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st'ultima, per il R., è tanto essenziale quanto quella della causalita e serve a giustificare la libertà, principio di tutta la vita spirituale e fondamento dell'ordine morale (imperativo del dovere), il quale postula l'esistenza di Dio, personalità trascendente. Posta la relazione come categoria madre e identificato il sapere con il sistema delle relazioni (il "mondo" non è che la sintesi totale delle relazioni), al R. non riesce difficile eliminare le antinomie kantiane, delle quali accetta la tesi (il mondo è finito) e respinge l'antitesi (il mondo è infinito) perché è assurdo ammettere un infinito tutto in atto, che è come ammettere esaurito l'inesauribile. Per lo stesso motivo il mondo, finito nello spazio e nel tempo, è anche discontinuo e pluralistico.

Negli Essais il R. esclude l's ipotesi " della creazione e accetta l'altra dell'emanazione (panteismo), ma il suo Uno o Dio è concepito come coscienza volta ad uscire fuori di sé; perciò è possibile la pluralità delle persone o coscienze ed è garantita l'indipendenza dei centri individuali, ciascuno dei quali è iniziativa di nuovi atti, cioè libertà. "Noi sostituiamo l'unità multipla, il tutto, all'Uno puro, idolo dei metafisici, per la sola ragione che il mondo, attualmente ed originariamente, è una sintesi determinata, non una tesi astratta" (Essais, I, p. 357). Successivamente, in La nouvelle monad., dove il R. fa sua la dottrina di Origene (v.) di una pluralità di mondi successivi, concepisce Dio come Persona perfetta e creatore di un mondo perfetto, ma la sua concezione metafisica (di lui nemico di ogni metafisica!) resta panteistica e, in definitiva, fenomenistica, e come tale contraddittoria.

Il R. non si accorge che l'infinito in atto non implica contraddizione, perché non significa esaurito, ma che implica contraddizione la riduzione del reale al fenomeno, in quanto, ove tutto fosse fenomeno, verrebbe meno lo stesso "apparire", la rappresentazione.

RisL.: G. Stealles, La philos. de Ch. R., Parigi 1005; P. Archambault, R., ivi 1910; O. Hamelin, Le système de R., ivi 1927; P. Mory, L'idée de progrès dans la philos. de R., ivi 1927; G. Galli, Studi storico-critici sulla filos. di C. R., Milano 1955; L. Prat, Ch. R. philasophe, Ariège 1937; L. Foucher, La conversion de R. au théisme, in Rev. de philos. de la France à l'Etranger, 124 (1937), pp. 189-214; id., Le sens de la dernière philos. de R., ibid., 134 (1944), pp. 317-28; R. Vernesux, L'idéalisme de R., Parigi 1945; id., R. disciple de Kant, ivi 1945.

Michele Federico Sciacca
RENSI, Giuseppe. - Filosofo e scrittore politico, n. il 31 maggio 1871 a Villafranca (Treviso), m. a Genova il 9 febbr. 1941. Dapprima giornalista e avvocato, si dedicò successivamente alla filosofia; fu professore nelle Università di Firenze, Messina, e (dal 1918) di Genova. Scrittore brillante e di vasta ma non approfondita cultura, spirito irrequieto, passo attraverso le più varie esperienze filosofiche dall'idealismo neohegeliano allo scetticismo assoluto e al materialismo.

La filosofia del R. può definirsi il "sistema del dubbio». Il vero scettico per il R. non è colui che non ammette nulla di vero (scetticismo dogmatico), ma chi - diviene ed è tale appunto perché in un dato momento gli balena una certa idea come verità, in altri momenti l'impossibilità di affermarla vera... Carattere essenziale
dello scetticismo è veramente l'essere trasmutabile in tutte le guise, cioè scorgere e sentire intimamente, non tanto in via preponderante e in prima linea, la falsità, quanto la verità passibile di tutte le tesi opposte" (Lineamenti di filosofia scettica, Bologna 1919, p. xxvi). Lo scettico è sempre per tutte le "credenze" e tutte le "fedi", purché si considerino come "credenze" e "fedi" e non si pretenda di farle passare "come pronunciato della ragione in sé", della "fantastica" ragione pura (ibid., p. LII). Da questa posizione di "pluriversalità" della ragione, il R. si spinge all'identificazione della realtà con l'assurdo, in antitesi con il logicismo di Hegel (v.) : "tutto ciò che è reale è irrazionale, tutto ciò che è razionale è irreale" (Le ragioni dell'irrazionalismo, $2^{\circ}$ ed., Napoli 1933, p. 7). Nell'ultima fase del suo pensiero, egli svolge uno scetticismo materialista-pessimista, secondo il quale tutto è assurdo e male, e la verità e il bene sono un ideale proiettato in un futuro irreale. Il tempo c'è "unicamente perché essendo ogni presente sempre assurdo e male, cioè essendo la realtà, che è assoluto presente, sempre irrazionale, si fa di continuo un poi per uscire sempre dall'ora, per liberarsi, passando ad un altro momento, dal male che in ogni adesso c'è" (Interiora rerum, Milano 1924, p. 172). Ci si può liberare dal male e della dispersione solo tornando alla natura inconscia, all'inconsapevolezza: far tacere la ragione e fermarsi alle sensazioni, in cui consiste il mondo e lo stesso in (Il materialismo critico, Milano 1927). Questo materialismo integrale trona il suo coronamento nell'ateismo assoluto, di cui il R. ha scritto una superficialissima Apologia (Roma 1926), "la più alta e pura di tutte le religioni ". Il il R. è davvero transitico dell'ateismo, un uomo che tutta la vita ha lottato contro Dio nell'impossibilità maledetta di poterlo amare. Il suo scetticismo (e più ancora il suo ateismo) è un insieme di stati d'animo, esplosione dogmatica e anche superficiale : la "verità possibile di tutte le tesi opposte" sarebbe impossibile se non esistesse la verità, che il R. nega per difetto di approfondimento critico.

BibL.: A. Tilgher, Ricognizioni, Roma 1924, cap. 4; id., Filosofi e moralisti del 'oro, ivi 1932, pp. 286-94; id., Antol. dei filosofi ital. del dopoguerra, Modena 1937, pp. 143-60; N. Curon, G. R., Bergamo 1930; R. Valeri - I. Varsalini, G. R., Verona 1941; E. Bonaiuti, G. R. lo scettico credente, Roma 1945; M. F. Sciacca, Il sec. XX, 2 vall., Milano 1947, pp. 317-20 e 833 835 (bibl.); A. Gismondi, Rifless, sui pensieri di uno scettico, in Studium, 48 (1952), pp. 521-29. Michele Federico Sciacca

RENTY, Gaston-Jean-Baptiste, barone di. Apostolo e asceza laico, n. nel castello di Bény (presso Bayeux) nel 1611, m. a Parigi il 24 apr. 1649. Da giovane voleva farsi certosino; ma per obbedire ai suoi genitori abbracciò la carriera militare e si distinse nelle guerre di Lorena.

Dal 1638 si ritirò dalla vita di corte; compose allora Le cosmographie ou introduction facile à la cosmographie (Parigi 1639) e un Traité de la fortification (ivi 1639). Piissimo e penitente, si dedicò presto interamente alle attività religiose, in qualità di membro attivo (dal 1638) e di superiore (più volte) della Compagnia del S.mo Sacramento (v.). Organizzò l'assistenza agli Inglesi cattolici poveri rifugiati in Francia. Sull'esempio di H. M. Buch (v.), istituì confraternite di artigiani, specialmente di calzolai (1645) e di sarti (1647), che vivevano uniti come i primi cristiani e mettevano in comune tutto il guadagno, erogando ai poveri ciò che superava il necessario per la loro sussistenza. Parecchie di queste confraternite di sarti e di calzolai durarono fino alla Rivoluzione.

Discepolo, in ascetica, del Bérulle e del Condren, fu uno dei fondatori della devozione al Bambino Gesù. Fece fare a sue spese molte missioni nelle province. La sua biografia, scritta da Saint-Jure, è un trattato sullo spirito d'infanzia spirituale.

RisL.: J.-B. St-Jure, Le vie de Monsieur de R. ou le modèle d'un parfait chrétien, Parigi 1651; M. Sourisu, Deux mystiques normands au XVII e siècle, ivi 1913; H. Bremond, Histoire littor. du sentiment religieux en France, III, Parigi 1923, pp. 524-531; A. Bessières, G. de R. et Henry Buch, ivi 1931. Ferdinando Renaud

REO: v. DELITTO.

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REO E CONVENUTO. - La parola r., nei CIC è assunta talora (ma in verità rare volte) nel significato di colpevole convinto o confesso di un delitto (p. es., cann. 2233, 2288). Più frequentemente l'espressione reus ha il significato processuale di reus conventus, cioè di c. in giudizio criminale o contenzioso. Peraltro anche sotto questo significato processuale (che è quello esatto) di reus o di reus conventus, l'espressione può avere un duplice valore: un valore puramente formale ed uno più sostanziale.

Da un punto di vista puramente formale reus o reus conventus è colui che è citato in giudizio (contenzioso o criminale) come parte, ad istanza di quell'altra parte che ha preso l'iniziativa del giudizio stesso. Questo il valore della parola reus nei cann. $1679 \$ 2$ e $1874 \$ 2$ e specialmente del can. $1559 \$ 3$, dove è sanzionata l'antica regola : actor sequitur forum rei.

In via di massima, cioè, colui che prende l'iniziativa di una causa deve convenire l'altra parte nel foro di costei. Sempre sotto questo punto di vista, puramente formale, la parte contro la quale si propone un gravame è talora considerata rea conventa, anche se in realtà ebbe essa ad assumere l'iniziativa dell'azione. Infatti nei formulari della S. Rota si legge ancora: actor seu appellans, conventus seu appellatus. Il che peraltro non è scientificamente esatto, perche l'attore non cessa di essere attore anche se, avendo vinto in primo grado, diventa appellato in sede di appello.

Dal punto di vista meramente formale, la qualità di convenuto ha soprattutto importanza agli effetti della competenza; sia della competenza territoriale (competenza relativa), sia della competenza ratione dignitatis personarum (competenza assoluta ed inderogabile). La prima è disciplinata dal can. 1561 , onde in via di massima il r. deve essere convenuto innanzi al fòro del suo domicilio o quasi domicilio. Se il r. ha più fori la scelta del fòro è concessa all'attore ( 1559 § 3). Oltre al fòro generale costituito dal domicilio o quasi domicilio (can. 1561) si dànno fòri speciali concorrenti (il fòro del peregrinus in urbe, can. 1562, il forum rei situe, can. 1564, il forum contractus, can. 1565); si dànno, poi, fòri necessari, che escludono cioè il fòro generale del domicilio e quasi domicilio, non in senso assoluto, ma pur sempre in senso relativo, onde il difetto di eccezione vale a sanare la incompetenza. La competenza per ragione della dignità della persona del r. è, invece, sancita dal can. 1557 (v. COMPETENZA).

Sempre sotto l'aspetto formale è molto importante il disposto del can. 1690, che, nel proibire la riconvenzione (v.) della riconvenzione, evidentemente considera la qualità puramente formale di chi prese l'iniziativa del giudizio (attore) e di chi lo subì (convenuto).

Ma la parola reus conventus ha anche e soprattutto un significato sostanziale: è convenuto colui contro il quale o nei confronti del quale si chiede l'applicazione di una concreta volontà di legge. Generalmente questo convenuto, in senso sostanziale, è anche colui che non prese l'iniziativa della causa e che si vide chiamato in giudizio ad istanza dell'attore; ma talora (e non infrequentemente) in questo senso sostanziale anche colui che prese l'iniziativa del giudizio può diventar convenuto; convenuto nella eccezione sostanziale o nella domanda riconvenzionale o anche nella richiesta di accertamento incidentale proposta dall'altra parte (e cioè dal convenuto in senso veramente formale). Questo significato sostanziale della parola reus si ritrova nel can. 1748 (actore non probante reus absolvitur); dove evidentemente le parole actor e reus hanno appunto un significato sostanziale. Il r. (in senso puramente formale) che non ha provato la sua eccezione (in senso sostanziale) o la domanda riconvenzionale o l'accertamento incidentale da lui richiesto, è sconfitto nella eccezione, nella riconvenzione e nell'accertamento, appunto perché sostanzialmente egli è da considerarsi attore.

Suol dirsi che nel giudizio la qualità del convenuto è più fondamentale di quella dell'attore e che spetta prima all'attore parlare, prima scoprirsi, prima dedurre, prima di-
![img-7.jpeg](img-7.jpeg)

Reparata, santa, martire - Scultura di Arnolfo di Cambio, Firenze, Museo dell'Opera del Duomo,
mostrare il suo buon diritto. In senso relativo tutto ciò è vero, sempre che alle parole attore e convenuto si dia il significato sostanziale dianzi illustrato. E da osservare, peraltro, che nella procedura canonica e specialmente rotale si sogliono assegnare sia all'attore che al convenuto termini di simultanee scadenza, per dedurre prove e per esibire le difese scritte. Quello che invece assomma i maggiori privilegi processuali è pur sempre il grande convenuto, il convenuto per eccellenza, e cioè il Difensore del Vincolo (v.) nelle cause matrimoniali e di S. Ordinazione.

Bibl.: G. Chiovenda, Principi di dir. processuale, $3^{4}$ ed., Napoli 1915, p. 270 sgg.; anon., a. v. in Nuova Dig. Ital. N.I. pp. 412-13; F. Roberti, De processibus, I. Roma 1941, p. 534 sgg.; F. Della Rocca, Istit. di dir. processuale canon., Torino 1946, p. 138 sg.

Corrado Bernardini
REPARATA, santa, martire. - Ignota agli antichi documenti agiografici, è ricordata per la prima volta dai martirologi storici del medioevo donde passò nel Martirologio romano, all's ott.

Secondo la Passio molto leggendaria, era una fanciulla di 12 anni; arrestata a Cesarea di Palestina durante la persecuzione e condotta al tribunale del preside Decio, rifiutò di sacrificare, perciò fu orribilmente tormentata e quindi decapitata. Secondo un'altra tradizione fu identificata con Margherita (v.). E molto venerata in Toscana.

Bibl.: Acta SS. Ortobris, IV, Parigi 1865, pp. 24-41; Martyr. Romanum, p. 442.

Agostino Amore
REPUBBLICA. - La res publica in origine, ed in modo generico, è intesa come il complesso degli interessi e delle attività o funzioni della comunità cittadina; passò poi a significare una particolare forma storica di governo (Tacito); sarà contrapposta ad altro tipo di ordinamento (il principato: Machiavelli) ovvero considerata come equivalente di Stato (Bodin). Come res publica si designò, per qualche tempo, persino la comunità cristiana. Modernamente si precisa secondo nuovi orientamenti, ispirati dalla Rivoluzione Francese, con distacco più o meno pro-

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fondo da antichi ordinamenti, pur designati come r. (Atene, Sparta, Roma, Firenze, Venezia, ecc.). Di solito, dal punto di vista giuridico-politico, la r. si contrappone ora alla monarchia (v.), e se ne distinguono vari tipi, sotto vari riguardi : unitaria, regionale, federale; parlamentare, presidenziale, nista; a democrazia diretta o a democrazia rappresentativa; popolare, progressiva, ecc.

Attualmente (1950) si hanno r. in: Albania (Costituzione del 1946, art. 2); Andorra (1866, art. 2 sgg.); Argentina (1949, art. 1); Austria (1920, art. 2; non c'è ancora una nuova costituzione dopo la sua restaurazione); Bolivia (1945, art. 1); Brasile (1946, art. 1); Cile (1925, art. 1); Cina (1947, art. 1; la Cina comunista non ha ancora una propria costituzione); Colombia (1886, art. 1); Corea del Sud (1948, art. 1; la Corea del Nord non ha ancora una propria costituzione); Costarica (1871, art. 1); Cuba (1940, art. 1); R. Domenicana (1942, art. 2); Equador (1946, art. 2); Filippine (1925, art. 1); Finlandia (1919, art. 1); Francia (1948, art. 1); Germania (occidentale, 20 maggio 1949: "R. federale tedesca"; e orientale, 19 marzo 1949: "R. democratica tedesca"); Guatemala (1945, art. 1); Haiti (1946, art. 1); Honduras (1936, art. 86); India (1949); Indonesia (Costituzione provvisoria, 1949, art. 1); Irlanda (1937, art. 5; Atte del 1948); Islanda (1944, art. 1); Israele (progetto 1948); Italia (1948, art. 1); Jugoslavia (1946, art. 1); Libano (1926, art. 4); Liberia (1947, art. 1); Messico (1917, art. 40); Mongolia (1940, art. 1); Nicaragua (1948, art. 5); Panama (1946, art. 1); Paraguay (1940, art. 1); Perù (1933, art. 1); Polonia (1947, art. 1); Portogallo (R. corporativa, 1933, art. 5); Romania (1948, art. 1); S. Marino (1926, art. 1); S. Salvador (1886-1945, art. 4); Siria (1930, art. 5); Svizzera (1874, art. 1); Stati Uniti del Nord America (1787); Turchia (1945, art. 1); Ucraina (1937, art. 1); Unione R. socialiste sovietiche (1936, art. 1); Ungheria (1949, art. 1); Uruguay (1934, art. 72); Venezuela (1936-47).

In Italia il passaggio dalla monarchia alla r. è avvenuto in modo legalitario, con originalità di disposizioni.

Scossa la fiducia politica verso la Corona, causa le vicende del ventennio fascista e della guerra a fianco, ed in subordine di fatto, della Germania nazista, dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e la proclamazione di Umberto II, il 2 giugno 1946 si svolse un apposito "referendum istituzionale" (v. referendum). Secondo la relazione ministeriale al progetto del d. 1. lgt. 16 marzo 1946 n. 98 (che si ricollega al d. 1. lgt. 23 giugno 1944 n. 151), accettato il concetto di far concorrere alla soluzione della questione istituzionale un procedimento di democrazia diretta (anziché lasciar arbitra nella materia l'Assemblea costituente), si era discusso a lungo sul momento e sulle modalità dell'intervento diretto del popolo. Fu infine accolta la soluzione di abbinamento con la votazione per la Costituente per eliminare il disagio di ulteriori dibattiti ed interferenze pericolose. Ed infatti, il mutamento della forma di governo è avvenuta senza soluzione di continuità giuridica formale.

Il 18 giugno 1946, andando contro alla interpretazione giuridicamente più rigorosa del procuratore generale, la Corte di Cassazione decideva che per "maggioranza degli elettori votanti" (di cui all'art. 2 del d. 1. lgt. cit., n. 98) dovesse intendersi la « maggioranza degli elettori che hanno espresso voti validi» (escludendo così dal calcolo i voti nulli, assommanti a 1.498 .136 ) e dava atto che i "voti validi complessivi" erano stati a favore della r. 12.717.923 ed a favore della monarchia 10.719.284. Nasceva in tal modo la r., alla quale l'Assemblea costituente dava precisazione di contenuto giuridico con la nuova Carta entrata in vigore il $1^{\circ}$ genn. 1948.

La R. italiana si può qualificare come: 1) nazionale, nel senso che il popolo che la costituisce appartiene ad una sola nazionalità tranne piccole minoranze i cui membri sono cittadini alla pari degli altri, sia pure col godimento, entro certi limiti, di particolari diritti a tutela di loro caratteristiche in specie linguistiche (art. 6); 2) unitaria, ma con autonomie regionali (v. REGIONI); 3) costituzionale, nel senso specifico e convenzionale di uno Stato che poggia
tutto il suo ordinamento su una base giuridica. Vale a dire tutti gli organi statali, compresi i supremi per la loro struttura e per il loro funzionamento, sono sottoposti alla legge costituzionale ("sub lege rex" e non "sub rege lex"), con conseguente, da una parte, "divisione" e "razionalizzazione" dei "poteri", e dall'altra, tutela della libertà dei cittadini e responsabilità giuridica verso di essi dello stesso Stato (art. 28); 4) democratica, in quanto il popolo partecipa di d'ritto alla vita politica della nazione, e ne è quindi non solo elemento costitutivo, ma anche elemento giuridicamente attivo, anzi, ancor più, il titolare stesso della "sovranità", che esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1), e cioè: 1) direttamente con l'istituto del "referendum", e 2) indirettamente con l'elezione dei componenti degli organi politico-legislativi: Camera dei deputati e Senato (v. democratic). Pertanto la R. italiana è una combinazione di democrazia diretta e di democrazia rappresentativa. Va precisato che l'esercizio della sovranità non spetta in concreto a tutto il popolo, ma soltanto a quei cittadini che compongono il "corpo elettorale", che godono cioè del diritto elettorale attivo e che coincidono, in regime di suffragio universale (come è in generale quello degli Stati contemporanei), con tutti coloro che hanno il pieno e libero esercizio dei loro diritti (ventunenni; in qualche ordinamento anche dicaritenni). E quindi principio democratico quello della eguaglianza giuridica di tutti i cittadini (art. 3), sicché il governo democratico non è governo di caste o corpi chiusi, ma governo aperto alla libera circolazione politica di tutte le classi e categorie e dei singoli in seno ad esse. È anche principio proprio della democrazia (in stretta connessione con quello dell'eguaglianza) quello della valutazione quantitativa, e cioè delle deliberazioni adottate, negli organi collegiali (come, p. es., le camere), a maggioranza di voti (maior pars, in contrapposto al principio della melhor sive sonior pars, che può essere variamente aristocratico a seconda della determinazione della parte prevalente). Il calcolo della maggioranza può per altro variare a seconda che sia relativa, assoluta (metà più uno) o variamente qualificata (p. es., due terzi dei votanti o dei componenti il collegio), e salvo anche l'adozione, in numerosi paesi (compresa l'Italia), di vari sistemi di rappresentanza proporzionale o delle minoranze nelle elezioni; 5) parlamentare, nel senso che il governo formalmente nominato dal presidente della r., deve avere la fiducia delle camere (artt. 92, 94). In tal modo il parlamento dando, negando o revocando la fiducia condizione l'attività del governo stesso, e contribuisce a determinare e comunque continuamente controlla l'indirizzo politico governativo (anche attraverso la cosiddetta funzione ispettiva, con interrogazioni, interpellanze, mozioni, inchieste). Col sistema del governo parlamentare, tradizionale in Italia dal 1848 e che è anche molto diffuso negli Stati contemporanei, si è voluto evitare l'altro tipo di governo presidenziale, sia nella forma fascista in cui il capo del governo aveva una posizione di netta preminenza in confronto agli altri organi costituzionali, determinando l'indirizzo politico nazionale con responsabilità esclusiva verso il monarca, sia nella forma degli Stati Uniti d'America, in cui il capo dello Stato è anche capo del governo ed i ministri sono responsabili soltanto verso di lui. Si è però voluto evitare anche l'altro estremo del cosiddetto "governo d'assemblea", in cui un'unica assemblea parlamentare esercita anche la funzione governativa, ciò che facilmente conduce ad una tirannide e toglie o almeno sminuisce quei presidi di libertà, che sono dati dalla organizzazione distinta degli organi del potere governativo da quelli del potere legislativo; 6) a pluralità di partiti politici, rimanendo così differenziata dai sistemi a partito unico, come in passato nei regimi nazista e fascista e tuttora nella Russia, ma in senso noticamente contrastante a quelle tradizionale nelle democrazie anglosassoni e latine (occidentali). E differenziata anche dalle cosiddette "democrazie popolari", nelle quali (come in Polonia, Cecoslovacchia, ecc.), se pur sono ammessi più partiti, lo sono soltanto se essi rimangono nell'ambito dell'ideologia socialista imperante, mentre l'opposizione all'ordinamento vigente nonché ammessa, come negli

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altri paesi, è considerata piuttosto un reato. Sicché tali r. democratiche "popolari" si accostano essenzialmente al tipo russo; 7) sociale e solidarista, fondata sul lavoro (art. 1), in senso convenzionale, e cioè di Stato che pone tra i suoi fini, oltre quelli della sua organizzazione e difesa e della tutela dei diritti individuali, anche quelli della tutela delle "formazioni sociali" intermedie tra Stato e cittadini (famiglie, sindacati professionali, enti vari) e della promozione dell'adempimento di doveri di "solidarietà economica e sociale ", oltre che politica (artt. 2, 29 sgg., 35 sgg.), tra tutte le classi. In quest'ultimo senso si può parlare appunto di Stato solidarista, in contrapposto da una parte allo Stato liberale (in economia) e dall'altra allo Stato classista di tipo russo, in cui v'è il monopolio politico-economico accentrato in una sola classe (Costituzione del 1936, artt. 1, 3). L'enunciazione poi che la R. è fondata sul lavoro" (art. 1) vuol dare, con una certa enfasi, rilievo politico al lavoro quale fondamento della vita collettiva, inteso il lavoro in senso lato di ogni attività e funzione che "concorra al progresso materiale e spirituale della società" (art. 4), con particolare tutela costituzionale di esso, specie per alcune categorie di lavoratori (art. 35 sgg.). Si vuole adottare cosi non una democrazia puramente formale (con la mera garanzia astratta dei diritti), ma anche sostanziale, tendente cioè ad assicurare una vita sociale che soddisfi, per quanto possibile, i bisogni e le legittime aspirazioni dei cittadini nel rispetto dei diritti naturali dell'umana personalità. Secondo l'autorevole interpretazione del presidente della R., Luigi Einaudi, la Costituzione afferma due principi solenni: conservare nella struttura sociale presente tutto ciò e soltanto ciò che è garanzia della libertà della persona umana contro l'onnipotenza dello Stato e la prepotenza privata, e garantire a tutti, qualunque siano i casi della nascita, la maggiore uguaglianza possibile nei punti di partenza" (messaggio alle Camere del 12 maggio 1948).

A somiglianza di altre carte repubblicane (p. es., quella francese, ort. 87), con disposizione politicamente discutibile (date le imprevedibili vicende storiche), ma giuridicamente incecepibile (data la sovrana autoformazione dell'ordinamento statuale), è fissata la norma secondo la quale "la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale" (art. 139). Tuttavia non può aprioristicamente escludersi una revisione legale straordinaria, procedendo all'abrogazione, in un primo tempo, dell'art. 139 e alla indizione, in un secondo tempo, di un nuovo "referendum", come fu previsto anche durante il dibattito sull'argomento alla Costituente (cf. la dichiarazione dell'on. Gronchi, in Resoconti dell' Assemblea costituente, p. 2721). Se la norma si dovesse intendere nel senso più rigoroso di una immutabilità assoluta, ne dovrebbe seguire come conseguenza la illegalità di qualsiasi organizzazione di parte monarchica, ciò che è invece in contrasto con le norme vigenti. Infatti la legge 3 dic. 1947 n. 1548 persegue penalmente "chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione dell'istituto monarchico ovvero ne agenda la costituzione", ma soltanto quando si adottino all'uopo "mezzi violenti". In realtà organizzazioni monarchiche si sono costituite ed operano anche, per cosi dire, ufficialmente, presentando fra l'altro propri candidati alle elezioni politiche ed avendo propri rappresentanti in Parlamento. Questo conferma la legalità, per sé, dei movimenti monarchici e la conseguente liceità e possibilità (almeno teorica) di una legale restaurazione della monarchia.

BibL.: v. la bibl. sotto la voce monarchia: inoltre (anche per altre citazioni): G. B. Rizzo, La r. presidenziale, Roma 1944; G. J. Salemi, La costituzioni delle r. del dopoguerra, ivi 1946; F. Pergolesi, Diritto costituzionale, $7^{4}$ ed., Bologna 1949; G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Parigi 1949; K. Lavenstein, Etude de droit comparé sur la Présidence de la Republique d l'exclusion de celle des Etats Unis, in Revue de droit public, 1949, p. 153 sgg.; G. Galeotti, La posizione costituzionale del Presidente della r., Milano 1949; M. H. Fabre, Théorie des démocraties populaires (Contribution d l'étude de l'Etat socialiste), Parigi 1950; W. Theimer, Encyclopedia of World politic, Londra 1950; E. Rose, How States are governed, 34 ed., ivi 1950; H. Stannard, The two constitutions (americana e inglese), ivi 1950.

Ferruccio Pergolesi
"RERUM CREATOR OPTIME . - Inno del Mattutino nel mercoledì.

Di autore ignoto (cf. G. M. Dreves - C. Blume, Anal. hymnica, LI, Lipsia 1908, p. 27 sg.). L'anima del poeta gravato da tristezza si accosta a Dio in umile atteggiamento di preghiera e ne supplica il perdono, specie nella strofa finale cosi piena di confidente dolore.

BibL.: F. I. Moise, Hymni latini medii sect., I, Friburgo in Br. 1823, p. 275; P. Biraghi, Inni sinceri di s. Ambrogio, Milano 1862, p. 20; G. S. Pimont, Les hymnes du Bréciaire romain, I, Parigi 1874, pp. 192-99. Silverio Mattei
"RERUM DEUS TENAX VIGOR . - Inno dell'ora di nona corrispondente alle tre pomeridiane, attribuito con non piena sicurezza a s. Ambrogio (cf. G. M. Dreves - C. Blume, Anal. hymnica, L, Lipsia 1907, p. 19). Secondo la tradizione manoscritto apparterrebbe al gruppo irlandese anglosassone (ibid., LI, Lipsia 1908, p. xx sg.).

In quest'ora la Chiesa innalza ancora una volta la sua voce di lode e di preghiera al Signore e a lui domanda che con lo sparir della luce del giorno si avvicini la luce nella quale l'anima si immerga, senza vedere l'occaso, in una eterna gloria.

BibL.: G. S. Pimont, Les hymnes du Bréciaire romain, I, Parigi 1874, p. 76; F. Vanderstyf, Les hymnes du Bréciaire romain, Parigi 1912, p. 42. Silverio Mattei
"RERUM ECCLESIAE". - Cosi ha inizio la lettera enciclica di Pio XI del 28 febbr. 1926, diretta a ricordare in scritto gli insegnamenti della Mostra Missionaria Vaticana dell'Anno Santo 1925 (Syllage de Propaganda Fide, Roma 1909, n. 120, pp. 240258).

Nell'introduzione, il S. Padre dice che la Chiesa, pur con diverso successo, ha sempre cercato di guadagnare a Gesù Cristo quanti ne erano lontani; ricorda, poi, i benefici effetti della lettera di Benedetto XV Maximum illud (v.), la Mostra Missionaria Vaticana e l'istituzione del Museo Missionario Lateranense e constatando con dolore che ancora molti sono gli infedeli, ammonisce tutti i cristiani dei loro doveri in materia e ne chiede l'aiuto generoso. La prima parte dell'enciclica parla del dovere missionario in genere, che fonda sulla virtù della carità e del dovere missionario in particolare, che consiste principalmente nel pregare per le missioni e nel suscitare e coltivare le vocazioni all'apostolato. Allo scopo raccomanda che in ogni diocesi siano istituite ed organizzate l'Unione Missionaria del Clero (v.) e le tre Pontificie Opere Missionarie (v.). La seconda parte ricorda ai capi di missione il dovere di formare un clero indigeno numeroso e capace, fondando seminari, e di istruire bene i catechisti. Consiglia l'erezione di congregazioni religiose indigene e l'introduzione degli Ordini contemplativi. Dà, poi, direttive precise sul modo di distribuire le forze missionarie allo scopo di seguire la tattica di una progressiva conquista del territorio.

Alla fine Pio XI raccomanda agli Ordinari di missione in caso di penuria di missionari di chiamare nuovi operai anche di altre famiglie religiose. Alle Congregazioni religiose, poi, ricorda che i territori sono loro affidati a beneplacito della S. Sede, la quale può liberamente assegnarli ad altri istituti, dividerli e affidarli al clero indigeno o ad altre Congregazioni. Per ultimo esorta tutti i vescovi ad aiutare le missioni con i mezzi suggeriti.
"Evangelil praecones". - Allo stesso argomento missionario si riferisce l'encicl. Evangelii praecones di Pio XI del 2 giugno 1951 (AAS, 43 [1951], pp. 497558) che può essere divisa in tre parti.

La prima, dopo una breve introduzione, in cui spiega l'occasione che ha dato luogo alla pubblicazione dell'enciclica, parla dei progressi ottenuti nel venticinquennio passato quanto al numero delle conversioni, all'organizzazione ecclesiastica dei vari territori e all'ordinamento della collaborazione missionaria. Quindi ricorda che in alcuni territori dell'Asia infierisce la persecuzione e quanto

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ancora rimane da compiere nel campo dell'apostolato. Nella seconda, dopo alcuni suggerimenti di metodologia missionaria, descritta la figura e la preparazione del missionario, dice che scopo delle missioni è stabilirvi la Chiesa e quindi nei nuovi territori di conquista suscitare e preparare un clero indigeno numeroso e capace; organizzare l'Azione Cattolica, erigere tutte le varie opere religiose e caritative, moltiplicare le scuole, promuovere la stampa e specialmente provvedere a risolvere la questione sociale secondo i principi cattolici. In tutta questa attività di apostolato, il missionario non deve mai dimenticare i principi di un sano accomodamento agli usi e costumi dei popoli. La terza parte, dopo aver accennato ai frutti ottenuti dall'Esposizione dell'Anno Santo del 1930, raccomanda l'unione missionaria del clero, le altre pontificie opere missionarie, nonché l'opera apostolica e termina esortando il clero e i fedeli ad aiutare generosamente l'opera dell'apostolato cattolico.

Rifl: S. Paventi, La Chiesa missionaria. Manuale di missionol. dottrinale, Roma 1949. pp. 141-44; un ampio commento dell'encicl. Evangelii praecones composta da vari autori si trova in Euntes docete, 1-2 (1952), pp. 1-326. Saverio Paventi
"RERUM NOVARUM». - Enciclica de conditione opificum di Leone XIII del 15 maggio 1891, cosi conosciuta dalle parole con cui comincia; è la più popolare delle moderne encicliche sociali.

Problemi politici posti dagli eventi successivi alla Rivoluzione Francese, problemi economici conseguenza del grande industrialismo capitalistico, problemi sociali affioranti sotto molteplici aspetti, dottrine di opposto orientamento, da un estremo liberalismo individualistico ad un estremo socialismo collettivistico, impegnavano nel secolo scorso l'attenzione dei pastori di anime e dei cattolici in generale, ecclesiastici o laici, più sensibili ai propri doveri verso i figli ed i fratelli (per fare appena qualche nome: il vescovo von Ketteler, i cardd. Mermillod e Manning; Le Play, Périn, Lacordaire, Montalambert, Ozanam, Decurtins, Lorin, Pottier, Vogelsang, Hitze, Toniolo ecc.). Sulla questione sociale due correnti si delinearono, l'una tendenzialmente conservatrice, l'altra tendenzialmente riformista, che si consolidò poi nella "democrazia cristiana" (v.).

Leone XIII, che già aveva spianato la via ad un successivo e decisivo intervento, con alcune encicliche (come quelle sui fondamenti della società umana, la famiglia e il Matrimonio [Arcanum, 1880]; sull'origine del potere civile [Diaturnum, 1881], sull'ordine delle sue relazioni con la Chiesa [Immortale Dei, 1885]; sui principali doveri del cittadino cristiano [Sapientiae christianae, 1890]; contro gli errori del socialismo [Quod apostolici muneris, 1878] e sulla dottrina dell'umana libertà [Libertas, 1888]) pubblicò nel 1891 la $R$. n.

La quale tratta di proposito tutta la questione operaia, a fine di mettere in pieno rilievo i principi, con cui, secondo giustizia ed equità, risolvere la questione stessa, della quale il Pontefice non tace la difficoltà e la pericoloità, ed enuncia preliminarmente l'essenza e le cause. Passa
poi alla critica della soluzione socialista, per respingerla come dannosa all'operaio in quanto che lo defrauda del suo diritto al risparmio, viola la proprietà privata che è diritto di natura, altera le naturali competenze della famiglia e dello Stato circa il mantenimento della prole, e porterebbe al disordine sociale. Passando alla soluzione cattolica, prospetta la triplice opera della Chiesa, dello Stato e degli interessati attraverso organismi intermedi. A proposito della Chiesa, si enunciano la necessità ed il carattere del suo intervento nella questione, le dottrine morali insegnate in ordine ai rapporti sociali, l'azione moderatrice sui singoli e sulla società e la beneficenza da essa operata. Per quel che riguarda lo Stato, si rileva la necessità della sua opera, se ne indicano i compiti generici (perseguimento del bene comune con particolare riguardo per le classi bisognose) e poi quelli specifici in materia di difesa della proprietà privata, dello sciopero, del riposo festivo, della durata dellavoro specie riguardo alle donne ed ai fanciulli, del giusto salario, del risparmio degli operai e relativo investimento in piccola proprietà. Si insiste infine sull'opera degli interessati medesimi, si ricordano le antiche benemerite corporazioni di arti e mestieri, si delinea il diritto di associazione con i suoi limiti e si tratteggia il movimento corporativo cristiano. "Che ciascuno faccia la parte che gli conviene, e non si indugi, perché il ritardo potrebbe rendere più malagevole la cura di un male già tanto grave. I governi vi si adoperino con buone leggi e savi provvedimenti; i capitalisti e i padroni abbiano sempre presenti i loro doveri; facciano, nei limiti del giusto, quanto possono i proletari, che vi sono direttamente interessati; e poiché il vero e radicale rimedio non può venire che dalla religione, si persuadano tutti quanti della necessità di tornare alla vita cristiana, senza la quale gli stessi accorgimenti reputati più efficaci saranno scarsi al bisogno".

Il magnifico ed incisivo quadro tracciato dal grande Pontefice rimane sempre vivo ed attuale, nelle sue linee generali, per l'immortale dottrina che insegna. Sviluppi ed adeguamenti alle mutevoli condizioni sociali sono stati apportati da manifestazioni ulteriori del Supremo Magistero (v. QuAdragesimo anno) sino al regnante pontefice Pio XII (v.).

In verità l'encicl. R. n., mentre vacillavano le massime del liberalismo, che da lungo tempo intralciavano l'opera efficace dei governanti, mosse i popoli stessi a promuovere con più sincerità e più impegno la politica sociale, e indusse i migliori tra i cattolici a prestar in questo il loro utile concorso ai poteri dello Stato; sicché spesso si dimostrarono nelle camere legislative sostenitori illustri di questa nuova politica; anzi le stesse leggi sociali moderne furono non di rado proposte ai voti dei rappresentanti della nazione e la loro esecuzione fu richiesta e caldeggiata da ministri della Chiesa imbevuti degli insegnamenti leoniani. "Che se pur le leggi sul lavoro non si accordano dappertutto e in ogni cosa con le norme di Leone XIII, non si può tuttavia negare che in molti punti si sente un'eco dell'encicl. R. n., alla quale

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pertanto è in parte assai notevole da attribuirsi la migliorata condizione dei lavoratori * (cf. Quadragesimo anno: AAS, 23 [1931], pp. 185-86). I lavoratori cristiani quindi a buon diritto sono soliti commemorare come loro festa la data del 15 maggio.

BibL.: resto latino, traduzione italiana, introduzione, commento e copiosa bibl. in V. Arcucci-Masino, R.N., in Cattedra (collezione di documenti pontifici), Roma 1920. Tra le opere successive: Università cattolica del S. Cuore, Il XL anniversario della cusid. R. n., Milano 1931; M. Zanatta (A. De Gasperi), I tempi e gli uomini che prepararono la R. n., ivi 1931.

Ferruccio Pergolesi
RESCISSIONE (RESCINDIBLITA). - La r. è un mezzo per impedire o rimuovere gli effetti di un atto, di per sé valido, nel quale non sia stata osservata la giusta proporzione fra i soggetti.

Il negozio giuridico valido può avere nella sua stessa costituzione una causa di disgregamento. In ciò è completamente diverso da quello invalido ossia nulla (v. nULITZ) fin dalla sua nascita. Nel Cod. civ. italiano sono rescindibili i contratti a prestazioni corrispettive a norma degli artt. 1447-52, e la divisione dei beni creditari, a norma degli artt, 763-68. Pertanto la r., quale oggi si presenta nel diritto italiano, si diversifica dalla nullità e dalla conseguente dichiarazione, come anche dall'annullabilità, per quanto possa considerarsi come una sottospecie di questa.

1. R. dei contratti veri e propri. - La legislazione italiana ne ammette due specie, ossia la r. del contratto concluso in stato di pericolo di una delle due parti e la r. per lesione. La primo è regolata nell'art. 1447, la seconda nell'art. 1448. Le condizioni che devono verificarsi perché il contratto possa rescindersi non sono identiche nei due casi; a) la r. del contratto concluso in stato di pericolo suppone un'ingiusta pattuizione tra i contraenti, dovuta nell'uno alla mala fede (e quindi alla cognizione dello stato di pericolo della comparte) e nell'altro alla necessità di far fronte al pericolo. L'obbligazione che ne deriva è considerata dalla legge come obbligazione assunta a condizioni inique; ed essa opera anche nel caso che si sia verificata per salvare un terzo, p. ex., il padre. Generalmente è richiesta nella parte avversa la volontà, almeno implicita, di abusare dello stato di necessità o pericolo dell'altra. La legge non determina la sproporzione atta a creare le condizioni inique, pertanto la prassi, gli usi, la giurisprendenza determineranno in concreto quando essa si verifica, e naturalmente l'evidenza del fatto. Questa r. non può essere chiesta che della parte lesa ed entro un anno dalla conclusione del contratto (salvo quanto previsto all'art. 1449, cpv. 1); con la prescrizione dell'azione rimane preclusa anche la via alla relativa eccezione. Benché il contratto rescindibile non possa mai essere convalidato (art. 1451), è ammesso che «il contraente contro il quale è domandata la r. può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità» (art. 1450), che infine è lo scopo stesso della r. dei contratti. Ciò nonostante «la r. del contratto non pregiudica i diritti acquisisti dai terzi s prima della trascrizione della domanda (art. 1452). b) La r. dei contratti a causa di lesione si ha quando (art. 1448) vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio. In questo caso, a differenza del precedente, la legge determina quindi essa stessa di quale entità debba essere la sproporzione, stabilendo che la lesione deve continuare nel momento in cui si propone la domanda di r. (ibid., cpv. 3). Per logica conseguenza dei fatti sono esclusi dal beneficio della r. tutti i contratti aleatori, sempre che validi, in quanto è più che naturale che ci sia sproporzione, sovente enorme, fra quanto viene dato e quanto era stato promesso. Le norme che regolano il tempo utile per proporre l'azione o l'eccezione, la possibilità di modificare il contratto, l'inammissibilità della convalida dell'atto lesivo, e gli effetti nei riguardi dei diritti acquisiti da terzi, sono iden-
tiche a quelle che regolano la r. dei contratti stipulati in stato di pericolo. Va pure notato che in ambedue i casi * il giudice nel pronunciare la r., può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata" (art. 1447); il che è consono al diritto naturale.
2. In materia di divisione di beni ereditari. - Vengono analogamente applicate le norme precedenti e quelle riferite all'art. 763 sgg. Per questo la r. è ottenibile, se la somma dei beni a cui il soggetto ha diritto è inferiore di oltre un quarto a quella degli altri coeredi (art. 763); la norma si applica, qualora vi sia la medesima sproporzione, anche nel caso in cui la divisione sia stata personalmente indicata dal testatore (ibid.); tuttavia «il coerede, contro il quale è promossa l'azione di r., può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o natura, all'attore o agli altri coeredi che si sono a lui associati » (art. 767); in caso di mancata proposizione in tempo utile, ossia nello spazio di due anni (art. 763), l'azione di r. viene esclusa; ciò che avviene anche nel caso di transazione, con la quale si sia posto fine alla liti sorte relativamente alla divisione o altro atto che la sostituisce (art. 764). E pure stabilito che «l'azione di r. è ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione di beni ereditari» (art. 764), benché questi arti non costituiscano divisioni vere e proprie. A che l'equità sia osservata integralmente nella modifica della divisione "per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione" (art. 766).

Nel CIC, se si eccettua la restitutio in integrum (cann. 1687-89), il mezzo ordinario per ogni soluzione di contratto o atto giuridico di qualunque natura è la r. L'azione di r. viene concessa a chi pose validamente l'atto sotto la pressione di un timore grave inflitto ingiustamente o per dolo, dopo che avrà provato l'uno o l'altro di questi stati (can. $1648 \S$ ); analogamente al Cod. civ. il CIC ammette la medesima azione entro un biennio a favore di chi fu leso per errore oltre la metà del valore dell'oggetto (§ 2). L'azione di r. è ammessa non solo contro chi incusse il timore o causò il dolo, anche se solo in favore di terzi (can. $1685 \mathrm{n}, 1$ ), ma anche contro qualunque possessore tanto di buona che di cattiva fede che detiene l'oggetto così estorto (n. 2). L'eccezione concessa esclusivamente contro l'autore del timore o del dolo (non quindi contro i possessori o detentori) che eventualmente pretenda l'esecuzione del contratto o dell'atto è di natura sua perpetua (can. 1686). Praticamente, nei riguardi del CIC, basterà ritenere che è rescindibile ogni atto di qualsiasi natura che inizialmente valido può a un determinato momento per qualunque motivo, contemplato dalla legge, essere nei suoi effetti o nella stessa esistenza considerato come non avvenuto e quindi sciolto. Detta r. però alle volte non è possibile o per disposizione del medesimo CIC o per diritto naturale o per diritto divino. Di ciò purtroppo non sempre tengono il debito conto alcune legislazioni statali; esempio dolorosamente classico il divorzio, concesso contro un matrimonio valido anche se non consumato.

Le norme predette vanno osservate nei tribunali ecclesiastici, qualora presso di loro si evolgano azioni di r. Il can. 1529 ricorda però che negli altri casi tutto quanto è stabilito dalle leggi civili dei rispettivi Stati sui contratti e sulle loro r. vale pure per il diritto canonico anche in materia ecclesiastica, a meno che non sia contrario al diritto divino o a qualche norma tassativa del CIC.

BibL.: A. van Gastel, De iustitia et lege civili, Groninga 1896, pp. 156 sgg.; Wernz-Vidal, VI, nn. 299-321; F. Rabetti, De grootsisbus, I, Roma 1941, nn. 232-60; P. Chrétien, De iustitia, Metis 1947, pp. 139 sgg.; M. a Coronata, Inttit. iuris can., III, Torino 1948, nn. 1212-13; A. Trabucchi, Istituz. di diritto civ., Padova 1920, pp. 82-83; 370-71; A. Atienza - M. Berri, Rassegna di giurisprudenza sul cod. civ., 1. II, Milano 1951, pp. $290-96$.

Lorenzo Simonne
RESCRITTI IMPERIALI : v. EDITTO, II. E. imperiale.

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RESCRITTO. - Da re-scribere, è qualsiasi risposta scritta. Ma già nelle fonti latine significò la risposta o l'ordine, dato per iscritto, dal signore del paese (così presso Tacito e Plinio); in seguito indicò unicamente la risposta scritta del principe alla richiesta del suddito e conservò tale significato anche quando entrò a far parte della terminologia giuridica. La voce ebbe largo uso nel diritto della Chiesa e, soprattutto, nel frasario ordinario della cancelleria papale. E se nell'antico diritto canonico il termine veniva usato unicamente per le risposte scritte del Sommo Pontefice, nel medioevo fu usato anche per quelle del principe o capo della comunità in genere, ed in seguito ne fu allargato l'uso ancor di più, in quanto vennero detti r. anche le risposte scritte di coloro che godevano della potestà legislativa o di giurisdizione.

Non solo come terminologia ma anche come istituto giuridico, il r. si svolse nel diritto canonico su basi romanistiche; fu sulle fonti romane che i canonisti medievali costruirono la dottrina giuridica in materia. Già nei primi secoli i papi provvedevano per iscritto a concedere grazie e ad introdurre disposizioni particolari di favori o privi legi dietro segnalazioni o richieste di sudditi. Il primo r. di cui si ha memoria rimonta a papa Siricio (a. 385 ). E però vero che lo sviluppo sensibile della prassi, prima ancora della dottrina, si ebbe nel medioevo; e fu tale l'uso che allora si fece dei r. da influire persino sull'evoluzione del diritto canonico attraverso la pubblicazione di numerosi r. fatta nelle collezioni. Nei secoli successivi l'istituto fu perfezionato nella sua struttura e meglio inquadrato nell'ordinamento generale del sistema canonico; al che contribuirono notevolmente sia le Regulae CancelIariae Apostolicae (dal sec. xv in poi) sia il migliore riordinamento della Curia Romana per opera di Pio V (1566-72) e Sisto V (1585-90). L'ultima riforma apportata a questo istituto risale a Pio X, come appare dalla cost. Sapienti Consilio del 29 giugno 1908 e dall'Ordo servandus in sacris Congregationibus, Tribunalibus et Officio Romanae CuriaeNormae Communes della stessa data e dalle Normae Peculiares, in data 29 sett. 1908. Tale riordinamento è tuttora vigente (can. 243 \& 1) e forma, insieme alle norme sancite nel titolo IV del primo libro del CIC (cann. 36-62), la legislazione canonica in proposito.

In quanto risposta, il r. presuppone una domanda: consulati, significasti, postulasti, sono le prime parole che si leggono nei r. dei Sommi Pontefici riportati nel Corpus Iuris Canonici, oppure, come negli odierni r. della Curia Romana, N. N. petit, postulat, ecc.; ed è domanda soprattutto di grazie, favori e privilegi, come, p. es., la richiesta di legittimazione di prole, di dispensa da matrimonio rato e non consumato, di benefici o di onorificenze.

La forma dei r., sia pur esterna, non è stata mai trascurata, soprattutto in quelli che venivano spediti dalla cancelleria papale; cosi oggi, in base alla legislazione piana ed alla prassi della Curia Romana, i r. hanno una forma esterna ed interna precisa e fissa. Le forme esterne sono diverse (forma di bolla, di breve, di semplice lettera o comunicazione), più o meno solenni a seconda dell'oggetto, del destinatario e delle circostanze. La forma interna è uguale per tutti i r. e consta regolarmente di due parti : della parte espositiva e di quella dispositiva. La prima riassume la sostanza del libello inoltrato dal postulante, vale a dire l'oggetto della petizione con le circostanze inerenti alla richiesta (parte narrativa) e la motivazione di essa (parte motiva). La seconda esprime la risposta del superiore : ciò che concede e a quali condizioni.

I r. si differenziano poi per ragioni interne o di sostanza : si hanno perciò diverse specie di r. Ratione legis si hanno