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ell'atto creativo, la libertà di dar vita, o meno, all'opera dell'ingegno non costituisce altro che una particolare manifestazione del generale diritto alla libertà. Naturalmente, occorre che questa creazione non sia rimasta allo stato interno: invero, l'idea non assume importanza sociale e rilievo giuridico fino a che non sia formulata esteriormente. E solo in questo momento che, prospettandosi la possibilità di una conoscenza dei terzi, sorge il problema concernente la tutela del soggetto della creazione di fronte agli stessi terzi, problema risolto dall'ordinamento giuridico con l'attribuzione, al suddetto soggetto, del diritto d'autore (v. anche proprietà letTERARIA).

Deve notarsi che il diritto patrimoniale d'autore non esaurisce tutti i poteri attribuiti all'autore. Nella citata legge sul diritto d'autore, agli artt. 12-19, concernenti la "protezione dell'utilizzazione economica dell'opera", fanno seguito gli artt. 20-24, concernenti la "protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (diritto morale dell'autore) ". Dunque, lo stesso legislatore classifica a parte quei poteri che non concernono l'utilizzazione economica dell'opera, e li raggruppa sotto l'unica denominazione di "diritto morale dell'autore". Quest'ultimo - che, nell'evoluzione storica, ha trovato la sua affermazione più tardivamente rispetto al diritto patrimoniale d'autore - costituisce un diritto privato avente per oggetto non l'opera dell'ingegno, bene patrimoniale, bensì il bene personale della paternità intellettuale (modo di essere morale della persona dello stesso autore): trattasi di diverso bene, non di diverso interesse relativo al medesimo bene. Inoltre, pur speir tando, nel momento del suo sorgere, allo stesso soggetto cui spetta il diritto patrimoniale d'autore, può avere, successivamente, vita autonoma. Cosicché è certa la sua distinzione da quest'ultimo, a differenza del quale costituisce un diritto della personalità.

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Una specie particolare del diritto patrimoniale d'autore è costituita dal diritto patrimoniale d'inventore. L'opera dell'ingegno può riguardare anche il campo industriale : si ha, allora, una particolare specie di opera dell'ingegno, vale a dire l'invenzione, la quale si caratterizza per il suo scopo pratico. Altra manifestazione della p. i. è ravvisabile nel diritto al nome extrapersonale, designante, anziché la persona, un ente extrapersonale.

Il nome (v.), pur acquistando particolare importanza sociale e giuridica in quanto serve all'indicazione delle persone, è pur sempre un mezzo generale del linguaggio, atto ad indicare qualunque ente pensabile. In conseguenza, deve indagarsi quale sia l'atteggiamento dell'ordinamento giuridico di fronte al nome extrapersonale, designativo di enti extrapersonali. Devesi premettere, a guisa di precisazione, che il nome extrapersonale serve a realizzare, anziché l'identità personale, l'identità di enti diversi dalle persone : serve a designare e distinguere non già le persone, ma enti da queste diversi. In conseguenza, la tutela giuridica, se esiste, investe un interesse relativo ad un bene che non costituisce un modo di essere personale; e il diritto soggettivo su tale bene si qualifica come undiritto su bene immateriale anziché come un diritto della personalità.

Non esiste una tutela del nome extrapersonale, di ampiezza pari alla tutela del nome personale. L'ordinamento giuridico ha voluto garantire alla persona (ad ogni persona) la tutela della propria identità personale, non già la tutela dell'identità di ogni sua cosa. Non spetta al soggetto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo attribuito a qualsivoglia cosa facente parte del suo patrimonio : ad es., ad un animale, ad una villa, ecc. Altrimenti, attraverso le troppo gravi limitazioni della libertà dei terzi, l'ordinamento giuridico si paleserebbe eccessivamente ingombrante ed invadente. Peraltro, tra gli enti extrapersonali, l'impresa ha tale importanza da esigere la tutela del nome che la designa, il quale chiamasi più specificamente, e nello stesso linguaggio legislativo (art. 2563 sgg. Cod. civ.), ditta.

Non può essere affrontato in questa sede il problema se la ditta propriamente designi l'impresa, o l'azienda, o entrambe. Certo è che la ditta, intesa come segno distintivo dell'azienda o dell'impresa, non è un segno distintivo personale, cosi l'azienda come l'impresa non essendo persone. Rispetto alla ditta cosi intesa, indubbiamente non può parlarsi di un diritto della personalità; al contrario, si delinea un diritto patrimoniale trasmissibile (cf. art. 2565), classificabile nella categoria dei diritti su beni immateriali.

Ma devesi porre in rilievo come la ditta sia anche un modo di designazione personale. Essa, invero, non è soltanto un segno distintivo dell'impresa, ma anche un segno distintivo del titolare dell'impresa. Ha, quindi, un duplice aspetto, oggettivo e soggettivo: accanto alla ditta oggettiva può parlarsi della ditta soggettiva, designante il titolare dell'impresa nell'esercizio della medesima.

Sotto ogni aspetto considerata, e quindi anche sotto quello oggettivo, la ditta presenta un collegamento, quanto alla sua composizione, col nome civile dell'imprenditore. Invero, nella composizione della ditta ha sempre rilievo la titolarità dell'impresa. Può avvenire che la ditta corrisponda pienamente al nome civile dell'imprenditore. Se non vi corrisponde pienamente, deve contenere almeno il cognome o la sigla di questi (art. 2563 cpv.; cf. art. 2566 per la sanzione consistente nel rifiuto della registrazione). La ditta, dunque, oltre ad avere un aspetto soggettivo (personale), presenta, anche sotto l'aspetto oggettivo, un collegamento con la designazione fondamentale della persona (nome civile).

Bist..: E. Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, Stoccarda 1907; E. Piola Caselli, Tratt. del dir. di autore, Torino 1927; N. Sudli, Il diritto di autore, Milano 1932; P. Greco, I diritti sui beni immateriali, Torino 1948; UNESCO, Bulletin des Droits d'auteur, Parigi 1949.

Adriano De Cupis
II. Principi morali. - Si pone il problema se la p. i. abbia fondamento nel diritto naturale.

Occorre innanzi tutto distinguere tra l'interesse esclusivamente morale, che si assomma nel riconoscimento della paternità dell'opera, e quello economico. Nessun
dubbio che l'uomo per natura abbia dei diritti sul prodotto del proprio ingegno e della propria industria, ottenuto utilizzando cose di cui si ha la indiscussa proprietà. Fondamento di questo diritto è il fatto che la produzione è un modo originario di acquisto : dalle proprie doti e capacità l'uomo deve trarre i mezzi per raggiungere il suo fine. Limiti a questo diritto possono venire però dall'esercizio dell'attivita produttrice, fatta alle dipendenze di altri o utilizzando cose altrui; e insieme dalla società, che, per il bene comune, può mettere limiti anche a questo genere di proprietà, attesa la funzionalità anche sociale dei beni materiali e immateriali. Questi limiti però non possono mai estendersi tanto oltre da rendere puramente nominale il diritto del titolare del dominio. Cosi pure, per diritto di natura, l'uomo ha diritti sui frutti che sgozgano dalle proprie azioni, come l'onore, la fama e i vantaggi di vario genere. E difficile però, atteso il solo diritto di natura, limitare l'estensione di questi diritti. Non fa quindi meraviglia come tra i teologi si trovino, per questo sforzo di ulteriore determinazione, diverse opinioni.

Per la certa intelligenza di queste varie opinioni vanno tenute presenti le seguenti osservazioni. I vantaggi economici inerenti ai cosiddetti diritti d'autore, oltre che essere di origine piuttosto recente (per la proprietà letteraria risalgono all'invenzione dell'arte tipografica e furono concessi in origine sotto forma di privilegi di principi) più che frutti del prodotto dell'ingegno, sono redditi dovuti per il contratto, e cui fu subordinata la divulgazione della scoperta o l'edizione dell'opera. La rivendicazione della paternità dell'opera, la fama che ne consegue ed il diritto al mantenimento del nome dell'autore sono invece diritti che conseguono il prodotto stesso dell'ingegno. La capacità di invenzione fa parte infatti dell'eccellenza della persona, che, in quanto è desunta dalla cosa, va riferita all'autore. Venendo l'autore indicato con il suo nome, ordinariamente questo è il mezzo necessario e inviolabile per cui la fama e gloria che ne conseguono possono e debbono essere attribuite all'autore.

Ciò premesso ecco le principali opinioni sul valore dei diritti d'autore in rapporto al diritto naturale. 1) Alcuni autori asseriscono che il principale diritto morale, vale a dire la ricognizione della paternità di un'opera, invenzione, ecc. ha la sua base nel diritto naturale; gli altri diritti morali e quelli economici invece derivano la loro forza dal diritto positivo, perché l'idea, una volta esternata, diventa patrimonio comune e non può più essere oggetto di proprietà (P. H. Marres, De iustitio, I, Ruremund 1879, pp. 28-29; A. Vermzersch, Quaestiones de iustitio, Bruges 1904, pp. 319-23). Perciò, atteso il solo diritto naturale, appropriarsi, per i propri fini, di un lavoro, di un'invezione altrui, già comunicata o di un'opera letteraria stampata non sarebbe illecito, salvo sempre il riconoscimento della paternità dell'opera. 2) Altri pensano che tutti i diritti morali ed economici derivano dal diritto di natura. Riservono cioè all'autore, p. es., non solo la prima edizione di un'opera letteraria, musicale, ecc., ma anche le edizioni successive, almeno per qualche tempo; altrimenti, dicono, il padrone sarebbe privato dei frutti del proprio lavoro (cf. A. Lehmkuhl, Theologia moralis, I, 11 ed., Friburgo i. Br. 1910, n. 1076; A. van Gestel, De iustitio et lege civili, Groninga 1896, pp. 148-50; V. Cathrein, Philosophia moralis, Friburgo i. Br. 1927, pp. 324-26). La prima opinione sembra misconoscere troppo i diritti di natura sui frutti del proprio lavoro o ingegno. La produzione infatti è per sé, sia pure non in modo assoluto, come si è detto, un titolo originario di acquisto della proprietà. La seconda opinione invece pecca per incompletezza e imprecisione, non dando limiti esatti sull'astensione del diritto d'autore, in base al solo diritto naturale. 3) Altri autori infine si orientano verso questi concetti : ristampare o riprodurre in un tempo immediatamente successivo opere altrui, sarebbe vietato dallo stesso diritto naturale, se manca il consenso dell'autore. Trascorso questo tempo, ordinariamente fissato dalla legge civile, per quanto riguarda il diritto di natura, sono lecite le ristanze e le riproduzioni. Le versioni successive, poi, sono lecite a maggior ragione, perché il danno che ne deriva all'autore è ancor meno sensibile. Il Waffelaert,

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seguito da altri, limita i diritti economici, in base sempre al diritto naturale, alla prima edizione (cf. G. L. Walfelzert, De iustitia, I, Bruges 1885, pp. 132 133; E. Gönicos-I. Salsmans, Institutiones theol. mor., I, 160 ed., Bruxelles 1946, n. 477, p. 405).

In pratica l'opinione comune ritiene che le leggi civili riguardanti questa materia obblighino in coscienza, prima ancora della sentenza del giudice, essendo vere determinazioni di un diritto di natura, non del tutto chiaramente palese, fatta eccezione per le leggi che stabiliscono le tasse da pagarci al fisco, in occasione di ogni ripetizione di quablivoglia concerto od opera; quest'ultimo leggi hanno solo valore fiscale.

Bun.: G. Kiselstein, De dominio auctorum, in Rev. ccel. de Liège, 17 (19231926), pp. 313-19; A. Jansens, Le droit de l'auteur sur son oeuvre, in Coll. Meebl., 8 (1934), pp. 26s-82; A. van der Haegehn, Dénntologie des conseils et brevets, Bruxelles 1948; L. M. Mitchell, Auteur (droits de l'), in DScoc., II, coll. 828-39.

Pietro Palazzini
PROPRIETÀ LETTERARIA. - La «più sacra e più preziosa delle proprietà» fu per la prima volta legalmente riconosciuta con un decreto dell'Assemblea nazionale francese relativo agli spettacoli, in data 13-19 genn. 1791, in cui veniva fatto divieto di rappresentare opere di autori viventi senza il loro consenso; due anni dopo, con legge 19-24 luglio 1793, si riconosceva il diritto esclusivo dell'autore di tutte le opere dell'ingegno.

In Italia la prima legge sulla p. l. fu quella del 19 fiorile, anno ix ( 9 maggio 1801) della Repubblica cisalpina, cui fecero seguito le leggi del Regno italico, l'Editto del 23 sett. 1826 per lo Stato Pontificio, il decreto 5 febbr. 1828 per il Regno delle Due Sicilie, il Codice civile del 1836 per il Regno di Sardegna e il decreto 22 dic. 1840 di Maria Luigia per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. Dopo l'unificazione questa materia fu regolata principalmente con i testi unici del 1865,1882 e 1925 ed è attualmente disciplinata dagli artt. $2575-83$ del Cod. civ., dalla legge 22 apr. 1941, n. 633 e dal r. d. 18 maggio 1942, n. 1369 (in vigore dal 18 dic. dello stesso anno), oltre che da alcune disposizioni di minore importanza. Il 9 sett. 1888 l'Italia aderì all'Unione internazionale di Berna, costituitasi tra Francia, Germania, Belgio, Spagna, Gran Bretagna, Svizzera, Haiti e Tunisia (cui più tardi si aggiunsero altre nazioni) per i rapporti con gli stranieri, ed ha poi adottato le modificazioni che la convenzione stessa ha successivamente subito.

In base alle leggi vigenti, premesso che qualunque sfruttamento di un'opera letteraria o artistica è riservato all'autore e che la facoltà di pubblicare comprende l'uso della stampa e qualsiasi mezzo di riproduzione, oltre la
trascrizione di letture a mezzo della stenodattilografia e la recitazione in pubblico di brani dell'opera, questa non può essere pubblicata, tradotta, riprodotta, eseguita o rappresentata senza l'autorizzazione dell'autore o dei suoi aventi causa; e poiché non è facile stabilire il limite tra esecuzione pubblica ed esecuzione privata di un'opera drammatica, il legislatore italiano ha stabilito che è pubblica l'esecuzione quando non è fatta nell'ambito della famiglia, quando, cioè, la rappresentazione è data fuori della sarchia ordinaria di una famiglia, di un convitto, di una scuola.

Il diritto esclusivo dell'autore comincia dalla data di prima pubblicazione e dura per tutta la vita dell'autore stesso, e per cinquant'anni dopo la sua morte. Per le opere pubblicate a spese e per conto dello Stato e delle pubbliche amministrazioni il diritto è stato limitato a vent'anni dalla pubblicazione, e per le opere in collaborazione la durata si determina sulla vita del collaboratore che muore per ultimo (v. anche PROPRIETÀ IMMATERIALE).

Sebbene i documenti legislativi di regola non siano compresi fra le opere tutelate dalle leggi sul diritto d'autore, tuttavia la S. Sede si è riservata il diritto di proprietà letteraria sul CIC.

Bin.: oltre quella citata sotto la v. PROPRIETÀ IMMATERIALE. cf. M. Amac, Dei diritti degli autori, Torino 1874; E. Rosmini, Legislazione e giurisprudenza sui diritti d'autore, Milano 1890; U. Pigni, Codice dei diritti d'autore, Milano 1927, Renzo Frattarolo

PROPRIUM DE TEMPORE : v. TEMPORALE.
PROPRIUM SANCTORUM : v. SANTORALE.
PRÓSDOCE, santa, martire : v. BERNíce, PRósdoce e dounina, sante, martiri.

PROSDOCIMO, santo. - Secondo quanto si narra comunemente di lui, sarebbe stato discepolo di s. Pietro e da questo inviato a Padova quale primo vescovo; avrebbe poi evangelizzato Este, Altino, Vicenza, Treviso, Feltre, Asolo, quindi anche Oderzo, Concordia e Belluno; avrebbe battezzato la martire s. Giustina, presso la quale sarebbe poi stato sepolto.

La leggenda che narra tutto questo, piena di onacronismi e incongruenze, non è anteriore ai secc. xI-xII. Il Santo è nominato la prima volta nell'ag. 860 a proposito di una chiesa nel Veronese senza la qualifica di vescovo.

Bun.: Lanzoni, p. 912 sgg.; A. Barzon. S. P. apostolo, ecc., Padova 1949. V. anche Rivista di Storia della Chiesa in Italia, 5 (1951), p. 277.

Pio Paschini
PROSELITO. - Fedele di origine non israelitica che aveva abbracciato la religione mosaica ( $\tau \rho \circ \alpha \dot{\eta} \lambda \nu \tau o s$ "sopraggiunto, aggiunto "). Filone (v.) considera la legge ebraica atta a fare del proselitismo in quanto è libera da limiti nazionali : barbari e Greci si convertono all'ebraismo (De vita Mos.). Fa riscontro Seneca: "Cum interim usque eo sceleratissimae gentis consuetudo valuit, ut per omnes iam terras recepta sit; victi victoribus leges dederunt ". I p., spesso detti $\varphi 0 \beta 0 \dot{u} \mu \varepsilon v o t$ (o $\sigma \varepsilon \beta \delta \mu \varepsilon v o t$ ) tòv $\theta \varepsilon o ́ v$ (Act. 10,2; 13, 16) sono fra i primi adepti di s. Paolo. Flavio Giuseppe parla dell'espansione del proselitismo giudaico, ma anche del suo arresto, dovuto probabilmente alla caduta di Gerusalemme e all'apostolato di s. Paolo. Poppea, moglie di Nerone, era favorevole agli Ebrei. P. veri e propri furono il re Izate d'Adiabene (Assiria) e sua madre Elena.

Idee universalistiche sono espresse in Ps. 36, 6-8; 93; 95-100; 145, e nella letteratura sapienziale. Ma dal 70 d. C. in poi prevalsero nel giudaismo le tendenze nazionali su quelle universalistiche. Sotto Hillé (v.), che insegnava: "Ama le creature e conducile alla Legge ", si crede entrato in uso il verbo gijjär (gér a straniero o dimorante nel paese) a fare di qualcuno un p. o cioè convertirlo. Fu isti-

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tuita una benedizione speciale per i p. ed inserita nelle - Diciotto benedizioni ( (v. SENÔNÉH 'EśRÉH); ma defezioni da parte di p. raffreddarono poi l'entusiasmo per il proselitismo.

L'atto di conversione presuppone un corso d'istruzione religiosa, l'invito alla riflessione sull'importanza del passo, il compimento del bagno rituale sotto gli occhi di testimoni, e per gli uomini il rito della circoncisione. Siccome il p. non aveva un padre ebreo, veniva designato - figlio del nostro patriarca Abramo e e considerato "p. di giustizia a differenza del p. interessato o falso. I p. di giustizia partecipavano al banchetto pasquale, potevano offrire sacrifici compiendo il rito dell'imposizione delle mani, andavano aiutati e amati; i "p. falsi" erano considerati una piaga per Israele.

BibL.: F. Goldmann, Proselyt, in Jüdisches Lexikon, IV (1930), coll. 1146-51; J. Bonsirven, Le judaïsme palestinien au temps de Jésus-Christ, I-II, Parigi 1934-35, v. indice; W. Beusert, Die Religion des Judentums im spâthellenistischen Zeitalter, $3^{4}$ ed. di H. Gressmann, Tubinga 1936, v. indice.

Eugenio Zolli
PROSERPINA : v. ORFICI MISTERI.
PROSPERO ANTICHI, detto il Bresciano. Scultore, n. a Brescia, attivo a Roma dal 1580 ca., m. ivi nel 1599.

Appartiene al gruppo di artisti lombardi che cooperò, sotto i pontificati di Gregorio XIII e Sisto V, al rinnovamento della città, prolungando nella plastica un manierismo tra eclettico e accademico, destinato ad esaurirsi in forme stanche e monotone, prima del rinnovamento berniniano. Delle poche opere rimaste (numerose sono quelle in stucco, distrutte) una delle migliori è il Presepe della Cappella Sistina in S. Maria Maggiore, in cui P. appare ancora fedele alla tradizione sansovinesca e deriva effetti pittorici alla lombarda dal fondo paesistico" (Venturi); la più nota è la colossale, goffissima statua di Mosè per la Mostra dell'Acqua Felice, nella quale il michelangiolismo si risolve in una vacua e teatrale ricerca di grandezza. Altre opere: Il deposito di Gregorio XIII nella Basilica Vaticana e i modelli dei quattro leoni alla base dell'obelisco di S. Pietro.

BibL.: G. De Nicola, Antichi P., in Thieme-Becker, I. p. 555; G. Baglione, Le vite dei pittori, scultori, ecc., Roma 1642, p. 42; Venturi, X, III, Milano 1937, p. 574. Nolfo di Carpegna

PROSPERO di Aquitania. - Teologo galloromano, n. alla fine del sec. iv, m. verso il 435.

Compose, ca. il 426, il suo Carmen de ingratis in 1002 esametri (PL 51, 91-148), che è una difesa delle idee di s. Agostino intorno alla Grazia e alla predestinazione contro certi monaci di Marsiglia e di Lerina e vi riprende gli argomenti già esposti nella sua lettera a Rufino (ibid., 77-90).

Nel 428 domandò alcune spiegazioni supplementari direttamente a s. Agostino (ibid., 67-74), che gli rispose con il De praedestinatione sanctorum e il De dono perseverantiae (che formavano primitivamente una sola opera), dei quali P. fa l'apologia nelle sue Pro Augustino responsiones ad excerpta Genuensium (ibid., 187-202) in risposta ad alcuni dubbi espressi da due sacerdoti di Genova, Camillo e Teodoro. P. avrebbe anche desiderato una condanna formale delle idee professate a Marsiglia e a Lerino; ma non ottenne da papa Celestino che un appello alla concordia (ibid. 50, 528-30), rimasto, del resto, senza alcun effetto: Cassiano, infatti, pubblicò le sue Collationes, Vincenzo di Lerino il suo Commonitorium, Arnobio il giovane il suo Praedestinatus. P. replicò, difendendo appassionatamente il suo maestro, con il De Gratia et libero arbitrio contra Collatorem (ibid. 51, 213-76), Pro Augustino responsiones ad capitula obiectionum Gallorum calumniantium (ibid. 155-74) e Pro Augustino responsiones ad capitula obiectionum Vincentianarum (ibid., 177-86), scritti ca. il $43^{2-34}$.

Dopo il 435, P. si stabili a Roma, dove pubblicò le sue Expositiones super psalmos (ibid., 277-426) e molto probabilmente anche alcuni Capitula annessi alla lettera $21^{2}$ di Celestino. Nel 450 ritornò sul problema della Grazia nel suo De vocatione omnium gentium (ibid., 647 -
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(Int. Enc. Catt.)
Prospero di Aquitania - Epigrammata, 97-98; PL 51, 228.
Biblioteca Vaticana, cod. Reg. lat. 479, f. $48^{2}$ (sec. IX).
722), mitigando però il rigore della dottrina agostiniana e facendo ai suoi avversari alcune concessioni. Poco prima di morire, compilò una raccolta di sentenze: Liber sententiarum ex operibus s. Augustini delibatarum, in 392 articoli (ibid., 427-96), che, secondo un procedimento a lui caro, mise in distco negli Epigrammata s. Augustini (ibid., 497-532). Di P. si conserva anche una Chronica.

Il pensiero di $P_{\text {. }}$ pertanto, subì delle variazioni: da principio agostiniano intransigente (in reazione contro Cassiano e i lerinesi), attenuò poi le sue espressioni e mitigò il suo pensiero, probabilmente sotto l'influsso di s. Leone, giungendo alla fine, intorno ai problemi della Grazia e della predestinazione, a concezioni moderate. Il Concilio di Orange (529) ricavò la maggior parte dei suoi canoni dal suo Liber sententiarum; e nell'epoca carolingia l'opera di lui tenne un posto di preferenza presso i teologi.

BibL.: L. Valentin, St Prosper d'Aquitaine, Tolosa 1900; A. Hauck, Prosper von A., in Reallex. für protest. Theologie, XVI (1905), pp. 123-27; Bardenhewer, IV, pp. 533-41; M. Jacquin, La question de la Predestination aux V-VVV siècles: St Prosper d'A., Vincent de Lérins, Cassien, in Revue d'hist. ecclés., 7 (1906), pp. 269-300; M. Cappuyns, L'auteur du "De vocatione omnium gentium", in Rev. bémédictina, 39 (1927), pp. 196226; id., L'origine des Capitula pseudo-célestiniens contre le semipalagianisme, ibid., 41 (1929), pp. 156-70; id., Le premier représentant de l'augustinisme médiéval, Prosper d'Aquitaine, in Recherches de théol. anc. et médiév., I (1929), pp. 309-37; Mortices, III (1932), pp. 812-46; U. Monnucci - A. Casamassa, Istituzioni di patrologia, II, Roma 1942, pp. 327-32. Cirillo Vogel

A torto viene attribuito a P. d'A. (l'autore è un pelagiano autentico) un carme composto verso il 415 in Aquitania, che descrive le devastazioni dei Vandali e dei Goti in Gallia e le sofferenze della popolazione che comincia a dubitare della Provvidenza divina. Scritto semplice e non senza un senso artistico.

BibL.: ed. in PL 51, 617 sg. Opere: Manitius, p. 170 sg.; L. Valentin, St Prosper d'Aquitaine, Tolosa 1906, pp. 767 831. Sul pelagianismo dell'autore v. I. de Plinval, Pélope, Le. 0002 1943, pp. 241 sg., 404 sgg.; P. Courcelle, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, Parigi 1848, pp. 74-76, 225.

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PROSTITUZIONE. - E l'attività sessuale esercitata fuori del matrimonio, soprattutto dalla donna e solitamente a scopo di lucro, con chiunque ne faccia richiesta. Si dice "soprattutto dalla donna", perché non mancano esempi di uomini; "solitamente a scopo di lucro "perché é questo il movente principale. Non di rado tale attività si presenta in forme pubbliche e addirittura organizzata come si trattasse di una normale prestazione di servizi. A tale attività organizzata si dà più propriamente il nome di p. Sua caratteristica fondamentale è la professionalità.

Per tale sua caratteristica la p. porta a risultanze assai diverse. Sul piano morale facilita, specialmente ai giovani, l'incontinenza nell'esercizio dell'attività sessuale; nel tempo stesso però allontana i pericoli di seduzione. Sul piano sanitario può essere facilmente un veicolo di malattie veneree.
I. P. e potere pubblico, particolarmente in ItAlA. - Nei suoi riguardi il pubblico potere ha assunto storicamente gli atteggiamenti più diversi : dalla proibizione più completa e drastica al riconoscimento esplicito.

Negli ultimi secoli gli atteggiamenti più diffusi tra i popoli civili furono due: tolleranza e regolamentazione della "casa", abolizione della medesima. Al secondo gruppo appartengono: Bulgaria, Càcoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Jugoslavia, Lussemburgo, Malta, Gibilterra, Norvegia, Olanda, Polonia, U.R.S.S., Svezia, Svizzera, Ungheria, Argentina, Brasile, Canada, Messico, Stati Uniti, Giappone, vari Stati dell'India, Sud Africa, Nuova Zelanda, ecc. Al primo, tra gli altri, l'Italia. Il servizio di sorveglianza sulla p. fu disciplinato primariamente in Italia dal regolamento is sett. 1860 , quindi con decreti ministeriali del 1888, con regolamento, approvato con regio decreto 27 ott. 1891, con il nuovo Testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, con regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

L'attuale legislazione italiana non vieta la "casa", ma la disciplina. Innanzi tutto ne controlla l'apertura, riservandosi, p. es., di proibirla "ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume e dell'ordine pubblico", e in particolare non permette che si usi "un locale che, per la sua ubicazione e parizolitamente perché vicino ad edifici destinati all'istruzione, o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblico riunione, può offrire, a giudizio dell'Autorità di pubblica sicurezza, occasione o scandalo" (Testo unico cit., n. 773, n. 192). Inoltre disciplina la vita stessa delle "casa". Ad essa non possono essere ammesse le donne minorenni; per le maggiorenni deve constare che sono immuni da manifestazioni contagiose di malattie veneree; a tale scopo devono essere visitate periodicamente; nessuna donna poi può esservi trattenuta contro la sua volontà (art. 198). I maschi non possono esservi ammessi prima dei 18 anni (art. 196); anche dopo, non possono accedervi con armi di qualunque specie, o strumenti da punta o da taglio, atti ad offendere, oppure in stato di ubriachezza (art. 196); infine nella casa non si possono organizzare "i giochi, i balli, le feste di qualunque sorta, lo spaccio di cibi e bevande" (art. 195). Soprattutto è proibito detenere o somministrare sostanze stupefiscenti (art. 204).

La legislazione dei vari Stati - o almeno di molti di essi - è notevolmente mobile. Così, in virtù della legge 13 apr. 1946, la Francia è passata dalla regolamentazione all'abolizione: ora però, esagerando forse le conseguenze antigieniche, dovute più che altro ad un'affrettata applicazione della legge, sono state presentate all'Assemblea proposte di riapertura.

Anche in Italia la tendenza abolizionista conta numerosi e decisi sostenitori. Sono noti i progetti di legge Merlin del P.S.I. e Caronia della D. C.: pur dissentendo in non pochi punti e di non poca importanza, convengono nel proporre l'abolizione della "casa" o in forma assoluta
come si vorrebbe nel progetto Caronia ("E vietato nel territorio dello Stato l'esercizio dei locali di meretricio" [art. I del progetto]), o in forma più mitigata come vorrebbe la sen. Merlin ( E vietato in tutto il territorio nazionale e in ogni territorio sottoposto all'amministrazione di autorità italiane l'esercizio di case di p... intendendosi per "casa di p." qualunque stabile appartamento o altro luogo chiuso in cui due o più donne esercitano la p." [art. I e 2 del progetto]). Il progetto Merlin, modificato in parte dal relatore della legge sen. Boggiano-Pico, è stato approvato dal Senato in data 5 marzo 1952: si attende ora l'approvazione della Camera.
II. L'atteggiamento dei moralisti. - Anche l'atteggiamento dei moralisti non è sempre stato (e forse non è ancora) del tutto uniforme. O più precisamente : i moralisti distinguono solitamente due questioni, quella della liceità della p. e quella della sua tollerabilità da parte dello Stato.

Quanto alla prima questione non esistono, né sono mai esistiti dubbi o dissensi fra i moralisti. Tutti all'unanimità e senza esitazione condannano la p. Per la morale cattolica infatti è pacifica che l'uso della facoltà sessuale è lecito solo nel matrimonio, ed anche là a certe condizioni; ogni altra uso di essa per qualsiasi motivo ed in qualsiasi forma è illegittimo. In particolare poi portano queste altre ragioni: i) per il suo carattere di indiscriminatezza, la persona che si prostituisce e quella che se ne serve accettano in partenza la possibilità di aver rapporti sessuali anche con persone precedentemente legate dal vincolo matrimoniale, aggiungendo quindi all'immovilità dell'abuso della facoltà sessuale la colpevolezza specifica dell'adulterio; 2) la donna che si prostituisce si mette nell'occasione di adottare pratiche anticoncezionali o addirittura abortive, aggiungendo quindi alla malizia dell'abuso sessuale quella specifica dell'onanismo e dell'aborto; 3) tenendo presente come la p. è praticata, anche dove vige una regolamentazione, la donna si mette nell'occasione e quasi nella necessità di compromettere la propria salute, aggiungendo quindi alla colpa per l'abuso sessuale quella per la propria minorazione fisica. Per tutti questi motivi i moralisti condannano la p. in tutte le sue forme. Né importa molto ch'essa sia pubblica o privata, che avvenga in "case" o clandestinamente. Queste determinazioni potranno, caso mai, aggiungere altri motivi di condanna, non potranno sopprimere quelli indicati.

L'accordo cessa invece quando si passa a considerare l'atteggiamento che dovrebbe assumere lo Stato. A tale riguardo esistono - soprattutto esistevano in passato due correnti : secondo alcuni, infatti, lo Stato può o addirittura deve tollerare la p.; secondo altri invece lo Stato deve proibirla.

La prima corrente, che ha i suoi maggiori rappresentanti nei professori dell'antico Collegio carmelitano di Salamanca (cf. Cursus theol. moral., Venezia 1728; tr. XXVI, cap. 2, parte $4^{2}, \S 2$ ), e non manca nemmeno ora di qualche sostenitore (per es., J. Bricout, Prostitution, in Dict. pratique des connaiss. religieuses, V, col. 863) si fonda soprattutto su due ordini di ragioni : 1) l'autorità dei papi e di teologi come s. Agostino e s. Tommaso; è noto infatti che i papi tollerarono nei loro Stati la p.; ora se governanti così sensibili ai valori morali hanno tenuto un atteggiamento di quel genere, come lo si potrà proibire ad altri governanti? E noto anche, che tanto s. Agostino quanto s. Tommaso furono tollerantisti. Del primo si cita solitamente un passo del De ordine 1. II, cap. 4 (Jufer meretrices de rebus humanis, turbaverie omnia libidinibus: PL 32, 1000); del secondo si ricordano soprattutto due passi della Summ. Theol. (1*-2**, q. 101, s. 3 ad 2 : Sapientis legislatoris est minores transgressiones permittere, ut maiores caveantur; nonché $2^{2}-2^{20}$, q. 10, a. 11 c.: in regno humano illi qui praesunt, recte aliqua mala tolerant, ne aliqua bona impediantur, vel etiam ne aliqua mala peiora incurrantur). a) L'altra ragione è che proibendo la p. si avrebbero mali maggiori.

La seconda corrente, che ha il suo più illustre rappresentante in s. Alfonso (cf. Theol. mor., I, III, n. 434, ed. L. Gaudé, I, Roma 1905, pp. 678-79) e conta fra i suoi sostenitori quasi tutti i moralisti recenti (cf., p. es., C.

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Frassinetti, Comp. della teol. morale di s. Alfonso, $8^{2}$ ed., Genova 1882, n. 154, p. 237; P. Scavini, Theol. mor. universa, I, 16* ed., Milano 1901, n. 768; L. Wouters, Tract. dogmatico-moralis de virtute castitutis., ed. altera, Bruges 1932, p. 26; J. Aertnys - C. A. Damen, Theol. mor., II ed., tr. I, n. 603, Torino 1928, p. 4 II ; L. Pi scetta - A. Gennaro, Elem. theol. mor., VII, $2^{\mathrm{a}}$ ed., Torino 1934, n. 146, pp. 121-23 ecc.) fa notare che, ammettendo la "casa" e disciplinandola, lo Stato procura mali maggiori di quelli che evita, quando addirittura non diventa complice di "un'organizzazione, che assume l'aspetto di un servizio pubblico al quale la gioventù maschile avrebbe diritto per soddisfare un appetito irresistibile senza pericolo di contaminazione veneres" (J. Salsmans, L'abolitionnisme, in Nouv. rev. théol., 52 [1925], p. 553 sgg .). Quanto poi all'autorità di s. Agostino e di s. Tommaso fanno notare che il primo aveva di mira solo la p. clandestina: onde si abusa delle sue parole, trasferendole senz'altro all'organizzazione minuziosa della tolleranza; s. Tommaso, poi, nei due passi citati, non fa che enunciare il principio generale della tolleranza senza la minima applicazione alla p.; anche qui si abusa della sua autorità, attribuendogli un'applicazione ch'egli non ha fatto per nulla. Riflettendo sulle diverse posizioni dei teologi non si riesce ad allontanare l'impressione che l'oggetto preso in esame dalle opposte correnti non sia sempre lo stesso. Sembra infatti che ciò che non vogliono escludere i cosiddetti tollerantisti sia la p. pura e semplice; a loro modo di vedere qualche forma di p. sembra storicamente ineliminabile e quindi lo Stato può e deve tollerarla. Invece ciò cui sembrano mirare i cosiddetti abolizionisti è una determinata forma di p., quella della "casa" regolamentata dallo Stato, quella ammessa in qualche modo come una forma legittima, per quanto pericolosa, di attività, giuridicamente protetta e fiscalmente perseguita. Sotto l'apparente diversità forse c'è maggior coincidenza di quanto potrebbe apparire ad un primo affrettato accostamento. Anche gli abolizionisti più accesi ammettono che la p. clandestina "si praticherà sempre e dovrà essere in qualche misura tollerata" (J. Salsmans, op. cit., p. 553). Comunque, se divergenza c'è, non è nel principio, ma nella valutazione delle circostanze concrete che ne determinano e variano l'applicazione. Gli uni e gli altri ritengono che si deve cercare il maggior bene e tollerare il minor male; non concorderebbero nell'identificare dove stia il male minore e il male maggiore.

Tale divergenza non deve meravigliare. I riflessi sociali della tolleranza e della proibizione della p. sono molteplici e mutevoli; variano da luogo a luogo e da tempo a tempo; nello stesso luogo e nello stesso tempo presentano aspetti diversi e complessi; dipendono dal grado di evoluzione morale, dalle condizioni economiche e sanitarie delle singole società. Non farà meraviglia che teologi, vissuti in tempi e luoghi diversi, abbiano dato giudizi cosi disparati : ognuno ha guardato al suo tempo; ciascuno ha considerato le cose dal proprio punto di vista, con le limitazioni e le imperfezioni proprie della natura umana, limitata e ferita anche nei teologi più raffinati e negli studiosi più eruditi. Ciò deve obbligare a porre la questione con molta precisione e a non legarsi aprioristicamente a questa o a quella corrente di teologi. La questione dovrebbe porsi cosi : che cos'è meglio oggi, in Italia, a proposito della p. organizzata? Continuare nella tolleranza e nella regolamentazione o abolirla? E la risposta dovrebbe venire non dall'autorità di un gruppo di teologi, ma da una attenta considerazione della realtà italiana attuale. Da tale considerazione sembra che la tolleranza della casa " non possa più ammettersi nemmeno in Italia. Indubbiamente la casa offre vantaggi per il bene comune: una certa protezione contro il diffondersi di malattie veneree e contro l'acuirsi e l'allargarsi della provocazione sessuale; ma genera inconvenienti gravissimi. Innanzi tutto contribuisce notevolmente ad affievolire il senso morale : per molti infatti non è facile distinguere fra tollerare * e permettere, fra permettere e approvare; onde sono facilmente indotti a ritenere approvabile cio che è soltanto tollerato per evitare mali peggiori; inoltre la casa facilita enormemente, specialmente ai deboli di
volontà, la violazione della norma di condotta; infine essa rende quasi inevitabile l'organizzazione commerciale dell'abuso sessuale e la tratta delle bianche.

In ogni caso, comunque si risolva la questione indicata, è di assoluta necessità distinguere fra questione individuale e questione sociale, in questa fra p. clandestina e p. organizzata, a riguardo di quest'ultima fra il principio della tolleranza e la sua applicazione; nell'applicazione fra tempo e tempo, luogo e luogo.

Infine non si ripeterà mai a sufficienza che non tutto è risolto per il fatto che si approva un decreto o si emana una legge. Rimane da svolgere tutta un'opera di vigilanza e di disinfezione morale della radio, della stampa, della pubblicità, ecc. cosi da creare il minor numero possibile di ostacoli all'esattezza delle idee ed alle realizzazioni della volontà. Non si vede perché certe misure di protezione s'impongano per i veleni del corpo e si trascurino per quelli dello spirito. Tanto meno si può dire che uno Stato abbia eliminato seriamente la p. quando normalmente la quasi totalità dei giovani non può sposarsi in età conveniente o quando una donna rimasta sola - per fortuito incrociarsi d'eventi o malizia d'uomini non ha altra via per procurare il pane a sé ed ai figli che il furto o il meretricio.

BibL., fra le trattazioni più recenti, dal punto di vista morale, si può vedere L. Scremin, Consideraz. morali sulla tolleranza del meretrico, appendice alla Misc. Vermeersch, Roma 1935; A. Bellini, Misure di perconce e di redesc. riguardanti la p. dalle epoche remote ai tempi nostri, in Giorn. di dermatologia e sibilogia, 1941, fasc. vi; L. Scremin, La p. e la morale, Milano 1943; A. Niedermeyer, Handbuch der speziellen Posturalmedizin, 6 voll., Vienna 1948-52, passim. in particolare I, pp. 351-61; P. Colini-Lombardi, Canne della p. e rimedi, in Civitas, i (1950), p. 47 sgg . Per la posizione di s. Agostino u s. Tommaso v. A. Dugré, La tolérance du vice d'après st Augustin et st Thomas, in Gregorianum, 6 (1925), pp. 442-46. Giovanni Battista Guzzetti III. Etnologia. - La p. non esiste presso i popoli etnologicamente più antichi; presso quelli di civiltà posteriore esiste solo casualmente e sporadicamente.

1) Presso alcuni popoli totemisti una specie di p. delle donne è connessa con le cosiddette case dei giovani; quei recessi, cioè, che nella maggior parte dei casi sono istituiti proprio per tenere lontana la gioventù dalle donne della tribù, alle quali è severamente proibito l'accesso, sono il luogo dove, presso certi popoli, avvisen uno sfrenato commercio di tutte le ragazze, o di una determinata parte di esse, con i giovani del clan. Ordinariamente si ha questo caso, come nota il p. Schnuidt, quando, volendo conservare i giovani liberi per le imprese guerresche, il matrimonio viene ritardato il più che si può, spesso fino al trentesimo anno di età. La p. è cosi congiunta con le case dei giovani presso i Nandi dell'Africa orientale, i Bororo dell'America meridionale e presso parecchie tribù dei Dravida e dei Munda nell'India anteriore, presso gli abitanti delle isole di S . Cruz, Yap e Palau in Micronesia, dove partecipano a queste sregolatezze anche gli uomini e le donne sposate. Presso i Masai ed i Zulú dell'Africa esiste poi tale specie di p. anche senza l'istituzione delle case dei giovani.
2) Vi è inoltre la p. sacra, che è duplice : casuale e stabile. In India è congiunta con il culto di Durga, Kali o Parvati, la sposa di Siva; vi sono sètte induiste, come quella dei Sciskti, che ha seguaci nell'Assam e nel Bengala, e quella dei Thug, proibita nel 1840 , che in determinate feste religiose compiono vere e proprie orgie. Nei templi si hanno però anche donne consacrate alla p. per i devoti, le quali dai Portoghesi furono chiamate "baiadere", donne danzatrici. Esistono anche baiadere ambulanti, invitate a danzare in pubblico nelle feste. Secondo Strabone, in Armenia le figlie di alcune famiglie erano consacrate ad Anahita e si davano ai suoi adoratori. Presso gli antichi Assiri e Babilonesi esistevano varie forme di p. sacra. Erodoto riferisce che in Babilonia era uso che ogni donna una volta nella sua vita doveva darsi nel tempio di Mylitta, e doveva lasciare il denaro che ne riceveva al tempio stesso. Con il culto di Ištar, detta madre procreatrice ( $=u m m u$ alittu, da cui forse viene il nome di Mylitta di Erodoto) e prostituta degli

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dèi, era connessa la p. sacra. Nei templi di Istar le prostitute sacre occupavano edifici speciali. Durante le feste di Istar di Assur avvenivano orgie in un luogo detto casa delle donne (bit aśtamme), o casa dell'amore (bit ru'dmi).
Il culto di Istar dalla Valle dei due Fiumi (Tigri ed Eufrate) era penetrato dovunque si era diffusa la civiltà assiro-babilonese fino nell'Impero microssiatico degli Hit titi. Simile al culto di Istar era quello della dea 'Aṡērih dei Cananei. Le sacre meretrici sedevano nel tempio. Il guadagno della p. esercitata in onore della dea era devoluto all'erario del tempio o veniva speso nei sacrifici. Lo stesso avveniva nel culto di Afrodite e di Venere dei Greci e dei Romani. Si dice che in Acrocorinto, Afrodite Pandemos aveva un celebre fano, dove servivano la dea mille meretrici. Nella valle del Gange le vergini, prima del matrimonio, erano forsate a concedersi nel tempio dedicato a Jaggernaut. Lo stesso uso esisteva a Pondicherry ed a Goa e presso gli antichi Fenici. Oggi si ritiene che tutti questi culti siano preindoeuropei e presentitici ed inoltre congiunti con una mitologia lunare; la loro origine si deve etnologicamente ricercare, benché non direttamente, come nota il Koppers (v. ap. cit. in bibl. p. 264), nelle società segrete delle civiltà primitive matriarcali agrate. Anche delle feste di primavera presso certi popoli, ad es. i Tai, è stato rilevato il carattere erotico. Sono feste in cui avvenivano pubblicamente, con canti alternati tra i giovani dei due sessi, con giuochi e donne, i fidanzamenti tra la gioventù di due o più villaggi riuniti per l'occasione, ma avevano anche un carattere magico, perché si credeva che i riti sessuali determinassero la fecondita dell'annata. Anzi si attribuivano alle feste effetti anche più ampi. Infatti, i Tai della provincia cinese del Kuang-si ritenevano, secondo quanto riferisce il Beauvais, che se queste riunioni fossero impedite o proibite per una causa qualunque, le messi dell'annata non sarebbero giunte a maturazione e numerose malattie epidemiche avrebbero afflitto la popolazione.
5) Un'altra specie di p. è quella connessa con l'ospitalità. Il König nel suo studio sul "Diritto dei popoli polari * lo dice un uso secondo il quale il capo di famiglia o del clan offre all'ospite non solo l'alloggio e il sostentamento, ma anche la moglie o la figlia. Secondo lo stesso autore questo uso è molto diffuso presso i popoli artici, però egli non ne trovò tracce presso quelli dell'Asia settentrionale centrale, eccettuati i Tungusi (Udche). E stato viceversa riscontrato presso le tribù della costa della Columbia inglese e nel Madagascar, dove si offre la figlia. Tale p. sarebbe un segno di grande onore e affezione verso l'ospite. Gli Eschimesi ritengono una tale ospitalità come generosa. Alla p. di ospitalità si ricongiunge il cosiddetto matrimonio con la cintura, che esiste fra i T'u-jen, popolo turco-mongolo della provincia cinese del Kan-su, perché è occasionato dall'uso di offrire per la notte una figlia o una donna ad un ospite di passaggio. Quando il padre offre la figlia a qualche ospite di passaggio, scrive il p. Schram, missionario del luogo, l'ospite deve dare la sua cintura in cambio e lasciarla alla figlia. L'ospite se ne va al mattino e forse non tornerà mai più. Ma se la ragazza resta incinta, le vengono fatti abiti nuovi e un cappello e la pettinatura da donna maritata. Sono invitati alcuni vicini, la cintura viene posta sul feltro rosso disteso sul suolo; la ragazza s'inginocchia e fa la grande prostrazione alla cintura, ai suoi parenti e agli astanti, dicendosi moglie dell'ospite. In seguito elle darà al suo figlio il nome dell'ospite ed ella stessa sarà chiamata con lo stesso nome da tutti i suoi vicini. I figli che nasceranno ulteriormente continueranno ad essere chiamati sempre con il nome dell'ospite. Strano però che a questi figli non viene riconosciuto alcun diritto di eredità nella famiglia della loro madre, essendo considerato come figli di una donna maritata ad un individuo qualunque di altra famiglia.
4) Si può chiamare p. sporadica od occasionale quella che sarebbe una specie di ius primae noctis. Presso i Masai dell'Africa orientale gli uomini appena sposati offrono la propria moglie a uno o due ex-compagni di guerra. Secondo il Merker quest'usanza è frequente, ma non ge-
nerale; se però il marito rifiuta la concessione, viene ingiuriato ed i compagni gli rubano alcuni buni, senza che egli possa portarne querela. Gli antichi autori riferiscono che fra i Nasamoni e gli Angili, due tribù libiche, lo ius primae noctis era concesso a tutti gli invitati dello sposalizio. Gargilaco de la Vega dice che in Perú, nella provincia di Manta, i matrimoni erano permessi a condizione che la sposa si desse prima a tutti i parenti e gli amici. Secondo Diodoro Siculo nelle isole Baleari la sposa, durante la prima notte, era considerata come proprietà comune di tutti gli invitati, po; diveniva proprietà esclusiva del marito. Il Langsdorf parla di un uso simile anche in Nuka-Hiva, dove però era richiesto il consenso della sposa. Sembra che un uso del genere sia esistito anche in Cina, dove durante la prima notte la sposa è lasciata a disposizione degli amici dello sposo, se è vedova ai giovinastri del paese. Presso alcuni altri popoli, come quelli del Nuovo Galles, presso i Riverina, ed i Wa-taita dell'Asia centro-orientale, lo ius primae noctis è connesso con la cerimonia del ratto della sposa, che poi viene messa a disposizione dei suoi rapinatori. Fra altri popoli questo ius era riservato al sacerdote, così per gli Eschimesi, i Caraibi al Piacke, nel Nicaragua (entro il tempio); presso altri ancora al capo o al re : così era presso alcune tribù brasiliane, presso i Tahus dell'antico Messico, presso gl'indigeni di Teneriffe (nel sec. xv), i Bagele nell'Adamua; al re presso gli antichi Adirmachidi (Erodoto) e sulle coste del Malabar, dove la sposa passava otto giorni nel Palazzo del re; in Russia i grandi proprietari lo hanno preteso fino al sec. xv'it.

Alla p. si riattacca l'uso dei detti Masai, secondo il quale sono permessi i rapporti sessuali tra i membri di una stessa classe di età, siano essi sposati o no; una donna, inoltre, può avere rapporti con tutti i compagni di classe di suo marito. In ogni modo è necessario il consenso di essa per questi rapporti entro la detta classe, solo che se esso è rifiutato continuamente, il marito deve pagare una multa. Qualche cosa di simile si ha nel pirrouru in Australia (v. polinorria). Presso gli stessi Masai esiste anche l'uso di scambiarsi ogni tanto le mogli; i figli che nascono da questi scambi, benché appartengano al marito della madre, chiamano "padre" anche il padre naturale. L'usanza è stata constatata anche nell'America settentrionale, in Polinesia, in Groenlandia e altrove, come un segno di grande intimità d'amicizia, o di carattere nobile, o come un'offerta per ottenere un favore dagli dèi (così a Caindu nel Tibet orientale).

La p. si è sviluppata molto in civiltà più progredite, per cui è stata oggetto della legislazione. Presso gli antichi Messicani non erano permesse le case di tolleranza e si agiva contro le prostitute pubbliche, quando queste si davano per lo più senza pagamento, se ciò portava allo scandalo. Vi era la pena d'infamia per colui che faceva da intermediario: gli si bruciavano i capelli con fiaccole di pece. Nei casi più gravi, come quando la parte di intermediario era fatta da una donna maritata o da una persona nobile, vi era la pena di morte per impiccagione. Al tempo della conquista del Messico la sodomia era molto diffusa e non solo nelle città ospitali, ma anche nelle regioni limitrofe specialmente nelle provincie costiere del golfo del Messico. Per i colpevoli di sodomia vi era la pena dell'impiccagione, quella del rogo per i sacerdoti. Vi era la pena di morte per quelli o per quelle che portavano vesti non corrispondenti al proprio sesso, appunto per impedire la sodomia. Benché il delitto di bestialità fosse raro, vi era comminata la pena di morte. La stessa pena era stabilita per lo stupratore, il quale, tuttavia, andava esente da ogni pena, se lo stupro era avvenuto con una prostituta pubblica.

La p. ha avuto origine e si è sviluppata per un abbassamento dei valori morali e religiosi, abbassamento che si è riscontrato specialmente nelle civiltà dette, in etnologia, secondarie. Il p. Schmide segnala la p. nel ciclo culturale, detto da lui del patriarcato libero. Del divorzio, dell'accrescersi della poligamia successiva e simultanea e della p., risenti primoramente e principalmente la donna, che fu avvilita ad un livello sconosciuto alle civiltà primitive e anche posteriori.

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