ore. Il papa Leone XIII, con decreto in data 12 apr. 1882 della S. Congregazione di Propaganda per gli affari di rito orientale, richiamò a nuova vita il rito greco nell'abbazia. La stessa S. Congregazione col decreto Iamdiolum in pari data stabilì che la parrocchia latina venisse affidata a un sacerdote di rito latino, e col decreto Quanta Romanorum del 19 maggio 1920 separò la parrocchia greca da quella latina (AAS, 22 [1930], pp. 134137). Pio XI con la cost. apost. Perceinitum Cryptasterratae coenobium del 26 sett. 1937 creò l'abbazia nullius distaccandone il territorio dalla diocesi suburbana di Frascati, estabilì che l'ordinario fosse l'archimandrita "pro tempore" della Congregazione d'Italia dei Monaci basiliani (AAS, 30 [1938], pp. 183-85). In questi ultimi decenni, col rinnovamento dell'indirizzo morale della badia, volto con speciale riguardo agli studi e all'apostolato orientali, si sono effettuati anche importanti restauri al campanile e alla chiesa, ridandole all'esterno tutto lo splendore primitivo, e si è ricostruito il nartece, ove è stato collocato l'antico fonte battesimale marmoreo, molto ammirato per i bassorilievi e il simbolismo delle sculture del Mille. Oltre che alla chiesa, l'attenzione degli studiosi è stata sempre, come anche al presente, rivolta alla Biblioteca, per la sua preziosa raccolta di manoscritti greci, soprattutto liturgici e di musica bizantina, da cui i monaci traggono i canti per le divine ufficiature. Particolare interesse suscitano inoltre i codici miniati, i manoscritti autografi di s. Nilo con scrittura tachigrafica propria del Santo, che poi venne seguita dai suoi discepoli, l'Euchologio usato dai Padri del Concilio di Firenze, il codice di Manuele Paleologo rilegato in velluto azzurro con l'aquila bicipite bizantina e il monogramma dei Paleologi ricamati in argento, la raccolta delle poesie di Cristoforo Mitileneo, il poema epico Digenis Abritas, ecc. Connesso con la Biblioteca è il laboratorio di restauro del libro antico, istituito nel 1930.
Importante, poi, per la storia antica e medievale della zona sono le raccolte di epigrafi, cippi, sculture, elementi architettonici e decorativi dell'epoca romana e cristiana, disposte nelle sale a pianterreno del Palazzo roveriano; e, per l'origine del cristianesimo nel Tuscolano, le catacombe del Iv sec. al decimo miglio dell'antica Via Latina, scavate nel 1912-13 a cura dei monaci e nel 1918-19 dalla Pont. Commissione di archeologia sacra.
Bim.: A. Rocchi, De coenobio Cryptasterratensi ciusque biblielb. comment., Tuscolo 1893; id., La baaia di G., $2^{\circ}$ ed., Roma 1904; P. F. Kehr, Italia pont., II, Berlino 1907, pp. 41-42; S. Kambo, G. e il Monte Cuno, Bergamo 1922; A. De Waal, Zur neunten Sâbularfeier der Abtei von G., in Röm. Quartalschr., 18 (1904), pp. 225-34; G. F. Tomassotti, La campagna romana, IV, Roma 1926, pp. 279-346; La badia di G., ecc. (numero unico), ivi 1930; Cottineau, I, coll. 13-50; M. De Vita, I resti romani sotto la badia di G., in Bull. della Comun. arch. com. di Roma,
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71 (1943-45), pp. 45-51; C. Cecchelli, L'ctimasia criptoferratesse, Roma 1946. Teodoro Minisci
Ante. - L'edificio è opera di architettura romanico-romana, permeata di elementi evidenti fra l'altro nella decorazione esterna ad arabiti, con motivi di gusto bizantino, come nei bellissimi rilievi della incorniciatura marmorea della Porta Aurea. L'interno, eccettuata l'ossatura, ha subito una completa trasformazione. Il card. Alessandro Farnese costrui il soffitto ligneo a lacunari (1575) e nel 16 io ca, il card. Odoardo Farnese trasformò completamente la Cappella dei SS. Nilo e Bartolomeo. Ma il rifacimento più disastroso avvenne nel 1754, quando il card. Guadagni chiuse le colonne entro pilastri e coprì le antiche pitture con medaglioni ed ornati di stucco. Infine nel 1843 il card. Mattei addossava all'atrio la chiesa latina. La torre campanaria, del tipo dei campanili romanici romani, sorge sopra un piccolo ambiente che è forse quell'oratorio dei secc. v-vi, ricordato come il primitivo nucleo del Santuario; innalzata nel sec. xit, essa venne radicalmente restaurata nel 19101913. Notevoli opere sono nel nartece: l'urna battesimale con rilievi di scene di pesca (secc. xi-xit); la già ricordata Porta Aurea con imposte lignee (secc. xi-xit) e, sul timpano, il mosaico con Cristo in trono, la Vergine, s. Giovanni e un offerente (l'abate Bartolomeo) datato al sec. xi; nell'interno, entro la marmorea cattedra di scuola bermanica (1665), è la Madonna di Grottaferrata, tavola di forme bizantine piuttosto tarde (sec. xili). Nell'arco trionfale, il musaico della Pentecoste bizantino nello stile e nell'iconografia, probabilmente eseguito da musaicisti venuti da Venezia agli inizi del sec. xili (Toesca). Al di sopra, l'affresco con la Trinità scoperto sotto il soffitto a cassettoni nel 1904, insieme con le poche reliquie delle Storie di Most sulle pareti laterali (fine sec. xili). Infine la Cappella dei SS. Nilo e Bartolomeo con storie della vita dei due santi, condotte a fresco dal giovane Domenichino (1610) e restaurate nel 1819 da G. Candida sotto la guida di V. Camaecini. Sull'altare, la Madonna fra i SS. Nilo e Bartolomeo, opera tarda di Annibale Carracci.
La chiesa di S. Maria, nucleo dell'Abbazia di S. Nilo, è al centro di una potente cinta bastionata eretta per conto di Giuliano della Rovere, abate commendatario, si disse dal Bramante, ma più probabilmente dal Sangallo o da Baccio Pontelli. Degli stessi tempi sono il bel chiostro e il Palazzo abbaziale, terminato agli inizi del sec. xvi con affreschi, all'interno, della scuola degli Zuccari. - Vedi tav. CXIX.
Bibl.: A. Rocchi, La Badia di G., Roma 1884; P. Toesca, Nativie della Badia di G., in L'Arte, 1904, fasce, vi-viH, p. 317; P. Guidi, Come risorge la Badia di G., Roma 1917; S. Kambu, G. e il Monte Cava, Bergamo 1922; R. van Marle, The development of Italian Schools of Painting. I. L'Aia 1923, pp. 243. 422, 423; H. Voss, Die Malerei der Barock in Rom. Berlino 1924, pp. 194, 195, 202, 308; P. Toesca, Storia dell' Arte, I, Il medioevo, Torino 1927, passim, v. indice; E. B. Gurrison, Italian Romanesque panel painting, Firenze 1949, n. 87, p. 37. Luciano Ferraro
SANTA MARTA, Diocesi di. - Città e diocesi della Colombia settentrionale, capoluogo del dipartimento del Magdalena (America del sud).
Ha una superficie di 33.000 kmq., con una popolazione di 410.000 ab., dei quali 405.000 cattolici; conta 36 parrocchie servite da 55 sacerdoti diocesani e 25 regolari; ha 1 seminario, 7 comunità religiose maschili e 17 femminili (Ann. Pont. 1952, p. 363). La diocesi fu eretta nel 1535 e primo vescovo fu mons. Juan Fernández de Angelo che prese possesso della diocesi nel 1536. Il papa Paolo IV la soppresse nel 1562, ma il 15 apr. 1577 fu ristabilita da Gregorio XIII quale suffraganea di S. Fé di Bogotá. Primo vescovo fu mons. Juan Mendéz. Nel 1900 fu fatta suffraganea di Cartagena, comprendendo il dipartimento di Cartagena e i territori della Sierra Nevada y Motilones. Fra i monumenti della città si ricordano

(fol. Diessione Gentrale dei Turistui)
Santander - Chiostro romanico della Collegiata di Santillana.
il Palazzo episcopale, il Seminario, la Cattedrale, in stile romanico e la chiesa di S. Anna in Ocana.
Bibl.: Eubel, III, p. 236; IV, p. 233; V, p. 238; A. A. Mac Erlean, s. v. in Cath. Enc., XIII, p. 438; Suppl., p. 678; anon., s. v. in Enc. Eur. Am., LIV p. 128. Enrico Josi
SANTANDER. - Città e diocesi della Spagna sulla costa cantabrica; comprende nel suo territorio la provincia civile omonima, ad eccezione della parte giudiziale di Portes e di quelle di Reinosa; ma si estende per le valli del Mena, Tudela e Angulo della provincia di Burgos.
Ha una superficie di kmq. 4104, con una popolazione di 350.000 ab. dei quali 349.000 cattolici, distribuiti in 383 parrocchie servite da 383 sacerdoti diocesani e 252 regolari; ha il suo centro di cultura nel Seminario e Università pontificia di Comillas (v.), inoltre ha il Seminario conciliare di Corban (S. Catalina) e un seminario minore; 25 comunità religiose maschili e 50 femminili (Ann. Pont. 1952, p. 363).
Patroni della diocesi sono i ss. martiri Emeterio e Celidonio ( 30 ag.) e Nostra Signora de la Bien Aparecida (42 e 15 sett.). In S. è la ricca Biblioteca Menéndez y Pelayo.
Fino al 1754 il territorio di S. dipendeva ecclesiasticamente dall'arcivescovo di Burgos, di cui la diocesi è ancora suffraganea; ma, essendo questa troppo vasta, il papa Benedetto XIV nel 1754 creò questa nuova e fiorente diocesi. Il nome antico sarebbe "Panum S. Andreae". Il vescovo risiede nella capitale dello stesso nome.
La Cattedrale è moderna, iniziata come collegiata nel 1752; tuttavia la sua cripta, che è la parte più interessante, proviene dal sec. xil o al più tardi dal sec. xili. ed era la chiesa dell'abbazia dei SS. Emeterio e Celidonio ed anche sepoltura dei suoi abati. L'edificio nuovo è di stile gotico e la forma rettangolare con tre navi senza crociera, ciò che le toglie eleganza. Di stile gotico è anche il chiostro appartenente alla chiesa antica. Il Seminario fu aperto nel 1852; prima gli studenti seguivano i corsi nel Seminario di Burgos. Fra i santuari celebri della diocesi si ricorda quello della Madonna di S. Vicente de la Barquera.
Bibl.: Enc. Eur. Am., LIV, pp. 202-15; Guia de la Iglesia y de la Acciän catol. española, Madrid 1943. pp. 322-23, 335, 847, 861. Giuseppe M. Pou y Marti
SANT'ANDREA e EDIMBURGO, Diocesi di. In Scozia, comprende le contee di Edimburgo, Berwick, Haddington, Lothians, Peebles, Rexburg, Selkirk, quasi tutto il Stirling e parte del Fife.
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Ha una popolazione di 600.000 ab., dei quali 95.157 cattolici, distribuiti in 74 parrocchie, servite da 167 sacerdoti diocesani e 76 regolari, 14 comunità religiose maschili e 28 femminili. La sede prende il suo titolo dalle due città di E., capitale della Scozia, e di S. A., città sulla costiera del Fife, che, prima della Riforma protestante, fu sede di un arcivescovato. E. non fu sede vescovile prima della Riforma. All'inizio della sua storia la città apparteneva alla diocesi di Landisfarne nella Northumbria e, quando il sistema diocesano fu istituito in tutta la Scosia, E. fu inclusa nella diocesi di S. A. Non si conosce la data esatta in cui fu fondata la sede di S. A., ma esisteva prima del 900 . I primi vescovi furono tutti celti, ma nel periodo che seguì il matrimonio di s. Margherita con il re di Scozia, alcuni inglesi occuparono la sede. Fino al 1225 i vescovi di S. A. esercitarono un primato di fatto sulla Chiesa scozzese, ma questo primato non fu mai espressamente riconosciuto e nel 1225 Ohorio III ordinò che l'assemblea dei vescovi fosse presieduta da qualche vescovo eletto dall'assemblea. Nel sec. xv, l'arcivescovo di York (Inghilterra) volle arrogarsi la supremazia sulla Chiesa scozzese, ma alla sua pretesa si opposero con successo i vescovi scozzesi e nel 1472 una bolla di Sisto III innalzava la sede di S. A. ad arcivescovato metropolitano dell'intera Scozia con le dodici sedi suffraganee di Glasgow, Dunked Aberdeen, Moray, Brechin, Dunblane, Ross, Caitlness, Orkney, Argull, le Isole e Galloway. Però, quando nel 1492 anche Glasgow divenne un arcivescovato e capo di una separata provincia ecclesiastica, le sedi di Dunkeld, Dunblane, Galloway e Argyll furono tolte da S. A. e date a Glasgow quali sedi suffraganee. Nel 1571 John Hamilton, ottavo arcivescovo di S. A., fu impiccato dai riformatori, e, benché venisse eletto un successore, questi non fu mai consacrato e la sede rimase vacante fino alla restaurazione della gerachia del 1878 . Nel periodo interinale i pochi cattolici dell'arcidiocesi rimasero per ca. un secolo sotto la giurisdizione dei prefetti e dei vicari apostolici inglesi. Nel 1653 un prefetto della missione scozzese fu nominato dalla Santa Sede. Quarant'anni dopo il vescovo Nicholson fu consacrato primo vicario apostolico di Scozia. Nel 1726 il paese fu diviso in due vicariati, lo Highland e il Lowland; ca. cento anni dopo fu diviso in tre vicariati, lo Highland, il Lowland e lo Eastern, l'ultimo dei quali comprendeva tutta l'antica arcidiocesi di S. A. Quando nel 1878 fu restaurata la gerarchia, l'arcidiocesi di S. A. fu ricostituita con il titolo di S. A. ed E., con E. città episcopale in luogo di S. A. Delle sedi che esistevano in Scozia prima della riforma protestante. Moray, Brechin, Dunblane, Ross, Caitlness e Orknay non furono restaurate nel 1878. Dunkeld, Aberdeen, Galloway e Argyll e le Isole divennero suffraganee di S. A. ed E., mentre Glasgow divenne un arcivescovato senza suffraganee. L'antica Cattedrale dedicata a s. Andrea, iniziata nel sec. xir e completata nel sec. xiv, fu distrutta nel 1559 dai riformatori e di essa restano oggi solo dei frammenti. L'attuale cattedrale di S. Maria in E. fu costruita nel 1896.
BibL.: D. A. Hunster-Blair, Saint Andrews and Edinburgh, in Cath. Enc., XIII, pp. 330-31: The Catholic Directory for the clergy and laity in Scotland, Glasgow 1952. Filippo Flanagan
SANT'ANDREA e PROVVIDENZA, PREFETTURA APOSTOLICA di. - E situata nel Mare delle Antille ad oriente del Nicaragua e comprende le Isole di S. A., P. e S. Catarina.
Fu eretta in missione sui turis con decreto della S. Congreg. Concistoriale il 20 giugno 1912 ed affidata alla Società di Mill Hill, ed il 20 maggio 1926 ai Cappuccini. Il 14 nov. 1948 fu elevata a prefettura. Ha una superficie di ca. 52.000 kmq . con ca. 7000 ab. di cui ca. 1750 cattolici e 2630 protestanti. Vi sono 5 padri, 20 suore, 2 parrocchie, 3 stazioni primarie, 5 secondarie, 16 scuole elementari, i media.
BibL.: MC. 1950, pp. 43-44.
Saverio Paventi
SANT'ANGELO IN VADO : v. URbANIA.
SANT'ANNA, diocesi di. - Città e diocesi che comprende le provincie civili di S. Vincente, Ca-
bañas, La Paz, Cuscatlán, Chalatenanco, S. Salvador e La Libertad nella Repubblica del Salvador (America centrale). La residenza è in S. Ana.
Non si conoscono i dati statistici. Fu eretta dal b. Pio X l'11 febbr. 1913, quale suffraganea di S. Salvatore.
Bibl.: AAS, 5 (1913), p. 95.
Enrico Josi
SANT'ANNA DE LA POGATIERE, diocesi di. - Città e diocesi nella provincia di Québec (Canadà).
Ha una popolazione di $87.468 \mathrm{ab}$. dei quali 87.360 sono cattolici distribuiti in 53 parrocchie servite da 180 sacerdoti diocesani; vi sono 2 collegi classici, 2 scuole normali per signorine, la Facoltà universitaria di agricoltura, 10 ospedali. La diocesi è stata creata dal papa Pio XII con la cost. apost. Solletti sindio del 25 giugno 1951 per smembramento dall'arcidiocesi di Quibec dei comitati civili di Kamouraska, Islet, Montmagny e Rivière de Loup, elevando la chiesa di S. Anna nella città di S. A. de la P. a dignità e grado di cattedrale. E suffraganea di Québec. Il Collegio di S. A. de la P. fu fondato nel 1827 dal rev. Carlo Francesco Poinchaud.
Bibl.: W. Lebon, Hist. du collége de Sire-Aune de la Pocutière, 2 voll., Québec 1948-49; AAS, 43 (1951), pp. 833-35: Le Canada confidentialme, Montréal 1952.
Gianluca Carrido
SANT'ANTIMO. - Antica abbazia a 8 km . dalla diocesi di Montalcino, nella piccola valle del torrente Starcia affluente del fiume Orcia.
Le origini del monastero risalgono al tempo di Carlomagno, che lo fondò in ringraziamento a Dio per la cessazione della peste che in Val d'Orcia gli decimava l'esercito. Vi furono collocate reliquie dei ss. Antimo e Sebastiano, che Carlo aveva ottenute da papa Adriano I. Nell'anno stesso della morte di Carlo, 814, suo figlio Ludovico il Pio, con diploma dato da Aquinorona, concedeva in feudo all'abate di S. A. Montalcino e il suo territorio. La chiesa primitiva è quella che presentemente serve da sacrestia, piccolo oratorio ad una navata, con absidiola dietro l'altare. La parete di destra ha affreschi monocromi con fatti della vita di s. Benedetto, attribuiti a Giovanni d'Assiano (sec. xiv). Sotto la chiesetta è la cripta, con accesso dall'esterno, con vòtte sostenute da 4 colonnette che la dividono in tre navatelle. La grande chiese attuale (m. 44 = 16) fu edificata nel primo ventennio del sec. xir ed è certamente una delle più belle e caratteristiche chiese romaniche d'Italia, tanto più che non ha subito alterazioni né deturpazioni e, specialmente nell'interno, può dirsi intatta. E tutta in pietra, anche internamente, a tre navate, con copertura a travi nella maggiore, a vòtta nelle minori, con matroneo, ambulacro dietro l'altare e cappelle raggiunti; motivo, questo, proprio dell'architettura borgognona e importato forse da monaci di Francia. Sull'altar maggiore, una Madonna seduta in trono, col Bambino, scultura lignea policroma del sec. xili; sulla parete di facciata, a sinistra, grande Crocifisso ligneo, pure del sec. xili. Nella piccola cripta sotto l'altare maggiore serve di mensa all'altare una lapide cimiteriale del vi sec. All'esterno, i muri delle navate laterali sono oggi privi delle arcate cieche che ricorrevano sulle semicolonne rimaste : tale mancanza è dovuta, quasi senza dubbio, al cedimento della parte superiore dei muri stessi (rifatta poi con muratura ordinaria) per la pressione delle vòtte del matroneo. Anche la semplice facciata aveva in origine, nella parte inferiore, quattro archi : due ciechi, nei due centrali si apriva una porta binata, poi sostituita, forse nei primi del Duecento, con l'unico portale che si vede al presente. Il bel campanile di stile romanico, è alquanto posteriore alla chiesa : una delle campane porta incisa la data 1219. Del monastero non rimangono che pochi avansi, tra cui notevole, al piano terreno, una trifora, fiancheggiata da porta arcuata, che si affacciava nel chiostro; forse dava luce alla sala capitolare.
Gli abati di S. A. avevano, come si è detto, giurisdizione anche civile su Montalcino, perduta, durante il sec. xili, nei contrasti con Siena; giurisdizione
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puramente ecclesiastica avevano poi su molti monasteri e chiese del territorio senese, grossetano, arctino e pistoiese. L'abbazia fu soppressa nel 1462 da Pio II, perché ormai scarso il numero dei monaci, rilassata la disciplina e dilapidato il patrimonio. I resti di questo costituirono la mensa per il vescovo di Montalcino.
Bib.: A. Canestrelli, L'abbazia di S. A., Siena 1910; G. Chierici, L'Abbazia di S. A., in Le Vie d'Intim, 1924, p. 120 sgg. Sante Fanti
SANT'ANTONIO, ARCIDIOCESI di. - Città e arcidiocesi dello Stato del Texas, U.S.A. L'arcidiocesi di S. A. comprende tutto lo Stato del Texas, meno la diocesi di El Paso e lo Stato di Oklahoma.
Ha una superficie di 33.025 migliaq. e una popolazione totale di 899.702 ab. dei quali 281.185 cattolici, serviti da 312 sacerdoti dei quali 176 sono religiosi di 13 congregazioni diverse; ha 106 parrocchie, 61 cappelle, 101 missioni, 1282 suore di 36 congregazioni, 1 seminario con 87 seminaristi diocesani e 95 altri, 3 scolasticati. 3 collegi ed universita con 3273 studenti, 1

SANT'ANTIMO - Esterno dell'abbazia, iniziata nel 1118, terminata nel sec. xili - S. Antimo.
Bibl.: anon., s. v. in Cath. Enc., Suppl., p. 679; AAS, 8 (1916), p. 62.
SANTA ROSA DE OSOS, diocesi di. - Città e diocesi della Colombia nel dipartimento di Antioquia (America del sud).
Ha una superficie di 31.400 kmq ., con una popolazione di 280.000 ab., dei quali 279.750 cattolici; conta 60 parrocchie con 107 sacerdoti diocesani e 33 regolari; ha 5 comunità religiose maschili e 3 femminili. Vi sono suore missionarie dell'Immacolata Concezione.
Bibl.: Ann. Pont. 1951, p. 636; O Brasil Católico 1947, Juiz de Fora 1947, pp. 484-85. Virginio Battezzati
SANTA ROSA DE COPÁN, diocesi di. - Città e diocesi che comprende le province civili di S. Barbara, Copán, Lampira, Ocotepeque e Intibucá nell'Honduras (America centrale).
Ha una superficie di 16.700 kmq . con una popolazione di 509.740 ab. tutti cattolici, conta 24 parrocchie servite da 26 sacerdoti diocesani e 5 regolari; ha un seminario, 2 comunità religiose maschili e 2 femminili (Ann. Pont. 1952, p. 364). La diocesi fu eretta da Benedetto XV il 2 febbr. 1916, per smembramento dalla diocesi di Comoyagua, quale suffraganea di Tegucigalpa.
(Int. Aliners)
SANT'Antimo - Esterno dell'abbazia, iniziata nel 1118, terminata nel sec. xili - S. Antimo.
Bibl.: anon., s. v. in Cath. Enc., Suppl., p. 679; AAS, 8 (1916), p. 62.
SANTA ROSA DE OSOS, diOCESI di. - Città e diocesi della Colombia nel dipartimento di Antioquia (America del sud).
Ha una superficie di 31.400 kmq ., con una popolazione di 280.000 ab., dei quali 279.750 cattolici; conta 60 parrocchie con 107 sacerdoti diocesani e 33 regolari; ha 5 comunità religiose maschili e 3 femminili (Ann. Pont. 1952, p. 364). La diocesi fu eretta da Benedetto XV il 2 febbr. 1916, per smembramento dalla diocesi di Comoyagua, quale suffraganea di Tegucigalpa.
Ha una superficie di 362.000 kmq., con una popolazione di 190.000 ab., di cui 162.000 cattolici e 6000 indi. Eretta con decreto concistoriale il 21 sett. 1903, conta 18 parrocchie con 2 sacerdoti diocesani e 32 regolari. Ha 11 comunità religiose maschili e 6 femminili. Vi sono suore missionarie dell'Immacolata Concezione.
Bibl.: Ann. Pont. 1951, p. 636; O Brasil Católico 1947, Juiz de Fora 1947, pp. 484-85. Virginio Battezzati
SANTA ROSA DE COPÁN, diOCESI di. - Città e diocesi che comprende le province civili di S. Barbara, Copán, Lampira, Ocotepeque e Intibucá nell'Honduras (America centrale).
Ha una superficie di 16.700 kmq . con una popolazione di 509.740 ab. tutti cattolici, conta 24 parrocchie servite da 26 sacerdoti diocesani e 5 regolari; ha un seminario, 2 comunità religiose maschili e 2 femminili (Ann. Pont. 1952, p. 364). La diocesi fu eretta da Benedetto XV il 2 febbr. 1916, per smembramento dalla diocesi di Comoyagua, quale suffraganea di Tegucigalpa.
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p. 263 sgg.; S. Jacini, La paliti.a eccles. ital., Bari 1938, v. indici; P. Pizri, Pio IX e Vitt. Emanuele II dal loro carteggio primato, II, Roma 1951, v. indici; W. De La Rive, Vita di Cavour, Milano 1951, pp. 151-61.
Renzo U. Montini
SANTA SEDE. - La Chiesa cattolica è una societas turidice perfecta, cioè un ordinamento giuridico primario, e, come tale, ha naturalmente insito in sé il carattere della sovranità. La persona che per diritto divino esercita nella Chiesa questa sovranità è il Romano Pontefice, il quale, nell'esercizio di questa sua stessa sovranità, è coadiuvato da alcuni organi di governo, che insieme con lui vanno sotto il nome di S. Sede.
La sua nozione è data dal can. 7 del CIC: Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis.... veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Congregationes, Tribunalia, Officia, per quae idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solet.
Pertanto l'espressione S. Sede può avere due significati distinti. Nel primo, più lato, che è poi il suo significato usuale, comprende, oltre il Pontefice, gli organi che lo coadiuvano nel governo della Chiesa, cioè la cosiddetta Curia Romana. Nel secondo significato più ristretto, invece, che è il suo significato eccezionale, da adottarsi solo quando sia richiesto ex rei natura vel sermonis contextu, comprende soltanto il Pontefice, esclusi tutti gli organi ausiliari, ma anche egli considerato nell'astrattezza del suo supremo ufficio, cioè quale Primatus Petri eiusque successorum a 7em Christo constitutus, non tam singulae personae $R R$. Pontificum.
I. La S. Sede nell'ordinamento canonico. - 1. Personalità giuridica. - Per diritto divino positivo la S. Sede non è un semplice ufficio, ma una vera persona giuridica (cf. can. 100 § 1). La personalità giuridica della S. Sede viene pertanto fondata, come quella della Chiesa, sullo stesso diritto divino.
Nessun dubbio che la personalità giuridica della S. Sede non si confonda con quella della Chiesa e che essa costituisca un soggetto di diritto, esistente bensì ed operante nella societas Ecclesiae, ma con una personalità propria e distinta da quella dell'ordinamento stesso; nessun dubbio ugualmente che tale sua personalità sia una vera e propria soggettività di diritto pubblico e che anzi la S. Sede debba considerarsi persona giuridica pubblica per eccellenza; e nessun dubbio ancora, nonostante qualche isolata opinione in contrario, che, analogamente a quella di tutti gli altri uffici e dignità ecclesiastiche, tale personalità abbia una natura essenzialmente istituzionale e non corporativa.
Controvertibile e controverso è, invece, se tale personalità competa alla S. Sede nel suo significato più lato o piuttosto in quello ristretto. Che la S. Sede intesa in senso ristretto, cioè l'officium R. Pontificis, possieda il carattere di persona morale è incontestabile, sia perché per diritto divino è il Pontificato Romano che esiste, senza di cui non avrebbero senso i Dicasteri ecclesiastici che lo coadiuvano, e inoltre l'officium ecclesiastico in genere è quasi sempre considerato nel CIC come un vero soggetto di diritto; sia perché essa ha, se non altro, la natura e i caratteri di un vero ufficio vescovile (Sedes episcopalis Romana) e alle Sedes episcopales è esplicitamente riconosciuta la personalità giuridica, indipendentemente e distintamente dalle correlative mense vescovili (cf. can. 350 § 2). Altrettanto incontestabile è poi che la Curia Romana, quale organismo complesso che consta delle SS. Congregazioni, dei Tribunali e degli Uffici (can. 242), possegga una sua propria personalità giuridica, cosi come la Curia diocesana, e che, comunque, tale personalità abbiano le singole Congregazioni, Tribunali ed Uffici che la compongono. Tutto il problema, pertanto, si riduce a stabilire se questi diversi enti morali, oltre a costituire un insieme di soggetti distinti, si presentino anche alcune volte come un
unico soggetto di diritto per sé stante, costituito dai singoli enti, ma con una personalità e capacità giuridica propria, distinta da quella dei vari membri che ne sono i componenti (la cosiddetta S. Sede in senso lato). La risposta affermativa sembra però che si imponga come la più corretta, dal momento che il prescritto del can. 7 non solo presuppone la possibilità di esistenza di questo ente complesso, ma sancisce anzi formalmente che, come regola generale, per Apostolica Sedes debba intendersi appunto l'organismo unitario abbracciante i singoli enti. E pertanto il can. 100 § 1 si riferirebbe alla S. Sede sia intesa in senso lato, sia in senso ristretto, e cioè quale regola generale nel primo senso e quale eccezione nel secondo.
2. Capacità giuridica. - Per quanto riguarda la capacità giuridica di questo ente, si può intanto osservare che esso, quale subiectus iuris, è naturalmente titolare nell'ordinamento canonico di quella stessa capacità giuridica di diritto pubblico e privato che è propria di tutti gli altri enti morali ecclesiastici e che, come questi, gode a tale titolo di tutti quei diritti e privilegi che il legislatore canonico attribuisce loro. Gran parte di tali diritti trovano un'esplicita consacrazione in specifiche statuizioni del diritto positivo. Cosi, per quanto in particolare riflette la sua capacità di diritto privato, il CIC stesso viene a riconoscere alla S. Sede il diritto di stare in giudizio e lo ins acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos (can. 1495 § 1).
Indipendentemente anche, però, da ogni espressa prescrizione, tale sua capacità, non rappresentando in sostanza che la manifestazione concreta della sua personalità giuridica, costituisce già di per se stessa un vero e proprio ins notivum legato alla sua stessa natura, anzi un diritto ad essa spettante, appunto come la sua personalità, ex ipsa ordinatione divina e quindi intangibile, immutabile e imprescrittibile in modo assoluto, sia nel suo titolo, sia nel suo esercizio.
3. Sovranità (primato) nella Chiesa. - La S. Sede merita soprattutto di essere presa in considerazione nella posizione specialissima che essa occupa nell'ordinamento giuridico della Chiesa a tenore del cosiddetto ius publicum ecclesiasticum. Sotto questo profilo giuspubblicistico la S. Sede si presenta : a) quale supremo governante spirituale della Chiesa universale, cioè quale universalis Ecclesiae primatur; b) quale sovrano temporale dello Stato della Città del Vaticano (v.); c) quale patriarca d'Occidente, primate d'Italia, metropolita della provincia ecclesiastica romana, vescovo di Roma.
Limitando l'esame soltanto al primo di tali aspetti, e cioè alla sua posizione, prerogative e diritti quale supremo potere universale della Chiesa, e rinviando per l'esame della sua posizione e attribuiti sotto gli altri aspetti alle voci specifiche relative (v. Papa patriarcal; PRIMATO; VATICANO), i principi generali giuridici ad essa relativi si riscontrano formulati espressamente nel can. 218 § 1: Romanus Pontifex, beati Petri in primatu Successor, habet non solum primatum honoris, sed supremam et plenum potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent. § 2 : Haec potestas est vere episcopalis, ordinaria et immediata tum in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulas pastores et fideles, a quanto humana auctoritate independens.
Tale canone non costituisce però che un semplice riassunto e una mera traduzione in termini giuridici dei principi generali teologici formulati già quali veri articoli di fede nella IV sess. del Concilio ultimo Vaticano e formalmente e solennemente espressi nella famosa Consti tatio dogmatica prima de Ecclesia Christi; onde l'ordinamento canonico presenta al riguardo la singolare ed esclusiva caratteristica che questa suprema potestà primaziale propria della S. Sede trova le sue radici prime, la sua tutela preminente e la sua giustificazione ultima nella teologia più che nel diritto, cioè nel dogma prima ancora che nelle norme giuridiche (v. PRIMATO).
4. Sua natura e caratteri. - Sulla base di queste norme teologico-giuridiche risulta chiaramente determinata quale sia la natura e quali il contenuto e i limiti dell'autorità primaziale spettante alla S. Sede nella Chiesa.
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Quanto infatti alla sua natura, essa si presenta come una: a) potestas iurisdictionis plena et suprema, cioè quale un vero ed effettivo potere sovrano, e non quale un mero primato d'onore o una semplice potestà di rappresentanza, o d'ispezione, o di esecuzione, o d'appello; e, come tale, quale una potestà superiore e distinta da tutte le altre, abbracciante la plenitudo iurisse necessaria e sufficente per reggere la Chiesa cosi nella sua unità universale, come nelle sue particolari circoscrizioni e fino nei rapporti individuali dei fedeli, e sia per quanto riguarda materie di fede e di morale, sia anche per quanto attiene la disciplina e l'amministrazione ecclesiastica;
b) potestas ordinaria et immediata: ordinaria cioè, in quanto inerente e propria all'ufficio stesso della S. Sede; e immediata (cioè originaria), in quanto immediatamente e direttamente conferita al suo ufficio dal Cristo stesso e non da una delegazione della Chiesa. Di qui due necessarie conseguenze: i) che la S. Sede viene a risultare titolare di tale potere primaziale non già per volontà della Chiesa e dietro suo conferimento, ma per volontà della divinità, dietro sua diretta e immediata attribuzione, e quindi non già quale rappresentante di un diritto dell'ordinamento canonico, ma piuttosto quale portatore di un diritto proprio e personale, di cui essa stessa è il subjectus, assurgendo in tal modo da semplice organo della sovranità della Chiesa a vero titolare della sovranità della Chiesa stessa; 2) che per tale medesima ragione il godimento e l'esercizio di questi suoi poteri primaziali restano naturalmente e necessariamente indipendenti e autonomi dal volere e consenso della Chiesa, non trattandosi di diritti neppure originariamente, neppure potenzialmente e astrattamente di sua spettanza, e restano quindi assolutamente insuscettivi di qualunque modifica, cambiamento o revoca da parte della Chiesa e dotati dell'inalienabilità, imprescritibilità e immutabilità più piene e complete;
c) potestas vere episcopalis, cioè come un potere che ha insita in sé la piena possibilità e capacità giuridica di sostituirsi alla giurisdizione che i vari vescovi esercitano nell'ambito della loro circoscrizione diocesana, venendo cosi a costituire una specie di Episcopus universalis, Episcopus totius Ecclesiae, con una giurisdizione potenzialmente concorrente con quella dei singoli vescovi delle varie diocesi, di cui potrebbe riservarsi per intero il governo, o in cui potrebbe, per singoli affari, emanare disposizioni in loro luogo e vece.
5. Suo contenuta. - a) Il Pontefice quale legislatore supremo. - Quanto poi al contenuto di questo potere primaziale universale, esso viene ad abbracciare la somma di tutti i poteri supremi di governo, conferendo al Pontefice la figura giuridica di supremo legislatore, supremo giudice, supreme amministratore e supremo maestro e dottore della Chiesa.
La S. Sede e il Concilio ecumenico costituiscono le sole fonti di produzione della legislazione universale canonica, ma è il Pontefice che convoca e presiede il Concilio, i cui canoni non acquistano forza legislativa se non dopo intervenuta la sua conferma e ratifica (can. 227). In virtù di questo supremo potere legislativo, la S. Sede dichiara e interpreta il diritto divino naturale e positivo ed emana le leggi canoniche universali e particolari : a quello naturalmente resta anche essa vincolata e soggetta, a queste invece è assolutamente superiore, si da potersi dire praeter, contra et supra legem e da poter quindi abrogare, derogare e modificare a suo arbitrio le norme, tanto generali che particolari, sia emanate dai Pontefici precedenti, sia dalle gerarchie ecclesiastiche inferiori, e concedere privilegi e dispense in casi particolari (cann. 36 § i, 81). Per la loro emanazione e pubblicazione è fissata una forma determinata, ma la S. Sede come tale (e prescindendo dai singoli Dicasteri) non è veramente astretta alla sua osservanza e può anche completamente prescinderne (can. 9), cosi da potersi ad essa applicare in tutta la sua estensione il famoso principio "quod principi placuit, legis habet vigoreas".
b) Quale amministratore supremo. - Come tale, la S. Sede ha la rappresentanza della Chiesa universale che personifica sia nella sua attività interna, sia nei suoi rapporti esterni con le autorità civili (cann. 3, 163, 233,
265, 267); vigila sul mantenimento dell'ecclesiastica disciplina, sull'osservanza dei dogmi e delle leggi canoniche, del culto divino, dei Sacramenti (cann. 1145, 1256, 1257, 1259, ecc.), sul funzionamento degli uffici ed enti ecclesiastici secolari e regolari, esercitando un costante controllo su tutta la Chiesa, sia direttamente, tramite i suoi legati (can. 267), sia per mezzo delle autorità ecclesiastiche inferiori, da cui riceve relazioni scritte e orali sullo stato dei territori loro affidati (cann. 340-42); istituisce, modifica e sopprime gli uffici e benefici ecclesiastici (cann. 1414, 1422, 1423, ecc.), gli ordini e le associazioni religiose (cann. 488, 492-94, 497, 498), le università e facoltà cattoliche (can. 1276); è il supremus collator di tutti gli uffici e benefici ecclesiastici (can. 1431), e ad essa soltanto è riservata la nomina, trasferimento e deposizione dei maggiori ufficiali della gerarchia della Chiesa, quali i cardinali (can. $232^{\circ} \S$ I), i vescovi e vescovi ausiliari (can. 329 § 2), gli Ufficiali maggiori della Curia romassa, i legati pontifici, le dignità capitolari (cann. 396 § i, 1435 § i), ecc., nonché il conferimento dei benefici rispettivi (can. 1435); è il supremus superior di tutti i religiosi (can. 499) e spetta a lei concedere il permesso di passaggio da uno ad altro ordine religioso (can. 632) e l'indutte di esclusizzazione e secolarizzazione (can. 638); convoca, presiede, sospende e scioglie il Concilio ecumenico e ne conferma le deliberazioni (can. 222); concede il permesso per la convocazione dei concili plenari (can. 281); presiede all'organizzazione delle missioni (can. 1330 § 2); è infine il supremus administrator et dispensator di tutto il patrimonio della Chiesa universale (can. 1318) e, come tale, può disporre dei beni temporali degli enti regolari e secolari estinti (cann. 493, 674), alienare direttamente e autorizzare i proprietari ad alienare sia a titolo oneroso che gratuito i beni ecclesiastici senza limiti di sorta (cann. $534 \S$ i, $1532 \S$ i, $1541 \S$ I); regolare, commutare e ridurre gli oneri e le disposizioni di ultima volontà per le fondazioni ad pias canosa (can. 1517 § 1, 1551 § 1); imporre e togliere tributi sugli enti ecclesiastici e sui fedeli (cann. 1056, 1507), e condonare in parte o in tutto debiti.
c) Quale giudice supremo (can. 1597). - Come tale, ad essa direttamente è riservata la cognizione fin dalla prima istanza delle cosiddette causae maiores (can. 220), cioè di quelle controversie che o ex ipsa sua natura non possono spettare che al Pontefice (p. es., le cause relative alla fede), o che ex positiva lege il Pontefice abbia riservato al suo diretto esame e giudizio, escludendo ogni competenza dei giudici inferiori sia per le peculiari difficoltà della loro trattazione, sia per la dignità delle persone costituenti le parti in causa. Cosi egli riserva al suo esame personale tutte le cause relative ai capi di Stato e ai loro figli e le cause penali nei confronti dei vescovi anche solo titolari (cann. $1557 \S$ i, 2227 § 1); e conserva alla competenza esclusiva dei suoi tribunali sia di giudicare i vescovi nelle cause civili non patrimoniali e le persone morali ecclesiastiche immediatamente dipendenti dalla S. Sede, quali le religioni esenti e le congregazioni monastiche (can. 1557 § 2); sia di svolgere gli accertamenti de matrimonio rato et non consummato per ottenerne lo scioglimento (can. 1962), e i processi di beatificazione e canonizzazione (can. 1999); sia infine d'infliggere determinate censure (can. 2245). In grado di appello, poi, o in ultima istanza, spetta sempre alla S. Sede di esaminare e definire tutte indubatamente le cause civili e penali (cann. 1597, 1599 § 1). Infine, le compete in ogni caso un diritto pieno e insindacabile d'avocazione, in virtù del quale può sempre deferire a sé personalmente o ai propri tribunali ogni controversia sia ab initio, sia in qualunque stadio e grado del giudizio, quale che sia l'autorità innanzi a cui si trova pendente (cann. 1557 § 3, 1569, 1599 § 2). Naturalmente poi, in base al noto principio dogmatico, confermato ora nel can. 1556, che prima sedes a nemine iudicatur, contro le sue decisioni non è ammessa impugnativa di sorta innanzi a qualsivoglia altra autorità, e in particolare è formalmente vietato e severamente punito l'appello sia al Concilio ecumenico (cann. $228 \S 2,2332$ ), sia alla potestà laica (appellatio ab abusu).
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d) Quale maestro e dottore supremo. - Come tale essa fissa i principi dogmatici relativi alla fede cattolica nell'universo intero (can. 218) e in questa sua qualifica il Pontefice è infallibile, vale a dire che le definizioni da lui emesse in virtù di tale sua suprema potestà apostolica su di un determinato punto dogmatico non possono essere oggetto di dubbio o di discussione di sorta, vincolano perpetuamente i fedeli e sono irreformabili ex sess, non ex consensu Ecclesiae (can. 1323; cf. infallibilità).
6. Essenza autocratica della sovranità nella Chiesa. Tali sommari rilievi sono più che sufficienti per concludere come l'ordinamento costituzionale della Chiesa nella sua forma regiminis, cioè nel tipo di governo da cui è retta, si deve considerare quale il classico ordinamento a regime monarchico assoluto e nella sua forma più spiccata e sintomatica, vale a dire come un ordinamento nel quale la suprema autorità, in tutte le varie funzioni e manifestazioni, risiede nella sua pienezza in un unico soggetto, la S. Sede, che costituisce il principio e il centro di tutta l'unità sociale, caput et fundamentum totius Ecclesiae, e a cui tutti gli altri soggetti dell'ordinamento stesso risultano completamente subordinati e dipendenti. In esso, anzi, tale suprema auctoritas della S. Sede, ripetendo la sua fonte direttamente dalla divinità e fondando il suo titolo ed esercizio sullo stesso diritto divino positivo, resta insita e connaturata all'esistenza dell'ordinamento stesso e risulta cosi per sua natura dotata della inalienabilità, dell'imprescrittibilità e dell'immutabilità più complete e assolute. Si aggiunga a tutto ciò che, indipendentemente anche da questa base teologica, il principio stesso dogmatico dell'infallibilità viene già a ricoprire del suggello divino questo universalis primatus in tutto il suo funzionamento e in tutte le sue principali manifestazioni, in quanto, a parte l'elasticità dei suoi limiti, esso viene in ogni modo certamente a tutelare e salvaguardare quelle definizioni e dichiarazioni dogmatiche che riflettano la fede e la morale cattolica e quindi, data la natura dell'ordinamento della Chiesa, appunto tutta quella attività legislativa della S. Sede che si riferisce al fondamento e alle basi stesse del suo sistema di diritto.
In tali condizioni si comprende facilmente il giustissimo rilievo dei giuspubblicisti ecclesiastici, i quali avvertono come nell'ordinamento costituzionale della Chiesa non solo manca assolutamente, a norma del suo diritto positivo vigente, qualunque parvenza di una divisione dei poteri nell'esercizio della sovranità (per lo meno nel significato tecnico proprio di tale concetto), ma esula fin la possibilità, de ture condende, di un'eventuale attuazione futura di una siffatta forma regiminis, come contraria alla natura stessa dell'ordinamento pubblico della Chiesa, quale fu istituito dal Cristo. Se di fatto nella sua costituzione si riscontra, fin dai tempi passati, una certa distribuzione più o meno accentuata di poteri (cf. cann. 106, 242-64, 1553, ecc.), essa non ha in realtà la sua base e ragione si'essere che nella volontà stessa del Pontefice, il quale resta pienamente libero di revocarla, restringerla e modificarla a suo assoluto arbitrio e non obstantibus quibuscis iuribus a tertiis quaesitis; mentre i vari organi, soggetti e dicasteri, che partecipano cosi di fatto alla sovranità, esercitano pur sempre le loro funzioni e attribuzioni per comunicazione della S. Sede stessa e quali suoi semplici rappresentanti e delegati.
E solo, pertanto, in linea di mero fatto che può avere avuto un valore la ricerca e determinazione sin qui fatta dei poteri e delle funzioni di governo proprio della S. Sede. In linea di diritto basterebbe osservare con i canonisti che haec iura specifice primatiolia singillatim recensere superfluum est, nam, cum R. Pontifex uniserva, extendere et intensive, ecclesiastica auctoritate polluet, cum ipse super ius canonicum sit, brevius dicimus quid facere non valet, quam quid valeat. Limites enim ei signati non sunt nis. a iure naturali, a iure divino positivo, a fine societatis religiosae et spiritualis cui praeest, quoad validum; a prudentia et obligatione agendi in aedificationem et non in destructionem, quoad licitum exercitiam suae potestatis. A parte questi limiti, segnati o dalla norma base da cui desume la sua costituzione e valore giuridico l'ordinamento della Chiesa, o dalla sua natura stessa propria e
intrinseca, spetta alla S. Sede la vera plenitudo iurium ad regendam Ecclesiam necessaria, cioè la sovranità più piena, assoluta e illimitata su tutti indistintamente i suoi membri e le sue gerarchie, in guisa da riassumere nel suo ufficio tutta l'autorità e i poteri sovrani di governo della societas stessa cui presiede.
II. La S. Sede nell'ordinamento itallano. - 1. Il regime degli discordi lateranensi. - Il problema politicogiuridico della posizione di libertà e indipendenza della S. Sede in Italia, oggetto per lungo tempo di un grave irriducibile conflitto fra Stato e Chiesa (v. questione romana) e disciplinato già dalla cosiddetta legge delle guarentigie (v.), emanata unilateralmente dallo Stato italiano e mai accettata dalla S. Sede, ha trovato finalmente la sua soluzione nei Patti lateranensi (v.). In detti Accordi, e in particolare nel Trattato, si è venuta ad assicurare alla S. Sede nell'ordinamento italiano, attraverso una serie di garanzie di natura politica e giuridica diverse - fra cui prima la creazione di un vero e proprio Stato temporale - in modo stabile una condizione di fatto e di diritto, la quale le garantisce l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo (preamb., comma 1), cioè quanto le occorre per provvedere con le dovere libertà e indipendenza al governo pastorale della diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo (art. 26, comma 1).
Tali accordi presentano due essensiali caratteri : a) quello formale, di determinare la posizione giuridica della S. Sede nell'ordinamento italiano non più con una regolamentazione unilaterale, sovranamente imposta e sovranamente modificabile dallo Stato italiano mediante l'emanazione di una legge interna, ma con una disciplina bilaterale, convenzionalmente convenuta fra lo Stato e la S. Sede e modificabile solo di concerto mediante la stipulazione di un accordo internazionale; b) quello sostanziale, di fondare tale posizione non più su di una mera sovranità personale, ma anche su di una sovranità temporale e non più su di un complesso di semplici garanzie giuridiche, ma anche e in primo luogo su di una garanzia territoriale, integrando le prerogative personali già ad essa conferite dalla Legge delle guarentigie con l'attribuzione e il riconoscimento di una sua giurisdizione sovrana piena ed esclusiva sopra un determinato territorio autonomo, e ponendola cosi di nuovo a capo di uno Stato vero e proprio, come era prima del 1870.
Attualmente, pertanto, la posizione di libertà e indipendenza della S. Sede nell'ordinamento italiano è convenzionalmente assicurata da una garanzia fondamentale di ordine politico-territoriale (lo Stato della Città del Vaticano) e da un complesso di garanzie complementari di ordine giuridico-personale (v. Patti lateranensi; vaticano). Fra queste garanzie complementari, una speciale menzione merita la qualifica giuridica di Stato cattolico d'Italia.
Analogamente alla Legge delle guarentigie, che al tit. 11 poneva una ulteriore garanzia della indipendenza e libertà della S. Sede appunto nella volontaria assunzione da parte dello Stato italiano di un determinato atteggiamento e comportamento politico e giuridico di fronte alla religione e alla Chiesa, ma contrariamente al suo principio informatore che vedeva tale garanzia nella proclamazione della separazione della Chiesa dallo Stato e nella professione d'agnosticismo, indifferentismo e aconfessionismo di quest'ultimo in materia religiosa, nell'art. I del Trattato l'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. I dello Statuto del Regno 4 marzo 1848 per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Sul contenuto, gli offerti e limiti di tale solenne professione di fede dello Stato italiano si rinvia alla voce italia, IV. Condizione giuridica della Chiesa.
2. La posizione della S. Sede nell'ordinamento italiano. - Pur con questo nuovo e mutato regime regolatore, la posizione giuridica della S. Sede nell'ordinamento italiano è rimasta tuttavia, dal più al meno, quella stessa che essa già sostanzialmente possedeva a tenore della Legge delle guarentigie, sia nel diritto pubblico che in quello privato.
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Quanto invero alla sua posizione giuspubblicistica, come già nel regime precedente, la S. Sede si presenta oggi nell'ordinamento italiano quale un organismo completamente autonomo e indipendente, sottratto in modo assoluto alla sovranità dello Stato italiano e all'impero delle sue leggi, non solo per quanto riguarda la sua attività temporale e politica di capo dello Stato della Città del Vaticano e quindi di sovrano di uno Stato estero, ma anche per quanto attiene tutta indistintamente la sua attività spirituale e religiosa di supremo governante della Chiesa, sia nei confronti dell'intero mondo cattolico, sia in specie nell'ambito del territorio italiano. Per tale riguardo la differenza dal regime precedente sta soltanto in ció : che mentre in passato mancava da parte dello Stato italiano qualunque riconoscimento formale di questa autonomia e indipendenza della S. Sede ed era solo dal contenuto sostanziale della sua posizione effettiva nell'ordinamento italiano che la medesima discendeva quale logica conseguenza, attualmente invece, nell'art. 2 del Trattato, lo Stato, riconoscendo formalmente la sovranità della S. Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della tui nazione nel mondo, le viene a riconoscere ufficialmente e solennemente tale qualifica e posizione nei propri confronti, quale presupposto della convenzione stessa con essa stipulata, e glicla viene a riconoscere specificamente come supremo governante religioso della Chiesa, e quindi quale qualifica nettamente distinta e autonoma da quella alla medesima spettante come sovrano temporale dello Stato della Città del Vaticano. Mentre, inoltre, nel regime anteriore la sussistenza o meno di tale sua posizione giuridica era in ogni modo subordinata al perdurare della condizione effettiva ad essa fatta nell'ordinamento italiano ed era insieme fondata su di una legge interna dello Stato italiano, dal medesimo sovranamente e unilateralmente revocabile a suo arbitrio; attualmente, invece, essa risulta indipendente dalla sua condizione sostanziale effettiva e fondata su un accordo internazionale e quindi su una disciplina bilaterale convenzionalmente pattuita fra S. Sede e Stato italiano e modificabile o revocabile solo di comune accordo.
Quanto poi a