sur les religions sémitiques, $2^{\text {a }}$ ed., Parigi 1905, pp. 378, 405 sgg.; P. Dhorme, Le séjour des morts chez les Babyloniens et les Hébreux, in Revue biblique, 16 (1907), p. 75 sg.; F.-M. Abel, Géographie de la Palestine, I, Parigi 1933, pp. 322-29; A. Clamer, Dontsiranome (La Ste Bible, ed. L. Pirot, 2), ivi 1940, pp. 524, 526 sg.; J. Chaime, Le livre de la Génèse, ivi 1948, pp. 104 sgg., 106, 109; A. Gelin, Sond bibál., 31, ivi 1949, p. 72 sg.
RAPHAIM, Valle di. - Fertile (Is. 17, 5) pianura a sud-ovest di Gerusalemme, detta oggi Baqà (in ebr. 'èmeq réphá'im).
Secondo Ios. 15, 8 sg. essa risaliva a nord verso Nephros ( $=$ Lifta). Appare nel tracciato del confine tra le tribù di Giuda e di Beniamin, ma a sud di esso (Ios. 15, 8; 18, 16). Erroneamente pertanto Eusebio (tradotto da s. Girolamo) la pone nella tribù di Beniamin a nord di Gerusalemme. Al tempo di Saul, fu invasa dal Filistei (II Sam. 23, 13-17; I Par. 11, 15-19); David ve li sconfisse due volte (II Sam. 5, 17-21; I Par. 14, 8-12).
Bibl.: H. Vincent, Jérusalem. Recherches du topographie, d'archéologie et d'histoire, I, Parigi 1912, pp. 118-24; L. Desnoyers, Histoire du peuple hébreu, II, ivi 1930, pp. 160-65; F.M. Abel, Géographie de la Palestine, I, ivi 1933, p. 402; A. Midebielle, in La Ste Bible (ed. L. Pirot, 3), ivi 1940, p. 486. Francesco Spadafora
RAPHIDIM. - Stazione campale degli Israeliti, nel loro itinerario dal Mar Rosso al Sinai, situata fra la steppa di Sin ed il Sinai (Ex. 17, 1), dopo le tappe di Daphea ed Alus (Num. 33, 12-13), celebre per la sorgente che Mosè vi fece scaturire dalla roccia di Horeb (Ex. 17, 1-7) e per la vittoria riportata sugli Amalesidi, in cultrfulae il valore di Giosuè (ibid. 17, 8-16).
Fin dal sec. Iv (Eusebio, Ouam., 142, 22; Eteria nella parte dell'itinerario riportata in Pietro Diacono) R. fu localizzata nel Wâdi Fejrân, e anche oggi sul Gebel Tahûneh, sovrastante l'oasi Fejrân, si notano i resti delle chiese scette a commemorarvi gli avvenimenti di R. Seguendo i pellegrini antichi anche non pochi moderni segnano le tappe dell'itinerario dalla pianura di el-Marḥah ( $=$ deserto di Sin ?) al Sinai attraverso le miniere di Magarah (Daphea) e le valli Mukatteb (Aluš?) e Fejrân (R. ?). Ma già nel 1900 il p. Lagrange faceva notare che la pianura di elMarḥah ( $=$ deserto di Sin ?) non è topograficamente fra "Elim ed il Sinai" (Ex. 16, 1) e che qualora fosse stato seguito l'itinerario segnato dalla tradizione non si spiegherebbe il silenzio biblico sull'oasi di Fejrân, la perla della penisola sinaitica. Egli proponeva l'itinerario da Dabbet er-Ramleh ( $=$ deserto di Sin) per le miniere di Şerâbit el-Hâdim (Daphea) e per le valli el-Têšš (Aluš) e Erfâjid (R.) al Sinai. Questa direzione è oggi preferita sia per la traccia degli antichi nomi di Aluš e R. conservata nei nomi arabi di el-'Ešš e Erfâjid, sia perché più rispondente alla topografia di tutta la regione.
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Bib.: A. Molini, s. v. in DB. V. coll. 980-86; M.-J. Lagrange, in Revue biblique, 9 (1900), pp. 83-86; B. Ubach, La Biblia (Illustracio pels Musius de Montserrat, ab. it), Montserrat 1934, pp. 84-86 (sono esaminate e discusse le diverse ipotesi con fotografie dei luoghi : preferenza per ErBijid). Donato Baldi
RAPHOE, diOCESI di. - Città e diocesi nel nord-ovest dell'Irlanda. Essa comprende la maggior parte della contea di Donegal, nulla provincia ecclesiastica di Armagh e nella provincia civile di Ulster. Nella diocesi vi sono 27 parrocchie, 88 sacerdoti secolari e 9 regolari. Nel 1946 la popolazione della diocesi era di 95.815 ab. dei quali 80.985 cattolici.
I patroni della diocesi sono i ss. Colombano ed Eunan. R. fu sede vescovile fino alla riforma; nel xvir sec. il vescovo John O'Culenan risiedette a Killybega, ma sin dai primi anni di questo secolo la Cattedrale e la residenza dei vescovi sono a Letterkenny. Noll O' Boyle (15911611) soffri molto per la fede cattolica. Dalla sua morte fino al 1625 la diocesi fu governata da vicari apostolici. John O'Culenan (1625-61) fu molto perseguitato e fu mandato in esilio nel 1653; mori e fu sepolto a Bruxelles. Dal 1661 fino al 1695 la diocesi fu di nuovo retta da vicari apostolici o da amministratori. James O'Gallagher (17251737), a causa delle leggi contro i cattolici, fu costretto a vivere nascosto in un'isola in un lago, dove scrisse sermoni in lingua irlandese che furono stampati nel 1736. In questa diocesi vi sono i resti dell'alibazia francescana di Donegal, vicino alla quale il laico francescano Michael O'Cleirigh e i suoi collaboratori compilarono gli annali del regno di Irlanda tra gli anni 1632-36. Nel 1901 l'antico Capitolo cattedrale di R. fu ristabilito da Leone XIII.
Bibs.: St. Adamman, Life of st. Columba, Dublino 1827; W.M. Brady, The episcopal succession in England, Scotland and Ireland, I, Rome 1876; E. Maguire, A history of the diocese of $R$. Dublino 1920; B. Jennings, Michael O' Cleirigh and his associates, Dublino e Cork 1936; I. Lynch, De Procellibus Hiberniac, Dublino 1944; Irish catholic directory and almunac 1931, ivi 1951 .
Cataldo Giblin
RAPID CITY, diOCESI di. - Città e diocesi nello Stato di South Dakota (U. S. A.). Suffraganea di S. Paolo.
Copre un territorio di 43.000 miglia q. con una popolazione totale (censimento del 1950) di 155.969 ab. Vi sono 1.13 sacerdoti dei quali 28 religiosi (Benedettini, Cavalti, Missionari del S. Cuore), 84 parrocchie, 8 cup pelle, 81 missioni, 49 stazioni, 6 congregazioni femminili con 181 religiose, 16 seminaristi e 5 ospedali. La diocesi di R. C. fu dapprima eretta il 4 ag. 1902 sotto il nome di diocesi di Lead per smembramento del vicariato apostolico di Nebraska. Quest'ultima diocesi fu eretta nel 1859 per il Nebraska, il Dakota e l'Idaho. Nel 1902 il territorio aveva soltanto 6000 cattolici che sono diventati oggi 43.360 . Pio XI, con la cost. Apostolicis litteris del $1^{\circ}$ ag. 1930 trasferì la diocesi in R. C.
Bibs.: J. G. Shea, History of the Catholic Church in the United States, IV, Nuova York 1892, p. 654 sg.; T. F. Meehan, Lead, in Cath. Enc., IX, p. 98; AAS. 23 (1931), pp. 113-14; The Official Catholic Directory, Nuova York 1950, pp. 402-04. Gastone Carriere
RAPIN, RÉnÉ. - Gesuita, umanista e teologo, n. a Tours il 3 nov. 1621, m. a Parigi il 27 ott. 1687.
Entrato nell'Ordine nel 1639, insegnò 9 anni belle lettere; indi si diede interamente alla vita di scrittore. Valente poeta e prosatore latino, si meritò con le sue Eslogae sacrae (Parigi 1659), e specialinente con Horrarum libri IV (ivi 1665), la fama di novello Teocrito; celebri rimasero anche e assai ambiti i suoi componimenti aulici latini, i cantí elegiaci in morte di personaggi illustri, i carnoi triumfali in onore del Mazzarino e di Luigi XIV, l'Odarum liber, indirizzato a Clemente IX. Notevole il suo spirito caustico nella "querelle des anciens et des modernes contro i pp. F. Vavasseur e P. Mambrun, parteggiando per gli antichi. Più valide ed efficaci, per fine acutezza e padronanza della materia, gli studi comparativi di critica letteraria fra Virgilio ed Orazio, Omero e Virgilio, Cicerone e Demostene, Tucidide e Tito Livio,
Platone, Aristotele e i Padri. Lasciò pure varie opere ascetiche e teologiche, fra cui : L'esprit du christianisme (Parigi 1672), La perfection du christianisme, tirée de la morale de Jésus Christ (ivi 1673); ma indispensabili restano ancora per copia di notizie e di dati due opere pubblicate postume: Histoire du jansénisme depuis ses origines jusqu'en 1644 (a cura dell'abate Domenech [Parigi 1861], che però ne diede un testo mutilo, zeppo di errori, con nomi irriconoscibili) e Mémoires sur l'Eglise et la société, la cour, la ville et le jansénisme (a cura di L. Aubineau, 3 voll., ivi 1865 ).
Bibs.: i suoi scritti letterari e religiosi in Oeuvres complètes, 2 voll., Amsterdam 1693; 3 voll., ivi 1709-10 e L'Aia 1725. V. inoltre: Sommervogel, VI, coll. 1443-58; D. Bouhours, Vie du p. R., Parigi 1723; L. Aubineau, Mémoires sur l'Eglise ecc., I, ivi 1865, Introduction, pp. I-xxvir; H. Chérot, Jansénius et le p. R., Bruxelles 1890.
Celestino Testore
RAPINA: v. Furto.
RAPISARDI, Mario. - Poeta, n. a Catania il 25 febbr. 1844, m. ivi il 4 genn. 1912. Insegnò letteratura italiana nella patria Università.
Temperamento solitario e cerrucciato, dopo un avvio di superficiale ottimismo, in cui, con il poema La palingenesi (1868), auspico un rinnovamento religioso concepito nei termini laici dell'antichericalismo e del positivismo allora di modo, si atteggiò, in consonanza con il satanismo carducsiano, a celebratore di Lucifero, quale simbolo del progresso e debellatore della superstizione, nell'omonimo poema (1877), saturo di dileggi del dogma cattolico (nota la sua polemica col Carducci provocata da alcune terzine satiriche del poema). Nel Giobbe (1884) il personaggio biblico è degradato a una specie di Faust positivista, tra particolari blasfemi e deliri sacrilegamente sensuali. Ispirata alle idee socialiste è la raccolta lirica dal titolo Giustizia (1883), mentre il volumetto delle Poesie religiose (1887), se rappresenta la sezione artisticamente più felice della ponderosa opera rapisardiana, non trascende tuttavia i limiti di una religione della natura, concepita quale approdo dell'umana angoscia di fronte al mistero; e pervasi di intima tristezza sono anche i Poemetti (1885-1907), mentre il poema l'Atlantide (1894) segna una ripresa socialistica.
L'esuberanza isolana assai spesso trascinò il R. a sonorità verbali e ad architetture macchinose, nel tentativo di trasfigurare i concetti in fantasmi poetici; non mancano, però, nella sua poesia oasi di classica misura e apprezzate furono le sue versioni da Lucrezio, Catullo, Orazio e Shelley.
Bibs.: il R. stesso curò l'ed. inoperale delle sue opere (Poemi liriche e traduzioni), Palermo 1912; l'Epistolario a cura di A. Tomaselli, Catania 1922. Studi : C. Pascal, La vita e l'opera poetica di M. R., ivi 1914; F. Tauro de Tintis, L'arte e il pensiero dei M. R., Recanati 1970; A. Tomaselli, Commentario rapisardiano (con vasta bibl.), Catania 1932; E. Bevilacqua, Rapisardiana, ivi 1932; N. Cappellani, M. R., 27 ed., ivi 1938; C. Musmarra, Il cartaggio fra M. R. e G. A. Costanzo, ivi 1947. Enzo Navarra
RAPOLLA, DIOCESI di: v. MELFI E RAPOLLA, diOCESI di.
RAPPRESAGLIA. - Genericamente parlando, la r. è una misura coattiva, con la quale si intende dirimere una questione di diritto non potuta risolvere in via pacifica.
L'origine della r. risale assai lontana nel tempo. L'opinione comune più verosimile ritiene che essa derivi dalla faida germanica, la quale, avendo perduto la sua forma di vendetta privata tra i cittadini di un medesimo Stato, nel medioevo rimase soltanto in vigore tra i membri di comunità diverse. Abbandonata prima all'iniziativa privata, venne di mano in mano sottoposta a un regime giuridico. Già fin dal sec. tz si notano i primi tentativi di regolarne l'uso. Apposite leggi vietano al privato di ricorrere ad atti di r. senza la previa autorizzazione della collattività, alla quale tale autorizzazione appartiene, e speciali trattati stabiliscono che il permesso non deve esser concesso, se prima l'autorità, alla quale è soggetto l'offensore, non sia stata avvisata e abbia negato la soddisfazione richiesta.
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Con il progredire del tempo l'istituto si va meglio configurando. Nei secc. xili e xiv parecchi statuti municipali, come, ad es., quelli di Firenze, ne regolano strettamente l'esercizio, con l'evidente intenzione di arginare l'arbitrio. Si nota fin da questo periodo la tendenza di revocare allo Stato la difesa degli interessi privati dei cittadini, tendenza che, rafforzatasi con il maggior potere ottenuto dall'autorità pubblica, condusse verso il sec. xv alla quasi totale sparizione della r. privata esercitata per concessione dello Stato.
Una più larga applicazione essa ebbe nel diritto marittimo. A causa del disordine regnante nell'alto mare, si formano nel medioevo associazioni di commercianti, che, per difendere le navi degli associati dalle incursioni dei pirati, s'incaricavano di estorcere con la forza la riparazione dei danni sofferti, senza attendere alcuna licenza di correre il mare da parte dello Stato. Ma anche qui l'evoluzione della civiltà portò ad una graduale restrizione della primitiva libertà : l'iniziativa privata venne condizionata alla concessione delle cosiddette lettere di marca o di r., rilasciate dall'autorità competente, finché (1856) la Convenzione di Parigi aboli definitivamente l'uso della corsa del mare, riservando soltanto agli Stati la tutela degli interessi dei sudditi.
Le r. si distinguono dalla guerra per parecchi aspetti. Questa è l'ultimo mezzo, al quale uno Stato può far ricorso dopo aver esperiti tutti i tentativi di composizione pacifica e, come tale, richiede una causa proporzionata ai gravi danni che suole produrre. La r. non raggiunge l'intensità della guerra nell'esercizio della coazione, e può quindi essere adoperata per una causa meno grave. Inoltre la guerra produce l'immediata rottura delle relazioni pacifiche, la r. invece per se stessa non interrompe lo stato di pace, e quando è connessa con le ostilità belliche conserva il suo carattere distintivo, in quanto va oltre le leggi che regolano la condotta delle ostilità e vi deroga positivamente, in risposta ad analoghi procedimenti del nemico.
Anche con l'intervento la r. ha una spiccata somiglianza; si può tuttavia tracciare tra i due istituti una linea di divisione. La r. si esaurisce nella lesione del diritto altrui proporzionale all'offesa ricevuta, così che lo Stato, che vi ricorre, messo in atto il processo coattivo prescelto a titolo di reazione, non può ricorrere ad altre misure, se non interviene una nuova lesione del diritto. Nell'intervento, invece, l'ampiezza del procedimento è più estesa e permette l'uso reiterato dei mezzi coattivi, finché la volontà della parte contraria non si sia piegata alle giuste richieste dell'altra. Ma la nota distintiva più evidente consiste nel fatto che l'intervento non può aver luogo durante lo stato di guerra, mentre la r. anche durante il periodo bellico conserva piena efficacia.
L'elemento specifico poi, che la distingue dalla ritorsione, consiste nel fatto che questa non richiede come suo presupposto una lesione del diritto, né la reazione deroga ad alcuna norma giuridica vigente, quella invece suppone sempre la lesione del diritto, alla quale risponde con un'eguale infrazione.
In conformità del concetto fin qui spiegato, il diritto internazionale riconosce le r. in tempo di pace e le r. in tempo di guerra. Così gli antichi giuristi e moralisti, come anche i moderni, concordano nell'ammettere in linea di principio la liceità delle r. Fra i giuristi contemporanei, nondimeno, le divergenze sono gravi, quando si tratta di stabilire il fondamento giuridico dell'affermata legittimità. Secondo la dottrina degli antichi, compresi gli autori cattolici, le r. mutuavano la ragione di essere e la loro legittimità dalla difesa del diritto leso dalla parte contraria, e quindi la fonte prossima, donde facevano
scaturire la facoltà di ricorrere ad atti coercitivi, consisteva sia nel diritto prevalente dell'offeso sia nel bene più universale della società delle genti.
In questa, a causa della mancanza di un'autorità sovrana per l'amministrazione della giustizia, l'esercizio della difesa rimane devoluto ai soggetti, i quali, tutte le volte che si verifica una lesione a loro carico, hanno la facoltà di adottare quelle misure, che ritengono più idonee alla rivendicazione del proprio diritto, secondo le superiori leggi della giustizia. A questa ragione fondamentale si aggiungeva, specialmente nella concezione dei moralisti e dei teologi, una considerazione più universale, ricavata dal bene comune della collettività. La società delle genti ha il diritto prevalente che l'ordine non sia turbato e le relazioni tra gli Stati non siano rese precarie dalla libertà concessa al delitto. Ora il solo modo possibile per ridurre in atto questa esigenza, finché nella società internazionale manca un potere centrale, consiste nel concedere ai singoli soggetti di essa la facoltà di punire il delitto, per la reintegrazione della giustizia, non potendo la causa essere rinviata a una superiore istanza.
Ai principi riferiti non è rimasta fedele la dottrina contemporanea sotto l'influsso del positivismo giuridico. Infatti una buona parte dei pubblicisti ritiene che lo Stato possa legittimamente ricorrere alle r. per la difesa di qualsiasi interesse, e quindi implicitamente nega che il fondamento unico del diritto risleda nella riparazione del torto causato dall'azione illecita altrui. Vi è poi chi, a temperare la crudezza della teoria, che erige la forza a criterio delle relazioni internazionali, distingue tra interessi di maggiore o minore importanza, ritenendo che soltanto i primi siano motivo sufficiente alla legittimità degli atti di r. Per la confutazione v. GUERRA.
Una tal quale concordanza di opinioni esiste tuttavia circa il principio della proporzionalità tra l'azione illecita e le vie di fatto scelte a titolo di r. La regola è per se stessa ovvia. Il fondamento giuridico e morale della r. risiede, come si è detto, nella lesione del diritto, e la sua finalità consiste nella riparazione del torto. Posto ciò, quando le r. hanno raggiunto i limiti dell'offesa, cade il fondamento della loro legittimità e rimane estinto il fine, al quale erano dirette. Conseguentemente ogni eccedenza dalla stretta legge della proporzione tra azione illecita e risposta violenta si pone fuori dell'ambito della giustizia e diventa illegale. Deve, dunque, essere esclusa l'opinione che aggiudica allo Stato offeso la massima libertà di azione.
Un'eguale concordanza non si è ancora raggiunta sulla questione se il diritto di r. si possa esercitare anche verso i privati cittadini. I teologi antichi, quali, ad es., il de Vitoria e il Molina, furono in favore della soluzione positiva, movendo dal principio della responsabilità collettiva dei sudditi con il sovrano. Qualche autore moderno ricalca ancora, con le dovute modificazioni, le vestigia della dottrina antica, altri, invece, escludono in modo categorico che si possano colpire direttamente i privati, e questa sembra l'opinione di gran lunga più probabile. Da molto tempo, infatti, l'evoluzione del diritto delle genti si è orientata verso l'esenzione dei privati dall'essere oggetto diretto degli atti di r. Puecchie convenzioni hanno provveduto alla tutela delle proprietà dei singoli cittadini, e la dottrina, seguendo il progresso generale delle istituzioni, si è espressa sempre più decisamente contro le misure adottate direttamente a carico dei privati.
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A questo sano orientamento del diritto internazionale si aggiunge che, secondo il principio già stabilito da Ulpiano e oggi accettato da un buon numero di giuristi, gli individui, in quanto tali, non sono obbligati a rispondere dei debiti contratti dalla comunità ut singuli ma ut universitas (1. 7 § i D. 3, 4). Ammessa, dunque, la solidarietà civile di tutti i membri della collettività, sulla quale facevano leva gli antichi teologi, si può negare la logicità della conclusione, poiché da quella segue soltanto che i cittadini privati possono essere colpiti indirettamente, attraverso la comunità, e non singolarmente, non essendo come tali obbligati a rispondere dei debiti collettivi. Conseguentemente sembra certa la sentenza che ritiene legittime le r. tra Stato e Stato e illegittime quelle dirette a colpire direttamente il privato.
Circa la liceità delle r. belliche non si discute. I principi razionali, che giustificano l'adozione dei mezzi violenti in tempo di pace, continuano ad esercitare il loro influsso anche durante il corso delle ostilità e a comunicare allo Stato offeso dal procedimento illegale altrui, nella condotta della guerra, la facoltà di colpire l'avversario, sorpassando i limiti del diritto bellico vigente. Accettata in linea di principio la legittimità delle r. belliche, bisogna subito stabilire i confini entro i quali possono venire adoperate per rimanere nella legalità. Lo Stato, contro il quale si possono legittimamente rivolgere le r., è solamente quello che ha posto l'atto illecito, lesivo delle leggi di guerra, vale a dire il belligerante avversario autore responsabile delle infrazioni del diritto. Ciò è evidente e non occorre dimostrazione.
Per determinare le altre restrizioni, che regolano l'uso delle r. belliche, tra le norme del diritto di guerra, occorre distinguere quelle che vengono imposte da esigenze universali di umanità e di giustizia, dalle altre che devono la loro origine alla volontà degli Stati e appartengono al diritto positivo. Le prime, poiché scaturiscono da un ordine oggettivo di valori, che la natura medesima determina e tutela, mutuano dalla fonte, donde dimanano, quel carattere assoluto, che le rende valide sempre e in ogni caso. Le seconde, invece, sono costituite da integrazioni volontarie e, quindi, accidentali alla legge fondamentale imposta dalla natura, e come tali sono passibili di positiva sospensione, se una causa proporzionata e una finalità superiore lo richiedano.
Da questa distinzione deriva la regola generale, secondo la quale devono essere ritenute sempre illecite le r., che ledono il diritto umano e fondamentale, opera sapiente della natura e del suo supremo ordinatore; lecite, al contrario, saranno quelle poste in deroga al diritto positivo, il cui valore dipende unicamente dalla volontà contrattuale degli Stati. Per rendere chiara questa divisione e la conseguente legge generale da essa ricavata, possono servire come esempio la legge di guerra italiana dell's luglio 1938 e gli annessi della Convenzione dell'Aja del 18 sett. 1927. Il principio direttivo stabilito dalla legge italiana (art. 34), secondo il quale «non si devono recare al nemico sofferenze superflue e danni in distruzioni inutili n, deriva da una norma di giustizia naturale e da un'esigenza universale di umanità. Applicazioni concrete di questo principio devono essere ritenute le disposizioni della medesima legge all'art. 35, con le quali si proibisce, secondo le analoghe disposizioni della citata Convenzione dell'Aia, art. 33 degli annessi : 1) di adoperare veleni e armi avvelenate; 2) di usare violenza proditoria ovvero
uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposto le armi o non avendo più modo di difendersi, si sia arreso a discrezione; 3) di sparare contro i naufraghi del mare e dell'aria; 4) di dichiarare che non si dà quartiere; 5) di impiegare proiettili esplosivi; 6) di impiegare pallottole che si dilatano o si schiacciano facilmente nel corpo umano; 7) di saccheggiare le località, ancorché prese d'assalto; 8) di distruggere i beni nemici o impadroniranno.
Dallo stesso ordine oggettivo dei valori morali sono vietate le crudeltà contro i prigionieri o contro i privati, particolarmente se si tratta di deboli e inermi. Sempre illecite pertanto dovranno ritenersi le r. belliche, che derogassero a queste leggi fondamentali ed essenziali, anche nella supposizione che il nemico le abbia per primo violate. Il crimine commesso da uno Stato, mentre da un lato genera nell'avversario la facoltà di punirlo secondo l'ampiezza e la gravità del misfatto, non estende tale potere oltre i confini della legge naturale di giustizia e di umanità, la quale vieta ogni mezzo intrinsecamente cattivo.
Diverso, invece, è il giudizio sulle r., che sono poste in deroga al diritto positivo internazionale, in quella parte che dipende unicamente dalla volontà contrattuale degli Stati. La r. resta tuttavia un terribile diritto, da maneggiarsi, anche durante il periodo delle ostilità belliche, con somma circospezione; in caso contrario il suo esercizio condurrà gradualmente a dare alla lotta un'asprezza rovinosa, con il superamento di tutte le barriere morali e giuridiche. L'umanità benedirà il giorno, nel quale un più sano ordinamento internazionale farà sparire la dura necessità del ricorso alle r. per la rivendicazione del diritto.
Bib.: L. A. Muratori, De représentis, in Antiquitates Italicae medii arci, IV, Milano 1741, diss. Lv: P. Fiore, Diritto internazionale pubblico, II, Torino 1888, pp. 598-604; A. Del Vecchio-E. Casanova, Le r. nei comuni medievali, Bologna 1894; G. Arias, La base delle r. nella costituzione sociale del medioevo, Roma 1904; B. Guarini, Le r. in tempo di pace, ivi 1910; L. Le Fur, Des représailles en temps de guerre, Parigi 1919; C. Strupp, Theorie und Praxis des Völkerrechts, Berlino 1923, p. 80 sgg.: Y. De La Brière, Evolution de la doctrine et de la pratique en matière des représailles, in Recueil des cours de l'Académie de droit intern., 22 (1928, II), pp. 241-93; L. Olivi, Diritto internazionale pubblico, Milano 1933, pp. 431-56; A. Messineo, Spazio vitale e grande spazio, Roma 1942, pp. 191-262. Antonio Messineo
RAPPRESENTANZA (NEGLI ATTI GIURIDICI). - E l'istituto per il quale una persona interviene a compiere un negozio giuridico (v.) valevole per un'altra, con l'effetto che le conseguenze delle manifestazioni di volontà del rappresentante si producono nei confronti del rappresentato o dominus negotii. La r. così definita (cf. art. 1388 Cod. civ. ital.) è la cosiddetta r. diretta, che si distingue da quella indiretta (propria, per es., del diritto romano), nella quale il rappresentante agisce per conto, ma non in nome del rappresentato, sì che gli effetti del negozio si riversano su quest'ultimo solo in virtù di un rapporto interno fra rappresentante e rappresentato.
Il rappresentante è diverso dal nuncius: questi, infatti, è un puro strumento di trasmissione della volontà del dominus negotii, mentre il primo collabora nella formazione della volontà.
La r. non può applicarsi a tutti gli atti giuridici : alcuni tra questi, infatti, hanno carattere tale da non potersi compiere che personalmente (testamente, emancipazione). Nel matrimonio cosiddetto per procura, le mansioni del rappresentante sono rigidamente limitate, si da farne piuttosto un nuncius, che un rappresentante in senso proprio.
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Il potere del rappresentante può trovare la sua fonte nella legge ( $r$. legale degli incapaci e $r$. organica delle persone giuridiche), oppure nella volontà del rappresentato ( $r$. voluntaria).
La procura è appunto l'atto unilaterale con il quale il dominus conferisce al rappresentante il potere di agire in suo nome e per suo conto. nei confronti di altri soggetti. Essa puo essere autonoma o compresa in altri negozi (mandato, società); ma, anche in questi ultimi casi, la procura si distingue dagli atti nei quali è contenuta.
Il mandato, per es., che è il contratto (art. 1703 Cod. civ. ital.) con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro (mandante), può aversi o con r. o senza r. Ma le r. non ha la sua fonte nel contratto, bensi nella procura, esplicitamente aggiunta al mandato, o contenuta in esso implicitamente. Nel mandato senza r. i rapporti si stabiliscono fra il terzo contraente e il mandatario, il quale assume in proprio gli obblighi ed acquista in proprio i diritti derivanti dal negozio compiuto; i risultati utili di questo dovranno esser poi devoluti al mandante, in base appunto al contratto di mandato.
La procura, che di solito consta da un atto scritto, può risultare, anche tacitamente, dalle funzioni che si fanno svolgere al rappresentante (cf. art. 2213 Cod. civ. ital.). Tuttavia, quando per il compimento di un atto è richiesta una forma determinata, anche la procura deve constare da un atto avente la stessa forma del negozio solenne che il rappresentante è incaricato di concludere (art. 1392).
La procura può essere generale (quando si estende a tutti gli affari del rappresentato) o speciale (quando è limitata ad un affare o ad un gruppo di affari). Per il compimento di alcuni atti è tuttavia sempre richiesta una procura speciale.
Quanto alla capacità richiesta, il rappresentato deve avere quella di agire, mentre per il rappresentante basta quella di intendere e di volere.
Particolare rilievo assume la r. nel campo commerciale, con le figure dell'institore, del procuratore commerciale e dei commessi (art. 2203 sgg. Cod. civ. ital.). Può aversi r. anche nel caso di gestione di affari altrui, quando il gestore agisce direttamente in nome del dominus. Un caso particolare di r. è quella che si ha nel processo, su cui v. avvocato.
Anche il diritto canonico conosce larghe applicazioni dell'istituto della r. : per gl'incapaci (can. 89 CIC), le persone giuridiche (cann. 517, 1649), l'attività processuale (cann. 1647 sgg., 1655 sgg.), per la presa di possesso (v.) dei benefici. Non è invece un rappresentante il procurator che chi sarebbe tenuto ad intervenire ad un concilio vi invia quando ne sia impedito, giacché questo procurator ha soltanto voto consultivo.
E poi quasi sempre esclusa la r. per gli atti costituenti esercizio della potestà di ordine; per la professione di fede (can. 1407); per il giuramento (cann. 1316 § 2, 1746); per rispondere all'interrogatorio del giudice (can. 1746); per la ricezione dei Sacramenti, fatta eccezione per il Matrimonio (cann. 1088-89); e infine poi alcuni degli atti riservati al Sommo Pontefice.
Biel.: S. Schlossmann, Die Lehre von der Stellvertretung, Lipsia 1900; A. Neppi, La r. nel dir. privato moderno, Padova 1930; A. Kradepohl, Stellvertretung und ban. Eherecht, Bonn 1939; P. Ciprotri, Lezioni di dir. canonico. Parte generale, Padova 1943, p. 178 sgg.; V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di dir. romano, 10a ed., Napoli 1949, p. 93 sgg.; A. Trabucchi, Istituzioni di dir. civile, $5^{a}$ ed., ivi 1950, p. 123 sgg. e passim; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, I, Milano 1951, p. 509 sgg.
Rodolfo Danieli
RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE. Accanto alla nozione della rappresentanza politica è andata sempre più precisandosi, negli ultimi decenni, quella, notevolmente diversa, della r. p. : ove la rappresentanza stessa non si esplica già in relazione all'indifferenziata società nazionale, bensì in rapporto a particolari e circoscritti gruppi d'individui, con-
traddistinti dal comune esercizio di una medesima attività professionale.
In merito, è ben noto che nell'ordinamento sin-dacale-corporativo italiano, instaurato dal fascismo, la r. p. assumeva un notevolissimo rilievo in ordine ai sindacati unici allora riconosciuti, i quali (proprio sulla base dell'accennata presunzione legale di rappresentatività) potevano stipulare contratti collettivi di lavoro (v.), obbligatori per tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie; e si era, perciò, parlato, a tale proposito, da parte di vari autori, di rappresentanza d'interessi piuttosto che di rappresentanza di volontà. Oggi, peraltro, dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1947, la situazione risulta, al riguardo, completamente mutata.
L'art. 39 della Costituzione ha, infatti, introdotto in Italia una piena libertà d'organizzazione sindacale: si è subordinata la registrazione, presso particolari uffici statali, centrali o locali, delle molteplici associazioni sindacali che ne derivano anche in uno stesso settore ad un loro "ordinamento interno a base democratica" (ad es. : elezione e controllo sociale dei dirigenti); e si è stabilito, inoltre, che contratti collettivi di lavoro, con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie, possano essere stipulati unicamente dai s sindacati registrati, rappresentati unitariamente in proporzione al loro iscritti.
Nel vigente ordinamento italiano può, quindi, ritenersi che le associazioni sindacali siano caratterizzate, in rapporto ai propri soci, da una comune rappresentanza giuridica, secondo le norme contenute nei rispettivi statuti; mentre si può esattamente far parola di una vera e propria r. p. solo riferendosi alla menzionata commissione, composta dagli esponenti dei diversi sindacati registrati, la quale sola risulta legalmente messa in grado d'interpretare gl'interessi di tutta la categoria corrispondente, attraverso la stipulazione dei relativi contratti collettivi obbligatori.
Infine, la tendenza a costituire la seconda Camera su base professionale col conferire ai cittadini che compongono ogni singola categoria economica la potestà di eleggervi, in un apposito collegio, un prefisso e proporzionato numero di propri rappresentanti, per quanto autorevolmente sostenuta in seno all'Assemblea costituente italiana (specie da alcune correnti democristiane), non riusci a conseguire risultati concreti, malgrado che ancor oggi essa continui ad essere alimentata in taluni ambienti, particolarmente nell'intento di differenziare fra loro in modo più radicale le due Camere legislative: contrapponendo alla generica rappresentanza politica di quella dei deputati, la più tecnica r. p. di quella dei senatori.
Bibl.: oltre ai principali trattati di diritto corporativo (prime del 1943) e di diritto del lavoro, cf. F. Pergolesi, Appunti sulla rappresentanza corporativa nelle assemblee politiche, Roma 1923; G. M. De Francesco, Rappresentanza politica e rappresentanza sindacale nella scienza del diritto pubblico, Urbino 1924; F. Rovelli, La rappresentanza degl'interessi non economici, in Problemi fondamentali dello Stato corporativo, Milano 1932, pp. 31-32; G. Ambrosini, La rappresentanza degl'interessi ed il voto obbligatorio, Roma 1943.
Paolo Biscaretti di Ruffia
RAPPRESENTANZE DELLA S. SEDE : v. delegato apostolico; legaziond, diritto di; nunziatura apostolica; nunzio apostolico.
RAPPRESENTAZIONE. - E il termine di un atto conoscitivo quando questo non sia immediatamente apprensivo e presentativo della realtà conosciuta (corrisponde al termine scolastico species expressa).
R. è termine generico applicabile all'immagine, al concetto (v.), all'idea (v.). Diversa è, nelle diverse teorie della conoscenza (v.), la funzione, l'importanza, il valore che si attribuisce alla r. Secondo una teoria che domina gran parte della filosofia moderna la conoscenza termina sempre e soltanto a r.; da queste si dovrebbe, poi, secondo alcuni (p. es., Descartes, Locke, Kant, positivismo; v. a queste
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voci) inferire l'esistenza di realtà in sé; mentre per altri, p. es., Schopenhauer (v.) il mondo è la mia r. « (Die Welt als Wille und Vorstellung, I, § 1). Secondo altre filosofie (Galluppi, Husserl, alcuni neoscolastici), invece, la conoscenza è originariamente apprensione o presenza di una realtà, e la r. è solo il mezzo con il quale in certi casi (anche se nella maggior parte dei casi) perveniamo a conoscere realtà non immediatamente presenti.
Bibs.: P. Martinetti, Introduzione alla metafisica, $2^{2}$ ed., Milano 1929, pp. 27-169; J. de Tonquedec, La critique de la connaissance, Parigi 1929, pp. 1-42; F. Morandini, Logica maior, $2^{2}$ ed., Roma 1931, pp. $36-41$.
Sofia Vanni Rovighi
## RAPPRESENTAZIONI SAGRE : v. teatro.
RASI (sigla per Rabbí S̉elömōh J̧̣̣̣̣̣äqi). - Celebre esegeta ebreo, n. a Troyes nel ro4o da una famiglia segnalatasi per pietà e dottrina, m. ivi nel 1105.
Studiò a Worms in Germania; all'età di 25 anni fondò un'accademia talmudica a Troyes, alla quale accorsero studiosi di molti paesi d'Europa. I proventi che traeva dall'agricoltura e dalla viticoltura gli permisera di esercitare il magistero gratuitamente. Commentò quasi tutta la Bibbia (ad eccezione di Eidra, Neemia, Paralipomeni e alcune parti di Ezechiele e Giobbe) e cosi pure quasi tutto il Talmud, ad eccezione di alcuni trattati e parti di alcuni di essi. Compose vati testi liturgici. Nel commento alla Töräh fonde la spiegazione letterale con quella moralistica. Per quanto concerne la grammatica, segue Ménélion ben Saròq e Dönök ibn Labrat, se pure con indipendenza; di tremila parole diede la versione francese, trascritta in lettere ebraiche, interessante per gli storici della lingua francese. Sobrio, erudito e acuto è il commento al Talmud, in cui cura anche la critica del testo e tiene conto di ottanta fra i più antichi manoscritti e commenti. Evita disquisizioni filosofiche, semplifica le discussioni precettistiche. I suoi commenti esercitarono grande influenza su alcuni esegeti cristiani, fra cui Niccolò Lyra. Del commento di R. al Pentateuco fece un'edizione a parte Berliner nel 1866 ( $2^{\mathrm{a}}$ ed. 1905).
Bibs.: H. Futchs, s. v. in Töd. Lex., IV, coll. 1236-42; A. Darnesteller - D. S. Blondheim, Les glesses françaises dans les comment. talmudiques de Raschi, I, Parigi 1929. Eugenie Zolli
RASIN (ebr. Rēsin; Settanta Pomus; assiro Rasunnu). - Ultimo re di Damasco (ca. 740-732 a. C.). Era un usurpatore. Nel 738 risulta tributario del re d'Assiria Theglathphalasar III (745-727). Mentre questi è in guerra con gli Urartei (737-735), R. caldeggia con Phacee, re di Samaria, una lega antiaszia per la propria difesa; vi aderirono Sidone, Tiro e Samsi, regina araba.
Ioatham, re di Giuda, rifiutò la sua adesione. R. e Phacee volsero costringervelo con la forza (II Reg. 15, 37), per aver libere le comunicazioni con l'Egitto loro sostenitore, e per attrarre nella lega Edom, Moab, i Filistei. L'attacco ebbe luogo contro Achaz, il quale, successo al padre (736), ne segui l'indirizzo. Achaz, duramente battuto da R. e da Phacee (II Par. 28, 5-15), fu assediato nella capitale; si voleva togliere la dinastia davidica e porre sul trono un certo Tabeel, fautore della politica di Damasco (guerra siro-efraimita, 735-734; Is. 7, 1-9; 8, 6; 9, 11). Edomiti (II Reg. 16, 6 invece di 'Áram; Rēsin è considerato una glossa) e Filistei ne approfittano per attaccare Giuda : i primi riprendono Elath, i secondi sei città della S̉ēphēlāh (II Par. 28, 17 sg.). Secondo il testo masoretico, Elath è presa da R. che la passa agli Edomiti (II Reg. 16, 6), per farli entrare nella lega; quindi Edom e Filistei avrebbero attaccato Giuda (II Par. 28, 17 sg.).
Theglathphalasar, soggiogati gli Urartei, è già pronto contro i confederati, quando riceve l'appello di Achaz (sutunno del 735; II Reg. 16, 7). Scendendo lungo la costa, conquista Gaza, il cui re fugge in Egitto, sconfigge i Filistei (734). Sicuro dei confini meridionali, devastà Samaria (prima deportazione; Phacee è ucciso, e Theglathphalasar approva l'elezione di Osea); quindi assedia Damasco (733). "Rasunnu fuggi come una gazzella, si
rifugiò nella capitale, dove fu chiuso come uccello in gabbia. Rovinai come un diluvio 591 città dei 16 distretti nel paese di Damasco" (Annali di Nimrud, linn. 193-209). Dopo due anni (732) la città fu orgugnata e R. messo a morte. Damasco divenne provincia assira (II Reg. 16, 9; II Par. 28, 16. 1940).
Bibs.: P. Dhorme, Les pays bibliques et l' Assyria, in Revue biblique, 19 (1929), pp. 194-99; A. Pled, Historia populi Israel, Roma 1932, pp. 19, 87, 99, 101 sg., 120 sg. (fonti cuneiformi in appendice, pp. 12-16); G. Ricciotti, Storia d'Istaelc, I, 2 ed., Torino 1934, pp. 416-21; A. Vaccari, La S. Bibbia, II, Firenze 1947, pp. 446 sgg., 495; A. Medehielle, Samuel-Rois (La Ste Bible, ed. L. Pirot, 31, Parigi 1949, pp. 730, 732 sgg.; L. Marchal, Les Paraliponines (ibid.,4), 111 1949, pp. 214-17.
Francesco Spadafora
RASKOL. - Movimento religioso staccatosi dalla Chiesa russa nella seconda metà del sec. xvir. Però i seguaci del r. ("scisma") sempre respinsero l'appellativo di raskolnik ("scismatico") come oltraggioso, sostituendolo con quello di starovēr ("vecchio credente") o di staroobrjadec ("vecchio ritualista"); quest'ultimo entrò anche nella terminologia ufficiale e letteraria.
Sommario : I. Origini. - II. Dottrina. - III. Scissioni interne. - IV. Rapporti con lo Stato. - V. Rapporti con la Chiesa. VI. Valutazione.
I. Origini. - La causa immediata del r. furono le riforme liturgiche attuate dal patriarca Nikon (v.). Nikon corresse la prassi e i libri liturgici russi secondo quelli usati allora dai Greci, sopprimendo anche le particolari usanze russe consacrate da lunga e legittima consuetudine.
Ciò suscitò la viva opposizione di una parte degli ecclesiastici e di laici, guidati dagli arcipreti Avvakum di Jurjevec, Daniele di Kostroma, Longino di Murom, Giovanni Neronov, dal prete Lazzaro di Romanov e dal diacono Teodoro, turti noti per la pietà e lo zelo religioso. Nel 1666-67 si riunì a Mosca un concilio con la partecipazione dei patriarchi orientali, il quale approvò definitivamente le riforme di Nikon e scomunicò gli avversari di esse. Avvakum, Lazzaro e Teodoro non si sottomisero e furono inviati in prigione a Pustozersk, sulle rive dell'Oceano Glociale. Ma anche di là essi continuarono a dirigere il movimento, che i loro seguaci clandestini propagavano con le parole e con gli scritti. Perciò Avvakum, Lazzaro e Teodoro, per ordine dello zar, furono arsi vivi il 14 apr. 1682 e molti dei loro seguaci imprigionati o esiliati. Approfittando dei torbidi che scoppiarono dopo la morte dello zar Teodoro (s. 1682), i raskolniki, appoggiati dalla guarnigione di Mosca (strōby), tentarono di far abolire le riforme di Nikon. Ma la rivolta fu domata e nel 1685 uscirono dracuniane disposizioni amministrative e penali contro il r. Per sfuggire alle rappresaglie e per poter osservare gli antichi riti, numerosi raskolniki si ritirarono nelle foreste, nelle regioni limitrofe poco abitate, in Siberia ed anche all'estero. I più fanatici preferirono i suicidi collettivi nelle fiamme (ca. 20.000 tra il 1685 ed il 1690). Questi provvedimenti spietati non impedirono la propaganda clandestina del r., ma determinarono la sua definitiva ed irriducibile opposizione contro l'autorità ecclesiastica e civile.
II. Dottrina. - Il r. non ha una dottrina compatta e precisa, ma alcuni principi sono in linea generale accettati da tutti. I Sacramenti sono validi solo se amministrati secondo i libri liturgici anteriori alle riforme di Nikon. L'Anticristo è già venuto sulla terra. La Chiesa ufficiale, chiamata da essi «nikoniana", non è più vera Chiesa, e lo Stato, che la protegge, è servo dell'Anticristo. Inoltre i raskolniki fanno il segno della Croce congiungendo due dita e non tre; ammettono solo la Croce a otto estremità (cioè con tre traverse: per il titolo, per le mani, per sostegno dei piedi). La recita dei salmi termina con due Alleluja e non con tre.
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Il nome di Gesù viene scritto Isus e non Iisus. Per la Messa usano 7 prosfore (ostie) invece di 5 . In genere nelle funzioni sacre osservano le particolarità rituali anteriori alle riforme di Nikon. Ma questo conservatorismo rituale era una espressione dell'attaccamento del r. alle tradizionali forme russe di pietà, di morale e di ascesi; cosí il r. costituiva anche una reazione contro i costumi più liberi penetrati allora in Russia dalla Polonia e contro l'influsso della scuola teologica di Kiev sulla vita ecclesiastica russa. La progressiva penetrazione delle idee religiose, culturali e sociali dall'Occidente in Russia, allontanava poi sempre più il r. dallo Stato e dalla Chiesa russa.
III. Scissioni interne. - La fine del mondo attesa dai raskolniki tardava a venire e perciò essi dovevano organizzare la propria vita religiosa, determinare concretamente il loro atteggiamento verso la Chiesa ufficiale e verso lo Stato che la proteggeva. Gli scritti di Avvakum, più occasionali che sistematici, ammettevano interpretazioni più o meno radicali e nel r. non esisteva alcuna autorità indiscussa per dirimere le controversie. Ciò condusse necessariamente alla progressiva divisione del r. in diversi tolk ("interpretazione") e zaglasie ("concordia»). Paolo di Kolomna, unico vescovo che aderí fermamente al r., morí prigioniero già nel 1657 . Dunque per i raskolniki sorse il problema da chi ottenere i nuovi sacerdoti, i quali potessero succedere a quelli ordinati prima di Nikon. Su questo punto i raskolniki si divisero in due frazioni : popovcy ("presbiteriani") e bezpopovcy ("senza preti ").
r. Popovcy ("presbiteriani "). - Ammettono nelle loro comunità i sacerdoti che passano al r. dalla Chiesa ufficiale, i quali poi nell'amministrare i Sacramenti seguono il rituale antico. Questa prassi fu adottata per la prima volta ca. il 1700 dalla comunità di Vêtka sul fiume Soža, allora in Polonia, diretta dal monaco-sacerdote Feodosij. Più tardi si estese alla vicina comunità di Starodubje e a molte altre in Russia.
Nel 1771, durante la peste a Mosca, i popovcy aprirono il proprio cimitero nel sobborgo di Rogož. Intorno al cimitero poi sorsero chiesa, monasteri, istituti di beneficienza; la comunità del cimitero di Rogož divenne presto capo morale di altre, specialmente di quelle formatesi sui fiumi Kerženec (prov. Nižnij Novgorod) e Irgis (prov. Saratov) e tra i cosacchi sul basso Don. Ma i popovcy a più riprese cercarono di procurarsi anche un vescovo proprio. La comunità di Bělokrinica in Bucovina, allora dominio austriaco, guadagnò per sé nel 1846 Am brogio, ex-metropolita di Bosnia, il quale ordinò i vescovi Cirillo e Arcadio iniziando la cosiddetta gerarchia della metropolia di Bělokrinica o austriaca. Il suo centro principale in Russia divenne la comunità del cimitero di Rogož a Mosca.
Nel 1905 la gerarchia di Bělokrinica aveva in Russia 12 diocesi. Ma una parte dei popovcy non accettò la nuova gerarchia, accontentandosi del ministero dei sacerdoti fuggitivi.
2. Bezpopovcy ("senza preti"). - Sono la frazione radicale del r. Secondo essi l'Anticristo è già presente nella Chiesa ufficiale dal tempo di Nikon, percio in essa non è più né vera fede, né sacerdozio, né Sacramenti.
Per comunicare con Dio non resta che l'crezione e le opere di penitenza; bisogna far a meno di quei Sacramenti che possono essere amministrati dai soli sacerdoti. Neppure l'autorità dello Stato, alleato dell'Anticristo, è legittima. Le differenze nell'applicazione pratica di questi principí determinarono la scissione dei bezpopovcy in più sète. a) Pomorcy ("maremmani "). - Traggono il loro nome da Pomorje ("maremma"), regione maremmana del Mar Bianco, la cui scarsa popolazione dispersa sul grande territorio si era già abituata a praticare la religione senza i sacerdoti. Dall'inizio del r. vi si ritirarono o vi furono esiliati numerosi seguaci, tra cui alcuni monaci superstiti del monastero di Soloveckij (sull'isola omonima del Mar Bianco), espugnato nel 1676 dallo
zar Alessio. Il nucleo principale dei pomorcy si formò ca. il 1695 sul fiume Vyg sotto la direzione di Daniele Vikulov; percio furono chiamati anche danilovey ("danielianio). La comunità crebbe rapidamente grazie ai fratelli Andrea e Simone Denisov. Sui fiumi Vyg e Leksa si formarono numerosi propagatori del r. per tutta la Russia e la Siberia. I pomorcy ribattezzavano gli aderenti provenienti dalla Chiesa ufficiale e, non avendo sacerdoti per benedire le nozze, obbligavano tutti al celibato. Ma l'impossibilità di ottenerlo da tutti condusse alla tolleranza dei matrimoni contrasti nella Chiesa ufficiale e perfino delle unioni libere. b) Fedosijevcy ("teodosiani "). Ca. il 1706 si separò dai pomorcy un gruppo formatosi in Polonia sotto la guida di Feodosij Vasiljev. Causa ne furono alcune divergenze rituali, e poi il rifiuto d'introdurre la preghiera per lo zar, come fece la comunità di Vyg nel 1739. Benché Teodosio stesso ammettesse la legittimità dei matrimoni celebrati nella Chiesa ufficiale, dopo la sua morte i fedosijevcy tornarono al rigorismo. Durante la peste del 1771 essi fondarono presso Mosca un cimitero detto di Preobraženskoje e più tardi anche monasteri con annessi istituti di beneficenza per opera del mercante moscovita Elia Kovylin; il cimitero suddetto divenne un centro di tutta la setta. Neppure quando le misure di Nicola I ( $1825-35$ ) ne ridussero assai l'autonomia amministrativa il cimitero di Preobraženskoje perdette la sua importanza. c) Filipovcy ("filippini "). Si chiamano così dal loro fondatore, il monaco Filippo, che abbandonò la comunità di Vyg quando vi fu introdotta la preghiera per lo zar, ritenendo ciò un compromesso con l'Anticristo. Filippo fondò il proprio monastero sul vicino fiume Umba. Nel 1775, all'arrivo di una spedizione punitiva, egli si bruciò vivo con i suoi 70 monaci. Analogamente fece anche il suo successore Terenzio con 90 monaci. I filipovcy non ammettono né la Chiesa né lo Stato né il matrimonio; il suicidio per evadere dal regno dell'Anticristo viene considerato come martirio per la fede. Dalle predette tre principali frazioni dei bezpopovcy uscí uno sciame di piccole sète, le quali o spingevano all'estremo o rilassavano i principi originali, oppure s'attaccavano fanaticamente a qualche particolare usanza o rito.
IV. Rapporti con lo Stato. - L'atteggiamento dell'autorità civile verso il r. fu fluttuante. Nel sec. xvir si cercò di sradicare il r. con severi provvedimenti amministrativi e penali, ma senza risultato : anzi le persecuzioni causarono la dispersione e cosi anche la diffusione del r. per tutta la Russia. Pietro il Grande ordinò la registrazione di tutti i raskolniki; pagando imposte speciali, erano tollerati, ma fu loro proibita la propaganda. Contro i clandestini si procedeva severamente.
Questa tolleranza crebbe sotto Caterina II e più ancora sotto Alessandro I. Lo zar Nicola I inasprì il controllo poliziesco del r.; ma dopo la sua morte incomincia il periodo della progressiva abolizione delle restrizioni dei diritti cittadini del r., che termina con la concessione della libertà di culto nel 1905. Queste misure liberali riconciliarono sempre più la maggioranza del r. con lo Stato.
V. Rapporti con la Chiesa. - La Chiesa all'inizio cercò non soltanto di impedire la diffusione del r., ma anche di riguadagnarlo. Nel sec. xvir, oltre i provvedimenti pastorali (censure canoniche, crezione di nuove diocesi, ammonizioni, istruzioni), la Chiesa spesso ricorse all'intervento del braccio secolare ed insisté nella rigorosa applicazione delle sanzioni penali. Nel 1721 il S. Sinodo istituì la carica di missionario sinodale ed invitò i capi del r. alle dispute, garantendo loro l'incolumità personale, ma senza successo