461 ; II, p. 262 ; III, p. 322 ; IV, p. 321 ; P. F. Kahr, Italic Pontificia, IV. Berimo 1909, pp. 5-17; L. Fausti, Le chiese della diocesi di S. nel XIV sec. in Arch. per la Stor. eccles. dell'Umbria, i (1013), pp. 129-216; Lanzoni, I, p. 436 sgg.; G. Antonelli, L. Fausti, in Boll. della Deput. di storia patria per l'Umbria, 40 (1943), con bibl. completo di questo storico ecclesiastico locale. Per i monumenti e gli archivi: A. Sansi, Docum. storici ined. tracti dall'arch. comun. di S., Foligno 1861 ; id., Docum. storici ined. in sussidio allo studio delle memorie undue, ivi 1879; P. Laurati, In morte di Giuseppe Sordini, in Atti della Accad. Spoletina, Spoleto 1917, pp. III-viII, con bibl. del maggiore archeologo spoletino; L. Fausti, Le pergamene dell'Arch. del duomo di S., in Arch. per la Stor. eccles. dell'Umbria, 4 (1919), p. 287 sgg.; C. Bandini, La Rocca di S., Spoleto 1933; C. Pietrangeli, C. Bandini, in Boll. della Deput. di storia patria per l'Umbria, 36 (1939) con bibl. dello studioso spoletino; A. P. Frutaz, Il tempietto del Clitunno in un editio del card. C. Rezzonita, in Rto. di arch. criti., 18 (1941), pp. 242264; G. Antonelli, Le più antiche carte (sec. XI) del monostero di Sassovivo, in Benedictino, 2 (1948), pp. 93-138; id., La chiesa collegiata di S. Gregorio Maggiore in S. e in docum. pont. del suo arch., in Atti del V Convegno nav. di Storia dell' architettura (in corso di stampa); M. Salmi, La basilica di S. Salvatore di S., Firenze 1951; A. Rambaldi, Nuove epigrafi latine a S., in Bull. comm. arch. com., 73 (1949-50: in corso di stampa). Per Montefalco: v. Boll. Montefalco, 1937-40, con bibl.; Castineau, II, coll. 3079-80.
Giovanni Antonelli
SPONSA CHRISTI, COSTIT. DI PIO XII : v. MONASTERO. La disciplina vigente per i m. femm. di clausura.
SPONSALI. - Sono l'atto con il quale le parti si obbligano reciprocamente a contrarre in seguito matrimonio fra di loro, ossia la promessa bilaterale di matrimonio, che può precederne, pur senza essere prescritta, la celebrazione: "mutua futuri matrimonii promissio".
I. Diritto. - L'istituto ha i suoi precedenti nella spensio che, nei diritti antichi, era la promessa fatta al futuro marito dal padre della figlia destinata alle nozze, e che poi, con il progredire del costume, si trasformò nel consenso dato dalla interessata stessa al matrimonio da contrarsi in seguito. Nel diritto romano il contenuto degli s. viene definitivamente a fissarsi nell'accordo dei fidanzati sulla loro futura unione. Questo accordo non importava peraltro obbligazione giuridica di contrarre effettivamente il matrimonio, in omaggio al principio: in contrahendis nuptiis libera potestas esse debet (C. V, 1, 5, 6); e quindi si dichiarò priva di effetto anche la clausola penale, cioè il patto col quale si stipulava il pagamento di penalità nel caso di inadempienza.
Nel diritto germanico, invece, gli s., fissati in un formale contratto, che l'infrangere ingiustificatamente importava danno patrimoniale, costituivano elemento essenziale del matrimonio, che effettivamente si contraeva come rapporto di diritto mediante gli s. (despon-
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satio) e aveva esecuzione con la conseguente traditio sponsae. Nel diritto canonico l'istituto andò man mano assumendo fisionomia propria distinguendosi dal diritto romano come da quello germanico; e ciò reagendo contro la caratteristica degli s. romani di non produrre obbligazione giuridica di contrarre matrimonio, con l'insistere sulla mutua obbligazione che è l'effetto naturale della promessa spontanea e con l'istituire un impedimento di pubblica onestà (v.) nei rapporti con i consanguinei in primo grado dei fidanzati; nonché distinguendo se il consenso sponsalizio era volto a un matrimonio futuro o presente. Si distinse così tra gli sponsalia per verba de futuro, cioè la promessa matrimoniale concernente il futuro, e gli sponsalia per verba de praesenti, cioè l'effettiva conclusione del vincolo, quando nel consenso era contenuta la volontà di dare senz'altro vita con esso al matrimonio.
Dato poi che gli s. sono un atto disponente e preparatorio al Sacramento del Matrimonio, il diritto canonico li avocò alla giurisdizione della Chiesa, come ancora Pio VI definiva alla prop. 58 della bolla Auctorem fidei contro il Sinodo di Pistoia (Denz-U, 11, 1558).
L'importanza degli s. nel diritto della Chiesa fu grandissima nel periodo anteriore al Tridentino; fra i loro effetti più caratteristici era quello di dar vita senz'altro al matrimonio quando tra i promessi aveva luogo la copula carnalis. Questa faceva presumere, iuris et de iure, un pieno e attuale consenso matrimoniale, per cui gli sponsalia de futuro si convertivano senz'altro in sponsalia de praesenti, cioè in matrimonio, senza il necessario intervento di alcuna solennità (v. matrimonio).
In seguito, fattasi sempre più netta la distinzione fra gli s. e il matrimonio, e scomparso l'istituto del matrimonio presunto come effetto dell'unione carnale dei fidanzati, l'importanza degli s. va sempre diminuendo, finché nel diritto vigente l'istituto si riduce essenzialmente, con criteri analoghi a quelli accolti nelle legislazioni civili, ad una obbligazione morale di contrarre il matrimonio, limitando gli effetti dell'insolempienza ingiustificata a dare azione contro lo sposo per il risarcimento dei danni. Perciò la dottrina giuridica relativa agli s., di notevole importanza per il passato, come quella relativa alla promessa di matrimonio in genere, ha ora perso gran parte del suo interesse pratico. Il che è anche dovuto, oltre che al carattere facoltativo dell'istituto, alla rigorosa disciplina formale stabilita in materia dal diritto vigente per la validità del contratto.
II CIC ne tratta molto brevemente nel can. 1017. In questo si stabilisce che la promessa di matrimonio, tanto unilaterale quanto bilaterale o sponsalizia, è irrita pro utroque foro, se non sia stata fatta mediante scrittura firmata dalle parti e, inoltre, o dal parroco o dall'Ordinario del luogo, o da almeno due testimoni. Se entrambe le parti o anche una sola di esse non sappia o non possa scrivere, è richiesto per la validità della scrittura che se ne faccia menzione nella medesima e inoltre deve intervenire un altro testimone che sottoscriva l'atto insieme col parroco o con l'Ordinario o coi due altri testi di cui sopra (can. 1017 §§ 1 e 2).
La necessità rigorosa della forma scritta per la validità del contratto di promessa era stata introdotta come norma di diritto universale, quanto agli s., dal decreto Ne temere del 2 ag. 1907. II CIC la estese, come si è visto, anche alla promessa unilaterale. Queste norme valsero ad eliminare gli inconvenienti creati dalla libertà lasciata dal diritto anteriore circa la forma del contratto e la relativa prova (va ricordato, quanto alla forma, come autori anche relativamente recenti ritenessero, sulla base del Cap. on. de despens. impuls. in $\mathrm{B}^{2}$, che $»$ sola taciturnitas in filiis signum est sufficiens ad sponsalia de futuro ineunda, si eorum parentes pro eis praesentibus et non contradicentibus palam sponsalia stipulentur s).
Gli effetti della promessa di matrimonio, sia unilaterale, sia bilaterale o sponsalizia, sono i seguenti : l'obbligo per il promittente o i promittenti di contrarre il matrimonio nel tempo stabilito o nel più breve tempo ragionevolmente possibile; l'obbligo della fedeltà reciproca; l'invalidità della promessa di matrimonio dei promittenti verso terze persone.
Tuttavia, l'obbligo dei promittenti di contrarre il matrimonio, se li vincola sotto peccato grave, non dà in alcun caso azione giudiziaria per chiedere la celebrazione, né fa sorgere alcun altro effetto canonico, salva l'azione (la quale è mixti fori, cioè di competenza sia ecclesiastica che civile, Resp. 2-3 giugno 1918, Commiss. interpret. aut. CIC), nel caso di inadempimento ingiustificato della promessa valida, per ottenere il risarcimento dei danni (can. 1017 § 3). Sono stati cosi dal CIC grandemente ridotti, rispetto alla disciplina precedente, gli effetti giuridici degli s., che hanno anche cessato di produrre l'impedimento dirimente di pubblica onestà (v.) che prima avevasi coi consanguinei in primo grado dell'altra parte. Nessun'altra norma, oltre quelle ricordate relative alla forma e agli effetti, detta il CIC in ordine al contratto di promessa di matrimonio. Esso passa pertanto sotto silenzio quanto concerne la capacità delle parti e le cause di scioglimento del contratto.
Per supplire a tale silenzio la dottrina, quanto alla capacità delle parti, suole in genere richiamare i requisiti comuni a qualsiasi contratto; ma le opinioni differiscono nella determinazione concreta dell'età in cui le parti possono contrarre validamente la promessa. Alcune ritiene che per la validità della promessa basti l'età di sette anni, come si affermava nel diritto antico, purché i promittenti abbiano l'uso della ragione, che è presunto; altri pensa invece che non possano contrarre la promessa di matrimonio, in analogia con gli altri contratti, i minorenni, il che, se si ritenga la nozione di minorenne quale posta dal can. 88 § 1 , non può certamente essere esatto, poiché se i minori non sono esclusi dallo stesso matrimonio entro certi limiti (can. 1067), non vi sarebbe ragione di accogliere un criterio più restrittivo per gli s.; altri ancora, con opinione che pare più attendibile, richiedono nel promittente almeno la pubertà, e l'età richiesta per il matrimonio dal can. $1067 \S 1$.
Ovviamente, è necessario poi che tra i promittenti non sussistano impedimenti non suscettibili di dispensa. Il caso sembrerebbe diverso nell'ipotesi di impedimenti dispensabili e quando le parti abbiano apposta alla promessa la clausola subordinante l'atto alla concessione della dispensa; però, nella pratica, più volte, ante codicem, gli s. contratti in tali condizioni furono dichiarati invalidi.
Quanto allo scioglimento dall'obbligo di adempimento della promessa, esso può aver luogo per giuste cause. Nel silenzio del CIC la dottrina considera come tali : il mutuo consenso; il sopravvenire di un impedimento dirimente non dispensabile; la dispensa del Pontefice; l'ingresso in religione, o nello stato chiericale, o la pronunzia di voti perpetui di una delle parti. Queste cause producono que facto lo scioglimento del contratto.
Dànno il diritto di rescinderlo ad una delle parti i fatti - sopravvenuti o scoperti - costituenti una sostanziale modificazione della situazione esistente all'atto della promessa, e che se fossero stati noti o preveduti allora non l'avrebbero fatta contrarre, quali il mutamento notevole in bonis corporis, animi, nella condizione sociale od economica, ecc., oppure il comportamento colpevole dell'altra parte (violatio factae promissionis). Arnaldo Bertola
II. Considerazioni nioali sugli obblighi del riDanzati. - Nei rapporti con i genitori. - Nel contrarre gli s. i figli sono tenuti ordinariamente a chiedere il consiglio dei genitori, trattandosi di una deliberazione di così ampio rilievo, che può avere ripercussioni su tutta la loro vita. Giustamente Pio XI nell'encicl. Casti connubii raccomanda perciò ai figli a che trattandosi di eleggere il futuro coniuge, i figli non trascurino di chieder e il prudente consiglio dei genitori e non ne facciano poco conto, affinché con la loro più matura visione ed esperienza delle cose evitino perniciosi errori in materia e nell'imminenza del matrimonio attirino su di sè la divina benedizione del IV Comandamento * (AAS, 22 [1930], p. 386).
Non esiste però un vero obbligo di seguire tale consiglio, a parte il rispetto sempre dovuto ai genitori. D'altra parte i genitori non possono costringere al matrimonio i loro figliuoli, ma solo indurveli per ragionevoli motivi, dando suggerimenti anche sulla scelta della persona. L'attitudine più severa di alcuni antichi moralisti va giudicata
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(per cortesia di mons. A. P. Frutos)
SPONTINI, GASPARE - Ritratto.
nell'ambiente del tempo, quando la scelta del coniuge dipendeva più dai genitori che dai futuri sposi. 2. Nei mutui rapporti. - Oggi la maggiore libertà concessa agli interessati, meglio rispondente ai diritti di natura, importa anche la necessita di farsi personalmente un'idea più completa possibile del carattere e doti psichiche e morali del futuro coniuge, e della possibilità della mutua armonia. Perciò la necessità di frequenti incontri. Ciò non autorizza però a fare a meno della vigilanza dei genitori. I contatti frequenti possono portare alla conoscenza delle qualità o difetti mandesti, ma non di quelli occulti. Per questi vi è obbligo di manifestare spontaneamente quei difetti o vizi che rendano il matrimonio dannoso o alla prole o all'altra parte o ad ambedue, come malattie veneree, tisi, ecc. oppure sotto certi rilievi inutile, ad es., sterilità, ecc. Se non si vuole arrivare alla manifestazione di simili difetti, vi è l'obbligo di recedere dagli s.
Difetti, che rendano il matrimonio solo meno desiderabile, ma non nocivo o inutile, non vi è obbligo di manifestarli: ad es., i peccati della vita precedente.
In rapporto alla castità i fidanzati rimangono nella condizione di non-sposati fino al momento delle nozze e quindi hanno comuni doveri con tutti i celibi e nubili. Non esiste per i fidanzati nessun diritto ad esigere atti carnal di qualunque specie, né perfetti né imperfetti (v. lussuria). Sono solo loro consentite le mutue manifestazioni di affetto in base alle consuetudini cristiane del luogo. Anche se da ciò provengano commozioni veneree involontarie, non vi è peccato, purché non siano acconsentite. Si comprende però come l'affetto crescente, la familiarità, la necessità di trovarsi insieme e queste manifestazioni di affetto, sia pur lecite in sé, costituiscono una occasione e pericolo di peccato. Occorrono perciò le necessarie cautele per rendere il pericolo da prossimo a remoto (v. occasione di peccato); e soprattutto è consigliabile incominciare il fidanzamento soltanto quando vi sia la possibilità di sposarsi entro un tempo ragionevolmente breve.
Bibl.: citre i testi di teologia morale e di diritto canonico sul matrimonio, cf. A. Vermeersch, De virtute castitatis et de sitis contrarii, $1^{\circ}$ ed., Roma 1921, nn. 290-99; A. FonscinR. Genesta', Le Mariage en droit canmique, I, $2^{\circ}$ ed., Parigi 1920, pp. 121-211; P. A. M. Dannanin, De promissione matrimon. ad normam can. 1017 CIC, in Angelicum, 7 (1931), pp. 302-72; F. Claeys Beúúsert, De interpret. can. 1017 CIC, in Ius pontif., 11 (1931), p. 123 sgg.; F. M. Cappello, De obligatione aria ex valida promissione matrim., in Period. mor. can. lit., 21 (1932), pp. 88-101, 220-32; D. Bizzarri, Per la storia dei riti nuziali in Italia, in Studi di storia del diritto italiano, Torino 1937, pp. 609-23; B. Kurtscheid, De effectibus iuridicis sponsalium secundum ius vigens ecclesias, et civ., in Apollinaris, 11 (1938), pp. 36-70; F. Blaton, De reddendis donis sponsaliisis, in Callet, Gandav., 25 (1938), p. 15 sgg.; id., Defectus occulti suntne ante matrim. manifestandi?, ibid., 24 (1937), pp. 202-204; P. AndrieuGuitrancourt, De sponsalibus primaevae Eccles. et de iuramento adneso medii aevi tempore, in Apollinaris, 9 (1939), pp. 219-42; F. Ter Haar, Casus conscientiae, $\mathrm{n}^{\circ}$ ed., Torino 1939, pp. 114-26. Andres Gennaro
SPONTINI, Gaspare, Luigi, Pacifico. - Musicista, n. il 14 nov. 1774 a Majolati (Jesi) e m. ivi il 24 genn. 1851.
A Roma esordì come autore di opere teatrali; nei
1803 a Parigi ottenne grandi successi con la Vestale (1807) e con il Fernando Cortez (1809); nel 1810-12 fu direttore d'orchestra del Teatro d'opera italiano. Nel 1820 direttore dell'Opera di Berlino, dove fece rappresentare con successo altre sue opere e da dove nel 1841 ripartì amareggiato da contrarietà e invidie. Dopo alcuni anni di soggiorno a Parigi, nel 1850 si ritirò nella notia Majolati.
Oltre la carriera di compositore teatrale è notevole la sua attività in favore della riforma della musica sacra, di cui è importante testimonianza il «Rapporto interno alla riforma della musica da Chiesa» scritto nel genn. 1839 al Primicerio della Congr. di S. Cecilia. In esso lo S. si dimostra sdegnato e scandalizzato per aver trovato, dopo lunga assenza dall'Italia, introdotta quivi nelle chiese la musica da teatro, con quanto in esso si contiene di lascivo e di impuro; propone anzitutto di far emendare i musicisti in mala fede legandoli con un giuramento di fedeltà alla rettitudine e alla santità del comporre musica espressamente per il tempio, senza copiare e plagiare spartiti di melodrammi; propugna poi l'erezione in Roma di una Biblioteca o Stabilimento di musica ecclesiastica, capace di fornire copie calcografiche delle musiche approvate dalla apposita Commissione; dichiara infine, necessaria ed urgente l'istituzione dovunque di scuole di canto per i giovanetti, simili a quelle ideate da s. Gregorio Magno.
La benemerenza di S. fu di eccezionale portata, poiché egli, compositore di sole opere teatrali, fu il primo che sentì e propugnò l'urgenza di una riforma della musica sacra e le sue proposte concrete, presentate a Gregorio XVI, che lo insigni per esse del titolo di conte di S. Andrea, saranno fra i più importanti precedenti storici del motu proprio del b. Pio X (1903).
Bibl.: G. Tehaldini, G. S., Discorso commemorativo per il III simpiontien. della macrìa, Recanati 1924; C. Radiciotti, S. a Berlino, Ancona 1925; C. Bouvet, S., Parisi 1930; R. De Rensis, Non dimenticate G. S., in La nuova Italia musicale, 5 (1932), pp. 5-8; L. Rongo, G. S. (1774-1831), in La Bassegna musicale, 21 (1951), pp. 1-14. Luisa Cervelli
SPORER, Patritus. - Moralista francescano, n. a Passavia verso la prima decade del sec. xvir, m. ivi il 29 maggio 1683 . Entrato nell'Ordine nel 1637, insegnò filosofia ad Augusta (1644) e a Passavia (1649), teologia a Dettelbach ( $1653-65$ ) e quindi a Passavia, fu penitenziere ad Augusta ed a Passavia ( $1643-53$ ) e predicatore della cattedrale di Passavia ( $1652-55$ ).
E autore di pregevoli opere di teologia morale : Tirocinium theologiae moralis, in tre voll. con titoli propri (Würzburg 1660-61), frutto delle sue lezioni a Dettelbach; Seraphim moralis, Amor Dei super omnia theologicopractice explicatus (ivi 1662), lavoro in collaborazione e risultato delle dispute pubbliche sull'amore divino; Tirocinium sacramentale practicum (Salisburgo 1681-82) in 4 voll., edito postumo col titolo Theologia moralis sacromentalis; Theologia moralis super decalogum (ivi 1685-87), in 6 voll.; le due opere unite insieme col titolo di Theologia moralis super decalogum et Sacramenta con due supplementi (ivi 1721); edd. recenti e aggiornate a cura di I. Bierbaum (Paderborn 1899-1901; 1901-1905). Le opere morali in cui lo S. segue il probabilismo, per la loro profondità, chiarezza ed erudizione, ebbero il migliore successo e furono ripetutamente citate da s. Alfonso de' Liguori.
Bibl.: Sbarales, III, p. 284; P. Minges, Geschich. der Franziskaner in Bayern, Monaco 1896, p. 227; A. Götzelmann, Das Studium morianam theol. im Franziskanerblinter zu Dettelbach, in Franzishan. Studien, 6 (1919), p. 346 e passim; M. Grabmann, Storia della teologia cattolica, Milano 1937, p. 256; Anal. Francie., VIII, Quarantel 1946, pp. 563-65 (elenco completo delle opere e delle edizioni).
Gaudenzio Melani
SPORT. - Termine inglese entrato nell'uso corrente della lingua; deriva dal più antico disport; questo, a sua volta, dal francese antico desport affine all'italiano diporte (Decamerone, VIII, 7); cf. latino tardo disportare, desportare dal classico deportare.
Nel suo significato primitivo ha valore di distensione, ricreazione, svago. E, infatti, la diffusione del termine, relativamente recente (sec. xix), sta, in senso
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generico, a designare giuochi, esercizi di forza e di destrezza, individuali o collettivi, praticati di solito all'aperto. Con il sec. xx, particolarmente dopo il primo conflitto mondiale, il termine ha assunto gli aspetti più vari, spesso contrastanti tra loro, nulla o poco conservando in comune con il valore del primitivo significato e degli antichi esercizi, per cui, in atto, non è possibile esprimerlo con un'unica esatta definizione.
Il Mosso (Mens sana in corpore sano, Milano 1903, p. 97) aveva proposto di rendere il termine "s." con la parola "agonistica ", di origine greca, che indubbiamente è più affine all'intimo significato attuale di s.; ma la proposta non ebbe seguito.
Oggi il "fenomeno" s. esiste almeno sotto un quadruplice aspetto: a) come "stato d'animo". Milioni di individui, di ogni razza, di ogni fede religiosa, sotto ogni forma di governo, affollano, come spettatori, i ritrovi sportivi per ammirare e seguire le vicende dei propri "campioni", vedendo condensarsi nella lotta degli "atleti" l'istinto di primato tanto vivo nella maggioranza degli individui. Una stampa diffusissima e tutta una nuova letteratura mantengono viva questa "tendenza", che ha, se non altro, il grande merito di distrarre, in genere, milioni di uomini per innocue manifestazioni.
b) Come "diporto": cioè come reazione all'affermarsi sempre più della civiltà meccanica e come antidoto al lavoro giornaliero mediante una pratica sistematica di attività ginniche al fine di sviluppare le capacità muscolari e svagare lo spirito. E questa la più diffusa categoria di sportivi, la più sana, che comprende tutte le classi sociali, che va dagli escursionisti ai praticanti di veri e propri esercizi ginnici, senza alcuna idea di "affermazione". E l'attività che viene consigliata a tutti; particolarmente a chi, raggiunta la maturità, vuol conservare quel certo benessere fisico tanto desiderato. Questa attività fisica, perché possa dare quei benefici voluti, va scelta secondo le proprie esigenze (biotipologiche), tenendo conto sempre degli "stati di salute", e non secondo le proprie tendenze, come comunemente avviene.
c) Come "dilettantismo": cioè per l'affermazione della propria personalità per un ideale più alto; all'elemento "diporto" viene aggiunto il carattere " agonistico", ossia lo "spirito combattivo" nelle prove sportive, la "aspirazione al primato" e la "specializzazione". Il dilettantismo è l'espressione più pura dello s., e trova la sua più alta manifestazione nelle Olimpiadi (v. sotto). L'attività dilettantistica è quella che maggiormente ha presa sui giovani, e, purché sia preservata l'integrità fisica e morale dei praticanti, va incoraggiata e diffusa, in quanto l'agonismo, quando è "etico", è un elemento attivo nel processo educativo; e infatti l'atletica leggera, che del dilettantismo è la regina, quando viene praticata con criteri bio-psicopedagogici fa parte dell'educazione fisica, cosi come tanti altri s. (v. educazione, X. L'e. fisica).
d) Come "professionismo": è l'agonismo esasperato, che sovente genera imprese audaci e generose per l'onore della bandiera o di altri ideali, ma che talvolta degenera in un acrobatismo per il miraggio di forti guadagni o di grande fama. Questi sportivi praticano l'arte del loro esercizio utilizzando tutte le qualità del proprio corpo senza alcun riguardo per esso, spesso esagerando errori della natura a danno di quell'equilibrio che dovrebbe essere la mèta costante di ognuno.
Molto ha contribuito al diffondersi del professionismo sportivo il sorgere di una vera e propria industria sportiva. Macchina e uomo, perfezione tecnica e bravura e intelligenza umana, fusi in un tutto armonico, segnano

(per cortesia del C.O.N.I.)
Spoat - Nuovo Studio Olimpico visto dall'aereo in direzione longitudinale da sud a nord, inaugurato il 17 maggio 1933 - Roma, Foro Italico.
il continuo progredire di alcuni importanti aspetti della civiltà contemporanea.
I. Le attività sportive. - Le attività cosiddette sportive sono molte, la maggior parte di esse si ricollegano alle molteplici tradizioni di tutti i popoli.
Si dà qui uno schema delle attività sportive più note nel campo internazionale, riportando contrassegnate con un asterisco quelle che vengono praticate in occasione dei Giuochi Olimpici.
r. S. acquatici. - Canoa* (maschile: canotto monoposto m. 1000, canotto biposto m. 1000, canotto monoposto m. 10.000, canotto biposto m. 10.000; canotto canadese monoposto m. 1000, canotto canadese biposto m. 1000, canotto canadese monoposto m. 10.000, canotto canadese biposto m. 10.000; femminili: canotto monoposto m. 500). Canottaggio* (singolo, doppio, due senza [timoniere], due con [timoniere], quattro senza, quattro con, otto). Nuoto* (maschile : m. 100 stile libero, m. 400 s. l., m. 1500 s. l., m. 200 rana, m. 100 dorso, staffetta $4 \times 200$; femminile : m. 100 s. l., m. 400 s. l., m. 200 rana, m. 100 dorso, staffetta). Tuffi* (maschili e femminili: dal trampolino, dalla piattaforma). Pallamuto* (water-pole). Vela* (categoria: m. 6 S. l., m. 5,50, "dragoni ", "stelle", "finn "). Motonautica (nelle varie categorie). Pesca. Caccia subacquea. Sci acquatico.
2. S. dell'aria. - Gli s. acronautici (con o senza motore) hanno assunto negli ultimi decenni uno sviluppo notevole. Basta scorrere le tabelle dei primati di velocità e di distanza raggiunti dai moderni aerei a reazione, e da quelli in altezza degli aerostati stratosferici, per rendersi conto dell'enorme progresso realizzato nella preparazione dei mezzi e degli uomini. Il paracadutismo, che con l'acrobazia aerea rappresenta una vera scuola di ardimento, è la più recente recluta dello s. dell'aria. L'aereomodellismo ha appassionati cultori, particolarmente tra i giovani.
3. S. atletici. - Atletica leggera*: maschile (corse: m. 100, m. 200, m. 400, m. 110 ostacoli, m. 400 ostacoli, staffetta $4 \times 100$ e $4 \times 400$, m. 800 , m. 1500 , m. 3000 con siepi, m. 5000 , m. 10.000 , maratona; solti: in alto, in lungo, con l'asta, triplo; lanci: disco, peso, giavellotto, martello; marcia: $10 \mathrm{~km} ., 50 \mathrm{~km}$.; decathlon); femminile : (corse: m. 100, m. 200, m. 80 con ostacoli, staffetta
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$4 \times$ 100; salti: in alto e in lungo; lanci: disco, peso, giavellotto).
Atletica pesante. - Lotta stile libero* (categoria: mosca, gallo, piuma, leggeri, welters, medi, medio-massimi, massimi); lotta greco-romana* (categoria: mosca, gallo, piuma, leggeri, welters, medi, medio-massimi, massimi); sollevamento pesi* (categoria: gallo, piuma, leggeri, medi, medio-massimi, massimi). Altri esercizi dell'atletica pesante sono: lotta giapponese o Jiu-fitsu; lotta irlandese (Glima); lotta svizzera (Schwingen); lotta turca (Türk Görsechi).
Ginnastica*: maschile (anelli, cavallo con maniglia, corpo libero, parallele, salto del cavallo, sbarra, individuale complessiva e gara a squadre); femminile (piccolo attrezzo, corpo libero, parallele, salto del cavallo, torve, individuale complessiva e gare a squadre).
Pentathlon moderno* (corsa ippica con 15 ostacoli, scherma, tiro con la pistola su sagoma d'uomo, nuoto m. 300 stile libero, corsa campestre di ca. 4000 m .).
4. S. di combattimento. - Pugilato* (categoria: mosca, gallo, piuma, leggeri, welters leggeri, welters, welters pesanti, medi, medio-massimi, massimi). Scherma* (maschile : fioretto, sciabola e spada, individuale e a squadra; femminile: fioretto). Pugilato francese (savate). Tiro* (pistola libera, piccione artificiale, carabina libera, alla sagoma, al cervo in corsa, piccola carabina, carabina piccolo calibro). Tiro con l'arco. Tiro al piattello. Caccia. Tauromachia (corrida).
5. S. equestri. - Le corse ippiche comprendono le gare di cavalli attaccati o montati (galoppo, trotto, concorso con ostacoli* ecc.). Puls.
6. S. invernali. - Disco sul ghiaccio* (Hockey). Guidoslitta* (bob): skeleton, a due, a quattro. Pattinaggio*: maschile, femminile, coppie, velocità m. $500, \mathrm{~m} .1500$, m. 1000, m. 10.000. Sci*: fondo, gran fondo, salto, discesa, discesa femminile, slalom femminile, combinata alpina femminile.
7. S. meccanici. - Automobilismo (su strada e su pista) nelle varie categorie. Ciclismo*: le gare ciclistiche possono essere in linea, in pista, ad inseguimento, a cronometro, a tappe (Giro d'Italia, "Tour de France", ecc.). Le prove olimpiche sono: velocità, inseguimento a squadre, m . 1000 cronometro, m . 2000 tandem, corsa su strada. Una combinazione tra il ciclismo e la corsa podistica è la ciclo-campestre. Motociclismo (su strade e su pista) nelle varie categorie.
8. S. da turismo. - Alpinismo (escursionista, ascensionista, rocciatore, ecc.). Campeggio.
9. Giuochi sportivi. - Bocce. Calcio* (Foot-ball Association). Golf. Hockey sul prato*. Palla a basi (Base-ball). Pallacanestro* (Basket-ball). Pallacorda (Lavon-tennis). Palla a mano (Hazend). Palla a martello (Croquet). Palla a stratto. Palla a spatola (Cricket). Pallaovale (Foot-ball Rugby). Pallavolo (Volley-ball). Tamburello. Tennis distavolo (Ping-pong). Tiro alla fune. Volata, ecc.
II. Le Olimpiadi. - Nell'antichità la massima espressione degli esercizi atletici veniva data dalle manifestazioni etico-religiose dei giuochi: particolarmente celebri gli Olimpici (v. giUochi).
Nell'epoca moderna, per iniziativa del barone Pierre de Coubertin (1863-1937), nel 1892 fu lanciata l'idea di ripristinare i Giuochi Olimpici come la più grande manifestazione sportiva moderna del dilettantismo mondiale. L'iniziativa ebbe successo, e nel 1896 ad Atene con 13 nazioni partecipanti si ebbe la prima Olimpiade moderna. Da quella data, salvo le interruzioni del 1916, 1940 e 1944 dovute a ragioni belliche, la manifestazione si è ripetuta di quattro anni in quattro anni: nel 1900 (Parigi), 1904 (St-Louis), 1908 (Londra), 1912 (Stoccolma), 1920 (Anversa), 1924 (Parigi), 1928 (Amsterdam), 1932 (Los Angeles), 1936 (Berlino), 1948 (Londra) e l'ultima, la XV (la numerazione cronologica computa anche quelle non effettuate) ha avuto luogo nel 1952 a Helsinki con la partecipazione di rappresentanze di 70 nazioni. Dal 1924 (Chamonix) a seguito dell'iniziativa presa nel 1921 a Losanna in occasione del Congresso del Comitato Olimpico Invernale, si disputano anche i « giuochi
invernali», che di quattro anni in quattro anni si sono ripetuti nel 1928 (St-Moritz), 1932 (Lake Placid), 1936 (Garmisch), 1948 (St-Moritz), 1952 (Oslo). Le prove ammesse alle manifestazioni olimpiche sono riportate sopra contrassegnate con asterisco.
III. L'organizzazione. - Quasi tutte le attività sportive sono organizzate in federazioni nazionali che, in genere, a loro volta aderiscono a federazioni internazionali e ciò allo scopo di meglio coordinare e sviluppare i problemi inerenti alle singole attività sportive. In Italia il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) sorse, ad opera di un gruppo di entusiasti, nell'anno 1908, in occasione della IV Olimpiade (Londra), per coordinare le attività delle federazioni sportive in vista d'ogni Olimpiade, e nel 1927 subì una riforma sostanziale divenendo «la Federazione delle Federazioni». Con la legge del 16 febbr. 1942 n. 426 e le successive modifiche apportate dal B.D.L. 2 ag. 1943 n. 704 e del D.L. 11 maggio 1947 n. 362 , il C.O.N.I. attraverso le federazioni sportive «olimpiche» e "non olimpiche" provvede alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale; coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata; ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo s. e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle federazioni sportive nazionali, gli statuti ed i regolamenti, appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpionica o per il raggiungimento di altre finalità. Per il movimento sportivo cattolico in Italia v. centro sportivo italiano (c.s.i.); federazione associazioni spon. tive cattoliche italiane (f.a.s.c.i.).
Biml: per cenni storici ed un completamento di bibliografia, v. EOGGARONE, X. L'e. fisica; GINNastica. M. Jerseo. Gli s. nella scienza e nell'educazione, Torino-Roma 1905; E. N; Gardner, Greek athletic sports and festivals, Londra 1910; Gesch. des S. aller Völker u. Zeiten., a cura di G. A. E. Bogena, 2 voll., Lipsia 1926; A. Peters, Psycologie des S., iv 1927; S. Schröder, Der S. im Altertum, Berlino 1927; L. Ferretti, Il libro delle s., Roma e Milano 1928; E. Servadio, Consideraz. sullo s., in Esercito e nazione, 6 (1931), pp. 542-45; M. Horst, S., in Staatslex., IV, coll. 1767-90; L. Gedda, La s., Milano 1931; A. Herlitzka, Valutaz. fisiol. degli atleti, Bologna 1931; Storia degli s., diretta da A. Franzoni, 3 voll., Milano 1933; A. Herlitzka, Educez. fisica ed atlet., iv 1934; F. I. M. S., Atti del Congr. internaz. di medic. dello s., Torino-Roma 1933, Roma 1934; G. Titta Rosa - F. Cianqueti, Prima antologia degli scrittori sportivi, Lanciano 1935; F. I. M. S., Atti del $2^{\circ}$ Congr. naz. di medic. dello s., Bologna 1933, Bologna 1936; G. Flesch, S. e Iatica, Roma 1938; G. Lambertini, I muscoli degli atleti, Bologna 1938; A. Mirn, Für und wider den S. in der Pubertät der Mädchen, Erlangen 1938; U. Cassano, Picipatologia dello s., Roma 1939; J. Dauven, Technique du s., Parigi 1948; G. Beurs, Atletica leggera, Milano 1949 (interessante tutta la collezione d'educazione fisica e s. della editrice Sperling e Kupfer, Milano); Rassegna retrospettiva dello s., a cura dell'editore A. Amoroso, Milano 1951; L. Ferretti, Olimpiadi, ivi 1952; D. Martucci, L'Italia alla XV Olimpiade, Roma 1923.
Michele Di Donato
IV. Problemi Relidiosi e morali. - Le molteplici attività ginnico-sportive ora descritte, avendo come oggetto, una parte non indifferente della educazione dell'uomo, pongono, oltre ai problemi valutati dalle varie scienze positive, anche altri problemi di indole religiosa e morale, la cui soluzione è necessaria per un retto orientamento e per il conseguimento di un fine che sia degno della persona umana, considerata sotto il duplice suo aspetto, naturale e soprannaturale. Ora, soluzione e norme adatte vengono offerte dalla fine analisi dell'argomento, contenuta, nel discorso di S. S. Pio XII al «Congresso scientifico nazionale dello s. e dell'educazione fisica» pronunciato l'8 nov. 1952 (AAS, 44 [1952], pp. 868-76).
Gli elementi che concorrono all'esercizio dell'arte e ad un'arte si può egregiamente paragonare l'attività sportiva - sono tre: lo strumento, l'artista, l'utilizzazione dello strumento; essi debbono, come per ogni altra attività, adeguarsi nel loro esercizio al fine o ai fini da conseguire.
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Ora, il fine prossimo dello s. è di educare e fortificare il corpo dal lato statico e dinamico; fine più remoto è l'utilizzazione, che l'anima deve poter fare del corpo per lo sviluppo esteriore ed interiore e quindi per il perfezionamento della persona; il fine supremo, che è proprio della persona umana e quindi comune ad ogni sua attività. è di avvicinare l'uomo a Dio e procurarne l'eterna felicità. Nel nostro caso, poi, lo strumento è il corpo; l'artista è l'anima ad esso congiunta in unità di natura; l'utilizzazione è l'esercizio della ginnastica e dello s. Di qui deriva logicamente tutta una serie di insegnamenti preziosi.
a) Il corpo. - Alle meraviglie di struttura e di forme, di funzioni, d'istinti e di energie, che lo rendono un incantevole capolavoro di bellezza, di armonia e di vitalità, il pensiero religioso e morale aggiunge ancora un carattere sacro. Formato, infatti, dal limo della terra, vivificato dall'anima spirituale e immortale, esso fu dal Creatore innalzato alla dignità di tempio di Dio stesso, presente nell'anima, di una presenza tutta particolare, mediante la Grazia soprannaturale, e destinato definitivamente a partecipare alla felicità eterna dell'anima, a cui fu sulla terra unito ( 7 Cor. 6, 13-20; 15.42-43). Tuttavia nel composto umano non ha il primo, ma l'ultimo posto, appartenendo il primato all'anima. Va dunque stimato, rispettoso, curato e rinvigorito, ma non divinizzato, come non va divinizzata né la razza, né il sangue, né alcun altro presupposto od elemento somatico.
Inoltre, come conseguenza del peccato originale, gli istinti e le forze del corpo tendono a prevalere sulla retta ragione, trascinando al male. Ora, se vi sono forme di s. che con la loro severità concorrono a raffrenare gli istinti, altre ve ne sono che li risvegliano con forza violenta o con le seduzioni della sensualità. E vi sono anche le circostanze ambientali, un nudismo né necessario né conveniente, un esibizionismo di gesti e di pose, che inoculano il veleno. Per cui il senso religioso e morale oppone il suo veto a tale maniera di praticare lo s.
b) L'anima. - Senza l'anima, lo s. sarebbe soltanto un vano agitarsi di membra, un'ostentazione di bellezze caduche e una soddisfazione effimera; l'anima è il fattore principale e determinante nei movimenti delle membra, nei vari spostamenti agili e avveduti, nelle strette dei muscoli. Perciò lo spirito religioso e morale importa ed esige 1) che nella estimazione dello s., nei giudizi sulla persona degli atleti, nell'ammirazione delle loro imprese si osservi la gerarchia dei valori e quindi il maggior pregio non sia dato ai muscoli della persona, ma alla persona che meglio sa dominarli e sottometterli all'impero dello spirito: 2) che in caso di conflitto, non si sacrifichino al vantaggio del corpo gli interessi superiori e intangibili dell'anima (probità, giustizia ed equità, integrità morale e pudore naturale, cura doverosa della vita, della sanità, degli interessi della famiglia e della professione, della fama e dell'onore); 3) che la gioia di possedere forze robuste e capacità di riuscita e di vittoria non venga stimata né l'unico, né il principale elemento dell'agire e quindi né la ginnastica, né lo s. vengano elevati a scopo supremo della vita.
c) La pratica. - Per l'esercizio pratico dello s. occorrerà ricordare che, alla pari di qualunque altra attività, deve assoggettarsi e rispettare la legge naturale e le leggi positive della Chiesa e dell'autorità competente; per conseguenza: 1) si deve santificare il giorno del Signore, adempiendo ai propri obblighi religiosi; 2) ricordare e non preterire gli obblighi familiari, che devono anteporsi alle credute esigenze dello s. e delle associazioni sportive; 3) non esporre sconsideratamente a seri pericoli la vita e la sanità proprie o altrui. Il che, se vale per tutte le forme sportive, a maggior ragione deve valere per l'agonismo, soprattutto professionale, che facilmente può degenerare fino alla brutalità.
Rispertato, così, accuratamente il contenuto religioso e morale dello s., questo si inserirà nella vita come elemento di equilibrio, di armonia e di perfezione, come valido sussidio nell'adempimento degli altri doveri, oltre che come fiorire della sanità fisica e psichica a servizio dello spirito. - Vedi tav. LXXVII.
Bibl. v. alla voce ginnastica.
Celestino Teatore
SPORTELLI, Cesare, venerabile. - Predicatore redentorista, n. a Mola di Bari il 19 giugno 1701, m. a Pagani il 19 apr. 1730. Divenuto avvocato del fòre napoletano, fu procuratore del principe del Vasto.
Insieme alla piissima madre Barbara Pavia aiutò finanziariamente mons. T. Falcuia, vescovo di Castellamare di Stabia, per far venire dallo Stato pontificio nel Regno le Maestre Pie di S. Lucia Filippini. Nel 1732 si aggregò a s. Alfonso M. de' Liguori, che stava fondando i Missionari Redentoristi, e gli restò costantemente fedele tra le defezioni e le persecuzioni di quegl'inizi.
Sacerdote nel 1737, attese con zelo alla salvezza delle anime più abbandonate delle campagne irpine e salernitane; si prodigò anche nel predicare agli ecclesiastici e claustrali con frutti copiosi. Contribuì alla costruzione dei collegi di Pagani e Materdomini come rettore e consultore generale. Lasciò oltre un centinaio di lettere di contenuto prevalentemente ascetico, e varie note preziose per la storia primitiva dei Redentoristi. Nonostante le premure di s. Alfonso per la beatificazione del suo eroico discepolo, la causa fu introdotta soltanto nel 1891.
Bibl.: Arch. della Postulaz. generale C. SS. R., Autograf. del p. S.: A. De Riniu, Croniche della Congr. del S.mo Redentore, IV. Palermo 1838; A. Tannoia, Notizie della cita del p. S., Roma 1803: Acta beatificationis ei canonizationis, ivi 1899; M. De Moulemeester, Bibliogr. génér. des écrivains vidempi., II, Lovanio 1935. p. 406; C. Henze, Epistolae vener. servi Dei C. S., Roma 1937.
Oreste Gregorio
SPOTORNO, Giovanni Battista. - Barnabita, n. in Albisola superiore il 27 ott. 1788, m. a Genova nel 1844 .
Barnabita nel 1806, insegnò matematica, giurisprudenza e teologia a Macerata e a Roma. Si rifiutò di prestare giuramento di fedeltà al governo francese che aveva occupato Roma, e ne ebbe la perdita della cattedra e il confino a Chiavari, dove attese a riordinare la biblioteca di quella Società economica. Caduto l'Impero napoleonico, riprese l'insegnamento a Livorno e a Bologna. Rientrato a Genova nel 1819, vi diresse il Collegio barnabita di S. Bartolomeo, poi assunse la sopraintendenza delle scuole pubbliche della città, la prefettura della Biblioteca civica e l'insegnamento dell'eloquenza latina nella Università. Lo S. fu insieme pubblicista di chiaro nome e diresse Il Ligustico, organo della scuola classiciata contro il movimento romantico, sostenendovi lunghe ad aspre polemiche. Collaborò altresì all'Archivio storico italiano, e datosi ad illustrare le glorie cittadine, annotò gli Annali genovesi del Giustiniani, pubblicò una nutrita serie di Elogi di tiguri illustri, scrisse quattro volumi di Storia letteraria della Liguria, una Storia dell'antica pittura genovese ed una apprezzata Storia dei Longobardi. Ma il suo argomento favorito fu sempre Cristoforo Colombo, di cui documentò i natali genovesi in un libro di larga risonanza. Tradusse, commentò e confutò in più punti la vita del grande navigatore scritta da Washington Irving e finalmente diede alle stampe un ponderoso Codice diplomatico colombo-americano.
BibL.: G. Canale, Necrologio di G. B. S., Genova 1844; L. Grillo, G. B. S., in Elogi di liguri illustri. III, $2^{\circ}$ ed., Torino 1846, pp. 308-88; N. Spotorno, Nell'inaugurazione del busto al p. G. B. S., Savona 1894.
Benzio U. Montini
SPRENGER, JACOB. - Teologo domenicano, zelante promotore del Rosario, n. nel 1436 ca. a Rheinfelden, m. il 6 dic. 1495 a Strasburgo. Dal convento osservante di Basilea, ove entrò nel 1452, fu trasferito a Colonia ove s'immatricolò all'Università nel 1467, e vi fu professore dal 1478; vicario nel 1471 e priore nel 1472 del convento di Colonia e provinciale di Germania nel 1488-95, S. fu uno dei sostenitori della riforma regolare.
Inquisitore per le arcidiocesi di Colonia, Treviri e Magonza, aiutò poco felicemente Enrico Institoria per il Malleus maleficarum (Strasburgo 1487). Sua gloria è la fondazione della famosissima prima Confraternita del Rosario in Germania, a Colonia, l'8 sett. 1475. La sua figura
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(1st. Alinari)
Squarcione. Francesco - S. Girolamo con altri santi - Padova, Museo civico.
con il berretto dottorale, è dipinta nella tavola rosariana, oggi a S. Andrea di Colonia, ai piedi di s. Domenico e della Madonna. Lasciò un Rosenbransbïchlein (Hain 1491) e un Sterbebüchlein (1476), uno e l'altro in nuova ed. in Kölner Pastoralblatt, 1897, p. 19 sgg. e 1898, p. 276 sgg.
Biol.: J. Hansen, Quellen u. Unterzuch. zur Gesch. des Hexenlaubes, Bonn 1901, pp. 360-407, 682; G. Löhr, Beiträge zur Gesch. des hölner Demialh. Klosters im Mittelatter, in Quellen u. Forschungen, XVI-XVII, Lipsia 1920-22; id., Die Teutonia im 13. Jahrh., ebid., XIX, ivi 1924; id., Die Theol. Disputationen. an der Univ. Köln, ibid., XXI, ivi 1926, passim.; Archiv. Fratr. Praed., 18 (1948), pp. 299-302; 19 (1949), pp. 213-16, 226-28, 249, 242 e Die Kölner Dominikanerschule, Friburgo 1946, pp. 70, 80-81.
Angelo Walz
SPRINGFIELD-ILLINOIS, diocesi di. - Diocesi e città dello Stato di Illinois (U.S.A.). L'attuale diocesi di S. fu creata da Pio IX il 29 luglio 1853 a Quincy, per smembramento di Chicago, poi dallo stesso Papa trasferita ad Alton il 9 genn. 1857 e finalmente da Pio XI a S. il 26 ott. 1923 con decreto della S. Congregazione Concistoriale.
Al momento della sua fondazione, la diocesi di Chicago, dalla quale fu smembrata, copriva tutto lo Stato d'Illinois. La popolazione della diocesi era composta in gran parte di Tedeschi venuti da Cincinnati e stabiliti a Quincy, Teutopolis e Germantown. I cattolici svizzeri fondarono Highland e gli alsaziani Ste-Marie. La costruzione delle ferrovie attirò un buon numero d'Irlandesi. Quando mons. Enrico Damiano Juncker (1857-68) prese possesso della diocesi di Alton, vi trovò 58 chiese, 30 stazioni, 28 sacerdoti ed una popolazione cattolica di cz. 30.000 anime. Oggi la popolazione totale (censimento 1950) è di 969.006 ab. di cui 114.943 cattolici. Vi sono 364 sacerdoti diocesani ( 139 religiosi : redentoristi, francescani, oblati di Maria Immacolata, S. Cuore di Gesù, terziari francescani della S. Croce), 138 parrocchie, 74 cappelle, 36 missioni, I seminario ( 66 seminaristi), 6 scolasticati ( 119 studenti), I università (Quincy University, diretta dai Francescani), I collegio, I orfanotrofio, 15 ospedali, 19 congregazioni femminili e 1160 suore.
Biol.: F. H. Zabel, Alton, in Cath. Enc., I, pp. 367-68; AAS, 15 (1923), p. 587; The Official cath. direct., 1950, Nuova York 1950, pp. 561-65; Th. Boemer, The Cath. Church in the Un. States, St-Louis-Londra 1950, p. 229 sgg.
Gastone Carrière
SPRINGFIELD - MASSACHUSETTS, diOCESI di. - Città e diocesi nello Stato di Massachusetts (Stati Uniti). La diocesi di S., Mass. (Campifontis), suffraganea di Boston, fu cretta il 28 giugno del 1870
nella parte centrale ed occidentale del Massachusetts, con una superficie di 4320 migliaq.
Alcuni fra i primi puritani del centro e dell'ovest del Massachusetts divennero cattolici. Vi furono parecchi acadiani a Worcester nel 1755, ma gli ultimi tornarono nel Canada verso il 1767 . Nel 1830 il rev. Giovanni Fittun celebrò la prima Messa a Chicopoe; il 7 luglio 1834 iniziò a Worcester la prima chiesa della diocesi e nel 1836 ne divenne il primo parroco. Il primo pastore residente nella parte ovest del Massachusetts fu il rev. Giovanni D. Brady, in carica a Chicopee nel 1841. Il 28 giugno 1870 mons. Patrick T. O' Reilley fu nominato primo vescovo di S., e sotto la sua guida la popolazione aumentò da 80.000 a 200.000, i sacerdoti di 43 a 196; il vescovo edificò 45 chiese.
Oggi (dopo la fondazione della diocesi di Worcester, per smembramento di S.) la diocesi coprì una superficie di 2822 migliaq., con una popolazione totale (censimento 1950) di 637.507 ab. dei quali 296.286 sono cattolici. Vi sono 445 sacerdoti diocesani ( 149 religiosi di 8 diverse congregazioni, 122 parrocchie, 8 cappelle, 18 missioni, 19 congr. femm., 1057 suore), 4 scolasticati, i collegio, 3 orfanotrof, 4 ospedali.
Biol.: The Official Catholic Directory 1400, Nuova York 1950; Th. F. Cummings, s. v. in Cath. Enc., XIV, pp. 236-38; Th. Boemer, The Catholic Church in the United States, StLouis-Londra 1950, p. 265.
Gastone Carrière
SQUARCIONE, Francesco. - Pittore padovano, n. nel 1397, m. nel 1468.
Sarto e ricamatore, si dedicò nel 1429 alla pittura e fu il fondatore di una scuola che raccolse giovani pittori, fra i quali A. Mantegna, da lui adottato, M. Zoppo, G. Schiavone. Di fronte ad un'usurpata fama di caposcuola della pittura rinascimentale padovana, la figura dello S. fu ridotta a quella di animatore intelligente e entusiasta raccoglitore di oggetti d'arte, ma di pittore mediocre grazie agli studi del Kristneffer, del Fiocco, ed alle documentazioni di E. Rigoni. Di lui pittore rimangono il polittico con a Girolamo e quattro santi (1449-52, Museo civico di Padova), ancora goticizzante, di debole modellato e chiaroscuro appiattito, la Madonna col Bambino della Galleria di Berlino. firmata, ma ove la critica legge la collaborazione dello Schiavone. Gli è attribuito il ritrattino di Federico II agli Uffizi, tanto gotico da esser ritenuto da taluni del Vecchietta.
Bibl.: A. Moschetti, s. v. in Thieme-Becker, XXXI (1937), p. 420 (con bibl. completa).
Luisa Mortar
SQUILLACE, diOCESI di - Città e diocesi in provincia di Catanzaro. Ha una superficie di oltre 960 kmq . con un popolazione di 124.452 ab. quasi tutti cattolici, distribuiti in 61 parrocchie, servite da 122 sacerdoti diocesanie 24 regolari; ha un seminario, 6 comunità religiose maschili e 18 femminili (Ann. Pont. 1953, pp. 408-409).
Le origini della città sono antichissime. Il Barrio la dice fondata dagli Ausoni e dagli Enotri, abitata dagli Ateniesi e infine colonizzata dai Romani. Ricevette la fede cristiana fin dai primissimi tempi, poiché dell'esistenza della sede vescovile si ha notizia fin dal sec. v. Il primo presule di cui ricorre il nome è Gaudenzio, che intervenne al Sinodo di papa Ilario nel 465 (Mansi, VII, 959). Due dei suoi successori sarebbero stati trucidati, come sembrerebbe da una decretale di papa Gelasio del 496. Ma il Minasi dubita che il misfatto sia avvenuto a S., che allora era governata da Cassiodoro. Il vescovo Zaccheo sottoscrisse coraggiosamente il Costituto di papa Vigilio, sfidando le ire dell'imperatore Giustiniano, nel 551. S. Gregorio Magno ricorda spesso la chiesa di S., alla quale trasferì Giovanni, esule di Lissi-
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tania in Dalmazia nel 592; ma contro di lui prese le difese del "Vivarium" di Cassiodoro. Ultimo vescovo latino è Agostino, che intervenne al Concilio di papa Martino nel 649 (Mansi, X, 866; Harduin, Acta Concil., III, Parigi 1715, 691). I successori sono di rito greco fino a Teodoro Mesimeiros, che accolse s. Brunone e al quale i Normanni diedero un successore latino nel rog6.
Come tutte le diocesi della Calabria, S. in origine era soggetta a Roma. Nel sec. viII fu aggregata alla metropoli di Reggio, eretta in quel tempo dai Bizantini. Tuttavia ebbe l'esenzione da Urbano II (PL 151, 219) e da Pasquale II nel 111