me probabile spiegazione dell'origine dello S. Quella qui esposta fu dominante fino al sec. xviII ed è tornata ad essere la più comune.
III. La struttura dello S. - Le opinioni che riguardano la struttura naturale dello S. si dividono in due correnti estreme, le quali si possono contrassegnare con le denominazioni di atomismo e di monismo, e in una intermedia, che concilia le posizioni contrastanti delle precedenti con una sintesi tra l'individuale e il sociale.
L'atomistica riconosce nell'uomo un valore autonomo, con una ragione che è il solo criterio della verità, e un volere assolutamente libero, fonte indipendente di ogni legge. Come tale l'uomo non può essere soggetto a un'autorità, che egli stesso non abbia riconosciuto. Lo S., conseguentemente, non è un ente unitario, effetto della convergenza delle volontà individuali, ma la somma aritmetica degli individui, attratti a collaborare dall'im pulso del loro privato interesse, come atomi che non si fondono in un comune essere sociale. La sua autorità è la somma delle sovranità parziali, computate secondo il calcolo del maggior numero; il suo fine non si differenzia dai fini privati degli individui; il suo compito si esaurisce nella tutela degli interessi e dei diritti privati. E questa schematicamente la concezione individualistica della Rivoluzione Francese e delle corrette liberale, da essa derivata.
Il monismo si ramifica in diverse teorie, spiritualistiche alcune. materialistiche le altre, delle quali basterà dare le linee generali. Il monismo immanentista si appoggia sul concetto dell'unicità dello spirito assoluto, il quale, evolvendosi in virtù di una dialettica interna e necessaria,
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piglia coscienza di sé nell'uomo e diventa nello S. la realtà dell'idea etica, che si pensa e compie ciò che sa in quanto lo sa. Lo S. e la realta della volontà sostanziale e il razionale in sé e per sé; nella sua apparizione è da vedere l'ingresso di Dio nel mondo. L'individuo ne è un fenomeno transeunte senza nessun valore autonomo, destinato a servizio. Non esistono scopi che trascendono lo S., che non può essere se non fine a se stesso.
Su questo fondo monistico si sono appoggiate parecchie delle concezioni nazionalistiche, immanentistica quella del Fichte, conteminate da elementi materialistici le altre. La società, secondo queste ultime, sarebbe una frazione della specie umana, e la nazione un'unità riassuntiva della serie delle generazioni, un organismo che funziona per mezzo di altri organi, che ha le sue leggi immanenti di vita e nel quale gli individui sono elementi infinitesimali e transciunt, subordinati totalmente ai suoi scopi superiori.
Il monismo materialista ha più numerose ramificazioni. In modo generale esso si appoggia sul concetto biologico di organismo. Lo S. sarebbe un organismo vivente, governato da leggi proprie, entro il quale gli individui non sono altro che cellule caduche. Sostanza, essere e persona vivente, lo S. svolge la propria attività in modo del tutto indipendente dagli uomini, i quali hanno soltanto un valore in quanto sono parti integranti del suo organismo e lo perdono se da esso sono distaccati come la cellula del corpo vivente. A questo grossolano organicismo diedero il loro appoggio le teorie evoluzionistiche. Se non tutti coloro che lo hanno abbracciano sono arrivati alle esagerazioni dello Schaffle, che descrisse l'anatomia dello S. disegnandone i muscoli, le vene, il sistema nervoso e cosí via, e del Bluntschli, che ne scoperse il sesso, a tutti la teoria organica è servita per assorbire l'individuo nella unità dello S., annullandolo come persona autonoma. Il razzismo e il classismo materialista non sono che varianti di questo materialismo, entrambi, infatti, con diversa impostazione, arrivano all'annullamento dell'individuo nello S. identificato con la razza o con la classe.
Di altra natura è il monismo giuridico, che dissolve lo S. nel diritto. Il Kelsen e la scuola viennese da lui fondata identificarono lo S. con l'ordinamento giuridico, al quale attribuirono la sovranità, riuscendo in tal modo a distaccarne il concetto dalla realtà umana, sulla quale si appoggia la sua esistenza. Poche osservazioni basano a far cadere il castello eretto da tutte queste teorie.
L'atomismo frantuma lo S. nei suoi elementi e non dà ragione della sua unità interna, della coesione delle volontà e della sua organicità. Al monismo immanentista si oppone il responso della coscienza, che non ha mai colto e testimoniato l'esistenza di una sostanza universale. Essa al contrario afferma un principio del tutto opposto, vale a dire la distinzione, la separazione e la soggettività compiuta di ciascuna persona umana, la quale tiene a proclamarsi fonte del suo operare e responsabile delle sue azioni, pretesa che non avrebbe nessun fondamento, se lo spirito fosse unico e universale. L'esperienza poi insegna che lo S. non è una sostanza a sé stante, dotata di un suo principio di operazione, ma un aggregato nel quale gli individui conservano intera la loro sostanzialità e la loro libertà di azione.
Al monismo biologico-organicista manca ogni fondamento scientifico. Come ebbe ad osservare il Sombart, anima e organismo sono legati alla vita e non possono ritrovarsi se non dove esiste una vera unità di vita, la quale si verifica soltanto negli individui, e quindi nello S. non esiste altro soggetto veramente e propriamente organico all'infuori dei singoli componenti. Organismo fisico e organismo sociale, afferma ancora il Jellinek, si differenziano sostanzialmente in questo: che nello S. l'unità di volere non è mai opera della mano creatrice della natura, ma è l'effetto di procedimenti coscienti, che la volontà dello S. molto spesso si attua mediante coazione praticata coscientemente, mentre negli organismi unitati non sono per nulla concepibili né volontà, che risulti da più volontà, né coartazione di una volontà da parte di un'altra.
Nelle forme meno grossolane il monismo sociale configura lo S. come un ente distinto dagli individui, provvisto
di una propria volontà libera e autonoma. Ma tale costruzione si manifesta fantastica come quella dell'organicismo biologico, giacché l'essere dello S. non è sostanziale e risulta dal fascio delle relazioni intersullibattive e la volontà, come facoltà, risiede soltanto nella persona umana. Solo l'uomo pensa e vuole, lo S. pensa e vuole mediante le persone, che mettono al suo servizio le proprie capacità.
La struttura naturale dello S. non può essere definita con l'atomismo né con il monismo, ma con una teoria che, conservando integri i due termini del rapporto sociale, individuo e S., li riduca poi ad unità mediante un principio morale. Questo è appunto l'orientamento del pensiero cattolico, rispettoso di tutti i valori della natura e geloso principalmente di mettere al sicuro la persona umana, soffocata dalle precedenti concezioni o soverchiamente esaltata. Esso accetta l'organicità dello S., ma all'organicismo non dà un valore fisico, sebbene analogico, come immagine atra a spiegarne l'unità. Nello S. l'uomo non perde il proprio essere, né rinunzia ai propri diritti e fini trascendenti, la sua personalità continua ad esistere integra con tutte le sue esigenze razionali, subordinata soltanto ai fini della collettività e della sua autorità, in quando riguarda il bene comune. Egli tuttavia si cementa con altri uomini con un vincolo, che non è sostanziale ma accidentale, non è fisico ma morale, che dà origine ad un ente superiore, lo S. uno nella sua compagine e portatore di fini propri, che non sono propriamente i fini degli individui, ai quali nondimeno deve servire come mezzo per conseguire il benessere terreno.
L'analogia nell'applicazione della teoria organicista allo S. permette di evitare il doppio scoglio dell'atomismo sociale, che lo sgretola nei suoi elementi, e il monismo, che questi dissolve nello S., risolvendo cosí l'annosa questione delle relazioni tra individuo e S. con una concezione armonica, che non deprezza lo S. né annulla l'individuo, ma entrambi fa coesistere nell'unità della vita politica, come termini che si suppongono e si integrano a vicenda.
Riguardo al fine essenziale dello S. e al potere politico, questioni o aspetti della dottrina generale che ancora andrebbero illustrati, v. bene comune e acyopità, dove sono stati ampiamente trattati. Per le forme di governo v. aristocrazia; autocrazia; democrazia; monanchia, ecc.
Bibl.: Leone XIII, Dinturnum, 29 giugno 1881;id., Immortale Dei, 1 nov. 1882; id., Rerum novarum, 12 maggio 1891; Pio XI, Quadragesimo anno, 19 maggio 1931; id., Mit brennender Sorge, 14 marzo 1937; Pio XII, Summi pontificatus, 20 ott. 1939; T. Meyer, Institut Juris natur., II, Friburgo in Br. 1900, p. 240 sgg.; C. Antoine, Corus d'economia sociale, Siena 1901, p. 29 sgg.; A. Castelein, Droit naturel, Parigi 1903; J. Zeiller, L'idée de l'Etat dans st Thomas d'A., ivi 1910; F. Filomoni Guelfi, v. v. in Enc. giuridico, Napoli 1917, pp. 478-573; V. Cathrein, Filosofia morale, Firenze 1920, pp. 491-798; R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie génér. de l'Etat, Parigi 1929; L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, ivi 1921-23; A. Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, ivi 1921; G. Jellinek, La dottrina gen. dello S., Milano 1921; T. Tischleder, Ursprung und Träger der Staatsgescalt nach der Lehre des hl. Thomas. Gladbach 1923; G. B. Biavaschi, Moderna concez. filos. dello S., Milano 1923; M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Parigi 1923; G. B. Steffes, Die Staatsaufassung der Moderne, Friburgo in Br. 1925; V. E. Orlando, Principi di dir. costituz., Firenze 1925; B. Roland Gosselin, La doctrine politique de st Thomas, Parigi 1928; J. Leclercq, Lecons de droit naturel. L'Etat ou la politique, Namur 1929; A. Poggi, Il concetto delle S. nella filos. giurid. ital. contemporanea, Padova 1933; S. Roniano, Corus di dir. costituz., ivi 1933; O. Ramchetti, Istituz. di dir. pubblico, ivi 1934; G. Del Vecchio, Saggi intorno allo S., Roma 1935; A. Groppali, Dottrina dello S., Milano 1937; M. B. Schwalm, La société et l'Etat, Parigi 1937; O. Spann, Der wahre Staat. Iena 1938; I. N. Gueneches, Principia iuris politici, I, Roma 1938; A. Brucculeri, Lo S. e l'individuo, ivi 1938; S. Romano, L'ordinam. giur., Firenze 1945; id., Principi di dir. costituz. gener., Milano 1945; A. Messineo, Monismo sociale e persona umana, Roma 1943; L. Tapanelli, Saggio teoret. di dir. natur., $8^{\circ}$ ed. ivi 1950 .
Antonio Messineo
STATO, obbliCHI DEL PROPRIO. - Per s. si vogliono qui intendere non solo le condizioni immutabili di vita, per le quali siamo obbligati verso altri (s. derivante da Ordine sacro, professione religiosa
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o matrimonio), ma anche quelle altre condizioni di vita che hanno una certa stabilità. Cosi intesi, gli s. (professioni, impieghi, servizi ed uffici) sono i posti assegnati a ciascuno da Dio nell'ordine dell'umano consorzio; non privilegi, ma fonti di responsabilità e talenti di cui si deve rendere conto. La loro molteplicità e varietà, necessaria alla vita sociale dell'uomo ed all'organizzatore della Chiesa, risale a Dio, autore della natura e della società.
Conseguentemente: 1) tutte le professioni, necessarie od utili al bene comune, sono moralmente buone e conformi alla dignità dell'uomo, anche se manuali e lucrative. Ciò non esclude che esista tra gli s. una vasta e complessa gerarchia derivante dall'origine e specialmente dalla perfezione, necessità e difficoltà dei vari s., e, nel medesimo s., dalle particolari esigenze del grado o dell'attività di ciascuno; 2) la Provvidenza assegna ciascuno a diversi s. sia elargendo le doti naturali e soprannaturali necessarie, sia dando modo di attuare tale piano provvidenziale. Questa attuazione però nasce, di regola, dalla libera elezione del soggetto. Si possono quindi esaminare due classi di doveri : gli uni preliminari e relativi alla scelta dello s.; gli altri, che sono detti doveri del proprio s. in senso stretto e che nascono dallo s. già scelto ed operante.
I. La scelta dello s. - Lo s. emerge talora dal fatto stesso della nascita, come quello di figlio o di suddito; altre volte da circostanze dell'individuo o dell'ambiente; altre volte ancora da evidente necessità della società civile ed ecclesiastica, come quando uno è chiamato dal papa al l'episcopato; altre volte, infine, da chiamata straordinaria di Dio, come nel caso di Geremia o di Giona (cf. Ier. 1, 6-10; Ion. 1, 1 sgg.). Negli altri casi, che sono i più, la volontà di Dio è più o meno precisa e dev'essere indagata fino ad averne una certezza morale, proporzionata alla gravità dell'impegno da assumere. Tale scelta ed indagine importa, oltre al richiedere i necessari luni a Dio, un'attenta e realistica conoscenza e valutazione delle doti e capacità, come dei gusti del soggetto; della effettiva possibilità di realizzare, nel tempo e nel luogo, i propri desideri, ché anche nel campo delle professioni e delle occupazioni si può parlare di domanda e di offerta con conseguente deflazione ed inflazione; della natura e difficoltà dello s. sia in sé che in rapporto al soggetto, e dei vantaggi e svantaggi, di ordine spirituale e materiale, che esso importa; mirando a conoscere non già l'eccellenza dello s. in sé, quanto a percepire a quale s. il soggetto sia chiamato.
L'importanza della scelta esige che essa sia fatta tempestivamente e che ad essa portino il loro concorso, secondo i loro mezzi e nel loro campo, la Chiesa, la famiglia, la scuola e le associazioni professionali, favorendo l'orientamento dei singoli e la selezione dei membri nelle varie professioni. Ma essa è in definitiva diritto ed onere del soggetto che, in questo, non è soggetto neppure ai genitori (Pio XII, Radiomessaggio per il Natale 1942). Questo non significa, s'intende, che il soggetto non debba tenere nel dovuto conto i consigli dei medesimi e quelli dei superiori e del direttore spirituale, né che egli non possa essere vincolato, anche nella scelta dello s., da precedenti obblighi morali particolari (non potrebbe, ad es., lasciare la casa chi fosse veramente necessario alla vita dei genitori) o da esigenze del bene comune o da limiti imposti dall'autorità. Circostanze speciali possono altresì consigliare talora la scelta di uno s. provvisorio, in attesa che sia possibile un cambiamento.
A questi criteri deve ispirarsi non solo la scelta generica dello s. come della professione militare o sanitaria, ma anche quella specifica del grado, ufficio e simili : non tutti coloro che sono chiamati alla milizia possono servire nella medesima arma o nel medesimo grado ed altre doti si richiedono in un ufficiale sanitario d'un comune vasto ed isolato dai centri ed altre in un medico libero professionista; altre nel medico generico ed altre nel cultore di una data specialità.
La scelta impone l'obbligo della preparazione ed edu-
cazione, talora di un tirocinio ed apprendistato, secondo le circostanze del soggetto e della professione e le leggi eventualmente vigenti che obbligano anche in coscienza.
Come pecca di pusillanimità, cioè contro la virtù della fortezza, chi ricusa, senza proporzionato motivo, uffici imposti dai superiori o voluti dal bene comune (ed allora può essere motivo sufficiente solo una evidente incapacità), cosi viola la giustizia chi accetta un compito, sia privato che pubblico, di cui si conosce incapace; della sua colpa si rendono complici coloro che lo spingono o favoriscono: genitori, superiori, esaminatori, elettori. Potrà essere lecito eleggere, e da parte del soggetto accettare, chi è meno capace, quando si tratti di un ufficio necessario e manchi chi ne sia meglio preparato.
Anche le leggi che regolano l'inizio della professione o di un'arte (esame, iscrizione negli albi e simili) devono venire osservate; chiunque ottiene un impiego od un ufficio con mezzi illeciti che siano causa determinante del conseguimento dell'ufficio stesso, non solo dovrà sottostare alle pene stabilite (cf. CIC, cano. 149, 153-54, 729, 2371, 2392-93, ecc.; Cod. pen. ital., artt. 316-24, 476-93), ma dovrà, sia pure in modo da salvaguardare il suo buon nome, lasciare il posto ingiustamente conseguito e riparare i danni recati ai terzi. Neppure dovranno trascurarsi le leggi della carità che talora esige che si ceda un ufficio od un pane superfluo a chi ne ha grave necessità.
II. Doveri del proprio s. - Non è inutile avvertire che questi doveri non esimono da quelli incombenti ad ogni uomo o che derivano da altra fonte; nel caso di colfissimi di doveri, saranno da preferirsi quelli più gravi ed urgenti, secondo le norme fondamentali della morale. Pertanto il medico, il maestro, l'artigiano, ecc. devono osservare, insieme con i doveri specifici del loro s., quelli comuni ad ogni uomo, ad ogni cittadino, padre di famiglia, ecc. Anzi l'abilità e capacità che si presuppone e si richiede in ogni s. sarà fonte di orientamento e di estensione dei doveri comuni : il medico praticherà la carità specialmente verso i malati, mentre ogni intellettuale dovrà sentire più urgente l'invito ad istruire gli ignoranti, ammonire, ecc.
Dovere fondamentale e comune a tutti gli s. è quello di esercitare il proprio ufficio con quella diligenza che è richiesta dal bene pubblico o privato ed è stata, esplicitamente od implicitamente, promessa. Tale promessa esiste, almeno implicita, nella accettazione dell'ufficio, con cui si perfeziona una locazione di opere o contratto d'opera (altri vi ravvisa un mandato od un contratto innominato od un quasi contratto); donde nasce un obbligo di giustizia commutativa a favore della comparte negli uffici privati; verso la società ed anche verso i cittadini ai quali è destinata l'attività propria di quel determinato ufficio, in quelli pubblici. Di qui anche la natura e l'obbligo di riparare i danni causati.
Questo dovere fondamentale esige :
1) la perizia o competenza teorica e pratica necessaria al retto adempimento degli obblighi del proprio s.; perizia comune, che valga almeno per i casi e la difficoltà comuni ed urgenti, secondo le circostanze dello s. e dell'ambiente. Essa dev'essere tanto maggiore quanto più gravi sono le possibilità del soggetto e le responsabilità dell'ufficio e deve estendersi non solo alla cognizione teorica e pratica, specifica e tecnica, ma anche alle norme morali e religiose che regolano quello s. e che costituiscono la deontologia del magistrato, dell'imprenditore, ecc. Questa perizia esigerà sovente di evitare ciò che è alieno dalla propria attività e dovrà essere mantenuta viva ed aggiornata. Chi sa o prudentemente dubita di mancare di questa o di altra dote necessaria, non solo peccò, accettando l'ufficio, ma è obbligato a dimettersi od a rimediare alla sua deficienza, premunendosi nel frattempo contro gli errori ed i danni che egli intanto sarà tenuto a riparare.
2) La diligenza ordinaria e conveniente nell'esercizio della sua attività. La diligenza, come la perizia, dovrà essere proporzionata alle responsabilità che nascono dallo s., e, nel medesimo s. dal posto od ufficio particolare. Una negligenza grave è grave ingiustizia che importa l'onere di riparare i danni. Nessun incomodo intrinseco
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alla professione scusa dall'adempimento fedele di essa; negli uffici pubblici il bene pubblico deve sempre prevalere sull'utilità privata e, anche negli uffici privati, chi li esercita è obbligato ad affrontare gli incomodi e pericoli, anche non preveduti, che sono per loro natura connessi con l'ufficio medesimo. Viola la giustizia anche chi, senza proporzionato motivo, abbandona il suo ufficio prima del termine convenuto o fissato.
L'attività professionale deve essere svolta in modo da non pregiudicare i superiori interessi e doveri dell'uomo; anzi essa doerà essere considerata come un mezzo subordinato alle superiori esigenze spirituali: come un dono concesso per servire Gesù Cristo nei fratelli, facendoli partecipi dei doni medesimi (cf. I Pt. 4, 10).
E doveroso sentire, senza settaromi, anzi nella piena armonia e collaborazione di tutte le forze e di tutte le associazioni, vincoli di particolare carità verso gli appartenenti al medesimo s.; favorire le unioni professionali tendenti alla elevazione spirituale e materiale, partecipando attivamente alla vita di esse.
Anche le leggi che regolano l'esercizio dei vari s. obbligano in coscienza e devono essere conosciute ed osservate (cf. Cod. civ. it., artt. 2060-2642); cosi pure i contratti regolarmente stipulati sia dalle associazioni che dai privati e le tariffe ad onorari fissati dagli organi competenti. Chi esercita un ufficio pubblico nulla può esigere per l'adempimento del suo dovere, oltre a quanto sia stabilito per legge o de legittima consuetudine: in caso contrario è obbligato alla restituzione. Neppure potrà accettare quanto gli è offerto spontaneamente per un fine illecito, né ciò che è vietato delle leggi o che può essere causa di scandalo od incentive di prevaricazione (cf. CIC, can. 736; Cod. pen. it., artt. 316-22).
Bibl.: Sum. Theol., 2*-2** 99. 183-89, coi commentatori, tra i quali emerge: P. M. Passerini, De hominum statibus et afficiis, Lucca 1732; A. Vermeersch. Theol mor., II, Roma 1928, n. 906 sgg .: autori vari, Professioni e vita morale, Napoli 1035: A. Gemelli, L'aperato nell'industria moderna, Milano 1944: F. Huertb, De statibus, Roma 1946: V. Heylen, Tractatus de iura et institis, Malinea 1930, pp. 492-98; autori vari, La spiritualità crist. nell'eserc. delle profess., Roma 1951.
Giuseppe Pistoni
STATO DI GRAZIA. - I. Dottrina. - S. di G. significa la condizione o il modo di essere permanente e soprannaturale dell'anima, monda da ogni peccato mortale e ornata della Grazia. Esso importa la Grazia santificante, abito entitativo o qualità inerente all'essenza dell'anima, le virtù, abiti operativi e i doni dello Spirito Santo, infusi nelle facoltà spirituali.
Lo s. d. G. si acquista con i Sacramenti dei morti, ossia col Battesimo e con la Penitenza, oppure con l'atto di contrizione (v.) perfetta, esplicitamente o implicitamente unito al desiderio del Sacramento, e si perde col peccato grave. Lo stato infatti di avversione a Dio, indotto dal peccato, si oppone e non può coesistere, nello stesso soggetto, insieme all'amicizia e unione con Dio, importata dalla Grazia. I peccati veniali non fanno perdere lo s. di G., però se frequenti e deliberati possono disporre a perderlo col peccato mortale, facendo diminuire il fervore nell'operare il bene.
II. Necessità. - 1. Lo s. di G., al momento della morte, è necessario, per la salvezza, di necessità di mezzo assoluta, non può cioè essere supplito. È impossibile infatti che raggiunga la visione beatifica un'anima, la quale termini lo stato di via nell'avversione ed inimicizia con Dio.
2. Lo s. di G. è richiesto per il merito de condigno (cf. Conc. Trid., sess. VI, can. 32), poiché per produrre frutti buoni è necessario essere inseriti nel Cristo, come il tralcio nella vita (In. 15), e solo chi ha conseguito con la Grazia la filiazione adottiva divina ha il diritto alla vita eterna. Inoltre, essendo la vita eterna superiore alla natura umana, l'uomo non può con le sole forze naturali emettere atti meritori ad essa proporzionati. Né si
concepisce diritto ai beni propri di Dio in chi gli è nemico per il peccato.
3. Lo s. di G. non è necessario alla validità dei Sacramenti (cf. Conc. Trid., sess. VII, can. 12). Ciò fu chiarito nella controversia della iterazione dei Sacramenti (v.) amministrati dagli eretici. Contro i sostenitori della invalidità di tali Sacramenti, i ss. Padri, specialmente s. Agostino nelle opere contro i donatisti, ne difesero la validità, distinguendo tra causa ministeriale e causa principale, che è Cristo. Gli scolastici, poi, ripresero tale punto di dottrina, lumeggiando l'ufficio del ministro, il quale, poiché agisce quasi come strumento di Cristo, anche se è in peccato, non fa perdere il valore al Sacramento. Lo s. di G. però è richiesto per la lecita amministrazione dei Sacramenti (cf. Rituale rom., tit. I, nn. 3-4), perché le cose sacre debbonsi trattare santamente, ma specialmente perché il ministro rappresenta Cristo, agisce in suo nome ed è stato consacrato a tale ufficio. Comumemente i moralisti ritengono che tale s. di G. è richiesto nel ministro sub gravi, almeno quando si tratta di compimento e amministrazione solenne di un Sacramento, al cui conferimento egli sia deputato dall'Ordine sacro. Quindi pecca gravemente, se non è in s. di G.: un ministro ordinato, che compia ed amministri un Sacramento, cioè come pubblico ministro della Chiesa, nel rito prescritto, al di fuori del caso di necessità. E discusso se, mancando qualcuna di queste condizioni, vi sia ancora peccato grave. Il ministro indegno, conferendo a molti contemporaneamente un Sacramento, probabilmente commette un solo peccato.
Lo s. di G. richiesto nell'amministrazione dei Sacramenti non necessariamente deve essere acquisito con la Confessione, ma è sufficiente la contrizione, eccetto il caso della celebrazione della Chiesa (v.), per cui, se il ministro è in peccato, deve mettersi in s. di G. con la Confessione, a meno che non vi sia necessità di celebrare e manchi il confessore. In tale ipotesi è sufficiente la contrizione; però il ministro è tenuto poi a confessarsi al più presto (cf. Conc. Trid., sess. XIII, c. 7; CIC, can. 807). Per ricevere lecitamente e fruttuosamente i Sacramenti dei vivi, è necessario nel soggetto lo s. di G., che può essere acquisito con la contrizione perfetta. Per l'Eucaristia però è richiesta da speciale precetto la confessione, a meno che non vi sia necessità di comunicarsi e manchi il confessore (cf. Conc. Trid. sess. XIII, c. 7, can. 11; CIC can. 836 e v. COMUNIONE EucARISTICA). Ricevendo coscientemente senza lo s. di G. un Sacramento dei vivi, si commette un grave peccato di sacrilegio (v.), perché si profana una cosa sacra.
4. Lo s. di G. è necessario nel soggetto per l'acquisto delle indulgenze (v. indulgENZA), almeno quando si pone l'ultima opera prescritta. Non vi può essere infatti remissione della pena fino a quando resta la colpa. E discusso se si richieda lo s. di G. anche per le indulgenze da lucrarsi in favore dei defunti.
Bibl.: Sum. Theol., 1*-2** q. 109, a. 5: q. 110, 113, a. 1-2. 114: e i testi di teologia dogmatica e morale nei trattati della Grazia e dei Sacramenti.
Vincenzo Carbone
STATO DI INNOCENZA : v. DONI SOPRANNATURALI E GIUSTIZIA ORIGINALE.
STATO DI NECESSITÀ : v. NECESSITÀ, STATO di.
STATO DI PERFEZIONE : v. PERFEZIONE CRISTIANA.
STATO LIBERO. - S. 1. o più esattamente libertà di stato, è la condizione in cui debbono trovarsi gli sposi per poter contrarre validamente il matrimonio. In senso ampio è l'immunità da tutte quelle cose che si oppongono alla sua valida e lecita celebrazione, ma in senso più stretto, tanto nel diritto civile che in quello canonico, significa che il contraente non è legato da alcun vincolo matrimoniale giuridicamente valido. In caso diverso, a causa dell'impedimento ligaminis (v. ligamen) esistente, il nuovo matrimonio sarebbe nullo.
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Stato Pontificio - Privilegio di Ottone I per la Chiesa romana, del 13 febbr. 962. Copia del 963 su pergamena purpurea con lettere d'oro - Archivio segreto Vaticano.
Alla prova necessaria della libertà di stato fa riscontro nel diritto canonico il processicolo prematrimoniale (v. investigazioni), che deve comprovare l'assenza o meno di ostacoli od impedimenti. La libertà di stato degli sposi canonicamente si prova con documenti e con testimonianze od assicurazioni nella forma stabilita dalla legge.
I. Documenti. - 1. L'attestato di Battesimo (can. 1021 § 1) è il primo dei documenti che possono comprovare lo s. l., purché sia di data recente e rilasciato ad uso matrimonio, cioè contenente le note marginali obbligatorie. E infatti prescritto di annotare in margine nei registri di Battesimo la recezione della Cresima e degli Ordini sacri, la celebrazione del matrimonio e la professione religiosa (cann. 777 § 1, 1103 § 1).
2. Il documento delle eseguite pubblicazioni con esito negativo è un'altra prova dello s. l.; e poiché le pubblicazioni possono essere obbligatorie in diverse parrocchie (v. pubblicazioni matrimoniali), talvolta si richiedono non uno, ma più di tali documenti.
3. Quando qualcuno dei contraenti proviene od ha dimorato in luoghi diversi da quello della celebrazione od in cui si fa il processetto prematrimoniale, invece del documento delle pubblicazioni, si domanda alla rispettiva Curia il certificato di s. l., che viene rilasciato sia in seguito a pubblicazioni relative al solo contraente in parola senza relazione all'altro, sia dopo accurate ricerche nei registri parrocchiali od informazioni sicure di persone che possono essere al corrente dello s. l. della persona (can. 1023 §§ 2-3). Anche il certificato di s. l. rilasciato dall'autorità civile può talvolta essere utile ed in certi casi si deve chiedere.
4. Altri documenti comprovanti lo s. l. per determinati casi sono: a) l'attestato di morte ovvero la dichiarazione legale, civile od ecclesiastica, della presunta morte del coniuge defunto o riputato tale, quando si tratta di vedovi o di presunti vedovi; b) la sentenza definitiva di nullità di un matrimonio precedente, o la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando vi sia stato in precedenza un matrimonio nullo o dispensato. Una tale sentenza, però, o dispensa non deve contenere un
divieto di contrarre nuove nozze. Naturalmente questi documenti devono essere di data recente, ad escludere la possibilità che nell'intervallo abbia potuto esser contratto qualche altro legame.
II. Testimoni ed assicurazioni. - La prova della libertà di stato si ha anche per mezzo di testimoni ed assicurazioni.
Nel processicolo i primi ad essere interrogati in merito sono gli stessi sposi. Ciascuno di essi deve addurre due testimoni; ma quelli di uno possono testificare anche per l'altro. Nondimeno, se, nonostante tutto, al parroce rimangono dubbi non puramente negativi, o perché non è sicuro della veridicità degli sposi - dei loro testi, o per altri motivi o circostanze, egli deve interrogare qualche altro persona, che presumibilmente si trovi in condizioni di sapere se gli sposi abbiano contratto qualche legame non conosciuto pubblicamente. A tutti deve esser deferito il giuramento. Sebbene poi il CIC (can. 1019 § 2) lo prescriva solo quando le prove non siano del tutto concludenti od in caso di pericolo di morte, pure molti parroci usano deferire a tutti gli sposi o anche ad altre persone il giuramento suppletorio, detto cosi perché dovrebbe supplire alle prove evidenti che mancano.
In conclusione, il parroco, per aver la certezza almeno morale dello s. I. di entrambi i contraenti, deve osservare le prescrizioni del CIC e dell'Ordinario, ed usare tutte quelle accortezze che le circostanze potrebbero suggerirgli, non escluso l'intervento dell'Ordinario stesso nei casi complicati o molto dubbi.
Anche civilmente la libertà di stato si prova con documenti e testimonianze. Si fanno ugualmente le ricerche nei registri di Stato civile e le pubblicazioni. Per la prova testimoniale si ricorre all'atto notorio. Nei casi in cui uno sposo sia stato all'estero o in altri luoghi si richiede anche il certificato di s. l. rilasciato dalla rispettiva autorità civile locale.
BibL.: tutti i trattati giuridico-morali de matrimonio. E inoltre: G. Lardone, Etume degli sposi, in Perfice mums, 6 (1931), pp. 213-14; F. Blaton, De examine per parochum instituendo circa statum liberum nupisorientium, in Collet. Gandav., 21 (1934), pp. 100-106.
Giovanni Miceli
STATO PONTIFICIO. - Il primo nucleo dello S. F. fu il Ducato di Roma. Il duca, che rappresentava la supremazia bizantina e dimorava sul Palatino, scomparve sotto il pontificato di Stefano II e il Ducato restò, di fatto, autonomo ed ebbe, come capo del governo, il papa. La base autentica e giuridica dello S. P. non si appoggia sulla donazione dell'imperatore Costantino I (v.) a s. Silvestro, che è un falso (L. Duchesne-P. Fabre, Le Liber censuum, I, Parigi 1901, pp. 366-69); ma sulla promessa di cessioni territoriali fatta, nel 754, a Querzy-sur-Oise (Aisne) da Pipino il Breve, che soddisfaceva
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così ad un debito di riconoscenza verso il papa s. Zacaria. Questi, infatti, temendo l'egemonia dei Longobardi e preferendo la protezione dei Franchi, non aveva forse legittimato la presa di possesso del potere, autorizzandone la consacrazione? Diventato padrone dell'Italia per diritto di conquista sui Longobardi, Pipino concesse alla S. Sede, nel 756, secondo la versione del Liber Pontificalis, Comacchio, Ravenna, la regione situata tra gli Appennini e l'Adriatico da Forli a Jesi, Sinigallia, Gubbio, Ancona, Faenza, Imola, Bologna, Ferrara; né il Ducato di Spoleto, né quello di Benevento facevano parte della donazione.
Il re longobardo Desiderio aveva, si, restituito Faenza e Ferrara, ma era venuto meno alle altre sue promesse; poi, sotto il pontificato di Adriano I, aveva riconquistato le due città cedute e per di più minacciava Ravenna. Carlomagno accorse in aiuto della S. Sede e accrebbe ( 6 apr. 774) lo S. P. dei Ducati di Spoleto e Benevento, di Luni, Berceto, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Monselice, della Venzata, dell'Istria, della Tuscia e della Corsica. Nel 787 , poi, arricchì ancora il Ducato di Roma della Tuscia Longobarda e, a sud, di località situate sulla riva destra del Liri, come Sora, Arpino, Arce, Aquino, Teano, Capua. Il dono era così magnifico, che suscitò dubbi (P. Kehr, Die sogeunante karolinische Schenkung von 774, in Historische Zeitschrift, 70 [1893], pp. $363-4+1$ ); ma non raggiunse la sua piena attuazione, quonunque in seguito confermato da Ludovico il Pio (817), Ottone I (13 febbr. 962), Enrico II (apr. 1020; cf. il Liber censuum, I, pp. 363-65; 368-73 e Th. von Sickel, Das Privilegium Ottos I. für die rönische Kirche vom Jahre 962 beleuchtet, Innsbruck 1883). Non convienc esagerare l'importanza del privilegio imperiale, che rappresenta uno strumento diplomatico diverso dalla realtà. Così il Ducato di Spoleto rimase a lungo indipendente dal Romano Pontefice.
Ad ogni modo, dopo mille vicissitudini, in seguito alle generose concessioni della contessa Matilde a Gregorio VII, nel 1077, confermate nel 1102 a Pasquale II, lo S. P. oltrepassava la riva sinistra del Po di Goro, dalla foce nell'Adriatico fino a monte di Felonica, rasentava il Modenese quasi parallelamente al Panaro, attraversava, in prossimità di monte Cimone, l'Appennino, poi rasentava la Toscana presso il Trasimeno e sotto Chiusi e terminava sotto Orbetello. Di là il litorale pianeggiante lungo il Mediterraneo giungeva sin sotto Terracina. Il paese diventava montagnoso ed il confine rasentando gli Abruzzi correva verso settentrione e all'altezza del passo S. Pellegrino, dove piegava verso est e finiva a Porto d'Ascoli, Pontecorvo e Benevento restarono isolati nel Regno di Napoli, dopo che questo fu infeudato a Carlo I d'Angiò.
Gli Stati della Chiesa si suddivisero in sette province: 1) distretto di Benevento; 2) Campania e Marittima; 3) Patrimonio di S. Pietro, accresciuto della contea di Sabina, della terra Arnulphorum, delle città e discesi di Narni, Terni, Rieti, Amelia, Todi; 4) Ducato di Spoleto; 5) Marca di Ancona con i distretti di Urbino, di Massa Trabaria e della terra di S. Agata; 6) Romagna; 7) città e contea di Bologna.
L'amministrazione di ciascuna provincia apparteneva, salvo eccezione, ad un rettore nominato dal papa o, incidentalmente, da un legato, sotto la cui presidenza si tenevano, ad intervalli irregolari, secondo le necessità dell'ora, i parlamenti nei quali i delegati dei comuni discutevano gli affari interessanti la loro circoscrizione, ripartivano i sussidi straordinari richiesti per far fronte alle spese militari, contraevano obblighi e prendevano notizia delle decisioni pontificie. I rettori determinavano

(ftst. Ene. Catt.)
Stato Pontificio - Stemma dello S. P. Miniatura della fine del sec. xiv, dal II vol. della Bibbia appartenuta al Duca di Berry, come risulta dalla seguente annotazione del fol. $437^{v}$ : - Cette bible est au duc de Berry et Dauvergne conte di Poitou Biblioteca Vaticana, cod. Vat. lat. 21, f. I ${ }^{v}$.
i prezzi di vendita, autorizzavano o proibivano le esportazioni dei prodotti agricoli; battevano anche una moneta speciale, il papalino, e ne fissavano il corso. Un tesoriere e un vice-tesoriere assicuravano la gestione finanziaria e la riscossione delle imposte, provenienti da molteplici fonti. Una corte di giustizia giudicava in appello le sentenze emesse dai magistrati locali. Un maresciallo dirigeva i servizi di polizia e un capitano generale comandava l'esercito reclutato tra le milizie feudatarie e le milizie comunali. I Comuni fornivano armi e viveri, si addossavano le spese di costruzione o di riparazione delle mura di difesa della città e vegliavano alla sicurezza delle vie di comunicazione. Le fortezze, sparse qua e là nel territorio d'ogni provincia, erano occupate da castellani. L'organizzazione dei quadri amministrativi, poco complessa, bastava a garantire la buona gestione degli interessi locali; però, come tutte le istituzioni del medioevo, lasciava luogo all'arbitrio, quantunque i sudditi della S. Sede avessero la risorsa di appellarsi ad essa contro le sentenze rese dai rettori
Nel campo politico, invece, la situazione era assai confusa, secondo la dipendenza diretta o mediata delle singole terre dalla Chiesa. In alcune la S. Sede esercitava il potere secondo il tipo feudale: v'erano Comuni che godevano di una semilibertà e non potevano eleggere il podestà; mentre altri, i maggiori, come Bologna, Ancona, Perugia, se lo eleggevano. S'aggiunga una quantità di privilegi d'esenzione, predigati troppo liberamente dalla S. Sede, che rendevano difficile ai reggitori il disimpegno della loro carica. Difficoltà non meno gravi andavano loro creando le passioni partigiane e le lotte di prevalenza tra baroni e Comuni. A partire dal sec. xir, i Comuni si arrogarono in loro confronto un'indipendenza gelosa; alla fine del sec. xiri e durante tutto il xiv baroni e avventurieri fortunati instaurarono regimi tirannici, a de-
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(Int. Sanssini)
Stesto Pontificio - Galere Pontificie. Affresco del - Salone Sistino - della Biblioteca Vaticana, eseguito da Giovanni Guerra e Cesare Nebbia (1 588-89).
trimento insieme e dei Comuni e del Papato. Insomma, intorno al 1300 , e durante il sec. xiv, dominò negli Stati della Chiesa, in maniera continua o sporadica, uno stato di anarchia.
Non meno grave era il pericolo esterno: la Repubblica di Venezia, i Visconti di Milano, Firenze, apertamente o copertamente miravano ad usurpare le terre della Chiesa; e c'era da fare i conti anche con le mire del re dei Romani e degli Angioini di Napoli.
Nel 1308, Venezia, che ambiva sfruttare a suo vantaggio esclusivo le vie fluviali di transito verso l'alta Italia, occupò, con il consenso di Francesco d'Este, Ferrara. Ma per l'intervento di Clemente V dovette abbandonare la conquista ( 17 febbr. 1313).
Se la spedizione in Italia dell'imperatore Enrico VII (1311-13) non recò altro che danni materiali a Roma, dove le sue truppe e quelle del Re di Napoli, vicario della S. Sede, s'affrontarono in combattimenti sanguinosi, l'entrata in città di Lodovico di Baviera ( 7 genn. 1328) cagionò la defesione degli abitanti, il cui esempio fu seguito da numerose città del Patrimonio di S. Pietro e delle Marche. La ritirata dell'armata tedesca (1330) permise a Giovanni XXII di riportare vittoria sullo scisma dell'antipapa Pietro di Corvaro e a Benedetto XII di eliminarlo del tutto. Ma la pacificazione politica fu ben altrimenti difficile ad ottenere. Benedetto XII, secondo quello che egli stesso diceva, aborriva la guerra, e credette di poter ristabilire l'ordine profondamente turbato, soprattutto nella Romagna e nelle Marche, mediante la conciliazione e la repressione degli abusi perpetrati dagli agenti apostolici. Ma se le costituzioni emanate allo scopo di promuovere la retta amministrazione degli Stati della Chiesa mostrano incontestabilmente l'impronta della saggezza, le rimostranze, i rimproveri, le minacce di pene spirituali o temporali contro i nobili romagnoli si dimostrarono inefficaci.
Che rimaneva ormai della supremazia della S. Sede? Giovanni de' Manfredi era padrone di Faenza, i Malatesta tiranneggiavano a Rimini, Pesaro, Fano, Fossombrone, Ancona, Osimo, Senigallia, Jesi, Ascoli; Francesco Ordelaffi si vantava della presa di Cesena, Bertinoro, Meldola... Peggio ancora: i Pepoli vendevano Bologna a Giovanni Visconti ( 16 ott. 1350). L'inferiorità numerica delle truppe pontificie obbligò Clemente VI a cederne per la durata di dodici anni il vicariato al potente signore di Milano ( 28 apr. 1352). A Roma la rivoluzione del 20 maggio 1347 aveva portato al potere Cola di Rienzo, quella del 26 dic. 1351 fece passare il potere
nelle mani di Giovanni Cerroni; mentre Giovanni di Vico mirava ad accaparrarsi il Patrimonio di S. Pietro.
Innocenzo VI nel 1353 affido il difficile incarico di porre rimedio a cosi triste condizione di cose al card. Egidio Albornoz (v.). Quest'uomo di genio seppe piegare all'obbedienza tutti i ribelli, riconquistare Bologna, dotare le popolazioni italiane di un codice legislativo, che, tranne qualche aggiunta susseguente, rimarrà in vigore fino al 1816 . Invece di schiacciare i vinti con le armi, perdonò loro generosamente e li legò alla Chiesa con vincoli reali e vantaggiosi. Urbano V poté allora fare la sua entrata in Roma ( 16 ott. 1367); per ritornare però ad Avignone (sett. 1370).
La restaurazione della monarchia pontificia, compiuta poi da Gregorio XI, come pure l'ascendente procurato al Papa dall'esito felice della guerra condotta contro Bernabò Visconti (1375), suscitarono la gelosia di Firenze, che aspirava ad impadronirsi della Toscana. Le città e le borgate degli S. P., scontente del ritardato ritorno del Pontefice in italia e della condotta dei suoi funzionari, non resistettero agli intrighi di Firenze ed inalberarono la bandiera della rivolta, e allo scatenarsi della guerra, detta degli Otto Santi, la Chiesa perdette i domini cosi penosamente riconquistati (nov. 1375-76). Bande bretoni, assoldate da Gregorio XI, ridussero alla lunga i ribelli all'impotenza e Firenze, colpita dall'interdetto che rovinava i suoi commerci, firmò la Pace di Sarzana (1378).
Con il grande Scisma d'Occidente rincrudirono le lotte: Urbano VI e Clemente VII pensarono di por fine alla loro querela con le armi. Alle bande di Bretoni e di Guasconi, comandate da Luigi di Montjnie, Urbano VI oppose la compagnia italiana, comandata da Alberico da Barbiano (apr. 1379). Il 17 e il 20 apr., Clemente VII, sacrificando gli Stati della Chiesa, concesse a Luigi I, duca d'Angiò, il Ferrarese, il Bolognese, Ravenna, la Romagna, Massa Trabaria, la Marca d'Ancona, Perugia, Todi e perfino il Ducato di Spoleto, con l'onere di conquistarli entro due anni. Egli non conservava per sé che il Patrimonio di S. Pietro, la Campania, la Marittima, la contea di Sabina e Roma. Ma il contratto con Luigi di Angiò non funzionò e il s regne di Adria a non sorse, per la mancata esecuzione della sua clausola essenziale, che era di conquistarlo contro Urbano VI.
Le sorti della guerra volsero a favore del Papa romano; la guarnigione di Castel S. Angelo capitolo per fame (27 apr. 1379) e Alberico da Barbiano, vincitore a Marino ( 30 apr.), entrò a Cisterna, a Rocca di Papa e Marino. Ma Onorato Caetani, conte di Fondi, confermato da Clemente VII quale rettore della Campagna e della Marittima non pensò che ad ingrandire la sua sfera d'influenza. Giordano Orsini occupò i monti Albani; Francesco di Vico respinse le truppe inviategli contro per strappargli Viterbo e si dispose ad allargare i suoi domini nel Patrimonio di S. Pietro. A Ravenna, Cesena, Ancona i castellani patteggiavano apertamente o in segreto con Clemente VII. Il più terribile avversario di Urbano VI, Rinaldo Orsini, conte di Tagliacozzo, per sei anni combatté con successo aiutato da condottieri finché la sua tragica fine ( 14 apr. 1390) permise di ricuperare Orvieto e il Ducato di Spoleto. Nel 1408, la sorte degli S. P. restò assai compromessa dall'entrata in Vaticano ( 25 apr.) del re di Napoli, Ladislao di Durazzo, col pretesto di mantenere alte le parti di Gregorio XII, in realtà per puro interesse politico: la presa di Perugia rivelò le sue vere intenzioni e lo compromise. Firenze, inquieta dei suoi progressi e legata all'obbedienza di Alessandro V, il Papa del Concilio di Pisa, organizzò una spedizione punitiva, con il concorso di Luigi II d'Angiò, per cacciare Ladislao da Roma. Riuscita l'impresa, si dovette ricom-
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pensare la Repubblica con la concessione della Romagna (22 apr. 1410) c, il 25 giugno 1412, conchiudere con il Re di Napoli un trattato che gli accordava Perugia, Ascoli, Viterbo, Benevento. Le truppe napoletane occuparono ancora a lungo Roma, tanto che Martino V (11 nov. 1417), papa incontestato, dovette risiedere per due anni a Firenze.
Dai torbidi del grande Scisma derivò un fenomeno di primaria importanza: i Comuni conquistarono l'autonomia e strapparono ai papi, privi di risorse pecuniarie e di autorita politica, delle specie di carte municipali, che assicurarono loro l'indipendenza e permisero di trattare da potenza a potenza con il Papato, di eleggersi i propri magistrati, di battere moneta e di assoldare truppe. Più ancora: Città di Castello, Fermo, Ascoli, Bologna, ecc., ottennero il vicariato nel temporale, dietro pagamento di un censo annuo. Tali concessioni, stipulate solo a titolo temporaneo, al loro spirare venivano rinnovate, sempre a motivo delle strettezze finanziarie.
Nella Campagna e nella Marittima i Comuni di poca importanza avevano da temere l'ingerenza dei baroni. Dall'alto delle loro rocche, appollaiate sulla montagna, i nobili controllavano il paese e si costituirono così dei principoti. Nella Marca di Ancona e nella Romagna esistevano vicariati molto numerosi, più a meno estesi, posseduti dai Montefeltro, dai Malatesta, dai Polenta, ecc. Alberto d'Este ottenne in perpetuo la città e contea di Ferrara ( 23 giugno 1389). Insomma, nel sec. xv, i papi non erano più padroni nei loro Stati o lo erano soltanto nominalmente; ed a partire da Eugenio IV videro la necessità di ristabilire la loro autorità; ed i principali artefici della restaurazione del potere temporale furono Alessandro VI e Giulio II.
Il nepotismo, che offuscò la memoria di Alessandro VI, ebbe un risultato inatteso. Cesare Borgia (v.) segnava di crearsi uno Stato potente nell'Italia centrale; per questo bisognava determinare la caduta dei vassalli stabiliti nella Romagna, nelle Marche, e nella Campagna. Riusci, infatti, con ogni mezzo a domare i vassalli e a darsi orgogliosamente il titolo di duca di Romagna, di Urbino, Senigallia e Perugia (genn. 1503). Ma la morte di Alessandro VI (18 ag. 1503) ne determinò la caduta e la Chiesa ereditò le sue conquiste. Giulio II aveva deciso di liberare i suoi Stati dagli ingiusti usurpatori; dopo avere con il concorso di Luigi XII, re di Francia, ricuperate le terre usurpate da Venezia, si volse contro il suo alleato, e fin dal 1510 annunziò il suo disegno di combatterlo; poi si mise alla testa di una forte armata e ricuperò Bologna.
Sotto Leone X, Francesco Maria della Rovere, e cui il Papa aveva tolto il Ducato di Urbino, si rimise nel 1517 in campagna e riprese facilmente i suoi domini. Sul finire del sec. xiv, venuta a mancare la dinastia degli Estensi, Ferrara rientrava sotto il dominio diretto della S. Sede; qualche decennio più tardi avveniva lo stesso del Ducato d'Urbino con il finire dei Della Rovere. Intanto l'istituzione dei legati e dei vicelegati, già abbozzata nel sec. xiv, diventò la regola generale (v. legazioni).
Nel sec. xviri, i viaggiatori francesi che visitarono lo S. P. attestano concordi che le popolazioni vivevano felici sotto un regime essenzialmente paterno. Non che tutto fosse perfetto: per confessione di Pio VII non vi era uniformità amministrativa; il potere giudiziale dipendeva da una quantità di tribunali particolari o privilegiati, le cui giurisdizioni s'intraiciavano e si contrastavano; tutti i tentativi di riforma non erano riusciti a cagione della collizione degli interessi privati e dell'attaccamento alle antiche abitudini (motu proprio del 6 luglio 1816, in Bollorii continnatio, XIV, Roma 1849, p. 47).
Il problema dell'esistenza dello S. P. sorse con la Rivoluzione Francese. Sotto il pretesto di vendicare l'assassinio del francese Ugo Bassville (v.), Bonaparte entrava a Bologna, il 19 giugno, e il 23 vi imponeva un armistizio, che comportava l'occupazione delle legazioni di Bologna e Ferrara e della cittadella di Ancona. Falliti per colpa del Direttorio i negoziati per un trattato di pace, prevista a breve scadenza, il Trattato di Tolentino (17 febbr. 1797) consacrò la perdita a in perpetuo ... dei territori conosciuti sotto il nome di legazioni di Bologna,

(1st. Giordani)
Stato Pontificio - Decreto col quale il generale francese, Governatore di Roma, restituisce al Presidente della Pontificia accademia ecclesiastica, mons. Giuseppe Cardoni, parte del Palazzo dell'Accademia, occupato dalle truppe francesi ( 12 luglio 1849) - Roma, Archivio della Pont. accademia ecclesiastica.
Ferrara e di Romagna s. L'Umbria e parecchie città delle Marche restarono occupate dalle truppe della Repubblica francese fino al completo pagamento di un enorme contributo di guerra.
La uccisione dell'aiutante generale Duphot (v.), nel corso di uno scontro a bella posta provocato fra novatori simpatizzanti per i francesi e truppa pontificia diede luogo ad una nuova invasione francese: il 15 febbr. 1798 venne proclamata la Repubblica e Pio VI fu trascinato in esilio.
Quando poi l'Austria e