n DB. V. coll. 1561-65; A. Mallon, Voyage d'exploration au sud-est de la Mer Morte, in Biblica, 2 (1924), pp. 431-41; F.-M. Abel, Géngr. de la Palestine, II, Parigi 1938, p. 466; N. Glueck, An aerial reconnaissance in southern Transjordan, in Bull. of the Americ. schools of orient. research. 67 (1937), pp. 20-22.
Donato Baldi
SEGORBE, DIOCESI di. - Città e diocesi nella Spagna, suffraganca di Valenza, nella cui provincia civile e in quella di Castellon de la Plana è situata; alcune parrocchie sono in quelle di Teruel e Cuenca. Eretta con il nome di "Segobriga" prima del sec. vi.
Ha una superficie di 335 I kmq., con una popolazione di 67.500 ab., quasi tutti cattolici; conta 69 parrocchie, servite da 59 sacerdoti diocesani e 5 regolari, 3 comunità religiose maschili e 6 femminili (Ann. Pont. 1952, p. 374).
Nel sec. vi si incontrano alcuni vescovi di questa diocesi la quale però nel sec. viri fu distrutta dall'invasione maomettana; venne poi restaurata nel 1171, e nel secolo seguente l'arricchi il re Giacomo I d'Aragona, conquistatore di Valenza e delle Baleari. Patrono della diocesi

(fot. Gudial, Barcellona)
Segorbe, diocesi di - Particolare del sepolcro di D. Gonzalo de Espejo (sec. xv) - Segorbe, Cattedrale.
è s. Giuseppe; vi è tuttavia un culto speciale per il santuario della Cova Santa, esistente a pochi chilometri dalla capitale; la festa è l'ir sett.
Il Seminario fu fondato dal vescovo Alfonso Cano nel 1771, servendosi del Collegio dei Gesuiti, allora espulsi, e che era stato edificato nel 1630. La Cattedrale antica, convertita in moschea dai Mori, fu restaurata dal re Giacomo I, che ne fece un tempio gotico a tre navate, terminato nel 1534 . Tuttavia nel sec. xviri venne molto ampliata e decorata; ha una sola navata di 50 m . di lunghezza senza crociera né cupola.
Bibl.: F. Villagrasa, Antiguedad de la iglesia cat. de Segorbe, Valencia 1864; J. L. Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, III, Madrid 1902, p. 2 sgg.; IV, ivi 1906, pp. 1-18; Eubel, I, p. 443; II, p. 238; III, p. 315; IV, pp. 310-11; V, p. 251.
Giuseppe M. Pou y Marti
SEGOVIA, DIOCESI di. - Diocesi e città della Spagna, suffraganea di Valladolid, situata quasi tutta nella omonima provincia civile, eccettuate poche parrocchie esistenti in quelle di Burgos e di Avila.
Ha una superficie di 6827 kmq., con una popolazione di 220.000 ab., tutti cattolici, distribuiti in 290 parrocchie, servite da 310 sacerdoti diocesani e 45 regolari, ha un seminario, 12 comunità religiose maschili e 35 femminili (Ann. Pont. 1952, p. 374).
Nonostante l'importanza della S. romana, attestata ancora oggi dal grandioso acquedotto di quel tempo, non ebbe una sede vescovile staccata da quella di Palenza fino al sec. vi, e anche allora in un modo poco canonico e grazie al primate toletano Montano, che la eresse provvisoriamente. Tuttavia i segoviesi ottennero che continuasse la serie dei propri vescovi fino al tempo della invasione saracena che procurò calamità ai fedeli e ai vescovi, dei quali si conoscono pochi nomi. Dopo la riconquista cristiana, la città e la diocesi furono restaurate dal re Alfonso I.
La Cattedrale, consacrata nel 1228 e poi distrutta nella seconda decade del sec. xvi, per le guerre dei comuneros, fu riedificata nel 1522 dal vescovo Federico de Portugal in stile gotico decadente, a croce latina, tre navate e transetto. L'architetto fu Juan Gil de Hontañón. Sul transetto si eleva una cupola alta m .67 , anche la torre campanaria è munita di cupole e raggiunge l'altezza di 110 m . L'annesso chiostro gotico ( $1463-70$ ) è quello dell'antica Cattedrale ed è stato restaurato di recente. La sala capitolare è adorna di arazzi fiamminghi; il Museo diocesano è ricco di preziosa suppellettile liturgica, di manoscritti e di incunaboli.
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Presso l'episcopio è la chiesa di S. Stefano con una torre campanaria romanica del sec. xili, detta la regina delle torri spagnole. Anche in stile romanico è la chiesa di S. Juan de los Caballeros contenente le tombe degli Illustri cittadini di S. dei secc. xvi e xvir. Tipica è la chiesa romanica di S. Lorenzo restaurata nel igoo; è a tre navi, tre absidi e torre campanaria con singolari capitelli. La chiesa annessa al convento di S. Croce fu eretta da s. Domenico nel 1218. La chiesa "de la Vera Cruz" fu costruita nel 1246 sul modello del S. Sepolcro; fu restaurata nel 1830 ; dal 1949 si stanno risco prendo gli affreschi delle pareti; è tornata in luce una Ultima cena del sec. xili. La chiesa di S. Millan risale alla fine del sec. xi o al principio del successivo. Tra i monasteri si ricordano quelli del Parral, fondato nel 1447 per i Gerolimiti da Enrico IV, che nel 1455 fondò anche quello di S. Antonio el Real. Nel 1586 fu fondato il convento dei Carmelitani di S. Giovanni della Croce, dove è la sua tomba e il piccolo santuario detto della "Fuencisla" (sec. xvir). Titolare della diocesi è l'Assunta. Degni di menzione sono gli antichi chiostri e il ricchissimo Archivio. - Vedi tav. XVI.
Bibl.: E. Florez. España sagrada. VIII, Madrid 1860. pp. 63-96; Cottineau. II, col. 2993: Eubel. I. pp. 442-43: II, p. 258 ; III, p. 314 ; IV, p. 310 ; V, p. 330 .
Giuseppe M. Pou y Marti
SEGRETARI DELLE SACRE CONGREGAZIONI : v. CONGREGAZIONI ROMANE, SACRE.
## SEGRETERIA DEI BREVI AI PRINCIPI. -
È la prima Segreteria latina della Curia romana. Il suo nome deriva da uno dei cionpiti che sono ad essa affidati : da quello cioè di redigere in latino le lettere ai sovrani e capi di Stato, che lo stesso Sommo Pontefice firma con suo autografo (litterae in forma brevi ad Principes).
Oltre questi documenti, altri non meno solenni sono affidati a questa S. per la loro redazione a norma del can. 264 del CIC, e cioè le encicliche, le allocuzioni concistoriali, le omelie per le canonizzazioni dei santi, ed anche alcune costituzioni apostoliche, motupropri e lettere pontificie di maggiore importanza. Pertanto questo ufficio è al servizio diretto del Sovrano Pontefice nell'esplicazione del suo magistero universale, in quanto sotto la sua alta guida e dietro precisi ordini, che riceve di volta in volta, presta la sua opera nella compilazione latina dei più importanti documenti.
Capo dell'ufficio è il Segretario dei brevi ai principi, che, come tale, fa parte della nobile anticamera pontificia. Inoltre nei consistori pubblici, in cui vengono trattate le cause dei santi, risponde in latino a nome del S. Padre agli avvocati concistoriali, che hanno perorato le dette cause; nel sacro rito delle canonizzazioni preannunzia agli aatanti, parlando sempre nella medesima lingua, la solenne proclamazione dei nuovi canonizzati, che sta per esser fatta dal Pontefice; qualora venga a morire un sovrano cattolico, legge l'elogio funebre del defunto nella solenne Cappella papale, che si suol tenere in questa circostanza; ed in caso di Sede vacante, prima che abbia inizio il conclave, pronunzia davanti al S. Collegio, adunato nella Cappella Sistina, l'oratio de eligendo Summo Pontefice.
L'origine storica di questo ufficio si fa risalire alla Segreteria Apostolica, che aveva l'incarico di redigere tutta la corrispondenza in lingua latina della Curia romana; essa fu poi disciplinata dalla costituzione di Innocenzo VIII del 31 dic. 1487, e comprendeva 24 segretari apostolici. In seguito diventò una segreteria a parte e completamente autonoma con la bolla Romanus Pontifex del 10 apr. 1678, quando fu soppresso il Collegio dei segretari apostolici.
Nella sua lunga storia la S. dei b. ai p. annovera latinisti di grande valore, come fra gli antichi il Bembo e fra i più recenti il Nocella, il Volpini, l'Angelini e il Galli.
Bibl.: J. B. De Luca. Relatio Curiae Romanae, Colonia 1883, disc. 7, nn. 8-13; A. van Hove, De rescriptis, MalinesRoma 1936, nn. 51- 53; N. Del Re, La Curia romana, ivi 1941, n. 149: Werra-Vidal, II, n. 507; A. van Hove, Prolegomena, $2^{2}$ ed., Malines-Roma 1945, p. 72 .
Antonio Bacci
SEGRETERIA DELLE LETTERE LATINE. - E un ufficio della Curia romana, per se stante, collaterale alla Segreteria di Stato, alle dipendenze dirette del Sommo Pontefice.
L'origine della S. delle 1. 1. di S. Santità risale alla Segreteria apostolica, disciplinata da Innocenzo VIII con la cost. Non debet reprehensibile (31 dic. 1487). La necessità dei romani pontefici di corrispondere in una forma sempre più frequente, spedita e segreta con i dignitari del mondo cattolico fece sorgere, all'infuori della Cancelleria apostolica, la Segreteria apostolica accanto alla Camera apostolica.
Per questa corrispondenza è particolarmente atta la lingua latina, che, dopo il sorgere delle lingue moderne neolatine, è sempre rimasta viva, sia come lingua ufficiale della Chiesa, sia come patrimonio comune delle persone colte di ogni nazione fino ai tempi più recenti, appunto perché di sua natura universale, immutabile e perenne. Questa lingua inoltre è quanto mai ricca, concisa, armoniosa, flessibile a tutte le sfumature del pensiero, piena di dignità e maestà, nota, si direbbe, per servire alla gloria del Pontificato romano, che per divina disposizione ha avuto in sorte la sede del Romano Impero (cf. Pio XI, Lett. apost. Officiorum omnium, del 10 ag. 1922). Nel diritto attuale, alla S. delle 1.1. spetta (con. 264), la redazione delle lettere (Epistolae) e degli altri documenti che le sono commessi dal S. Padre. Si compone del segretario delle lettere latine, che riveste la dignità di prelato domestico e fa parte della Famiglia pontificia (cf. Annuario Pontificio 1953, pp. 899, 903) di alcuni aiutanti di studio e scrittori; questi ultimi hanno l'incarico di copiare a mano in bel carattere ogni documento, che, sottoscritto dal S. Padre, prende anche il nome di autografo pontificio.
Durante la vacanza della Sede Apostolica, il S. Collegio, riunito in Congregazione generale prima del conclave, susde affidare al segretario delle lettere latine la preparazione dell'Oratio de Pontifex defuncto, che lo stesso segretario dovrà leggere il terzo giorno delle solenni esequie nella Basilica Vaticana.
Le lettere latine sono per lo più dirette a cardinali, a patriarchi, arcivescovi e vescovi, a superiori generali di Ordini, congregazioni o altri istituti religiosi, a rettori di università cattoliche e ad altre persone, ecclesiastiche o laiche, ragguardevoli per autorità o dottrina, come i presidenti di congressi cattolici nazionali.
Quanto al contenuto, si può dire in generale che esse sono inviate in occasione di qualche solennità di speciale importanza, come centenari, congressi essaristici internazionali o nazionali con intervento di un legato pontificio, di giubilei episcopali o sacerdotali di Ordinari, ecc. Contengono quindi per lo più espressioni di congratulazione, benevolenza, esortazione del Padre comune dei fedeli e non di rado anche preziosi insegnamenti e istruzioni del Dottore e Maestro supremo della Chiesa.
Bibl.: J. B. De Luca, Relatio Curiae Romanae, Colonia 1683, disc. 7, n. 6; A. van Hove, De rescriptis, Malines-Roma 1936: Werra-Vidal, II, n. 507; A. van Hove, Prolegomena, $2^{\circ}$ ed., Malines-Roma 1945, p. 72.
Angelo Ferugini
SEGRETERIA DI STATO. - E uno degli uffici della Curia romana, attraverso il quale la S. Sede tratta tutte le questioni di politica ecclesiastica.
I. Cenni storici. - La più lontana origine di questo ufficio può ravvisarsi in quella Camera secreta istituita da Martino V (1417-31) con il compito di attendere alla corrispondenza diplomatica della Sede Apostolica, del cui disbrigo si occuparono, nei primi tempi, i più illustri umanisti, dal Bracciolini al Vegio, dal Traversari al Fi bello ed al Valla, che in essa vennero largamente impiegati in quanto, come ben afferma il Pastor (I, p. 237), "pote-
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vano adoperarsi a tutto, a comporre vuol bolle e brevi, vuoi documenti meramente politici, a dare il benvenuto ad ambasciatori e principi, a tenere discorsi funebri e per feste».
Indeterminati inizialmente nel numero, questi segretari papali furono in seguito stabiliti a sei (secretarii numerarii) da Callisto III, con la cost. Decet Romanum Pontificem del 7 maggio 1496 (ed. in W. v. Hofmann, Forschungen zur Geschichte der hurisiten Behörden, II, Roma 1914, pp. 20-21), quindi portati a ventiquattro da Innocenzo VIII, con la cost. Non debet reprehensibile del 31 dic. 1487 (Bull. Rom., V, Torino 1860, pp. 330-39). "pro facilitori, celeriori, diligentiori, ac magia accurata expeditione brevium et litterarum apostolicarum ", venendo a formare il Collegio dei segretari apostolici. Contemporaneamente tuttavia il Pontefice aveva riservato per sé e per i suoi successori la scelta di un secretarius domesticus in Palatio assidue residens, al quale venne affidata la trattazione di tutti gli affari segreti che gli sarebbero stati commessi dal Papa, sicché questi divenne in breve persona di fiducia dei pontefici ed unico intermediario delle direttive politiche della S. Sede; ma da tale importante posizione venne nondimeno ben presto a decadere, allorché la fiducia dei papi, una volta affermatasi la carica di "cardinal nipote", come conseguenza del nepotismo, insinuatosi nella Corte pontificia fin dai tempi di Sisto IV (1471-84), si andrà fatalmente a riversare sui propri congiunti. Accentratasi ormai nelle mani di costui la trattazione dei più importanti affari sia della Chiesa che dello Stato, il segretario domestico si perse nell'ombra del cardinal nipote o padrone, del quale divenne un semplice susiliario fino alla sua soppressione, decretata da Sisto V con il breve Romani Pontificis providentia del $1^{\circ}$ apr. 1586 (Bull. Rom., VIII, Torino 1863, pp. 685-90).
Frattanto per l'accresciuta mole degli affari, determinata dall'espansione sempre più vasta delle relazioni politico-diplomatiche della S. Sede con gli Stati europei, si vedrà sorgere, sotto il pontificato di Leone X (15131521), un nuovo segretario, detto "intimo" o "maggiore", al quale fu riservata la redazione in volgare della corrispondenza pontificia, alle dipendenze sempre del cardinal nipote, come il segretario domestico, cui non rimase che la redazione dei documenti in latino. E proprio in questo segretario intimo, incaricato anche della formazione del cardinal nipote, che si può scorgere in embrione la figura del futuro "segretario di Stato", titolo che peraltro appare per la prima volta ai tempi di Paolo V (1605-21), a quegli attribuito; così, infatti, vennero chiamati Porfirio Feliciani, Francesco Magaletti, Lorenzo Azzolini ed altri ancora, dati tutti dai pontefici come istruttori ai loro nipoti.
La necessità dapprima di avere come capo della S. un cardinale, secondo l'uso iniziatosi con Innocenzo X, (1644-55) e la soppressione poi del Collegio dei segretari apostolici, operata da Innocenzo XI con la cost. Romanus Pontifex del $1^{\circ}$ apr. 1678 (Bull. Romanum, XIX, Torino 1870, pp. 88-95), furono comunque il primo avvio alla organizzazione della S. di S. nella sua forma moderna, per cui, quando infine con Innocenzo XII resterà una volta per sempre soppresso il nepotismo (cost. Romanum decet Pontificem del 22 giugno 1692, in Bull. Rom., XX, Torino 1870, pp. 440-46), venendo così a cessare il monopolio del governo da parte dei familiari del Papa, la trasformazione potrà dirsi compiuta e la S. di S., intesa nel senso odierno della parola, diverrà una realtà di fatto, di guisa che nel cardinale prepostovi, distinto ormai con il titolo ufficiale di segretario di Stato, verrà ad accentrarsi la direzione di tutti gli affari di politica, tanto interna che estera, della S. Sede.
Un nuovo aspetto assunse la S. di S. sotto Gregorio XVI, il quale istituì, con un chirografo del 20 febbr. 1833, un secondo segretario di Stato, detto "per gli

(Int. Enc. Catt.)
Segreteria di Stato - Atrio della S. di S., rinnovato e affrescato sotto il pontificato di Pio XII da F. Bencivenga - Vaticano.
affari di Stato interni" e definito dal succitato documento "organo di comunicazione ai diversi ministeri e dicasteri dello Stato di tutti gli ordini riguardanti l'interno", con il compito di provvedere agli affari amministrativi dello Stato pontificio. La riforma gregoriana non ebbe tuttavia che un carattere di temporaneità, in quanto fu determinata dalla cagionevole salute del segretario di Stato, card. Tommaso Bernetti, e durò solo per tutto il pontificato di quel Papa. Infatti Pio IX, l'8 ag. 1846, provvide nuovamente a riunire in una sola persona i due uffici, pur conservando la ripartizione della S. in due distinte sezioni, che seguitarono ad occuparsi la prima di tutti gli affari esteri e la seconda di quelli interni. Con un nota propria del 29 dic. 1847, inoltre, Pio IX attribuiva al cardinale segretario di Stato anche le funzioni di presidente del Consiglio dei ministri e di ministro degli Affari Esteri, carica tuttavia quest'ultima che quegli dovette abbandonare quando il Ministero degli esteri fu trasferito in mani laiche, quando fu attuata, anche nello Stato pontificio, la formazione di un governo costituzionale, cui fece seguito l'effimera Repubblica romana del ' 29.
Tornati finalmente a rivivere tutti i passati istituti con la restaurazione del potere temporale, anche la S. di S. venne reintegrata nelle sue antiche funzioni, che furono tuttavia precisate con un Editto del 10 sett. 1850 , ove era detto: "Le relazioni del governo della S. Sede con le altre potenze sono affidate ad un cardinale di S. Chiesa, che conserva il nome e le attribuzioni di segretario di Stato. Il cardinale segretario di Stato è l'organo del sovrano anche nell'emanazione degli atti legislativi. Qualunque affare che abbia o possa avere rapporto con l'estero, benché dipendente da uno dei cinque ministri, deve trattarsi di concerto con la S. di S. Il solo cardinale segretario di Stato corrisponde ai governi o rappresentanti esteri. Appartiene specialmente al cardinale segretario di Stato tutto ciò che riguarda i trattati diplomatici e le convenzioni di qualunque specie, anche di commercio e la loro esecuzione; la giusta demarcazione e la tutela dei confini dello Stato; la protezione dei sudditi pontifici che vanno o che dimorano all'estero; il rilascio dei passaporti per l'estero, l'ammissione degli stranieri a stabilirsi nello Stato e la loro naturalizzazione, la legalizzazione dei documenti da trasmettersi fuori dello Stato".
Il 1870 segnò una inevitabile battuta d'arresto nella molteplice attività della S. di S., che, adeguatasi ben presto al mutato indirizzo delle cose, non andò tuttavia esente anche essa da quella confusione cui doveva porre infine un sano rimedio la riforma generale della Curia introdotta dal b. Pio X con la cost. Sapienti consilio del 29 giugno 1908 (Pii X P. M. Acta, IV [Roma 1914], pp. 146-61),
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(fat. Enc. Catt.)
Segreteria di Stato - Inizio del chiroprafo del 20 febbr. 1833 con cui Gregorio XVI costituisce il secondo segretario di Stato per gli affari di Stato interni - Biblioteca Vallicelliana, coll. card. Falzacappa, vol. 29, p. 322.
11. CompetenZA. - L'organizzazione attuale della S. di S., che ha la sua sede nel Palazzo apostolico, trova il proprio fondamento nel can. 263 del CIC, che ha confermato la triplice divisione dell'ufficio stabilita dal b. Pio X, nonché i compiti assegnati a ciascuna delle tre sezioni. Di esse la prima si occupa essenzialmente degli affari straordinari con l'incarico di istruire le pratiche di competenza della S. Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari, a norma del can. 255 (v. conGREGazioni ROMANE, X. S. C. degli Affari eccl. straord.); la seconda attende agli affari ordinari, sbrigando la corrispondenza con i vari nunzi e quella di diversa natura e provvedendo, tra l'altro, alla spedizione delle nomine sia di Curia che di Corte ed al conferimento delle dignità ecclesiastiche e degli ordini equestri pontifici; la terza, che fino alla riforma Piana aveva costituito un organismo indipendente con a capo un proprio cardinale (l'ultimo dei quali fu Luigi Macchi), provvede infine alla redazione ed alla spedizione dei brevi apostolici (v. segreteria dei brevi ai PRINCIPI).
Nella sua qualità di massimo esponente dell'attività politica della S. Sede e di primo ministro del Romano Pontefice, presiede l'ufficio il cardinale segretario di Stato. I quale è anche prefetto della Congregazione per gli Affari ecclesiastici straordinari per l'intima connessione delle attribuzioni dei due dicasteri. E cardinale palatino. Dirigono rispettivamente le tre sezioni di cui sopra il segretario per gli affari straordinari, coadiuvato da uno o più sottosegretari, il sostituto per gli affari ordinari, che è anche segretario della cifra, ed il cancelliere dei brevi apostolicI, coadiuveni nella esplicazione delle loro funzioni da un certo numero di ufficiali minori (minutanti, archivisti, addetti, scrittori, ecc.).
Presta la propria opera nelle varie sezioni della S. di S. un numero imprecisato di funzionari diplomatici, che formano un ruolo a sé, staccato dal resto del corpo impiegatizio, non addetto a missioni diplomatiche. Questi funzionari, che possono in qualsiasi momento essere avviati a sedi di rappresentanza, prestano servizio nella
S. di S., conservando il proprio grado di nunzi, consiglieri, uditori ( $1^{\mathrm{a}} \mathrm{e} 2^{\mathrm{a}}$ classe), segretari ( $1^{\mathrm{a}} \mathrm{e} 2^{\mathrm{a}}$ classe), addetti. Una specie di direttore del personale è nella S. di S. il capo del protocollo.
I diplomatici vengono ora ordinariamente preparati alla loro missione nella Pont. Accademia ecclesiastica (già Pont. Accademia dei nobili ecclesiastici, fondata da Clemente XI nel 1701 con statuti propri, riformati da Pio VI nel 1775, da Leone XII nel 1829, e da Leone XIII nel 1879), di cui è protettore il cardinale segretario di Stato pro tempore (cf. Pio XI, Chiroprafo al card. E. Pacelli, 8 sett. 1937: AAS, 29 [1937], p. 382).
Un ufficio collaterale alla S. di S., ma per se stante, è la Segreteria delle lettere latine (v.).
BibL.: R. Ancel. La Secrétairerie pontif. sous Paul IV, in Rev. des quat. hist., 79 (1906), pp. 406-70; P. Richard. Origines et développement de la Secrétairerie d'Etat apostolique, in Rev. d'hist. eccl., 11 (1910), pp. 56-72, 503-29; 728-34; Wernz-Vidal, II, 507; A. Serafini. Le origini delle pontif. S. di S. e la - Soprinti consilio - del b. Pio X, in Apollinaris, 25 (1952), pp. 165-230. Niccolò Del Re
SEGRETO. - Il s. materialmente inteso è la stessa cosa occulta; inteso formalmente è la cognizione della stessa cosa con l'obbligo di non divulgarla o comunicarla ad altri.
Sommario I. Nozione generale. - H. S. (Sigillo) sacramentale. - III. S. del S. Uffizio. - IV. S. Professionale.
I. Nozione generale. - Senza dubbio l'uomo non ha solo il diritto di proprietà sulle cose esterne o la libera disponibilità delle membra del suo corpo; ma anche un vero e proprio dominio sulle proprie idee ed azioni. Di queste alcune sono così intime e personali che per il loro stesso oggetto esigono che siano tenute celate ad altri (ad es., le intime refazioni dell'anima con Dio). Ed anche qualora ne trapelasse notizia ad altri, è naturale che la notizia venga mantenuta circoscritta, almeno finché non entri nell'ordine dell'interesse pubblico o del bene comune. Altre idee invece ed azioni non sono cosi strettamente personali da esigere per natura loro questa riservatezza o conservazione del s.; ma la esigono per circostanze estrinseche, ad es., per non recare danno al soggetto agente o a terzi. Infine alcune idee od azioni altrui esigono di essere mantenute in ambiente di riservatezza, perché è preceduto un impegno, una promessa in tal senso, oppure la notizia è stata comunicata per un fine di interesse privato a persone che comunemente si tengono vincolate al s. Secondo la diversa fonte, dà cui può scaturire l'obbligo del s., si parla di s. naturale, promesso e commesso.
Al s. naturale appartengono la prima e seconda categoria di notizie, in cui l'oggetto stesso esige il s., o perché si tratta di idee ed azioni che hanno un ordinamento strettamente personale e privato o perché si tratta di idee od azioni la cui divulgazione può nuocere al bene sia individuale che comune (c'è, p. es., la buona fama da conservare, un danno da evitare o un aiuto da prestare). Al s. commesso appartengono le notizie conosciute per comunicazione fatta da chi era in possesso della notizia, con patto o esplicito od implicito che la notizia non procedesse più oltre. Al s. promesso appartengono le notizie, per cui chi le ha ricevute si è impegnato a mantenerne circoscritta a se stesso o a poche altre persone la conoscenza.
Finora il problema è stato considerato da un punto prevalentemente personale, il diritto che la persona ha sulle sue idee e sulle sue azioni ed anche sulla propria fama (v.). Il problema del s. è però connesso con altri gravi problemi, con quello del linguaggio e della comunicazione delle idee. Il linguaggio è fatto apposta per comunicarsi le idee tra gli uomini: quali sono ora i rapporti tra comunicazione delle idee, linguaggio e s.? Da tale punto di vista tre gruppi di questioni meritano particolare attenzione: quelle che riguardano l'obbligo di parlare o di tacere, quelle riguardanti il comportamento da tenere quando si ha l'obbligo e la facoltà di tacere, quelle riguardanti l'atteggiamento da assumere di fronte alle notizie altrui.
1. Obbligo di parlare e di tacere. - E noto che l'uomo ha, fra l'altro, la facoltà di esprimere i propri pensieri, o i propri stati d'animo. E pure noto che questo
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l'uomo lo può fare solo per mezzo di segni; non è infatti in grado di trasmettere direttamente il contenuto dei suoi giudizi e dei suoi ragionamenti, l'oggetto delle sue cognizioni e delle sue riflessioni. E noto infine che i segni di cui si serve sono sostanzialmente liberi. La trasmissione del pensiero non è un fatto necessario, un fenomeno ineluttabile che s'impone fatalmente all'uomo che pensa. E possibile che uno abbia un pensiero e non lo manifesti; può avvenire addirittura che uno esprima qualcosa che non ha; è possibile, in altre parole, che il pensiero manchi di espressione esteriore e, nel caso che questa esista, è possibile che sia conforme al pensiero e lo riproduca o anche che sia difforme e lo veli. Guardando più a fondo si può dire che gli uomini sono assai restii a comunicare di sé e degli altri cose che temono possano recar nocumento ai loro interessi o alla loro reputazione; facili invece a dire ciò che pensano possa loro giovare; giungono anzi facilmente, nel secondo caso, a inventare ció che non è, e, nel primo, a negare anche ciò che è, mentendo in entrambi i casi, anche se in forme diverse. Se si guarda infine alle conseguenze solite a verificarsi quando si dice la verità e quando si mente, si trova che sono diversissime; dipendono da ciò che si dice (non è lo stesso che si dica una cosa piacevole o una cosa spiacevole); dal modo con cui lo si dice (non è uguale che si dica inconsideratamente e senza prudenza e, invece, con riguardo e finezza); dal comportamento abituale (una menzogna isolata non basta solitamente a distruggere il credito di una persona, come una verità isolata non basta a restituirlo a chi l'abbia perduta; l'abitudine alla menzogna toglie credito come l'abitudine alla verità ne dà uno grandissimo).
Dai fenomeni indicati e dopo quanto si è detto sopra sul s., sorge un complesso di problemi. E lecito in qualche caso tacere il proprio pensiero? Ci sono casi in cui è necessario farlo? Si può giungere fino ad alterare il proprio pensiero, ossia a mentire? Come si vede sono i gravi problemi morali del s. e della menzogna. Qui si tralasciate di proposito questi ultimi (per cui v. MENzoGNA) e ci si ferma a quelli del silenzio o del s.
Già in base al solo diritto naturale si può dire che, essendo la parola una facoltà umana, è sottoposta alla norma che regola la moralità delle facoltà dell'uomo, ossia lo sviluppo armonico della persona, in totale subordinazione a Dio, nell'uso delle cose, nel rispetto e nel* l'amore delle altre creature umane, e - per usare le parole di Cristo che valgono indubbiamente anche per la facoltà della parola - amor di Dio e del prossimo. Ognuno quindi sarà libero di dire o di tacere ciò che non nuoce alla persona, e non contraddice né alla soggezione dovuta a Dio, né alla giustizia e all'amore dovuto ai fratelli; sarà invece tenuto a dire ciò che è necessario per il bene proprio e altrui e a tacere ciò che danneggia qualcuna delle persone indicate.
Non sempre però è facile vedere come applicare in concreto i principi indicati. Si consideri, p. es., il settore del parlare ai fanciulli soprattutto in materia di iniziazione sessuale, del parlare ai malati gravi, ecc. Che cosa è bene dire a tutti costoro? Ognuna delle soluzioni scelte, di dire tutto, di tacere tutto, o di dire solamente una parte ha vantaggi e svantaggi e non sempre si vede in concreto quale sia quella buona. Anzi, più d'una volta, non sarà possibile ottenere simultaneamente il bene di tutti. In questi casi sarà inevitabile il ricorso al noto "principio del duplice effetto ", o del "maggior bene " e del "minor male ", che tanta applicazione ha nel concreto delle vicende umane. In materia i due termini di paragone sono spesso l'interesse pubblico o l'interesse privato; la fedeltà ad una promessa o l'aiuto del prossimo. Il maggior bene da osservare prende spesso il nome di causa scusante che dispensa dal s. L'importanza sociale del tema non poteva non richiamare l'attenzione del legislatore civile ed ecclesiastico. Entrambe le legislazioni hanno cura di stabilire un minimo di casi in cui fanno obbligo di parlare o di tacere.
L'obbligo di parlare - e di dire il vero - acquista un singolare rilievo e dà luogo a particolari problemi nel campo del diritto processuale. Poiché l'attività giudi-
siaria, tanto civile quanto penale, ha per primo ufficio l'accertamento della verità, che è manifestamente un presupposto essenziale per la retta applicazione della legge e quindi per una giusta sentenza, ben si comprende che l'obbligo della veracità è rigorosamente prescritto, con le più gravi sanzioni, a coloro che - come i testimoni (v.) e i periti (v.) - dobbono concorrere a illuminare i giudici sulla realtà dei fatti sui quali verte il giudizio. L'obbligo non riguarda il reo, né i congiunti prossimi dell'imputato (Cod. civ. ital. art. 330 ; per il diritto canonico cf. can. 1743) ed alcune categorie di persone tenute dal s. professionale (v.; anche: parti, TESTIMONI).
Nel campo del diritto canonico, v. anche il can. 999 sull'obbligo di rivelare gli impedimenti agli ordini sacri. Né meno importanti sono gli interventi dell'Autorità riguardo all'obbligo di tacere. Vanno ricordate qui tutte le disposizioni relative al segreto militare e politico, nonché a quello professionale (artt. 622 e 623 del Cod. pen. ital., per il diritto canonico, cf. can. 243 § 2).
2. Comportamento da tenere quando si ha l'obbligo o la facoltà de tacere. - L'affermazione dell'obbligo morale - talvolta anche giuridico - di tacere o almeno la facoltà di farlo pone subito un'altra serie di problemi: quella del come comportarsi quando non si vuole o non si deve comunicare una notizia. Il primo atteggiamento suggeribile è il silenzio. Se è vero che chi tace acconsente è anche vero che chi tace non dice nulla. Il modo più facile e più sicuro di difendere il s. sarà quindi innanzitutto il silenzio. Spesso però a questo mezzo non si può ricorrere : talvolta è innegabile che chi tace acconsente o, comunque, è fuori dubbio che anche il silenzio può essere un modo di esprimere taluni pensieri. In tali casi un modo di difendersi può essere - ed è il secondo modo di conservare un s. - il ricorso a formole erosive, a espressioni cioè che sembran dir qualcosa e non dicono nulla. In casi un po' più gravi si potrà anche ricorrere ad anfibologie, ossia ad espressioni che hanno veramente due sensi, dei quali chi parla intende l'uno pur prevedendo che l'ascoltatore intenderà l'altro. Si è qui nel campo delle applicazioni del principio del duplice effetto, a cui è certamente lecito ricorrere quando l'azione è in sé buona o indifferente e si hanno motivi sufficenti per permettere il male che ne seguirà.
Si può procedere oltre? Alcuni hanno risposto di sì, proponendo la nota dottrina della restrizione mentale o addirittura l'opinione che, almeno in certi casi, si possono fare affermazioni false (v. RISERVA MENTALE). Altri - e forse non ingiustamente - fanno notare che una falsa enunciazione, o, più semplicemente, una bugia rimane una bugia e quindi qualcosa di intrinsecamente cattivo e quindi di moralmente inammissibile, anche se indirizzata a un fine buono; non la si può quindi dire a meno di ammettere che il fine giustifica i mezzi. La difesa del s. potrà quindi importare in taluni casi sacrifici notevoli; ma ciò non deve meravigliare, dato che, in tutti gli altri settori, la volontà di rispettare fine in fondo le esigenze della legge morale potrà costare più di una rinuncia. Qualcosa rimane dunque ancora da approfondire in questo campo per chiarire la condotta che dovrà o potrà tenere chi si trova nella necessità di dover difendere un s., specialmente nei casi più difficili. Ed è ovvio che in questa questione, come in tutte le altre, si dovranno evitare i procedimenti puramente verbali.
3. Atteggiamento da tenere di fronte a notizie altrui. - Una terza serie di problemi riguarda l'atteggiamento da assumere di fronte alle notizie altrui. Ognuno infatti può "depositare" il suo pensiero in fonti diversissime (scritti, dischi, filo magnetizzato, ecc.) e noi possiamo, accedendo a tali fonti, appropriarci del pensiero altrui. E noto anche che si può, in modi diversi, portare uno a manifestare il proprio pensiero anche al di fuori o addirittura contro la sua volontà (si pensi alla tortura, a certe tecniche di interrogatorio, alla narcoanalisi, ecc.).
Che atteggiamento si può o si deve assumere a questo riguardo? Nella risposta sembra necessario
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distinguere fra le notizie interessanti il bene comune e le altre. Quanto alle prime, il pubblico potere ha certamente la facoltà di appropriarsele, entro i limiti della esigenza del bene comune. Ha quindi diritto, in caso di necessità, di violare il s. postale, di controllare le comunicazioni telegrafiche e telefoniche, di strappare is, con quei mezzi tecnici che non offendono la morale. Solo rimarrà da precisare fin dove arrivino le esigenze del bene comune e quali mezzi tecnici non siano in contrasto con la morale. Non occorre dire che è alla luce di questi princìpi che deve esser posta e risolta la questione della liceità per il pubblico potere del ricorso alla tortura, alla narcoanalisi (v.), ecc. Invece quanto alle notizie non necessarie al bene comune, nessuno - nemmeno il pubblico potere - ha diritto di appropriarsene o di carpirle; il diritto infatti di conservare il s. tutte le volte che una notizia non è indispensabile al bene proprio o altrui porta con sé il divieto per gli altri di carpirle e - più ancora - di divulgarle. I moralisti classici hanno trattato a lungo il caso delle lettere, distinguendo accuratamente quando il proprietario ancora le conservi, quando le abbia abbandonate o le lasci esposte e quando le abbia stracciate o buttate: nel primo caso tutti sono d'accordo nel dire che non è lecito leggerle; nel secondo caso tutti convengono nel dire che si possono leggere, potendosi facilmente presumere ch'egli abbia rinunciato al suo diritto di conservare il s.; nel terzo caso invece alcuni (p. es., Laymann, Lugo) pensano che, stracciandole, abbia voluto o consentito a rinunciare al suo s. e che quindi si possono leggere; altri invece sono di parere opposto perché ritengono che stracciandole il proprietario avrebbe dimostrato precisamente di non voler rinunciare al suo diritto.
Il problema però è assai più vasto, riguardando tutte le notizie, in tutti i campi, dovunque siano consegnate. Anche qui la legislazione è intervenuta comminando in alcuni casi pene severe contro chi viola il s. altrui. Basti qui ricordare gli artt. 616 sgg. del Cod. pen. ital. sulla violazione del s. postale, telefonico e telegrafico, di documenti segreti, di s. scientifici o industriali; sulla violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. E facile vedere la complessità dei problemi che si pongono attorno al s., sia per la morale, sia per il diritto, sia per il pubblico potere, sia per la tecnica e la scienza.
4. Gravità dell'obbligo di conservare il s. e della lesione del medesimo. - Quando dunque c'è l'obbligo di osservare il s. e non ci sono cause scusanti, il rivelarlo quale lesione importa dell'ordine morale? Occorre distinguere le varie specie di s. 1) Il s. naturale in cosa grave obbliga per sé sub gravi ed ex iustitia. Perciò chi avesse carpito ad altri un s., per via dolosa o colposa, è tenuto a riparare ogni danno sia in rapporto alla fama lesa sia in rapporto ad eventuali danni patrimoniali, purché questi danni siano stati previsti, almeno in confuso. 2) Il s. promesso obbliga come una qualsiasi promessa (v.). La gravità e l'obbligo si desume dall'animo con cui è stata fatta la promessa e dall'estensione degli obblighi che si siano voluti assumere. Quando vi sia obbligo di manifestare il s. o per un precetto del superiore, o per motivo di carità, o per legittima interrogazione del giudice, cessa l'obbligo di mantenere il s. semplicemente promesso; e ciò anche se la promessa sia stata convalidata con giuramento, perché l'obbligo per giuramento è accessorio e segue le vicissitudini dell'obbligazione principale. 3) Il s. commesso obbliga per giustizia e nub gravi sia perché basato su un contratto o quasi contratto, sia perché ordinariamente è di notevole interesse per il bene pubblico che sia fedelmente mantenuto.
Il s. può essere violato o con rivelazione diretta, quando si ha la manifestazione e della notizia e della persona; o con rivelazione indiretta, quando si comunica ad altri solo la notizia, ma in tali circostanze che si possa addivenire ancora alla scoperta della persona, cui la notizia si riferisce. Può essere ancora violato con abuso di scienza acquisita tramite la conoscenza del s., specie se ciò avviene con gravame del committente il s. stesso; oppure con inquisizione ingiusta (v. ipnotismo; narcoanalisi).
Il problema della violazione del s. è anche connesso con il problema della detrazione (v.), della violazione della fama (v. infamia; ingiuria).
Bibli: oltre i trattati di morale nel de iustitia o nell'8" eomandamento (per chi segue la divisione de praceptis decalogi), cf. R. Middleton, The obligation of veracity, in Americ. eceles. Rev., 19 (1808), pp. 163-74; J. Selenans, Droit et morale, Bruges 1925, no. 342-45, 359; R. Regan, Professional Secrecy in the light of moral principles, Washington 1943; F. J. Connell, Morals in politics and professions, Westminster 1946, pp. 112, 126, 144, 173 sgg.; G. Kelly, Eighth Commandemont, in Theolog. Studies, 9 (1948), pp. 101-104; A. Dorczynski, Cathal. teaching about the morality of falschand, Washington 1948, passim; O. Schilling, Apologia della morale cattolica, Milano 1949, p. 205 sgg.; G. Del Vecchio, La verità nella morale e nel diritto, Roma 1951; A. Muller, La morale et la vie des affaires, Tournai-Parisi 1951, p. 181 (vers. it., Roma 1951). Giovanni Battista Guzzetti
II. S. (SICHILLO) SACRAMENTALE. - Con s. sacramentale si intende propriamente l'obbligo stretto ed assoluto di osservare il segreto e di astenersi da ogni uso estrasacramentale circa tutto cio che è stato detto dal penitente in ordine all'assoluzione sacramentale, la cui manifestazione o il cui uso nuocerebbe al penitente o ingenererebbe un'opinione sfavorevole in chi vede o ascolta. L'obbligo di osservare tale s. è chiamato sigillo; per analogia con le lettere, il cui contenuto si vuole che resti occulto, e perciò sono chiuse e fermate con sigillo.
1. Storia. - L'obbligo del s. si basa su un motivo di religione, per la riverenza dovuta al Sacramento, che non deve essere reso odioso; e su un motivo di giustizia, in quanto si deve mantenere il s. commesso, cioè il contratto di tacere, implicitamente e tacitamente stipulato con il penitente, e, ove si tratti di peccato occulto, il s. naturale di non diffamare il prossimo.
L'obbligo del s. sacramentale è di diritto divino; cioè, secondo s. Tommaso (Summ. Theol. Suppl., q. 11, a. 1 e 4; in IV, D. 21, q. 3, s. 1) che l'obbligo del s. sacramentale scaturisce direttamente ed immediatamente dalla stessa divina istituzione del Sacramento della penitenza e della confessione segreta. Poiché la confessione segreta è di istituzione divina, tutto ciò che è di ostacolo - come la violazione del s. - al suo esercizio è proibito per diritto divino.
Fin dall'inizio è stato osservato nella Chiesa ciò che vi è di fondamentale e di primario nella legge del s. sacramentale, di mantenere cioè il s., salvo l'autorizzazione in contrario del penitente, circa i peccati conosciuti per confessione segreta; ulteriori determinazioni sono venute in seguito, specialmente per quanto riguarda l'uso della scienza sacramentale, che è interdetto solo per diritto ecclesiastico.
Nell'antica Chiesa si trovano documenti positivi dell'obbligazione e della fedeltà al s. sacramentale. Origene paragona la confessione alla manifestazione fatta al medico di una ferita nascosta (In Leosi., 2, 4: PG 12, 418). Afraate raccomanda ai sacerdoti che sono medici delle anime: "cumque (infirmitatem) vobis revelaverit, nolite eam publicare, ne propter illum ab inimicis et ab iis qui nos oderunt, innocentes in culpa esse iudicentur" (Demonstr., 7, 3: PL 1, 318-19). S. Asterio di Amasea esorta i peccatori a manifestare candidamente al confessore anche le colpe occulte, promettendo che questi provvederà insieme e alla salvezza e alla buona fama del penitente, perché al padre sta più a cuore l'onore dei figli che a loro stessi (Hom., XIII: PG 40, 369). Il biografo Paolino loda s. Ambrogio, perché "causas autem criminum quae illi confitebatur nulli nisi Domino soli, apud quem intercedebat, loquebatur, bonum relinquens exemplum posteris sacerdotibus" (Vita s. Ambrosii, 39: PL 14, 43). S. Agostino afferma: "In secreto debemus corrigeres, in secreto arguere: ne volentes arguire prodamus hominem" (Serm. 82, 8: PL 38, 511) e ancora raccomanda che la penitenza deve essere fatta non "in notitia multorum", se non nel caso di scandalo e qualora il vescovo giudichi "hoc expedire utilitati Ecclesiae" (Serm., 351, 9: PL 39, 1545). S. Leone M. riprende i
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(per matieria dello Iodnolrie (uristiche urizzen)

(1ut. Andrenon)
In alto: LA NATURA. Parte di un trittico allegorico Della natura, della vita e della morte (1894-99) S. Moritz, Musco Segantini. In basso: "LE DUE MADRI" - Milano, Galleria d'arte moderna.
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(per curtenia del p. Ortiz de Urbion, A. J.)
In alto a sinistra: ESTERNO DELLA CHIESA ROMANICA DI S. STEFANO (sec. xili) - Segovia. In alto a destra: INTERNO DELLA CATTEDRALE (sec. xvi) - Segovia. In basso: VEDUTA DELLA CATTEDRALE (sec. xvi) - Segovia.
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vescovi della Campania, perché contro la regola apostolica pubblicavano i peccati (Ep., 168: PL 54, 1211). Il Concilio Tovinense, in Armenia (ca. il 527), pare il primo che abbia preso provvedimenti contro il sacerdote che violi il s. sacramentale (Hefele-Leclercq, II, 1679; cf. ancora: Conc. Cartaginese XV e XVIII [a. 419], in Mansi, IV, 438).
Nei secoli seguenti gli scrittori insistono più energicamente sulla necessità di conservare il s. sacramentale. Cosi nel sec. ix Incmaro di Reims (De divortio Latharii: PL 125, 634) e il Capitulare Caroli Magni (a. 813; cf. MGH, Capitulario, I, p. 175); Lanfranco, arcivescovo di Canterbury, nel sec. Ix ha un intero opuscolo sull'argomento (De celanda confessione: PL 150, 625 sgg.) e nello stesso secolo Anselmo di Lucca inserisce nella sua Collectio canonum un canone, riguardante il s. sacramentale, falsamente attribuito a Gregorio papa, canone che entrerà a far parte di tutte le seguenti collezioni (c. 2. D. 6 de poenit.).
Il Concilio Lateranense IV (a. 1215) non fece quindi nessuna innovazione, quando promulgò la prima legge universale in materia, munendola di severissime pene (cap. 21 : Denz-U, n. 438).
Problema più complesso era se il confessore, sempre senza esporu al pericolo di tradire il penitente, poteva far uso delle notizie avute in confessione cum gravanmine poenitentis, quando si trattasse di assicurargli un maggior bene (s. Tommaso, Quodlib., V, D. 13). Nei secc. xII e xIII la questione fu poeta esplicitamente. Gli autori dell'epoca risposero unanimamente essere la cosa lecita, purché il confessore avesse gravi motivi 'iper agire in tal senso (cf. Th. Sanchez, De s. matrimonii sacramento. 1. III, diap. 6, Venezia 1625, p. 233 sgg.). Ma Clemente VIII, il 24 maggio 1593, interdiceva ai superiori regolari e a quei confessori che in seguito diventassero superiori di far uso, nell'esercizio del loro potere in foro esterno, delle notizie apprese in confessione (decr. Sanctissimus, § 4; Fontes iuris canonici, ed. P. Gasparri, I, Roma 1923, p. 177). Una dichiarazione del S. Uffizio del 18 nov. 1682 interdiceva ad ogni confessore di far uso della scienza acquistata in confessione cum gravanmine poenitentis e diffidava di sostenere in futuro la licetrà di opinioni in contrario (cf. G. van Belleghem, L'usage illicite des connaissances acquises en confession, Québec 1948, pp. 215-16). Benedetto XIV condannava nel secolo seguente anche la prassi di richiedere in confessione il nome del complice, perché questa prassi vuol essere una specie di uso delle notizie acquistate nell'amministrazione della confessione (breve Suprema omnium ecclesiastam sollicitudo, 7 luglio 1745 : Denz-U, n. 1474).
Una istruzione sull'uso della scienza sacramentale si ebbe nel secolo seguente dalla Congregazione di Propaganda Fide (20 febbr. 1836). Queste istruzioni e decreti fecero sì che i teologi si orientassero verso una sempre più rigida prassi del s. sacramentale, arrivando erroneamente fino al includere nella violazione indiretta del s. sacramentale il semplice uso della scienza avuta dalla confessione.
Più che l'uso della scienza, acquistata nelle confessioni, riguarda invece il pericolo di violazione indiretta del s. sacramentale l'istruzione del S. Uffizio del 9 giugno 1915 (op. cit., p. 214 sgg.). Ora la disciplina e in merito al s. sacramentale e in merito all'uso della scienza acquistata nella prassi delle confessioni è sancita nel CIC.
Da quanto si è detto appare che l'obbligo del s. sacramentale è non solo di diritto divino, ma anche ecclesiastico, mentre è solo di diritto ecclesiastico quanto, all'infuori dell'oggetto del s. sacramentale propriamente detto, è disposto per una migliore tutela del s. stesso (scienza sacramentale).
L'obbligo del s. sacramentale sussiste anche presso gli Orientali, sia uniti, sia dissidenti (cf. M. Jugie, Theologia Orientalis, Lione 1928, p. 368).
2. Obbligo e oggetto del s. sacramentale. - Solo il penitente può dare al confessore la licenza di parlare di ciò che è stato detto in confessione, ma anche allora il confessore non può usare di questa facoltà se si teme danno per il Sacramento nel senso di renderlo odioso ad altri.
La ragione è data da s. Tommaso (Summ. Theol., Suppl., q. 11, a. 4): "primo quidem et principaliter, quia illud ut occultatio est de essentia Sacramenti, in quantum scit illud ut Deus, cuius vicem gerit in confessione; alio modo, propter scandalum vitandum $n$. L'obbligo però del sigillo è di diritto divino non assoluto, ma condizionato alla licenza del penitente (cf. ibid., a. 1; a. 4 ad 2), la quale deve essere espressa, libera e non revocata.
Fuori di tale ipotesi, il confessore non può dire niente di ciò che ha appreso nel tribunale della penitenza, anche se si tratta di evitare la morte o altri danni pubblici o sociali, fossero anche gravissimi. Non ricorre qui il principio che il bene particolare deve cedere ad un interesse pubblico, perché l'inviolabilità del s. sacramentale rappresenta l'interesse più generale, qual'è il bene delle coscienze e il bene della Chiesa. Inoltre nel tribunale penitenziale si svolgono relazioni tra l'uomo e Dio, di cui il sacerdote fa le veci (cf. Innocenzo III, Serm., I: PL 217, 625, e s. Tommaso, loc. cit.). E l'ordine divino, o quasi divino, deve prevalere su ogni altro ordine puramente umano.
Le differenze tra il s. sacramentale e qualsiasi altro s. sono profonde. Il s. sacramentale urge in foro Dei, non cessa mai, vale anche nei riguardi del penitente, esclude parvità di materia, ove si tratta di violazione diretta, e la sua inosservanza è sempre sacrilegio; note e caratteristiche, queste, che non si verificano nel s. naturale o commesso.
L'obbligo del s. sacramentale scaturisce unicamente da una confessione sacramentale, anche se, senza colpa del penitente, invalida, o sacrilega o interrotta, o se l'assoluzione viene negata o differita. Si richiede ed è sufficiente che il penitente si sia accusato per avere l'assoluzione; cosa che può risultare dalle parole o dai fatti. Non si ha pertanto confessione sacramentale, né quindi sigillo, se uno si confessa scientemente ad un laico o ad un sacerdote privo di giurisdizione, se chiede solamente consigli, se accede alla confessione con l'animo di ingannare, deridere o derubare il confessore; né se il sacerdote apertamente e chiaramente protesta di non voler adempiere l'ufficio di confessore. In dottrina si distingue l'oggetto del s. sacramentale in essenziale ed accidentale, a seconda che per sua natura ovvero per altri motivi cada sotto il s.
Costituiscono oggetto essenziale diretto : 1) tutti i peccati mortali, sia genericamente che specificamente accusati, passati e futuri, occulti o anche pufettici, qualora questi ultimi fossero noti al confessore solo per confessione; 2) i pecc