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narne le costanti da includere in un concetto univoco. L'uso non sempre eguale della parola e la sua somiglianza con altri termini vicini complicano alquanto l'indagine scientifica. Nondimeno sembra che al presente esista una certa concordanza nell'intendere la r., non nel senso di un qualsiasi rivolgimento politico, ma in quello più specifico di movimento, che tende a mutare sostanzialmente l'ordinamento sociale, politico e giuridico di un paese, per sostituirlo con uno nuovo, il quale nella fase preparatoria rappresenta la mèta, al cui conseguimento il movimento è diretto.
I. Nozioni genebali e termini affini. - Stando a questo concetto, che sembra il più scientificamente esatto, la r. suppone un ordinamento politico e sociale non più corrispondente alle esigenze della collettività; un movimento destinato a travolgerlo; un ordine nuovo, conseguito il quale il moto si seda nell'equilibrio. Non torna così difficile distinguere la r. da altri consimili avvenimenti sociali, ai quali generalmente manca l'elemento specifico dell'istaurazione di un nuovo ordinamento. La sedizione, infatti, può sorgere da cause particolari ed esaurirsi nella soluzione di problemi limitati, senza investire l'ordinamento esistente. Maggiore distacco separa la r. dalla ribellione, insorgenza di masse popolari o di aliquote malcontente della popolazione contro disposizioni dell'autorità, e quindi sostanzialmente atto di insubordinazione violenta. Senza dubbio queste forme si possono mescolare al movimento rivoluzionario, ma non ne costituiscono la nota dominante e propria.

Si ritiene oggi comunemente che l'uso della violenza, che accompagna sempre la sedizione e la ribellione, non è intrinseco alla r., la quale può svolgersi in forme anche pacifiche e non meno trasfor-
matrici dell'ordine sociale. Tale fu, infatti, la r. cristiana. Tuttavia, fuori di questo caso singolare, nelle r. politiche un atto di forza si accompagna quasi sempre alla loro affermazione e ne è di solito lo strumento, per rompere le resistenze, che il vecchio ordinamento oppone alla marea montante delle nuove correnti. Si può dunque affermare che, sebbene la violenza non sia intrinseca al concetto di r., essa difficilmente si trova da essa disgiunta. Una r., senza l'uso della forza, potrebbe attuarsi, nel campo politico, soltanto se la trasformazione sociale avviene a causa dell'opera e dell'influsso di una forte personalità, che si serve del potere politico legalmente posseduto per metterla in opera, come, p. es., fece Pietro il Grande di Russia.

Non coincidono con il significato più moderno di r. le espressioni di resistenza passiva e attiva, adoperate correntemente dagli scrittori cattolici. La prima include soltanto un diniego di obbedienza alla legge ingiusta, in certi casi non solo lecito ma anche doveroso : la seconda ha maggiore somiglianza con la r. e ad essa si potrebbe quasi ridurre, quando la resistenza attiva si oppone ai poteri dello Stato. Tuttavia, sebbene questa spiccata somiglianza dovrà essere tenuta in conto per procedere ad una valutazione morale e giuridica della r., presso i teorici cattolici l'espressione ha un senso limitato, che le deriva dalla particolare questione della tirannia, a proposito della quale viene adoperata. R. ancora non è il colpo di Stato, trasformazione dell'ordinamento operato con un atto di forza dagli stessi organi pubblici, i quali agiscono oltre i limiti consentiti dalla costituzione vigente. Anche il colpo di Stato può far parte di un processo rivoluzionario, ma in se stesso non è una r., dalle cui note specifiche bisogna forse ancora escludere la subitaneità e rapidità del movimento. Il fatto che essa suole manifestarsi come esplosione repentina di forze lungamente compresse può indicare soltanto che questo nei casi ordinari è il punto culminante di un vasto processo, che ha avuto un periodo di preparazione psicologica e ne avrà uno di assestamento per l'instaurazione dell'ordine nuovo. Travolgente è il momento della violenza organizzata, ma questa non appartiene agli elementi intrinseci del concetto di r.
II. Cause e contenuto morale e giuridico della r. - Le cause, che sogliono produrre queste svolte brusche nella storia dei popoli, sono molteplici e di natura diversa. Bisogna guardarsi dall'adottare nella loro ricerca il sistema della monovalenza, come avviene quando se ne attribuisce l'insorgenza al solo fattore economico.

La R. Francese, p. es., fu prevalentemente opera dell'illuminismo, che prima scalzò i fondamenti morali e giuridici, sui quali si appoggiava il vecchio regime, e propagò i nuovi ideali di libertà e di eguaglianza. Come in ogni fenomeno sociale, così anche nella r. l'elemento ideologico e spirituale non può mai mancare, giacché un nuovo ordine politico e sociale non si può costituire, se non esiste un nucleo di idee, oscuramente e vagamente forse intuita agli inizi del processo, ma sempre presenti al suo fondo. In linea generale si può dire che una r. non si prepara e non entra nella sua fase propulsiva se non quando una profonda frattura si è aperta tra la classe dirigente e il corpo sociale.

Diverse sono le opinioni circa il contenuto morale e giuridico della r. Deve ritenersi superata la teoria rivoluzionaria appoggiata sul concetto della sovranità popolare, quale venne immaginato e descritto dal Rousseau. Questa, avendo configurato i detentori dell'autorità sociale come mandatari del popolo, rimovibili mediante un'espressione contraria della cosiddetta volontà generale, dichiarò legittima ogni r., nella quale non scorgeva altro se non l'esercizio di un potere politico da parte dell'unico soggetto, che dalla natura ne sarebbe stato investito in modo inalienabile. Pur movendo da principi diversi, il Fichte è arrivato alla medesima conclusione. Secondo lui

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il popolo non sarebbe mai ribelle, in quanto rappresenta in fatto e in diritto il potere sommo. Qualsiasi forma di storicismo, e particolarmente quello idealistico, è costrutto a legittimare qualsiasi moto rivoluzionario, come momento nel quale si attua la razionalità della storia o si affermano le forze fisiche e biologiche della società. La critica sana ha ormai dissipato il mito della sovranita popolare nel senso attribuitole dal filosofo di Ginevra e allo storicismo ha opposto che esso distrugge i valori morali e nega ogni traccia di virtù normativa ai principi essenziali, che regolano la convivenza umana. Contro la conseguenza rivoluzionaria di siffatte correnti è tuttora valida la condanna a suo tempo pronunciata da Pio IX nel Sillabo: "Il negare obbedienza anzi il ribellarsi ai principi legittimi è cosa lecita" (prop. LXIII).

Le soluzioni che presentemente tengono il campo riguardo al problema del contenuto etico della r. si possono ridurre schematicamente a due, la prima a fondo sociologico, la seconda di natura piuttosto giuridica. Si pensa da alcuni che la r. trovi la propria giustificazione in quel diritto, che, in modo sotterraneo, si va continuamente rinnovando nella coscienza sociale e che, in un determinato momento storico, viene a trovarsi in contrasto irriducibile con la forma politica e le istituzioni in vigore. La r. riconerebbe questo dissidio, segno insieme di malattia grave nell'organismo sociale e suo rimedio. Ad elementi schiettamente giuridici pretende invece di appoggiarsi la seconda soluzione. La r. in se stessa non sarebbe che un puro fatto giuridicamente non valutabile, poiché si oppone al diritto in quel momento unicamente esistente, ossia il diritto dello Stato. In caso di successo però tutto il processo rivoluzionario verrebbe legalizzato per una specie di reazione, che l'effetto esercita sulla causa, o per una specie di efficacia retroattiva, che l'ordinamento nuovo avrebbe sugli atti ai quali deve l'origine. La r. stessa elaborerebbe nel suo seno un proprio diritto, imperfetto, vago e difettoso; un diritto se si vuole ingiusto, ma vero diritto come quello che sorge in qualsiasi associazione ai margini dell'ordinamento dello Stato.

A proposito di queste teorie è da osservare, innanzi tutto, la discutibilità dell'origine sociologica del diritto. Sebbene sia da ammettersi che la coscienza sociale rielabori con un continuo approfondimento le norme della convivenza, non si può sostenere che essa sia vera fonte di diritto, o almeno di tutto il diritto, senza cadere nel relativismo morale e giuridico. Fonte prossima delle norme più fondamentali della vita associata è la natura umana e araldo ne è la coscienza individuale. In queste e non in un supposto diritto variabile nel tempo e nello spazio deve essere ricercato il criterio di valutazione della r., altrimenti si ritorna alla tesi della sua incondizionata legittimità. Non può sfuggire poi come nella seconda opinione la giustificazione della r. si fondi unicamente sul fatto compiuto, sulla forza vittoriosa, alla quale il diritto apporrebbe il suo sigillo di legittimità solo perché è riuscita a trionfare. Un puro fatto però non si trasforma in diritto, né può darvi origine in virtù del principio che richiede la proporzione tra causa ed effetto. Una contraddizione in termini contiene ancora quel diritto ingiusto, che la r. elaborerebbe nel suo seno, essendo diritto e giustizia ontologicamente congiunti e correlativi.
III. Dottrina cattolica. - La dottrina cattolica non è concorde nella soluzione del problema accennato. Particolarmente dopo la R. Francese, alcuni teorici hanno cominciato ad inclinare verso posizioni del tutto rigide, escludendo in qualsiasi caso e supposizione la legittimità dell'insurrezione rivoluzionaria contro l'autorità costituita. Di questo numero fu, p. es., il Taparelli, secondo il quale, anche nel caso di insopportabile despotismo, al cittadino non rimarrebbe altra risorsa che ricorrere a Dio, nelle cui mani sta la volontà e la vita dei tiranni. Favorevole a questa soluzione si mostrò Leone XIII nell'encicl. Quod apostolici muneris, del 28 dic. 1879, dove scrisse: «Tuttavia se accada talvolta che la pubblica potestà venga dai principi esercitata a ca-
priccio ed oltre misura, la dottrina della Chiesa cattolica non consente ai privati d'insorgere a proprio talento contro di essi, affinché non sia ancor più sconvolta la tranquillità dell'ordine, e non derivi perciò alla società maggior danno. E quando le cose siano giunte a tal punto che non sorrida alcun'altra speranza di salvezza, vuole che si affretti il rimedio con i meriti della pazienza cristiana e con istanti preghiere al Signore».

Nondimeno la maggior parte dei teorici cattolici è rimasta fedele alla vecchia tradizione, che rimonta a Giovanni di Salisbury e lungo il suo filone incontra i nomi di s. Tommaso d'Aquino, Suárez, Bellarmino, De Lugo e nei tempi più recenti il Cathrein, il Meyer e il card. Zigliara con altri (cf. D. Bañes, In Sum. Theol., $2^{2}-2^{2 c}$, q. 64, a. 3, concl. 1; Sylvius, in Sum. Theol., $2^{2}-2^{2 c}$, q. 64, a. 3, concl. 2; C. Billuart, De iure et iustitia. diss. N. a. 2 ad 3; R. Bellarmino, De conc. auct., 1, II, cap. 19; F. Suárez, Defensio fidei, 1. VI, cap. 4 § 15 ecc.). Il problema da essi dibattuto riguarda propriamente la licetrà o meno della resistenza attiva contro la tirannia e il despotismo, ma i principi da essi fissati si possono molto bene adattare alla r. accompagnata dall'uso della violenza, che è il caso più frequente. Schematicamente il loro pensiero è il seguente. La vita sociale, l'ordinamento giuridico e istituzionale, l'autorità non sono altro che mezzi ordinati al bene della persona umana, affinché questa possa raggiungere la maggior copia di benessere temporale. Il loro fine immanente e la loro ragione di essere consiste, dunque, nel bene comune del corpo politico, al quale resta organicamente diretta cosi l'operosità sociale dei singoli cittadini e delle associazioni minori come quella dei poteri dello Stato. Ora il bene comune, oltre ad avere una parte stabile, corrispondente ai bisogni più universali e più profondi della natura umana, ne ha anche una mutevole, che deriva dall'incessante movimento cui soggiace la vita collettiva. Ad una vita sociale dinamica deve pertanto corrispondere, secondo il pensiero di s. Tommaso (De regimine principum, 1. I, cap. 6), un ordinamento dinamico e un'autorità flessibile, che ne interpreti i bisogni. La tendenza però di questi ultimi è di irrigidirsi in forme statiche, in modo che si aprono fratture tra le nuove esigenze e le istituzioni in vigore. A mano a mano che la frattura si allarga per la rigidità del sistema si profila il pericolo di un conflitto tra i cittadini e il potere dello Stato. Quando tali circostanze si avverano, il primo dovere dei cittadini e dell'autorità è di provvedere, per le vie ordinarie e pacifiche e con i mezzi legali a loro disposizione, alle riforme di struttura necessarie per impedire l'allargarsi del contrasto, adeguando l'ordine sociale alle richieste imperiose della realtà politica. Se l'autorità, invece, si ostina nella difesa di istituzioni, diventare in tutto o in parte anacronistiche, si solleva lo spettro della rottura violenta del falso equilibrio.

Anche in questa supposizione la r. non diventa ancora lecita, se rimangono possibilità per una riforma legale e i mali non sono così gravi da mettere in serio pericolo il bene comune. La r. si può paragonare alla guerra, uso della violenza nel campo internazionale, alla quale morale e diritto non concedono di far ricorso se non come a una extrema ratio, quando, esauriti i mezzi pacifici, non si presenta altra via per ottenere la riparazione o il rispetto di un diritto certo e proporzionatamente grave. Se, dunque, la società minaccia di andare in rovina, per il grave pregiudizio recato al bene comune dall'atteggiamento ingiusto della classe dirigente, e non resta possibilità alcuna di piegarla con l'uso dei mezzi legali, la r. può considerarsi come lecita, purché, è da aggiungere tra le condizioni di tale liceità, non si preveda che porterà alla collettività più male di quello che intende riparare.

Gli scrittori più antichi appoggiarono questa conclusione sulla concezione democratica del potere, secondo la quale il popolo, soggetto originario dell'autorità, la trasmette a chi deve esercitarla, mediante un patto esplicito o implicito, a condizione che essa venga usata

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per il promovimento del bene comune. Se questo bene, invece di essere promosso, viene gravemente compromesso dall'inerzia o dal mal volere di coloro che sono costituiti in autortiá, e ogni via legale è preclusa per impedire il collasso sociale, il potere politico torna a posarsi sul popolo, che lo ha conservato radicalmente, e questo ha il diritto di provvedere ai propri destini. Alcuni moralisti più moderni, non accettando la teoria dell'origine democratica del potere, fondano la medesima conclusione sul diritto di legittima difesa. L'ente sociale quale persona morale possiede il diritto di difendere la propria vita e integrità, e quindi se le ingiuste resistenze dell'autorità o i suoi provvedimenti oppressivi lo riducessero a tali estremi da metterne in serio e grave pericolo i beni essenziali, cosi da condurlo all'orlo della rovina, ha dalla legge naturale la facoltà di respingere la ingiusta aggressione proveniente dall'abuso del potere politico.

Secondo la più comune dottrina cattolica non ogni r. è, dunque, intrinsecamente illecita. Però la sua giustizia o ingiustizia non dipende né dal suo trionfo, né da una falsa legalità postuma, ma dai motivi sui quali si appoggia fin dal suo nascere, ossia dalla sua conformità o meno all'ordine giuridico naturale e razionale, alle cui norme qualsiasi azione sociale deve sottostare. Ora tale ordine non è sempre e in ogni supposizione tutore dell'autorità: la difende quando adempie la funzione che è la sua ragione di essere; l'abbandona quando la tradisce per incapacità o per malizia. La recente r. spagnola, dichiarata legittima da tutto l'episcopato di quel paese, offre l'esempio più fresco del valore dei principi e delle conclusioni fin qui esposti.

Sopra il principale di essi, ossia sulla prevalenza del bene comune considerato come norma permanente della vita sociale, si fonda la soluzione dell'altra questione, non meno importante della precedente sotto l'aspetto morale e giuridico, sollevata dal trionfo di una r. ingiusta e dalla conseguente costituzione di un governo di fatto. Comunque venga risolto il problema speculativo donde tragga origine la virtù vincolante delle leggi da questo dettate, è certo che i cittadini sono obbligati ad obbedire alle sue ingiunzioni, dirette a mantenere l'ordine per il regolare svolgimento della vita collettiva, purché esse non siano illecite. Né tale sottomissione implica un riconoscimento di legittimità al governo di fatto. Questo tuttavia può con il tempo mutarsi in legittimo per l'influsso della stessa norma fondamentale della prevalenza del bene comune. Tale bene richiede, infatti, che, per non turbare l'ordine stabilito dal governo rivoluzionario ormai consolidatosi al potere, il medesimo continui a guidare la collettività con piena facoltà di tutto disporre per il suo benessere, e quindi o per una specie di prescrizione, come alcuni l'hanno chiamata, o per la consuetudine, o meglio ancora in virtù di un'esigenza morale della quale non vale determinare la figura, gli comunica la sovranità effettiva con tutti i diritti ad essa connessi. Arrivato il momento, non precisabile in modo matematico, in cui il bene comune postula la stabilità dell'ordinamento politico e sociale raggiunto con la r., la legge naturale sigilla il governo di fatto con il sigillo della legittimità, non convertendo il puro fatto in diritto, ma sovrapponendo al fatto una facoltà giuridica che deriva da altra fonte.

BibL.: G. Balmes, Il protestantesimo comparato al cattolicismo, Parma 1847, pp. 187-290; J. Hergenröther, Katholische Kirche und christlicher Staat, Friburgo in Br. 1872, pp. 461-510; T. Meyer, Institutiones iuris naturalis, ivi 1900, pp. 209-36; A. Bauer, Essai sur les révolutions, Parigi 1908; G. Le Bon, La Révolution Francaise et la psychogie des révolution, ivi 1912; T. Lederer, Einige Gedanken zur Sociologie der Revolutionen, Lipsia 1918; V. Cathrein, Filosofia morale, II, Firenze 1920, pp. 731-44; F. Carli, L'evoluzione delle r., Milano 1920; P. Sorokin, Die Sociologie der Revolution, Monaco 1928; A. De Giuliani, La cagione riposta delle decadenze e delle r., Bari 1934; A. Messineo, Il potere costituente, Roma 1946; S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano 1947, pp. 220-33; L. Teparelli, Saggio teoretico di diritto naturale, Rome 1950, m. 1000-43. Antonio Messineo

ROBERTI, GIOVANni Battista. - Gesuita, poligrafo, n. a Bassano il 4 marzo 1719, m. ivi il 29 luglio 1786.

Entrato nell'Ordine nel 1736 insegnò nei collegi di Piacenza, Brescia, Parma (Accademico del Collegio dei Nobili) e a Bologna, dove fu professore di filosofia nel Collegio di S. Lucia, attendendo nel tempo stesso alla predicazione, alle lezioni bibliche nella chiesa e partecipando ad adunanze accademiche con vari discorsi. Con la soppressione della Compagnia di Gesù (1773) torno alla casa paterna e si occupò delle numerose sue opere.

Tra queste, lasciando a parte le molte poesie, per lo più d'occasione, e qualche lieve tentativo drammatico, sono da ricordare i poemetti didascalici: Della Moda (Venezia 1746), certo presente ai Parini per il Giorno, Le frognò (ivi 1732); Le perle (Bologna 1736); Le favole esopiane (ivi 1773), accresciute di numero nelle edizioni seguenti ( $11^{a}$, Bassano 1782). Più ancora si interessò con trattati e trattatelli di questioni morali in forma epistolare; notevoli : Del leggere libri di metafisica e di divertimento (1769), dove, tra i primi, insorge a combattere la lettura, divenuta di moda, di libri letterari e filosofici ultramontani, perniciosa alla Chiesa e alla educazione; i quattro opuscoli sul lusso: Discorso critico contro il lusso, Dialogo filosofico contro il lusso, Elogio dell'economia regolatrice del lusso; Lettera critica su le qualità del lusso presente in Italia (Bologna 1778); Amostazioni sopra l'umanità del sec. XVIII (ivi 1781), dove contro le vane ipocrite ostentazioni di umanità, dimostra quale sia, invece, la vera carità cristiana; Dell'amore verso la patria (ivi 1786) dove, confutate le diverse forme di amor patrio falso ed egoistico, spiega le qualità del vero, i doveri del cittadino e l'eroismo, talora imposto dalle circostanze. Da non dimenticare, tra i discorsi accademici, L'oraezione a gli studiosi di pittura, scultura e architettura dell' Accad. Clementina (ivi 1738) in difesa della grandezza artistica italiana, e nel campo ascetico il Trattatello sopra le virtù piccole (1778), più volte ristampato e sempre di valore attuale.

Scrittore lindo, un po' leccato e studiato, amante delle piccole cose, ma sempre assai aderente alla realtà e pieno di buon senso, si fa leggere ancora con gusto e con utilità.

BibL.: odd.: Opere (con gli opuscoli postumi), is voll., Bassano 1789-97; Lettere familiari, ivi 1797; Opere, is voll., Lucca 1817-20; bibl. in Sommervogel, VI, 1906-22. Studi: A. Moreschi, Commentario della vita e delle opere di G. B. R. e G. B. Giunio, Elogio di G. B. R., nella ed. bassanese, XII vol. 1797, pp. 173-207, 263-364; N. Tommaso, G.B.R. le lettere e i genuti nel sec. XVIII, in Storia civile nella letteraria, Torino 1872, pp. 317-64; L. Cellucci, Un poligrafo del 700, Napoli 1908; G. Natali, Il Settecento, 2* ed., Milano 1947, pp. 686, 1167-71. Celestino Testore

ROBERTI, Giuseppe Maria. - Correttore generale dell'Ordine dei Minimi (1918-24), n. a Conflenti (Catanzaro) il 19 genn. 1869, m. a Roma il 23 ott. 1936.

Uomo di larga cultura, pubblicò opere storico-agiografiche; Vita di s. Francesco di Paolo (Roma 1913); Disegno storico dell'Ordine dei Minimi, dalle origini al 1700 (3 voll., Roma 1902-22, fondamentale per la storia dell'Ordine); Il b. Gaspare de Bono (ivi 1904); Il Martirio dei ss. bb. C. L. Hietrel e di suo fratello Lud. Beniamino (ivi 1927); Vita e martirio dei bb. Tom. Felton e Giac. Claxton (ivi 1930).

BibL.: anon. in Charitos, Bollettino del III Ord. dei Minimi, 9 (1936), pp. 133-36. Gennaro Moretti

ROBERTO d'AbbriSSEL, beato. - N. a Arbrissel verso il 1047, viene per tempo a Parigi dove ottiene il dottorato in teologia, m. a Orsan, il 25 febbr. 1117.

Nel 1085 ottiene un canonicato a Rennes, ma preferisce darsi alla predicazione ed alla riforma dei costumi del clero. Trascorso qualche mese in solitudine nella foresta di Craon e fondato il priorato della Roć (ro96), egli se ne va, di provincia in provincia, a predicare il Vangelo. I

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Roberto di Colle Torto - Incipl della Impugnatio Henrici de Gandavo (sec. xil) - Biblioteca Vaticana, cod. Vat. lat. 987, f. 17. numerosi proseliti guadagnati da lui alla causa di Dio, vengono raggruppati in più monasteri doppi, di religiosi e religinse, nei quali i monaci stanno al servizio delle religione e sottomessi alla badessa, per onorare così la Vergine S.ma. Nucque cosi (1 101) l'Ordine di Fontevrault (v.), dal luogo ove si fece la prima fondazione, sotto gli auspici della Vergine. Morì a Orsan mentre visitava le case da lui fondate.

BibL.: Acta SS. Felsmarii, III, Parigi 1865, pp. 608-13: U. Chevalier, Répertoire des sources bistor. du moyen-áge, Bio-bibliogc., Patigi 1003, coll. 3982-83: Ph. Schmitz, Hist. de l'Ordre de it Beuolt, II, Maresbous 1948, pp. 18-20; L. Spätling, De prendo-apostolis, apostolicis apostolinis, Monaco 1948, pp. 44-48. Enrico Tribout de Morcmbert
ROBERTO di Colle Torto (Tortocollo), detto anche di Orford (Eryord). - N. nell'Inghilterra meridionale, m. verso la fine del sec. xili. Entrò nell'Ordine domenicano e verso il 1283 fu magister regens e predicatore dell'Università di Oxford, dove rimase certamente fino al 1293.

Tutte le sue opere sono una difesa delle dottrine di s. Tommaso d'Aquino: Reprobationes dictorum a fr. Aegidio in sectentiorum libros (Merton-College 276); un commentario al $2^{\circ}$ libro delle Sentenze (Klosterneuburg 322); contro il francescano Guglielmo de Mare il correctorium - Sclendum - (cod. lat. 468, Berlino, Biblioteca di Stato). L'ultima sua opera finora conosciuta è la Impugnatio Henrici de Gandavo (Vat. lat. 987), di cui si trovano manoscritti anche nella Vallicelliana e nella Biblioteca di Peterhouse a Cambridge. Questi scritti si distinguono per la loro calma e profondità.

BibL.: A. G. Little - Fr. Pelster, Oxford theology and theologiaus, Oxford 1934, pp. 98-99; P. Bருரschmidt, Robert von Colletorto, Verfasser des Correctorium - Sriendum -, in Dicus Thomas (Friburgo), 17 (1939), pp. 311-23; Fr. Pelster, Streitschriften gegen Aegidius Romanus und ilare Verfasser: Thomas von Sutton und Robert von Orford O. P., in Gregorianum, 24 (1943), pp. 134-70. Hermine Kühn-Steinhausen
ROBERTO di Courson. - Teologo e cardinale, n. presso Redleston (Dirby, Inghilterra) ca. il 1133 -60, m. presso Damiata il 6 marzo 1219. Discepolo a Parigi di Pietro Cantore (v.), strinse amicizia con il futuro Innocenzo III.

Maestro e reggente in teologia, canonico di Noyon (1204), poi di Parigi (1210), nel 1212 fu creato cardinale da Innocenzo III, che lo costituì suo legato in Francia con lo scopo di preparare il Concilio Lateranense IV. R. pertanto presiedette vari Concili (Parigi, 1213; Bordeaux, luglio 1214; Rouen, dic. 1214); nello stesso 1214
prese parte alla crociata contro gli albigesi confermando a Simone di Monfort le conquiste fatte. Per uno speciale mandatum del Papa, R. nell'ag. 1213 promulgò il nuovo statuto dell'Università di Parigi, in cui, tra l'altro, fu proibito di legere la metaphysica e la philosophia naturalis di Aristotele. Resosi impopolare, perdette il favore di Innocenzo e soprattutto di Onorio III, Dopo aver assistito al Concilio Lateranense nel nov. 1213, rimase a Roma fino al 1218, quando partì per la crociata non come legato (che fu il card. Pelagio) ma come predicatore. Come maestro parigino R. compose un commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, che è perduto; rimane, in numerosi codici, un'ampia Summa Theologica, composta tra il 1204 e il 1210 , in cui, seguendo l'indirizzo pratico di Pietro Cantore, tratta in prevalenza di teologia morale e sacramentaria.

Bibl.: G. Lefevre, Le traité De usuro - de Robert de Courcon, Lilla 1902; Ch. Dikson, Le card. R. de C. Sa vie, in Arch. d'hist. doctrinale et littér. du moyen âge, 9 (1934), pp. 23-142; M. Grabmann, I divieti ecclesiastici di Aristotele sotto Innocenzo III e Gregorio IX, in Miw. Hist. Pontif., V. Roma 1941, pp. 37-42 e passim; P. Anciaux, La théol. du Sacrement de Pénetence ou NIP. siècle, Lovanio-Gembloux 1949 (v. indice); Fliche-Martin, Hist. de l'Eglise, XIII, Parigi 1931, pp. 191-94. Antonio Pirdanti
ROBERTO di Ginevra (Clemente VII), Antypapa. - N. a Ginevra nel 1342 dal conte della città Amedeo III e da Matilde di Boulogne, parente del Re di Francia, canonico di Parigi, vescovo di Therouanne ( 3 nov. 1361) e quindi arcivescovo di Cambrai (1 I ott. 1368), fu creato cardinale da Gregorio XI il 30 maggio 1371.
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(fol. Enc. Catt.)
Roberto di Ginevra (Clemente VII), antipapa - Stemma di R. di G. e del Duca di Berry. Miniatura della fine del sec. xiv. dal II vol. della Bibbia appartenuta al Duca di Berry, come risulta dalle seguenti annotazioni del foglio $427^{2}$ : "Cette bible est au duc de Berry et daunergue conte de Poitou " - Biblioteca Vaticana, cod. Vat. lat. 21, f. 17.

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Inviato quale legato in Italia (1376-78) comandò le bande bretoni che compirono il massacro di Cesena (10 febbr. 1377). Partecipò all'elezione di Urbano VI, ma si allontanò da lui, con i cardinali francesi che lo elessero pontefice, a Fondi, il 20 sett. 1378 con il nome di Clemente VII, dando cosi inizio allo sciagurato scisma d'Occidente. Fàlitogli il tentativo d'impadronirsi di Roma (battaglia di Marino del 30 apr. 1379) e visto impossibile il soggiorno sotto la protezione della regina Giovanna, lasciò l'Italia ed il 20 giugno pose la sua sede in Avignone. Le parentele e le aderenze di R., particolarmente quella di Carlo V re di Francia che aveva favorita la ribellione dei cardinali, poi quella di Carlo VI figlio di lui, furono i più forti sostegni dell'ubbidienza avignonese. Questa era formata, oltre che dalla Francia, dai Regni spagnoli, dalla Scozia e saltuariamente da qualche principe e vescovo tedesco e non ebbe mai con sé la maggioranza dalla cristianità. In Italia soltanto il Regno di Napoli, secondo le vicende dinastiche, si fece a tratti soggetto a Clemente VII. Questi scomunicò il suo avversario, come questi aveva scomunicato lui, ma fu costretto continuamente a ricorrere a ripieghi per tenersi fedeli i suoi aderenti, che mal soffrivano le gravose imposizioni rese necessarie dalla mancanza di denaro, dalle continue lotte e dalle spese di una corte dispendiosa. Sin dal 1379 R. creò vassallo della S. Sede Luigi d'Angiò fratello di Carlo V, assegnandogli il «Regno di Adria» formato con i possessi della S. Sede. Nel 1382 lo costituí capitano della Chiesa per la conquista del Regno di Napoli. Morto lui nel 1384, diede quel regno a Luigi II suo figlio e ne aiutò i vani tentativi di conquista. Non mancarono in Francia le pressioni su R. per la cessazione dello scisma, prima al momento della morte di Urbano VI (1389), poi da parte dell'Università di Parigi, che nel 1394 ne fece quasi diretta imposizione a R., che mori d'improvviso attacco d'apoplessia il 16 sett. 1394.

Boc.: Vitae Paparum Avoniamestiam, ed. G. Mollat, I, Parigi 1916, p. 469 sgg.; N. Valois, La France et le Grand Schisme d'Occident, I, Parigi 1896; Pastor, I, pp. 118-6r; L. Salembier, Le Grand Schisme d'Occident, Parigi 1902, p. 32 sgg.; HefeleLeclercq, V, II, pp. 1081-1135; P. Paschini, Roma nel Rinascimento, Bologna 1946, p. 18 sgg.

Ireneo Daniele
ROBERTO il Guiscardo (l'Astuto). - Figlio di Tancredi di Altavilla, venne in Italia nel quarto decennio del sec. xi. Fu guerriero valoroso e politico abilissimo.

Entrò dapprima al servizio dei longobardi di Capua, passò poi alle dipendenze del fratellastro Drogone, conte di Puglia, che lo mandò a combattere per conto dell'altro fratellastro Unfredo, successo a Drogone (1051). Prese valorosamente parte alla battaglia di Civitate (1053) contro Leone I e alla morte di Unfredo si impose come conte di Puglia, scartando dalla successione i figli di lui (ag. 1057). Nel 1058, in un momento di tregua con Claudio di Salerno, ne sposò la sorella Sichelgaita. Nel 1059 concluse con Niccolò II l'accordo di Melfi, che faceva di lui un vassallo della S. Sede per i territori che già possedeva e per quelli che avrebbe conquistati, con il titolo di duca di Puglia, Calabria e Sicilia. L'occupazione della Calabria fu completata ad opera dell'ultimo dei fratelli Altavilla, Ruggero (v. RUGGERO 1, conte di Sicilia) con la presa di Reggio, nel ro6o. L'anno dopo si iniziarono le operazioni contro i musulmani per la conquista della Sicilia. R., promotore dell'impresa, intervenne soltanto in qualche momento prendendo parte alla liberazione di Messina (ro61), alla conquista di Catania (1071) e di Palermo (1072), ed investi il fratello dei territori calabresi e siciliani occupati e da occupare con il titolo di conte di Calabria e Sicilia, riservandosi l'alta sovranità e il diretto dominio di metà della città di Palermo, di metà della città di Messina e del Val Dèmone. Intanto R. segnava la fine della dominazione bizantina in Italia con la resa di Bari (ro71), e con quelle di Salerno (1077) e di Benevento (1078) la fine dei rispettivi principati longobardi.

Nel ro8o (29 giugno) R. rinnovò a Ceprano con Gregorio VII il patto di Melfi e ne ricevette lo stendardo di S. Pietro con l'obbligo di difenderlo contro i suoi
nemici. Nel ro8r, col pretesto di una crisi dinastica bizantina che coinvolgeva una sua figliola, andata sposa al figlio di Michele VII Duca, ma in realtà per prevenire eventuali tentativi di riscossa, armò contro l'Impero d'Oriente una spedizione che attraverso l'Epiro e la Macedonia giunse sin presso Salonicco. Richiamato in Italia da una rivolta nel ro82, mentre il corpo di spedizione rimasto in Oriente al comando del figlio Boemondo non riusciva a mantenersi nelle posizioni raggiunte, scorse in aiuto di Gregorio VII assediato da Enrico IV. L'armata normanna recò nuovi gravissimi danni alla città già duramente provata dall'assedio. Nell'autunno del ro84 riprese la campagna contro i Bizantini, ma la sua morte ( 17 luglio 1082) a Cefalonia e la guerra civile tra i suoi figli impedirono il proseguimento dell'impresa.

I signori normanni ed indigeni e le popolazioni cittadine mal sopportarono la supremazia di R. affermatasi in maniera brigantesca e feroce, e frequenti ribellioni serpeggiarono nelle terre a lui sottoposte. Però egli si valse del nesso feudale, saldamente controllato dall'autorità sovrana, per legare a sé e normanni indipendenti e indigeni. Da Leone IX a Gregorio VII, i papi ne temevano la forza espansiva verso nord, ma riconoscevano in lui l'unico sostegno contro l'Impero e l'appoggio per ricondurre sotto la diretta soggezione a Roma le Chiese che l'Impero bizantino aveva sottoposto al patriarcato di Costantinopoli.

Biel.: fonti: Amato di Montecassino, Hist. Normannorum, ed. V. de Bartholomaeus (Fonti per la Storia d'Italia, 76), Roma 1933; Guglielmo di Puglia, Gesta Roberti Riscendi, RIS. V. «MGH, Scriptores, IX, pp. 239-98; Goffredo Malaterra, De robus gratis Rugerii comitis et Roberti Viscendi ducis fratris eius, RIS, V, parte 17 a cura di E. Pontieri, pp. 3-108. Per i diplomi normanni, cf. C. A. Garub, I diplomi ined. dell'stè normanna, Doc. per servire alla stoc. della Sicilia, 18 vall., Palermo 1890, e K. A. Kehr, Die Urhunden der normannisch-tizilischen Könige, Innsbruck 1902, Letteratura: autt. vari, Regno (II) Normanno, Messina 1932; M. Amari, Storia dei musulmani in Sicilia, ed. C. A. Nalino, Catania 1933; L. Brehier, Vie et mort de Byzance, Parigi 1948; C. Caben, Le régime féodal dans l'Italie normande, ivi 1940, ; F. Chalandon, Hist. de la domination normande en Italie et en Sicile, ivi 1907; A. Fliehe, La réforme gregorienne et la revuquete chrétienne (1047-1113), ivi 1942; G. M. Monti, Il regno normannoneseo, Bari 1945; E. Pontieri, Tra i Normanni nell' 'talia mered., Napoli 1948; W. Schmidt, Die a Historia Normannorum - von Amatnt, in Studi gregoriani, III, Roma 1948, pp. 173-231.

## ROBERTO di Kilwardby: v. Kilwardby.

ROBERTO di Lincoln: v. Grossatesta, ROBERTO.

ROBERTO di Melun (Melodunensis). - Teologo e vescovo, n. in Inghilterra alla fine del sec. xi, m. a Hereford il 27 febbr. 1167.

Studente ad Oxford e a Parigi, ca. il 1137 successe ad Abelardo come professore di dialettica nella schola artium della «Montagne Ste-Geneviève» e ca. il 1142 di teologia a Melun; nel Concilio di Reims (1184), insieme con Pietro Lombardo (v.) e Giovanni di Cornovaglia (v.) combatté la dottrina trinitaria di Gilberto della Porrea (v.), Dopo alcuni anni d'insegnamento all'abbazia di S. Vittore (Parigi), dietro suggerimento di s. Tommaso Becket, fu chiamato in Inghilterra ( 1160 ) dal re Enrico II e nominato ( 1163 ) vescovo di Hereford; se per qualche tempo fu troppo ligio al sovrano contro il Becket, in seguito si schierò decisamente a favore dell'insigne martire.

Compose tra il 1145 e 1155 un commento al Vangelo di s. Matteo, sostanzialmente conservato nelle Quaestiones de divina pagina (ed. R. Martin, Oeuvres de Robert de Melun, I, Lovanio 1932) e un saggio teologico sulle lettere paoline: Quaestiones de epistolis Pauli (ed. R. Martin, op. cit., II, ivi 1938); le quaestiones seguono la lectio del testo biblico e discutono, con metodo e spunti originali, importanti argomenti che furono poi ripresi dall'autore, nell'opera più celebre (divenuta quasi classica in teologia alla fine del sec. xII) le Sententiae (inedite; numerosi i manoscritti), che pur imitando nella disposizione il De Sacramentis di Ugo di S. Vittore, non ne raggiungono l'intimo fervore e l'innata semplicità. Teologo personale e dotato d'intuito, R. di M. pur ammi-

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ratore della scuola vittorina, osò attaccare gli amici della grande abbazia (Guglielmo di St-Thierry e s. Bernardo) e combattere lo stesso Pietro Lombardo; difendendo Abelardo nella questione dell'appropriatia trinitaria, aprì la via a una dottrina che fu accolta da tutti i grandi scolastici del sec. xili.

Bibl.: R. Martin, P'ro Petro Abelardo. Un plaidoyer de Robert de Melun, in Rev. des sc. philos. et théol., 12 (1923), pp. 266-33: A. Landuzal, Familienbildung bei Paulinenkommentaren des i.:. Jahrb.: Robert von Melun und seine Schule, in Biblica, 13 (1032), pp. 160-93: F. Blumentzrieder, Robert von. Melun und das Schule Auselms von Leon, in Zeitschr. f. Kirchengesch., 33 (1934), pp. 117-70: M.-M. Gorge, s. v. in DThC, XIII, coll. 2731-33: C. Spicn. Esquisse d'une hist. de l'exégèse latine un moyen âge. Parigi 1044, pp. 131-32; J. de Ghellinck, L'essai de la litté. latine an XIIt siècle, I, Parigi-Bruxelles 1946, pp. 56-57: A. Landuzal, Einführung in die Gesch. der theol. Liter. der Frühscholastik, Ratisbona 1048, pp. 69-71 (a p. 70 sono indicati i manoscritti ove si conservano le Sententiae). Antonio Piolanti

ROBERTO, abate di Molesme, santo. - Fondatore delle abbozie di Molesme (v.) e Cîteaux (v.), n. nella Champagne ca. il 1028, m. a Molesme nel 1111, a quanto pare.

Entrò giovanissimo nel monastero di Moutier-la-Celle, presso Troyes, di cui divenne priore; ca. il 1070 fu eletto abate di St-Michel di Tonnerre (diocesi di Langres), ma nel 1072 si dimise da questa carica a causa della indisciplinatezza di quei monaci. Resse in seguito il priorato di St-Ayoul di Provins; intanto gli eremiti di Colan, luogo deserto presso Tonnerre, che già avevano invano richiesto a R. di dirigatli, ottenevano da Alessandro II che fosse posto a capo della loro piccola comunità. R. accettò, e di li a poco, giudicando malsana la località di Colan, trasportò la comunità nella foresta di Molesme, stabilendosi (ca. 1075) sulle rive del Laignes, affluente di sinistra della Seine. I primi anni di Molesme furono durissimi, ma, cominciando dal 1084 a confluirvi ricche donazioni, l'austerità della vita monastica provò un ristagno; allora R. abbandonò Molesme e si rifugiò presso gli eremiti di Aulx, presso Riel-les-Eaux, che lo scelsero per abate. Ciò avvenne tra il rogo e il 1093, ma per volontà del Papa dovette ritornare a Molesme, ove non riusci a far raggiungere alla comunità quell'intensa vita religiosa di cui era fautore. Qui sta la ragione del suo nuovo esodo da Molesme con una ventina di monaci, tra i quali il priore Alberico (v.) e Stefano Harding (v.), per recarsi, con l'approvazione del legato pontificio Ugo, arcivescovo di Lione, nella solitudine di Cistercium, tra Nuits e St-Jean di Losne nella diocesi di Chalon-surSaône. Il 21 marzo 1098 il monastero di Cîteaux iniziava la sua vita secondo gli ideali della nuova riforma e R. ne diveniva primo abate, ma per poco tempo. Dovette infatti far ritorno a Molesme nel ro99 per ordine del legato pontificio; il Santo ubbidì e diresse l'abbazia sino alla morte. Fu sepolto nella sua chiesa abbaziale. Il suo culto fu permesso per Molesme da Onorio III, l'8 genn. 1222 (Bullarium Romanum, ed. Taurinensis, III, Torino 1858, p. 383), ma, in quello stesso anno il Capitolo generale Cistercense prescrisse a tutto l'Ordine di celebrarne la festa "cum XII lectionibus " il 17 apr., trasferita due anni dopo al 29 dello stesso mese. A questa data figura poi regolarmente nei libri liturgici cistercensi (Sacramentari, Messali «Missa sicut de s. Benedicto », Breviari e Salteri : aggiunta d'altra mano nei manoscritti della prima metà del sec. xili) e nel Martirologio Romano.

Bibl.: Fonti: la Vita S. Roberti, prima metà del sec. xili; ed. crit. di K. Spahr, Das Leben des hl. R. v. M. Eine Quelle zur V'argesch. v. Cîteaux, Friburgo in Svizzera 1944; Acta SS. Aprilis, III, Anversa 1675, pp. 662-78; V. Leroquais, Les sacramentaires et wisads nus. des bibl. publ. de France, III, Parigi 1924, p. 496 (indice); id., Les beésiaires..., V, iv; 1934, p. 270 (indice); id., Les paautiers mis. latins..., II, Mâcon 1940-41, p. 482 (indice). Studi: J. Othon [Discourneau], Les origines Cisterciennes (cstr. dalla Rev. Mabillon, 1932-33), Ligugé 1933, pp. 33-74; S. Lenexon, St-Robert, fondateur de Cîteaux, Westnalle 1927; J.-B. Mahn, L'Ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu du XIII* siècle, Parigi 1942; Martyr. Romanum, pp. 162-63. A. Pietro Frutaz

ROBERTO del Palatinato, re dei Romani. N. nel 1352 da Roberto II, conte palatino del Reno e principe elettore, gli succedette nel 1398.
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(da V. Leroquais, Les paautiers mis. latins des Bibl. publ. de France, Mâcon, 168-11, ter. 11). Roberto, abate di Molesme, santo - La flagellazione, ministura del Salterio appartenuto a s. R., come si rileva da un'zonotazione del sec. xit. E un Salterio di Saint-Ysast di Arras, adattato all'uso cistercense (fine sec. xi) - Digione, Bibl. municipale, ms. 30, f. $8^{\circ}$.

Si unì agli arcivescovi di Magonza, Colonia e Treviri contro re Venceslao, partecipò alla sua deposizione e fu egli stesso scelto a succedergli il 21 ag. 1400 , impegnandosi a recuperare le terre lombarde infeudate da Venceslao a Gian Galeazzo Visconti. Sceso in Italia con l'aiuto finanziario e diplomatico di Firenze, fu sconfitto a Brescia il 24 ott. 1401 e abbandonò l'impresa nella primavera seguente, rinunziando alla lotta in Lombardia e all'incoronazione imperiale. Durante la spedizione gli mancò l'appoggio del papa romano, Bonifacio IX, nonostante che R. e gli arcivescovi renani lo riconoscessero contro il suo rivale di Avignone. Ma Bonifacio temeva, inimicandosi Venceslao e i Visconti, di perdere l'obbedienza in Boemia e soprattutto la sicurezza politica in Italia, né R. diede al Pontefice le assicurazioni richiesergli, per non precludersi la via ad un accordo con la Francia. La morte di Gian Galeazzo favorì l'intesa fra R. e Bonifacio e procurò al primo l'approvazione papale nel 1403. R. rimase legato ai papi di Roma anche negli anni seguenti e nel Concilio di Pisa, mentre in Germania i suoi numerosi avversari abbandonavano l'obbedienza romana. M. il 18 maggio 1410 .

Bibl.: C. Höffer, Ruprecht von der Pfalz, Friburgo in Br. 1861; K. R. Kötzschke, R. v. d. Pfalz u. das Kmoxil zu Pisa, diss., Jena 1889; A. Winkelmann, Der Rumeng R.s. v. d. Pfalz, Innsbruck 1892; M. de Boliard, L'empereur Robert et le grand schisme d'Occident (1400-1403), in Mélanges d'arch. et d'hist., 48 (1931), pp. 213-32; H. Heimpel, Aus der Vorgeschichte des Königtums R.s. in Land u. Kultur, Festschrift R. Kötzschke, Lipsia 1937; N. Valeri, La vita di Fucino Cune, Torino 1940, pp. 98-102.

Giovanni Tabacco
ROBERTO di Salle (Salle), beato. - Monaco celestino, n. a Salla presso Maiella nel 1273, m. nel monastero di Morrone il 18 luglio 1341. Entrò tra

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(per cortesia di mano. d. P. Frateci Roberto Bellarmino, santo - Particolare del ritratto di B. Passerotti. Il santo aveva 54 anni - Madrid, Collo. gio gesuita Chamartin de la Rosa.
favorito di estass e visioni; gli si attribuiscono molti miracoli. Il lodato dal Petrarca (De vita solitaria, sect. 3, cap. I8). Bral.: C. Toleta, Historia supra degli buomini illustre per santità della Congregatione de' Celestini dell'Ordine di S. Benedetto, Bologna 1648 e Napoli 1689, pp. 119-26; Acta SS. Iulii, IV. Parigi 1868, pp. 489-500.

Fulice da Mareto
ROBERTO BELLARMINO, santo. - Dottore della Chiesa, n. a Montepulciano il 4 ott. 1542, m. a Roma il 17 sett. 1621. Di nobile famiglia (la madre Cintia era sorella del card. Cervini, il futuro Marcello II), doveva partire per l'Università di Padova quando nel 1558 , subito dopo l'arrivo dei Gesuiti a Montepulciano, il giovane chiese al Laines (v.) di entrare nella Compagnia di Gesù.

Ammessovi il 21 sett. 1560 . R. frequento con successo al Collegio Romano il corso di filosofia tenuto dal Toleto e dal Mariana (v.). Dopo cinque anni (1563-67) d'insegnamento letterario nei Collegi di Firenze e di Mondovi, iniziò a Padova il corso teologico, che terminò a Lovanio, ove nel 1569 lo mandò s. Francesco Borgia (v.), come predicatore contro il protestantesimo nei Paesi Bassi. Ordinato sacerdote a Gand il 25 marzo 1570, il B. ottenne un notevole successo nella predicazione e nella lotta che ingaggiò contro gli errori di Michele Bajo (già condannato da Pio V, il 10 ott. 1567), appena iniziato l'insegnamento di teologia nella casa dei Gesuiti (ott. 1570), in cui prese come testo, commentandola, la Summa Theologica di s. Tommaso. Richiamato a Roma, per ragioni di salute, dal Padre generale Mercuriano, gli fu affidata, al Collegio Romano, la nuova cattedra di controversie, che doveva rendere illustre con le Disputationes et controversiae christianae fidei, composte in 14 anni di assiduo insegnamento (1575-88). Nell'ott. 1589 partì per Parigi come teologo del card. legato Gaetani, mandato da Sisto V a tutelare gli interessi cattolici, dopo l'assassinio di Enrico III. L'atteggiamento equilibrato del B. attirò l'ammirazione dello stesso Enrico IV, che, convertitosi, vide sempre nel Santo un amico sincero. Morto Sisto V (27 ag. 1590), il B. ritornò a Roma ove lavorò intensamente per l'edizione siato-clementina della Vulgata (1591-92). Riprese l'ufficio di padre spirituale al Collegio Romano (l'incarico gli era stato dato nel 1588, al termine del suo insegnamento controversistico) e come tale diresse negli ultimi mesi, assistendolo al momento della morte, s. Luigi Gonzaga (21 giugno 1591).

Rettore del Collegio Romano nel 1592, assistente, l'anno seguente, alla V Congregazione generale dell'Ordine, ove fu designato come membro della Commissione stabilita per dare l'ultima mano alla Ratio studiorum
della Compagnia. Il B. fece sagge proposte, accettate all'unanimità, soprattutto quella di porre come regola di seguire s. Tommaso nella teologia speculativa (scolastica). Nel 1595 venne nominato provinciale di Napoli, ove per le sue doti morali fu altamente apprezzato dallo stesso s. Bernardino Realino. Morto il card. Toledo, teologo del Papa, Clemente VIII, dietro consiglio del Baromo, scelse il B. a tale ufficio e pertanto lo richiamò a Roma all'inizio del 1597, nominandolo contemporaneamente consultore del S. Uffizio ed esaminatore dei vescovi, finché il 3 marzo 1599 lo creò cardinale, con il titolo di S. Maria in Via, cambiato poi, per devozione a s. Carlo Borromeo, con quello di S. Prassede. Membro di molte congregazioni (S. Uffizio, Riti, Indice, Riforma del Breviario, Esame del matrimonio di Enrico IV) e apprezzato consigliere di Clemente VIII, il card. B. continuò la sua attività teologica di prima, niente mutando delle sue abitudini di umile religioso. Nemico dell'adulazione, fece conoscere al Papa con nobile franchezza gli abusi da correggere nel governo della Chiesa, con il noto memoriale De rebus reformandis. Nelle controversie sulla Grazia, vivamente agitata nella Congregazione de auxilits, il B. sostenne, sostanzialmente, la parte di Molina (v.) e del suo Ordine, cercando però un terreno d'intesa tra le due parti e sconsigliando il Papa dal procedere oltre; con certa veemenza annunziò a Clemente VIII che mai sarebbe giunto ad una risoluzione definitiva della controversia.

Resosi vacante l'innivescenzio di Capua, il B. fu eletto a quella sede e consacrato vescovo dallo stesso Pontefice il 21 apr. 1602. Qualunque siano stati i motivi di questo repentino allontanamento da Roma, s. R. B. subito si recò a Capua per la residenza e diede prova di eccellenti qualità pastorali, nella predicazione, nell'insegnamento del catechismo, nelle disposizioni sinodali, nelle riforme, nelle relazioni con il suo clero, per il quale scrisse la Spiegazione del Simbolo (Roma [?] 1604). Morto Clemente VIII (3 marzo 1605), il B. partecipò ai successivi conclavi ove ebbe molti voti e donde uscirono, a breve distanza, Leone XI e Paolo V; questi volle a Roma s. R., che, rinunziando alla sede di Capua, fece parte della nuova Congregazione de auxilits, incaricata di terminare la ormai troppo lunga controversia sulla Grazia. Terminato il dibattito, senza alcuna decisione teoretica, il B. lavorò, con gran lena, nelle successive e gravi questioni politico-religiose nelle quali fu coinvolta la S. Sede: la controversia veneziana (1606-1607), rinfoqudata dall'odio antiromano di Paolo Sarpi (v.), nella quale il B. ribatté punto per punto gli errori del Sarpi e dei sette teologi veneziani suoi collaboratori; la controversia anglicana (1607-1609), suscitata dal giuramento antipapale, impoato dal re inglese Giacomo I ai sudditi cattolici il 3 luglio 1606 . Il 22 sett. 1606 il Papa dichiarò illecito tale atto, ma l'arciprete Blackwell si rifiutò di pubblicare il breve pontificio; il B., volendosi di un'antica amicizia con l'arciprete, in una lettera piena di carità e dottrina, gli mostrò come il giuramento implicava il rifiuto del primato della Sede Apostolica; il Blackwell persistette nel suo errore e fu deposto. Il re Giacomo volle intervenire polemicamente nell'affare : nel 1608 fece circolare un'opera anonima: Triplici nodo triplex cuneus (i tre nodi erano: i due brevi pontifici a la lettera del B.); il cardinale rispose sotto lo pseudonimo di Matteo Torti. Il monarca inglese ripubblicò, ampliato, l'opuscolo precedente, cui premise una pomposa prefazione, ove, rivolgendosi all'imperatore Rodolfo II e ai colleghi del continente, si faceva difensore del diritto divino dei re; il B. replicò con un'apologia della sua risposta (1609). Giacomo I tacque, ma in sua vece continuò l'Andrews, vescovo di Chichester, con la Tortura Torti (Londra 1609), a cui risposero due confratelli del cardinale. La controversia gallicana (1610-12) ebbe origine dalla pubblicazione postuma e anonima dell'opera del giurista cattolico Guglielmo Barclay: De potestate papae (Londra 1609), ove l'autore propugnava l'assoluta indipend