cidentale, a seconda che per sua natura ovvero per altri motivi cada sotto il s.
Costituiscono oggetto essenziale diretto : 1) tutti i peccati mortali, sia genericamente che specificamente accusati, passati e futuri, occulti o anche pufettici, qualora questi ultimi fossero noti al confessore solo per confessione; 2) i peccati veniali, anche i più lievi, se specificamente, non se genericamente manifestati. L'oggetto essenziale indiretto è costituito da tutto ciò che è necessario, utile o anche superfluo per dichiarare i peccati; come: le circostanze (ad es., il fine, il luogo, il tempo) connesse con il peccato; la penitenza imposta, eccettuata quella imposta in forma minima; la negata o differita assoluzione; la materia dei peccati e il nome e il peccato del complice (cf. Benedetto XIV, breve Suprema omnium Ecclesiarum sollecitudo, del 7 luglio 1745, in Denz-U, n. 1474).
Sono oggetto accidentale del s. sacramentale : a) i difetti occulti - naturali, morali, civili - del penitente specie quelli la cui manifestazione sia gravosa al penitente o renda odioso il Sacramento, come, ad es., gli scrupoli, la meticolosità, le imperfezioni propriamente dette; b) i peccati commessi nell'atto della confessione ed accusati in confessione, ad es., l'impazienza, l'offesa al confessore. Non costituiscono materia di s. sacramentale le virtù del penitente, i doni speciali di Dio, i buoni desideri, l'assoluzione concessa, l'essersi confessato, la condizione o lo stato del penitente, ecc., sempre, però, eccettuati quei casi, nei quali si può accidentalmente avere il pericolo di una indiretta violazione. Per questo motivo il confessore, pregato dal penitente, non può negargli l'attestato di confessione fatta, anche se non lo ha assolto; agire altrimenti potrebbe essere facilmente una violazione indiretta del s. sacramentale. E superfluo notare che anche quando non vige la legge del s. sacramentale esiste normalmente l'obbligo del s. commesso o almeno naturale. La prudenza poi in tale materia non deve mai mancare, per non dar
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luogo ad eventuale scandalo e per non rendere molesta la confessione.
3. Soggetto del sigillo. - Sono legati dal s. sacramentale tutte le persone che, in qualsiasi modo, hanno avuto conoscenza delle dichiarazioni fatte nel tribunale penitenziale. In primo luogo viene il confessore (can. 889 § 1), approvato o non approvato, cioè mancante di giurisdizione, finanche se scomunicato, sospeso, interdetto, deposto o degradato. Il suo silenzio deve esser tale, che egli può opporre la negazione più formale e giurata ad ogni domanda, che gli si rivolga al fine di fargli rivelare l'oggetto della confessione. Egli, infatti, ut homo ignora, al di fuori della confessione, tutto ciò che è stato confidato a lui ut Deus nel tribunale della penitenza. Non si può dunque interrogarlo sulle confidenze ricevute. Se lo si fa, egli può eludere le domande ovvero limitarsi a dire che ha adempiuto il suo dovere o persino affermare di non saper nulla. Interrogato in giudizio, circa la materia della confessione, può e deve ricusare di deporre. Per diritto canonico (can. 1757 § 3, n. 2) egli è considerato teste incapace; cosi pure in molti codici statali moderni (cf., ad es., art. 351 Cod. proc. pen. ital.; art. 458 Cod. pen. belga, ecc.). Nelle cause di beatificazione e di canonizzazione oggi il confessore non è ammesso come teste (can. 2027 § 2, n. 1; 1757 § 3, n. 2). Se, infine, il confessore non può accusare i suoi peccati personali senza compromettere il s. sacramentale, può tralasciare l'accusa della sua colpa piuttosto che esporsi alla violazione del s. sacramentale.
Secondariamente sono soggetto del s. sacramentale (cf. can. 889 § 2) : 1) l'interprete eventualmente e liberamente scelto per l'atto della confessione; 2) il superiore ecclesiastico, al quale si è ricorso per ottenere il potere di assolvere da casi riservati (cf. anche cann. 2252, 2254§ 1); 3) il teologo o canonista, sacerdote o laico, ossia chiunque è consultato dal confessore senza o, secondo la dottrina dominante e praticamente certa, con la licenza del penitente, al fine di risolvere una difficoltà. Se, invece, il sacerdote è consultato direttamente dal penitente, è tenuto al s. solamente nel caso che l'oggetto del consulto riguardi la confessione da farsi a sé medesimo. 4) Tutti quelli che, volontariamente o involontariamente, per malizia o per caso, vengono a conoscere la materia della confessione. Ma se qualcuno, per spirito di penitenza o di umiltà, facesse la confessione pubblica delle sue colpe, è evidente che quelli che ascoltavano non sono legati dal s. sacramentale. Inoltre è tenuto al s. chiunque ha conoscenza, diretta o indiretta, dei peccati di un penitente, sia per una criminale o meno rivelazione da parte di un confessore, sia per altri motivi. Cosi si dica di chi, per caso o volontariamente, legge la confessione scritta dal penitente, purché la scrittura si consideri come attuale confessione o come mezzo ad una confessione attuale.
Il penitente non è legato dal segreto. Come, per motivo ragionevole, può rinunziare al suo diritto e autorizzare il confessore a parlare delle sue colpe, cosi, e con più ragione, può il penitente parlare di se stesso. Tuttavia rimane sempre il s. naturale di non rilevare le parole, i consigli o le prescrizioni date dal confessore, quando tale manifestazione ritornasse a danno di quest'ultimo, a meno che non lo esiga il bene comune o generale (cf. can. 904).
4. Violazione del s. sacramentale e sanzioni. Uso della scienza sacramentale. - Come si è detto, la violazione del s. sacramentale è un sacrilegio, un'ingiustizia e, alle volte, una detrazione. E sempre grave la violazione diretta, quando cioè si manifestano esplicitamente o implicitamente il peccato e il peccatore. Ammette, invece, parvita di materia la violazione indiretta, quando cioè dalle parole o dalle azioni del confessore può nascere il pericolo di conoscere l'oggetto del s. sacramentale e la persona del penitente.
Distinto dalla violazione, anche indiretta, è l'uso di notizie acquistate in confessione. Infatti il CIC chiaramente ed accuratamente distingue tra violazioni del s. sacramentale (can. 889) e il divieto dell'uso della scienza acquistata in confessione e cum gravamine poenitentia, excluso etiam quenis revelationis periculos (can. 890 § 1). Tale divieto esiste anche quando non vi è pericolo di viola-
zione diretta e indiretta, finché l'uso di una scienza cosi acquisita ridonda in gravamen del penitente.
Perciò, il superiore non può usare della scienza sacramentale per il governo esterno, cioè nel suo governo non può prendere o mutare disposizioni, tenendo presenti i peccati uditi in confessione (can. 890 § 2). Le parole del can. 890 § 1 cum gravamine poenitentiz, cioè con danno del penitente, non si devono intendere solamente di quel particolare penitente in questione, ma di qualsiasi penitente, indeterminatamente considerato; vogliono, cioè, dire che il sacramento della Penitenza non deve essere gravoso e molesto a qualsiasi penitente, sapendo che alle volte è lecito l'uso della scienza sacramentale. Eliminato, però, qualsiasi pericolo di rivelazione ed excluso il gravamen poenitentir, non è proibito servirsi di notizie sentite in confessione.
Inoltre la Chiesa vieta assolutamente anche il parlare temerario (cf. Istruc. del S. Uffizio, 9 giugno 1915), per quanto riguarda cose, udite in confessione, anche a scopo di bene. Ad alcuni superiori poi proibisce di ascoltare in via ordinaria le confessioni, oltre che per tutelare la libertà e sincerità delle confessioni, anche per evitare che si faccia uso illecito per il fòro esterno di notizie avute in confessione. Cosi proibisce ai superiori religiosi l'audizione abituale delle confessioni nei confronti del loro sudditi (can. 518 § 2); al maestro dei novizi ed eventuali soci; ai rettori di seminario o di collegio nei confronti dei loro alunni, fatta eccezione di casi straordinari e singoli dietro richiesta spontanea dell'interessato (can. 891). Proibisce infine che si richieda il voto del confessore, quando si tratta di ammettere un alunno agli Ordini sacri o di espellierlo dal seminario (can. 1361 § 3). Per legge ecclesiastica è obbligatorio il s. per chi, per motivo di direzione spirituale, consiglio, esercizio di giurisdizione venga a conoscenza di cose intime che riguardino i rapporti dell'anime con Dio (cann. 243 § 2, 546 ecc.), sebbene in tutti questi casi si sia fuori del s. sacramentale e dell'uso della scienza sacramentale.
Il confessore che osa (praesempierit) violare direttamente il s. sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae (cioè ipsa facto) riservata specinlissimo modo alla Sede Apostolica (can. 2369). La violazione indiretta da parte del confessore e la violazione diretta o indiretta da parte di altri, come pure l'uso della scienza e il parlare temerario, sono colpite da pene ferendae sententiae (can. 2369; 2222; cf. Istruz. del S. Uffizio, cit.).
Nella censura latae sententiae incorrono anche i sacerdoti orientali. La conoscenza del gravissimo reato della violazione diretta e creciente del s. sacramentale da parte del confessore appartiene alla S. Penitenzieria, per il fòro interno, e al S. Uffizio, per il fòro esterno (cf. dichiarazione del S. Uffizio, 21 luglio 1934 : AAS, 26 [1934], p. 550 ).
Bibl. : oltre i manuali di teologia dogmatica, morale e diritto canonico, cf. G. M. Schulte, Die Mörtpree des Beichtsierefs, Würzburg 1892; E. Vacandard, La confessione sacramentale dans l'Eglise primitive, Parigi 1903; I. Gartmeier, Die Beichtspflicht, Ratiabona 1905; B. Kurtschmid, Das Beichtsiogel, Friburgo in Br. 1912; O. Watkins, A bistory of Penance, Londra 1920; L. Honoré, Le secret de la confession. Etude historique-canonique, Bruxelles 1924; V. Coucke, De sigillo sacramentali, in Collationes Brugenses, 26 (1926), pp. 128-31; E. Sombart, De confessione alumnerem collegii, in Periodica de re can., 15 (1926-27), pp. [24]-[26]. G. Kindstein, L'obligatoire diavolion du confessore, in Rev. eccles. de Liège, 22 (1930-31), pp. 81-88; 27 (1935-36), pp. 251-54; C. F. Savio, Ad sigillum sacramentale animadversiones, Torino 1936; R. Culhane, The Ultimate reason of the misalability of the sacramental secret, Limerich 1937; A. Hagen, Die bonio siscilli, in Theol. Quartalsche., 120 (1939), pp. 39-70; I. Pacyna, De fundamento obligationis secreti ex officio, in Eph. theol. Luvan., 16 (1939), pp. 430-36; H. Lalon, Le secret de la confession en droit frangais, Milano 1940; E. F. Letko, Origen's Concept of Penance, Québec 1949, p. 106 sgg.; P. Galtier, Le secret de la Confession, in DFC, III (1928), coll. 1861-65; B. Dolhagaray, Confession, science acquise en, in DThC, III (1923), coll. 960-74.
Angelo Crasito
III. S. DEL SANT'UPPIZIO. - E una forma di segreto commessa, confermato con giuramento, da osservarsi dagli officiali della S. Congreg. del S. Uffizio (e per estensione dagli officiali della S. Congreg.
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Concistoriale, per quanto riguarda la nomina dei vescovi, e da quelli della S. Congreg. degli Affari ecclesiastici straordinari : Lett. di Pio XI, 5 luglio 1925 : AAS, 18 [1926], p. 89) e da tutti coloro, cui viene imposta, in via straordinaria, questa forma di osservanza di s.
Le modalità del s. sono definite nei decreti di Clemente XI ( $1^{\circ}$ dic. 1709 ) e specialmente di Clemente XIII ( $1^{\circ}$ febbr. 1759) e nel motu proprio del b. Pio X Romani Pontifices ( 17 dic. 1903), riconfermate ora implicitamente nei cano. 239 § i e 243 § 2. Gli apparimenti alle SS. Congregazioni, tribunali ed uffici della S. Sede hanno naturalmente l'obbligo del s. circa le cose di ufficio, ma le modalità sono diverse secondo le diverse Congregazioni, tribunali ed uffici e l'importanza o delicatezza degli argomenti trattati (can. 243 § 2). In genere questo s., confermato con giuramento, riguarda tutte quelle cose in cui a i sacri canoni o i superiori comanderanno di conservare il s. e ed obbliga anche "quando esso è richiesto dagli Ordinari e quando dalla rivelazione di qualche atto può derivare un pregiudizio alle parti od alla Chiesa ". La pena per i trasgressori di questo s., quando esiste, non è diversa da quella che generalmente è comminata a tutti gli spergiuri.
Il S. Uffizio ha invece una forma di procedere esclusiva. Di essa fa parte lo strettissimo s., con cui vengono trattati tutti gli affari di questa S. Congregazione; e, secondo le istruzioni date dal b. Pio X nel motu proprio del 17 dic. 1903, obbliga coloro che ne sono vincolati "ad adempiere fedelmente il proprio ufficio ed a conservare inviolato in tutte le cose e con tutte le persone il s., sotto pena di scomunica maggiore latae sententiae, da incorrersi ipso facto e senza alcuna dichiarazione, dalla quale non possono essere assolti, se non da noi e dai nostri successori, i Romani Pontefici, privative anche nei riguardi della Penitenzieria e dello stesso card. penitenziere, all'infuori del caso dell'articolo di morte ". Soggiace alla scomunica anche la rivelazione indiretta del s. e, in caso di dubbio, la presunzione sta a favore dell'esistenza del s.
Biol., cf. i commenti ai cano. 239 § 1, 17; 243 § 2; 247 del CIC; ad es., A. Vermeersch-J. Creusen, Epitome iuris canonici, I, Mabues-Rome 1937, nn. 362, 4: 363: 370; pp. 296, 298. Si vedano inoltre: C. Gennari, Sul segreto del S. Officio, in Il Monitore ecclesiastico, 22 (1897), pp. 174-86; F. Cadène, De secreto S. Officii, in Analecta ecclesiastica, 5 (1897), pp. 498-504. Giuseppe Palazzini
IV. S. professionale. - E una forma di s. commesso ed obbliga coloro che per motivo di stato, ufficio, professione (il termine in questo caso è adoperato in senso comprensivo), arte, vengono a conoscenza di notizie riservate pertinenti a persone che si sono a loro rivolte per consiglio od aiuto.
Tende a favorire la speciale fiducia, connaturale ad un determinato ufficio, e a garantire il libero ricorso ad esercenti di professioni fiduciose anche in quei essi nei quali vivamente si desidera che le proprie cose rimangano occulte. La lesione del s. professionale è ritenuta più grave di quella del semplice s. commesso, a motivo del fondamento naturale e della ridondanza sul bene comune.
La prima condizione per la sussistenza del s. professionale è la qualità della persona che vi è tenuta. Costei deve essere a conoscenza del s. per ragione del proprio ufficio, arte o professione; altrimenti si potrà parlare di altre forme di s. o di s. commesso in genere, ma non specificamente del s. professionale.
Tra le più comuni professioni al riguardo sono il ministero sacerdotale, che forma come una categoria a sé, anche per l'annessa obbligazione del sigillo sacramentale, la professione del medico, farmacista, ostetrica (o professioni sanitarie in genere), del notaio, avvocato, procuratore, giudice, consulente tecnico, magistrato in genere, impiegato, funzionario (prendendo il s. professionale in genere, come comprensivo del s. d'ufficio) ecc. Quanto alla qualità della confidenza avuta o della cosa conosciuta, deve trattarsi di cosa segreta e quindi non di fatti notori, di cui l'esercente quella determinata arte
o professione, possa essere venuto a conoscenza anche per altre vie. Il s. poi deve essere tale che, palesato, possa procurare danno. Il danno può essere tanto materiale, quanto morale; e riguardare tanto l'onore, quanto il patrimonio. Quanto all'elemento intenzionale valgono i principi generali del volontario e dell'involontario. La gravità della colpa di rivelazione di un s. professionale sarà maggiore o minore secondo se vi è stato proposito deliberato e intenzione di nuocere oppure la sola volontarietà della rivelazione, oppure la rivelazione sia stata fatta per mancanza di quella riflessione che trovasi nell'uomo prudente. L'obbligo del s. professionale non è assoluto sotto ogni rispetto; ha piuttosto il carattere della relatività.
La rivelazione del s., per essere colpevole, deve essere fatta senza giusta e proporzionata causa. L'apprezzamento dei motivi che possono giustificare la rivelazione di un s. professionale è questione di prudenza. Una giusta causa di rivelazione può essere non solo il bene comune, ma anche il bene privato della persona che conosce il s. il bene di altri e della persona stessa interessata nel mantenimento del s., quando il danno annesso al mantenimento del s. divenga troppo grande in paragone del bene. L'obbligo del s. professionale tutela un bene comune di grande importanza; ma è pur sempre limitato dalle altre esigenze della vita umana.
1. Fondamento del s. professionale. - Tutte le opinioni avanzate per spiegare il fondamento di obbligazione del s. professionale possono ridursi a tre : una prima fa perno su un'obbligazione di ordine contrattuale; una seconda invece si riallaccia al diritto naturale della buona fama ed una terza lo spiega come una creazione imposta dalle esigenze del bene pubblico. Negli ordinamenti giuridici più antichi il s. d'ufficio prese prima di tutto il nome di dispensa dal rendere testimonianza in tribunale. Il legislatore vietò infatti di fare le rivelazioni nocive ed indiscrete, che non erano necessarie per l'ordine pubblico. Negli ultimi tempi invece si suole accentuare il carattere di illegalità della rivelazione del s. d'ufficio che viene considerato delitto paragonabile al furto o alla frode. Fra queste due classi di opinioni, la prima del fondamento contrattuale, e la seconda del fondamento istituzionale o pubblico, vi è pure una opinione intermedia che sostiene che il s. d'ufficio si fondi sul contratto in quanto all'oggetto, sull'esigenza dell'ordine pubblico in quanto al fine. Queste opinioni trovano adito soprattutto tra i giuristi.
Per i cultori di diritto naturale il s. professionale è fondato soprattutto nel diritto dell'uomo alla buona fama : per conseguenza ha il diritto di non esserne privato dagli altri. A quel diritto presso gli altri risponde l'obbligo di non lederlo. Questa dottrina si rifà alla dottrina degli scolastici (Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}}-\mathrm{a}^{\text {s }}$, 9, 73 a. 1 e; In IV Sent., d. 21, 9. 3, a. 1) e sta anche a fondamento dell'elaborazione dottrinale odierna dei teologi moralisti. Anche questi ultimi fanno perno sul diritto personale alla fama, diritto che, convenientemente rispettato, favorisce lo stesso bene comune (di qui la considerazione del s. professionale nel diritto positivo). Il vincolo contrattuale più che stare alla base dell'obbligazione del s. professionale ne è una determinazione, in quanto chi ricorre al professionista, pubblico esercente ecc., fa conto sull'assieme delle norme etico-giuridiche che regolano l'esercizio della sua professione in base al diritto naturale e positivo. Il conflitto di interessi che si può determinare intorno agli aventi interesse al mantenimento del s. o alla sua rivelazione va risolto secondo i principi di un comune conflitto di leggi, naturali aequitate servata.
2. Il s. professionale nel diritto canonico. - Sebbene non se ne parli esplicitamente, il s. professionale è comprensivo nell'ordinamento canonico anche del s. d'ufficio, come del resto identica è la considerazione sotto l'aspetto morale. Scendendo al particolare, una forma di s. professionale, propria della disciplina canonistica e della gravità e delicatezza dei problemi trattati dall'autorità ecclesiastica, è il s. del S. Uffizio. In forma comune il s. d'ufficio è obbligatorio anche per le altre congregazioni, tribunali e uffici della Curia romana (Ordo servandus in Romana Curia - Normae peculiares, cap. 7, art. I, 11: AAS, 1
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[1909], p. 80). Anzi deve essere confermato con un giuramento particolare (ibid., cap. 3: AAS, I [1909], p. 40) ed è munito di una speciale sanzione (sospensione dall'ufficio, comminata dal Regolamento per il personale della Curia Romana: art. 73, 5). Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica tra le materie di propria competenza ha quella di giudicare delle denunce sporte contro i prelati uditori della S. Romana Rota per violazione del s. d'ufficio (can. 1603 § i, n. 1). Tutti coloro che ricevono informazioni per ammettere uno in un Ordine o Congregazione, e non solo i superiori, ma anche gli esaminatori, i consiglieri che leggono le lettere testimoniali o ricevono informazioni, sono tenuti all'obbligo grave di conservare il s. (can. 546). A tutti costoro le notizie sono date per ragioni d'ufficio.
Nella disciplina canonica il s. professionale riveste queste varie forme: s. sacramentale, quasi sacramentale ed extra-sacramentale o s. d'ufficio propriamente detto da osservarsi nel sacro ministero. Il s. quasi sacramentale nasce dall'aprire liberamente ad altri la propria coscienza, sia per soddisfare, come anticamente prescriveva la regola religiosa, sia per illuminare la coscienza o in occasione della confessione o fuori della confessione sacramentale, quando la materia non rientra nell'oggetto del sigillo sacramentale.
Per la tutela di queste forme di s. il legislatore ecclesiastico dichiara incapaci a rendere testimonianza i sacerdoti per tutto cio che hanno saputo in confessione (can. 1757 § 3, 2) e dispensa dal rendere testimonianza al giudice, circa le cose che hanno saputo a motivo del loro ufficio o professione, i sacerdoti circa le cose conosciute a motivo dell'esercizio del loro ministero, fuori confessione, i magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai ed altri vincolati al s. circa le cose che trattano per ufficio (can. 1755 § 2, 2, 1).
Per il bene comune e per evitare eventuali danni alla parte innocente il s. d'ufficio è richiesto sempre nei giudizi criminali; in quello contenzioso può essere a volte imposto al giudice o agli aiutanti del tribunale (can. 1623 § 1 ; cf. anche can. 1943). E permesso a certi testi interrogati legittimamente dal giudice di celare la verità, che hanno conosciuto per ragioni di sacro ministero, d'ufficio, di consiglio o di aiuto, in quanto vincolati dal s. d'ufficio (can. 1755 § 2, 1). Nel processo di rimozione gli esaminatori, i consultori ed il notaio devono osservare il s. su tutto quello che hanno appreso per motivo d'ufficio (can. 2144). Vincolati dal s. sono anche l'Ordinario, il sacerdote che abbia assistito al matrimonio ed i testi nei cosiddetti matrimoni di coscienza, ma qualora ci sia da evitare il danno della parte innocente e il bene della religione lo esiga, cessa da parte dell'Ordinario l'obbligo, perché altrimenti il s. si trasformerebbe in un vincolo di iniquità (cann. 1105-1106).
Il s. d'ufficio poi obbliga in modo speciale, in forza del giuramento eventualmente prestato. La forza di obbligazione va desunta dal tenore del giuramento. Vi è infatti una formola comune, che obbliga secondo i sacri canoni, ed una formola speciale, che può venire imposta dai Superiori; in questo secondo caso la violazione del s. d'ufficio è punita in modo più severo con pena ecclesiastica da incorrersi "ipso facto" (Ordo cit., cap. 3: AAS, I [1909], p. 41).
3. Il s. professionale nel diritto italiano. - La rivelazione di un s. professionale è considerato reato, perseguibile a querela di parte. Ugualmente è considerato reato l'impiego della notizia segreta a proprio od altrui profitto. La pena è la reclusione sino ad un anno oppure la multa da L. 300 a 500 (Cod. pen. ital., art. 622). La rivelazione del s. d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale costituisce però un reato specifico (art. 326). E riconosciuto anche qui il diritto di astenersi dal testimoniare a motivo del s. professionale a molte categorie di persone (ministri della religione cattolica o culti ammessi, avvocati, procuratori, consulenti tecnici, notai, medici, chirurghi, farmaciati, levatrici ed esercenti arte sanitaria in genere), ma la legge può imporre loro l'obbligo di informare l'autorità (Cod. proc. pen. ital., art. 351), come fa per alcune malattie infettive. Quest'obbligo invece non può essere
imposto direttamente nel caso di s. d'ufficio, ma si richiede l'autorizzazione del ministro della Giustizia (ibid., art. 352 ).
Perché la rivelazione del s. professionale o d'ufficio possa essere imputata come delitto, la legge richiede il verificarsi di determinate condizioni, come: a) la rivelazione fatta, b) la qualità della persona soggetta al s., c) la circostanza, nella quale si viene a sapere che il fatto è s., d) l'intenzione delittuosa dell'agente, la quale è identificata con il motivo dell'azione, poiché colui che consapevolmente rivela il s., non si può dire che abbia agito senza intenzione. Al contrario poi la rivelazione del s., senza l'intenzione di farla, non può essere chiamata delitto per motivo del suo carattere involontario ed inconscio.
Bibs.: oltre la bibl. relativa al s. in genere, cf. A. PerraudClarimontier, Le secret profess., ses limites et ses abus, Parigi 1926; G. Kiselstein, Un cas de secret profess., in Rev. secl. de Liège, 18 (1925-26), pp. 201-17; G. Clement, Le secret profess. médical et les assurances sociales, in Docum. cath., 23 (1930), coll. 1237-74; G. Jean, Le secret médical, Bordeaux 1933; P. Peeters, Le secret profess., in Nouv. rev. théol., 61 (1934), pp. 277-284; G. Kiselstein, A propos de secret profess., in Rev. secl. de Liège, 25 (19331934), pp. 341-52; A. Peytel, Le secret médical, Parigi 1935; W. Mo Guinn, The Professional Secret in Social Work, Nsawa York 1935; id., Le secret profess. dans le service social, in Journées inter. nat. d'Etudes pour les auxiliaires du service social, Bruxelles 1937; R. E. Regan, The moral Principles governing professional decrees, Washington 1941; G. Lepinte, Droit médical et droit social, Parigi 1946; M. Kuppens, Le secret profess. des assurantes sociales, ivi1947; J. Dernière, Le secret professionnel, in Rev. disc. Tournai, 3 (1948), pp. 414-21; autori vari, Le secret médical, in Cahiers Laënnec. 10 (1950), fasc. 3; Ch. Van Rupinghen, Le secret professionnel du médecin, Bruxelles 1950; P. Bonast, La protection juridique de secret professionnel en droit pénal comparé, in Rev. d. scisnc. crim. et droit pénal comparé, 1950, pp. 540-48; G. de Nisno, Il s. professionale nel suo contenuto medico-morale e medico-legale, in Studium, 41 (1945), pp. 216-23.
Pietro Palazzini
SÉGUR, GASTON de. - Scrittore apologetico e ascetico, n. dai conti di S. a Parigi il 15 apr. 1820, ivi m. in fama di santità il 9 giugno 1881. Sua madre, Sophie Rostopchine, figlia del governatore di Mosca che fece incendiare la città occupata dalle truppe napoleoniche (1813), è la Comtesse de S., nota per molti bei libri narrativi per l'infanzia (Gribouille, Mémoires d'un âne, ecc.). Gastone fu soprattutto educato dalla madre di costei (convertita anch'essa dallo scisma russo) che lo orientò al sacerdozio.
Accolse tra i primi l'appello di F. Ozanam e aderì alle "Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli». Entrò nella carriera diplomatica e fu addetto d'ambasciata a Roma nel 1842. Ma presto lasciò questo posto per entrare in seminario. Sacerdote nel 1847, si dedicò all'assistenza di "patronages" di apprendisti. Uditore di Rota a Roma nel 1852, vi godette l'affettuosa confidenza di Pio IX; ma, divenuto cieco nel 1853 , si dimise. Fu allora nominato protonotario apostolico e canonico-vescovo del Capitolo di St-Denis, senza però ricevere la consacrazione episcopale a causa della cecità. Fu poi cappellano del Collegio Stanislas, ma lavorò anche moltissimo come predicatore e come confessore di molte congregazioni religiose. Incoraggiò e assisté il can. H. Chaumont (1838-96) nella fondazione ( 19 sett. 1876) della Società dei Padri di S. Francesco di Sales.
S. scrisse molto. Lasciò una sessantina di opere, per lo più semplici opuscoli dallo stile vivace, in cui tratta temi di ascetica e di apologetica. Furono tutte pubblicate a Parigi; alcune ebbero larghissima diffusione e furono tradotte in molte lingue. Ecco le principali : Recueil d'an. tologies ou discussions religieuses (1843, appena entrato in seminario); Répenses courtes et familières aux objections... contre la religion (1851; 194 ed. 1881); Jésus-Christ (1856; $24^{a}$ ed. 1907); La très Ste Communion (1860; 143a ed. 1906); Le Pape (1860; $78^{a}$ ed. 1899); L'Eglise (1861; $63^{a}$ ed. 1903); L'Enfer (1876; $39^{a}$ ed. 1905); La Révolution (1861; $3^{a}$ ed. 1900); La piété et la vie intérieure (1864; proibito dal S. Uffizio per alcune idee singolari); La présence réelle (1866); Les francs-maçons (1867); La Ste Vierge (1867); Le Tiers-Ordre de St François (1868); Le dogme et
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(let. Bildarchiv d. 0. Nationalbibliothek)
SEIPEL, IgNAZ - Ritratto.
l'infaillibilité (1872); Les trois roses des élus (1879). Lasciá anche varie opere postume: 130 beaux miracles de N.-D. de Lourdes; fournal d'un voyage en Italie (1882); Consols pratiques sur la piété (1891); Ma mère: souvenirs de sa vie et de sa sainte mort (1893).
Bibl.: ed.: Oeuvres, 10 voll., Parigi 1876-77; Lettres, 2 voll., ivi 1882 . Biografie : H. Choumont, Mgr de S., 2 voll., Parigi 1884; A. de Ségur, Biographie nouvelle de mgr de S., ivi 1882 (trad. it., Mhest. de $S$.
Memorie e narrazioni d'un fratello, Torino 1914); Marquis de Moussac, Mgr de S., Parigi 1912.
Ferdinando Renaud
SEHON (ebr. Sîhôn; gr. $\Sigma \eta \hat{\omega} \omega$ ). - Re amorrita di Hesebon, oltre Giordano. Già prima del loro arrivo dal deserto al Canaan, gli Israeliti avevano conquistato alcuni territori tra il Giordano, il Iaboc e l'Arnon, abitati da Ammoniti e Moabiti (Num. 21, 26-30; Judc. 11, 15 sgg.). Avendo il Re negato il passaggio agli Ebrei, questi decisero di aprirsi la via con le armi : in poche azioni S. rimase sopraffatto, fu ucciso, e i suoi territori rimasero conquista israelitica (Num. 21, 21 sgg.; 32, 33; Deut. 1, 4; 2, 24 sgg.; 3, 2-6; 4, 46; 29, 7; 31, 4; cf. Ios. 2, 10 ecc.).
Si parla ancora del "paese di S. l'amorreo", per dire regioni già suo dominio, all'età salomonica (I Reg. 4, 19) e probabilmente ancora all'età di Geremia (Jer. 48, 45, alludeno̊o a Num. 21, 28: in Geremia invece che "di mezzo [mibbēs] a S." è probabilmente da leggere "della casa" [mibbēth], ossia "città o regione di S.").
Giovanni Rinaldi
SEICENTO, ARTE del: v. BAROCCA, ARTE; ROCOCÓ.
SEIPEL, IgNAZ. - Uomo politico austriaco, n. a Vienna il 19 luglio 1876 , m. a Berndorf presso Vienna il 2 ag. 1932. Figlio di umili e modesti genitori (il padre faceva il fiaccheraio), dopo aver compiuti gli studi ginnasiali abbracciò lo stato ecclesiastico e fu ordinato sacerdote il 23 luglio 1899.
Cappellano a Staaz nella bassa Austria, vi rimase fino al 1902, quando fu trasferito a Vienna. Nella capitale conseguì nel 1903 la laurea in teologia ed iniziò una assai pregevole attività scientifica. Particolare eco sollevò un suo volume sulle dottrine etico-economiche dei Padri della Chiesa (Die wirtschaftlichen Lähren der Kirchenväter, 1907), in cui confutò le asserzioni di T. Sommerlad (Das Wirtschaftsprogramm der Kirche des Mittelalters, 1903), tendenti a presentare l'agostinismo quale una negazione e una degenerazione dalle dottrine economiche e sociali del Vangelo e dei Padri della Chiesa. L'opera gli valse il conferimento della libera docenza in teologia morale all'Università di Vienna e la nomina, nel 1908, a professore ordinario della stessa materia a Salisburgo. Nella tranquilla città sulla Salzach il S. non solo continuò a dedicarsi con passione ai diletti studi teologici, ma ebbe anche gran parte nella vita cattolica cittadina, fondandovi una sezione della Leogesellschaft e collaborando alla Salzburger Kirchenzeitung ed alla Salzburger Chronik. Così il suo interesse per le questioni sociali lo portò un po' alla volta decisamente nella vita politica. Le particolarmente difficili condizioni interne della monarchia asburgica durante la prima guerra mondiale lo spinsero ad occuparsi del problema nazionale nell'opera Nation und
Staat (1916) con l'intento di indicare i mezzi opportuni per evitare il temuto sgretolamento dell'Impero. Chiamato nel sett. 1917 all'Università di Vienna, diventò subito un assiduo frequentatore delle riunioni del Partito cri-stiano-sociale ed entrò nel febbr. 1918 a far parte di una commissione incaricata dello studio della riforma costituzionale. Sostenitore di un federalismo su larghe basi autonomistiche nei suoi Gedanken zur Reform der österreichischen Verfassung del 1917, S. fece parte quale ministro della Previdenza sociale dell'ultimo gabinetto imperiale presieduto dal pacifista Lammasch. Dopo la proclamazione della Repubblica austriaca S. si adoperò con successo per il mantenimento dell'unità del Partito cri-stiano-sociale, che minacciava di scindersi in due gruppi, repubblicano e monarchico. Eletto deputato all'Assemblea costituente nel 1919, crebbe sempre di più il suo prestigio in seno al Partito e nel 1921 ne divenne presidente. Dal giugno 1922 al nov. 1924 fu cancelliere federale e riuscì a porre termine all'inflazione. Ritornato al cancellierato nell'ott. 1926, riuscì a formare un gabinetto di coalizione con i soli socialdemocratici all'opposizione. La polarizzazione delle posizioni politiche portò a gravi disordini a Vienna nel luglio 1927 (incendio del Palazzo di giustizia da parte dei socialisti), che S. riuscì a reprimere con la forza delle armi. Non poté tuttavia impedire la nascita di un estremismo di destra quale reazione alla politica socialdemocratica. Date le dimissioni nell'apr. 1929, dopo una breve parentesi quale ministro degli Esteri nel gabinetto Vaugoin, nel 1930 si ritirò dalla vita politica a causa del suo precario stato di salute.
Bibl.: I. S., Reden in Österreich und anderncärts, ed J. Gesal, Vienna 1926; id., Der Kampf aus die österreichische Verfassung, Vienna-Lipsia 1930 (raccolta di scritti e diacorsi a carattere politico-costituzionale dal 1917 al 1929); B. Birk, Prälat I. S., Ratisbona 1932; R. Blümli, I. S., Klagenfurt 1932; M. Bendiscioli, La vita interiore di I. S., Brescia 1933; R. Charmatz, Lebemblider zu der Geschichte Österreichs, Vienna 1947, pp. 203-18; A. Gulick, Austria from Habsburg to Hitler, Ber-keley-Los Angeles 1948, passim.
Silvio Furlani
SEIR. - Nome geografico in uso nel Vecchio Testamento (ebr. Šé' ir; cf. Šá'ir "peloso, irsuto" e "capra"; anche "essere demoniaco agreste": Is. 13,21 ).
I. Altopiano montuoso in territorio edomitico, dal Mar Morto al Golfo Elanitico, in cui abitavano gli Horrei (Gen. 14, 6), in seguito assoggettati dagli Edomiti (Deut. 2, 12.22). E stata recentemente segnalata la lettura del nome di questo luogo in un obelisco di Ramses II: questo testo chiarisce le notizie di Deut. 2, 8 del passaggio dei figli d'Ivraele evitando gli Edomiti di S.
2. Popolazione "horrea" (frazione degli Hurriti) che abitava nell'altopiano omonimo: nella genealogia data in Gen. 36, 20-30 appaiono molte suddivisioni ("figli") con nomi totemici.
3. Monte nella parte occidentale della tribù di Giuda (Ios. 15, 19): forse l'altura a 4 ore da Gerusalemme su cui è il villaggio Sèrís. Ma è testo dubbio (Settanta: 'A $\sigma \sigma \dot{\alpha} \rho$ ).
Bibl.: V. Guérin, Description de la Palestine, I, Parigi 18681880, pp. 62, 281-83; J. Janssen, Les Monts Sé'r dans les textes égyptiens, in Biblica, 13 (1934), pp. 337-38. Giovanni Rinaldi
SEISDEDOS y SANZ, Jeronimo. - Teologo della mistica, n. a Barcial de la Loma (Valladolid) il 20 febbr. 1847, m. a Carrión de los Condes (Palencia) il 28 sett. 1923.
Sacerdote, fu professore nel Seminario di Salamanca. In seguito entrò nella Compagnia di Gesù ( 12 nov. 1886). Trascorse gli ultimi anni della sua vita, scrivendo, a Carrión de los Condes.
Condusse varie campagne di stampa in difesa della ortodossia. Godono di meritata rinomanza i suoi studi sulla mistica e sulle opere di s. Teresa. I suoi scritti principali sono: Estudios sobre las obras de s. Teresa de Jesus (Madrid 1880); Cause de conciencia acerca del liberalismo, sacados de la obra en latín por V. P., traducidos y adicionados con algunas notas (ivi 1886); Principios fundamentales de la mistica ( 3 voll., ivi 1917-17); El sacerdote y el párroco (Barcellona 1918). Alvaro del Portillo
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(fot. Anderson)
SEITZ, Ludovico - Adorazione dei Magi. Particolare della decorazione della cappella tedesca - Loreto.
SEITENSTETTEN. - Abbazia benedettina, nella diocesi di Sankt Pölten (Austria inferiore).
Fu fondata nel 1100 ca. come sede di Canonici Regolari, ma il fondatore, conte Udalscalco di Stille e Heft, vi chiamò, nel 1112, monaci benedettini dall'abbazia di Göttweig. Sin dal 1114 era abbazia indipendente. Nel 1116 si ebbe la prima dedicazione della chiesa. Già nel medioevo vi fu una scuola, anche esterna; ma nel 1814 fu aperto un ginnasio pubblico, con annesso convitio, che presto ebbe grande rinomanza. Dopo la soppressione nazista (1938-45) è oggi in piena ripresa. L'abbazia ha una notevole biblioteca, un museo (più di 600 tele), un medagliere, un gabinetto di monete, un tesoro. Ha la cura di 14 parrocchie incorporate.
La chiesa attuale è gotica (coro del 1300 ca.; le tre navate sono anteriori, del 1254); ma fu parzialmente ricostruita dal 1650 in poi e nel 1677 completamente barocchizzata. Gli altari sono del 1690-1703, le cappelle laterali posteriori. Anche il chiostro è una ricostruzione barocca. Il convento, già in parte rinnovato sin dal 1630 , fu trasformato e riedificato secondo una pianta grandiosa, di J. Munggenast e di J. G. Hayberger, fra il 1719 e il 1749. Il fronte lungo misura 160 m .; ha 5 cortili e al centro la chiesa; l'ingresso al monastero ha tre navate, lo scalone tre braccia; la biblioteca, a due piani, fu affrescata da P. Troger (1741); notevole il refettorio, con le tele di J. M. Schmidt, e la sala marmorea, con affreschi del Troger. L'insieme forma un complesso tipico per le grandi abbazie benedettine austriache.
Fra le parrocchie incorporate merita menzione il santuario del Sonntagsberg ( 740 m . di altezza) della S.ma Trinità; cappella nel 1440, chiesa gotica nel 1490 , fu trasformato in una splendida costruzione barocca tra
il 1706 e il 1717, dai celebri architetti J. Prandtauer e J. Munggenast. Nella cupola è un grandioso affresco di D. Gran, che è tra le sue opere maggiori; l'interno e il mobilio sono in stile barocco; interessante è il Tesoro. - Vedi tav. XVII.
BibL.: P. F. Kehr, Germania Pont., I. Berlino 1911, pp. 1225-27; M. Riesenhuber, Die Abtei. kirche von S., Vienna 1916; E. Schaffran, Kunstgesch. Osterr., ivi 1948, v. indici; P. Orimayr, c. v. in LThK, IX, coll. 433-34; H. Tausch, Benediktin. Mönchtum in Ostere., Vienna 1949, pastim; Cottincau, II, coll. 2995-96. Giuseppe Löw
SEITZ, Ludovico. - Pittore, n. a Roma l'ir giugno 1844, m. ivi l'1 i sett. 1908, figlio del pittore Alessandro Massimiliano, che a Monaco era stato scolaro del Cornelius.
Continuò a Roma la tradizione dei nazzareni complicandola sotto l'influsso dei preraffaelliti e del romanticismo tedesco, ciò che lo portò a goticizzare le sue forme, come è chiaro nella decorazione della Cappella tedesca nella basilica di Loreto (1892-1902) tutta irta di trine, intagli, pinnacoli, trafori. Altre sue opere memorabili sono, a Roma, la decorazione dell'abside di S. Ivo dei Brettoni, scene della vita di S. Giovanni Nepomuceno in una cappella della chiesa di S. Maria dell'Anima e i cartoni per la grande finestra della stessa chiesa, la vita di s. Tommaso d'Aquino nella Galleria dei Candelabri in Vaticano ove esegui anche i restauri degli affreschi dell'appartamento Borgia e della Sistina. Lavorò il S. a Treviso nel Duomo quattro affreschi del coro e nel S. Antonio a Padova; all'estero si interessò alla grande decorazione pittorica della cattedrale di Diskovar in Siavonia, lavorò nella cattedrale di Friburgo e nella cappella del principe Fürstenberg in Heiligenberg sul lago di Costanza.
Pittore dotato di sincero entusiasmo per l'arte, cercò resistere con ogni mezzo all'invadente naturalismo veristico e si rifugio nel passato studiando della pittura quattrocentesca anche la tecnica; il che lo portò a possedere un mestiere per molti aspetti mirabile.
BibL.: A. Springer - C. Ricci, Man, di star, dell'arte. Bergamo 1932, pp. 504-505; A. M. Comanducci, I pittori ital. del. l'Ottocento, Milano 1934, p. 666. Emilio Lavamino
ŠĚKHĪNĀH. - " Abitazione ", termine neoebraico (dal verbo biblico šăhhan "abitare ") che indica presenza e dimora di Dio in Istacle, specialmente nell'antico santuario mosaico. Vi si associa il concetto di gloria e splendore.
S. ricorre nelle versioni aramaiche della Bibbia e nella letteratura rabbinica verso il 70 d . C. Nel medioevo $S$. significa l'irradiazione della gloria divina e s'identifica con lo "spirito santo". L'unione di Dio con la $\dot{S}$. costituisce la vera unità di Dio, la quale è posta al di là della diversità dei suoi vari aspetti. Lo Zăhar esprime il concetto di $\dot{S}$. con l'espressione simbolica di "il sacro giardino di meli ".
BibL.: J. Bonsirven, Le judaïsme palestinien, I. Parigi 1935, p. 130 sg.; G. Scholem, Major trends in Jewish mysticism, Nuova York 1946, cf. indice p. 452. Eugenio Zolli
SELEUCIA. - Città marittima di Siria, nominata due volte nella Bibbia (I Mach. I1, 8; Act. 13, 4); la più importante tra le varie di questo nome. Dal vicino monte essa era detta anche S. Pieria. Fondata da Seleuco Nicatore ove sorgeva già Antigonia, sulla foce dell'Oronte, fu occupata da Tolomeo III, ma ripresa da Antioco III. Data la necessità di comunicazioni marittime per Antiochia, capitale della Siria, l'efficienza del porto di S. fu mantenuta con impor-
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tanti lavori di scavo e di canalizzazione, nonostante i numerosi detriti depositati dal fiume Oronte.
Secondo Pausania (VIII, 29), un imperatore romano (forse Traiano) rese navigabile l'Oronte sino ad Antiochia. Anche per epoche tardive, come al tempo di Diocleziano e di Costanzo II, è documentata l'esecuzione di lavori portuali. Le varie invasioni ed altri motivi, che determinarono il declino di Antiochia, agirono anche più rapidamente sull'antico centro marittimo.
E ricordata solo incidenzalmente in Aet. 13, 4. E lecito supporre che fin dalla prima evangelizzazione di Antiochia (ibid. 11, i sgg.) il cristianesimo fosse predicato con successo anche in S.
Bibl.: Ruge, Selenkean, in Pauly-Wissowa, 2* serie, II, coll. 1184-1200; R. Paribeni, s. v. in Eac. Ital., XXXI, pp. 319-20. Angelo Poleta
SELEUCIANI. - Termine usato per denotare i seguaci d'una setta gnostica del sec. III, diffusa nella Galazia e ricordata da Filastrio di Brescia (sec. Iv) e da s. Agostino. I S. vennero così chiamati da Seleuco, primo capo e maggiore esponente.
Punti principali della loro dottrina sono : a) Dio è un essere corporeo, che non creò la materia essendo anch'essa eterna al pari di lui, e neppure le anime umane, che hanno origine dal fuoco e dall'aria per opera degli Angeli. Il male ora viene da Dio ora dalla materia: «Malum aurem asserunt esse aliquando a Deo, aliquando a materia» (s. Agostino, De haeresibus, 59); b) Gesù Cristo non siede alla destra del Padre celeste, perché nell'ascensione abbandonò il suo corpo nel sole. In questo senso si devono intendere la parole del Salmo 18, 16: «In sole posuit tabernaculum suum»; c) respinsero inoltre il Battesimo d'acqua, per la ragione che i discepoli di s. Giovanni Battista furono battezzati «nello Spirito Santo e nel fuoco" (Mt. 3, 11); d) non esiste un paradiso invisibile; l'inferno è questo mondo; la risurrezione dei corpi consiste nella procreazione dei figli.
Seleuco lasciò due apostoli, Ermia e Proclino, i quali aggiornero nuovi errori alla dottrina del maestro, insegnando, ad es., che Gesù Cristo non ebbe nascita corporale. I S. richiamano in molti punti i seguaci d'Ermogene, vissuto alla fine del sec. II e al principio del III, che Tertulliano attaccò direttamente nell'Adeeruss Hermogenem. Qualcuno anzi, sulla base della presunta identificazione di Ermia con Ermogene, avanzo la tesi che si trattasse di una medesima setta; ma ciò non è ammissibile, anche perché la dottrina d'Ermogene si trova in aperto contrasto con certi errori dei S., ad es., con l'idea di un Dio corporeo, autore del male. Poiché se qualche cosa si sa dei S. lo si deve unicamente alle notizie scarse e piuttosto tardive di Filastrio (De haeresibus, 55-60: PL 12, 469-71) e di s. Agostino (De haeresibus, 59-60: PL 42, 41-42), non è possibile precisare meglio le vicende di questa setta, la cui importanza del resto non fu molto considerevole.
Bibl.: W. F. Walch, Geschichte der Ketzereien, I, Lipsia 1769, p. 284; C. Frassen, Scotus Academicus, I, Roma 1900, pp. xxvi-xxviir; G. Bareille, Hermins, in DThC, VI, col. 2306 (con bibl.).
Emanuele Chietiini
SELEUCIDI. - Dinastia che regnò in Asia Minore dal 312 al 65 a. C. Il regno seleucida, che subì molteplici variazioni territoriali durante la sua lunga durata, aveva per centro la Siria (v.) e per capitale Antiochia (v.), fondata dal capostipite della dinastia, Seleuco I.
Seleuco I, Monoftalmo Nicatore (312-280 a. C.), che sotto Alessandro Magno (v.) comandava la cavalleria, ebbe il governo di Babilonia. Partecipò a gran parte delle molte guerre tra i Diadochi, specialmente contro Antigono Monoftalmo, rimanendo sempre alleato di Tolomeo. Dopo la vittoria dell'Issos (estate 301 a. C.) su Antigono, Seleuco ebbe l'Armenia, la Cappadocia e la Siria, in cui era inclusa di diritto anche la Celesiria (v.) con la Palestina, che, però, restò di fatto sotto la sovranità di Tolomeo figlio

(let. Alinari)
Seleucid - Busto di Antioco III il Grande - Parigi, Louvre.
di Lago. Eliminato il diadoco Lisimaco con la vittoria di Corupedio ( $282-281$ a. C.), Seleuco ne ottenne gran parte del territorio al di qua del Tauro. Fu assassinato da Tolomeo Cerauno nel 280.
Gli successe il figlio Anttoco I (v.) Sotere (280-261), che lasciò il potere al suo secondogenito Antioco II (v.) Theos; questi, prima di morire, dichiarò erede il primogenito Seleuco, che aveva già allontanato con la sua madre Laodike, sposando Berenice, figlia di Tolomeo II.
Seleuco II, detto Callinico (247-266 a. C.), dovette subire la «terza guerra siriaca o di a Laodike, dal nome della madre (246-241). Tolomeo III Evergete I (246-221) ottenne un successo completo, riuscendo a conquistare gran parte del Regno seleucida. compresa la capitale.
Nella pace Seleuco non solo dovette riconoscere il dominio lagida in Palestina ed in Celesiria, ma fu costretto ad abbandonare moltissimi punti strategici lungo la costa, fra cui anche Seleucia (v.). Terminata la guerra siriaca, Seleuco fu impegnato contro il proprio fratello Antioco Iersce, che con l'aiuto della madre Laodike ambiva la costituzione di un regno indipendente in Babilonia.
A Seleuco II successe il figlio Seleuco III Cerauno, che regnò neppure tre anni (226-223) senza compiere nulla di notevole. Gli successe il fratello minore Antioco III il Grande (v.), che regnò dal 223 al 187; sconfitto dai Romani (191) a Magnesia, lasciò un regno impoverito e ridotto nella sua estensione.
Seleuco IV Filopatore (187-173) ereditò tali condizioni dal padre e non seppe né poté modificarle. Già s. Girolamo (PL 25, 564 sg .), sulla falsariga del testo greco di Dan. 11, 20, definiva il suo regno insignificante. A lui si deve la missione di Eliodoro per saccheggiare il Tempio di Gerusalemme (II Mach. 3, 7 sgg.). L'iniziativa è spiegata dalle sue difficoltà finanziarie; ma personalmente S. si mostrò piuttosto benevolo verso i Giudei (ibid. 3, 3).
A Seleuco successe il fratello Antioco IV (v.) Epifane, che nel suo regno (175-163) adottò una politica ostile contro gli Ebrei. Contro il figlio di costui, Antinco V Eupatore (163-162), insorse il legittimo Demetrio I (v.), figlio di Seleuco IV, soprannominato Sotere (162-150), che mori combattendo contro l'usurpatore Alessandro Bala, proclamato re nel 153 dopo lo sbarco in Tole-
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maide. Questi a sua volta fu rovesciato dal figlio di Demetrio I, chiamato DeMETRIO II (v.) Nicatore, il quale regnò due volte ( $145-158$ e 129-125), sempre assillato da rivali e da moti irredentistici in varie parti del Regno; la prima volta dovette dividere il suo dominio con Trifone (v.), che regnò dapprima come tutore del piccolo Antioco VI Dioniso (145-141) e poi direttamente a proprio nome (141-38); Trifone fu sconfitto da Antioco VII (v.) Sidete, fratello di Demetrio II, che in quell'anno cadde prigioniero dei Parti. Queste continue lotte civili permisero l'affermarsi della ribellione dei Maccabei ( 166 sgg.) e al tempo di Simone ( 141 a. C.) la Giudea conseguì la completa indipendenza.
Ad Antioco VII (138-129) seguì il secondo regno di Demetrio II, contro cui insorse per istigazione di Tolomeo VII un presunto figlio di Alessandro Bala, cioè Alessandro Zabina (125-123), mentre Cleopatra Tea uccideva il proprio secondogenito Seleuco V, figlio di Demetrio II. Il fratello di costui, Antioco VIII Gripo, sconfisse Alessandro Zabina e si proclamò re insieme alla madre; il suo regno (125-96) fu interrotto da una rivolta del fratellastro Antioco IX Ciziceno, che resistette un paio di anni in Antiochia (113-112) ed anche dopo che fu scacciato dalla capitale esercitò una autorità sovrana (11296) in Celesiria e Fenicia da Damasco, proclamata centro del nuovo Regno. Fra lotte, intrighi e divisioni continue il Regno andava sempre più indebolendosi. Anche Antioco VIII fu ucciso dal cortigiano Eracleone, che proclamò re il figlio dell'ucciso Seleuco VI e sconfisse Antioco IX, che credeva di potere unificare il Regno. Sia Seleuco VI Epifane che Antioco IX Ciziceno ebbero successori in continua guerra fra di loro. Antioco X Eusebe (95-83), figlio del Ciziceno, lottò con i vari successori di Seleuco VI, ossia Antioco XI Epifane Filadelfo, Filippo I Epifane, Demetrio III Euchero, Antioco XII Dioniso. Questa ridd a di pretendenti, sempre pronti a dilaniarsi fra di loro, ma inetti ad opporsi ai successi di re stranieri e di signorotti locali, terminò nel 65 a. C., quando Pompeo Magno eliminò l'ultimo seleucida, ossia AnTIOCO XIII Asiatico, figlio di Antioco X, dichiarando la Siria provincia romana.