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 l'inizio nell'opera del canonico piacentino Vincenzo Buzzetti (v.) che intende la restaurazione della s. come un ritorno al tomismo : stimolato forse da qualche sacerdote romano profugo durante l'occupazione napoleonica e dall'es-gesuita spagnolo B. Mazdeu, egli si era formato specialmente sul celebrato manuale del domenicano Roselli e deve aver conosciuto anche il Goudin (cf. A. Masnovo, op. cit., p. 196; P. Dezza, Alle origini del tomismo, Milano 1940, p. 25). I suoi allievi i fratelli Domenico e Serafino Sordi (v.), entrati poi nella Com-
pagnia di Gesù, attirarono al nuovo indirizzo il p. Tapa* relli d'Azeglio (v.) ed alcuni altri suscitando specialmente a Napoli vivo entusiasmo tra i giovani : ma il movimento fu stroncato per ordine superiore e il nuovo indirizzo trovò opposizione anche al Collegio Romano a Roma, dove dominavano il Tongiorgi (v.) e il Secchi (v.). Il primo tomismo nella Compagnia si affermò con passi guardinghi nella seconda metà del secolo per merito della rivista La civiltà cattolica, fondata dal p. Curci (le cui Memorie sono una fonte preziosa di quella lotta) e della scuola superiore di filosofia della provincia lombardo-veneta (ora Abusianum) che ebbe nel p. Mauri (1849-1923) il principale scrittore del Cursus Forajuliensis di filosofia; in questa seconda metà del sec. xix va posta anche l'intensa attività di p. Matteo Liberatore (v.), che, passato dall'eclettismo al tomismo (cf. A. Masnovo, op. cit., p. 29 sgg.; P. Nuddeo, Le origini del neo-tomismo e la nuova scuola napoleonica di G. Sanseverino, Solerno 1940, p. 11 sg.), con le rielaborazioni delle sue Institutiones logicae et metaphysicae, a cui seguirono gli studi sulla conoscenza e sul composto umano insieme con la sua attività di scrittore in La civiltà cattolica, molto giovò all'affermazione del tomismo negli ambienti romani.

Ma il principe di questa rinascita è indubbiamente il canonico napoletano Gaetano Sanseverino (v.) : una volta afferrata l'importanza vitale del tomismo, anche per merito del barone Vincenzo di Grazia, egli progetta un completo piano di lavoro che comprende la fondazione di un'accademia tomistica (1846; divenne nel 1874 la prima Accademia di S. Tommaso) che teneva le adunanze regolari nell'Università di Napoli, la pubblicazione delle dispute dell'Accademia e di studi originali nella rivista Scienza e fede (da lui fondata nel 1840), dove scrivevano anche i gesuiti Sordi, Liberatore e altri, e di una collezione di opere moderne, la Biblioteca cattolica. Soprattutto raccolse attorno a sé nella scuola del Seminario di Napoli un largo stuolo di valenti animosi giovani che lo coadiuvarono nell'ardita impresa e ne continuarono l'opera fino ai primi decenni del nostro secolo come N. Signoriello, S. Calvanese, G. Portenova, G. Prisco (v.) e S. Talamo (v.). Frutto principale di questo incomparabile organizzatore è stata la Philosophia christiana cum autiqua et nova comparata di cui uscirono (a partire dal 1852) sette ampi volumi che rappresentano appena metà dell'opera progettata (il Signoriello pubblicò un pregevole compendio [3 voll.] dell'opera intera che fu tradotta in varie lingue). L'opera che costituisce il frutto di venti anni d'instancabile preparazione, non ha alcun riscontro con la produzione buzzettiana, per la chiarezza e profondità della discussione, l'informazione storica tanto per l'antichità, quanto per la s. cristiana e della stessa filosofia moderna con ricchezza di riferimenti nelle lingue moderne originali. Giustamente il Pelore osserva che "elle n'a pas encore été réfaite dans la néo-scolastique contemporaine" (Les initiateur du néo-tomisme contemp., estratto, Lovanio 1911, p. 22). Stupisce in quest'uomo la vasta e diretta conoscenza della filosofia moderna inglese, francese e tedesca. A p. 132 sgg. del I vol. è esposto l'idealismo di Kant, Fichte, Schelling, Hegel (di questo ultimo si citano la grande Logica e l'Enciclopedia nel testo originale). Conosce anche, ma sembra di seconda mano, la sinistra hegeliana di Fr. Strauss. B. Bauer, L. Feuerbach e la destra francese di Michelet, Leroux, Quinet... (op. cit., p. 147). Il Sanseverino elogia l'opera iniziata da La civiltà cattolica in difesa della s. e si compiace che anche in Germania vengano abbandonate le accuse contro la s. e sorgano uomini i quali difendono a viso aperto "philosophiam scholasticam, eo praesertim modo quo ab Aquinate exornata atque ad sauras disciplinas accomodata fuit» (op. cit., p. 153), come il p. Giuseppe Kleurgen (v.), Giulio Stahl e Giacomo Clemens. L'opera del Sanseverino fu salutata dal Liberatore come il "trionfo della causa della s. " (op. cit., p. 18). La fiamma era ormai accesa e non doveva spegnersi più. Oltre ai Gesuiti di La civiltà cattolica in cui ha parte notevole il p. Cornoldi (1822-92) per la lotta contro il Rosmini (v.), la s. ispirata a un buon tomismo è difesa a Udine dal prof. Di Giorgio, a Torino da G. Audisio, a Perugia da G. Pecci (fratello di Leone xIII), a Bologna dal prof. Battaglini, in Francia da uomini

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come Chieco, Possé, Grandelande, Sauvé e Thuault; in Germania, con il Kleutgen, s'imponeva per la mole e la diligenza delle ricerche storiche e dottrinali l'opera di Alberto Stöckl (v.).

Anche a Roma l'indirizzo voluto dalla Aeterni Patris (v.) vinse le ultime resistenze negli istituti ecclesiastici. Il Collegio Romano annovera fra i fautori più attivi della neos., oltre il Cornoldi, M. de Maria e V. Remer (1843-1910), P. De Mandato (v.), P. Geny autori di pregevoli manuali d'indirizzo tomista, mentre lo spagnolo G. Urraluru (1844-1904) scrisse una monumentale sintesi di filosofia ispirandosi a Suárez; hanno dato grande impulso ai problemi speculativi L. Billot (v.) e G. Mattiussi (v.), il cui tomismo ha influito sull'indirizzo dottrinale della Pont. Univ. Gregoriana (organo il Gregorianum, 1920 sgg.), continuato da C. Boyer (n. nel 1884) e P. Deaza (n. 1901). All'Apollinare, divenuto poi Pontificio Ateneo Lateranense, la neo-s. incontrò vivace opposizione in Francesco Segna (poi cardinale), ma fu decisamente seguita dai teologi P. R. Tabarelli (m. nel 1909) e L. Buonpensicre (m. nel 1929). Un vigoroso impulso ebbe la neo-s. nell'Ateneo Urbano di Propaganda Fide in teologia con Fr. Satolli (v.), A. Lepicicr (v.), P. Parente (n. nel 1891) e in filosofia con B. Lorenzelli (1853-1915), poi cardinale. La rivista Euntes docete è l'organo delle Facoltà di teologia, filosofia e missionologia ( 1948 sgg.). Il glorioso Collegio di S. Tommaso alla Minerva, fondato nel 1577, divenuto nel 1909 il Pontificio Istituto Angelicum, si fece promotore, come avanguardia della missione dottrinale dell'Ordine domenicano nell'Urbe, del tomismo tradizionale nel quale si distinsero il card. T. Zigliara (v.), A. Lepidi (v.), T. Pegues (v.), E. Hugon (v.), A. Zocchi (v.), R. Garrigou-Lagrange (n. nel 1877), M. Cordovani (1883-1950). L'Ateneo domenicano ha per organo la rivista Angelicum (1923 sgg.).

In Italia nel 1921 sorse a Milano, per iniziativa di p. A. Gemelli francescano (n. nel 1878) e del dott. Vico Necchi (v.), l'Università Cattolica del S. Cuore che si propose di mostrare la moderna vitalità del pensiero tradizionale di fronte al residuo positivismo e all'idealismo di Croce e Gentile allora imperanti nella cultura italiana. Contributi di particolare valore, sia nel campo teoretico come della ricerca storica sono dovuti a E. Chiocchetti (1880-1951), ad A. Masnovo (n. 1876), F. Olgiati (n. 1885), G. Bontadini (n. 1903), M. Campo (n. nel 1892), L. Pelloux (n. 1906), S. Vanni-Rovighi (n. 1908), C. Mazzantini (n. 1895). Il rettore p. Gemelli vi ha fondato e dirige il Laboratorio di psicologia sperimentale che si è dedicato specialmente allo studio dei problemi della percezione e della psicotecnica; pubblica la collezione Contributi dei laboratori di psicologia e l'Archivio di psicologia, neurologia e psichiatria ( 1940 sgg.). Più vicino alla scuola di Lovanio, mons. G. Zamboni (v.) e U. A. Padovani (1894) e Padova promuovono l'inserzione nel pensiero moderno della philosophia perennis, con particolari contributi, da parte del Padovani, alla trattazione del problema morale e religioso. Ispirata alla difesa del tomismo è pure l'attività filosofica di N. Petruzzellia (n. 1910). La Rivista di filosofia neo-s. fondata a Firenze nel 1909 da A. Gemelli e G. Canella (v.) fu poi assunta dalla Università cattolica di Milano ed è l'organo principale della neo-s. italiana; vanno segnalati i volumi commemorativi di Kant (1924), di Hegel (1931), del card. Gaetano (1932), di Spinoza (1934), Cartesio (1937), Malebranche (1938) e il volume giubilare del XXV della rivista (1934).

Centri attivi di studio della neo-s. sono ancora lo Alastianum di Gallarate ove anche ha sede e tiene convegni annuali il "Centro di studi dei filosofi cristiani" promosso da C. Giacon (n. 1900) e il Pont. Ateneo Salesiano di Torino con le Facoltà di teologia, filosofia e padagogia (pubblica il Salesianum, 1941 sgg.). Va segnalato in particolare il Collegio Alberoni di Piacenza che cura la pubblicazione del Divus Thomas ( $3^{a}$ serie, 1924 sgg.) ch'è stata la prima rivista a patrocinare la neo-s.

Nel Belgio l'affermazione decisiva della neo-s. deve molto all'opera del card. D. Mercier (v.) il quale, per incarico di Leone XIII, fondò a Lovanio la "Ecole de philosophie de St Thomas " divenuta poi lo "Institut
supérieur de philosophie " che costituì un centro d'irradiazione internazionale di studi specialmente nel campo della teoria della conoscenza, della psicologia e filosofia delle scienze, della storia della filosofia e delle scienze sociali; vanno ricordati D. Nya (1859-1927), M. De Wulf (v.), C. Sentroul (1876-1933), A. Pelzer (n. nel 1876), L. Noël (n. nel 1876), R. Kremer (1887-1934), L. de Raeymaeker (n. nel 1895), F. van Steenberghen (n. nel 1904), A. Nansion (n. nel 1882), A. Michotte che dirige l'Istituto di psicologia. L'organo della Scuola di Lovanio fu la Rev. de philos. néos. (1898; dal 1946 Rev. de philos. de Louvain). Ancora a Lovanio vanno segnalate l'opera del p. J. Maréchal (v.), promotore di un accostamento della gnoseologia tomista ai principi del kantismo, e le feconde ricerche sul pensiero medievale da parte della abbazia benedettina di Mont César sotto la guida di D. O. Lottin (n. nel 1880).

Anche in Olanda la neo-s. ha vita vigorosa: promossa prima dai tomisti J. V. de Groot (1848-1922), J. T. Beysens (1864-1945) e J. H. Hoogveld (1878-1943), ha ora il suo centro nella Univ. cattolica di Nimega; cattedre di filosofia s. sono state introdotte nelle Università statali di Amsterdam, Leida e Utrecht. Organo principale dell'attività della neo-s. olandese e fiamminga è la Tijdschrift voor Philos. (1939 sgg.), edita dai Domenicani fiammieghi a Lovanio. Il Collegio S. J. di Valkenburg pubblica Scholastik ( 1926 sgg.).

In Francia la neo-s. si è venuta gradualmente affermando nelle Facoltà cattoliche a Lione (1875), Angers (1875), Tolosa (1877), Strasbourgs (1875) e specialmente nell'Istituto Cattolico di Parigi (1875) fondato da mons. M. d'Hulst (m. nel 1896), ove si distinsero i tomisti A. Sertillanges (v.), A. Blanche (n. nel 1874), Peillaube (m. nel 1937) e J. Maritain (n. nel 1882) : l'Istituto pubblica la Rev. de philos. I Domenicani francesi hanno i due centri di studio attorno alle due riviste, la Rev. thomiste ( 1893 sgg.) e la Rev. des sciences philos. et théol. (1907 sgg.); i Gesuiti francesi pubblicano gli Archives de philos. (1929 sgg.). Nella storia della s. hanno un posto di primo piano le ricerche di P. Mandonnet (18581940), G. Théry (n. nel 1891) e dell'accademico E. Gilson (n. nel 1884) il quale ha fondato in Canadà l' Institute of Medieval Studies v. notevoli studi storici hanno dato A. Forest (n. nel 1898), P. de Gandillac, P. Vignaux (n. nel 1904), P. Glorieux (n. nel 1892).

In Germania per la parte teoretica emergono G. Kleutgen (v.), C. Gutberlet (v.) e A. Stöckl, mentre hanno portato contributi decisivi alla storia della s. K. Werner (m. nel 1888), Cl. Baeumler, G. von Hertling (m. nel 1919), M. Baumgartner (v.), R. Geyer (n. nel 1881), J. Koch (n. nel 1885), M. Grabmann (v.), F. Ehrle (v.), F. Pelster (n. nel 1880). Maestro di storiografia medievale è stato il domenicano E. Denifle (v.) che scoprì le opere inedite di Eccardo e pubblicò con E. Chatelain (1851-1933) il Chartularium Univ. Parisiensis. Organo principale della neo-s. tedesca è il Philosophisches Jahrbuch. Importante centro della neo-s. tedesca è stato il Collegio S. J. di Maria-Laach (che ha pubblicato la Philosophia Lucensis; 1897 sgg.) al quale successe il "Berchmanskolleg" di Pullach (Monaco) che ha iniziato la pubblicazione del corso: Mensch, Welt, Gott (Friburgo in Br. 1938).

In Austria va segnalata l'attività dell'Università di Innsbruck che pubblica la collana Philosophie u. Grenzwissenschaft, (1929 sgg.) diretta dai Gesuiti austriaci. Più aperto è l'indirizzo della Università di Salisburgo dove hanno insegnato A. Mayer e D. Peuling. Nella filosofia naturale si è distinto A. Mitterer (n. nel 1887).

Negli Stati Uniti d'America la neo-s. ha il suo centro principale nella Università cattolica di Washington la quale pubblica The new scholasticism (1927 sgg.) e promuove la American Catholic Philosophical Association che pubblica annualmente un volume di Proceedings. La neos. ispira anche l'insegnamento delle numerose università americane rette dai Gesuiti (Fordham, Georgetown, Marquette, St-Louis dove si pubblica la rivista The Schoolman ([1924 sgg.]), mentre i Domenicani dirigono la rivista The Thamist ( 1900 sgg.).

Nella Spagna la neo-s. fa parte del programma

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![img-25.jpeg](img-25.jpeg)
(per cortesia di S. Erc. il p. Abate di Monteassino)
Scolastica, santa - Posizione dell'urna d'alabastro, contenente le relimite di s. Benedetto e s. S., scoperta sotto l'altare maggiore della Chiesa abbaziale, $1^{\circ}$ ag. 1930 - Montecassino.
delle Facoltà dirette dagli Ordini religiosi domenicani e gesuiti (Salamanca, Comillas...) e ha notevole parte nel programma del Consejo Superior de investigaciones científicas di Madrid; da esso dipende lo Instituto Luis Vives de Filosofia che pubblica la Rev. de filosofia.

Lo studio della neo-s. nella Svizzera è condotto nell'àmbito del tomismo rigoroso nell'Università cattolica di Friburgo (1889) per opera dei Domenicani che insegnano in quelle Facoltà di teologia e filosofia; ha per organo il Divus Thomas (Friburgo 1923 sgg.) che continua lo Tehrbuch f. Philos. u. spek. Theol., fondato da mons. E. Commer (m. nel 1928).

Nell'America Latina la neo-s. è insegnata in molte università dell'Argentina e nelle università cattoliche del Brasile, della Colombia e del Cile. Nell'Inghilterra va segnalata l'attività dello «Stonyhurst College» S. J. e dei Domenicani di Oxford (cf. per un'informazione generale della neo-s. contemporanea, La situation actuelle de la philos. parmi les catholiques dans les divers pays, UtrechtBruselles s. d. [1948]).

Il nuovo periodo della neo-s., superata la fase di assestamento, è caratterizzato da tre campi di ricerche: a) lo studio storico degli antichi maestri della s. condotto direttamente sulle fonti manoscritte, b) l'aggiornamento con i progressi della scienza, scindendo quindi la genuina sostanza teoretica della s. dalle teorie ormai superate della fisica aristotelica; c) l'approfondimento del problema critico della conoscenza. I risultati raccolti in questi campi non hanno sempre trovato gli studiosi cattolici pienamente concordi, ma alcuni punti sembrano acquisiti : nella storia una più precisa conoscenza della differenziazione delle varie direzioni della s. con particolare rispetto al tomismo; nelle scienze l'approfondimento del significato della teoria ilemorfica rispetto alla fisica e biologia moderna; nella teoria della conoscenza una maggior comprensione dell'esigenza propria della filosofia moderna circa la spontaneità della conoscenza e il contributo che la soggettività dello spirito finito porta alle forme proprie della conoscenza e del pensiero umano (v. anche: TOMMASo D'AQUINO).

BibL.: 1. Esposizioni generali: Cberweg, II, curata da B. Geyer con collaboratori, Berlino 1828 : opera fondamentale (rist. 1931) che arriva fino all'umanesimo (amplissima bibl., pp. 637-791). Va consultata però anche la precedente ed. curata da Matthias Baumgartner (1913); M. De Wulf, Hist. de la philos. médiév., 3 voll., Lovanio-Parigi 1934, 1936, 1947; trad. it. Firenze 1944-49 con bibl. aggiornata da A. Pelzer; B. Romeyer, La philos. chrét. jusqu'à Descartes, 3 voll., Parigi 19351937; E. Gilson - P. Böhner, Die Gesch. der christl. Philos., Paderborn 1937; E. Bréhier, La philos. du moyen âge, Parigi 1938: opera di compilaz. e non sempre sicura; P. Vignaux, La pensée
au moyen âge, ivi 1938; E. Gilson, La philos. au moyen âge, $2^{\circ}$ ed., ivi 1944; G. Bonafede, Storia della filos. mediev., Palermo 1943; id., Studi de storia della filos.mediev., Torino 1930; H. Meyer, Gesch. der obendländischen Weltanschauung, III, Würzburg 1948: opera di cultura e d'informazione che non indugia su approfondimenti dottrinali; J. Hirschbeger, Gesch. der Philos., I, Friburgo in Br. 1949, pp. 277-477; F. Cuglesian, A history of philos., II, Londra 1930; S. Vanni-Rovighi, Il sec. XI e XII, Milano 1930; A. Forest - F. van Steenberghen - M. de Condillac, Le monsem. doctrin. du IXe au XIVe siècle, Parigi 1951 (bibl. generale e speciale non sempre esauriente). - 2. Esposizioni di argamenti particolari: S. Talamo, L'aristotelismo nella 1., $3^{\circ}$ ed., Siena 1881; M. Grabmann, Die Gesch. der scholast. Methode, 2 voll., Friburgo in Br. 1909-11; L. Thorndike, A history of magic and experimental science during the first thirteen centuries of our era, 2 voll., Nunsa York 1923; G. Dittrich, Gesch. der Ethik, III, Lipsia 1926; A. Dempf, Die Ethik der Mittelal., Monaco-Berlino 1927; C. Prantl, Gesch. der Logik im Abendd., 4 voll., rist., Lipsia 1927 (vers. it. della parte 10. Firenze 1937); G. Sarton, Introd. to the hist. of sciences, 2 voll., Baltimora 1927-31; G. Lottin, La théorie du libre arbitre depuis st Anselme jusqu'à st Thomas d'Aquin, Lovanio 1920; A. Dempf, Die Metaphysik des Mittelal., Monaco e Berlino 1931; G. Lottin, Le droit naturel chez st Thomas et ses prédécesseurs, $2^{\circ}$ ed., Bruges 1931; id., Psych. et morale aux XIIe et XIIIe siècles, 3
tomi in 4 voll., Lovanio 1942-49; J. Spörl, Grundformen bachmittelalterl. Geschichtsanschauung, Monaco 1933; M. Grabmann, Methoden und Hilfsmittel des Aristotelesstudium im Mittelal., Monaco 1939. Per le traduz. mediev. di Aristotele, v. lo studio sistematico dei codici in: G. Lacombe e collaboratori, Aristoteles latinus, parte 10, Roma 1939; A. Maier, Der Problem der intensiven Grösse in der Scholastik, Lipsia 1939; id., Die Imperiothterie der Scholastik, Vienna 1940; id., An der Grenze von Scholastik n., Naturwissenschaft., Essen 1943. - 3. Repertorio bibliografico sistematico in: V. van Steenberghen, Philos. de Mittelal., Berne 1930, limitato agli studi di maggior rilievo. C. Giacon. Il pensiero crist. con particolare riguardo alla s., Milano 1943: bibl. sistematica di Vernon J. Bourke, Thamistic bibliogr. 1920-40, S. Luigi (Missouri) 1943; per un'informaz. bibliogr. completa bisogna rivolgersi alle riviste di filos. e teol. scolast., in particolare al Bulletin delle Rech. de théol. ancienne et méd. curato dall'Abbazia di Mont César di Lovanio e il Répertoire bibl., della Rev. de philos. de Lovanio; G. A. De Bric, Bibl. philosophico 1934-43, I, Utrecht-Bruxelles 1930. Per il tomismo e quanto lo riguarda: P. Mandonnet - J. Destrez, Bibl. thom., Kant 1927; continuiti dal Bull. thom. (Le Saulchoir, Etiolies). -4. Fonti. Buona parte dei testi mediev. e ancora inedita, ma la produzione degli autori di maggior rilievo è ormai conosciuta. Già nella PL l'ultima sezione è riservata alla ed. di testi mediev. che arrivano fino a. P. Lombardo. Edd. con intenti critici nelle colles.: Archiv für Literatur u. Kirchengesch., fondato nel 1885 da E. Dendle e F. Ehrle (3 voll.); Beitr. z. Gesch. d. Philos. u. Theol. des Mittelal., Münster in V. 1892 sgg. (fondato da Cl . Baeumker; fino al 1952, 37 voll., più tre voll. di supplemento). Collez. di testi : Bibliath. francis, scholast. medii anni, Quarocchi (Firenze) 1903 sgg.; Les philosophes belges, 13 voll., Lovanio 1901 sgg.: nuova colles., Les philosophes médiévaux, ivi 1948 (Bocca 2 voll.); Florilegium patrist., diretto da B. Geyer e Jo. Zellinger, Bonn 1914 sgg.; Opuscula et textus historiam Ecclesiae eiusque solum utque doctrinam illustrantia, Series scholast. et myst., Münster in V. 1926 sgg. (fondata da M. Grabmann e F. Pelster); M. Grabmann, Mittelalterl. Geistesleben, 2 voll., Monaco 1936; Arch. d'hist. littér. et doctrinale du moyen âge, diretti da E. Gilson e G. Théry, 18 voll., Parigi 1926, sgg. Informazioni su fonti manosc.: P. Glorieux, Répertoire des maîtres en théol. de Paris au XIIIe siècle, ivi 1933; id., La littérature quodlibétique de 2060 d. 2326, ivi 1935; Orbis Romanus, Bibliot. di testi mediev., Milano 1938 sgg.; Medioeval Studies, Toronto 1939 sgg., 13 voll.; J. De Ghellinck, Le mouvement théol. du XIIe siècle, BruxellesParigi 1948; E. Stegmüller, Répertorium commentariumem in Sententias P. Lombardi, Würzburg 1948; A. Pelzer, Répertoires d'incipit pour la littér. latine, philosoph. et théolog. du moyen âge, in Rev. d'hist. eccl., 43 (1948), pp. 495-512. Per la prima nosocomastica è utile l'antologia di P. Dezza, I neotomisti ital. del sec. XIX, 2 voll., Milano 1942. Sulla scuola di Lovanio, v. L. De Raeymaeker, Le card. Mercier et l'Institut supérieur de philos. de Lovanio, Lovanio 1932. Sui rapporti fra la s. e il pensiero moderno: E. Gilson, Etudes sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien, Parigi 1930 (conciliante); P. Garin, Thèses cartésiennes et thèses thomistes, ivi 1939 (poliemico). Sull'organizzazione attuale dell' insegnamento della neoscolastica cf. De L. Raeymaeker, Introduct. à la philos., Lovanio 1938, pp. 167-84. Cornelio Fabro

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SCOLASTICA, santa. - Sorella di s. Benedetto (v.), n. a Norcia intorno al 480, m. presso Cassino il 10 febbr. 547 (prima si riteneva il 543 ), secondo la tradizione 40 giorni prima del fratello.

Unica fonte storica rimangono i Dialoghi di s. Gregorio Magno (l. II, capp. 33-34: PL-66, 194-96; ed. U. Moricca, Roma 1924, pp. 125-28), base di tutto ciò che gli agiografi posteriori narrano circa la vita della Santa (cf. Martyr. Romanum, p. 56). Consacratasi a Dio fin dall'infanzia, S. rimase sempre strettamente legata a s. Benedetto: a Subiaco (monastero di Roccabotte?) e a Cassino, nel monastero presso Plumbariola (Plumarola o Primarola, in territorio d'Aquino, a 3 miglia da Cassino) o, come preferisce il card. Schuster (v. ap. cit. in bibl.), ai piedi del monte, ove avveniva l'annuale incontro con il fratello, presso la cosiddetta "Cappella del Colloquio ". Qui, infatti, recenti scavi (1939 sgg.) hanno messo in luce i resti di una chiesetta absidata, che in un secondo tempo fu resa più lunga e trasformata in tricora. Qui, il 6 febbr. 547 , sarebbe avvenuto l'ultimo colloquio con il fratello, e il miracolo della tempesta riferito, secondo il racconto di s. Gregorio, nel Bressiorio Rammus ( 10 febbr.). Tre giorni dopo Benedetto, in contemplazione nella torre del suo monastero, vide l'anima della sorella salire al cielo in forma di colomba, e ne seppellì le spoglie mortali nel sepolcro che aveva già preparato per sé sulla cima del monte, nell'oratorio di S. Giovanni Battista ( $*$ ut, quorum mens una semper in Deo fuerat, eorum quoque corpora nec sepultura separaret ${ }^{2}$ ).

Una tradizione, che trae forse origine da queste parole di s. Gregorio Magno, ma che nel sec. ix fu accolta a Montecassino, vorrebbe fare dei due Santi due gemelli. Soave figura che addolcisce quella suatera di Benedetto, e ideale modello di una vita consacrata a Dio nel chiostro, S. è stata scelta dalle Benedettine come loro singolare Patrona. Viene rappresentata da badessa, con il libro delle Regole e con la colomba che richiama la visione di Benedetto, oppure nel suo ultimo colloquio con lui. E invocata contro i lampi, ed anche per ottenere la pioggia. Nel sec. Ix, ai tempi di Leone IV (ca. 847-55), le fu intitolato il principale monastero benedettino di Subiaco.

Contrariamente alla costante tradizione cassinese, molti dotti, specie francesi, ritenevano che i corpi di s. Benedetto e di s. S. fossero stato portati, nel sec. viI, a Fleury-sur-Loire (cf. H. Leclercq, Fleury-sur-Laire, in DACL, V, coll. 1709-61). Ma il ritrovamento delle loro reliquie a Montecassino, nell'ag. 1950, sotto l'altare maggiore dalla devastata Cattedrale, ha definitivamente risolto la secolare polemica (v. bibl.). Lo studio scientifico anatomico e radiologico dei resti (che erano frammati tra loro) ha dimostrato trattarsi di ossa appartenenti a due sole persone, il cui corpo si è conservato sostanzialmente integro nel sepolcro: quello di s. Benedetto risulta di statura slanciata e robusto (altezza cm. 172); quello di s. S., di * una donna minuta nelle diverse parti, pur tuttavia sana e robusta" (altezza cm. 159). - Vedi tav. IV.

BibL.: per antichiscrittie carmi sus. S., cf. BHL, pp. 1089-1091 (nn. 7514-26); Acta SS. Februarii, II, Anversa 1658, pp. 392412; J. Mabillon, Acta Sanct. O.S.B., I, Parigi 1668, pp. 35-45; L. Tosti, Della vita di s. Benedetto, Montecassino 1895, pp. 259272; A. L'Huillier, Le patriarche et Benoît, Parigi 1905, pp. 2938 e passim; Pr. Guéranger, L'année liturgique, IV (la Septuag.), 14 e ed., ivi 1905, pp. 337-50 (con brani della liturgia monastica); H. Delsart, Figures bénéd. : ste Scholastique, in Rev. Lit. et Bénéd., 4 (1914), pp. 306-16; L. A. Bouvilliers, S. Scholastica, in The Placidian, 3 (1926), pp. 65-73 (vita, reliquie, culto, arsi); K. Künstle, Ikonogr. der Heiligen, Friburgo in Br. 1926, pp. 522523; I Schuster, La storia di s. Benedetto e dei suoi tempi, Milano 1943, pp. 315-27. Per le reliquie : Il sepolcro di s. Benedetto (Mioc. Cassin., 27), Montecassino 1951 (studi critici di fondamentale importanza, cf. A. Saba, in Scuola ratt., Se [1922], pp. 328-33).

Igino Cecchetti
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(per cortesia di S. Ece. il p. Abate di Montecassino)
SCOLASTICA, sarta - L'urna d'alabastro, con l'iscrizione interna del coperchio e la cassetta di cipresso contenente l'altra di pionibo con le reliquie di s. Benedetto e s. S. - Montecassino.

SCOLOPI : v. CHIERICI REGOLARI; POVERI DELLA MADRE DI DIO DELLE SCUOLE PIE.

SCOLOPIE FIGLIE DI MARIA. - Fondate a Figueras (diocesi di Gerona, Spagna) nel 1829 da Paola Montalt.

La Congregazione è sorta sotto il patrocinio di s. Giuseppe Calasanzio e ha per scopo l'educazione cristiana della gioventù femminile. La S. Sede concesse una prima approvazione nel 1860; nel 1870 furono approvate le Costituzioni ad decennium e il 28 marzo 1887 si ebbe l'approvazione definitiva. Nel 1924 le Costituzioni furono adattate al nuovo Codice di diritto canonico. Attualmente le suore sono 622 in 42 case.

BibL.: Arch. della S. Congr. dei Religiosi, G. 4: M. Heimbucher, Die Orden und Kongreg. der kath. Kirche, II, Paderborn 1934, pp. 129. 514.

Candido Bona
SCOMMESSA e GIUOCHI D'AZZARDO. - S. è un contratto bilaterale aleatorio, con cui due persone, non accordandosi circa la verità o l'esito di una cosa, si promettono un premio (somma, posta) in favore di colui per il quale risulterà la verità o l'evento.

E moralmente lecita e produce obbligazione in coscienza quando si verifichino alcune condizioni. La prima è la bilateralità : cioè deve legare ambe le parti; se grava solo su uno, si avrà piuttosto una pena convenzionale. Seconda condizione è l'aleatorietà (ambe le parti si espongono a eguale pericolo, ignorando la verità della cosa o dell'evento). Se una parte ne è a cognizione, cessa la parità; trattandosi di giuoco si richiede invece proporzione di eguaglianza o quasi d'abilità fra i contendenti. Tuttavia se una parte, a perfetta conoscenza della cosa, accetta ugualmente il giuoco o la prosecuzione di questo a proprio danno, non è improbabile che l'obbligazione persista, giacché niente ripugna che uno consenta alla vittoria dell'altro, per pura liberalità (ad es., che i genitori facciano ciò con i figli). Si richiede inoltre : la liceità morale della cosa scommesca. Se l'oggetto è illecito (fumo, omicidio), la s. non ha valore morale né giuridico; tuttavia il vincitore può chiedere (non esigere), accettare e ritenere il premio; il perdente poi non ha dovere di versarlo; versatelo, strettamente parlando secondo il Cod. civ. italiano (artt. 1418, 1343-46), potrebbe giudizialmente richiederlo, se il contratto è illecito civilmente. La liceità riguarda anche il premio, che deve essere nelle disponibilità della persona e di misura per essa moralmente possibile, il fine onesto (onesto può essere anche lo scopo di lucro) e l'esclusione di frodi e di violenza.

Il Cod. civ. italiano (artt. 1933-35) non concede azione giudiziale per esigere il premio della s., anche se

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lecita; se il perdente però versa spontaneamente il premio, supposta l'assenza di frode e di illiceità, non può ripetere in giudizio il premio versato, a meno che non si tratti di persona inabile (età, stato di mente), cui è concessa tale azione. Fanno eccezione a questa norma (sino dal diritto romano) le s. fatte in occasione di corse di ogni genere, di giuochi sportivi o che addestrano al maneggio delle armi (tiro a segno). Ma anche qui la legge concede al perdente di chiedere al giudice il rigetto o la riduzione della domanda del vincitore, se la posta fu eccessiva.

Figura speciale ha la s. legata all'esito del giuoco. In merito si distingue il giuoco strettamente ricreativo, in cui si dà al corpo un moderato sollievo, e lo si rende più adatto alla ripresa dei doveri successivi; un piccolo premio aggiunto non modifica la natura ricreativa, come avviene nei circoli familiari (per eventuali eccessi v. RISCIO). Ma spesso il lucro diviene lo scopo unico o principale del giuoco con poste alte; il giuoco è detto allora giuridico. In esso l'esito dipende o principalmente dall'abilità e attenzione del giuocatore (giuoco industriale, come calcio, bocce, scacchi), totalmente o quasi dal caso (aleatorio, come dadi, bische di roulette ecc.), o parte da abilità e parte dal caso (misto). Ed i g. d'a. sono precisamente quelli in cui ricorre lo scopo di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi aleatoria.

In morale i giuochi giuridici per sé sono leciti alle dovute condizioni (v. sopra). Secondo un'espressione classica il giuoco deve aggiungersi alla vita come il sale al cibo; e come ognuno può spendere in onesti sollievi parte del suo avere, cosi lo può per il giuoco; purché la discrimisszione misuri lei circostanze (v. DIVERTIMENTI). Facili sono purtroppo gli abusi che lo rendono illecito: per eccesso di tempo, conl scapito dei propri doveri; per eccesso di posta, con danni di giustizia e di carità; per eccesso di passione, causa di peccati (bestemmia, odi, perdita d'amore alla famiglia, al lavoro); per eccesso di avidità, che spinge a frodi, inganni verso inesperti, ecc. Chi usi frodi, e esponga cose non sue (minori, inabili, marito che esponga beni della moglie) e probabilmente chi esponga poste eccessive, divenendo il giuoco illecito, non fa un contratto valido; quindi il perdente non è obbligato ad alcun versamento, né il vincitore può in coscienza ritenere il premio. L'eccesso nella posta è relativo, quando cioè la persona si mette in pericolo di nuocere ai doveri familiari e sociali. L'eventuale colpa assume la sua specificazione dalla virtù offesa (carità, giustizia, temperanza, ecc.).

La legge civile, per evitare gravi danni sociali, pone divieti severi con gravi pene; e secondo l'opinione più probabile, anche se non siano lesi altri doveri, obbliga in coscienza. Vietati sono i g. d'a., anche dissimulati, di qualunque specie, in luogo pubblico o aperto al pubblico o privato. Le pene sono l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda, raddoppiate per chi tiene locali per giuochi, per chi giuochi in pubblico esercizio o esponga una posta rilevante o quando vi partecipa un minorenne sotto i diciotto anni.

I pubblici esercizi, autorizzati a tenere sale da giuoco o da biliardo, hanno la licenza per determinati giuochi, con esclusione degli altri. L'esercente che vi tollera giuochi vietati è punito con l'ammenda e può perdere la licenza. Le somme e gli arnesi trovati dalla polizia vengono sequestrati (Cod. pen. italiano, artt. 719-23; Leg. di Pubbl. sicurezza, art. 110).

Bini..: Sum. Theol., $2^{4}-2^{24}$, q. 168, s. 2 ; e in genere i moralisti nel Trattato dei contratti, p. es., D. Prümmer. Manuale theol. moralii, II, 64-7* ed., Friburgo 1933, nn. 315-19; E. Jone, Compendio di teol. morale, $2^{4}$ ed., Torino 1952, n. 282, 311 sg.; E. Battaglini, s. v. in Enc. Ital., XVII, p. 353 sg. Sisinio da Romallo

SCOMUNICA. - Nel diritto canonico vigente è la censura (v.), con cui il battezzato viene escluso dalla comunione dei fedeli.

1. Cenni storici. - 1. La censura in sé. - Non è stato dimostrato che essa tragga la sua origine dalla s. irrogata dalla sinagoga (Is. 9, 22); né sembra esatto affermare che il passo di s. Matteo (18, 17) sostanzialmente sancisca una s., perché ivi non si parla di cristiano punito
con l'esclusione dalla comunità dei fedeli, ma di chi con la sua pertinace disobbedianza si è posto fuori della Chiesa di Cristo. Invece il provvedimento preso da s. Paolo (I Cor. 5, 3-5) a carico dell'incestuoso è una vera pena salutare, di cui però non è possibile cogliere la natura specifica, data l'oscurità della frase tradere satanae in interitum corviti. Né più intelligibile per noi è l'altra espressione paolina sit anathema. Maran athe (I Cor. 16, 22), sebbene per molti sia la formola con cui veniva comminata la s. fin dai tempi apostolici. Con questo però non si intende negare che l'anathema sit abbia fin dai primi secoli indicato la s. E bisogna riconoscere che era una espressione molto appropriata, almeno nel suo significato etimologico, mentre la parola excommunicatio rimaneva equivoca, perché nei primi secoli i vescovi corregionali spesso privavano qualche confratello della comunione (fraterna) senza infliggergli alcuna pena, ciò che non avrebbero potuto fare, trattandosi di un non suddito. Anche i romani pontefici più di una volta si rifiutarono di comunicare con qualche vescovo o con i suoi delegati, per dimostrare la loro indignazione, senza infliggere una pena.

La s. come vera e propria pena, meno grave dell'anatema e da questo presupposta, è menzionata nei Concili di Nicea (a. 325, can. 5 : Hefele-Leclercq, I, 550), di Calcedonia (a. 451, can. 21 : ibid., II, p. 808), di Angers (a. 453, can. 10 : ibid., II, 885), di Agde (a. 506 can. 34 : ibid., II, 994; cf. ancora Codes canonum ecclesiae Africanae, a. 419, cann. 132-33: ibid., II, 208), d'Orléans (a. 549, can. 2 : ibid., III, 139). La differenza è più marcata nel secondo Concilio di Nicea (a. 787 , can. 6, 13 ecc.; ibid., III, 781, 785 sgg .) e netta in alcuni sinodi celebrati tra la fine dell'viit e l'inizio del ix sec. Differenza riaffermata da Giovanni VIII (a. 878), il quale dichiara che la s. separa a fraterna societate, mentre l'anatema ab ipso Corpore Christi (c. 12, C. III, q. 4). Questa differenza tra l'anatema e la s. indusse i Padri di alcuni concili provinciali a determinare i delitti, che potevano essere puniti con l'uno o con l'altra. Il Concilio di Meaux (a. 845 , can. 56 ; Hefele-Leclercq, IV, p. 124) poi proibì di pronunciare un anatema non espressamente sancito nei canoni, se non con il consenso del metropolita e dei vescovi comprovinciali, previa l'ammonizione del censurando.

In seguito l'anatema indicò la s. inflitta o denunziata con particolare solennità. Si riteneva che l'anathema perpetuum escludesse il colpevole dal Regno dei cieli e lo condannasse all'eterna perdizione col traditore Giuda. Ma già s. Gelasio I (nel De anathematis vinculo, ca. 495) aveva dichiarato che l'anatema era perpetuo per difetto di resipiscenza, non per irremissibilità della pena (PL 59, 103 e 106). Parimente l'anathema maran athe (finché non verrà il Signore) indicò una pena perpetua, non di sua natura, ma per i soggetti che colpiva : essa veniva inflitta a coloro che erano cosi induriti nel male da far prevedere la loro eterna perdizione.

Le Decretali consacrarono la distinzione tra s. maggiore e minore, che importava soltanto il divieto di ricevere i Sacramenti e l'incapacità di assumere un ufficio ecclesiastico (c. 2, X, II, 25 ; c. 10, X, V, 27). E stato affermato che da quell'epoca il termine anatema ha designato specificamente la s. maggiore. E vero che mai la s. minore è stata detta anatema; questo termine però ordinariamente non designava la pura e semplice s. maggiore (c. 59, X, V, 59), ma quella inflitta con particolare solennità. Solo la s. contro chi nega una verità di fede è stata, costantemente, comminata dal Sommo Pontefice o dai Concili ecumenici con l'espressione anathema sit. Innocenzo III determinò il concetto giuridico di s., distinguendola dalla sospensione e dall'interdetto (c. 20, X, V, 40), e Innocenzo IV, nel 1245, le riconobbe un fine nettamente spirituale (c. 1, V, 11, in VI). Questo carattere è confermato nel Concilio di Trento (sess. XXII, c. 11 , de reform.) : nessuno può essere assolto se non consta della sua resipiscenza. Siccome i vescovi comminavano ed influgevano frequentemente la s., spesso contro i violatori di diritti e beni di ordine temporale, il medesimo concilio li ammonì di non servirsi di un'arma cosi for-

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midabile se non con moderazione e circospezione (sess. XXIII, c. 3, de reform.).

La prima s. generale per tutta la Chiesa fu sancita nel III Concilio del Laterano (a. 1179, can. 6: HefeleLeclercq, V, 1092-93); ben presto ne vennero aggiunte altre. Esse furono riunite e coordinate in una specie di testo unico, che ogni anno veniva pubblicato solennemente con la lettura della bolla In coena Domini, spesso modificata e l'ultima volta da Urbano VIII (a. 1627). Nella bolla Pastoralis Romani Pontificis di Clemente XI erano comminate venti s., tutte riservate specialis. sima modo: lo scomunicato poteva essere assolto soltanto dal Romano Pontefice, se non versava in imminente pericolo di morte (L. Ferraris, Prompta bibliotheca, III, Bologna-Venezia 1766, pp. 280-84). Il medesimo autore ricorda numerose altre s. allora vigenti: novanta riservate al papa: di esse it colpivano i prelati della Chiesa, 10 i chierici secolari e regolari, 11 i regolari, 7 i principi temporali e 51 tutti i fedeli; sessantanove non riservate, di esse 4 colpivano i vescovi, 9 i chierici, 10 i regolari, 6 i principi temporali, 8 i magistrati e i giudici e 32 tutti i fedeli (loc. cit., p. 285 sgg.). Pio IX pubblicò un nuovo testo unico delle censurae latine sententiae, con la cost. Apostolicae Sedis (12 ott. 1869; P. Gasparri, Fonte. iuris can., III, Roma 1925, p. 28 sgg.), che comminava la s. in 38 casi : in 12 riservata speciali modo, in 18 ampliarter alla S. Seda, in 3 agli Ordinari e in 5 non riservata. Con la predetta costituzione cessò la s. minore (cf. I. D'Annibale, In costitutionem Apostolicae Sedis commentarii, $3^{\text {a }}$ ed., Rieti 1880).
2. Le relazioni con gli scomunicati. - Fin dal sec. v fu severamente vietata qualsiasi relazione con lo scomunicato e già nel sec. ix la trasgressione del divieto era punita con la s. maggiore, e, se commessa da un ecclesiastico, con la deposizione. Ma, dal sec. xi, prima la legislazione locale e poi i papi attenuarono il divieto: Gregorio VII dichiarò immune una lunga serie di persone e Urbano II sostituì una penitenza, molto mite, alla s. (cc. 103 e 110, C. XI, q. 3). Queste norme divennero diritto vigente in forza di una costituzione di Innocenzo III, che fu accolta nella Decretali di Gregorio IX (c. 31, X, V. 39).

Una radicale innovazione in materia si deve a Martino V, il quale fu mosso dal desiderio di togliere dalla difficile situazione, in cui veniva a trovarci, il fedele costretto ad aver relazioni con lo scomunicato; ma non intese alleviare la condizione giuridica di quest'ultimo. Egli, nella cost. Ad ecclesia (s. 1418), secondo una lezione, forse non autentica, ma che ha finito per prevalere nella prassi (cf. L. Ferraris, op. cit., III, p. 299), dichiarò che le relazioni civili erano vietate soltanto con gli scomunicati con sentenza pubblica, o con una dichiarazione speciale ed espressa del giudice, e con i rei notori di ingiuria reale sulla persona di un chierico. Alla citata costituzione si è ispirato il CIC (cann. 2258 § 2, e 2343 § 1, $1^{\circ}$, secondo comma), sebbene abbia ridotto a pochissimi casi il divieto.
II. Diritto vigente. - Il CIC definisce ancora (can. 2257, § i) la s. : la censura che esclude il punito dalla comunione dei fedeli e che produce gli effetti elencati nei canoni seguenti (cann. 2258-67). Ma la separazione dello scomunicato dalla comunione dei fedeli è più un ricordo del passato che una realtà effettiva : il vescovo scomunicato, ad es., continua ad essere il capo della propria diocesi con tutti i diritti inerenti.

1. Effetti. - Neppure è esatto che la s. produce effetti inseparabili e che essi vengono elencati nei cann. 2258-67. Gli effetti della s. sono molteplici e vengono sanciti in numerosi canoni, che non fanno parte del diritto penale. Essi poi sono più o meno gravi, secondo che la s. sia semplicemente incorsa, divenga notoria, sia inflitta o dichiarata con sentenza o decreto penale; gravissimi se lo scomunicato viene dichiarato "vitando". A qualsiasi scomunicato è vietato di: a) ricevere i Sa-
cramenti; b) fare e amministrare i Sacramenti e i sacramentali; c) assistere agli Uffici divini; d) porre gli atti legittimi ecclesiastici, di cui al can. 2256, n. $2^{\circ}$; e) esercitare le funzioni inerenti ad un ufficio o incarico ecclesiastico; $f$ ) usufruire di un privilegio ecclesiastico; $g$ ) eleggere, presentare, nominare; $h$ ) conseguire dignità, uffici, benefici, pensioni ed incarichi nella Chiesa; $i$ ) porre atti di giurisdizione ecclesiastica. Egli non partecipa delle indulgenze, suffragi e preghiere pubbliche della Chiesa. Se viola la censura, ponendo un atto di ordine, riservato ai chierici in sacris, diviene irregolare (can. 985, n. $7^{\circ}$ ). Se poi persiste per un anno intero nella contumacia, è sospetto di eresia (can. 2340 § i), a tutti gli effetti di legge. Se il fedele è notoriamente incorso nella s. non può lecitamente fungere da padrino nel Battesimo (can. 766, n. $2^{\circ}$ ) e nella Cresima (can. 796, n. $3^{\circ}$ combinato col can. 766, n. $2^{\circ}$ ); inoltre non può essere scusato dall'osservanza della censura per evitare l'infamia (can. 2232 § i, ultimo comma), né assolto dal semplice confessore, nei casi urgenti, dalla censura, se riservata, a norma del can. 2254 § i, primo comma; infine gli deve essere impedita l'assistenza attiva agli Uffici divini (can. 2259 § 2, ultimo comma). Se poi è stato scomunicato o dichiarato tale con sentenza o precetto penale non può lecitamente ricevere neppure i sacramentali (can. 2260 § i, secondo comma), validamente fungere da padrino nel Battesimo o nella Cresima, essere nominato arbitro (can. 1251, primo comma), esercitare il diritto di elettorato attivo, presentazione o designazione, porre atti di giurisdizione (can. 2264, secondo comma), ottenere una grazia pontificia, se nel rescritto non viene fatta menzione della s.: perde la capacità di conseguire dignità, uffici, benefici ed incarichi nelle Chiese, di ottenere pensioni ecclesiastiche (can. $2265 \S 1,2^{\circ}$ combinato col $\S 2$ ), e di acquistare il diritto di patronato (can. 1453 § i, ultimo comma). Inoltre egli rimane privato dei frutti della dignità, uffici, benefici, pensioni ed incarichi, se ne abbia precedentemente conseguito qualcuno (can. 2266). Personalmente può stare in giudizio solo per impugnare la giustizia o la legittimità della s. inflittagli; per mezzo di un procuratore per scongiurare un pericolo che sovrasti al bene della sua anima; nel resto è privo della capacità processuale (can. 1654, § 1). Se muore, senza aver dato segni di penitenza, gli deve essere negata la sepoltura ecclesiastica (can. 1240 § $1,2^{\circ}$ ) con tutte le conseguenze di legge (can. 1241). E se, nonostante tale divieto, egli viene seppellito nel lungo sacro, questo rimane profanato (can. 1172 § i, $4^{\circ}$ e 1207).

Allo scomunicato "vitando" infine, cioè a colui che sia stato dichiarato tale in una sentenza o decreto di condanna, pronunciati dalla S. Sede e pubblicati nelle forme stabilite dalla legge, e al reo di ingiuria reale sulla persona del Sommo Pontefice (can. 2258 § 2), deve essere impedito di assistere alla sacre funzioni, e se riesce impossibile allontanarlo, queste ordinariamente non possono aver luogo o essere continuate (can. 2259, § 2, i comma). Egli rimane privato non solo dei frutti, ma delle stesse dignità, benefici, uffici o incarichi ecclesiastici (can. 2266, ultimo comma). E permesso aver relazioni con lui nelle cose di ordine temporale solo ai genitori, al coniuge, ai figli, ai dipendenti e a coloro che abbiano un giusto motivo di farlo (can. 2267). Gravi pene sono comminate ai suoi correi, complici, e ai chierici, che lo ammettono alle sacre funzioni (can. 2338 § 2).
2. Comparazioni con le altre censure. - E facile cogliere le profonde differenze tra la s. e le altre censure : l'interdetto (v.) e la sospensione (v.). La prima esclude il punito dalla comunione dei fedeli, sia pure nei limiti indicati di sopra; il secondo invece vieta soltanto alcuni atti della comunione, i quali sono diversi a seconda della specie dell'interdetto; la sospensione poi, i cui effetti sono separabili e quasi sempre separati, proibisce soltanto l'esercizio della potestà ecclesiastica, inerente all'ufficio o beneficio. Inoltre la s. è sempre censura, mentre l'interdetto e la sospensione possono essere anche pena vendicativa (v.). Infine la s. può colpire soltanto le persone fisiche, pertanto se viene inflitta ad un corpo mo-

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rale soltanto i singoli colpevoli sono tenuti a sottostare ad essa. Invece la sospensione può colpire sia una persona fisica che morale collegiale e l'interdetto anche un luogo (can. $2255 \S 2$ ).

3. Ricerca e assoluzione della s. - Nel CIC sono comminate 37 s ., di esse sono riservate alla S. Sede 4 specialissimo modo, 11 speciali modo, 11 simpliciter, all'Ordinario 6 e 5 non sono riservate (v. RISERVA).

Le prime colpiscono i seguenti gravissimi delitti: I) profanazione delle Sacre Specie (can. 2320); 2) ingiuria reale sulla persona del Sommo Pontefice (can. 2343 § 1, $1^{\circ}$ ); 3) assoluzione del complice nel peccato d'impudicizia semplice o qualificata (can. 2367); 4) violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 2369 § i, comma 1). Le seconde ordinariamente sono comminate ai rei di delitti contro la fede o che comunque fanno presumere la mancanza di fede nel colpevole, e in specie dei seguenti : 1) apostasia, eresia e scisma (can. 2314); 2) edizione, difesa, ritenzione e lettura dei libri che propugnano l'apostasia o lo scisma (can. $2318 \S 1$ ); 3) simulazione della celebrazione della S. Messa e dell'amministrazione del sacramento della Penitenza da parte di uno che non sia sacerdote (can. 2322, n. $1^{\circ}$ ); 4) ricorso al concilio universale avverso leggi, decreti e ordini del Sommo Pontefice vivente (can. 2332); 5) ricorso al potere secolare per impedire l'emanazione, la promulgazione o l'esecuzione di atti della S. Sede o dei suoi legati (can. 2333); 6) emanazione di leggi, ordini o decreti lesivi della libertà o dei diritti della Chiesa; l'impedire, facendo ricorso al potere secolare, l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica (can. 2334); 7) il convenire davanti ad un giudice laico un cardinale, un legato della S. Sede, un ufficiale maggiore della Curia Romana (assessori, segretari, sottosegretari o sostituti delle SS. Congregazioni ed altri prelati ad essi equiparati) per atti del loro ufficio, e il proprio Ordinario (can. 2341, i comma); 8) ingiuria reale sulla persona di un cardinale o di un legato del Sommo Pontefice (can. $2343 \S 2,1^{\circ}$ ); 9) usurpazione o detenzione di beni e di diritti della Chiesa Romana (can. 2345); 10) contraffazione o alterazione di lettere, decreti o rescritti della S. Sede ed uso doloso di essi (can. 2360 § i); i1) calunniosa denunzia ai superiori di un confessore per sollecitazione (can. 2363).

Le simpliciter riservate colpiscono i seguenti delitti: 1) traffico sacrilego delle indulgenze (can. 2327); 2) iscrizioni alla massoneria o ad associazioni affini (can. 2333); 3) assoluzione, data con dolo senza la necessaria facoltà, di una s. riservata specialissimo o speciali modo alla S. Sede (can. $2338 \S 1$ ); 4) correità o complicità in un delitto per cui uno viene dichiarato scomunicato a vitando $s$, sua ammissione a prendere parte agli uffici divini o comunicazione in divinis con lui, consapevole e spontanea da parte di un chierico (can. $2338 \S 2$ ); 5) il convenire davanti ad un giudice laico un vescovo che non sia il proprio Ordinario, un abate o prelato nullius, o un superiore generale di un istituto religioso di diritto pontificio (can. 2341, comma 11); 6) violazione della clausura delle monache o dei regolari e illegittima uscita delle prime dal monastero (can. 2342, nn. $1^{\circ}, 2^{\circ}, 3^{\circ}$ ); 7) usurpazione o distrazione di beni ecclesiastici (can. 2346); 8) duello (can. 2351 § 1); 9) Matrimonio attentato da chierici in sacris (vescovi, sacerdoti, diaconi, suddiaconi), e da regolari o monache che abbiano emesso la professione solenne (can. $2388 \S$ i); 10) simonia circa gli uffici, i benefici e le dignità ecclesiastici (can. 2392, n. $1^{\circ}$ ); 11) sottrazione, distruzione, occultamento o alterazione di un documento appartenente alla Curia vescovile (can. 2405).

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