a la p. privata, che è fonte di lavoro e di ricchezza; la distribuzione della p. privata e l'uso della medesima deve portare al massimo benessere individuale e sociale, in vista del potenziamento della persona umana nel suo inserimento comunitario.
Aristotele, contro l'individualismo e il collettivismo, afferma che "è preferibile il sistema della p. individuale integrata con la comunanza dell'uso" (Politica, 1. II, 1263 a), cosi «la p. tende a divenir comune pur restando individuale» (ibid.). La p. individuale è infatti un'esigenza di natura, poiché "l'amore verso se stesso non è effetto di capriccio, ma di natura" (ibid.). L'interesse e la dilezione sono le due molle fondamentali che la natura ha posto nell'uomo, per renderlo capace di giungere alla pienezza della sua felicità; appropriazione e comunicazione si integrano a vicenda per il perfezionamento umano attuato dalla virtù. "Ciascuno avendo la p. per sé, fa parte agli amici del godimento, e a sua volta ne gode" (ibid.). Lo Stato, che dall'armonica collaborazione dell'attività appropriatrice e sociale dei suoi cittadini riceve la possibilità della sua autosufficienza, deve intervenire con l'educazione morale e con savie leggi, atte a impedire i deleteri egoismi di chi non è ancora sufficientemente educato.
Il cristianesimo vede la p. privata alla luce della sua dottrina della Provvidenza divina e della universale carità fraterna. L'uso dei beni materiali è dato potenzialmente a disposizione comune di tutti gli uomini, che, servendosi di essi per le loro necessità e per il loro progresso, elevano l'universalitas rerum materialium a rendere a Dio gloria perfetta. Ma questa potenziale disposizione di uso comune non può divenire attuale senza il lavoro faticoso dei singoli, che si appropriano dei beni materiali e li trasformano in ricchezze per il bene proprio e di tutta l'umanità. Ne derivano necessariamente delle disuguaglianze sociali, che solo la vera carità può appianare, trasformando il potente proprietario in un gerente responsabile, che amministra e potenzia i beni affidatigli da Dio, per attuare la provvidenza divina per il bene suo e del suo prossimo (s. Basilio, Omelia, VI : PG 31, 276).
Da qui la splendida definizione che s. Tommaso dà della p. privata : potestas procurandi et dispensandi (Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}}-\mathrm{s}^{\mathrm{ac}}, \mathrm{q} .66$, a. 2). Tre motivi egli assegna per convalidare l'esigenza e il valore naturale del diritto di p. privata: "primo, quia magis sollicitus est unusquisque ad procurandum aliquid quod sibi soli competit...; alio modo quia ordinatius res humanae tractantur...; tertia, quia per hoc magis pacificus status hominum conservatur" (ibid.).
Struttura e funzione, quindi, sociale della p. individuale, che diventa mezzo strumentale e provvidenziale di ricchezza per il bene dell'individuo e della comunità : "quantum ad hoc non debet homo habere res exteriores ut proprias, sed ut communes, ut scilicet de facili aliquis eas communict in necesstiate aliorum" (ibid.). Lo Stato deve intervenire con le sue leggi a stabilire il concreto regime della p. individuale, a sancire i legittimi titoli di appropriazione, escludendo ogni arricchimento smodato o contro natura
(v. USURA) e indirizzando tutta l'attività economica al bene generale. Ma è la virtù morale che assicura l'uso comune della p. individuale : prima di tutto la giustizia commutativa, che attui non semplicemente il giusto legale ma quello etico; la giustizia generale (sociale), poi, che, perfezionata dalla vera amicizia e soprattutto dalla carità, fa che la persona, mediante la parsimonia, trasformi il superfluo con liberalità e magnificenza in provvidenza generosa per il bene sociale.
La necessità naturale della p. privata e la sua struttura e funzione sociale sono state sviluppate profondamente dal pensiero cristiano contemporaneo, al fine di co tituire un ordine cristiano sociale conforme al valore personale e comunitario dell'uomo, contro gli egoismi distruttori del liberalismo economico e la schiavitù soflocatrice del collettivismo totalitario.
Nella Rerum Novarum Leone XIII rivendica la necessità naturale della p. privata e l'inviolabilità del suo diritto, come essenziale alla dignità della persona, alla stabilità della famiglia, allo stesso benessere e ordine sociale; e afferma che la giustizia sociale si attua non con la distruzione della p. privata, ma con l'opportuno intervento nella vita economica dell'azione educatrice e caritativa della Chiesa, della legislazione e coordinazione sapiente per il bene comune da parte dello Stato e con il libero sviluppo e potenziamento delle associazioni professionali.
Nella Quadragesimo Anno Pio XI approfondisce il problema della p. e del lavoro alla luce dei nuovi dispositivi economici e statali determinati dal capitalismo privato e dal totalitarismo statale economico e politico. Egli difende come dottrina costante della Chiesa una "duplicem dominii rationem, quam individualem vocant et sociatem, prout singulos respici vel vel bonum spectet commune". Il diritto della p. individuale è voluto dalla natura, e la pubblica autorità non lo può abolire o frustrare praticamente senza violare i diritti delle persone, delle famiglie e delle libere associazioni, e quindi i fondamenti stessi della vita associata. Tuttavia il regime concreto della p. può variare secondo i tempi e le circostanze; ed è compito delle leggi positive stabilire un tale ordinamento della p. privata, che, assicurando il massimo sviluppo agli individui alle famiglie e alle libere associazioni, sia coordinato al massimo bene di tutti. Ma più che dall'intervento dello Stato, l'uso comune della p. privata può solo essere assicurato dalle virtù morali secondo la dottrina tomista. I titoli naturali per l'acquisto della p. sono l'accupatio rei nullus e l'industria esercitata a nome proprio. Ma il grave problema contemporaneo riguarda la p. dei beni prodotti dalla cooperazione del capitale messo a profitto mediante il lavoro altrui. Ingiuste le pretese di rivendicazione esclusiva sia dei capitalisti (individualismo) che dei lavoratori (collettivismo) : la produzione economica è frutto sociale di vari elementi che insieme collaborano non solo per il bene proprio ma anche per il bene di tutta la comunità. Giusto quindi il salario, in cui il lavoro non è considerato come merce né come unica causa di appropriazione : esso però deve esser tale da esprimere la dignità personale e sociale del lavoratore e permettergli la costituzione e lo sviluppo della famiglia, il miglioramento di condizione e infine la formazione di un risparmio, che gli consenta di accedere alla p.
Questo accesso di tutti alla p., contro la distruzione monopolistica delle piccole e medie p. e contro il capitalismo statale, è costantemente difeso nei discorsi di Pio XII, quale vera garanzia sociale della libertà individuale, familiare, sociale e religiosa della persona umana. La p. è considerata come "spazio vitale della famiglia" (Discorso, $1^{\circ}$ giugno 1941, n. 13), come strumento necessario per l'elevazione del proletariato e della pace sociale (Discorso, $1^{\circ}$ sett. 1944, nn. 7-14). Lo Stato deve intervenire non tanto con le razionalizzazioni, che possono permettersi solo in casi di evidente necessità pubblica (Di. siorso, 11 marzo 1945), ma con il favorire un'equa distribuzione della p. (Discorso, 10 giugno 1941, n. 10) in particolare quella terriera (ibid., n. 14), una collaborazione effettiva tra datori di lavoro e operai (ibid., n. 11), uno sviluppo dell'artigianato e delle piccole e medie industrie
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(Discorso, 13 giugno 1943, nn. 8-9). Ma Pio XII pone il problema dell'accesso della p. soprattutto sul piano internazionale (Messaggio matalicio, 1942, n. 26); e infatti gli attuali dispotismi economici e totalitarismi statali impediscono la vita dei popoli più poveri; solo un libero accesso alle fonti delle materie prime e una libera immigrazione verso terre bisognose del lavoro umano possono permettere che tutti lavorino e tutti possano attuare quella p. di beni, che assicuri la pace dei popoli nel libero sviluppo della persona umana e dei suoi valori (Discorso, $1^{\circ}$ giugno 1941, n. 15).
Il problema della p. e dell'accesso alla p. delle forze del lavoro trova, nell'economia contemporanea, il suo oggetto precipuo nella retta costituzione dell'impresa, in cui capitale e lavoro si vengono ad incontrare per la produzione di ricchezza e da cui dipende tutta la prosperità sociale. Pio XII, riprendendo l'insegnamento della Quadragesima onna, afferma: «un pericolo si presenta quando si esige che i salariati, appartenenti ad un'impresa, abbiano il diritto di cogestione economica... Ora né la natura del contratto di lavoro, né la natura dell'impresa comportano necessariamente da se stesse un diritto di tale specie» (Discorso, 3 giugno 1950). "Ma ciò non vieta agli imprenditori di farvi partecipare l'operaio in qualche forma e misura, come non impedisce allo Stato di conferire al lavoro la facoltà di far sentire la sua voce nella gestione aziendale in date aziende e in dati casi in cui lo straponere del capitale anonimo abbandonato a se stesso nuoce manifestamente alla comunità" (Lettera della Segreteria di Stato di S. S. al Presidente della XXV Settimana sociale, Torino sett. 1952). Bisogna ottenere soprattutto, insiare il Somino Pontefice, "che la dignità personale del lavoratore, ben lungi dal perdersi sull'ordinamento generale dell'impresa stessa, porti questa a una maggiore efficienza, non solo materialmente, ma anche e innanzitutto procurandole i valori di una vera comunità" (Discorso, 31 genn. 1952). Questi caratteri personalistici comunitari dell'impresa, nelle sue diverse forme, guidano il pensiero cristiano per stabilire quel "nuovo ordinamento delle forze produttive del popolo "che il S. Padre auspicava nel suo discorso dell'i i marzo 1945 (cf. Conclusioni della XXV Settimana sociale, Torino sett. 1952).
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Tullio Piacentini
V. Il diritto di p. con particolare riferimento all'ordinamento italiano. - Senza definire la p., il Cod. civ. ital. (art. 832) stabilisce che «il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico».
Sulla base di questo articolo e del complesso delle norme che regolano la materia, puó affermarsi che il diritto di p. è anzitutto autonomo, ossia, considerato nella sua intima natura e secondo quanto viene riconosciuto indistintamente da tutti (salvi gli errori nel determinare quale debba esserne il soggetto), non è concepito in funzione o in dipendenza di terzi, ma come signoria immediata della persona sul bene che ne forma l'oggetto. In secondo luogo è esclusivo (salvi i limiti posti dalla legge o spontaneamente assunti), in quanto il soggetto del diritto può far valere la p. che gli compete verso chiunque e su tutti, e appunto perché dominio pieno, può essere, da chi ne è titolare, illimitatamente ristretto non solo nelle sue attribuzioni intrinseche (per quanto esso stesso comporta di diritti), ma anche nella durata e nella compartecipazione attiva di altri al titolo stesso sostanziale di p. Infine, data la natura della p., che è diretta sovente a beni che per diritto naturale e quindi intrinseco hanno già una propria destinazione, il diritto stesso, pur rimanendo intanto sostanzialmente nei riflessi dell'autonoma ed immediata relazione del soggetto con i beni che ne costituiscono l'oggetto, può legittimamente ricevere dalla legge anche positiva (che di quella naturale è custode ed interprete) limitazioni di varia entità.
Ne deriva in pratica che il diritto di p., benché sia il diritto reale per eccellenza, può nondimeno ridursi talmente da condensarsi nel solo titolo. E infatti nota la distinzione tra p. o dominio perletto (comprendente non solo la relazione psichico-morale della persona ai beni posseduti ma anche la loro utilità) e p. o dominio nudo, che comporta il solo titolo senza alcuna attuale utilità sulla cosa per il titolare. E evidente, però, che anche in questo caso solo apparentemente la p. si riduce al solo titolo: non solo perché i limiti estremi sono stati voluti dal titolare (che quindi ha esercitato il suo pieno posere nel destinare come ha voluto i suoi beni), ma anche perché al momento nel quale i diritti di terzi cesseranno (per convenzione precedente, o per interventi susseguenti convenuti o spontanei) la p. naturalmente ritornerà a lui stesso che ne rimase il titolare. E si avrà pertanto un altro elemento della p. che è quello dell'interna perpetuità. A ciò è dovuto anche il fatto che la p. è imprescrittibile passivamente, ossia essa non viene a mancare nel soggetto per il solo fatto del non uso dell'oggetto che la sostanzia; lo può solo mediante usucapione da parte di terzi secondo le norme morali e giuridiche proprie del caso.
VI. Acquisto. - La p. viene acquistato dalle persone fisiche o dagli enti morali privati e pubblici mediante fatti giuridici di diritto naturale o riconosciuti dalla legge o tradizionalmente ammessi dagli usi e dalle costumanze. I titoli che effettuano l'acquisto sono originari o derivati. Benché la dottrina tradizionale, fin dalla remota antichità, abbia riconosciuto la forma di titolo originario esclusivamente all'occupazione (v.) di beni non appartenenti ad altri e fatta con l'unimo di divenire padrone (e in realtà in senso strettissimo questa sola è titolo originario), tuttavia le leggi, per l'enorme affinità in moltissimi effetti esistenti tra questo titolo e altri che per sè non sarebbero originari, trattano come originari anche l'invenzione, ossia il ritrovamento di cose altrui (artt. 929, 932); l'accessione tanto naturale, come nelle alluvioni (art. 941), nelle avulsioni (art. 944), nelle isole ed unione di terra nel fiume (art. 945), nell'alveo rivierasco rimasto asciutto dalle acque (art. 942) e abbandonato (art. 946), quanto artificiale, come nelle semine, nelle piantagioni, nelle costruzioni (artt. 934-38); la specificazione (art. 940), l'unione (art. 939), la commistione (ivi) e l'usucapione (artt. 1158-67).
In riferimento all'occupazione, originariamente fattore principalissimo di acquisto di p., specialmente di beni immobili terrieri, basta ricordare che oggi essa ha perduto quasi completamente la forza e l'importanza, data, soprattutto in determinate regioni, la perfetta e totale distribuzione dei beni della terra; tuttavia si ha ancora occupazione vera e propria negli animali volatili, terrestri e acquatici che formano oggetto di caccia e di pesca (artt. 923-26), e specialmente nel tesoro, benché questo costituisca come un titolo a parte e speciale di acquisto della p. (art. 932).
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Titoli di acquisto completamente derivati, ossia dovuti a spontanea volontà degli interessati, sono considerati invece tutte le forme di contratti; misti, derivati cioè da diritto naturale e da volontà delle persone, sono le successioni a causa di morte; forzosi, per volere di legge, tutti gli altri modi che il legislatore stabilisce e diversi dai precedenti indipendentemente o contro volontà del soggetto.
VII. Soggetto. - Soggetto della p. è esclusivamente l'uomo, ossia chiunque è capace almeno radicalmente di comprendere l'utilità dei beni sotto tutte le accezioni e volersele attribuire come mezzi per ottenere determinati fini. Pertanto dalla p. non sono esclusi neppure i pazzi e i bambini incapaci attualmente di discernimento. Anche le persone morali sono soggetto di p.
Nelle distinzioni dei soggetti in concreto bisogna guardarsi tuttavia dal pericolo di confondere la p. individuale con quella privata e la collettiva con la pubblica, anche se in taluni fattori possano rispettivamente convenire. La distinzione tra p. privata e p. pubblica comporta esclusivamente che i beni che ne formano l'oggetto sono di persone rispettivamente di diritto privato (anche se morali) e di diritto pubblico; quella tra p. individuale e p. collettiva, invece, denota che i beni che ne formano l'oggetto sono rispettivamente di individui nella prima e della collettività in quanto tale nella seconda. La p. collettiva simboleggia e sfocia quasi naturalmente nei suoi estremi nel collettivismo o comunismo, ove nessuno è in concreto effettivamente proprietario di uno o più oggetti; mentre la p. pubblica ha soggetti e oggetti ben distinti e determinati senza alcuna comunione di beni.
Tuttavia una certa rassomiglianza, moltissimo limitata però e sempre volontaria, con la p. collettiva (non però pubblica) ovunque in uso èla comunione di beni (ossia la p. di determinati beni che appartengono a più persone in comune). In questa comunione, detta anche comproprietà o condominio, ogni partecipante ha diritto a tutta la p., benché limitato appunto dalla partecipazione di altri; comunque è proprio dell'istituto che i beni siano attribuiti ai singoli condomini non pro divito, ossia parzialmente, ma in tutta la loro entità (artt. 1100-35).
VIII. Oggetto. - Ogni cosa che pud̀ comunque avere utilità può costituire oggetto della p. In quanto apportatrici di detta utilità le cose che formano l'oggetto della p. sono meglio chiamate beni (art. 810).
IX. Limitazioni. - Si è già accennato che il diritto di p., comportando in via di principio la massima ampiezza di godimento e di disposizione dei beni che lo formano, non esclude di necessità il diritto ad autolimitazioni da parte del proprietario, mediante convenzioni più o meno larghe ma sempre volontarie; per esse si cede in parte o in tutto l'utilità della cosa, escluso, in ogni caso, il solo titolo. Sono esempi tradizionali di queste limitazioni la concessione di uso (art. 1021), di usufrutto (artt. 978-1020), di abitazione (art. 1022), di servitù prediali (artt. 1027-99), di enfiteusi (artt. 957-77), e simili, fatta ad altri su propri beni.
Altre però ve ne sono che possono chiamarsi legali, in quanto disposte dalla pubblica autorità per il raggiungimento del bene comune. Esse sono contenute nelle varie legislazioni e sono più o meno estese e più o meno gravi. Quella italiana parla delle seguenti : il proprietario non può fare atti di emulazione, non può cioè usare dei suoi beni in modo che senza averne alcun beneficio arrechi molestia agli altri (art. 833); tutti i cittadini possono essere espropriati nell'interesse superiore del bene comune da determinati beni (art. 834); i cittadini sono parimenti soggetti a requisizioni temporanee dei loro beni nei casi di urgenti e gravi necessità militari o civili (art. 835); determinati beni, abitualmente o in contingenze straordinarie, possono essere sottomessi all'ammasso (art. 837); gli oggetti di p. privata che hanno interesse artistico, storico, archeologico, etnografico sono sottoposti a varie limitazioni disposte da leggi speciali (art. 839); le p. immobiliari urbane sono in moltissimi centri sottoposte a dettagliate norme di piani regolatori (art. 869); altrettanto vale per le costruzioni e la conservazione di edifici in località dichiarate sismiche (art. 872); altre limitazioni sono quelle
delle distanze nelle costruzioni (art. 873), nei muri di confine o meno (artt. 874-76), nelle costruzioni in aderenza (art. 877), nei muri di cinta (art. 878), e altre minori delle quali agli artt. 883-89; infine limitazioni varie riguardanti le luci e le vedute (artt. 900-907), lo stillicidio (art. 908) e le acque (artt. 909-21).
Particolarissime interesse riveste il caso di limitazione non dei diritti di p. ma del diritto alla p. o meglio alla sua estensione quantitativa. E relativamente facile comprendere il diritto dello Stato ad intervenire a limitare l'assoluta libertà di disposizione che il proprietario ha in linea di massima sui suoi beni quando questi, soprattutto se costituiti da terreni che potrebbero facilmente essere destinati a cultura razionale con conseguente maggior profitto del bene comune e sociale, sono abbandonati o comunque non sfruttati come potrebbero. Più difficile può invece sembrare il quesito se sia lecito o meno allo Stato apporre dei limiti all'estensione della p. in maniera cioè che sia stabilito per legge quale quantità di beni immobili, verrieri in genere, il cittadino possa avere in p., e se sia lecito allo Stato espropriare quei beni che superano i limiti stabiliti. Di fatto in alcune nazioni l'uno e l'altra limitazione al diritto di p. sono state disposte, p. es., in Italia ove i principi sono entrati nella stessa Costituzione (artt. 43-44) e già in via di attuazione mediante leggi speciali emanate relativamente ai latifondi.
X. Cassazione. - I fattori che provocano o causano la perdita del diritto di p. sono vari, né tutti sono dovuti alla sola volontà del proprietario. In primo luogo questa viene perduta mediante negozi giuridici a ciu naturalmente o positivamente stabiliti, principalmente la vendita, la permuta, la donazione, il testamento. In secondo luogo mediante abbandono giuridico dell'oggetto in p. ossia mediante derelizione avvertita e deliberata a tutti gli effetti con l'intento di interrompere definitivamente il legame morale-giuridico che unisce l'oggetto alla persona, anche se nessuno di fatto succeda nel diritto di p. In terzo luogo mediante prescrizione acquisitiva o usucapione da parte di terzi operante indipendentemente e in opposizione alla volontà del precedente proprietario; il diritto di p. però in questo caso cessa solo per il precedente proprietario quando lo acquista il nuovo titolare. Infine mediante provvedimenti di pubblica autorità, ossia mediante espropriazione allo scopo di ricompensare i creditori di delatore insolvente oppure di rendere effettuabile un'opera di pubblico interesse.
XI. Tottela. - Il diritto di p. è tutelato da tre azioni. La prima è quella di rivendicazione; per essa il titolare può reclamare da chiunque la possiede o detiene, anche se dopo la domanda questi abbia per proprio fatto cessato di possederla o detenerla, la cosa che costituisce l'oggetto della sua p. L'azione di rivendica è imprescrittibile, salvo naturalmente il caso di usucapione (art. 948). La seconda è l'azione di regolamento dei confini. Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che venga stabilito in giudizio; questo terra conto di ogni specie di prova legittima o si atterrà al confine delineato dalle mappe catastali (art. 950). La terza è la cosiddetta azione negatoria. Per essa il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, chiedendo contemporaneamente che cessino, qualora ci siano, turbative o molestie di ogni genere (art. 949). Il Codice aggiunge l'azione per apposizione di termini quando questi tra fondi contigui siano divenuti irriconoscibili (art. 951), ma questa può ridursi alla seconda di cui all'art. 950.
XII. Diritto canonico. - Per volontà divino-positiva prevalente la Chiesa cattolica e la Sede Apostolica hanno diritto nativo di acquistare, ritenere e amministrare i beni temporali liberamente e indipendentemente dalla potestà civile per il raggiungimento dei loro fini (CIC, can. 1495 § 1). Anche le singole chiese e le altre persone giuridicamente erette dall'autorità ecclesiastica hanno il diritto a norma dei sacri canoni di acquistare, ritenere e amministrare i beni temporali (ibid. § 2). I beni appartenenti alla Chiesa cattolica o alla S. Sede o ad altra persona morale legittimamente eretta, tanto quelli corporali che gli altri sono beni ecclesiastici (can. 1497 § 1) e si chiamano
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sacri se destinati al culto divino mediante consacrazione o benedizione, presiosi se hanno un notevole valore intrinseco o di arte o di storia (ibid. § 2). La Chiesa puó acquiatare i beni temporali in tutti i modi legittimi di diritto naturale e positivo coi quali ciò è lecito agli altri (can. 1499 § 1); tutti i beni ecclesiastici, a chiunque appartengano, sono sottomessi alla suprema autorità della Sede Apostolica (ibid, § 2).
Brec.: A. Mortara, I doveri sociali della p. famiaria, Roma 1913; A. Vermcersch, La funzione sociale della p., ivi 1920; J. Toronera, Propriété, in DThC, XIII, coll. 727-846; G. Perticone, La p. e i suoi limiti, Roma 1930; J. Danielina, La propriété privée et sa fonction, in Etudes, 217 (1933), pp. 163-81; G. Patecio, Concetto cristiano della p., Milano 1937; L. Leclercq, Tracuol et propriété, Nomur 1937; L. Bellini, La p., Milano 1938; C. Peltrone, La p., Roma 1938; G. Soleri, La p., Torino 1943; F. Storch, L'irnité. - Onodragetimo anno -, Roma 1944; I. Giordani, L'insegnamento sociale dei Papi, ivi 1944; V. Fallon, Principi di economia sociale, Torino 1946, pp. 126-88; P. E. Taviani, La p., Roma 1946; F. Ferranti, Il libro della p., Milano 1951; L. Barassi, P. e comproprietd, ivi 1951. Lorenzo Simconé
XIII. Il diritto di p. nell'etnologia. - Gli etnologi evoluzionisti si sono rappresentata l'umanità primitiva come il regno del caos morale, nel quale in fatto di p. si sarebbe praticato un comunismo sconfinato, nella convivenza dei singoli avrebbe dominato il pretto egoismo, "la lotta per l'esistenza ", nelle relazioni vicendevoli dei gruppi poi il "bellum omnium contra omnes». L'etnologia moderna riceveraa ha dimostrato l'infondatezza di queste teorie, sostenute solo su presupposti materialisti e apriorismi filosofici. Essa ha, inoltre, chiarito che i popoli primitivi riconoscono un molteplice diritto di p., nonché la sua funzione sociale e il suo fondamento morale e religioso. Varia soltanto il modo.
Presso i popoli etnologicamente più arcaici (gli Andamanesi, i Negritos delle Filippine, i Semang della Malesia, i Negrilli dell'Africa, i Fuegini della Terra del Fuoco, ecc.) il territorio della caccia e della raccolta non è p. della singola persona, né della singola famiglia, ma del gruppo locale, ordinariamente formato da 30-70 persone, parenti consanguinci con le loro mogli. Tale p. consiste nel possesso di ca. $30-70 \mathrm{~km}^{2}$. in media di terreno con determinati confini, entro i quali solo i membri del gruppo possono esercitare la caccia e la raccolta. I membri degli altri gruppi locali non possono accedervi se non con il consenso del gruppo proprietario, consenso che si dà solo nel caso che il rispettivo territorio non sia a quelli più sufficiente per la caccia e la raccolta. Nel gruppo ogni singola famiglia conserva la sua libertà e indipendenza economica; ognuna ha una propria capanna, dove il marito e la moglie portano la loro caccia e raccolta. Essi hanno l'obbligo di sostentare i genitori, divenuti impotenti al lavoro. La p. delle armi e degli strumenti, delle vesti e degli ornamenti che ciascuno si è fatto, o ha ricevuti, della barca che si è costruita, della capanna che la donna ha eretta, è regolata nel senso che tutto quanto il marito, la moglie o il figlio hanno fatto con il proprio lavoro, come pure tutto ciò che è stato loro regalato, è p. individuale. Sicché proprio in questo primo stadio di civiltà, nota il p. W. Schmidt, si riscontra il numero relativamente maggiore di proprietari.
Questo diritto di p. viene concepito ed armonizzato con i doveri sociali verso i non-abbienti, ed è quindi pervaso di amore e sentimento altruistico. Presso i popoli in questione si ha una grande gioia nel fare doni agli altri. Dei suddetti Fuegini è stato scritto: "Sembra che vogliano possedere solo per poter donare». Il Koppers, loro esploratore, riferisce al riguardo la seguente loro osservazione: "Quando vuoi regalare qualche cosa, dà una cosa buona. Colui che riceve il regalo, lo noterà subito e racconterà a tutti che sei un brav'uomo».
Presso alcuni di questi popoli le visite di amicizia si verificano spesso in luoghi distanti più giornate di cammino e durano più giorni. Durante tali visite hanno luogo in comune danze, giuochi, cacce e raccolte, e si gareggia in doni vicendevoli. Volentieri dànno in prestito le pro-
prie cose senza esigerne compenso, ció anche quando il prestatore si trova poi in una necessità, che potrebbe essere soddisfatta con l'imprestito. Nel caso però che colui che ha preso a prestito ne avesse ottenuto un profitto, deve condividere l'utile con il proprietario, sebbene raramente, a metà. Ciò che si presta, viene sempre puntualmente restituito. Gli esploratori sono unanimi nell'affermare la completa onestà di questi popoli: non toccano le cose dell'esploratore, anche se lasciate incustodite; e cose dall'esploratore dimenticate o perdute, gli vengono riportate, rincorrendolo e rintracciandolo anche a grande distanza.
La p. caratteristica dei popoli pastori è quella dei greggi e delle mandrie, onde hanno i mezzi di sussistenza. Mentre i popoli raccoglitori non possono usufruire degli animali, se non quando li hanno uccisi, i popoli pastori hanno tutto l'interesse che il bestiame si moltiplichi, perché la loro ricchezza è nei grandi greggi. L'accrescimento o meno del gregge e della mandria, oltre che dall'abilità e avvedutezza del pastore, dipende anche da condizioni indipendenti dalla sua volontà. Epidemie e dissarri naturali, come lunghe siccità, possono distruggere interi greggi e ridurre i proprietari alla miseria, costringendoli a mettersi, per poter vivere, alle dipendenze di altra famiglia più fortunata; così tra i pastori si hanno i primi esempi di servitù o schiavitù. Dal bestiame si traggono non solo carni, latte con i suoi prodotti, sangue dei buoi (in Africa) per cibo, ma anche pelli, e quindi cuoio e feltro, per le vesti, le tende, ecc. Tutto ciò è p. comune familiare, eccetto se si tratta della dote portata dalla sposa, perché in questo caso è p. personale. Sono parimenti p. personali le armi e ciò che è proprio del cavaliere. Tra i popoli pastori assumono particolare considerazione il cosiddetto prezzo della sposa e la dote. Il prezzo della sposa può essere di 20-30 renne presso i Samoyedi, di 20-60 buoi presso gli Africani e di 5 cammelli presso gli Arabi, che vengono considerati come compenso delle spese fatte dalla famiglia per la sposa stessa. Per lo più la dote consiste in vesti e ornamenti, utensili ed altri oggetti di uso femminile, o anche in alcuni animali domestici, di cui spesso non si può disporre senza il consenso della sposa stessa. Il valore della dote per i Samoyedi e i Tangusi equivale alla metà del prezzo della sposa, presso gli allevatori di cavalli dell'Asia centrale ad un quarto o alla metà. Colui che ruba, deve risarcire il decuplo, come fra i pastori tibetani. Siccome i pastori sono nomadi, il territorio per loro interessa meno che per i raccoglitori, benché ne abbiano in più grande misura per il pascolo delle mandrie e dei greggi. Esso è p. tribale. Tutta la p. passa in eredità al figlio maggiore del patriarca della famiglia.
Ciò che distingue i popoli raccoglitori e pastori da quelli agricoltori e totemisti in fatto di p. terriera si è anzitutto che questa diviene per questi ultimi un luogo di dimora fissa e stabile. Con la coltivazione delle piante il campo acquista uno specifico valore economico per il sostentamento della vita e diviene p. personale del coltivatore, che vi fissa la sua abitazione, il suo magazzino e vi alleva e mantiene i suoi animali domestici (il malale e il pollame). Siccome il campo è coltivato principalmente dalla donna, usando il bastone da scavo e poi la zappa, è la donna che ne gode il diritto di p., diritto che essa trasmette alle sue figlie, insieme con la casa, gli strumenti, gli utensili, i vasi, ecc. Gli uomini possiedono gli alberi frutiferi che hanno piantato, le armi e le cose personali; quando poi sorgono le società segrete, queste si riservano il luogo di riunione della società, la casa, le maschere, ecc. Nelle feste d'iniziazione le donne devono fornire i cibi. I popoli totemisti non conoscono né l'agricoltura né l'allevamento del bestiame, ma perfezionando gli strumenti ed i metodi di caccia hanno dato origine ad un'industria di caccia e ad un'organizzazione di tribù, detto in etnologia "tipo superiore di caccia e di organizzazione sociale». Il diritto di p. territoriale viene allargato, perché si riconosce alla tribù, come tale, un diritto collettivo superiore di p. su tutti i territori di caccia e di raccolta. Cosi è in Australia. Lo sviluppo dei mestieri, dell'industria, dell'arte e del commercio viene accentuando il diritto di p. personale.
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Se, come ha rilevato il p. Schmidt, già nella civiltà dei raccoglitori la sensibilità giuridica generale era arrivata ad ammettere che il produttore di un oggetto ne fosse senz'altro il proprietario, essa appare più netto quando un oggetto è frutto di una lavorazione artigiana individuale. Nell'incrocio del totemismo con le altre civiltà, specialmente con quella degli agricoltori matriarcali, questa rilevante coscienza della p. individuale influisce anche in altre direzioni. Il p. Schmidt ha chiamato il totemismo anche e testimismo di commercio $x$, perché vi si viene sviluppando il commercio sia individuale che di gruppo. Tra i membri dello stesso totem si nota grande solidarietà.
Nel corso dei numerosi e molteplici movimenti di popoli, che hanno portato alla formazione e allo sviluppo di nuove civiltà, anche la p. ha preso nuove forme. Con il predominio dei popoli pastori sui popoli agricoltori la p. terriera è assunta dall'imperatore, che poi la ripartisce tra i principi vassalli, trasformando gli agricoltori in servi della gleba, i quali finivano in tal modo per possedere solo beni mobili. Presso gli Annamiti si distinguono i beni della moglie e del marito ed i beni di acquisto in comune della famiglia, cui hanno ugual diritto gli sposi. Nella divisione dei beni familiari tra fratelli una parte speciale era riservata al culto degli antenati propri del gruppo e veniva affidata al fratello maggiore. Similmente nel Turchestan cinese la donna con il matrimonio conserva il diritto di p. e di uso dei suoi beni personali. Quando non ha più marito, l'usufrutto passa ai suoi genitori, se ha figli resta in famiglia. In caso di divorzio riprende non solo i suoi beni, ma anche il conguaglio di ciò che ne fu erogato per la comunità familiare. Fra gli antichi Messicani s'aveva la p. terriera del clan, delle singole famiglie, trasmissibile al primogeniti, del demanio statale, amministrata dal sovrano, lavorata dai servi e dai liberi ed esente da tributi, e finalmente del tempio. Questa si incrementava sia con le donazioni dei nobili che divenivano sacerdoti, sia con l'assegnazione di parti del territorio conquistato dopo una spedizione guerriera vittoriosa.
I popoli primitivi non ritengono assoluto il diritto di p., ma lo considerano come un usufrutto concesso dal proprietario, che è il Creatore; perciò i popoli raccoglitori offrono a Dio il sacrificio primiziale, cioè sacrificandogli una parte, la prima, della preda appena catturata. I popoli pastori offrono il sacrificio primiziale, in determinati tempi dell'anno, o riservando a Dio un animale del gregge di preferenza bianco senza macchia e lasciandolo libero con apposito segno distintivo, appunto perché gli altri riconoscano che è stato riservato a Dio e quindi non utilizzabile dagli uomini; oppure offrono a Dio il latte, appena munto o un suo prodotto, come sarebbe il humis, latte cagliato. Il sacrificio primiziale si osserva spesso anche presso i popoli agricoltori, come i Lolo, i Po, gli antichi Cinesi.
Per conseguenza presso i popoli etnologicamente più arcaici esiste ben distinto il diritto di p. personale, familiare e della comunità, diritto che poi assume forme varie nelle differenti civiltà, e concepito anche in funzione sociale e altruistica e fondato sulla religione, cioè come diritto derivato da Dio. Da ciò che è la p. presso gli attuali popoli raccoglitori, è giusto e lecito dedurre che essa in fondo non dovette essere diversa nei primordi dell'umanità. Perciò il p. Schmidt poté concludere recentemente: - Questo caos morale dei primordi non è mai esistito; fu solo un postulato necessariamente derivante dal pretenzioso evoluzionismo progressivo. La realtà constatata con indagini esatte presso gli stessi popoli più antichi ha recisamente smentito questo postulato $x$.
Biss.: F. Engels, Der Ursprung der Familie, des Eigentums und des Staates, in Anschluss an L. H. Morgans Forschungen, 10 ed., Zurigo 1884: 160 ed., Stoccarda 1919: K. Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft, 100 ed., Tuhinga 1917-18: W. Schmidt. W. Koppers, Völker und Kulturen, Gesellschaft und Wirtschaft der Völker, Batlebona 1924, pp. 243, 493 sgg. 2 passim; O. Leroy, Essai d'introduction critique à l'étude de l'économie primitive, Parigi 1923, pp. 8, 41-60; J. Lips, Die Anfänge des Rechts auf Grund und Boden bei den Naturvölkern und der Begriff der Erntevölker, in Schmidt Festschrift, Vienna 1928, pp. 485-94; H. Wintzer, Das Recht Altmeathes, in Zeitschrift f. vergl. Rechts-
toissenschaft, 45 (1930), pp. 401-408; W. Schmidt, Das Eigentum auf den ältesten Stufen der Menschheit, 3 voll., Münster in V. 1937; R. Thurowald, Ethnic Rechtinrchung, in Lehrh. der Velluchunde, a cura di K. Th. Preuss, $2^{\circ}$ ed., Berlino 1939, pp. 280 306; L. Vannicelli, La famiglia cinese. Studio etnal., Milano 1943, p. 173 e passim; W. Schmidt, Das Eigentum im Primirhulturkreis der Herdenzichzüchter Asiens und Afribas, in Scientia, $4^{\circ}$ serie. 37 (1943), pp. 94-106; W. Koppers, La religione dell'uomo primitivo, in 1945, p. 110; id., Der Urmensch und sein Weltbild, Vienna 1949, pp. 10 sgg., 192; W. Schmidt, Das Menschwbild der Urkultur, in Wissensch. und Weltbild., II, Vienna 1949; id., Geist und Ethos des Menschen der Urkultur, ivi 1949; M. Hermansa, Die Nomaden von Tibet. Die sozialwirtschaftl. Grundlagen der Hirtenkulturen, in A-Mdo und von Inserasien. Ursprung und Entsichling der Vichzucht, ivi 1949, pp. 220-27.
Luigi Vannicelli
PROPRIETA COLTIVATRICE. - Il regime fondiario basato sulla piccola p. c. permette la riunione nelle stesse mani di tutti i fattori della produzione. Il fondo rustico, con le sue pertinenze, che costituisce il nucleo centrale dell'azienda agricola, appartiene alla stessa famiglia contadina che lo coltiva con il lavoro delle proprie braccia.
La p. c. viene giustamente considerata la forma economico-sociale della vita rurale più idonea ad affezionare e legare alla terra il lavoratore, sviluppandone la personalità e il senso dell'ordine e della responsabilità sociale, sollevandolo da ogni controllo esterno. Essa inoltre tende ad eliminare totalmente i motivi di contrasto fra capitale e lavoro, immettendo nel ciclo della produzione il contadino proprietario con tutti i diritti e gli obblighi che sono propri del piccolo imprenditore agricolo.
Il regime di collaborazione familiare che regge la piccola proprietà contadina permette lo sfruttamento razionale delle capacità di lavoro dei vecchi, delle donne e dei bambini, attraverso l'assolvimento di funzioni più semplici, ma pur necessarie allo svolgimento della vita aziendale, che integrano la normale attività dei membri più validi, sotto l'azione coordinatrice del capoccia.
Non deve pertanto suscitare meraviglia il fatto che tale istituto sia sempre stato avversato non solo dalle correnti conservatrici, ma anche dai movimenti ispirati alle ideologie marxiste, che della distribuzione della terra ai coloni intendono servirsi soltanto come di strumento di propaganda politica preparatrice della dittatura proletaria e del collettivismo statuale.
Non tutte le zone agrario sono però egualmente adatte a tale sistema di conduzione. La piccola p. c. trova il suo centro naturale di diffusione laddove la natura delle culture e del terreno non richiede largo impiego di capitali e di assistenza tecnica, dei quali mezzi può disporre soltanto la grande azienda industrializzata.
Indubbiamente la gestione cooperativa delle macchine e degli stabilimenti per la custodia e la trasformazione dei prodotti, il credito agrario, l'istituzione di casse rurali, nonché le numerose provvidenze legislative già in atto, di carattere fiscale (D. L. 24 febbr. 1948, n. 114 mod. dai D. L. 5 maggio 1948, n. 1242 e L. 29 luglio 1949, n. 473), possono contribuire alla soluzione del problema sociale agrario attraverso il potenziamento della piccola proprietà contadina, in applicazione dei principi sanciti dalla nuova Costituzione italiana (art. $44: \times$... la legge aiuta la piccola proprietà... 1; art. $47: \times$... la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla p. diretta c. 2).
IIS. Padre Pio XII, sviluppando i principi della morale sociale cristiana, ha riaffermato più volte quale esigenza della dignità della persona umana e fondamento naturale per vivere «il diritto all'uso dei beni della terra, cui risponde l'obbligo fondamentale di accordare una proprietà privata, possibilmente a tutti $x$.
Anche il Codice civile (art. 846 sulla minima unità culturale), del resto, è orientato nel senso di impedire la suddivisione della proprietà fondiaria, in caso di divi. visioni ereditarie e di trasferimenti, sia a titolo oneroso che gratuito, di proprietà o di costituzione di diritti reali
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riguardanti terreni suscettibili di coltivazione. Infatti tale fenomeno rende piu complessa la sistemazione edilizia, idrica e stradale dei fondi rustici, più difficile l'uso delle macchine, la rotazione delle colture e l'esecuzione dei lavori di bonifica e di miglioramento fondiario, ed ostacola il progresso tecnico produttivo, causando l'immiscrimento e la proletarizzazione dei piccoli agricoltori.
Il summenzionato art. 846 del Codice civile precisa che deve attendersi " per minima unità culturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia colonica c, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria ".
L'aspetto sociale della p. c. si manifesta soprattutto nel bisogno di assicurare ai coltivatori la istruzione e qualificazione professionale, l'educazione morale e famigliare, onde garantire loro, con il concorso dello Stato, la preparazione civica e tecnica per l'assolvimento delle nuove e delicate funzioni che attendono il piccolo proprietario coltivatore diretto.
Occorre soprattutto impedire che la piccola proprietà terriera venga a costituire una economia chiusa, cosi come si verificò in Italia nel periodo feudale, con grave danno della collettività nazionale, ovvero si ponga al di fuori del progresso e della tecnica agraria, continuando ad usare mezzi e sistemi tradizionali che non sono più idonei a soddisfare le esigenze dell'agricoltura moderna.
La riforma fondiaria che è stata applicata recentemente in Italia con la legge di riforma stralcio (legge 21 ott. 1951, n. 841) in diversi territori nazionali suscettibili di trasformazione agraria e fondiaria, tende a sostituire ad un andamento aziendale a grande concentrazione fondiaria nuove piccole proprietà contadine che trovino nelle forme più varie di cooperative e di assistenza la possibilità di un loro mutuo e reciproco sostentamento.
Del resto, lo stesso indirizzo che sembra prevalere nella riforma della legislazione dei contratti agrari è diretto a trasformare i vari rapporti di lavoro in altrettanti strumenti di ascesa delle masse contadine alla proprietà della terra, assecondandone una ormai secolare aspirazione, non soltanto mediante una diversa ripartizione dei prodotti nella mezzedria e la determinazione arbitrale dell'equo canone nell'affitto, per una migliore retribuzione del lavoro agricolo e diffusione del risparmio, ma soprattutto mediante il riconoscimento giuridico del diritto di prelazione al colono nell'acquisto della proprietà del podere in cui risiede e lavora.
Bim.: A. Serpieri, L'azienda agraria, in Corso di economia e politica agraria, II, Firenze 1941, p. 246; id., Economia agraria, Bologna 1946, p. 315; S. S. Pio XII, Radio-messaggio natalizio 14 dic. 1941, in Messaggi natalizi, Milano 1942, p. 70; G. Tassinari, Economia agraria, in Appunti di economia e politica agraria, I, Roma 1942, p. 386; Unione internaz. di studi sociali, Codice sociale, ivi 1944, art. 99, p. 90; I. C. A. S., Per la comunità cristiana, ivi 1945, art. 66, p. 79; V. Ciarrocca, La proprietà fondiaria e i problemi della piccola p. c., in Atti della XXI Settimana sociale dei cattolici italiani, ivi 1948, p. 18.
Bruno Rossi
PROPRIETÀ IMMAT'ERIALE. - Il problema concernente la classificazione dei cosiddetti "diritti su beni immateriali" è stato gravemente agitato. Alla tesi che annovera tali diritti nella stessa categoria dei diritti reali si contrappone l'indirizzo che li considera come una classe autonoma di diritti patrimoniali, sia pure presentanti notevoli analogie di struttura rispetto ai diritti reali. La soluzione può trovarvi solo con lo stabilire se sia o meno carattere distintivo essenziale dei diritti reali la corporalità della cosa, questione che non è pacificamente risolta. Basti qui accennare che, anche se si assimilano tali diritti a quello, reale, di proprietà, è indubitabile trattarsi di proprietà che presenta speciali caratteristiche giuridiche, dipendenti dalla specialità del suo oggetto. Fatta questa riserva, può anche parlarsi di p. i., ovvero proprietà di beni immateriali o cose incorporali.
Una delle principali manifestazioni di tale p. i. è costituita dal diritto patrimoniale d'autore. Questo ha
per oggetto un bene (opera dell'ingegno) che è esteriore rispetto alla persona e capace di avere una propria e distinta utilità economica.
Secondo l'espressione del Carnelutti, l'opera dell'ingegno è un'idea, ovvero un pensiero formulato e immesso in un quid esteriore che lo riceve, contenendolo (cosiddetto corpus mechanicum); essendo il prodotto dell'attività creativa del soggetto, è legata a quest'ultimo da un rapporto di natura genetica, il quale, peraltro, non pregiudica la sua esteriorità rispetto al soggetto. Invero, l'essere prodotto dall'attività del soggetto non esclude che l'oggetto costituisca un quid staccatosi dalla persona, ed esistente fuori di essa, non dovendosi confondere la genesi con l'esistenza. L'esteriorità non è eliminata neanche dalla conservazione dell'impronta personale del soggetto creatore (autore). Allo stesso modo, le parti materiali del corpo umano, una volta staccate da esso, sono cose, oggetto del diritto di proprietà di colui dal cui corpo si sono staccate. L'opera dell'ingegno, cosi concepita, è suscettibile, per sé medesima, di utilizzazione economica: questa, invero, è possibile non per le sole cose corporali.
I. Legislazione. - L'ordinamento giuridico tutela la possibilità dell'utilizzazione economica da parte dell'autore (art. 12 sgg. della legge 22 apr. 1941, n. 633 concernente la protezione del diritto d'autore, art. 2577, ${ }^{10}$ comma, Cod. civ.): e quindi il diritto dell'autore sull'opera dell'ingegno, da lui creata, si configura come un diritto patrimoniale.
Tale diritto, come s'è detto, costituisce una delle principali manifestazioni della p. i.; più precisamente, viene denominato proprietà intellettuale, locuzione che ha avuto largo impiego.
Esso sorge in seguito a un atto di creazione intellettuale. L'art. 6 della legge sul diritto d'autore stabilisce : " Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale"; e questa norma è ripetuta testualmente nell'art. 2576 Cod. civ. La creazione dell'opera è condizione per l'acquisto del diritto d'autore : ed invero, l'opera dell'ingegno non può essere oggetto di diritto, se essa stessa non è creata e, quindi, non esiste. Prima dell'atto creativo, la libertà di dar vita, o meno, all'opera dell'ingegno non costituisce altro che una particolare manifestazione del generale diritto alla libertà. Naturalmente, occorre che questa creazione non sia rimasta allo stato interno: invero, l'idea non assume importanza sociale e rilievo giuridico fino a che non sia formulata esteriormente. E solo in questo momento che, prospettando