di tutte è la p. eucaristica della festa del Corpus Domini e in occasione dei congressi eucaristici sia nazionali che internazionali.
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P. grandi e pittoresche si fanno in Spagna, famosa quella, p. es., del Rosario o quella della durata di ro-12 ore nella Settimana Santa a Siviglia e in altre città spagnole. In Germania fiorirono negli ultimi anni le p. penitenziali notturne fatte da uomini durante la Quaresima.
Bibl.: L. Eisenhofer, Handbuch der hath. Liturgik, I. Friburgo in Br. 1932, pp. 263-64; G. Schnuber, Wallfahrt und Valtation, Düsseldorf 1934; H. Garcia, La Semana Santa de Madrid en el siglo XVIII, Madrid 1935; G. Schreiber, Volk und Valtation, Monaco 1936; id., Deutschland und Spasien, Dusseldorf 1936; B. Kütting, Peregrinatio Religiosa... in der alten Kirche, Menzter 1930; M. Righetti, Man. di sipr. liturg., I. $2^{4}$ ed., Milano 1930, pp. 332-41. Pietro Soffrin
II. Diritto canonico. - Nell'attuale disciplina della Chiesa le p. si distinguono in ordinarie e straordinarie; le prime sono legate a giorni fissi dalla liturgia o da consuetudini locali, come quelle della festa della Purificazione della B. Vergine, della Domenica delle Palme, del giorno del Corpus Domini, delle Rogazioni; le seconde vengono indette in circostanze speciali di carattere pubblico, come sarebbero le p. di penitenza per implorare la cessazione di un flagello, in caso di peste, guerra, fame, siccità, ecc. (Cuarcoson. Episc., lib. II, capp. 16, 21, 32, 33 n. 8 sg.; Rituale Romanum, tit. IX, cap. 1, n. 8; CIC, can. 1290 § 2). Le p. si distinguono ancora in pubbliche, a cui propriamente conviene la definizione data sopra a norma del can. 1290 § 1, e privato, che o si fanno in edifici privati o da persone private senza vera convocazione di tutto il popolo fedele. A queste ultime si accomunano quelle che sono fatte dal clero e fedeli, addetti ad una particolare chiesa o che vengono condotte per le vie dai regolari o "fratelloni" (cf. S. R. Rota, 3 febbr. 1922: AAS, 14 [1922] p. 397) Si distinguono poi p. teoforiche e non teoforiche.
Anche questa forma di culto pubblico è disciplinarmente regolata dal CIC (cann. 1290-95), che tratta delle p. in genere e in specie della p. del Corpus Domini. Solo il Papa ha il diritto di indire p. pubbliche, sia ordinarie che straordinarie, per tutta la Chiesa; mentre gli Ordinari locali possono permettere nelle loro rispettive diocesi le p. straordinarie e trasferire o anche abolire le ordinarie, fatta eccezione della p. eucaristica permessa dal CIC anche ai regolari durante l'ottava del Corpus Domini.
I. Rituale Romanum (tit. IX, capp. 6-14) indica le seguenti p. straordinarie per causa di pubblica utilità : 1) per chiedere la pioggia; 2) la serenità; 3) per scongiurare una tempesta; 4) per propiziczione in tempo di carestia; 5) di mortalità o di peste; 6) di guerra; 7) o di qualsiasi altra calamità; 8) per ringraziamento; 9) per traslazione di reliquie.
Tranne che fruiscano di particolari privilegi (come i Domenicani per le p. fatte nella $1^{6}$ domenica di ott.). i religiosi, anche esenti, dipendono dal vescovo per le p. condotte fuori delle loro chiese e dei loro chiodtri (can. 1293). Ma se mancano di chiostro, possono liberamente incedere processionalmente anche nella via contigua al convento o alla chiesa (S. Congr. dei Riti, 27 luglio 1628). Tanto maggiormente hanno necessità della licenza dell'Ordinario, per condurre p., i Capitoli, i parroci, i rettori di chiese, le confraternite e tutti gli altri enti morali diocesani, cui è espressamente vietato di introdurre nuove p. e trasferire o sopprimere quelle già esistenti senza il permesso del vescovo, con il quale anzi devono cooperare per eradicare, in caso, abusi o cattive abitudini. Le facoltà dell'Ordinario al riguardo non vengono meno di fronte a consuetudini o a prescrizioni immemorabili in contrario: perché a lui solo spetta la sorveglianza disciplinare del culto (S. Congr. dei Riti, Tarent., 3 febbr. 1922). Ai parroci compete il diritto di guidare e ordinare qualunque p. ordinaria pubblica nell'ambito delle rispettive parrocchie, anche se indetta da regolari, tranne quella eucaristica, organizzata da costoro nell'ottava del Corpus Domini e condotta fuori di chiesa (can. 467, 7; Commiss. per l'interpretazione del CIC, 12 nov. 1922: AAS, 14 [1922], p. 395; 17 [1925], p. 582).
Alle p., sia ordinarie che straordinarie, di carattere pubblico, devono prendere parte tutte le famiglie religiose maschili; mentre alle p. proprie di una chiesa particolare
sono tenuti solo i chierici beneficiati o comunque addetti al servizio della medesima (can. 1294). Spetta all'Ordinario il diritto e il dovere di prescrivere a norma delle leggi disciplinari e liturgiche tutto ciò che riguarda l'ordine di precedenza fra le persone partecipanti, il luogo, il tempo e le cerimonie o riti da osservarsi nelle p., onde sia raggiunto lo scopo di simili manifestazioni di culto.
In Italia, quando si svolgono fuori dei luoghi destinati al culto, le p. sono soggette all'autorizzazione dell'autorità di Pubblica Sicurezza (art. 25 T. U. Leggi P. S. 18 giugno 1931, n. 773).
Bibl.: B. Oorti, Synopsis rerum moralium et iuris pontificii, Roma 1912, coll. 3148-54. Cf. inoltre i vari commenti al CIC e S. Goyenèche, An verbi significatio "claustra" in can. 1193 codem cit ac septa, in Consm. pro rella., 6 (1923), pp. 23-24; E. Benedetti, Diritti del parroco sulle p., in Perfice munus, 1 (1926), pp. 234-39; A. Mancini, Processiones in alieno territorio, in Palestro del clero, 6 (1927), pp. 583-84; J. Garcia F. Bayon, Processiones parroquiales, in Illutr. del clero, 25 (1931), pp. 299301; P. Vito, Il parruco e le pubbliche p., in Palestra del clero, 13 (1934), pp. 555-57.
Luigi Fini
III. Nelle religioni non cristiane. - La p. si trova in tutte le religioni perché sempre gli uomini sperimentano il bisogno di onorare le loro divinità, di supplicarle in caso di necessità, di implorarne il perdono in caso di falli commessi. Essa, pertanto, oltre a un omaggio reso alla divinità è anche un'esaltazione del gruppo il quale dal suo procedere ordinato con canti, danze, preghiere, gesti ritmici, spesso con vesti e distintivi uniformi, sente rafforzata la sua compagine religiosa-sociale.
Anche i primitivi praticano la p. E nota, grazie alle descrizioni di missionari ed esploratori, quella che gli Arunta australiani chiamano inticiuma e che, con altro nome, è praticata anche presso altre tribù. Essa consiste nel procedere processionalmente verso il luogo dove si ritiene abbia sede l'antenato totemico della tribù e nel provocare a scopo di fecondità la dispersione di frammenti di pietre di quel luogo che si crede ricco di potenza fertilizzante.
In Cina e in Giappone i riti processionali sono frequenti e pittoreschi. In Babilonia la p. era di tipo onorario e consisteva nel recare in giro per la città la statua del dio seduto su di un trono e preceduto dalla sua corte. In Egitto la p. era anche più entusiasmante perché in quella circostanza il simulacro del dio, sempre gelosamente rinchiuso nel penetrale più intimo del santuario, veniva posto su di un carro a forma di barca e, se la p. procedeva sul Nilo, sacerdote e popolo accompagnavano il simulacro dalla sponda con danze, cantici e luminarie che Erodoto descrive (II, 39-63).
In Grecia p. solenni erano: quella delle Panatenee raffigurata nel fregio del Partenone, quando tutte le classi della città salivano al tempio per offrire un peplo ad Atena; quella che precedeva l'inizio dei giuochi d'Olimpia, formata dai magistrati della città, dai sacerdoti, da rappresentanti delle varie città che si recano ad offrire a Zeus un solenne sacrificio sull'Abis. Per le p. in Roma v. pompa.
Nelle religioni misteriche le p. avevano una parte notevolissima. Nei misteri eleusini (v.) era celebre quella che riportava da Atene ad Eleusi le "cose sacre». Nei misteri isiaci grandiosa era la p. che accompagnava il simulacro della dea dal suo tempio alla riva del mare, al riaprirsi della navigazione (navegium Iridis, del 5 marzo, descritta con colori smaglianti da Apuleio [Metam., XI, 8 sgg.]). Alla chiusura delle feste pubbliche di Cibele, in Roma, il 27 marzo, una solenne p. accompagnava il simulacro della dea dal suo tempio del Palatino al fiumicello Almone sull'Appia dove aveva luogo la lavatio della statua argentea della dea. - Vedi ter. II.
Bial.: K. Prümm, Religionsgeschichtl. Handbuch, Friburgo in Br. 1943, v. indice.
Nicola Turchi
PROCESSO. - Per p. in senso lato s'intende un complesso di norme che regolano e disciplinano una qualsiasi procedura diretta all'accertamento e alla definizione o alla realizzazione di una situazione giuridica o di un atto o di un negozio giuridico. Pro-
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cedura, pertanto, che può essere giudiziale o amministrativa o anche diretta alla formazione di norme legislative; può essere solenne o sommaria, ordinaria o eccezionale, orale o scritta, o prevalentemente orale o prevalentemente scritta o essenzialmente documentale ecc.
In senso canonico sono da distinguere peraltro due fondamentali tipi di p.: quello giudiziale di cui ai cann. dal 1552 al 1916 e dal 1933 al 1998 ed il p. amministrativo; di un p., o più precisamente di una procedura diretta alla elaborazione di norme legislative, nel diritto canonico, non può a rigore di termini parlarsi, anche perché il Supremo Legislatore nella Chiesa è, ex natura rei, legibus solutus.
Sommario: I. P. giudiziale. - II. P. giudiziale canonico. III. Procedimenti speciali. - IV. P. di S. Ordinazione. - V. P. super rato et non consummato. - VI. P. di separazione personale. VII. Privilegio paolino. - VIII. P. di beatificazione e canonizzazione. - IX. P. amministrativo canonico.
I. P. giudiziale. - Il p. giudiziale è il complesso di norme dirette alla realizzazione pratica di una azione (v. azione), vale a dire il complesso di norme formali attraverso le quali una concreta volontà di legge è accertata da un giudice (v.), cioè da un organo che si sostituisce con la sua attività obiettiva all'attività delle parti private o pubbliche (v. parti) : onde la definizione del can. 1552 § i : «Nomine iudicii ecclesiastici intelligitur controversiae in re de qua Ecclesia ius habet cognoscendi, coram tribunali ecclesiastico, legitima disceptatio et definitio».
1. Cenni storici. - Originariamente il p. giudiziale canonico derivò da tre fonti o, più propriamente, trasse la sua struttura da tre complessi di norme: il romano che fu sempre prevalente, il germanico e l'elemento prettamente canonico, che scaturiva dallo stesso tessuto connettivo della società perfetta ecclesiastica e anche dalla tradizione e dalla mentalità del pensiero filosofico cristiano. Con l'evolversi dei secoli e degli istituti, questo terzo elemento ebbe sempre più ampio sviluppo, onde dalla celebre costituzione di Clemente V del 1306 (v. corpus iuris canonici), istitutiva del p. sommario, si arriva alle Riforme tridentine, alla giurisprudenza della S. Romana Rota (specialmente importante nel sec. xvir, v. tribunali della s. sede. III), agli istituti processuali di Benedetto XIV (1741-48), per giungere poi alle istruzioni della S. Congregazione del 1840 e del 1883 e alla Riforma Piana del 1908.
L'attuale I. IV del CIC, in definitiva, non si discosta, per quanto attiene all'origine dei suoi istituti, dalle tradizionali fonti romane, germaniche e prettamente canoniche, pur recependo moderatamente alcuni elementi dei vigenti diritti degli Stati e alcuni principi della moderna dottrina processualista.
2. Necessità del p. - La necessità di un p. giudiziale dipende normalmente dal contrasto o disaccordo delle parti, onde, in vista appunto del contrasto, si rende necessario l'intervento dell'attività sostitutiva del giudice; meno frequentemente, specie in contentiosis, accade che non sia possibile realizzare un determinato fine giuridico attraverso l'accordo o l'acquiescenza delle parti, ma è obbligatorio, a malgrado dell'accordo, far luogo ad un formale giudizio. Veramente, mentre nel diritto positivo degli Stati esistono categorie nelle quali l'intervento dell'autorità giudiziaria è necessario, appunto perché un determinato effetto non può realizzarsi che attraverso un regolare giudizio (così, ad es., nel diritto italiano l'accertamento del reato e l'applicazione delle pene, le cause de statu personarum, ecc.), nel diritto canonico può dubitarsi che esista un principio analogo, poiché nel diritto canonico all'applicazione di pene si procede (e in pratica normalmente) anche in via amministrativa e non si esclude che saltem iure extraordinario, previa cioè Commissione pontificia, le stesse controversie de statu personarum (e specialmente quelle matrimoniali) possano risolversi nell'ambito di una procedura amministrativa.
II. P. giudiziale canonico. - 1. Caratteristiche. E da ammettere : a) che il p. giudiziale canonico è preva-
lentemente scritto. Infatti, forma scritta deve rivestire l'atto introduttivo del giudizio (il libello introduttivo di causa : can. 1706 e sgg.); forma scritta, la citazione (can. 1711 e sgg.), la contestazione della lite (can. 1726 e sgg.), le varie istanze che nel corso del giudizio si dirigono al giudice, e particolarmente quelle dirette alla proposizione di una questione incidentale (can. 1837 e sgg.), le difese delle parti (can. 1863), i provvedimenti del giudice (can. 1873), i mezzi d'impugnativa (can. 1878 e sgg.), mentre di ogni dichiarazione orale, e specialmente di ogni prova, deve redigersi processo verbale scritto. Tuttavia l'oralità non può dirsi completamente esclusa. In via eccezionale anche l'atto introduttivo del giudizio può essere proposto oreterno (can. 1707), in sede di concordanza o tentata concordanza del dubbio (litis contestatio); non sono infrequenti, specie innanzi al Tribunale della S. Romana Rota, discussioni orali tra le parti; esibite le difese scritte, la discussione orale, sia pure moderata - e ad aliquid illustrandum (can. 1866 § 2), e presso il Tribunale della S. Romana Rota piuttosto per questioni di fatto che di diritto - può essere concessa; la stessa pubblicazione della sentenza può essere fatta citando partes ad audiendam sententiae lectionem solemniter factam a indice pro Tribunali sedente (can. 1877).
b) Che il p. giudiziale canonico è, nei confronti dei terzi, normalmente segreto; la pubblicazione costituisce la regola tra le parti nel senso che di tutti gli atti e documenti e prove della causa le parti hanno diritto ad avere cognizione, salvo tuttavia l'eccezione costituita dal can. 1623 § 3 onde : "Imo quoties causae vel probationum natura talis sit ut ex actorum vel probationum exulgatione aliorum fama pericitetur, vel pracheatur causa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oria tur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando adstringere ad secretum servandum ". In sostanza non può il giudice tener conto di prove che non siano, almeno sotto il vincolo del giuramento de secreto servando, comunicate agli avvocati delle parti.
c) Che nel p. giudiziale canonico, il principio inquisitorio è realizzato, nel senso che molte attività possono e talora debbono essere compiute ex officio dal giudice (così, ad es., il giudice può ex officio suscitare la trattazione di una questione incidentale [can. 1837]) retractare ex officio la sentenza affetta da nullità (can. 1897 § 2); correggere o revocare ex se, prima della definizione del merito della causa, la sentenza interlocutoria (can. 1841); disporre ex officio l'intervento di un terzo (can. 1853); dichiarare ex officio la chiusura dell'artuatoria - il cosiddetto conclusum in causa (can. 1860 § 2) -; mentre particolarmente nel campo probatorio il giudice ecclesiastico è fornito di larghi poteri inquisitori, sia per l'interrogatorio delle parti, sia per la citazione ex officio dei testi non indotti dalle parti (can. 1759), sia per l'ammissione e la nomina dei periti (can. 1792), sia in tema di accesso e ricognizione giudiziale (can. 1806), sia in tema di giuramento non soltanto supplettorio (can. 1829), ma anche decisorio (v. giuramento).
Tuttavia se l'impulso del giudice nelle controversie ecclesiastiche è prevalente, sia in teoria astratta, sia specialmente in concreto, in quanto appunto oggi il $99 \%$ dei giudizi verte in materia matrimoniale, vale a dire in controversie de bono publico e quanto meno de salute animarum (cioè in cause nelle quali il vigente diritto positivo ecclesiastico consente più ampi poteri di impulso ex officio), non mancano, specie nelle cause di mero interesse privato, attività esclusivamente o almeno prevalentemente riservate all'impulso di parte.
Ma soprattutto vige il principio fondamentale per cui il giudice non può mai ex officio dare l'impulso iniziale ad una causa, onde la regola nemo index sine parte, pur potendo peraltro questa parte essere talora una parte pubblica, cioè il Promotore di Giustizia (v.). Sussiste, peraltro, anche nelle cause matrimoniali una prassi o quanto meno un indirizzo, onde non appare conveniente che il giudice, animato da eccessive zelo, debba costringere le parti (quando nessuna di esse si rende diligente) a trattare, a istruire e a discutere la causa. L'eccesso di
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zelo di alcuni giudici inferiori diretto a costringere le parti, una volta introdotta o anche istruita la causa, a discuterla oppure a rinunciare alla medesima, non trova forse giustificazione nel Codice, ma soprattutto non trova ragioni di pratica opportunità a suo favore.
Se le parti intendono soprassedere alla trattazione di una causa matrimoniale non c'é ragione per sollecitarla. Il giudice attende il decorso del termine perentorio e, questo verificare, dichiari perento il giudizio (cann. 17361739); è il massimo che puó e che deve fare, senza venire meno al suo dovere e soprattutto a principi di opportunità e convenienza.
d) In via di massima il p. canonico è cosparso di termini preclusivi : $\alpha$ ) preclusioni per proporre domande ed eccezioni (can. 1628 e sgg.); \%) preclusione attinente al mutamento della stessa formola della contestazione della lite (can. 1731, n. 1); $\gamma$ ) preclusioni in tema di prova per il contumace (can. 1842 e sgg.) e l'interveniente in causa (can. 1832 \$ 3); $\delta$ ) preclusioni per l'ammissione di nuove prove dopo la pubblicazione delle testimonianze e del conclusum in cansu (cann. 1786 e 1861 \$ 1), e in sede di appello (can. 1891 \$ 1). Tuttavia il rigore teorico di siffatte disposizioni è praticamente temperato e dalla norma legislativa che consente al giudice, di volta in volta, la deroga per giuste, o gravi o gravissime ragioni, e specialmente lo è di fatto (e deve esserle) in conseguenza di un'applicazione liberale di queste norme, specie nelle cause matrimoniali (alle quali, come già detto, si riconduce oggi il $99 \%$ delle cause ecclesiastiche). Aggiungasi la considerazione che in materia cosí delicata non devono frapporsi ostacoli, in qualunque grado e stato di giudizio, alla ricerca della verità. Rigorosamente preclusivi sono, come è ovvio, i termini per l'esercizio dei mezzi d'impugnativa (cann. 1881, 1883, 1893, 1895, 1905, 1847).
E da considerare pure che il rigore di alcuni di questi termini perentori è temperato : $\alpha$ ) dalla lunghezza, in verità talora eccessiva, di alcuni di essi; come quelli della querela di nullità insanabile ( 30 anni) e della restitutio in integrum e anche dedurre l'evidente neglectum legis praescriptum (4 anni). $\beta$ ) Che in materia de statu personarum (prelicamente matrimoniale) non ci sono termini, onde l'appello (anche se talora chiamato retractatio causae), finché non sussiste una doppia conforme, è sempre ammissibile; come pure, secondo una certa dottrina, accolta anche dalla giurisprudenza rotale, l'appello del Difensore del Vincolo, pro sua conscientia (can. 1987) è pur esso sempre ammissibile; mentre la facoltà delle parti di chiedere, pur dopo due sentenze contrarie, la nuova istanza, in base a nuovi e gravi argomenti e documenti, non è soggetta a termini perentori (can. 1989).
e) Nel vigente diritto canonico prevale il principio della comunicazione indiretta, in quanto le parti non si scambiano e non si notificano direttamente le istanze, le richieste e gli stessi motivi di gravame, ma indirettamente, per tramite del giudice; e lo stesso giudizio non si inizia con citazione notificata da parte a parte ma con un libello presentato al giudice (can. 1706), che il giudice deve ammettere (can. 1709) : onde, una volta ammesso, la citazione è disposta dal giudice medesimo (can. 1712).
2. Fonti precipue del p. giudiziale canonico. - Come si è già accennato, la fonte precipua del vigente p. giudiziale canonico promana dai canoni che vanno dal 1552 al 1916 e dal 1933 al 1998 e che comprendono pertanto i primi 21 titoli del I. IV, fatta eccezione: a) del tit. xvir che tratta dell'esecuzione delle sentenze, che nel diritto canonico è da riconoscere come attività meramente amministrativa; $b$ ) del tit. xviri, diviso in due capi : il primo dei quali tratta di un istituto di natura sostanziale, cioè della transazione (v.), il secondo del compromesso in arbitri che è bensi un istituto processuale, ma che una norma, in verità troppo breve e frettolosa, come quella del can. 1930, disciplina facendo riferimento, e cioè canonizzando le norme dei rispettivi diritti civili loci in quo compromissum initur. Questo nucleo fondamentale di leggi processuali, che ben potrebbe chiamarsi il vigente diritto processuale comune della Chiesa, ha l'indubbio pregio tecnico di disciplinare in un corpo unico una
complessa materia, che prima della codificazione pianobenedettina era contenuta in una colluvio di fonti disparate nel tempo, nell'oggetto e nella struttura. Prima del CIC infatti il processualista doveva tener conto: a) di vari titoli delle Decretali di Gregorio IX; b) delle celebri Clementine Dispendiosa e Suspe, istituire del processo sommario; c) delle regole della Cancelleria; d) di alcune disposizioni del Concilio di Trento; e) delle celebri costituzioni Dei miseratione e Si datam di Benedetto XIV per i p. di nullità matrimoniale e di S. Ordinazione: f) di numerose altre Costituzioni pontificie: g) di varie istruzioni delle S. Congregazioni Romane (S. Congr. Ep. et Reg. 26 marzo 1886; Concilio 22 ag. 1940; S. L'ffizio 20 giugno 1883 ecc.); h) e finalmente delle norme processuali della Sapienti Concilio ( 29 giugno 1908) delle allegate Leges propeine della S. Rota e della Segnatura Apostolica e successive Regulae sercandae (4 ag. 19:0; 6 marzo 1912; 3 nov. 1915).
Il vigente diritto comune processuale è peraltro completato e talora derogato; a) dalle norme vigenti presso il Tribunale della S. Romana Rota ( 29 giugno 1934) e relative integrazioni costituite da provvedimenti normativi, da risoluzioni approvate dalla Plenaria degli L'ditor: e talora confermate dal Sommo Pontefice, ecc. (v. G. Pinna, Praxis industrialis canonica, Roma 1952). Non sembra dubbio che le norme speciali della S. Romana Rota, anche se talora possano ritenersi contrastanti con le norme del diritto comune, prevalgono al medesimo: $\delta$ ) dalle norme vigenti presso il Tribunale della Segnatura Apostolica, che sono ancora quelle del 29 giugno 1908 e 6 marzo 1912, aggiornate in alcuni particolari non tanto da provvedimenti formali, quanto da una costante grassi: c) dalle norme emanate dalla S. Congregazione dei Sacramenti per le cause di nullità di matrimonio, del 24 luglio 1936. Si discute della validità di alcune - in verita poche - fra queste norme che appaiono in contrasto con il diritto comune. La più autorevole dottrina, che ha a suo favore anche qualche precedente, ricavato dalla giurisprudenza rotale, è piuttosto nel senso di ritenere inefficace la norma dell'istruzione, che per ipotesi si rivelasse contraria alla legge del Codice. Speciali norme per particolari istituti processuali si contengono in norme emanate dalla S. Congregazione del S. L'ffizio e dalla S. Congregazione dei Sacramenti.
E da notare altresí come per i fedeli di rito orientale viga ormai un complesso regolamento processuale costituito dal motu propria del 6 genn. 1950 (AAS, 42 [1950], pp. 5-120). Questo regolamento, che in definitiva costituisce il I. IV del futuro CIC pro Ecclesia Orientali, appare assai più pregevole del I. IV del CIC pro Ecclesia Latina, in quanto esso è stato elaborato tenendosi conto degli inconvenienti di una prassi ultra trentennale e delle critiche che la dottrina aveva rilevato in subiecta materia.
3. Struttura generale del p. giudiziale comune. - Esso è rilevabile attraverso il riferimento di voci specifiche di questa Enciclopedia: a) per il giudice e la sua competenza si vedano le voci : competenza; giudice ecclesiastico; presidente di tribunale; tribunali ecclesiastici; tribunali della s. sede. b) Per gli ausiliari del giudice, v. difessore del vincolo; notaio; ferito; promotore di giustizia. c) Per il concetto di parte e difensori, v. attore; avvocato; capacità; seo. d) Per l'introduzione e l'inizio della causa, v. contestazione della lite; denuncia; istanza; libello. e) Per le prove, v. confessione (mezzo di prova); documento. V. Il d. nel diritto canonico; giuramento; perito; presunzioso; vestimoni. f) Per gli effetti della pendenza della lite, v. lite pendente; per la conclusione in causa, v. conClinio in causa. h) Per la percezione d'intenza, v. decadenza; istanza; percezione. i) Per l'id quod in iudicio deducitur, v. azione; delitto; eccezione. f) Per il concetto di res indicatu, di sentenza e dei relativi mezzi d'impugnativa della sentenza v. appello; decerto; querela di nullita; restituzione in integrum; sentenza: opposizione del terzo.
Al p. giudiziale può farsi luogo : a) ogni qualvolta la materia controversa è di natura giudiziale, ed è di natura giudiziale tutte le volte che si controverta della lesione di
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un diritto soggettivo o dello accertamento di un fatto giuridico, purché l'azione stessa non sia diretta alla censura o all'annullamento di un provvedimento amministrativo (can. 1601). Veramente questo è uno dei punti più gravi e più oscuri del vigente diritto processuale canonico. Mentre da alcuni si vorrebbe, e forse giustamente, ammettere azione giudiziale tutte le volte che sussiste un diritto soggettivo, anche se leso da un atto amministrativo (fatta naturalmente eccezione per i casi nei quali la norma canonica, negando espressamente azione giudiziale, affievolisce il diritto soggettivo a interesse legittimo), da altri, che hanno a loro favore un prevalente indirizzo di giurisprudenza rotale e la costante prassi delle S. Congregazioni, la norma del can. 1601 è intesa in un senso quanto mai rigoroso, nel senso cioè che veramente l'esistenza di un atto amministrativo preclude l'azione diretta alla reintegrazione del diritto leso, anche ai soli limitati effetti del risarcimento dei danni. 8) Ogni qualvolta la via giudiziale non sia stata prevenuta dal ricorso che una parte abbia fatto ad una S. Congregazione, senza che l'altra parte abbia espressamente eccepito in merito: è questa la norma contenuta nel disposto del n. 10, art. 11, cap. 3 delle Normae peculiares della Sapienti Consilio. Per questo fenomeno di acquisizione amministrativa, dunque, una qualunque controversia, anche se per sua natura di carattere giudiziale, può essere esclusa dal processo strettamente giudiziale, e rimanere definitivamente compromessa alla via amministrativa.
III. Procedimenti speciali. - Il p. comune canonico, come si è già accennato, è disciplinato dai menzionati titoli del I. IV del CIC. E questo il p. ordinario, che però non comprende soltanto la pura e semplice procedura relativa alla proposizione, allo sviluppo e alla definizione di un giudizio anche nelle istanze di impugnativa; ma altresi la disciplina dei presupposti dell'azione e del p. e persino della configurazione di alcune azioni speciali come la rei sequestratio et inibitio exercitii iuris (cann. 1672-75, v. sequestro; la nuova opera e il danno temuto [1676-78]), la nullità (v.) degli atti (1679-83); le azioni rescissorie e di restituzione in intero (v. azione e cann. 1684-89); i rimedi possessori (cann. 1693-1700). Non si tratta in sostanza di un libro di contenuto meramente formale, in quanto in esso si disciplinano alcuni istituti attinenti piuttosto al diritto sostanziale che al diritto processuale.
1. P. criminale. - Questo complesso di norme, che è stato appunto chiamato p. ordinario canonico, è applicabile alle generalità dei p. contenziosi e cioè dei p. che vertono su materia civile e non penale; questo come principio di massima. Senonché il giudizio criminale di cui si cann. 1933-59, fatta eccezione di norme particolari attinenti alla denuncia (v.), alla istruttoria previa (inguisio, v. imposizione giudiziale), alla correzione (v.) del delinquente (che è un mezzo con il quale il p. criminale può essere evitato se il reo si rende subito confesso e non si verte nell'ipotesi di ciò ai cann. 1948-49), alla accusa del Promotore di Giustizia (accusa che, si noti bene, non è obbligatoria come è l'azione del Pubblico Ministero, secondo i codici di procedura penale laici, ma dipende dal precetto dell'Ordinario, can. 1954), il giudizio criminale, dicevamo, fatta eccezione di queste che sono piuttosto integrazioni che modifiche, è regolato nella sua struttura dalle stesse norme che regolano il p. contenzioso. Mentre perciò, specialmente negli Stati dell'Europa continentale, si è abituati a contemplare un p. penale, che per le sue caratteristiche di oralità, pubblicità, concentrazione processuale ecc., molto si differenzia dal p. contenzioso, nel diritto canonico la struttura dei due p. è sostanzialmente identica, si verifica cioè in esso, servatis servandis, lo stesso fenomeno di amalgamazione delle due procedure che, in un certo senso, si riscontra nel diritto inglese, salvo naturalmente che nel diritto inglese prevale il principio dell'oralità e pubblicità, mentre nel diritto canonico il principio della scrittura e segretezza.
2. P. sommario. - Il p. canonico sia contenzioso che criminale, cosi come risulta dal complesso dei canoni che lo disciplinano, è indubbiamente una procedura for-
male, macchinosa. E data bensì facoltà al giudice di renderla più agevole, stabilendo termini brevi, chiudendo ad un certo momento l'istruttoria con il dichiararsi sufficientemente informato della verità delle cose, con il rinviare al merito la definizione di questioni inedentali, che, trattate separatamente, comporterebbero grande perdita di tempo, ma a parte questi poteri e facoltà del giudice, dei quali il medesimo non può essere obbligato a far uso, non sussiste nel vigente diritto canonico un p. sommario o breve in contrapposto al p. ordinario o solenne. Il nuovo ordinamento processuale dei fedeli di rito orientale (pubblicato il 6 genn. 1950, artt. 1-576; AAS, 42 [1950], pp. 5-120), conosce invece il p. innanzi al giudice unico che ben può dirsi un p. sommario (cann. 452-67). L'unica forma di processo sommario che il vigente Codice di diritto canonico conosce è un tipo speciale di p. matrimoniale, il p. matrimoniale documentale dei cosiddetti casi eccettuati (cann. 1990-92).
3. P. matrimoniale. - Occorre premettere come il p. matrimoniale sia anch'esso sostanzialmente regolato dalle norme dell'ordinario p. contenzioso. Queste norme sono integrate dai cann. dal 1960 al 1992 che trattano del foro competente alle cause matrimoniali (cann. 1960-65), della formazione del Tribunale (che deve essere sempre collegiale; cann. 1966-69), dei diritti e doveri del Difensore del Vincolo ([v.]; cann. 1968-69), del diritto di accusa della nullità del matrimonio (cann. 1970-73), dei testimoni (v.), e specialmente del cosiddetto testimonialo septimac manus, nelle cause d'impotenza e d'inconsumazione (cann. 1974-75), della ispezione corporale e delle perizie nelle cause d'impotenza e d'inconsumazione e di difetto di consenso per amenza (can. 1976-82), della pubblicazione del processo, conclusione in causa e sentenza (cann. 1983-85), degli appelli contro le sentenze emanate in subjecta materia (cann. 1986-89), e finalmente del p. dei casi eccettuati (cann. 1990-92).
Sono note le gravi questioni sorte sulla capacita delle parti ad accusare la nullità del matrimonio da esse contratto. Dopo molte incertezze dottrinali e giurisprudenziali le chiare disposizioni emesse dalla Commissione per l'interpretazione autentica del CIC hanno fissato il principio che può essere escluso dal diritto di accusa soltanto il coniuge che fu causa diretta e dolosa della nullità o dell'impedimento (Comm. interpr. CIC, 12 marzo 1929; 17 febbr. 1930; 17 luglio 1933; 22 marzo 1939; 27 luglio 1942; 6 dic. 1943; 3 maggio 1945; 4 genn. 1946). Ad altre controversie ha dato luogo il can. 1872, quando cioè si trattava di accusare, per determinati effetti patrimoniali, la nullità di un matrimonio dopo la morte di uno o di entrambi i coniugi. E nota altresi l'ampia possibilità di chiedere una nuova istanza di giudizio, pur dopo due sentenze conformi, contrarie in base a nuovi argomenti e documenti tres nova et grevis, can. 1989, coll. 1903). E pure noto che, non passando mai le sentenze de re matrimoniali in rem iudicatum, è possibile, anche dopo molti anni dalla pubblicazione della prima sentenza contraria, trattare liberamente un secondo grado di giudizio. Da questa caratteristica, propria delle cause matrimoniali di non passare mai in rem iudicatum, derivano profonde modifiche alla struttura dell'ordinario p. contenzioso.
I termini perentori, le decadenze, le preclusioni dei processi ordinari, non hanno ragione di essere in un p. matrimoniale, nel quale la ricerca della verità si sovrappone alla stessa esigenza di una res iudicata.
Particolare menzione merita il p. matrimoniale dei casi eccettuati, perché, come si è accennato, esso rappresenta un esempio di p. giudiziale abbreviato o sommario del vigente ordinamento processuale canonico.
Nei casi tassativamente indicati nel can. 1990, ove l'esistenza dell'impedimento risulta da un documento certo e autentico e non soggetto a contradizioni o ad eccezioni e con pari certezza risulta che non fu concessa dispensa, l'Ordinario, citate le parti e con l'intervento del Difensore del Vincolo, può, senza osservare le altre solennità del p., emettere sentenza dichiarativa della nullità. Non occorre pertanto la formazione di un Tribunale collegiale ed il Difensore del Vincolo non è obbligato
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a proporre appello contro questa sentenza dichiarativa della nullità, come lo è invece nei casi ordinari. Pro suo conscientio può però appellare e il giudice di Appello o confermerà la sentenza dell'Ordinario di prima istanza, oppure rimetterà gli atti al Tribunale di primo grado, perché proceda secondo le norme ordinarie (can. 1991 1992). In verità si è discusso fra gli autori della natura di questo p., che alcuni ritenevano amministrativo e non giudiziale. Ormai non si dubita più (anche in vista di quanto dispone l'art. 227 delle Norme della S. Congr. dei Sacramenti per i processi matrimoniali - Ordinarius iudicem agess -) che il procedimento del causa exceptus sia una vera e propria procedura giudiziale, per quanto sommaria, abbreviata e prevalentemente documentale.
IV. P. di s. ordinazione (v. ordine e ordinazione, nullifí di). Sono p. trattati talora in via giudiziale, ma più frequentemente in via amministrativa e spetta in ogni caso alla Congregazione del S. Uffizio o dei Sacramenti, e cioè ad un organo amministrativo, disporre l'una o l'altra procedura.
V. P. SUPER RATO ET NON CONSUMATO. - E una procedura essenzialmente amministrativa, regolata in parte dai cann. 1962-66 e sgg., 1973-74 e sgg., ma soprattutto dalla istruzione del 7 maggio 1923 della S. Congr. dei Sacramenti. E tuttavia da notare come innanzi al Tribunale della S. Romana Rota possa discutersi con procedura giudiziale. l'accertamento della mancata consumazione del matrimonio e delle giuste cause della dispensa, quando il dubbio un sit consulcudum Sanctissimo Duo ecc. sia, previa Commissione Pontificia, concordato subordinatamente al dubbio de nullitate matrimonii (v. MATEMONIO, VII. M. RATO NON CONSUMATO).
VI. P. di separazione personale. - Mentre la separazione perpetua per causa di adulterio deve essere pronunciata in seguito ad un procedimento giudiziale, la separazione temporanca, sice ad defintum sive ad indefinitum tempus, può essere decretata dall'Ordinario, anche attraverso una procedura amministrativa (can. 1941; v. coniugi, II. Separazione personale dei c.).
VII. Privilegio paolino. - Il privilegio paolino (v.), e i casi speciali richiamati nel can. 1125 , sono p. essenzialmente amministrativi.
VIII. P. di beatificazione e canonizzazione. - Il p. di beatificazione e canonizzazione (v. beatificazione; canonizzazione; congregazioni romane, VIII. S. Congr. dei Riti; perquisizione, II. P. degli scritti; promotore della fede), è un processo amministrativo.
IX. P. amministrativo canonico. - La dottrina civilistica conosce la categoria dei cosiddetti rimedi giurisdizionali innanzi ad organi amministrativi, esercenti una attività giudiziale speciale (p. es., Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ecc.). Una categoria siffatta non esiste nel diritto canonico. La medesima dottrina civilistica conosce poi la categoria dei cosiddetti ricorsi amministrativi, come il ricorso gerarchico, la rimostranza e il ricorso straordinario al Sovrano. La dottrina peraltro fa notare che questi rimedi, pur avendo carattere amministrativo e non giurisdizionale, hanno però natura giuridica in quanto al diritto di un privato di ricorrere corrisponde un obbligo della pubblica amministrazione di pronunciarsi sul ricorso, obbligo sancito talora da sanzione giurisdizionale.
Orbene, nel diritto canonico, se esistono ricorsi che possono equipararsi al ricorso gerarchico del diritto amministrativo statale (v. ricorso), in quanto fondati sull'ordinamento gerarchico (ricorso dai decreti dell'Ordinario al Superiore gerarchico, eccezionalmente l'arcivescovo, ordinariamente la S. Sede e per essa una S. Congregazione), se esiste la possibilità di rimostranza (e cioè di ricorrere ancora allo stesso Superiore onde, meglio informato, riesamini la cosa); se esiste ed è largamente applicato il ricorso eccezionale al Sovrano (onde in qualsiasi grado e stadio di procedura e da qualunque provvedimento amministrativo [e persino giudiziale] è data facoltà ai fedeli di ricorrere direttamente al S. Padre; cf. can. 1569 \$ 2), non può tuttavia dirsi che questi rimedi abbiano sempre (fatta eccezione, cioè, di alcune procedure tassati-
vamente determinate) natura giuridica, appunto perché non esiste un obbligo di stretta giustizia del Superiore (gia adito) di riesaminare il negozio in base a nuove infomazioni, e tanto meno un obbligo di stretta giustizia, che possa sempre essere perseguito in foro esterno, sia delle S. Congr. che del S. Padre di prendere in esame i ricorsi ad essi diretti, e naturalmente non esistono sanzioni giurisdizionali di siffatti obblighi. Esiste pertanto nel diritto canonico un procedimento amministrativo, potrebbe dirsi, di diritto comune (non scente carattere giuridico, perché difetta un vero obbligo dell'organo amministrativo di pronunciarsi sul ricorso), rivestito peraltro di forme e anche di certe garanzie che la prassi più che la legge scritta è valsa a constabilire.
L'atto introduttivo di questo p. è una istanza scritta; la parte contro la quale la istanza è diretta viene informata dalla istanza stessa, che anzi normalmente le è significata o notificata per intero. Le deduzioni e controdeduzioni delle parti sono, in genere, fatte note alle parti stesse; è concessa la esibizione di documenti e perizie viragiu" diziali; i documenti e gli atti prodotti da una parte sono normalmente resi noti all'altra; prove testimoniali, accertamenti sul posto, specie quando la procedura si svolge innanzi ad una Congregazione Romana, rappresentano vere e proprie eccezioni. Normalmente si producono dichiarazioni di testi con firme autenticate da un competente notaro. Soltanto in casi assai rari la Congregazione procede ad accertamenti diretti, inviando sul posto un visitatore. Di regola essa richiede pro informatione et ciole l'Ordinario, ma il vero e le informazioni dell'Ordinario rimangono segrete alle parti. Il provvedimento che accoglie o respinge il ricorso non è normalmente motivato, pur essendo frutto di studi laboriosi e di attente meditazioni. Il termine per ricorrere non è di rigore; si ritiene però che quando il ricorso è proposto nei dieci giorni dalla notifica del provvedimento, esso in alcune materie (come, p. es., in tema di separazione temporanea dei coniugi) abbia carattere sospensivo. E poiché nelle Congregazioni Romane, come è noto, esiste il Congresso ed esiste la Plenaria dei cardinali. l'interessato può bensì chiedere che una decisione del Congresso sia riesaminata dalla Plenaria, ma non esiste un dovere della Congregazione di concedere questa ulteriore istanza, ché anzi la concessione della medesima è sempre rimessa al prudente arbitrio del Prefetto o all'intervento superiore del S. Padre. Non vi è obbligo di servirsi dell'opera di un avvocato o procuratore: presso alcune autorità amministrative l'intervento di un avvocato o di un procuratore non è gradito, e persino proibito; in altre, invece, è ammesso con maggiore liberalità.
Questi dunque i caratteri generali del p. amministrativo, ma il CIC disciplina alcune particolari forme di procedura amministrativa che sono appunto quelle di cui alla parte $3^{\circ}$ del IV libro. Orbene, se non tutte queste procedure, almeno le più importanti di esse hanno veramente carattere giuridico, in quanto impongono veri e propri obblighi alla pubblica amministrazione e garantiscono determinati diritti processuali alle parti interessate. Si tratta della procedura della rimozione dei parroci inamovibili (tit. XXVII) e dei parroci amovibili (tit. XXXVIII); del trasferimento dei parroci amovibili e inamovibili (tit. XXIX; v. amovibilità; amorione; inamovibilità); della procedura contro i chierici che non osservano l'obbligo della residenza (v. tit. XXX). o che sono sospetti di concubinato (tit. XXXI, v. CONCURINATO, IV. Il c. nel diritto canonico e civile italiano); o contro il parroco negligente (tit. XXXII, v. regoligenda; parmoco). Caratteristiche comuni di queste procedure è l'obbligo della contestazione degli addebiti, la facoltà dell'interessato di addurre prove, giustificazioni o scuse a suo favore ed è soprattutto l'istituto dell'intervento, sia pure a titolo consultivo, di due esaminatori sinodali (v.) o di due parroci consultori, onde l'Ordinario prima di emettere un determinato provvedimento deve sentire il parere di costoro; è soprattutto la facoltà di ricorrere alla S. Sede, congiunta all'obbligo dell'Ordinario di non conferire stabilmente, pendente recarca, ad altri il beneficio e la parrocchia, di cui il ricorrente è stato privato. Per la procedura di rimozione del parroco inamovibile, v. rimozione.
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Altra forma di procedura amministrativa è la dichiarazione o la irrogazione di una pena per modum praecepti del can. 2225, rispetto alla quale la procedura giudiziale criminale è, nella prassi, diventata una eccezione rarissima; e la sospensione ex informata conscientia (v. SOSPENSIONE).
BibL.: per la bibl. prima del codice, cf. Matteo a CoronataInst. iuris non., V. $2^{2}$ ed., Torino 1947. Dopo il Codice, cf. L. Wahrmund, Quellen zur Gesch. des räm. banninisch. Prozesses im Mittelalts., I, Innsbruck 1903; II, ivi 1913; III, ivi 1916; IV, ivi 1922; E. Eichmann, Das Prozessrecht des CIC, Vienna 1921; Ch. Augustine, Commentary on canon law, VII, St. Louis 1924; T. Muniz, Procedimientos ecclesiais., III, Siviglia 1936; G. Leceisi, La prova testimoniale nel CIC, Roma 1936; A. Blet, De processibus, ivi 1927; J. Haring, Der hircbl. Strafprozess, Graz 1931; I. Noval, De iudicitis, I, Roma 1920; II-III, ivi 1932; F. Roberti, De process. ivi 1941; C. Bernardini, Normae processuales vigentes apud S.R.R. Tribunal, ivi 1932; M. Legg-V. Bartoccetti, Comment. in iudicia verles., 3 voll. ivi 1938-42. Una ricca bibl. di artic. dei vari elementi del p., in G. Moschetti, Bibl. iuris can. ex ephemerid. ab a. 1918 ad a. 1934, ivi 1941, p. 329 sgg., aggiornato da pubblicaz. bibliogr. negli anni successivi della rivista, V. ancora; F. Della Rocca, Istit. di dir. process. canon., Torino 1936; Werna-Vidal, VI, Roma 1932. A questi trattati si possono aggiungere quelli di prassi processuale, come: F. M. Cappello, Praxis processualis, Roma 1940; I. Pinna, Prax. iudicialis can., ivi 1932. Per le cause matrimoniali, cf. in particolare: J. Haring, Der hircbl. Eheprozess, Graz 1929; C. Bernardini, Annulationes in novam instruct. S. Congr. de discipline Sacrament. circa processus dioces. in causis nullitatis, Roma 1937; S. Vitale, De iure accusandi matrimonium, ivi 1937; W. I. Debenz, Practical manual for Marriage Cases, $2^{2}$ ed., Nuova York-Milwaukee ecc. 1937; I. Torre, Processus matrimonialis, Napoli 1937; R. Naz, Causes matrimoniales, in DDC, III, coll. 63-107; I. V. Marquart, The Law of right to accuse a marriage, Roma 1931; V. Bartoccetti, De causis matrimon., ivi 1951. Per utili raffronti si possono consultare i commenti al p. in foro civile italiana, p. ev.; E. Betti, Dir. process. civ., Roma 1933; F. Carnelutti, Sistema di dir. process. civ., Padova 1936; G. Chiovenda, Principi di dir. process. civile, Napoli 1936; A. De Marsico, Lizzioni di dir. process. penale, ivi 1936; U. Conti, Il Cod. di procedura penale illustrato artic. per artic., Milano 1937; V. Andrioli, Commento al Cod. di procedura civile, 3 voll. Napoli 1941-42.
Corrado Bernardini
PROCESSO e MARTINIANO, santi, martiri. - Secondo P. Franchi de' Cavalieri, la loro pretesa qualifica di carcerieri degli apostoli Pietro e Paolo, indicata nella Passio leggendaria, avrebbe avuto origine dalla falsa interpretazione della nota scena della cattura di s. Pietro per opera di due soldati nei sarcofagi cristiani (v. illustrazioni, vol. IX, coll. 1415, 1478).
Il Martirologio geronimiano li ricorda al 2 luglio «in cimiterio esirumdem, via Aurelia milliario secundo». Nel sec. vii l'itinerario detto Notitia ecclesiarum indica la loro sepoltura sub terra e invece una Lucina in superiori; nell'itinerario inserito nei Gesta regum Anglorum sono additati in basilico (R. Valentini - G. Zucchetti, Codice topografico della città di Roma, II, Roma 1942, pp. 93 e 152). Nel Praedestinatus (Haer. 96: PL 53, 616) si narra che un prete tertullianista al tempo dell'imp. Eugenio (392-94) si imponeessò della chiesa dei SS. F. e M. conil pretesto che detti Santi erano della Frigia, ma dovette restituire la chiesa e riparare a Cartagine (cf. Cod. Theodos., XVI, 5, 40, legge emanata il 2 febbr. 407). Gregorio Magno vi recitò una omelia (PL 76,1232). Pasquale I (817-24) trasportò le loro reliquie in S. Pietro dove eresse in loro onore un oratorio all'estremità del transetto sud e lo arricchì di preziosi doni (Lib. Pont., ed. Duchesne, II, p. 58), rinnovati da Leone IV (ibid., II, p. 114). Gregorio III (731-41) ne rifece il tetto (ibid., I, p. 419). La parte del tetto sopra l'oratorio fu risarcita da Adriano IV (ibid., II, p. 395). Il cimitero venne depredato dal 1672 in poi; esso si estende sotto la Villa Pamphili, come l'identificò nel 1879 E. Stevenson (G. B. De Rossi, Bull. arch. crist., $2^{2}$ serie, 6 [1881], p. 104) il quale nel 1889 rinvenne un antico descenso immettente in una regione cimiteriale a grandi gallerie regolari. Nel pavimento della basilica di S. Martino ai Monti venne copiato il frammento d'un carme che A. Silvagni ha pubblicato; esso fu trascritto nel sec. xvi e com-
mentato da G. B. De Rossi il quale vi riconobbe la menzione del martire Martiniano, l'accenno ad un descenso e il ricordo d'un presbitero Marciano.
BibL.: Acta SS. Iulii, I, Parigi 1867, pp. 266-71; P. Franchi de' Cavalieri, Hagiographica (Studi e testi, 19), Roma 1908, p. 97 sgg.; id., Come i ss. P. e M. divennero i carcerieri dei principi degli Apostoli (ibid., 22), ivi 1909, pp. 32-39; J. P. Kirsch, Le memorie dei martiri sulle Vie Aurelia e Cornelia, in Miuveli, F. Ehrle, II (ibid., 38), ivi 1924, pp. 71-74; Martyr. Hieronymianum, p. 347 sgg.; Martyr. Romanum, p. 366; A. Silvagni, La iapogr. cimiter. della Via Aurelia ed un'inal. epigrafe storica-frammentaria dei cimit. dei ss. P. e M., in Misc. G. P. Kirsch, Roma 1932, pp. $233-48$.
Enrico Ioni
PROCHIRO. - Compilazione orientale, in un proemio e quaranta titoli, promulgata probabilmente nell'879, regnando Basilio I, Costantino e Leone. Prende il nome da quella che è l'indicazione più frequente nei manoscritti ( $\dot{\text { s }}$ npo̧̧espos vópos); ma è conosciuta anche come $\delta i \alpha \tau \alpha \xi \iota \varsigma$ vóos $\tau \rho \iota \tilde{\omega} \nu$ Sæm $\alpha \dot{\alpha} \omega \nu$ oppure come $\dot{\varepsilon} \gamma \chi \varepsilon \rho i \delta \iota \varsigma$ vópos.
Il materiale di cui è composta è tratto prevalentemente dalle Institutiones e dalle Novellae giustiniane, mentre scarsi sono i passi provenienti dai Digesta e dal Codex. Il $P$. fu molto usato, anche nei tribunali ecclesiastici, e fu adottato da Costantino Armenopulo come base per il suo Manuale. Esso fu edito da Zachariae von Lingenthal (Heidelberg 1837); notevole, anche per l'introduzione premessavi, è la trad. inglese di E. H. Freshfield (A Manual of eastern Roman Law, Cambridge 1928).
BibL.: C. E. von Lingenthal, Gesch. des griech.vium. Rechts, $3^{2}$ ed., Berlino 1892, p. 22; A. van Hove, Prolegomena, $2^{2}$ ed., Malmo-Roma 1945, p. 166.
Rodolfo Danieli
PROCLO, santo. - Vescovo di Costantinopoli, m. nel 446 ; fu nel 426 nominato vescovo di Cizico, dovette però rimanere a Costantinopoli per il rifiuto dei suoi diocesani.
Nel 428-30 insorse dal pergamo contro il vescovo di Costantinopoli, Nestorio, che invciva contro il titolo "Theotokos" attribuito alla Madonna. Di