casi di lesione di un atto o contratto (can. 1684), alla facoltà di appello ai contumaci (can. 1847), e principalmente alla possibilità di impugnativa della sentenza.
La definizione della $r$. in $i$. presuppone, agli effetti di una legittima instaurazione dell'azione, tre elementi: a) validità e rescindibilità dell'atto o negozio. Ricorre infatti il rimedio ordinario della querela nullitatis per l'atto invalido, come si rende impossibile il ripristino di un determinato stato giuridico, quando l'atto non sia rescindibile; b) la prova di una grave lesione, che deve essere provocata dal dolo della controparte o dalla inevitadine della parte lesa; non mai però può provocarsi l'azione, qualora la lesione debba ascriversi al caso fortuito; c) la esistenza di una causa restituendi, che il CIC contempla nel can. 1687 §§ 1-a. Causa, infatti, sufficiente di $r$. in $i$. sono la ctà minore o la qualità di persona morale, che per la sua destinazione ai fini sociali non può gravarsi dei danni causati dalla colpa degli amministratori responsabili. Tale rimedio straordinario è concesso ai minori ed alle persone morali, onde ottererne una maggiore tutela, anche qualora sussistono rimedi ordinari (can. 1687 § 1); e ciò in ossequio al noto principio canonico: habenti remedium ordinarium non est tribuendum extraordinarium sibi hoc sit pinguins. Anche le persone maggiori di età possono beneficiare della $r$. in $i$., qualora non vi sia alcun rimedio ordinario per riparare (can. 1687 § 2) e sussista una giusta causa di restitutio che, sebbene non specificata dal CIC, può ravvisarsi, ed in ciò facendo richiama anche alle disposizioni del diritto romano, nell'assenza della parte lesa, nel dolo della controparte, nel metes. nell'errore.
L'azione, come impone il can. 1688 § i, deve essere esperita dinanzi al giudice ordinario e nel termine perentorio di quattro anni dal conseguimento della maggiore età nel caso di minori, e qualora si tratti di persone morali o maggiori di età a die laesionis factae et cessati impedimenti. Come è ovvio, la $r$. in $i$. non è operativa nei confronti dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede precedentemente all'esperimento dell'azione.
Come è stato osservato, la $r$. in $i$. avverso una sentenza non configura altro che una particolare applicazione dell'istituto generale. Dopo che la sentenza è passata in giudicato, e pertanto non può più essere impugnata, soccorre il rimedio straordinario della $r$. in $i$., qualora, per gravi nuovi elementi sopravvenuti o per violazione della legge, si scopra che tale sentenza è ingiusta e pertanto manifestamente contraria al diritto. Trattandosi di rimedio straordinario, se ne deduce che esso non puó essere invocato, qualora la sentenza sia ancora suscettibile di riesame mediante un mezzo ordinario, quale l'appello e la querela nullitatis.
La $r$. in $i$. può esporirsi soltanto nei quattro casi tassativamente contemplati dal CIC, dei quali i primi tre si appoggiano su elementi di mero fatto e l'ultimo in iore. Essi si verificano: 1) quando la sentenza si poggia su documenti dimostrati in seguito falsi; 2) quando dopo la sentenza sono emersi nuovi fatti, che comportano una decisione non conforme a quella emanata; 3) quando la formulazione della sentenza sia una conseguenza diretta del dolo di una parte nei confronti dell'altra. Qualora il dolo però sia imputabile ad un terzo non si dà luogo all'azione di restitutio, bensì a quella di danni nei confronti del terzo; 4) quando nella sentenza ricorrono palesi elementi di violazione di legge. Per quest'ultima ipotesi sorge la questione sollevata dai trattatisti, se la restitutio sia da concedersi in casi di violazione delle leggi processuali. Qualche autore, a questo proposito, partendo dalla distinzione delle leggi processuali in formali e sostanziali, non pone in dubbio che la violazione delle leggi processuali sostantive generi ingiustizia, e che pertanto l'azione della restitutio sia da concedersi.
Giudice competente a conoscere la causa di $r$. in $i$. può essere lo stesso magistrato che ha emanato la sentenza impugnata, qualora si tratti di riformarla per nuovi
fatti addotti; se invece la riforma viene chiesta per ragioni di diritto (can. 1903 § a, n. 4) ovviamente allora non può essere adito lo stesso giudice che emise una decisione erronea. Il tempo utile per reperire l'azione è di quattro anni, e qualora essa venga proposta per motivi di fatto il tempo decorre dal giorno nel quale i documenti sono stati scoperti falsi, oppure dal momento in cui i nuovi documenti sono stati trovati. Nel caso invece di impugnativa per violazione di legge il termine quadriennale decorre dalla notifica della sentenza stessa. Non v'ha dubbio che la nuova sentenza provocata dalla $r$. in $i$. è soggetta a rimedio ordinario di impugnativa quale l'appello, sia che la restitutio sia stata motivata ob rationes facti, che ob rationes iuris.
Bim..: F. Babori, De processibus, I. Roma 1926, p. 381 sgg.; II, p. 232 sgg.; V. Del Giudice, Istituz. di Dir. canon., Milano 1936, p. 237; F. Della Rocca, Istituz. di Dir. processuale canon., Torino 1946, passim. Giuseppe Spinelli
## RESTRIZIONE MENTALE : v. RISERVA MEN-
TALE.
RESURREZIONISTI. - Congregazione religiosa iniziata nel 1836 a Parigi da Bogdan Janski, Pietro Semenenko e Girolamo Kajsiewicz, svolgenti allora attività religiosa e sociale tra gli emigrati polacchi.
Dapprima, subendo l'influsso dell'ambiente, tutti e tre avevano quasi persa la fede; Janski era persino tra i membri direttivi della scuola filosofico-sociale dei sansimonisti. Rimasto insoddisfatto nella sua ricerca della «verità» abbandónò la setta e per incitamento del poeta Adamo Mickiewicz fondò con gli altri due la nuova società religiosa con il proposito di sostenere la fede pericolante degli emigrati e di riformare per mezzo loro l'intera nazione. Janski, instancabile apostolo laico, morì prematuramente a Roma nel 1840 ; Semenenko e Kajsiewicz invece compirono a Roma i loro studi teologici $a$, ordinati sacerdoti, diedero sviluppo all'opera di Janski emettendo i primi voti religiosi nelle catacombe di S. Sebastiano il giorno di Pasqua 1842, donde il nome di R.
P. Semenenko, teologo, filosofo, oratore e scrittore, fissò lo spirito e lo scopo della Congregazione nel cristianizzare il sorgente socialismo radicale con una viva organizzazione della vita parrocchiale e con l'educazione della gioventù, inculcando la necessità di riconoscere i postulati cristiani di giustizia sociale. La Congregazione svolse quest'opera specialmente tra gli emigrati negli Stati Uniti e nel Canadà, organizzando una fiorente vita cattolica. Fu opera della Congregazione la fondazione del Pontificio Collegio polacco a Roma.
Pio IX nel 1860 diede il decreto di lode ed affidò ai R. le missioni in Bulgaria: la Congregazione accoglie perciò anche membri di rito orientale. Il io marzo 1888 furono approvate la Congregazione e nel 1902 le costituzioni. Oggi i R. lavorano nei vari paesi d'Europa e d'America e contano 49 case con 586 religiosi.
Bim..: E. Callier, Bogdan Janski, Poznan 1876; B. Zaleski, Ks. Hieronim Kajsiewicz C. R., ivi 1878; F. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartuschustania Panskiego. Cracovia 1893; donali dei R., annate 1900-1902; W. Kwiatkowski, Historia Zmartwychustania Panskiego, Albano 1942; L. Long, The Resurrectionists, Chicago 1947; W. Kwiatkowski, O. Piotr Semenenko C. R., Vienna 1952. Ladislao Kosinski
RETABLO. - La interpretazione che qui si dà del vocabolo, proprio della lingua spagnola, resta circoscritta al significato che esso assume nei campi dell'architettura e dell'archeologia e si riferisce alla decorazione degli altari.
Etimologicamente r. deriva dal latino retro tabula e quindi si riferisce a quanto è dietro la mensa. Nella lingua spagnola il termine indica anche le più antiche immagini dipinte, portatili, che venivano poste su gli altari. Oggi nella comune accezione per r. si intende un grande complesso di carattere architettonico in marmo, stucco, metallo, legno decorato con figure e sculture, immobile per destinazione, che riveste la parete o cela l'ambiente che è dietro l'altare. R. sono in Italia e nelle altre regioni europee e quasi sempre assumono il carat-
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Retablo - R. della chiesa del Gesù (principio del sec. xv) - Iviza.
tere di polittici particolarmente vasti, ma la penisola iberica è la terra dove il r. ha la maggiore diffusione, essendo uno degli elementi caratteristici dei suoi lunghi di culto. Alcuni riprendono i temi architettonici degli ambienti in cui sono, altri appaiono da essi indipendenti. Tra quelli in pietra scolpita si possono ricordare quello del S. Nicola da Bari a Burgos, quello della cappella de Los Sartres nella cattedrale di Tarragona, quello cinquecentesco nella cappella a destra del presbiterio nella cattedrale di Coimbra. Quelli in argento sono numerosissimi e i più antichi datano dal sec. xv e cosi quelli scolpiti nel legno e gli altri dipinti. Ma quasi sempre il carattere essenziale del r. è dato dalla molteplicita delle tecniche che concorrono a farne un complesso di grande ricchezza e vistosità destinato ad inquadrare una immagine o una composizione sacra o, come avviene nelle chiese aragonesi, ad ospitare una specie di vetrina ove tra cristalli, lampade ed immagini simboliche è esposto il S.mo Sacramento. - Vedi tav. XLIII.
Birl.: anon., s. v. in Eur. Eur. Am., so (1923), pp. 1367-72. Emilio Lavagnino
terre di polittici particolarmente vasti, ma la penisola iberica è la terra dove il r. ha la maggiore diffusione, essendo uno degli elementi caratteristici dei suoi lunghi di culto. Alcuni riprendono i temi architettonici degli ambienti in cui sono, altri appaiono da essi indipendenti. Tra quelli in pietra scolpita si possono ricordare quello del S. Nicola da Bari a Burgos, quello della cappella de Los Sartres nella cattedrale di Tarragona, quello cinquecentesco nella cappella a destra del presbiterio nella cattedrale di Coimbra. Quelli in argento sono numerosissimi e i più antichi datano dal sec. xv e cosi quelli scolpiti nel legno e gli altri dipinti. Ma quasi sempre il carattere essenziale del r. è dato dalla molteplicita delle tecniche che concorrono a farne un complesso di grande ricchezza e vistosità destinato ad inquadrare una immagine o una composizione sacra o, come avviene nelle chiese aragonesi, ad ospitare una specie di vetrina ove tra cristalli, lampade ed immagini simboliche è esposto il S.mo Sacramento. - Vedi tav. XLIII.
Birl.: anon., s. v. in Eur. Eur. Am., so (1923), pp. 1367-72. Emilio Lavagnino
terre di polittici particolarmente vasti, ma la penisola iberica è la terra dove il r. ha la maggiore diffusione, essendo uno degli elementi caratteristici dei suoi lunghi di culto. Alcuni riprendono i temi architettonici degli ambienti in cui sono, altri appaiono da essi indipendenti. Tra quelli in pietra scolpita si possono ricordare quello del S. Nicola da Bari a Burgos, quello della cappella de Los Sartres nella cattedrale di Tarragona, quello cinquecentesco nella cappella a destra del presbiterio nella cattedrale di Coimbra. Quelli in argento sono numerosissimi e i più antichi datano dal sec. xv e cosi quelli scolpiti nel legno e gli altri dipinti. Ma quasi sempre il carattere essenziale del r. è dato dalla molteplicita delle tecniche che concorrono a farne un complesso di grande ricchezza e vistosità destinato ad inquadrare una immagine o una composizione sacra o, come avviene nelle chiese aragonesi, ad ospitare una specie di vetrina ove tra cristalli, lampade ed immagini simboliche è esposto il S.mo Sacramento. - Vedi tav. XLIII.
Birl.: anon., s. v. in Eur. Eur. Am., so (1923), pp. 1367-72. Emilio Lavagnino
RETORD, Pierre-André. - N. il 19 maggio 1803 a Renaison (Loire) e m. il 23 ott. 1858. Sacerdote il 31 maggio 1828 , dopo tre anni di ministero a Lione entrò il 29 giugno 1831 nel Seminario delle Missioni Estere di Parigi.
Il 12 ag. di quell'anno parti per il Tonchino occidentale, dove esercitò un attivo apostolato nonostante la persecuzione. Nominato provicario nel 1836, successe nel 1839 al vicario apostolico del Tonchino occidentale e il 31 maggio 1840 fu consacrato a Manila. Morto nel 1841 il re persecutore Minh-mang, il R. approfittò della calma relativa dei primi anni del regno di Tu-Duc per organizzare la sua missione che, dopo essere stata divisa,
tanti sussidi cui l'interprete deve ricorrere, ma presenta la grave lacuna di non specificare come l'interprete debba comportarsi ove lo scopo non sia chiaro; altri, infine, ha aderito ad altre e diverse teoriche. La verità è che ogni dottrina ha un certo fondamento e la chiave di tutto il problema può essere data solo prendendo di ogni teoria la parte di verità. Infatti, innanzi tutto bisogna distinguere, nel cosiddetto principio della non r. della 1., due aspetti fondamentali che vanno tenuti ben separati: quello prelegialativo o de iure condendo e quello legislativo o de iure condito. Per il primo va detto che si tratta di un limite etico - uno dei tanti che si impongono al conditor legum - ed è un problema di valore che non può essere ignorato da ogni legislatore e specie da quello canonico; infatti, l'autorità che governa ogni società trova un limite etico alle sue facoltà di governo nel bene dei soggetti, non solo uti unicersi, ma anche uti singuli, nel senso che le statuizioni legislative non debbono, eccetto il caso che lo stesso bene comune lo richieda, ledere il singolo individuo e la sfera di bene che questi ha a se stesso assicurato con il suo comportamento, conforme ai precetti stabiliti dallo stesso legislatore. Anzi, sotto questo profilo pregiuridico, già Bartolo da Sassoferrato (In primum digesti veteris partem Commentaria, Venezia 1583, tit. de institia et iure, I. omnes populi), risolvendo un caso assai interessante di una città che, dopo avere concessa l'esenzione tributaria per chi in essa immigrasse, voleva revocare la disposizione anche a danno di chi, allertato dalla esenzione, si era in essa stabilito, ha parlato di un "quasi contratto" tra il soggetto alla legge e coloro che la legge hanno emanato, esponendo un concetto del tutto conforme al concetto informatore del principio della non r. della 1. Sotto l'altro aspetto, invece, il principio, in quanto direttiva per chi la legge deve applicare, sta tutto nello stabilire quale sia la legge regolatrice di un concreto rapporto giuridico che si estende nel tem-
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po, ed è un problema di fatto o, meglio, di diritto positivo.
Anche sotto l'aspetto di diritto positivo, però, il problema in esame non va confuso né con quello della retroattività, come efficacia ex tunc, assai frequente nei negozi ma non rara anche nella legge, nel senso che una norma entra in vigore da un momento anteriore alla sua redazione, o alla sua promulgazione, od anche a quello in cui è portata a conoscenza dei soggetti. Anzi, a questo riguardo, la stessa r. della l. semplicemente interpretativa stabilita dal can. 17 CIC non ha nulla in contrasto con il principio generale della non retroattività, ma si inquadra in questo senza neanche costituire una eccezione.
Siccome la legge è soprattutto regola dell'atto, essa deve precedere l'atto e non seguirlo. In ciò sta la ragione di quegli istituti, come la pubblicazione delle leggi e la vacatio, per i quali la norma prende efficacia dopo che siano poste in essere le condizioni necessarie perchć la norma venga a conoscenza dei destinatari.
Una norma che scaturisca i suoi effetti da un momento precedente a quello della sua promulgazione è retroattiva, cosi come è retroattivo un negozio i cui effetti tisalgono ad un momento precedente a quello della sua stipulazione; ma questa retroattività, conosciuta dal legislatore ed anzi prevista espressamente a proposito della legge penale più favorevole (can. 2226 § 2), non ha nulla a che vedere con la retroattività esclusa dal can. io. Quando il giudice applica la norma più favorevole, che per ipotesi può essere anche quella del momento in cui il reato è stato commesso e non quella in vigore al momento in cui il reo è giudicato, non può dirsi che faccia questo per il principio della non retroattività. Quando invece si parla di un principio della non r. della l. si vuol dire semplicemente che il legislatore, ponendo tale norma tra quelle di diritto positivo, ha inteso riferirsi al principio pregiuridico e trasportarlo nel sistema legislativo, pur riservandosi - nisi nominatim... de praeteritis causatur egli stesso ha detto - la più completa libertà formale nel porre le norme e nel delimitarne la efficacia riguardo al tempo.
Poiché ogni legge è emanata in quanto il legislatore ha ritenuto di dover soddisfare una esigenza dell'ordine sociale, detto ordine può anche giustificare la disciplina di rapporti instaurati prima che la legge entrasse in vigore. Allo stesso legislatore è riservato però il giudizio sulla opportunità di regolare anche quei rapporti e per l'interprete il problema si riduce cosi ad una interpretazione della volontà del legislatore e quindi della volontà nella norma espressa.
Partendo da questa premessa fondamentale, può darsi che il legislatore lasci comprendere quale debba essere la pratica applicazione della norma, stabilendo magari che essa debba esercitare la sua influenza anche su rapporti sorti in passato. In questo caso la norma concreta può essere retroattiva anche se il legislatore non lo dice nominatim, bastando che la retroattività possa desumersi dal contenuto della nuova norma, per quanto in molti casi il CIC abbia usato la formula non obstante quolibet privilegio, oppure reprobata quosis contraria consuetudine.
All'opposto può darsi che il legislatore usi una formula che non lasci dubbi sulla non applicazione della norma a rapporti già instaurati, come quando ha stabilito che nullum patronatus ius... constitui in posterum valide potest (can. 1450 § i) o che ut quis in parochum valide assumatur, debet esse in sacro presbiteratus ordine constitutus (can. 423 § i). In entrambe le ipotesi fatte si può dire che un vero problema della non r. della l. non esiste dal punto di vista giuridico.

(Int. Mav)
Retablo - R. della chiesa del S. Salvatore, opera del Berruguete (sec. XVII. Obeda.
Ma vi è una terza ipotesi ed è quella che la norma legislativa presenti incertezze per la precisa determinazione della sua sfera di validità. Allora, tra i vari sussidi che l'interprete ha per giungere alla scoperta della intenzione del legislatore, vi è quello di ritenere che, in funzione di quei criteri pregiuridici ricordati, il legislatore abbia voluto disciplinare l'avvenire e non il passato. La portata, cioè, del principio esaminato nel can. 10 non è che la riaffermazione nel campo positivo del programma generico fondamentale che il legislatore si è posto nell'emanare le norme giuridiche, per cui, ove altrimenti l'interprete non riesca a comprendere la volontà della legge, si deve ricordare di questo programma e ritenere, per obbligo legislativo, che la nuova norma non deve disciplinare i rapporti passati. E soltanto in questo momento che sorge il problema pratico di stabilire che cosa significhi r. della l. al fine di dare applicazione al principio della non retroattività voluta dal legislatore. Entrano allora in funzione tutte le dottrine ricordate, e la casistica, se numerosa, è unanime nel ritenere che la validità di un negozio debba essere valutata in conformità alle prescrizioni in vigore al tempo in cui il negozio stesso fu posto in essere.
Il problema è più delicato ove la nuova legge non si trovi di fronte a rapporti già esauriti, ma a rapporti pendenti, o perché si tratta di un fatto composto che ha visto verificati solo alcuni di quelli che lo compongono, o di un fatto che si perfeziona solo attraverso il decorso di un determinato periodo di tempo, o perché un rapporto già validamente sorto protrae la sua esecuzione anche nel tempo successivo alla emanazione della nuova legge. Nei primi due casi la dottrina ha dato una soluzione soddisfacente, ritenendo che per casi di pendenza derivante da non compimento del rapporto si esplichi la efficacia della nuova norma. Più difficile è invece la soluzione ove si tratti dei cosiddetti rapporti
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a tratto successivo, ma qui, data la secolare prassi canonistica, bisogna ritenere che l'unico criterio che si possa chiamare in ausilio è quello del diritto quesito, adottandolo, però, non in antitesi al criterio oggettivo del fatto compiuto, come alcuni canonisti hanno preteso di fare, ma a complemento di questo ed a sua integrazione.
Il can. 4, stabilente il rispetto del diritto quesito(v.) - e che costituisce una norma transitoria per l'ordinamento interno, cosi come il can. 3 che tale rispetto ha stabilito per l'ordinamento esterno - ha un diverso valore della norma del can. 10, in quanto questa vale per tutta la legislazione, mentre quello limita la sua efficacia all'ambito del CIC. Ma ciò non impedisce che le due disposizioni possano integrarsi cosi: "le leggi riguardano il futuro e non sono retroattive, cioè non ledono i diritti già acquisiti prima che esse entrassero in vigore».
Bim.: per la letteratura non canonistica, cf. P. Roubier, Les confits des lois dans le temps, Parigi 1923-33, del quale può aversi un'ampia bibl. in argomento. Per la letteratura canonistica, oltre alle opere citate alla voce diritto quesito, cf. H. Eppler, Quellen und Fassung kath. Kirchenrechts, Zurigo 1928. p. 233 sgg.; M. Petroncelli, Il principio della non r. delle leggi in dir. canon., Milano 1931; E. Canzoneri, La non r. della l. nei canonisti pretridentini, Roma 1921: id., Il problema della non r. della l. nell'antica canonistica fino a Giovanni Andrea, in Anzelicum. 28 (1951), p. 363 sgg.
Mario Petroncelli
RETTÉ, Adolphe. - Poeta francese, n. a Parigi nel 1863, m. a Beaune l'8 dic. 1930. Appartenne al primo gruppo simbolista, con Jean Moréas e Gustave Kahn; ebbe parte notevole in due delle molte riviste di quel movimento, La Fague e L'Ermitage.
Quasi allucinate sono le fantasmagorie delle sue prime raccolte di versi : Cloches en la nuit (1889), Thulé des Brumes (1891), Une belle dame passa (1893), L'Archipel en fleurs (1895). Dall'eccessivo artificio, cui si accompagnavano pose anarchiche e, forse, anche l'abuso di stupefacenti, R. passo gradualmente ad un'ispirazione attinta direttamente alla libera natura della foresta di Fontainebleau (La forêt bruissante, 1896; Dans la forêt, 1903) e poi all'abiura del simbolismo (Le symbolisme, anecdotes et souvenirs, 1903; Réflexions sur l'anarchie, 1904); poi ad una franca conversione al cattolicesimo, confermata nei due libri, tra i più interessanti : Du diable a Dieu (1907) e La maison en ordre (1923). Dopo la conversione pubblicò libri di edificazione: Le règne de la bête (1908); Un séjour à Lourdes (1909); Notes sur la psychologie de la conversion (1911); Le soleil intérieur (1923); Les rubis du calice (1924), ecc.; e di critica : Léon Blay (1923); Jusqu' à la fin du monde (1926); En attendant la fin (1933).
Bibl.: M. Boisson, A. R., Parigi 1933; R. Hubert, Un panci. gynique d'A. R., Nizza 1936; R. de Smet, La vie populaire d'A. R., Parigi 1937; G. Walch, Anthologie des poètes français contemporains, 1866-1929, ivi 1939.
Enzo Bottasso
RETTORE. - Da regere, in sé denota chi è a capo di una istituzione. Nel linguaggio comune spesso è sinonimo di direttore o superiore (in superiore predomina il concetto di autorità e di giurisdizione; in direttore il concetto di guida - onde direttore spirituale -; in r. prevale invece l'idea di governo). Nella legislazione ecclesiastica il nome designa oggi, in particolare, il r. di chiesa, di seminario, di università.
I. R. di chiesa (rector ecclesiae). - Nell'antico diritto, specie nelle Decretali (cf. III, 6, 3; III, 48, 3), rector ecclesiae era uno dei nomi con cui si indicava l'investito di cura d'anime, che il Concilio di Trento (cf. sess. XXIV, decr. Tametsi e cap. 13 de ref.) chiamò definitivamente parochus (v. PARRoco). Nel CIC l'espressione rector ecclesiae ha un duplice senso : generico e specifico. Il primo denota ogni ecclesiastico che abbia la diretta responsabilità di una chiesa, sia il parroco o no (cf. cann. 216 § 1; 804 § 2; 846 § 2; 1162 § 3; 1289 § 2; 1302; 1535; 1536); il secondo indica il sacerdote cui è affidata una chiesa semplice o minore, che non comporta
cura d'anime : non parrocchiale, non capitolare, né religiosa propriamente detta (can. $479 \S$ I; cf. can. $451 \S 1$ ). In tal senso, r. di chiesa si oppone soprattutto a parroco (cf. can. $134 \mathrm{I} \S 2$ ). Le relative norme del CIC (l. II, tit. 8, cap. 11 : De ecclesiarum rectoribus [cann. 479-86]) costituiscono una novità giuridica, disciplinando per la prima volta la nomina o l'approvazione del r. e la sua revoca, e determinando le funzioni religiose che questi può celebrare, con il criterio che non venga recato danno al ministero parrocchiale.
Sono principali doveri del r. (can. 485 ) il decoro della chiesa. l'adempimento degli oneri derivanti da legati o pie fondazioni (cf. can. 1549), la retta amministrazione dei beni (cf. cann. 1182 § 3, 1525 e 1535-36), la conservazione della sacra suppellettile (cf. can. 1302) e delle reliquie (cf. can. 1289), la cura dell'archivio (can. 383 ). Se per una parte del popolo la sua chiesa si trovasse in posizione più favorevole di quella parrocchiale, l'Ordinario può imporgli, per comodità dei fedeli, di supplire il parroco nella celebrazione dei divini Uffici e nella istruzione religiosa (can. 483).
Quando la chiesa ha personalità giuridica, il r. ne è il legittimo rappresentante, anche se alla chiesa sia annessa la fabbriceria (v. fabbrica e fabbriceria). Cosi è stato definito con R. D. 26 sett. 1035, n. 2031, le cui norme sostituiscono alcune di quelle contenute nel Regolamento 2 dic. 1929 per la esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848 , in applicazione del Concordato tra la S. Sede e l'Italia. L'art. 8 di questa legge chiama "rettoria" (che per sé significa l'ufficio ecclesiastico relativo) i locali destinati ad abitazione del r., in quanto costituiscono "una dipendenza, un accessorio necessario della Chiesa" (Relazione Rocco). Di qui la disposizione inserita nell'articolo stesso, per cui i comuni e le province possessori dei fabbricati ex-conventuali, ad essi devoluti dalla legge 7 luglio 1866 (art. 20) o da analoghe leggi eversive, debbono rilasciarne, senza alcuna indennità, "una congrua parte da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, conservata al pubblico culto ".
Hanno affinità con i r. di chiesa, ma differente figura giuridica (can. $479 \S 2$ ), i cappellani, sacerdoti stabilmente addetti al servizio religioso nelle comunità, confraternite, pie associazioni, nonché nelle carceri, negli ospedali, o nell'esercito.
II. R. di seminario. - E il superiore immeditato e ordinario del pio istituito (can. 1358; cf. can. 891), da cui dipendono tutti, superiori, professori ed alunni (cann. $1360 \S 2$ e $1369 \S 1$ ). Salva la direzione delle coscienze, riservata al direttore spirituale, il r. regola tutto quanto riguarda il fòro esterno: l'ondamento morale, scolastico, igienico ed economico dell'istituto. Perciò il CIC prescrive che a r. non si elegga se non chi ha dati tali di virtù, cultura e prudenza da influire profondamente, con l'esempio e la parola, sull'animo dei giovani (can. $1360 \S 1$ ).
Il r. dei seminari diocesani è nominato liberamente dal vescovo. Quello dei seminari regionali, se affidati al clero secolare, è nominato dalla S. Congreg. dei Seminari; se al clero regolare, dal rispettivo superiore generale, con l'approvazione della stessa S. Congregazione, I r. dei seminari regionali in terra di missione sono inominati, su proposta del superiore generale, dalla S. Congreg. di Propaganda Fide. Il r. deve essere in continuo rapporto con l'autorità dalla quale dipende, senza la cui approvazione non possono esser presi provvedimenti di rilievo. Come i docenti, è tenuto ad emettere la professione di fede (can. $1406 \S 1$, n. 7). Almeno ai r. dei seminari maggiori compete il diritto di partecipare al sinodo diocesano (can. $358 \S 1$ ). I r. dei seminari regionali hanno il dovere di un'ampia relazione sullo stato e l'andamento dell'istituto per la conferenza episcopale della rispettiva regione.
Basendo il seminario un ente esentato dalla giurisdizione parrocchiale, il r. adempie, per tutti quelli che convivono nel pio istituto, anche l'ufficio di parroco (can. 1368); ma, dato il principio della distinzione dei due fori, non può confessare gli alunni (can. 891). Se al seminario è annessa una chiesa aperta al pubblico, egli
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ne è r. ipso iure, qualora l'Ordinario non abbia disposto diversamente (can. 480 \$ 3 ). Avendo il seminario personalità giuridica propria, il r. ne è il legittimo rappresentante. Prima del CIC la giurisprudenza, in conformità al Concilio di Trento (che non considera la figura del r. : cf. sess. XXII, cap. I de ref.), riteneva rappresentanti dei seminari i vescovi. In assenza, però, o difetto del r. supplisce lo stesso Ordinario, cui è demandata la tutela e la vigilanza su tutte le persone morali ecclesiastiche della diocesi (cf. can. 1655 \$ 5). Nell'esercizio del suo ufficio, il r. è coadiuvato da uno o più vice-r., secondo il numero degli alunni. Figura giuridica simile alla sua è quella del r. (o direttore) di collegio (cf. cann. 480 \$ 3 e 89 I).
III. R. oi universita (Rector magnificus). - E colui che ne ha il governo immediato. Nelle università governative, come in Italia, è la prima autorità accademica; in quelle cattoliche o di studi ecclesiastici, è la seconda, in quanto sottoposta al gran cancelliere.
Secondo la legislazione universitaria per gli studi ecclesiastici - cost. apost. Deus scientiorum Dominus (v.) e annesse Ordinutiones per la sua applicazione - il r. (detto preside se l'ateneo conta una sola facoltà) è nominato dalla S. Congreg. dei Seminari e delle Università degli studi su proposta del gran cancelliere; se per diritto particolare - specificato negli Statuti propri dei singoli enti - la sua nomina appartiene ad altri, si richiede sempre la conferma della stessa S. Congregazione (art. 16). Tenuto alla professione di fede dinanzi al gran cancelliere, egli riceve quella dei professori. Convoca il Consiglio, cui presiede di dirito; regola tutto l'andamento scientifico e disciplinare dell'università; ha il dovere di seguire le correnti ideologiche, denunziando all'autorità competente le pubblicazioni riprovevoli (cf. can. 1397 \$ I).
Il nome di r., conservato nelle tradizioni francese, italiana, tedesca e consimili, si ricollega ai rectores delle associazioni studentesche (nationes) dell'antica Università porigina. La tradizione inglese invece ha ritenuto il primitivo nome medievale di cancelliere (chancellor, cancellarius); negli Stati Uniti di America prevale quello di president.
La legislazione italiana (fondamentale il R. D. 30 sett. 1923, n. 2103) distingue il r., capo giuridico dell'università, dal direttore, capo di un istituto superiore o universitario. R. e direttori vengono eletti (eggi collegialmente dal corpo accademico) tra i professori ordinari. Il r. fa parte di diritto, con qualità di presidente, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il r. o direttore rappresenta l'università o l'istituto, ed è l'organo esecutivo dell'ente (Regol. univ., 6 apr. 1924, artt. 6 e 9).
Bim.: L. Fanfani, De iure parochorum, Torino 1924. pp. 383-93; L. M. Agius, De ccclexiarum rectoribus, ivi 1931; G. Stocchiero, Enti e beni ccel. in Italia dopo il Concordato, $4^{2}$ ed., Vicenza 1937; id., Il Codice del clero ital., $2^{2}$ ed., ivi 1937; id., Il beneficio ecel., 2 voll., ivi 1942-46; id., Pratica pastorale, 104 ed., ivi 1947 (specie nn. 33-37). V. anche A. M. Michelett, De rectore seminariorum clericalium, Roma s. d. (ca. 1900); G. Moschetti, Bibliogr. Juris canonici, Roma 1942, p. 78 sg. Igino Cucchetti
RETZ, cardinale di. - Jean-François Paul de Gondi, n. a Montmirail il 20 sett. 1613, m. a Parigi il 24 ag. 1679; il Ducato di R. (o Rais) era stato conferito nel 1581 da Enrico III al maresciallo di Francia Alberto di Gondi, suo bisavo. Antonio, padre di Alberto, di nobile stirpe fiorentina, era venuto in Francia al seguito di Caterina de' Medici.
Fin da giovane dimostrò ingegno non comune : l'Histoire de la conjuration du comte de Fiesque, compilata su quella di Agostino Mascardi ( $1590-1640$ ) e pubblicata nel 1631, ne attesta il gusto per l'analisi psicologica e insieme per l'intrigo. Guardato con sospetto dal Richelieu, si rassegnò allo stato ecclesiastico addottorandosi presso la Sorbona e nel 1643 fu consacrato arcivescovo titolare di Corinto ed assegnato come coadiutore allo zio, arcivescovo di Parigi. Lavorò a guadagnarsi il popolo della capitale ed a farsi rivendicatore dei privilegi eccle-

(per carlasia di mens. A. P. Frataz) Retz, cardinale di - Ritratto inciso dal Morin da un quadro di Filippo di Champagne.
siastici di fronte alla Corte. Si trovò quindi coinvolto negli intrighi e nell'aperta rivolta (1648) della Fronda parlamentare.
Dopo il ritorno del Mazzarino, grazie all'amnistia generale nella primavera del 1649 , si alleò con il Condé caduto in disgrazia ed arrestato insieme con i membri della sua famiglia, e, sempre appoggiandosi al Parlamento, riuscì a farlo rimettere in libertà ed a cacciare nuovamente il Mazzarino (febbr. 1651). La Regina riuscì tuttavia a staccarlo dai Condé e a ottenerne l'aiuto per far dichiarare maggiorenne Luigi XIV (1651); in compenso ne caldeggiò la nomina a cardinale. Il ritorno del Mazzarino in Francia sull'ultimo dell'anno lo gettò nuovamente dalla parte ormai impopolare della Fronda. Finita questa, ritornò ai suoi intrighi, ma lo spirito pubblico non esagì affatto al suo arresto ed internamento nel castello di Vincennes (19 dic. 1652); inutili furono, di fronte all'inflessibilità della Corte, le rimostranze del clero.
Finiva così il suo ultimo ambizioso progetto di un "terzo partito" borghese e popolare fra quelli dell'assolutismo regale e della nobiltà terriera. Intanto, morto lo zio ( 21 marzo 1654), il R. si trovò di diritto arcivescovo titolare di Parigi. Mazzarino lo indusse a rinunziare con la promessa della libertà; ma il Papa si rifiutò di accettare dimissioni date da un prelato non libero; il c. di R., trasferito intanto da Vincennes a Nantes, riuscì egualmente a liberarsi con un'audace evasione ( 8 ag. 1654). L'implacabile inimicizia del Mazzarino l'escluse dall'amnistia che accompagnò la Pace dei Pirenei. Visse in Spagna, a Roma (dove nel Conclave del 1655 riusci a far trionfare il card. Chigi, Alessandro VII, sul candidato mazzantiniano), in Germania, in Olanda, nel Belgio e nell'Inghilterra di Carlo II, finché grazie ai buoni uffici della principessa palatina Anna di Gonzaga, e dopo un'esplicita rinunzia alla diocesi, poté ritornare nel suo dominio lorenese di Commercy.
Riammesso alla Corte, fu ancora incaricato di missioni ufficiali importanti, in occasione dei Conclavi del 1667 e del 1676; ma i suoi ultimi anni furono riempiti soprattutto da interessi letterari e filosofici, destati in lui con particolare vivezza dal contatto con il cartesianesimo e con Madame de Sévigné, e dalla stesura delle sue amplis-
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sime Memorie, ammirevole sfogo, non privo di cinismo, di tutti i suoi postumi rancori, testimoni di un'eccezionale penetrazione psicologica, servita da un'arte di narratore e di caricaturista di prim'ordine e d'una innespettata finezza concettuale che non poco contribuì alla fortuna settecentesca dell'opera, pubblicata per la prima volta nel 1717 a Nancy.
Bibl.: opere: la deficientissima prima edizione dei Mémoires fu ristampata con aggiunte ad Amsterdam e is altre volte, finché l'autografo permise ai due Champoillion-Figesu di dare un testo pressoché definitivo (Parigi 1837; rist. nel 1843, 1859, 1866), ulteriormente migliorato da A. Feillet, J. Gourdault e R. Chantelauze (ivi 1870-80). Ai 2 voll. di quest'edizione, compresi nella collez. dei "Grands écrivains de la France", segui un altro di Oeuvres diverses (ivi 1887), 3 di Correspondance (a cura di R. Chantelauze, ivi 1882-87) con una appendice di C. Cachin (ivi 1020). Critica: M. Topin, Le card. de R., Parim 1863: J. Michon, Etudes sur le card. de R., ivi 1863: A. Gazier, Les dernières années du card. de R., ivi 1873: R. Chantelauze, Le card. de R. et l'affaire du chapeau, 2 voll., ivi 1878: L. Batiffol, Le card. de R., ivi 1927: id., Biographie du card. de R., ivi 1929: H. Gaillard de Champris, Les écrivains classiques, ivi 1934, v. indice. Cf. pure la prefazione di G. Mongrédien si Mémoires, ivi 1932. Inoltre E. Prédin-V. L. Tapid, Le XVII siècle, ivi 1949, v. indice.
Enzo Bottasso
REUCHLIN, Johannes, detto Capnion. - Umanista germanico, n. a Pforzheim il 22 febbr. 1455, m. a Bad Leibenzell il 30 giugno 1522. Fu l'iniziatore dello studio dell'ebraico in sussidio agli studi biblici. Insegnò a Ingolstadt e a Tubinga. Dal 1502 al 1513 fu triumviro della Lega sveva. Viaggiò molto (fu tre volte in Italia: 1482, '90, '98).
I suoi Rudimenta hebraica (1506), seguiti dal De accentibus et orthographia linguae Hebraicae (1518), segnano una data nella storia della filologia e dell'esegesi biblica. Nel Dialogus de recta Latini Graecique sermonis pronuncia. tione (1519) sostenne contro Erasmo (v.) la pronuncia bizantina del greco antico. Si occupò anche di questioni mistico-teosofiche e del giudaismo (De verbo miriplico, 1494; De arte cabbalistica, 1517).
Quando il domenicano J. Pfefferkorn, ebreo convertito, propose la distruzione di quasi tutti i testi ebraici allo scopo di disperdere il giudaismo, R., come membro della commissione convocata dall'imperatore Massimiliano (1510), diede parere contrario suscitando, senza volerlo, una decennale polemica che divise la Germania in due campi (degli umanisti e dei teologi) e che pervenne fino al tribunale ecclesiastico romano (1520); questo impose silenzio a R. e la distruzione del suo Augenspiegel, pubblicato nel 1511 contro accuse e calunnie massegli da Pfefferkorn. Nella polemica in difesa di R. intervenne anche Erasmo che inoltre, nell'anno stesso della sua morte, ne scrisse una commossa Apotheosis.
Bib.: L. Geiger, 7. R., sein Leben u. seine Werke, Lipsia 1871: id., 7. R.s Briefwechsel, Tubinga 1873: R. Taverni, R. ed Erasmo nel rinascimento alcmanno, Torino 1892: vari autori, Festschrift der Stadt Pforzheim zur Erinnerung an den 400. Todestag 7.R.s., Pforzheim 1922; Erasmo, L'apoteosi di Giovanni $R$. (testo, vers., ampia introduzione e bibl. a cura di G. Vallese), Napoli 1949.
Desiderio Gatti
REUMONT, Alfred von. - Storico e diplomatico prussiano, n. il 15 ag. 1808 ad Aquisgrana, m. ivi il 27 apr. 1887. Cattolico, studiò alle Università di Bonn e di Heidelberg ed entrò nella diplomazia prussiana.
Nel 1829 venne per la prima volta in Italia quale addetto alla legazione di Firenze, vi conobbe Gino Capponi e collaborò all'Antologia del Vieusseux. Grande ammiratore della cultura italiana, pubblicò studi, ricerche, profili su fatti e persone della storia della Penisola. Dal 1836 fino al 1843 fu addetto alla legazione di Roma, soggiornando a Roma ed a Firenze. Incoraggiò il Vieusseux alla fondazione dell'Archivio storico italiano e vi collaborò fino alla morte: particolarmente apprezzate furono le sue note bibliografiche sulle opere tedesche riguardanti la storia italiana. Nel 1841 aveva intanto pubbli-

(propr. Ene Catt.)
Rounion (Saint-Denis), diocesi di - La diocesi di R.
cato le sue Tavole cronologiche e sincrone dello storio fiorentino (Firenze 1841; vol. supplementare, ivi 1875), assai utili per gli studiosi. Lascio Firenze in seguito alla nomina a consigliere di legazione presso il ministero degli Esteri e ritorno in Italia nel 1849 quale incaricato di affari presso Pio IX, allora a Gqeta. Ebbe cosi occasione di esplorare gli archivi napoletani e ne cavo uno studio sulla dominazione spagnola a Napoli nel sec. xvir. Nominato ministro di Prussia presso le corti di Toscano, di Modena e di Parma, inizio nel 1851 un nuovo periodo di soggiorno a Firenze che duro ininterrotto fino al 1860 . I rapporti diplomatici inviati in quegli anni da lui al suo governo testimoniano una sua profonda avversione alla politica di Cavour, sostenitore com'era di una federazione italiana con a capo il Pontefice. Ritiratosi dalla diplomazia dego la costituzione del Regno d'Italia, riprese a pubblicare studi storici di vario carattere ed a raccogliere in organici volumi quelli degli anni anteriori: Römische Briefe von einem Florentiner (4 voll., Lipsia 1840-44); Ganganehl, Papst Clemens XIV. Seine Briefe und seine Zeit (2 voll., Berlino 1847); Die Carafa von Maddaloni (2 voll., ivi 1851); Beiträge zur itzlien. Geschichte (6 voll., ivi 1857 1857); Geschichte der Stadt Rom (fino ai tempi di Pio IX, 4 voll., ivi 1867-70); Geschichte Toshanas seit dem Ende des florentivischen Freistaates (2 voll., Gotha 1867-77); Lorenzo de' Medici, il Magnifico (2 voll., Berlino 1874; 2a ed. 1883); Gino Capponi, Ein Zeit- und Lebensbild (Gotha 1880); Vittoria Colonna. Leben, Dichten, Glauben im 16. Jahrh. (Friburgo in Br. 1881; trad. it. Torino 1883), ecc.
Bib.: M. Tabarrini, Il barone Alfredo di R., in La rassegna nazionale, 13 (1883), pp. 160-74; K. R. v. Höller, Ein Gedankblatt auf das Grab Alfredo von R., in Historisches Jahrbuch der Gärresgesellschaft, 0 (1888), pp. 49-72; F. Siebert, A. von R. und Italien, Lipsia 1937; F. Cataluccio, Storia e diplomazia di A. von R., in Arch. stor. ital., 105 (1947; pp. 102-26. Silvio Furlani
REUNION (Saint-Denis), diocesi di. - Comprende tutta l'isola di R. Il sac. Giovanni Jourdie, lazzarista, vi giunse nel 1665 e fino al 20 nov. 1672 fu curato a St-Paul. Dopo di lui sacerdoti secolari e religiosi ebbero cura degli abitanti.
In seguito a privati accordi tra i Lazzaristi e la Compagnia francese delle Indie, Propaganda il 5 dic. 1712 diede speciali facoltà al nuzzio apostolico di Parigi, suddelegabili a un prefetto apostolico (p. Renou) e missionari lazzaristi. Dette facoltà furono confermate al medesimo il 20 genn. 1718 e concesse direttamente il 26 febbr. 1720 e poi al successore (p. Criais) il 28 sett. 1720. Nel 1720 per 10 anni e poi definitivamente nel 1735 la sopraintendenza su quella prefettura apostolica ed anche sulla
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Isola di Francia fu poi data all'arcivescovo di Parigi con facoltà suddelegabili ai prefetti apostolici delle due missioni come suoi vicari e ai missionari. Queste dal 1787 al 1807 furono amministrate da un solo prefetto apostolico. Dal 1810 al 1818 non avvennero nomine. Nel 1818 R. fu affidata alla Congregazione dello Spirito Santo il cui superiore designava i prefetti e i viceprefetti, e riceveva da Propaganda i relativi decreti e lettere patenti. Il 17 genn. 1829 la prefettura apostolica fu estesa all'isola di S. Maria di Madagascar e il 12 sett. 1829 a tutta l'isola di Madagascar (Tananarive [v.]). Il 27 sett. 1850 la prefettura fu elevata a diocesi, sempre affidata alla Congregazione dello Spirito Santo.
La superficie è di kmq. 2400 con una popolazione di ca. 259.600 ab. I cattolici sono 237.500 , protestanti 300 , musulmani 6000, bramini 7000 , buddhisti 8700 . Sacerdoti secolari 41 , religiosi 38 , fratelli 33 , suore 352 . Varie sono le opere di carità e d'insegnamento.
BibL.: soon., Cromione des Missions confines à la Congr. du St Edrit, djecres lothariene et exercice 1930-31, Parig1 1932. pp. 419-30; GM. p. 277; Arch. Prop. Fide, pos. prot. n. 5238/51; MC. 1930, p. 204.
Saverio Paventi
REUS, Johann Baptist. - Mistico, n. il io luglio 1868 a Potterstein, diocesi di Bamberga, da famiglia di contadini; m. a Sáo Leopoldo il 21 luglio 1947.
Entrato nel suo seminario diocesano, nel 1893 ne uscì sacerdote. Due anni dopo entrò nel noviziato dei Gesuiti tedeschi in Olanda. Il 1900 partì per la missione brasiliana di Rio Grande do Sul dove fu professore di lingue classiche, di liturgia e direttore spirituale.
Lasciò un Curso de liturgia sistematica, diffusissimo per tutta l'America latina. Le testimonianze di quanti lo conobbero, ma soprattutto un Diario e una Biografia, scritti per ordine dei superiori, hanno aggiunto alla fama di santità quella d'un uomo dotato di continui e straordinari doni mistici e paramistici. La sua tomba va attirando a Sāo Leopoldo pellegrinaggi sempre più numerosi da tutti i paesi dell'America del sud.
Bibl.: D. Mondrone, Un'anima di elezione, G. B. R., in Cre. Catt., 1952, 1, p. 290.
Domenico Mondrone
REUSCH, Franz Heinrich. - Esegeta cattolico, passato alla setta dei "Vecchi cattolici ", n. a Brilon in Vestfalia il 4 dic. 1825 , m. a Bonn il 3 marzo 1900. Nel 1849 sacerdote, nel 1854 docente privato, nel 1861 divenne ordinario di esegesi nell'Università di Bonn.
Partecipò alle discussioni circa l'infallibilità pontificia, e dopo la decisione del Concilio Vaticano rifiutò di sottomettersi e fu sospeso ( 1871 ) e poi scomunicato (1872). Ebbe parte attiva alla costituzione della setta dei "Vecchi Cattolici" e dal 1872 funse da vicario generale del vescovo scismatico Reinkens, finché nel 1878 , scontento dall'abolizione del celibato ecclesiastico, si distaccò anche da essi. La sua produzione scientifica dopo il Concilio Vaticano si distingue dalla precedente anche nell'argomento, perché si occupò interamente di storia ecclesiastica dei secoli dopo la Riforma, allo scopo di mostrare la progressiva "romanizzazione" della Chiesa cattolica. In questi lavori fu spesso suo ispiratore il vecchio maestro Döllinger, di cui R. pubblicò anche vari scritti.
Scrisse come cattolico, prima del Concilio Vaticano: Erklärung des Buches Barnch (Friburgo in Br. 1853); Das Buch Tabis (ivi 1857); Lehrbuch der Einleitung in das Alte Testament (ivi 1859); Bibel und Natur (ivi 1862); come "Vecchio Cattolico ", dopo il Concilio: Index der Verbotenen Bäcker (2 voll., Bonn 1883-85); Geschichte der Moralstreitigkeiten seit dem 16. Jahrhundert (2 voll., Nordlingen 1889); Bellarmin Selbstbiographie (Bonn 1887); Der Prozess Galileis und die Jesuiten (ivi 1879); Döllingers Kleinere Schriften (Stoccarda 1890); Briefe an Bunsen von römischen Cardindlen und Prälaten (s. I. 1897); inoltre moltissimi articoli, specialmente nel settimanale dei " Vecchi Cattolici ", il Deutscher Merkur.
Bibl.: L. R. Goetz, F. H. R., Gotha 1901: id., s. v. in A. Hauck, Realencylilopädie für protestantische Theologie, XVI, pp. 689-91; J. Beckmann, s. v. in LThK, VIII, col. 853.
Igino Rogger
REUSS, Francesco Saverio. - Redentorista, poeta, n. a Bergheim (Strasburgo) il 9 nov. 1842, m. a Roma il 13 febbr. 1924.
I suoi carmi latini furono due volte premiati nei concorsi letterari di Roma e 12 volte in quello hoeftiano di Amsterdam. Alcuni suoi inni, come quello dell'L'fficio di Maria Mediatrice, furono dalla S. Congregazione dei Riti inseriti nel Breviario. Tradusse in latino molte liriche di s. Alfonso de' Liguori. Le sue composizioni più celebrate sono: Rus Albanum, Hirundo Alsatina, Claudia Vestalis.
Bibl.: opere: Tentamina poética, Roma 1911; Neva tentamina poética, ivi 1922. Studi: C. Englert, Fr. F. R., poet. in The Alphansian, North-East 1930, pp. 16-21; M. De Meulemeester, Bibl. génée, des écrits, rédemplaristes, II, Lovenio 1935. pp. $247-40$.
Giuseppe Del Ton
REUTER, Johann. - Gesuita, moralista, n. a Lussemburgo il 13 ott. 1680, m. a Treviri il 21 genn. 1761.
Insegnò successivamente lettere, filosofia, dogmatica; indi, per 8 anni, teologia morale all'Università di Treviri, di cui fu anche rettore. L'opera che lo rese utile e ricercato fino ai nostri giorni è: Confessarius rite institutus (Colonia 1750) ripetutamente edito e tradotto in varie lingue. Le edizioni recenti furono rimaneggiste e aggiornate conforme alle necessità e novità dei tempi. prima dal p. J. Müllendorf (Friburgo in Br. 1906) che già l'aveva tradotta con ampio successo in tedesco (Ratisbona 1890; $3^{\text {a }}$ ed. 1901), poi dal p. A. Lehmkuhl (Friburgo in Br. 1905, $2^{\text {a }}$ ed. ivi 1910; $3^{\text {a }}$ ed. curata conforme al CIC dal p. J. B. Umberg, ivi 1919). Il R. pubblicò pure: Theologia moralis quadripartita (4 voll., Colonia 1750, con successive edd.). Nell'una e nell'altra opera egli si dimostra autore serio, moderato nella dottrina, profondo e ordinato.
Bibl.: Sommervogel, VI, coll. 1683-85; Hurter, IV, col. 1603.
Celestino Testore
REVIEW OF RELIGION. - Periodico quadrimestrale edito dalla Columbia University, nella City di Nuova York, a partire dal 1936-37. Attraverso la collaborazione di molti specialisti passa in rassegna critica le ricerche più notevoli nel vasto campo della religione, intesa in un senso molto largo.
La $R$. of $R$. mira non solo a descrivere con diligenza i fatti religiosi, evitando le facili generalizzazioni, ma si propone anche di studiarli nel loro ambiente filosofico, psicologico, sociologico, culturale, storico, archeologico, ecc. A giudicare dalle recensioni in essa apparse, si discosta dal sociologismo, dalla psicanalisi, dal fenomenologismo di G. van der Leeuw e critica l'evoluzionismo esagerato. Nel giudizio sui fatti biblici o del dogma cristiano prevale l'interpretazione storica; non ammette una posizione dogmatica e nemmeno un sistema di metodo storico-culturale, come quello elaborato dallo Schmidt per l'etnologia. Oltre alle questioni scientifiche sulla religione, prende viva interesse ai problemi religiosi attuali, segue infine gli studi giudaisi, gli sviluppi della teologia sistematica e dell'esegesi protestantica, come pure la filosofia e la teologia cattolica.
Pietro Nober
RÉVILLE, Jean. - Teologo protestante francese, n. il 6 nov. 1854 a Rotterdam, m. il 5 maggio 1908 a Parigi.
Figlio di Albert R., pastore protestante e colto studioso di storia delle religioni. Si laureò in teologia a a Parigi nel 1886 con la tesi La Religion à Rome au temps des S