m. nel 446 ; fu nel 426 nominato vescovo di Cizico, dovette però rimanere a Costantinopoli per il rifiuto dei suoi diocesani.
Nel 428-30 insorse dal pergamo contro il vescovo di Costantinopoli, Nestorio, che invciva contro il titolo "Theotokos" attribuito alla Madonna. Divenuto vescovo di Costantinopoli nel 434, P. si adoperò per mantenere la concordia fra gli antiocheni e gli ortodossi ottenuta nel 433, spicnò la via dell'unione al "Ioanniti" (cultori a oltranza della memoria del Crisostomo) e informò gli Armeni sugli errori contenuti nei libri di Teodoro di Mopsuestia. P. introdusse il Trisagio nella liturgia ed è autore di quella formola "Uno della Trinità è stato crocefisso " intorno alla quale si disputò nel sec. vi per il senso monofisitico che le si voleva dare.
P., elegante oratore che ricorda un po' il Crisostomo, ha lasciato una quarantina di omelie (la Va sembra essere piuttosto di Artico) importanti per il loro contenuto mariologico, e sette lettere fra cui il Tomus ad Armenos. Che P. sia anche l'autore di un'ottantina di prediche pseudocrisostomiane, come vuole B. Marx, è sempre dubbio. Fonta il 24 nov.
BibL.: ed.: PG 63, 679-888; B. Marx, Procliano, Münster in V. 1940; M. Richard, P. de Constantinople et le thiopaschisme, in Rev. d'hist. occl., 38 (1942), pp. 303-31; id., Anace de Mélièèon, P. de Constantinople et la Grande Arménie: Memorial L. Petit, Bucarest 1948, pp. 394-400; B. Ahaner, Patrologie, Friburgo in Br. 1950, pp. 294-95 con bibl. Ignazio Ortiz de Urbina
PROCOPIO, santo, martire. - E commemorato dai Greci e dai Latini l'8 luglio.
Secondo Eusebio, fu il primo martire di Cesarea di Palestina nella persecuzione di Diocleziano, ma sarebbe morto il 7 giugno. Oriundo di Gerusalemme, viveva a Scitopoli con l'ufficio di lettore ed esorcista. Scoppiata la persecuzione, fu arrestato e condotto a Cesarea, al giudice Flaviano. Richiesto di sacrificare agli dèi e venerare la maestà degli imperatori, si rifiutò coraggiosamente citando anche il verso di Omero che è meglio avere un sol re che parecchi (Iliade, II, 204). Fu perciò condannato a morte e decapitato.
BibL.: Eusebio, De martyribus Palaestinae, I: PG, 2a, 1460-64; Acta SS. Tulii, II, Parigi 1867, pp. 551-56; Martyr. Hieronymianum, p. 308 sg., 359; Martyr. Romanum, p. 277.
Agostino Amore
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PROCOPIO di Cesarea. - Storico bizantino, n. verso la fine del sec. v, m. dopo il 563 . Poco si conosce della sua vita : studiò giurisprudenza e nel 527 per volere di Giustino seguì Belisario nelle spedizioni contro i Persiani, i Vandali ed i Goti. Nel 540 si ritirò a vita privata nella nativa Cesarea di Palestina, dove scrisse la storia dei suoi tempi in tre opere.
La prima, pubblicata nel 544-45, in otto libri, narra le guerre di Belisario. I primi due trattano della guerra persiana (Mṛ̣̂̀teos $\pi \hat{\imath} \lambda \lambda \mu \circ \varsigma$ o Mṛ̣̂́tes), i due seguenti della vandalica ( $\Lambda \cdot \beta \iota \iota \sigma \iota \varsigma \pi \hat{\imath} \lambda \lambda \mu \circ \varsigma$ o $\Lambda \cdot \beta \iota \iota \sigma \dot{\alpha}$ ) e gli ultimi quattro della gotica (I' $\theta \hat{\imath} \iota \iota \hat{\imath} \varsigma \pi \hat{\imath} \lambda \lambda \mu \circ \varsigma$ o 'I $\pi \hat{\imath} \lambda \iota \sigma \dot{\alpha}$ ), e sono scritti con scrupolosa esattezza di storico, con intelligenza e con l'autorità del testimone oculare. La seconda: Il $\eta \dot{\eta}$ $\tau \hat{\imath} \nu \tau \hat{\jmath} \delta \varepsilon \pi \hat{\imath} \hat{\imath} \gamma \omega$ 'I $\omega \nu \pi \tau \iota \iota \nu \nu \nu \hat{\jmath} \alpha \tau \iota \nu \alpha \dot{\tau} \omega \nu$ - Sugli edifici di Giustiniano ", pubblicata nel 560 , è l'esaltazione dell'attività dell'Imperatore, quale costruttore. F. infatti vi illustra, con stile ampollone e non scovro di adulazione, le innumerevoli fabbriche di fortificazioni, castelli, porti, chiese, palazzi, città, con cui Giustiniano nel suo lungo regno aveva arricchito l'Impero. Pregio di quest'opera è il prezioso contributo all'archeologia e alla storia dell'arte bizantina. Di carattere assolutamente diverso è il terzo opuscolo: 'Avicelbite, "Le inedite", comunemente detto - Storia segreta -, pubblicato molti anni dopo la morte dell'autore e che figura come IX libro delle storie delle guerre. E un libello mstedico contro Giustiniano, Belisario e le loro mogli Teodora ed Antonina, con la narrazione di intimità vergognose, esagerate dalla virulenza passionale. Non si può più dubitare dell'autenticita; incerto resta invece il motivo che spinse l'autore alla composizione, non avendo egli ragioni personali contro i personaggi tanto malamente vituperati.
Bibl.: l'ed. completa delle opere di P. fu curata da J. Haury nella Bibl. Teaberriano, in 3 voll., Lipani 1003-13; ed. parziali: della Guerra Gotica, ad opera di D. Comparenti (Fonti per la storia d'Italia dell'Istii. stor. ital., 23-25), Roma 1895-98; e delle Inedite a cura di D. Comparenti e D. Bensi (Fonti ecc., 61), ivi 1058. Studi: F. Dabo, Procopius von Cäsarea, Berlino 1865; id., Zur Beurteilung des Geschichtsschreibers Procopius von Cäsarea, Monaco 1896; Krumbacher, pp. 230-37; A. M. Croiset, Hist. de la littèr. grecque, V. Furin [1938], pp. 1018-20. Agostino Amore
PROCOPIO di Gaza. - Notevole rappresentante della scuola cristiana di Gaza, m. ca. il 530 ; autore di grandi commentari biblici, sotto forma di "catene" (v.). Si sono conservate 163 epistole di P. (in R. Hercher, Epistolographi graeci, Parigi 1873, p. 533 sg.). Esistono inoltre con il suo nome un panegirico sull'imperatore Anastasio (m. nel 518) e descrizioni di opere d'arte. Probabilmente è autore anche di alcuni discorsi per la festa delle rose e di ethopocie.
Bibl.: edd.: Pí 87, 1-2; C. Kempen, Procopii Gazani in imperatorem Anastasiun panegyricus, Diss., Bonn 1918; H. Diels, Über die von Prokop von Gaza beachtichene Kunstuhr von Gaza, in Abhandl. d. Berliner Akademie, 1917, Philos.-hist. Kl., n. 7; P. Friedländer, Epätontiker Gemäldezyklus in Gaza (Studi e testi, 89), Città del Vaticano 1939, p. 94 (sulla attribuzione di altri testi nello stesso manoscritto del Vaticano a P.). Studi: L. Eisenhofer, P. v. Gaza, Friburgo 1897; E. Lindl, Die Oktatrachhateen des P. v. G., Monaco 1902; R. Derresse, in DBs, I, col. 1087 sg.; V. Valdomberg, Le idee politiche di P. di Gaza, ecc., in Studi bizantini, II, Roma 1935, p. 63 sg. Sulla questione di Nicola di Metone e P. di G., v. H. Beck, Vorsehung und Vorherbestimmung in der theologischen Literatur der Byzantiner (Orient. christ. Ausl., 114), Roma 1937, p. 95, n. 34.
Erik Peterson
PROCOPIO il Grande. - Comandante degli ussiti, n. nel 1380 ca., m. a Lipany il 30 maggio 1434.
Ordinato sacerdote, si schierò a favore del partito più radicale degli ussiti (i taboriti), desideroso però di fondere le migliori energie delle varie branche della setta. Nel 1421 fu sospettato di essere "piccardo" (ossia di negare la Transustanziazione); nel 1426 (morto lo Žižka nel 1424) venne eletto comandante dei taboriti. Avendo fatto più volte escursioni nelle regioni vicine, costrinse il Concilio di Basilea a trattare con gli ussiti e pertanto
prese parte personale alla legazione spedita a Basilea e fu in buone relazioni con il cardinal legato G. Cesarini; trattò con i legati conciliari anche a Praga, ma scontento pose fine alle trattative assediando la città di Plzeň, considerata il bastione dei cattolici. Poi, maltrattato dai taboriti, si avvicinò per qualche tempo al partito più moderato dei preghesi, ma quando questi si unirono con la nobiltà e con i cattolici per far pace con la Chiesa, P. coalizzò contro di loro i partiti radicali (taboriti e strarci [orfani]), e con essi fu vitrio e ucciso nella battaglia di Lipany.
Bibl.: Enca Silvio Piccolomini (Pio II), Historia Bolumina, capp. 44-51, in Opera omnia, Basilea 1571, pp. 113-20; F. Palacký, Geschichet von Böhmen, III, in: Praga 1654, passim; W. W. Tomek, Dė̇epis mèsta Prahy, IV, ivi 1879, pp. 159, 348-648; F. M. Bartoš, Prokop Veliký Cechý Cenepé Hëporichý, ivi 1934; id., s. v. in Ene. Ital., XXVIII, p. 293. Josi' Krejci
PROCOPIO di Sázava (Prokop), santo. - N. a Chotoun in Boemia, m. il 25 marzo 1053.
Educato a Vysiehrad in Ungheria, nel rito slavo, tornò in Boemia con il proposito di contribuire alla diffusione del cristianesimo e alla conservazione della liturgia slava nelle terre boeme. Dapprima canonico, si ritirò poi tra i Benedettini e Praga-Sltevnov. Nella speranza di servire meglio la causa della liturgia slava e le idee di s. Metodio fondò nel 1009 o 1032 un villaggio nella valle del fiume Sázava dove, aiutato dal duca di Boemia Oldřich (1012-34), dal Břetislav (1034-53) e dal vescovo di Praga, Sebir (1030-67), il villaggio si consolido intorno alla chiesa dedicata a s. Maria e s. Giovanni Battista, costruita dai monaci del villaggio. Morro s. P., la sua opera perdurò, pur tra molti ostacoli, specie dalla corrente latina, fino al 1097. P. fu canonizzato dal papa Innocenzo III il 4 luglio 1204. Festa il 4 luglio.
Bibl.: F. Krád, Sc. Prokop, jeho kláiter a památka u lidu ( S. P., il suo chiosiro e il culto del popolo 1), Praga 1895; vam autori, Podlaha, K slavnosti 700 rýroči scutofeleni 15. Prokopa ( Per la celebrazione del 700 ' giubileo della canonizzazione di s. P. -), ivi 1904; Fr. Jirásko, Sc. Prokop, in Kasajel. 14 (1907), p. 238 seg.
Mimelov Stumpf
PROCOPIO (Prochorus, $\Pi_{2} \dot{\xi} \xi \zeta \zeta \zeta$ ). - Uno dei sette diaconi (Act. 6, 5) ordinati dagli Apostoli per il servizio della comunità di Gerusalemme (ibid. 6, 1-6), terzo della serie dopo Stefano e Filippo. Non è nominato altrove nel Nuovo Testamento.
Una tradizione non controllabile lo direbbe ordinato vescovo di Nicomedia in Bitinia da s. Pietro. La Historia Prochori Christi discipuli, de vita B. Ioannis Apostoli, accolta nella Magna Bibliotheca Patrum (I, Colonia 1618, pp. 40-69), è un tessuto di leggende e di errori. Il Martirologio romano lo commemora il 9 apr., martire ad Antiochia: i Greci il 28 luglio. Teodorico da Castel San Pietro
PROCULA, Claudia. - Nome attribuito alla moglie di Pilato da un'antica tradizione. Facilmente della gens Procula, appartenente, secondo Tacito, all'ordine equestre e discendente da un ramo collaterale dei Claudi, i quali avevano abitato in Gallia e vi si erano resi utili. C. P. è infatti data come nativa di Narbona.
Nel Vangelo vi si accenna in Mt. 27, 19: prega il marito di non immischiarsi nel processo di Gesù, avendo ella sofferto molto, in sogno, a causa di lui.
Una tradizione, che risale almeno ai tempi di Origene, la dice proselita del giudaismo. I Greci la classificano tra i seguaci occulti di Gesù e la venerano come santa (27 ott.).
Bibl.: M.-J. Ollivier, Ponce Pilate et les Pontii, in Revue biblique, 5 (1896), pp. 594-96.
Fedele Pasquero
PROCURA: v. RAPPRESENTANZA.
PROCURATORE (procurator). - Nome che designa alcuni funzionari del periodo imperiale romano.
La loro istituzione risale ad Augusto, che aveva preposto procuratores Augusti, di rango equestre, ad alcuni uffici e procuratores, scelti fra i liberti, all'amministrazione finanziaria imperiale.
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Successivamente, peraltro, tutti i p. si trasformarono in pubblici funzionari, tratti quasi esclusivamente, a partire da Adriano, dall'ordine equestre. Se ne trovano preposti alle sezioni della cancelleria del princeps (ab epistulis, a rationibus, a libellis, ecc.), all'amministrazione finanziaria delle province imperiali, alla direzione di vari servizi nella città di Roma (p. aquarum, oiorum, operum publicorum, ecc.). I più importanti sono però quelli posti a capo degli Stati annessi da Roma senza l'erezione a provincia (cosiddette regioni o province procuratorie). Ad essi competevano i poteri dei governatori provinciali, che, talvolta, esercitavano anche in sostituzione di un funzionario di rango più elevato, con il titolo di p. vice praesidis. Venivano nominati dall'imperatore con un codicillus. Nel sec. II sono distinti in quattro categorie, a seconda del trattamento economico. Competono loro, nelle varie epoche, i titoli di vir perfectissimus, eminentissimus, egregius.
BibL.: T. Mommsen, Römischer Staatsrecht, II, 3* ed., Lipsia 1887, pp. 247, 838; O. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, $2^{2}$ ed., Berlino 1905, pp. 438,478 sgg., 570; P. de Francioci, Storia del diritto romano, II, I, Milano 1938, pp. 380, 382, 406; G. Scherillo - A. Dell'Oro, Storia del diritto romano, ivi 1930, pp. 309, 311 sg., 318 sg.
Nella Giudea (v.) del sec. I d. C., divenuta provincia romana, il governo era affidato a un p. (èntтромос, nel Nuovo Testamento detto genericamente fyyepioc) che normalmente esercitava il suo ufficio in forma autonoma, ma nelle questioni più gravi dipendeva dal legato della Siria (v.). Così si conciliano certe espressioni apparentemente contraddittorie di Flavio Giuseppe (Holzmeister [v. bibl.], p. 79).
I p. risiedevano normalmente a Cesarea Marittima, nel Palazzo di Erode; si recavano a Gerusalemme nelle feste principali, quando v'era pericolo per l'ordine pubblico. Comandavano l'esercito costituito da 5 coorti (ca. 3000 uomini), una delle quali era accasermata a Gerusalemme, nella torre Antonia (v.), riscuotevano i tributi per mezzo dei pubblicani ed esercitavano il potere giudiziario con il diritto di condannare a morte (ius gladii) negato al sinedrio (v.). Nominavano e deponevano i sommi sacerdoti, ne custodivano le vesti sacre, esigevano giuramenti di fedeltà all'imperatore.
Il potere dei p. era però limitato dalle competenze del sinedrio e delle autorità locali, nonché dai privilegi concessi dai Romani agli Ebrei, quali l'esenzione dal servizio militare, dal culto all'imperatore, dall'introduzione in Gerusalemme di statue e di simboli imperiali.
Dai testi di Flavio Giuseppe e di Filone Alessandrino si può ricostruire la serie dei p. della Giudea e fissarne la cronologia approssimativa. Si rimanda per i singoli p. alle voci che li riguardano. Qui se ne riferiscono l'elenco e le date stabilite dall'accurato studio di U. Holzmeister (pp. 91 e 117).
Dal 6 al 41 d. C. si succedettero: Coponio (6-ca. 9); Marco Ambivio, da leggere forse Ambibulo (ca. 9-ca. 12); Annio Rufo (ca. 12-13); Valerio Grato (12-26); Ponzio Pilato (26-36); Marcello (36-7); Marullo ( $7-41$ ).
Dopo il Regno di Erode Agrippa I (v.), dal 44 al 66 d. C., si succedettero: Cuspio Fado (44-7); Tiberio Alessandro ( $7-7$ [48-7]); Ventidio Cumano ( $7-50 / 53$ ); Antonio Felice (52/53-60); Porcio Festo (60/61-62); Lucceio Albino (62-64/65); Gessio Floro (64/65-66). Segue la guerra giudaica, conclusa nel 70 con la conquista di Gerusalemme da parte di Tito (v.).
BibL.: fonti principali: le opere di Flavio Giuseppe (v.) e di Filone Alessandrino (v.). Per Ponzio Pilato anche i Vangeli, per Felice e Festo anche gli Atti degli Apostoli, Studi : A. France, Les procureurs de Judée, Parigi 1902; U. Holzmeister, Hist. aetatis Novi Test., Roma 1932, pp. 78-138 (con ampia bibl.; trad. it. Torino 1930, pp. 70-133); G. Ricciotti, Storia d'Israele, II, Torino 1934, pp. 314-69.
Pietro De Ambroggi
PROCURATORE GENERALE. - In diritto canonico è il religioso che, ordinariamente, tratta con
la Curia romana gli affari della società religiosa alla quale appartiene, ed ha un diritto onorifico di rappresentanza della stessa presso la S. Sede.
I. Storia. - Ha la sua origine nel procuratore ad lites che gli Ordini regolari designavano nelle questioni con altre persone morali ecclesiastiche. In seguito il procuratore ad lites fu anche procuratore ad negatio, ma solo di quegli affari che erano propri di tutto l'Ordine o della Curia generalizia, non delle province o delle singole case. Tra gli affari principali della Curia generale vi era anche quello di esigere e custodire il tributo che le singole parti dell'Ordine dovevano al governo generalizio; tale compito fu anche affidato al procuratore, che divenne quindi l'economo della casa generalizia, originando, in seguito, la figura attuale dell'economo generale (cf. Constitutiones et statuto generalio instituti oratorii s. Philippi. Neri, Vicenza 1943, art. 82, II). Quando molti Ordini ebbero la Curia generalizia in Roma, il procuratore incominciò anche a rappresentare l'Ordine presso la S. Sede. L'obbligo di un p. g. fu imposto dalla S. Sede ai singoli Ordini e Congregazioni, in tempi e circostanze diverse; un ordine generale fu dato dalla S. Congr. dei Vescovi e Regolari nell'istruzione del 22 sg . 1814. L'istituto del p. g. si svolse in seguito su linee assai diverse nel diritto particolare di ogni istituto, come è dato rilevare dal diritto religioso comparato.
II. Disciplina attuale. - Il can. 517 § i, impone a tutte le religioni maschili di diritto pontificio di avere un procuratore in Roma. Questi, secondo il monito della S. Congr. dei Religiosi del 4 giugno 1920 (AAS, 22 [1920], p. 301) deve essere membro della religione che rappresenta. Per diritto comune, il p. g. ha la facoltà di trattare gli affari della religione con la S. Sede. Tuttavia tale diritto non è, oggi, esclusivo, sia in quanto il can. 61 i permette a tutti i religioni il libero commercio epistolare con la S. Sede, sia in quanto il diritto concede sempre al Superiore supremo o anche solo maggiore o locale di trattare i propri affari direttamente con la S. Sede. Alcuni dicasteri romani, quali il S. Uffizio, anche oggi trattano solo con il Superiore generale, mentre le altre Congregazioni, soprattutto la S. Congr. dei Religiosi, usano trattare quasi tutti gli affari della religione con il p. g. Le questioni di foro interno sono, naturalmente, escluse. Altro diritto ordinario del p. g. è la rappresentanza della sua società religiosa. Oggi però tale diritto si riduce ad una rappresentanza puramente cerimoniale, onorifica, in quanto solo il Superiore generale ha la facoltà di assumere obbligazioni che riguardino tutto l'istituto (can. 502). E neppure per il diritto civile la qualità di p. g. è indicativa di una delegazione ad assumere responsabilità giuridiche : a ciò fare occorre, anche al p. g., un mandato speciale del Superiore generale.
Il diritto di trattare gli affari presso la S. Sede è oggi, per diritto comune, esteso non solo agli affari dell'Istituto come tale, ma anche alle parti di esso, province, case, e anche dei singoli. Anticamente, le parti di una religione potevano avere un proprio procuratore e presso alcuni Ordini ancora oggi, perché il p. g. possa trattare un affare di una parte della società, deve avere il permesso del Consiglio. Il CIC prescrive che una volta nominato, il p. g. non venga rimosso senza preavviso alla S. Sede (can. 517 § 2). Nel diritto comparato delle religioni si rilevano, sostanzialmente, due specie di p. g. La prima è quella del p. g. che fa parte del Consiglio generalizio, alla volte il primo dei consiglieri e vicario dell'Ordine (Regula... s. Francisci et Constitutiones Fratr. Min. Capuccio., Roma 1931, art. 165); oppure può entrare a far parte del Consiglio e in assenza di altri consiglieri generalizi ha anche l'amministrazione di determinati beni (Regulae et Constitutiones Fratr. Discalceat. Ord. B. Mariae V. de monte Carmelo, Roma 1940, n. 141; Constitutiones Fratrum S. Ordinis Praedicatorum, ivi 1929, art. 507); nel diritto di precedenza viene prima degli altri consiglieri. Questa seconda figura, oggi più comune, è quella codificata soprattutto nelle Costituzioni delle religioni a voti semplici : il p. g. viene eletto nel Capitolo generale (Const. pro Missionariis Cong. Filiorum
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Immacolati Cordis B.M.V., Madrid 1924, art. 21); tratta presso la S. Sede gli affari che il Superiore generale, con o senza voto del Consiglio generalizio, gli affida (Const. Societatis Verbi Divini, Città del Vaticano 1944, art. 458); non fa parte del Consiglio generalizio, tranne che venga espressamente invitato con solo voto consultivo (Const. et Regulae Cong. Missionariorum Oblatorum S.mae et Dom. B. V. M., Roma 1928, art, 493); nella precedenza segue i consiglieri (Cost. dell'Istituto Missioni Consolata, Torino 1950, art. 179).
In alcune religioni il p. g. è nominato dal Superiore generale ed è ad autum dello stesso (Cost. della Società di s. Francesco di Sales, Torino 1923, n. 82).
BibL.: A. Larxona, Comment. Cammis 373, in Comment. pro Relig., 10 (1969), p. 169 sgg.; P. Bostion, Divestaire comm. d'l'utage des Congreg. à roons simples, $4^{e}$ ed., Bruges 1933, p. 252 sgg.
Giulio Mandelli
PROCURATORI DEI SACRI PALAZZI APOSTOLICI (Sacri Palatii Apostolici causaram e Collegio patroni o Patroni decuriales Sacri Palatii). Collegio di persone (attualmente 12), scelte da tutto l'Ordine dei p. di Curia, a cui è concesso esporre e difendere i diritti dei litiganti e specialmente delle persone miserabili dinanzi ai giudici ecclesiastici ed anticamente anche dinanzi ai cardinali ed al Papa.
Questi p. sono ricordati sotto Innocenzo II (1130-43); Benedetto XII (cost. Decens et necessarium del 7 ott. 1340: Ballarion, Rom., IV, Torino 1839, p. 461 bis) li riunì in collegio. Martino V (cost. In apostolicae del $1^{\circ}$ sett. 1418 : ibid., IV, p. 680) fissò i requisiti necessari per la loro nomina; Leone X li riformò e approvò i loro statuti (cost. Pastoralis officii, 13 dic. 1513). Paolo III, nell'anno 1538, stabili che i deputati di questi p. potessero intervenire nella Cappella pontificia e nelle processioni e funzioni pubbliche (v. T. Mancinelli, Summorum Pontificum acta, quae ad Patramos decuriales causarum S. P. A. spectant, Roma 1887, p. 1). Paolo V (motu proprio Cum pro pastorali, 16 ott. 1618 : ibid., p. 3) stabili che il Collegio fosse composto di 24 patroni, confermando anche i loro statuti e li dichiarò abili al patrocinio nelle cause rotali e in qualsiasi altro affare senza nessun altro esame ed approvazione; la loro ammissione doveva farsi all'Università di Roma a pluralità di suffragi dei componenti il Collegio. Seguita l'elesione, l'eletto doveva subire un esame, prestare giuramento di servire fedelmente la giustizia e di assumere il patrocinio dei poveri. Il ven. Innocenzo XI ( 15 ott. 1678) stabili che i soli p. di Collagio fossero assunti per la compilazione dei sommati e la stesura delle informazioni in facto nelle cause di beatificazione e di canonizzazione. Clemente XIII (cost. Superni dispositivae consilii, 30 marzo 1785), dichiarò che gli uffici di commissario generale della Camera Apostolica (v.), di prefetto per obitum della Dataria Apostolica (v.), di luogotenente civile del Tribunale del governo, di segretario e amministratore dei monti e del tre p. della Rev. Camera Apostolica e di fiscale della Congr. della Rev. Fabbrica di S. Pietro dovessero in perpetuo concedersi al Collegio dei p. dei PP. AA. Con Clemente XI (breve 26 ag. 1708) questi ottennero anche una certa vigilanza nell'erario pubblico. Altri privilegi ebbero da Benedetto XIV (cost. Romanae Curiae, 21 dic. 1744), da Clemente XIII (breve 30 marzo 1765), che approvò di nuovo i loro statuti. I p. esaminavano i notariandi ed avevano il diritto privativo di essere prescelti come curatori ai fidecommessi o primogeniture.
Gregorio XVI (cost. Amplissimum Patronorum, 31 marzo 1835: V. Mancinelli, op. cit., p. 26) concesse ai p. l'ufficio di fiscali delle strade e delle acque. Il Collegio dei p. dei SS.PP.AA. fu riformato da Pio X, Benedetto XV e Pio XI (protocollo tra la S. Sede e il governo italiano per l'esecuzione dell'art. 10 del Trattato del Laterano, 6 sett. 1932).
Le ultime disposizioni pontificie, contenute nelle Normae S. R. Rotae Tribunalis del 29 giugno 1934, stabiliscono (art. 54) che i p. dei SS. PP. AA. godono del diritto di difendere cause - vi officii - dinanzi alla S. R. Rota. Tale diritto è confermato nel n. 85 della cost. Ad incremen-
tum decoris di Pio XI in data 15 ag. 1934 (AAS, 26 [1934], p. 497). E da ricordare che Pio XI abrogo quatenus opus sit il privilegio dell'iscrizione nel Collegio per candidati non provvisti di titolo di avvocato rotale (v. lettera del cardinale segretario di Stato del 23 marzo 1933, n. 121216).
BibL.: A. Villetti, Pratias della Curia romana, II, Roma 1797, cap. 2; F. M. Renazzi, Storia dell'Cnivers. deali Studi di Roma, IV, ivi 1806, p. 40 sgg.; Moroni, LV, p. 270 sgg.; LXIII, p. 101 sgg.; R. V. Heckel, Das Aufkommen der ründigen Proberatoren an der päpstl. Kurie im 13. Jahrh., in Misc. Ehrle, II (Studi e testi, 38), Roma 1924, p. 290 sgg.; F. Roberti, De Procuribus, I, Roma 1941, pp. 586-87. Guglielmo Felici
PRO ECCLESIA ET PONTIFICE. - Decorazione (croce) istituita da Leone XIII con lettera apostolica Quod singulari Dei concessu del 17 luglio 1888 (Acta Leonis XIII, S [1889], p. 259), affinché rimanesse a memoria del suo giubileo sacerdotale ed a segno della sua benevolenza presso quanti avevano particolarmente zelato la riunione ed esposizione dei doni offerti al S. Padre in detta occasione.
La decorazione in oro, argento e bronzo ha forma di croce con interposti quattro gigli, che la rendono oragionale. Nel mezzo ha una medaglia, riproducente il busto di Leone XIII e l'iscrizione Leo xiti P. M. ex. x. Le braccia della croce sono ornate di comere, che insieme ai gigli ricordano lo stemma della famiglia Pecci. Il rovescio della medaglia porta la tiara e le chiavi pontificie con la scritta P. E. ET P. e nel rovescio della braccia della croce si legge PRID(IE) KAL(ENDAS) JAN(CARIAS) 1888. Questa decorazione si porta alla parte sinistra del petto, appesa ad un nastro di porpora, listato ai margini di bianco e giallo.
Essa in seguito fu conservata e destinata a riconoscere gli atti di devozione verso la Chiesa ed il Papato. Nel 1908 Pio X decise che detta croce fosse distribuita solamente in oro.
BibL.: F. Guigue de Champyans de Farémont, Histoire et législation des Ordres de chevalerie, marques d'honneur et médailles actuellement conférée du St-Siège, Parigi 1932, p. 12 sgg.
Guglielma Felici
PROFESSIONE DI FEDE. - E in senso largo qualunque atto esterno di virtù cristiana, che suppone la fede : in senso proprio e formale è l'esplicita manifestazione delle proprie convinzioni religiose in ossequio all'autorità di Dio rivelante.
Oltre il precetto divino di professare esternamente la fede, richiamato dal CIC al can. 1325 (v. fede, coll. 1087-88), vi è anche la legge ecclesiastica che obbliga certe persone ad emettere, in determinati casi, la p. di f. secondo una formula determinata, come garanzia dell'obbedienza al magistero ecclesiastico.
Nei primi secoli la p. solenne di f. doveva essere emessa prima di ricevere il Battesimo, come anche oggi il rito battesimale importa la recita del Credo; in seguito si cominciò a imporla ai cattolici sospetti di eresia e agli eretici che tornavano alla Chiesa, ma specialmente ai candidati agli Ordini sacri e all'episcopato. Nel sec. viI si hanno tracce anche del giuramento annesso alla p. di f., della quale poi il Concilio di Trento (sess. XXV, cap. 2, de reform.) determinò accuratamente il contenuto. La formula tuttora in vigore è quella di Pio IV, modificata da Pio IX, che nel 1877 vi inserì il dogma dell'Immacolata Concezione e le definizioni del Concilio Vaticano.
Pio X, con il motu proprio Sacrosunctum Antistitum del $1^{\circ}$ sett. 1910, prescrisse che la p. di f. letta fosse anche sottoscritta e impose il giuramento antimodernistico. Attualmente il CIC (conn. 1406-1408) precisa le persone tenute alla p. di f. e il modo di emetterla : a) le persone obbligate sono: 1) coloro che prendono parte con voto deliberativo o consultivo a un concilio ecumenico o particolare, ovvero a un sinodo diocesano. Il presidente fa la professione davanti all'assemblea, i membri dinanzi al presidente o a un suo delegato; 2) coloro che sono promossi alla dignità cardinalizia; essi fanno la professione dinanzi al decano del S. Collegio, ai primi cardinali degli Ordini dei preti e dei diaconi e al camertengo di S. Romana Chiesa; 3) dinanzi al delegato della Sede
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Apostolica coloro che sono promossi a una sede episcopale, anche non residenziale, al governo di un'abbazia o prelatura nullins, o a un vicariato apostolico; 4) il vicario capitolare dinanzi al Capitolo cattedrale; 5) dinanzi all'Ordinario del luogo o a un suo delegato e al Capitolo coloro che sono promossi a una dignità o a un canonicato; 6) dinanzi all'Ordinario del luogo o ad un suo delegato e dinanzi agli altri consultori coloro che sono nominati consultori diocesani; 7) dinanzi all'Ordinario del luogo o ad un suo delegato il vicario generale, i parroci e tutti coloro che sono provvisti di un beneficio curato, anche se amovibile; il rettore, i professori di teologia, di diritto canonico e di filosofia nei seminari all'inizio di ogni anno scolastico o almeno all'atto di assunzione all'ufficio; tutti coloro che vengono ordinati suddiaconi; i censori dei libri; i sacerdoti designati per le confessioni e per la predicazione; 8) dinanzi all'Ordinario o ad un suo delegato il rettore di un'università o facoltà canonicamente eretta; dinanzi al rettore e ad un suo delegato i professori, all'inizio di ciascun anno scolastico o almeno all'atto di assunzione all'insegnamento; tutti coloro che, superati gli esami, conseguono i gradi accademici; 9) nelle religioni clericali il superiore fa la professione dinanzi al Capitolo o al superiore che l'ha nominato o dinanzi a un loro delegato. Tutte queste persone sono tenute a rinnovare la p. di f. ogni qualvolta passano da un ufficio ad un altro, che esiga parimenti tale professione.
8) L'obbligo di fare la p. di f. è personale, onde non vale quella emessa per mezzo di procuratore. La p. di f. non può farsi dinanzi ai laici (can. 1407). L'obbligo della p. di f. è grave e chi lo tralascia commette delitto ecclesiastico passibile di pene a norma del can. 2403. Quando più persone compiono la p. di f., basta che una legga la formula e le altre pronunzino l'ultima espressione di promessa e di giuramento.
BibL.: per la parte storica: K. Hildebrand, Die purgatio canonica u. vulgarii, Monaco 1841; P. Hinschius, Das Kirchenrecht der Kathal. u. Protest. in Deutschland, III, Berlino 1870, pp. 218-20; R. Hirzel, Der Eid, Lipsia 1902. Per la parte morale e canonica: cf. Ph. Maroto, De fidei professione, in Comm. pro religiosis, 17 (1926), pp. 436-37; S. Woywod, The profession of faith, in The homil. and pastor, rev., 28 (1928), pp. 1179-87; J. Kieson, Some queries in regard to the anti-modernist oath, in The irish excl. record, 37 (1931), pp. 296-98; M. Calamari, Ricerche sul giuramento nel diritto canonico, in Riv. di stor. del diritto ital., 11 (1938), pp. 126-83, 420-30; W. J. Canavan, Profession of faith, Washington 1942.
Luigi Fini
## PROFESSIONE RELIGIOSA : v. RELIGIOSI.
PROFESSIONI INTELLETTUALI. - Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è una specie del genere del contratto di lavoro (v.) autonomo, regolato da proprie norme del Codice civile, nonché, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni generali sul contratto d'opera, oltre quelle delle leggi speciali sulle p. i., che tra l'altro determinano le professioni per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi od elenchi.
Il professionista ha un diritto-dovere all'esercizio della sua attività. Diritto di libertà anzitutto nella scelta e nell'esercizio della professione, quale aspetto allo stesso tempo della libertà di lavoro e della libertà economica, costituzionalmente garantite, e diritto soggettivo, ricorrendone le condizioni, per l'iscrizione negli albi. Dovere anche e non solo nel senso generico, previsto dalla stessa Carta costituzionale (art. 4, cpv.), ma nel senso specifico delle leggi professionali come soprattutto per i notai (i quali costituiscono una particolare categoria di pubblici funzionari), nonché per gli esercenti le professioni legali (in specie per il patrocinio gratuito dei poveri) e quelle sanitarie, i quali più accentuatamente di altri compiono servizi di pubblica necessità (cf. art. 359 Cod. pen.). Mentre da un canto è poi riconosciuto il dovere. diritto del segreto professionale (Cod. pen., art. 622; Cod. proc. pen., art. 351), sono dall'altro perseguiti reati dei professionisti, o reati comuni con l'aggravante dell'esercizio di una professione.
I liberi professionisti godono del diritto costituzionale della libertà sindacale (art. 39); ma indipendentemente da questa essi sono tutelati, nei modi di legge, dai propri ordini e collegi. Non v'è una legislazione speciale protettiva del loro lavoro, analoga a quella per il lavoro subordinato nelle imprese. Alla previdenza ed assistenza provvedono alcuni enti, ma inadeguatamente e frammentariamente, salvo la Cassa nazionale per i notai con diritto a pensione; v. anche ordini e collegi professionali.
Sul delicatissimo problema della responsabilità, nell'esercizio professionale, il legislatore si è trovato * di fronte a due opposte esigenze, quella di non mortificare l'iniziativa del professionista, col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso d'insuccesso, e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista. Il Codice ha ritenuto che il punto d'equilibrio si trovi nell'applicazione delle normali regole di responsabilità, stabilendo, per i soli casi in cui ricorrono problemi tecnici di particolare difficoltà, l'esenzione del professionista dalla responsabilità per colpa lieve" (relazione ministeriale al Re); in tali casi cioè non si risponde dei danni se non per dolo o colpa grave. Circa l'altro problema dei rapporti tra professione e impresa il Codice "fissa il principio che l'esercizio di una professione non costituisce di per sé esercizio di un'impresa, neppure quando l'espletamento dell'attività professionale richiede l'impiego di mezzi strumentali e dell'opera di qualche ausiliario. Ma se, oltre l'attività meramente professionale, il professionista ne spiega altra più complessa, per modo che la prima rappresenti solo un elemento della seconda, non può negarsi l'esistenza di un'impresa, se ricorrono i requisiti organizzativi (indicati nello stesso Codice). Ciò si verifica anche se la più complessa attività ha per presupposto l'esercizio della professione, come nel caso del medico che all'attività professionale aggiunga la gestione di una clinica organizzata in forma di impresa" (relazione cit.). Indipendentemente da questa sorgono problemi a proposito dell'avviamento professionale, della patrimonialità o meno della clientela e della cessione di essa ad altro professionista.
BibL.: cf. la seconda parte del vol. di C. Lega, La libera professione, Milano 1950 e le opere ivi citate. Ferruccio Pergolesi
PROFETA. - I. Nella S. Scrittura. - (ebr. nābhí ${ }^{\circ}$; lat. propheta dal gr. $\pi \rho \circ \varphi \eta \tau \eta \varsigma$ ). Colui che, per vocazione divina, parla in luogo o in nome di Dio (Deut. 18, 18 sg.; II Reg. 3, 9; Ier. 1, 6.9 sg.; Is. 52,6, ecc.; cf. Ex. 7,1 sg.), comunicando agli uomini, cui è mandato, quanto il Signore, con azione soprannaturale, gli ordina e gli svela (Ier. 1,7 sg.; Am. 3,7 sg.; 7,14 sg.; Ex. 2-3; ecc.): «nihil aliud esse prophetam Dei, nisi enuntiatorem verborum Dei hominibus" (s. Agostino, Quaest. in Hept., 17: PL 34,601 ).
E questo il senso sicuro dell'ebr. nābhí, reso esattamente dal greco $\pi \rho \circ \varphi \varepsilon \tau \tau \varsigma$ ( $\pi \rho \hat{\sigma}$ in luogo di $\nu$, $\varphi \alpha \dot{\alpha} \nu \mathrm{s}$ : "parlare»: Eschilo, Eumen., 19; Pseudo Euripide, Reso, 972; Platone, Resp., 366; id., Tim., 62; id., Phedr., 262 d; ecc.), anche se incerta ne rimane l'etimologia. Comunemente si pensava all'arabo nabáa a annunziare " o all'accadico nabá "chiamare, parlare». W. F. Albright (v. op. cit. in bibl., p. 391 sg.) ritiene, a ragione, trattarsi di etimo accadico; il senso di nabá, però, è quello di "vocare", al participio passivo "vocato", che ha ricevuto una missione (cf. Codice di Hammurapi, Prol., 1,52; 1,49; Ethioga, 24 R 40 sg., e il nome proprio Nabî-dida "il chiamato dal suo dio "). Tale etimo viene a confermare la forma passiva di nābhí, già sostenuta da W. Gesenius (cf. gli affini nazir, maftah) e suffragata dal fatto che le forme verbali
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derivate da nābhí sono solo passive : aiph'al e hithpa'el "agire da nābhí", profetare. Il p. annunzia anche l'avvenire, ma il senso volgare di "predire il futuro" è solo secondario; l'etimo su cui poggia $\pi \mathrm{s}^{2} \mathrm{o}$ " avanti» e qaivziv "apparire" (s. Isidoro di Siviglia; s. Tommaso, Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}}-2^{\mathrm{ac}}$, q. 171, 2. 1) è errato (P. Synave - P. Benoit [v. $n p$. cit. in bibl.], pp. 16 sg., 226).
Gli altri due termini principali: rō'ch "veggente" (usato solo di Samuele [I Sam. 9,9.11.18 sg.; I Por. 9,22; 26,28; 29,29], di Hanani [II Par. 16, 7.10] e in Is. 30, 10, pur essendo frequente il verbo rā'ah per indicare le "visioni" che il p. riceve da Dio) e il sinonimo hāech "contemplante", per lo più in poesia, esprimono il mezzo o il modo della comunicazione divina. L'artico termine nābhí, dal tempo di Samuele, prevalse in modo quasi esclusivo su rō'ch, come afferma la nota redazionale $I$ Sam. 9,9 su Samuele detto nābhí e rō'ch (ibid. 3,20 e 9,11). In Am. 7,1-15 queste tre espressioni appaiono sinonime. Altri appellativi esprimono l'intima unione del p. con Dio (mal'ahh Yahweh "messaggero di J. ", 'ebhadh Yahweh "cultore di Jahweh", 'is 'Elōhím "uomo di Dio") o i diversi aspetti della sua missione presso il popolo (rō'ch "pastore", fāmér "custode", 'äpheh "vigile scolta", ecc.).
Contro le istituzioni e gli usi idolatrici della divinazione e della magia, Jahweh, fin dagli inizi della nazione eletta, stabili i p. come gli unici portavoce e interpreti del suo pensiero, della sua volontà (Deut. 18, 9-22; Num. 23,23; cf. Am. 2,10 sg.; Ez. 7,25; Zach. 7,12; Neh. 9,30), dando loro quale segno inconfondibile di riconoscimento, oltre al valore morale, la fedeltà a Jahweh, ai suoi precetti, il carisma di predire il futuro (Deut. 18, 22; Is. 41, 22 sg.; 44,7 sg.; 46,10 sg.) e talvolta di operare altri miracoli. Inizio della missione profetica è la vocazione da parte di Dio, improvvisa, che dà un nuovo volto all'esistenza del chiamato (Ex. 3,7-4,18; Am. 7,10-15; Is. 6; Ier. 1, 4-9; 20,7-18; Ez. 2-3; ecc.). Per questo anche Abramo è detto p. (Gen. 20,7) insieme agli altri Patriarchi (cf. Ps. 104, 15).
Le fonti bibliche ricordano, dopo Mosè, il grande p. (Or. 12, 14 [Volg. 13]; Num. 11,25; 12,6; Deut. 18, 15. 18; 34, 10): Maria sua sorella (Ex. 15, 20; Num. 12, 2; cf. Mi. 6, 4); Giosuè (Eccli. 46, 1); durante il periodo dei Giudici: Debbora e un nābhí' anonimo (Inde. 4,4; 6,8), un "uomo di Dio" anonimo che annunzia a Heli la decadenza della sua Casa (I Sam. 2,27); Samuele (v.), dopo il quale, dati i gravi pericoli dello jahrvismo e le connesse vicende della nazione, il messaggio profetico si sussegue ininterrottamente come ministero costante (I Sam. 3,1; Act. 3,24; Hebr. 11,32). Al tempo di David: Gad (I Sam. 22,5; ecc.) e Nathan (II Sam. 7,2; ecc.); sotto Salomone: Ahia (I Reg. 11,20; ecc.); Semeia sotto Roboam; un "uomo di Dio" sotto Ieroboam; Iehu sotto Bassa (ibid. 12,22; 13; 16,1); Hanani sotto Asa; Iehu, Iahaziel, Eliezer sotto Iosaphat (II Par. 16, 7-10; 19,2; 20, 14-37); Elia (v.); Michea, figlio di Iemla (I Reg. 22, 8-28); Eliseo (v.); Giona, sotto Ieroboam II (II Reg. 14, 25). Seguono i p. dei quali sono conservati gli scritti ("profeti scrittori "): Amos, Osea, Isaia, Michea, Nahum, Sofonia, Abacue, Geremia, Baruc; durante l'esilio: Ezechiele, Daniele; dopo l'esilio: Aggeo, Zaccaria, Abdia, Gioele, Malachia. Non si ha notizia di altri profeti (cf. I Mach. 14, 41) fino a Giovanni Battista (Mi. 11,9 sg.; I.c. 7, 26 sg.), precursore del p. per eccellenza, Gesù (Act. 3,20 sgg. = Deut. 18, 15-19; Io. 1, 21.45; 6,14; 7,40; Act. 7,37; Hebr. 1,1 sg.; A. Clamer, Ste Bible, II, Parigi 1940, p. 634 sg.).

Pagrefa - Cinque p. Particolare del portale principale della Cattedrale (fine sec. xiv) - Strasburgo.
Nella lista dei carismi, nella Chiesa primitiva, i p. hanno il posto d'onore, dopo gli Apostoli: I Cor. 12, 28 sg.; 14, 1-5.24.29.31 sg.; Eph. 2,20; 3,5: 4,11; parecchie volte, nel Nuovo Testamento, appaiono questi interpreti di Dio, dando predizioni, leggendo i segreti dei cuori; apportatori della divina parola (Act. 11,27; 19,6; 21,9 sgg.), edificano, esortano, incoraggiano. Preziose sono le indicazioni della Didachè (11, 7-12), del Pastore di Erma (Mandatum, 11), di s. Giustino (Dial., 30,2). Il nome p. viene sempre più riservato ai soli ispirati del Vecchio Testamento; più tardi, invece (secc. iv-v), nella letteratura monastica assume un senso e un uso larghissimo. Il carisma della profetria non è mai cessato nella Chiesa, con missioni particolari compiute da vari santi e sante (p. es., s. Vincenzo Ferreri, s. Caterina da Siena), ma il termine p. è ormai riservato agli uomini del Vecchio Testamento, trasmettitori della rivelazione formale o pubblica.
La Bibbia adopera ancora il termine nābhí e le forme derivate, sia per alcune manifestazioni religiose particolari, sia per i falsi p. (o di false divinità, o falsamente presentatisi in nome di Jahweh).
Sugli anziani, coadiutori di Mosè, scese lo spirito di Jahweh ed essi "si misero a profetare ", né tal fenomeno più si ripeté; due erano nell'accampamento e "profetarono anch'essi ", cioè si agitarono in una maniera caratteristica. Mosè ritenne tale manifestazione un dono divino: "Volesse il cielo che tutti fossero partecipi di tal dono" (Num. 11, 25-29). Nel sec. xI, al tempo di Samuele, riappare tale fenomeno di profetismo collettivo (I Sam. 10,5 sg. 9-12; 19, 18-24), che sembra raggiunga il suo culmine sotto Elia ed Eliseo (sec. Ix), per estinguersi quasi subito dopo. Al tempo di Samuele, schiere di Israeliti partecipano al culto, procedono insieme, adoperando il canto e la musica per preparare e secondare le manifestazioni collettive estatiche della loro esaltazione. Verosimilmente, trasportati dall'entusiasmo religioso, dominati da una sovrecoltazione incoercibile, nel volto acceso, nei movimenti più o meno ritmici di tutto il corpo, forse anche in espressioni infiammate, manifestavano il loro vivido sentimento jahwista. Forse il fenomeno era simile alla glossolalia di cui Act. 2, 1-21; 10,44 sgg.; 19,6; I Cor. 14. L'esaltazione si comunicava talvolta agli astanti, per qualche predisposizione o per un particolare intervento divino (cf. I Sam. 19, 20-24) : da queste manifestazioni, attribuite all'azione di Jahweh, forse non è da escludere ogni carattere soprannaturale. Al tempo di
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Elia-Eliseo (I Reg. 17 sgg.; II Reg. I sgg.) questi p. (a figli dei profeti $=$ membri di siffatte associazioni: I Reg. 20,35; II Reg. 2,3; ecc.), in diverse località (Galgala, Bethel, Gerico), formano colonie, dove, in certa misura, menono vita comune (II Reg. 2; 4,38 sgg.; 6, 1-5); i seguaci di questo profetismo professionale non hanno alcuna vocazione soprannaturale. Nei momenti più critici per l'esistenza stessa dello jahwismo, contro l'influsso deleterio di Canaan, contro l'invadenza ufficiale del baalismo fenicio e l'aperta imposizione di Iezabel, questo pia associazioni sotto la guida e la direzione dei grandi ispirati Samuele (che probabilmente ne è il fondatore), Elia ed Eliseo, furono tra le forze vive della pura religione, che eccitavano il popolo alla fedeltà verso Jahweh. Molti di essi furono uccisi da Iezabel (I Reg. 18, 13). I grandi p. se ne servono anche per missioni ricevute da Dio (cf. I Reg. 20, 35-43; II Reg. 9, 1.4-11); presenziano talvolta alle loro manifestazioni estatiche, ma mai vi prendono parte profetizzando come loro (cf. I Sam. 19.20).
I falsi p. di Baal (profetismo propriamente siro-fenicio) sono descritti nella sfida di Elia sul Carmelo (I Reg. 18, 26-29); concordano il racconto egiziano di Wenamon (ca. 1100 a. C.; papiro Golénischeff) e lo scrittore Eliodoro, di origine sira. Tra le manifestazioni della liturgia cananea, nell'esaltazione religiosa, una strana frenesia s'impossessava di qualche $n a b h l^{2}$ di professione e presto si comunicava agli altri. "Al concitato suono delle cetre, danzavano, ora con salti leggeri e ora piegando più volte di seguito il ginocchio a terra e poi girando su se stessi come i posseduti " (da uno spirito: Eliodoro, Anthiofeia, IV, 17). Con spade o coltelli si ferivano, emettendo suonl appena articolati, nei quali i fedeli, suggestionati, riconoscerano parole del dio. L'eccitazione, crescendo, diveniva furibonda; alcuni infine perdevano il dominio di se stessi. E si avevano mutilazioni in onore di Baal, dio della fecondità, e consacrazione temporanea di giovani donne alla prostituzione sacra (L. Desnoyers [v. op. cit. in bibl., I, p. 246 sg.]; A. Pohl [v. op. cit. in bibl., p. 24 sg.]). Sul declino del sec. vir Geremia (Ier. 27, 3.9) attesta che c'erano nâbhl' in Edom, Moab, Ammon, Tiro, Sidone, consultati dai re di questi Stati. E al sorgere del Nuevo Testamento tali esibizioni estatiche erano diffuse nel mondo greco-latino (Virgilio, Aen., VI, 45-51.77-80; Lucano, Phars., V, 161 sgg., ecc.).
Nâbhl' erano detti infine coloro che parlavano in nome di Jahweh senza averne ricevuto alcuna missione. In lotta con i p. autentici, si adattavano alle vuglie del re, che adulavano, secondavano le illusioni della folla, in cerca di denaro e di popolarità (I Reg. 22, 6-28; Mi. 2, 7-11; 3,5 sgg.; Ier. 23, 9-40; 28; 29, 21-32; Ez. 13). Ezechiele (cap. 13) ne dà la descrizione più accurata. Fanno da nâbhl' in Israele (si presentano come chiamati da Dio) questi "p. del proprio cervello", che tutto attingono dalla loro mente. Dànno divinazioni menesignere, van dicendo: "Oracolo del Signore", mentre il Signore non li ha mandati, né ha parlato. Nulla fanno per curar le piaghe del popolo e prepararlo ai terribili eventi che lo minacciano. "Illudono il popolo mio dicendo: 'Tutto bene', mentre tutto va male", pronti a convalidare ogni sua fantastica speranza. E delle "profetesse del proprio cervello ", Jahweh si lamenta: "Mi avete compromesso (usando del mio nome), presso il mio popolo, per delle manate d'orzo e alcune fette di pane, mentendo..." Presto i fatti daranno una clamorosa smentita ai loro detti; il popolo li vedrà esemplarmente castigati da Jahweh (cf. I Reg. 22; Ier. 28).
La critica razionalista, gettando in unico fascio i vari e disparati elementi finora esposti, ha tentato, in diversi modi, di dare del profetismo israelitico una spiegazione unitaria che elimina da esso ogni azione peculiare di Dio. Dando un'importanza e una portata eccessiva alla nota redazionale I Sam. 9,9, ha avanzato l'ipotesi (da A. Kuenen, fino a H. Gressmann, R. Kittel, G. Hilscher, A. Causse, ecc.) che il profetismo sia sorto in Israele più o meno al tempo di Samuele (al riguardo citano anche Act. 3,24; Hebr. 11,32, che parlano solo della successione continuata dei p. da Samuele in poi; mentre
già Am. 2, 10 sg.; Ier. 7,25 fanno risalire a Mosè [O:. 12,14] l'istituzione del profetismo). Dal profetismo estatico, evolvendosi, attraverso Elia ed Eliseo si arriverebbe ad Amos, che introdurrebbe un tipo assolutamente nuovo di profezia. I p. anteriori sarebbero capi o membri di confraternite, mentre dopo Amos sono isolati; i primi sarebbero visionari e taumaturghi, questi ultimi sono scrittori e pensatori; quelli sarebbero degli ispirati sognisti dall'estasi, questi degli intellettuali e dei realisti. Affermano che i p. in origine erano degli invasati; con mezzi artificiali (musica, danza ecc.) raggiungevano una esaltazione tale da sentirsi trasformati e trasportati da una potenza superiore; allora parlava in essi lo spirito del dio, impadronitosi di essi : fenomeno religioso offerto da altre religioni. Nelle sue più alte manifestazioni, da Amos in poi, il profetismo si spiegherebbe per la improvvisa irruzione, nel campo della coscienza del p., di idee subcoazioni elaborate lentamente nella coscienza subliminale (ipotesi psicologica: W. James, A. Reville, ecc.), o per l'intuizione e la profonda conoscenza del cuore umano di menti geniali (A. Causse ecc.).
Le fonti invece stabiliscono ineccepibilmente la distinzione più netta e decisa tra le manifestazioni del profetismo estatico, collettivo e professionale, e l'istituzione divina di questi "chiamati da Dio", da Mosè a Malachia. Nessuno di questi uscl dalle associazioni suddette del profetismo collettivo. Tra questo profetismo è innegabile qualche punto di contatto con i fenomeni affini degli altri popoli; ma non si possono trascurare le differenze notevoli. Manca in essi, p. es., la caratteristica siro-fenicia delle incisioni; il passo addotto per sostenere il contrario (I Reg. 20, 35-43) non è probativo; il membro dell'associazione profetica che va incontro ad Achab si fa ferire in volto per presentarsi come un soldato che abbia partecipato alla battaglia allora terminata. E ben li distingue lo zelo per lo jahwismo, l'esclusione di ogni abominazione cultuale.
Il profetismo estatico e professionale o volontario è un fenomeno ben circoscritto nel tempo. Solo chi nega tutte le fonti anteriori a Samuele può mettere in dubbio l'esistenza dei p. fin dalle origini dello jahwismo. Ben presto il profetismo estatico e professionale ebbe propaggini malsane. Molti allievi-profeti degenerarono: dopo avere atteso invano la chiamata del Signore, si investivano da sé nella missione profetica. La loro condotta (I Reg. 22, ecc.) è un argomento prezioso per far comprendere la natura della vera ispirazione soprannaturale. E pertanto uno stridente controsenso far derivare dalla medesima fonte i veri p. che energicamente li combattono (Am. 7, 14; Ez. 13) e questi falsi p. che ne sono la contraffazione.
Amasia, il sacerdote di Bethel, asservito alla dinastia ichuita, dice ad Amos: "Veggente, vattene in Giuda, e procurati là il sostentamento con le tue profezie". Ed Amos di rimando: "Io non sono né nâbhl', né figlio di nâbhl' Jahweh m