volume-10

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chrödinger e a P.A.M. Diyac, tutti compresi sotto la generica denominazione di meccanica ondulatoria, sono cosi astratti che, malgrado la loro formale utilità, non possono venir qui considerati particolarmente. Essi costituiscono la formale dimostrazione dell'attendibilit\&della teoria dei q. anche al di là dei limiti delle nostre facoltà rappresentative.
8. Ripercussioni filosofiche della teoria dei q. - Evidentemente la rivoluzione quantica non poteva non avere sensibili ripercussioni filosofiche come le ebbe l'ipotesi atomica. Ma più che queste ripercussioni immediate impressionano e sollevano obiezioni le affermazioni indeterministiche e anticausalistiche di un notevole numero di fisici. Essi per il fatto che l'attuale formalismo fornisce sempre solo sistemi di soluzioni affette ciascuna da indeterminatezze di importo connesso alla costante $h_{i}$ credono poter affermare che tale incertezza è inevitabile conseguenza dell'ipotesi quantica e non del formalismo impiegato, e che quindi per i fenomeni microscopici non sussiste il principio di causalita, ma un principio di indeterminazione, che cercano di giustificare anche per altre vie.

Altri fisici, invece, fra cui i pionieri della teoria dei q. Planck e Einstein, pensano che non esistano ragioni sufficienti per escludere cosi radicalmente e definitivamente ogni possibilità di determinazione.

Busc., E. Persico, Fondamenti della meccanica atomica, Bologna 1936; L. de Broglie, La nuova fisica e i q., Torino 1948; P. Straneo, Materia irraggiamento e fisica quantica, Milano 1947; A. Einstein, Dialectica, II, 2-4; Paolo Straneo

QUANTITA. - Q. ( $\sigma \circ \sigma \dot{\tau} \tau \varsigma$ ) è la proprietà per cui un corpo è "quanto" o esteso, capace di occupare uno spazio. E fra i concetti fondamentali del pensiero, non definibile con nozioni più semplici e più note. Aristotele, indicandone la prima proprietà, dà della q. la seguente descrizione: «Quanto è ciò che è divisibile in parti, che visono contenute e di cui ciascuna è per natura uno e qualcosa" (Met., V, 13, 1020 a 7). La q. forma l'oggetto della matematica (v.) e si divide in continua e discontinua; la prima è oggetto della geometria e vi si riferiscono anche i problemi filosofici del continuo (v.), l'altra dà origine al numero (v.) ed è oggetto dell'aritmetica.

La q. ha avuto particolare considerazione nel pensiero filosofico antico, fin da Pitagora (dottrina dei numeri) e dagli atomisti (teorie sul pieno e sul vuoto). Platone ne mise in luce la piena intelligibilità, indicando negli elementi quantitativi, figure e numeri, il modello delle idee (Resp., VI, 310 c ). Per Aristotele, la q. è la seconda delle categorie dell'ente reale (Met., V, 7, 1017
a 25-30). Secondo la dottrina aristotelico-scolastica la q. non è una rappresentazione innata, né una forma a priori del soggetto, ma è proprietà oggettiva della realtà materiale. La nozione o concetto di q. deriva da un processo astrattivo che prescinde non solo dall'individualità, ma anche da tutte le qualità e dalla "materia sensibile", per ritenere solo la "materia intelligibile comune" (Sum. Theol., 10, q. 85, a. 1, ad 2). Mentre le nozioni riferentisi alle qualità (v.) e alle nature specifiche, oggetto della fisica, comportano relazione immediata alla sensazione esterna e all'esperimento fisico, la q., oggetto della matematica, pur derivando anch'essa dalla sensazione esterna, si rapporta immediatamente alla fantasia (v.), mediante la quale è possibile la rappresentazione di elementi quantitativi puri : "In mathematicis enim oportei cognitionem secundum iudicium terminari ad imaginationem" (In Boet. De Trin., q. 6, a. 2). Nella filosofia moderna, il meccanicismo (v.) di Descartes (v.) ha identificato l'essenza dei corpi con la q. o estensione (Princ. philos., II, n. 8, ed. Ch. Adam-P. Tannery, VIII, p. 44), avvalorando cosi l'idez dominante nella fisica moderna che lo studio dei fenomeni naturali debba ridursi alla ricerca dei soli rapporti quantitativi, oggetto di misura sperimentale. Anche il Locke (v.) riduce la realtà oggettiva alla sola q. e alla sue determinazioni, da lui dette "qualità primarie" in opposizione alle "qualità secondarie" puramente soggettive (An essay concerning human understanding, II, cap. 8, 9-10). Berkeley (v.), per le esigenze stesse del suo immaterialismo, nega la realtà oggettiva della q. Leibniz (v.) considera l'estensione e lo spazio (v.) come un ordinamento analogo alle relazioni vigenti fra le monadi. Kant intende la q. come un modo di giudizio o la classe delle categorie a cui appartengono l'unità, la pluralità e la totalità (Critica della ragion pura, trad. it. G. Gentile e G. Lombardo-Radice, I, Bari 1919, p. 109 sgg.). Per Hegel la q. è il secondo momento dello sviluppo dialettico dell'idea, "la determinazione che è divenuta indifferente all'essere", "l'essere per sé che è assolutamente identico coll'essere per altro" (La scienza della logica, trad. it. A. Moni, I, Bari 1924, p. 208). I matematici moderni (Frege, Peano, Russell, Couturat) non sogliono considerare la q. come l'idea semplice e centrale della matematica, ma assumono piuttosto l'idea di numero, grandezza, ordine e simili.

Rapporto tra sostanza corporea e q. - L'identità tra sostanza corporea e q., difesa dal cartesianesimo e anche da alcuni neoscolastici (Tongiorgi e Palmieri), è esclusa da Aristotele (Met., VII, 3, 1029 a 15) e con lui, in generale, dalla scolastica. Le ragioni per la distinzione tra q. e sostanza corporea sono derivate innanzitutto dalla distinzione e irriducibilità dei concetti. Inoltre la q. è specificamente uguale in tutti i corpi, mentre la sostanza è specificamente diversa; la q. è principio passivo di divisibilità, la sostanza o natura è principio di attività; la q. è direttamente e per se stessa oggetto dei sensi, la sostanza è intelligibile; la q. può realmente variare, rimanendo invariata la sostanza sia specifica che individua, come nei viventi, ammessa la loro unità sostanziale (Aristotele, De gen. et corrupt., I, 5, 321 a 34; s. Tommaso, in hunc loc., lect. 11). L'argomento tratto dalla condensazione e rarefazione dei corpi (Aristotele, Phys., IV, 9,216 sgg.; s. Tommaso, in hunc loc., lect. 14), non conserverebbe validità nella chimica moderna, spiegandosi la condensazione e rarefazione dei corpi macroscopici non con la variazione intrinseca della q., ma con il maggiore o minore avvicinamento delle molecole; ma la meccanica ondulatoria su questo punto sembra riaccostarsi alla concezione antica, almeno nell'interpretazione che attribuisce un significato fisico reale all'onda connessa ai corpuscoli elementari.

La distinzione reale tra sostanza corporea e q. è comunemente accolta dai teologi nella spiegazione della Transustanziazione eucaristica (v. ECCARISTIA) tuttavia il dogma eucaristico non va assunto come argomento di prova, non solo per una doverosa distinzione dei due ordini di conoscenza, ma anche perché non sembra esclusa una interpretazione della presenza reale che prescinda dalla distinzione fra q. e sostanza corporea.

Il mistero eucaristico ha contribuito, nel pensiero

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scolastico, a una più profonda ricerca sull'essenza della q., per il fatto dogmatico che il Corpo di Gesù Cristo, presente nell'Eucaristia con la sua q., non occupa tuttavia lo spazio ad essa corrispondente. Non pochi scolastici ritengono pertanto che l'essenza della q. debba riporsi nella divisibilità (Scoto, Capreolo) o nell'impenetrabilità (Arriaga, Oviedo) o nella misurabilità (Simplicio, s. Alberto Magno), mentre l'estensione e le dimensioni in atto sono ritenute «effetto secondario», di cui il Corpo di Cristo nell'Eucaristia sarebbe miracolosamente privo.
vicino; sul luogo del martirio fu edificata poi una chiesa. Anche a Roma ai Q. fu dedicato un antichissimo oratorio nel Foro, presso S. Maria Antiqua, venuto alla luce durante gli scavi del 1901. Tale oratorio, fondato in un antico edificio del sec. II o III, venne decorato tra il sec. VII e l'viII con pitture riferentisi ai martiri sebasteni : bellissima quella absidale con la grande scena dei martiri. Vedi tav. XI.

Bibl.: N. Bonwersch, Das Testament der vierzig Martyrer, Lipsia 1897; O. von Gebhardt, Aeta Martyrum selecta, Berlino 1902, pp. 166-81; C. Huelson, Le Chiese di Roma nel Medio Evo, Firenze 1927, p. 426; P. Franchi de Cavalieri, I santi $Q$. m. di S., in Note agnografiche, VII (Studi e tctit, 49), Roma 1928, pp. 153-84 (in cui ritratta il giudizio espresso in Note agnag. III, Roma 1900, pp. 6470); M. Armellini, Le Chiese di Roma dal sec. IV al XIX, $3^{\circ}$ ed., I, Roma 1942, p. 182; II, pp. 1422-23; Martyr. Hieronymianum, p. 134; H. Delchare, Les oracines do rulte des martyrs, Bruxelles 1933, pp. 61, 83, 177; Martyr. Romanum, p. 91.

Agostino Amore
QUARANTENA, MONTE della - Monte (arabo Gebel Qarantal) ad occidente di Gerico, cui è an-
Quarantena, monte della - Veduta del m. d. Q. dalla città moderna di Gerico - Palestina.
di presenza per cui i corpi sono naturalmente in un luogo e occupano lo spazio.

Bibl.: F. Suárez, Disput. metapb. distr. 40 e 41, ed. Vivès, XXVI, Parigi 1861, pp. 529-604; F. Schmid, Die Kategorie der Quantitat, in Zeitschr. f. b. Theol., 13 (1889), pp. 506-29 e 631 660; A. Farges, L'idée de continu, Parigi 1908; Joh. a S. Thoma, Curnus philosophiae, I, Torino 1930, pp. 240-73; J. Stanghetti, Cosmologia, Roma 1930, pp. 94-124; S. Vanni-Revighi, La filosofia della natura, Milano 1948, pp. 13-23; J. G. Moran, Cosmologia, Messico 1951, pp. 27-118.

Filippo Selvaggi
QUARANTA MARTIRI di Sebastia. - Sono commemorati nei Martirologi greci e latini il 9 marzo; il loro culto si diffuse rapidamente nella Chiesa e le loro reliquie erano venerate in molti luoghi.

Il loro martirio è attestato da parecchi documenti di diverso valore storico, abbastanza sinceri per poter ricostruire con verità il glorioso episodio. Si tratta di discorsi di s. Basilio, s. Gregorio Nisseno, s. Efrem, di una Passio antica non certamente coeva, che fu già tradotta in diverse lingue, e del Testamento che gli stessi martiri scrissero in carcere poco prima d'esser condotti al supplizio. Tutti questi documenti, pur concordando sostanzialmente, presentano differenze di dettagli, non però da farne rigettare l'autorità. I discorsi, pur riecheggiando tradizioni scritte ed orali che possono risalire al tempo del martirio dei Q., risentono dello stile oratorio degli autori; la Passio ha poi tutti i difetti comuni a codesto genere di scritti; solo il Testamento è certamente genuino e superiore ad ogni sospetto.

Durante la persecuzione di Licinio, quaranta soldati cristiani, appartenenti probabilmente alla XII Legione Fulminata, furono arrestati a Sebastia e posti nell'alternativa di apostatare o subire la pena capitale. Poiché tutti rimasero fermi nella fede, furono condannati ad esser esposti nudi, durante una terribile notte di freddo, nel cortile di un ginnasio. Uno solo venne meno alla prova chiedendo di essere tuffato nel bagno caldo delle vicine terme, ma il suo posto fu subito preso dal custode improvvisamente convertitosi. Il mattino seguente i corpi assiderati furono bruciati e le ceneri disperse nel fiume
nesso il ricordo del digiuno e delle tentazioni di N. Signore (Lc. 4, 1-8; Mt. 4, 1-4). La tradizione, controllabile fino dal sec. Iv per il racconto di Egeria (v.) riassunto da s. Valerio (sec. viI), ha finito per localizzare il digiuno e la prima tentazione, quelle dei pani, in una grotta situata in un pendio scosceso a metà del monte quale rifugio nella notte dall'umidità e nel giorno dal sole cocente e anche dalle fiere; la terza, dell'adorazione, nella cima della montagna da dove si gode un vasto panorama.

Con ogni probabilità, la cima aveva la fortezza maccabaica di Doch (I Mach. 16, 14-16; Flavio Giuseppe, Anilq. Iud., XIII, 8, i e Bell. Iud., I, 2, 3), della quale si scorgono anche oggi il vallo e resti architettonici. Dalla fortezza prese il nome Duca la laura stabilita da s. Caritone nel sec. Iv, fiorente nel periodo bizantino e poi molto ridotta fino ad oggi. La grotta-ricordo della prima tentazione fu già dipinta nel tempo medievale, ma oggi, adattata ancora al culto, è tutta rinnovata. Quanto alla chiesa della cima, si cominciò a rialzarla nel 1914, ma è rimasta sospesa dall'inizio della I guerra mondiale.

Il monte, tutto arido e secco, dà bene l'idea del digiuno del Signore.

Bibl.: D. Baldi, Enchiridion locorum sanctorum, Gerusalemme 1932, nn. 202-27; A. Augustinovic, Cerico e dintorni. Guida, Gerusalemme 1951, pp. 120-38. Bellarmino Bagatti

QUARANTORE. - Per onorare Gesù Cristo durante le 40 ore in cui giacque morto nel sepolcro, in un tempo non bene determinato invalse la pratica liturgica di deporre l'Ostia consacrata nascosta in apposito altare sotto forma di sepolcro.

Questa devozione, col preciso titolo di Oratio quadraginta horarum, si praticava dai Battuti di Zara già prima del 1214 nella chiesa di S. Silvestro gli ultimi tre giorni della Settimana Santa; fu ereditata poi dai Francescani del Tera'ordine regolare in detta città fin dal 1439, dove pure sorse la Confraternita in Coena Domini delle Q. Il passaggio da questa forma all'attuale forma

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di esporre il S.mo Sacramento per 40 ore continue alladorazione dei fedeli per propiziarsi la clemenza del Signore, specie in tempi calamitosi di contagi e di guerre, avvenne nel 1527 nella chiesa del S. Sepolcro a Milano, ad iniziativa dell'agostiniano Antonio Bellotto di Ravenna (m. nel 1528), istituendo allo scopo la Scuola del S. Sepolcro e facendo quivi ripetere l'adorazione anche fuori della Settimana Santa. Il domenicano spagnolo Tommaso Nieto portò la stessa pratica nel duomo di Milano e la fece ripetere più volte nel 1529 in forma di processione eucaristica tridunna.
La forma più solenne, introdotta nel 1537, d'esporre il Santissimo su apposito altare nel duomo di Milano e del turno per le chiese della città, provenne dall'iniziativa simultanea di s. Antonio Maria Zaccaria (v.) con i suoi Chierici Regolari (Bornabiti), del suo figlio spirituale, l'eremita indipendente fra' Buono di Cremona (m. nel 1547) e dell'amico cappuccino Giuseppe Fiantanida da Fermo, che la promosse durante la predicazione nel Duomo nello stesso anno. Paolo III ne approvò la pratica con breve apostolico del 28
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Clemente VIII il 25 nov. 1592, con la bolla Graves et diuturnae, prescrisse il turno continuato giornaliero e notturno delle Q. nelle principali chiese di Roma, compreso quelle dei Regolari e delle confraternite, e lo iniziò egli stesso con la sua corte nella Cappella Paolina in Vaticano il 29 successivo. La bolla era accompagnata dalla lista delle chiese e dall'istruzione per fare l'Orazione continua de le XXXX Hore; ben distinta dalla scaloga Istruzione di Clemente XI del 20 genn. 1705.

Urbano VIII, con l'encicl. Aeternus rerum Conditor del 6 ag. 1623 , impone a tutte le chiese del mondo la celebrazione delle Q.

A Parigi erano state introdotte dal gesuita Edmondo Augerio fin dal 1574; ad Annemasse e Thonon nel 1597 1598 da s. Francesco di Sales; a Bruxelles nel 1624 le introdusse il cappuccino Giacinto Natta da Casale, che aveva all'uopo la Congregazione della Croce oro e fiamma; nella Spagna i Frati Minori, incaricati da Urbano VIII con breve dell'8 marzo 1624.

Con il volger del tempo il rito delle Q. continuate anche durante la notte è rimasto andamento a Roma, durante la quale i congregati dell'Adorazione notturna, istituita dal canonico Giacomo Sinibaldi nel 1809, si dividono in due turni e recitano ancora le preghiere proposte da Giulio Natalini (m. nel 1678), canonico di S. Lorenzo in Damaso: in altri luoghi, per ragioni diverse, invalse l'uso di esporre il Santissimo da mane a sera per tre giorni continui. La S. Sede concesse di poter lucrare anche a questo modo le indulgenze annesse. Queste si lucrano pure ove è istituita la "giornata di adorazione" che a turno ha luogo in tutte le parrocchie di una diocesi. BibL.: G. Burigozzo, Cronica milanese (1500-1548), in Arch. stor. ital., 5 (1842), p. 451 sgg.; D. Fabianich, Istoria dei Frati Minori in Dalmazia, 1, Zara 1863, pp. 282-311; A. Ratti, Contribuzione alla storia eucaristica di Milano, Milano 1892; [A. d'Alencon], De origine orationis XL Horarum, in Anal. O. M. Cap., 13 (1897), pp. 178-84; R. Thurston, Forty Hours, devotion, in The Cuth. Enc., VI, pp. 151-53; A. Bevignani, L'Areionfraternita dell'Orazione e Morte, in Arch. della Soc. Rom. di st. patria, 33 (1910), pp. 5-175: O Premoli, Storia dei Barnabiti nel Cinquecento, Roma 1913, pp. 42-45, 456-60; A. De Santi, L'orazione delle Q., ivi 1919 (studio fondamentale); id., Le Q. e l'istruzione slementina del ce genn. 1705, in Civ. Cult., 1919, II, pp. 111-23; A. Chiappini, Annales Minorum, XXVI, Quaracchi 1932, p. 132 sgg.; Ilarino da Milano, L'origine milanese delle Q., in Azione frune., 5 (1934), pp. 180-82; Mebchiorre da Pobladura, Hist. gener. O.F.M. Cap., I, Roma 1947, p. 467 sgg.; [B. da Bologna], Quadraginta horarum oratio, in Lexicon Capucinum, Roma 1951.

Quarenghi, Giacomo - Interno della chiesa del monastero di S. Scolastica, ricostruita nel 1776 - Subiaco.

Clemente VIII il 25 nov. 1592, con la bolla Graves et diuturnae, prescrisse il turno continuato giornaliero e notturno delle Q. nelle principali chiese di Roma, compreso quelle dei Regolari e delle confraternite, e lo iniziò egli stesso con la sua corte nella Cappella Paolina in Vaticano il 29 successivo. La bolla era accompagnata dalla lista delle chiese e dall'istruzione per fare l'Orazione continua de le XXXX Hore; ben distinta dalla scaloga Istruzione di Clemente XI del 20 genn. 1705.

Urbano VIII, con l'encicl. Aeternus rerum Conditor del 6 ag. 1623 , impone a tutte le chiese del mondo la celebrazione delle Q.

A Parigi erano state introdotte dal gesuita Edmondo Augerio fin dal 1574; ad Annemasse e Thonon nel 1597 1598 da s. Francesco di Sales; a Bruxelles nel 1624 le introdusse il cappuccino Giacinto Natta da Casale, che aveva all'uopo la Congregazione della Croce oro e fiamma; nella Spagna i Frati Minori, incaricati da Urbano VIII con breve dell'8 marzo 1624.

Con il volger del tempo il rito delle Q. continuate anche durante la notte è rimasto andamento a Roma, durante la quale i congregati dell'Adorazione notturna, istituita dal canonico Giacomo Sinibaldi nel 1809, si dividono in due turni e recitano ancora le preghiere proposte da Giulio Natalini (m. nel 1678), canonico di S. Lorenzo in Damaso: in altri luoghi, per ragioni diverse, invalse l'uso di esporre il Santissimo da mane a sera per tre giorni continui. La S. Sede concesse di poter lucrare anche a questo modo le indulgenze annesse. Queste si lucrano pure ove è istituita la "giornata di adorazione" che a turno ha luogo in tutte le parrocchie di una diocesi. BibL.: G. Burigozzo, Cronica milanese (1500-1548), in Arch. stor. ital., 5 (1842), p. 451 sgg.; D. Fabianich, Istoria dei Frati Minori in Dalmazia, 1, Zara 1863, pp. 282-311; A. Ratti, Contribuzione alla storia eucaristica di Milano, Milano 1892; [A. d'Alencon], De origine orationis XL Horarum, in Anal. O. M. Cap., 13 (1897), pp. 178-84; R. Thurston, Forty Hours, devotion, in The Cuth. Enc., VI, pp. 151-53; A. Bevignani, L'Areionfraternita dell'Orazione e Morte, in Arch. della Soc. Rom. di st. patria, 33 (1910), pp. 5-175: O Premoli, Storia dei Barnabiti nel Cinquecento, Roma 1913, pp. 42-45, 456-60; A. De Santi, L'orazione delle Q., ivi 1919 (studio fondamentale); id., Le Q. e l'istruzione slementina del ce genn. 1705, in Civ. Cult., 1919, II, pp. 111-23; A. Chiappini, Annales Minorum, XXVI, Quaracchi 1932, p. 132 sgg.; Ilarino da Milano, L'origine milanese delle Q., in Azione frune., 5 (1934), pp. 180-82; Mebchiorre da Pobladura, Hist. gener. O.F.M. Cap., I, Roma 1947, p. 467 sgg.; [B. da Bologna], Quadraginta horarum oratio, in Lexicon Capucinum, Roma 1951.

Quarenghi, Giacomo. - Architetto, n. nel 1744 a Valle Imagna (Bergamo), m. nel 1817 a Pietroburgo. Suo padre e suo nonno furono pittori. Dapprima studiò pittura e a Roma fu eselato di Raffaello Mengs. Passò all'architettura quando subì l'influsso fortissimo del Palladio. Si dedicò allo studio delle antichità classiche e giunse ad elaborare un proprio stile sobrio ma potente.

Nel 1771 il Q. riedificò la chiesa di S. Scolastica, a Subiaco. Nel 1779 si recò in Russia al servizio di Caterina II, diventandone l'architetto ufficiale. Non abbandonò poi più quella corte. Successivamente lavorò per Paolo I e per Alessandro I. Esplicò la sua attività specialmente a

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Pietroburgo, ove furono sue opere principali il Palazzo Inglese, il Teatro dell'Ermitage ( $1782-85$ ), ispirato a quello di Vicenza, l'Accademia delle Scienze, la Banca di Stato (1783-88), la Borsa, la cappella dei Cavalieri di Nolta (1798-1800), il Palazzo dell'Istituto Smolni) (1806-1808). A Tzarskoe Selo costrui il Palazzo Alessandro (1792-96). Costrul pure molti palazzi per privati.

Nelle sue costruzioni il Q. adottò i principi fondamentali dell'arte palladiana sia nella soluzione delle piante come nella chiara distribuzione delle masse equilibrate sia negli esterni che negli interni. Ottimo disegnatore e colorista, scavò un profondo solco nell'architettura e nella civiltà russa, contribuendo ad infondere nello spirito degli architetti russi il gusto per la nobiltà delle proporzioni, per la concezione austera e raffinata dello stile.

BibL.: G. Quarenghi, Pabbriche e disegni di G. O., Milano 1821: E. Lo Gatto, Gli artisti italiani in Russia. I. Roma 1934: M. Gibellino Krasceninnicowa, Storia dell'arte russa, II, Ivi 1937. Maria Gibellino Krasceninnicowa

QUARESIMA (Quadragesima). - Periodo sacro di 40 giorni in preparazione della Pasqua, da santificarsi con preghiera più frequente, con opere di carità, di penitenza e di mortificazione, specialmente col digiuno.

Secondo la prassi odierna ha inizio il mercoledí della settima settimana prima di Pasqua con l'imposizione delle ceneri e finisce al mezzogiorno del Sabato Santo. E divisa in tre periodi: 4 prime settimane, Settimana di Passione, Settimana Santa.

Nei primi secoli cristiani, come attestano s. Ireneo e Tertulliano, si praticava il digiuno soltanto per uno o due giorni a ricordo del tempo in cui Cristo mori e restò nel sepolcro, cioè il Venerdì Santo o il Venerdì e Sabato Santo. Insieme col giorno della Risurrezione questi tre giorni furono considerati il triduo pasquale, detto semplicemente "Pasqua". In preparazione a questo "Pascuale mysterium" si premettevano altri giorni di digiuno, che terminavano al Giovedi Santo incluso; p. es., in Alessandria per tutta la Settimana Santa; presso i montanisti per due settimane (Tertulliano); finalmente durante il sec. iv, sull'esempio del digiuno di Cristo nel deserto, s'introducono 40 giorni di preparazione, cominciando dalla domenica sesta prima di Pasqua, perché il digiuno era la caratteristica precipua, ma non esclusiva, delle opere buone di questi giorni. Secondo A. Chavasse, l'uso romano della preparazione pasquale consisteva : a) nel triduo sacro pasquale dal Venerdi Santo fino alla domenica di Risurrezione; b) nella Settimana Santa o di Passione, perché si leggeva la Passione di s. Matteo alla Domenica (detta oggi delle Palme), di S. Luca al mercoledì, di S. Giovanni al venerdi (v. settimana santa); c) nel digiuno di tre settimane, menzionato da Socrate (ca. a. 440); secondo il Duchesne erano tre settimane ininterrotte, secondo Callewaert erano tre settimane di digiuno severo intercalate con altrettante a digiuno mitigato. Recentemente Chavasse vede queste tre settimane ininterrotte, come il Duchesne (la "domenica mediana", la nostra domenica V), in uso già nel 354, anno del famoso "Cronografo", documento privato, senza carattere ufficiale; d) s. Girolamo nel 384 è il primo teste del nuovo uso romano delle 6 settimane di digiuno dalla sesta domenica al Giovedi Santo, in tutto 40 giorni. Scopo della Q. secondo s. Leone I (Servi., 45 : PL 54, 288 C.) era di condurre il popolo cristiano alla salvezza, i penitenti alla riconciliazione, i catecumeni al Battesimo. Nelle altre chiese, perché tutti i giorni si digiunava, si prolungava il digiuno di due, tre settimane, cioè in una Quinquagesima (v.), cominciando dalla domenica settima prima di Pasqua, specialmente nell'Italia del nord e in Gallia (Massimo di Torino e Fausto di Riez); o in una Seesagesima (v.), cominciando dalla domenica ottava, o in una Settuagesima (v.).

Anche nell'Oriente la preparazione pasquale comprendeva 8 settimane (una Seesagesima); cosi a Gerusalemme, in Siria ed in Antiochia. Queste settimane preparatorie non erano però dappertutto tempo di digiuno. A Roma la Quinquagesima fu introdotta dopo il 520 e la Seesagesima la si ritrova al tempo di Gregorio I (Chavasse), ma quanto al digiuno, Roma si tenne alla Q. propriamente detta, cioè
dalla domenica sesta fino al Giovedi o Sabato Santo, considerando, secondo Cassiano, Gregorio Magno, Isidoro, questi 36 giorni di digiuno come la decima parte dell'anno. I due giorni di mercoledi e di venerdi della Quinquagesima prima dell'inizio quaresimale erano giorni di preparazione; nel sec. vili insieme con i giorni addizionali del giovedi e del sabato vennero annoverati fra i 40 giorni di digiuno severo quaresimale ed il mercoledi divenne appunto il "caput quadragesimae".

Particolarità della Q. romana: a) ogni giorno si ha una liturgia propria, cioè celebrazione della Messa con formulario proprio. Mentre dapprima le domeniche sole avevano una liturgia, i mercoledi e i venerdi erano "aliturgici" con una sola Messa detta "catechumenorum". Già nel sec. Iv questi due giorni ed in più i lunedi furono "liturgici", nel sec. v lo divennero anche gli altri: eccettuati i 5 giovedi, i 2 sabati prima della seconda domenica e di quella delle Palme. Sotto Gregorio II (715-315 i giovedi, e finalmente nel sec. iv anche la domenica seconda e i due sabati divennero liturgici, b) Ogni giorno ha luogo la stazione (v.). c) Particolarità secondarie : l'ordine delle antifone del Communio dal mercoledi delle Ceneri fino al venerdi prima delle Palme è, secondo il numero progressivo dei salmi 1-26, intercalate con antifone prese dal Vangelo in alcuni giorni; il tratto "Domine, non secundum" nei tre giorni (lunedì, mercoledi e venerdi) d'origine gallicana, è nella liturgia romana dal sec. xi; l'orazione "Super populum" è riservata da s. Gregorio Magno soltanto alle ferie della Q.; finalmente un ordine doppio per i Vangeli che fino al mercoledi o giovedi della settimana IV sono presi dai diversi Vangeli (Q.), ma dal venerdi sono presi soltanto da Giovanni (l'antico ordine del digiuno primitivo romano di tre settimane). d) Particolarità romana erano gli scrutini durante il tempo di Q., dapprima alle domeniche III, IV, e V, poi alle ferie.

BibL.: G. Morin, Liturgie et bastiques de Rome au milieu du septieme siecle d'upers les listes d'Evangiles de l'Yuzburg, in Rev. béméd., 28 (1911), pp. 296-330; L. Duchesne, Origines du culte chrétien, Parigi 1923, pp. 254-60; G. Morin, La part des papes du sésieme siecle dans le développement de l'année liturgique, in Rev. béméd., 32 (1920), pp. 3-14; C. Callewaert, Sacris erudiri, Steenbrugge 1940, pp. 449-671; M. Ruphetii, Manuale di storia litur., II, Milano 1946, pp. 95-129; A. Chavasse, Le Carême romain et les Scrutins pabaptismaux avant le LIV siecle, in Rech. de se. relig., 35 (1948), pp. 323-81; id., Temps de préparation à la Pâques d'après quelques livres littés: Romains, ibid., 37 (1951), pp. 125-45; id., La préparation de la Pâques, à Rome, avant le IV siecle (Bibl. de la Faculté cultud. de théol. de Lyon, 5), Lione 1950.

Pietro Sclvin
QUARESMIO (Quaresmi), Francesco. - Palestinologo francescano, n. a Lodi il 4 apr. 1583, m. a Milano il 25 ott. 1656.

Presidente di Terra Santa (1618-19), fu inviate da Urbano VIII, nel 1629, in Mesopotamia per indurre il patriarca nestoriano all'unione con Roma; però non riusci. Ritornato in Italia fu guardiano, provinciale, curatore generale dell'Ordine a Roma. Per comporre la sua opera principale Elucidatio intraprese più viaggi in Terra Santa, Siria ed Egitto ed anche in parecchi paesi europei.

L'opera principale è Historica, theologica et moralis Terrae Sanctae elucidatio., (2 voll. in-fol., Anversa 16341639; nuova ed. del p. Cipriano da Treviso, 2 voll., Venezia 1880-81), nella quale Q. in 8 ll. tratta dei privilegi della Terra Santa secondo le bolle e i decreti dei Papi, dei pellegrinaggi e dei singoli luoghi della Terra Santa; presenta una carta geografica, disegni di Gerusalemme, del S. Sepolcro e della basilica di Betlemme. L'opera è assai stimata ed ancor oggi utile.

BibL.: Cipriano da Treviso, In vitam p. Promissi Quaresmii commemorium, in Elucidatio, cit., I, pp. 12-xi11; Wadding, Scriptores, pp. 91; Sbaralea, I, p. 296; M. da Civezza, Storia universale delle missioni francescane, VIII-XI, Firenze 1895, pp. 597-608; G. Golubovich, Sorte cronologica dei Superiori di Terra Santa, Gerusalemme 1898, p. 68 sg.; A. Teetaert, Quaresmius, in DThC, XIII (1927), coll. 1442-44.

Arduino Kleinbans
QUARTA (FUNERARIA) : v. PORZIONE.
QUARTERLY OF THE DEPARTMENT OF ANTIQUITIES IN PALESTINE, THE. - Collezione, ora conclusa (1949-50), di 14 voll., che co-

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stituirono il bollettino trimestrale del Dipartimento delle Antichità in Palestina, istituito dal Governo mandatario britannico, pubblicati a Londra dalla Oxford University Press.

Il I vol. apparve nel 1931-32, subentrando al Palestine Museum Bulletin, sospeso nel 1927.

Contribul, come strumento di pubblicazione strettamente scientifico, allo sviluppo di quegli scavi e ritrovamenti che costituiscono finora il periodo più fruttuoso della ricerca archeologica in Palestina. Suo scopo era di pubblicare con perfezione tecnica : a) ogni scoperta sia fatta durante gli scavi eseguiti dal Dipartimento o applicando altri metodi d'investigazione archeologica, sia avvenuta incidentalmente durante la sua attività ordinaria; 8) note sulle antichità contenute nel Museo del Dipartimento od altrove in Palestina, però non ancora pubblicate; c) testi e traduzioni che descrivono monumenti o siti storici di Palestina; d) notizie generali sull'opera archeologica in Palestina. Vi sono cosi trattati magistralmente ed esaurientemente scavi, numismatica, ceramica, iscrizioni, ecc. di quel periodo importante. Ancora più preziosa è la collezione per le bibliografie sugli scavi, sui musaici ed altri oggetti palestinesi, sicché è indispensabile per lo studio dell'archeologia biblica.

Hanno preso il suo posto, per il Regno hā̃imitico, l'Annual of the Department of Antiquities in Tordan (edito ad Amman da G. Lankester Harding, direttore generale); per Israele, il più accessibile fra diversi, l'Israel Expiration Journal, I (Gerusalemme 1932-51). - Pucro Siober

QUARTO (Qиастыs, Ḱuв̃̃̃osq). - Cristiano che in Rom. 16, 23 saluta, da Corinto, la comunità di Roma.

Il nome e il suo rapporto con questa comunità lo fanno supporre oriundo di Roma, o almeno latino. Gli aggettivi crdinali erano usati spesso dai Romani come nomi propri di persona: onde non è del tutto infondato che Q. fosse fratello di Terzo, nominato in Rom. 16, 22 quale amansense di Paolo. E commemorato dal Martirologio romano il 3 nov.

Bibl.: M.-J. Lagrange, Aus Romains, Parigi 1931, p. 377. Teodorico da Castel San Pietro
QUARTODECIMANI. - Con questo nome vengono designati i seguaci dell'antico computo ebraico, che poneva la festa di Pasqua al 14 nîsân (mese lunare di marzo), qualunque fosse il giorno della settimana in cui venisse a cadere. Quest'uso, ristretto quasi esclusivamente alla provincia proconsolare dell'Asia, era contrario alla prassi di Roma, che fin dal tempo di papa Sisto assegnava la domenica successiva alla suddetta celebrazione.

Di qui ebbe origine la cosiddetta "controversia pasquale", che non riguardava soltanto la data della Pasqua, ma anche la durata del digiuno e del significato principale della solennità : mentre i fedeli dell'Asia intendevano ricordare soprattutto la morte del Signore, altrove invece, specialmente a Roma, si dava maggior risalto alla risurrezione. Papa Vittore (189-99) decise di troncare la questione e dietro sua domanda si radunarono concili in tutta la Chiesa. Euscbio ebbe presenti le risposte inviate dai Concili delle province della Palestina, del Ponto e della lontana Osroene (Edeess), come pure le lettere scritte in questa occasione da Bacchillo di Corinto e Ireneo di Lione. Tutte queste risposte erano favorevoli alla data romana, salvo quelle dei Concili dell'Asia, dove Policrate, vescovo di Efeso, incitava alla resistenza, scrivendo al Papa: "Siamo noi che celebriamo il vero e genuino giorno (della Pasqua), senza aggiungere né togliere nulla... in conformità al Vangelo, senza variar nulla, ligi alla regola della fede... Sono vissuto sessantacinque anni nel Signore; sono stato in rapporto con i fratelli di tutto il mondo, ho letto tutta la Scrittura e non mi lascio intimorire da spaurendoli, perché uomini più grandi di me hanno detto: occorre obbedire prima a Dio che agli uomini" (Euscbio, Hist. eecl., V, cap. 24). Allora Vittore prese la grave decisione di staccare dalla
comunione ecclesiastica, come eretiche $\dot{\omega} \leq$ è $\tau 250$ 今̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ le Chiese dell'Asia. Ma Ireneo, giudicando eccessiva questa misura, scrisse al Pontefice una lettera, in cui lo esortava rispettosamente alla mitezza dimostrata dai suoi predecessori : "Fra i presbiteri (i vescovi di Roma) che prima di Sotero furono a capo della Chiesa governata ora da te, cioè Aniceto, Pio, Igino, Telesforo, Sisto, nessuno praticò le osservanze asiatiche né permise ai propri sudditi di eseguirle; ma ciò nonostante essi erano in relazioni pacifiche con quelli che provenivano dalle Chiese dell'Asia" (Euscbio, loc. cit.). Si ignora ciò che il Pontefice risolvesse, ma è certo che le Chiese asiatiche accolsero l'uso romano praticandolo fin dagli inizi del sec. IV.

Questi avvenimenti attestano altamente il primato del vescovo di Roma.

Bibl.: Eusebio di Cesarea, Hist. ecel., V, capp. 23-25: PG 20, 489-510: L. Duchesne, Star. della chiesa antica, I, Roma 1911, pp. 157-61; Fliche Martin-Frutus, II, pp. 84-87; G. Bardy, La biologia de l'Eglise de st Clément de Rome à st Irénée, Parigi 1942, pp. 201, 210-15. Emanuele Chastini

QUASI CONTRATTO. - E, secondo la dottrina e in alcuni ordinamenti positivi (fra cui il Cod. civ. italiano del 1865), una delle fonti dell'obbligazione (v.).

I. Sozione. - Per i giuristi il q. c. è un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le parti, senza che vi sia congiunto, neppure implicitamente, il consenso (cf. Cod. civ. italiano 1865 , artt. 1097, 1140). Per i moralisti invece, fatta eccezione di pochi, si ha il q. c., oltre che nell'ipotesi precedente, anche in ogni caso in cui il consenso esterno manchi, ma sia tacitamente incluso in un fatto (cosiddetto contratto tacito), come avviene quando alcuno assuma o accetti una carica o ufficio (ad es., medico, giudice, insegnante, sindaco, parroco, ecc.).

II. Diritto. - La dottrina del q. c. è intimamente congiunta con l'origine storica del nome. Il diritto romano classico non conosceva questo termine né aveva una teoria in proposito; prendeva tuttavia in considerazione alcuni negosi, dai quali sorgeva l'obbligazione senza l'intervento del consenso, e accostava questi negosi a figure di contratto. Posto come principio che l'elemento essenziale del contratto è il consenso, i giuristi postclassici, non potendo far rientrare queste figure in esso, elaborarono la teoria del q. c., indicando con tal nome quei fatti inciti che originavano un'obbligazione senza che l'agente avesse la volontà o intenzione di contrarla; e Giustiniano sancí il principio. Queste obbligazioni non proprie nasci ex contractu intelliguntur, sed tamen quia non ex maleficio substantium capiunt, quasi ex contractu nasci videntur (C. III, 28). La particella quasi nel testo indica chiaramente una somiglianza e una distinzione; vi è la somiglianza per la ragione che nei casi accennati si ha da un fatto lecito (non ex maleficio) una vera obbligazione; e vi è la distinzione in quanto non si dà vero contratto senza accordo o consenso, almeno tacito.

Fra le legislazioni recenti la germanica e la svizzera evitano di dare una classificazione delle fonti delle obbligazioni; la francese e l'italiana del 1865 (art. 1097) ammettono quattro fonti di obbligazioni. In dottrina fu discussa la convenienza di conservare la denominazione di q. c., che non appare nel Cod. civ. italiano vigente. Tuttavia, nell'enumerazione delle fonti delle obbligazioni, si afferma che queste derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (art. 1173). Il legislatore quindi, evitando il termine, ammette altre fonti di obbligazione che non siano il contratto e il fatto illecito.

Fra questi atti o fatti il Cod. civ. italiano attuale, sulle tracce del precedente, disciplina tre figure di q. c. : la gestione di affari (artt. 2028-32), il pagamento dell'indebito (artt. 2033-49) e l'arricchimento senza causa a danno altrui (actio de in rem verso romana: artt. 2041-42).

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Si disputa se a queste forme o figure civili di q. c. se ne possano aggiungere altre; in pratica l'art. 1173 ammette almeno la possibilità di altre figure non contemplate in specie dal Codice.
III. Morale. - I moralisti fanno rientrare nella figura del q. c. anche qualunque obbligazione derivante da accettazione o assunzione di carica e ufficio pubblico; nella quale ipotesi si deve piuttosto vedere un contratto tacito. La ragione di questa estensione può trovarsi nel fatto che, al tempo in cui il diritto civile fu fatto oggetto dell'attenzione dei moralisti, il diritto romano non era conosciuto e studiato nelle sue origini classiche, ma nella redazione giustinianea, con altre modificazioni e tradizioni non romane, mentre l'obbligazione derivante da incarico pubblico materialmente poteva essere accostata a quella della negotiorum gestio (quasi ex mandata). Recentemente alcuni moralisti ritornano al concetto romano; cosí il D'Annibale (Summula theol. mor., II, 4a ed., Roma 1896, n. 437) e il Vermeersch (Theologiae mor. prin., II, ivi 1923, n. 408); altri rilevano semplicemente la nozione diversa ed altri non ne parlano affatto.
IV. Origine dell'obbligazione. - Seguendo la nozione del diritto romano, gli autori cercano il fondamento dell'obbligazione del q. c. in teorie diverse; quella che trova maggiore favore e che si presenta più consona ai principi giuridici pone il fondamento nei principi della giustizia o equità naturale, sanciti dalla legge positiva; in quanto la legge naturale vieta a chi ebbe cose non dovutegli o curò negozi altrui di arricchirsi con danno di terzi oltre le spese incontrate. Per i moralisti evidentemente si danno fondamenti diversi, in armonia con il diverso concetto di q. c.

Come norma l'obbligazione che nasce dal q. c. è ritenuta di stretta giustizia almeno per quanto si riferisce alle figure disciplinate dal diritto civile, stante il principio che questo, in materia di determinazione del diritto di proprietà, sancendo o completando il diritto naturale, obbliga in coscienza. Si deve quindi stare alle norme relative date dalle leggi civili sotto pena di peccato, a meno che nel caso specifico l'applicazione non risulti opposta ai principi della giustizia naturale. Questa norma vale anche in materia ecclesiastica e per le persone ecclesiastiche fra di sé, in forza ed entro i limiti del can. 1529. Veramente il canone parla espressamente solo di contratti sia in genere sia in specie, tanto nominati quanto innominati; ma a norma del can. 18 si devono comprendere anche i q. c., anche perché il CIC non fa che rimettere alla legge civile per quanto riguarda le obbligazioni, interessandosi solo di quanto è materia propriamente ecclesiastica.

Se si considerano in particolare le varie prescrizioni positive (ad es., del Cod. civ. italiano attuale), si deve constatare che le obbligazioni scaturenti da q. c. si staccano nettamente da quelle derivate da contratto; e mentre in queste la volontà dell'individuo manifestata nel consenso ne fissa gli estremi in armonia o in aggiunta della legge, le obbligazioni del q. c. seguono norme d'equità naturale, interpretate o dalla legge o dal giudice (artt. 2030, 2031, 2037, 2038).

Per quanto tocca la parte morale dei q. c. nell'accezione dei moralisti, stanno le norme generali circa la sufficiente perizia e un adeguato aggiornamento, circa la diligenza nell'esplicazione dell'ufficio tale quale usa il buon pater familias, diligenza che si traduce nella prontezza a rispondere alle richieste, nella lealtà e impegno nel condurre sollecitamente a buon termine la cosa, nell'esclusione d'ogni forma di corruzione o di accettazione di persone, senza dimenticare il dovere grave di carità di prestarsi gratuitamente nei casi prescritti dalla legge o richiesti dalla porertà dell'individuo.

BibL.: S. Riccobono, La dottrina delle obbligazioni quasi ex contractu, Palermo 1917; A. Butera, Codice civile italiano commentato: libro delle obblig., parte 2*, Torino 1943, pp. 307-58; fra i moralisti, oltre i cittr., A. Ballerini-D. Palmicri, Opus theol. morale, III, 3* ed., Prato 1899, nn. 332, 896-98; G. Aurniya - C. A. Damen, Theol. mor., I, 16* ed., Torino 1950, n. 839.

Quasi DICITTO: v. DElitto.

QUASI DIOCESI. - Con questo termine, che non si trova nel Codice e nei documenti ufficiali, qualche autore indica le missioni sui iuris, le prefetture apostoliche e i vicariati apostolici. Il nome è suggerito da quasi-parrocchie.

BibL.: S. Paventi, La Chiesa missionaria. Manuale di missionologia dottrinale, Roma 1949, pp. 19-21. Saverio Paventi
QUASI DOMICILIO: v. DOMICILIO E QUASI DOMICILIO.

QUASI PARROCI. - Sono sacerdoti secolari o religiosi preposti alle quasi parrocchie dei vicariati e delle prefetture apostoliche.

I territori di queste circoscrizioni ecclesiastiche, che in gran parte dipendono dalla S. Congr. di Propaganda Fide (altre poche dalla S. Congr. Orientale), sono divisi in distinte frazioni, almeno in quei luoghi dove ciò è possibile; a ciascuna di queste suddivisioni viene assegnata una particolare chiesa con un gruppo di fedeli, a cui presiede un proprio rettore; questa porzione di territorio prende il nome di quasi parrocchia.

L'istruzione della S. Congr. di Propaganda Fide del 25 luglio 1920 (Sylloge P. F., n. 82) riconferma l'obbligo di dividere il territorio in quasi parrocchie e inoltre dà norme precise circa l'erezione delle medesime, permettendo però che parte della quasi diocesi rimanga indivisa e retta sotto forma di stazioni missionarie (v.) da vicari cooperatori. Eguale facoltà viene concessa anche per le diocesi missionarie con l'istruzione del 9 dic. 1920 (ibid., n. 83), la quale dà facoltà ai vescovi di nominare religiosi alla direzione delle parrocchie quando vi sia difetto di idonei sacerdoti secolari.

I q. p. sono equiporati ai parroci con tutti i diritti e gli obblighi e nell'ordinamento canonico vengono sotto il nome di parroci (can. 45 I § 2). Ad essi quindi si applicano tutte le norme che reggono l'istituto dei parroci (v. specialmente i cann. $454 \S 4 ; 456 ; 461 ; 1356$ ).

Vi sono solo alcune particolarità che riguardano sia l'istituzione dei q. p. che i loro obblighi. In rapporto alla stabilità sono considerati come parroci amovibili, cioè possono essere rimossi dal loro ufficio senza un vero e proprio processo amministrativo. La loro elezione, poi, se essi sono scelti nel clero secolare, è riservata all'Ordinario del luogo, con voto consultivo dei membri del proprio consiglio, composto da 3 dei più anziani e prudenti missionari (cann. 302, 457); se appartengono al clero regolare, si debbono osservare le norme stabilite per l'elezione dei parroci religiosi (can. 456). Queste formalità non sono richieste per la validità, ma affinché non vengano scelte persone inabili, sia per difetto di una solida fede, sia per la mancanza di conoscenza della lingua e delle consuetudini e delle tradizioni del luogo; difetti che potrebbero dare occasione di scandalo e arrecare danno alla missione.

Tra le obbligazioni differenti da quelle dei parroci emerge quella dell'applicazione della S. Messa. I giorni in cui i q. p. sono obbligati ad applicare la S. Messa per i loro fedeli sono: la Natività di N. S. Gesù Cristo, l'Epifania, i giorni di Pasqua, dell'Ascensione, di Pontecoste, del Corpus Domini, dell'Immacolata Concezione e dell'Assunzione di Maria Vergine, di S. Giuseppe, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo e di Ognissanti. Questa obbligazione che è reale e personale come quella dei parroci, si differenzia solo per il numero della applicazioni (cann. 306, 466).

Gli stessi obblighi hanno i parroci delle diocesi di missione ai quali sono stati applicati gli stessi statuti che regolano i q. p. (cf. il decreto della S. Congr. di Prop. Fide del 9 dic. 1920: AAS, 13 [1920], p. 17). Non si può estendere questa norma alle parrocchie che sono state avocate alla competenza della S. Congregazione Concistoriale (S. Congr. Concistoriale, $1^{\circ}$ ag. 1919: AAS, I [1919], p. 346).

Infine le quasi parrocchie sono soggette al tributo per il seminario, anche se tutti i loro redditi siano ricavati unicamente dalle obiezioni dei fedeli (can. 1356).

BibL.: oltre i comuni commenti al CIC. cf.: G. Vromant, Ius missionariorum, II, De Personis, Lovanio 1920: A. Heou-

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![img-17.jpeg](img-17.jpeg)
(fat. Masei di Roma)
In alto: L'EXCUBITORIUM IMPERIALE trasformato in oratorio dei Quaranta Martiri - Roma, chiesa di S. Maria Antiqua. In basso: TRASFIGURAZIONE SIMBOLICA. Decorazione pittorica del sec. viII della parete orientale dell'oratorio dei Quaranta Martiri, a sinistra dell'abside - Roma, chiesa di S. Maria Antiqua.

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![img-18.jpeg](img-18.jpeg)

A sinistra: CASA IN PIETRA A VARENNES. A destra: FACCIATA DELLA CAPPELLA DETTA DE PROCESSION, luogo di stazione in occasione di processioni, costruita ca. il 1735 - Neuville.

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Tze-Cheng. De quasi paroccine erectione, Roma 1944: P. Bartoccetti, Jus constitutionale missionum, Torino 1947, p. 185 sgg. Giuseppe Damiola
" QUAS PRIMAS". - Enciclica dell'11 dic. 1925, con cui Pio XI istituì la festa di Cristo Re (AAS, 17 [1925], pp. 593-610).

Dopo un esordio in cui ricorda i frutti spirituali dell'Anno Santo (1925), il Papa tratta ampiamente e con particolare chiarezza teologica della regalità di Gesù Cristo. Dimostrata con la Scrittura e la Tradizione (patristica e liturgica) l'esistenza di questa prerogativa del Redentore, ne illustra prima il duplice fondamento (unione ipostatica [iure nativo] e redenzione [iure quaesito]), poi l'intima natura (comprende il triplice potere: legislativo, giudiziale, esecutivo; è di indole prevalentemente spirituale, ma si estende anche, in certo modo, alle cose temporali), per concludere con importanti rilievi sul regno sociale di Gesù Cristo; infine stabilisce che venga celebrata in tutta la Chiesa la festa della regalità di N. S., l'ultima domenica di ott.

BibL.: R. Garrigou-Lagrange, La royauté universelle de N. S., in La Vie spirit., 1925, pp. 5-21; Ch.-V. Hóris, La royauté du Christ, in Rev. des se. phil. et théol., 15 (1926), pp. 297-324; B. Luvaud, La royauté temporelle de J.-C. sur l'univers, in La Vie spirit., 1926, suppl., p. 117 sgg.; annm., La festa di Cristo Re. Decimo, e orticali, Roma 1926; E. Hugon, Doctr. theol. de Christo Rege (nota on: Pit PP. XI - Quos Primus, in Angelicum. 4 (1927), pp. 1-18; J. B. Bord, La festa e la Messa di Cristo Re, trad. A., Firenze 1928. Antonio Piolanti

QUATTRO CORONATI: v. CORONATI, QUATtRO SANTI.

QUATTRO TEMPORA (ieiunium quattuor temporum). - I tre giorni di digiuno e penitenza (mercoledì, venerdi e sabato) all'inizio d'ognuna delle quattro stagioni dell'anno, detti da Leone I (m. nel 461) e nei libri liturgici antichi ieiunium mensis primi (di marzo, cioè della primavera), mensis quarti (di giugno, cioè d'estate), mensis septimi (di sett., cioè dell'autunno) e mensis decimi (di dic., cioè d'inverno); dal sec. viri vengono chiamati Q. T. Liturgicamente si dicono "feriae maiores privilegiatae".

Per le T. di primavera e d'estate non vi fu sempre un'esatta uniformità di celebrazione; quelle di primavera, talvolta celebrate nella prima settimana di marzo, furono stabilite, forse da Gelasio I, alla prima settimana di Quaresima; quelle d'estate, dapprima nella settimana di Pentecoste, poi, trasferite da Leone I nella seconda o terza settimana dopo Pentecoste, ricevettero da Gregorio VII, nel Sinodo pasquale del 1078, il loro posto originario. Così resta fissato il loro ordine e posto : nella prima settimana della Quaresima, nell'ottava di Pentecoste, dopo la festa della S. Croce del 14 sett. e nella terza settimana dell'Avvento (fra la seconda e terza domenica) : giorni di digiuno e di penitenza per attirare sui frutti della terra le benedizioni di Dio e per ringraziare del buon raccolto. Da Gelasio I fu aggiunta la caratteristica delle ordinazioni ecclesiastiche.

Le T. sono di origine romana; furono introdotte nella liturgia, secondo il Liber Pontificalis, da papa Callisto (m. nel 223), ma questa notizia non è certa; Leone I ne parla per il primo (Ser., XIX, 8, 2: PL 54, 459) come d'una cosa da lungo tempo in uso. Fuori di Roma la diffusione fu lenta. Nel sec. vi non erano ancora conosciute a Capua, nel sec. vir a Napoli. In Inghilterra furono introdotte da s. Agostino nel sec. vir; in Germania da s. Bonifacio nel sec. viII; a Verona da Ratasio nel sec. x; a Milano, dopo il sec. xir.

Sulla loro origine non s'è d'accordo: per L. Duchesne, le T. sono il resto della primitiva settimana liturgica con due giorni di digiuno stagionale al mercoledì e al venerdi, compreso il sabato in preparazione alla domenica; rilassatasi col tempo la rigida disciplina, Roma la mantiene una