volume-10

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re di teologia nel Seminario di Esztergom, nel 1904 ebbe la cattedra di teologia dogmatica all'Università Pazmány di Budapest e nel 1905 fu nominato vescovo di Székesfehérvár (Alba Regia).

Membro, dal 1909, dell'Accademia delle scienze, dal 1920 al 1922 divenne socio dell'Assemblea nazionale degli oratori, poeti e scrittori ungheresi. Ardente fautore del movimento sociale, s'adoperò per una più equa ripartizione della ricchezza e particolarmente del latifondo in favore dei più poveri. Molto estesa fu la sua produzione a sfondo filosofico, teologico, storico e pastorale. Delle sue opere (25 voll., Budapest 1929, a cura di A. Schüta) le principali sono: Dio e il mondo (1890); Terra e cielo

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(1901); La concezione trionfale del mondo (1903); Ferso le altezze (1911); L'umima dello gucrra (1913); Luce nelle tenebre (1916); Civiltà e terrore (1918); Sorgenti d'ucque vice (1927).

Bim.: E. Némethi, O. P., Budapest 1927; J. v. Lutter, in Katholische Kirchenzeitung, Salisburgo 1936, nn. 11-13; C. Greins, s. v. in LTNK, VIII, coll. 487-88; G. Maggi, Un grande motivo unghesne; O. P., in Tabor, 5 (1930, 11), pp. 337-66.

Vito Zollini
PROIBIZIONISMO. - Nel suo significato moderno, contraddistingue la legislazione tendente a proibire il consumo di bevande alcooliche mediante divieti di vendita e, talora, di produzione e trasporto allo scopo di affrontare i molteplici problemi, individuali e sociali, creati dall'intemperanza.

Ricorsero a tale metodo Australia, Canadà, Danimarca, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Sud Africa, Svezia e Turchia con forme più o meno radicali di p. La più completa e importante applicazione di tale metodo fu, tuttavia, quella compiuta dagli Stati Uniti d'America, che per 14 anni lo adottarono su scala nazionale (federale), dopo quasi un secolo di p. locale e nei singoli Stati.

La storia del p. americano risale al principio dell'800. Inizialmente si trattò di un movimento per la temperanza, condotto da numerose associazioni che, sorte soprattutto nella Nuova Inghilterra, richiamarono l'attenzione sulle spesso irreparabili sciagure provocate dall'abuso di alcoolici. Il movimento ebbe un'ispirazione e una guida prevalentemente religiosa: in questa sua prima fase, intese risolvere il problema dell'alcoolismo attraverso la rigenerazione personale. Ma gli scarsi risultati pratici ottenuti portarono verso un'altra direzione; quella di consolidare la propria organizzazione nell'àmbito dei singoli Stati e creare poi, nel breve giro di un ventennio, 1826-44, tre federazioni a carattere nazionale, servendosi delle conseguente influenza politica per ottenere limitazioni e controlli legali della produzione e della vendita. Al peso e all'azione del movimento per la temperanza, in questa sua nuova fase, va attribuita una prima ondata di leggi proibizionistiche, adottate in diversi Stati verso la metà del secolo; ma in pochi anni esse vennero in gran parte abrogate, sia perché non sorrete da un'opinione pubblica concorde, sia perché i capi del movimento erano allora impegnati nella lotta contro la schiavitù; sia, infine, perché produttori e rivenditori erano riusciti a costituire un'opposizione organizzata.

Un partito proibizionista (1869) che, come tale, non ebbe influenza, e una unione femminile per la temperanza (1874), dopo la guerra civile, favorirono, nella penultima decade del secolo, una seconda ondata di leggi proibizionistiche in circa metà degli Stati della Confederazione, però soltanto in cinque il p. poté essere incorporato nelle rispettive costituzioni e in tre di essi solamente fu mantenuto dopo il 1903.

Il movimento cambiò tattica e scorgendo nelle taverne la causa prima dell'alcoolismo, si propose di ottenerne la soppressione. Nel 1893 sorse la Anti-Saloon league, che ottenne l'adozione su vasta scala di leggi proibizionistiche locali e la chiusura delle taverne in gran parte del territorio nazionale. L'iniziativa, tuttavia, risultò inefficace in quanto una comunità proibizionistica non riusciva a escludere le bevande proibite per legge se intorno altri centri le tolleravano. Di conseguenza, si ricorse nuovamente al p. statale, che venne applicato su vasta scala, particolarmente negli Stati del sud e dell'ovest. Inoltre, dato che anche il p. statale risultava insufficiente, cadendo il commercio interstatale sotto la giurisdizione del governo federale e non potendo, pertanto, lo Stato proibizionista esercitare alcun controllo sulle spedizioni effettuate da uno Stato non proibizionista direttamente al consumatore, il movimento si adoperò per ottenere l'intervento del governo federale e per far incorporare nella costituzione del paese una norma proibizionista. Si arrivò così, dopo una serie di misure sempre più restrittive, il 5 genn. 1920, al XVIII amendment
della Costituzione, con cui il p. totale diveniva legge della Confederazione.

La battaglia intorno al p. divise profondamente il paese, prima e dopo l'approvazione del XVIII amend. ment: l'elemento rurale si movero incline ad adottare il p. volontariamente, mentre quello urbano vi si oppose, anche quando venne imposto per legge; i datori di lavoro ne furono validi sostenitori, vedendo in eson un coefficente di produttività, le classi operaie invece lo osteggiarono. Difficlissimo risultò, sin dagli inizi, imporre il rispetto della legge, soprattutto nelle città. La forte ostilità al provvedimento favorì l'opera dei bootlegger: (contrabbandieri), pionieri del "gangsterismo", e creò spacci e taverne clandestine (spenheasies). Si ricorse alla distillazione e fermentazione diretta e con vere e proprie industrie clandestine si provvide alla costante richiesta di alcoolici. Persino le autorità, trovandosi alle prese con un compito troppo vasto, si dimostrarono disporre alla corruzione e finirono molto spesso per allearsi con i contravventori. Il p. non conseguì gli effetti sperati : ridusse il consumo di alcoolici presso i meno abbienti, ma non parve modificare in modo apprezzabile il consumo presso le altre categorie. L'opposizione al XVIII amendment per un decennio non approdò ad alcun risultato in quanto la prosperità economica del paese in quel periodo tornò a vantaggio delle forze proibizionistiche, che ne attribuirono parte del merito alla loro iniziativa, portando come prova l'aumento del risparmio, le ingenti somme incanalate verso acquisti di altro genere, il miglioramento della salute pubblica, la diminuzione di incidenti, ecc. Ma l'avvento della crisi economica segnò uno spostamento decisivo dell'opinione pubblica a favore della corrente anti-proibizionista. Si sostenne, tra l'altro, che l'industria alcoolica avrebbe costituito una ricca fonte di reddito per lo Stato. La campagna presidenziale del 1932 rivolse la questione con la sconfitta del p., che venne abrogato il 3 dic. 1933. Il tentativo americano dimostrò che il problema dell'intemperanza, sia pure su scala collettiva o nazionale, resta problema di ordine morale e psicologico e quindi da risolversi con metodi di persuasione e terapia personale piuttosto che con recisi divieti imposti dalla legge.

Bim.: E. H. Cherrington, The evolution of p. in the U.S. of America, Westerville 1020: J. A. Krout, The origins of p., Nuova York 1925: A. Koller, La production et la consommation des boissons alcooliques dans les differents pays, Lessana 1923. Vari: Standard Encycl. of the alcohol problem, 8 voll., Westerville 1923-30; G. Schnollders, P. in Vardon, Berlino 1928: D. L. Colvin, P. in the U. S., Nuova York 1926; H. Feldman, P.: its economic and industrial aspects, ivi 1927: H. L. McBain, P. legal and illegal, ivi 1928: J. H. Wuerman, The p. experiment in Finland, ivi 1931: C. Warburton, The economic results of p., ivi 1932: H. W. Haugard e E. M. Jellinek, Alcohol expiand, Nuova Haven 1942: V. Dabner, Dry messiah, Nuova York 1940: H. Asbury, Great illusion, ivi 1050.

Gabriele Musatti
PRO JUÁREZ, Miguel Agustín. - Gesuita, n. a Concepción del Oro (Zacatecas) il 18 genn. 1891, m., fucilato, a Messico il 23 nov. 1927.

Entrato nella Compagnia di Gesù nel 1911, dovette per motivo della persecuzione religiosa scatenata nel Messico, compiere tutti i suoi studi all'estero. Tornato sacerdote a Città di Messico nel 1926, vi esercitò tutti i ministeri possibili, travestito, ricercato dal governo, in mezzo ad avventure di ogni sorta. Finalmente, incolpato dell'attentato all'ex-presidente Obregón, fu dal presidente Calles fatto arrestare e nonostante la evidente innocenza, con solo un segreto ordine del tribunale militare, fu condannato alla fucilazione. Venerato da tutti come martire, dopo la sua morte, la sua tomba accoglie continuamente domande di grazie e lettere di ringraziamento per favori ottenuti. La causa di beatificazione è stata introdotta il I' 1 genn. 1932 (AAS, 44 [1951], pp. 383-87).

Bim.: A. Dragon, Pour le Christ-Roi, M. A. Pro, Montréal 1928: vers. it. Torino 1930: K. H. Riedel, Der Gottesmeister M. A. P., Friburgo in Br. 1935: vers. it. Roma 1939: A. Dragon, Vie intime de p. Pro, Montréal 1940: vers. it. Torino 1941. Celestino Testare
PROKOPOVIĆ, FROFAN (TROFANE). - Ecclesiastico e politico, consigliere di Pietro il Grande, ante-

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signano dell'indirizzo protestantizzante nella Chiesa e teologia russa, n. a Kiev l's giugno 1691, m. l's sett. 1736 .

Nato da genitori acattolici, formatosi a Kiev nell'Accademia ecclesiastica, studiò in Polonia, si fece cattolico, entrò nell'Ordine di S. Basilio e continuò gli studi (lettere e poi teologia) a Roma nel Collegio Greco di S. Atanasio. Tornato in patria, abbandonò la fede cattolica, d'ora innanzi deciso avversario di ogni cosa cattolica, sia nella scienza che nella vita. Nel 1707-11 insegnò nell'Accademia di Kiev poetica, retorica e teologia. Scrisse per gli alunni la tragicommedia Vladimiro (a scopo di "illuminazione " contro la superstizione). Nel 1711 divenne igumeno e rettore dell'Accademia. Fu poi chiamato come predicatore e pubblicista da Pietro a Pietroburgo (1716), nominato arcivescovo di Pskov (1718), consigliere e principale aiutante di Pietro nella "riforma" della Chiesa russa, cioè nel soggiogarla allo Stato. Passarono per le mani del P. tutti gli atti importanti di legislazione ecclesiastica. Presto diventò membro principale del Sinodo. Nel 1719-20 compose, insieme a Pietro, il "Regolamento ecclesiastico" e nel 1725 passò come titolare alla sede arcivescovile di Novgorod. Dopo la morte dello Zar (1725), al quale era sinceramente devoto, di cui elogiava anche nelle prediche le riforme e su cui scrisse enormi, la situazione per P. cambiò; ma poi con Anna Ivanovna (1730-40) ebbe di nuovo il sopravvento, adattandosi però e diventando da progressista illuminato piuttosto conservatore. Come teologo P. è il padre della teologia sistematica russa; separò la teologia dogmatica da quella morale. Amico dei teologi luterani tedeschi, introdusse nella teologia russa una dottrina protestantizzante, specie riguardo alla S. Scrittura come unica fonte della Rivelazione e alla giustificazione con la fede sola.

Scrisse in latino 8 trattati teologici, vagheggiando un corso completo, ma lasciandolo incompiuto. I trattati (eccetto il n. 8, scritto nel 1716) furono corretti, completati e pubblicati da altri. Prima edizione completa: De processione Spiritus Sancti (Gotha 1772); Introductio in theologiam (Königsberg 1773); De Deo (ivi 1774); De Trinitate (ivi 1775); De creatione et providentia (ivi 1775); De homine innocente (Mosca 1776); De homine lapso (ivi 1776); De gratuita peccatoris per Christum iustificatione (Breslavia 1779). La seconda edizione completa, curata da S. Mislavskij, in 3 voll., fu pubblicata a Lipsia negli anni 1772-84 (il vol. III fu aggiunto dal Mislavski) secondo l'idea del P. delineata nei prolegomeni, e compilato da autori protestanti). Nella divisione della teologia dogmatica il P. dipende dal teologo luterano I. E. Gerhard (Methodus studii theologici, Jena 1654). P. adottò gli scolastici protestanti, invece dei cattolici, contro i quali, specialmente s. Tommaso e s. Roberto Bellarmino, si trovano nelle sue opere frequenti insulti. Successori nella sua teologia il P. non ebbe che dalla seconda metà del Settecento.

Scrisse altre opere teologiche, sia in latino sia in slavo, tra le quali : De iugo intolerabili (1712 : sulla controversia di Paolo e Barnaba con i giudaizzanti); Apologia fidei (su 12 questioni controverse); Apologia sacrarum religuiarum (in contrasto con le solite vedute del P.); Prima istruzione per i bambini (1720: slavo, un catechismo reso obbligatorio dallo Zar nel 1722, con sillabario; contiene i 10 comandamenti, il Pater, il Simbolo della fede, le 9 Beatitudini; è luteranizzante: ad es., contrario al culto delle immagini); Libretto sui matrimoni misti (pubbl. nel 1721 dietro ordine dello Zar, per la libertà religiosa della parte non "ortodossa); Breve istruzione cristiana (slavo; in forma di dialogo, per il giovane zar Pietro II); Disquisizione storica sul potere degli imperativi cristiani (Pietroburgo 1721, slavo, difende il cesaropapismo del Regolamento ecclesiastico); La vera giustificazione dei cristiani rettamente battezzati col Battesimo di infusione (1724; slavo); Sulla menzione dei nomi dei patriarchi d'Oriente negli Uffizi ecclesiastici (da non farsi più nella Chiesa russa indipendente); Orazioni e discorsi (4 voll., Pietroburgo 1760-74); Examen Concilii

Florentini (perduto; composto prima del 1714); Storia ecclesiastica (pure perduta); Sull'Anticristo (incompiuto: P. volle provare, come già prima certi protestanti, che il pontefice romano sia l'Anticristo).

Oltre al corso di teologia dogmatica, l'altra opera principale è il Regolamento ecclesiastico, di cui nota è l'edizione di C. Tondini (Parigi 1874), inserita in Mattei, XXXVIII (traduzione francese fatta sul testo russo, con introduzione, note e con la traduzione latina stampata nel 1785 a Pietroburgo). Importante è la parte in cui si tratta dell'insegnamento nelle scuole, nelle accademie e nei seminari.

Bib.: J. F. Samarin, S. Zavorskiy e F. P. come predicatori (in russo), Mosca 1844: I. A. Cistovic, F. P. ed il suo tempo (in russo), Pietroburgo 1868; P. O. Morosov, F. P. come scrittore (in russo), ivi 1880; A. Palmieri, Theologia dogmatica orthodoxa. I. Fircnoy 1911, p. 199 sgg.; M. Jugic, Theologia dogmatica Christianarum orientalium ob Ecclesia catholica dissidentium, I. Parigi 1926, p. 587 sgg.; H. Koch, Die russische Orthodoxie im petrinischen Zeitalter, Breslavia 1929; G. Florovski), Le vie della teologia russa (in russo), Parigi 1937, p. 84 sgg. (ampia bibl. a p. 533 sgg.); J. Ledit-M. Gordillo, Hostie, in OTNS; XIV, coll. 350, 341, 351 sgg., 360; A. M. Ammann, Storia della Chiesa russa e dei paesi limitrofi, Torino 1948, p. 327 sgg.

Bernardo Schultze
PROLE. - Da proles, è la figliolanza cioè il complesso dei figli, soggetto di diritti e di doveri nell'ambito della famiglia. L'istinto naturale, che pone i rapporti tra genitori e figli su un piano di mutuo affetto, è sublimato dal precetto positivo divino che prescrive : «Onora tuo padre e tua madre affinché tu sia longevo sulla terra che il Signore Dio tuo ti darà - (Ex. 20, 12; Deut. 5, 16; Eph. 6, 2-3). Questo comandamento pone le basi del benessere della famiglia, che è augusta istituzione di Dio.

L'insieme dei rapporti tra genitori e figli è retto dalla virtù della pietà (v.). Sotto la voce "genitori" sono indicati i doveri e i diritti particolari dei genitori nei confronti dei figli; resta qui da dire dei doveri specifici dei figli verso i genitori e della condizione giuridica dei figli.
I. Doveri dei figli. - 1. I figli devono ai loro genitori: a) amore, sia interno, sia esterno. Peccano perciò, anche gravemente, se odiano i genitori; se dimostrano di odiare i genitori in privato e più se in pubblico; se non li assistono nelle loro necessità spirituali e materiali; b) rispetto, che si deve dimostrare: con le parole, con i segni e con i fatti. La valutazione della gravità della colpa va fatta tenendo presente non solo la cosa in sé, ma anche le circostanze; c) obbedienza, in tutte le cose lecite e finché sottostanno alla loro potestà: in pratica finché stanno nella casa paterna e ricevono il vitto dai genitori.

Circa l'elezione dello stato : a) i figli per sé non sono tenuti a obbedire, se non in casi straordinari per pietà verso i genitori; b) debbono chiedere consiglio ai genitori se si tratta di contrarre matrimonio con questa o con quella persona, ma non sono tenuti a obbedire; c) se si tratta dell'elezione dello stato religioso o sacerdotale non è obbligatorio neppure chiedere consiglio e spesse volte non conviene. Circa l'elezione della professione, i parenti non possono imporsi ai figliuoli, per quanto sia utile per questi seguire i loro consigli.

Relazioni patrimoniali. Secondo il diritto di natura i figli, anche se minori, sono capaci di possedere e di acquistare beni che il padre avrà diritto e dovere, ex pietate, di amministrare nell'interesse dei figli, se questi, perché minori o altrimenti incapaci di agire giuridicamente, gli sono sottoposti. I beni appartenenti ai figli possono dividersi in due categorie : a) beni provenienti ad essi per trasmissione da parte di precedenti titolari, mediante donazione, eredità o legato; b) beni derivanti dal personale esercizio di un'arte, industria e in genere di un lavoro remunerativo. Sui beni di ambedue le categorie compete ai figli il dominio e di genitori non possono appropriarsene senza ledere la giustizia. Ma i figli a loro volta, in ordine a tali beni, possono avere obblighi verso i genitori,

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obbligazioni che il diritto particolare e la consuctudine determinano più dettagliatamente.
II. Condizione giuridica della p. - 1. Premessa. - La dottrina cattolica circa la competenza rispettiva della Chiesa e dello Stato nei riguardi della determinazione dello stato della p. si può riassumere nei seguenti punti : a) che la p. nata da un matrimonio valido o putativo sia legittima, è un effetto inseparabile del matrimonio, e perciò regolato dal diritto divino e dal diritto canonico, non dal diritto civile; lo stesso dicasi per ciò che riguarda la legittimazione per subsequens matrimonium: b) quando la p. non sarebbe legittima in base a nascita in costanza di matrimonio, né sarebbe legittimata in seguito a legittimazione per susseguente matrimonio, sia la Chiesa che lo Stato hanno il potere di concederne altrimenti la legittimazione, con effetti più o meno pieni, ma limitatamente all'àmbito della loro rispettiva competenza, in modo cioè che lo Stato può concedere la legittimazione solo agli effetti civili, la Chiesa solo agli effetti canonici (salvi casi eccezionali, propter bonum religionis); a fortiori, perciò, lo Stato ha il potere di ammettere, sempre limitatamente agli effetti civili, non la vera legittimazione, ma il riconoscimento con effetti limitati.
2. Diritto canonico. - Per il can. 1114 CIC è figlio legittimo: a) chi è concepito (s'intende per opera del marito della madre) durante un matrimonio valido o putativo, anche se nato dopo lo scioglimento del matrimonio o dopo che il matrimonio ha perduto la qualità di putativo (cf., per questo, can. 1015 §4); b) chi, pur essendo stato concepito fuori di matrimonio (cioè per opera di un uomo che non era, al tempo del concepimento, marito della madre), è nato quando il padre era unito in matrimonio valido o putativo con la madre (o forse anche quando tale matrimonio, contratto dopo il concepimento, era già sciolto e non era più putativo).

E figlio illegittimo quello che non è né concepito né nato da matrimonio valido o putativo. Anche illegittimo è il figlio se, pur essendo stato concepito durante il matrimonio valido o putativo, e quindi rientrando nel caso $a$, al tempo del concepimento uno dei due genitori fosse legato da professione solenne o da Ordine sacro, e fosse quindi illecito l'uso del matrimonio (anche se i genitori lo ignorassero).

Per determinare se taluno è stato concepito durante il matrimonio o no, e se è stato concepito per opera del marito della madre o per opera di altri, data la impossibilità quasi assoluta di prove dirette, soccorrono in molti casi le due presunzioni stabilite nel can. 1115, entrambe ioris tantum, la quali si completano a vicenda. La prima consiste in ciò che, chi nasce dopo 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio (valido o putativo) e non oltre 300 giorni dalla cessazione della vita coniugale, si presume concepito per opera del marito della madre, ossia si presume figlio di questi. La presunzione viene meno solo se consti del contrario per prove evidenti, ossia se si dimostri l'impossibilità che il figlio sia stato concepito per opera del marito della madre (p. es., se tra i due coniugi non vi fu alcun atto coniugale durante il periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno anteriore alla nascita del figlio). La seconda presunzione è una presunzione di legittimità a favore del figlio che nasce dopo 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre 300 giorni dalla cessazione della vita coniugale : in altre parole questo figlio si presume concepito durante il matrimonio e per opera del marito della madre, salvo prova contraria.

Il figlio nato nei primi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio non si presume né concepito durante il matrimonio né concepito per opera del marito della madre; dimostrato però il concepimento per opera del marito della madre (p. es., se questi lo riconosce come suo figlio), egli è ugualmente legittimo, rientrando nel caso $b$ visto
sopra. Parimenti il figlio nato oltre 350 giorni dalla cessazione della vita coniugale non si presume concepito né durante il matrimonio né per opera del marito della madre; e, non essendo nato durante il matrimonio, è da considerarsi legittimo solo se si provino entrambi questi fatti. Qualora sia dubbio qualcuno dei fatti posti a fondamento di queste presunzioni (caso frequente, p. es., per trovatelli), il figlio non può considerarsi illegittimo e deve esser quindi considerato come legittimo, anche se siano ignoti uno o entrambi i genitori.

Il figlio illegittimo si chiama anche figlio naturale. Ma in senso stretto questa seconda qualifica è data a quel figli illegittimi i cui genitori, o al tempo del concepimento o al tempo della nascita o almeno in un momento qualsiasi durante la gravidanza, erano liberi da qualsiasi impedimento dirimente o altra incapacità (p. es., infernità mentale) al matrimonio. Gli altri figli illegittimi si chiamano figli spuri : e tra questi si distinguono quelli arti ex dam. nato catio, ossia gli adulterini, gli incestuosi e i sacrileghi, che sono i figli i cui genitori (o uno di essi), per tutto il tempo che va dal concepimento alla nascita erano impediti rispettivamente dall'impedimento del vincolo precedente (v. LEGAMEN), o di Ordine (v.) sacro o professione religiosa (cann. 1072-73), o di consanguinita o affinità (cann. 1076-77).

Nel CIC sono stabiliti vari divieti per i figli illegittimi : cosi essi sono irregolari ex defectu (can. 984 n. 1); non possono essere ammessi in seminario (can. 1363); sono esclusi dalle dignità di cardinale (can. 232 § 2, n. 1), di vescovo (can. $331 \S 1$, n. 1), di abate o prelato nullius (can. $320 \S 2$ ); non possono essere eletti superiori maggiori di Ordini o Congregazioni religiose (can. 304), disposizioni particolari li escludono pure dalle cariche di uditore della S. R. Rota, di avvocato concistoriale, ecc. Da tutti questi divieti è ammessa dispensa. Per altre disposizioni relative agli illegittimi, cf. cann. 90 e 777 § 2. Il figlio illegittimo può acquistare uno stato giuridico simile a quello dei figli legittimi, mediante la cosiddetta legittimazione, che in diritto canonico avviene: a) se i genitori contraggono tra di loro un matrimonio valido o putativo, purché si tratti di figlio naturale in senso stretto, non di figlio spurio; alla celebrazione del matrimonio è equiparata la convalidazione di esso (can. 1116); b) se ai genitori viene concessa dispensa da un impedimento dirimente, purché il figlio sia già nato o almeno concepito al momento in cui è concessa la dispensa (can. 1051); c) se la S. Sede (per i fedeli di rito latino, normalmente la S. Congregazione dei Sacramenti) concede in via di grazia la legittimazione.

I figli legittimati per il susseguente matrimonio dei loro genitori sono equiparati, in diritto canonico, ai figli legittimi; ma restano incapaci ad esser nominati cardinali (can. $232 \S 2$, n. 1), vescovi (can. $331 \S 1$, n. 1) e abati o prelati nullius (can. $320 \S 2$ ). Gli effetti della legittimazione per rescritto dalla S. Sede sono regolati nel rescritto stesso. La legittimazione per dispensa da impedimento dirimente (che riguarda sempre figli spuri) forse toglie solo la irregolarità ex defectu, di cui al can. $984 \mathrm{n} . \mathrm{I}$.

Qualora il matrimonio dei genitori venga sanato in radice (v. convalidaZione, II), i figli illegittimi vengono a trovarsi nella stessa posizione in cui si troverebbero se, al tempo a cui risalgono gli effetti della sanazione (cf. can. $1038 \S \S 1-2$ ), fosse stato celebrato valido matrimonio, e, qualora la sanazione comprende dispensa da un impedimento, fosse stata allora concessa tale dispensa: la sanazione in radice quindi può far sì che sia considerato legittimo (non solo legittimato) anche un figlio spurio, o che esso venga legittimato a norma del can. 1051, sebbene in realtà sia nato dopo la concessione della dispensa.
3. Diritto italiano. - Nel diritto italiano il figlio è legittimo solo se è concepito durante il matrimonio (valido o putativo), per opera del marito della madre; è illegittimo il figlio che non è concepito durante il matrimonio, o che non è concepito per opera del marito della madre.

Per favorire, nel dubbio, la legittimità del figlio, la legge presume con presunzione assoluta (senza quindi ammettere prova contraria) che sia stato concepito du-

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rante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento di esso (art. 232 del Cod. civ.). Inoltre presume che il marito sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio (art. 231 del Cod. civ.), salvo che il marito lo disconosca, il che però può avvenire solo nei casi seguenti (art. 233 Cod. civ.): 1) se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto; 2) se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare; 3) se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che vi sia stata tra i coniugi riunione sia pure solo temporanea; 4) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In quest'ultimo caso il marito è ammesso a provare ogni altro fatto tendente a escludere la paternità. Infine considera legittimo anche il figlio nato nei primi 180 giorni successivi alla celebrazione del matrimonio, ammettendone però il disconoscimento da parte del marito; non può peraltro aver luogo il disconoscimento se il marito era consapevole della gravidanza prima del matrimonio, o se risulta dall'atto di nascita che la dichiarazione di nascita fu fatta da lui o da un suo procuratore speciale (art. 233 Cod. civ.). L'azione di disconoscimento è soggetta in ogni caso a termini rigorosi (generalmente tre mesi da quando il marito ha avuto notizia della nascita, o si presume aver avuto tale notizia : artt. 244 e 247 del Cod. civ.).

La qualità di figlio legittimo o illegittimo non ha nel diritto civile (a differenza del diritto canonico) alcun effetto, fuori dei rapporti famigliari e patrimoniali tra i genitori e figli. Entro questo ambito, però, notevoli sono le differenze di trattamento fra le due categorie di figli. Le norme fondamentali in materia sono contenute nella Costituzione che, dopo aver nell'art. 29 enunciato che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», aggiunge: «E dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio... La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. " (art. 30).

Il Codice civile, pur essendo anteriore alla Costituzione, si può ritenere sostanzialmente conforme ai principi in essa enunciati. Esso in sostanza distingue quattro gradi di trattamento, secondo la diversa condizione di fatto e di diritto dei figli illegittimi, e precisamente: a) figlio la cui paternità o maternità non risulta in alcuno dei modi di cui si dirà nei capoversi seguenti : esso non ha né diritti né doveri verso i suoi genitori; b) figlio la cui paternità o maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale, o da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori, o dipende da un matrimonio dichiarato nullo : esso ha diritto agli alimenti e ad un assegno vitalizio sull'eredità del genitore (artt. 279, 580, 594 Cod. civ.); c) figlio riconosciuto dal padre o dalla madre, o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente dichiarata : ha i diritti alimentari e successori in modo analogo (ma in misura o in grado minore) a quello dei figli legittimi, ed è tenuto a dare gli alimenti al genitore che lo ha riconosciuto o che è stato giudizialmente dichiarato (artt. 433, 539, 541-43, 545-46, 573-79 Cod. civ.); inoltre il genitore ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l'usufrutto legale (art. 260 Cod. civ.) e deve mantenerlo, educarlo e istruirlo (art. 261 Cod. civ.); il figlio assume il cognome del padre, o, se è riconosciuto solo dalla madre, il cognome di questa (art. 262); d) figlio legittimato : è in tutto equiparato al figlio legittimo.

Si ricordano qui le più importanti norme relative al riconoscimento, alla dichiarazione giudiziale e alla legittimazione.

Il riconoscimento può esser fatto solo dal padre che abbia raggiunto i 18 anni, o dalla madre che abbia rag-
giunto i 14 , a meno che avvenga in occasione del loro matrimonio. Può esser fatto o nell'atto di nascita, o con dichiarazione (posteriore almeno al concepimento del figlio) fatto all'ufficiale di stato civile o al giudice tutelare, o in un atto notarile o in un testamento. I figli incestuosi (cioè quelli tra i cui genitori sussiste parentela o affinità in linea retta o parentela nel secondo grado della linea collaterale) possono essere riconosciuti solo dai genitori che al tempo del concepimento ignorassero l'esistenza della parentela o affinità. I figli adulterini non possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, salvo che questo sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge; e, se in conseguenza di quel matrimonio esistono figli legittimi o legittimati o discendenti legittimi, il riconoscimento non ha effetto se non è ammesso con decreto del presidente della Repubblica, con l'osservanza di talune cautele stabilite dalla legge (artt. 250-68).

La dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità può esser domandata dal figlio ( 0 , se egli è morto, dai suoi discendenti) o dal suo rappresentante legale. Per la dichiarazione di paternità sono stabiliti dei termini di prescrizione, ed inoltre essa non è ammessa se non nei seguenti casi : a) se la madre e il presunto padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento; b) se la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale o da non equivoca dichiarazione scritta del presunto padre; c) se vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento; d) se vi è possesso di stato di figlio naturale. Non può esser dichiarata giudizialmente la paternità o maternità di un figlio incestuoso; e neanche di un figlio adulterino, se il matrimonio da cui deriva l'adulterinità è ancora in vita o se da esso esistono figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi (art. 269-79; v. anche paternità, ricerca della).

La legittimazione, che può riguardare solo figli di cui non sia vietato il riconoscimento, ha luogo : a) automaticamente, per susseguente matrimonio contratto dai genitori tra di loro, purché essi abbiano riconosciuto o riconoscano il figlio; b) per decreto del presidente della Repubblica, su domanda di uno almeno dei genitori che non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio né discendenti da essi, e purché vi sia impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio (artt. 280-90).

Bibl.: G. Cavigioli, Man. di diritto canon., $2^{\circ}$ ed., Torino 1939, p. 138 sgg.; F. Cipratti, De prole legitima nel illestitmo in iure canon. vigenti, Roma 1940; I. Chebul - P. Cipratti, Ins canon. de personis, Vicenza-Trento 1942, p. 139 sgg.; A. Trabucchi, Istituz. di dir. civile, $5^{\circ}$ ed., Padova 1950, specialmente p. 243 sgg.

Pio Cipratti
PROLETARIATO. - Proletari o capite censi erano nell'antica Roma coloro che venivano censiti solo per la loro persona e non per i loro averi (capite censi) o in quanto avevano o potevano aver prole (proletarii : cf. Cicerone, De republica, II, 22, 40).

I proletarii venivano in contrapposizione agli adsidui (coloro che hanno una sedes), cioè ai proprietari di terra (Tab., I, 4). Quando più tardi il censo fu compiuto in base alla ricchezza mobiliare, capite censes o proletario era colui che non pagava tributo, perché non arrivava a possedere 1500 assi. Ancora più tardi, in ordine al servizio militare, proletarii erano coloro che possedevano oltre i 375 assi, ma meno di 1500 (tenuti al servizio militare); capite censi erano coloro che non arrivavano neppure a 375 e che non venivano chiamati quindi al servizio militare (Gellio, Noct. Att., XVI, 9, 10).

Il termine "proletario" venne ripreso dal Saint-Simon dopo i moti di Lione del 1830 per indicare il quarto stato (operai) che si doveva separare dal terzo stato (borghesia) : diventò ufficiale nel Manifesto del Partito comunista di Marx e Engels del 1848, e da allora designa il lavoratore sprovvisto di capitale, che guadagna giornalmente il suo salario, impossibilitato a risparmiare (v. pauperismo; salario e salariale, reginS).

Al presente passa per proletario chiunque si schieri

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contro il capitalismo sfruttatore: ciò nonostante, il vero p , comprende gran parte dei lavoratori salariati, quasi tutti in condizioni materiali e morali molto disagiate. Il progresso sociale si manifesta appunto con la graduale riduzione del numero dei proletari, attraverso la diffusione della piccola proprietà, l'incoraggiamento e la difesa del risparmio, rendendo più sicuro il lavoro, e circondando di cure, assistenze e previdenze i lavoratori e le loro famiglie : elevandone infine la cultura in genere e quella professionale in specie.

Contro questo criterio logico, il progresso sociale in senso marxista, con strana inversione, anziché adoperarsi per la scomparsa del p., trasformando i proletari in proprietari, si propone la sua conservazione e generalizzazione, promettendo la garanzia di protezione da ogni sfruttamento da ottenere mediante la dittatura del p. prima, e la scomparsa poi di tutte le altre classi sociali. In realtà tale speranza, che si paga in anticipo con la perdita delle più gelose libertà e con l'abbassamento del tono generale della vita, serve unicamente a facilitare la rinuncia da parte dei proletari ad ogni indipendenza, in modo da rendere il singolo estremamente debole e indifeso, e il p. più facilmente dominabile dal potere centrale, quello che esercita effettivamente la dittatura. La severità inflessibile di una crudele disciplina sociale, e la deformazione sistematica della verità, della logica e della morale, invano coperte da un acceso fanatismo ideologico, costituiscono il più grave delitto di lesa umanità e l'affronto più grave contro il p. E lo sforzo materiale per rompere con la tradizione e creare una nuova razza d'uomini che dovrà poi ricominciare la fatica del proprio incivilimento spirituale e razioninante: è la confessione dell'impossibilità di poter imporre le nuove idee per le vie naturali e lecite della ragione, del sentimento e del dimostrabile tornaconto.

I fatti smentiscono largamente, del resto, l'assioma marxista secondo il quale il p. trarrebbe origine dal fatale confinamento in una data situazione di classe, senza poterne uscire per proprio merito, onde la necessita della lotta di classe con fatale sbocco rivoluzionario. Il passaggio di proletari alle classi proprietarie e imprenditoriali è stato sempre ragguardevole, e può venire accentuato col ritorno dei proletari e dei dirigenti a quelle virtù dell'onestà e della carità, dal cui abbandono nacque l'idea di un antagonismo costituzionale tra le classi. Appare soprattutto necessario e urgente che le classi calte e dirigenti facciano ammenda della loro passata negligenza per i problemi del p., nonché degli esempi infelici dati alle classi umili e sprovvedute: tornando ad essere la guida e il sostegno della loro ascesa spirituale ed economica (v. ancora bolscevismo; comunismo; internaZIONALE; marx.; materialismo STORICO, ecc.).

Bon..: E. Marx - F. Engels, Manifesto del Partito comunista: Th. Mommsen, Das rön. Stadtrecht, Lipsia 1887; F. Turgeon, Origine économique, et tendances sociales du matérialisme bistor., Rennes 1912; G. Suvel, Matériaux d'une théorie du prolétariat, Parigi 1929; Pio XII, Rodionessaggio di Natale 1942: I. Giordani, Le cecitll. sociali dei Pontelici, Roma 1944; A. Dandoy, Le prolétariat et ses problèmes, Tournai 1947.

Mario Baronci
PROMESSA. - E la causa del rapporto obbligatorio, unilaterale o bilaterale, prodotto dalla volontà di una o più persone che liberamente e spontaneamente si obbligano, nei modi e alle condizioni ammesse dalle leggi naturali o positive, a effettuare, gratuitamente o dietro avveramento di una condizione convenuta, una prestazione qualunque o ad astenersi dal compiere alcunché, in favore di un terzo. L'uso troppo frequente delle p. e la loro varietà rendono sovente ardua una comprensione perfetta di questo istituto. Si deve subito notare che vanno tenute presenti anche varie altre nozioni o del tutto affini o solo concatenate e principalmente cio che concerne la materia dei contratti (v. contratto), la differenza della p. dal proposito (v.), gli sponsali (v.), e anche la natura particolare dell'obbligatorietà che la p. produce (v. allo scopo fedeltA).

Il CIC rimanda per quanto riguarda la materia dei contratti alle leggi dei singoli Stati (can. 1529); e si contenta di stabilire norme per alcuni contratti particolari soprattutto su beni ecclesiastici (cann. 1530-43); non parla perciò ex professo della p. Lnica eccezione, oltre al can. ror; che regola brevissimamente la p. matrimoniale, è costituita dal can. 150 §§ i-2 che stabilisce la p. di un ufficio ecclesiastico (v.), non vacante, non produrre alcun effetto giuridico.

La p. può costituire o una semplice proflerta fatta ad altri, generalmente senza obbligo di giustizia, o un vero e proprio contratto, a seconda della volontà stessa del promettente. 1) Come semplice offerta a favore di un terzo la p. per diritto naturale deve essere completamente spontanea, non prodiga, gratuita, conosciuta e non ricusata da colui cui viene fatta. La spontaneità è richiesta dall'indole stessa della p. che essendo, in questo caso, senza contropartita che ne costituisca una remunerazione, non sopporta costrizioni di sorta. Prive di spontaneità vanno considerate esclusivamente le vere e proprie coercizioni fisiche o morali, in quanto un consiglio o un desiderio manifestato anche con certa insistenza da estranei o dal promissario stesso non producono l'effetto di eliminare la spontaneità sostanziale necessaria nella p. La p. inoltre non deve essere prodiga, ossia deve avere una giustificazione ed essere contenuta nei limiti dello stato sociale cui il promettente appartiene (in merito va ricordato che la p. completamente prodiga viene, dopo s. Alfonso, considerato da vari teologi addirittura illecita ed anche invalida). La gratuità comporta che dalla parte del promissario (o di un terzo per suo conto) non ci debba essere una prestazione di vera contropartita giuridicamente rilevabile; non sono esclusi però atti di pura liberalità da parte del promissario. Infine deve essere conosciuta da quest'ultimo e da esso non rifiutata; non è possibile infatti avere obblighi precisi, diversi da quelli del semplice proposito (v.), verso chi ignora quanto dipende esclusivamente dalla volontà altrui, tanto meno poi verso chi eventualmente rinuncia con atto positivo all'offerta. E pure di diritto naturale che ogni p. abbia ad essere utile in qualche modo al promissario; mancando infatti ogni scopo, ogni fine, ogni utilità, viene a mancare per il promissario la cosa stessa; e pertanto non basta solo che la cosa promessa non sia dannosa o disonesta. Ancora per diritto naturale la p. può riferirsi a una prestazione personale o ad una prestazione di cosa reale distinta da un'attività personale del promettente. L'obbligo di stare alla p. è di sola fedeltà, conseguentemente di natura sua leggero, in quanto l'inadempimento non comporta che una bugia (è noto che l'ottavo comandamento non obbliga per sé che sotto peccato veniale). Tuttavia in casi particolari può sorgervi anche un obbligo, perfino grave, di giustizia commutativa; in tal caso però è indispensabile non solo l'intenzione precisa del promettente in questo senso ma anche, almeno in genere, una certa solennità esterna come, ad es., la presenza di testimoni o la forma scritta, e in più un certo danno nell'altra parte nel caso di inadempimento della p. Comunque una p. non tradotta espressamente in vero e proprio contratto non si presume mai che obblighi per stretto dovere di giustizia ossia con onere di restituzione in caso di mancata prestazione.
2) Come contratto la p. è la cessione di un diritto a favore di un terzo che l'accerta per ottenerne una prestazione corrispettiva. La cessione del diritto a favore del terzo rimane gratuita anche se dietro futura o contemporanea prestazione, non solo perché è generalmente spontanea quanto alla sua formulazione, ma anche perché sovente non è proporzionata alla medesima. Pertanto la p., anche se materialmente rimunerata, non va confusa con la compra-vendita o con la permuta. Nella p. contratto, come in quella semplice, bisogna tener conto soprattutto della volontà del promettente, per poter giudicare della natura dell'obbligo che ne deriva; tuttavia è comunemente permesso che da essa sorgano doveri di stretta giustizia e conseguentemente l'onere, nel promettente, della riparazione dei danni eventuali per mancata esecuzione della

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prestazione e nel promissario il diritto naturale di rifarsi, anche mediante occulta compensazione (v.), e della mancata prestazione e dei danni conseguenti. Non è da credere che detto obbligo sia di natura sua e sempre grave : ciò dipende in parte dalla volontà del promettente, soprattutto come nota al promissario, e sempre dalla quantità della materia considerata nelle circostanze concrete.

Della cessazione dell'obbligo indotto dalla p., oltre quanto si dice per i contratti in genere, si deve ritenere che la p. pura e semplice, sia essa personale che reale, cessa senz'altro per il sopraggiungere di circostanze tali che, se previste, avrebbero indotto il promettente a non farla, e sempre con il sopraggiungere della sua morte; la p. contratto invece, se è reale, passa agli eredi che dovranno soddisfare con il patrimonio del defunto; sia l'uno che gli altri poi dovranno disimpegnarsi anche verso gli eredi del promissario qualora questo premuoia e sia stata intenzione del promettente di beneficare non la persona del promissario, ma la sua famiglia.

Biel.: E. Albertario, La "pollicitatio", Milano 1929; A. Assali, La "pollicitatio", in Studi in onore di A. Salondra, ivi 1929, p. 219 sgg. Per i principi di diritto naturale, cf. i vari autori di teologia morale, particolarmente: A. Piscetta - A. Gennaro, Elementi fisiologia moralis, III, Torino 1942, nn. 990-6; A. Vermeersch, Tieslogia moralis, II, Roma 1945, nn. 405-408; per il diritto civile: anon., v. in Nuovo digesto ital., X, coll. 660-61; L. Barassi, Istituzioni di diritto civile, Milano 1948, p. 391 sg.; W. d'Avanzo, Istituzioni di diritto civile, Roma 1950, pp. 340-41. Lorenzo Simeone
PROMOTORE DELLA FEDE. - P. della f. (quaesitor de honoribus caelestium) è il sacerdote che per ufficio deve tutelare i diritti della fede e l'osservanza delle leggi ecclesiastiche nel processo di beatificazione e canonizzazione dei servi di Dio, affinché a nessun indegno vengano concessi gli onori degli altari. Deve quindi essere citato in tutte le parti del processo, sotto pena di nullità degli atti (can. 2010). Il p. della f. presso la S. Congr. dei Riti è chiamato Promotore generale della fede ed è assistito dal Sottopromotore generale della fede, ambedue eletti dal Sommo Pontefice (cann. 2010 § 2, 201 I § 1).

Il p. della f. volgarmente viene chiamato avvocato del diavolo : l'appellativo ha forse origine dalla pietà popolare che vede nelle difficoltà sollevate dal p. della f. quasi una esplosione di invidia da parte del diavolo; oppure dal fatto che il p. della f. svolge la sua opera in contrasto a quella venerazione, che nel concetto del popolo i servi di Dio già meriterebbero per la loro santità, anche prima che la Chiesa li abbia beatificati. A parte però la voce popolare si deve affermare che nulla giova di più alla piena prova della santità quanto la severa critica del p. della f., che, appunto per il suo rigore investigativo, costringe la difesa (avvocato) alle più approfondite risposte, che, in definitiva, sono quelle che impongono il riconoscimento della santità, mentre impediscono che l'aureola di santo venga concessa a soggetti che non brillino di prima luce nel cielo della santità.

Affinché tale importantissima opera sia dal p. della f. adempiuta fedelmente egli presta un particolare giuramento, a cui si aggiunge quello di non accettare doni di qualsiasi genere (can. 2037 §§ I e 5).

L'opera del p. della f. è difesa da tre generali garanzie : 1) il segreto assoluto, che deve proteggere la sua attività sia di fronte agli estranei che di fronte agli interessati; 2) la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna; 3) la larghissima libertà di indagini anche extragiudiziali.
I. Cenni storici. - Secondo Benedetto XIV fino al sec. xiv non si hanno notizie della carica di p. della f. e, a suo dire, la prima volta che se ne fece menzione fu sotto Leone X nella causa di canonizzazione del b.

Lorenzo Giustiniani (Benedetto XIV, De beat. et canoniz. sanctorum, Bologna 1734, lib. I, cap. 18, nn. 7-8).

Tale carica fu nei primi tempi sempre unita a quella dell'avvocato del fisco, avendo questo il medesimo ufficio di sostenere e difendere i diritti della Chiesa (v. PROMOTORE DI GIUSTIZIA). La carica di p. della f. fu, poi, separata da quella dell'avvocato del fisco. Clemente XI nel 1728 diede a mons. Prospero Bettini, arcivescovo di Mira, avvocato del fisco e p. della f., per coadiutore con futura successione, l'avv. Lambertini nell'ufficio di p. della f. e mons. Bettini, neppte di Prospero, nell'ufficio di avvocato fiscale : così venne divisa una carica dall'altra. Il Lambertini per 20 anni esercitò egregiamente l'ufficio di p. della f. Divenuto papa, volendo dare all'illustre collegio degli avvocati concioteriali (v.), cui aveva appartenuto, un perpetuo segno di benevolenza e di stima, con la cost. Inter conspicuos del 29 ag. 1744 (Bull. Ben. XIV, t. I, Prato 1845, p. 407) nell'approvarne ed ampliarne le prerogative, dichiarò espressamente incompatibile l'ufficio di p. della f., che fa parte di tale collegio, con quello di avvocato fiscale e siccome i due uffici allora erano riuniti, per speciale disposizione di Clemente XII, in mons. Luigi Valenti, ordinò che non dovesse estendersi ad altri tale grazia, confermando cosi quanto aveva stabilito su tale separazione Clemente XI.
II. Diritti e doveri del p. della f. - Sono da tenere ben distinti i p. della f. presso i tribunali diocesani dal p. generale della f. presso la S. Congr. dei Riti. Inoltre nei tribunali diocesani sono da distinguersi i promotori per i processi apostolici, che sono di nomina del p. generale della f. (sotto-promotori della fede), dai p. della f. per i processi ordinari (detti semplicemente promotori), di nomina dell'Ordinario del luogo (cann. 2010-11).

Al p. della f. spetta il compito di raggiungere nel processo la verità oggettiva. Suo compito è di compilare interrogatori sobri, meramente storici, atti a scoprire la verità, formulando domande opportune anche sugli articoli del postulatore (v.), di cui è per ufficio il contrad. dittore. Questi interrogatori deve passarli chiusi, sotto l'obbligo del segreto, ai giudici (can. 2012 § i). Spetta ancora allo stesso p. della f. far citare testi d'ufficio e fare le necessarie eccezioni anche contro i testi, indicati dal postulatore. Anche i giudici però possono far citare testi d'ufficio, contro la volontà pure del p. della f., purché ne sia informato (can. 2012 § 2; cf. ancora cann. 2024, 2059, 2070, 2072, 2078, 2079, 2086 § 2, 2090, 2100, 2110 § 2). L'intervento del p. della f. è ancora richiesto nella ricerca degli scritti del servo di Dio (can. 2046 e v. perguisieione, II. P. degli scritti), nella istruzione del processo informativo sulla fama di santità in genere o sul martirio, sull'esame dei miracoli (cann. 2051, 2055) e nel processo di non culto (can. 2059).
III. - Diritti e doveri del p. genera