volume-10

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à in Spagna portando agli ultimi sviluppi la pittura di puro colore ed esaurendo in se stesso, con le tragiche, alucinate visioni apocalittiche, quei principi rinascimentali che avevano dominato l'Europa per oltre due secoli. - Vedi tavv. L-LI.

BibL: per i singoli attisti si vedano le voci relative. Per le idee estetiche e l'importanza dei trattati sull'arte: J. V. Schlosser Magnino, La letterat. artistica, trad. di F. Rossi, Firenze 1935; L. Venturi, St. d. critico d'arte, Milano 1945. Trattati principali : L. B. Alberti, De re aelfilastoria, 10 vedi, Firenze 1484 (ed. originale): id., De statua, ed. a cura di H. Janitschek, Vienna 1877; id., Della Pittura, a cura di G. Papini, Lanciano 1911; Cennino Cennini, Il libro dell'arte, ed. critica di C. e G. Milanesi, Firenze 1899; L. Pacioli, De divino proportione (1409), a cura di C. Winterberg, Vienna 1889; Leonardo da Vinci, Trattato d. Pittura, a cura di M. Tabarrini, Roma 1890; A. Averlino detto il Filarete, Trattato di architettura (1431-62), ed a cura di W. Oettingen, Vienna 1896; L. Dolce, Dialogo d. pittura intitolato l'Aretino, Firenze 1910; P. dello Francesca, De prospectiva piogendi, ed. critica a cura di G. Nicco Fasola, ivi 1942. Per i concetti svolti nella voce: H. Thode, Franz von Assisi u. die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien, 2* ed., Berlino 1904; P. Schulbring, Die Kunst der Hochcenaissance in Italien, ivi 1926; M. Dvorák, Geschichte der Italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance, Monaco 1927-29. Per una più ampia bibl. : G. Giovannoni, s. v. in Esc. Ital., XXIX, 353-62 (per l'architettura) e P. Toesca, s. v. ibid., 362-68 (per la scultura e la pittura).

Valerio Mariani
RINGRAZIAMENTO. - Atto di fede con cui si riconosce di avere ogni bene da Dio quale dono gratuito e gli si esprime la dovuta gratitudine. E il secondo aspetto "veramente degno e giusto, equo e salutare" (Prefazio della Messa) della preghiera (v.), il secondo fine del Sacrificio.

Nelle transazioni commerciali, l'uguaglianza mercantile delle cose scambiate al loro giusto prezzo mantiene da ambedue le parti il livello giuridico di possesso : ognuno conserva il suo; il guadagno materiale proviene indirettamente dalla scelta delle cose scambiate; terminata
l'operazione, le parti si ritengono scioite da ogni ulteriore debito (Mt. 20, 14). Nel caso di un dono, invece, il beneficato viene arricchito direttamente e gratuitamente. Terminata la libera comunicazione, il benefatore, come tale, ha diritto, non a un dono reciproco (il che si ridurrebbe ad una velata mercanzia: Lc. 14, 12), ma al ricordo del suo dono, al "riconoscimento" della sua beveculenza, ad un affetto di "riconoscenza" da parte del donatario, pronto ad esprimere il suo r. ed a testimoniare effettivamente la sua gratitudine, ossia la volontà di retribuire al benefatore un essequio gratuito (Tab. 12, 32 33; Mt. 25, 40; 18, 32-33).

La legge morale di gratitudine s'impone principalmente nei riguardi di Dio; e benché tutto sia assolutamente dovuto a Dio (Lc. 17, 7-10), nella sua benignità e clemenza, Dio accetta la gratitudine dell'uomo come prestazione spontanea. Il sentimento di gratitudine verso Dio trova dunque campo immenso nella generosità con cui il cuore fedele rende a Dio i suoi doni, mirando al massimo ed al più perfetto nel divino servizio (I Cor. 9, 4-27). Il dovere naturale di gratitudine è elevato a legge di grazia nell'economia evangelica (Eph. 1, 3-14), il cui inizio assoluto sta nella carità di Dio verso l'uomo : dono primo, nel quale Dio comunica all'uomo non solo l'essere creato, ma inoltre l'Essere divino nella Grazia soprannaturale (I Io. 3, 1). La carità verso Dio sarà dunque fondamentalmente ritorno dell'amore dimostratoci nella Grazia (ibid. 4, 19). Il r. darà il suo nome al culto cristiano (Eucaristia), il suo valore all'umiltà (Rom. 5, I-I I), il suo ardore alla penitenza ( $L c .7,47$ ), alla fede il suo eloquio (Ps. 115, 1-10), alla speranza il suo giubilo (ibid. 47), alla carità la sua sovrabbondanza (Mt. 5, 43-48) nella brama di rendere a Dio uguaglianza d'amore (I Cor. 13, 12).

Lungi dal riservarsi a Dio solo, la riconoscenza evangelica si diffonde premurosamente verso i liberi cooperatori delle divine munificenze (Phil. 4, 10-20). La carità cristiana non si lascia sopraffare dall'ingratitudine, ma neppure rimane insensibile alla gratitudine bene ordinata ( $L c .17,15-19$ ) : il che è nella natura disinteressata dell'amore, trionfare cioè unicamente nel ricambio di amore (Apoc. 5, 9-10).

BibL.: s. Tommaso, Sum. Theol., $2^{2-2 v}$, qq. 106 e 107. Michele Ledrus
RINGWALDT, Bartholomäus. - Poeta tedesco, n. a Francoforte sull'Oder nel 1530, parroco luterano di Langenfeld in der Neumark, ove m. nel 1599.

Fu autore, fra l'altro, del diffusissimo poema satirico Der treue Echart, una visione del Paradiso e dell'Inferno i cui abitatori fanno con le loro confessioni un vivo quadro dei vizi di quel tempo; del poema didascalico Die lautere W'elerheit, che tratta dei doveri della cavalleria religiosa a riscontro con quelli del guerriero mondano; e della commedia Speculum mundi, che abbozza una descrizione realistica delle intemperanze dei nobili. R., che rappresenta, nella sua satira, il punto di vista morale del ceto medio evangelico, è acuto e imparziale osservatore e pittore di costumi : la sua poesia, riccamente intessuta di concetti e di espressioni popolari, ha, oltre che valore documentario per la storia della civiltà e del costume, pregi artistici non trascurabili.

BibL.: F. Sielek, B. R., sein Leben und seine Werke. Francoforte sull'Oder 1899; I. Bolte, s. v. in Allgemeine Deutsche Biographie, XXVIII, p. 640 sgg.; E. Krafft, Das *Speculum mundi* des R. R., Breslavia 1919.

RINNOVAMENTO, IL. - Rivista semestrale pubblicata a Milano, dal genn. 1907 al dic. 1909, con il sottotitolo Rivista critica di idee e di fatti. La direzione risultava composta di A. A. Alfieri, A. Casari e F. T. Gallarati-Scotti, tutti laici.

Al programma, d'intonazione modernista, si adeguavano articoli storici e filosofici che ogni idea unicamente soppesavano sulla bilancia contingente della verità allora reputata tale e per nulla sull'autorità dei responsi di una qualsiasi congregazione romana. I direttori della rivista,

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sin dall'uscita del primo numero (29 apr. 1907), ebbero un richiamo della Congreg. dell'Indice; il card. Ferrari il 5 nov. ne proibl a Milano la lettura ed il 23 dic. lanció la sc komunica maggiore contro direttori e collaboratori. Tutte queste condanne particolari poco dopo automaticamente si inserirono nella condanna generale del modernismo dogmatico, proclamato dal decreto Lamontabili (3 luglio 1907) e dall'encicl. Pascendi ( 8 sett. 1907).

Bibl.: G. Prezzolini, Cm'è il modernismo?, Milano 1908, p. 87 sgg.; A. Dalla Torre, Il cristianesimo in Italia. Dai filosofati ai modernisti, Milano-Palermo 1913, p. 380 sgg.; T. GallaratiScotti, Vita di A. Fogazzaro, Milano 1920, p. 473 sgg.

Piero Chiminelli
RINUGCINI, famiglia. - Nobile famiglia fiorentina, che nel sec. xiv svolse una proficua attività bancaria presso il Comune e la Corte papale. I R., fino all'estinzione della famiglia nella prima metà dell'Ottocento, annoverarono, tra i loro membri, militari, diplomatici, letterati.

Tra gli ecclesiastici Giovanni Battista R., n. il 15 sett. 1592 a Roma, m. a Fermo il 13 dic. 1653. Segretario della Congreg. dei Riti sotto Gregorio XV, fu nominato nel 1625 arcivescovo di Fermo.

Dopo aver rifiutato nel 1631 l'arcivescovato di Firenze, R. fu nel 1645 inviato nunzio in Irlanda. Il R. si trovò stretto tra il Partito dei vecchi irlandesi e quello degli anglo-irlandesi cattolici che temevano di dover restituire i beni ecclesiastici usurpati durante lo scisma, nel caso in cui la Chiesa cattolica fosse pubblicamente riconosciuta in Irlanda. R. tentò, ma inutilmente, di salvaguardare i diritti dei cattolici di fronte alle varie sètte religiose ed alla Chiesa anglicana. L'atteggiamento del R., contrario per principio a qualsiasi trattativa con i protestanti, indisperti il Consiglio supremo, dove gli angloirlandesi erano in maggioranza. Il 2 marzo 1649 il nunzio lasciò l'Irlanda dopo aver dichiarato che la S. Sede non intendeva essere rappresentata da nunzi presso potenze protestanti.

Bibl.: G. Aiazzi, Nunziatura in Irlanda di mano, G. B. R., Firenze 1854; R. Bagwell, R., in Diet. of National Biography, XVI, Londra 1921, pp. 1198-1201 (con bibl.); Pastor XIV, parte $1^{2}$, passim.

Giovanni R. (1743-1801), dopo essere stato vicelegato di Bologna e ponente di consulta, fu promosso nel 1789 da Pio VI governatore di Roma e vicecamerlengo, poi creato cardinale diacono il 21 febbr. 1794. Costretto ad abbandonare Roma per l'invasione francese, partecipò al Conclave di Venezia del 1799-1800.

Bibl.: A. Panella, R., in Enc. Ital., XXIX, con bibl.; L. Fertati, Onomasticus, Milano 1947, p. 378 (per l'indicazione di fonti biografiche su diversi membri della famiglia); Moroni, LVII, pp. 304-305 (su Giovanni R.); Y. Renouard, Les relations des papes d'Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1376, Parigi 1941, passim.

Silvio Furlani
Ottavio R. - N. a Firenze nel 1564 , m. ivi nel 1621. E ritenuto il primo librettista ed ha, come poeta, un posto considerevole nella storia del melodramma in Italia. Soggiornò anche alla Corte di Francia dal 1601 al 1603. Nel genere sacro compose i Versi cantati nella Cappella dell'arciduchessa d'Austria granduchessa di Toscana (Firenze 1619) e il libretto per la "Festa dell'Agnolo Gabriello».

Bibl.: A. Civita, O. R. e il sorgere del melodramma in Italia, Mantova 1900; A. Siderti, Gli albori del melodramma, I-II, Palermo 1903; A. Della Corte, O. R. librettista, Torino 1925.

Luisa Cervelli
RINUNCIA (DIRITTO CANONICO). - E una forma di manifestazione del potere di disposizione dei diritti. Essa consiste in un puro e semplice abbandono di un diritto soggettivo, senza peraltro la volontà di trasferirlo ad altri. Quando tale volontà non esiste si ha quindi la r. vera e propria, la quale si contrappone, quale r. abdicativa, a quella che comporta o rende possibile l'acquisto dello stesso diritto da parte di altri e che è denominata r. traslativa.

Titolare del potere di r. è il titolare del diritto
soggettivo che è oggetto della r. stessa e le condizioni o i presupposti per l'esercizio di quel potere sono l'esistenza del diritto soggettivo e l'appartenenza di esso al titolare del potere di r.

Nell'ordinamento della Chiesa l'istituto della r. riguarda prevalentemente il diritto beneficiario e quello processuale.

1) Tra l'altro un beneficio (o ufficio) ecclesiastico divento vacante per effetto della r., che è la volontaria dichiarazione di lasciare il beneficio fatta dal suo titolare e accettata dall'autorità ecclesiastica (can. 189 § i). Questa - che è per lo più quella che ha conferito il beneficio non può accettare una r. che non sia basata su una causa giusta e proporzionata e deve dare risposta al dimissionario nel termine di un mese; la r. avrà effetto dopo l'accettazione. Se la r. è condizionale, essa non conseguirà la sua efficacia se non quando sass verificata la condizione, che in materia è sempre considerata sospensiva. In particolare per i cardinali, gli ordinari e i prelati esenti, competente ad accettare la r. e il papa; per gli altri è invece l'Ordinario e il prelato con giurisdizione vescovile. La r. deve essere fatta o per scritto o a voce davanti a due testi; essa può compiersi anche a mezzo di procuratore munito di mandato speciale.

Peraltro il CIC prevede espressamente al can. 188 casi di r. presunta o tacita. Essi sono: la professione religiosa, la mancata presa di possesso dell'ufficio entro il termine prescritto, l'apostasia, il matrimonio anche solo civile, l'assunzione volontaria del servizio militare, l'abbandono dell'abito ecclesiastico, la violazione dell'obbligo della residenza e l'accettazione di un beneficio incompatibile col precedente (v. incompatibilita dei benefici). Perché la r. sia legittima occorre che sia libera, cioè non viziata da violenza e timore grave ed ingiusto, da errore sostanziale e da dolo. Ogni beneficiario, purché compos sui, e salvo un espresso divieto della legge (can. 184), è soggetto abile ad esercitare il potere di r.

Oggetto della r. può essere qualsiasi beneficio ecclesiastico, poco importa se semplice o curato, maggiore o minore, collativo o elettivo, purché la r. non loda diritti quesiti. Si tenga però presente che il chierico in sacris non può rinunziare al beneficio che costitui il titolo canonico per la sua ordinazione, ove non sostituisca ad esso altro titolo o non dimostri di possedere altri mezzi di sussistenza.
2) Nel campo processuale la r. più importante è la r. all'istanza. Essa si ha quando l'attore dichiara di volere porre fine al processo senza conseguire la sentenza di merito (can. 1740 § i). La differenza più notevole tra la perenzione e la r. sta nel fatto che nel caso della r. la parte che recede resta obbligata nei confronti dell'altra alle spese del giudizio. Sia la perenzione che la r. all'istanza sacrificano il processo ma non l'azione e quindi si distinguono dalla r. all'azione, che a sua volta non ha bisogno di accettazione e preclude ogni procedimento futuro. Così pure solo indirettamente la r. all'istanza può influire sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto vengono meno con la r. gli effetti sostanziali della domanda. La r., ove vi sia litisconsorzio, è soggettivamente divisibile.

Le condizioni che devono essere osservate perché si abbia una valida r. all'istanza o agli atti in genere sono: a) che sia fatta da persona capace di disporre dei propri diritti, dimodoché coloro che stanno in giudizio per altri (siano persone fisiche che morali) non possono rinunziare all'istanza se non siano rispettate le forme relative all'autorizzazione a stare in giudizio (cann. 1648 e sgg.) e comunque salva l'osservanza di quelle previste dalla legge per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, mentre ai procuratori occorre un mandato speciale (can. 1740 § 2; cf. cann. 1648, 1649, 1653, 1736 e 1741 ); 2) che la stessa sia accettata, almeno tacitamente, col fatto cioè di non essere impugnata dalla controparte, ed ammessa dal giudice; c) che la r. sia fatta con atto scritto e firmato dalla parte o da un suo procuratore speciale (requisito questo richiesto ad solemnitatem).

La r. può farsi in qualsiasi stadio e grado di causa,

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![img-0.jpeg](img-0.jpeg)
(fat. Eail)
In alto: PIEVE DI VERUCCHIO, dedicata ai ss. Francesco e Martino (sec. xi, ricostruita nel 1865-74). In basso: ARCO D'AUGUSTO - Rimini.

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![img-1.jpeg](img-1.jpeg)
(dall'edizione del = De Prospectiva pingendi= di P. della Francesca, Firenze 1942, tav. 7-1)
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(da W. Wseizoldi, Dürer, Vicuna 1935, pp. 210-11)
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(1st. Aadersaa)
In alto: SEZIONE DI UNA CUPOLA A CASSETTONI. Disegno autografo di Piero della Francesca (sec. xv) - Parma, Biblioteca Palatina, C. 1576. In centro a sinistra: CAVALLI DELLA BASILICA DI S. MARCO (sec. iv) - Venezia. In centro a destra: STUDIO DI CAVALLO da quello della basilica di S. Marco a Venezia, eseguito da Leonardo (ca. 1485) - Windsor. In basso: PROSPETTO DI UN QUARTIERE ideale di una città rinascimentale di Francesco di Giorgio (sec. xv) - Urbino, Palazzo ducale.

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![img-4.jpeg](img-4.jpeg)
(fol. Alinari)
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(fol. Alinari)
In alto a sinistra: ESTERNO DEL TAMBURO DELLA CUPOLA DI S. MARIA DEL FIORE, di F. Brunnellesco (ca. 1425) - Firenze. In alto a destra: PARTICOLARE DEL MAUSOLEO DI S. CELESTINO V, opera di Silvestro di Giacomo detto dell'Aquila (1500-1505) - Aquila, chiesa di S. Maria di Collemaggio. In basso: INTARSI PROSPETTICI IN LEGNO (sec. xv). Studiolo di Federico da Montefeltro - Urbino, Palazzo ducale.

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![img-6.jpeg](img-6.jpeg)

A sinistra: CRISTO RISORTO che calpesta il demonio, secondo l'iconografia bizantina (sec. XV) - Pinacoteca Vaticana. A destra: CRISTO RISORTO di P. Perugino (ca. 1495) - Pinacoteca Vaticana.

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purché sia avvenuta la contestazione della lite, non considerandosi prima di questa ancora perfezionato il giudizio, e non sia stata pronunziata la sentenza definitiva, ed è fatta - attraverso la cancelleria - al giudice che la comunica all'altra parte, fissando alla stessa un termine per dichiarare se accetta o meno la r.; dopodiché il giudice, risolte secondo il rito incidentale le eventuali questioni sulla validità della r., ne dà atto a tutti gli effetti con decreto. Come qualsiasi atto giuridico, anche la r. può essere inficiata da vizi che la invalidano a norma dei principi generali (dolo, timore, ecc.). Mentre nelle cause di interesse privato il giudice ammette sempre la r., in quello di interesse pubblico sia il promotore di giustizia che il difensore del vincolo, ove già non partecipino al giudizio, possono essere deputati a sostituire l'attore nel proseguire l'istanza.

L'oggetto della r. deve essere attentamente valutato dal giudice, allorquando ne esamina la regolarità per ammetterla, poiché gli effetti della r. sono più o meno gravi secondo i cas. Basti pensare alla r. all'intenza di appello che comporta il passaggo in giudicato (come per la perenzione) della sentenza appellata, venendo cosi implicitamente a pregiudicare l'azione. Per quanto riguarda l'accettazione della r., da essa può ragionevolmente prescindersi ove si tratti di atti ai quali non sia interessato altri che il rinunziante (ad es. : dilazione concessagli per produrre il suo testimoniule). Oltre alla r. all'istanza vi è quella a tutti o a singoli atti processuali (can. 1740 § 2), la quale ultima r. può aversi, a differenza di quella all'istanza, sia da parte dell'attore che da parte del convenuto. Nel caso dei vari atti processuali ricorre infine la r. tacita tutte le volte in cui non si pongano in essere determinate attività previste dal CIC (ad es., can. 1788) o addirittura si assumano condotte contrastanti con quegli atti.
3) Infine, al di là di quelli fin qui considerati, tre altri casi di r. specificamente previsti dal CIC meritano una particolare menzione, e cioè la r. al diritto di patronato (v.), la r. ai privilegi e la r. ai propri beni da parte di un religioso prima della professione solenne. a) La r. totale o parziale ai diritti di patrono non può pregiudicare i diritti degli eventuali compatroni (can. 1470 § 1, n. 1). b) Al privilegio concesso ad una determinata comunità o ad una determinata funzione o ad un determinato luogo non può rinunciare il privato; né una comunità o un certo possono rinunziare a privilegi loro concessi ove dalla r. derivi pregiudizio alla Chiesa o ad altri (can. 72 §§ 3 e 4). c) Prima della professione solenne deve essere fatta dal professo la r. ai propri beni; la quale però è condizionale, in quanto sarà operativa ed obbligherà anche a compiere gli atti necessari perché essa consegna effetti civili (can. 381 § 2), solo allorquando si sarà verificata la professione (can. 381 § 1).

Bim..: F. Roberti, De processibus, II, Roma 1926, p. 13 sgg.; Werne-Vidal, II, p. 163 sgg.; VI, p. 336 sgg.; M. Conte a Coronata, Instit. iuris can., III: De processibus, Torino-Roma 1941, pp. 169-71; F. Della Rocca, Istituz. di div. processuale can., Torino 1946, pp. 201-203.

Fernando Della Rocca
RINUNCIA (ASCETICA). - Distacco ascetico dai beni e dalle gioie terrestri in quanto impediscono o rallentano l'unione con Dio.

Nella dottrina evangelica l'abnegazione (v.) è requisito fondamentale (Mt. 16, 24) : la r., requisito preliminare, ne è l'indispensabile propedeutica; chiunque tentenni dinanzi alle r. richieste dalla Grazia non riuscirà a seguire Cristo nella via dell'abnegazione (Lc. 14, 33; 9, 37-62). Infatti l'abnegazione, "rifiuto" ( $\varepsilon \varepsilon \pi \chi \rho \nu \eta \sigma \iota \varsigma$ ), opposto alla persona stessa dell'asceta, cioè alla volontà propria, al desiderio di soddisfazione naturale, esercizio del tutto interiore e spirituale, presuppone praticamente la r. corrispondente ai mezzi di soddisfarsi, l'«abdicazione" ( $\dot{\varepsilon} \pi \sigma-$ $\pi \chi \gamma \dot{\eta})$ dei beni e piaceri in qualunque modo sensibili.

Dalla r. attuale o effettiva si distingue la r. abituale o affettiva. La r. attuale racchiude in sé la separazione morale, o disappropriazione (Act. 4, 37), e la separazione fisica ( $\dot{\alpha} \varphi \varepsilon \sigma \iota \varsigma$ ) : questa è attiva quando dipende da una libera determinazione, è passiva quando proviene dall'or-
dine provvidenziale (Mt. 4, 20; 19, 27; Hebr. 10, 32-34). La r. abituale consiste nella prontezza permanente a compiere ogni r. attuale richiesta dal Cristo (s. Ignazio, Es. spir., nn. 149-53).

Il primo grado di r., necessario alla salvezza, è la pron. tezza a sacrificare tutto anziché commettere un peccato mortale. Il secondo grado, proprio delle anime ferventi, sinceramente bramose di perfezione, mette l'uomo senza riserva alla disposizione di Cristo per compiere ogni suo desiderio. Il terzo e supremo grado va incontro alle r. quanto mai gravose con gioia e slancio spirituale : s. Ignazio attribuisce questi gradi all'umiltà a cagione della volontà di proprie diminuzioni e subordinazioni che li ispira (Es. spir., nn. 164-67).

La r., esercizio dell'« odio " evangelico (Lc. 14, 26), non implica disprezzo per il valore proprio dei beni creati, ma indifferenza (v.) spirituale di volontà a loro riguardo in confronto della volontà di Dio amato "sopra ogni cosa ", e mortificazione delle passioni : uno non può essere pronto ad abbandonare ciò che continua a desiderare e volere decisamente. Il prototipo della r. evangelica si può ravvisare nell'obbedienza di Abramo mentre sale per sacrificare Isacco (v.), il figlio della Promessa (Gen. 22, 1-19).

Bim..: s. Tommaso, De perfectione vitae spiritualis; s. Giovanni della Croce, Salita, i. I, capp. 5 e 13. Michele Ledrus

RINVIO RICETTIZIO. - Si ha r. r. tutte le volte che una disposizione di legge dello Stato o della Chiesa fa proprie, cioè recepisce, una o più norme legislative di un altro Stato; o, per quanto attiene ai rapporti tra Stato e Chiesa, una norma o un complesso di norme legislative rispettivamente della Chiesa o dello Stato. La legge, cosi recepita nella sua materialità, diventa propria di quello Stato o della Chiesa, e cioè di una società perfetta, che, in forza, appunto, del r. r., fornisce a quella materia l'elemento formale e vincolante e la trasforma, pertanto, in legge propria dello Stato o della Chiesa.

Il r. r. si distingue dal rinvio formale, nel quale una determinata legge della Chiesa o dello Stato fa bensì riferimento ad altra legge di altra società giuridica perfetta, ma senza farla propria, senza recepirla, ma soltanto come presupposto di determinati effetti giuridici.

Il r. r., che la legge canonica può e suole fare a norme civilistiche, chiamasi canonizzazione (v.).

Il r. r. può essere limitato ad un complesso di leggi emanate prima di una certa data. In tal caso, le leggi successivamente approvate non hanno rilevanza alcuna per lo Stato nel cui sistema legislativo si verifica la recezione. Continuano cioè ad avere vigore nello Stato recipiens determinate norme, che possono essere state abrogate o anche modificate nella legislazione da cui furono mutuate. Un caso tipico è quello offerto dalla legislazione della Città del Vaticano che recepi moltissime leggi e codici italiani vigenti al 7 giugno 1929. Ora molte di quelle leggi più non vigono in Italia (Codice penale Zanardelli; Codice di proc. penale del 1913; Codice di commercio; Codice di procedura civile; e lo stesso Cod. civ. del 1865), pur continuando ad avere vigore nel Vaticano.

Talora, e anzi più frequentemente, il r. r. è per cosi dire in bianco; cioè si applica la legge che vige nel tempo in cui si colloca il rapporto giuridico controverso, non già una determinata legge, o complesso, o sistema di leggi cristallizzate nel tempo.

Può darsi che la legge dello Stato alla quale si fa riferimento ricettizio faccia, a sua volta, riferimento alla legge di un altro Stato. E qui bisogna distinguere; se la legge del riferimento ricettizio disciplina l'istituis-giuridico de quo agitur (come è il caso più frequente) e soltanto, in casi speciali (per motivi di cittadinanza dei soggetti o di territorialità del rapporto giuridico), fa riferimento alla legge di un altro Stato, bisogna applicare la legge a cui è fatto il primo rinvio e non andare oltre.

Se invece la legge del riferimento ricettizio (come, in astratto, è pensabile anche se in pratica rarissimo) non

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disciplina affatto quell'istituto ma accoglie ex integro, con rinvio a sua volta ricettizio, una legge di altro Stato (o della Chiesa) è a questa legge che per ovvia necessità di cose occorre far capo. Recepta in ogni caso è la legge, non già la interpretazione giurisprudenziale anche se uniforme e costante della legge (quale è accolta dai tribunali dello Stato al quale la legge recepita appartiene), a meno che, per norma legislativa o consuetudinaria di quello Stato, la interpretazione giurisprudenziale non consegua, in quello Stato stesso, forza ed efficacia di legge.

Il r. r. ed in particolare la canonizzazione non può mai essere integrale o alla cieca. La Chiesa e lo Stato pongono, per necessità ovvia di logica e di morale, alcune limitazioni, derivate dal diritto naturale, da contraria disposizione di ordine pubblico o di interesse pubblico e cosiddetto buon costume (cf. citato can. 1529 e art. 31 delle cosiddette preleggi al Codice civ. ital.).

Bibl.: v. canonizzazione della legge. Corrado Bernardini
RIOBAMBA (Bolivar), diocesi di. - Città e diocesi ad est-nord-est di Guayaquil (Equador, America del Sud).

La diocesi copre un territorio di 11.015 kmq . con una popolazione totale di 374.000 ab. dei quali 373.000 cattolici; conta 40 parrocchie, 54 sacerdoti diocesani e 40 religiosi, 10 seminaristi.

La diocesi di R. suffraganea di Quito, fu elevata a diocesi da Pio IX il 5 genn. 1863. L'antica città di R. era la capitale del Regno de Puruba prima della conquista degli Incas, ma fu distrutta nel 1533. Venne di nuovo rovinata da un terremoto nel 1797 (4 febbr.) e poi ricostruita sul luogo attuale.

Bibl.: Ann. Pont. 1932, p. 339; Mac Erlean, s. v. in Cath. Enc., XIII, p. 61; Ruben Vargas Ugarte, Historia del culto de Maria en Iberoamerica y de sus imagenes y santuarios mas celebrados, $2^{2}$ ed., Buenos Aires 1947, p. 454 sgg.

Gastone Carrière
RIO BRANCO, PRELATURA nullius di. - Suffraganea di Belém do Pará, dello Stato di Pará (Brasile).

Ha una superficie di 260.000 kmq ., con una popolazione di 20.000 ab., di cui 18.000 cattolici. Ha una sola parrocchia, con 6 sacerdoti regolari, una comunità religiosa maschile ed una femminile.

Eretta nel 1907, il 30 ag. 1944 venne elevata a prelatura nullius; attualmente vi lavorano i Missionari della Consolata.

Biel.: Ann. Pont. 1952, p. 642; O Brasil Católico 1947, Juiz de Fora 1947, p. 481.

Virginio Battezzati
RIO GUARTO, diOCESI di. - Città e diocesi della provincia di Cordoba (Argentina).

Ha una superficie di 54.300 kmq . con una popolazione di 300.000 ab. dei quali 295.000 cattolici. Il clero della diocesi è composto di 30 sacerdoti diocesani e 36 regolari distribuiti in 25 parrocchie. Vi sono 10 comunità religiose maschili e 18 femminili (Ann. Pont. 1952, p. 339).

Il papa Pio XI con la cost. apost. Nobilis Argentinae nationis, del 20 apr. 1934, creò la diocesi di R. C. per smembramento da quella di Corboda, elevandone la chiesa della B. M. V. Immacolata a grado e dignità di cattedrale. E suffraganea di Cordoba.

Bibl.: AAS, 27 (1935), pp. 257-63.
Enrico Josi
RIO DE JANEIRO : v. SAN SEbastiano DI RIO DE JANEIRO.

RIO DE ORO. - Detto anche Sahara spagnolo, nel Marocco meridionale, con 2500 kmq . di superficie e 35.000 ab .

La guarnigione spagnola e la colonia penale dipendono ecclesiasticamente dalla giurisdizione dell'Ordinario castrense spagnolo. La giurisdizione ecclesiastica è stata attribuita al vescovo delle Canarie, che vi manda
periodicamente un sacerdote per l'assistenza religiosa. Non si può, quindi, parlare di una vera missione.

Giovanni Rommerskirchen
RIO PRETO, Diocesi di. - Suffraganea dell'arcidiocesi di S. Paolo, dello Stato omonimo (Brasile).

Ha una superficie di 37.500 kmq . con una popolazione di 610.000 ab., di cui 600.000 cattolici. Conta 43 parrocchie, con 32 sacerdoti diocesani e 20 regolari. Ha un seminario minore, 7 comunità religiose maschili e 4 femminili.

La diocesi fu creata dal papa Pio XI, con la bolla Sollecitudo omnium Ecclesiarum del genn. 1929, per smembramento della diocesi di S. Carlo do Pinhal, elevando a cattedrale la chiesa di S. Giuseppe di R. P. Suo primo vescovo è mons. Libanio Lofaicte.

Bibl.: O Brasil Católico 1947, Juiz de Fora 1947, p. 328 sgg.; Ann. Pont. 1952, p. 339.

Virginio Battezzati
RIORDINAZIONE. - Termine moderno, con cui si indica l'uso invalso in alcuni periodi, e soltanto in alcuni ambienti, di ripetere l'Ordinazione ritenuta invalida perché compiuta da ministri eretici, scismatici, deposti e scomunicati.

Quest'uso si lega con la teoria, che ha forti addentellati con il donatismo (v.), che riteneva invalidi il Battesimo, la Cresima e l'Ordine conferito da ministri indegni (v. sacramenti). Sebbene s. Agostino (v.) avesse dimostrato l'inconsistenza teoretica e pratica del donatismo, mettendo in chiara luce la dottrina dell'efficacia obbiettiva dei Sacramenti (opus apostolus) e l'indelebilità del carattere (v.) nei tre Sacramenti ricordati, tuttavia nei secoli di particolare decadenza teologica e morale qua e là affiorarono l'errore e la conseguenza pratica della r. già in uso presso i donatisti.

In Oriente già il can. 68 degli Apostoli (sec. iv) riconosce necessaria la r. nel caso di vescovi, preti o diaconi ordinati da ministri eretici. Il patriarca Giovanni lo Scolastico ( $565-77$ ) tentò d'imporre le r. ai monofisiti. In Occidente, sorvolando sull'errore di s. Cipriano (v.) e di Firmiliano di Cesarea di Cappadocia, va ricordato che già i Concili di Orléans (511) e di Saragouza (592) prescrissero che i chierici ariani ritornati alla Chiesa fossero riordinati. Ca. il 669 Teodoro di Cantorbery riordinò Ceadda, ex vescovo di York; il Concilio Romano del 769 prescrisse la r. dei chierici ordinati da papa Costantino; il Concilio di Soissons (853) dichiarò invalide le Ordinazioni fatte da Ebbone durante il suo governo della Chiesa di Reims; nell'881 Giovanni VIII approvò la r. di Giuseppe di Vercelli fatta da Ansperto; le Ordinazioni di papa Formoso furono ritenute invalide da Sergio III (904-11) e in parte ripetute; il Concilio romano del 964, presieduto da Giovanni XII, respinse, come nulle, le Ordinazioni di Leone VIII. Nel tormentato periodo della hoeresis simoniaca (sec. xi) il card. Umberto di Selva Candida sostenne con calore l'invalidità delle Ordinazioni fatte da ministri simoniaci, mentre s. Pier Damiani (v.) difese la dottrina vera; nella lotta delle investiture la curia romana oscillò tra la teoria di Umberto (sostenuta dal card. Deusdedit) e la dottrina del Damiani (difesa dal card. Attone e da Anselmo di Lucca). Il cardinale legato Amato più volte si attenne all'opinione del card. Umberto; e Bonizone di Sutri (v.) attesta che nell'Italia settentrionale, ca. il 1088-90, si fecero r.; nel rogr fu riordinato il diacono Poppone, già ordinato dallo scismatico Engelberto; nel 1088 il diacono Dalberto, già ordinato dallo scismatico Venzilone di Magonza, fu riordinato da Urbano II. Questa prassi divenne teoria accreditata nella Scuola di Bologna, per opera di Rolando Bandinelli (poi Alessandro III) e di Rufino (v.) e riaffiorò durante lo scisma d'Occidente (sec. xiv-xv).

Le ragioni accampate da s. Cipriano e dai donatisti per difendere la loro prassi : lo Spirito Santo non può essere conferito da chi non l'ha e i ministri indegni (eretici, scismatici, deposti, ecc.) trovandosi fuori della Chiesa non hanno la Grazia, già confutate da s. Ago-

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stino, ritornarono nel medioevo e si fusero con altre, che in momenti di particolare anarchia emersero e furono poco ponderatamente applicate: si insistette soprattutto sulla subordinazione alla Chiesa (alla gerarchia legittimamente stabilita) e si formulò il principio che per l'Ordinazione fosse necessaria non soltanto la potestas Ordinis, ma anche la licentia Ordinis exequendi (così, ad es., Ugo di Amiens, Rolando Bandinelli, Rufino), con un parallelo troppo stretto tra il potere di assolvere e quello di ordinare; si argomentava che come il sacerdote sprovvisto di giurisdizione invalidamente assolve, così il vescovo (o altro ministro) deposto, scomunicato, scismatico, eretico, essendo separato dalla Chiesa, non possiede l'officium o il mandatum exequendi Ordinis e l'opera sua è nulla. Tale dottrina, mai definitivamente condannata, ha trovato anche in tempi recenti fautori, che l'hanno presentata con molte attenuazioni e con sfumature rispondenti all'attuale progresso degli studi (cf. C. Baisi, Il ministro straordinario degli Ordini sacramentali, Roma 1935).

Questa concezione, che potrebbe definirsi marginale, anche se accolta in pratica da qualche papa, non ne compromise l'infallibilità, poiché mai si volle portare, nel caso concreto, un giudizio definitivo; contro di essa si affermò invece la dottrina comune, già enunciata nel sec. iil da papa Stefano nel celebre rescritto (nihil innovetur nisi quod traditum est) con cui respinse la teoria di s. Cipriano e dei ribattezzanti e fu poi sancita dal Concilio di Nicea (325), svolta e illustrata magistralmente da s. Agostino, e giunse, attraverso s. Gregorio Magno, a Rabano Mauro (sec. IX), ad Eugenio Vulgario e Liutprando (sec. X), a Fulberto di Chartres, a s. Pier Damiani e a Bernaldo di Costanza (sec. XI), a Ognibene, Gandolfo di Bologna e Uguccione di Pisa (sec. xit), finché trionfò con s. Raimondo di Poliafort, Rolando di Cremona, Alessandro di Hales e soprattutto con s. Tommaso (Sum. Theol., 39, 99. 60-90 [tutta la sua sacramentaria suppone questa dottrina] e Suppl., q. 38, a. 2). Il Concilio di Trento ha definito la validità del Battesimo conferito dagli eretici (sess. VII, de Baptismo, can. 4), ma si è astenuto dal dichiarare valide le Ordinazioni conferite da ministri eretici o in qualunque maniera separati dalla Chiesa, non perché su questo punto potesse sussistere dubbio, ma per non porre la dottrina di alcuni autori cattolici in opposizione con una verità definita di fede.

BibL.: L. Sabat, Les réordinations. Etude sur le Sacrement de l'Ordre, Parigi 1007; D. Pop. La défense du pape Formose, Parigi 1933, pp. 76-107; I. Tixeront, L'Ordine e le ordinas., trad. it., Brescia 1930, pp. 106-210; E. Amann, Réordinations, in DThC, XIII, it, coll. 2385-2431. Antonio Piolanti

RIOS y ALARCON, Bartolomé de los. - Teologo agostiniano, n. a Madrid ca. il 1580 , m. ivi il 4 maggio 1892. Entrò nell'Ordine nel 1597 e studiò teologia nell'Università di Alcalá. Ordinato sacerdote, ebbe la direzione dei giovani agostiniani del Collegio Complutense; dal 1622 al 1647 dimorò nel Belgio, come predicatore di corte e cappellano dell'esercito spagnolo, con importanti uffici nel suo Ordine; notevole il suo fervido apostolato mariano, svolto sotto la forma della schiavitù, poi diffusa da s. L. M. Grignion di Montfort.

Scrisse : De hierarchia Mariana (Anversa 1641), vera somma teologica mariana; Vitta coccinea sive commentarius super Evangelia Passionis et Resurrectionis Christi (ivi 1646); Horizon Marianus sive de excellentia et virtutibus B. M. V. (ivi 1647); Christus Dominus in cathedra crecis ducens et patiens (Bruxelles 1654), e altre opere.

Bibl.: G. de Santiago Vela, Ensaya de bibliografia, VI, Madrid 1922, pp. 534-45, 717; C. Burón, El p. B. de los R. y su Hicrarquía mariana, Lérida 1025; id., La causalidad de María en nuestra predestinación según el p. B. de los R., in Estudios Marianos, I (1942), pp. 285-324; S. Gutiérrez, La esclavitud mariana según el b. G. de Montfort y B. de los R., Madrid 1945; A. Musters, La souveraineté de la Vierge d'après les écrits de B. de los R., Gand 1946.

David Gutiérrez
RIPA, Matteo. - Fondatore del Collegio dei Cinesi di Napoli, n. a Eboli (Salerno) il 29 marzo

1682, m. a Napoli nel 1746. Dopo un periodo di vita dissipata, vestì a Napoli l'abito clericale il 26 maggio 1701; passò a Roma nel 1705. Nel 1707 fu da Clemente XI chiamato a far parte della missione che doveva portare la berretta cardinalizia a mons. Carlo Maillard de Tournon, legato in Cina. Il R. giunse a Macao nel 1710. Morto il Tournon il 12 luglio 1710 , il R., che era da lui accreditato allo scopo, imparata la lingua cinese a Canton, giunse a Pechino presso l'imperatore K'anghi il 6 febbr. 1711 in qualità di artista e svolse attività di missionario e di rappresentante papale.

Contrariato dai missionari, lasciò Pechino con cinque cinesi e ricchi donativi il 15 nov. 1723, sbarcò a Napoli l'11 nov. 1724 ed ottenne da Roma nel marzo 1725 di fondare in quella città un collegio per la formazione di sacerdoti cinesi, per il quale istituì la Congregazione dei preti secolari, ossia Collegio della S. Famiglia di Gesù Cristo, approvata con breve del 7 apr. 1732 che ne prese il governo. Il Collegio era destinato alla formazione di giovani cinesi aspiranti al sacerdozio; furono loro ben presto aggiunti alunni provenienti dalla dominazione turca; esso oltre che con i beni lasciati dal R. fu poi dotato anche dai pontefici. In seguito all'occupazione del Regno nel 1860 il Collegio andò soggetto a varie vicissitudini, finché, soppressa la Congregazione, i beni furono liquidati e devoluti a scopi locali.

Bibl.: Storia della fondazione della Congregazione e del Collegio de' Cinesi sotto il titolo della S. Famiglia di G. C. scritta dallo stesso fondatore M. R. e dei viaggi da lui fatti, 3 voll., Napoli 1832; N. Tchang Ti s'ien, La fondazione del Collegis cinese di Napoli e la formazione del clero cinese fatto da M. R., dimostrazione di laurea nella Facoltà teologica dell'Ateneo urbano de Propaganda Fide, 1943, in Bibliotheca Athenaei Orb. de Prop. Fide.

Carlo Corvo
RIPAIDA, Juan Martinez. - Gesuita, teologo, n. a Pamplona nel 1594, m. a Madrid il 26 apr. 1648.

Entrato nell'Ordine nel 1609, insegnò 4 anni filosofia e 19 teologia dogmatica a Salamanca, indi teologia morale a Madrid dove attese pure a rispondere alle molteplici questioni intorno alle quali veniva interrogato.

La sua opera principale resta De ente supernaturali, che avrebbe dovuto aprire il passo ad altri parecchi trattati di teologia (I. Bordeaux 1634; II. Lione 1645 ; III [contro il baianismo], Colonia 1648; nuova ed. completa: 3 voll., Parigi 1870 ; 6 voll., ivi 1871). Postume uscì il vol. IV, che tratta delle virtù teologali (Lione 1692). Il R. vi dimostra una forte penetrazione, un'ampia e fine analisi dei concetti più astrusi in un campo, già di per se stesso poco accessibile, e si rivela audace nelle sue sentenze e desideroso di esprimere qualcosa di nuovo. Le sue tesi caratteristiche sono $4:$ la parte della Grazia abituale nella santificazione; la possibilità di una sostanza creata destinata per la sua stessa essenza alla visione beatifica; l'elevazione all'ordine soprannaturale di tutti gli atti moralmente buoni, che si compiono nel mondo; la salvezza degli infedeli per mezzo di una fede larga. Pubblicò inoltre: Expositio brevis litterae Magistri sententiarum (Salamanca 1635); De fide spe et caritate (Lione 1652).

Bibl.: Sommervogel, V, 640-43; Hurier, III, 928-29; A. Astrain, Hist. de la C. de Zesús en la asistencia de España, V, Madrid 1916, p. 81; G. R. de Yurre, La teoria de la maternidad divina formalmente santificante in R. y Schaeelen, in Estud. marianos, 3 (1044), pp. 253-86; A. Arbelou Egias, La doctrina de la predestinación y de la Gracia edificaz en 7. M. R., Pamplona 1950.

Celestino Testore
RIPARATRICI. - Istituti religiosi femminili, che hanno quale scopo principale la riparazione.

1. R. del S. Cuore di Gesù. - Fondate a Lima nel 1896 da Teresa del S. Cuore.
L'Istituto intende opporsi all'opera nefasta delle sétte, specie dalla massoneria, mediante la riparazione (adorazione del S.mo Sacramento) e l'apostolato (insegnamento, assistenza ai malati, ritiri). Adottò la Regola di s. Francesco per i Regolari approvata da Leone X nel 1521, con le modificazioni e aggiunte di Leone XIII del maggio

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1888. Pio X l'i i febbr. 1910 concesse il decreto di lode e Pio XII l'approvazione definitiva delle Costituzioni il 25 ott. 1943. Attualmente sono 100 suore con 10 case.

BibL.: Arch. S. Congr. dei Religiosi, L. 45. Candido Bona
II. R. del S. Cuore di Gesù. - Fondate a Napoli nel 1875 da Isabella de Rosi (1814-1910).

Il 16 luglio 1906 la S. Sede concesse il decreto di lode, il ro luglio 1914 l'approvazione temporanea delle Costituzioni e il 30 luglio 1928 quella definitiva. E distinta in due classi : suore coriste e condiutrici e si dedica all'educazione delle giovanette, all'assistenza delle orfane e delle donne anziane, promuove corsi di esercizi spirituali per donne. Oggi conta 300 suore con 50 case.

BibL.: Arch. S. Congr. dei Religiosi, N. 23. Candido Bona III. R. dei SS. Cuori di Gesù e Maria, dette "Suore della Riparazione». - Istituto fondato a Milano il 2 ott. 1859 dal p. Carlo Salerio del Seminario di S. Calogero (attualmente Pontificio Istituto Missioni Estere) e da Carolina Orsenigo, prima superiora generale.

Le suore ebbero in principio il titolo di «Pie Signore R.», mutato nell'attuale dalla S. Sede con decreto del 17 luglio 1927. Il decreto di lode fu dato il 28 maggio 1895 e l'approvazione definitiva il 4 luglio 1906. Le Costituzioni invece furono approvate "ad septennium" il 17 luglio 1923 e definitivamente il 21 nov. 1933. Attualmente si dedica all'educazione, tutela la riabilitazione della gioventù pericolante, contribuisce al decoro delle chiese con la confezione di paramenti sacri. Dal 1896 esercita la propria attività anche in terra di missioni. Nel 1951 contava 700 suore con 40 Case.

BibL.: Arch. S. Congr. dei Religiosi, M. 60. Candido Bona
RIPARAZIONE. - Nell'uso ascetico, oltre la r. effettiva (ristabilimento dell'uomo nell'integrità originale, passaggio dalla corruzione all'incorruzione), r. suole indicare il principio meritorio che, associando gli uomini all'espiazione (v.) e soddisfazione (v.) offerta da Gesù Redentore, tende alla compensazione della gloria di Dio oltraggiato dal peccato (r. formale).

All'amore di Dio misconosciuto dal peccatore corrisponde l'offerta espiatrice, nella quale l'uomo abbraccia per amor di Dio il castigo temporale del peccato. Detta r. raggiunge il grado di sacrificio nell'immolazione, per cui l'uomo si offre alle sanzioni divine. Nell'eletto alla Grazia il peccato porta con sé un mistero di malizia e di decadimento che non può essere riparato come conviene se non dal sacerdozio, ministero (Hebr. 8, 2) ed immolazione dell'Uomo-Dio (ibid. 2, 10-15). Vero è che l'atto capitale della r., la Redenzione (v.), rimarrà esclusivamente personale al Verbo Incarnato; ma, organizzati in lui, tutti i fedeli contribuiranno personalmente alla r. complementare della Chiesa, sposa dell'Agnello (Col. 1, 24; Phil. 2, 17). Questa partecipazione è simboleggiata dalla goccia d'acqua versata nel vino destinato al S. Sacrificio (Conc. Trid., sess. XXII, cap. 7). Per essere idonei a detta r. i cristiani ricevono, nel carattere sacramentale, una graduata partecipazione al sacerdozio di Cristo (per Christum; Sum. Theol., $3^{\mathrm{a}}$ q. 63, a. 3); per essere ben disposti, ricevono nell'incorporazione sacramentale (Sum. theol., $3^{\mathrm{a}}$, q. 62, a. 1) un'associazione spirituale al ministero di Cristo (cum Christo), e nella Grazia sacramentale (Sum. Theol., $3^{\mathrm{a}}$, q. 62, a. 2) ricevono l'energia sufficiente per poter immolare se stessi (in Christo).

Sostanza della r. (sia effettiva, sia formale) è la carità a sovrabbondante" (Eph. 2, 4), compensatrice, vittoriosa, che dal cuore aperto del Divin Redentore si riversa in tutta la struttura della vita ecclesiastica, per formarla sull'esemplare consumato dell'azione riparatrice (Eph. 4, 11-18; Gal. 6, 14). La volontà riparatrice trova la sua espressione verbale negli "atti" o formole di r. (Act. 4, 24-31), e la sua espressione affettiva nella compassione per le sofferenze di Cristo (I Cor. 12, 26) : formole e sentimenti coltivati nella devozione al S. Cuore
e inculcati dalle encicll. Misereutissimus Redemptor (8 maggio 1928; AAS, 20 [1928], pp. 165-78) e Caritate Christi computis [3 maggio 1932; AAS, 24 [1932], pp. 177194). Cf. Concilio Trid., sess. VI, cap. 7; sess. XIII, cap. 8.

BibL.: R. Plus, L'iora riparatrice, trad. it., Torino 1930; V. Muzzatti, Manuale dell'anima riparatrice, $2^{\circ}$ ed., Vicenza 1930.

Michele Lodrus
RIPARAZIONI. - Le r. consistono in quel complesso di oneri finanziari, economici e di prestazioni varie, che il vincitore suole imporre al vinto a titolo di compenso per i danni sofferti e le spese sostenute durante la campagna bellica. Sogliono anche denominarsi indennità di guerra. Esse non devono essere confuse con la restituzione del territorio o dei beni contesi in possesso d'una delle parti belligeranti, né, almeno concettualmente, con le sanzioni, le quali si appoggiano su diverse norme morali e giuridiche. Le r. vanno oltre la restituzione e sono per sé più ristrette delle sanzioni, sebbene nelle imposizioni di pace non si faccia in pratica distinzione tra le seconde e le ultime. Il loro ammontare e le modalità delle prestazioni vengono di solito determinati nei trattati di pace, i quali ordinariamente contengono un titolo a parte o ciò espressamente dedicato.

Meno propriamente viene designato con io stesso termine il risarcimento dei danni eventuali, causati dalla guerra ai cittadini stranieri, ai sudditi e agli Stati neutrali. Si ritiene comunemente che lo straniero residente in altro Stato è tenuto a sopportare le conseguenze onerose della guerra come gli altri cittadini e che, pertanto, non può legalmente pretendere un trattamento di privilegio. Chi si è stabilito in un paese rimane in tutto soggetto alle sue leggi e di questo segue le sorti : può solo esigere che venga trattato alla stregua dei cittadini. Deroghe a questa norma non sono mancate nelle stipulazioni di pace, ma sono da considerarsi illegali. Riguardo ai danni sofferti dai privati cittadini, giustizia ed equità richiedono che vengano risarciti nella misura del possibile, affinché gli oneri della guerra siano egualmente ripartiti e le sue passività ricadano sulla comunità intera. Qualora il belligerente abbia compiuto atti contrari ai diritti dei neutrali, è tenuto al relativo risarcimento dei danni.

Il moderno diritto bellico trascura quasi del tutto la questione delle r. Siffatto atteggiamento è dovuto al principio positivista applicato al diritto, in virtù del quale le r. imposte con il trattato di pace non avrebbero nessun fondamento giuridico fuori della norma convenzionale, contenuta nel trattato e nella sua accettazione da parte del vinto. La teoria riduce in tal maniera un cosi importante aspetto del diritto bellico ad una manifestazione arbitraria della volontà del vincitore, sottraendo l'imposizione delle r. a qualsiasi regola vincolante e limitativa. Inoltre, soppressa la distinzione tra guerra giusta e ingiusta, riesce a concedere piena libertà alla forza vittoriosa, la quale può imporre legalmente oneri, anche se usata contro il diritto certo della parte soccombente. Una visione più integrale delle relazioni internazionali non può però accettare questa opinione.

La dottrina cattoíica sulla guerra e sulla sua conclusione, mediante il trattato di pace, ha un tutto diverso orientamento. Fin dalle origini, i suoi massimi esponenti hanno fondato l'edificio del diritto internazionale sul principio dell'eguaglianza dei soggetti della società delle genti, e hanno stabilito c'vme prima regola fondamentale, alla quale devono sottostare le loro relazioni, la norma de.ivante dalla giustizia commutativa, che richiede l'equilibrio tra il dare e l'avere, tra la r. e il danno. Questa norma è stata applicata al caso particolare delle r.; essa, insieme con il principio più generale che la guerra è giusta solo quando è mossa in difesa

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di un diritto certo e grave, ha portato alla conclusione che unicamen e il vincitore in giusta guerra ha la facoltà di imporre al vinto degli rneri a titolo di r. per i danni sofferti e le spese incontrate nella condotta delle ostilità. Nelle condizioni di pace conseguentemente questi può imporre al vinto un certo ammontare di contribuzioni, che, in linea astratta. eguaglino i danni sofferti per la difesa e la rivendicazione del proprio diritto. La sua facoltà però trova un limite morale e giuridico nel principio della giustizia commutativa, che comanda il mantenimento dell'eguaglianza tra il danno e il suo risarcimento.

Presso i maggiori teorici cattolici questa conclusione viene rigidamente mantenuta e conduce ad altre conclusioni pratiche, che ad un moderno non possono non apparire eccessive. Il Suárez, p. es., sostiene che, se le r. non fossero sufficienti, diverrebbe lecito uccidere alcuni nemici colpevoli o privarli della libertà; non solo, ma, se i boni dei colpevoli non potessero sopperire alla r. dei danni, ammette come lecito rifarsi sui beni degli innocenti e ridurli in servitù. Più sobrio si dimostra il de Vitoria, mentre il Molina, impostando il diritto delle r. sull'ecgualitas della giustizia commutativa, arriva a deduzioni che non sono molto lontane da quelle del Suárez. Al filone della stessa tradizione si ricollega il Tapanelli, presso il quale, tuttavia, comincia a temperarsi il rigore dei predecessori (cf. A. Vanderpol, La doctrine scolastique du droit de guerre, Parigi 1918, passim).

Il loro atteggiamento teorico, logicamente insonnrabile se riferito alla norma della giustizia commutativa, nella sua sostanza si p