i argomento relativo all'azione della Società o agli interessi della pace del mondo (artt. 2 e 3), svolgeva la sua attività a norma di un regolamento interno, funzionando attraverso sei commissioni, le quali esaminavano i rapporti e le relazioni degli organi, delle organizzazioni permanenti e di quelle temporanee, proponendo raccomandazioni e risoluzioni sulle quali decideva l'Assemblée sulla base di un rapporto di un relatore generale; 2) il Consiglio, il quale era composto di membri permanenti (rappresentanti di Stati tassativamente indicati, praticamente le grandi Potenze) e di membri non permanenti designati dall'Assemblée. Il numero dei membri delle due categorie varió nel succedersi dello sviluppo della Società, mantenendosi peraltro la duplice categoria, ritenendosi il possesso del seggio permanente giustificato dalle maggiori responsabilità ed oneri nel conseguimento dei fini sociali, da parte delle grandi potenze. Ogni Stato
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membro era rappresentato nel Consiglio da un solo rappresentante e con un solo voto. Gli Stati membri potevano partecipare alle adunanze del Consiglio durante la trattazione degli affari che specialmente li riguardavano, ma senza voto. In via generale (art. 4, n. 4) la competenza del Consiglio veniva determinata specificamente come quella dell'Assemblea (artt. 2 e 4).
Stando alle norme degli artt. 3 e 4 le funzioni dei due organi sono uguali e parallele. Ma esse vanno interpretate in realtà in modo diverso. Quando una espressa disposizione riservava alla competenza del Consiglio determinati provvedimenti, ovvero all'Assemblea, le competenze risultavano discriminate. Quando mancavano norme espresse un primato era riservato alle decisioni dell'Assemblea.
La S. Sede, benche in alcuni casi fosse richiesta anche di collaborazione, non faceva parte e non cercò di far parte della S. delle N., dato anche il carattere prettamente leicista con cui la S. delle N. era sorta e si mantenne fino alla fine.
Stando alla dizione letterale del Patto (art. 2) il segretario generale non è organo della S. delle N. Esso assiste i due organi e partecipa alle loro sedute. Ma nella prassi (secolo) poi in modo espresso nello Statuto delI'O.N.U.) venne riconosciuto come organo sociale. Inoltre esso era a capo del segretariato, stabilito nella sede sociale a Ginevra, che poteva essere peraltro mutata dal Consiglio, e che era suddivisa in numerosi e pletorici uffici.
Organi della S. delle N. erano anche:
a) la Corte permanente di giustizia internazionale (art. 14) stabilita all'Aja, retta da uno statuto ed un regolamento autonomo (v. organizzazione delle nazioni UNITE, II).
b) l'Ufficio internazionale del lavoro (BIT), la cui carta, come si è accennato, fu inserita nell'ultima parte dei trattati di pace (v. organizzazione del lavoro).
IV. Finalita della S. delle N. - Sono indicate nel preambolo del Patto e sono quelle di promuovere la cooperazione internazionale e realizzare la pace e la sicurezza degli Stati, mediante l'impegno di non ricorrere in determinati casi alle armi (e quindi la guerra non era esclusa in modo assoluto e se ne ammetteva la legittimità in determinati casi), lo stabilimento di rapporti palesi, giusti ed onorevoli fra le Nazioni (onde condanna della diplomazia segreta e affermazione di giusti rapporti fra i popoli), il fermo riconoscimento delle regole di diritto internazionale come norme effettive di condotta tra i Governi (onde la necessità di codificare il diritto internazionale, perché divenisse certo), l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili. Per la realizzazione di queste finalità già alcuni principi figuravano, con carattere assoluto o semplicemente programmatico, nel Patto, come la riduzione degli armamenti (art. 8), la tutela contro le aggressioni (art. 10), la condanna della guerra (art. 11), la risoluzione pacifica delle controversie (artt. 12, 13 e 15), le conseguenze delle violazioni di tali principi (art. 16) le controversie con Stati non membri (art. 17), la registrazione ed il sindacato dei trattati internazionali (artt. 18 e 20), il rispetto delle intese regionali (art. 21), l'istituzione dell'assistenza ad altri popoli mediante l'istituto dei mandati (art. 22), un programma di azione sociale ed umanitaria (art. 23), il coordinamento degli istituti internazionali (artt. 24 e 25).
Taluze attribuzioni, rivolte a conservare la pace, venivano attribuite alla S. delle N. dagli stessi trattati (Sarre, Danzica, tutela delle minoranze, ecc.).
V. Organizzazioni della S. delle N. - Per attendere ai vasti compiti istituzionali ed a quelli che rapidamente si vennero aggiungendo a quelli previsti dal Patto, o come sviluppo dei medesimi, la S. delle N. creò una serie di organizzazioni tecniche e di commissioni consultive permanenti (organi ausiliari), sugli ordinamenti e sulle funzioni delle quali ci si limita a ricordare: a) fra le organizzazioni tecniche, quella economica e finanziaria, delle comunicazioni e del transito, dell'igiene; b) fra le commissioni consultive, quella delle questioni militari, navali ed aeree, dei mandati, della cooperazione intellettuale,
della protezione dell'infanzia e della giovinezza, dell'oppio (oltre ad un comitato centrale, ugualmente permanente), ecc. Speciali commissioni consultive di carattere temporaneo venivano istituite di volta in volta, e furono molto numerose. Da ricordare infine taluni organismi amministrativi o esecutivi (alto commissario per Danzica, per i rifugiati, commissione di governo per la Sarre, ecc.) e taluni speciali istituti (cooperazione intellettuale a Parigi, per l'unificazione del diritto privato e per la cinematografia educativa a Roma, ecc.).
Questo complesso di organizzazioni comportava una spesa cospicua e crescente che veniva regolata annualmente attraverso un bilancio approvato dall'assemblea, ripartendo il relativo carico fra i membri.
VI. Nascita, sviluppo e fine della S. delle N. La S. delle N. nacque il 10 genn. 1920 con la messa in vigore del Trattato di Versailles con la grave disillusione per l'assenza degli Stati Uniti d'America, non avendo il Congresso approvato il Trattato, esautorando Wilson che della S. delle N. era stato il massimo fattore. Ma mancavano altri grandi Stati, come la Germania, perché vinta, e l'U.R.S.S., in quanto si perseguiva contro di essa la politica del cordone sanitario, ed essa non aveva interesse a farne parte. Il primo quinquennio di vita fu quindi incerto e difficile, mentre Francia e Gran Bretagna, prendevano il sopravvento nelle direttive della Società. L'ingresso della Germania ( 1926 ) segnò un nuovo alancio ed un grande successo apparve anche il successivo acquisto dell'U.R.S.S. Dal 1926 al 1934 infatti si ha il massimo sviluppo di autorità della S. delle N.; ma dopo le sanzioni adottate contro l'Italia per l'affare etiopico, comincia un rapido periodo di scadimento e di esautoramento, che culmina con lo scoppio del secondo conflitto mondiale, che essa si dimostrò impotente ad evitare. La abbandonarono l'Italia e la Germania, e prima il Costarica, la Spagna ed il Brasile. L'U.R.S.S. ne fu espulsa a seguito dell'aggressione alla Finlandia. Praticamente essa era già del tutto paralizzata nel 1940. Quando pertanto ne fu decretata la fine nel 1947 e fu messa in liquidazione, era già ridotta ad un ricordo. Non si può tuttavia giudicare la sua attività con una sommaria condanna. Essa lavorò in ogni campo, con la tendenza a far molto, anche se talora soltanto sulla carta. Le sue più grandi iniziative, quelle cioè nelle quali si poteva saggiare la sua forza ed il suo ascendente e che erano poi la parte veramente viva delle sue funzioni costituzionali, ebbero un succedersi di insuccessi. Falli la conferenza economica, quella finanziaria, quella della codificazione del diritto internazionale, quella del disarmo, quella dell'arbitrato generale, ecc. Né fu fortunata la sua azione politica, perché se, bene o male, poté liquidare i problemi delle Aland, di Vilna, dell'Alta Slesia, dei confini dell'Albania, di Menzel, ecc., cioè l'azione contro i piccoli Stati, quando colpì i grandi o poté risolvere i problemi in quanto tutti desideravano uscire da situazioni incresciose, come l'incidente di Corfù, ovvero falli miseramente come per la questione della Ca relia orientale, della Finlandia, dell'Etiopia, della guerra cino-nipponica.
Questi insuccessi, che indubbiamente l'esautorarono, fecero dimenticare anche il molto di buono che aveva compiuto.
VII. Eredità della S. delle N. - Quando il secondo conflitto mondiale si andava concludendo con la vittoria delle Nazioni unite non si pensò a far rivivere la S. delle N. Se ne creò una nuova nella Conferenza di S. Francisco (1945). La seconda S. delle N. si chiama Organizzazione per la sicurezza mondiale (O.N.U. [v.]), Malgrado i larghi mutamenti delle norme e dei nomi, rivivono sostanzialmente nell'O.N.U. i vecchi ordinamenti.
BibL.: la produzione della S. delle N. è vastissima. Per una sommaria informazione sulla sua struttura e attività v. Petit manuel de la Société des Nations, pubblicato annualmente a Ginevra. Notizie più diffuse si possono trovare nella pubblicazione annuale L'année de la Société des Nations. Sempre a scopo informativo, cf. T. Castellani, La Lega della Nazioni, in Nuova Autolouia, 197 (1918. 7), pp. 48-59; T. de la Brière, La Société des Nations, Parigi 1918; anon., I fini e l'organizzazione della S. delle N., Roma 1923; Iones and Sherman, The League
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of Nations, Londra 1927; C. Baldoni, La S. delle N., I, Padova 1936; A. C. De Breysha Vauthier, La Société des Nations centre d'études et source d'informations, Parigi 1937.
Amedeo Giannini
SOCIETÀ DEL RITIRO CRISTIANO (NIMEs). - Fondata nel 1789 nella diocesi di Besançon, come società senza voti, dal ven. Antonio Silvestro Receveur.
Approvata dalla S. Sede il 23 luglio 1912, fu elevata a congregazione religiosa con voti pubblici ed ebbe la prima approvazione delle Costituzioni nel 1929, la definitiva nel 1937. Al presente le suore sono 325 in 15 case. Hanno come scopo speciale l'esercizio delle opere di carità spirituale nel promuovere la cristiana educazione della gioventù e l'opera dei ritiri per giornate di raccoglimento ed esercizi spirituali.
Bibl.: Arch. della S. Congr. dei Religiosi, B. 7.
Agostino Pugliese
SOCIETÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ (Dame del Sacro Cuore [Roma]). - Sorse ad Amiens all'inizio del sec. xviri, ma presto la Casa generalizia, che attualmente è a Roma, fu fissata a Parigi. Ne fu fondatrice e prima superiora generale santa Maddalena Sofia Barat.
Approvata da Leone XII il 22 dic. 1826 con la bolla In supremo, ebbe le Costituzioni un po' modificate il 23 maggio 1851 , le quali, concordate con il Codice, furono definitivamente approvate nel 1928. Scopo dell'istituzione è di educare le giovanette di condizione agiata e di promuovere l'insegnamento elementare gratuito delle fanciulle del popolo. Le suore si occupano pure dell'Opera dei ritiri per le persone del mondo e di altre opere di carità spirituale e materiale. Al presente sono 6519 con 192 case.
Bibl.: Arch. della S. Congr. dei Religiosi, R. I.; anon., Vita della b. Maddalena Sofia Barat, Firenze 1908; anon., Educatrice modello e apostolo del S. Cuore, ivi 1935; L. Bernard, La b. Filippina Duchesne, Roma 1940.
Agostino Pugliese
SOCIETÀ e DEPUTAZIONI DI STORIA PATRIA. - Istituzioni culturali che hanno per fine soprattutto le ricerche e la pubblicazione di fonti storiche relative al territorio della rispettiva circoscrizione, con limiti cronologici compresi prevalentemente nel periodo medievale.
La prima del genere sorse a Torino, ove fu costituita da Carlo Alberto, con regio brevetto del 20 apr. 1833, con il compito di provvedere alla "pubblicazione di una collezione di opere inedite o rare, appartenenti alla nostra storia, e di un codice diplomatico dei nostri Stati e la cui sfera d'azione doveva più tardi essere estesa da Vittorio Emanuele II, con R. D. 21 febbr. 1860, alle province lombarde da poco annesse al Regno di Sardegna. Ad essa fecero seguito, per opera di L. C. Farini, dittatore delle Romagne, le tre D. per le province parmensi, modenesi e di Romagna, fondate nel 1859, quella per la Toscana e l'Umbria (1862), la quale, dopo aver allargato la sua giurisdizione sulle Marche (1863), diede vita alla D. per le Marche nel 1890 e nel 1896 alla D. per l'Umbria. In successione di tempo si ebbero, poi, la D. veneta (1874), la S. romana di s. p. (1876), la D. comunale di s. p. di Ferrara (1883), la S. storica abruzzese (1888), trasformatasi nel 1910 in D. di s. p. per gli Abruzzi, la Commissione senese di s. p. (1894), la Commissione provinciale di archeologia e s. p. di Bari (1894), la S. storica friulana (1911), trasformata nel 1918 in D. di s. p. per il Friuli, la D. siciliana (1924) e la D. per Malta (1934).
Per il coordinamento delle ricerche storiche e dei metodi di lavoro, affinché l'attività di ogni istituto storico potesse svolgersi con indirizzo unitario, dopo gli infruttuosi tentativi fatti dapprima in diversi congressi storici, quindi con la creazione dell'Istituto storico italiano, fu infine istituita, con R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1226, una Giunta centrale per gli studi storici, da cui vennero a dipendere le singole istituzioni, provvedendosi in seguito, con successivo R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1176, alla trasformazione delle antiche società storiche regionali in
D., che furono in pari tempo tutte sottoposte ad un unico regolamento. Ne risultarono cosi 17 D., una per ciascuna regione d'Italia (comprese Malta e Rodi), che vennero considerate quali organi periferici della suddetta Giunta centrale (art. 1). Fornite di personalità giuridica, le varie D. si composterano di tre categorie di persone (deputati corrispondenti e soci) ed erano rette da Consigli direttivi formati da un presidente, un vicepresidente e due deputati (artt. 4-5), nominati dal capo dello Stato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, sentito il parere della Giunta per gli organi direttivi e della stessa D. per i deputati tutti, bastando, invece, per i corrispondenti, che venivano designati dalle rispettive D., il semplice assenso del ministro; i soci, poi, erano ammessi, senza limite di numero, su giudizio degli organi direttivi. Ciascuna D. poteva avere inoltre alcune sezioni (con sede generalmente nei capoluoghi di provincia), svolgenti una attività analoga a quella della D. da cui dipendevano (art. 20) e rette da un Direttorio composto di un presidente e di due deputati (art. 18).
Ad un ulteriore riordinamento delle istituzioni storiche italiane è stato provveduto qualche anno fa con il D. L. del Capo provvisorio dello Stato 24 genn. 1947, n. 345 , in forza del quale, abrogata la legge De Vecchi del 1935, son tornate a rivivere tutte le D. e S. storiche riconosciute dallo Stato prima del 28 ott. 1922, cui è stata restituita la più completa autonomia giuridica ed amministrativa; han seguitato tuttavia a sussistere, accanto alle antiche, le giovani D. per le Puglie, la Calabria, la Lucania e la Sardegna, istituite nel 1935.
L'attività di ogni singola S. e D. di s. p. si estrinseca attraverso la pubblicazione periodica di Atti e memorie, Archivi storici, Bollettini, Miscellanee, ecc. Si riporta qui un elenco sommario delle principali (la cifra tra parentesi indica l'anno iniziale): Torino: Historiae patriae monumento (1836); Biblioteca storica italiana (1884); Miscellanea di storia italiana (1862); Biblioteca di storia italiana recente (1907). Romagna: Atti e memorie (1862). Liguria: Atti della S. Ligure di s. p. (1858); Rivista di studi liguri (1934). Sardegna: Archivio storico sardo (1905). Marche: Atti e memorie (1895); Fonti per la storia delle Marche (1896). Province modenesi : Atti e memorie (1862). Province parmensi : Archivio storico per le province parmensi (1892). Puglie : Yapigia (1930). Ferrara: Atti e memorie (1889). Roma: Archivio della S. romana di s. p. (1878). Toscana: Archivio storico italiano (fondato da G. P. Viesseux nel 1842); Documenti di storia italiana (1867); Biblioteca storica toscana (1923). Veneto: Miscellanea di storia veneta (1881); Monumenti storici (1876). Friuli : Memorie storiche foragialiesi (1905). Napoli: Archivio storico per le province napoletane (1876). Sicilia: Archivio storico siciliano (1873).
Bibl., A. Monno, L'aperto cinquantenario della R. D. di s. p. di Torino, Torino 1884 (1833-83); G. Occioni-Bonaffone, La R. D. veneta di s. p., nel primo trentennio dalla sua fondaz. 1873-1902, Venezia 1902; [A. Sarbell], Il primo cinquantennio della R. D. di s. p. per le prov. di Romagna (1880-1910), Bologna 1916; A. Panella, Gli studi stor. in Toscana nel ser. XIX e l'opera cinquantenaria della R. D. di s. p., ivi 1916; E. Dervieux, L'opera cinquantenaria della R. D. di s. p. di Torino, Torino 1935 (18831935); G. Biscottini, Il nuovo ordinamento dei centri di ricerca storica, in Accademia e biblist. d'Italia, 9 (1935), pp. 489-503; G. M. Monti, La R. D. di s. p. per le Puglie, Bari 1936; anon., L'ultima venticinquennio della R. D. di s. p. per le province di Romagna (1910-33), Bologna 1937.
Niccolò Del Be
SOCIETÀ DI MARIA (Marianisti). - Congregazione religiosa fondata nel 1817 a Bordeaux da G. G. Chaminade (v.).
I sette primi membri dell'Istituto : due chierici, tre laici insegnanti e due artigiani, ammessi alla professione dei voti il 2 ott. 1817 , le diedero sin dalle origini una nota di originalità e novità, perché chierici e laici sono religiosi allo stesso titolo, con gli stessi voti, gli stessi diritti passivi e attivi, salvo alcune cariche riservate ai sacerdoti. Emanazione della Congregazione della Maddalena di Bordeaux, fondata dallo stesso Chaminade nel 1801, fa nuova istituzione si ispira ai medesimi criteri con una coordinata collaborazione tra sacerdoti e laici
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(per cortesia del Superiore del Seminario delle Missioni Estere)

(per cortesia del Superiore del Seminario delle Missioni Estere)
In alto: SEMINARIO PER LE MISSIONI ESTERE. Casa Madre - Parigi.
In basso: SEMINARIO PER LE MISSIONI ESTERE. Studentato - Bièvres.
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(fot. Segreteria Capitolo Superiore - Torino)
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nelle molteplici opere dell'apostolato moderno. Con il voto di stabilita i Marianisti si consacrano irrevocabilmente alla Madonna, ed a ricordo di questa consacrazione portano un anello d'oro all'analiare destro.
Dal 1817 al 1830 furono aperti collegi e scuole popolari a Bordeaux e in varie città della Francia, ma proposito del fondatore erano le Scuole Normali per la formazione di maestri cristiani. Due se ne aprirono a S. Remigio e a Besançon, soppresse nei moti del 1830.
Con il 1835 si ininio un promettente sviluppo in Francia e nei paesi d'Europa, ed oggi la S. di M. è presente in Francia, Belgio, Svizzera, Austria, Germania, Italia, Spagna, Africa, Stati Uniti, Canada, Isole del Pacifico, Cina e Giappone con 2525 religiosi professi e 158 case distribuite in 12 province. I "postulanti" sono 918, i novizi 189, gli scolastici 360, i seminariati 73 . Il decreto di lode è del 1839, quello di approvazione dell'Istituto e delle Costituzioni del 1865; l'approvazione definitiva delle Costituzioni è del 1891. La Casa generalizia è a Roma.
Bibl.: H. J. Simler, G.-J. Chaminade, fondat, de la Soc. de Marie, Parigi 1901: H. Rousscau, Le réveil religieux au lendemain du Concordat et G.-J. Chaminade, ivi 1913: G. Goyau, Chaminade, fondat, des Maristes, son action religieuse et scolaire, ivi 1914: L. Gaudiou, La Soc. de Marie, ivi 1920: P. Broutin, La modernité de G.-J. Chaminade, in Nouv. rev. thèul., 65 (1938), pp. 413-36.

(per cartezza del p. C. M. Bovella) Società di Maria (Maristi) - Rittatto del fondatore, p. Giovanni Claudio Colin (1790-1872).
Eugenio Scherer
SOCIETÀ DI MARIA (Maristi). - Congregazione religiosa fondata a Belley dal ven. Jean-Claude Colin (v.) il 22 giugno 1825 per l'opera delle missioni parroccitiali, a ciò incoraggiato da papa Pio VII, che il 25 genn. 1822 ne aveva preventivamente lodato il progetto.
Superate non poche difficoltà per divergenze con il suo vescovo mons. Devie, che desiderava fare della S. di M. una congregazione diocesana, ottenne l'approvazione definitiva con il breve Omnim gentium di Gregorio XVI, del 21 apr. 1836. La Congregazione si consacrò, fin dalle origini, all'educazione cristiana della gioventù nei collegi, alla predicazione nelle campagne e alle missioni nell'Oceania occidentale, comprendente più di 300 isole. Sotto la direzione del fondatore ( 1836 1854) e dei suoi successori, la Congregazione andò sviluppando le sue opere in quasi tutte le nazioni civili, assumendo la direzione di seminari, fondando collegi, residenze di predicatori, centri di studi, sprendo cappelle e parrocchie e curando lebbrosari nelle missioni. Attualmente (1952) conta 1738 religiosi professi, fra cui un arcivescovo e 9 vescovi, con 307 case e stazioni missionarie. Le missioni, iniziate nelle Isole Wallis e Futuna e nella Nuova Zelanda, sono costituite in 8 vicariati apost.: Tonga, Samoa, Wallis e Futuna, Nuova Caledonia, Nuove Ebridi, Salomone meridionali, Salomone settentrionali e Figi. La Casa generalizia è a Roma.
Bibl.: P. Mayet, Le très réu. père Colin, Lione 1895: L. Falletti, Il van. p. G. Colin, Roma 1913; P. De Salinis, Marites et missionnaires, Parigi 1927.
Cesare Modesto Bertola
SOCIETÀ DI MARIA RIPARATRICE. - Istituto religioso fondato a Parigi nel 1855 dalla serva di Dio Maria di Gesù (Emilia d'Oultremont) sotto la guida del gesuita p. Adolfo Petit.
Il 24 giugno 1864 fu dato il decreto di lode e il 10 marzo 1873 quello di approvazione dell'Istituto e delle Costituzioni. Scopo della Società è la riparazione: riparare nelle anime e per le anime che offendono il Signore. Alla vita contemplativa le religione uniscono quella attiva e nelle loro cappelle è esposto durante il giorno il S.mo Sacramento. Nei luoghi di missione hanno anche scuole elementari, orfanotrofi, dispensari ecc. Ad Estebbe (Uganda) si dedicano alla formazione di suore indigene ed hanno istituita la Congregazione delle suore africane di Maria Riparatrice, eretta canonicamente nel 1948. Attualmente la Società è presente in molti paesi d'Europa, in Asia, in Africa ed in America con oltre 2500 suore in 80 case.
Bibl.: V. Delaporte, La Société de Marie Réparatrice, Parigi 1901: S. Rit. Congr., Inquisitio Sect. Historicae in Causa S. D. Mariae a Jesu d'Oultremont, Città del Vaticano 1940.
Silverio Mattei
SOCIETÀ DI SAN COLOMBANO PER LE MISSIONI CINESI. - E stata fondata dal rev. Edoardo Galvin e dal p. Blowick nel 1918 a Dalgan Park (Irlanda).
Ha lo scopo di inviare missionari in Cina. Le Costituzioni furono approvate temporaneamente il 15 giugno 1925 da Propaganda e definitivamente il 14 marzo 1932. La Società ha missioni in Cina, Corea, Giappone, Isole Filippine. I membri superano i 750.
Bibl.: St. Columban's 30 Years ago, in The Far East, 1930. genn. p. 17, febbr. p. 17, marzo p. 17, apr. p. 17, maggio p. 20.
Saverio Paventi
SOCIETÀ DI SAN GIUSEPPE DI MILL HILL PER LE MISSIONI ESTERE. - Fu iniziata il 19 marzo 1866 da Herbert Vaughan (v.) a Mill Hill presso Londra, con lo scopo di preparare sacerdoti per le missioni.
I primi missionari partirono il 17 nov. 1871. E una Società senza voti, i cui membri sono legati da giuramento e si dedicano alle missioni estere. Ebbe il decreto di lode il 28 genn. 1897, fu approvata definitivamente il 22 apr. 1908. Le Costituzioni furono modificate il 20 maggio 1935 .
Bibl.: M. E. Herbert, A short history and origin and progress of St. Joseph's Society of the Sacred Heart for foreign Missions and of the foreign Missionary College at Mill Hill, Londra 1901.
Saverio Paventi
## SOCIETÀ MISSIONARIE PROTESTANTI :
## v. PROTESTANTESIMO.
SOCIETÀ PER LE MISSIONI ESTERE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA (di Marvignoll). - Fondata il 27 apr. 1911 dall'episcopato degli Stati Uniti d'America ed autorizzata dal b. Pio X il 29 giugno del medesimo anno.
Confondatori furono il p. Giacomo A. Walsh (18671936), che divenne poi vescovo titolare di Sion e primo superiore generale della Società, ed il p. Tommaso F. Price (1860-1919), che iniziarono l'opera ad Hawthorne (Nuova York) ed il 18 sett. 1912 passarono ad Ossining (Nuova York), che chiamarono Maryknoll.
La S. ebbe il decreto di lode il 13 luglio 1915. Nel 1917 partirono i primi missionari per la Cina. Ora i missionari si trovano in Africa, Cina, Giappone, Corea, Filippine, Bolivia, Cile, Perù. Le Costituzioni sono state approvate definitivamente il 7 maggio 1939. I membri sono 477 sacerdoti, 81 chierici, 86 fratelli.
Bibl.: G. C. Powers, The Maryknoll Movement, Maryknoll (Nuova York) 1920.
Giorgio Federico Heintzmann
SOCIETÀ PER LE MISSIONI ESTERE DI
PARIGI. - E il più antico Istituto esclusivamente missionario, fondato nel 1660 dai primi vicari apost. dell'Asia orientale, Francesco Pallu (v.) e Pietro Lambert de la Motte, ed approvato da Propaganda l'1 ag. 1864.
Fin dalla fondazione fu incaricato delle missioni del Siam, Tonchino, Cocincina, Cina occidentale e meridio-
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nale; nel 1776 ad esso fu affidata anche la missione malabarese nell'India, nel 1831 quella della Corea e Giappone; nel 1841 quella di Malacca; nel 1848 quella della Manciuria; nel 1855 quella della Birmania.
Il fine speciale della Società è l'apostolato tra gli infedeli. Essa è una Società, senza voti, di sacerdoti secolari, i quali non possono accettare nessun incarico in Europa, se prima non siano stati almeno cinque anni in missione. Dalla sua fondazione la Società ha avuto 120 missionari massacrati, di cui 16 già beatificati. Nel 1952 contava 950 membri, che avevano emesso il + bon propos + , equivalente al giuramento delle altre società; 140 seminaristi nei due Seminari di filosofia e teologia, ed un centinaio di ragazzi nel Seminario minore. Nello stesso anno la Società lavorava in 28 missioni, situate in Corea, Manciuria, Cina, Vietnam, Cambogia, Laos, Siam, Malacca, Birmania, India. I suoi missionari, inoltre, lavorano sotto la direzione dei vescovi indigeni in altre nove missioni del Giappone, Cina, Vietnam, India. Negli ultimi venticinque anni ha ceduto al clero indigeno quindici missioni in Giappone, Corea, Manciuria, Cina, Vietnam, Siam, India.
Le 37 missioni affidate alla Società hanno una superficie di kmq. 3.133 .000 con una popolazione di 182 milioni di ab., di cui 1.784 .000 cattolici. - Vedi tav. LV.
Biel.: A. Launay, Hist. génér. de la Soc. des Missions Etrangères, 3 voll., Parigi 1894; id., La Soc. des Missions Etrangères, ivi 1923; G. Goyau, Les prêtres des Missions Etrangères, ivi 1922. Antonio Anoge
SOCIETÀ PER LE MISSIONI ESTERE DI QUÉBEC. - E stata fondata il 2 febbr. 1921 dall'episcopato della provincia di Québec.
E una Società senza voti con lo scopo di inviare i suoi membri in missione. Il 25 luglio 1929 Propaganda ne approvò le Costituzioni per sette anni. Nel Capitolo generale del 1948 in esse furono introdotte molte modifiche, approvate da Propaganda l'8 giugno 1949. Conta attualmente 152 sacerdoti ed ha missioni in Manciuria, Giappone, Isole Filippine e Cuba.
Biel.: Annuaire de la Sociéte des Missions etrangères, Montréal 1951. Saverio Paventi
SOCIETÀ PER LE MISSIONI ESTERE DI SCARBORO. - Ebbe origine nel 1918 nella diocesi di Ottawa (U. S. A.) per opera del missionario Giovanni Maria Fraser.
Trasferita nel 1921 a Scarboro nella diocesi di Toronto, fu eretta canonicamente il 29 nov. 1924. Le Costituzioni furono approvate temporaneamente nel 1925 e l'11 giugno 1940 definitivamente. E una società senza voti con lo scopo di inviare i membri in missione.
Saverio Paventi
## SOCIETÀ PORTOGHESE PER LE MISSIONI CATTOLICHE. - Il fine specifico è l'assistenza religiosa e l'evangelizzazione nelle diocesi portoghesi d'ottremare, e anche in altre regioni missionarie alle quali possa estendere la sua azione.
Fu fondata per espresso desiderio e intervento della S. Sede (cf. Segreteria di Stato di S. S., prot. 3207/1930; AAS, 25 [1933], pp. 150-51; 32 [1940], pp. 249-70). Dipende dalla S. Congregazione per gli Affari ecclesiastici straordinari. Le Costituzioni furono redatte e pubblicate in Roma dalla Tip. Poliglotta Vaticana nel 1930. Nel 1932, dopo l'anno regolamentare di prova i primi membri emisero il giuramento, prescritto dalle Costituzioni. La S. ha in Portogallo tre case di formazione: Tomar, Gernache do Bonjardin e Cucujães (dove risiede la Direzione generale). Membri (genn. 1952) : giurati 75 (dei quali 41 sacerdoti); novizi 13; aspiranti (ginnasio e liceo) 205. Conta 28 missionari in Africa, nel Mozambico (diocesi di Nampula e di Lourenço Marques). E ufficialmente riconosciuta dal governo portoghese (cf. Diario do Governo, 16 maggio 1941). Ha varie pubblicazioni di propaganda missionaria.
Domenico Marques Vaz
SOCIETÀ PROIBITE (SÉTE). - Sono per loro natura s. p. quelle che si propongono uno scopo illecito, o che, pur perseguendo un fine buono, intendono raggiungerlo con mezzi disonesti. Esse perciò restano illecite di qualunque natura siano: religiosa, politica, umanitaria, di divulgazione scientifica, commerciale ecc.
SéTE E LEGISLAZIONE ECCLESIATICA. - Il nome deriva direttamente dal latino classico secta, etimologicamente da sequor e in origine aveva il senso di una separazione, di una segregazione per aderire ad un assieme di principi e di massime particolari sia in campo politico (partito, fazione), sia in campo filosofico (scuola, setta). Gli autori classici non dànno mai alla parola un senso dispregiativo. La Volgata l'adopera per indicare una tendenza religiosa; solo un po' più tardi l'epistola ai Galati ( 5,10 ) e la seconda di s. Pietro ( 4,1 ) gli annotono un significato peggiorativo ed è appunto sotto questo aspetto che fu adoperata nel comune linguaggio ecclesiastico. La caratteristica fondamentale della sétta è di essere in opposizione all'universalità della Chiesa cattolica e di costituire un gruppo religioso a parte con pretesa, per lo più, di superiorità morale. Il termine ha una comprensione più estesa e più generica di eresia e scisma, poiché può verificare l'una e l'altra, in quanto nega qualche verità della Chiesa di Cristo o ne afferma altre opposte, e in quanto si oppone all'unità della Chiesa.
Da ea, due secoli, e definitivamente con il CIC, il termine è passato dal campo teologico a quello giuridico, per quanto derivato. Perciò oggi, nel linguaggio canonistico, con il nome di setta si intendono quelle s. che operano contro la Chiesa o il potere civile. Quindi perché vi sia setta agli effetti morali e giuridici, si richiede: 1) che vi sia vera e propria setta, poco importa quale sia la sua denominazione, né che vi sia o no il segreto o il giuramento di mantenerlo; 2) che, o per suo istituto, o di fatto, nell'applicazione dei mezzi (anche per fine filantropico), si verifichi macchinazione contro la Chiesa o il legittimo potere civile. Si ha macchinazione quando l'attività è veramente data opera ribelle o sovversiva contro: a) la Chiesa; cioè contro la dottrina, l'autorità, i poteri, la costituzione, i diritti, i privilegi della Chiesa; o contro le persone ecclesiastiche in quanto tali; b) contro il legittimo potere civile (se il potere non fosse legittimo, sarebbe privo del diritto di comandare, e i sudditi non avrebbero l'obbligo di obbedire). Cosi quando una s. ha come fine, almeno di fatto, di scardinare il principio di autorità sociale in se stesso, anche solo con attività culturale, è contro il potere civile. Quando il tentativo di mutare la forma istituzionale è fatto in maniera legittima con esclusione di violenza e di respirazione contro il potere stabilito, non si ha vera macchinazione.
Sono state condannate espressamente dalla Chiesa la massoneria (v.) e sètte consimili, la carboneria (v.), le sètte dei Peniani, una setta americana ed irlandese (decreto del S. Uffizio del 12 genn. 1870); le tre sètte americane degli operai : 1) Odd fellows; 2) Sons of temperance; 3) Knights of Pyethia's (decr. del S. Uffizio del 20 ag. 1894); la società Independent order of good templars o Guttempler-Orden (decr. del S. Uffizio del 19 ag. 1893); le associazioni, il cui fine è quello di cremare cadaveri (decr. del S. Uffizio del 19 maggio 1886); le società teosofiche; le sètte Y.M.C.A. $=$ Young men Christian Association per gli uomini e Y.W.C.A. $=$ Young women Christian Association per le donne (decr. del S. Uffizio del 5 nov. 1920: AAS, 12 [1920], p. 595); le sètte ateistiche (encicl. Divini Redemptoris, AAS, 29 [1937], p. 76 sgg.). Le società nichilistiche, anarchiche, pancotistiane sono condannate per la loro stessa natura. Una setta che ha fatto molto parlare di sé è quella sviluppatasi dal 1865 in poi negli Stati Uniti del Nord e tuttora sussistenti sopranocminata Ku-Klux-Klan (v.). Ora la Chiesa ha condannato espressamente il comunismo ([v.], 28-30 luglio 1949) e quelle fazioni del socialismo che favoriscono il comunismo stesso.
Per il Rotary Club, v. la relativa voce. Per gli eretici e scismatici, v. ERESIA; SCIEMA.
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Società Salesiana di San Giovanni Bosco - Veduta aerea del complesso edilizio della Casa Generabia prima del 1938. I fabbricati circostanti sono stati abbassati di tono - Torino.
Contro le sette il can. 2335 sancisce: chi si ascrive alla massoneria o altra setta che trama contro la Chiesa o contro il potere civile, incorre ipso facto la scomunica riservata simpliciter alla Sede Apostolica.
L'antico diritto comminava la censura anche contro i favoreggiatov e coloro che non denunciavano i capi. Il CIC non fa più menzione di questi casi, che perciò vanno considerati non oggetto di censure. Chi in buona fede ha dato il nome ad una setta, colpita da censura, non incorre la scomunica se non quando lo viene a sapere e non intende togliersi; se però non lo potesse fare senza grave incomodo e evasato dalla scomunica, purché abbia l'intenzione di farlo non appena potrà.
L'appartenenza ad una setta acattolica (con questo nome, si comprendono tutte le chiese o chiesucole eretiche o scismatiche e le sette steistiche, comunisti ateisti militanti) costituisce in ordine al Matrimonio un impedimento mixtae religionis (cf. can. 1060 sgg., CIC, Comm. Interpr. Codic., 30 giugno 1934 : AAS, 26 [1934], p. 494 sgg. e v. MISTA RELIGIONE).
Gli aderenti a sette eretiche, scismatiche, massoniche o a società proibite dello stesso genere sono esclusi dalla sepoltura ecclesiastica (can. 1240 § 1, n. 1), non possono essere ammessi al noviziato (can. 542, n. 1) o in associazioni pie (can. 693 § 1), perdono il diritto alla transmissibilità in proprio favore del diritto di patronato personale (can. 1453 § 1) e in caso di patronato reale questo rimane sospeso (can. 1453 § 3); sono ipso facto infami (can. 2314 § 1, n. 3) e scomunicati con scomunica speciali modo riservata, se si tratta di setta acattolica (can. 2314 §§ 1 e 2), simpliciter riservata, se si tratta di setta massonica o simile (can. 2335). I chierici inoltre, con l'aderire ad una setta acattolica, perdono ipso facto l'ufficio (cann. 188, n. 4 e 2314 § 1 n. 3) e dopo l'ammonizione devono essere degradati; se aderiscono a sette massoniche o simili devono essere denunciati al S. Uffizio e inoltre devono essere sospesi e privati di benefici, uffici, dignità, pensioni o incarichi che abbiano nella Chiesa; se religiosi, devono essere privati di voce attiva e passiva e colpiti di altre pene costituzionali (can. 2336).
Bibl.: G. A. Moehler, La Simbolica, Carmagnola 1852; G. Murray, Absolutio from the excommunication incurred by masons, in The banal, and post. rev., 22 (1922), pp. 1229-32; anon., Rotary Club e masson., in Civ. catt, 1928, II, pp. 481-89; 1928, III, pp. 91-125; I. Glaser, Sind Bibelforscher excommuniziert, in Theol. prakt. Quartalschr., 83 (1930), pp. 807-12; I. Teodori, Secta massonica, in Apollinaris, 4 (1931), pp. 579-82; Ph. Maruto, De sectae athnisticas adscriptis, in Comm. pro religionis, 15 (1934), pp. 337-46; e in genere gli autori di morale e di diritto nel de poenis, de censuris. V. inoltre sotto questa: stASsOMSMIA: SCIMMA.
Elio Degano
## SOCIETÀ RELIGIOSA: v. religione.
SOCIETÀ SACERDOTALE della SANTA CROCE ed «OPUS DEI». - E il primo Istituto secolare di diritto pontificio, approvato secondo le norme della cost. Provida Mater Ecclesia del 2 febbr. 1947, e si compone di persone di ogni classe, uomini e donne,
Maria Escrivá de Balaguer. Il decreto di lode da parte della S. Sede è del 24 febbr. 1947 e quello di approvazione definitiva del 16 giugno 1950. I soci dell'O. D. non sono religiosi, non hanno vita comune, non voti pubblici, non abito speciale : emettono solo voti privati che nell'Istituto hanno effetti giuridici. I chiamati al sacerdozio "estono l'abito ecclesiastico nel ricevere gli Ordini sacri, quando già hanno compiuto gli studi teologici ed hanno conseguito gradi accademici. Attualmente l'Istituto è diffuso in numerose nazioni d'Europa, d'Africa e d'America con un rilevante numero di iscritti.
Bibl.: J. Escrivá de Balaguer, Societas sacerdotalis S. Crucis et Opus Dei, Roma 1948; id., La Constitución apost. - Procida Mater Ecclesia - 3 el G. D., in 1949. Alvaro Del Portillo
## SOCIETÀ SALESIANA DI SAN GIOVANNI
BOSCO. - E tra le maggiori Congregazioni religiose moderne che hanno per fine l'educazione cristiana della gioventù dei ceti medi e popolari, in scuole elementari, medie, ginnasiali e liceali; in istituti di arti e mestieri, con scuole tecniche ed industriali; in oratori festivi parrocchiali e interparrocchiali; e nelle missioni. Ne fu fondatore s. Giovanni Bosco (v.) il quale diede inizio all'opera in Torino l'8 dic. 1841, carochizzando nella chiesa di S. Francesco d'Assisi un povero garzone muratore della vallata della Sesia.
Ispirandosi alle tradizioni milanesi di s. Carlo, ma con criteri propri, ideò prima l'Oratorio festivo, poi l'Ospizio e le scuole professionali, quindi il Collegio, mettendo alla base di tutta la sua molteplice azione educativa il cosiddetto " sistema preventivo ", che si fonda sulla pratica della cecità, della ragione e del timor di Dio. Farsi amare per farsi temere, fu il cardine della sua pedagogia. Prima stabile sede della sua opera fu una povera tettoia in Torino - Valdocco - dove attualmente è l'oratorio di S. Francesco di Sales, Casa-madre della S. S., con numerosi corpi di fabbrica, e il grandioso e ampliato santuario di Maria Ausiliatrice. Quivi, con 17 membri, scelti fra gli alunni rimasti a coadiuvarlo, d. Bosco fondava nel 1859 la S. S. Il papa Pio IX, che aveva incoraggiato l'opera, il 23 luglio 1864 le concedeva il decreto di lode; il $1^{\circ}$ marzo 1868 le dava la definitiva approvazione apostolica e il 3 apr. 1874 ne sanciva le regole. Dopo la morte del fondatore, che l'aveva diffusa in Italia, Francia, Spagna e in vari paesi dell'America meridionale, la S. S. continuò a svilupparsi rapidamente sotto il governo dei successori: il servo di Dio d. Michele Rua (m. nel 1910), d. Paolo Albera (m. nel 1921), il servo di Dio d. Filippo Rinaldi (m. nel 1931) e d. Pietro Ricaldone (m. nel 1951).
Ha dato alla Chiesa due cardinali e 57 tra arcivescovi e vescovi. Al presente conta 16.364 soci, e cioè : 7274 sacerdoti, 5661 chierici e 3429 condiutori (laci). Le fondazioni sono 1076 così distribuite : 531 in Europa, 383 in America, 129 in Asia, 26 in Africa, 7 in Oceania. Esse comprendono le opere seguenti : 576 oratori festivi o quotidiani; con scuole serali, doposcuola, casse di mutuo
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(194. Soptatorio Capitolo Bagnore - Torino)
Società Salesiana di San Giovanni Bosco - Istituto arti grafiche - Berraridi Semeria - presso la Casa natia di d. Bosco - Colle Don Bosco.
soccorso o di risparmio, sezioni di esploratori, società ginnico-sporlive, associazioni di musica vocale e strumentale, drammatiche ecc.; 12 I ospizi per studenti poveri, artigiani, orfani ed agricoltori, con 640 scuole professionali di arti e mestieri, e 92 colonie agricole; 259 tra collegi, pensionati e semicorvitti, per studenti primari e secondari, con scuole annesse; e cioè: 521 scuole elementari, 385 medie e ginnasiali, 127 liceali, 16 magistrali e 76 tecniche e industriali; 160 case per la formazione del personale salesiano e missionario, e cioè: 67 per aspiranti, compresa l'opera di Maria Ausiliatrice per le vocazioni ecclesiastiche tardive, 43 per novizi, 39 per studenti di filosofia e 25 per studenti di teologia.
I centri missionari della S. S. sono 73, di cui i principali si trovano nella Patagonia e Terra del Fuoco, nel Paraguar, nel Brasile, nell'Equatore, nel Congo Belga, nell'India, nel Siam, nella Cina, nel Giappone e nel vicino Oriente. In Colombia la S. S. ha cura di vari lebbrosari. Inoltre essa provvede a 348 parrocchie, a 202 chiese pubbliche, esclusi gli oratori semipubblici per gli alunni interni; ha 40 centri per l'assistenza ad emigranti, di cui 28 per italiani; cura la diffusione della buona stampa con la pubblicazione di 627 periodici vari. Il numero attuale dei giovani affidati alle cure della S. S. ascende a 432.046 , compresi i 134 sordomuti istruiti con i sistemi più moderni nella casa di Napoli-Tarsia.
Caratteristica l'organizzazione degli ex-allievi, riuniti in federazione internazionale con sede a Torino.
Le Opere della S. S. si mantengono e prosperano grazie all'appoggio caritatevole e generoso dei cooperatori salesiani, istituiti da s. Giovanni Bosco nel 1876, e formanti una specie di Terz'ordine esteso a tutto il mondo, e arricchito dalla S. Sede di molti favori spirituali. Loro organo ufficiale è il Bollettino salesiano, che si stampa in 17 lingue con una tiratura di 576.500 copie.
La S., dopo quelle del fondatore e di s. Maria Mazzarello, ha in corso tredici altre cause di beatificazione e canonizzazione, tra cui quelle del b. Domenico Savio, e di un folto gruppo di martiri della Spagna. - Vedi tav. LVI. BibL.: E. Coria, Annali della S. S., 3 voll., Torino 1941-46.
Luigi Castano
SOCIETÀ SENZA VOTI PUBBLICI. - I. Nozione. - Sono cosi definite dal CIC al can. $637 \$ 1$ : «Società di uomini o di donne, nelle quali i sodali imitano il tenor di vita dei religiosi, vivendo in comune sotto il regime dei superiori secondo costituzioni approvate, ma non sono legati dai soliti tre voti pubblici ", vale a dire di povertà, castità e abbedienza. In sostanza, dunque, tali s. sono caratterizzate da quattro elementi positivi : la vita comune, il governo gerarchico, le costituzioni approvate, e lo studio d'imitazione dei religiosi nella ricerca della perfezione evangelica.
Manca loro una nota essenziale allo stato religioso canonico : i voti pubblici, cioè ricevuti dal legittimo superiore in nome della Chiesa (can. 1308 \$ 1) e come tali riconosciuti dalla medesima. La vita comune le avvicina alle Religioni (v.) e le differenzia e distingue dagli istituti secolari e dalle associazioni dei fedeli. L'assenza in loro di voti pubblici non esclude ogni idea di voti; anzi si trovano s. che emettono promesse o voti, professano l'uno o l'altro dei cosiddetti "consigli evangelici "o anche tutti e tre, ma in forma privata, cioè senza che siano ricevuti in nome della Chiesa né da questa riconosciuti come pubblici.
Il CIC ha cosi inquadrato, per quanto li differenzi tra loro, nelle norme che regolano lo stato religioso, anche questi istituti, maschili e femminili, in cui la vita comune stabile è gerarchicamente impostata sul modello delle famiglie religiose vere e proprie.
II. Sronis. - Il sec. xir vide le prime s. di vita comune senza voti pubblici nelle beghine del Belgio, fondate da Lamberto di Bègue nel 1186, che emettono il solo voto di castita (temporaneo), ma vivono in comune. L'antesignano, però, di tali s. è ritenuto l'olandese Gerardo Groot, che, verso il 1370 , fondava nella Germania meridionale i Fratelli della vita comune, senza voti e sotto la Regola di s. Agostino, per la predicazione e l'educazione della gioventù. Evidentamente, il vincolo giuridico che lega tra loro i sodali crea una gamma estesissima di s.: dai Signori della missione, comunemente detti Lazzaristi, fondati da s. Vincenzo de' Paoli e approvati da Urbano VIII nel 1632, che emettono i tre voti soliti, ma in forma privata, per quanto si tratti di voti per privilegio riservati, ai Padri Bianchi del card. Lavigerie per le Missionı africane, che fanno solo un giuramento di obbedienza. Le Figlie delle Carità, fondate da s. Vincenzo, emettono voti privati e temporanei; la Compagnia di s. Paolo del card. Ferrari ha vita comune e voti sostanzialmente privati. La Società dell'Apostolato cattolico (Pallottini) fa promessa di stabilità e osserva i tre consigli evangelici. L'Istituto dell'Oratorio di S. Filippo Neri (Filippini), fondato nel 1575 e approvato nel 1612 , non ha né voti né promesse: esso dal 1942 costituisce una federazione di case autonome, dette "Congregazioni", nelle quali sacerdoti e laici vivono in vita comune senza voti, sotto l'autorità del "padre" o preposito, triennalmente eletto, per santificarsi nell'osservanza libera dei consigli evangelici.
Intorno a questi tipi di s. se ne raggruppano innumerevoli altri, come la Società di Parigi per le Missionj Estere (1658), il Pont. Istit. delle Missionj Estere di Milano (1851), la Società del Verbo Divino (1875; che si è però recentemente trasformata in vera e propria congregazione religiosa); la Società dei Missionari di S. Giuseppe di Mill Hill (1897); Sulpiziani, Maestre Pie Venerini, Maestre Pie Filippini, Oblati di S. Carlo, Padri della Dottrina cristiana, ecc.
III. Regime dubbico. - A queste comunità e s., che abbiano costituzioni approvate, si applicano, in genere, i criteri canonici vigenti per le congregazioni religiose. Così anche le s. possono essere chiericali o laicali, di diritto pontificio o diocesano, esenti o non esenti (s. esenti sono, p. es., i Pallottini e i Lazzaristi).
La forma di governo delle s. è lasciata alle costituzioni che la determinano e la circoscrivono. In generale, ad esse si applica il diritto che regola le congregazioni (can. 674), p. es., quanto all'erezione e soppressione (can. 671), quanto al governo generico, in quel che non è stabilito dalle costituzioni (can. 675), all'ammissione di nuovi soci (can. 677), all'osservanza della clausura (can. 679 \$ 2), ecc. Si deve però aver pure riguardo alla natura delle singole s. nel sottoporle o meno al diritto comune delle congregazioni religiose.
Conseguentemente, i superiori delle s. hanno tutti sui sudditi potere dominativo, nascente dal vincolo giuri-
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dico valido e riconosciuto, o almeno dal tacito contratto con cui i soci vengono come incorporati alla s.; possono percio imporre l'osservanza delle costituzioni anche sotto pena di peccato, e, in forza del can. 1312 § 1, rendere irriti e nulli i voti dei sudditi. Se poi la s. gode del privilegio dell'esenzione, i superiori hanno anche il potere di giurisdizione in foro interno e in fiero esterno, e, in forza del can. 1313, $2^{\circ}$, possono dispensare i sudditi dai voti non riservati. Inoltre, nelle s. chiericali è diritto dei superiori amministrare il Viatico e l'Estrema Unzione ai sudditi moribondi, soci, novizi, aspiranti, persone di servizio, giovani, ospiti di almeno un giorno, che convivono in casa (can. 514 § 1). Essi devono pure emettere la professione di fede e il giuramento antimodernistico all'assunzione del potere (Pontif. Commissione per l'interpretazione del CIC, 25 luglio 1926) e sono tenuti alla temporaneità dell'ufficio (can. 505), anche quando fossero preposti a case che non appartengano alla s. (ibid.). I loro diritti e i loro doveri si devono desumere, oltre che dalle costituzioni, anche dal diritto comune delle congregazioni religiose.
Le s. maschili di diritto pontificio, come le Religioni, hanno un procuratore generale (v.) che le rappresenta ufficialmente presso gli organi della S. Sede.
Con l'appravazione ecclesiastica, la s. viene elevata e costituita in persona morale; e tanto le province in cui fosse divisa, quanto le case singole, subordinate o autonome, diventano pur esse soggetto di diritto capace di dominio (can. 676 § 1). Anche in questo, dunque, l'assimilazione alle congregazioni religiose è chiara quanto all'applicazione del diritto comune. Il regime dei beni è perciò regolato dai cani. 532-37 (can. 676 § 2).
I singoli soci però, non essendo legati dal voto di povertà pubblico, devono armonizzare alle loro costituzioni gli acquisti, le alienazioni e l'amministrazione dei loro beni personali. Ma i proventi acquisti da essi intuitu societatis per le opere assunte dal rispettivo istituto, p. es., per predicazione, per scuole, ecc., si devolvono non ai membri, ma alla cassa comune della s. (can. 676 § 3; cf. can. 580 § 2). Cosi va anche alla s. ciò che un socio acquista per sua industria o abilità particolare in un'attività lecita. Le costituzioni determineranno se e in che misura il socio acquisti l'uso e l'usufrutto dei propri beni, i donativi, ecc. e che uso possa o debba farne.
Le s. e i soci sono soggetto capace di ricevere privilegi e grazie spirituali. Anche i membri laici fruiscono delle immunità, dei diritti e dei privilegi propri dello stato chiericale. Ma, senza speciale indulto, i privilegi propri dello stato religioso non sono per loro (can. 580); l'indulto speciale è concesso, p. es., ai Lazzaristi, ai Pallottini, ecc., i quali hanno cosi anche la comunicazione con i veri religiosi. La ragione di questa diversità è che il pareggio delle s. alle Religioni è solo parziale, cioè nelle direttive generali e generiche della vita della s., ma non sui piano giuridico. Perciò chi entra in una s. non contrae le obbligazioni caratteristiche dei voti pubblici; né, se vi manca, può essere, dinanzi alla Chiesa, considerato reo di sacrilegio. E quando non abbia legami di voti privati o di giuramenti di perseveranza, può rientrar