speculazioni gnostiche, ma indubbiamente anche contro le speculazioni degli autori del sec. II (Adv. Haer., II, 13, 8; 28, 6), e specialmente l'opposizione dei semplici fedeli, i quali nel loro senso cristiano come era formato dal magistero quotidiano della Chiesa, nelle dotte teorie degli scrittori, come questi più d'una volta confessarono, subodoravano un'offesa al monoteismo (Tertulliano, Adv. Prax., 3; Ippolito, Philos., IX, 11, 3; Origene, In Io. Com., I, 27; II, 3; De orat., 15; 16, 1. A proposito di Novaziano v. s. Cipriano, Epist., 60, 3). Per l'opposizione dei fedeli di Alessandria contro l'origenismo del loro vescovo Dionigi, v. s. Atanasio, De sententia Dionisii. La teoria nel campo cattolico ebbe fine con la condanna del s. ariano.
Bibl.: la questione dell'ortodossia trinitaria dei Padri preniceni fu messa all'ordinc del giorno nelle storie dei dogmi dal Petecio, De theol. dogm. De Trinitate, praef. e I, capp. 7-2. Oltre gli studi generali sulla dottrina dei singoli autori, cf. J. Lebreton, Hist. du dogme de la Trinité, II, Parigi 1928; id., Le déraccord de la foi populaire et de la théol. sonante dans l'Eglise du IIIe s., in Rev. d'histor. eccl., 19 (1923), p. 481 sgg.; 20 (1924), p. 3 sgg.; id., La théol. de la Trinité chez Clément d'Alexandre, in Rech. de sc. rel., 34 (1947), p. 147 sgg. Cipriano Vegaggini
SUBORNAZIONE. - E il reato che consiste nell'indurre con doni, promesse, o in qualunque altro modo, testi o periti ad una falsa testimonianza o perizia (can. 1755 § 3).
Soggetto attivo del delitto può essere chiunque, anche l'imputato o la persone offesa dal reato, o anche un testimone. L'elemento materiale consiste nelle promesse, nei doni o in qualunque altra utilita che può apportare miglioramento nella situazione della persona che si fa subornare (i modi infatti di s. sono indicati nel canone citato daomontristre). Con qualunque mezza però avvenga la s., si richiede che il reato sia consumato (can. 2228); il che si verifica, appena sia stata effettuata la promessa o l'offerta, effectu secuto. Nel diritto romano, se il subornato fosse stato tertis ad offensum e la sua falsa testimonianza avesse sortito il suo effetto, il reato di s. veniva punito, come la falsa testimonianza, con la pena del taglione (L. Ferraris, Prompta bibliotheca, VI, Roma 1890, p. 243). Nel diritto prima del CIC la s. era punita con varie pene, come l'infamia, la scomunica (c. 20, C. XXIV, q. 3) la sospensione (c. 17, X, I, 11) ed altre pene, secondo i casi (2 C. XXXIII, q. 1; 9, X, X, II, 21; Conc. Trid., sess. XIII, cap. 7 de ref.).
Le pene suddette furono determinate ed unificate dalle norme del CIC che, nel can. 1755 § 3, punisce la s. come il falso nelle deposizioni, a norma del can. 1743 § 3. La pena perciò sarà la rimozione temporanea dagli atti legittimi ecclesiastici e, se ci fosse stato il giuramento, un laico si colpirà d'interdetto, un chierico di sospensione.
Da tenere però presente che, per incorrere la pena di cui sopra, si richiede la piena imputabilita (can. 2229 § 2) essendovi, nel canone 1755 § 3, il verbo praesumqueri. Ciononostante, quantunque il tentativo di corruzione non abbia raggiunto il suo obbiettivo o sia stato effettuato più per leggerezza di animo che per vera e completa volontà di delinquere, se da circostanze di fatto o di persone (ad es., se sia stato un chierico ad ardire di corrompere), ne sia nato scandalo, si può procedere a norma del can. 2222.
La s. nel Cod. pen. ital. - nel quale, in materia, si rileva una differenza sostanziale col vecchio Codice penale Zanardelli - soggiace alle pene stabilite negli artt. 372, 373 per la falsa testimonianza, perizia, interpretazione; essa, pertanto, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta dalla metà ai due terzi, qualora l'offerta o la promessa non sia stata accettata o la falsità non sia stata commessa. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici (art. 377).
Bibl.: V. Mansini, Trattato di diritto penale ital., Roma 1913, p. 469; F. Roberti, De pracessibus, II, ivi 1926, p. 44; M. Lega - V. Bartoccetti, Commentarius in iudicia ecclesiastica, II, ivi 1929, p. 662. Innocenzo Parisella
## - SUB TUUM PRAESIDIUM -, - E la più antica preghiera alla S.ma Vergine che si conosca.
I. Il testo origiNario. - E conservato in un foglio di papiro (cm. $18 \times 9,4$ ) rinvenuto in località non nota d'Egitto e acquistato, nel 1917, dalla «John Rylands Library» di Manchester (Pap. Ryl., 470); pubblicato nel 1938 da C. H. Roberts, nel Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the Yohn Rylands Library, III : Theological and literary Texts, Manchester 1938, pp. 46-47 (cf. A. Calderini, in Aegyptus, 18 [1938], p. 349). Il Roberts, per motivi teologici (culto alla Vergine) lo data al sec. Iv; ma E. Label, suo collega e coeditore dei papiri di Ossirinco (vol. XIX, Londra 1948), considerando obbiettivamente le sole ragioni paleografiche, si dichiara (come riferisce lo stesso Roberts) "reatio a porlo più tardi del sec. III". La scrittura a lettere onciali, alta e dotta, stretta e nello stesso tempo ariosa, con elementi ornamentali, ha un aspetto decorativo, in parte proprio delle iscrizioni, per cui H.J.
## Page 897

(d) C. II Roberto, Catacogno of the Greek and Latim Papiri, III. Theological and literary texts. Manchester 1831, n. 100.
*SUB TUUM PRASSIDIUM - Frammento di papiro del sec. III, contenente il testo greco del S. t. p. - Manchester, Rylands Library.
Bell, cui si associa il Roberts, pensa che il papiro fosse un esemplare destinato come "modello per un incisore».
II. CONFONIZIONE. - Essendo il lato destro del papiro molto lucero, al Roberts è sfuggita la natura specifica della preghiera, ed è merito del p. Feuillen Mercenier, del monastero di Chevetogne, aver in essa riconosciuto il S. t. p., proponendo cosil la ricostituzione completa del testo in base alle relative formole liturgiche ancor oggi in uso nel rito copto e bizantino (Le Muséon, 52 [1939], p. 233). Come tutte le preghiere liturgiche antiche, il S. t. p., pur nella sua semplicità e spontaneità del sentimento, si ispira a testi biblici, mutuando espressioni caratteristiche dal greco dei Settanta. L'inizio richiama l'immagine dell'« ombra delle ali», cara ai Semiti e agli Egiziani, quale espressivo simbolo della divina protezione: $\dot{\alpha} \pi \delta$ т $\dot{\eta} v \alpha \alpha \dot{\varepsilon} \pi \eta \nu \tau \tilde{\eta} \varsigma \ldots$ (Iz. 49, 2; 51, 16; cf. Ps. 16, 8 e commento di F. Vigouroux, ad loc., con illustraz. monumentali). E notevole il fatto che la formola copta abbia conservato, senza tradurlo, il termine sacro $\alpha \varkappa \varepsilon \dot{\varepsilon} \pi \eta$ (praesidiam) e che il concetto dell'ombra alarum si ritrovi in alcune versioni, come la siriaca, la siro-caldea e l'armena.
In tutta la composizione poi si rileva la stessa situazione spirituale che si ha nei salmi individuali (ad es., 16, 27, 30, 58, 60) imploranti il soccorso immediato del Signore, rifugio e liberatore ( $\pi \alpha \tau \alpha \varphi \cup \gamma \dot{\eta}$ e $\dot{\rho} \dot{\alpha} \sigma \tau \eta \varsigma$ ) del fedele che a lui ricorre per scampare dall'incombente pericolo (Ps. 17, 3; 60, 5; 70, 4; 90, 1 sgg.; 114, 2-5; 142,9$\times \alpha \tau \alpha \varphi \varepsilon \dot{\eta} \eta \eta \varepsilon v$ e $\dot{\rho} \dot{\alpha} \alpha \alpha$ i $\dot{\eta} \mu \dot{\alpha} \varsigma$ [ $\dot{\varepsilon} \pi \times \mathrm{x} \mathrm{v} \dot{\alpha} \dot{\nu} \mathrm{ou}$ ] del S. t. p.). Significativo, in proposito, è il confronto con l'antichis-
sima preghiera del papiro di Dér-Balizeh (fol. $1^{2}$, linn. 8-12: PO 18, 425 e 428; ed. Roberts-Capelle, An early Euchol., Lovanio 1949, p. 14), la cui espressione: $\dot{\alpha} \lambda \lambda \dot{\alpha}$ $\dot{\rho} \dot{\alpha} \alpha \alpha$ i $\dot{\eta} \mu \dot{\alpha} \varsigma \dot{\alpha} \pi \dot{\alpha} \pi \alpha \nu \tau \dot{\varsigma} \alpha \iota \nu \delta \dot{\alpha} \nu \nu$, richiama il periculis cunctis del S. t. p. romano.
III. INFORTANZA DELLA PREGHIERA. - a) Valore storico. - Il tono della preghiera sembra indicare un tempo di persecuzione (Valeriano, Decio) da cui si anela esser liberati ( $\dot{\rho} \dot{\alpha} \alpha \alpha$ i $\dot{\eta} \mu \dot{\alpha} \varsigma$, erue nos; il $\lambda \dot{\tau} \tau \rho \omega \sigma \alpha$ della liturgia greca non ha più questo significato, ma un valore teologico).
b) Valore teologico. - In tanta necessità ( $\pi \varepsilon \rho i \alpha \tau \alpha-$ $\sigma 1 \varsigma$ ) il cristiano cerca scampo sotto il manto della Vergine, all'ombra della sua $\varepsilon \dot{\alpha} \sigma \pi \lambda \alpha \gamma \chi \nu i \alpha$, che non è l' $\varepsilon \lambda \varepsilon \circ \varsigma$ dei Salmi, attributo di Dio, ma la grande misericordia e sollecitudine del cuore materno (cf. Eccli. 30, 7, e eiscera misericordiae, $\sigma \pi \lambda \dot{\alpha} \gamma \chi \nu \alpha \dot{\varepsilon} \lambda \varepsilon \dot{\varepsilon} \circ \varsigma$, di Lc. 1, 78). E la preghiera è a lei rivolta direttamente, come soccorritrice e salvatrice, essendo la Madre di Dio, $\theta \varepsilon \circ \tau \dot{\alpha} \pi \circ \varsigma$. Il ritrovare questa parola in un testo eucologico dimostra ch'essa, in Egitto, non era solo un termine della scuola, ma liturgico. Si comprende cosi quanto riferisce lo storico Socrate, che Origene, nel I libro, ora perduto, del suo commento in Rom., "spiegava ( $\varepsilon \rho \mu \eta \pi \varepsilon \dot{\omega} \omega \nu$ ) in qual senso [Maria] si dica $\theta \varepsilon \circ \tau \dot{\alpha} \pi \circ \varsigma$ " (Hist. eccl., VII, 32 : PG 67, 812 B). Considerando poi come nell'epoca anteriore al Concilio di Efeso (431) tale parola dogmatica si riscontra in autori che si ricollegano con la Scuola di Alessandria (cf. Hefele-Leclercq, II, p. 244, nota; Fliche-Martin-Frutaz, IV, p. 167, n. 17; Manteau-Ronamy [v. bibl.], pp. 10-12), si scorge in questo un influsso della liturgia alessandrina, e si spiega maggiormente l'asprezza della lotta antinestoriana, in cui Cirillo si batté non per un termine di scuola, ma per una espressione della fede del popolo, consacrata dall'uso liturgico (cf. Denz-U, 139). Non si conosceva finora alcun documento positivo comprovente il culto di invocazione alla Vergine nel periodo anteniceno (cf. E. Neubert, Marie dans l'Eglise anténic., Parigi 1908, pp. 268 e 273; E. Dublanchy, Marie, in DThC, IX, col. 2443) : il Pap. Ryl. 470 riempie la lacuna documentaria, eliminando ogni discussione. Con la chiara affermazione della Maternità divina di Maria il S. t. p. ha una manifesta allusione anche alla sua immacolata purezza, proclamando la S. Vergine come "la sola pura", "la sola casta e benedetta": $\dot{\eta} \mu \circ \nu \dot{\eta} \dot{\alpha} \gamma \nu \dot{\eta}, \varkappa \alpha i \dot{\eta} \varepsilon \dot{\varepsilon} \lambda \circ \gamma \eta \mu \varepsilon \dot{\varepsilon} \nu \eta$.
c) Valore liturgico. - Il testo del papiro, ricostruito dal Mercenier, rappresenta la redazione primitiva, e spiega le due recensioni posteriori : l'orientale (bizan-tino-ambrosiana), e l'occidentale (alessandrino-romana). La formola romana, infatti, appare della medesima famiglia del testo copto, mentre quella ambrosiana dipende dal testo bizantino.
IV. Diffusione e uso liturgico. - Dalla patria d'origine, l'Egitto, il S. t. p. si è diffuso attraverso i due riti principali: il bizantino e il romano. La liturgia copta ha conservato, quasi integralmente, la formola originaria che ci offre il papiro greco, e ancor oggi, almeno presso i cattolici, ne fa uso ai Vespri. Le liturgie bizantina e romana dovettero ricevere il S. t. p. dall'Egitto prima delle controversie cristologiche del sec. v.
a) Liturgia romana. - Nell'Occidente latino il S. t. p. ha avuto varie redazioni, che testimoniano originali greci diversi. La formola romana si ritrova nell'Antifonario di Compiègne (sec. 12-2) tra le antifone in Evangelio (serie di antifone che si intercalavano nei diversi versetti del Benedictus) per la festa dell'Assunzione (PL 78, 799). Attualmente è in uso a Compièta del Piccolo Ufficio della B. Vergine (antifona Nunc dimittis). Eutilizzata in parte negli uffici della Maternità di Maria ( 11 ott.: V responsorio) e della B. V. Mediatrice di tutte le grazie ( 31 maggio Respons. breve alle Ore minori). E poi di uso frequente in vari esercizi di pietà; in Francia, anche nei Saluts del S.mo Sacramento. A. Wilmart ha pubblicato un ufficio medievale in onore dei Sette Dolori della S.ma Vergine, attribuito a Innocenzo IV, ove il S. t. p. è la preghiera iniziale per ogni singola parte (Auteurs spirituels, Parigi 1932, pp. 518, 523-26). Nella liturgia domenicana si canta a Compièta per varie feste della Madonna. I Salesiani l'hanno come devozione speciale in onore di Maria Ausiliatrice; presso
## Page 898
| 1 | 2 | 3 |
| :--: | :--: | :--: |
| , HO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
## Page 899
rano direttamente l'argomento, che però è chiaramente presupposto, come fondamento indiscusso, nella trattazione della spinosa questione della validita o meno del testamento informe. Alcuni, come s. Antonino, Molina, Lessio ritengono che il testamento informe crei una vera obbligazione naturale; altri come Soto, Billuart, Sanchez lo ritengono valido in forza della obbligazione naturale fino alla sentenza del giudice; altri, infine, Vasquez, Bonacina con innumerevoli seguaci, ritengono tali testamenti irriti, non perché l'unica fonte del diritto ereditario debba ricercarsi nella legge positiva, bensì perché ammettono che il potere del legislatore civile si estenda fino alla invalidazione del testamento per difetto di forma. La natura del diritto di s. e. è quindi per tutti questi autori fuori discussione: è un diritto naturale: i punti di vista divergono sulla estensione del potere civile nella regolamentazione di questo istituto.
Con essi è consentanca la dottrina dei teologi moderni, i quali sono portati a riaffermare, con più forza, questo principio per combattere oggi sia i nemici della proprietà privata, sia quelli della stabilità famigliare e non ultimi coloro che affermano un illimitato potere dello Stato in questa materia. Un riferimento all'origine naturale del diritto di successione si può forse vedere in due testi paolini e si... filii et heredes» (Rom. 8, 17; cf. anche Cal. 4, 7); ma è nel magistero ecclesiastico e soprattutto nelle encicliche sociali che la questione è affrontata con una certa ampiezza e con argomenti che la ragione è costretta ad ammettere come un'esigenza di un altro diritto naturale, quello della proprietà (v.) privata. "Per legge inviolabile di natura, dice Leone XIII, incombe al padre il mantenimento della prole; e per impulso della medesima natura, che gli fa scorgere nei figli un'immagine di sé, e quasi un'espansione e continuazione della sua persona, egli è mosso a provvederli in modo che nel difficile corso della vita, possono onestamente far fronte ai propri bisogni, cosa non possibile ad ottenersi, se non mediante l'acquisto di beni fruttiferi, che egli poi trasmette loro in retaggio" (Denz-U, 1938 a; cf. ancora Pio XI, encicl. Quadragesimo anno. n. 16 : AAS, 23 [1931], p. 17; Pio XII, Messaggio di Pentecoste, 1941 : AAS, 31 [1941], p. 127). Senza il diritto di s. e., la proprietà privata non potrebbe raggiungere appieno il suo scopo a favore della comunita famigliare : stabilità famigliare anche nelle successive generazioni, possibilità ai genitori di assolvere pienamente la loro funzione nei riguardi dei figli.
II. La s. e. nel diritto canonico e nel diritio italiano. - Poiché il diritto naturale è informe su questo argomento, non stabilendo i modi ed i limiti della s. e., esso deve essere completato dal diritto positivo. Perciò, in questa materia, le leggi civili hanno anche valore morale, quando non contrastino con il diritto naturale, con il diritto divino e con il diritto canonico.
Il diritto canonico non ha molte disposizioni in merito. Esistono solo norme in materia di successione per gli arredi sacri (v.) di proprietà dei cardinali, vescovi, chierici per quanto riguarda alcune categorie di res sacrae (v. cosa, III. Diritto canonico). Il diritto canonico considera ancora valide le disposizioni per cause pie, anche se destituite delle solennità legali (CIC, can. 1513). Per tutto il resto occorre rifarsi al diritto civile, salvo eventuali contrasti di questo con il diritto naturale. Il diritto italiano, che come tanti altri ordinamenti moderni si rifà prevalentemente al diritto romano, risponde in generale alle norme dell'equità.
Nel diritto romano antico e classico con la successione si subentrava in ordine di diritto nella posizione stessa del dante causa. Essa si aveva soprattutto nell'eredità e si diceva successo morto causa ed in pochi altri casi tipici (adrogatio, conventio in manum ecc.). Nel diritto giustinianeo si intende per successione la designazione in complesso del rapporto di acquisto e perdita corrispondente nei trasferimenti. Chi acquistava si diceva successore, chi trasmetteva autore. Il concetto venne poi allargato con la distinzione tra successione universale (succesio in universum), sola successione conosciuta ai romani e successione particolare (successio in dominium). La chiamata all'eredità o delazione presso i Romani poteva
essere di due specie : testamentaria o intestata. A queste due specie di delazione se ne aggiunse in seguito e per l'attività pretoria una terza: la successione legittima contro il testamento, riconosciuta a favore di alcuni prossimi congiunti. Quest'ultima si svolse come reazione al diritto assoluto!di testare del paterfamilias. Il diritto romano si incontrò nei paesi dell'Impero con il diritto germanico e con altri elementi di diversa provenienza e ne subì le contaminazioni. Di grande rilievo le mutazioni avvenute nel principio fondamentale per la designazione dei soggetti della s. e. Dal sec. XI in poi il diritto successivo fu dominato dal principio medievale di favorire l'agnazione (già in uso nell'antico diritto civile romano) : i beni si volevano conservare per i maschi, che continuavano la famiglia. Il principio agnatizio crollò con la Rivoluzione Francese ed il codice napoleonico. Oggi è stata attuata in prevalenza l'uguaglianza dei sessi.
Il Cod. civ. italiano, abolito il principio agnatizio, distingue in rapporto alla successione legittima, a cui si restringe questa trattazione, due categorie di persone, ascendenti e discendenti, che possano concorrere o insieme, o isolatamente mancando l'altro gruppo concorrente.
A) In caso che vi sia una sola categoria di eredi legittimi, la successione avviene in base ad una casistica, che si può così riassumere per i casi più ordinari: a) ai genitori succedono i figli legittimi in parti uguali; ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati e gli adattivi (art. 566 sgg .). b) Se taluno muore senza prole, senza fratelli o sorelle, succedono i genitori in parti uguali o il genitore che sopravviva (art. 568). c) Se taluno muore senza prole, né genitori né fratelli, né sorelle, succedono gli ascendenti paterni e materni; se però gli ascendenti sono di grado diverso, quelli di grado più vicino escludono gli altri senza distinzione di linea (art. 569). d) Se taluno muore senza prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali : i fratelli unilaterali però hanno diritto solo a metà della quota in confronto dei fratelli germani (art. 570). e) Se taluno muore, non lasciando parenti successibili entro il $4^{\circ}$ grado, succede per intero il coniuge (art. 583). f) A chi muore senza prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli, né sorelle, succede il parente prossimo senza distinzione di linea fino al $6^{\circ}$ grado (art. 572; per i figli naturali, v. art. 576). g) Morto il discendente, subentrano al suo posto, e, per la porzione pro stipite, i suoi figli o discendenti; mancando gli ascendenti, il diritto passa ai collaterali fino al $6^{\circ}$ grado di parentela.
B) Nel caso in cui concorrano eredi legittimi di categorie diverse: a) concorrendo figli legittimi con figli naturali riconosciuti o dichiarati, questi ultimi ottengono metà quota per capo in confronto dei legittimi (art. 574). b) Concorrendo i figli legittimi con il coniuge, se il figlio è uno solo, il coniuge ha l'usufrutto su metà dell'eredità; se i figli sono più, il coniuge ha l'usufrutto sul terzo; se sono minorenni, il coniuge ha l'usufrutto legale, ma tutta la proprietà rimane ai figli. Uguali diritti spettano al coniuge, se con i figli legittimi concorrono i figli naturali, evidentemente in proporzione della loro quota (art. 581). c) Concorrendo genitori con fratelli germani, ciascuno avrà una uguale parte, in modo però che ai genitori non spetti mai meno di un terzo. Ai fratelli unilaterali va metà quota (art. 571). d) Concorrendo genitori e coniuge, metà va ai genitori e metà al coniuge (art. 582). e) Concorrendo i genitori con il coniuge e con i fratelli metà va al coniuge e metà agli altri (art. 582). f) Concorrendo i genitori di un figlio naturale con il coniuge, a quest'ultimo vanno i due terzi (art. 579). g) Concorrendo il coniuge con i figli naturali riconosciuti e con altri ascendenti le divisioni sono sempre più complesse (art. 575, 582, 583). Non si fa luogo alla successione legittima, se non quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria (art. 457). Nel diritto moderno non esiste più, come nell'antico diritto romano, incompatibilità per la coesistenza tra le due forme di vocazione. Il testamento (v.) può contenere anche solo una parziale disposizione dei beni del defunto e allora il rimanente dei rapporti giuridici del de cuius viene attribuito ai successori chiamati
## Page 900
dalla legge. Ciò avviene nella legge civile anche quando il testamento intero o le singole disposizioni testamentarie non abbiano valore, mentre secondo il diritto naturale dovrebbe prevalere la volontà del testatore. E contro. verso tra i civilisti quale sia il fondamento della successione legittima e mentre alcuni lo ripongono nella presunta volontà del defunto, altri invece trovano più opportuno ricondurlo ad una certa comunione domestica.
Nella successione legittima, come del resto anche in quella testamentaria, si possono distinguere, almeno storicamente, tre aspetti : l'inizio della successione (apertura), la delazione dell'eredità e l'acquisto della medesima.
L'apertura dell'eredità si ha nel momento della morte della persona (art. 136) : prima la vocazione ereditaria è soltanto virtuale (viventis non detur hereditas). La delazione dell'eredità è l'effettiva vocazione all'eredità e si distingue dal suo acquisto. La delazione dell'eredità, genera un diritto che può essere trasmissibile agli eredi (art. 479). L'acquisto dell'eredità, che o avviene ipso iure o con la manifestazione della volontà (aditio), sia espressa sia equivalente (pro herede gestis), si ha quando taluno acquista di fatto l'eredità. Quando l'acquisto si fa ipso iure o per legge, non si richiede nessuna manifestazione di volontà da parte dell'erede, ma questi può rifiutare l'acquisto con un'espressa manifestazione di volontà contraria. Un'accettazione condizionata o a termine sarebbe nulla, e tale sarebbe pure un'accettazione pro parte (art. 475). L'accettazione è irrevocabile, per la stessa ragione per cui è inammissibile un'accettazione a termine : semel heres semper heres. Si può solo impugnare quando è effetto di violenza o dolo (art. 482), edentro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo. Non si può invece impugnare, se è viziata da errore, salvo particolari disposizioni (art. 483). Tutte le persone in quanto tali hanno la capacità di ereditare, ma non tutte hanno la capacità di accettare l'eredità; gli incapaci devono essere rappresentati ed assistiti. E previsto l'intervento del giudice tutelare in alcuni casi di devoluzione di eredità (artt. 321, 374, 394, 424). Il diritto di accettare l'eredità, trasmissibile agli eredi (art. 479), si prescrive in dieci anni; il termine decorre dal giorno della apertura della successione (art. 480).
L'accettazione può essere espressa o tacita (art. 474) : è espressa non solo quando il chiamato dichiara per iscritto di accettare, ma anche quando in uno scritto assume la qualifica di erede (art. 475); è tacita (pro herede gestio), quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (artt. 476, 478). La legge inoltre presume in alcune circostanze l'accettazione (artt. 485, 493-94). Si parla perciò di accettazione legale, coatta o presunta.
Quando l'eredità ha per oggetto diritti su beni immobili, l'acquisto, perché sia efficace anche di fronte ai terzi, deve essere trascritto (art. 2648). Dalla trascrizione derivano però anche altre conseguenze, ed essa giova, ad es., per fondare un'usucapione decennale (art. 1159) o per convalidare l'acquisto del terzo che abbia fatto in buona fede un contratto con l'erede apparente (art. 534).
Accanto all'accettazione pura e semplice, è ammissibile sempre (art. 470) l'accettazione con beneficio di inventario; anzi a volte è imposta per legge, come per gli incapaci e le persone giuridiche (artt. 471-73). L'effetto del beneficio di inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, per cui questi non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave (art. 491). La legge determina le modalità secondo cui deve avvenire l'accettazione col beneficio di inventario, con cui deve essere redatto l'inventario, ecc. (artt. 484-94). Se i chiamati all'eredità sono più di uno, tutti possono approfittare dell'accettazione beneficiata fatta da uno di essi (art. 510).
La legge, mentre stabilisce a vantaggio dell'erede l'accettazione con beneficio d'inventario, concede ai creditori e legatari, per la tutela dei loro diritti, il beneficio di chiedere la separazione del patrimonio del defunto da
quello dell'erede (artt. 512-18). Circa gli effetti di questa separazione i pareri non sono concordi. Per alcuni l'effetto sarebbe di considerare i due patrimoni separatamente, così che mentre il patrimonio del defunto serve a soddisfare gli oneri dell'eredità, il patrimonio dell'erede invece rimane riservato ai suoi creditori personali. Ma molti rigettano questa teoria ed asseriscono che questa separazione non è fatta se non per comodo dei creditori del defunto, e che quindi né i creditori dell'erede possono avere da ciò qualche beneficio, né si muta la condizione giuridica dell'erede. Circa l'accettazione con beneficio d'inventario c'è chi si domanda se chi non ne abbia fatto uso sia anche in coscienza tenuto a soddisfare ultra vires hereditatis. La risposta è comunemente negativa, perché la legge è basata su una presunzione che i beni ereditari siano sufficienti, ma che l'erede li abbia nascosti; e che abbia avuto l'intenzione di obbligarsi ultra vires o che almeno si sia voluto esporre a questo pericolo. Ora la legge fondata su una presunzione di fatto cade, quando il fatto non esiste. Tuttavia ciò non toglie ai creditori e legatari il diritto di insistere, sussistendo il timore di frodi. D'altra parte anche dopo la sentenza del giudice favorevole ad essi, l'erede in coscienza non è tenuto ad osservarla se frodi non ci sono state.
La rinunzia nel diritto italiano non può essere fatta, se non dopo l'apertura della successione (andrebbe altrimenti contro il divieto dei patti successori). Si parla qui della rinunzia in senso tecnico, con la quale si perde di fronte a tutti il diritto alla qualifica di crede. Essa deve risultare espressamente; non è quindi ammessa la rinunzia tacita. Inoltre, la rinunzia non ha effetto se non siano osservate le forme richieste per il negozio solenne, e la dichiarazione va inscritta nel registro delle successioni.
La rinunzia può essere fatta fino a che il diritto di accettare non sia prescritto, ma non dopo l'accettazione. La rinunzia, come l'accettazione, è un negozio puro, ed è nulla se fatta sotto condizione, a termine, o solo per parte (art. 520). L'atto ha sempre efficacia retroattiva ed il rinunziante è come se non fosse mai stato chiamato alla eredità, ma non gli è peraltro impedito di accettare legati (art. 521). A differenza dell'accettazione, la rinunzia è un negozio revocabile fino a che, in seguito al rifiuto di chi è stato chiamato in un determinato grado, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato (art. 525); e si può impugnare se è l'effetto di violenza o di dolo (art. 526). I beni a cui si rinunzia vanno ai coeredi secondo particolari norme, e cioè nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce (diritto di accrescimento) a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (art. 522) e salvo le particolari norme nel caso di concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle (art. 571). In mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato (art. 586). Potendo la rinunzia recare danno ai creditori del rinunziante, la legge concede agli stessi il diritto (prescrivibile in 5 anni dalla rinunzia) di chiedere l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (art. 524).
Si chiama eredità giacente quae heredem nondum habet sed habere sperat. Si distingue dall'eredità vacante in quanto qui, a differenza della prima, l'erede né si ha né si spera. Nel diritto romano, per tutto il tempo che passava tra la delazione e l'adizione, l'eredità veniva chiamata incens. Oggi con l'efficacia retroattiva dell'accettazione e con il passaggio immediato del possesso, ciò non si può più sostenere. In qualche caso si può ancora parlare di eredità giacente, quando cioè gli eredi legittimi non abbiano accettato l'eredità e non siano nel possesso dei beni ereditari (art. 528). Rientra in questa ipotesi anche il caso in cui il chiamato sia ignoto, come avviene, per es., quando non si conoscano i famigliari del defunto, o quando se ne ignori anche soltanto la residenza; e i casi nei quali si sa chi sarebbe il chiamato, ma non si può sapere se egli verrà all'eredità. L'eredità giacente viene rappresentata ed amministrata ordinariamente da un curatore, nominato dal pretore (artt. 528 § 42 e v. curatela; curatore). Per mezzo del curatore l'eredità giacente,
## Page 901
considerata come un patrimonio autonomo, esige i suoi diritti e soddisfa le sue obbligazioni.
L'erede continua la persona del defunto e percio succede nei suoi diritti e nelle sue obbligazioni. Nascono tuttavia particolari effetti nella s. e. dal fatto che più persone possono essere chiamate all'eredità. Sebbene poi l'erede continui la persona del defunto, tuttavia non possono trasmettersi a lui tutti i diritti e tutte le obbligazioni.
Sono intrasmissibili: a) tutti i diritti pubblici ed i diritti che vengono detti famigliari; $b$ ) i diritti di usufrutto (art. 978), uso ed abitazione (art. 1024) (per la loro indole particolare); c) il diritto che sorge nel mandante per contratto di mandato (artt. 1722, 1728); d) il diritto agli alimenti (art. 448); e) il diritto condizionato e sorgente da atto mortis causa; $f$ ) gli obblighi che sorgono dal mandato (artt. 1722, 1728); g) gli obblighi che sorgono da contratto di società (art. 2284).
Tuttavia sono retti da diritto particolare alcuni diritti famigliari e personali. Il nome di famiglia infatti si trasmette per diritto
di sangue nei discendenti del de cuius (diversamente dal titolo o nome di commercio, che come realtà economica si trasmette per eredità).
Quando più persone sono chiamate pro quota alla stessa eredità, sorge tra loro la communio incidens, che è regolata dalle norme generali sulla comunione (artt. 11001116). Per evitare l'intromissione di nuovi soggetti nella comunione, il Codice del 1942 ha ripristinato a favore dei coeredi un diritto di prelazione sull'acquisto della quota o di parte dell'eredità, che si voglia alienare da uno di essi a estranei (art. 732). Ma i debiti e crediti ereditari sono sottratti con gli altri pesi dalla comunione ereditaria; appena avviene la successione sono divisi ipso iure tra gli eredi, secondo la propria quota ereditaria (art. 752).
La comunione ereditaria finisce con la divisione dell'eredità. Le norme sulla divisione ereditaria (art. 713 sgg .) integrano quelle sullo scioglimento della comunione in generale (art. 1111 e sgg.). Poiché la comunione è spesso fonte di discordie ed insieme impedisce un migliore uso dei beni, la legge riconosce ad ogni erede la facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione, a meno che non ci sia un patto contrario che tuttavia non si può fare oltre i dieci anni (art. 1111). La divisione può essere amichevole o giudiziaria. La prima, che si attua mediante l'accordo di tutti i chiamati, non è soggetta a particolari formalità. La seconda, invece, consta di tre atti : determinazione della massa da dividersi, determinazione delle parti ed assegnazione e omologazione dell'atto da parte del tribunale. La determinazione della massa esige prima di tutto la stima dei beni con la resa dei conti tra coeredi e la formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità (art. 723). La determinazione delle parti si fa attendendo al numero degli eredi e alla natura dei beni. Norme particolari stabiliscono i criteri per la formazione delle porzioni o regolano la sorte dei beni indivisibili o che non possono rientrare nelle singole porzioni (artt. 720, 722, 726-28).
La collazione, che ha origine dalla collazione dei beni e della dote nel diritto romano, impone all'erede che voglia adire l'eredità (non quindi se vi rinunzia), l'onere di conferire ai coeredi tutto ciò che ha ricevuto in vita dal defunto a titolo di liberalità (art. 737). La collazione si basa sulla presunta volontà del de cuius che si ritiene abbia voluto conservare l'uguaglianza tra gli eredi; e percio non è da confondersi con la riduzione della donazione, che si fa quando per essa si lede la parte legittima. La collazione si distingue: a) dalla riunione fittizia, che si fa solo con l'intento di definire la parte di cui il testatore può liberamente disporre; $b$ ) dalla riduzione che si fa nei riguardi delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, quando con queste si è lesa la parte legittima; c) dall'imputazione presa in senso stretto, che indica l'obbligo del legittimario che chieda la riduzione delle

(let. Museo Arcivescovile)
Succintorio - Frammenti di cingolo serico con frac scritturali ricamate (vi si vede, integro, il s.), provenienti da S. Apollinare in Classe (fine sec. vii-inizio sec. viII) - Ravenna, Museo arcivescovile.
disposizioni testamentarie e delle donazioni di computare nella propria parte legittima ciò che aveva ricevuto o per donazione o per legato dal defunto, a meno che da una tale obbligazione non l'abbia esonerato il testatore espressamente; d) dalla collazione dei debiti, con cui ciascun erede è tenuto di conferire i propri debiti; con questa collazione infatti non si aumenta la massa del relictum, perché ai debiti corrispondeva già un credito nell'attivo dalla massa. Circa il diritto di collazione poi (art. 737 sgg.) in ordine agli obblighi di coscienza occorre attendere, più che alla lettera, al fine della legge, che si basa sulla presunta volontà del defunto. Di modo che quando si è certi dell'assoluta volontà del donante, si possono ritenere i beni donati anche nei casi in cui la legge positiva non esime dall'obbligo di conferire.
BibL.: J. H. Leclercq, Héritage (droit d'), in DACL. VI, 2228-65; A. Cicu, La nazione di erede nel dir. ital. vigente, in Studi dedicati alla nom. di P. P. Zazcucchi, Milano 1927, pp. 13971; B. Biondi, Osservaz. sul titolo, disposiz. comuni alle successioni legittime e testament., cap. 1: disp. generali, in Osservazioni intorno al terzo libro del progetto di cod. civ. (marzo 1236), Milano 1936, pp. 9-30; F. Messineo, Osservaz. sul tit. primo, disp. comuni allo suos. legitt. e tut., cap. 2: Dei dir. degli eredi legittimari, ibid., pp. 31-30; A. Cicu, Osservaz. sull'intero progetto, ibid., pp. 51-91; G. Vismara, Storia dei patti successori, 2 voll., Milano 1941; A. Gallarini, Norme speciali per le successioni, in Perfice munus, 17 (1942), pp. 408-409; F. Zucchelli, Il diritto ereditario secondo il nuovo cod., ibid., 18 (1943) pp. 46-49; J. Visser, Da solemnitatibus piarum voluntatam in iure con., in Apollinaris, 20 (1947), 59-136; B. Biondi, Istituzi fondament. di dir. eredit. rom., Milano 1948; V. Albanese, La s. e. nel dir. rom. antico, in Annali del Semin. giuridico della Univ. di Palermo, 20 (1949) pp. 127-475 sgg.; A. Trabucchi, Istituo. di dir. civile, Padova 1950, p. 727 sgg.
Pietro Palazzini
SUCCINTORIO (subcinctorium, subcingulum, perizoma; balteus, praecinctorium, semicinctium). - Ornamento del Papa nella Messa solenne. E una striscia di stoffa simile al manipolo ripiegata in mezzo, del colore della pianeta, ornata da una parte con un agnello d'oro, dall'altra con una croce d'oro; viene attaccata alla parte sinistra del cingolo.
A Roma il s. non si usava prima del sec. xi. Bruno di Segni (m. nel 1123) e Sicardo da Cremona (m. nel 1215) sono tra i primi a nominarlo. Non viene menzionato negli Ordines Romani primi né dagli scrittori dei secc. viIt-x (Amalario, Rabano, Strabone, Pseudo Alcuino). Però a Ravenna era già in uso nel sec. viI-viII: venne poi chiamato: balteus (nel Sacramentario di Ratoldo di Corbie), praecinctorium (nella Messa detta Illyrica), semicinctorium (nell'Italia del sud). E proprio dei vescovi (Ordo XIV, 48. 53) dato in privilegio anche agli altri prelati; a Milano portato anche dai preti-cardinali del Capitolo metropolitano. Il caeremoniale Episcoporum Romanum non lo nomina più.
## Page 902

Sucrow, diocesi di - Cortile del Seminario.
Serviva in origine per assicurare la stola, come dicono Durando (s quo stola pontificis cum ipso cingulo colligatur s, Rot., III, i, 3) e s. Carlo Borromeo (s subcinctorium, quo stola cum cingulo connectitur s, Braun, op. cit. in bibl., p. 120, n. 5), perché la stola era ancora abbastanza lunga. La stola venne poi accorciata e assicurata col cingolo stesso; il s. divenne un semplice ornamento. Secondo Durando simboleggia la castità del corpo come il cingolo quella dell'anima. Il s. non aveva mai relazione né traeva origine dall'epigonation greco che si portava sempre alla destra ed era in origine un enchirion, un sudario.
Biel.: J. Braun, Die liturgische Gewandung im Occident und Orient, Friburgo 1907, pp. 117-24; id., I paramenti sacri, vers. it., Torino 1914, pp. 80-81; L. Eisenhofer, Handbuch der hath. Liturgik, I, Friburgo 1932, pp. 423-24; M. Righetti, Man. di stor. liturg., I, Milano 1930, pp. 497-98. Pietro Siffrin
SUCHOW, diOCESI di. - Nella parte nord-orientale della provincia del Kiangsu, nella Cina centrale.
Fu eretta in prefettura apost. il $1^{\circ}$ luglio 1931 con 8 sottoprefetture civili del vicariato apost. di Nanchino; il 18 giugno 1935 fu elevata a vicariato apost. e l'i i apr. 1946, con l'istituzione della gerarchia episcopale in Cina, a diocesi suffraganea di Nanchino. E affidata, fin dall'inizio, alla Compagnia di Gesù, che, per il lavoro missionario, vi manda i religiosi della provincia regolare del Canadà inferiore.
Ha un'estensione di 20.000 kmq . Al 30 giugno 1947 su una popolazione di 4.500 .000 ab., i cattolici erano 88.329 e i catecumeni 15.691 ; i sacerdoti esteri 49 e quelli cinesi 27 ; i seminaristi maggiori 5 e 5 pure i minori; 15 i fratelli laici, di cui 5 cinesi; 20 suore, di cui 5 indigene. Tra le opere figuravano 1 ospedale, 15 dispensari di medicinali, 122 scuole con 8382 alunni.
I missionari, che si fissarono stabilmente nel territorio di S. nel 1890 , trovarono solo 98 cristiani e di data recente : nel 1900 erano saliti a 5171 , nel 1929 a 52.349 . La popolazione, di poverissime condizioni, trovò nella Chiesa, oltre alla fede, materiale aiuto per i suoi bisogni e difesa contro il brigantaggio locale.
Birl.: AAS, 33 (1931), pp. 403-404; 28 (1936), pp. 97-98; GM, p. 209; Annuaire de l'Eglise cath. en Chine 1948, Sciangai 1948, passim; MC, 1930, pp. 342-43. Adamo Pucci
SUCRE, ARCIDIOCESI di. - Città capitale del dipartimento di Chuquisaca ed arcidiocesi nella Bolivia (America meridionale).
Ha una superficie di 50.875 kmq . con 40.000 ab., dei quali 36.400 cattolici; conta 13 decanati, 35 parrocchie servite da 36 sacerdoti diocesani e 30 regolari; ha 6 comunità religiose maschili e 9 femminili (Ann. Pont. 1953, p. 410).
La diocesi fu creata dal papa Giulio III il 27 giugno 1551 ed ebbe prima la denominazione di Charcas, quale suffraganea di Lima; fu elevata a metropolitana dal papa Paolo V il 20 luglio 1609; allora la sua provincia
ecclesiastica comprese territori oltre la Bolivia, nella quale poco a poco ebbe quali suffraganee le diocesi di La Paz, S. Cruz e Cochabamba; il 22 maggio 1919 con decreto della S. Congregazione Concistoriale fu distaccato dall'arcidiocesi di Plata il vastissimo territorio del Chaco ed eretto a vicariato apostolico (AAS, i i [1919], pp. 234-35). Il papa Pio XI con la cost. apost. Preadocessoribus nostris del $1^{\circ}$ nov. 1924 dismembrò dall'arcidiocesi alcuni territori per formare le nuove diocesi di Oruro, Tarija e Potosi, mutando il nome dell'arcidiocesi stessa in S. (AAS, 17 [1925], pp. 501-503). Ha per suffraganee le diocesi di Potosi, S. Croce de la Sierra e Tarija. Lo stesso Papa con lettera apostolica dell'8 apr. 1925 confert alla cluesa metropolitana dedicata all'Immacolata e contenente la cappella della Madonna di Guadalupe, il titolo di basilica minore e insegne al Capitolo (ibid., pp. 229-30). La Basilica metropolitana fu edificata nel 1568 , ad una sola nave, le laterali e il campanile furono aggiunti nel sec. xix. L'immagine della Madonna di Guadalupe è in oro massiccio. Attigua alla Cattedrale è la residenza arcivescovile. Chiese notevoli sono quelle di S. Filippo, di S. Agostino, di S. Domenico, della Mercede, di S. Lazzaro e di S. Michele.
Il 27 marzo 1644 fu fondata l'Università di Chuquisaca, con il titolo di Reale e Pontificia Università di S. Francesco Saverio, con bolla dell'8 ag. 1623 di Gregorio XV e la «Real Cédula» di Filippo III del 2 febbr. 1622. L'Università, fino alla soppressione nel 1767 , fu affidata ai Gesuiti. Nel 1826 fu riorganizzata dal maresciallo de Ayacucho.
Biel.: J. J. Lares, El centenario de S., Maracaibo 1895; anon., La Plata, in Enc. Eur. Am., XLV, p. 514; anon., S., ibid., XLVIII, p. 288 sgg . Enrico Josi
SUDAN. - Regione dell'Africa centrale di cui la parte occidentale dipende politicamente dalla Francia (v. A.O.F.) e la parte orientale costituisce il S. anglo-egiziano. Quest'ultimo è costituito dal bacino dell'alto Nilo e del Nilo Bianco, dal Congo alla seconda cataratta e dal Mar Rosso al Dar Fur.
E costituito da una serie di monotoni altipiani, degradanti con lento pendio verso N.; rivestiti di fitte foreste o paludosi al S. (Bahr el-Gazali, ma via via più aridi man mano si procede a settentrione e ad occidente (Dar Fur, Kordofan), fin che trapassano addirittura a deserto (Nubia). Sul lato orientale il rilievo si accentua, salendo verso l'altopiano etiopico. Dove può beneficiare del tributo dei molti fiumi che l'attraversano (Gesirah), l'immenso paese ( 2,5 milioni di kmq.) si presta alle colture (cotone), ma in complesso vi prevale l'allevamento (bovini, ovini, caproni e cammelli), i cui prodotti già conservano una discreta esportazione. La popolazione ( 7,6 mi lioni di ab.) è formata da genti arabe, camitiche e negre, fanaticamente musulmane. Non mancano grossi centri abitati: Omdurman ( 118.000 ab .), la vecchia capitale mahdista, fronteggia, alla confluenza dei due Nili, Khartum ( 62.000 ab .), la nuova capitale. Sul M. Rosso è Port Sudan ( 50.000 ab .).
Il S. anglo-egiziano è un condominio anglo-egiziano, in realtà dominato dagli interessi britanrici.
Biel.: I. A. Hamilton, The A.-E. S. from Within, Londra 1935; J. Naegeli, S., Thun 1941. Giuseppe Caraci
Evangelizzazione. - I. S. anglo-egiziano. - Nel 1697 fu fondata dalla S. Congr. di Prop. Fide la missione di Akhmim, Fungi e Etiopia sotto il prefetto Francesco Maria da Saleme dei Minori Riformati. Sennaar nel S. fu poi nel sec. xviri il punto di partenza di vari tentativi di missione in Etiopia. Al principio del sec. xviri il p. Damiano da Rivoli O. F. M., nominato nel 1701 prefetto della missione allora eretta di Fezzan, Bornò e Nubia, fece un tentativo di missione nella Nubia che falli. Ulteriori tentativi rimasero pure senza effetto.
Nel 1846 Propaganda eresse il vicariato apost. dell'Africa centrale. Dopo la rinunzia del primo vicario
## Page 903

Sudan - 1) Confini di Stato; 2) confini di colonie; 3) confini di circoscrizione ecclesiastica; 4) ferrovie.
apost. mons. Annetto Casolani, ideatore della missione, il p. Massimiliano Ryllo S. J. fu nominato provicario nel 1847, ma morì dopo l'arrivo a Khartum nel 1848. Il successore Ignazio Knoblecher fondò nel 1851 la prima missione presso i Baria a Gondokoro, dove il sacerdote Angelo Vinco fece il suo viaggio di esplorazione fra le varie tribù equatoriali del Fiume Bianco (1851-52). Quasi tutti i missionari morirono poco dopo l'arrivo in missione e il Knoblecher nel 1854. Il successore provicario Matteo Kirchner trasferì il centro della missione a Schellal presso Assuan in Egitto. I Francescani, subentrati nella missione nel 1861 sotto il provicario Giovanni Reinthaler, morirono presto l'uno dopo l'altro. Nel 1867 Daniele Comboni fondò l'Istituto di Verona per le missioni dell'Africa centrale. Riuscì dal 1873 ad organizzare la missione, erigendo stazioni a Berber, Delen, el-Obeid, dove creò una colonia di negri cristiani. Il Comboni, dal 1877 vicario apost., spirò nel 1881 in Khartum. Nel medesimo anno scoppiò l'insurrezione del Mahdi che distrusse completamente l'opera dei missionari. Soltanto
dopo la sconfitta dei Mahdisti da parte degli Inglesi, mons. Antonio Maria Roveggio dal 1900 poté iniziare la ricostruzione. Il successore Francesco Saverio Geyer fu il principale organizzatore e fondatore delle missioni fra i negri del S. meridionale. Nel 1913 il nome del vicariato apost. dell'Africa centrale fu cambiato in quello di Khartum (v.) da cui ebbero origine varie missioni. ${ }^{\circ}$
Il frutto del lavoro missionario nel S. anglo-egiziano è rappresentato da 77.893 cattolici.
Bibl.: C. Tappi, Cenno'l storico della missione dell' Africa centrale, Torino 1894; M. Grancelli, Mons. Daniele Comboni e le Missioni dell' Africa centrale, Verona 1923; E. Toniolo, The first centenary of the Roman Catholic Mission to Central Africa, 18461946, in Sudan Notes Records, 27 (1948), pp. 99-126; St. Santandrea, F. S. C. J., Bibliografia di studi africani della Missione dell'Africa centrale, Verona 1948, pp. 9-12.
2. S. Francese. - Il 6 ag. del 1868, ad istanza dell'arcivescovo di Algeri, più tardi card. Lavigerie, fu eretta la prefettura apost. di Sahara e S. Due spedizioni di pp. Bianchi, mandate dal Lavigerie per fon-
## Page 904

Suddiacono - Ordinazione del s. Miniatura del Pontificale di Giovanni Vives, vescovo di Vesprim (1498-1500) - Biblioteca Vaticana, cod. Ott. lat. 501, f. 15 f.
dare una missione nel S., non arrivarono alla meta: nel 1875 i pp. Meneret, Paulmier e Bouchard, nel 1881 i pp. Richard, Morat e Pouplard furono trucidati nel deserto. I Padri dello Spirito Santo riuscirono a penetrare nel S. partendo dal Senegal e ad erigere presso i Malinke e i Bambara, non ancora infetti dall'isjlón, le stazioni di Kita e Bangassi (1888) e quella di Kayes (1893); nel 1901 le cedettero ai Padri Bianchi. Nel frattempo i Padri Bianchi poterono entrare nel S., anch'essi partendo dal Senegal, e fissarsi presso varie tribú, come i Bambara, i Mossi, i Gurunsi e i Bobo sia nel S., sia nell'Alto Volta, fondando stazioni missionarie. Nel 1901 Sahara e S., già dal 1891 elevato a vicariato apost., fu diviso : la parte settentrionale, il Sahara, divenne la prefettura apost. di Ghardaia, la parte meridionale ebbe il nome di Sahara nel S. francese. Quest'ultimo vicariato fu nel 1921 diviso in due vicariati : Bamako e Ouagadougou comprendenti il S. francese, l'Alto Volta e la Nigeria francese. Seguirono ulteriori divisioni e distacchi, assegnando all'Alto Volta e alla Nigeria propri distretti missionari. In tal modo il S. francese, propriamente detto, comprende attualmente i seguenti vicariati e prefetture, affidati tutti ai Padri Bianchi: Bamako, eretto nel 1921; Gao, eretto nel 1942; Kayes, eretto nel 1947; Nouna, eretto nel 1947; Ouahigouya, eretto nel 1947 (includendo pure territori dell'Alto Volta); Sikasso, eretto nel 1947. Il numero di cattolici in tutte queste missioni è complessivamente di 27.000 tra ca. 4.000 .000 di ab. Vedi tav. CV.
Bibl.: P. Lesourd, Les Pères Blancs, Parigi 1935, pp. 81-96. Giovanni Rommerskirchen
SUDDIACONO. - E il primo, in linea ascendente, degli Ordini sacri e maggiori. Il termine s. (gr. Ǵ $\pi \sigma \delta \iota \alpha \dot{\kappa} \kappa o v \varsigma$; subminister) indica l'ufficio di ministro di secondo grado, in tutto subordinato al diacono. Sull'indelie sacramentale del su