postulante, vale a dire l'oggetto della petizione con le circostanze inerenti alla richiesta (parte narrativa) e la motivazione di essa (parte motiva). La seconda esprime la risposta del superiore : ciò che concede e a quali condizioni.
I r. si differenziano poi per ragioni interne o di sostanza : si hanno perciò diverse specie di r. Ratione legis si hanno r. secundum, praeter o contra ius, a seconda della finalità della concessione, che può tendere rispettivamente a tutelare la legge (p. es., il r. di designazione a giudice per una causa) o a non riguardarla direttamente (p. es., la concessione di onorificenze); oppure sia di deroga al diritto comune (p. es., la dispensa da un impedimento matrimoniale). In rapporto all'oggetto i r. si distinguono in
r. di giustizia e r. di grazia. Con i primi si concedono favori a tutela e per l'amministrazione della giustizia, p. es., il beneficio della restitutio in integrum e della mowa udienza nelle cause. Con i secondi si elargiscono esclusivamente benefici, favori o grazie, come indulgenze, onorificenze e dispense. In riferimento sempre all'oggetto si possono avere anche r. misti, in quanto contemporaneamente concedano favori e servano all'amministrazione della giustizia, come, p. es., la concessione di un beneficio posseduto illegittimamente da altri.
A seconda del modo con cui vengono concesse le grazie, i r. si distinguono in r. in forma graziosa o in forma commissoria. I primi concedono grazie o favori direttamente al richiedente, il quale è in diritto di servirsi della concessione dal giorno della data del r. e si riconoscono dalle parole della concessione stessa (p. es., petitam gratiam benigna impertimat, senza menzione di esecutore o di esecuzione: cf. can. 38). Nei secondi, invece, la grazia viene concessa tramite un esecutore e non consegue effetto giuridico se non con la comunicazione dell'esecutore. Se questi è tenuto all'esecuzione ${ }^{8}$ si chiama esecutore necessario ed i r. si dicono in forma commissoria mista (cann. $38,54 \S$ i) e sono cosi formulati S. Congregatio... benigne annuit, ac propterea mundavit committi Episcopi ut petitam gratiam oratori concedat; se, al contrario, non vi è tenuto, si chiama esecutore libero o volontario, nel senso che è in suo potere concedere o meno, a suo prudente giudizio, la grazia a chi l'ha richiesta: tali r. si dicono in forma commissoria assoluta o libera (cann. 54 § 2. 61) e si riconoscono dalle parole, che sono del seguente tenere: S. Congregatio oratoris preces remittit arbitrio et conscientiae Episcopi cum facultatibus necessariis et opportunis.
A seconda dell'estensione i r. possono essere poi generali o particolari.
A norma del can. 36 § 1 l'impetrazione dei r. sia della S. Sede come degli Ordinari e libera, e tutti, salvo espresso divieto, possono farne richiesta ed essere perciò in grado di ottenerli (cf. can. 36 § 2). In ciò si ha una sconfessione, sia pur implicita, del regium placet e del principio, già riprovato da Pio IX, in base al quale Gratiae a Romana Pontifice concesse existimari debent tamquam irritae, misi per gubernium fuerint imploratae.
Secondo il diritto delle decretali (cf. c. i in VI, 1, 3) gli scomunicati erano incapaci a ricevere i r., che erano perciò ritenuti nulli se concessi in loro favore. Nello stile della Curia Romana era prevalso l'uso di inserire la clausola absoluta a censuris ad cautelam alio scopo di non frustrare l'effetto del r., concesso forse ad uno scomunicato. Con Pio X si ebbe in proposito una radicale innovazione stabilendo gratiae et dispensationes onme genus a S. Sede concesse etiam censuris irretitis ratae sint ac legitimae, misi de iis agatur qui nominatim excommunicati sint, aut a a S. Sede nominatim pariter paena suspensionis a divinis muliati. La disposizione piana è passata sostanzialmente nel CIC con qualche lieve innovazione (cf. can. 36 § 2). Sono inabili secondo il CIC a ricevere grazie e dispense dalla S. Sede gli scomunicati, gli interdetti personalmente e i sospetti dopo sentenza di condanna o declaratoria (cann. 2265 § 2; 2275, n. 3; 2283); al di fuori di questi casi tutte le grazie e le dispense concesse dalla S. Sede etiam censura irretitis sono valide (can. 36 § 2). A norma dei cann. 2291 n. 9 e 2296 § i, sono da considerarsi inabili ad ottenere r. pontifici coloro che sono stati colpiti dalla pena vendicativa d'inabilità a ricevere grazie apostoliche.
Non è chiaramente indicato nel CIC, né gli autori concordano, circa l'inabilità dei non-cattolici, dei nonbattezzati, degli eretici e scismatici. Se però in teoria la questione resta ancora controversa, la prassi che segue la Curia Romana è ben definita: ai non battezzati si suole, alle volte, per speciali benemerenze, elargire r. di onorificenze o grazie appropriate; per gli eretici e scismatici invece è prassi costante non concedere r. di alcun genere. Sono inabili a ricevere r. degli Ordinari coloro si quali ciò è stato proibito per diritto particolare o per diritto comune (cann. 46; 2294 § 1; 2291, n. 9).
Prima del CIC la legislazione canonica era alquanto
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severa circa l'ımpetrazione dei r. fatta non per sé ma per altri e gli autori discutevano sulla validità del r. in tal modo impetrato, soprattutto se il favorito non ne avesse avuto ancora notizia e non l'avesse ancora accettato, ed i più inclinavano per l'invalidità; in seguito però, dietro la prassi della Curia Romana, divenuta più indulgente, anche la legislazione subì modifiche; e l'attuale disciplina stabilisce chiaramente che il r. possa impetrarsi per altri anche senza il loro assenso; ancorché sia in facoltà del destinatario usarne o meno, il r. ha pieno valore prima ed anche senza la di lui accettazione, a meno che non vi siano state apposte clausole in contrario (can. 37).
I r. alle volte portano infatti delle clausole o condizioni, alle quali è legata la loro validità o liceità. Le condizioni non hanno tutte lo stesso valore e non sono sempre dello stesso tenore formale e sostanziale. Esse possono essere espresse o facite, precettive o essenziali. Le espresse precettive riguardano solamente la liceità e sono generalmente del seguente tenore : iniuncta salutari poenitentia, remoto scandala. Le espresse essenziali riguardano la validità del r. stesso e sono esclusivamente quelle indicate con le parole si, dummodo o con altre ragioni. Si ha il primo caso, cioè la subreptio (reticentia veri), se nella petizione non fu espresso quanto è necessariamente richiesto dallo stile della Curia Romana; il resto, anche se taciuto volontariamente e con malizia, non infirma la validità del r. (can. 42 § i). Non è facile elencare ciò che lo stile della Curia Romana richiede perché la parte espositiva non sia causa d'invalidità del r. per nascondimento di verità. Alcune specie di reticenza si conoscono però dallo stesso diritto comune e sono: 1) se la grazia negata da una Congregazione od Officio della Curia Romana viene poi richiesta ad un'altra Congregazione od Officio ovvero all'Ordinario senza menzionare la precedente negazione, la richiesta cosi fatta vizia l'eventuale r., eccezione fatta per i r. della Penitenzieria Apostolica, attesa la di lei competenza per il fòro interno (can. 43); 2) se non si fa menzione del diniego da parte del vicario generale della grazia, che viene poi richiesta al vescovo e viceversa (can. $44 \S 2$, dove viene soggiunto che il vicario non può concedere r. già negati dal vescovo, senza il consenso di questi); 3) se la persona che dovrà usufruire della grazia è inabile per diritto comune a riceverla e ciò viene taciuto nella domanda, come pure se vien taciuta la legittima consuetudine locale o lo statuto particolare o il diritto di terzi, direttamente contrari a quanto si chiede (can. 46).
Si ha invece l'obreptio (esposizione del falso) quando nella parte motiva della richiesta viene affermato il falso. In questo caso il r. è nullo solamente quando la falsità della motivazione è totale, se è stata addotta una sola causa motiva e questa è falsa, oppure se la falsità investe tutte le cause esposte. Non si ha invece l'invalidità del r. se almeno una delle cause motive è vera, ancorché tutte le altre siano false (can. 42 § 2). Sia l'esposizione del falso nella parte motiva, come la reticenza del vero in quella espositiva relativamente ad una parte sola del r. non vixiano il resto di esso quando fossero state concesse più grazie insieme (can. 42 § 3). Attese poi le disposizioni dei cani 38 e 41 , la verità delle preci nell'esposizione e delle cause nella motivazione è sufficiente che si abbia al momento dell'esecuzione del r. (can. 41) o della data di esso se è in forma graziosa (can. 38). Sia la subreptio come l'obreptio non generano la nullità del r. di dispensa da un impedimento matrimoniale minore (cann. 40 e
1054). La subreptio non produce l'inefficacia del r. concesso con la clausola motu proprio, a meno che non si tratti di reticenza d'inabilità del postulante, di consuetudine o statuto particolare contrari a quanto era stato chiesto ovvero di diritti di terzi (cann. 45 e 46); per questi casi si richiede che sia espressa una clausola derogatoria affinché il r. possa aver valore (can. 45 e 46).
Per risolvere le difficoltà causate dall'esistenza di due o più r. contrari impetrati e concessi circa lo stesso negozio (concursus rescriptorum) il CIC ha fissato delle norme, di cui la prima, desunta dalle regnase luris ( 54 in VI: genera per speciem derogantur), stabilisce che al generale prevale il particolare o peculiare nelle richieste e concessioni a carattere particolare (can. 48 § 1); la seconda, ugualmente desunta dalle regnase luris ( 54 in VI : qui prior est in tempore potior est iure), regola la validità di due o più r. contrari, parimenti generali o particolari, in base al tempo o data di concessione, dichiarando nullo il r. del secondo richiedente affinché non sia violato il diritto già acquisito del primo, a meno che nel secondo r. non sia stata espressamente fatta menzione del primo, che verrebbe in tal modo ad essere revocato (cann. 48 § 2; 46), ovvero se il primo richiedente maliziosamente o per negligenza continuata non abbia trascurato di servirsi del r. avuto (cann. 48 § 2; 46). Nel caso che non si abbia diversità di tempo, perché concessi lo stesso giorno, sono ambedue o tutti, se più, nulli, e, se necessario, dovrà interporsi ricorso al superiore che li ha concessi (can. 48 § 3).
L'interpretazione dei r. deve essere letterale, afferma il CIC nel can. 49; la concessione va perciò intesa secondo il significato usuale delle parole con le quali è stata enunciata; è quindi proibita l'interpretazione estensiva. In caso di dubbio, per oscurità di parole o per ambiguità di espressioni, i r. di giustizia vanno interpretati a norma del diritto comune, quelli di grazia in senso estensivo; questi, però, se sono lesivi di diritti di terzi o si riferiscono a conseguimento di benefici ovvero vanno contro una legge in bene di privati, devono essere interpretati in senso restrittivo (can. 50).
Trattando delle varie specie di r. è stato notato come essi possano differenziarsi a seconda del modo in base al quale vengono eseguiti, potendosi avere diverse maniere di esecuzione. Oltre ai vari modi di esecuzione il CIC fissa anche delle norme sulla validità e legittimità dell'esecuzione, nonché sulle persone e sul tempo di essa. Per i r. della S. Sede rilasciati in forma graziosa o senza esecutore, il richiedente è tenuto a presentare il r. al suo Ordinario solamente quando l'oggetto del r. è d'interesse o carattere pubblico, oppure quando l'Ordinario deve giudicare sull'esistenza od osservanza delle condizioni che eventualmente fossero state apposte nel r. (can. 51). Quando trattasi di r. in forma commissoria mista l'esecuzione non può essere negata, a meno che non sia evidente la nullità del r. stesso per subreptio o per obreptio, ovvero l'esecutore si sia accorto dell'inosservanza delle condizioni opposte al r. o perché, a suo giudizio, il richiedente è talmente indegno che favorirlo della grazia della concessione costituirebbe motivo di indignazione e di offesa per gli altri; per quest'ultimo caso l'esecutore, oltre a negare l'esecuzione, dovrà avvertire il superiore che ha rilasciato il r. (can. 54 § 1). Affinché l'esecuzione sia valida e legittima, è necessario che l'esecutore abbia il r. e ne accerti l'autenticità e l'integrità; la notizia privata della concessione di esso non l'autorizza ad eseguirlo: in caso di urgente necessità può procedere all'esecuzione se ha avuto notizia, anche telegrafica o telefonica, dall'ufficio che lo ha rilasciato (can. 53). L'esecutore dovrà procedere a norma del mandato avuto e dovrà osservare le formalità essenziali all'esecuzione ed adempiere tutte le condizioni essenziali apposte eventualmente nel r.; tutto ciò per la validità dell'esecuzione stessa (can. 55). L'esecuzione dovrà essere fatta per iscritto, quando trattasi di materia di fòro esterno (can. 56), ma ciò non è richiesto per la validità. Se l'esecuzione è stata invalida per errore commesso dall'esecutore, questi porrà ripeterla (can. 59 § 1; S. Penitenzieria, decr. del 15 genn. 1894, n. 2). I r. della S. Sede generalmente vengono affidati per l'esecuzione agli Ordinari; la Dataria suole
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affidare l'esecuzione dei r. di benefici ad essa riservati ai canonici o ad altre dignità.
Se il concedente del r. non ha inteso affidare l'esecuzione ratione personae, l'esecutore designato potrà farsi sostituire, a meno che la sostituzione non sia stata proibita (can. 57); la successione alla dignità o all'officio dell'esecutore autorizza il successore all'esecuzione, a meno che l'esecutore non sia stato eletto per ragioni personali (can. 58 ; cf. cann. $368 \$ 2 ; 435 \$ 2$ ). Il tempo utile all'esecuzione alle volte è indicato dallo stesso superiore che concede il r.; se non è indicato l'esecuzione può essere fatta in qualsiasi momento e tempo, a meno che non sia stata ritardata per inganno o dolo (can. 52 ).
La validità dei r. non è legata al tempo, a meno che in essi sia stato indicato il tempo per il quale valgono. Possono tuttavia cessare per le seguenti ragioni: 1) per revoca generale, fatta con una legge contraria dal superiore del possessore del r., ovvero quando nella legge viene espressamente detto; altrimenti nessuna legge contraria produce l'inefficacia dei r. (can. $60 \$ 2$ ); 2) per revoca fatta da colui che aveva concesso il r. o dal suo successore ovvero dal superiore; ma perché ciò abbia il suo effetto è necessario che venga notificato al possessore del r. (can. 60 \$ 1); 3) con il cessare del diritto del concedente se il r. porta la clausola ad beneplacitum nostrum o altra simile; la clausola ad beneplacitum Sedis Apostolicae non fa mai cessare il r., quia Sedis ipsa non moritur; tutti gli altri non cessano mai, anche in caso di vacanza di sede (can. 61); 4) per processo naturale, con il cessare cioè della condizione alla quale era legata l'esistenza del r.; con la morte del possessore, se la grazia era puramente personale; per rinuncia se era stato concesso unicamente per il bene privato del richiedente.
Dal punto di vista diplomatico il r. non presenta sue particolarità, poiché assume le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del tipo di documento cui di volta in volta si informa (bolla, breve, epistola).
Bial.: G. B. Riganti, Commentaria in regulas, constitutiones et ordinationes Cancellariae Apostolicae, Roma 1744-48; Ph. Maroto, Institutiones juris canonici, I, Madrid 1918, n. 278 sgg.; A. van Have, De reacripsis, Malines 1936; O. Giacchi, Natura giuridica dei r. in diritto canonico, in Studi tenesi, 51 (1037), p. 24 sgg.; H. Cicognani - D. Staffa, Commentarium ad librum CIC, II, Roma 1941, pp. 236-422. Vincenzo Fagiolo
RESERVATUM ECCLESIASTICUM. - Nome dato a una delle più importanti clausole della Pace di Augusta ( 25 sett. 1555) tra i protestanti e i cattolici di Germania.
Dopo la seconda guerra, detta di Smalkalda, chiusa con la tregua di Passau (1552), i luterani, sentendosi i più forti, volevano imporre le loro condizioni; l'imperatore Carlo V delegò a suo fratello, re Ferdinando, pieni poteri per negoziare la pace. La Dieta di Augusta si aprì il 5 febbr. 1559 e i negoziati furono laboriosi; i luterani, riuniti in precedenza a Namburgo, si erano impegnati a non cedere minimamente sulla Confessione di Augusta (luterana). Ferdinando e la maggior parte dei principi cattolici, impreparati a continuare la guerra, erano risoluti a fare la pace, ad ogni costo, nonostante il parere contrario dei nunzi pontifici. I principi luterani ottennero quindi ciò che volevano: lo ius reformandi e lo ius in sacra, cioè il diritto di imporre ai loro sudditi la confessione augustana (escluso perciò il calvinismo ed ogni altra denominazione protestante) e di essere completamente sottratti alla giurisdizione episcopale. Inoltre, tutte le "secolarizzazioni», cioè i beni della Chiesa da loro usurpati, fino all'anno 1552, passarono definitivamente in loro dominio. Le "secolarizzazioni" successive furono dichiarate invalide, ma i vescovi e gli abati, che erano diretti membri dell'Impero, potevano passare al luteranesimo, perdendo tutti i loro diritti sui loro vescovati o abbazie di r. e.; a questa clausola fu dato il nome di r. e.
Il testo ufficiale del Trattato si esprimeva cosi : « Siccome i membri dell'Impero delle due religioni non hanno potuto raggiungere l'accordo sul modo di regolarsi a proposito degli ecclesiastici che abiureranno l'antica religione, il re [Ferdinando] dichiara, in forza dei pieni
poteri, che l'Imperatore gli ha conferito, che qualsiasi arcivescovo, vescovo, prelato e altro membro del clero cattolico, disposto a cambiare di religione, perderà per ciò stesso la sua carica, dignità e rendite, senza pregiudizio dei suoi onori. Ai Capitoli, alle persone aventi capacità, per tradizione e diritti, di fare le nomine ecclesiastiche, sarà lasciato ogni libertà di eleggere una persona dell'antica religione al posto del dimissionario * (Lehmann, op. cit. in bibl., pp. 51-52).
Poichè nel testo del Trattato si asseriva che "non si era potuto raggiungere l'accordo" e che il r. e. non era che un decreto del Re, a nome dell'Imperatore, i protestanti si accordarono nel non ritenerlo obbligatorio per loro. Ne segui, fin dal 1582 , la guerra detta di Colonia, a proposito dell'elettore-arcivescovo della città, il quale voleva "secolarizzarsi " conservando il suo ufficio. Le violazioni del r. e. da parte dei luterani furono cosi numerose che divennero una delle cause più gravi della guerra dei trent'anni ( $1618-48$ ).
Bial.: Chr. Lehmann, De pace publica orra publica et orizanalia, Francoforte s. M. 1707; G. Wolf, Der Augsburger Religionsfriede, Stoccarda 1890; J. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes mit dem Anagang des Mittelalters, $50^{2}$ ed. a cura di L. Pastor, III e IV, Friburgo 1013; L. Cristiani, L'Eglise à l'époque du Concile de Trente, Parigi 1948, pp. 130-40.
RESIDENZA. - Etimologicamente (da residere) indica il luogo della sosta prolungata, quasi permanente e definitiva ed è perciò sinonimo di dimora. In diritto canonico indica l'obbligo che hanno i chierici in genere, ed in particolare i titolari di benefici, di dimostare stabilmente nel luogo dell'ufficio annesso al beneficio avuto. Il concetto canonico di r. comporta, oltre alla presenza materiale, la prestazione operosa dell'adempimento dei doveri congiunti con il beneficio, e cioè l'assolvimento dell'officium.
Già nel Concilio di Nicea (a. 325 ; cf. can. 6) veniva sancito l'obbligo della r. per i sacerdoti, i diaconi ed i chierici in genere. E c'è chi ritiene che per i vescovi già precedentemente fosse stato decretato tale obbligo. In ogni modo è certo che anche per essi furono emanate subito dopo quell'epoca delle leggi in merito. Nel medioevo furono stabilite anche delle pene contro i vescovi trasgressori dell'obbligo della r. Ma con l'introduzione dei vicari generali la legge della r. fu ancora meno osservata dai vescovi e la negligenza, nonostante i richiami dell'autorità, perdurò fino al Concilio di Trento, anzi a quell'epoca il male si era aggravato a causa del possesso simultaneo di più benefici o di più sedi vescovili che spesso aveva un sol chierico o un sol vescovo. Il Concilio di Trento operò salutarmone proibendo la cumulatio beneficiorum e fissando nuove norme sull'obbligo della r. La legislazione tridentina fu in seguito ripresa per una maggiore specificazione ed aggiornamento dai pontefici Gregorio XIII, Clemente VIII, Urbano VIII e da Benedetto XIV. Da Benedetto XIV (cf. cost. Ad universae del 3 nov. 1746) fino al CIC la legislazione restò pressoché immutata. E l'attuale disciplina canonica riproduce sostanzialmente la precedente.
Nel can. 143 è fissato il principio generale della r. per ogni chierico, il quale in seguito all'incardinazione in una determinata diocesi resta obbligato a risiedervi, e a non allontanarsene per un periodo notevole di tempo senza il permesso, almeno tacito, del suo Ordinario.
In base al can. 238 CIC i cardinali sono obbligati a risiedere in Roma : in Curia, afferma il canone, ricordando cosi il luogo nativo del loro ufficio e quindi della loro r. Già Leone X con la cost. Supernae dispositionis del 5 maggio 1514 (cf. § 28), Paolo IV con la cost. Cum venerabiles del 22 ag. 1555 (cf. § 1) ed in seguito Innocenzo X con la cost. Cum inata del 12 febbr. 1646 (cf. § 1) e Pio IX con la lettera apost. Quampuan illius del 29 sett. 1867 avevano decretato e disciplinato l'obbligo per i cardinali di risiedere permanentemente in Roma. Secondo il canone già citato, non è permesso ad essi allontanarsi da Roma senza l'espressa licenza del Pontefice. Due eccezioni sono contemplate in proposito. La prima
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riguarda i cardinali vescovi delle diocesi suburbicarie, i quali non sono obbligati a chiedere il permesso al S . Padre ogni qual volta ritengano opportuno andare nella diocesi loro affidata (can. 238 § 2). La seconda riguarda i cardinali vescovi delle diocesi non suburbicarie, i quali sono tenuti alla r. nelle diocesi loro affidate; quando però vengano a Roma devono immediatamente presentarsi dal Papa e non devono ripartire senza il suo permesso (can. 238 § 3 ).
Molto vigile è stata la Chiesa nell'esigere dai vescovi l'osservanza della legge della r. Nel Concilio di Trento il problema fu discusso a lungo e con vivacita (cf. sess. VI, cap. 1; sess. XXIII, cap. 1). E gli stessi Sommi Pontefici più volte emanarono disposizioni in proposito (cf. la cost. De salute gregis di Pio IV in data 4 sett. 1560 e la In suprema del 25 nov. 1564 dello stesso Pontefice; la cost. Sancta Synodus del 12 dic. 1634 di Urbano VIII; la cost. Quia Ecclesia del 26 luglio 1662 di Alessandro VII; la Ubi primum del 3 dic. 1740 di Benedetto XIV, la Grave del 15 ag. 1741 e la cost. Ad universae del 3 sett. 1746 dello stesso Pontefice). L'attuale legislazione sulla r. per i vescovi è contenuta nel can. 338 . Nel § 1 è sancita la norma fondamentale della r. personale del vescovo nella diocesi a lui affidata ed è espressamente stabilito che l'obbligo sussiste anche nel caso in cui il vescovo abbia un coadiutore. In merito alle ferie viene stabilito che il vescovo può prendersi al massimo tre mesi all'anno, in modo continuo o interrotto, purché sia prima certo che la sua assenza non nuoccia. Le ferie non possono essere unite con altre assenze sia pur legittime (come per promozione, per la visita ad limina, per partecipazione a concili) o con le ferie dell'anno seguente. Il § 3 ingiunge l'obbligo di essere presso la chiesa cattedrale nei giorni dell'Avvento, di Quaresima, di Natale, di Pasqua, di Pentecoste e del Corpus Domini, a meno che gravi ed urgenti ragioni non costringano a star altrove. Il metropolita ha l'obbligo di denunciare alla S. Sede il vescovo suffraganeo che abusivamente è stato assente dalla diocesi oltre sei mesi; se nella stessa mancanza è caduto il metropolita, il dovere di denunciarlo alla S. Sede è del suffraganeo più anziano per r. (can. 338 § 4).
I vicari ed i prefetti apostolici sono tenuti, come i vescovi, a risiedere nei territori di missione loro affidati. A differenza dei vescovi essi non godono della facoltà di potersi prendere un periodo di ferie di due o tre mesi e quando siano costretti ad allontanarsi, anche se per motivo grave e giusto, devono chiedere il permesso alla S. Sede (can. 501 § 1).
Nella stessa maniera e nelle stesse forme del vescovo è tenuto all'osservanza della legge della r. il vicario capitolare (can. 440 ).
Seguendo la legislazione tridentina (cf. sess. XXIV, cap. 12) ed in base alla prassi antica e recente delle S. Congregazioni romane, soprattutto del Concilio espressosi in numerosissime decisioni, il CIC, nei cann. 418-19, disciplina l'obbligo della r. per i capitolari. Canonici e beneficiati sono tenuti a risiedere nel luogo del beneficio e se ne possono allontanare per tre mesi all'anno, in modo continuo od interrotto, purché ciò non sia vietato dagli statuti capitolari o dalla legittima consuetudine (can. 418 § 1). Eloro vietato prendersi le ferie nei giorni di Avvento, di Quaresima e nelle principali feste dell'anno (vale a dire Natale, Pasqua, Pentecoste e Corpus Domini; cf. can. $338 \S 3$ ), senza una legittima causa e senza il permesso speciale del vescovo; i capitolari assenti contemporaneamente non debbono superare la terza parte dell'intero capitolo (can. 418 § 2). Il capitolare assente per il periodo delle ferie percepisce solamente i proventi del beneficio o i due terzi delle distribuzioni se la prebenda consiste unicamente in queste (can. 418 § 3). Nei giorni in cui i capitolari sono esenti dall'obbligo del coro non son tenuti a risiedere nel luogo del beneficio (can. 419 § 1).
Anche il parroco (can. 465) deve risiedere presso la sua parrocchia; l'Ordinario può tuttavia permettergli di dimorare altrove, purché la distanza non sia tale da essere di scopito all'attività pastorale (can. 465 § 1). A lui è permesso un periodo di assenza dalla parrocchia di non oltre due mesi, a meno che per giuste cause, a giudizio dell'Ordi-
nario, non abbia bisogno di un periodo maggiore ovvero gli debba essere accorciato (can. 465 § 2). Nel periodo di due mesi non devono essere computati i giorni che il parroco impiegasse, anche ogni anno, per i santi spirituali esercisi (can. 465 § 3). Per un periodo di assenza dalla parrocchia di oltre una settimana, il parroco deve avere il permesso scritto del suo Ordinario e lasciare in sua vece un sostituto approvato dall'Ordinario, e se il parroco è un religioso il suddetto permesso deve essere rilasciato anche dal Superiore religioso (can. 465 § 4). Nel caso in cui il parroco si sia dovuto allontanare dalla sua r. d'urgenza, senza aver prima potuto avvertire l'Ordinario, è tenuto a scrivergli al più presto notificandogli il motivo della partenza ed il nome del sacerdote supplente (can. 465 § 5). Per qualsiasi assenza, anche breve, il parroco è tenuto a provvedere alle necessità spirituali dei fedeli, soprattutto se trattasi di necessità gravi.
Anche questa legislazione, come quella dei vescovi, ha precedenti assai antichi. Oltre al Concilio di Trento (cf. sess. VI, cap. 2; sess. VII, cap. 3; sess. XXIII, cap. 1), non sono mancate costituzioni apostoliche in materia (cf. In suprema di Pio IV del 23 nov. 1364 § 1, 2; In conferendis di s. Pio V del 18 marzo 1567 e dello stesso Papa la Cupientes del 13 luglio 1568; Ad militante del 30 marzo 1742 di Benedetto XIV e dello stesso Papa la Firmandis del 6 nov. 1744).
Il vicario foraneo se ha in titolo una parrocchia è tenuto a risiedere in essa come il parroco; diversamente deve dimorare nel territorio del vicariato o in un luogo non distante, secondo le disposizioni del vescovo (can. 448 § 2).
I vicari parrocchiali sono tenuti all'osservanza della r. a seconda della loro qualità specifica. Il vicario curato, il vicario economo ed il vicario sostituto sono tenuti nelle stesse forme del parroco (cann. 471 § 1, 473 § 1, 474). Il vicario cooperatore deve risiedere nella parrocchia in conformità degli statuti diocesani o della consuetudine ovvero in conformità di quanto ha stabilito il vescovo; ed il CIC raccomanda al vescovo di disporre - a norma del can. 134 - di far dimorare il vicario cooperatore nella casa parrocchiale in vita comune con il parroco (can. 476 § 5).
Per ragioni di lavoro sono tenuti a risiedere nella sede vescovile o nei luoghi ad essa vicini i consultori diocesani (can. 425).
I Superiori religiosi sono esortati dal CIC ad avere la propria casa religiosa dove risiedere permanentemente e a non allontanarsene se non in conformità delle costituzioni (can. 508).
L'attuale legislazione canonica prevede anche le pene per i chierici non residenti. Il titolare dell'officio, del beneficio o di una dignità con l'onere della r., se abusivamente sta lontano dal luogo della r. resta senz'altro privato dei redditi del beneficio o dell'officio in proporzione della durata dell'assenza e li dovrà cedere all'Ordinario, che li destinerà per la chiesa o per una causa più ovvero potrà anche elargirli ai poveri (can. 238 I n. 1); il trasgressore potrà essere privato anche dell'officio, del beneficio o della dignità (can. 2381, n. 2); ma per infliggere tale pena l'Ordinario dovrà agire in conformità dei cann. 2168-75. L'Ordinario deve cioè prima ammonire il trasgressore che perderà l'officio o il beneficio se entro un determinato tempo non avrà ripreso la r.; sarà cura dell'Ordinario provvedere per il frattempo alle necessità spirituali dei fedeli (can. 2168; cf. can. 188, n. 8). Se entro il tempo stabilito il chierico negligente non ha ripreso la r. né ha notificato le cause dell'assenza, l'Ordinario dichiarerà vacante la parrocchia o il beneficio (can. 2169; cf. 2149). Nel caso in cui il chierico riprenda a risiedere, l'Ordinario le priverà dei redditi della prebenda in proporzione della durata dell'assenza abusiva e gli potrà infliggere altre pene a seconda della colpevolezza (can. 2170). Quando invece il chierico non riprende la r. ma adduce giustificazioni per la sua assenza, l'Ordinario, assunte in merito opportune informazioni, giudicherà con due esaminatori sulla fondatezza dei motori (can. 2171) e, se li troverà infondati, intimerà di nuovo al chierico di riprendere la r. entro un certo tempo con l'onere di non percepire i frutti della prebenda per il tempo dell'assenza
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(Int. Ballerini e Fratini)
Respirini, Ottorino - Ristato.
pur non riprendendo la r., abbia però addotti ulteriori motivi a sua giustificazione, l'Ordinario li esaminerà, nel modo suddetto, e, nel caso che li trovasse infondati, ordinerà al chierico di riprendere la r. entro il tempo precedentemente fissato o gli determinerà un nuovo termine sotto pena di privazione del beneficio, da incorrersi ipso facto; e lo dichiarerà privato del beneficio se di fatto non ha ripreso la r. entro il tempo stabilito; nel caso invece in cui abbia ripreso a riquedere, gli verrà imposto l'obbligo di chiedere il permesso ogni qualvolta vorrà allontanarsi, come per il parroco amovibile (can. 2174). L'Ordinario non potrà dichiarare nessun beneficio vacante se, oltre ad aver ponderato con due esaminatori i motivi addotti dal chierico non residente, non si sia accertato anche se il chierico era nella possibilità o meno di chiedergli il permesso scritto, come d'obbligo (can. 2175).
Bibl.: Werne-Vidal, II, n. 602; J. Chelodi-P. Ciprotti, Ius can. de Personis, Vicenza-Trento 1942, nn. 191- 212, 218, 227, 254.
Vincenzo Fagiolo
RESISTENCIA, diOCESI di. - Città e diocesi nel territorio del Chaco e Formosa in Argentina.
Ha una superficie di kmq. 172.173 con una popolazione di 583.000 ab. dei quali 375.000 cattolici; conta 24 parrocchie servite da 11 sacerdoti diocesani e 60 regolari; ha 22 comunità religiose maschili e 10 femminili (Ann. Pont. 1952, p. 337).
La diocesi fu creata da Pio XII con la cost. apost. Ecclesiarum omnium, del 3 giugno 1939, per smembramento dall'arcidiocesi di S. Fé, della quale è suffraganea. La chiesa parrocchiale, dedicata a s. Ferdinando, è stata elevata al grado e dignità di cattedrale.
Bibl.: AAS, 31 (1939), pp. 599-601.
Enrico Josi
RESPICIO, santo, martire : v. TRIFONE E RESPICIO, santi, martiri.
RESPIGHI, Ottorino. - Maestro compositore, n. a Bologna il 9 luglio 1879, m. a Roma il 18 apr. 1936.
Studiò al Liceo musicale di Bologna poi a Pietroburgo e a Berlino. Ben presto si fece notare con lavori che per la loro originalità incontrarono il favore del pubblico. Nel 1913 fu nominato professore al Liceo musicale di S. Cecilia in Roma, del quale poi fu direttore fino al 1925. Purezza di stile, chiarezza di espressione, indipendenza assoluta da qualsiasi corrente o tendenza artistica, nonostante si voglia considerarlo un caposcuola dell'impressionismo in opposizione al verismo di Puccini e di Mascagni, fanno del R. un compositore di grande merito. Ha dato al teatro alcune opere che si sono imposte al pubblico internazionale; ha scritto cori, poemi sinfonicovocali, musica da camera, trascrizioni di arie religiose antiche, liriche, cantate e sonate d'alta ispirazione e di composta modernità.
Bibl.: M. Saint Cty, O. R., Parizi 1932; M. Mila, Problema di gusto e di arte in O. R., in Rassegna musicale, 6 (1933), p. 123 sgg.: R. De Renan, O. R., Torino 1936; G. Marini, O. R. e la tua arte, nel decennale della morte, ivi 1946. Silveirio Matei
RESPIRAZIONE. - Con questo termine si intende lo scambio tra organismo e ambiente esterno di quelle sostanze che si trovano nell'ambiente allo stato gassoso, cioè l'ossigeno $\left(\mathrm{O}_{2}\right)$ e l'anidride carbonica $\left(\mathrm{CO}_{2}\right)$.
L'ossigeno è l'elemento indispensabile per la degradazione ossidativa delle sostanze organiche e l'anidride carbonica è, insieme con l'acqua, il termine finale di queste ossidazioni.
Non sempre esistono negli organismi animali strutture specificamente differenziate adibite a questi particolari scambi. Negli organismi unicellulari, nei più bassi invertebrati e, nei primi studi di sviluppo, anche negli organismi superiori, la superficie esterna dell'organismo è la superficie attraverso cui si verifica il passaggio dell' $\mathrm{O}_{2}$ e del $\mathrm{CO}_{2}$. Man mano che si sale nell'organizzazione zoologica e nella mole degli organismi, la superficie esterna diventa sempre più inadeguata ad assicurare gli scambi respiratori, e si sviluppano organi respiratori con superfici respiratorie adatte ai bisogna dell'animale; tale è il significato dei polmoni e delle trachee per la r. aerea, e delle branchie per la r. in ambiente acquoso.
Per facilitare gli scambi gassosi, l'aria (o l'ambiente acquoso) viene continuamente cambiata sulla superficie respiratoria, mediante opportuni movimenti. Nei mammiferi e nell'uomo tali movimenti consistono negli atti respiratori, ciascuno dei quali consta di una inspirazione seguita da una espirazione; parte dell'aria polmonare si rinnova ad ogni atto respiratorio. La dilatazione dei polmoni nell'inspirazione e l'afflosciamento nell'espirazione sono determinati dall'aumento e rispettivamente dalla diminuizione della capacità della cassa toracica per effetto della contrazione dei muscoli respiratori, e rispettivamente del rilasciamento elastico di essi.
Il susseguirsi degli atti respiratori è dovuto all'attività ritmica automatica di centri respiratori situati nel midollo allungato; sono essi che provocano attraverso vie efferenti motorie la contrazione dei muscoli respiratori. Tale attività, però, e conseguentemente la frequenza e la profondità degli atti respiratori, è regolata da vie afferenti (v. fisiologia) messe in eccitamento da stimoli meccanici che insorgono nei polmoni stessi e da vie afferenti provenienti da altri organi periferici.
Anche la pressione di ossigeno e di anidride carbo-

(da C. H. Best e N. D. Taylor)
Respirazione - Schema per illustrare il controllo della r.; dalla corteccia cerebrale, dal seno carotideo, dalla zona vascolare aortica, dai polmoni, dai muscoli respiratori (diaframma, muscoli intercostali, diaframma) partono eccitamenti che attraverso il centro respiratorio regolano i movimenti respiratori.
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nica che regna nel sangue ha una grande importanza per la regolazione dei movimenti respiratori; questi ultimi fattori influiscono sia direttamente sui centri respiratori stessi (per via sanguigna) sia sui chemocettori periferici in corrispondenza del seno carotideo e per essi attraverso vie afferenti sui centri respiratori (fig. a col. 800).
Ad es., durante il lavoro muscolare aumenta l'attività respiratoria e tale aumento è dovuto, in parte, alla salita della pressione di anidride carbonica nel sangue causata dall'intensificarsi dei processi ossidativi; la maggiore pressione di anidride carbonica eccita sia direttamente che indirettamente i centri respiratori. La ventilazione polmonare sumente nel lavoro muscolare anche per effetto di eccitamenti partenti dai muscoli che si contraggono e dalla corteccia cerebrale e che raggiungono i centri respiratori.
I gas si diffondono dai polmoni nel sangue (ossigeno) e dal sangue nei polmoni (anidride carbonica) per la differenza di pressione parziale dei suddetti gas tra ambiente interno ed ambiente esterno. Nel sangue però tali gas non si trovano solo disciolti come gas, ma in massima parte combinati chimicamente e precisamente l'ossigeno combinato con l'emoglobina, il pigmento dei globuli rossi del sangue, e l'anidride carbonica combinata soprattutto come bicarbonato. Queste combinazioni conferiscono al sangue una capacità molto maggiore per questi gas e facilitano di molto il trasporto dell'ossigeno dai polmoni ai tessuti dove viene utilizzato, e dell'anidride carbonica dai tessuti, dove si forma, ai polmoni dove viene eliminato (cf. circolazione).
Bib.: v. FONdGOLA.
Vittorio Capraro
RESPONSABILITÀ. - I. Diritto. - Può definirsi come la soggezione alla reazione che l'ordinamento giuridico ricollega al danno (v.). L'effetto giuridico di questo consiste infatti in una reazione operante in senso contrario a quello nel quale opera il danno stesso; ciò vale a contraddistingucrio da qualsiasi altro effetto giuridico, cosi come vale a caratterizzare il danno nel sistema dei fatti giuridici.
La suddetta reazione, considerata dal punto di vista del soggetto designato a sopportarla, dà luogo a una situazione di svantaggio, costituente la r. Il fine della reazione, vale a dire la repressione del danno, è perseguito dal diritto con il trasferire l'onere del danno dal soggetto da questo colpito (danneggiato) ad altro soggetto; questo soggetto è sottoposto alla reazione del diritto e si trova nella necessità giuridica di sopportarla, indipendentemente dalla propria volontà, e questa sua condizione rappresenta precisamente la r.
Deve tenersi ben fermo che il fine della reazione contro il danno consiste solo nella repressione del danno medesimo. Invero, il danno può essere represso, ma non cancellato dal mondo dei fatti (quad faction est, infectum fieri nequit). E nemmeno nell'ipotesi in cui il vantaggio, risentito dal responsabile per l'arrecamento del danno, sia superiore al danno arrecato, la reazione del diritto è rivolta ad ottenere qualche cosa di più della repressione del danno; che il menzionato vantaggio superi il danno, costituisce una circostanza irrilevante, incapace di modificare, aggravandola, la reazione contro il danno.
La reazione contro il danno si concreta in un rapporto giuridico obbligatorio tra responsabile e danneggiato, in virtù del quale il primo è tenuto a risarcire il secondo.
Soggetto passivo di tale rapporto, responsabile, è l'autore del fatto produttivo del danno; ma non soltanto egli : invero, accanto alla r. per il danno prodotto dal fatto proprio (cosiddetta r. diretta), sussiste la r. per il danno prodotto dal fatto altrui (cosiddetta r. indiretta). Questa trova applicazione rispetto ai danni prodotti dai fatti dolosi o colposi dei cosiddetti ausiliari dell'adempimento (Cod. civ., art. 1228) e dei domestici e commessi (art. 2949). Ausiliari dell'adempimento sono i terzi, della cui opera il debitore si vale nell'adempimento dell'obbligazione.
L'art. 1228, mentre richiede che il fatto dell'ausiliario abbia carattere doloso o colposo, non condiziona
la r. del debitore alla colpa, in eligendo o in sigilando, del debitore stesso. La ragione può rinvenirsi nell'opportunità di non scindere gli effetti dannosi dagli effetti utili della costituzione di ausiliari, nei riguardi del debitore (cuius commoda eius et incommoda).
A loro volta, padroni e committenti sono responsabili per i danni arrecati dai domestici e commessi, indipendentemente dalla propria colpa. Anche qui la ragione della norma va ravvisata nella inscindibilità degli effetti dannosi dagli effetti utili : chi si giova dell'opera di domestici o di commessi, è giusto che risponda, indipendentemente dalla propria colpa, del danno da essi arrecato.
Bibl.: E. Giusiana, Il concetto di danno giuridico, Torino 1944: A. De Cupis, Il danno, Milano 1946. Adriano De Cupis.
II. Morale. - Prima ancora che la sfera giuridica, la r. interessa quella morale. La morale cristiana insegna che, indipendentemente dal fatto della legge evangelica, ogni uomo per diritto naturale è responsabile davanti alla legittima autorità, anche se trattasi di società costituite per fatto privato, delle sue azioni nell'ambito delle varie attribuzioni di ognuna di esse; di conseguenza mentre, p. es., da una parte il cittadino (parlando delle sue relazioni con la società civile) è tenuto verso di essa anche moralmente ossia in coscienza; dall'altra lo Stato stesso, pur volendolo, non può prescindervi, in quanto per il medesimo diritto naturale è tenuto a procurare il bene sociale comune e il bene privato dei singoli, non altrimenti ottenibile che con l'esistenza della r. vera e propria. In altri termini la r. esiste di diritto naturale né lo Stato può eliminarla completamente dai suoi sudditi esi. mendoli da ogni r., benché, come è ovvio, possa più o meno restringerla col restringere il campo delle azioni delle quali la persona deve rendere conto diminuendo il cumulo delle leggi non indispensabili (ossia non essenziali o estremamente utili o di diritto naturale) al bene comune.
I. R. morale e r. morale-giuridica. - Prescindendo dal concetto molto improprio, per non dire errato, che la attribuisce a qualunque causa, anche di ordine esclusivamente fisico, la r. è propria della persona, ossia di un soggetto che non sia determinato da interna coercizione (dovuta a mancanza di libertà) o da cause naturali necessarie a porre l'azione, ma solo da libera scelta. In questo senso più proprio la morale cristiana riconosce varie specie di r.: per le quali l'individuo è responsabile dinanzi a Dio e in parte dinanzi alla Chiesa (con esclusione di altri); per tutto ciò che riguarda l'azione considerata sotto l'aspetto formale di violazione morale, ossia di peccato (r. morale); davanti alla Chiesa e allo Stato in quanto opera pervertendo l'ordine giuridico rispettivo, ciò che suele avvenire nei delitti e nelle mancanze che violano l'uno e l'altro ordine giuridico (r. morale-giuridica); e davanti alla società ecclesiastica o civile per quanto concerne le leggi e le norme che violano esclusivamente l'uno e l'altro ordinamento (parimenti r. morale-giuridica).
2. Soggetto della r. - Come ogni azione è imputabile al soggetto che la pone, così pure, anzi a maggior ragione di ognuna di esse l'uomo dovrebbe essere reponsabile. Tuttavia, data l'accezione ordinaria, è quasi connaturale che l'uomo si dica responsabile solo di quanto malamente fa violando le leggi (in quanto la società non ne domanda ragione al soggetto, osservate che l'abbia); la r. denota in pratica, insieme allo stato di sudditanza a terzi, anche lo stato di violazione della norma o almeno l'inquisizione circa l'eventuale assicurazione della violazione della medesima. Per questo ogni persona può essere chiamata a rendere ragione (o a Dio o alla Chiesa o allo Stato) di ogni azione che abbia fattori di bene e di male da essere sindacati. Diviene cosi logica l'esclusione già riferita della r. in senso troppo largo ed equivoco attribuita alle cause necessarie in quanto queste non sono capaci o non hanno la possibilità di discriminare il bene dal male. E conseguentemente la r. va riferita alle azioni che sono moralmente, anche se non sempre giuridicamente, imputabili alla persona. Pertanto, oltre a tutte le cause sprovviste di libertà in radice, rimangono escluse da r. tutte le persone che non sono capaci di fatto di atti umani ossia avvertiti e liberi; e lo sono solo per i momenti di uso
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di ragione coloro che di esso difettano in via ordinaria saltuariamente, o comunque ne sono di fatto sprovvisti per circostanze accidentali: tra questi, per l'uno o per l'altro motivo, sono da annoverare i pazzi, gli imbecilli, gli idioti, gli ebetí, gli ipnotizzati, gli ubriachi, i menomati psichici in genere, salvo, qualora se ne verificano le condizioni necessarie, la r. in causa.
Riferendosi alle singole persone fisiche o morali: a) Dio solo non è capace in modo assoluto di r. né morale né morale-giuridica. La sua perfetta indipendenza da qualunque altro essere non lascia neppure concepire la possibilità di r. in lui; essa non potrebbe neanche avere uno scopo in quanto, essendo egli la perfezione assoluta e la stessa norma della moralità da cui dipende la r.. non può non coincidere in lui l'adeguamento perfetto tra la norma stessa e il suo operare; né d'altronde Dio è capace di male morale; b) la Chiesa in quanto tale, ossia come società pubblica e perfetta di diritto divino-positivo, è capace nell'attuale ordine della divina provvidenza, di r. solo verso Dio. Lo Stato e a maggior ragione i privati non hanno diritto di sindacare le azioni comprese nell'ambito del suo ordinamento giuridico, né la Chiesa ha l'obbligo morale o giuridico di rendere loro ragione. Tuttavia le singole persone fisiche e morali possono essere soggette a r. anche nei riguardi delle società civili, cui di fatto appartengono, per il loro operare privato; e l'obbligo è di indole giuridica e morale; c) è però di diritto esclusa la persona del sommo pontefice, anche indipendentemente dal fatto contingente della sua sovranita di diritto internazionale. Queste affermazioni nei riguardi di Dio, della Chiesa e del papa non devono interpretarsi nel senso che le loro azioni non siano imputabili. In essi si verificano perfettamente tutte le condizioni per cui l'azione viene imputata al soggetto che la pone, e pertanto essi stessi sono soggetti di imputabilità; d) quanto alla società civile per diritto divino positivo, bisogna ritenere che lo Stato è moralmente e giuridicamente responsabile non solo dinanzi a Dio del suo operare, r. che si riversa nelle persone fisiche mediante le quali esso opera, ma anche, nei modi e nei termini stabiliti dal Divino Redentore, alla Chiesa; e ciò pur prescindendo dalla r. che ogni persona privata già deve alla Chiesa come suo membro.
3. Osservazioni particolari. - Nonostante quanto è stato finora detto, la società, tanto ecclesiastica quanto civile, può lecitamente nei suoi rapporti giuridici limitare o rendere nulla la r. dei suoi sudditi qualora non riesca, o solo con enorme difficoltà, a poterla individuare. In questi casi meglio si direbbe che la r., benché esistente anche nel fôro esterno, non può per circostanze esterne essere perfettamente riconosciuta dall'autorità e quindi essa si astiene dal considerarla. Poiché, come facilmente si comprende, appare conforme al diritto naturale che ambedue le società perfette, Chiesa e Stato, alle volte o in via di fatto o in via di principio si disinteressino di determinate r. dei loro rispettivi sudditi. Cio è dovuto al fatto sovente evidentissimo dell'impossibilità di poter determinare fin dove la r. possa giungere e quando di fatto tutti gli elementi ad essa necessari si verifichino. I mezzi dei quali le due società dispongono, almeno considerando il fôro esterno, non acconsentono di vagliare a perfezione ogni r. Tuttavia nel disinteressarsene non eliminano nei sudditi la r.: essa rimane integra, come si accennò, dinanzi a Dio e parzialmente dinanzi alla Chiesa nel suo potere di fôro interno. D'altra parte va anche notato che tanto la Chiesa che lo Stato, parimenti nelle relazioni esterne, possono pretendere che i loro sudditi rendono conto del loro operare anche se, oggettivamente parlando, in essi per fattori imponderabili venga a mancare la r.; in questo caso, come è ovvio, la r. della violazione della legge attribuita al soggetto non esiste davanti a Dio né davanti alla coscienza. Comunque rimane certamente ingiusta l'attribuzione di r. da parte della società fatta a chi è stato provato essere di essa incapace di diritto o di fatto. A questo proposito è anche opportuno ricordare che la società ha diritto di provare la r. con i soli mezzi leciti; non è mai lecito, neppure allo Stato, di ricorrere a mezzi contrari alla natura o al comune sentire
civile per provare nei sudditi l'eventuale r. loro, anche se, come può accadere, con questi mezzi essa possa essere provata con certezza.
BIBLI: v. quello riportata alle voci : COLPA; DANNO; IGNOBANZA; DIPUTABILITÀ.
Lorenzo Simeone
RESPONSABILITÀ DEL SAPERE. - Rassegna edita a Roma a cura del «Centro internazionale di comparazione e sintesi " fondato e diretto da mons. Maurizio Raffa. Ha 6 anni di vita e vi collaborano gli esponenti più qualificati di ogni ramo del sapere.
Offre in ogni fascicolo contributi essenziali per le varie discipline, elaborati da competenti ed integrati nelle adunanze del Centro, con il metodo della comparazione scientifica. Segnala, inoltre, e commenta quanto di più significativo si produce nel campo della cultura.
Centro e rassegna hanno lo scopo di: a) far convergere in fraterna collaborazione gli esponenti dei vari rami del sapere