versa 1680, pp. 689-741); Constitutiones Ord. Carm., approvate dal Capitolo generale del 1462, stampate negli aa. 1499, 1524, 1573; Troisième règle des Frères et Socurs de Nostre Dame du Mont Carmel, stampata dal p. Filippo della Visitazione nel 1675 e ristampata in Analecta Ord. Carm. (3 [1914-16], pp. 263-65).
Bib.: L. Royer, Le bienheureux Jean S. de Caen, in La semaine religieuse du diocèse de Bayeux et Lisieux, 66 (1931), na. 10-11, 30-31; A. Cuschnici, Il b. Giovanni S., in Il Monte Carmelo, 11 (1925), p. 11 sgg.
Bartolomeo M. Xiberta
SORIANO AL CIMINO, Cimitero di. - Dall'etrusca Surriua vetus, distrutta dai Romani, deriva il medievale Surrianum alle propaggini dei Monti Cimini (provincia di Viterbo).
S. conserva la rocca, una delle più importanti del Lazio, costruita nel 1278 dal papa Niccolò III, della famiglia Orsini, la quale ebbe il possesso del paese, passato poi al Colonna, a G. Vitelleschi, alla Chiesa. S. è celebre anche per il "sasso menicante" (ricordato anche dagli scrittori romani), masso di trachite, del peso di ca. 170 tonn., in equilibrio oscillante sopra una rupe verticale.
La cittadina ebbe suoi vescovi fino al vir sec. quando fu unita con la sede di Bomarzo. A poca distanza da S. fu l'antica Ferentum (v.), dove è venerato un martire Eutizio al 15 maggio. Di questo Santo si ha una Passio leggendaria (BHL, 2779-80); si è pensato di identificarlo con l'Eutichio venerato in una chiesa della diocesi di Ferentino ricordato da Gregorio Magno (Dialoghi, III, 28 : PL 77, 316); un'iscrizione, che si ritiene di Tarquinia, ricorda "un Euticius confessor depositus viII Kalendas septembris in pace Christi" (CIL, XI, 3516); G. B. De Rossi propose di riconoscere il martire nel presbitero Eutichio degli atti dei martiri Valentino e Ilario (Bull. di arch. crist., $2^{a}$ serie, 5 [1874], pp. 101-18); vi è poi un Eutichio nella Passio dei martiri Nereo ed Achilleo (BHL, 6060, 19-20); ma non è dato fare alcuna identificazione. Sul fianco della collina si è rinvenuto un cimitero cristiano, di cui una parte venne distrutta per erigere una basilica in cui si venera s. Eutizio. Il cimitero fu costruito da un nucleo centrale, da cui si diramarono alcune gallerie, con la caratteristica che i sepolcri, a differenza di

(10) Carotvallo, Napoli)
Sorrento, abcidocesi di - Panorama della città di Sorrento.
quelli dei cimiteri romani, sono chiusi con calcina e pietre ad uso di fabbrica, inoltre non sono scavati nelle pareti, ma costruiti a ridosso delle pareti stesse e coperti di calce, dove vennero graffite o dipinte le epigrafi. Tra queste è notevole quella di Apra, dell'anno 359, "Eusebio et Ypatio cons(ulibus) ". Il cimitero fu visto da G. Marangoni e da M. Boidetti che delineò una pianta della basilica e delle gallerie. Dell'antica basilica un'iscrizione (secc. viII-IX) ricorda la decorazione di lucidi marmi, posti sopra il sepolcro del martire Eutizio dal vescovo Stefano: "Stephanus vates tibi mar/tur Eutici speclatae marmoris dedi ".
BibL.: s. Gregorio Magno, Dialoghi, I, cap. 9: PL 77, 189200; III, cap. 38, ibid., 316-18; Acta SS. Maii, III, Anversa 1680, pp. 458-64; M. Boiberti, Osservaz. sopra i cimit. dei S. Martiri, Roma 1720, pp. 590-91, con tavv.; Germano di S. Stanislao, S. Eutizio di Ferenta e il suo sant. pasto nel terrii. di Soriano, Roma 1883; id., Memorie arch. e crit. sopra gli atti e il cimit. di S. Eutizio di Ferenta, ivi 1886; M. Armellini, Gli antichi cimit. crist. di Roma e d'Italia, Roma 1893, pp. 647-51; Lanzoni, I, pp. 433-536.
Carlo Carletti
SORITE : v. Sillogismo.
SOROCABA, diocesi di. - Suffraganea di S. Paolo, nello Stato omonimo, in Brasile.
Ha una superficie di $23.506 \mathrm{kmq}$. e una popolazione di 468.000 ab., di cui 450.000 cattolici, con 36 parrocchie, servite da 34 sacerdoti diocesani e 37 sacerdoti regolari. Vi sono 5 comunità religiose maschili e 15 femminili. Eretta in seguito a smembramento del territorio della diocesi di Botucatú, con la cost. apost. Ubi praeudes di Pio XI, del 4 luglio 1924, fu eletto come suo primo vescovo mons. José Carlos de Aguirre. Ha un seminario minore. Titolare della Cattedrale è Nostra Signora del Ponte.
BibL.: AAS, 17 (1025) pp. 498-500; G Brasil Católico 1047, Juiz de Fora 1947, p. 424; Ann. Pont. 1952, p. 384.
SORRENTO, ARCIDIOCESI di. - Città e arcidiocesi in provincia di Napoli.
Ha una superficie di 133 kmq . con una popolazione di 72.320 ab. tutti cattolici, distribuiti in 39 parrocchie, servite da 141 sacerdoti diocesani e 75 regolari, ha un seminario, 14 comunità religiose maschili e 43 femminili (Ann. Pont. 1953, p. 406). Unica diocesi suffraganea è Castellamare di Stabia. La Cattedrale è dedicata ai ss. Filippo e Giacomo; patrono dell'arcidiocesi è s. Antonino abate, di cui si celebra la festa il 14 febbr.
1. Storia. - L'epoca della istituzione della diocesi è molto incerta, ma sicuramente antichissima. Un'iscrizione cristiana appartiene all'anno 527 e al 19 marzo sono attribuiti a S. da vari martirologi (Acta SS. Martii, III, Parigi 1865, p. 278) un gruppo di martiri ritenuti poi africani.
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(fol. Emit)
Sorrento, arcidiocesi di - Chiostro di S. Francesco - Sorrento.
Una Vita di s. Antonino (BHL, 582) attribuita al sec. IX ha tramandato i nomi dei primi quattro vescovi, tutti santi venerati come protettori della città : Renato al 6 ott. (Acta SS. Octobris, III, Parigi 1868, p. 380), Atanasio al 26 genn. (ibid. Ianuarii, III, ivi 1863, p. 347), Baculo al 29 (ibid., p. 565 ) e Valerio al 16 (ibid. Ianuarii, II, ivi 1863, p. 393). In un'altra Vita scritta prima del Mille (BHL, 7113-18) probabilmente ispirata alla leggenda francese di Angers (sec. viI) su s. Maurelio, si pone invece prima di s. Renato un anonimus, che non ha ragione di esistere anche se fu accettato dagli antichi scrittori di storia patria. La epoca dell'episcopato di s. Renato resta però oscura : sia il Lanzoni (I, p. 247) che il Kehr (Italia Pont., VIII, Berlino 1933, p. 407) propendono per il sec. v. Il quinto della serie e primo storicamente accertato è Rosario, che fu tra i sottoscrittori al Concilio di Simmaco del 499; dopo di lui per un secolo manca ogni altra notizia. Dal 591 al 600 si ha notizia di un Giovanni (Jaffé-Wattenbach, i110; 1122; 1569; 1587; 1773), al quale segue un anonimo (ibid., 1774) revocato da Gregorio Magno, perché non idoneo al suo ufficio. Lo stesso Pontefice ordina al suddiacono Antemio d'indagare insieme al vescovo Fortunato di Napoli sull'operato del presbitero Amando, che sarà il vero successore di Giovanni. Dopo di lui Giaquinto è presente nel 680 al Concilio romano di s. Agatone. A questo punto il catalogo sorrentino si fa lacunoso: le vicende della città, funestata dalle incursioni saracene, hanno distrutto ogni memoria dei presuli e bisogna arrivare al sec. IX per trovare il racconto della venuta a S. del celebre s. Antonino, chiamato da Montecassino nel convento di S. Agrippino, del quale fu abate fino all'a. 830. Alla sua morte il popolo lo stesse patrono della città.
Alla fine del sec. IX si ha menzione di Stefano, fratello di s. Atanasio, vescovo di Napoli, ambedue figure di primo piano nella lotta tra l'imperatore Ludovico II e il duca di Napoli Sergio II, nipote dei due presuli e protettore dei musulmani. Coinvolti nelle dolorose vicende, fu prima Atanasio a doversi rifugiare a S. perché ostile alla politica del nipote (871), ma qualche anno dopo ( 876 ca.) fu Stefano costretto all'esilio perpetuo, nonostante l'intercessione di molti e quella infruttuosa di Giovanni VIII presso il principe Gusiferio (Jaffé-Wattenbach, 3074). Per tutto il sec. x si hanno solo i nomi di due vescovi di nome Sergio, sui quali si discute se siano veramente due persone distinte o piuttosto uno solo - come i più sembrano propendere - e cioè quel Sergio traslato a Napoli verso il 990 e quindi creato arcivescovo, ovvero il Sergio I menzionato dai dittici sorrentini. L'ultimo noto della serie dei vescovi di S. fu Maraldo, già chierico e vestiario del duca Guaimaro nel 993-94, poi vescovo nel 1005.
Quando la diocesi sorrentina sia stata elevata a metropolitana non è precisabile. Tra le ipotesi la più probabile sembra quella del Capasso (v. Memorie, cit. in bibl., pp. 55-
57) seguito dal Cortese (v. op. cit. in bibl., p. 25). Se al 1005 è accertato il nome di un vescovo e viceversa nel 1059 si ha un "Johannes archiepiscopus" che si sottoscrive al Sinodo beneventano(Jaffé-Wattenbach, 561), e sei dittici sorrentini attribuiscono la nomina a un papa Giovanni, è probabile che tale promozione debba collocarsi tra il 1024 e il 1032, cioè sotto Giovanni XIX. Si deve segnalare tuttavia che nel Libro dei Confratri di Matteo da Salerno, scritto nel sec. XI-xII, si ritiene Maraldo primo arcivescovo di S. (Fonti per la storia d'Italia, LVI, 234). Ad ogni modo è certo Giovanni il primo arcivescovo storicamente noto: di lui si sa anche che nel 1071 assistette alla consacrazione della chiesa di Montecassino fatta da Alessandro II (Jaffé-Wattenbach, 586). Con la dignità arcivescovile la diocesi di S. ebbe come suffraganee le sedi vescovili di Stabia, Vico Equense e Massa Lubrense; attualmente però solo la prima è rimasta alle sue dipendenze.
Dopo Giovanni il catalogo sorrentino è pressocché completo. Allerio, già arcidiacono della Cattedrale consacrato da Celestino III(1191), è ricordato per aver ottenuto dal papa Innocenzo III il privilegio della obbedienza da parte dei vescovi suffraganei e degli abati, ecclesiastici e secolari della diocesi: in seguito però dallo stesso Pontefice venne sospeso sotto l'accusa di aver partecipato per Ottone IV e per simonia. Pietro, traslato da Carinola nel 1252 su richiesta del Capitolo, incorse nella scomunica insieme con i suoi colleghi per aver partecipato all'incoronazione di Manfredi, lo svevo nemico di Alessandro IV; condanna poi confermata anche da Clemente IV. Francesco Remolino (1501) spagnolo, eletto governatore di Roma e poi cardinale, passò l'arcivescovato al nipote Gilberto (o Giliberto) presente al V Concilio Lateranense di Giulio II (1512-17). Il successore, Fr. Filippo Strozzi della nobile famiglia fiorentina, cadde prigioniero nel sacco di Roma del 1527 e a stento poté liberarsi con forte riscatto e grazie al card. Colonna; ma rinunziò poi nel 1530 a favore di Fiorenzo Coquerel della diocesi di Arras. Bartolomeo Albani, trasferito da Sessa nel 1552, morì a Roma nello stesso anno (1558) in cui orde di Saraceni rasero al suolo la già florida città. Il successore Giulio Paveri ( 1558 ) fu al Concilio di Trento e vicario generale di Napoli; Antonio da Pezzo (1642) celebrò il Sinodo nel 1654 e compì vari restauri nelle chiese della città; Filippo Anastasio (1699), insigne teologo, istitutore del nuovo Seminario e riorganizzatore della diocesi, perseguitato e scacciato per 20 giorni, fu richiamato in sede e coperto di onori da Clemente XI e da Benedetto XIII eletto patriarca di Antiochia.
Delle suffraganee, nella riforma di Pio VII (1818), solo Castellamare di Stabia fu lasciata a S.; le altre, private della dignità vescovile, vennero incorporate nel territorio dell'arcidiocesi.
II. Monumenti. - Sotto l'Impero romano S. fu ricca di monumenti grandiosi; oltre ai templi di Afrodite, di Cerere e di Cibele, ebbe terme, circo, teatro, e perfino un Pantheon. Molto fu disperso nel medioevo, ma per S. il flagello più grave furono le flotte saracene, che scorazzarono lungo il litorale.
Dei monumenti superstiti, la basilica di S. Antonino, sorta in luogo di un oratorio sul sepolcro del Santo, non conserva molto del suo stato primitivo, dopo il rifacimento barocco. Oltre al portale del fianco destro (sec. XI), l'interno ha colonne antiche rimodellate nei secoli scorsi, la cripta anch'essa rifatta nel 1700 e buoni dipinti di Giacomo Del Po (1678) e G. B. Lama (1734) con episodi della vita di s. Antonino e della storia sorrentina. Il Duomo, rifatto nel ' 400 e ancora recentemente, è a tre navate sorrette da pilastri. L'interno conserva buone opere del passato; un pastorale gotico, il trono arcivescovile e il pulpito marmoreo dal 1573, un Presepio (tavola del sec. xv), una Madonna di Silv. Buono (1582), un bassorilievo del sec. xv ca. con il Redentore e gli Apo-
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In alto a sinistra: SUMMULÆ DEL, BULGARO (De regalis iuris) - Biblioteca Vaticana, cod. Vat. lat. 11156, f. 140 r (sec. xit). In alto a destra: FRAMMENTO DELLA SUMMA DECRETALIUM di Damaso Ungaro Biblioteca Vaticana, cod. Vat. lat. 775, f. 1 r (sec. xit1). In basso a sinistra: PROTTENZIALE DI ROBERTO FLAMESBURGENSE - Biblioteca Vaticana, cod. Reg. lat. 395, f. 37 r (sec. xit1). In basso a destra: SUMMA ARTIS NOTARIÆ di Rolandino dei Paaseggeri - Biblioteca Vaticana, cod. Vat. lat. 9394, f. 1 (sec. xiII).
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(fot. Martina Cuppera)
ESPERIMENTI SULL'EDUCAZIONE DEL SENSO VIBRATORIO, effettuati nell' Istituto olandese di St. Michielgaste) (ripertiti a Roma in occasione del pellegrinaggio dell'Anno Santo 1950) sotto la direzione del prof. T. Butten, dell' Univ. Cattolica di Nimega, con la collaborazione del sac. J. C. van Overbeek e delle suore della Congregazione delle Figlie di Maria e S. Giuseppe di Bois-le-Duc. In alto: Saggio coreografico. In basso a sinistra: Traduzione in colori di sensazioni vibratorie. In basso a destra: Saggio di pantomima.
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stoli nella prima cappella a destra e grandi dipinti nel soffitto della navata maggiore di Nic. e Or. Malinconico e Giac. del Po (1685) con la rappresentazione di 4 Martiri torrentini e 4 Vescovi patroni. Il portale del campanile ha due coppie di antiche colonne e frammenti vari: altri notevoli avanzi dell'antica Cattedrale si conservano nel settecentesco Museo Correale, tra cui due plutei adorni di pagasi e ippogrifi affrontati con tronco e vite, sei formelle decorate con l'aquila sveva o uccelli, leoni e mostri, frammenti di ambone e transenne e materiale vario forse del sec. xili. Delle altre chiese di S., notevoli quella di S. Francesco con il chiostro medievale dell'antico convento e l'altra di S. Baculo, ora della Vergine del Rosario, sorta sul posto del Pantheon romano.
Bibl.: Ph. D'Anastasio, Lucubrationes in Sarrentinorum ecclesiasticas caeloque antiquitales, Roma 1731; G. Maldacca, Storia di S., Napoli 1841; B. Capasso, Topografia stor. archesi della penisola sarrentina, ivi 1846; id., Memorie stor. della Chiesa sor rentina, ivi 1854 ; id., Mommenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia, iv. 1881, passim; P. B. Gams, Series episcoporum..., Rativbona 1873, pp. 926-27; E. Bertaux, L'art dans l'Italie méridionale, Parigi 1904, p. 621 sgg., passim; B. Doria, Bibl. della penisola sarrentina e dell'itala di Capri, Napoli 1909; P. Toesca, Storia dell'arte ital. II medioevo, Torino 1927, pp. 442, 849 e passim; N. Cortese, Il Ducato sarrentino, in Arch. it. per le prini, napol., 13 (1927), p. 18 sgg. passim; M. T. Tozzi, Sculture mediev. dell'antico domus di S., in Boll. d'arte, 25 (1931-32), pp. 272 sgg., 303 sgg.; P. F. Kohr, Italia pont., VIII, Berlino 1932, pp. 406-11; G. Morazzoni, Il Museo Correale di S. (Itinerari di musei e monumenti d'Italia, 66), Roma 1938; M. Igusnez e L. Ceravoli - P. Sella, Rationes decimarum Italiae. Campania (Studi e testi, 97), Città del Vaticano 1942, p. 5 ro, passim. V. anche Eubel, I, p. 469 ; II, p. 268; III, p. 323 ; IV, p. 324 ; V, p. 366 ; Lanzoni, I, pp. $246-48$ e 260 ; Cottincau, II, col. 3066.
SOSIPATRO ( $\Sigma_{\text {sos }}$ i $\alpha \times \rho \rho \varsigma$, Volg. Sosipater). Collaboratore di s. Paolo nell'attività missionaria.
Il suo nome si legge fra quanti inviano saluti nell' lettera a) Romani (16, 21). Ivi, insieme a Giasone ed a Lucio, è detto dall'Apostolo suo "parente" (ouyysvós), da intendersi con molta probabilità in senso largo e metaforico. Dsi testo si deduce la sua presenza in Corinto durante il terzo viaggio missionario, almeno negli ultimi giorni di permanenza dell'Apostolo in detta città.
Tale fatto rende molto plausibile l'identificazione di questo S. con quello che accompagna P. nel suo viaggio verso Gerusalemme (Act. 10, 4; cf. Rom. 15, 31). Ivi, però, è chiamato nei migliori codici greci Σώκατρο (Volg. Sopater) ed è detto "figlio di Pirro, di Berea" Il riferimento alla città lo fa supporre una conquista di Paolo durante il suo breve, ma fecondo, apostolato in Beres (Act. 17, 10-13).
Angelo Penna
SOSPENSIONE. - E una pena strettamente ecclesiastica con la quale i chierici vengono privati dell'esercizio di determinati diritti inerenti al loro ufficio o al loro beneficio o ad entrambi.
A differenza della scomunica (v.) e dell'interdetto (v.), la s. è di natura sua riservata in pena ai soli chierici ossia a coloro che hanno validamente ricevuto almeno la prima tonsura (v.); rimanendone pertanto esclusi i semplici fedeli, tutte le religiose e i. religiosi laici.
I. Divisioni. - La s. può essere inflitta ai chierici come censura o come pena vendicativa; può essere disposta per legge o per precetto personale; si può incorrere immediatamente con il solo fatto della violazione della legge o precetto cui è annessa (latae sententiae), oppure può essere necessario l'intervento di chi di fatto e legittimamente la applichi (ferendae sententiae); può infliggersi a una comunità o a singoli individui; a tempo determinato, o indeterminato, o in perpetuo (e allora è una pena vendicativa), oppure fino a quando il soggetto, pentitosi del delitto che la merito, non ne sarà stato assunto (censura); può essere totale o parziale, sia relativamente alla qualità (s. da potere di ordine o da quello di giurisdizione), sia relativamente alla quantità dell'uno o dell'altro potere che viene proibito (p. es., dalle funzioni episcopali, o sacerdotali, o diaconali, ecc., tutte del potere di ordine). Di queste ultime parla il can. $2279 \$ 2$, ricordando le s. dall'ufficio,
dal beneficio, dall'uno e dall'altro insieme, dalla giurisdizione, dagli Ordini sacri, da tutti gli Ordini, dai Pontificali, ecc. Tutte le s. poi vengono divise in riservate e in non riservate, secondo che da esse possano assolvere tutti indistintamente i confessori (in foro interno) e i superiori del sospeso (in foro esterno), oppure solo alcuni determinati dalla legge (v. xozzevi). Anche la s. cosiddetta ex informatio conscientia, benché possa comprendere qualunque specificazione delle precedenti divisioni, può tuttavia essere inflitta solo secondo le modalità stabilite dal CIC nei casi di delitti occulti (che non è possibile cioè per l'uno o l'altro motivo dimostrare in foro esterno), ma certi; questa forma, però, può essere usata solo dagli Ordinari del luogo o dai loro vicari generali. Quanto alle s. riservate ve ne sono di riservate direttamente alla S. Sede, o all'Ordinario del luogo, o ad altri Ordinari e superiori appositamente previsti dalla legge.
II. EFFETTI. - Gli effetti delle varie specie di s. sono riferiti nel can. $2278 \$ 2$ che ammonisce potersi essi trovare anche separatamente nei vari soggetti. La norma generale, però, è che quando essa viene inflitta senza espresse restrizioni, comprende tutti gli effetti dei quali parliano i cani. 2279-83, ossia e gli effetti propri della s. dall'ufficio e quelli della s. dal beneficio.
A norma di quanto il CIC stabilisce, gli effetti specifici delle singole s. sono i seguenti : nella s. dall'ufficio è vietato ogni atto di potestà di ordine e di giurisdizione, nonché di amministrazione dell'ufficio, esclusa solo l'amministrazione dei beni del proprio beneficio (can. 2279 § 1); nella s. dalla giurisdizione è vietato ogni atto di giurisdizione, sia di foro interno che esterno, tanto ordinaria che delegata (ibid., § 2, n. 1); in quella a divinis, ogni atto di potestà di ordine comunque ottenuto, ossia tanto per sacra ordinazione (p. es., la s. dal celebrare la Messa), che per privilegio (p. es., la s. dalla facoltà di conferire la Cresima inflitta al sacerdote che ne aveva ottenuto il privilegio apostolico : ibid, n. 2); nella s. dagli ordini, ogni atto di potestà di ordine ricevuta per l'ordinazione ma non di quelli eventualmente ricevuti per privilegio (ibid., n. 3); nella s. dagli Ordini sacri, ogni atto di potestà di ordine ricevuta mediante ordinazione in sacris (suddiaconato, diaconato, presbiterato, episcopato) ma non degli altri (ibid., n. 4); nella s. dall'esercizio di un determinato ordine ogni atto dell'ordine espressamente designato (in questo caso, anzi, il soggetto non solo non può, benché ne abbia la potestà, conferire lo stesso ordine ma neppure ricevere quello superiore né esercitarlo, se ricevuto nel periodo di s.: ibid., n. 5). La s. dal conferire un certo e determinato ordine invece comporta solo la proibizione di conferirlo, senza alcuna limitazione però nei riguardi degli ordini di grado inferiore o superiore a quello (ibid., n. 6); la s. dall'ordine pontificale proibisce ogni atto di potestà di ordine episcopale (ibid., n. 8). La s. dai pontificali impedisce invece solo l'esercizio di quegli atti che richiedono le insegne pontificali (mitra e pastorale) ma non gli altri, benché propri dei vescovi (ibid., n. 9 e can. $337 \$ 2$ ); infine vi sono s. parziali da determinati miniretri o uffici secondo quanto viene stabilito volta per volta (can. $2279 \$ 2$, n. 7).
Nei riguardi degli effetti della s. dal beneficio va tenuto presente quanto stabilisce il can. 2280, ossia che sebbene la s. privi dei frutti che derivano dal beneficio, non toglie però il diritto di abitare nella casa del beneficio né quello di amministrare i beni stessi beneficiari, salva contraria espressa imposizione; i frutti eventualmente attribuiti contrariamente alla norma predetta non divengono propri del beneficiario e devono essere restituiti (ibid., § 2). Parimenti, quanto agli uffici o benefici dai quali il soggetto viene sospeso, si intende che la s. è diretta esclusivamente a quelli che il chierico possiede nella diocesi di chi lo sospende (can. 2281); a meno che non sia una s. inflitta dal CIC o comunque da norme di diritto comune, nel qual caso essa opera di diritto ovunque (can. 2282). La s., però, da uno o più ordini lega il chierico ovunque, anche fuori del territorio del superiore che la inflisse.
Il chierico sospeso, a norma del can. 2265 non può eleggere, presentare e nominare agli uffici o benefici ec-
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clesiaatici; non può conseguire alcuna dignità, ufficio, beneficio, pensioni ecclesiastiche o altro incarico nella Chiesa; né può essere promosso agli Ordini. Tuttavia la promozione agli Ordini vale in ogni caso, mentre gli altri effetti penali, qualora la s. sia stata data con sentenza, hanno connessa l'invalidità (can. 2283). Parimenti il chierico colpito da s. che proibisce l'amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali può, ciò nonostante, lecitamente conferirli qualora per qualunque ragionevole motivo (sul quale non è tenuto di indagare) ne sia richiesta dai fedeli; ciò però non vale nel caso di s. incorsa con sentenza apposita, a meno che i fedeli richiedenti non si trovino in pericolo di morte: in quest'ultimo caso, infatti, il sospeso può assolvere dai peccati e anche, in mancanza di altri ministri, amministrare gli altri Sacramenti e Sacramentali (cann. 2284 e 2263). Va pure attentamente ricordato che la s. inflitta per sentenza del competente superiore e che comporti la proibizione di esercitare la giurisdizione (tanto in foro interno che esterno) rende invalidi gli atti stessi proibiti (così, p. es., le assoluzioni sacramentali nella confessione); mentre prima della sentenza li rende solo illeciti, salvo quanto è stato detto circa i casi di richiesta diretta dei fedeli entro e fuori pericolo di morte, ma non invalidi.
Quanto agli effetti della s. inflitta a una comunità o collegio di chierici, va notato che a norma del can. $228 \S 5$ e essi investono o i chierici che commisero il delitto o la comunità in quanto tale o gli uni e l'altra cumulativamente. La s. che in questi casi viene data ai singoli chierici comporta gli effetti enumerati già sopra a seconda dei casi (can. 2285 § 2); quella data alla comunità in quanto tale comporta la proibizione di esercitare tutti e singoli i diritti spirituali che le competono come ente o corpo morale (ibid. § 2); quella data eventualmente ai chierici e alla comunità li assomma tutti (ibid. §4).
La s. è una pena che non proibisce di ricevere i Sacramenti. Cio spiega perché chierici e sacerdoti eventualmente sospesi, p. es., dalla celebrazione della Messa possono, qualora lo vogliano, ricevere la santa Comunione; tuttavia è evidente la necessità in questi casi che essi si siano prima confessati dei delitti commessi (can. 2250).
III. Le s. del CIC. - Le seguenti s. sono riservate alla S. Sede e siccome sono latue sententiae si incorrono senz'altro, per il solo fatto della violazione della norma canonica cui sono annesse: 1) s. generale per i vescovi consacranti e per i vescovi (o sacerdoti) conconsacranti che abbiano consacrato vescovo senza mandato apostolico un sacerdote; parimenti per il neo-consacrato (can. 2370); 2) s. generale per i chierici, non però se sono vescovi, che abbiano promosso agli Ordini o si siano lasciati promuovere ad essi simoniacamente, o abbiano cosi amministrati e ricevuti altri Sacramenti (can. 2371); 3) s. a divinis per coloro che si siano fatti ordinare da uno scomunicato o sospeso o interdetto per sentenza, oppure da un notorio apostata, eretico o scismatico (can. 2372); 4) s. dal conferire gli Ordini per un anno per chi ha ordinato un suddito altrui senza le lettere dimissorie del relativo Ordinario; per chi ha ordinato un proprio suddito che ha dimorato in altro territorio per tanto tempo quanto è presuntivamente sufficiente, a norma del can. 993, n. 4 e 994, per contrarre un impedimento qualora non siano state osservate le norme proprie di questi casi; per chi ha promosso agli Ordini maggiori senza il titolo canonico richiesto dal can. 974 \$ 1, n. 7; e infine per chi ha ordinato un suddito altrui anche con il permesso del suo superiore, a meno che non si verifichino le circostanze del can. 966 (can. 2373); 5) s. generale a beneplacito della S. Sede per i chierici religiosi ordinati in sacris qualora la loro professione sia stata dichiarata invalida per dolo nell'emissione (can. 2387); 6) s. generale per i chierici religiosi qualora siano stati legittimamente dimessi dalla religione per delitti che non comportano l'infamia di diritto, la deposizione o la degradazione, e comunque per delitti minori di quelli contemplati nel can. 646 (apostasia dalla fede cattolica, attentato matrimonio civile, fuga con una donna o rispettivamente con un uomo; can. 671, n. 1); 7) s. parziale contro i Capitoli e altre comunità a norma del can. 2394. All'Ordinario del luogo è riservata
la s. dall'ufficio, in cui incorre il chierico che abbia convenuto davanti ad un giudice laico una persona che gode del privilegio del foro, inferiore però di grado ai cardinali, ai Legati della S. Sede, agli Ufficiali maggiori della Curia Romana per gli uffici loro propri, al proprio Ordinario, a un vescovo, a un abate o prelato nullius, e ai superiori supremi di religioni di diritto pontificio (can. 2341). Al Superiore maggiore è riservata la s. generale che incorre il religioso ordinato in sacris, fuggitive dalla religione (can. 2386 ).
Le s. non riservate contemplate nel CIC sono le seguenti: 1) s. per un mese dalla celebrazione della Messa per i superiori religiosi che avranno mandato ad ordinare i propri sudditi a vescovo diverso dal proprio (can. 2410); questa s. che è in forma di pena vendicativa va osservata per tutto il mese salvo ricorso accetrato favorevolmente dalla S. Sede; 2) s. a divinis per il sacerdote che senza giurisdizione ha ascoltato confessioni sacramentali (can. 2366); 3) s. dalle confessioni per chi avrà assolto dai peccato riservati senza il debito potere (can. 2366); 4) s. dall'Ordine ricevuto senza o con false lettere testimoniali, o prima di aver compiuta l'età canonica, o saltando ordini precedenti (can. 2374); 5) s. a divinis per il chierico che avrà rassegnato le dimissioni e consegnato in mano a persone secolari l'ufficio, il beneficio o la dignità ecclesiastica di cui è insignito (can. 2400); 6) s. dalla giurisdizione per l'abate e prelato nullius che non riceve entro tre mesi dalla nomina lo benedizione (nei casi nei quali questa è richiesta) da un vescovo (can. 2402); 7) s. a divinis per il vicario capitolare che contro le prescrizioni canoniche di cui al can. 958 \& 1 n .3 diede le lettere dimissioriali per le ordinazioni (can. 2409).
IV. Cassazione della s. - La s. inflitta in forme di censura non cessa che con l'assoluzione data dalla competente autorità dopo che il sospeso si è pentito del delitto per il quale fu incorsa (can. 2248 § 1); l'assoluzione dalla s. in forma di censura non può essere negata a chi pentito la richiede, benché questi possa essere punito in cambio con s. che abbia la forza di pena vendicativa (can. 2248 § 2); una volta assolta la s. in forma di censura essa non rinasce salvo che non venga osservato quanto fu disposto dal superiore sotto la precisa minaccia di ricadervi (can. 2248 § 3). L'assoluzione dalla s. incorsa come censura può essere data in foro esterno (e allora vale anche per l'interno), o per il solo foro interno sia sacramentale che extrasacramentale (can. 2231). Tuttavia chi è colpito da più s. può essere assolto da una o più di esse senza che necessariamente debba esserlo da tutte (can. 2249 § 1). La s. inflitta come pena vendicativa cessa con la sua espiazione, ossia finito il tempo per il quale fu inflitta, oppure, qualora sia stata inflitta indeterminatamente o in perpetuo, mediante dispensa della competente autorità ecclesiastica (cann. 2236 §§ 1-2 e 2289).
Va attentamente notato che chi, sospeso dall'esercizio di un Ordine sacro (dal suddiaconato in su), sia mediante s. inflitta a modo di censura, sia mediante s. inflitta come pena vendicativa, ne esercita ciò non di meno il potere, anche per una sola volta, diviene senza altro irregolare per delitto con tutte le conseguenze (can. 985 n. 7).
Brsl.: cf. i trattati de poenis, de censuris; e in specie: G. Caviglioli, De censuris latue sententiae, Torino 1919; F. Cristo, Censurae vigentes, Padova 1921; A. Cipollini, De censuris latue sect., Torino 1922; R. Salucci, Il dir. penale secondo il CIC, Subiaco 1926-30; G. Stocchiero, Dir. penale della Chiesa e dello Stato, Vicenza 1932; M. Pistoechi, De suspensione ex informata conscientia, Torino 1933; F. Roberti, De delictis et poenis, Roma s. a., nn. 372-91; F. Cappello, De censuris, Torino 1950, nn. 495-564. Lorenzo Simeone
## SOSPETTO e GIUDIZIO TEMERARIO.
Quando si parla di pensieri malevoli circa l'onestà del prossimo, spesso si adoperano indiscriminatamente i termini g. t., opinione temeraria, s. t. e dubbio temerario. Si tratta infatti sempre di valutazioni della mente che si esprime internamente, nei confronti del prossimo, senza sufficiente motivazione. Pur tuttavia i termini indicano stati molteplici della mente, che differiscono fra di loro come tanti gradi,
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distinti secondo la maggiore o minore fermezza del consenso.
I. Nozione. - Il g. t., strettamente inteso, è l'assenso fermo e certo della mente, per cui, senza sufficiente fondamento, si ritiene cattiva qualche azione altrui. Volgarmente si suol prendere in senso più ampio, per indicare qualsiasi opinione non bencvola nei confronti del prossimo. L'opinione temeraria è un assenso della mente, meno fermo, per cui si ritiene soltanto come probabilmente cattiva un'azione del prossimo, sempre senza motivo sufficiente di giudizio. S. t. è la propensione ad attribuire al prossimo il male senza sufficiente motivo; ma la mente, così inclinata, non arriva fino al punto di attribuire effettivamente al prossimo il male. Dubbio temerario è la sospensione di giudizio, fatta senza ragione sufficiente circa la probità e l'improbitá del prossimo.
Questi quattro stati di animo si dicono temerari, perché non fondati su motivo reale e in ciò consiste il disordine di questi atti interni. L'essenza del peccato e nell'atto interno stesso, indipendentemente dalla comunicazione ad altri : questa costituirebbe, se mai, la diffamazione (v. detrazione).
La temerarietà può essere soltanto materiale quando non si avverte l'insufficienza dei motivi, sebbene si giudichi frettolosamente; se invece c'è l'avvertenza, allora la temerarietà diventa formale. Perciò la temerarietà consiste in ciò, che consapevolmente si trascurano di considerare le ragioni, in cui si fonda il proprio giudizio, la propria opinione, il proprio sospetto o dubbio. E ciò può avvenire o per leggerezza o per malizia. Difatti non raramente avviene che l'animo, per invidia, inclini ad un giudizio malevolo, quantunque non manchino motivi per i quali, se si volesse, ci si potrebbe invece dirigere ad un giudizio od opinione favorevole sul conto del prossimo.
II. Malizia. - 1) Il g. t. è un peccato ex genere suo grave. Viene insinuato dalle parole evangeliche: Nolite iudicare et non iudicabimini; nolite condemnare et non condemnabimini (Lc. 6, 37). L'ammettono tutti i moralisti. Del resto è evidente che chiunque, senza ragione sufficiente, nega ad uno la stima interna, con un giudizio fermo, imputandogli un'azione cattiva, senza nessun argomento certo, gravemente lede il diritto di costui alla fama. Vi è in tutto ciò implicito un certo disprezzo del prossimo (Sum. Theol., $2^{2}-2^{207}$, q. 6o. a. 3). Tuttavia, perché si abbia il peccato grave, si richiede che il giudizio sia perfetto, completamente temerario e veramente grave. Si esige cioè che : a) da parte dell'oggetto si rechi grave danno alla fama altrui. Infatti, sebbene comunemente gli uomini sopportino con maggior dolore che sia tolto qualche cosa alla propria fama esterna, anziché si formi internamente in altre persone un giudizio sfavorevole sulla propria condotta, tuttavia non sembra che violi meno l'altrui diritto alla fama chi senza sufficiente motivo priva alcuno della propria stima, di colui il quale rivela ad altri una mancanza del prossimo, veramente commessa; b) che si arrivi ad un vero giudizio; perciò non basta il solo sospetto o il dubbio; c) che la temerarietà di giudizio sia perfetta nel suo genere, e che di essa si abbia piena avvertenza.
2) Il sospetto ed il dubbio temerario per sé costituiscono un peccato leggero, perché non tolgono pienamente dal nostro animo la stima del prossimo, ma solo la diminuiscono.
3) Quando il dubbio sull'onestà di un altro sconvolge la nostra mente, la carità esige che si inclini piuttosto a valutare le ragioni che favoriscono l'altro. Tuttavia non siamo tenuti, violentando la nostra mente, a formulare un giudizio positivo e benevolo: piuttosto conviene rimettere le cosa al giudizio di Dio, che non abaglia.
BibL.: tutti i trattati di morale nel de iustitia e inoltre ${ }^{1}$ Sum. Theol., $2^{2}-207$, q. 66, aa. 3-4; E. van Roey, De obiectis et actibus ad iustitiam pertinentibus, Malinus 1923; A. Gouguard, De iudicio temerario, in Coll. Mecl., 3 (1929), pp. 593-95; J. Dermine, Outrage et diffamation, in Rev. disc. de Tournai, 3 (1948), pp. 519 -27. V. anche le bibl. di ingivina; onore.
Pietro Palazzini
SOSSIO, santo, martire : v. GENNARO, vescovo di BENEVENTO, santo, martire e COMPIAGNI.
SOSTANZA. - Può indicare tanto la realtà effettiva e concreta cioè singolare (la "sostanza prima" della terminologia aristotelica), quanto l'essenza (v.), sia nella sua struttura metafisica come nel suo contenuto nozionale e logico (a sostanza seconda»: cf. Cat., 5, a a 11 sgg.), o anche il "questo" particolare ( $\tau \dot{\delta} \delta \varepsilon \pi$ ) e il "cos'è" ( $\tau \dot{\tau} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \tau v$ : Met., VIII, 1, 1028 a 11 ).
Per s. s'intende quindi il modo "principale" di essere, e quindi la prima categoria del reale, fondamento, causa e sostrato degli accidenti (v.) sia propri come comuni. Perciò il significato di "soggetto" o "sostrato" ( 76 (uonx6jxvov) varia per quanti sono i modi della s. stessa nell'ordine logico o reale ovvero: 1) in quanto la s. è realtà principale che sostenta gli accidenti e si dice allora in senso stretto $\tau \dot{\delta}$ sī $\delta \circ \varsigma$ o $\dot{\eta} \mu \circ \varsigma \varphi \dot{\eta}$ (Met., VIII, 3, 1028 b 34); 2) lo stesso soggetto ultimo o materia prima ( $\pi \rho \hat{\omega} \tau \eta \hat{\imath} \hat{\omega} \eta$ ); 3) nell'ordine logico l'universale ( $\tau \dot{\delta}$ os $\delta \dot{\delta} \delta \hat{\imath} \alpha \mathrm{o}$ ) ch'è la specie e il genere. In quanto poi indica la consistenza di essere, 4) la s. è la realtà in atto ( $v \hat{\omega} \sigma i \alpha$ ) che si può indicare come l'essenza in sé completa (sintesi, nell'ente corporeo, di materia e forma, $\tau \dot{\delta} \sigma \hat{\imath} \nu \hat{\imath} \lambda \circ v$ : Met., VIII, 3, 1033 b 1), o infine 5) il singolare sussistere ( $\tau \dot{\delta} \delta \varepsilon$ $\pi$ ) ch'è la s. di pieno diritto nella quale si attua il reale nelle sue varie forme.
Nella polemica antiplatonica (Met., I e VII-VIII) Aristotele sostenne che la s. va indicata nella realtà sensibile con la quale l'esperienza ci mette in continuo contatto e dalla quale di necessità sempre dipendiamo sia per il conoscere come per l'agire. Il problema platonico quindi della "costruzione dei generi" ( $\mu \circ \nu \omega v \hat{\imath} \alpha \tau \hat{\omega} \alpha \tau \eta \alpha \hat{\imath} \alpha$ ), rimasto in Platone sempre oscillante, diventa nell'aristotelismo il problema della "dualità " di materia e forma nell'essenza, e di genere e differenza nella definizione (v.). Ma la dualità dei principi non distrugge, che anzi garantisce l'unità del reale da una parte e del concetto dall'altra. Tale unità è infatti garantita, nel reale, dall'unità della forma e nella definizione dalla differenza specifica ch'è costitutiva dell'essenza e che corrisponde alla forma. A questo modo nell'aristotelismo è chiuso il processo all'infinito (che resta invece aperto nella dialettica platonica) perché la forma è immanente al singolare sensibile, onde la materia informata e la forma attuante la materia coincidono nell'unità dell'ente : $\dot{\eta} \dot{\varepsilon} \sigma \tau \dot{\alpha} \tau \eta \hat{\imath} \lambda \eta \alpha \alpha i \dot{\eta} \mu \circ \varsigma \varphi \dot{\eta}$ $\tau \alpha \hat{\imath} \tau \hat{\imath} \alpha \alpha i \dot{\varepsilon} \nu \alpha \alpha i \dot{\varepsilon} \nu \alpha \alpha i \dot{\varepsilon} \nu \alpha \alpha i \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \tau \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \tau \dot{\alpha}$ (Met., VIII, 5, 1045 b 18). Materia e forma quindi nella struttura della sostanza (e della definizione) non si trovano con parità di diritti, ma la forma domina la materia e l'attira nel suo grado ontologico: «Unumquodque ponitur in sua specie per formam...» (s. Tommaso, In VII Met., lect. 11, n. 1231 : cf. Sum. Theol., 12, q. 83, a. 1 ad 2). Nella struttura metafisica dell'essenza corporea quindi forma e materia (e anima e corpo) sono come il concavo e il convesso e non due elementi che esigono un "principio intermedio "di collegamento. Quest'ultima concezione tradisce un dualismo che concepisce separatamente i due principi e, infine, l'incomprensione della metafisica dell'atto e della potenza: «Ultima materia, quae scilicet est appropriata ad formam, et ipsa forma, sunt idem. Aliud enim eorum est sicut potentia, aliud sicut actus.... Et sic non opertet ea uniri per aliquod vinculam» (In VIII Met., lect. 5, n. 1767). La teoria del "vincolo sostanziale" fu sviluppata da Leibniz e dalla sua scuola, ma i primi indizi espliciti compaiono in Suárez da cui con molta probabilità lo stesso Leibniz prese l'ispirazione (come ha dimostrato Ch. Boehm [Le vinculum substantiel chez Leibniz, Parigi 1938) il quale correggé su questo punto la tesi di M. Blondel [Une énigme historique: La "vinculum substantiale" d'après Leibniz et l'ébauche d'un réalisme supérieur, ivi 1930: è la trad. franc. della tesi latina del 1893]). Per suo conto Leibniz [v.] elaborò una teoria della s. come "monade» in sé completa, cosi che ogni s., anche materiale, è un mondo a parte; ciò che s. Tommaso dice degli angeli che ognuno è una specie a parte, secondo Leibniz "est de toutes les substances.... De plus, toute substance est comme un monde entier et comme un miroir de Dieu ou bien de tout l'univers, qu'elle exprime chacune à sa façon" (Discours de
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métaphysique, § IX; ed. H. Lestienne, Parigi 1929, p. 37). Più sobria nella sua esigenza teorica, la metafisica tomista elaborò il concetto di s. secondo il principio della "emergenza dell'atto" (Met., IX, 8, 1049 b 5; cf. De an., II, 4, 415 a 18). La s. materiale ottiene la sua attualità e consistenza ontologica dalla forma: (Quodl., I, q. IV, a. 6; cf. Arist., De an., II, 4, 415 b 13: 76 769 al7107 voû ches 7801 6 sócla). Di conseguenza le s. spirituali, che sono forme semplici senza materia, sono più perfette e consistenti delle s. materiali e perciò son dette forme "sussistenti" o separate, e come tali sono più vicine a Dio ch'è l'essere puro sussistente (cf. De spir. creat., a. 1). Allora nella struttura ontologica della s., col crescere della "sussistenza" (v.) diminuisce la ragione di soggetto o recettività rispetto agli accidenti; questi nelle s. spirituali sono ridotti alle sole qualità e attuazioni dell'intelletto e della volontà, mentre Dio è l'atto puro, pienezza di perfezione nell'assoluta semplicità.
La rottura dell'equilibrio della metafisica aristotelica dell'atto e della potenza già compiuta in Suárez, che non accetta il concetto tomista di potenza, mostra in Leibniz l'eliminazione della potenza come recettività per intensificare la potenza come virtualità e attività. In Spinoza (v.) la "s." esprime invece la sufficienza assoluta che comporta l'unità metafisica del reale nell'identità dei modi e attributi (estensione e pensiero, intelletto e volontà) : "Per substantiam intelligo id quod in se est et per se concipitur : hoc est id cuius conceptus non indiget conceptu alterius rei, a quo formari debeat" (Ethica, ed. Gentile, Bari 1933, p. 3). Hegel in questo punto ha unificato il dinamismo leibniziano e l'unità spinoziana nella concezione della realtà come "processo" (cf. Phän. d. Geistes, Vorrede, ed. J. Hoffmeister, Lipsia 1937, p. 45).
L'empirismo inglese invece - per reazione al razionalismo -, riducendo la s. alla funzione di "sostrato", portò alla dissoluzione dello stesso concetto di s. Movendo dal principio nominalista che il valore principale di realtà appartiene alla percezione immediata e che le "idee" non sono che il "residuo" mentale delle sensazioni, Locke afferma che le s. non sono propriamente conoscibili, né è possibile averne una nozione precisa (cf. Essay, I, 4, 18; ed. J. A. St. John, I, Londra 1854, p. 196 sgg.). La nostra conoscenza della s. si riduce quindi a un's idea complessa "e del tutto vaga di un certo qual ignoto sostegno degli accidenti (ibid., II, 23, 3; ed. cit., I, p. 424) e in concreto a un "intreccio (complication) o collezione di quelle diverse idee semplici di qualità sensibili le quali di solito si trovano unite nelle cose che si chiaman cavallo o pietra" (ibid., p. 425) : e ciò vale non soltanto per le s. materiali ma anche per le s. spirituali e per la stessa nostra anima o mente (ibid.).
Per uscire dal punto morto, Berkeley (v.) esgò il concetto di s. materiale e con ciò la nozione di sostrato e la teoria lockiana delle "idee complesse" e la distinzione delle qualità primarie (v.) e secondarie : l'esistenza delle cose s'identifica con il loro farsi percepire (esse est percipi), perciò il concetto di s. materiale o substratum è contraddittorio (Principles, §§ 3-23). L'unica s. è l'anima la quale si attesta come "causa" dei sentimenti, idee, nozioni che noi continuamente proviamo o produciamo in noi stessi (ibid., § 25). Infine Hume (v.), movendo dalla riduzione fatta dal Berkeley della s. spirituale al concetto di "causa" delle proprie modificazioni, sostenne che la nozione di causa (v.) non ha alcun fondamento né a priori, né a posteriori nella nostra conoscenza perché ci manca l'impressione corrispondente. La causa e con essa la s. si riduce a una convinzione naturale (belief), a un sentimento istintivo di cui non conosciamo l'origine (Treatise on human nature, parte $1^{2}$, sez. $7^{2}$; parte $4^{2}$, sez. $3^{2}$; ed. Selby-Bigge, Oxford 1928, pp. 17 sgg.; 219 sgg.; v. anche Appendix, p. 633).
Nella metafisica dell'immanenza la s. o è assorbita senza residuo nel divenire del Tutto della ragione o storia universale (monismo panteista) o si risolve tutta nel residuo stesso ch'è il fatto singolo del divenire (fenomenismo); nella metafisica della trascendenza invece la s. ha un fondamento assoluto nella "forma" che struttura il singolo nel tempo e nello spazio e la forma a sua volta
si fonda nell'intelletto divino da cui ogni essenza trae la prima origine.
Bibl.: A. Trendelenburg, Gesch. der Kategorienlehre, Berlino 1846, specialmente p. 33 sgg.; Fr. Brentano, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, Friburgo in Br. 1864, p. 40 sgg.; B. Bauch, Das Substanzproblem in der griechisch. Philos. bis zur Bibliothek, Heidelberg 1910; J. Vogelbacher, Begriff u. Erkenntnis der S. bei Aristoteles, Limburg a L. 1932; R. Jolivet, La notion de s. Essai hist. et critique, Parigi 1920; J. Hessen, Das Substanzproblem in der Philos. der Neuzeit, Berlino e Bonn 1932; G. Koehler Le problème de la s. dans la philos. d'Abriente, in Rev. d'hist. de la philos. et d'hist. pto. de la civilisation, 13 (1936), pp. 1-22; A. de Voos, Het «Eidos» als "eerste substrantia", in De Metaphysica van Aristoteles, in Tijdschrift v. Philos. 4 (1942), pp. 57-102; J. Jalabert, La théorie Leibniz de la s., Parigi 1947; E. Wolff, Griechisch. Bechirdenhen, I, Francoforte s. M. 1950, specialmente p. 220 sgg. Cornelio Fabro
SOSTENE (Zuoobêvŋi, Sosthenes). - Nel Nuovo Testamento questo nome ricorre due volte; ma è incerto se trattasi della medesima persona oppure di una semplice omonimia. S. Paolo, secondo un'usanza a lui cara, si associa S. nell'indirizzare la prima lettere ai Corinti (1, 1); lo qualifica con il solo titolo di " fratello ", come per Timoteo altrove (II Cor. 1, 1; Col. 1, 1).
In Act. 18, 17 si parla di un S. che, dopo l'inutile tentativo di far condannare l'Apostolo dal proconsole Gallione viene beffeggiato e picchiato da un gruppo di pagani. Luca si limita a riferire l'aneddoto ed a notare l'ostentata noncuranza di Gallione per la scena piuttosto comica. S. era archisinagogo della numerosa colonia ebraica. Se si ammette l'identificazione, si deve pensare che da accusatore di s. Paolo S. divenne suo fedele e caro collaboratore dopo la conversione al cristianesimo.
Angelo Penna
SOSTITUTO. - Il s. (substitutus, subrogatus, vicarius) è colui che tiene le veci di altri.
Negli uffici della Curia romana si hanno officiali cosi qualificati con incarico stabile in sottordine ai maggiori prelati che stanno a capo dei diversi dicasteri. Nel passato essi erano in numero maggiore con più alti od inferiori incarichi; oggi oltre il s. della Segreteria di Stato per gli affari ordinari, che è anche segretario della Cifra, nella Curia si hanno i s.: dell'assessore della S. Congreg. Concistoriale, dell'assessore della S. Congreg. per la Chiesa orientale, del segretario della S. Congreg. dei Riti. La Suprema S. Congreg. del S. Uffizio tra i suoi officiali ha sei s. notari. La S. Penitenziera Apostolica ha un s. nella sua sezione tribunale ed un altro s. tra gli officiali della sua sezione indulgenze. Il tribunale della S. Romana Rota ha un s. del difensore del vincolo ed infine la Rev.da Camera Apostolica ha due notari di Camera, di cui uno è s. dell'altro nella carica di segretario e cancelliere.
BNL.: Moroni, VII, p. 34; LXXX, p. 143; LXXXII, p. 69 sgg.; Ann. Pont. 1952, p. 804. e sgg. Guglielmo Felici
SOTERE, santa, vergine e martire. - Martirizzata probabilmente nella persecuzione dioclezianea, fu sepolta in un'area sopraterra sulla Via Appia.
Fu antenata paterna di s. Ambrogio, che ne tesse l'elogio nel 377 nel trattato De virginibus dedicato a sua sorella Marcellina, esaltandone l'intrepida fortezza tra i tormenti (III, 7: PL 16, 244), e nell'Exhortatio virginitatis in cui mette in rilievo l'illustre prosaica della Santa vergine di rara bellezza (" decora facie valde et nobilis virgo maiorum prosapia, consulatus et praefecturas parentum sacra posthabuit fide», cap. 12 : PL 16, 376). Di un formio di nome Vitale si ricorda che egli fu sepolto il ro febbr. dell'a. 401, cioè nel "natale domnes Sitiretis" (G. B. De Rossi, Inscriptiones christianae, I, Roma 1857-61, p. 212, n. 495).
Il Martirologio geronimiano all's octavo id. feb. " cioè al 6 febbr. indica "Romae via Appia in cimiterio eiusdem Sotiritis virginis"; detto natale viene ricordato anche al "IV id. feb." (ro) e al "III id. feb." (11), come nell'iscrizione di un tale "Bitalis pistor" deposto nell'a. 401
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(per cortesia del prof. R. Josi)
Sotere, santo, vergine e martire - Epigrafe sepolcrale del fornajo \& Ritalio ; sepolto nel giorno natalizio di s. S. (s. 401). Basilica di S. Paolo fuori le mura, chiosiro superiore.
(E. Diehl, Inscriptiones christianae latinae veteres, Berlino 1925-31, n. 2115). Al tempo di s. Gregorio Magno (590604) un tale Giovanni raccolse l'olio sul sepolcro della Martire e lo portò alla regina Teodolinda (R. Valentini e G. Zucchetti, Codice topografico della città di Roma, II, Roma 1942, p. 41). La Notitia Ecclesiarum che nel suo giro viene da S. Sebastiano, indica il suo sepolcro sulla Via Appia, dopo aver visitata la tomba del papa Cornelio, cioè più vicino alla città (id., op. cit., p. 88); al