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i un enorme contributo di guerra.

La uccisione dell'aiutante generale Duphot (v.), nel corso di uno scontro a bella posta provocato fra novatori simpatizzanti per i francesi e truppa pontificia diede luogo ad una nuova invasione francese: il 15 febbr. 1798 venne proclamata la Repubblica e Pio VI fu trascinato in esilio.

Quando poi l'Austria ebbe obbligato l'invasore a ritirarsi, pretese di conservare per sé le legazioni, mentre il re di Napoli occupava il territorio compreso fra Roma, inclusa, e Terranova (nov. 1799). I due governi non si ritirarono che dopo il ritorno offensive dei Francesi; ma il Trattato di Lunéville ( 9 febbr. 1801) attribuì provvisoriamente le Legazioni alla Francia. Il Trattato di Firenze (28 marzo), liberò la S. Sede dai Napoletani.

Rientrato nella sua capitale, Pio VII concesse ai suoi sudditi un nuovo assetto costituzionale (Post diuturnas, 30 ott. 1800), che modificò le antiche istituzioni, armonizzandole con i bisogni e le idee dei tempi. Grazie alla saggia amministrazione del Consalvi, segretario di Stato, il paese incominciò a riaversi. Ma a cominciare dal 1805, le relazioni fra Napoleone I, consacrato imperatore, e Pio VII si fecero barrascose a causa della negata adesione al blocco continentale. Un decreto del 17 maggio 1809, spogliò la S. Sede di tutti i suoi Stati e li aggregò all'Impero francese. Roma, formalmente dichiarata città libera, di fatto fu imperiale. Lo stesso Pio VII, brutalmente imprigionato nella notte dal 5 al 6 luglio, fu condotto a Savona e poi a Fontainebleau.

Il 25 marzo 1814 Napoleone I ridonava all'augusto prigioniero la libertà, perché, fra l'altro, gli premeva di mandare a monte le mire di Giosacchino Murat, re di Napoli, sui domini pontifici. L'Austria, infatti, per avere il cognato dell'Imperatore fra i sovrani coalizzati, aveva garantito al Murat, con accordi segreti (11 e 14 genn.

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(par corlesia di mons. A. P. Frataz)
Stato Pontificio - Mons. de Mérode, mons. Luquet e Villiers de l'Isle Adarn salvano alcuni soldati francesi feriti in occasione dell'assedio di Roma del 1840. Stampa da un quadro di Raffet. Roma, esemplare dell' Istituto per la storia del Risorgimento italiano.
1814) «un acquisto, calcolato sulla scala di 400.000 anime, da farsi a spese dello Stato romano" (cf. H. Weil, Le prince Eugène et Murat, III, Parigi 1902, pp. 614-19; docum. allegato n. XLVI).

Tornato il Papa a Roma, dopo molte peripezie e nonostante l'opposizione del Murat, apprese l'esito delle negoziazioni incominciate a Parigi, in seguito della caduta dell'Impero francese. L'art. VI del Trattato del 30 maggio 1814 specificava: "L'Italia, al di fuori dei confini di quei paesi, che toccheranno all'Austria, sarà composta di Stati sovrani s; e fra questi ultimi, all'art. II dell'allegato, non figurava che il Regno di Sardegna! (L. Neumann, Recueil des traités et conventions conclus par l'Autriche depuis 1763, II, Lipsia 1856, pp. 466-74).

Il card. Consalvi, incaricato dei negoziati con i sovrani coalizzati, il 23 giugno 1814, con nota di protesta a tutte le grandi potenze richiedeva «il pieno godimento di tutti i domini, di cui la Rivoluzione Francese aveva privata la S. Sede" (cf. Ch. van Duerm, Correspondance du card. Hercule Consalvi avec le prince Clément de Metternich, 1815-23, Lovanio 1899, pp. 33-40), Durante il Congresso di Vienna tutti andavano a gara nel disputarsi le spoglie della S. Sede; e gli avversari più pericolosi erano appunto l'Austria e il Murat. S'ebbe allora una schermaglia memorabile tra il Consalvi, da una parte, e Talleyrand e Metternich dall'altra. Gli alleati erano unanimi nel sostenere la validità della cessione delle legazioni, stipulate nel Trattato di Tolentino e si consideravano come detentori legittimi dell'insieme delle conquiste napoleoniche in Italia. Dopo «giorni di martirio», secondo l'espressione del cardinale, l'art. 103 del Trattato definitivo ( 9 giugno 1815) restituiva alla Chiesa Pontecorvo e Benevento, le legazioni di Ravenna, di Bologna e di Ferrara, eccettuata la parte del ferrarese situata sulla riva sinistra del Po, le Marche con Camerino e le loro dipendenze (L. Neumann, op. cit., II, p. 713).

Dopo l'esecuzione del Trattato di Vienna, che incontrò le più grandi difficoltà da parte dell'Austria e della
corte di Napoli, Pio VII con un motu proprio del 6 luglio 1816 promulgò uno Statuto per gli S. P. (Bull. rom. continuatio, XIV, Roma [1849], pp. 47-79 e i regolamenti particolari, richiesti dall'Editio, pp. 83-196) ed istituí diciassette legazioni, ripartite in tre classi : di prima classe o legazioni: Urbino e Pesaro, Ravenna, Forli, Bologna; di seconda: Frosinone, Viterbo, Perugia, Macerata, Fermo, Ancona, Spoleto; di terza: Benevento, Rieti, Civitavecchia, Camerino e Ascoli. La legazione di Ferrara rimase fuori classe. Il distretto di Roma, con organizzazione propria, comprendeva i dintorni della città e i governi di Subisco e di Tivoli. Le quattro legazioni toccavano a cardinali o, in via di eccezione, a prelati con il titolo di vice-legati; le altre avevano a capo i delegati, che dovevano essere prelati. Ogni delegato era assistito da un Consiglio consultivo, composto di membri scelti dal Papa, e aveva potere sopra tutti i governatori della sua giurisdizione, nominati anch'essi dal sovrano. I municipi erano amministrati da un gonfaloniere, con l'aiuto di anziani. I codici civile e penale subirono una profonda riforma. Il catasto, le finanze, la pubblica istruzione, l'esercito e la polizia ebbero una nuova organizzazione. Il laicato deplorò di essere escluso dalle maggiori cariche, come quelle di legati e di delegati. Due Editti del 5 ott. 1824 e del 21 dic. 1827 apportarono modificazioni nella divisione amministrativa dello Stato romano, che fu diviso in tredici delegazioni. Il codice di procedura civile fu semplificato (Bullarii Romani continentio, XIV, Roma 1849, pp. 128-255; XVII, ivi 1855, pp. 113-291).

L'opera riformatrice compiuta da Pio VII ad ispirazione del card. Consalvi fu in parte neutralizzata da Leone XII. Le popolazioni deplorarono la soppressione di alcune disposizioni del Codice napoleonico, la cattiva amministrazione delle finanze, la ripartizione ingiusta delle terre, la parzialità nella magistratura. E poiché il malcontento era quasi universale in Italia si ebbe lo sviluppo di sètte come i carbonari, che professavano una ostilità violenta contro le monarchie assolute e raccoglievano i loro elementi da tutte le classi sociali. Esse trovarono favore anche negli S. P. ed il 4 febbr. 1831 scoppiarono a Bologna disordini rivoluzionari, che guadagnarono rapidamente la Romagna, le Marche e l'Umbria, ed un'armata, comandata dal generale Sercognani, marciò su Roma. Gregorio XVI, che non disponeva di sufficienti forze militari, ricorse all'Austria. Il generale Kraboeski entrò a Bologna il 21 marzo e il 26 gli insorti capitolavano. Tale occupazione da parte dell'Austria assicurava la sua egemonia in Italia, dove già possedeva il Lombardo-Veneto. Perciò le corti europee s'adoprarono a farla cessare. Il 21 maggio 1831, fu presentato alla Corte di Roma un Memorandum (cf. il testo in Rina del Piano, Roma e la Rivoluzione del 1831, Imola 1931, non documenti inediti, p. 343), che proponeva una serie di riforme amministrative atte ad assicurare la tranquillità pubblica e il ristabilimento del motu proprio del 6 luglio 1816. Il Pontefice non accettò la lavvata imposizione del Memorandum, e promettendo adeguate riforme indusse gli Austriaci a sgombrare dagli S. P. (15 luglio).

Tali riforme amministrative assai complesse ed importanti rappresentano uno sviluppo dell'opera del Consalvi, e furono gradualmente attuate durante il corso di tutto il pontificato, ma troppo spesso per passione di parte non riuscirono gradite né ai liberali, né agli assolutisti. Intanto, per imporne l'iniziale applicazione e restaurare nelle legazioni l'autorità perduta, un'armata pontificia prese l'offensiva ( 18 genn. 1832); ma, dopo avere trionfato dei ribelli nella giornata del 20, non poté impedire una sollevazione generale della popolazione, e gli Austriaci, chiamati in aiuto, rientravano in Bologna il 28; il 23 febbr. alcuni battaglioni francesi s'impadronirono di Ancona. Truppe straniere mantennero così l'ordine degli S. P. fino al 4 dic. 1838.

Un fattore nuovo si aggiunse: l'accesa propaganda mazziniana delle idee di libertà e di indipendenza ed unità nazionale, che s'incentrava nell'organizzazione della "Giovane Italia». Un colpo di mano tentato a Rimini nel 1845 mise in chiaro l'imminenza del pericolo. Libe-

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In alto a sinistra: ESTERNO DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO SAVERIO, architetto Barry Byrne Kansas City (Missouri). In alto a destra: ESTERNO DELLA CHIESA DI PARK STREET (1809) - Boston. In basso: INTERNO DELLA CHIESA DI S. COLOMBA, architetto Barry Byrne - San Paolo (Minnesota).

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(fol. lixiv)
A sinistra: LA TORRE CENTRALE DEL NEBRASKA STATE CAPITOL - Lincoln. A destra: LA "LITTLE CHURCH AROUND THE CORNER" - Nuova York.

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rali moderati e neo-guelfi, cui ripugnavano gli atti rivoluzionari predicati dal Mazzini, domandarono riforme costituzionali più adatte alle tendenze del tempo: Gli ultimi casi di Romagna, opuscolo comparso nel 1846, destó in Europa un'eco considerevole. L'autore Massimo d'Azeglio vi si dichiarava partigiano della monarchia costituzionale e non nascondeva le sue simpatie per il re di Sardegna, Carlo Alberto, destinato, secondo i suoi pronostici, ad attuare la grande opera di liberazione dal giogo straniero.

Ben informato sulle ambizioni legittime dei suoi contemporanei «travagliati dalla febbre delle riforme e delle innovazioni, Pio IX ebbe a cuore di soddisfarle. Sperava cosi di isolare il partito mazziniano e di impedire a questo di giungere a creare in Italia un'unità repubblicana. Cominciò col solito atto di ciemenza: il decreto di amnistia ( 16 luglio 1848 ) promise il perdono agli esiliati dal suo predecessore, ai disertori o ai condannati per delitti politici (cf. Atti del Sommo Pontefice Pio IX, parte $2^{2}$, I, Roma 1857, pp. 4-7 e A. Mercati, In margine all'amnistia concessa da Pio IX, in Aecum, 24 [1950], pp. 103-32). Tutto un insieme di utili riforme ottenne l'approvazione quasi universale, tranne quella di Metternich. Ma lo Statuto fondamentale per il governo temporale degli Stati della S. Sede, che instaurò una specie di regime costituzionale, del resto molto mitigato ( 14 marzo 1848), costituì la pietra d'inciampo (cf. Atti, cit., I, pp. 228-38). Le prudenti misure adattate inquietarono i partigiani dell'antico stato delle cose, scontentarono i bramosi di novità e soddisfecero i soli moderati. Il rifiuto di partecipare alla guerra di indipendenza contro l'Austria aggravò la situazione; né riuscì a riassestarla la mano energica di Pellegrino Rossi. La rivoluzione che segui in Roma all'assassinio di questo ministro ( 15 nov. 1848) decise il Papa a recarsi a Goeta, in territorio napoletano ( 24 nov.) per tutelare la sua libertà religiosa. Prevalsero cosi contro neo-guelfi e moderati gli estremisti. Un'assemblea costituente stroncò radicalmente la Questione Romana: l'art. $1^{\circ}$ del decreto, votato nella notte dall'8 al 9 febbr. 1849, dichiarò che il Papato «era decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano e, nell'articolo $3^{\circ}$, che «la forma del governo dello Stato romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana" (cf. G. Spada, Storia della rivoluzione di Roma, III, Firenze 1870, pp. 201-205).

Il 18 febbr. il corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede ricevette una nota che richiedeva l'intervento armato dell'Austria, della Francia, della Spagna e del Regno delle Due Sicilie. Il 3 luglio le truppe del generale Oudinot s'impadronirono, dopo accaniti combattimenti, di Roma; Ferrara, il Bolognese, le Marche e Ancona furono occupate dagli Austriaci (G. Mollat, Les débuts de l'occupation française à Rome en 1849, d'après une correspondance inédite, in Revue d'histoire ecclésiastique, 30 [1934], pp. $334-60,587-619$ ).

Prima di rientrare nei suoi Stati Pio IX fece pubblicare un editto di riforma e un decreto di amnistia ( 12 sett. 1849; cf. Atti, cit., I, pp. 286-94). Invece delle libertà politiche venne ripreso ed accentuato con ottime provvidenze il ciclo delle innovazioni amministrative, che tuttavia apparvero come una reazione contro le misure liberali adottate, più o meno spontaneamente, nel 1848: Ciò nonostante, grazie anche alla presenza delle truppe straniere, la calma negli S. P. durò fino al 1859. Molti, però, pensavano che fosse una calma apparente. I veri sentimenti dei novatori delle legazioni si manifestarono apertamente allo scoppio della guerra tra il Piemonte e l'Austria. Appena partiti gli Austriaci accantonati a Bologna ( 12 giugno 1859), costoro, d'accordo con quelli delle Marche, di Orvieto e di Perugia, mandarono emissari a Torino per accordarsi con il re di Sardegna.

L'offerta non fu accettata subito per timore di scontentare Napoleone III. Ma quando Cavour ebbe l'assicurazione che l'Europa avrebbe adottato una politica di non intervento, togliendo a pretesto i torbidi fomentati da lui stesso sotto mano nell'Umbria e nelle Marche, pretese di ristabilire l'ordine : perciò i reggimenti sardi penetrarono nel territorio pontificio, superando la resistenza delle esigue schiere pontificie a Castelfidardo ( 18 sett. 1860). Un decreto reale del 17 dic. rese effettiva l'annessione della Marche e dell'Umbria al Regno di Sardegna (cf. Traités publics de la Maison de Savoie, VIII, pp. 913915). La S. Sede non conservò più che le delegazioni di Civitavecchia e di Viterbo, quella di Velletri e di Frosinone nonché i dintorni di Roma.

La proclamazione di Vittorio Emanuele a re d'Italia ( 17 marzo 1861) e i discorsi pronunciati in Parlamento da Cavour ( 25 -27 marzo) costituirono una aperta minaccia per l'avvenire di Roma. Alcuni tentativi di conciliazione fatti dal 1860 al 1862 non approdarono a nulla, mentre il piccolo S. P., ridotto ad un territorio per la maggior parte incolto, viveva faticosamente. La Convenzione del 15 sett. 1864, firmata con la Francia, stipulava il ritiro graduale delle truppe francesi da sostituire con forze pontificie prontamente costituite (H. von Srbik, La Convenzione segreta tra l'Austria e la Francia del 12 giugno 1862, in Rivista storica italiana, 3 [1937], pp. 1-60). Queste forze, affiancate in estremo da un nuovo corpo di spedizione francese, riportarono, dopo oltre un mese di lotta contro colonne garibaldine, la decisiva vittoria di Mentana ( $3-4$ nov. 1867). Ma nel 1870 la partenza della brigata francese rimasta a Roma, provocata dallo scoppio della guerra con la Germania, e la conseguente sconfitta, lasciarono le mani libere al governo regio e il 20 sett., dopo cinque ore di ferma resistenza, per disposizione del Pontefice Roma capitolava. - Vedi tavv. LXXXVILXXXVIII.

Bibl.: sulle origini dello S. P. : L. Duchesne, Les premiers temps de l'Etat Pontifical, $3^{e}$ ed., Parigi 1911: L. Halphen, Les origines du pouvoir temporel de la Papauté, in Revue de France $1^{\circ}$ nov. 1922, pp. 185-96: id., Etudes critiques sur l'hist. de Charlemagne, Parigi 1921; W. Levison, Konstantin. Schreibung, in Misc. Fr. Ehrle, II, Roma 1924, pp. 120-247; Fliche-Martin-Frutaz, VI (1948), nn. 50-65; VII (1923) n. 48: L. Halphen, Charlemagne et l'Empire Carolingien, ivi 1947. Sulla storia dal sec. XI alla Rivoluzione Francese: N. Valois, La France et le grand Schisme d'Occident, 4 voll., Parigi 1896-1902; id., Le Pape et le Concilie, 2 voll., ivi 1909; A. de Boüard, Le régime politique et les institutions de Rome au moyen dige, 1152-1347, ivi 1920; Ch. Triarte, César Boogie, $2^{\circ}$ ed., ivi 1930; M. de Boüard, La France et l'Italie au temps du grand Schisme d'Occident, ivi 1936; E. R. Labande, Rinaldo Orsini, comte de Tagliacozzo, ivi 1939; G. Mollat, Les

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Papes d'Avignon, $9^{2}$ ed., ivi 1930 (con abbondante bibl. critica); J.-M. Vidal, Benoît XII et l'Italie. Introd. aux lettres closes et patentes de Benoît XII, ivi 1930; Pastor, I-XVI. Sul periodo della Rivoluzione Francese e del sec. xix: la bibl. in G. Mollat, La Question Romaine, de Pie VI à Pie IX, $2^{2}$ ed., Parigi 1932; si possono aggiungere le opere più importanti; A. Vigevano, La fine dell'Esercito Pontificio, Roma 1921; id., La campagna delle Marche e dell'Embria, ivi 1923; C. Vidal, Louis Philippe, Metternich et la crise italienne de 1831-32, Parigi 1931; J. J. Brody, Rome and the neapolitan Revolution of 1820-21, Nuova York 1937; P. Dalla Torre, L'anno di Mendoza, Torino 1938; M. Petrocchi, La restaurazione, il card. Consalvi e la riforma del 1816, Firenze 1941; A. Ventrone, L'amministrazione dello S. P. dal 1814 al 1830, Roma 1942; M. Petrocchi, La restaurazione romana, ivi 1943; P. Dalla Torre, L'opera riformatrice ed amministrativa di Pio IX dal 2830 al 1830, Roma 1943; M. Nobili-S. Camerani, Carteggio di Bettina Ricasoli, 4 voll., Roma 1945-47; P. Pieri, La missione di mons. Carbali Bassi in Landiardia e la crisi della politica ital. di Pio IX, in Réc. di stor. della Chiesa in Italia, I (1947), pp. 38-84; R. Moscati, Le scritture della Segreteria di Stato degli affari esteri del Regno di Sardegna, Roma 1947 (importante spoglio di documenti); D. Massé, Pio IX e il gran tradimento del '18, Alba 1948; P. Dalla Torre, L'opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI, in Gregorio XVI. Miscellanea commemorativa, II, Roma 1948, pp. 29-121; id., Pellegrino Rossi, il Neo-quelfeino e l'Italia, in Arch. della Soc. Romana di Storia Patria, 71 (1948), pp. 163-68; P. Pieri, La politica unitaria di Pio IX dalla lega doganale alla lega italica, in Réc. di stor. della Chiesa in Italia, 2 (1948), pp. 183-214; E. de Levis Mirepoix, Un collaborateur de Metternich. Mémoires et papiers de Lebzeltern, Parigi 1949; A. Ghisalberti, Rapporti delle cose di Roma, 1848-49, Roma 1949 (dispace) dall'Agente diplomatico dei Paesi Bassi); P. Dalla Torre, Pio IX e la Restaurazione del 1849-50, in Aevum, 23 (1949), pp. 267-98; P. Pieri, Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato. La questione Romana, 2 voll., Roma 1931; G. Mollat, La Question Romaine sous Grégoire XVI et Pie IX, in Revue des sciences religieuses, 26 (1932), pp. 132-42.

Guglielmo Mollat
STATO RELIGIOSO. - Per il diritto canonico, e in senso stretto, è la situazione giuridica di quei cristiani che, desiderando vivere stabilmente una vita di perfezione cristiana, abbracciano quali mezzi particolari per conseguirla i consigli evangelici, emettendo i voti pubblici di povertà, castità e obbedienza in una società approvata dalla Chiesa, ove vivono una vita comune.

In questo senso s. r. è sinonimo di religione (v.) e rappresenta il grado massimo completo dello stato di perfezione evangelica nei suoi elementi teologici e giuridici. Teologicamente lo s. r. presuppone una consacrazione totale a Dio, per la quale l'uomo si obbliga a dedicarsi completamente al suo servizio allo scopo di tendere all'acquisto della perfezione della carità (cf. Summ. Theol., 2 ${ }^{2}-2^{20}, 9,184$, s. r.), adempiendo non solo i comandamenti del Signore, ma anche i suoi consigli di povertà, castità e obbedienza (Mt. 29, 21; 19, 14; 8, 20; Lc. 9, 38). Tale atto riassume in un'unica offerta tutta la vita di un uomo, orientandone a Dio ed alla sua gloria tutte le opere successive, in una forma diversa da quella dei semplici cristiani. La vita, infatti, di colui che si è offerto irrevocabilmente a Dio acquista in tutte le sue manifestazioni un carattere latreutico, cioè di culto, in forza della virtù di religione, per la quale uno si è obbligato a vivere tale consacrazione totale (cf. A. Gemelli, Le associazioni dei laici consacrati a Dio nel mondo [pro manuscripto], Assisi 1939, n. 6). Giuridicamente la consacrazione totale di sé al servizio di Dio non deve essere un atto passeggero di fervore interiore, ma deve tradursi in una obbligazione costante, assunta mediante un vincolo morale riconosciuto dalla Chiesa. Altra esigenza giuridica fondamentale è, oggi, l'appartenere ad una società approvata dalla Chiesa, perché solo la professione sociale della vita di perfezione è ammessa e riconosciuta come tale, non essendo commesso nessun carattere giuridico alla forma di vita religiosa pienamente individuale.

Sugli elementi teologici e giuridici essenziali dello Stato completo di perfezione evangelica, la legislazione e la giurisprudenza della S. Sede hanno creato una vera spirale di vita di perfezione che comprende vari gradi e stati, a seconda che l'uno o l'altro degli elementi giuridici sono
più o meno determinati. Di essa fanno parte le associazioni diocesane di sacerdoti detti Oblati (v.), gli Istituti secolari (v.), le Società viventi in comune senza voti, le congregazioni religiose e gli Ordini religiosi. Queste due ultime forme costituiscono il vero stato canonico pubblico religioso, con tutti gli elementi giuridici contemplati dal CIC quali i voti pubblici, la professione pubblica, la vita comune, ecc.

Storicamente la teologia e l'ascetica, sottolineando i vari aspetti dello stato di perfezione, hanno agevolato il nascere e il concretizzarsi delle diverse forme accennate. Cosi nei primi secoli la professione di vita religiosa fu sentita principalmente come consacrazione totale a Dio, al quale molti fedeli facevano oblazione di tutti se stessi, divenendo servi di Dio, sacri a Dio. Consacrazione, senza dubbio, di volontà, ma approvata o almeno considerata dalla Chiesa per gli anacoreti (v.), gli asceti (v. ascesi), e soprattutto riconosciuta con la consecratio virginum.

Senza dimenticare il profondo aspetto di consacrazione, i secoli posteriori al vi arricchirono la teologia dello s. r. del concetto di stato di professione pubblica completa della perfezione evangelica. Coloro che volevano essere religiosi dovevano obbligarsi alla perfezione mediante una dedizione stabile ad un superiore di monastero o di casa religiosa, ove dovevano vivere una vita comune, in povertà, castità ed obbedienza. E il tempo del monachismo (v.), durante il quale lo s. r. è spesso paragonato ad un secondo battesimo e ad una scuola di servizio divino. Nei secc. xili-xix lo s. r. è sentito maggiormente come perfetta imitazione di Gesù Cristo non solo nella sua vita di consacrazione intera al Padre, nell'obbedienza totale alla sua volontà, di precetto e di consiglio, ma anche nella sua vita dedita tutta all'epistolato del buon esempio e della predicazione. E il tempo dei Canonici Regolari e degli Ordini Mendicanti. E fu ancora il bisogno di un sempre maggiore apostolato in mezzo al mondo che, unitamente all'evoluzione dei diritti personali dell'uomo, sempre più tutelato dalle leggi nell'esercizio delle sue attività, fece dapprima nascere e poi moltiplicarsi le congregazioni a voti semplici, specialmente femminili (v. CONGREGAZIONI). Infine gli Istituti secolari, approvati con la cost. apost. Provida Mater Ecclesia del 2 febbr. 1947, resero compatibile la vita religiosa come stato di perfezione evangelica completo con tutte le professioni esercitate dall'uomo nel mondo.

Per i doveri dello s. r.: v. RELIGIONE.
BibL.: S. Goyezriche, Admiut. ad Comit. ap. - Provida Mater Ecclesia -, in Apollinaris, 20 (1947), pp. 2-37; S. Canals, De institutis succularibus, in Manites eccl., 74 (1949), pp. 130-63; R. Garriqua, Accomodata reuonatio statuum perfectionis in elevam. theol. et ascet. quibus professio consiliorum inititur, in Acta.... Congressus,.... de statibus perfectionis, Roma 1930, p. 130 sgg.; R. Carpentier, Fondements ascético-chéologiques de la profession des conseils évangeliques, ibid., p. 161 sgg.; A. Gutierrez, Doctrina Generalis theol. et lurid. de statu perfectionis Evangelicas, in De Instit. Succular., ivi 1931, p. 233 sgg. Giulio Mandelli

STATUTI E COSTITUZIONI. - I due termini non sono per lo più ritenuti come equivalenti, sebbene le note particolari distintive dell'uno e dell'altro, in modo particolare se si considerano nel significato più moderno, siano puramente esterne. Il primo deriva da statuere e servi originariamente a indicare qualsiasi espressione della volontà imperante nel regolamento di qualche aspetto della vita sociale, così che il suo significato venne quasi a coincidere con quello di legge. Tuttavia col tempo prese un senso più ristretto, essendo stato riferito a quelle leggi particolari, con le quali si governano gli enti autonomi, nati e vissuti entro l'orbita dello Stato o dell'Impero. Il regime comunale si appoggiò su di essi. La loro origine è dovuta alla convergenza di norme consuetudinarie e di un complesso di disposizioni accolte con giuramento dai magistrati del Comune, la cui fonte non era un atto autoritativo d'una volontà sovrana. In questo significato gli s. non sono

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altro che il corpo unitario delle leggi municipali, col quale il Comune si è retto come ente autonomo.
I. S. E C. COME LEGGE FONDAMENTALE DELLO Stato. - In tempi più recenti il termine ha ricevuto una nuova inflessione, essendo stato adoperato a significare la legge fondamentale dello Stato, in modo da avvicinarsi e quasi confondersi con quello di c. Le differenze, infatti, tra s. e c. sono quanto mai leggere. Mentre lo s. sarebbe una carta concessa dal sovrano, nell'esercizio della sua autorità senza consultazione popolare, la c. consisterebbe in quella fondamentale legge scritta, che regola gli aspetti principali della vita dello Stato, come espressione della volontà del popolo.

Se ben si osserva, le accennate differenze sono soltanto esterne. La prima riguarda l'origine, ma si può osservare che in ultima analisi cosi lo s. come la c. hanno la loro fonte nel potere sovrano, che rispetto al primo si esprime mediante il monarca e alla seconda mediante la volontà popolare. La seconda differenza, che si riferisce alla forma scritta, ha poco valore, perché ancora oggi esistono le consuetudinarie, cont'è in gran parte quella inglese; la terza poi solleva a nota distintiva un fatto storico, ossia che le c. moderne, quasi tutte nate dopo quella francese del 1791, si sono appoggiate sul concetto di sovranità popolare. Ma tale concetto non è essenziale a quello di c. Tanto è vero che la comune dottrina include lo s. tra le c. come specie nel genere. Per adattarsi, tuttavia, alla terminologia corrente, si può ritenere che lo s. sia una c. concessa o una carta data al popolo dal sovrano, come, ad es., furono nel 1848 quella di Pio IX per gli Stati Pontifici del 14 marzo, di Ferdinando II per Napoli e Sicilia del ro febbr., di Carlo Alberto per gli Stati Sardi del 4 marzo e di Leopoldo II di Toscana del 14 marzo.

Per c. oggi s'intende quel complesso di norme scritte o consuetudinarie, con le quali viene stabilita la struttura dello Stato e la forma del regime, in modo che ne restino fissati i suoi lineamenti principali. Generalmente tali norme si riferiscono al potere e ai suoi organi, alla loro mutua relazione e collaborazione, ai limiti delle sue facoltà e cosi via. Si potrebbe pensare che l'origine delle c. sia piuttosto recente, facendone risalire la comparsa al sec. xviri. In questo secolo, infatti, il moto d'indipendenza dal dominio coloniale inglese portò i singoli Stati dell'America del nord a proclamare la propria autonomia e a darsi un'organizzazione nuova, consegnata in alcune dichiarazioni di diritti o carte costituzionali, quali furono quelle della Virginia, Pennsylvania e Maryland del 1776, alle quali poi succedette quella federale. Poco dopo la Rivoluzione Francese condensò la sua ideologia sociale nella ben nota dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, che poi trovarono accoglimento nelle c. del 1791 e del 1793 .

Non bisogna però lasciarsi trarre in inganno dalla contingenza puramente storica della diffusione ottenuta dal sistema delle c. scritte in quel tempo. Lo Stato non può esistere senza una legge fondamentale e, quindi, si pone sempre sul piano della storia con una propria c., che per il fatto di non essere scritta non perde la propria natura. L'Inghilterra, si è sopra notato, ha una c. in prevalenza consuetudinaria e non scritta. Del resto, non mancano nel periodo anteriore esempi di c. scritte, sebbene non presentino la forma sistematica dopo raggiunta. La Magna charta di Enrico I d'Inghilterra del 1215 nei suoi 68 articoli contiene molte indicazioni, che si riferiscono alla struttura dello Stato, ai limiti del potere regio e alle sue relazioni con il ceto nobiliare. Lo stesso si dica del Bill of rights del 1688. Nel medioevo poi non sono rari i patti stipulati tra il sovrano e i ceti nobili, che vanno oltre la natura del contratto privato.

Le c. sogliono dalla comune dottrina distinguersi, assumendo come criterio la forma esterna, in scritte e non scritte o consuetudinarie e, riferendosi al modo d'origine, in concesso (octroyées) per iniziativa del sovrano, quali furono lo Statuto albertino e la c. di

Pio IX, e in c. elaborate dai parlamenti o da speciali assemblee dette costituenti, considerati come rappresentanti della volontà popolare, come quelle degli Stati americani e tutte le moderne dei popoli civili, fondate sopra una concezione democratica della vita sociale. Si dicono poi flessibili quelle che si possono modificare col processo ordinario di formazione della legge; rigide quelle per la cui mutazione si richiedono speciali condizioni o un numero qualificato di suffragi. L'essere una c. rigida non significa, pertanto, che nessun cambiamento possa essere introdotto nelle sue disposizioni, ma soltanto che tale mutamento è reso più difficile da alcune norme incluse nel suo stesso testo. Una c. non può essere rigida nel pieno senso, senza correre il pericolo di essere superata dall'evoluzione costante della realtà sociale, della quale deve interpretare le esigenze. Tuttavia è opportuno che essa abbia una tal quale fissità, particolarmente nel tempo moderno, in cui la sua formulazione dipende in gran parte dai movimenti politici.
II. Forma delle c. moderne. - Le c. moderne sogliono essere conposte di due parti. Nella prima, detta dogmatica, vengono espressi i diritti dei cittadini, delle persone morali e delle varie istituzioni viventi entro lo Stato, per i quali, oltre al riconoscimento legale, si stabiliscono le dovute tutele in ordine ai poteri dell'autorità politica. L'enumerazione di tali diritti varia da c. a c., sebbene nella maggioranza seguano uno schema quasi comune, più o meno derivato dalle cosiddette libertà civiche, a suo tempo proclamate dalla Rivoluzione Francese. Le più recenti, come l'italiana (v. italla, repubblica) e la francese (v. FRANCIA) ne hanno ampliato il quadro, introducendovi il riconoscimento e la tutela dei diritti chiamati sociali. Parecchi testi costituzionali, come quello italiano, abbondano di enunziati generici e programmatici, che non hanno carattere di legge, ma o riflettono particolari concezioni politiche o servono di orientamento per i poteri pubblici.

Nella seconda, detta organica, sono comprese le norme che riguardano la struttura dello Stato, la forma del regime, la divisione dei poteri e gli organi rispettivi con la relativa sfera di competenza, le camere rappresentative e l'organizzazione del suffragio, i poteri del capo dello Stato e la composizione del governo. Maggiore varietà si riscontra in questa parte, la quale dipende dalle tendenze politiche dominanti al momento della formulazione del testo costituzionale.
III. Fondamento giuridico delle c. - Circa il fondamento giuridico delle c. le opinioni sono diversissime, riferendosi sulla soluzione della questione la varietà delle ideologie sul diritto e sulla sua fonte. Per una retta impostazione del problema occorre distinguere in ogni c. due parti : una sostanziale, che si compone di quei principi immanenti alla vita sociale, o gruppo di norme costituzionali implicite in ogni formazione politica, per il fatto stesso della sua esistenza come istituzione naturale; una accidentale, che dipende dalla libera scelta dell'uomo, nell'organizzazione positiva dello Stato e viene in pratica a coincidere con quella sopra denominata organica. Il fondamento giuridico della prima è lo stesso ordine naturale di giustizia e le esigenze obiettive e universali della vita sociale, che si traducono in norme di valore autonomo, rese positive dal testo delle c. come principi assunti da un ordinamento preesistente. La validità della seconda dipende dall'espressione della volontà del legittimo potere esistente in ogni Stato, o diffuso ancora in tutto il popolo, organicamente concepito, o già raccolto in un soggetto determinato. Nell'una e nell'altra supposizione agisce il potere sovrano originario e immanente allo Stato; né occorre in alcun modo ricorrere al motivo del contratto o del patto, che non si dimostra fittizio soltanto nel caso in cui la c. sia effetto di un compromesso politico-giuridico tra l'autorità e il popolo.
IV. C. e potere costituente. - L'argomento appena toccato ha un'intima connessione con la questione rela-

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tiva al potere costituente, alla quale conviene fare un sccenno, per chiarirne la natura, il fondamento giuridico, le mansioni e i limiti. Il potere costituente non è un potere di fatto, come da molti viene configurato, ma rientra nel numero delle facoltà morali originariamente possedute dall'organismo politico, ossia è un diritto fondamentale dello Stato, la cui nota specifica è data dalla funzione, che è chiamato a esplicare, la formazione della c. o la sua riforma. Esso è, quindi, un potere essenzialmente legislativo, che si distingue da quello ordinario, in quanto, mentre questo è un potere costituito, la cui funzione si esplica nella formazione della legge ordinaria, conformandosi alle norme statutarie già esistenti, l'altro è costituente e opera in modo autonomo, in un tempo in cui il primo rimane sospeso. Non è tuttavia necessario concepirli come due poteri distinti, potendosi molto bene considerare come due funzioni dell'unico e indiviso potere legislativo, inerente alla sovranità dello Stato, e con ciò rimane risolta in modo negativo la questione, se il potere costituente assommi in sé tutti gli altri poteri dello Stato, l'esecutivo e il giudiziario. Altra sua nota distintiva è la temporancità: esplicata la sua funzione rientra allo stato potenziale, per risorgere in caso di necessità.

Erroneamente è stato definito un potere essenzialmente rivoluzionario. Non è certamente tale nell'ipotesi di una riforma costituzionale operata secondo le norme previste dalla c. esistente, né in quella di una società di nuova formazione, rispetto alla quale la legittimità della sua opera si appoggia sopra il diritto originario dell'organismo politico di darsi una struttura positiva, stabilendo le leggi fondamentali per il regolare svolgimento della vita sociale. Potrebbe apparire tale e perciò stesso essere considerato come un potere di fatto, nella supposizione che la sua insorgenza sia dovuta a un moto, che rovescio un ordinamento esistente per crearne uno nuovo, nel qual caso, secondo un'opinione assai diffusa, la legalità dei suoi atti si otterrebbe mediante un riflesso retroattivo della legge dal medesimo approvata. A parte la difficoltà insolubile di far derivare il diritto da un puro fatto, contro questa soluzione è da rilevare come lo Stato in tempo di rivoluzione non si eclissa, ma continua ad esistere con tutti i suoi poteri originari. Se, pertanto, la rivoluzione è giusta, la legittimità del potere costituente deriva dal ritorno della sovranità nel suo soggetto primitivo, il popolo, che, secondo il Bellarmino, il Lessio e il Suárez, la conserva in radice e ne può far uso, quando il titolare legittimo è venuto meno. Se la rivoluzione fosse, invece, ingiusta, il potere costituente e tutti i suoi atti rimarrebbero illegali, mancando ad essi l'appoggio del diritto. Tuttavia la c. da esso promulgata e imposta, quando il nuovo ordinamento si fosse vittoriosamente affermato, acquista un valore giuridico, in virtù della norma fondamentale della vita sociale, la quale richiede la conservazione dell'ordine, la stabilità delle relazioni e la certezza del diritto. In questo caso non è il fatto a trasformarsi in diritto, ma una superiore esigenza di vita che comunica giunblicità alle norme stabilite.

E superfluo poi avvertire che il potere costituente, come qualsiasi altro potere dello Stato, è limitato nelle sue facoltà, non solo dalla sua funzione specifica, ma anche da tutti i limiti intrinseci, che condizionano in modo imperativo l'esercizio della sovranità, della quale è una funzione straordinaria. Nella determinazione delle norme costituzionali è tenuto soprattutto a rispettare la costituzione sostanziale sopra ricordata e ad accoglierne i principi in modo integrale, adattandoli alle condizioni concrete della vita sociale, senza tuttavia violarli o disconoscerli; altrimenti la c., o in tutto o in parte, non potrà avere valore di legge direttiva e imperativa per la collettività.

Bibl.: G. Arengio-Ruiz, Del potere costituente, Napoli 1887; R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Parigi 1922: H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Berlino 1925; L. Duguet, Traité de droit constitutionnel, Parigi 1927; A. Esmeire H. Nezard, Elements de droit constitutionnel, ivi 1928; M. Houriou,

Précis de droit constitutionnel, ivi 1929; G. Jellinck, Allgemeine Staatslehre, Berlino 1929; A. Origone, Sulle leggi costituzionali, Roma 1933: S. Romano, Principi di diritto costituzionale, Milano 1942; C. Mortati, La Costituente, Roma 1942; A. Messineo, Il potere costituente, ivi 1942; F. Pergolesi, Diritto costituzionale, Bologna 1949; G. Balladore-Pallicri, Diritto costituzionale, Milano 1949.

Antonio Messineo
STATUTI MISSIONARI. - Siccome molte circoscrizioni missionarie sono affidate a religioni, sorgono numerosi rapporti fra gli istituti, a cui appartengono i missionari, e le missioni stesse.

Della complessa materia hanno trattato molti rescritti e istruzioni della Congr. di Prop. Fide fin dalla sua origine, e dal secolo scorso si è cercato di regolarla nei riguardi di certi Ordini o congregazioni religiose per mezzo degli S. m., i quali sono una collezione di norme determinanti i diritti e i doveri dei superiori ecclesiastici delle missioni e dei superiori generali dei rispettivi Ordini o congregazioni religiose. Se essi riguardano una missione speciale sono chiamati particolari, generali se regolano i rapporti con tutte le missioni affidate ad un Ordine o ad una congregazione religiosa. Al presente sono in vigore gli S. m. generali per le missioni affidate ai Cappuccini, Domenicani, Carmelicani Scalzi, Congr. dei SS. Cuori di Gesù e Maria, Oblati di Maria Immacolata, Società del Divin Salvatore, Società dei Missionari del S. Cuore di Gesù, Ordine dei Frati Minori, Società del Verbo Divino, Congreg. dei Figli del S. Cuore di Gesù, Congreg. dei Sacerdoti del S.mo Cuore di Gesù, Congreg. dei Missionari di Mariannhill, Congreg. belga dell'Ordine di S. Benedetto, Congreg. dei pp. Passionisti, Pia Società di S. Francesco Saverio, Congreg. della S. Croce, Istituto Missioni Consolata, Ordine della S. Croce, Servi di Maria.

I più recenti hanno una disposizione più uniforme della materia trattata, la quale in genere comprende questioni riguardanti i superiori ecclesiastici e quelli religioni e le loro mutue relazioni, la formazione, l'invio e il sostentamento dei missionari nonché l'amministrazione e la distinzione dei beni fra le missioni e l'istituto religioso. In qualche caso parlano anche dell'organizzazione che i vari istituti hanno internamente per promuovere il progresso delle proprie missioni.

Al riguardo meritano una particolare menzione le costituzioni di parecchi istituti dipendenti da Propaganda con scopo esclusivamente missionario. In materia, però, ha un valore fondamentale l'istruzione della Congreg. di Prop. Fide dell'8 dic. 1929.

Bibl.: X. Paventi, De Statutis pro missionibus, in Commentarium pro religionis et missionariis, 26 (1947), pp. 289-97; id., Breviarium iuris missionalis, Roma 1932, pp. 68-70.

Saverio Pavent
STAUDENMAIER, Franz Anton. - Teologo, n. l'11 sett. 1800 a Dorzdorf (Würtemberg), m. il 19 genn. 1836 a Friburgo in Br.

Ottenuta la laurea in teologia a Tubinga con la tesi Geschichte der Bischofssahlen (Tubinga 1830), dopo la sua Ordinazione e un anno di vita pastorale fu professore di apologetica e di dogmatica nell'Università di Giessen (1830), ove con il Kubn (v.) fondò gli Jahrbücher für Theologie und christliche Philosophie (1834-38), in cui pubblicò vari articoli. Le stesse materie insegnò nell'Università di Friburgo in Br. (1837), ove fondò con i colleghi la Zeitschrift für Theologie (1829-48); nel 1843 fu nominato canonico della Cattedrale friburgese e svolse una intensa attività scientifica e religiosa.

Dopo un saggio incompleto, sull'Eriugena Johannes Scotus (Francoforte 1834), pubblicò una serie di monografie teologiche, nelle quali si manifesta il suo acume speculativo, da principio troppo personale, poi sempre più aderente ai documenti della Rivelazione e del magistero della Chiesa : Encyclopädie der theologischen Wissenschaften als System der gesammten Theologie (Magonza 1834; $2^{\circ}$ ed. 1840 , in 2 voll., di cui solo il $1^{\circ}$ usci); Geist des Christenthums (ivi 1850 ) : ispirato al Génie du christianisme del Chateaubriand; Geist der göttlichen Offenbarung, oder Wissenschaft der Geschichtsprincipien des Christenthums

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(Giessen 1837); Die Philosophie des Christenthums oder Metaphysik der heiligen Schrift als Lehre von den göttlichen Ideen und ihrer Entwichelung in der Natur, im Geiste und in der Geschichte (ivi 1838, rimasta alla $1^{2}$ parte, su quattro annunciate) : dedicata a Günther (v.J; Die christliche Dogmatik (I-II, Friburgo 1844; III, ivi 1848; IV, ivi 1852, incompleta): opera ricca di vedute personali, centrata sull'idea del regnum Dei : è una dogmatica concepita in senso prevalentemente ecclesiologico. Scrisse altre importanti opere per confutare Kant e Hegel (sopratutto il suo concetto di filosofia della storia), di cui in gioventù aveva subito il fascino.

Bibl.: F. Lauchert, F. A. S., Friburgo in Br. 1901; J. Bellamy, La Théol. cath. au XIX' siècle, $2^{\text {a }}$ ed., Parigi 1904, pp. 3940; Hurter, IV, coll. 927-31; E. Amann, s. v. in DTNC, XIV, II, coll. 2379-80; I. Allievi, Disegno di stor. della teol., Torino 1939, pp. 397-99; F. Schnabel, Stor. religiosa della Germania nell'Ottocento, trad. it., Milano 1944, pp. 71, 72, 89; E. Hocedes, Histoire de la théologie au XIXe siècle, II, Bruxelles-Parigi 1952, pp. 299-301 Antonio Piolanti

STAUPITZ, Johann von. - Teologo e mistico tedesco del sec. XVI, professore di teologia a Wittenberg e vicario generale degli Agostiniani in Germania.

Fu maestro ed amico di Lutero, al quale cedette la cattedra nel 1512 e che sostenne e protesse nei primi tempi della rivolta. Nel 1518 lo accompagnò alla presenza del cardinal legato ad Augusta e lo sciolse dal vincolo d'ubbidienza. Rinunciò più tardi al vicariato, sconfessò le dottrine luterane e mori nell'abbazia benedettina di St. Peter a Salisburgo (1524).

I suoi trattati : Imitazione della morte di Gesù Cristo; Dell'amor di Dio, Della retta fede cristiana e le sue prediche risentono l'influsso dei mistici tedeschi del sec. xiv ed ebbero efficacia sulla formazione spirituale di Lutero.

Bibl.: odd.: i Trattati a cura di F. G. Pistoth Schöpff, a voll., Dresda 1862-64; le Opere in tedesco, a cura di J. R. Knaske, Potsdam 1867; G. Buchwald-F. Wolf, Staupitz' Tübinger Predigten, Lipsia 1927. Bibl. generale, cf. in : K. Schottenloher, Bibliogr. zur deutschen Geschichte im Zeitalter der Glaubensspaltung (1717-83), II, Lipsia 1935. La miglior monografia è quella di A. Jeremias, $\mathrm{X}$ e. St., Luthers Vater u. Schüler. Sein Leben, sein Verhältnis zu Luther und eine Ausouhl aus seinen Schriften, ivi 1929; J. Lertz, Die Reformation in Deutschland, $3^{2}$ ed., Friburgo in Br. 1949, v. indice.

Fernando Gagliudo
STAUROPEGIO. - Nel diritto canonico bizantino, indica un privilegio concesso dal patriarca in virtù del quale un luogo o una fondazione pia viene sottratta all'autorità ordinaria del Vescovo locale e sottomessa, direttamente ed esclusivamente, al patriarca, o al capo della Chiesa in una data nazione, arcivescovo o sinodo (questa seconda forma esiste soltanto presso i dissidenti).

Il nome (da $\sigma \tau \alpha \alpha \rho \circ ́ s=$ croce e $\pi \eta \gamma \nu \tilde{v} \alpha \mathrm{~s}=$ conficcare o piantare) deriva dal fatto che si suol piantare una croce nella fondazione di una chiesa od altro luogo pio per insignirlo con questo privilegio. La croce viene piantata principalmente dove sarà eretto l'altare o il santuario. L'uso è dovuto alla norma, in virtù della quale tracciare una croce su una persona o una cosa vuol dire, nel rito bizantino, consacrarlo a Dio, e farlo, per conseguenza, dipendere dalla Chiesa. Se la cosa è già, per sé o per destinazione, sacra, piantare in essa la croce vuol dire prenderne possesso da parte dell'autorità ecclesiastica. L'istituto dello s. è dovuto ad una consuetudine immemorabile (Balsamone, al can. 31 apostolico); se ne trova menzione già nel sec. viII; ma, probabilmente, anche prima che esistesse il termine, v'erano monasteri dipendenti dai patriarchi o dagli imperatori. Questa consuetudine si basa sui cann. 6, 7 del Concilio Niceno e 1, 2 del Costantinopolitano I, i quali riconoscono ai patriarchi vera giurisdizione ecclesiastica su tutto il territorio patriarcale. Anche la concessione di immunità ai monasteri, da parte degli imperatori, ha contribuito all'introduzione dello s. In ciò ebbe pure il suo influsso la reazione dei superiori dei monaci contro l'ingerenza eccessiva di alcuni vescovi negli affari anche interni dei
monasteri. A giustificare quest'ingerenza, i vescovi invocavano le disposizioni, abbastanza generiche, del can. 4 del Concilio di Calcedonia. Vi influì pure la facoltà attribuita al fondatore di un monastero o altro luogo di designare l'autorità da cui esso doveva dipendere; i fondatori designavano per le più l'autorità patriarcale. Lo s. fiorì dal sec. Ix in poi, e raggiunse il massimo sviluppo alla fine del sec. xili e fino alla caduta di Costantinopoli (1455). Balsamone parla della reazione dei metropoliti e dei vescovi contro la concessione dello s. e delle loro insistenze che esso venisse abolito; tale reazione mosse i patriarchi a definire meglio l'istituto e a sopprimere molti abusi.

Oltre che con il piantare la croce nella fondazione del luogo sacro, lo s. viene concesso con un decreto, ossia sigillo dal patriarca. Nel decreto sono stabilite pene contro chi viola lo s. Lo s. si istituisce anche con l'omissione del sintrono ( $=$ cattedra con sedili, eretta nell'abside della chiesa dietro l'altare), ove siede il vescovo durante i divini uffici. Il sintrono indica, infatti, che il vescovo ha giurisdizione sulla Chiesa. Il rito dello s. è descritto nell'Eneologia (ed. di Roma 1873, pp. 316-17).

Lo s. comprende, oltre il luogo privilegiato, i metochi ( $\mu \varepsilon \tau \dot{\eta} \gamma \alpha$ ) da esso dipendenti e i beni ad esso appartenenti. I metochi, però, non seguono necessariamente la condizione giuridica del monastero principale. Quanto al tempo, la concessione è perpetua, e non revocabile.

Il patriarca ha piena giurisdizione ecclesiastica nel luogo stauropegico e sulle persone ad esso appartenenti. Quindi a lui spettano di diritto l'essere commemorato nei divini uffici e il tributo ( $\alpha \alpha \nu \nu \nu \varepsilon \dot{v} \nu$ o $\sigma \cup \nu \dot{\rho} \rho \varepsilon \alpha$ ), la visita canonica, con diritto e obbligo di promuovere la disciplina ecclesiastica, sopprimendo anche abusi, la benedizione dell'egumeno e l'Ordinazione dei preti o diaconi. Le prime due prerogative vengono talvolta omesse a favore del vescovo del luogo, specialmente quando lo s. viene concesso a edificio già costruito.

La concessione dello s. comporta l'autonomia nel regime e nell'amministrazione del luogo stauropegico; le immunità definite nei tipici (carte di fondazione); l'elezione libera dell'egumeno di un monastero stauropegico; inoltre, ordinariamente all'egumeno compete la facoltà di dare lettere dimissorie per le ordinazioni e attestati per le ordinazioni ricevute; l'egumeno può essere ornato di qualche insegna pontificale.

Il recente motu proprio di Pio XII Postquam apostolicis Litteris (9 febbr. 1952) dà norme precise circa i monasteri stauropegici.

Bibl.: N. Milal Nicodemo, versione greca fatta da Melèzio Apostopulos: Tò $\varepsilon \chi \alpha \lambda \rho \sigma \iota \alpha \sigma \tau \iota \alpha \dot{\nu} \sigma$ ö $\lambda \alpha \iota \sigma \nu \tau \tilde{\eta} \varsigma \sigma \rho \theta \circ \delta \dot{\sigma} \sigma \omega$ $\alpha \dot{\alpha} \tau \tau \lambda \iota \alpha \tilde{\eta} \varsigma \varepsilon \alpha \alpha \lambda \eta \sigma i \alpha \varsigma$. Atene 1906; E. Hermann, Ricerche sulle istituzioni monaci. fec., in Orient. christ. period., 6 (1940), nn. 3-4; F. De Maester, Fonti della Cod. can. or., $2^{\circ}$ serie, X. De monachico stato iuxta discipl. byc., Città del Vaticano 1942, pp. 103104. 119-25 e passimi; Sp. P. Lempera, Nåos $\mathbf{X} \lambda \lambda \eta \nu \eta \nu \nu \eta \omega \nu \nu$. V. Atene 1908; VI, ivi 1909; J. P. Zepos, Jus Graeco-Romanum. I-VIII, ivi 1930-31.

## STAUROPIGHIA di Leopoli. - Confraternita

di commercianti galiziani, moldavi e greci con sede a Leopoli, confermata nel 1596 dal patriarca antiocheno Gioacchino e nel 1587 dal patriarca bizantino Geremia II, il quale la mise sotto l'immediata sua dipendenza, donde il nome di S.

Scopo della S. era, fra altro, la sorveglianza sulla retta dottrina e sul mantenimento dei legittimi usi ecclesiastici a Leopoli, il che dette origine a dispute coi vescovi locali, dalla cui giu