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riscae»; nel sec. viII la fondatrice fu identificata con P., la moglie di Aquila di cui parlano s. Paolo (Rom. 16, 3; I Cor. 16, 19) e gli Atti degli Apostoli (18, 2; 18). Il titolo perciò fu messo in relazione con lo stesso s. Pietro. Recenti scavi mostrarono che fu costruito sopra un mitreo.

Bibl.: Lib. Pont., I, p. 501, 507; Acta SS. Januarii, II, Parigi 1863, pp. 547-52; J. P. Kirsch, Die römischen Titelkirchen im Altertum, Paderborn 1918, pp. 101-103, 162 sg.; F. Lanzoni, I titoli presbiteriali di Roma antica..., in Riv. di arch. crist., 2 (1925), pp. 247-50; Martyr. Hieronymianum, p. 47; Martyr. Romanum, p. 26; M. Armellini, Le chiese di Roma dal sec. IV al XIX (ed. C. Cocchelli), Roma 1942, pp. 703-9, 1920; A. Ferrus, Il mitreo sotto la chiesa di S. P., in Bollettino della consuiss. archcal.-comunale, 68 (1940), p. 59 sgg.; R. Valentini-G. Zucchetti, Codice topografico della città di Roma, II, ivi 1942, pp. 77, 278.

Agostino Amore
PRISCILLA, Cimitero di. - Sulla Via Salaria nuova (oggi ingresso Via Salaria 430). E indicato nella Depositio martyrum e nel Sacramentario leoniano

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PRISCILLA
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per i martiri Felice e Filippo (io luglio) e nella Deposito episcoporum per i papi Marcellino ( 16 genn., data della deposizione di Marcello sepolto nello stesso cimitero, come è indicato nel Lib. Pont., ed. Duchesne, I, p. 164) e Silvestro (31 dic.). Il Lib. Pont. indica sepolti
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(1st. Pont. (sunn. atrs. inrre)
Priscilla, cimitero di - Iscrizione di Vericundus (sec. 11), dipinta in rosso su tegole. La M. monogrammatica potrebbe significare Memmius; altri hanno pensato a Martyr - Roma.
pure in P. i papi Liberio (352-66), di cui G. B. De Rossi rivendicò il carme sepolcrale (Bull. arch. crist., 1883, pp. 5-60; Inscr. christ., II, I, Roma 1888, pp. 83-84); Siricio (384-99), additato come deposto ad pedes di Silvestro (Notitia ecclesiarum in R. Valentini e G. Zucchetti, Codice topografico della città di Roma, II, Roma 1942, p. 77) e di cui pure è noto l'elogio metrico (G. B. De Rossi, Inscr. chr., II, pp. 102, 138); Celestino (422-52) sepolto in un mausoleo a destra della Basilica (Notitia eccles., cit., p. 75) nel quale al tempo di Adriano I (772-95) ancora si scorgevano gli affreschi decorativi e fu trascritto il carme sepolcrale (G. B. De Rossi, Inscr. chr., II, pp. 62, 101); Viglio (537-53) deposto presso S. Marcello (per i vari papi cit. cf. Lib. Pont., I, pp. 208, 216, 230, 299).

Nella biografia del papa Marcellino il Lib. Pont. attesta che egli fu deposto nel cimitero presso il corpo del martire Crescenzione in un cubicolo rischiarato da un luminare, accessibile ancora al sec. vi. G. B. De Rossi ne identificò il luogo per mezzo di un graffito che invoca il martire; se ne ebbe più tardi la conferma da una iscri-
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(per corseio delle Benedettine di Priscilla)
Priscilla, cimitero di - La Fenice, scoperta dalle Benedettine di Priscilla nella cosiddetta Cappella greca (sec. II) - Roma.
zione di due coniugi Felicissimo e Leoparda che acquistarono un sepolcro bisomo at (ad) Crescentionis introitum. I pellegrini del sec. vii additano anche altre tombe di martiri: la Notitia ecclesiarum segnala nel sotterraneo Prisca, Potenziana, Prassede e Fimite in un cubicolo presso l'uscita; l'itinerario de lucis e la Notitia portarum aggiungono un s. Paolo e un s. Simetrio (R. Valentini e G. Zucchetti, op. cit., pp. 77, 116-17, 144). Il cimitero risulta composto di una grande area sepolcrale cristiana all'aperto, nella quale nel 1890 e nel 1903 furono identificati i resti di due basiliche cristiane e di una serie di mausolei od oratori, che subirono i danni delle invasioni barbariche; il sotterraneo è composto al primo piano di una serie di ipogei, in origine autonomi poi collegati, e da un secondo piano posteriore scavato con grande regolarita sotto l'area del primo, con grande scala autonoma.

Una delle regioni più antiche è quella detta del criptoportico (sec. II), con ingresso in piano dalla Via Salaria nel vivo della collina, dove furono praticati una serie di cubicoli, alcuni rivestiti di stucchi, e in modo speciale la cosiddetta Cappella greca (da due iscrizioni greche dipinte in rosso) che contiene il più antico ciclo di affreschi, in parte di tipo classico, come le personificazioni delle stagioni e la fenice col nimbo radiato scoperta nel genn. 1952 dalle Suore Benedettine di P.; in parte con scene del Vecchio Testamento (Noè, Sacrificio di Abramo, miracolo della fonte, tre fanciulli nella fornace, Susanna in due grandi affreschi, Daniele tra i leoni) e del Nuovo Testamento (Epifonia con tre magi, paralitico guarito, resurrezione di Lazzaro). Nella parete di fondo la fractio panis scoperta da G. Wilpert: ivi sette personaggi sono assisi intorno a una mensa, sulla quale è posato un calice a doppia ansa, un piatto con pesci; la prima persona a sinistra spezza il pane; ai due lati della mensa sono disposti i sette cesti simboli della moltiplicazione dei pani. Per G. Wilpert la scena è l'atto della cena eucaristica; per P. Styger e F. X. Dölger un banchetto funebre. L'ambiente vicino alla cappella fu giudicato da A. Profumo un battistero, da P. Styger una cucina.

Una seconda regione fu identificata da G. B. De Rossi per l'ipogeo degli Acilii Glabrioni; è a nicchie per sarcofagi con decorazioni dell'epoca dei primi Antonini, con aggiunte e modificazioni posteriori. Ivi nel pavimento è l'iscrizione greca notevole per la dossologia: «O padre di tutti quelli che hai creato, ti sei preso con Te Irene, Zoe e Marcello, Gloria a te in Cristo»; un'altra epigrafe pure greca termina con l'augurio "per la risurrezione eterna». Le iscrizioni relative alla gens Acilia ricordano in latino un Manius Acilius Verus C(larissimus) v(ir), cioè di rango senatorio come la sorella P. c(larissima foemina o puella) e un Acilio Glabrione; in greco un Claudio Acilio Valerio giovane e un Acilio Rufino al quale si augura che "possa vivere in Dio". Tutti sono discendenti di Manio Acilio Glabrione console nel 91 ricordato da Svetonio (Domit., 10) e da Dione Cassio (Hist., 67, 13), accusato d'ateismo e insieme con molti altri fatto uccidere da Domiziano. L'eponima del cimitero venne perciò identificata da G. B. De Rossi come appartenente alla gens Acilia, come è attestato dalla P. sorella di

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Priscilla, cimitero di - Galleria del II piano (fine sec. III, inizio sec. IV) - Roma.

Acilio Vero sopra ricordata, mentre P. Styger la suppone senza prove una liberta.

Una terza regione è quella detta dell'arenario, costituita da una propria scala che immetteva a sinistra ad una ampia galleria a grandi nicchioni sepolcrali, tagliata poi dal luminare aperto per lo scavo del secondo piano; in fondo alla galleria si trova l'ambiente con la celebre pittura della Madonna. Nella vòta, a rilievo in stucco furono effigiate due immagini del Buon Pastore con pecore tra alberi d'ulivo. Nell'angolo a destra è rappresentata la Madonna col Bambino; alla sua destra un uomo (Balaam [v.] o Isaia [v.]) in tunica e pallio stringe un rotolo nella sinistra e con la destra indica una stella posta sul capo della Vergine. Incontro, a sinistra, del primo sepolcro in alto sono rappresentati i defunti: un uomo, una donna e un bambino. Appartiene alla seconda metà del sec. II perché si trova nel punto più lontano dalla scala di accesso all'arenario stesso. Si aprirono poi altre gallerie parallele; in un periodo successivo le gallerie furono dovute consolidare mediante pilastri e più tardi ancora vennero costruite formae nel pavimento e tombe nei muri costruiti per rinforzo nelle pareti, che occlusero cosi i sepolcri primitivi e sarcofagi marmorei poi spezzati; G. B. De Rossi tolse alcuni di detti muri e ritrovò una serie di loculi ancora intatti, uno dei quali contenente l'iscrizione dipinta in rosso su tegole: VERI CVSDVS con la lettera M monogrammatica dipinta nella calce (forse Memmius). Alla regione dell'arenario appartiene anche il cubicolo con l'immagine dell'Annunciazione (v.). Forse da una delle formae proviene la nota iscrizione di Agape, oggi nell'aula ricostruita della Basilica di S. Silvestro. Ivi la defunta si rivolge ai fratres della comunità, perché quando scenderanno nel cimitero si ricordino nelle loro preghiere in comune (precibus totis) della cara Agape, perché il Signore omnipotente conservi Agape in eterno.

Per la datazione del cosiddetto arenario occorre tener presente che non pochi bolli portati dai mattoni impiegati per la chiusura dei loculi in tale regione appartengono
alla fine del sec. in e all'inizio del sec. in (CIL, XV, i, 164; 371 a; 337 b; 408 c, ecc.). La regione più tarda del primo piano contiene un cubicolo detto della velata per la vestizione d'una vergine sacra, dipinta nella parete di fondo (da A. Mitius ritenuta per scena matrimoniale), nella vòlta il Buon Pastore; a destra, i tre fanciulli nella fornace, a sinistra il sacrificio di Abramo; sulla parete d'ingresso Giona rigettato dal mostro marino (fine sec. III). Un altro cubicolo è detto delle botticelle per la scena realistica di un gruppo di trasportatori di botti di vino dipinta nella parete di fondo (sec. iv).

Al romanzo, Quo vadis? e del polacco Senckiewicz si deve anche l'idea che Pietro avesse predicato e battezzato in P., sorta a O. Marucchi quando fu incaricato di scrivere una prefazione archeologica al romanzo stesso tradotto in italiano. Ivi era descritto Pietro intento a predicare e battezzare nel cimitero Ostriano, identificato allora con il *Maius* della Nomentana, presso S. Agnese. G. Marucchi invece propose di riconoscere l'Ostriano e quindi la memoria di Pietro in P. Ma in nessuno dei documenti antichi sia biografici (Lib. Pont.) sia liturgici (calendari o martirologi) che topografici (itinerari) si trova mai qualsiasi accenno a una memoria di s. Pietro in uno dei cimiteri della Nomentana o della Salaria. I due documenti che offrono un riferimento sono due testi apocrifi: le Gesta Liberi e la Passio Marcelli delle quali il Profumo e il Duchesne hanno fissato il valore e la data rispettiva non anteriore alla fine del sec. v. Per molti anni il Marucchi cercò tutti gli indizi favorevoli alla sua tesi; prese le conserve d'acqua in P. per battisteri, tentò di collocare in P. carmi relativi a battisteri, e di datare al sec. I alcune gallerie del cimitero, ma fu validamente contraddetto da G. Bonavenia, da L. Duchesne e da A. Profumo. Nel cimitero sotterraneo di P. nessuno dei suoi nuclei più antichi può risalire oltre la metà del sec. II. Storicamente non si hanno testimonianze di luoghi nell'interno della città in cui Pietro (v.) abbia svolto il suo apostolato, molto meno si possono indicare cimiteri cristiani sotterranei nei quali, come si legge nel romanzo, Quo vadis ?, Pietro avrebbe battezzato. Non risulta che all'età apostolica i cristiani avessero già costituito aree sepolcrali in Roma esclusive per loro, e molto meno che queste fossero sotterranee; si sa infatti che i due fondatori della Chiesa romana furono tutti e due deposti in aree sepolcrali pubbliche all'aperto cielo, Pietro (v.) sul colle Vaticano e Paolo (v.) sull'Ostiense. Tertulliano accenna fugacemente che Pietro in Tiberi tioviti (De baptismo, 4: PL 1, 1312); ma neppure quando i cristiani possedettero cimiteri per loro, cioè non prima della metà del sec. II, consta che essi li abbiano adibiti per battisteri; questi invece, come risulta dai fortunati scavi della missione americana a Dura-Europos (v.), facevano parte integrale delle case di preghiera, costituite nell'interno della città e non fuori come i cimiteri. - Vedi tav. I.

BibL.: A. Bosio, Roma sotterranea, Roma 1632, pp. 531-57; G. B. De Rossi, Escavaz. e scoperte nel cim. di P., in Bull. arch. crist., $3^{a}$ serie, 5 (1880), pp. 5-54; id., Le recenti escavaa. nel piano inferiore del cim. di P., ibid., $4^{a}$ ser e, 3 (1884-85), pp. 59-84; id., L'epigrafia primitiva Priscilliana, ibid., $4^{a}$ ser e, 4 (1886), pp. 34-165; id., Nuove scoperte nel cim. per le escavae. fatte nell'anno 1887, ibid., $4^{a}$ serie, 5 (1887), pp. 7-35; id., Insigni scoperte nel cim. di P. per le escavae. fatte negli anni 1888-89; ibid., $4^{a}$ serie, 5 (1888-89), pp. 7-66; id., Priscilla e gli Acllii Glabriani, ibid., pp. 103-33; id., D'un singolare graffito dell'anno 313 nel cim. di P., ibid., $5^{a}$ serie, 1 (1890), pp. 74-80; id., La Basilica di S. Silvestro nel cim. di P., ibid., pp. 97-146; id., Canticuaz. delle scoperte di epigrafi nel nucleo primordiale del cim. di P., ibid., $5^{a}$ serie, 3 (1892), pp. 57-96; id., Novelle scoperte nel piano inferiore del cim. di P., ibid., pp. 97-129; G. Wilpert, Fractio panis. La plus ancienne représentation du sacrifice eucharistique à la Capella Greca découverte et expliquée, Parigi 1896; id., Beiträge zur christl. Archäol., in Röm. Quartalschr., 1906, pp. 91-102; id., Pitture, pp. 517-18; id., Sarcofagi, III, p. 68 (indice); P. Styger, L'origine del cim. di P. sulla Via Salaria, Lwow 1931; id., Die röm. Katakomben, Berlino 1933, pp. 100-45; id., Die röm. Märtyrergräfte, I, ivi 1935, pp. 247-48; II, tav. 87; O. Marucchi, Le catacombe rom., ed. postuma, Roma 1933, pp. 461-558, con bili, a pp. 467-68, dei suoi articoli sul cimitero del 1901 al 1920; G. P. Kirsch, Le catacombe rom., ivi 1933, pp. 93-110. Enrico Josi

PRISCILLA (PrisCA) : v. AQUILA E PRISCILLA (PRISCA).

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PRISCILLIANO e PRISCILLIANISMO. Eresiarca, vescovo intruso di Avila (ca. 345-85) le cui tragiche vicende la critica viene chiarendo progressivamente. Le accuse di cresia contro di lui provengono dalle accuse dei suoi contemporanci e dall'eterodossia certa dei suoi discepoli, più che dal contenuto dei suoi scritti noti fino ad ora.

Nobile spagnolo, di vasta cultura ed esercitato nelle arti magiche, P. ancora laico propagava ca. il 370 , nelle regioni di Merida e Cordova principalmente, una dottrina esoterica, di origine gnostico-manichea ed in convegni segreti prometteva, mediante certe pratiche ascetiche, una perfezione graduale agli iniziati. Con la sua faccodia persuasiva sedusse molti nobili e plebei e alcuni vescovi come Istanzio e Salviano. Costoro conferirono il presbiterato e poi la consacrazione episcopale per la sede di Avila al capo accrescendo cosi prestigio alla setta. Questa presto si estese per la Lusitania, la Betica, la Galizia e la Gallia meridionale.

Una reazione fanatica condotta dai vescovi Idacio di Merida e Iiscio di Ossanova sorse presto a contrastarla. Della controversia si occuparono le autorità ecclesiastiche e civili, i Concili spagnoli, come quelli di Saragozza del 380 e di Toledo nel 400 ; s. Damaso c s. Ambrogio di Milano, s. Martino di Tours e l'imperatore Massimo.

Quanto all'eresiarca, le sue vicende occupano 15 anni di varie fortune, finche, convinto di maleficio e immoralità dinanzi al tribunale imperiale e condannato secondo le leggi, fu giustiziato a Treviri nel 385 (Sulpicio Severo, Chron., 2, 50, 8). La condanna cui invano s'era opposto s. Martino di Tours, disapprovata dal papa Siricio e da s. Ambrogio, coronò l'eretico, tra i suoi, dell'aureola dei martiri; e la setta, principalmente in Spagna, ne acquistò splendore, che durò finché gli anatemi del Concilio di Braga del 563 non le diedero il colpo fatale, senza però estinguerla del tutto.

Sino alla fine del secolo scorso nulla si conosceva degli scritti personali di P. e eccezione di un frammento epistolare conservato da Orosio e dei Canones in Epistolas s. Pinel, breve teologia paolino, in 90 sentenze riunite dai vescovo spagnolo, sconosciuto, Peregrino; finché nel 1889 si pubblicarono i trattati di P. scoperti a Würzburg. Grande fu la sorpresa di non trovare in essi né le doti d'ingegno che Sulpicio riconosceva a P. né il cumulo bizzarro di errori che gli imputava la tradizione. Ci fu chi negò all'eretico questi trattati per attribuirli ad Istanzio, uno dei suoi discepoli (così don G. Morin, Pro Instantio contre l'attribution à Priscillien des opuscules du manuscrit de Wurzbourg, in Rev. bén., 30 [1913], pp. 153173; all'opposto J. Martin, Priscillion oder Instantius, in Hist. Zahrb., 47 [1927], pp. 237-51). Altri, come G. Scheps, F. Paret, E.-Ch. Babut, cercarono di riabilitare la persona di P., la cui condanna sarebbe stata ingiusta e infondata. Oggi la critica è d'accordo con la tradizione fondandosi sulle testimonianze di s. Ambrogio, s. Girolamo, Filastrio, Sulpicio Severo, Itacio, Innocenzo I, s. Isidoro e dei Concili di Saragozza, Toledo e Braga e sulla colpevolezza dell'eresia priscillianistica che riempia la storia di Spagna per più di un secolo. Neppure ragioni decisive ci sono per negare l'autenticità dei trattati di tendenza apologetica non scervi, d'altra parte, di tracce priscillianistiche. Ridotti a schema, i capi dell'eresia sono i seguenti : teoria modalista, che nega la Trinità; Cristo, gli angeli e l'anima umana sarebbero emanazioni gnostiche; il demonio, principio del male, sarebbe la causa del corpo come pure delle tempeste e delle siccità; si condanna il matrimonio ed è ammessa l'unione extramatrimoniale, si nega la risurrezione della carne ecc. Il priscillianismo in Spagna provocò tutto un ciclo di confutazioni. Ecco le più significative. Dopo Tiberiano Betico e i suoi amici, autori di una professione di fede alla quale allude P. (Librr apologeticus, 3) e di Latroniano "poeta comparabile con gli antichi ", secondo s. Girolamo (De vir. inl., cap. 122), le cui opere sono sparite, la figura più importante è quella di Dictinio, vescovo di Astorga, che sbiurò i suoi errori nel I Concilio di Toledo. I trattati eretici si leggevano, però, con venerazione anche al tempo di s. Leone Magno, per cui
il Concilio di Braga del 563 li condannò nuovamente. Uno di essi, intitolato Libra, denunciato dalle Baleari a s. Agostino, ca. il 420, da Consenzio (s. Agostino, Epist. 119), giustificava la menzogna, ricorso tipico dei priscillianisti: «iura, periura, secretum prodere noli - e provocò la confutazione di s. Agostino: Contra mendacium. Nulla rimane delle accuse mordaci di Idacio e Itacio. Il Simbolo della fede e gli anatematismi del I Concilio di Toledo furono confurati dal vescovo galiziano Pastore: Libellus in modum symboli (cf. J. A. de Aldama, El Simbolo Taledano, I, Roma 1934); Siagrio, vescovo della medesima regione, si segnalò nella polemica con certe Regulae definitionum contra haereticos (cf. G. Morin, Pastor et Syagrius, deux écrivains perdus du Ve siècle, in Rev. bén., 10 [1893], pp. 585-94). Della viva polemica suscitata da Toribio di Astorga (a. 440) restano due lettere, mentre un Commonitorium e un Libellus dal medesimo, oggi perduti, si riflettono nella risposta del papa Leone I del 447. Con il suo Commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum, Orosio interessò nella disputa s. Agostino, il quale rispose con la sua opera Contra Priscillianistas et Origenistas. Gran parte, finalmente, della produzione simbolica, abbondante in Spagna fino alla fine dell'epoca visigotica, ha questa tendenza antipiriscillianista non priva di preoccupazioni settariane.

Bibl.: ed. dei trattati di Würzburg da G. Scheps, in CSEL. 18. Vanna 1889. Lemontano: Z. Garcia Villada. Historia etis. sística de España, I. II. Madrid 1920, pp. 91-145; A. D'Alès, Priscillien et l'Espagne à la fin du IIe siècle, Parigi 1936; Fliche-Marvin-Fruste, III, pp. 362-406, 474-77; IV, pp. 566-68; J. Madoz, Prisciliano, nella Historia general de las literaturas hispánicas, Barcellona 1940, pp. 104-108; id., Avrianismo y Priscilianismo en Galicia (Memoria del Congreso en honor de S. Martin de Dumio), Braga 1950, con bibl. Giuseppe Madoz

PRISCO, Giuseppe. - Cardinale, n. a Boscotrecase (Napoli) l'8 sett. 1833, m. a Napoli il 4 febbr. 1923. Studiò nel Seminario di Napoli, sotto la guida di G. Sanseverino (v.). Ordinato sacerdote (1856), fu chiamato all'Università di Napoli, ma per gli avvenimenti del 1860 lasciò la cattedra, per avere rifiutato di prestare giuramento. Aprì allora una scuola privata di filosofia, insegnando contemporaneamente nel Seminario arcivescovile.

Per la parte cospicua avuta nell'assecondare le direttive di Leone XIII nella rinascita del tomismo, fu dallo stesso Pontefice, nel Concistoro del 30 nov. 1896, creato cardinale e chiamato a Roma. Due anni dopo fu nominato arcivescovo di Napoli. Nella nuova sede promosse varie opere di apostolato e culturali, fra cui la fondazione dell'Accademia di sacra eloquenza. Restano di lui numerose pubblicazioni, notevoli per vigore di pensiero e ampiezza di cultura, che rappresentano un valido contributo nel campo della filosofia neonomista. Vanno ricordate: Saggio di filosofia dato nel Liceo arcivescovile di Napoli (Napoli 1855); S. Anselmo e l'antologismo (ivi 1857); S. Anselmo e il ponteismo (ivi 1860); Della decadenza delle scienze morali nei tempi presenti (ivi 1864); La geometria e la morale (ivi 1865); Metafisica della morale (ivi 1865); Considerazioni storico-cristiche sulla filosofia scolastica (ivi 1866); Lo hegelianismo considerato nel suo svolgimento storico e nel suo rapporto con la scienza (ivi 1868); Considerazioni generali sull'essere dello Stato (ivi 1870); Principi di filosofia del diritto sulle basi dell'etica (ivi 1872); Elementi di filosofia speculativa, a voll. (ivi 1879); La metafisica di s. Tommaso d'Aquino considerata in sé e nella sua opposizione alla speculazione monistico (Roma 1887).

Bibl.: B. Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1560 al 1900, Bari 1915, p. 240; A. Ferrandina, Una figura moratica, Napoli 1918; Per il card. G. P. arcis, di Napoli. Scritti vari, ivi 1923; A. Masnovo, Il anatomismo napoletano. ecc., in Riv. di filio. neasc., 16 (1924), pp. 97-108; A. Sbarra, Il pensiero filosofico del card. G. P., Napoli 1936. Mario De Camillis

PRIULI, Alvise. - Letterato e prelato, n. a Venezia sul principio del ' 500 , m. a Padova il 15 luglio 1560. Fece parte di quel circolo padovano che intorno

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a Pietro Bembo si formava al culto ed all'amore delle lettere latine ed italiane : fu amico di Antonio Brocardo, Trifon Gabriele, Lazzaro Bonamico, Benedetto Lampridio, Camillo Delminio, e soprattutto con Gaspare Contarini (v.); ebbe pure relazioni con Francesco Maria Molza, Francesco Berni e Bernardo Tasso.

Quando Reginaldo Polo venne a Padova il P. lo ebbe ospite e poi gli fu costante famigliare dopo che questi, creato cardinale il 22 dic. 1536 , si stabili a Roma e quando fu ripetutamente legato papale. Presso il Polo, legato a Viterbo, fu in relazione con Vittoria Colonna, Marco Antonio Flaminio, Pietro Carnesecchi ed altri e fu incolpato di avere con loro sostenuto quelle dottrine di sapore luterano sulla Grazia, per cui più tardi Paolo IV lo ritenne sospetto di eresia. Inviato nel 1542 a preparare il Concilio a Trento, fu poi raggiunto colà dal Polo inviatovi una prima volta legato. Ambedue erano a Viterbo nel 1543; ma P. accompagnò il Polo a Trento quando vi fu di nuovo come legato. Rifiutò di essere segretario del Concilio e segui il Polo quando questi lasciò il Concilio il 28 giugno 1546. Fu esecutore testamentario del Bembo e da Giulio 111 ebbe nel 1551 l'accesso al vescovato di Brescia che intanto fu conferito al card. Durante. Seguì nel 1554 il Polo in Inghilterra e condivise con lui i rigori di Paolo IV, per i quali gli fu tolto l'accesso di Brescia nel 1556. Morto il Polo nel nov. 1558, il P. si fermò in Inghilterra quale suo esecutore testamentario sino alla fine del 1559 . Era a Padova il 3 maggio 1560 e vi mori, quando si provvedeva alla sua riabilitazione. Oltre a poche lettere, non si hanno di lui che alcuni componimenti latini in versi.

Bibl.: P. Paschini, Un amico del card. Polo: A. P., Roma 1921.

Pio Paschini

## PRIVAZIONE : v. PENA; PENE VENDICATIVE.

PRIVERNO, diOCEsi di : v. TERRACINA, diOCESI di
PRIVILEGI DEI CHIERICI. - Sono speciali immunità che costituiscono parte della più vasta categoria dell'immunità ecclesiastica (v.) e rappresentano nel loro insieme la cosiddetta immunità personale. Tali p., che riassumono le garanzie concesse allo stato clericale in considerazione del suo carattere sacro e della libertà necessaria all'esercizio delle relative mansioni, sono in numero di quattro, noti con le storiche denominazioni : canonis, fori, immunitatis, competentiae. Nel diritto canonico vigente essi sono rispettivamente disciplinati come segue.

1. "PrivilegiUM CANONIs". - E una protezione speciale contro le violenze. Trae il suo nome dal can. 15 del II Concilio Lateranense del 1139 (c. 29, XVII, q. 4).
Il CIC dichiara che commettono delitto di sacrilegio (v.) coloro che recassero ingiuria reale (cioè con vie di fatto) ad un chierico (can. 119). E quindi una speciale tutela penale concessa ai chierici a difesa della loro persona, ed è estesa (oltreché a tutti i chierici, anche semplicemente tonsurati) ai religiosi d'ambo i sessi, anche novizi (can. 614), e ai membri delle associazioni pie viventi in comune sotto una regola, approvata dall'autorità, benché senza voti pubblici (can. 680). Il p. concerne, come si è visto, la sola realis iniuria, cioè le vie di fatto che toccano materialmente la persona, e che ledono o l'integrità del corpo, o l'onore o la dignità (ad es., gli sputi contro la persona, la lacerazione di abiti, ecc.), o la libertà personale del chierico. La gravità della sanzione comminata per la violazione di questo p., è graduata secondo la dignità e la posizione dell'offeso. Chi usa violenza contro il Papa incorre la scomunica in modo specialissimo riservata alla Sede Apostolica : è ipso facto vstandus, infame di diritto, e, se chierico, deve essere degradato; se contro un cardinale o legato del Papa, incorre la scomunica specialmente riservata alla Sede Apostolica, è infame di diritto e sarà privato dei benefici, uffici, dignità, pensioni o qualriasi altro incarico, ma non degradato; se contro un patriarca, arcivescovo, vescovo, anche titolare,
incorre nella scomunica lotae sententiae, specialmente riservata alla Sede Apostolica; se contro altri chierici o religiosi, è soggetto a scomunica riservata al proprio Ordinario, che può aggiungere altre congrue pene (can. 2343).

Data la gravità e la natura della sanzione, la violazione del p. presuppone naturalmente un adeguato elemento intenzionale. Già in ordine alla necessità di tale elemento i vecchi canonisti insegnavano che l'espressione suadente diabolo usata dal noto canone significava appunto la prava intenzione, l'imputabilita morale, necessaria a costituire il reato (Pateri), e che pertanto non incorrenbbe nella censura chi percuotece, od anche uccidesse il chierico per giusta difesa, o per accidente non imputabile, ovvero ignorandone il carattere. Analogamente si ritiene nel diritto vigente che se la lesione è inferta per distrazione, o se a seguito di un impulso leggermente colpevole, o per difesa personale che non oltrepassi i limiti ragionevoli permessi, non ricorre né la qualifica né la sanzione.
II. "Privilegiun fori". - In forza del can. 120 i chierici in tutte le cause civili (contenziose) o criminali devono essere giudicati (convenis debent) dal giudice ecclesiastico, nisi aliter pro locis particularibus legitime proctsum fuerit; ossia eccetto che sia diversamente provveduto in modo legittimo (cioè in virtù di un concordato o di una legge pontificia territoriale o anche - secondo la dottrina dominante - di una consuetudine) per singoli territori. Secondo il medesimo canone, poi, per muovere azione contro i chierici davanti ai tribunali laici è necessaria l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica, ossia della S. Sede o dell'Ordinario a seconda del grado gerarchico o dell'ufficio del convenuto. Chi infrange queste disposizioni, è colpito dalla scomunica o da pene minori, in relazione al grado del convenuto. Gli Ordinari peraltro non devono denegare ai laici, salvo una giusta e grave causa, la facoltà di convenire dinanzi al tribunale secolare gli ecclesiastici di grado gerarchico inferiore, principalmente quando siano fallite le pratiche per una composizione amichevole della vertenza (can. 120 § 2). D'altra parte i chierici, convenuti in giudizio da chi non ha chiesto l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica, possono, per evitare mali maggiori, comparire davanti al giudice laico, informandone il Superiore dal quale si sarebbe dovuta ottenere la licenza (can. 120 § 3). Il p. si riferisce al caso in cui il chierico sia citato dinanzi al fòro laicale, come reo o convenuto in senso proprio; non come teste, o in qualità di amministratore o autore, e così pure quando sia convenuto per concessione o contidenza di causa (p. es., chiamato in garanzia), o quando, rendendosi egli stesso attore contro un laico, venga a sua volta riconvenuto dalla controparte.

Il riconoscimento del privilegium fori dei chierici, che si riconnette alla più generale questione del riconoscimento del foro ecclesiastico (cioè della giurisdizione della Chiesa nella sfera di rapporti, anche in materia civile o penale, altrimenti pertinenti allo Stato) è stato fra i più contrastati dalle legislazioni statuali moderne, dopo un luogo periodo di osservanza quasi generale.

La sua origine infatti, almeno per le cause civili, si fa risalire alla legislazione giustinianea (Nov. 1, LXXIX, c. 8; 1, LXXXIII, c. 21 : 1, CXXIII, c. 22). I concili delle epoche franca e carolingia confermarono il principio, pur con qualche limitazione, e poi i grandi papi del medioevo, Alessandro III, Celestino III, Innocenzo III, ne estesero l'applicazione a tutte le cause civili e criminali, ecortuate solo le cause di natura feudale (c. 1, 6, 7, X, II, 2). Dopo le Decretali, con la progressiva centralizzazione delle istituzioni statuali, l'opposizione al p. andò man mano accentuandosi, mentre la Chiesa, dal canto suo, non consentì mai a rinunciarvi in linea di principio. Perciò essa lo riaffermava nel Concilio di Trento (sess. XXIII, De ref., c. 6; sess. XXIV, c. 20), e più recentemente nel Sillobo di Pio IX (prop. 31) e nel motu proprio di Pio X, Quantavis diligentia, del 9 ott. 1911, ove si proclamava che non soltanto le persone investite di pubblico potere, ma anche i privati che

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treavano i chierici davanti al tribunale secolare senza autorizzazione dell'autorità ecclesiastica, cadevano sotto la scomunica riservata alla S. Sede. Peraltro questa precisò poi che potevano giuridicamente mantenersi le concordadini antiche e immemorabili e le concessioni concordatarie che circoscrivessero o avessero abrogato il p. Questa dottrina, come si è visto, è passata nel Codice. Si dubita se, nei paesi ove il p. è legittimamente abolito per una delle suddette cause (consuetudine o patti concordatari), debba ugualmente osservarsi la prescrizione di cui al can. 120 \$ 2, che richiede l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica per consentire i chierici davanti ai tribunali dello Stato. Autorevoli opinioni sono per l'affermativa. Quanto al diritto territoriale per l'Italia - dove, come è noto, per la legge Siccardi, 9 apr. 1890 n. 1013, estesa poi alle province annesse, il fóro ecclesiastico era stato abolito con atto unilaterale dello Stato, mai riconosciuto dalla S. Sede - attualmente la dottrina prevalente ritiene abolito il p. del foro in materia penale, per effetto del Concordato Lateranense, e in particolare del disposto dell'art. 8 che considera il caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto. Se ne inferisce che, avendo la S. Sede convenuto ed approvato che in caso di delitto il sacerdote o il religioso possa essere giudicato o anche condannato dal fóro secolare, chiedendo solo che in caso di condanna non sia detenuto con i condannati laici ma in locale separata, ha riconosciuto cosi la competenza del tribunale secolare a giudicare il chierico, e pertanto rinunciato alla immunità del fóro privilegiato. Alcuni ne vorrebbero dedurre a fortiori la rinuncia del fóro ecclesiastico anche per le procedure contenzioso, in quanto in questo non ricorrerebbero le ragioni di riguardo alla dignità sacerdotale come per quelle penali; ma altri oppongono che nel silenzio dall'art. 8 non può ritenersi che la Chiesa abbia rinunziato al privilegio, ed altri ancora che questo si intenda conservato nel senso che l'attore sia tenuto a premunirsi della licenza dell'autorità ecclesiastica secondo il prescritto del can. 120 \$ 2 CIC (pressi più comunemente osservata).
III. - Privilegiun immunitatis». - Con questo privilegio, detto anche p. exemptionis, si intendeva in passato un'immunità del chicrico che abbracciava in linea di principio tutte le prestazioni e gravezze derivanti dalla giurisdizione civile, quindi sia gli oneri propriamente personali incompatibili con lo stato clericale (come il servizio militare [v.], l'ufficio di giudice nelle cause profane, ecc.) sia gli oneri costituiti dall'obbligo del pagamento di tributi tanto personali quanto patrimoniali (questi ultimi detti anche usualmente oneri reali). Il p., la cui origine può farsi risalire alle immunità già attribuite ai sacerdoti pagani e che gli imperatori cristiani concessero poi ai ministri del Vangelo, doveva esonerare perciò i chierici dalle prestazioni personali, non confacenti al loro stato, e recare anche l'esenzione dei loro beni dai pubblici tributi. In pratica però l'istituto nel corso dei secoli non rimase sempre nettamente delineato se non in quanto vera e propria immunità personale del chierico (chiamata anche perciò privilegium servitiorum), mentre l'immunità dai tributi venne spesso confusa o accomunata premiscuamente con l'immunità reale spettante ai beni ecclesiastici. Il CIC, riaffermando i vari p. dei c., cosi dispone in ordine a questo: Clerici omnes a servitio militari, a muneribus et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis imniones sunt (can. 121). Si prescrive perciò nel canone l'esenzione dei chierici dalla prestazione del servizio militare e dagli incarichi ed uffici pubblici, contrari allo spirito ed allo stato clericale. Principio dettato sia dalla necessità di garantire la libertà e la dignità dei chierici, sia da quella di mantenerti estranei a qualsiasi attività contraria o non conveniente al carattere mite richiesto per il servizio divino. Perciò a questo p. fa riscontro un parallelo dovere nei chierici di astenersi da determinati uffici e attività (cf. canr. 139, 141, 188, n. 6). Nel testo del can. 121 non si fa menzione espressa dell'esenzione dei chierici dai tributi. Si è chiesto perciò se anche questa esenzione potesse intendersi compresa nella immunità a muneribus
et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis di cui parla il canone, ovvero no. Fra le diverse opinioni al riguardo sembra possa affermarsi che nel can. 121 si intenda munus nel senso di servizio, coordinato, se non equivalente, al concetto di officium, e che pertanto non debba intendersi compresa nella predetta norma l'esenzione dagli oneri tributari. Questa, d'altra parte, benché ancora menzionata nelle trattazioni anteriori al Codice, non rappresentava ormai praticamente che un ricordo storico, non solo perché caduta per lo più in desuetudine, ma anche per effetto della deroga espressa a tale esenzione contenuta in numerosi concordati conclusi dalla S. Sede anteriormente al Codice. Onde poteva ben dirsi che su questo punto si fosse già fissato, all'atto della codificazione, come diritto particolare in molti Stati, un vero ius concordatarium che prendeva atto dalla già avvenuta abolizione del p. Il CIC non ha fatto cosi che consacrare, sia pure tacitamente, questa che ormai era la disciplina universale in effetto vigente. Ridotto perciò il p. dell'immunità alla esenzione dal servizio militare e dagli incarichi ed uffici pubblici, può vedersene, di fatto, in questa più circoscritta configurazione, un riconoscimento più o meno ampio ed esplicito in vari ordinamenti concordatari e statuali. Per il diritto territoriale italiano, la materia è regolata negli artt. 3 e 4 del Concordato. Per effetto di questi, oltre alla facoltà di rinviare il servizio militare al ventiseiesimo anno di età concessa ai seminaristi e ai novizi, vengono esentati dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, i chierici in sacra e i religiosi professi. In caso poi di mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime (Ordinari, parroci e coadiutori, ecc.). Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari e, se sacerdoti, conservano l'abito ecclesiastico, esercitando fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare (art. 3). Ecclesiastici e religiosi sono inoltre esenti dall'ufficio di giurato (art. 4).
IV. - Privilegiun - s - BENEFICIUM COMPETENTIAE s. Questo p. o beneficio, già concesso in diritto romano a determinate categorie di debitori (fra cui i veterani e in genere i soldati) e per cui questi avevano diritto a non essere condannati a pagare se non nella misura delle loro facoltà (in id quod facere possunt), esteso poi dai glossatori ai chierici, per analogia fra la milizia terrena e quella sacerdotale, si fondo specialmente su un'antichissima consuetudine appoggiata ad una larga interpretazione della celebre decretale Odonrdus (c. 3, X. III. 23).

Ora in questa materia il can. 122 afferma il diritto del chierico a che, ove sia obbligato a soddisfare il creditore, non gli sia tolto il minimo necessario al decoroso mantenimento, a prudente arbitrio del giudice ecclesiastico (cf. anche can. 1923 \$ 1). Resta ferma l'obbligazione del chierico di soddisfare quanto prima le ragioni del creditore. In pratica questo p. ha ormai perso quasi ogni significato, dati i limiti apposti nelle moderne legislazioni all'esecuzione forzata. Un'esenzione di pignorabilità stabilita nell'art. 6 del Concordato con l'Italia non può assumere il carattere di riconoscimento del p., perché concessa in eguale misura agli impiegati dello Stato.
V. Natura del p. dei c. - I p. dei c., di cui sin qui si è fatto parola, costituiscono prerogative che, in quanto l'espressione possa convenire a istituti dell'ordinamento canonico, debbono considerarsi d'ordine pubblico, essendo stabiliti non tanto nell'interesse personale del singolo, quanto in quello della categoria cui appartiene. Perciò essi sono indeclinabili : il chierico non può rinunsiarvi, ma soltanto perderli per motivi previsti dal diritto. Tali sono la riduzione allo stato laicale e la privazione perpetua del diritto di vestire l'abito ecclesiastico. Se questa pena è rimessa o il soggetto è riammesso nel atto clericale, i p. perduti si riacquistano (canr. 123, 213 \$ 1, 2304). Nel caso in cui la privazione del diritto all'abito ecclesiastico sia solo temporanea, fin quanto essa duri i p. rimangono sospesi (can. 2300). Quanto alle persone in cui favore i p. sono stabiliti, è da tener presente che essi competono, oltre che ai chierici veri e propri, anche ai religiosi d'ambo i sessi, compresi i novizi e i conversi

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(cann. 641, 490), nonché ai membri delle pie società con vita comune ed organizzazione simile a quella dei religiosi (can. 680).

Biol.: R. Sohm, Die geistl. Gerichtbarkeit im frïnhischen Reiche, in Zeitarte. f. Kirchenrecht, 9 (1870), pp. 193-271; A. Pertile, Stor. del air. ital., II-III, 2+ ed., Torino 1879, passim; L. Siciliano Villanueva, Studi sulle vicende del Foro ecclesiat. nelle cause dei chier. secondo il dir. della Chiesa e la legislar., dottrina e pratica ital. dalla fine dell' lmpere carolingia al ser. XIV, in Rie. di stor. e filos. del diritto, 2 (1902), pp. 391-464; R. Conevial, Les origines du privilige clérical, in Nuov. rev. histor. de droit français et étranger, 32 (1908), pp. 161-212; G. La Bras, Les priviliges des clercs dans les concordats récents, in Mélanges R. Carré de Malberg, Parigi 1933, pp. 332-48; A. Bertola, Intorno al privilogium iomunitatis dei chierici nel CIC, in Acta Congress. iurid. internation., IV, Roma 1934, p. 132 sgg.; Yves de la Brière, La renaissance contemporaine av droit canon., ibid., V, ivi 1937, p. 88 sgg.; F. Roberti, Ordinamento aella giuridiz. eccles., in Nuovo Dig. ital., IX, p. 221 sgg.; E. Magnin, Immunité, in DThC, VII, coll. 1218-26; A. Bertola, Les. di dir. canon.-custituc. della Chiesa, Torino 1946, p. 131. Cf. pure i testi di diritto canonico, a commento dei cann. citt., e di diritto pubblico ecclesiastico.

Arnoldo Bertola
PRIVILEGIO. - Norma giuridica contenuta nella legge o emanata dal superiore a vantaggio di una categoria o di una persona. Dalle fonti del diritto romano si rileva che il privilegium generalmente consisteva in un ius singulare proprio di alcune classi di persone, mentre le dispense dall'osservanza di qualche legge o le eccezioni in essa contemplate per le singole persone fisiche o morali erano dette personales constitutiones o privata privilegia (D. 1, 4, I § 2). Tale distinzione non fu conservata in seguito dai canonisti, i quali usavano il termine p. sia per indicare i privilegia communia, introdotti per legge, sia per significare i privilegia privata, concessi con rescritto particolare.

La confusione di terminologia, criticata da autori moderni (cf. I. D'Annibale, Summula Theol. mor., I, Roma 1908, n. 218 n. 3 e n. 1), pur costituendo un errore di metodo, è però spiegabile per l'intima relazione e la grande somiglianza che passa tra i due istituti. Lo stesso CIC, nel titolo V del I libro, non si è scostato dalla vecchia terminologia e prima di esso non sono mancati esempi nella legislazione canonica di privilegia privata elargiti per legge (cf. Conc. Trident., sess. XXV, c. 11 de reg. de exemptione monasterii Cluniacensis).

A parte ogni altra considerazione storica, oggi si può affermare che nel CIC il termine p. ha una duplice accezione. In senso generico son detti p. quelle norme (leges singulares) di diritto comune con le quali vengono attribuite prerogative speciali a determinati uffici, persone, cose o luoghi : tali sono i p. dei chierici (v.), dei religiosi (can. 613 sgg.), il p. dell'esenzione locale contemplato nel can. 1492 e quello paolino fissato nel can. 1120. In un senso più stretto e proprio, invece, è detto p. la norma con la quale si concede un favore praeter o contra ius (legge privata favorevole). Dal fatto che vien concesso come legge (ad instar legis), il p. deve ritenersi perpetuo (can. 70), a differenza della dispensa che è sempre temporanea.
I. Varie specie di p. - I p. si dividono in contra o praeter ius; in affermativi o negativi secondo che concedano la facoltà di fare una cosa o di ometterla; in favorevoli o odiosi secondo che concedano o meno favori senza incomodo di terzi; in graziosi, remunerativi, convenzionali o onerosi, secondo che vengano dati per liberalità del superiore, per gratitudine o dietro contratto oneroso; in personali o reali se propri delle persone o delle cose; in p. dati dal CIC o per concessioni speciali. Ai p. praeter ius vengono equiparate nel CIC le facoltà di elargire grazie, sia per il fòro interno come per il fòro esterno, in perpetuo o per un determinato tempo, ovvero per un determinato numero di casi (can. $66 \S$ I; v. quIequeninali facoltà). La concessione del p. è legata al potere; perciò ogni legislatore può concedere p. in virtù e entro i limiti della potestà di cui è investito (can. $63 \S$ I); contra o praeter
ius commune può concedere p. solamente chi ha la potestà suprema.

I p. possono acquistarsi : 1) per concessione diretta, che generalmente vien fatta per iscritto; se è fatta a viva voce, il p. in tal modo concesso non può essere sostenuto in fòro esterno (can. 79); 2) per comunicazione, in virtù della quale il p. concesso ad uno può essere esteso ad un terzo. Di questo modo di concessione si hanno due forme : per comunicazione in forma aegue principali e in forma accessoria. Sia il p. del primo privilegiario come quello di chi l'ha ricevuta per comunicazione sono identici; ma mentre nel primo caso si ha completa autonomia tra il p. ottenuto direttamente e quello comunicato, nel sccondo esiste invece una interdipendenza tra essi, per cui l'uno segue le sesti dell'altro (can. 63 ). La concessione per comunicazione - nelle due forme - non si presume, ma deve constare che realmente sia avvenuta per il primo privilegiario in modo diretto e perpetuo e senza alcuna speciale relazione a luoghi determinati, a cose o persone (can. 64). Unicamente dalla volontà del superiore, che può concedere p., dipende l'elargizione di un p. per comunicazione. Prima del CIC gli Ordini regolari inendicanti si comunicavano tra loro i p.; nella nuova legislazione ciò è stato vietato per qualsiasi religione (can. $613 \S$ I) ; 3) Per conmutudine o prescrizione: il possesso centenario o ab iomemorabili di un p. ne fa supporre la concessione (can. $63 \S 2$ ).

Il p., a differenza della legge, non richiede la promulgazione: necessita però dell'accettazione, in quanto invito beneficium non datur. Il p. va interpretato secondo il tenore della concessione, senza interpretazioni estensive né restrittive (can. 67). In caso di dubbio, se trattasi di un p. contra legem o avverso al diritto di terzi deve essere interpretato strettamente; se invece si tratta di un p. praeter ius, concedente esclusivamente un favore, può essere interpretato in senso largo. In ogni caso l'interpretazione non dovrà mai esser tale da rendere il p. inutile o gravoso (can. 68). Riguardo all'uso del p., nessuno vi è costretto, a meno che, per ragioni estrinseche, non sopraggiunga l'obbligazione di mettere a profitto il favore concesso con p. (can. 69).
II. Cessazione del p. - Per quanto il p. debba ritenersi perpetuo (can. 70), tuttavia può cessare per le seguenti cause: 1) per revoca, la quale per essere efficace deve essere intimata al privilegiario ( $60 \S$ i), deve procedere da causa giusta e, se il p. fu concesso dietro contratto bilaterale, è necessario che si proceda per causa di pubblico bene e si dia un compenso se il contratto fu oneroso. 2) Per rinuncia da parte del privilegiario accettata dalla competente autorità. L'accettazione già esiste implicita per tutti i p. elargiti a persone private come semplici favori (can. $72 \S 2$ ); deve essere però esplicita per i p. concessi a luoghi o a dignità, stante l'interesse pubblico che reclama la conservazione di un pubblico favore, il quale non potrà cessare per convenzioni private (cf. c. 12, X, II, 2). Per la stessa ragione nessuna comunità potrà rinunciare ad un p., se ciò comporti danno alla Chiesa o a terzi; nel caso invece che il p. sia esclusivamente d'utilità per la comunità, questa, con atto collegiale, può rinunciarvi (can. $72 \S \S 7-4$ ). 3) I p. temporanei o concessi per un numero determinato di casi cessano allo scadere del tempo o con il raggiungimento del numero dei casi per i quali furono concessi. 4) Se il p. è personale cessa con la morte del privilegiario (can. 74); la stessa cosa si dica per la persona morale, la quale però si estingue solamente per soppressione intimata dall'autorità legittima o se per cento anni ha cessato d'esistere (can. 102), tornando a vita la persona morale, anche i p., dei quali essa podeva, rivivono. 5) I p. reali cessano con la distruzione della cosa o del luogo, si quali furono legati con la concessione; i locali tornano però a vita se entro 50 anni sia avvenuta la riedificazione del luogo (can. 75). 6) Il p. oneroso a terzi può cessare con la prescrizione o con la tacita rinunzia del privilegiario, quando questi liberamente e scientemente e, ovutane occasione d'usarlo, di fatto per un determinato tempo non l'abbia usato o ne abbia fatto un uso contrario (can. 76). 7) Se le condizioni e gli scopi per i quali fu concesso

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il p. sono talmente mutate, a giudizio del superiore, da rendere nocivo o illecito l'uso del p. si ha la cessazione di esso, temporanea o perpetua a seconda della perpetuita o meno delle circostanze nuove sopraggiunte (can. 77). 8) Col cessare della potestà concedente non cessa il p., almeno che esso non sia stato concesso con la clausola ad beneplacitum nostrum o con altra equivalente (can. 73).

L'abuso nell'esercizio del p. non produce direttamente la cessazione del p. stesso, ma può esser causa di revoca; ed è compito degli Ordinari avvertire la S. Sede degli abusi nell'esercizio dei p. da lei concessi (can. 78).

Bod.: C. Langhaeder, De mulciplei privilegiorum significatium, Salisburgo 1766: I. Laurentius. Anwendbarkeit der Lehre von den Privilegien im bierbl. Recht, in Arch. f. hath. Kirchenrecht, 81 (1901), p. 273 sgg.; G. Bauduin, Le développement de la nation du privolige, Rutemonda 1912; V. Del Giudice, P. dispensa ed epicheia nel diritto canonico, Perugia 1926; E. G. Roelker, Principles of Privilege according to the Code of Canon Law, Washington 1926; G. Michiels, Normae generales iuris canonici. II. Lublino 1940, tit. V, p. 483 sgg.; Bernardo del Vento, De communicatiune privelegiorum, praesertim inter regulares, L'Aquila 1936; A. van Hove, De privilegisi et dispensationibus, Malines 1939; I. Chelodi - P. Ciprotli, Ius canonicum de personis, $3^{4}$ ed., Vicenza 1942, p. 137 sgg.

Vincenzo Fagudo
PRIVILEGIO PAOLINO, - Il p. p. è il caso di scioglimento di matrimonio legittimo, concesso a favore della fede dal diritto positivo divino; privilegio proclamato da s. Paolo (I Cor. 7, 12-15) da cui perciò ha preso l'appellativo. E detto anche causi Apostoli, privilegium Christi, privilegium fidei.

Il matrimonio degli infedeli (matrimonio legittimo, cui non si opponga nessun impedimento di diritto divino o naturale è valido e indissolubile e non si può sciogliere per l'arbitratio abbandono di una delle parti o per mutuo consenso e volontà dei coniugi (S. Uffizio, 18 sett. 1824 ad 3; S. Uffizio, 18 giugno 1866 ad 8 ).

Dai matrimoni misti, però, in nessuna maniera cautelati da previ accordi, possono derivare dei gravissimi inconvenienti, poiché spesso per la cattiva volontà di colui che rimane in