ogni fascicolo contributi essenziali per le varie discipline, elaborati da competenti ed integrati nelle adunanze del Centro, con il metodo della comparazione scientifica. Segnala, inoltre, e commenta quanto di più significativo si produce nel campo della cultura.
Centro e rassegna hanno lo scopo di: a) far convergere in fraterna collaborazione gli esponenti dei vari rami del sapere e formare il lettore assiduo alla visione unitaria di tutta la realtà; b) cercare i presupposti e gettare le basi per una sintesi culturale adeguata alle esigenze dei tempi moderni; c) perseguire nello studio dei problemi concreti una più stretta collaborazione tra le discipline fondamentali : scienza, filosofia, teologia, per contribuire all'orientamento spirituale del sapere; d) favorire, con chiara apertura di spirito, ogni iniziativa di progresso e valorizzare le genuine esequiole della scienza e del pensiero; e) ravvivare il senso di responsabilità che la cultura impone, in quanto guida necessaria dei popoli verso gli ideali supremi; $f$ ) impegnare l'autentica aristocrazia del pensiero di oggi alla ricerca e segnalazione dei migliori giovani ingegni per prepararli, a contatto di maestri esemplari, ad essere "le guide sicure "delle venienti generazioni, i pionieri cui affidare la fiaccola della civiltà.
## RESPONSORIALE : v. ANTIFONARIO.
RESPONSORIO. - Nella Messa, dopo la lettura e nell'Ufficio alla fine d'ogni lezione e nelle ore minori dopo il Capitolo, il solista canta o recita un verso del salmo o un passo della S. Scrittura cui risponde il coro.
Il primo e il secondo si chiamano r. prolixum, il resto r. breve. L'origine sta nella necessità di far sì che i lettori si riposino tra un brano e l'altro e di dare anche un po' di varietà alla funzione liturgica. Il r. è indicato con la lettera R ed è diviso da un asterisco in due o tre sezioni, una delle quali è detta Repetenda, e da un versus, a volte anche più, con la dossologia finale del Gloria Patri nell'ultimo r. di ciascun Notturno ed in ogni r. breve, ad eccezione del tempo di Passione. Nell'Ufficio dei defunti si usa in sua vece il Requiem.
Non si conosce il modo come era cantata la salmodia responsoriale nei primi secoli quando fu introdotto. Si può supporre, stando ad una allusione di s. Agostino, che i versetti del solista e la risposta del coro si eseguivano su recitativi e melodie molto più semplici del canto dei nostri r. brevi e degli attuali invitatori. Più tardi quasi tutte le melodie saranno più ornate e il numero dei versetti per conseguenza ridotto, cosicché è molto raro trovare nei codici medievali un r. di più versetti. Nell'uso attuale questa ultima forma si trova solo nei r. Aspiriens a longe e Libera.
Tra le differenti forme musicali provenienti dall'antica salmodia responsoriale, tre sole hanno conservato il nome di r. Una ha luogo nella prima parte della Messa; è il r. graduale, la cui struttura è stata alterata dalla soppressione del ritornello dopo il versetto. La melodia del versetto è molto sviluppata : costruita quasi sempre su di una scala più elevata di quella della prima parte del r., offriva al solista l'occasione di eseguire la sua parte con molto virtuosismo. I r. graduali sono stati composti e centenizzati di preferenza nel modo di $f a$, ciò che merita particolare attenzione in quanto questo modo fu quello sfruttato in tutti gli altri generi della musica gregoriana.
Le altre due forme di r. si incontrano nell'Ufficio: i r. brevi eseguiti su melodie molto semplici e quelli lunghi sono composti spesso anche di formole, ma d'uno
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stile più variato e più ornato. Questi ultimi, a differenza dei r. graduali, hanno versetti stereotipati comprendenti due parti con intonazione, tenore e cadenza, sono fissati in otto schemi melodici corrispondenti agli otto toni salmodici. Questa regolarità apparve in seguito fastidiosa e i compositori modificarono questa regola con eccezioni sempre meno rare. A partire dal sec. x i r., scritti nella maggioranza nei modo di re, dànno ciascuno un versetto proprio. Un altro elemento di varietà proviene da un lungo melisma che, nei r. più celebri del medioevo, orna una delle ultime parole e dà origine ad una breve prosa. E cosi, ad es., che Inviolata e Sospitati sono state aggiunte al r. Gande Maria Virgo e Ex eius timiba (di s. Nicola). La ricerca sistematica delle assonanze in o in Inviolata, e o in Sospitati è una legge del genere: si voleva prolungare il più possibile il timbro della vocale sulla quale si elevava il melisma originale.
BibL.: A. Gassone, Les origines du chast romain, Parigi 1907, passim: P. Wagner, Einfohrung in die gregarian. Melodien, Fichurga in B6. 1910, p. 125 sgg.; P. Ferretti, Estetica gregor., Roma 1934, p. 235 sgg.; C. Callcvaert, De Breviarii rom. liturgia, Bruges 1930, pp. 140-47.
Eugenio Cardone
RESTA DI SOGLIANO, Filippo. - Generale pontificio, n. da nobile famiglia a Tagliacozzo nell'ott. 1777, m. ivi il 20 nov. 1853.
Ammesso quattordicenne (1791) nell'esercito pontificio, combatté da sottotenente sul Senio contro i Francesi (2 febbr. 1797), restando ferito e guadagnandosi la promozione a capitano. Rifiutò di servare la Repubblica ( 1798 - 1800 ) e l'Impero ( 1808 -14) e ne ebbe prigionia ed esilio. Colonnello nel 1816 , collaborava alla riorganizzazione delle forze armate alla partenza degli Austriaci dalle Romagne (1817). Passò quindi allo Stato maggiore generale e nel 1830 divenne generale di brigata e comandante supremo. Nel corso dei moti del febbr. 1831, dopo aver assicurata la quiete in Roma, affrontò con ca. 4000 uomini la colonna del Sercognani in quel di Corese e riusci a disperderla con notevoli perdite salvando la capitale. Concentra, quindi, a Rimini le forze che il zogenn. 1832 sconfissero presso Cesena (v.) i novatori superstiti. Tenente generale nel 1847 , chiuse la sua carriera col grado di capitano generale onorario concessogli da Pio IX.
BibL.: R. Del Piano, Roma e la Rivoluzione del 1831, Imola 1931, v. indiei; L. Rivera, I fatti del 1831. Il generale pont. F. R. e le lettere ined. o lui dirette dall'arcto. di Spaleto G. M. Matni Ferretti, in Rass. stor. del Risorg., 19 (1932), p. 205 sgg.; P. Dalla Torre, Materiali per una storia dell'eserito pontificio, ibid., 28 (1941), pp. 9-10 (45 dell'estr.). Paolo Dalla Torre
RESTAURAZIONE. - Comunemente per r. si intende il periodo che segui il crollo napoleonico. Non fu però un ritorno puro e semplice: difatti conservatorismo e r. non coincidono del tutto, perché nel periodo della r. accanto alle tendenze reazionario che volevano fare tabula rasa del recente passato si inseriscono forze che sentono la necessità di accettare dell'esperienza giacobino-napoleonica quanto era "utile" o " necessario"
Difatti gli uomini politici più coscienti si oppongono ad una reazione cieca e violenta. Lo stesso Metternich si sente (per lo meno in certe intenzioni) "moderatore" delle forze sorgenti e delle aspirazioni nuove, più che sistematico oppositore. Luigi XVIII, se "concede" dall'alto la Costituzione (cioè non accetta un patto bilaterale tra re e popolo), apre il potere alla borghesia, nuova forza nata dalla Rivoluzione. Lo zar Alessandro, che continua la tradizione autocratica in Russia, innalza la Polonia a regno costituzionale. In Italia, nel Regno delle Due Sicilie, si adotta il Codice napoleonico tranne qualche modifica. Anche in altri Stati (come in Toscana) si mantengono il codice di commercio, il sistema ipotecario, l'abolizione della feudalità e degli statuti municipali, le norme sull'ammissione della prova testimoniale, lo svincolo dei beni fidecommissari. Nello Stato Pontificio, l'opera del card. Consalvi (v.), se fu antiliberale, fu anche tipicamente antireazionaria.
Se la r. dei governi e dei gabinetti falli nel fondere il nuovo e il vecchio in un tutto unitario, proprio perché non seppe risolvere il dissidio tra restaurare e accettare i principi di nazionalità e libertà, pure c'è nell'epoca una notevole forza dialettica, e, negli uomini, un senso comprensivo di molti problemi (finanziari, diplomatici, giudiziari). In molti uomini del tempo c'è anche un riforire, dopo tanti disastri, di sincera ansia religiosa o di raffinata sensibilità etica, anche se spesso fu dannoso per la religione che si sia tentato da parte di alcuni di costoro di assaggettare la Chiesa ad instrumentum regni. La politica della S. Sede ottiene però indubbi vantaggi in quanto riesce a vincere definitivamente, pure attraverso concordati, alcuni tentativi di Chiese nazionali, che tante preoccupazioni avevano dato nei secc. XVII e xviri.
L'urto della r. è tra moderati e reazionari (come si vede nello stesso Congresso di Vienna); allorquando la lotta si sposta tra reazionari e liberali vorrà dire che entrano in campo nuove forze che pongono fine allo stesso concetto di r. Ma il momento centrale della r. è tutto dominato da una vasta polemica tra l'eredità dei "lumi" e il fiorire del romanticismo spiritualistico-idealistico, "tra il diritto divino teorizzato nell'età moderna a sostegno dell'assolutismo delle monarchie nazionali accentratrici e il diritto divino elaborato nell'età di mezzo e romanticamente idealizzato; tra il progresso concepito come indefinitamente migliorabile con successive conquiste e il progresso immaginato come ritorno a una verità sin dal principio dei secoli pienamente posta" (Bulferetti).
Ma è chiaro che il romanticismo (v.) si è svolto attraverso una sua specifica dialettica e che più che immedesimarsi nella r. vi coincide momentaneamente (cf. E. Troeltsch, Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionsoxiologie, Tubinga 1925, pp. 589-92), anche se ha elaborato le idee che grosso modo sostengono le polemiche "restaurative".
BibL.: la bibl. è vastissima; la si trova in M. Petrocchi, La R., il card. Consalvi e la riforma del r's. Firenze 1941, pp. 1-27; id., La R. romana, ivi 1943, pp. 141-45 e L. Bulferetti, La R., in Questioni di stor. del Risorgimento e dell'unità d'Italia, Milano 1951, p. 111 sgg.
Massimo Petrocchi
RESTAURO. - I. In architettura. - Così si definiscono quei diretti interventi sulle strutture e gli essenziali elementi decorativi di un edificio tendenti alla loro conservazione o a riconducfi, nella maggiore misura possibile alle condizioni originali.
Il concetto di r. architettonico, particolarmente per quanto si riferisce ai suoi limiti, si è venuto modificando nel corso del tempo con il concetto stesso di opera d'arte architettonica. Comunque, fin dal 1893, Camillo Boito, illustre studioso di problemi di storia e di critica architettonica, codificando in due dialoghi le norme utili per un r. ha enunciato: meglio consolidare che riparare, meglio riparare che restaurare, ove è implicito che il termine r. sia circoscritto a quello di ripristino, inteso nel senso etimologico. La massima enunciata dal Boito è basata su principi molto chiari: a) un'opera d'arte architettonica come qualsiasi altra opera d'arte pittorica o scultorica non tollera aggiunte, integrazioni, completamenti, modifiche, comunque manomissioni da parte di chicchessia, senza perdere o veder compromesso il proprio originario valore. b) Qualsiasi r. implica sempre un lavoro di critica, ossia di intuizione dell'opera d'arte stessa e la conoscenza dei suoi valori individui. Restaurare dunque significa principalmente conservare.
Comunque, visto e considerato che anche a causa delle distruzioni provocate dalla recente guerra i suddetti fondamentali principi del r. si sono dovuti applicare con vari temperamenti, determinati dal fatto che gli edifici bisognevoli di cure erano organismi ancora vivi e operanti nella complessa vita civile, e quindi non potevano lasciarsi allo stato di ruderi più o meno pittoreschi, ecco una classificazione di diversi tipi di r. Tale classificazione tuttavia si enuncia dopo avere chiarito come nella massima parte dei casi i diversi criteri di lavoro si sono dovuti molte volte simultaneamente adottare anche in un medesimo r. Ché ben di rado si è dato il caso di
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Ida Ballettino d'arte, 1915, n. 2, p. 278, pp. 11 Restauro - Facciata della cattedrale di Salerno, prima del restauro.
monumenti che avessero bisogno di essere consolidati e non reintegrati o ricomposti o non richiedessero nuovi adattamenti o sistemazioni in qualche loro tratto. Ad ogni modo eseguendo un r. architettonico si distinguono operazioni di consolidamento, di reintegrazione, di ricomposizione, di adattamento o sistemazione.
1. Il r. di consolidamento consiste nel puro e semplice rafforzamento delle strutture di un edificio. Ciò può avvenire sostituendo gradualmente o comunque rafforzando le murature o gli elementi portanti della fabbrica. Esempio caratteristico quello della chiesa duecentesca di S . Lorenzo a Napoli, nella quale tutti gli antichi pilastri della costruzione che minacciavano rovina sono stati pazientemente svuotati uno ad uno e nel loro interno è stato posto un sostegno di cemento armato ancorato in basso alle fondazioni debitamente rafforzate e in alto ad un cordolo pur esso di cemento armato sul quale grava il peso delle coperture. In tal modo tutto l'organismo architettonico della chiesa di S. Lorenzo è oggi come serrato e sorretto da una invisibile armatura che ne garantisce la stabilità assoluta.
2. R. di reintegrazione. - Sono stati i più frequenti fra quelli imposti dagli eventi bellici. Si tratta in genere di r. in edifici solo in qualche parte abbattuti o danneggiati ma in altre ancora integri o quasi. In questi edifici l'inderogabile principio di non creare falsificazioni, e di non disturbare l'insieme con opere discordanti dall'antico, ha spesse volte messo a dura prova l'intelligenza e la sensibilità del restauratore. Si tratta di armonizzare le parti nuove con le antiche, pur differenziandole da quelle. A ciò si può arrivare con vari sistemi, che vanno dall'impiego di diversi materiali a quello dell'uso di una diversa tecnica, a quello della chiara datazione incisa nei nuovi elementi necessariamente inseriti. I r. condotti, ad es., al Palazzo Vitelleschi di Tarquinia, al S. Domenico di Bologna, agli Eremitani di Padova, alla chiesa di S. Maria delle Grazie di Viterbo, alla basilica minore dell'Osservanza di Siena, ne sono testimonianze caratteristiche. Come ne è esempio anche il r. della basilica di S. Lorenzo fuori le mura a Roma ove in verità nel portico si ha un caratteristico esempio di r. di ricomposizione.
3. R. di ricomposizione son definiti infatti quelli determinati dall'opportunità e dalla possibilità di ricomporre un edificio con gli stessi elementi, le stesse antiche pietre ricollocate nel luogo originario. Ciò si è potuto fare specie in alcune strutture isolate o di piccola mole o inserite quasi a sé stanti in edifici maggiori. Cosi appunto nel portico del S. Lorenzo di Roma, in molti edifici di Pompei, nel fianco sinistro della chiesa di S. Maria della Catena e nel cortile porticato del Palazzo Abbatelli di Palermo, nelle cappelle Mastrogiudice e Piccolomini della chiesa di Monteoliveto a Napoli, nel portico bramantesco presso S. Ambrogio a Milano, nel tempio di Augusto a Pola, ecc.
Può tuttavia definirsi anche r. di ricomposizione quello

(da Ballettino d'arte, 1915, n. 2, p. 277, pp. 3)
Restauno - Facciata della cattedrale di Salerno parzialmente restaurata.
delle gigantesche strutture della facciata e dei fianchi del Tempio Malatestiano di Rimini. Strutture le cui pietre sconnesse, ma non abbattute dalle esplosioni, sono state pazientemente, sistematicamente numerate, rilevate, fotografate e poi smontate una ad una, come gli ingranaggi di una macchina, e quindi rimontate cosi che andassero di nuovo a prendere il posto che occupavano prima del disastro. Tutto ciò è stato fatto malgrado l'immensità della mole con un metodo ed una perfezione tecnica che, data l'ampiezza e insieme la delicatezza del lavoro, ha del prodigioso. Un lavoro del genere tuttavia 130 anni prima era già stato compiuto dal Valinber per il r. dell'arco di Tito nel Foro romano.
4. R. di adattamento e sistemazione sono invece quelli che vengono condotti in edifici o parte di edifici che per cause molteplici hanno perduto il primitivo carattere e per i quali sarebbe illogico tentare di far loro recuperare il primitivo aspetto. Chi penserebbe oggi di restaurare il Castel S. Angelo di Roma tentando ridargli l'aspetto che aveva quando venne elevato per essere il mausoleo dell'imperatore Adriano? Così oggi non si pensa di restaurare la bellissima S. Chiara di Napoli per riportarla al mirabile aspetto cui l'avevano ridotta i Napoletani durante secoli e secoli di lavoro, d'arte, d'amore, di devozione. Dell'antica S. Chiara, divorata dalle Samme appiccatevi da uno spezzone incendiario il 4 ag. del 1943 oggi si consolidano le strutture trecentesche e si coprono con ungran tetto a capriate. L'edificio restaurato avrà un aspetto diversissimo dall'antico, di quando era tutto splendente d'oro e colori vivi. Da esso emanerà un senso del tutto nuovo, non privo tuttavia di una sua tragica bellezza.
BibL., G. Gorranzoni, s. v. in Enc. Ital., XXIX, pp. 127-30; E. Lavagnino, Offese di guerra e restauri, in Ulisse, 1 (1944). fasc. II (ag.), pp. 123-240 (con bibl.).
Emilio Lavagnino
II. Nella pittura. - lontani ormai dal pernicioso restauro cosiddetto di completamento, tanto in auge nei secoli passati, oggi si è finalmente giunti a considerare il r. pittorico prevalentemente in senso conservativo e di consolidamento, senza alterazioni e senza aggiunte. Quindi, per le opere dipinte si cerca sempre, per quanto è possibile, la restituzione in pristinum dell'opera da restaurare.
Il lavoro primo di questa restituzione nei dipinti è la pulitura, pericolosa e difficile anche quando con essa non s'intende la rimozione di parti aggiunte. E certo un grande aiuto è offerto per questo dalle nuove scoperte scientifiche, prima fra tutte dalla radiografia, che permette di orientarsi nell'uso dei reagenti per la pulitura, che possono essere numerosi, e per cui bisognerà scegliere tra di essi quelli che appariranno più opportuni dall'esame chimico-fisico del dipinto. Senza enumerarli si osserverà soltanto che le più usate sono le sostanze a base di trementina che, evaporando con rapidità, evitano la successiva e lenta azione corrosiva, la quale non può mancare nell'uso di sostanze alcaline (soda e potassa). Effettuata la ripulitura un nuovo problema sorge : quello di
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consolidare le superfici e di "colmare" le lacune che saranno risultate evidenti. Escluso il completamento che non potrebbe che falsare l'opera dell'artista (la quale appunto perché opera d'arte è sempre creazione individuale e quindi non permette sostituzioni), i metodi ora in uso sono quello di segnare i contorni delle zone distrutte con linee atone al fine di rendere soltanto il ritmo originale della composizione (Polittico di s. Gregorio di Antonello nel Museo nazionale di Messina), o l'altro, in uso nell'Istituto centrale del r. di Roma, consistente nel campire con colore all'acquerello le parti mancanti riprese con un sistema di tratteggio che, appagando l'occhio, potrà inoltre sempre esser rimosso con facilità quando un differente gusto del r. determinasse di operare altrimenti.
Ma un altro problema ancora esige spesso sottili accorgimenti e un lavoro imponente: quello del rinforzo, del raddrizzamento o addirittura della ricostruzione delle antiche tavole dipinte. Una delle operazioni più comuni nel r. delle antiche pitture su tavola, facili ad incurvarsi, è quella della parchettatura, consistente nel riportare, in maniera definitiva, la tavola in piano. E questa una felice trovata di tempi recenti e si contrappone alle traverse fisse, incollate nel passato sul rovescio della tavola, causa esse stesse di contorsioni e di spaccature: il nuovo sistema, invece, consistente nel lasciare scorrevoli le traverse perpendicolari alle fibre del legno, permette a questo di muoversi (si muove infatti soltanto in quel senso), di "respirare" quasi, senza pregiudizio per la stabilità della tavola.
Per i dipinti su tela, invece, è spesso necessaria la rintelatura, cioè la foderatura, con nuova tela, di quella vecchia, per mezzo di speciali accorgimenti e colle che, permeando la tela originaria, hanno anche lo scopo di rinforzare il dipinto nella sua stessa aderenza tra imprimitura e colore. Né è raro il caso del trasporto di un dipinto dalla tavola sulla tela: operazione anche questa delicatissima e per la quale si procede in maniera molto simile a quella usata per il trasporto di affreschi, distruggendo cioè progressivamente dal di dietro la vecchia tavola, dopo aver incollate sulla superficie pittorica delle tele che assicurino durante l'operazione la stabilità della pittura.
Quanto agli affreschi, è noto che se già nell'antichità si procedette talvolta allo spostamento di opere affrescate su muro, ciò avvenne trasportando l'affresco con tutto il muro : mentre oggi si procede a questa operazione o col distacco della pittura e del solo intonaco, per mezzo di lunghe lame che tagliano quest'ultimo dal muro, o con lo strappo. Per quest'ultima operazione si incoltano delle tele sulla pittura e quindi si "strappano" queste dal muro : sulle tele rimarrà incollata la superficie pittorica, sul retro della quale si potrà così operare, preparandola per montarla su di un telaio; dopo di che si potranno togliere le tele applicate sul davanti dell'affresco e che sono servite per lo strappo.
III. Nella scultura. - Il r. di conservazione e di consolidamento delle opere scolpite consiste nell'eliminare le cause che ne determinano il deterioramento. Tra queste vanno principalmente ricordate quelle derivanti
dagli agenti atmosferici, e per le statue di marmo divenute friabili si provvede ad arrestare la disgregazione della materia, p. es., per mezzo di bagni a base di silicati; per le statue lignee invece spesso occorrerà eliminare il tarlo (e ciò vale anche per i dipinti su tavola). Ma oltre a queste operazioni tendenti ad eliminare le cause di deterioramento, ci si trova, anche per le sculture, a dover affrontare il problema del r. di liberazione, ché son noti, ad es., i "completamenti" rinascimentali o, peggio, le "variazioni" barocche delle antiche statue. Ma oggi si è finito purtroppo con dover tollerare le aggiunte che, una volta tolte, non avrebbero lasciato che moncherini perfettamente tagliati e politi dai vecchi restauratori per adattare ad essi le aggiunte in questione. Conservazione pura e semplice dell'opera d'arte, quindi, pure per la scultura, anche se qualche volta l'esigenza di una integrazione sia sentita, nei limiti consentiti dal rispetto che l'opera d'arte impone. E si ricorda un recente esperimento dell'Istituto del r. con il quale si è proceduto, ad es., al completamento con di-
versa materia di una trapezofora in bronzo, segnando le parti di r. con sottili incisioni verticali e parallele, ale quali non alterano la continuità dell'epidermide dell'opera, pur determinando in maniera indiscutibile le zone restaurate (Cagiano de Azevedo) : si è cioè trasferito alla scultura il sistema a tratteggio usato per le opere pittoriche. In ogni caso è sempre buona norma rivolgersi per i necessari r. agli organi tecnici competenti la cui opera offre in genere ogni garanzia. Concludendo, si può affermare che l'attività del restauratore deve essere sempre guidata da un giudizio critico valutativo dell'opera d'arte. Il restauratore deve far sì che nell'opera d'arte restaurata ciò che è nuovo si distingua dall'antico. Mai deve tentare la falsificazione. Anche in questo caso ciò che è falso è condannabile. - Vedi tavv. XLI-XLII.
Bra, : alla bibl. data da G. Giovannoni, P. Tinesca, C. Albiizzati e U. Celdos, s. v. in Enc. Ital., XXIX, pp. 127-26, si aggiunga : E. Lavagnino, Offese di guerra e r., in Ulisse, 1 (1947), fasc. 11, pp. 123-240; La ricostruzione del patrimonio artistico, e cura della Direzione gen. antichità e belle arti, Roma 1920; Mostra del r. di momon. e opere d'arte... nelle Tre Venerie (catalogu), Venezia 1940. Più in particolare per la pittura, R. Mancia, Esame delle opere d'arte e il loro r., I, Milano 1944: II, ivi 1946, e i vari cataloghi di mostre di opere restaurate, numerose dopo la guerra (v., p. es., quella tenuta a Firenze nell'ott. 1946 a cura della Soprintendenza alle Gallerie), e di quelle periodiche dell'istituto centrale del r. di Roma, che pubblica anche un Bollettino, ed. dalla Libreria dello Stato. Per l'attività cclera v. specialmente la riv. Museum, ed. dall'Unesco; in particolare il n. 3 del 1930, pp. 109-88, dedicato alla pulitura dei dipinti. Gilberto Benci
RESTITUTA, santa, martire. - Una martire di nome R. ricorre in varie Passiones di carattere leggendario ed è venerata il 17 maggio a Ischia e Napoli (BHL, 7190-91), in Corsica (BHL, suppl. 6466 d-e; martirizzata a Calvi il 21 maggio), Cagliari e in altre località della Sardegna (Acta SS. Maii, VII, Anversa 1688, pp. 794-99); il 27 maggio a Sora (BHL, 7192-96).
Si è proposta l'ipotesi che si tratti ovunque della medesima martire africana, appartenente forse al gruppo
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dei martiri di Abitinae, messi a morte a Cartagine il 12 febbr. 304 (cf. testo della Passio ed. da P. Franchi de' Cavalieri, Note agiografiche, VIII [Studi e Testi, 65], Città del Vaticano 1933, pp. 49-71), le cui reliquie sarebbero state trasportate in Italia dai profughi della persecuzione vandalica. Per la R. di Sora l'identificazione sembra meno probabile. Comunque ecco alcuni dati di fatto: a Lucco Ameno nell'isola d'Ischia gli scavi praticati nel 1950 nella chiesa di S. R. hanno rivelato che essa fu edificata in un'area cimiteriale (v. ischia). A Napoli R. è

(let. Alinari)
Restituta, santa, martire - La Madonna in trono; ai lati, s. Gennaro e s. R. Musaco di Lello Fiorentino (1322) - Napoli, chiesa di S. Restituta.
recentista nel Calendario marmoreo ( 16 maggio) ed è poi diventata, in epoca non precisata, l'eponima della Basilica costantiniana, la prima Cattedrale napoletana. A Cagliari in Sardegnas. R. è identificata con la madre di s. Eusebio (cf. F. Savio, Gli antichi vescovi d'Italia. Il Piemonte, Torino 1898, p. 551 , l'identificazione risale già al sec. viI-IX). In Corsica, fuori dell'abitato di Calenzana, nella regione di Calvi, in un oratorio dedicato a s. R., costruito su una antica area cimiteriale, gli scavi del 1951 misero in luce un sarcofago inserito profondamente nel terreno e coperto d'uno strato d'intonaco con affreschi del sec. xit raffiguranti la scena di martirio di R. e consoci. Il sarcofago, cui fu addossato un altare medievale, aveva un coperchio a tetto e recava inciso sulla fronte un grande monogramma di Cristo.
Bim.: Lanzoni, pp. 170-71, 217-18, 660, 688-89, 1006-97, 1102; Martyr. Romanum, pp. 194, 212; D. Mallardo, Il Calendario marmoreo di Napoli, Roma 1947, pp. 22, 177-79, 201-207. A. Pietro Frutes
RESTITUZIONE. - E la reintegrazione nello stato (soprattutto patrimoniale) in cui uno sarebbe, se determinati fatti o atteggiamenti ingiusti non fossero stati da altri compiuti o ammessi.
I. L'obbligo. - L'obbligo generico della r. deriva già dal dovere di assumere le conseguenze dei propri atti. Chi ha fatto qualcosa che doveva evitare è tenuto, per quanto è possibile, a cancellare la sua azione, sia in se stessa, sia nelle conseguenze ch'essa ha avuto per sé e per gli altri. Con il termine pentimento o contrizione s'indica la cancellazione, per quanto è possibile, dell'azione in se stessa e con il termine corrispondente di r. la cancellazione delle conseguenze che l'azione ha avuto per altri.
1. Fonti scritturali. - Nel Vecchio Testamento si vedano, ad es., Ex. 22, 1-3; Tob. 2,21; Ex. 33, 14-15. Nei primi due passi indicati si impone addirittura di rendere qualcosa di più di ciò che si è sottratto: Si quis furatus fuerit boves, aut ovem, et occiderit vel vendiderit, quinque boves pro uno bove restituet. Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus et accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis.... Nel Nuovo Testamento non si ha - se si esclude Rom. 13,7 (Reddite ergo omnibus debita) - una affermazione esplicita dell'obbligo della r. Però Zaccheo restituisce il quadruplo di ciò che aveva indebitamente sottratto (Le. 19,2 sgg.).
2. Fonti patristiche. - Basterà ricordare s. Agostino
nella lettera a Macedonio: Si enim res aliena propter quam peccatum est, cum reddi potest, non redditur, paenitentia non agitur, sed fingitur; si autem veraciter agitur, non remittetur peccatum nisi restituatur ablatum; sed, ut dixi, cum restitui potest (PL 33, 662). Il tratto è passato nel Decreto di Graziano (c. 1, C. 14, q. 6) ed è diventato la nota regula turis: Non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum.
Il principio torna in tutte le legislazioni civili. Il Codice italiano, ad es., all'art. 2043 reca: "Qualunque fatta dolcso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ".
II. Le condizioni per l'obbligo. - 1. Il danno. - Ossia una vera e propria diminuzione di beni e in particolare una vera e propria diminuzione di patrimonio. Se questa non c'è stata si potrà dar lungo al pentimento o, addirittura, ad una condanna penale, non alla r. in senso vero e proprio. La violazione infatti di un precetto giuridico, che non rechi danno ad altri, potrà essere eventualmente un reato, ma non
mai un illecito civile (A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, $3^{\circ}$ ed., Padova 1947, p. 177). Non ha rilevanza, a questo punto, come il danno sia stato prodotto (per distruzione di beni o per semplice asportazione dei medesimi, sia a vantaggio di chi li porta via, sia a vantaggio di altri, sia a vantaggio di nessuno, sia per lucro cessante che per danno emergente, ecc.); basta che il danno ci sia stato veramente.
3. Relazione di causalità. - Inoltre occorre che il danno sia stato causato veramente dal soggetto in questione e non basta che il soggetto sia stato occasione o condizione (sia pure sine qua non). Qualche incertezza dimostrano qui i moralisti, quando il danno segue solo occasional. mente, mentre l'azione è stata posta con la precisa intenzione di nuocere (cf. A. Vermeersch, Theol. mor. principia, response, consilia... II, Roma 1924, n. 583). Non è sempre facile determinare nei singoli casi se c'è stato rapporto di causalità o solo di occasione o di condizione. Ma le difficoltà dell'applicazione non devono velare la chiarezza del principio o sopprimerne la legittimità. Di solito i codici determinano ulteriormente il concetto di soggetto, includendo anche quelle persone o quelle cose che, per appartenere a lui o per essere affidate alla sua custodia, partecipano in qualche modo della sua personalità. Così il Cod. civ. ital. obbliga in certi casi a risarcire i danni prodotti anche da minori e da animali. L'art. 2048, ad. es., stabilisce che "il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.... I preortiori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza.... ". E l'art. 2052 aggiunge che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale; sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
3. Ingiustizia del danno. - Infine occorre che il danno
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sia stato causato ingiustamente, ossia mediante un comportamento che non si aveva il diritto di tenere. Non esiste invece obbligo di r. quando il danno è stato causato nell'esercizio del proprio dovere (ad es., l'agente che eseguisce una condanna a morte o una sentenza di confisca), o del proprio diritto (ad es., un industriale che, lanciando un prodotto nuovo, provoca la rovina di un concorrente). In tal senso si dice : qui utitur iure suo nemini fecit iniuriam e l'art. 2044 del Cod. civ. italiano afferma che "non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri ". E noto però che la violazione dell'ordine morale può avvenire su un piano solo soggettivo (come nel caso di uno che desidera ardentemente di impossessarsi della roba altrui o di danneggiare seriamente un suo avversario, ma non mette in pratica il suo desiderio) o su un piano unicamente oggettivo (come nel caso di chi, senza saperlo, porta via la cosa di un altro o, senza volerlo, cagiona danno ad altri) o su un piano insieme soggettivo ed oggettivo (come nel caso di chi, sapendo e volendo, ruba ad altri o gli cagions danno); nel primo caso si ha un'azione peccaminosa, ma non ingiusta; nel secondo caso un'azione ingiusta, ma non peccaminosa; nel terzo caso un'azione insieme peccaminosa e ingiusta. Nel primo caso manca il danno, ossia la prima condizione sopra ricordato. Per gli altri casi, perché possa parlarsi dell'obbligo di restituire, si richiede che l'azione dannificatrice sia anche soggettivamente ingiusta o basta che sia solo oggettivamente tale? In altri termini : è necessaria una colpa teologica o basta una colpa giuridica, perché uno sia tenuto al risarcimento del danno? Secondo i moralisti si ha l'obbligo di riparare solo il danno causato scientemente e liberamente (cf. B. Merkelbach, Sum. Theol., II, Parigi 1947, nn. 289, 292).
Assai significativa e illuminante a questo riguardo è la risposta che si è data per lungo tempo - e si trova ancora presso qualche autore (ad es., J. D'Annibale, Summula, II, Roma 1908, n. 232; E. Jone, Compendio di teologia morale, Torino-Roma 1949, n. 549) - alla questione se sia tenuto alla r. uno che danneggi un altro per errore; o, più precisamente, uno che per odio al suo nemico voglia distruggergli la casa, e, per errore, appicchi invece il fuoco alla casa di un altro. I moralisti rispondono non essere egli tenuto a risarcire i danni causati a quest'ultimo, perché il danno fu meramente casuale, non volontario (cf. s. Alfonso, Theol. mor., III, n. 629, ed. L. Gaude, II, Roma 1907, p. 108 sgg.; J. B. Ferreres, Casus conscientiae, I, $2^{\mathrm{a}}$ ed., Barcellona 1898, n. 646). Il massimo che questi moralisti concedono è l'obbligo di restituire $s$ post sententiam iudicis, quia tunc iustas sententiae in conscientia parendum est" (Serafino da Loiano, Institutiones theol. moral., III, Torino 1937, n. 104, 2). Le legislazioni civili invece si attengono di preferenza al piano oggettivo. Non solo qualunque fatto doloso, ma anche qualunque fatto colposo (ossia un fatto che si verifica di di fuori della volontà dell'agente, per causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) secondo il nostro codice (art. 2043) "obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno ". Le due correnti sembrano incontrarsi solo nell'obbligo della r. di ciò che si detiene indebitamente e incolpevolmente. Res clamat domino, fructificat domino. Nemo potest ex re aliena ditescere, ripetono i moralisti. E il Cod. civ. italiano: "Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima delle correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste, al tempo della domanda" (art. 2041). I moralisti hanno di mira soprattutto il fòro interno, i civilisti quello esterno; ma qualche concessione può e forse deve essere fatta da ciascuna delle due parti.
Sembrerebbe assai meglio addossare anche all'autore involontario parte delle conseguenze dannose dei fatti che altri ha causato solo involontariamente. In tale direzione stanno forse avviandosi alcune disposizioni dei codici civili. Ad es., nell'art. 2045 della legge civile italiana si dice che "quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è
stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona... al danneggiato è dovuta una indennità, la cui misura è rimessa all'cquo apprezzamento del giudice $r$, e nell'art. 2047, a proposito del danno causato dall'incapace, si afferma che "nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità ".
Si potrà quindi concludere : terza condizione perché si possa parlare dell'obbligo della r. è che il danno sia stato causato ingiustamente; se la responsabilità è anche soggettiva (o, come dicono i moralisti, teologica) l'obbligo sarà di riparare l'intero danno; se invece è solo oggettiva (o giuridica) giuridicamente l'obbligo è di riparare l'intero danno, moralmente invece la questione è ancora discussa; probabilmente esiste almeno l'obbligo di riparare una parte di danno, secondo la condizione del danneggiante e del danneggiato e il grado di responsabilità del primo verso il necessario, contemperando le esigenze della giustizia con quelle della carità.
E evidente, poi, che le tre condizioni indicate - esistenza del danno, rapporto di causalità e responsabilità del soggetto - devono sussistere simultaneamente e concorrono a stabilire la gravità dell'obbligo della r. Non basta che ci sia il danno, o il rapporto di causalità o la responsabilità del soggetto; nemmeno basta, per dar origine ad un obbligo grave di r., che il danno sia grave, né che la responsabilità sia grave, né che il rapporto di causalità sia forte; è necessario che le tre condizioni sussistano tutte e tre simultaneamente e in misura notevole. La levità dell'obbligo quindi può derivare tanto dalla levità della materia, quanto dalla levità della responsabilità, o dal rapporto di causalità.
III. CONCRETIZZAZIONE DELLOOBLLGO DI R. - Nelle considerazioni fatte sin qui è già implicita la risposta ad alcune questioni su cui i moralisti si indugiano assai con preoccupazioni più casistiche che sistematiche: 1. Chi deve restituire: alla r. è tenuto chi ha causato ingiustamente il danno, o chi si è arricchito indebitamente, badando però di non fermarsi alla sola entità fisica del danneggiante; si è già visto che i codici civili, compreso il nostro, allargano assai la nozione di soggetto, estendendolo alle cose sue e alle persone affidate alle sue cure. s. A chi si deve restituire : si deve restituire a chi ha sofferto ingiustamente danno, badando anche qui di non fermarsi alla sola entità fisica del danneggiato; gli eredi infatti formano in qualche modo con lui una cosa sola e si possono dire veramente danneggiati da tutto ciò che danneggia il de cuius. 3. Che essa si deve restituire : secondo i moralisti si deve riparare solo il danno preveduto e liberamente voluto; secondo le legislazioni civili invece si deve riparare tutto il danno che si è almeno colposamente provocato. In particolare quando si tratta di beni che si sono posseduti in buona fede e ancora rimangono, c'è l'obbligo di restituirli integralmente. Per l'acquisto dei frutti, il rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti, nonché le riparazioni, i miglioramenti si vedano gli artt. 1149-50 del Cod. civile (v. anche FRUTTI; SPESÌ). 4. Come fare quando il danneggiato è ignoto o scomparso: i moralisti al primo punto rispondono che si debba dare ai poveri e alla Chiesa, per impedire l'arricchimento per fatto illecito e per riparare l'ingiuria arrecata alla società (B. H. Merkelbach, op. cit., II, n. 322). Contrastano però alcuni, non vedendo in base a quale diritto ciò sia comandato (Serafino da Loiano, op. cit., II, n. 106).
Comunque si risolva la questione sarà bene insistere fortemente perché tali elargizioni siano fatte specialmente a vantaggio di quei membri della società che maggiormente soffrono. Ciò servirebbe, se non altro, a dare un effettivo contenuto alla volontà di r. e al desiderio di non arricchire senza motivo; nel tempo stesso permetterebbe di render veramente operante il senso della solidarietà umana. Quanto poi alle cose trovate valgono gli artt. 927-32 del Cod. civile it. (v. la voce occupazione). 5. Quando non si può restituire integralmente, si restituisce quanto si può. E evidente infatti che l'impossibilità scusa
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dall'obbligo di r. come da qualsiasi altro obbligo, però nella misura in cui l'impossibilità esiste. Ciò significa che un' impossibilità temporanea scusa temporaneamente; un'impossibilità parziale scusa parzialmente. Un'applicazione frequente di tali principi si ha in caso di fallimento (v.). 6. Se si è tenuti a compensare in qualche modo un danno non economico. I testi del Vecchio Testamento citati da principio sembrano suggerirlo. Il diritto romano non ammetteva, ad es., la traducibilità in denaro di una lesione fisica recata ad un cittadino, cum liberam corpus uestinationem non recipiat. I moralisti non sono del tutto concordi. Billuart, p. es., sostiene che, essendoci stata anche in questi casi un'ingiuria, più grave che la sottrazione di beni economici, si debba insistere per una r. nei modi possibili (De iure et iustitia, d. 10 art. 11, $1^{\text {A }}$ ed. Lionese, t. VII, Lione 1864, pp. 268-69). S. Alfonso invece è di parere opposto, quia iustitia communication obligat ad restituendum iuxta nequaliatens damni illati. Ubi autem restitutio facienda sit in genere diverso, nulla adest nequalitat, nec ulla erit umquam compensatio damni (Theol. moral., 1. 3, n. 627, ed. cit., II, p. 103 sgg.). Nella legislazione italiana la questione fu decisa nel 1930 per il danno cagionato da reati e nel 1942 per il danno cagionato da altre cause. Infatti l'art. 183 del Cod. pen. ital. del 1930 dice che "ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui", e l'art. 2059 del Cod. civ. del 1942 asserisce che "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge ". 7. Quanto pai al danno causato non ingiustamente, sembra necessario appellare alla concezione solidaristica del cristianesimo e distribuire equamente i pesi e i vantaggi : non si vede, in tali casi, perché addossare solo ad una parte tutto il danno, liberando completamente l'altra. Molto saggio è quindi l'art. 2045 del codice, già citato, nel quale si stabilisce che "quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta una indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice". 8. Si è dispensati dall'obbligo della r., innanzi tutto quando l'obbligo propriamente non c'è, ossia quando manca un danno vero e proprio, o almeno un danno ingiusto, o almeno un rapporto di causalità vera e propria; poi quando c'è una impossibilità fisica o morale; però tale impossibilità scusa nella misura in cui veramente esiste e per il tempo in cui effettivamente c'è; infine scusa dall'obbligo della r. la condivisione (v.) liberamente fatta dal danneggiato stesso o da chi ne tiene le veci. In tal caso il danneggiato rinuncia al suo diritto; né importa che lo faccia lecitamente o illecitamente: chi liberamente condona, effettivamente si spoglia del proprio diritto, anche se, facendo cosi, pecca.
E noto poi che i moralisti hanno affermato con forza l'obbligo della r., quando è violata la giustizia detta appunto commutativa; non l'hanno fatto con altrettanta forza, ansi comunemente lo negano, quando è violata la giustizia legale o distributiva (v. GIUSTIZIA).
Insufficiente sviluppo ha avuto pure finora la questione del risarcimento del danno fra le nazioni. Il principio e la prassi di esigere dal vinto contributi diversi sono antichi quanto l'umanità. Spesso però fu fatto a titolo di vittoria e non di risarcimento di danni ingiustamente causati. In ogni caso è sempre stato il vincitore (che non è sempre necessariamente da identificarsi con chi ha ingiustamente sofferto danni) ad imporre al vinto l'obbligo del risarcimento, determinando l'entità e le forme. Così è avvenuto in seguito alle guerre napoleoniche; cosi è avvenuto nel Trattato di Francoforte nel 1871, in quello di Versailles dopo la prima guerra mondiale e in quello che hanno chiuso il recente conflitto. Parecchio quindi rimane ancora da fare in materia di r. perché sia osservato il diritto e salva la giustizia. E chiaro a questo punto il senso del termine r. In esso si può indicare: a) l'atto con cui si ritorna ad un altro ciò che da lui si è avuto
(p. es., r. di una somma avuta in prestito, di un oggetto avuto per un'occasione o un bisogno, ecc.); b) l'atto con cui si rende ad uno ciò che gli si è tolto (p. es., r. di un oggetto rubato); c) l'atto o gli atti con cui si ripone uno nella situazione ecc. che ci sarebbe se certi fatti non fossero successi. E questo ultimo il senso in cui si è preso il termine r.
BibL.: altre i trattati di teologia morale nel de iustitia e a volte anche nel de poenitentia e i commenti al Cod. civ. ital., v.: 1. Salsmans, Comment faut-il entendre la "fante théologique" un test une des conditions requites pour être obligé de réparer un dommage, in Nouv. rev. théol., 20 (1902), pp. 148-53; cf. J. Kischrein, De obligatione restituendi propter culpam iuridicum, in Rev. eccl. Liige, 21 (1929-30), pp. 178-84; I. Salsmans, Bien mal negaut ne peut se garder, in Nouv. rev. théol., 22 (1922), pp. 298-304; T. L. Bouscaren, Cur restitutio pauperibus facienda, in Period. de re mor., 16 (1927), pp. 31-40; H. David, Restitution, in Ham. and past. Rec., 28 (1928), pp. 1113-16; J. B. Raus, Van der Restitutionspflicht, in Theil. pr. Quartal., 82 (1929), pp. 138-44; E. Rauter, De culpa theol. ob restitutionem imponendum negatita, in Per. mor. lit., 19 (1930), pp. 67-70; St. Willelms, De notione restitut., in Coll. Brug., 36 (1936), pp. 481-84; id., De necessitate restitut. post laetum iustitiam, ibid., pp. 482-89; K. Weinzierl, Die Restitutionlehre der Frohncholastik, Monaco 1936; St. Willelms, De restitut. facienda a cooperatoribus positivit stricto seum, in Collat. Brug., 38 (1938), pp. 362-69; id., De restitut. facienda a cooperatoribus negaticis, ibid., pp. 105-11; I. L. L. Consentranti non fit iniuria, in Rev. eccl. Liige, 20 (1937-38), pp. 285-90; St. Willelms, De restitutione facienda pro damnificatione materialiter iniusta, in Coll. Brug., 38 (1938), pp. 14-22; id., De damnii reparandis ob culpam mere iucidicum, ibid., pp. 61-73; K. Weinzierl, Die Restitutionlehre der Hochorholastik bis zum bl. Thomas 1. d., Monaco 1939; H. M. Hering, De obligatione restitut. in damnificatione ex errore, in Angelicum, 17 (1940), pp. 145-55; M. Kumpens, De radicibus restitut., in Rev. eccl. Liige, 37 (1946), pp. 256-65; id., De obligatione restituendi pauperibus, ibid., pp. 400407; id., De causis eximuntibus a restitut., ibid., pp. 310-25; id., De restitut. facienda pro damnificatione materialiter iniusta, in Coll. Brugen., 38 (1948), pp. 14-22.
Giovanni Battista Guzzetti
RESTITUZIONE, EdITTO di. - E il decreto dell'imperatore Ferdinando II del 6 marzo 1629 in cui si stabiliva che i principi cattolici potevano espellere i dissidenti, e solo gli aderenti alla Confessione di Augusta godevano delle concessioni di detta pace; infine i beni ecclesiastici occupati dopo l'anno normale 1552 dovevano essere restituiti e si istituivano commissari che potevano usare le truppe; il ricorso non sospendeva l'esecuzione.
Le vittorie del Wallenstein nel nord della Germania permettetano di attuarvi la restaurazione già in parte applicata nel sud; si trattava di 2 arcivescovati, 12 vescovati e numerose abbazie e chiese. Anche se teoricamente giustificato, politicamente l'atto si mostrò assai pericoloso, spingendo molti principi protestanti ad accettare, contro voglia, l'aiuto di Gustavo Adolfo. Già nel 1631 si erano ripresi i 2 arcivescovati di Brema e Magdeburgo e 5 vescovati e ca. 150 abbazie, ma vi era dissenso sulla destinazione di questi beni, essendo le vecchie abbazie deserte, mentre i nuovi Ordini religiosi, i veri autori dei progressi cattolici, mancavano di mezzi, locali ecc. L'azione di Gustavo Adolfo ne arrestò l'applicazione. Nella Pace di Praga (1635) con la Sassonia era sospeso per 40 anni, anche per i principi che vi aderissero. Nella Pace di Münster (Vestfalia) del 1648 era praticamente annullato portando l'anno normale al 1624.
BibL.: T. Tupetz, Der Streit um die geistl. Güter u. d. Restitutionsedikt, 1679, Vienna 1883; M. Ritter, Über den Ursprung d. Restitutionsediktg., in Historische Zeitschrift, 76 (1896), pp. 69102; Pastor, XIII, p. 412 sgg. Per altra bibl. sull'epoca: E. Pré-clin-V. L. Tapié, Le XVIIIe siècle, $2^{2}$ ed., Parigi 1940.
Luigi Simeoni
RESTITUZIONE «IN INTEGRUM». - E definita dai trattatisti del diritto canonico come il rimedio giuridico straordinario, con il quale chi sia stato loso nei suoi diritti viene, in base all'equità naturale e ad opera del giudice, ripristinato nella condizione giuridica nella quale era prima della lesione.
L'istituto, proprio del diritto romano e largamente
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usato dal pretore, con l'evolversi delle leggi ha assunto confini precisi e determinati, e lo stesso diritto della Chiesa, sia nelle Decretali di Gregorio IX (lib. I, X, tii. 41), sia nel CIC ha limitato l'azione della $r$, in $i$, ai casi di lesione di un atto o contratto (can. 1684), alla facoltà di appello ai contumaci (can. 1847), e principalmente alla possibilità di impugnativa della sentenza.
La definizione della $r$. in $i$. presuppone, agli effetti di una legittima instaurazione dell'azione, tre elementi: a) validità e rescindibilità dell'atto o ne