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ria in Castelnuovo, con la facciata romanica e un bel portale del 1235. Da segna-
larsi a Montelupone il quadro della Madonna del latte di Mastro Antonio da Faenza e la chiesa romanica a tre navate con cripta dedicata a s. Firmano, abate di quella abbazia (951-92); a Montecassiano, altare in terracotta di Mattia da Fiorenza, il più celebre dei Robbia minori, dedicato ai ss. Rocco e Sebastiano; il lavoro fu eseguito a Montecassiano nel 1527; a Castelfidardo, una Cena, pregevole opera del Tibaldi, del 1591.

Fiori a R. nel sec. xvı e xvir una scuola di scultura e fonditura, iniziata dai fratelli Girolamo e Aurelio Lombardi allievi del Sansovino, che si stabilirono a R., chiamati da Clemente VII per i lavori del santuario di Loreto.

Appartennero a questa scuola: Tiburzio Vercelli di Camerino, Antonio Calcagni (m. nel 1593) autore, fra l'altro, della statua di Sisto V a Lareto (è sepolto a R. nella chiesa di S. Agostino), Pier Paolo Jacometti e Tarquinio Jacometti. Pier Paolo fu scultore, pittore (ebbe maestro il Pomarancio) e architetto : è sua opera una delle porte laterali della basilica di Loreto e di lui si conserva a R. sulla torre civica (torre del Borgo) il bassorilievo in bronzo (1634) raffigurante la Traslazione della S. Casa.

Bibl.: D. Calcagni, Memorie istoriche della città di $B_{\text {, }}$, Messina 1711; Uehelli, II, coll. 72n-72; M. I.cepardi, Sorte di Vescovi di R., Recanati 1826; id., Annali Recanatesi, 2 voll., Varese 1945; J. A. Vogel, De ecclesia Recanatosi et Lauretana earumque episcopis commentarius historicus. Recanati 1829 (opera postuma in 2 voll. della fine del sec. xviri); AAS, 28 (1936), p. 71 sgg.

Alfredo Bontempi
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Recanati, diocesi di - Stemma di R., che la tradizione attribuisce a J. Sansovino (sec. xvI), sulla Torre civica - Recanati.

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RECHERCHES DE SCIENCE RELIGIEUSE. - Periodico bimestrale, sorto a Parigi nel 1910, per cura del p. J. Lebreton, direttore di Etudes (v.).

Ha lo scopo di cooperare con studi e ricerche, condotti secondo un metodo strettamente scientifico, a far progredire sempre più la conoscenza delle questioni religiose, ad approfondire argomenti discussi o ancora incerti e a segnalare su certi punti più delicati o più importanti lo stato attuale degli studi religiosi. Contiene perciò articoli, note, miscellanee e ampi bollettini informativi sulla opere e sugli studi più interessanti intorno alla religione dei vari popoli, alla esegesi del Vecchio e Nuovo Testamento, alla storia delle questioni e degli autori di teologia dogmatica e morale e di filosofia, alle origini cristione, ecc.

## RECHERCHES DE THÉOLOGIE ANCIEN-

NE ET MÉDIÉVALE. - Periodico trimestrale, sorto a Lovanio, per cura dell'abbazia di Mont César, nel 1929.

Il campo scelto per studi e contribuzioni strettamente scientifici, lo si volle concentrare sulla storia della teologia occidentale dall'epoca di Tertulliano a quella del Concilio di Trento (ca. il 1560). Entro questi limiti la storia della teologia comprende lo studio delle dottrine religiose di singoli autori o delle varie età; i problemi di filosofia, storia, ecc., che abbiano relazione con una dottrina religiosa. Oltre ad articoli e note, la rivista offre testi inediti, recensioni di opere e un bollettino annuale delle pubblicazioni uscite sull'argomento.

Celestino Testore
REGIDIVA (RECIDIVITÀ). - Indica, nel linguaggio dei moralisti e dei giuristi, la condizione di chi ricade nello stesso peccato o delitto.
I. Teologia morale. - Recidivo è colui che cade negli stessi peccati, già ripetutamente confessati, senza correggersi o quasi, sebbene sia stato ammonito a formulare il proposito di emendazione.

Vari autori fanno notare che non necessariamente il recidivo è consuetudinario (p. es., un individuo che confessasse di essere caduto solo quattro o cinque volte in un anno nello stesso peccato); ma concordano nell'affermare che in concreto è quasi impossibile incontrare un recidivo non consuetudinario. Tre sono le note della r.: a) ripetizione degli stessi peccati, sia da causa interna come da occasione esterna; il che dimostra l'abitudine cattiva che è stata contratta. Non è quindi recidivo colui che cade in peccati diversi, dei quali è pentito. b) Ripetizione di confessioni (almeno tre o quattro) con gli stessi peccati. Tali confessioni, ripetute senza emendazione, ingenerano dubbi sulla serietà delle disposizioni del penitente. c) Mancanza completa, o quasi, di emendazione. Non è quindi recidivo colui che mette in pratica i mezzi suggeriti dal confessore e combatte fortemente contro le tentazioni, anche se in seguito ricadrà in peccato.

Il recidivo che porta le dovute disposizioni, per sé può essere sempre assolto. Infatti, per l'assoluzione si richiede la sincera disposizione attuale dell'animo, che non è legata alla emendazione futura e non è frustrata dalla previsione della futura ricaduta. Ma, in pratica, di fronte a casi del genere può sorgere nel confessore una difficoltà, non facilmente superabile, a formarsi un giudizio sicuro sulla sincerità delle disposizioni del penitente; da una parte c'è il proposito serio di mettere in pratica i mezzi suggeriti, e dall'altra questo proposito è infirmato dalle esperienze precedenti. Il confessore, da una parte, deve, come medico, aiutare le anime, dall'altra, come ministro del culto, distributore dei divini tesori, non deve temerariamente esporre il Sacramento al pericolo di sacrilegio o di nullità. Evitando la troppa larghezza e il rigore successivo, la soluzione andrà ricercata nell'indagine che porti a conoscere se il penitente è caduto per fragilità interna o per cattiva volontà. Nel primo caso è più facile concepire il dolore e proporre l'emendazione e c'è da sperare un maggior frutto dalla grazia del Sacramento che dalla dilazione dell'assoluzione. Nel secondo caso, per la cattiva affezione al peccato (non avendo rimossa
l'occasione, non avendo adempiuto l'obbligo imposto), generalmente il penitente non ha le disposizioni dovute o almeno ne fa dubitare; il confessore non è tranquillo e non può assolvere. Tuttavia non si richiedono nei recidivi un dolore maggiore ed un proposito più fermo che negli altri penitenti, non si esigono cioè segni straordinari di penitenza; si richiede soltanto che il confessore possa giudicare secondo prudenza e carità il recidivo disposto.

Bibl.: oltre i comuni trattati di teologia morale, v. F. Ter Haar, De occasionarcis et recidivis, Torino 1927; E. Carton de Wiart, Moralia de connotudine, Malines 1933; F. Ter Haar, Causs exascientiae de praecipuis huius aetatis vitiis, Torino-Roma 1936, pp. 33-37. Angelo Gentile
II. Diritto. - In senso tecnico, e con diversa qualificazione nei vari ordinamenti positivi, indica lo stato di chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro.

In senso meno tecnico e relativamente molto più largo, per r. si intende la circostanza oggettiva di una ricaduta nella violazione della legge. La distinzione tra l'una e l'altra accezione è puramente formale; e consiste nel fatto positivo che il legislatore considera recidivo solo chi per sentenza è stato di fatto già condannato per un reato precedente; nel resto gli elementi sono identici nell'una e nell'altra.

Per la r. in senso stretto è tuttavia indispensabile che la condanna sia già passata in giudicato o almeno (in diritto canonico soprattutto) che, qualora si tratti di stati personali che non passano mai in giudicato, vi sia stata una doppia sentenza conforme.
r. Nel diritto italiano. - Il Cod. pen. italiano distingue tre forme di r.: 1) la r. semplice, ossia la ricaduta oggettiva in qualunque tempo avvenga (art. 99, comma 1); 2) la r. aggravata, che si ha : a) con la ricaduta in un reato dello stesso genere in qualunque tempo si verifichi (art. 99, comma 2, n. 1); b) con la ricaduta entro cinque anni dalla condanna precedente (non dal momento del commesso reato, art. 99, comma 2, n. 2); c) con la ricaduta verificatasi nel periodo di esecuzione della pena (in uno stabilimento di pena o durante lo stato di liberazione condizionale), o anche dopo l'esecuzione della pena in qualunque epoca, oppure durante il periodo di latiranza seguita a sentenza definitiva (art. 99, comma 2, n. 3); 3) la r. reiterata, ossia la ricaduta in un reato, operata da chi era già recidivo in senso stretto (art. 99, comma 4).

Qualora si tratti di r. semplice la legge determina l'applicazione della pena propria del nuovo delitto aumentata fino a un sesto (art. 99, comma 1); se di r. aggravata, è disposto l'aumento della pena fino alla metà (art. 99, comma 2) a cominciare da un minimo di un terzo in più nei casi di più circostanze aggravanti (art. 99, comma 3); se di r. reiterata l'aumento è stabilito da un minimo di un terzo fino al massimo della metà, e qualora si tratti di r. reiterata aggravata da un minimo della metà al massimo di due terzi in più di quella stabilita per il reato commesso (art. 99, comma 4). In ogni caso l'aumento si intende per tutte e singole le pene da applicarsi, qualora queste siano diverse. Tuttavia, data la particolare severità del Cod. pen. italiano nel ritenere come recidivo anche chi commette un nuovo reato in materia completamente differente da quella del precedente (art. 99, comma 1), viene stabilito che, eccettuato il solo caso di r. in delitto della medesima specie (r. specifica), «il giudice ha facoltà di escludere la r. fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni» (art. 100). Pertanto, in opposizione a questa, che la legge chiama r. facoltativa, esiste una r. necessaria, che deve essere cioè inderogabilmente accettata dal giudice relativamente alla pena. Si tratta di reati «che violano una stessa disposizione di legge» o che "pur essendo preveduti da disposizioni diverse., nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni» (art. 101) e che sono appunto chiamati in massa "reati della stessa indole» (ibid.).

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Vi è però da notare che, a norma dell'art. 106 comma 1, coloro a favore dei quali intervenne una causa estintiva del reato (p. es., amnistia) o della sola pena (p. es., prescrizione) non sono esenti dall'incorrere nella r. qualora ricadano in seguito in altro delitto; non si considerano invece recidivi coloro in favore dei quali intervenne una causa estintiva anche degli effetti penali (art. 106, comma 3) quale, p. es., quella speciale dell'art. 544 del Cod. pen. per il quale si estinguono i delitti contro la libertà sessuale (artt. 519-26) e il reato di corruzione di minorenni (art. 530), nel caso che l'autore di essi (anche se vi fa già la condanna e ne è in corso l'esecuzione penale) contragga matrimonio con la persona offesa.

Quanto agli effetti della r. è noto come, da una parte, ai recidivi generalmente non si applica l'amnistia (art. 151, comma 5), né la condizionale (art. 164, comma 2, n. 1); né il perdono giudiziale (art. 169, comma 3), né l'estinzione di pena della reclusione e della multa per prescrizione (art. 172 comma 7), ecc.; mentre, dall'altra, il tempo minimo nella prescrizione delle pene dell'arresto e dell'ammenda è per i recidivi portata a dieci anni invece dei cinque richiesti dalla legge (art. 173, comma 1) e per l'eventuale loro riabilitazione è richiesto un lasso di tempo parimenti di dieci anni invece di cinque come avviene nei non recidivi (art. 179, comma 2).

Bib.: V. Manzini, Trattato di diritto penale. II. Torino 1942, n. 499 sgg.: F. Antelisei, Manuale di diritto penale, Milano 1949, p. 322 sgg.
Lorenzo Simeone
2. Nel diritto canonico. - Il CIC definisce recidivo colui che "commente dopo la condanna un altro delitto dello stesso genere in tali circostanze... da far ragionevolmente ritenere la sua pertinacia nella volontà di violare la legge" (cann. $2208 \S 1$ ). Si è quindi di fronte ad una r. specifica o aggravata, per la quale si richiede:
a) un nuovo delitto, che supponga il precedente, ma sia da esso distinto (esulano quindi dalla r. il delitto continuato o permanente e il conato di delitto). Occorre inoltre che per il delitto precedente il delinquente sia stato condannato, almeno con la condizionale, anche se la pena non sia stata scontata. b) Il nuovo delitto deve essere dello stesso genere del precedente. Questa è la condizione distintiva della r. specifica. Si sa che il CIC, seguendo la scuola classica, distingue i delitti dall'oggetto della legge violata, ossia dalla natura del diritto leso (can. 2196); ma non determina ex professo i vari generi di delitti. Si hanno tuttavia classificazioni implicite od indicazioni al riguardo nei titoli dall'ir al 19 del I. V del CIC (parte $3^{\text {a }}$ : De poenis in singula delicto). c) Il delitto sia iterato in circostanze che facciano pensare alla persistenza nella volontà di delinquente. Fra gli elementi, che maggiormente vanno vagliati, è innanzi tutto la circostanza di tempo; una ripetizione a breve distanza è indizio di persistenza nella cattiva volontà. Viene poi il numero di delitti commessi. Il giudizio, però, di tali circostanze è affidato al giudice, il quale dovrà considerare anche altri elementi, p. es., la depressione psichica della persona, una maggiore veemenza della tentazione, ecc.

Il CIC contempla la r. generica, quando definisce come recidivo colui che abbia delinquito più volte, anche commettendo reati diversi (can. $2208 \S 2$ ). La ripetizione, quindi, di vari delitti, avendo riguardo semplicemente al numero e trascurando la specie, può essere motivo che induca il giudice a concludere per la non ritrattazione del proposito di delinquere; in tal modo il delinquente aumenta la sua imputabilità. Anche per la r. generica è prerequisita la condanna, poiché altrimenti non vi sarebbe nessuna distinzione tra la r. e il cumulo dei delitti (Roberti).

Bib.: J. Michiels, De delictis et poenis. Lublino 1934, p. 232 sgg.: F. Roberti, De delictis et poenis, I, parte 1*, Roma s. d., n. 144 sgg.

Angelo Gentile

## RECIPE : v. OLINDA E RECIPE; BRASILE.

RECLUSI. - La reclusione è una forma di vita eremitica, nella quale il religioso s'impose la vita solitaria, lontano da ogni comunità o chiuso in una cella, priva il più possibile di comunicazioni con l'esterno. L'Egitto antico aveva conosciuto la reclu-
sione di alcuni sacerdoti di Serapide, ma tale pratica non ha alcun rapporto con l'uso cristiano.

È in Oriente che la reclusione si mostra più antica e più diffusa nella Chiesa, principalmente in Egitto, Siria, Palestina, Mesopotamia, Asia Minore; e si propagò, soprattutto a partire dal sec. iv, più fra gli uomini che fra le donne. Alcuni vi si applicarono con raffinatezze eccessive : vivendo in una caverna o in una tomba, come Pietro il Galata, o in una cella che non permetterà né la posizione seduta, né quella coricata, priva di ogni altra luce e di ogni altra aereazione, che non quelle che filtravano da una semplice fessura del tetto; in qualche caso la cella, senza tutto, esponeva il r. ai rigori del golo e ai calori del sole. La longevità di alcuni r., tenendo conto di tale assenza di igiene, ha del prodigioso. Altri digiunavano fino ai limiti estremi della debolezza. Quelli che uscirono dal loro ritiro per procurarsi qualche nutrimento o per attingere acqua, non lo facevano che la notte. Altri ricevevano qualche alimento attraverso uno spiroglio a fior di terra, che poteva servire all'occasione per qualche laconico consiglio di direzione spirituale ai rari visitatori; cosi, ad es., Salamanes sulle rive dell'Eufrate. Altri ancora avevano anche un compagno; Pietro il Galata, ad es., viveva con un ossesso. Si diede pure il caso di r. che dirigevano da lontano un monastero. Ma la loro vita in genere, vissuta nel più assoluto silenzio, consisteva quasi unicamente in preghiere e nella lettura delle Scritture e dei Padri.

L'Occidente adottò la vita reclusa verso il sec. v, sotto l'influsso dell'Oriente, per mezzo della diffusione delle vite di s. Antonio e di s. Ilario e grazie alle Collationes e agli scritti di Cassiano, Gregorio di Tours ricorda frequentemente l'esistenza di r. in Gallia, nel sec. Iv: ad es., Marzio, che viveva in una grotta, scavata da lu stesso nella roccia vicino a Royat, nell'Alvernia, e Ospizio, che viveva presso Nizza, con il corpo nudo stretto in catene di ferro e in un cilicio.

Benché i rigori dei r. fossero meno rigidi che in Oriente, alcuni concili tuttavia promulgarono canoni per regolarne la pratica. Dopo i Concili di Vannes (463), di Agde (506), di Oziżans (533), di Toledo (643), il Concilio in Trullo (692; can. 41 [Hefele-Leclercq, III, p. 568]) non autorizzo la reclusione se non per i minaci che avessero passato tre anni in un monastero, purché ne avessero ottenuto il permesso dall' abate e dal vescovo. Si vennero cosi stabilendo alcune usanze: dal tempo di s. Radegonda, a Poitiers, l'entrata di una monaca in reclusione era accompagnata da una vera cerimonia; la maggior parte dei r. dipendeva più o meno da un monastero; cosi s. Benedetto, quando, all'inizio della sua vita religiosa, si chiuse in una grotta. Non sempre era perpetua; per alcuni, fu talvolta limitata a un periodo della vita, o a epoche determinate dell'anno liturgico o anche interrotta dalla necessità di apostolato o di azioni caritatevoli; nel sec. vi Eparco, r. per 43 anni, diresse nello stesso tempo un monastero presso Angoulême; s. Sênoch si ritirava durante la Quaresima e dal giorno di s. Martino a Natale.

La reclusione si sviluppò ancora di più dal sec. ix al xiri; è talvolta difficile distinguerla dall'eremitismo in generale, molto in voga allora, ma sul quale si è ancora male informati : s'imposero anche delle regole, il che sa di paradosso, a un tipo di vita religiosa profondamente individualista: Regola solitarism di Grimiaico (sec. 12), Regola di Etelredo di York (sec. xil 7), Regola di Pietro il Venerabile per i r. di Cluny.

Abbazie eistercensi e Capitoli regolari si stimavano onorati di avere almeno un r. nelle loro vicinanze e dipendenze. Alcuni, come Roberto d'Arbrissel, fondatore di Fontevrault, sono rimasti molto celebri. La molteplicità stessa dei r. come degli eremiti determinò papa Innocenzo IV a disciplinarne la moltitudine sotto la Regola di s. Agostino (1256). La fioritura degli Ordini mendicanti, a dispetto delle iniziative degli Spirituali, contribuì a far cadere in disuso la reclusione durante i due ultimi secoli del medioevo. Nondimeno in Francia il reclusorio del cimitero degli Innocenti a Parigi fu abitato fino alla

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A sinistra: INTERNO DEL RAT'ITSTERO. Mutuici e stucchi della fine del v sec. - Ravenna. Al centro: LA VERGINE ORANTE. Mutuico del III2, proveniente dall'abside della Basilica Ursiana - Ravenna, Antivescovado. A destra: AFFRESCHI della metà del sez. xiv, di artisti riminesi. Nell'arco: al centro Gesù; a destra l'Antieristo che ordina le uccisioni dei cristiani; a sinistra gli angeli che colpiscono l'Antieristo; in basso i beati e i dannati Ravenna, chiesa di S. Maria in Porto fuori, presbiterio.

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![img-4.jpeg](img-4.jpeg)
(da H. Püch e J. Weninger
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(da F. Frassetto)
![img-6.jpeg](img-6.jpeg)
(da A. Czaplicka)
![img-7.jpeg](img-7.jpeg)
(da H. Lundborg e F. J. Linders
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(da S. Sorgi)
![img-9.jpeg](img-9.jpeg)
(da Rösc:
![img-10.jpeg](img-10.jpeg)
(da E. v. Eickstedt)
![img-11.jpeg](img-11.jpeg)
(da E. v. Eickstedt)
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(da E. v. Eickstedt)
9
I. TIPO BALTIDE (lettone); 2. TIPO NORDIDE (dell'Ostergötland); 3. TIPO ALPIDE (di Dresda); 4. TIPO ADRIATIDE (dell'Emilia); 5. TIPO MEDITERRANIDE (della Campania); 6. TIPO INDIDE (telugu); 7. TIPO TUNGIDE (tunguso); 8. TIPO SINIDE (della Cina del Sud); 9. TIPO SUDMONGOLIDE (palaung).

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![img-13.jpeg](img-13.jpeg)
(dn B. Biasutti, fot. N. Paccioni)
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4
![img-15.jpeg](img-15.jpeg)
(dn H. F. Günther)
![img-16.jpeg](img-16.jpeg)
(d. P. Schobasta)
![img-17.jpeg](img-17.jpeg)
(d. F. Sarasin)
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(da H. Pich)
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(da P. e F. Sarasin)
![img-20.jpeg](img-20.jpeg)
(da H. F. Günther)

1. TIPO SUDANIDE (banda); 2. TIPO PIGMIDE (pigmea dell' Ituri); 3. TIPO STEATOPIGIDE (ottentotta); 4. TIPO AUSTRALIDE (australiano); 5. TIPO MELANESIDE (della N. Caledonia); 6. TIPO VEDDIDE (del Nilgala); 7. TIPO ESCHIMIDE (eschimese); 8. TIPO SONORIDE (di Tiburon); 9. TIPO FUEGIDE (fuegino).

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![img-21.jpeg](img-21.jpeg)

In alto a sinistra: REFETTORIO DELLA CERTOSA DI PAVIA (ca. 1450). A sinistra, il pergamo per la lettura, opera della scuola di B. Brosco. In alto a destra: REFETTORIO DELLA BADIA FIESOLANA (sec. xv). L'affresco di fondo con Gesù nutrito dagli Angeli è di Giovanni da S. Giovanni (1629) - Firenze. In basso a sinistra: REFETTORIO DIPINTO DA A. MAGNASCO (sec. xvit-xviti). Particolare - Bassano, Museo civico. In basso a destra: REFETTORIO DELL'ABBAZIA DI MARIA LAACH.

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fine del sec. xv e la vita di reclusione fu illustrata allora dalla santità di Coletta de Corbie (v.7; v'erano però ancora r. a Roma al principio del sec. xv.

Dal sec. xv in poi la vita propriamente reclusa non è stata praticata che in via eccezionale, invece l'eremitismo continuò a trovare adepti fino al sec. xv; p. es., con Carlo de Foucauld (v.) nel Sahara.

Bist.: l'r. Falk, Die Rehinsen und Inclusinen des Mittelalters, in Katholik, 1872, II, p. 711 sge.; 1873, t. 19, 234 sge.; J. Pory, Les Recluseries, Lione 1875; A. Bascdow, Die Inclusen in Deutschland, Heidelberg 1895; J. M. Besse, Les moines d'Orient antérieurs au Conc. de Chaléodome, Parigi 1900; id., Les moines de l'ancienne France, période gallo-rom. et méroving., ivi 1906; id., Anachorètes, in DThC, I, coll. 1138-40; E. Van Wintershoven, Recluseries et ermitages dans l'ancien dioc. de Liège, in Bull. Soc. scientif. et littér. du Limbourg, 23 (1906), pp. 96-138; R. M. Clay, The kernels and anachorets of England, Londra 1914; H. Struber, Inclusen oder Reclusen, in Kirchenlexikon, VI, coll. 631-43; A. P. duas, Ste Colette, Parigs 1916; L. Gougaud, La vie crémitique au moyen âge, in Rev. acest. et myst., 1 (1920), pp. 209-40, 313-28; id., Etude sur la reclusion religieuse, in Rev. Mabillon, 13 (1923), pp. 26-39; 77-102; id., Etnates et reclus. Etnates sur les anc. formes de vie relig., L.guge 1928; J. Aven, Die Klausen in Köln, in Ann. des Histor. Vereins für den Niederrhein, 110 (1927), pp. 180201; L. Oliger, Regula reclusorum Angliae, in Jutomumon, 9 (1934), pp. 248-68; H. Leclercq, Reclus, in DACL, XIV, coll. 2149-59.

RECLUSIONE. - Può considerarsi o come custodia preventiva (v. CARTERE) o come pena vendicativa di un delitto.

1. La r. come pena nel diritto canonico. - Considerata sotto il secondo aspetto, dal punto di vista storico, la pena carceraria giunge piuttosto tardi nella evoluzione del diritto penale. Nel diritto romano il carcere non era ritenuto come pena, perché lo Stato non intendeva nutrire degli oziosi (l. 8, § 9, D. 48, 19; 1. 33, D. 48, 19; 1. 6, C. 9, 47). Lo stesso accadde nel diritto barbarico (A. Pertile, Storia del diritto italiano, V, Storia del diritto penale, Torino 1892, pp. 279, 287). Il Wernz invece pretende che la r. era già in uso presso i popoli germanici, quando si giudicò opportuno introdurla nel foro ecclesiastico (F. X. Wernz, Ius Decretalium, IV, Prato 1913, p. 107). Secondo il Vacandard la r. è di esclusiva origine ecclesiastica (cf. E. Vacandard, L'imquisition, Parigi 1907, p. 39).

Documenti del sec. vi parlano di luoghi chiusi, chiamati decaneta, per la relegazione dei chierici colpevoli con lo scopo non solo di custodia pendente causa, ma anche di emendazione e di penitenza (cf. Concilio di Agde [a. 508], can. 50; Concilio di Epaona [a. 517], can. 22; Concilio di Mâcon I [a. 581], cann. 5-6; Concilio Toletano XI [a. 675], can. 6; Concilio German. [a. 742], can. 6). Quanto ai chierici si preferiva, per rispetto allo stato clericale, la detensione nei monasteri (Concilio di Narbona [a. 589], can. 6; Concilio Toledo IV [a. 633], cann. 29, 45). Ai monasteri si dovevano pure avviare le vedove dei suddiavoni e dei chierici inferiori, se passavano a seconde nozze (II Concilio di Mâcon [a. 583], can. 16). I monasteri poi avevano un reparto destinato a carcere anche per punire i propri manuci o le proprie monache (se si trattava di monasteri femminili), in caso di delitti. Alla pena del carcere, riservata ai chierici e religiosi, col tempo furono assoggettati anche i laici, soprattutto per sottrarli a pene corporali più feroci e crudeli. Nel Decretum di Graziano, nelle Decretali e nel Sesto Bonifaciano è fatta spesso menzione di questa pena (4, D. 50; 13, D. 55; 8, X, V. 37; 15, V, II in $6^{\text {a }} ; 12,18, \mathrm{~V}, \mathrm{II}$ in $6^{\text {a }}$ ), che dura per tutto il medioevo; è ricordata tra le pene ordinarie nel Concilio Tridentino (sess. XXV, cap. 6, 14 de ref.) e nel tempo susseguente, venendo di continuo applicata e adattata, specie nel secc. xvi-xviII dai vari Stati. In tutto questo tempo la Chiesa esercitò un valido influsso nell'umanizzare il carcere e dargli una finalità rigenerativa e per suo conto diede l'esempio (v. CARTERE). Anche oggi, dopo il CIC non si può dire che la pena della r., pure mitigata e ridotta ad un internamento in monasteri, sia del tutto scomparsa. L'attuazione della pena è resa però spesso difficile, se non impossibile, per la contrarietà delle leggi civili.
20. - Enciclopedia Cattolica. - X.
II. La r. nel diritto penale itaLiang. - Nel vecchio Codice penale italiano [1889] c'era distinzione tra r. e detenzione, distinzione che, non presentando alcun rilievo pratico, non si ha più nel nuovo codice penale (1930). Secondo l'art. 23 la pena della r. si estende dai quindici giorni a ventiquattro anni e si sconta in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla r. che ha scontato almeno un anno della pena può essere ammesso al lavoro all'aperto. Sono applicabili alla pena della r. le disposizioni degli ultimi due capovieni dell'art. 2 Cod. pen., vale a dire che il ministro di Grazia e Giustizia può far si che la pena venga scontata in una colonia o in un possedimento d'oltre mare (oggi, politicamente, la situazione è mutata) e può disporre che il condannato venga ammesso al lavoro all'aperto, anche prima di aver scontato un anno della pena. Queste disposizioni sono tutte ispirate, oltre che da un sentimento di umanità, anche dalla opportunità di emendare il condannato, col renderlo capace di rientrare, scontata la pena, nella convivenza sociale. E previsto quindi nel Cod. pen. l'istituto della liberazione condizionale (art. 176).

L'art. 21 del R. D. 20 luglio 1934 n. 1404 sui tribunali per minorenni detta norme particolari più favorevoli in merito alla concessione della libertà condizionale per i condannati minori degli anni diciotto. La condanna alla r. per delitto doloso o preterintenzionale, perpetrato da un maggiore degli anni diciotto, produce di diritto alcune pene accessorie. Se la r. è inflitta per non meno di cinque anni deriva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'interdizione è temporanea se la r. è per un tempo inferiore a cinque anni. Inoltre il condannato alla r. per un tempo non inferiore a cinque anni, sino a che la pena sia stata scontata o altrimenti estinta, è in stato di interdizione legale e soggiace altresì alla sospensione dall'esercizio della patria potestà e dell'autorità maritale, se il giudice non ritiene di escludere tale effetto. Altra pena accessoria alla r. è quella della libertà vigilata (art. 220). Questa è obbligatoria quando sia stata inflitta la reclusione per non meno di dieci anni ed è facoltativa nel caso di condanna alla r. per un tempo inferiore a dieci anni. La libertà vigilata non può durare meno di tre anni e si applica quando non debba farsi luogo a determinate misure di sicurezza. Riguardo al modo di infliggere la condanna di r. v. penitenziarco.

Bist.: per il dir. canon., v. i trattati de poenis e inoltre: R. Adom. Le pouvoir coïrestif de l'ivique, Québec 1946, pp. 3838. Per la stor. e il dir. penale ital., v. G. Novelli, Carcere, in Nuov. Digesto Ital., II, pp. 864-71; V. Marzini, Trat. di dir. pen. ital., III, Torino 1948, p. 98 sge.; G. Maggioni, Dir. pen., I, Bologna 1949, p. 711 sge.

Francesco Erosiani
RECOLLETTI DI SANT'AGOSTINO. - Riforma di vita più austera dentro l'Ordine degli Eremitani di S. Agostino, sorta nella provincia di Toledo nel 1588. Ne fu legislatore il p. Luigi de León (1537-91) ed i primi r. si raccolsero nel convento di Talavera de la Reina (1589).

Per il cresciuto numero dei conventi il papa Gregorio XV (1621) formò, in seno all'Ordine agostiniano, una congregazione di R. con a province, alle quali se ne aggiunse poi ( 1629 ) una quinta sorta nel nuovo Regno

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![img-22.jpeg](img-22.jpeg)
(per cortesia del p. Gennaro Fernandez) Recolletri di Sant'Agostino - Chiesa del Convento e del s St. Sebastian College e dei R. La chiesa è completamente costruita in ferro(1891) proveniente dal Belgio - Manila.
di Granada (Colombia). Nel 1605 i R. intrapresero l'evangelizzazione delle Filippine: nel 1623 quattro di essi passarono al Giappone dove p. Francesco di Gesù e p. Vincenzo di S. Antonio conseguirono la palma del martirio e furono beatificati da Pio IX, mentre gli altri due, p. Melchiorre di S. Agostino e P. Martino di S. Nicola, martiri anch'essi, hanno in corso la causa di beatificazione. Ebbero anche missioni in Arabia. Intanto nella Spagna, aumentando sempre più il desiderio di una vita di ritiro e di pietà, fu fondato il a Deserto della Viciosa " per la vita contemplativa, mentre centro di devozione fu ed è tuttora in Colombia il a Deserto della Candelaria ". Nel 1835 tutti i conventi dei R. nella Spagna furono soppressi ed i religiosi dispersi, eccettuato il convento di Monteagudo, perché seminario di vocazioni per le Filippine. Lo stesso avvenne nella provincia di Colombia, cosicché alla fine del sec. xix fu necessario intraprendere quasi una nuova fondazione. I colombiani venerarono nella persona del servo di Dio p. Ezequiele Moreno il loro grande apostolo (n. a Alfero [Spagna] il 9 apr. 1848 e m. a Monteagudo il 19 ag. 1906; già si è tenuta nel 1948 la Congregazione antipreparatoria per la sua beatificazione). Fino al 1911 i R. formavano una unica famiglia con l'Ordine agostiniano, quando il b. Pio X diede loro completa autonomia con proprio priore generale. Oggi l'Ordine ha 5 province con oltre 1000 religiosi diffusi in 14 nazioni e sei distretti missionari, dirige grandi collegi d'insegnamento in Colombia, Brasile, Venezuela e Filippine, uno dei quali, quello del Cebù, accoglie 3000 alunni.

BibL.: vari autori: Historia general de los religiosos recoletos de S. Agustin, 9 voll., Madrid-Barcellona 1644-1927; T. Diodior, Augustin (Ordre de el), Ecrities récollets, in DHG, V. coll. 582-93 con abbondante bibliografia; G. Fernandez, De figura iuridica Ord. Recol. S. Augustini, Roma 1938. Gennaro Fernandez

RECOLLETTI FRANCESCANI : v. FRATI MINOSI.

## RECONVENZIONE : v. CAUSA.

RECROSIO, Raimondo (Filippo). - Barnabita, vescovo, n. a Vercelli il $1^{\circ}$ ott. 1657, m. a Bolena (Nizza) il 21 maggio 1732.

Insegnò filosofia e poi teologia nel Collegio Chappuy ad Annecy (1680-99); destinato a Thonon per le missioni nello Chablais, per 14 anni predicò instancabilmente missioni, quaresimali, esercizi spirituali al clero e al popolo. Superiore a Vercelli dal 1716, fondò in questa città e fuori case di esercizi chiusi. Eletto vescovo di Nizza nel 1727, visitò tutta la diocesi deserta da 20 anni
per le controversie del re sabaudo con la S. Sede, tenne il Sinodo, costrui il Seminario. E sepolto nella chiesa di S. Cristoforo di Vercelli. Fu iniziato il suo processo di beatificazione nelle curie di Vercelli e Nizza.

Sono frutto dei suoi 35 anni di missioni e di esercizi in Savoia i Sentimens de componetion (Lione 1709), ristampati più volte in francese e in italiano: Instructions chrétiennes à l'usage des missions des clercs reg. de St Paul (Annocy 1712), a dialogo; Retraite spirituelle de dix jours sur les principaux devoirs des chrétiens (Avignone 1713). Un altro corso in italiano: Esercizi spirituali fondati sulla suavità della misericordia e il rigore della giustizia di Dio (ms. nell'Archivio romano di S. Carlo) è molto importante perché l'A. raccoglie in un volume "tutto ciò che al presente si pratica negli esercizi spirituali", i quali "sono ormai la devozione del pubblico"; vi si legge inoltre una singolare Meditazione sulla lunciata al costato di Gesù (edita dal p. Manzini, in I Barnabiti, 14 [1933], parte integr., pp. 16), la quale mette il R. tra i primi apostoli della nuova devozione al S. Cuore.

L'opera maggiore del R. è l'Ordo Amoris seu teologia ethico-theorica ex massimo et primo dilectionis mandato nova metho-
do disposita, 2 voll. (Milano 1719 e 1722), somma di teologia dogmatica e morale, dove fervidamente mistica è la costruzione di tutto sull'Amore: dall'amore adiuvante nel trattato De Gratia, al disordine dell'amore nel De peccatis, all'amore variamente sanante nel De Sacramentis e via via fino all'amore ordinante tutti gli altri amori nel De Chmitute, al De uno et trino Amoris obiecto nel De Trinitate, al De primis dilecturibus Dei nel De Angelis, al De Magistro et pignace Amoris nel De Verbo incarnato, al De Amore reddente unicuique suum nel De Justitia, e finalmente alla a Mercede del Divino Amore" nel De beatitudine.

BibL.: L. Manzini, Il teologo del Divino Amore uson: R. R., Roma 1938, p. 277; G. Ruffito, Bibliel, degli scrittori barnabiti, III, Firenze 1934, pp. 255-61. Virgonio M. Colciago
"RECTOR POTENS VERAX DEUS ". - Inno dell'ora di acsta, composto da s. Ambrogio.

L'ora di sesto corrisponde al nostro mezzogiorno. Il caldo dell'ora, richiama all'A. i calori della concupiscenza della sensualità sfruttati dal demonio meridiano (Ps. 90, 6). Contro di essi il poeta invoca l'azione divina perché ne smorsi la potenza.

BibL.: G. S. Pimont, Les hymnes du Bréviaire romain, I, Parigi 1874, pp. 106-10; C. Albin, La poésie du Bréviaire, Lione 2, 2., pp. 25, 27; V. Terrena, Gli toni dell'Ufficio divino, Mondovl 1932. pp. 42-43. Silverio Mattei

RECUEIL DES HISTORIENS DES GAULES. - Dal 1636 al 1649 André e François Duchesne avevano pubblicato una scelta di fonti relative alla storia di Francia fino al Regno di Filippo IV il Bello (Historiae Francorum scriptores coaetanei, Parigi). Ma la loro opera, ancora di utilissima consultazione, era per troppi versi incompleta : il cancelliere d'Aguessau incoraggiò la pubblicazione di una raccolta assai più vasta sotto la direzione di d. Martin Bouquet, benedettino della Congregazione di St-Maur.

Otto volumi in-fol. furono pubblicati, dal 1737 al 1752, sotto il duplice titolo di Rerum Gallicarum et Franciscarum scriptores, e di Recueil des historiens des Gaules et de la France (Parigi). I testi, editi in veste accurata e accompagnati da note dette e appropriate, furono sistemati in ordine rigorosamente cronologico. Alle fonti contemporanee degli avvenimenti vennero aggiunti frammenti ricavati da scritti di data posteriore che non hanno quindi lo stesso valore dal punto di vista della testimonianza. Ne consegue che la consultazione del Recueil deve essere severamente controllata mediante una

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approfondita conoscenza delle fonti storiche di ciascuna epoca. L'opera di d. Bouquet offre il vantaggio di essere munita di indici redatti in maniera coscienziosissima. Le tavole cronologiche forniscono uno strumento di lavoro prezioso per gli storici. Dopo la morte di d. Bouquet apparvero cinque tomi dal 1757 al 1786. La Rivoluzione Francese interruppe il compito che i Benedettini di St-Maur si erano assunto. Sotto gli auspici dell'Istituto, d. Brial, che ne faceva parte, pubblicò cinque volumi dal 1806 al 1822 . Naudet, Daunou, Guigniaut, de Wailly, L. Delisle e Ch. Jourdain continuarono la pubblicazione, dal 1833 al 1904, fino all'anno 1328. L'opera comprende pertanto complessivamente 24 voll. Attualmente l'Académie des Inscriptions et belles-lettres continua a pubblicare lentamente una nuova serie, formato inquarto, che comprende una raccolta di elenchi dei benefici delle diocesi di Francia (ro voll., Parigi 1903-46), di obituari ( 6 voll., Parigi 1902-30), di documenti finanziari ( 2 voll., Parigi 1910-30).

BibL.: A. Molinier, Les sources de l'histoire de France, Parigi 1904, V, pp. CLXII-CLxXI.

Guglielmo Mollat
RECUSANTS. - Il nome «r, o o non-conformisti risale al tempo di Elisabetta, quando si affermò la Chiesa anglicana. Tale nome servil dapprima ad indicare i cattolici rimasti fedeli all'antica religione del paese, ma poi fu applicato anche ai dissidenti di sinistra, chiamati altresi puritani (v.), i quali ancora trovavano troppi elementi cattolici nell'anglicanesimo. Durante il sec. xvit il termine di r. si applicò ugualmente alle nuove sette che rifiutavano il culto della Chiesa stabilita.

Il termine r. avrebbe avuto poco significato se non avesse influito sulla legislazione. Elisabetta aveva perseguitato, più o meno arbitrariamente col favore delle leggi esistenti, cattolici e puritani. Ma nel 1593, per assicurare al tesoro maggiori risorse, raduno il Parlamento. Elisabetta trattò con una incredibile altezzosità e severità la questione. Il Parlamento accettò tutto e, tra gli altri provvedimenti fiscali, votò contro i r. la legge: Act to retain her majesty's subjects in their due obedience: legge per mantenere i sudditi del re nell'abbedienza obbligatoria (1593). Essa colpi puritani e cattolici con 1) multa di 20 sterline, per ogni mese lunare, a chiunque rifiutava di assistere al servizio religioso ufficiale; 2) incapacità civile per qualsiasi impiego ed ufficio; 3) proibizione di tenere armi in casa; 4) incapacità a testimoniare ed esercitare azioni giuridiche dinanzi ai tribunali; 5) incapacità a fare da tutore od esecutore testamentario; 6) incapacità ad esercitare la professione di avvocato e di medico e al servizio militare. In certi casi, il r. poteva essere colpito espressamente di scomunica, per cui gli era proibito di allontanarsi di più di 5 miglia dal suo domicilio senza avere ottenuto regolare permesso, sotto pena di vedersi privato di tutti i suoi beni. La legge contemplava ugualmente il caso in cui il r., espressamente riconosciuto colpevole di non-conformismo, poteva essere obbligato a rinunciare, nello spazio di tre mesi, alla supremazia del papa sulla Chiesa, o, se quattro giudici così decidevano, a lasciare il Regno. Una volta esiliato dall'Inghilterra, il r. non poteva più rientrarvi senza permesso, e in caso di trasgressione si rendeva colpevole di delitto capitale.

L'Act resto teoricamente in vigore sino all'avvento di Giorgio III (1760). In pratica, la sua applicazione vario continuamente, in genere si facevano segretamente tra governo e r. determinati accordi fiscali in modo che la \& recusancy a divenne una vera e propria fonte di entrate per lo Stato.

BibL.: B. Magee, The R. of England, Londra 1040.
Leone Cristiani
REDDITO. - E l'accrescimento della ricchezza, riferito al periodo di un anno, derivante dall'impiego produttivo di lavoro o di capitale, e che può venire consumato senza diminuire né il patrimonio dal quale trae origine, né la sua capacità produttiva.

## RECUEIL <br> DES <br> HISTORIENS <br> DESGAULES <br> ET <br> DE LA FRANCE

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A PARIS.
JUE d'PLN: DET LIENAIRE: ATE
M DCC XXXVIII
A. 1 EAPRISIATI: 2 2 7 211111
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(1) $r$. viene generalmente espresso in moneta e comprende: il salario (v.) relativo alle prestazioni d'opera; l'interesse (v.) relativo alla prestazione di capitali monetari; e il profitto (v.) relativo alla prestazione di capitali reali. Ci sono poi i r. misti, e si distinguono quelli fondiari (case e terreni) da quelli mobiliari (da titoli). Il r. di un individuo ne esprime la potenza economica, e spesso anche la posizione sociale. R. nazionale è quello complessivo di una nazione: può venire calcolato con il metodo reale, cioè facendo la somma dei beni prodotti e detraendone il costo, oppure con il metodo personale sommando i r., non derivati ma soltanto originari, delle singole persone fisiche o giuridiche.

Alcuni intendono il r. come un fatto tipicamente aziendale : esso è allora l'incremento annuale del capitale aziendale in conseguenza della gestione, escluse cioè le sopravvenienze e i r. di congiuntura: o la differenza tra costi e ricavi, da rettificare in base ai valori economici, monetari, sociali al momento della produzione. La necessità di una rilevazione periodica (bilancio) mentre l'impresa continua la propria attività e molti degli elementi costitutivi del r. sono ancora in via di formazione, nonché i possibili criteri di valutazione e di previsione, inducono una certa approssimazione nel determinare il r. aziendale. Da ciò la norma che solo nello scambio si determina il r. o, mentre gli incrementi di valore dei titoli, delle merci e delle divise debbono annotarsi in fondi speciali di oscillazione.
R. netto è quello definitivo, cioè depurato da ogni

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spesa incontrata per produrlo: r. raffinato si dice il r. netto depurato anche dalla quota di rischi industriali, in contrapposto al r. greggio che invece comprende un premio di assicurazione contro i rischi di perdita del capitale, di immobilizzazione e di svalutazione. Contrariamente a quanto generalmente si crede, la quota-rischi (ad es., nell'interesse dei prestiti) rappresenta non già una piccola aliquota, ma la parte maggiore dell'interesse infatti nei casi di garanzia quasi assoluta (deposito presso una Banca di emissione), l'interesse è nullo o negativo.

Il concetto di r. raffinato è importante sotto due punti di vista, distinti ma collegati. Il primo corsegga il criterio dell'economia classica, o liberale, secondo il quale l'automatismo nella distribuzione dei capitali sarebbe determinato dall'altezza del r. : ciò è vero soltanto per il r. raffinato e non per quello greggio. Il secondo punto di vista consente di dare una base solida alla misurazione del valore (v.).

Intorno al r. e alla sua distribuzione si aggira il cosiddetto problema sociale : esso trae vita e sostanza non tanto dalla dibattuta questione della proprietà dei mezzi di produzione, quanto dalla sperequazione, vera o supposta, nella distribuzione del r. tra i fattori che hanno concorso a produrlo. Quando, infatti, il capitale rendesse il massimo, e il r. venisse equamente distribuito secondo giustizia e merito, la questione della proprietà perderebbe di importanza e di attualità (v. anche redistribuZIONE).

Il r. è anche base discriminante nel regime fiscale : in quanto a lato della tassazione dei patrimoni, meno giusta ed economicamente pericolosa, la tassazione del r. è più equa, economicamente più sana e socialmente meno rovinosa anche della tassazione sui consumi che non siano evidentemente voluttuari.

La parte di r., reale o monetario, non destinata al consumo immediato, costituisce il risparmio (v.) : il quale può venire o tesaurizzato, restando improduttivo ed esposto al pericolo della svalutazione (v.), o investito produttivamente per formare nuovo r. e quindi nuovo risparmio. Il r. si rivela in tal modo come il fattore che determina e conserva il dinamismo dei cicli produttivi da cui sgorga, in concreto, il consumo, cioè il benessere. L'importanza di tale funzione, già posta in luce dall'hallesismo (v.), forma la base della teoria keynesiana (v. keynes) detta del moltiplicatore.

Bibl.: G. de Francisco, Sul concetto di r. in relax. al consumo, estr. dal Giorn. degli economisti, Milano 1911; G. Masci, Il concetto e definiz. del r., Napoli 1913; G. Zappa, Il r. dell'impresa, Milano 1937: Atti del comit. it. per lo studio del r. e della ricchezza, Roma 1951: Atti del V Convegno di studi econ. e problemi industr., in Rro. di polit. econ., 1931, pp. 761-948.

Mario Baronci
REDENTO della Croce: v. DIONIGI della natiVITÀ e REDENTO della cROCE, beati.

REDENTORISTI: v. CONGREGazione del s.mo REDENTORE.

REDENZIONE (gr. $\dot{\alpha} \pi \lambda \lambda \dot{\alpha} \tau \rho \omega \sigma \varsigma$ ). - Equivale a riscatto, evocando l'idea della liberazione degli schiavi. Nella dottrina cristiana la R. operata da Cristo è liberazione dell'uomo dalla servitù della colpa e della pena, attraverso il sacrificio cruento dell'Uomo - Dio, costituito mediatore fra Dio e il genere umano.

Sommario: I. S. Scrittura. - II. La tradizione. - III. La scolastica. - IV. Protestantesimo. - V. Il Concilio di Trento. VI. Sviluppo della dottrina protestante. - VII. La sintesi cattolica.
I. S. Scrittura. - L'incarnazione del Verbo nei disegni di Dio era ordinata alla R. del genere umano. Il nome stesso di Gesù, che in ebraico significa Salvatore, portava in sé una promessa e un programma di salvezza. Perciò la Chiesa canta nel suo Credo: Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis et incarnatus est. Cristo nasce mediatore per la pacificazione dell'uomo con Dio, come afferma a. Paolo (I Tim. 2,5) : «Uno solo è Dio
e uno solo è anche il mediatore di Dio e degli uomini, l'Uomo Cristo Gesù n. Posto tra cielo e terra, per il mistero dell'unione ipostatica, egli, pur essendo personalmente distinto dal Padre, è una cosa sola con lui per l'identità della natura; ed è nello stesso tempo uomo tra gli uomini per l'essenza specifica umana, che ha mirabilmente unita alla sua divina persona. Egli ha pertanto i caratteri e le risorse del mediatore adatto a congiungere i termini estremi, Dio e l'uomo, separati dalla colpa. Cosi il cuore di Gesù Cristo diventa tempio e talamo, in cui la creatura redenta ritrova e riabbraccia il Padre malamente abbandonato.

La R. operata da Cristo è la sua mediazione in atto. Tutto l'Evangelo è una soteriologia, un messaggio di salvezza, che il profeta Isaia anticipò di parecchi secoli nel cap. 53 del suo libro, detto il piccolo poema della R., dove descrive a vivi colori la figura del Servo di Johnsth, l'uomo dei dolori, che sarà vulnerato e flagellato per le iniquità degli uomini e attraverso il suo volontario e cruento sacrificio purificherà le anime dal peccato e le riconcilierà con Dio. Invano la critica giudaica e razionalistica ha tentato di eliminare il carattere messianico di questa profezia. Il misterioso Servo di Johnsth non può essere né il profeta né il popolo israelitico: esso si realizza soltanto nella persona di Cristo Redentore, a cui la profezia si attaglia fino ai minimi particolari. Ma la missione mediatrice di Cristo è dimostrata in modo inequivocabile nel Nuovo Testamento. La fonte più ricca di questa soteriologia è senza dubbio nelle lettere di s. Paolo, ma a torto alcuni critici attribuiscono esclusivamente a lui la testimonianza intorno al valore redentivo della vita e della morte di Gesù.

I Sinottici, narrando l'istituzione della S.ma Eucaristia, sottolineano le parole di Gesù Cristo: "Questo infatti è il mio Sangue del nuovo patto, che è sparso per la remissione dei peccati" (Mt. 26, 28; cf. Mc. 14, 24; Lc. 22, 20). Ma in Matteo (20, 28; cf. Mc. 10, 45) sono riportate le categoriehe parole del Maestro, che definì così la sua missione redentrice: "Il Figlio dell'uomo non è venuto a farsi servire, ma a servire e a dare la sua vita in riscatto ( $\lambda \dot{\alpha} \tau \rho \circ \nu$ ) per gli altri".

Questo motivo soteriologico fondamentale, enunziato con stile epigrafico dai Sinottici, trova in s. Paolo un ampio sviluppo dottrinale. L'Apostolo parte dalla considerazione del peccato originale, che si trasmette da Adamo in tutta l'umanità (Rom. 5, 12), rendendola oggetto dell'ira e della maledizione di Dio (Eph. 2, 3). Ma Dio nella sua infiniti sapienza e misericordia decreta liberamente la R. del genere umano per mezzo del suo Figliuolo incarnato e attua il suo disegno nella pienezza dei tempi (Gal. 4, 4). Gesù Cristo è cosi il secondo Adamo, che darà risurtesione e vita agli uomini, come il primo Adamo aveva loro procurato la morte (I Cor. 15, 22; Rom. passim). Tutta la vita di Gesù ha valore redentivo (Rom. 8, 3), ma specialmente la sua morte sulla Croce e la sua Risurrezione, che contribuiscono alla nostra salvezza non solo moralmente come esempio (Phil. 2, 5 sgg.; Gal. 2, 19 sgg.; Rom. 6, 4 sgg.), ma anche per via di vera e propria causalita efficiente (Rom. 4, 25). Cristo è costituito vittima cruenta dei nostri peccati, che offre al Padre il suo sangue e la sua vita come elocausito di riparazione, come prezzo di riscatto e di pacificazione. Le testimonianze incalzano con un realismo sconcertante attraverso un linguaggio sacrificale, che culmina nella lettera agli Ebrei, in cui il Redentore è presentato come sacerdote e vittima del suo sacrificio d'infinito valore soteriologico. Egli è la R. ( $\dot{\alpha} \pi \circ \lambda \dot{\alpha}-$ $\tau \rho \omega \sigma \varsigma$ ), il riscatto ( $\dot{\alpha} v \tau \dot{\alpha} \omega \tau \rho o v$ ), il propiziatorio ( $\dot{\alpha} \pi \sigma \pi \eta$ siov), offerta e vittima ( $\pi \rho \omega \sigma \varphi \iota \rho \dot{\alpha}$ nel Suetis) inalzata al Padre per la nostra riconciliazione (Rom. 3, 24; I Tim. 2, 6; Rom. 3, 25; Eph. 5, 2). L'opera di Cristo nostro mediatore e redentore non poteva essere descritta più vivacemente. L'energia delle espressioni paoline non permette interpretazioni metaforiche: nella vita, più ancora nel sacrificio cruento e nella Risurrezione di Cristo, c'è una efficacia redentiva reale, capace di liberare l'uomo dai vincoli del peccato e di restaurarne lo spirito nella santità.

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Questa mirabile e complessa opera di restaurazione è inquadrata dall'Apostolo nella dottrina del Corpo Mistico, che stabilisce una profonda solidarietà tra noi e Cristo in maniera che la sua Passione, la sua Morte e la sua Risurrezione div