della f. è ancora richiesto nella ricerca degli scritti del servo di Dio (can. 2046 e v. perguisieione, II. P. degli scritti), nella istruzione del processo informativo sulla fama di santità in genere o sul martirio, sull'esame dei miracoli (cann. 2051, 2055) e nel processo di non culto (can. 2059).
III. - Diritti e doveri del p. generale della f. Presso la S. Congr. dei Riti entra in funzione il p. generale della f. A lui compete dare il suo parere al cardinale ponente sulla scelta dei revisori degli scritti del servo di Dio, i cui nomi debbono rimanere segreti (can. 2066 § i). Contro di essi il p. generale della f. deve stendere, se si siano, le obiezioni da discutersi dai cardinali della S. Congr. (can. 2070). Anche dagli scritti però, che abbiano ottenuto il favorevole giudizio del pontefice, il p. generale della f. può e deve trarre obiezioni nella discussione delle virtù (can. 2072). Superata, poi, felicemente la revisione degli scritti, il p. generale della f. stende a norma dei canns. 2078, 2079 e 2080 le sue osservazioni (obiectiones) contro l'introduzione della causa. Nel caso si debba, una volta introdotta ufficialmente la causa dinanzi alla S. Congr. dei Riti, procedere all'istruzione del processo di non culto, perché prima non sia stato compiuto, allora il p. generale della f. stende gli interrogatori da rivolgersi ai testi interrogandi in simile processo (can. 2086 § 2). Quando poi si deve istruire il processo apostolico sia sopra la fama di santità in specie e il martirio e la sua causa, il p. generale della f. spedisce (can. 2089) speciali lettere alla Curia, presso cui detto processo si svolgerà, con la designazione di due sottopromotori, che in suo nome siano presenti al processo. Gli interrogatori da rivolgersi ai testi da escutere in tale processo sono stesi dal p. gene-
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rale della f., considerando le obiezioni, discusse nell'introduzione della causa, le testimonianze, rese nel processo informativo, ed eventuali informazioni extragiudiziali (can. 2090).
Una volta pervenuto questo processo apostolico alla S. Congr. dei Riti il p. generale della f. compila le osservazioni (animadversiones) contro la sua validità (can. 2099, n. 2). Nelle adunanze (congregazioni), poi, in cui si discute la ceticità della virtù in specie o il martirio e la sua causa i voti di tutti i prelati e consultori, che vi intervengono, devono essere consegnati al p. generale della f. (can. 2103 § 3). Per ciascuna di queste congregazioni, che sono tre, il p. generale della f. stende le sue animadversiones (cann. 2106, n. 4; 2109, n. 1; 2113). Il p. generale della f., anche se non interrogato, può interloquire, specialmente se la questione è importante ed i fatti devono essere meglio lumeggiati (can. 2010 § 2). Compiutasi le discussione sulle virtù, che siano state, con decreto, dichiarate eroiche, si passa all'esame dei due miracoli, compiuti per intercessione del servo di Dio, miracoli che si richiedono per la beatificazione. Anche in tale esame e discussioni il p. generale della f. interviene con le sue animadversiones, osservando le stesse norme stabilite per la discussione sulle virtù (cann. 2120; 2121, n. 4; 2122 § 1; 2123). Ed è a questo punto che il p. generale della f. deve essere udito per la nomina dei periti, a cui è de. voluto l'incarico di stabilire al lume della scienza se il fatto, proposto come miracolo, può o no spiegarsi con le leggi della natura. Dichiarato solemnemente il servo di Dio beato, il p. generale della f. interviene ancora una volta nella causa di canonizzazione (cann. 2139, 2140).
Il p. generale della f., che fa, come si è già scritto, parte della S. Congr. dei Riti ( $1^{\circ}$ sezione per le cause di beatificazione e canonizzazione) ha udienza ordinaria dal S. Padre per riferire del suo alto ufficio la $1^{0}$ domenica di ogni mese. Riceve l'intimazione per intervenire nei concistori pubblici e semipubblici. Nella perorazione, che nei concistori pubblici fanno gli avvocati concistoriali (norme date da Urbano VIII, 23 genn. 1631) domandando al papa la beatificazione, il p. generale della f. fa la consueta protesta ed istanza di far osservare in tale causa tutto ciò che è stabilito dalle Costituzioni apostoliche, di procedere nelle solite formole e di rimettere la causa alla piena cognizione della S. Congr. dei Riti.
IV. La figura del sottopromotore generale della F. - Si è già parlato dei sottopromotori, nominati dal p. generale della f. per l'istruzione del processo apostolico nelle curie diocesane (can. 2011 § 2). Ma presso di lui nella S. Congr. dei Riti vi è il sottopromotore generale della f., il quale sino al 1824 era semplice aiutante di studio, amovibile ad nutum del p. generale della f. In quell'anno (sustu proprio del 3 maggio), attesi i suoi meriti straordinari, mons. Cardellini, sottopromotore, fu fatto da Leone XII anche assessore della S. Congreg. dei Riti. Questo Pontefice, poi, nell'assegnargli per condiutore mons. Frattini, stabilì che la carica di assessore fosse permanente e perpetua e che l'assessore appartenesse alla classe degli officiali della stessa S. Congregazione, prendendo luogo immediatamente dopo il p. generale della f. ed avesse voto come gli altri consultori. A detto assessorato Leone XII stabili che fosse sempre unito l'ufficio di sottopromotore generale della f. ed ordinò che, secondo l'antico sistema, il sottopromotore tenesse studio nella propria abitazione per quei giovani che desiderassero essere abilitati a trattare come procuratori e come avvocati le cause dei servi di Dio e le altre di competenza della S. Congreg. dei Riti e che dovesse inoltre prestarsi nella sua qualifica di assessore a ricevere in detto studio anche quelli che desiderassero istruirsi nelle materie cerimoniali e liturgiche.
L'assessore, poi, essendo sottopromotore, deve assistere come procuratore fiscale in tutti i processi apostolici, che si fanno in Roma nelle cause dei servi di Dio o beati, ed anche nei processi apostolici fuori di Roma, se vi è destinato dal p. generale della f. Di fatto però il sottopromotore rare volte interviene in questi processi extra urbem.
E compito del sottopromotore fare lo spoglio di tutti i processi nelle cause che si propongono, per compilare i sommari obiezionali, se occorrono, e farvi le opportune annotazioni, le quali servano di base al p. generale della f. per fare le sue animadversiones (v. cost. Sanctissimus Dominus di Innocenzo XI del 18 del. 1678: Bull. Rom., t. XIX, Torino 1870, p. 123). La loro compilazione, però, spetta esclusivamente al p. generale della f. ed il sottopromotore non deve far altro che prepararne, per modo di dire, il materiale. Deve inoltre esaminare tutti i sommari, le informazioni e le scritture che si propongono nelle cause dei servi di Dio e apporvi il recita: anzi deve anche correggere le stampe dei sommari, confrontandole con i processi originali o altri documenti autentici. Poi, come assessore, deve esaminare tutti quei dubbi liturgici, che si rimettono alla S. Congregazione; deve prestarsi alla revisione di tutte le pie considerazioni, meditazioni e preghiere, che ivi si vogliono stampare. Inoltre deve esaminare e porre il nihil obstat a tutte le preghiere ed opere pie, per cui si brami dalla S. Sede qualche indulgenza o plenaria o parziale. In antico il sottopromotore era anche consultore della S. Congr. delle Indulgenze e sacre reliquie e doveva quindi far pure quei voti, che da questa Congregazione gli venivano rimessi.
Nelle canonizzazioni e nelle beatificazioni il p. generale della f. ed il sottopromotore generale della f., oltre i soliti emolumenti, immagini e vite dei beati e dei santi, ricevono le loro reliquie ed un quadro dipinto ad olio di grandi dimensioni, che li rappresenta.
Bibl.: G. B. De Luca, Relatio Rom. Curiae, Roma 1671, disc. 18, n. 14; Moroni, LV, p. 292 sgg.; anon., $P$. della f., in Enc. Ital., XXIII, p. 323; A. Luigi - J. Fornari - A. M. Santarelli, Codex pro postulatoribus, $4^{2}$ ed., Roma 1929, pp. 37-42; S. Indolicato, Il processo apost. di beatificazione, Roma 1642. pp. 176-79.
Guglielmo Felici
PROMOTORE DI GIUSTIZIA. - P. di g. è un ministro del Tribunale, che sotto la guida dell'Ordinario (o, nei tribunali della S. Sede, dei giudici stessi che in atto o abitualmente hanno funzioni direttive) esperisce l'azione criminale e urge l'osservanza della legge nelle cause contenzioze in cui sia in piuoco il bene pubblico, eccettuate quelle mansioni che sono assegnate specificamente al difensore del vincolo (cann. 1586, 1589; Normas del Tribunale della S. R. Rota, art. 24 § 1). Il p. di g. deve essere costituito in tutti i tribunali diocesani (can. 1586) e presso i tribunali dei Religiosi, in cui però è richiesto per il p. di g. l'appartenenza all'Ordine o Congregazione (can. 1589 § 2); ed è costituito in maniera stabile nei tribunali apostolici della S. Romana Rota (Normae, cap. 2, art. 24 sgg.) e della Segnatura Apostolica. In quest'ultimo tribunale, mentre antecedentemente l'ufficio era svolto per deputazione da uno dei prelati votanti (cf. Appendix ad Regulas servandas in iudiciis apud Supr. Sign. Apost. Tribunal, art. 16) oggi è, come si è detto, stabile. Esiste pure l'ufficio di p. di g. presso la S. Congr. del S. Uffizio (fino al 1920 era detto «avvocato fiscale») e nei tribunali dello Stato della Città del Vaticano.
1. Cenni storici. - Storicamente si incontrano i primi vestigi di quest'ufficio nei cosiddetti promotores episcopales, che affiorano qua e là nelle diocesi lungo tutto il sec. xili. E difficile stabilire se la riforma processuale di Innocenzo III con la costituzione di un promovente, distinto dal giudice nel giudizio criminale ( $31, \mathrm{X}, \mathrm{V}, 3$ ), abbia preceduto o seguito l'iniziativa episcopale. Figura privata all'inizio, il promovente acquista man mano stabilità e carattere pubblico ( $26, \mathrm{X}, \mathrm{V}, 1$ ) e prende nomi di-
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versi secondo tempi e luoghi (procurator curiae ad excessus corrigendos, promotor ad excessum, registrator). In Italia prende il nome di procurator o promotor fiscalis, appellativo che rimarrà fino al Codice (intendendosi qui per faso l'universalità delle cose e dei diritti della società ecclesiastica). La costituzione del p. di g. si fa generale nei secc. xvII-xviII, pur mancando una legge che lo imponesse. Nella Curia Romana, dove l'ufficio dei procuratores o advocati fiscales era già stato riordinato da Leone X (cost. Sicut prudens, 3 genn. 1518), Paolo III (cost. Ad onor, 4 luglio 1548), Pio IV (cost. Cum ab ipso, 30 giugno 1562), si ebbe, con Benedetto XIII (12 giugno 1724), la costituzione di un procuratore generale per promuovere appello nelle cause criminali per tutte le curie, che non avessero un proprio procuratore in Roma. L'ufficio di p. di g. era restato però alquanto impreciso. Nato per le cause criminali, era stato poi chiamato ad intervenire anche in alcune cause contenzisse della libertà della Chiesa, legati pì ecc. Una certa determinazione di compiti si ebbe con l'istruzione (art. 13) della S. Congr. dei Vescovi e Regolari (11 giugno 1880): unicuique curiae opus est procuratore fiscali pro iustitiae et legis tutela.
II. Natura e ambito dell'ufficio di p. di g. - Il p. di g. è una figura parallela a quella del difensore del vincolo (v.) onsi i due uffici possono essere accomunati nella stessa persona (can. 1588 § i) salvo lo sdoppiamento di persona in caso di conflitto tra i due uffici, per interessi contrastanti, nella stessa causa. La differenza però tra i due uffici sta nel fatto che, mentre il difensore del vincolo deve sempre per ufficio difendere e sostenere l'esistenza del vincolo matrimoniale o di ordinazione, il p. di g. è libero nelle sue conclusioni, perché certat pro rei veritate. Una certa accentuata analogia si ha pure con la figura del promotore della fede (v.) nella trattazione delle cause dei Santi. Nel sistema processuale civile si avvicina al p. di g. la figura del pubblico ministero, che rappresenta l'interesse della società che vuol essere difesa nel rispetto della legge (Cod. proc. civ. ital., artt. 69-74). Ma il pubblico ministero riveste in sé il duplice carattere, corrispondente in foro canonico al difensore del vincolo e al p. di g.; di più rappresenta il potere esecutivo (il che è inconcepibile nel sistema canonistico, dove non si ha vera divisione di poteri : can. 335 § i) ed esercita giurisdizione in certi casi (il che, nonostante alcune, ormai sorpassate, controversie, viene negato per il p. di g. nel diritto canonico). Il p. di g. è un ufficio ecclesiastico (v.) in senso ampio (can. 145 §§ i-2), appunto per la mancanza di ogni giurisdizione. Sebbene stia presso il tribunale, non costituisce tuttavia il tribunale. Anzi piuttosto viene assimilato alle parti, sebbene non possa dirsi strettamente parte, perché non sta in giudizio per difendere un interesse personale, ma pubblico, e dal CIC venga ben distinto dalle parti (cf. cann. 1745, 1773, 1879 ecc.). Il Codice stesso però lo pone nella necessità di sostituirsi alle parti, qualora la parte manchi o non possa agire (cann. 1850 § 2, 1971 § i, n. 2) e nel processo criminale lo chiama a svolgere la parte di attore (can. 1934; cf. ancora can. $655 \S 2$ nelle cause di dimissione di un professo dai voti perpetui). Più che curare direttamente il bene pubblico suo compito è di premere perché il bene pubblico non venga negletto dal giudice, a cui però rimane soggetto (cf. cann. 1586, 1954; Normae S. R. Rotae, art. 27 § i ecc.).
La sua partecipazione al dibattito giudiziario è a volte definita dalla legge, come nelle cause criminali (cann. 1934, 655 § 2) e in alcune contenzisse; a volte è fatta dipendere dall'Ordinario (can. 1586) o dal giudice (can. 1945; Normae S. R. Rotae, art. 27 § i). Nelle cause criminali il p. di g. è il pubblico accusatore, cui viene affidato l'esercizio dell'azione (v.) criminale sotto la guida dell'Ordinario (cann. 1934, 1950, 2223). Nelle cause contenzjose è richiesto l'intervento del p. di g. nelle cause di nullità di matrimonio per impedimenti natura ma pubblici (can. 1971 § i, n. 2; v. PUBBLICO); per la concessione ex ufficio ai minori od agli assimilati per diritto ai minori della restitutio in integrum (can. 1688 § 2); nelle cause per il titolo di un beneficio in caso di morte di uno dei litiganti, salvo il diritto di assegnazione da parte del-
l'Ordinario al superstite, nell'ipotesi di libera collazione (can. 1734); in caso di ricorso per la ricezione del libello (can. 1709 § 3); quando si tratti della concessione o revocazione del patrocinio gratuito (v.) o della riduzione di apese ( can. 1915 § 2; Normae S. R. Rotae, art. 31); quando il p. di g. abbia partecipato ad una precedente istanza (ibid., art. 27 § 2); quando si tratti di ammettere o meno il processo documentale per causa exceptus a norma dei cann. 1990-92 (Istruzione della S. Congr. del Sacr., 15 ag. 1936, art. 227 § i; AAS, 28 [1936], p. 388). Dove essere udito nelle questioni di suspicione (can. 1616) di attentati (can. 1856 § 2), per riformare sentenze interlocutorie prima di quella definitiva (can. 1841); deve dare il suo voto per l'interrogazione di nuovi testi, dopo la pubblicazione delle testimonianze (can. 1786), e per la nomina dei periti in cause di pubblico interesse (can. 1793 § 2); deve avere copia delle difese presentate per esaminarlo (can. 1867 § 2). Quando la sua presenza è richiesta, gli atti sono nulli, se non viene citato, oppure se, anche non citato, non intervenga di fatto (can. 1587), in tutto come per il difensore del vincolo (v.).
Può intervenire, sempre per la tutela del bene pubblico, per chiedere il sequestro delle cosa controversa o l'inibizione exercitii iuris (can. 1672 § 3); per opporre il vizio di possesso (can. 1696 § 2); per chiedere lo restituto in integrum (can. 1688 § 2), o la mutazione della formola del dubbio (can. 1729 § 4), o il giuramento suppletorio (can. 1830 § 3) o petizioni incidentali (can. 1837). Può esibire articoli per gli interrogatori dei testi o delle parti (can. 1745 § i), proporre nuove interrogazioni durante l'interrogatorio in atto (can. 1773 § 2), indurre testi (can. 1759 § 2), chiedere la dichiarazione di contumacia sia del reo (can. 1841) che dell'attore (can. 1849); chiedere la prosecuzione del processo in caso di contumacia dell'attore (can. 1850 § 2). Può essere udito per decretare l'esibizione dei documenti (can. 1824 § i), per l'accoglimento o meno di petizioni incidentali o per il modo di definirle (can. 1839). Nelle cause matrimoniali, in cui è chiamato a intervenire, è il p. di g. a ricevere la denuncia della parte o delle parti, inabili ad accusare, a interrogare segretamente le parti, a consigliare la rinnovazione del consenso e ad esaminare, insieme con il vescovo, il fondamento della denuncia (Istr. cit. S. Congr. dei Sacr. artt. $37 \$ 4,38$ § $1,41 \S 3$ ).
I mezzi con cui il p. di g. tutela il bene pubblico sono l'azione e il voto, cioè i rilievi di procedura o di merito che egli sottopone al giudice o collegio giudicante (ibid., art. 30). Quando il p. di g. interviene, a lui devono essere sottoposti tutti gli atti del processo e a tutti deve essere citato, ma egli non può esigere, come il difensore del vincolo (e deve limitarsi a chiedere) che gli atti, da sé suggeriti, vengano espletati (can. 1969, n. 4); come pure non è egli, ma l'accusato che deve essere ascoltato per ultimo (can. 1984 § i). Se è solo deve per se stesso curare la confezione degli atti, ma se è associato ad altri, può pure lasciare che le parti pongano alcuni atti, salvo sempre da parte sua l'esame dei medesimi. Il p. di g., come qualsiasi attore, può recedere dall'accusa in qualsiasi grado del processo o rinunciare all'appello; ma non senza il consenso dell'Ordinario nei processi diocesani (can. 1950) o del Tribunale stesso, come pare più probabile e attuato in prassi, se si tratta di tribunali apostolici. Il p. di g. può essere costituito, come il difensore del vincolo, per l'universalità delle cause, oppure nei singoli casi (can. 1588 § 2); quindi essere permanente o costituito in forma transitoria. Quando viene eletto per tutte le cause, in modo permanente, non cessa dal suo ufficio, neppure durante la vacanza della diocesi, né può venir rimosso dal vicario capisolare: all'arrivo del nuovo Ordinario, deve essere confermato. Se però vi è giusta causa, il vescovo lo può anche rimuovere dall'ufficio (can. 1590). L'ufficio di p. di g. è incompatibile con il ruolo di teste (can. 1757 § 3, n. 1), di giudice, di notaio ecc. Essendo un ufficio, vi possono essere più persone che lo svolgano: in un solo tribunale vi possono essere più p. di g. pari grado o subordinati (sostituiti), salvo sempre l'unità dell'ufficio.
III. Il p. di g. nei tribunali apostolicI, Congregazione del S. Uffizio e Stato Città del Vaticano. -
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Nei Tribunali della S. Sede e presso la S. Congregazione del S. Uffizio il p. di g. è nominato dal S. Padre, con biglietto della Segreteria di Stato. I suoi compiti sono determinati nelle Leggi ed ordinamenti propri dei singoli Dicasteri (v. Normae S. R. Raine, art. 24 sgg. Appendix ad Regulus servandus in indicis apud Supr. Sign. Apost. Tribunal, art. 14; v. inoltre: congregazioni romane, sacre, II. i; tribunali della s. sede, II e III). Nello Stato della Città del Vaticano nelle materie civili si applica, nel giudizio ordinario di cognizione, la procedura stabilita dal CIC (art. 15, comma ultimo, Legge sulle fonti). E siccome in essa quando si tratti di tutelare l'interesse pubblico, chi eventualmente interviene è il p. di g., cosi si trova nell'Ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano adoperata anche questa espressione per designare il tutore della legge (artt. 3, 6, 16, 19, 22).
Bibs.: oltre i testi di diritto processuale canoneo, cf. G. Pateos, Le procureur fiscal ou promoteur, Lilla (897; F. Carmona Ordinau. giuridico dello Stato della Città del Vatic., Firenze 1932, p. 147; E. Fournet, L'Eglise et les origines du ministère public, Arras 1933; I. G. Glynn, The promotor of justice, Washington 1936; S. Romani, Il p. di g., in Musil. sectio., 48 (1936), pp. 119-21; M. Leza, Partes actoris in indicio criminoli et diversae levane processus criminolis, in Acta Congregus iurid. internati, IV, Roma 1937, pp. 469-74; J. Haring, Der Promotor iust. als Aubliger in Ekeprogessica, in Theol. Quartalorb., 90 (1937), pp. 123139; F. Tricia, De promotos iust. in causis nullitatis matr., in Apol. linaris, 10 (1937), pp. 306-407; L. Scavo, Il p. di g. nel processo canno, in Riv. di div. proc. civ., 14 (1937), pp. 133-71; R. Romano, Della natura dell'intervento del p. di g. nelle cause matrimoniali, Roma 1037; F. Roberti, De obligatione promotoris inst. accusandi nullitatem matrimonii, in Apellinaris, 12 (1937), pp. 113-16; id., De actione promotoris inst. et coniugum in causis matr., ibid., 11 (1938), pp. 371-73; e ancora sull'argomento : ibid., pp. 373-84; A. M. Stitt, De promotos inst. civique munere in curia diocesana, Roma 1939; V. Anchioli, Commento al Codice di procedura civile, I, Napoli 1941, passim: II, ivi 1942, pp. 1, 68; III, ivi 1942, p. 433.
Pietro Palazzini
PROMOZIONE. - Parola inglese italianizzata, frequentemente usata per significare l'ascesa dei lavoratori sia in senso tecnico-professionale (scala delle classifiche da manovale comune a operaio qualificato e specializzato), sia nel senso economico-sociale della retribuzione, e cioè del benessere e della posizione nella società dal punto di vista della cultura e della responsabilità (caposquadra, caporeparto, capofabbrica); nonché dell'accesso anche alle professioni.
La p. risponde a criteri di giustizia e di carità, per i quali l'elevazione delle classi lavoratrici deve essere favorita dalle altre classi e a criteri di interesse generale, perché l'apporto continuo di elementi nuovi è condizione indispensabile per la continuità delle classi dirigenti, che più rapidamente si logorano e più difficilmente riescono a reintegrarsi da sole. E utilissima, poi, per stabilire o conservare la mutua comprensione tra le classi.
Si considera anche una $p$. collettiva riguardante l'intera classe lavoratrice per ottenere condizioni di vita e di lavoro più umano, e un più facile accesso alla cultura, ai beni materiali, alla elevazione spirituale dei lavoratori e al loro graduale inserimento nella vita stessa delle aziende in qualità di compartecipi e di corresponsabili.
Queste espressione, infatti, della classe lavoratrice di valorizzare la capacità di ogni lavoratore, secondo la possibilità e la natura dell'azienda, di inserire gradatamente i lavoratori nella vita aziendale, è un'aspirazione quasi universale tra gli operai. "E giunto il tempo, dice Pio XII, di abbandonare le vuote frasi e di pensare ad un nuovo ordinamento delle forze produttive... che egra alle classi lavoratrici il cammino per acquistare onestamente la loro parte di responsabilità nella condotta della economia nazionale " (Discorso alle A.C.L.I., 11 marzo 1945, in Discorsi e radiomessaggi di S. S. Pio XII, VII Milano 1946, p. 9).
Bibs.: encicl. Quadragesimo anno di Pio XI, in Le Encicliche sociali a cura di I. Giordani, Roma 1945, pp. 305-51; anon., Fondamenti e finalità delle Acli e Le Acli scuola di formata, dei lavoratori, Milano 1951; anon., La p. delle classi lavoratrici, in Aggiornamenti sociali, 4 (1952), pp. 121-37.
Mario Baronei
PROPAGANDA. - Se la verità certa (rivelata, scientifica o morale che sia) conquista lentamente gli spiriti e richiede perciò diffusione e volgarizzazione, le semplici opinioni che hanno fretta di successo, e tanto più quanto meno solidamente fondate, si rivolgono invece alla p. Questo termine, equivalente un tempo, nella pratica, agli altri due (diffusione, volgarizzazione), è attualmente alquanto scaduto nel significato e nella buona fama: sia per l'abuso che se ne fa, sia per il suo ormai caratteristico indulgere all'esagerazione, alla deformazione della verità, alla denigrazione leggera e feroce di quanto la contrasti, senza riguardo ai doveri della carità, legittimando tutto cio con le esigenze della lotta commerciale o ideologica.
Si tratta di un'azione multiforme (parola, oratoria, stampa, affissioni, romanze, cinema, radio, teatro, manifestazioni coreografiche, beneficenza) che si svolge in privato o in pubblico, con tono per lo più grossolano e semplisttico, generalmente immodesto, diretta a fare in qualche modo violenza sulle facoltà succocinanti, ovvero a sorprenderle e suggestionarle mediante l'astuto sfruttamento della psicologia degli ignari, degli impressionabili e delle folle.
La p. cosi configurata non conviene pertanto alle opere dell'ingegno e della virtù : mentre è lo strumento ordinario per accreditare prodotti commerciali di concorrenza, nuove specialità medicinali tra le molte similari, e particolarmente opinioni e ideologie sociali e politiche : anzi, il termine richiamà oggi spontaneamente il prosellitismo dei partiti politici e degli enti sindacali, mentre per i prodotti e servizi commerciali si parla piuttosto di reclame e di pubblicità (v.).
La legge della concorrenza raggiunge anche la p.: onde nella dinamica sociale e politica, specie in periodi elettorali, si contrappongono a gara p. a p. con mezzi sempre più vistosi, sfrontati e costosi. Ciò è motivo di discredito per le attività sociali e politiche, in quanto le fa ritenere legate a chi ne paga, almeno per la maggior parte, le ingenti e crescenti spese di p.
Le idee sane e morali non possono perciò rivaleggiare con le altre sul terreno della p., dove l'efficacia è affidata unicamente alle forme esagerate e strane, alle movenze denigratorie e diffamatorie, ovvero minacciose e scandalietiche, le sole in grado di eccitare curiosità e sensibilità tra i meno colti, i meno equilibrati e i meno coscienti. Le idee sane e morali debbono affidarsi interamente alla istruzione ed elevazione del popolo, alla forza del buon esempio e all'evidenza dei buoni risultati nelle pratiche applicazioni.
Bibs..: S. Le Bon, Les opinions et les croyances : génère-évolution, Parigi 1911; G. Deberme, Les forces à regler le nombre et l'opinion publique, ivi 1919; I. Rassaak, Psychologie de l'opinion et de la propagande politique, ivi 1927; P. Orsno, Verso una dottrina storica del giornalismo, Perugia 1930; G. Gueta, Il fenomeno giornalistico, Trieste 1948; F. Paolone, Appunti per una storia degli strumenti del pubblicismo, Roma 1931.
Mario Baronei
PROPAGANDA FIDE, SACRA CONGREGAZIONE di : v. CONGREGAZIONI ROMANE, SACRE.
PROPAGAZIONE DEL CRISTIANESIMO. I. L'OPERA APOSTOLICA. - E facile seguire le tappe della crescente dilatazione della fede nell'epoca apostolica : i primi chiamati furono i Giudei ebraizzanti; a partire dalla Pentecoste ( 30 ) si convertirono numerosi Giudei ellenizzanti venuti a Gerusalemme dalla diaspora; poi l'evangelizzazione si estese ai Samaritani e anche fuori dell'ambiente palestinese, a qualche lontano seguace della Legge mosaica (l'eunuco della regina Candace). Dopo si procedé alla conversione dei Gentili, cominciando col centurione Cornelio e la sua famiglia a Cesarea di Palestina.
Da allora in poi si affermò sempre più la predicazione della fede cristiana "ad ogni creatura", senza distinzione tra Giudei e Gentili. Per opera soprattutto di s. Pietro e di s. Paolo, Antiochia di Siria di-
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venne un centro importante di irradiazione evangelica, dove per la prima volta si parlò di "cristiani" e di Chiesa "cattolica". Pietro per alcun tempo vi stabili la sua sede; Paolo ne fece il punto di partenza delle sue spedizioni apostoliche. La missione universale della Chiesa si affermò al Concilio di Gerusalemme, con la dichiarazione che ai Gentili convertiti non si poteva imporre la legge mosaica. Conscio del primato conferitogli da Cristo, Pietro diede alla p. del c. il suo centro propulsore definitivo, fissando a Roma la sede della Chiesa cattolica.
Missione precipua di s. Paolo (v.) fu di predicare il Vangelo a tutte le genti. Egli si preoccupò di organizzare comunità cristiane nelle metropoli commerciali e nei centri più famosi del pensiero greco e del culto mitologico, da dove la dottrina di Cristo poteva facilmente allargarsi nelle località vicine. I suoi principali cooperatori furono Barnaba, l'apostolo di Cipro; Giovanni Marco, fondatore della Chiesa alessandrina, che fu anche interprete di s. Pietro; Luca, fedele compagno di s. Paolo nel secondo e terzo viaggio; Timoteo vescovo di Efeso e Tito che evangelizzò l'isola di Creta e la Dalmazia.
Degli altri Apostoli, Giacomo maggiore, Giacomo minore e Giuda Taddeo rimasero tra i Giudeo-cristiani in Palestina. Degli altri mancano notizie sicure; solo di s. Giovanni si sa che presiedette allo sviluppo delle Chiese in Asia Minore : Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Alla sua morte, verso l'anno 100, il cristianesimo era solidamente stabilito nella Siria, nell'Asia Minore, nella Macedonia, a Roma; fioriva in alcune parti dell'Egitto, della Cirenaica, della Grecia, della Gallia e della Spagna e, superando i limiti dell'Impero, era stato diffuso in direzione della Mesopotamia e dell'Adiabene (Assiria).
II. La diffusione del CRIStianesimo dopo la morte degli Apostoli fino allo stabilimento dei barbari nello IMPERO ROMANO. - Gli Apostoli e i loro cooperatori, profeti e dottori, furono essenzialmente missionari ambulanti, preoccupati di predicare Gesù Cristo laddove non era ancora conosciuto, e di gettare nei centri più importanti le basi di comunità che, dirette da vescovi monarchici, successori degli Apostoli, divennero chiese metropolitane, cioè madri di chiese filiali, grazie al costante proselitismo dei fedeli : ricchi e poveri, senatori e patrizi, schiavi e operai, mercanti e soldati. L'insegnamento orale di filosofi, moralisti e esegeti cristiani, nonché gli scritti degli apologeti, contribuirono a diffondere la nuova fede negli ambienti pagani. Ben eloquente è il passo dell'epistola ad Diognetum (vi, I; sec. II) : "Quod est in corpore anima, hoc sunt in mundo christiani ".
Non mancano le testimonianze che provano la propagazione del cristianesimo nel mondo allora conosciuto. Roma a metà del sec. III, sotto papa Cornelio, possedeva un clero completamente organizzato con importanti opere di assistenza; nel Sinodo del 251 erano presenti 60 vescovi d'Italia. In Gallia si sa di certo che esistevano comunità fiorenti nel sec. II a Lione e Vienna, e poi a Marsiglia, Arles, Orange, Tolosa, Autun, Rouen, Parigi, Sens, Besançon, Bordeaux, Bourges, Reims. Per la Spagna, si ignorano i risultati dell'apostolato di s. Paolo ma l'esistenza di chiese nel sec. II è affermata da Ireneo (Adv. Haer., I, 10, 2) e da Tertulliano (Adv. Jud., 7). Nel secolo seguente, s. Cipriano scriveva alle Chiese di León-Astorga e Merida e ricordava quella di Saragozza (Ep. 67). Al Concilio di Elvira (ca. 300) presero parte 19 vescovi e 24 presbiteri.
In Germania, il cristianesimo si propagò, almeno fino dal sec. II, lungo la riva sinistra del Reno. Ireneo (Adv. Haer., I, 10, 2) fa menzione di chiese fondate in Germaniis. Le sedi di Colonia e di Treviri datano probabilmente dal sec. III. Monumenti e iscrizioni attestano l'esistenza di cristiani, nel sec. Iv, a Metz, Magonza, Strasburgo, Bonn e Xanten. Nelle province romane di Rezia, Norico, Pasinonia, Mesia, Dacia e Dalmazia, la fede venne predicata almeno fino dal sec. III, in cui si nota l'erezione di parecchie diocesi nelle province danu-
biane: Poetovium (Pettau) in Stiria, Siscia (Sissak) in Croazia, Lauriacum (Lorch) nel Norico, Salona in Dalmazia; la sede di Augusta Vindelicorum (Augsburg) in Rezia dato probabilmente dal sec. Iv. Quanto alla Britannia, sembra che il cristianesimo vi sia penetrato la prima volta nel sec. II per mezzo di viaggiatori venuti dall'Asia Minore. Tertulliano (Adv. Jud., 7) parla dei "Britannorum inaccessa Romanis loca, Christo vero subdita ". Al Concilio di Arles (314) presero parte i vescovi di York, Londra e Lincoln (Eboracum, Londinium, Colonia Lindensium).
E probabile che nell'Africa romana la predicazione del Vangelo risalga alla fine del sec. I. Vi si nota una rapida moltiplicazione delle sedi episcopali, anche in località di minore importanza. A Sinodo di Cartagine, presieduto dal vescovo Agrippino (ca. 220), assistettero 70 vescovi; a quello celebrato nel 256 , s. Cipriano si vide circondato da 87 colleghi. In Egitto, il cristianesimo si propagò dalla sede centrale di Alessandria fino nella Tebaide e nella Libia, tanto che alla fine del sec. III vi si contavano ca. 100 cattedre episcopali. In Etiopia la prima evangelizzazione sarebbe dovuta all'opera svolta alla corte di Aksum da due giovani cristiani di Tiro, Frumenzio e Edesio, dei quali il primo fu consacrato vescovo da s. Atanasio di Alessandria.
Alla fine del sec. III, il cristianesimo cra la religione prevalente in tutta l'Asia Minore, eccetto nel centro e nella parte sud-est (Cappadocia-Cilicia); a Nicomedia (Bitinia), residenza imperiale, una grandiosa chiesa si alzava di fronte al Palazzo imperiale. Quanto alla Siria, al Concilio di Antiochia ( 268 ), dove fu disposto Paolo da Samosata, assistettero ca. 80 vescovi. Dalla Siria la fede si propagò in Osrhoene (Edessa) e oltre, in Mesopotamia (Nisibi), Assiria e nel regno indipendente della Armenia. In Georgia (Iberia), la fede cristiana penetrò forse già nell'ultimo decennio del regno di Costantino Magno (325); nell'Arabia meridionale (Yemen) lavorò con successo il vescovo Teofilo mandato dall'imperatore Costanzo; nell'interno dell'Asia, Tinfestani, India, Cina e Mongolia, si segnalarono più tardi anche per il loro proselitismo i nestoriani, venuti dalla Persia.
Al momento in cui l'Impero romano riconobbe al cristianesimo piena legale esistenza (313), il cristianesimo era divenuto, per la sua forza numerica come per il suo valore intrinseco, una potenza morale di cui nessuna autorità politica avrebbe potuto trattenere l'affermazione crescente nella vita pubblica dell'Impero.
III. La p. del C. nel medioevo. - L'opera missionaria compiuta nel medioevo comprende in sostanza la conversione dei popoli germanici, scandinavi, slavi e affini in Europa (secc. Iv-xIII), e i tentativi apostolici degli Ordini mendicanti nei Paesi Baltici, nell'Europa orientale, in Asia e in Africa (secc. xili-xv).
1. La conversione dei popoli germanici, scandinavi, slavi e affini in Europa. a) Conversione dei popoli germanici. I primi barbari che si convertirono al cristianesimo furono i Goti (Visigoti), stabilitisi nel sec. III sul Danubio inferiore e sulla riva ovest e nord del Mar Nero. Al Concilio di Nicea (325) prese parte Teofilo vescovo di "Gothia". Ma il principale artefice della loro conversione fu un loro connazionale, il vescovo Ulfila (341-83), traduttore della Bibbia in lingua gotica. Subi l'influsso atiano e da lui i Goti appresero la dottrina cristiana sotto questa forma e la portarono seco trasmettendola agli Ostrogoti, Longobardi, Burgundi e Vandali nelle loro migrazioni successive in Italia, nella Francia meridionale e in Spagna. Qui abbracciarono la fede cattolica dietro l'esempio di re Recaredo ( 586 -601). La conversione dei Longobardi al cattolicesimo occupò tutto il sec. viI.
I Franchi passarono direttamente dal paganesimo alla fede cristiana, dietro l'esempio di re Clodoveo (496). Essi ebbero sulle sorti della Chiesa un'influenza decisiva nei secc. vi-IX, sia per la sua difesa armata contro gli oriani ed i maomettani, sia per la protezione al papato "Vestra fides nostra victoria est ", scriveva s. Avito vescovo di Vienna a Clodoveo. S. Gregorio Magno si sforzò di stabilire relazioni con i Merovingi (lettere a Childeberto III e a Brunehilde); i vescovi Germano di Auxerre, Venanzio
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A sinistra: FRONTESPIZIO DELLA I ED. DELLA «CHRISTIANÆ RELIGIONIS INSTITUTIO», di G. Calvino, Basilea 1536, esposto alla mostra allestita nella «Bibliothèque d'histoire du protestantisme français» (1952) - Parigi. A destra: IL PULPITO «DES ASSEMBLEES AU DESERT EN POITOU», esposto alla mostra allestita nella «Bibliothèque d'histoire du protestantisme français» (1952) - Parigi.
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In alto a sinistra: PROTIRO della basilica di S. Clemente (sec. xit) - Roma. In alto a destra: PROTIRO della chiesa di S. Maria Maggiore, opera di G. da Campione (1350) - Bergamo. In basso a sinistra: PROTIRO della Cattedrale (sec. xit) - Piacenza. In basso a destra: PROTIRO della collegiata di S. Quirico (sec. xiII) Val d'Orcia.
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Fortunato di Poitiers, Eligio di Noyon, Nicczio di Treviri, Vedasto di Arras, Amando di Maastricht, Lamberto di Tongres e tanti altri adattarono il loro ministero all'organizzazione rurale dei Franchi; i monaci come s. Colombano (janior), il promotore delle migrazioni monastiche irlandesi, consolidarono l'opera iniziata dai vescovi e la estesero ai Burgundi, Alemanni e Longobardi.
In Irlanda, infatti, la fede era stata solidamente stabilita nel corso del sec. v da s. Parrisio ( $383-461$ ca.) e dai suoi discepoli Benigno, Finniano, Brendano, Enna, Kevino, Comquil, per mezzo di monasteri, centri di formazione cristiana e di cultura (Bangor, Clonard, Durrow, Derry) eretti in ogni tribù. Dall'isola Iona (Hy), s. Colombano (senior), monaco irlandese (521-97), propagò il cristianesimo nelle Ebridi e in Iscuzia. L'evangelizzazione degli Angli, Sassoni e Juti, che avevano invaso l'Inghilterra a partire dal sec. v, fu opera eminentemente romana, iniziata nel 597 da s. Agostino e compagni dietro mandato di s. Gregorio Magno. Il primo focalare di fede cristiana fu nel Regno di Kent (Cantorbery) sotto il re Etelberto. Presto vennero eretti sedi episcopali a Londra, Rochester e York. Le istruzioni attribuite a Gregorio Magno, date al vescovo Agostino (6or), sul modo di rispettare quanto più si poteva gli usi e costumi dei neo-conversi e sull'eclettismo liturgico, hanno un significato missionologico universale.
La conversione dei barbari rimasti in Germania, Turingi, Alemanni, Bavari, Frisoni e Sassoni, fu soprattutto opera di missionari venuti dall'Irlanda e dall'Inghilterra. Il nome di Chiliano è legato all'evangelizzazione della Turingia e della Franconia; Gallo e Pirmino predicarono Cristo tra gli Alemanni e gli Svevi; Ruperto, Corbiniano e Emmeramo tra i Bavari, dalla fine del sec. vir alla prima metà dell'viri. Dal 690 al 739, Willibrordo, monaco e vescovo di Utrecht, si consacrò alla conversione dei Frisoni secondo il mandato avutone dal papa Sergio I. Bonifacio (v.), fu predicatore instancabile della fede in Assia, Turingia, Baviera e Alemagna, organizzatore delle diocesi in Germania e riformatore della Chiesa franca decaduta. La conversione dei Sassoni, imposta con la forza delle armi da Carlomagno, venne condotta a buon termine con la persuasione sotto Ludovico il Pio ( $814-40$ ).
Primo predicatore della fede in Scandinavia (Da-nimarca e Svevia) fu s. Anscario (v.), cui Ludovico il Pio affidò la sede di Amburgo (831), la cui giurisdizione si estendeva ai popoli scandinavi e alle genti germaniche della Nordalburgia. I suoi principali cooperatori furono Gauzberto, Ansfrido e Rimberto. La conversione dei redanesi, a partire da Amaldo Blaatand (930-86), con la conseguente erosione di diocesi (Slesvig, Aarhus, Ribe, Lund, Drontheim, Skara, Uppsala), nonché l'opera educatrice dei monaci di Cluny, diedero solida base all'evangelizzazione. Re Olul Tryggvesson promosse la propagazione della fede nelle isole Faer-Oeer, Ebridi, Orcadi, nell'Islanda e nella Groenlandia.
b) La conversione dei popoli slavi e affini in Europa. Nella conversione degli Slavi intervenne un triplice fattore: l'episcopato e l'Impero di Occidente, il patriarcato di Costantinopoli e l'Impero bizantino, e, tra i due, la potenza moderatrice della S. Sede. Tra gli Slavi meridionali, gli Sloveni pervennero alla fede per opera dei vescovi di Salisburgo, Passavia e Aquileia (secc. viII-ix); la conversione dei Croati vicini, a sud della Sava, lungo il Mare Adriatico, è contemporanea con quella dei Serbi, che dipendevano dall'Impero bizantino. All'evangelizzazione dei Bulgari (di origine tartarica ma presto fusi con gli Slavi) contribuirono, dopo la conversione del principe Boris (865), per breve tempo i sacerdoti romani mandati da papa Niccolò I, e poi il clero del patriarcato costantinopolitano (869). Al ramo degli Slavi occidentali appartengono i Moravi, Boemi e Polacchi. Tra i Moravi, missionari germanici ignari della lingua slava avevano tentato senza successo di propagare il cristianesimo ( $830-40$ ). Nell'863, l'imperatore bizantino Michele III spedì loro i due fratelli Cirillo e Metodio (v.), che possedevano la lingua slava meridionale. Con l'approvazione di papa Adriano II, celebrarono il culto in lingua slavonica. Nonostante l'opposizione politico-ecclesiastica dei vescovi di Passavia,
Salisburgo e Frisinga, Metodio rimase fino alla morte (883) strenuo difensore della predicazione e della liturgia in lingua slava. I suoi discepoli, Clemente, Nasum, Angelay, espulsi dalla Pannonia, portarono seco in Bulgaria i libri liturgici slavi composti da Cirillo e Metodio.
In Boemia il Vangelo fu predicato per opera successiva di missionari venuti dalla diocesi di Ratisbonz (840) e di s. Metodio o dei suoi collaboratori. Fin dall'880, la Boemia ebbe principi cattolici, tra i quali s. Venceslau, trucidato dal fratello Boleslao I (929). Nel 973 veniva eretta la diocesi di Praga, come suffraganea di Magonza. Primi propagatori del cristianesimo tra i Polacchi furono alcuni sacerdoti boemi del seguito della principessa Dobrowa, andata sposa al principe polacco Mieszko I, che si converti nel 966. La sede di Posnania fu eretta nel 968 e quella di Gnesna (Gniezno) nel 999. I Polacchi intrapresero la evangelizzazione della Prussia e della Pomerania (secc. xI-xII) e poi quella della Samogizia.
Fra gli Slavi orientali, primi ascoltarono la buona novella quelli che occupavano la Podolia, la Galizia settentrionale, la Volinia e la regione intorno a Kiev, anticamente appellati Rus, Ruteni e oggi Ucraini. Ebbero missionari venuti dalla Bulgaria, dalla Germania e dall'Impero bizantino. I principi Vladimiro ( $980-1013$ ) e Jaroslav (1013-144) vi organizzarono la Chiesa con la sede metropolitana di Kiev (v.). Il grande monastero vicino a Kiev (Petscherskaja Lawra) divenne il principale centro della vita nazionale e religiosa dei Russi. Anche gli Ungari, di stirpe tartarica, si avviarono al cristianesimo dietro l'esempio dei loro principi : Stefano, che ricevette la corona reale dal papa Silvestro II; suo figlio s. Emerico; Bela I (1061), che riportò la vittoria finale sopra i pagani. La conversione dei Cumoni, popoli di origine finno-turca stabilitisi in Ungheria dopo le invasioni dei Mongoli nella Russia meridionale e in Romania, fu intrapresa da re Bela IV verso la metà del sec. xiri, con l'aiuto dei Domenicani e dei Francescani.
2. I tentativi apostolici degli Ordini mendicanti nei Paesi Baltici, nell'Europa orientale, in Asia e in Africa (secc. XIII-XV). Una nota caratteristica del loro metodo missionario fu di stabilire contatti personali e pacifici, sia con i cristiani dissidenti per condurli alla unione, sia con i musulmani per la liberazione dei fedeli ridotti in schiavitù (Trinitari e Mercedari), sia con i Mongoli nella speranza di convertirli e di avvicinarli alla S. Sede e ai principi cristiani.
In Livonia, Prussia, Finlandia e Lituania, al Battesimo imposto con la violenza dagli Ordini militari, i Frati Minori e Predicatori opposero la predicazione. Nel corso del sec. xiri, si stabilirono in Albania, BosniaErzegovina, Serbia e Bulgaria, nonostante gli intrighi del clero dissidente e le sevizie dei padroni maonestiani. Prima i Domenicani (fine sec. xiri) poi i Francescani (fine sec. xiv) crearono le + Societates peregrinantium pro Christo $v$, società di missionari di professione formati in scuola speciali che, nell'Europa orientale, a Pera presso Costantinopoli, Caffa in Crimea, Trebisonda, Chios e lungo il Mar Caspio si preparavano alle conquiste apostoliche in Asia e in Africa.
Erigere missioni tra i Mongoli della Persia, del Kiptchak, della Cina e del Turkestan, fu durante un secolo e mezzo il grande proposito dei papi, da Innocenzo IV (1245) a Bonifazio IX (1392). I loro più fedeli informatori sullo stato interno dell'immenso Impero tartaro furono esploratori missionari, quali Giovanni da Pian del Carpine, Guglielmo da Rubrug, Ascelino di Lombardia e Andrea da Longjumeau. In Persia, Armenia e Georgia, sedi episcopali furono fondate nella prima metà del sec. xiv (Sukônjjeh 1318). Nel Kiptchak, a nord del Mar Nero, tra l'Ungheria e l'Ural, i Frati Minori ebbero una ventina di residenze e vi sorsero sedi episcopali a Kaffa, Tana, Sarai, Kertsch, Matrega. Le invasioni di Tameriano (fine sec. xiv) segnarono il declino di questa fiorente missione.
Giovanni da Montecorvino penetrò in Cina passando per le Indie, e arrivò a Khan-Baliq (Pechino) nel 1293. In questa città edificò nel 1299 la prima chiesa cattolica della Cina. Una sede episcopale venne eretta, oltre che a
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Pechino, anche a Zaiton, porto del Fo-Kien. I Frati Minori lavorarono in Cina fino a quando la dinastia cinese dei Ming, ostile al cristianesimo, soppiantò la dinastia tartara dei Gengis-Xinan, benevola ai missionari (1368). Nel Turkestan, la p. del c. fu violentemente ostacolata dal fanatismo musulmano. In India passarono parecchi missionari domenicani e francescani destinati alla Cina, Odorico da Pordenone, Giovanni Marignola, Nicola da Pistoia. Nel 1329, Giordano da Severac divenne il primo vescovo di Quilon. A partire dal 1215, i Frati Minori cominciarono a recarsi in Terra Santa, dove, fra il 1273 e il 1325 , molti santuari vennero affidati a loro. Si sforzarono di conservare la fede tra i cattolici. A ovest del Marocco, nelle Isole Canarie, scoperte nella prima metà del sec. xiv, sembra che la predicazione della fede vi sia stata organizzata solo a partire dal sec. xv, per opera dei Francescani ai quali Sisto IV ingiungeva nel 1476 di difendere gli indigeni, soprattutto i convertiti, contro il commercio degli schiavi.
Si noti, infine, il contributo dato dai Frati Minori e Predicatori alla letteratura apologetica basata sulla conoscenza delle dottrine combattute e alla formazione tecnica dei missionari, mercé la conoscenza delle lingue e dell'ambiente. A questo scopo, s. Raimondo da Pefafort promosse la fondazione di collegi speciali in terra musulmana (Murcia, Tunisi) e in terra cristiana (Valenza, Xativa, Barcellona). Dietro sua domanda, s. Tommaso d'Aquino scrisse la Summa contra Gentiles. Due altri domenicani, Raimondo Martin in Spagna e Riecoldo da Monte Croce a Bagdad confutarono gli errori dei musulmani, dei Giudei e dei Gentili (Pugio Fidei, contra legem Saracenerum). A Oxford, Ruggero Bacone compose il trattato geografico di Terra Santa (1267) e compilò una grammatica greca e una ebraica. Va ricordata anche l'opera del terziario francescano Raimondo Lullo (v.).
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Fredegando Callaey
IV. La p. del c. nei tempi moderni. - Con la fine del sec. XV e gli avvenimenti che lo contrassegnano, la p. del c. nei tempi moderni prende una fisionomia diversa da quella che ebbe nei tempi anteriori e si muove in altre direzioni, al di là dei mari. Gli avvenimenti che condizionano queste nuove vie dell'evangelizzazione sono due : la scoperta della via marittima alle Indie orientali ( 1498 : approdo di Vasco di Gama a Calicut), e quella delle Americhe (1492).
Dopo l'imbottigliamento dell'islâm nel Mediterraneo, il Portogallo s'avanza liberamente sui mari di Oriente, da Goa a Macao, al Giappone, e inizia la sua opera di colonizzazione, che - più o meno profonda che sia costit