrarchia che reggeva l'Impero, ma l'istigatore fu il suo Cesare Galerio. La pace regnava sovrana nella Chiesa (Eusebio, Hist. eccl., VII, 1) quando
come preludio si ebbe l'epurazione dall'esercito di tutti i cristiani nel 297. Poi, nel febbr. del 303 apparve il primo Editto con il quale si ordinava la distruzione delle chiese ed il bruciamento delle S. Scritture; i fedeli nobili venivano privati delle dignità ed i plebei della libertà (Eusebio, Hist. eccl., VIII, 2). L'Editto fu applicato subito nelle varie province dell'Impero ed a Nicomedia si ebbero anche dei martiri (Eusebio, Hist. eccl., VIII, 6). Poco dopo, a breve intervallo, apparve un secondo editto, che ordinava l'imprigionamento dei capi ecclesiastici e poi un terzo con la condanna a morte per chi non avesse sacrificato. Numerosi furono i martiri, ma la situazione peggiorò ancora quando nel 304 un quarto editto ordinava che tutti i fedeli indistintamente sacrificassero sotto pena di morte: il sangue dei cristiani corse in ogni parte dell'Impero. Nel 305 però Diocleziano abdicò, seguito dal suo collega Massimiano; Galerio e Massimino Daia si divisero la parte orientale dell'Impero, dove nel 306 fu promulgato un editto con il quale si ordinava ai governatori di costringere, con appello nominale, tutti i cristiani a sacrificare, e nel 308 un sesto editto ordinava di aspergere di acqua lustrale tutte le derrate messe in vendita sui mercati, mentre i soldati dovevano stare alle porte delle terme per costringere i frequentatori ad arti idolatrici (Eusebio, De martyr. Palaest., 4). In Occidente invece, divenuto Augusto Costanzo Cloro (305) e poi il figlio Costantino nel 306, di fatto la persecuzione cessò. Nel 311 si ebbe un repentino mutamento. Galerio, principale istigatore della p., prossimo a morire, con un editto sottoscritto anche da Costantino e Licinio, con cui riconosceva vani i suoi sforzi contro i cristiani, concedeva loro la tolleranza. Massimino Daia, loro collega che aveva solo permesso a voce la pubblicazione dell'editto, divenuto padrone di tutto l'Oriente per la morte di Galerio (maggio 311) riprese la p. provocando anche petizioni dalle varie città perché i cristiani fossero sterminati dall'Impero. Intanto nel febbr. del 313 , in occasione delle nozze di Licinio con Costanza, sorella di Costantino, fu promulgato il cosiddetto Editto di Milano (v.) che divenne subito esecutivo per tutto l'Occidente dove Costantino, per la vittoria riportata al ponte Milvio contro Massenzio, era rimasto solo imperatore, e poco dopo anche in Oriente, dove Massimino fu sconfitto ed ucciso da Licinio. Le p. ufficiali erano terminate con la vittoria ed il trionfo della Chiesa.
Bibl.: la bibl. sulle p. è molto vasta; ci si limita ad indicare le opere principali. Per il fondamento giuridico: E. Le Blant. Sur les bases juridiques des pournites dirigies contre les martyrs, in Comptes rendus de l'Acad. des Inseript., 2 (1866), pp. 348-73; Th. Mommsen. Der Religionsfrevel noch rünsisch. Recht, in Hist. Zeitschrift, 28 (1890), pp. 289-429; C. Callewaert, diversi articc. in Rev. d'hist. eccléc., 2 (1901), pp. 771-97: 3 (1902), pp. 3-13, 324-28; 601-14, 12 (1911), pp. 3-16, 633-51; ed in Rev. des questions histor., 74 (1903), pp. 28-55: 76 (1907), pp. 3-28; 79 (1907), pp. 3-19; A. Profumo. Le fonti e i tempi dell'incendio neroniano, Roma 1903, pp. 197-231; P. Allard. Dix Leçons sur le martyre, Parigi 1930, pp. 85-115. - Sulle p. in genere: B. Aubé. Hist. des persécutions de l'Eglise, $2^{\circ}$ ed. Parigi 1873; E. Le Blant. Les persécutions et les martyrs aux premiers siècles de notre ore, ivi 1893; A. Bouché-Lochren, L'intolérance religieuse et la politique, ivi 1911; A. Francesini, L'Impero e il cristianesimo da Nerone a Costantino, Perugia 1913; L. H. Canfield. The early Perscrutions of the Christians, Trnova York 1913; A. Mananni. L'Impero romano e il cristianes., Torino 1941; A. Linsenmayer. Die Bekämpfung des Christentums durch den röm. Staat bis zum Tode des Kaiser Salian, Mvnaio 1920; P. Allard. Storia critica delle p., 3 voll., trad. it., Firenze 1923-28; L. Hamo. Les empereurs romains et le Christian., Parigi 1931; A. Ehrhard. La Chiesa dei martiri (vers. it. di G. Marchi), Firenze 1946; Fliche-Martin-Frutaz, I-III; J. Zeiller. Nouvelles remarques sur les persécution contre les chrétiens aux deux premiers siècles, in MScellanea Mercati, V (Studi e Testi, Sol. Città del Vaticano 1946, pp. 1-6; id., L'óalité et arbitraire dans les persecutions contre les chrétiens, in Anal. Bull., 67 (1949), pp. 49-54. Per la bibl. v. anche: ATTI DEI MARTIRI.
Agostino Amore
PERSEPOLI. - Città persiana (iranico Parsa), costruita da Dario I Istaspe ( $521-485$ a. C.) e ingrandita da Serse I ( $485-465$ a. C.), che ne fecero la loro residenza reale primaverile. Le sue superbe rovine, 110 km . a nord dell'attuale Sirāz, sono state
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esplorate dalla missione diretta da E. Herzfeld. Gli scavi hanno confermato la tradizione dell'incendio di P. ad opera di Alessandro Magno.
In II Mach. 9, 2 vien detta P. la città il cui tempio, dedicato a Nanea (ibid. 1, 13), Antioco IV Epifane, poco prima di morire, volle depredare; in I Mach. 6, 1 tale città non è nominata, ma è posta in Elam. Comunemente si ritiene che in II Mach. 9, 2 P. sia un appellativo generico per un'altra città.
Biol.: J. B. Bury-S. A. Cook-F. E. Adcock, The Cambridge ancient history, IV, Cambridge 1926, pp. 4 sgg., 189-93, 199 sg., 209; A. Godard, Perelpolis, in Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres, 1946, pp. 260-70; A. Vaccari, La S. Bibbia, III, Firenze 1948, pp. 374, 430 sg., 460 sg.; M. Grandclaudon, Les Machabées (La Ste Bible, cd. L. Pirot, 8, II), Parigi 1951, pp. 61, 197.
Francesco Spadafora
PERSEVERANZA. - La virtù che dispone l'uomo a continuare nel bene, secondo i dettami della ragione, nonostante il prolungarsi delle molestie e difficoltà (Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}}-\mathbf{2}^{\mathrm{ac}}$, q. 128, a. 1). Il sapere resistere in una o poche difficoltà è facile a molti; il lottare a lungo fino al loro superamento costituisce una particolare virtù. Sotto questo aspetto alcune volte p. si riferisce alla sola disposizione della volontà; altre volte alla effettiva esecuzione. Inoltre può riguardare o i singoli oggetti buoni o tutta la vita.
La p. è tanto più degna di lode, quanto più diuturna è la sofferenza delle difficoltà. La S. Scrittura esorta alla p., unendola alla pazienza come condizione per giungere al premio (cf. Eccli. 5, 12; Mt. 10, 22; 24, 13; Lc. 21, 19; Hebr. 3, 6; 10, 36; lac. 5, 11; Apoc. 2, 10), e condanna chi, iniziata un'opera buona, recede (Lc. 9, 62). Ma come virtù soprannaturale, che dispone l'anima a continuare nel bene meritevole di premio divino, esige la Grazia, almeno abituale (Sum Theol., $2^{\mathrm{a}}-\mathbf{2}^{\mathrm{ac}}$, q. 137, a. 4).
Vizi opposti. - Alla p. si oppongono: per difetto la mollezza, per eccesso la pertinacia; la prima crea un eccessivo timore delle difficoltà, facendo recedere dai buoni propositi per il tedio e difficoltà relativi; la seconda spinge il proposito, inizialmente buono, oltre la ragionevolezza, senza recedere dinanzi all'evidenza della verità contraria o alla manifesta inutilità dell'opera per solo puntiglio : «Continuare nel bene è virtù, ostinarsi nel falso o irragionevole è vizio" (loc. cit., q. 138, aa. 1-2).
Biol.: A. Tanqueray, Compendio di teologia ascetica e mistica, Roma 1928, nn. 1088-98; E. Janvier, La virtù della fortezza, Torino-Roma 1938, pp. 121-40; A. Rossi, Sii forte. Zostrina e pratica della fortezza cristiana, Milano 1940, passim; G. Blanc, Constance, in DThC, III, coll. 1197-1200; A. Michel, Persévérance, in DThC, XII, coll. 1236-1304. Sisinio da Romallo
PERSEVERANZA FINALE. - Indica la continuazione del giusto (ossia di colui che è già in stato di Grazia santificante ed è ormai ornato delle virtù infuse) nel bene fino alla morte; non solo il potere continuare, cosa per cui tutti hanno la Grazia sufficiente, e neanche il solo volere continuare, ma il continuare effettivo.
E dunque un caso speciale di perseveranza nel bene (v. GRAZIA) che include necessariamente e simultaneamente due elementi : a) elemento attivo: il continuare effettivo, attuale o abituale, nel fare il bene, a partire da un certo momento senza l'interruzione di nessun peccato mortale. b) Elemento passivo, formale, ossia determinante : l'interruzione per morte della predetta continuità nel bene per cui si realizza nel soggetto la coincidenza tra il momento della morte e lo stato di Grazia santificante. E la buona morte. Per il bambino battezzato che muore prima dell'uso della ragione, più che di p. f. si deve parlare semplicemente di morte in stato di Grazia.
Invece il predetto concetto di p. f. si può pienamente applicare all'adulto in stato di Grazia, i cui atti moralmente responsabili vengono interrotti definitivamente già prima della morte da uno stato di irresponsabilità morale di sonno o malattia.
Considerate nel suo elemento attivo l'analisi del concetto di p. f. incontra tutti i problemi sulla necessità e la natura della Grazia che pone l'azione soprannaturale e la sua continuità nell'uomo già ornato di Grazia santificante. Contro il pelagionesimo (v.) e il semipelagianesimo (v.) fu merito di s. Agostino (in ispecie nel De praedestinutione sanctorum e nel De dono perseverantion) l'aver fortemente dimostrato la necessità assoluta e la gratuità della Grazia di Dio in genere e del suo aiuto anche quotidiano per tutti, non esclusi coloro che sono già giustificati, per la perseveranza nel bene (v. anche Indiculus, Denz-U, n. 132; Arausicano II, ibid, n. 183). La teologia postridentina analizzò più accuratamente la natura di questo aiuto: l'uomo, già ornato della Grazia santificante, per compiere ancora effettivamente egni e singolo atto soprannaturale ha inoltre bisogno di un aiuto efficace della Grazia attuale che, nella logica del sistema di s. Tommaso (Sum. Theol., $1^{\mathrm{a}}-\mathbf{2}^{\mathrm{ac}}$, q. 109, a. 9) è necessariamente Grazia aiutante e eccitante, ossia un aiuto intrinsecamente soprannaturale e quindi speciale in quanto si distingue dal concorso generale naturale. Inoltre quando il giusto, già ornato di Grazia santificante e aiutato dalle Grazie attuali efficaci, pratica con continuità il bene soprannaturale ed evita cosi effettivamente il peccato mortale per un tempo notevolmente lungo della vita, è oggetto di una speciale provvidenza divina. Questa si manifesta in un insieme di Grazie interne ed esterne a suo favore per cui, nonostante le difficoltà delle tentazioni e la propria debolezza, non perfettamente sanata dalla Grazia abituale e dalle mozioni attuali anche efficaci, egli persevera effettivamente nel bene anche per lungo tempo. Questa speciale provvidenza è tanto maggiore quanto più lunga sarà la perseveranza del giusto nel bene (v. anche in questo senso il Concilio Tridentino: Denz-U, 832 , e diversi passi della S. Scrittura, p. es., Phil. 1, 3-6; I Cor. 10, 12 sg.; Jo. 17, 11-16; Eph. 6, 10-18; Hebr. 10, 32 sg.; I Pt. 5, 8 sg.; la domanda del Pater: «non ci indurre in tentazione -).
Ma la p. f. prende tutto il suo vero aspetto di Grazia specialissima, "il grande dono della p. f.", come dice il Concilio Tridentino (Denz-U, n. 826), dopo s. Agostino, quando la si considera nel suo elemento determinante, ossia passivo. Dalla coincidenza del momento della morte con lo stato di Grazia dipende tutta la salvezza (cf. Mt. 10, 22). Ora questa coincidenza non può in nessun modo essere causata dall'uomo stesso, sia pur giusto e aiutato dalle mozioni attuali efficaci ordinarie : sia perché egli non può scegliere il momento della morte, sia perché non può fissare irremovibilmente la sua volontà nel bene, essendo questa sempre mutabile fino all'ultimo istante della vita. E invece sempre il frutto di una specialissima provvidenza di Dio per l'intenzione efficace che egli ha di dare la gloria celeste a chi ne è l'oggetto. Quindi è che non tutti i giusti ne sono l'oggetto, ma solo i predestinati. Dio raggiunge il suo fine in modi diversi secondo i casi : p. es., anticipando il momento della morte (cf. Sap. 4, 11), oppure ritardandolo, o non permettendo le tentazioni, o, permettendole, dando la forza efficace per superarle, o rialzando il peccatore caduto, in modo che l'ultima volontà del predestinato non sia peccaminosa, ma in stato di Grazia.
Così la Grazia della p. f., nei casi in cui nel suo elemento attivo comprende anche una notevole durata di continuità nel bene prima della morte, consta come di due serie di Grazie speciali ottenute per speciale intervento della provvidenza di Dio : primo, affinché chi ne è l'oggetto continui per una notevole durata di tempo nel fare il bene senza interruzione di peccato mortale; secondo, affinché la fine di questa serie di atti meritevoli coincida con la morte. Negli altri casi il carattere di Grazia specialissima della p. f. sta tutto nel suo elemento passivo.
La p. f. non coincide formalmente col concetto di
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confermazione nello stato di Grazia, data solo, come si crede, ad alcuni santi (p. es., Apostoli) a partire da un certo momento della loro vita, e alla quale in sé e per sé spetta solo la continuazione attiva e ininterrotta nel bene senza peccato mortale. Le difficoltà che solleva la questione delle relazioni tra p. f. e libero arbitrio vanno risolte nel quadro generale delle relazioni tra Grazia efficace e libero arbitrio.
La Grazia della p. f. qui descritta non può essere oggetto di merito (v.) propriamente detto (de condigno: v. Sum. Theol., 17-200, q. 114, a. q), perché il principio del merito, la mozione divina come p. f., non può essere oggetto di merito, diversamente una stessa cosa, sotto lo stesso aspetto, sarebbe simultaneamente causa ed effetto. Perciò la p. f. dipende solo dalla mozione divina che è principio di ogni merito e Dio la dà gratuitamente a chiunque la dà ( $i$. presentinazione). Però la si può ottenere con la preghiera, perché : "pregando noi impetriamo quello che non meritiamo" (Sum. Theol., loc. cit., ad 1 ).
Contro i calvinisti il Concilio di Trento determinò esplicitamente: «Se qualcuno, fuori del caso in cui egli lo abbia conosciuto per speciale rivelazione divina, dice con assoluta e infallibile certezza che egli avrà certamente quel grande dono della p. f., sia anatema" (Denz-U, n. 826). Dunque: "Nessuno deve ripromettersi alcunché con assoluta certezza, sebbene tutti debbano riporre una fermissima speranza nell'aiuto divino. Dio, infatti, se l'uomo per primo non vien meno alla Grazia, condurrà a bene l'opera da lui stesso cominciata, operando nell'uomo e il solere e il fare" (Phil. 2, 15; Denz-U, n. 806). Questo misto d'incertezza e di fiducia, pedagogicamente, è per noi benefico. Chi presta fede ad alcune rivelazioni private (v.) che sembrano promettere la p. f. a chi compie alcune pie pratiche (p. es., lo scapolare del Carmine, i nove primi venerdi del mese) è tenuto, comunque, a interpretarle a norma del dogma, dunque nel senso di una fondata fiducia che la misericordia di Dio darà la Grazia della p. f. a chi compie tali pratiche con le debite disposizioni.
Bibl.: la questione è trattata da tutti i teologi postridentini nei commenti alla Sum. Theol. 17-200, q. 114, a. q. V., p. es., Giovanni da s. Tommaso, Cursus theologicus: De Gratia, disp. XXI, specialmente art. II, ed. Vives, VI, Parigi 1888, pp. 782 sgg. Da questi dipendono i manualisti posteriori. Tra gli studi recenti: J Jaroszewicz, De dono perseverantiae finalis, Kośce 1932; A. Micheli Persico/ranes, in DThC, XII, coll. 1236-1304; J. Gummersbachi Unsüudlichkeit und Befestigung in der Gnade, Francoforte 1933.
Cipriano Vagaggini
PERSIA. - La P., dal 1925 al 1950 chiamata Irān (da $\dot{r} r a \bar{n}=$ nobili $>$, cioè gli Arii) comprende,