umana con la volontà divina. Dio vuole la nostra felicità. E continuo nel Vangelo e nella predicazione degli Apostoli il richiamo amoroso e premuroso alla mercede copiosa dei cieli, alla retribuzione dell'eredità, alla corona incorruttibile che attende gli atleti dello spirito (cf. Mt. 5, 12; Le. 12, 5; I Cor. 9, 24; Col. 3, 24). Pertanto il cosiddetto amore disinteressato, inteso come atteggiamento abituale ed esclusivo dello spirito, oltre ad essere psicologicamente assurdo, è teologicamente erroneo. Per questo la Chiesa lo ha condannato. La prima condanna in materia è quella del maestro Eckart (v. eccardo), che fu tra i primi maestri dell'amore puro (Denz-U, 508). Il Concilio Tridentino, contro i protestanti, confermò l'onestà delle azioni umane che vengono compiute sotto il miroggia dell'eterna mercede (sess. VI, cap. 16, can. 31 : Denz-U, 841; sess. VI, cap. 11 : Denz-U, 804). Alessandro VIII con la condanna di una proposizione respinse la dottrina giansenista, rinnovata da alcuni teologi di Lovanio, che pretendevano far derivare la s. unicamente dall'amore di benevolenza (D. Viva, Damnatae theses, ad prop. 20 Alessandri VIII, III, Napoli 1708, n. 17). Seguì da parte di Innocenzo XI la condanna del quietismo (v.) di Michele Molinos (Denz-U, 1227-32), parzialmente rinnovato dal Fénelon ([v.]; Denz-U, 1327, 1332).
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3. Soggetto della s. - Soggetto della s. teologica è la volontà : suo soggetto infatti sono i beni soprannaturali, che non si possono conseguire se non mediante la volontà (Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}}-2^{\mathrm{ac}}$, q. 18, a. 1). Da ciò segue che l'atto della s. è libero; sebbene l'uomo infatti voglia necessariamente la beatitudine in astratto considerata, liberamente poi la colloca nell'uno o nell'altro oggetto. Soggetto prossimo capace dell'atto e dell'abito della s. sono tutti gli uomini viatori e le anime purganti. Sono incapaci di s. i dannati c i beati, almeno per rispetto all'aiuto della Grazia e delle condizioni indispensabili. Nell'eretico formale, ad es., la virtù della s. non può restare, non essendo possibile la coesistenza della s. senza la fede. I peccatori invece, per sé (a meno che il peccato non si opponga alla s.) sono capaci di s. (Conc. Trid., sess. VI, cap. 6: Denz-U, 798). Nelle anime del purgatorio la s. rimane, perché sebbene per essi la beatitudine sia certa, è tuttavia futura e di arduo conseguimento, dovendo raggiungerei attraverso le pene (Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}}-2^{\mathrm{ac}}$, q. 18, a. 3).
III. Peccati contro la s. - Contro la s. si può peccare direttamente: per difetto e per eccesso. 1) Pecca per difetto tanto colui che non aspira piú alla vita eterna, quanto chi disperi di raggiungerla. Il primo atteggiamento può essere determinato o dall'incredulità o dall'eccessivo attaccamento ai beni di questa terra. La disperazione, invece, è il più delle volte determinata dalla sfiducia. Dalla disperazione propriamente detta va distinto lo scoraggiamento, non solo quando pesa involontariamente sull'anima come tentazione o come malattia, ma anche quando è accolto nella volontà : esso infatti non è la rinunzia, ma il ridontamento della s. Può dipendere o dall'intimidimento della fede e dalla pusillanimità dello spirito. Tuttavia lo scoraggiamento, se non dominato, può gradualmente degenerare in disperazione.
2) Alla s. si oppone, per eccesso, la presunzione (v.).
Bibl.: cf. i trattati di teal. dogm. e morale de virtutibus infusis; cf. inoltre: E. Dublanchy, Diesspair, in DThC, IV, coll. 620622: Eip. rance, ibid., V, coll. 605-76; A. D. Sertillanges, Les vertus théologales, II, L'espérance, Parigi 1913; C. Spiro, La réad lation de l'espérance dans le N.-T., ivi 1930; B. Bartmann, La nostra fede nella Provaid., Brescia 1932; R. Garrigoo-Lagrange, La Provaid. e la confidenza in Dio, Torino 1933; R. Raite von Frentz, Analyse der Hoffnung, in Scholastik, 9 (1934), pp. 523 563; C. Gray, Vita e virtù crist. considerate nelle state religione, I. Padova 1937, pp. 261-348; C. Zimara, Das Wesen der Hoffnung, in Natur und Ubernatur, Friburgo in Br. 1937; S. Ramirez, De certitudine spei, in La ciencia tomista, 3 (1938), pp. 184 sgg., 353 sgg.; F. Amiot, L'ensuiguement de st Paul, Parigi 1938; V. Mc Nabb, S. boona, Milano 1939; F. Tillmann, Il maestro chiama, $3^{a}$ ed., Brescia 1945, pp. 136-51; A. Cherrue, La + I Pete, message de l'espérance, in Callat. Nannet., 31 (1947), pp. 75-96; G. M. Coulon, De certitudine spei sec. v. Thomann. Fantes et doctrina, Washington 1947; S. Soubizou, La vertu de l'espérance, in La pensée catholique, 1949, fasc. 12, pp. 31-47; E. Ranwez, L'espérance, in Revue disc. de Namur, 5 (1950), pp. 119-35; autori vari, S. (con vari sottotitoli), in Tabor, 9 (1951), pp. 197-266; M. Fencyeust, Est autem fide: sperandorem substantia verum, in Collationes Gaudon., $2^{a}$ serie, 1 (1951), p. 35 sgg.; id., Essentatio de spe christiana in Theologia Paulina, ibid., 2 (1952), pp. 38-49.
Pietro Palazzini
SPERGIURO. - 1. Nozione e moralità. - In senso specifico è s. soltanto il giuramento peccaminoso per difetto di verità nel suo oggetto e cioè il giuramento sul falso; prescindendo dalla presenza o meno di altre deficienze morali.
In questo senso - l'unico che qui interessa lo s. è sempre colpa grave contro la virtù della religione (v.), anche se la menzogna che si volle confermare col giuramento è per se stessa colpa lieve contro la virtù della veracità. Difatti è sempre grave l'irriverenza fatta a Dio quando lo si invoca come testimone di una menzogna.
La gravità dell'irriverenza è evidente almeno in chi ebbe davvero la volontà di chiamare Dio in testimone della sua affermazione ed affermò coscientemente il falso. Si dà il caso di chi - specialmente se sotto l'altrui provocazione - recitò sul falso la formula giuratoria, ma serza avere la volontà interiore di invocare Dio quale testimone
della sua menzogna, pronunciando in tal caso giuramento finto. Anche in questo caso si tratta di s. secondo la sentenza comune tra i cattolici, per la seguente ragione. L'adorazione, che da ogni giuramento s'innalza a Dio, non deriva tanto dalla volontà di chi giura quanto dal fatto che coloro i quali odono pronunziare una formola giuratoria necessariamente sono tratti a riconoscere in essa - qualunque sia l'interiore intenzione di chi la pronunzia - una sua pubblica professione di fede nella assoluta verità e veracità di Dio, e tale professione di fede, oggettivamente connessa ad ogni formula giuratoria, quando questa è recitata sul falso, rappresenta una forma di idolatria (v.) simulata. E questa è sempre colpa grave. Tanto vero che chiunque venisse a scoprire il falso non esiterebbe a vedere in quella formula giuratoria un grave insulto fatto a Dio; senza chiedersi affatto quale sia stata la volontà di chi giura il falso. Quella formula suonerebbe come una bestemmia (v.) indiretta, che è sempre colpa grave. Chi, prevedendo lo s. di una persona, tuttavia ne provoca il giuramento, anch'egli pecca di s., per ragione della cooperazione alla colpa altrui; salvo che sia costretto ad esigere il giuramento o per obbligo di ufficio o per una ragione proporzionatamente grave: la sua cooperazione è allora soltanto materiale.
2. Oggetto ed effetti. - L'oggetto dello s. è il falso; non nel significato oggettivo di errore, ma nel significato soggettivo di menzogna. Si che non è s. il giuramento su affermazione falsa, ma creduta vera; cosi, viceversa, è s. il giuramento su affermazione vera, ma creduta falsa e giurata come menzogna. Quando per la necessità di occultare agli altri il proprio pensiero è lecito l'uso della restrizione mentale, è lecito pure confermarla con giuramento. E chiaro, non essendovi allora menzogna, non può esservi neppure s. Il grado di certezza richiesta, perché una affermazione possa essere giurata, dev'essere proporzionata alla gravità dei motivi inducenti al giuramento. Ma in generale anche per il giuramento è sufficiente quella certezza morale che basta alla sicurezza degli ordinari rapporti umani. Nel giuramento promissorio la verità consiste solo nella esistente volontà di adempiere gli obblighi derivanti, per giustizia o per fedeltà, dalla promessa giurata. Il loro adempimento effettivo, secondo la comune sentenza contro il parere di pochi autori, non vi fa parte. Se però non costituisce s., resta la colpa contro la religione a causa del giuramento violato.
In forza del principio giuridico iuramentum sequitur naturam actus cui adiicitur (can. 1318), dallo s. sorgono gli obblighi anche di religione soltanto e nella misura in cui sorgono dalla promessa gli obblighi della giustizia o della fedeltà. Che se lo s. è anche giuramento finto, non produce nessuna obbligazione religiosa, senza per altro influire per nulla sugli effetti della promessa. In ogni caso poi, anche quando per difetto di qualche elemento richiesto ad validitatem, né giuramento né promessa producono le relative obbligazioni, in forza della legge naturale che vieta di ledere in qualunque modo gli interessi altrui, debbono essere riparati gli eventuali danni, che, intervenendo il dolo, vanno interpretati a norma del can. 1321 .
Le pene canoniche contro lo s. in genere sono sanzionate nel can. 2323; per lo s. giudiziale nel can. 1743 § 3. Per il diritto penale italiano lo s. è delitto rilevante soltanto a carico delle parti in giudizio ai sensi dell'art. 371.
BibL.: cf. i trattati di teologia morale de religione, e i commenti al CIC. cf. ancora sotto cittaasinotto. E in specie v. R. Heinzel, Der Eid. Ein Beitrag zu seiner Geschichte, Lipsia 1902; M. Calamari, Ricerche sul giuramento canonico, in Rivista di storia del dir. ital., 11 (1938), pp. 127 sgg., 420 sgg. Leonardo Azzollini
SPERONE D'ORO (Ordine Pontificio della Milizia aurata) : v. ORDINI EOGESTRI PONTIFICI.
SPERONI, Uco. - Civilista ed eretico piacentino del sec. xir. Studiò diritto romano a Bologna prima del 1145; ne fu maestro e giurisperito ed esercitò l'officio di giudice.
Non c'è difficoltà a identificarlo con l'omonimo console di Piacenza negli aa. 1164, 1165, 1171, qualificato
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Speroni. Ugo - Liber contra multiplices et varios errores, di maestro Vacario, contenente la confutazione dell'Adversus antichristum dello S. - Biblioteca Vaticana, cod. Chigiano A. V. 156, f. $4^{r}$ (sec. XII).
nel 1161 come giudice nella Corte imperiale, il quale nella lunga vertenza giudiziaria circa i diritti sul ponte piacentino del Po contro il monastero bresciano di S. Giulia sostenne il Comune, con l'appoggio dell'Imperatore, in contrasto con le autorità ecclesiastiche sia locali sia della Curia romana. E probabile che anche queste animosità antiecclesiastiche e lo spirito ghibellino abbiano influito sulla sua evoluzione ereticale. Avanti il 1177 scrisse un libro, molto violento: Adversus antichristum, contro l'Ordine sacerdotale e la religione vigente. Se ne conosce il contenuto solo attraverso la confutazione del celebre maestro Vacario (v.), suo ex-compagno d'università, a cui S. l'inviò in esame.
S. attacca il sacerdozio e la gerarchia cattolica, dichiarandoli esautorati a causa della cattiva condotta di cui gratuitamente afferma essere infamati tutti i loro rappresentanti; essi non sono pertanto in grado di santificare gli altri con i Sacramenti e i riti liturgici. S. passa quindi ad eliminare con varie argomentazioni il Battesimo (non ammettendo, inoltre, il peccato originale), l'Eucaristia come comunione, come sacrificio e come culto, ritenendola una materializzazione idolatrica; la confessione orale, l'Ordine come sacerdozio e come gerarchia con la conseguente divisione della Chiesa in chierici e laici; respinge la dottrina della giustificazione dichiarando inutili le opere e le osservanze esterne di qualunque genere, riduce la religione ad uno spiritualismo tutto interiore, basato sulla cosiddetta giustizia intrinseca. Ritiene necessaria la santità per essere veri cristiani e giusti dinanzi a Dio e salvarsi, ma la fa consistere in una giustificazione interiore e permanente, nella quale si trovano fissati in modo stabile e passivo coloro che sono predestinati secondo un immutabile decreto di Dio, il quale nella presenzialità della sua scienza li considera come giusti, mondi, santi anche quando esteriormente commettono peccati e perseverano nella colpa. Nel predestinato, anche
attualmente peccatore, sono sufficienti il desiderio della purezza, il dolore mentale, ossia interiore, dei peccati, la fede in Gesù Cristo, la comunione amorosa con lui, ecc.; ma anche questi atti sono ritenuti da Dio come sempre esistenti e in azione nei suoi eletti. Non risulta chiaramente quale posto S. riservi, nella sua economia salvifica, alla redenzione di Gesù Cristo; gli speronisti ritengono che i buoni accessori alla gloria celeste anche prima dell'avvento di Gesù.
Gli SPERONISTI. - Dal 1185 ca. andarono costituendo una setta ereticale, che si mantenne distinta durante la prima metà del sec. xili. Lo spiritualismo tutto interiore e incontrollabile di S. non avrebbe dovuto favorire un'associazione con tratti esterni come presso altri gruppi a base ascetica; infatti, nota un controversista, gli s. posseggono beni e vivono nello stato matrimoniale. Però il loro fondatore ammetteva il banchetto commemorativo dell'Ultima Cena di Gesù, la necessità, per quanto solo formalistica, del Battesimo d'acqua, alcune altre azioni esterne come il predicare, il salmeggiare e la preghiera collettiva, sebbene le considerasse senza merito ed efficacia santificatrice.
Biol.: F. Güterbeck, Piacenza: Begichungen zu Barbarossa auf Grund des Bechlasteits um den Besitz des Pechengames, in Quellen und Forschungen aus italica. Arch. und Bibliothek, 24 (1933), p. 62 sgg.; Barino da Milano, L'ereza di U. S. nella confutazione del maestro Vacario, Città del Vaticano 1942; T. Kaeppeli, Une Somme contre les béretiques de st. Pierre Martyr (?), in Arch. Prair. Prandicat., 17 (1947), pp. 305, 332-33; E. Nasali Bocca, Dottrina ereticali in Piacenza nei ssec. XII-XIII, in Boll. stor. piacent., 42 (1947), pp. 1-9. Ilarino da Milano.
SPES, vescovo di Spoleto. - N. sul finire del sec. IV, governò la Chiesa di Spoleto per 32 anni, dal 420 al 452 ca .
Della sua vita e della sua attività non resta che una sua iscrizione metrica dettata in onore del martire Vitale da lui ritrovato ed al quale dedicò un altare nella chiesa di Terzo della Pieve. S. si dichiara Dei servus. Fu sepolto nella chiesa cimiteriale dei SS. Apostoli, dove fu ritrovato il suo epitaffio. Il suo corpo, nel sec. viII, a quanto pare, fu trasportato ad Aquisgrana. Nel nuovo Proprieta della diocesi di Spoleto la festa di S. ricorre il 4 dic.
Biol.: G. B. de Rossi, L'elogio metrico di s. Vitale martire fatto da S. vescovo di Spoleto, in Boll. di arch. erist., $2^{2}$ serie, 2 (1871), pp. 94-116; id., Pergamena epigrafica extra un reliquiarco dei tempi di Carlo Magno in Aquisgrana, ibid., 1878, pp. 153-58; Lanzoni, pp. 437 sg., 444; C. Pietrangeli, Spoletnm, Roma 1939, pp. 79-80.
Agostino Amore
SPESE. - Sotto il nome di expensae (s.) si suole indicare nella terminologia teologico-giuridica la ripartizione di determinati oneri di ordine finanziario.
L'argomento tocca per sé varie materie; i contratti, in cui per legge, consuetudine e convenzione è fissato il soggetto che deve sostenere l'onere del trapasso di proprietà, di manutenzione, di riparazioni, ecc.; il possesso di buona, dubbia e mala fede (v. FEDE [BUONA e CATTIVA]) per quanto concerne i di-

Spes, vescovo di Spoleto - Titolo sepolcrale del vescovo S., ritrovato nella chiesa dei SS. Apostoli - Spoleto, Museo civico.
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ritti per conservazione e miglioramenti della cosa; il culto e i luoghi sacri, per determinare il soggetto cui devono essere assegnate le s. (cf. cann. 1186, 1296, 1469, 1477, 1523). In materia di dispense matrimoniali il termine ha una accezione specifica per indicare le s. di cancelleria e di posta, in opposizione di altre imposte (componenda, tasse, agenzia : cf. can. 1056).
1. Le s. nel diritto processuale canonico. - L'argomento acquista un particolare rilievo nelle cause contenzioes, ove la sentenza o il decreto che pone fine alla causa deve anche determinare la ripartizione degli onesthe il corso della procedura ha imposto al tribunale giudicante e ai suoi aiutanti (nelle cause penali deve provvedere la stessa autorita pubblica, trattandosi di interesse comune). Qui si dicono s. (con esattezza, della lite o processualt) le somme pecuniarie cui il tribunale ha diritto contro le parti nella definizione d'una causa per vari titoli: onorario dovuto al tribunale, ai componenti, procuratori, avvocati; indennità ai periti e testi (cf. cann. 1664, 1787, 1803, 1808), s. di cancelleria e posta, trascrizione, versione e verifica di documenti e strumenti. Possono essere necessarie (il minimo richiesto per sciogliere le cause a termine di legge), atili (facilitano più o meno la causa: ad es., s. per l'assunzione di due avvocati, cf. can. 1656), superflue (non aventi parte determinante o facilitante : stampa di documenti, trascrizione di documenti, ecc.). Alcuni inseriscono le s. di lusso (voluttuarie) che in qualche modo servono alla causa, ma non la favoriscono direttamente (fotografie di documenti [bastando copia autenticata], uso di aereo o auto per testi). Da quanto si è detto appare la legittimità e necessità delle s., nonostante l'amministrazione della giustizia sia gratuita (can. 1908).
Determinare, a quantita delle s. nelle cause ecclesiastiche è compito dei vescovi adunati in concilio o adunanza provinciale (can. 1909); in mancanza supplisce la consuetudine o il decreto del giudice; per sicurezza questi può esigere all'inizio della causa un deposito o cauzione (can. 1909). E se una parte per provata povertà (non nel senso volgare, ma canonico) non è in grado di incontrare tutte o parte delle s., può chiederne l'esenzione (v. Patrocinio Gratuitto) o la riduzione (cann. 1914-16). Una norma pratica possono avere i vescovi per fissare la cifra (norma che è obbligatoria per i tribunali regionali nelle cause matrimoniali) nella prassi della S. Rota, diminuendone in proporzione la quota (cf. Normae, 29 giugno 1934, cap. 8, in AAS, 26 [1934], pp. 487-91; 31 [1939], pp. 622-25; 32 [1940], p. 307).
Delicato problema è fissare la persona che deve pagare le s. Si può partire da principi diversi con conclusioni diverse: la s. devono pagarsi da chi agi con male fede, provata, non presunta; oppure dal vinto, giuridicamente colpevole; oppure la rifusione delle s. si considera elemento necessario socialmente per la piena difesa dei diritti, e quindi da dividersi equamente fra le parti. In diritto canonico si seguirono vari indirizzi. Attualmente si segue una via di mezzo, con quattro ipotesi. 1) Il soccombente agi con buon fondamento e buona fede, trattandosi di causa ardua e difficile; allora si dà luogo a compensazione equa o distribuzione delle s. fra le parti; il principio si applica pure nelle cause in cui le parti soccombettero purzialmente entrambe, nelle cause fra contanguinei o affini, e per altre giuste cause da stimarsi prudentemente dal giudice (can. 1911; si ha ampia libertà di decidere). 2) Il soccombente agi senza buon fondamento, ma in buona fede o almeno con non evidente mala fede, per negligenza nello studiare il proprio diritto; allora pagherà solo le s. (can. 1910). 3) Il soccombente agi con temerarista (evidente mala fede, ostilità, ecc.); pagherà le s. e risarcirà l'altra parte dei danni subiti (can. 1910). 4) Il soccombente agi con trodi e inganni (documenti falsi, testi comprati); subirà inoltre l'azione penale.
Determinare nelle singole cause l'ammontare delle s. e il soggetto sostenitore spetta al giudice nella sentenza (can. 1873); l'omissione non invalida la sentenza; e si
procederà a parte come in una causa incidentale. In genere la sentenza fissa il soggetto; con atto esecutivo susseguente si determina la quantita. Condannate più persone alle s., l'obbligazione singola è in solido o pro rata, secondo la loro parte. Si impugna la sentenza riguardo alle s. direttamente con ricorso entro 10 giorni allo stesso giudice per la revisione o riforma; indirettamente, appellando dalla sentenza intera (can. 1913).
II. Le s. nel diritto processuale italiano. - Il Cod. di proc. civile ital. (artt. 90-98) ha alcuni punti di contatto col CIC con sfumature secondarie : gli atti compiuti o richiesti da una parte durante il processo sono a carico di chi li chiede (e che in alcuni casi deve anticipare le s. relative [artt. 90, 98; attuazione art. 38 sg.]). Il giudice nella sentenza condanna il soccombente al rimborso delle s. a favore dell'altra parte insieme con gli onorari della difesa; può escludere dalla ripetizione la parte vincitrice, se ritiene le s. eccessive o superflue; si dà luogo a compensazione in caso di mutua soccombenza o per altri giusti motivi e in caso di transazione, salvo esplicita intesa contraria. In caso di mala fede o colpa grave la condanna tocca con soltanto le s., ma anche i danni subiti (art. 96). Se le parti soccombenti sono più, viene condannata ciascuna in proporzione del rispettivo interesse; in caso di interesse comune la condanna è solidale (art. 97). Accomunati alla parte soccombente possono essere personalmente gli eredi, curatori, rappresentanti ecc. (art. 94).
BibL.: commentatori delle Decretali. I. II, tit. 27 de sententia et re iudicata; dopo il CIC i commentatori dei cann. cit., p. es., Wernz-Vidal, VI, nn. 643-56; M. Legs - V. Bartoccetti, Commentarius in iudicia ecclesiastica, III, Roma 1941, pp. 49-73; C. Bernardini, Expense, in Apollinaris, 4 (1931), pp. 373-77.
Sisinio da Romallo
SPETTACOLO: v. CINEMATOGRAPO; DIVERTIMENTO; SPORT; TEATRO.
SPEZI, Pio. - Romanista ed in particolare cultore di storia e dello studio delle chiese di Roma, n. in Roma il $1^{\circ}$ ott. 1861, m. ivi il 2 genn. 1940.
Docente di storia successivamente nei Licei di Ceccano, Teramo, Potenza, Roma, per più di 40 anni dedicò ogni sua energia a raccogliere, con vigoroso metodo scientifico, materiale da servire alla redazione di una completa bibliografia relativa alle chiese di Roma, da utilizzare, oltre che per la storia delle singole chiese esistenti e scomparse, per la risoluzione di problemi di topografia e di toponomastica. Carattere essenziale del suo lavoro è stato lo studio comparativo dei diversi cataloghi pervenutici delle chiese romane dal sec. v al xvit prendendo per base i quattro cataloghi fondamentali, quello di Cencio Camerario, l'Anonimo francese, l'Anonimo di Torino ed il catalogo del Signorili. Lo S. poté così stabilire con tavole sinottiche la messa a punto dell'onomastica e della topografia di ciascuna chiesa e redarre indizi alfabetici in corrispondenza alle schede da lui compilate, facendo ricorso a tutti gli scritti che per qualsiasi motivo si sono occupati delle chiese di Roma; il risultato di questa indagine forma la prima parte della bibliografia dello S. La seconda parte è formata dalla bibliografia speciale; in essa figurano per ogni chiesa le diverse fonti ed i relativi studi ed informazioni. Quale fosse il metodo di lavoro dello S. poté già rilevarsi nella prima pubblicazione : Bibliografia metodico-analitica delle chiese di Roma, Saggio della lettera A (Roma 1928; estratto dal Bollettino di bibliografia romana diretto da C. Galassi-Paluzzi). Dopo la morte dello S. fu edito il I vol. di : Le Chiese di Roma nei XX secoli del cristianesimo. Bibliografia, topografia toponomastica (ivi 1940), che comprende l'introduzione, le fonti e la bibliografia generale degli stampati (pp. 43-233) e dei manoscritti (pp. 235-43). Recentemente la sig. ${ }^{\text {ra }}$ Gio-vanuelli-Recchi ha dato in deposito al Pont. Istituto di archeologia sacra le 34.000 schede messe insieme dallo S.
Fu anche esimio studioso dell'opera di G. G. Belli del quale scoprì 121 sonetti inediti tra le carte di mona. Tizanni (v.) conservate nella Biblioteca dei Canonici Regolari Lateranensi in S. Pietro in Vincoli. Fra i suoi saggi storici poi si ricordano Gli agnelli di S. Agnese, in La vita italiana, 2 (1894), e Pio V e i suoi tempi (Roma 1904).
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Gio. C. Spallavicco, Gtutia all' Rtialgimento I aliano. H. d'riana Bet., p. 221 Spielberg - Veduta della fortezza, disegno di un prigioniero.
Bibl.: G. R. Ansaldi, Mem. sull'opera dello S., in Office des Instit. d'arch. et d'hist. de l'art, Parigi 1934, pp. 59-70; id., La figura romana di P. S., in Roma, 18 (1940), pp. 294-303 con l'elenco degli scritti.
Gioscchino Mancini
SPEZIA, LA: v. LUNI (LA SPEZIA), SARZANA, DIOCESI di.
SPIEGEL, Ferdinand August. - Vescovo, n. il 25 dic. 1764 nel castello di Canstein (Vestfalia), m. il 2 ag. 1835 a Colonia. Cadetto di una famiglia baronale, abbracciò lo stato ecclesiastico e nel 1799 divenne decano del duomo a Münster, alla morte del principe elettore di Colonia Massimiliano Francesco Saverio Giuseppe d'Asburgo, che era anche vescovo di Münster.
Durante la vacanza della sede S. si oppose ad un tentativo prussiano di procrastinare l'elezione del nuovo vescovo, ma dopo la secolarizzazione accettò il fatto compiuto dell'occupazione prussiana, collaborò con lo Stein, incaricato del riordinamento amministrativo della regione, e si legò a lui di viva amicizia, rimasta inalterata fino alla morte. Tanta era la stima e la considerazione in cui lo Stein teneva lo S., che nel 1807 intendeva proporne la nomina alla direzione della sezione cattolica presso il Ministero dei culti e nel 1810, ed anzi in una lettera a Hardenberg, lo indicava per coadiutore dell'arcivescovo di Breslavia, Hohenlohe. Dopo l'annessione di Münster all'Impero francese (1810), Napoleone ve lo nominò vescovo il 14 apr. 1813. Tale nomina non ebbe l'approvazione di Pio VII e lo S. si limitò ad amministrare la diocesi quale vicario capitolare, trovandosi in gravi difficoltà per l'opposizione di Clemente Augusto Droste-Vischering, il quale era stato eletto amministratore nel 1808 ed aveva lasciato l'incarico per imposizione dell'Imperatore. Dopo la caduta di Napoleone dovette rinunciare all'amministrazione di Münster, ma riusci a diventare l'uomo di fiducia del cancelliere di Stato Hardenberg nelle questioni religiose. Sostenitore di una Chiesa nazionale tedesca, come il suo amico Wessenberg, S. fu chiamato nel 1817 a far parte del Consiglio di Stato prussiano. Nominato nel 1824 arcivescovo di Colonia, si occupò assai attivamente del riordinamento della sua diocesi e del Duomo, nonché del ristabilimento dell'autorità spirituale nei vescovadi renani e vestfalici; non seppe rinunciare al passato, nutrito com'era stato fin dalla giovinezza di principi illuministici, che continuarono ad influire in modo determinante sulle sue opinioni teologiche. Desideroso di trovare punti di accordo tra scienza e religione, tra ragione e fede, non seppe scorgere i pericoli derivanti alla Chiesa dalle dottrine di Hermes (v.). Egualmente le sue tendenze episcopaliste, intese ad eliminare nei limiti del possibile le ingerenze dirette della S. Sede nel governo della sua diocesi, assai male lo consigliarono nella grave questione dei matrimoni misti, dove l'abilità diplomatica
del Bunsen riusci a carpirne la buona fede, portandolo ad aderire alla Convenzione dei 19 giugno 1834, conclusa dall'arcivescovo con il governo prussiano all'insaputa del Pontefice ed in diretto contrasto con il breve Literis altero abhinc anno di Pio VIII del 1830 .
Bibl.: H. Brück, Gesch. der hath. Kirche in Deutschland im 19. Jahrh., I-II. Magonza 1887-88, passim; W. Schneider, Preihert vom Stein und Krebscho/ Graf von S. Ein Briefenchoel, in Deutsche Rundschau, 211 (1927), pp. 201-20; 212 (1927), pp. 31-47; H. Bostgen, Graf S. und der Heilige Stohl, in Römische Quartalschrift, 39 (1931), pp. 307-602; F. Schnabel, Storia relig. della Germania nell'Ottocento, trad. it., Brescia 1944, passim; F. Lauchert, s. v. in LThK, IX, coll. 722-23, con bibl.: M. Braulouch, Die Lebeshkronih der Preihertz Franz Wilhelm von S., Münster 1952, passim.
Silvio Furlani
SPIELBERG. - Castello della città di Bruna (Brünn, Brno) in Moravia (Ce. coslovacchia), famoso nella storia del risorgimento per essere servito da carcere ai condannati dei processi politici del LombardoVeneto, fra cui si annoverano principalmente Silvio Pellico, Pietro Maroncelli, Federico Confalonieri, Pietro Borsieri, Giorgio Pallavicino, Gabriele Rosa e il francese Alessandro Andryane. La sua fama si deve in modo particolare - come è ben noto - alle Mie Prigioni del Pellico.
Occorre specialmente ricordare che l'imperatore Francesco I era convinto che i patrioti italiani, cospirando contro di lui, avessero violato al tempo stesso le leggi della morale cristiana ed era sinceramente preoccupato della loro eterna salute : la prigionia doveva essere quindi, secondo la sua opinione, non soltanto il castigo meritato da chi aveva attentato alle istituzioni, ma anche e soprattutto un efficace mezzo di redenzione spirituale, un incentivo alla «conversione». Che questa dovesse poi manifestarsi, sul piano pratico, con nuove rivelazioni in merito alle congiure alle quali i condannati avevano partecipato, sta a confermare la pericolosa ed arbitraria, anzi unilaterale, commistione fra sacro e profano che fa decoriore caratteristica comune di tutte le antiche dinastie cosiddette di «diritto divino» e quindi anche del regime absburgico. Sta di fatto comunque che l'Imperatore si preoccupò costantemente che i prigionieri potessero soddisfare ai loro doveri religiosi (la S. Messa era celebrata regolarmente nella cappella del carcere da padri cappuccini), fece fornire loro libri di pietà e nominò dei sacerdoti che avessero cura delle loro anime. Dapprima fu l'agostiniano p. Battista Vorthey (1823), quindi d. Stefano Paulowich-Lucich ([v.]; 1823-27), d. Giorgio Wrba (1827-28) e finalmente d. Vincenzo Ziack. Tranne il Paulowich - che non portò nel delicato incarico sufficiente tutto, perché più ligio al trono che non all'altare -, tutti furono eccellenti direttori spirituali dei prigionieri, secondo concordemente affermano quanti fra essi hanno lasciato memorie autobiografiche della loro detenzione.
I detenuti politici italiani che decedettero allo S. in numero di cinque, spirarono tutti con i carismi di religione, compresi Silvio Moretti, che in gioventù aveva abbandonato lo stato sacerdotale, e Giovanni Vincenti, che nel corso della vita errabonda aveva aderito al calvinismo. Ad Alessandro Andryane fu impartito il Battesimo sub conditione per essere egli nato in Francia nel colmo della Rivoluzione.
Il Paulowich riferì spesso all'Imperatore che la maggior parte dei detenuti non si era convertita «abbastanza». E se in altro - e più sostanziale - senso si può concordare con lui, in quanto non tutti, restituiti a libertà, perseverarono nell'osservanza di quelle pratiche religiose a cui si erano riavvicinati nel carcere, resta, tuttavia, altrettanto vero che il Pellico, il Confalonieri, il Pallavicino, il Solera, il Villa, l'Oroboni e molti altri uscirono dallo S., o vi morirono, riconciliati con la fede della loro gio-
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(fol. Eail)

(fol. Eail)

(per cartesio di mons. A. P. Frutas)
In alto a sinistra: CAMPANILE ROMANICO DEL DUOMO, ricostruito dal 1898 al 1909 - Spalato. In alto a destra: MURA PERIMETRALI del Palazzo di Diocleziano - Spalato. In basso a sinistra: PORTALE DEL BATTISTERO DELLA CATTEDRALE, già tempio di Esculapio nel Palazzo di Diocleziano - Spalato. In basso a destra: PORTALE D'INGRESSO DELLA CATTEDRALE, già Mausoleo di Diocleziano, sotto il campanile ricostruito dal 1898 al 1909. In primo piano si vedono le colonne e gli archi del peristilio, ed una sfoige egiziana - Spalato.
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(da A. Bicholter, Ver-vi-llu-A. Vichon (1824, dec. 1731)
A sinistra: LA CATTEDRALE (sec. XI).
A destra: VEDUTA DEL CASTELLO (sec. XIII con trasformazioni dei sece. XVI-XVII).
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vinezza, rinnegando le massime ateistiche dalle quali si erano lasciati traviare nel tempo della attività rivoluzionaria. Non tutti, certamente, raggiunsero le altezze spirituali del Pellico: ma per la maggior parte di essi il periodo trascorso allo S., tra le afflizioni materiali e morali del durissimo regime carcerario, segnó effettivamente un ritorno alla fede e l'inizio di una vita sinceramente cristiana.
Bibl.: R. U. Montini, I confessori, cap. 5 del vol. III di Documinti e Studi del Comit. naz. di Studi spielberghiani, in corso di stampa.
Renzo U. Montini
SPIERA, Francesco. - Protestante italiano ritornato al cattolicesimo, n. a Cittadella nel 1502 , ivi m. nel 1548. Avvocato nella sua città, denunziato all'Inquisizione di Venezia quale detentore di libri eretici e sospetto di eresia, si confessò pentito davanti al Tribunale e fece solenne abiura nella chiesa di S. Marco a Venezia e nella parrocchiale di Cittadella.
Secondo quanto si propagò negli ambienti protestanti, ritornato a casa avrebbe provato un intenso rimorso dell'abiura fatta, per cui sarebbe caduto in profonda disperazione, per aver commesso con ciò il peccato imperdonabile contro lo Spirito Santo. Nonostante il richiamo degli amici all'universalità della Grazia e le cure dei medici a Padova, egli sarebbe morto nella disperazione, anzi, secondo alcuni, suicida.
Nella relazione redatta dall'areiprete di Cittadella io S. risulta deceduto di morte naturale, e non più cosciente di sé negli ultimi istanti. Fu il Vergerio (v.) a fare del caso S. un episodio di propaganda eretica; egli anzi disse ch'era stato proprio quel caso a spingerlo ad abbandonare la Chiesa; ne scrissero poi Matteo Gribaldi e Enrico Sesto, che si dissero testimoni oculari della vicenda. Calvino ne trasse occasione per condannare il + nicodemismo + italiano, la leggerezza francese e la debolezza tedesca nella fede.
Bibl.: Eptir. di Giorgio Siculo alli cittadini di Riva di Trento contro il mendacio di Fr. S., Bologna 1550; P. P. Vergerio, La Historia di M. F. S. s. l. 1551, altra ed. in Bibliot. della Riforma, Firenze 1883; C. S. Curione, Historia Spicriae, Basilea 1555 (con la storia del Vergerio, l'epistula del Gribaldi, la lettera di Calvino, l'Exemption nemorabile H. Sesto auctare, e altri scritti); P. Paschini, Pier Paolo Vergeria il giovane e la sua apostasia, Roma 1923, p. 146 sg.; D. Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento, Firenze 1940, pp. 38, 61, 64-65, 153. Mario Bendiscoli
SPILLMANN, Joseph. - Gesuita, storico e narratore popolare, n. a Zug (Svizzera) il 22 apr. 1842, m. a Lussemburgo il 23 febbr. 1905.
Entrato nell'Ordine il 22 sett. 1862, ordinato sacerdote nel 1874 , fu dal 1875 collaboratore, e. dal 1880 fino alla morte, redattore del periodico Stimmen aus Maria Laach, dove trattò particolarmente argomenti di storia ecclesiastica. Frutto di questa cooperazione,

(da Dis Katolischen Missionen, eticbre (Mistilsm3rs 1901, tav. contro il frontespizio)
SpiLlmann, Joseph - Ritratto.
## [Sopulcula editaper fraterem Bartbolomens be fima pitanum ordi. nis predicarorum beobtcrnaria 2 ecto. rem Sacre Ebeologie queinboc polt. mine continentar.becfint.
Cipropugnaculus 2 iniflo. te imortalita reanime contra Ebo. Caicranum.cus litreracilidem Caicranieccómentario. nehaluperlibros 2 iniflo.te 2ilaquan rumpipopifro Defertitaffumpra.
CEurcla veritaris te imoralitate anime contra perrínpoponacium deanruaní cognominarum pererumci ciuftem librote mortalitate antme fideliter to: romferto.
C Slagellus in rreslibros apologie ciufé pererribe cadem materia.
CEtrilis anclio be ondine facro.
## (fot. Ene. Catt.)
Spina, Bartolomeo - Frontespizio degli Opuscula, Venezia, per i tipi di G. de Gregoriis, 1519 - Roma, esemplare della Biblioteca nazionale.
nia), In der neuen Welt (2 voll.), dove sono vivacemente narrate la geografia, le scoperte, l'evangelizzazione delle varie nazioni, e inoltre 20 voll. di racconti missionari della collezione Aus fernen Landen; a questi, altri romanzi più sostenuti si devono aggiungere, di cui principali: Die Wunderblume von Woxindon (2 voll.. 1893, 13a-14 ed. 1923); Lucius Flacus (2 voll., 1898, $16^{a}$ ed. 1926); Kreuz und Chrysanthemum (2 voll., 1902, $8^{a}$ ed. 1920); Tapfer und Treu (2 voll., 1897, 16a ed. 1930); Um das Leben einer Königin (2 voll., 1900, 14a ed. 1923); notevole in modo particolare il racconto storico sul segreto della Confessione, tradotto in 10 lingue, Ein Opfer des Beichtgeheimnisses ( $1896,40^{a}$ ed. 1937). Romanzi e racconti sono raccolti in edizione popolare ( 14 voll., Friburgo in Br. 1920-28).
Bibl.: A. Baumgartner, Erinnerungen an P. 7. S., in Stimmen aus Maria Laach, 60 (1905), pp. 1-22; E. Stachelin, Der 7 rcuitenorden und die Schweiz, Basilea 1923, pp. 142-43.
Celestino Testore
SPINA, Alfonso Lopez de. - Frate minore, già israelita, dotto teologo, illustre per pietà e dottrina, efficace predicatore, rettore dello Studio minoritico di Salamanca e vescovo Thermopolitanus (1491); m. ca. il 1491 nel convento Palentino della provincia della Concezione.
Ebbe notevole successo una sua opera, ordinata a premunire i fedeli contro gli eretici, dal titolo Fortalitium fidei (Strasburgo s. a. [ca. 1471]; Basilea s. a. [ca. 1475]; Norimberga 1485, 1594, 1525; Lione 1487 e 1511), giudicata "opus eruditum, splendido titulo, voce barbara, et divinarum rerum cognitione praestanti». Lasciò pure manoscritti: Sermones de excellentia nostrae fidei; Tractatus de fortuna dicatum Joanni Custellae Regi; Sermones 22 de nomine 7 em.
Bibl.: Wadding, Scriptores, p. 14; Sbaralea, pp. 26-30; A. Testaert, Spina (Alphonse de), in DThC, XIV, II, coll. 2477-79.
Felice da Mareto
SPINA, BARTOLomzo. - Teologo domenicano, n. a Pisa nel 1475, m. a Roma nel 1546.
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Lettore di filosofia e teologia, insegnò per oltre vent'anni negli Studi generali dell'Ordine di Bologna e Verona. Nel 1526 fu nominato professore dell'Università di Padova e si schierò apertamente contro il Pomponazzi e il Gaetano nella dibattutissima questione dell'immortalità dell'anima. Seguace del tomismo, fu anche avversario del Catarino specialmente nella dottrina della Grazia e della giustificazione. Nel 1542 Paolo III, che stimava la sua profonda scienza, lo nominò maestro del S. Palazzo e lo scelse come suo teologo di fiducia nelle varie questioni dibattute in quel periodo di preparazione del Concilio, e nella prima fase del Concilio di Trento. Lasciò anche un discreto numero di scritti filosofici e teologici.
Bim.: Quirif-Echard, II, p. 126; A. Walz, Gli inizi domenii, al Concilio, in Il Concilio di Trento, 2 (1943), p. 211 sgg.; id., Die Dominikaner und Trient, in G. Schreiber, Das Welthansil von Trient, II, Friburgo in Br. 1951, p. 491 sgg.
Piero Sannazzaro
SPINA, GIUSEPPE. - Cardinale, n. il 12 marzo 1756 a Sarzana, m. il 13 nov. 1828 a Roma. Studiò legge a Pisa ed a Roma, dove entrò a far parte della Corte pontificia e fu nominato da Pio VI referendario della Segnatura. Ordinato sacerdote nel 1796, accompagnò il Pontefice nella via dell'esilio, ne fu il maggiordomo e nel 1799 a Valenza, in punto di morte, gli somministrò gli ultimi Sacramenti.
Durante il viaggio da Roma in Francia era stato consacrato il 30 sett. 1798 arcivescovo titolare di Corinto. Morto Pio VI, ritornò in Italia e recò ai cardinali riuniti in Conclave a Venezia l'anello del pescatore del defunto Pontefice. Nel 1800, a richiesta di Napoleone che lo aveva conosciuto l'anno antecedente a Valenza, di ritorno dalla spedizione d'Egitto, si recò a Parigi con l'incarico di condurre le trattative per la conclusione di un concordato. I negoziati, iniziati con il Bernier nel nov., si trascinarono inutilmente per alcuni mesi, perché il governo francese quando sembrava raggiunto un accordo rimetteva tutto in discussione con l'intento di procurarsi con tale tattica dilatoria la maggior somma di vantaggi a scapito della S. Sede e della Chiesa cattolica. Lo S. salvaguardò con accortezza e tenacia gli interessi della S. Sede, ma al momento in cui sembrava tutto concluso, il Bonaparte propose un testo nuovo, inaccettabile per lo S., legato a precise istruzioni. Solo la venuta a Parigi del card. Consalvi condusse in porto le trattative. Al ritorno lo S. accompagnò a Roma le spoglie di Pio VI. Creato il 29 marzo 1802 cardinale, fu nel maggio successivo nominato arcivescovo di Genova, dove si dimostrò sempre sollecito del bene dei suoi diocesani, pur talvolta piegandosi a transazioni verso l'Imperatore con l'intento di evitare una rottura con le autorità costituite ed un conseguente peggioramento delle condizioni religiose nella diocesi. Per questo, probabilmente, nel 1810 assisté al matrimonio religioso di Napoleone con Maria Luisa d'Austria, stando fra i cardinali rossi. Nel 1811 partecipò anche al Concilio nazionale di Parigi, dove appoggiò la proposta di richiedere la liberazione del Papa relegato a Savona, consigliando di non porre esplicitamente tale richiesta, pur inserendola nel processo verbale. Dopo la restaurazione dello Stato della Chiesa lo S. rinunciò all'arcivescovato, divenne nel 1816 legato a Forlì, poi nel 1818 a Bologna fino al 1824. Durante la legazione di Bologna quale plenipotenziario pontificio partecipò ai Congressi di Lubiana e di Verona. A Lubiana ribadì la neutralità della S. Sede nella questione napoletana e rifiutò sostanzialmente di approvare l'invasione del Regno da parte dell'Austria; a Verona invece si oppose, insieme ai rappresentanti di altri Stati della penisola, alle pretese egemoniche del Metternich sull'Italia, contribuì a far naufragare il progetto per una commissione centrale di polizia e sventò temporaneamente il concentramento della posta della penisola nelle mani dell'Austria.
Bim.: Moroni, LXVIII, pp. 280-85; E. Consalvi, Mémoires, intrad. e note di J. Crétinau-Joly, Parigi 1864 (ora edito nell'originale ital. a cura di M. Nesalli Rocca di Corneliano, Roma 1950), passim. Sulle trattative del Concordato cf. I. Rinieri, Il Concordato tra Pio VII ed il Primo Consolo, Roma 1902, passim; F. D. Mat-
thieu, Le Concordat de 1801, Parigi 1907, passim. Sull'attività di S. durante la restaurazione ed ai Congressi di Lubiana e Verona cf. Atti del Parlamento delle Due Sicilie, 1820-21, vol. IV; La Rivoluzione napoletana, il suo Parlamento e la reazione europea, v. parte $2^{\circ}$, Bologna 1931, passim; J. H. Brody, Rome and the Neapolitan revolution of 1820-21, Nuova York 1937, pp. 77 103; M. Petrocchi, La restaurazione romana (1815-23), Firenze 1943, passim; S. Furlani, La questione postale italiana al Congresso di Verona, in Nuove rtv. stor., 32 (1948), pp. 38-49.
Silvio Furlani
SPINELLI, Francesco. - Sacerdote, fondatore delle Adoratrici del S.mo Sacramento, n. a Milano il 14 apr. 1853, m. a Rivolta d'Adda (diocesi di Cremona) il 6 febbr. 1911.
Appena ordinato sacerdote a Bergamo (1875), in un viaggio a Roma, mentre pregava in S. Maria Maggiore, sentì un forte impulso interiore a fondare una Congregazione di suore che adirassero il S.mo Sacramento in riparazione delle ingiurie di cui era oggetto. Tornato a Bergamo, predicando a S. Gervasio d'Adda, s'incontrò con la serva di Dio Caterina Comensoli, che già meditava lo stesso disegno, e fondò nel 1882 la Congregazione delle Adoratrici, che però all'adorazione doveva congiungere anche le opere di apostolato.
Dopo i primi ottimi successi, i debiti rilevanti, contratti senza alcuna sua colpa morale, per la fondazione di altre case, lo obbligarono nel 1889 a separarsi dall'Istituto e a uscire di diocesi. Accolto amorevolmente dal vescovo di Cremona, fu inviato come direttore spirituale alla casa da lui fondata a Rivolta d'Adda, dove nel 1895 istituì una nuova Congregazione di Adoratrici, separata del tutto da quella di Bergamo, ma conservando il fine, le Regole e l'abito della prima fondazione. Le pene e le contradidizioni subite dallo S. attirarono sul nuovo Istituto le benedizioni del cielo con la sempre crescente creazione di altre case. La causa di beatificazione dello S. fu introdotta a Roma il 25 genn. 1952.
Bim.: P. G. Borgonovo, Il p. F. S., Milano 1930; AAS, 44 (1952), pp. 636-40; E. Lingiardi, A quarant'anni dalla santa morte. Il ven. F. S. verso la gloria degli altari, in La vita cattolica (Cremona), 5 febbr. 1953, p. 4.
Celestino Testore
SPINELLI, Niccolò. - Giurista, n. forse a Giovinazzo tra il 1320 ed il 1325, m. a Pavia (?) dopo il 1396.
Insegnò prima all'Università di Padova verso il 1350 1351, poi a Bologna. Fu inviato da Giovanni d'Oleggio, signore di Bologna, al card. Albornoz dall'1 al 23 sett. 1355. Nel 1357 si recò, per conto della città, dal Papa per ottenere la revoca dell'interdetto. Nel 1360 rappresentò ad Avignone Giovanna I d'Angiò. Favori la restaurazione del dominio pontificio in Bologna. Dal 1360 collaborò con l'Albornoz e per un certo periodo fu suo rappresentante ad Avignone. In ricompensa dei suoi servigi ebbe il castello di Montenovo. Fu avvocato della Camera Apostolica intorno al 1365 ed agente di Giovanna I d'Angiò presso il Pontefice nel 1366. In seguito a quest'ultimo incarico chiuse definitivamente la sua scuola di Bologna. Nel febbr. 1367 appare in un documento con il titolo di gran cancelliere del Regno di Napoli. Fu inviato da Urbano V a trattare con i Fiorentini (1367), per ottenere l'appoggio di Firenze al Papa, che si proponeva di venire in Italia, ma non ottenne risultati soddisfacenti. Siniscalco di Provenza nel 1370, capitano generale del Piemonte nel 1372, plenipotenziario, prima pontificio e poi angioino al Congresso di Sarzana (1378). In occasione dello sciama appoggiò gli avversari di Urbano VI, fautori di Clemente VII. Catturato da Carlo di Durazzo, quando questi imprigionò Giovanna I d'Angiò, fu custodito in Castel dell'Ovo insieme con quest'ultima (1381). Ciò segnò il crollo della sua fortuna; alla confisca dei beni, seguì la bolla del 4 ag. 1383 con cui era dichiarato decaduto da alcuni vicariati in Romagna e nelle Marche. Nel sett. 1387 era libero, a Taranto, presso Luigi d'Angiò; si recò poi in Francia (1384) e vi si trovava nell'inverno 1394-95. Lasciò, infine, gli Angioini e passò alla corte dei Visconti, dove morì.
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BibL.: G. Romann, N. S. du Giovinazzo diplomatico del cec. XIV, in Arch. stor. per le province napol., 24 (1899), pp. 84-121, 351-400; 25 (1900), pp. 127-94, 276-334, 408-61; 26 (1901.) pp. 35-80, 223-81, 401-62, 471-542. Giuseppe Coniglio
SPINOLA, FAMIGLIA. - Una delle quattro maggiori case di Genova. Nella città tenne il potere in nome dei marchesi Obertenghi ai quali si andò sostituendo. Giutoo fu console fra il 1102 e il 1121, e da lui derivarono molteplici rami, dei quali furono i principali quelli di Lucoli e di S. Luca, dove gli S. ebbero torri e case. Nelle fazioni interne tennero per i ghibellini contro Fieschi e Grimaldi e verso il 1265 -66 costituirono con i Doria una diarchia, e con loro condivisero le sorti nelle lotte susseguenti; lottarono contro Venezia e poi contro Filippo Maria Visconti, fornendo ammiragli e condottieri alla Repubblica. Fra loro furono scelti dogi biennali, senatori, ambasciatori.
Dal ramo di S. Luca uscì Ambrogio S., ritenuto il maggior uomo d'arme dell'età sua; n. a Genova nel 1569, combatté per la Spagna prima nei Paesi Bassi contro Maurizio di Nassau (1602-1609; poi 1621-27), quindi in Italia nella guerra per la successione di Mantova e fu governatore di Milano; m. a Castelnuovo Scrivia il 25 sett. 1630.
Alla Chiesa la famiglia S. forni illustri prelati; primo fra essi Agostino, vescovo di Perugia dal 19 dic. 1509 al 1529 quando rinunciò in favore del fratello Carlo; creato cardinale il 3 maggio 1527 alla vigilia del sacco di Roma, fu nominato camerlengo l'8 giugno 1528, nel 1529 ebbe il governo dell'Urbe in assenza del Papa, che accompagnò a Bologna nel 1532; tenne in amministrazione i vescovati di Savona (dal 17 luglio 1528) e di Alatri (io maggio 1535) sino alla morte che lo colse in Curia il 18 ott. 1537.
Filippo, fu referendario di Segnatura, vescovo di Bisignano (8 febbr. 1566) poi Nola (9 marzo 1569), cui rinunciò quando il 12 dic. 1583 fu creato cardinale, su proposta di Rodolfo II imperatore, e aderì alla parte spagnola; m. a Roma il 20 ag. 1593.
Orazio, anch'egli di parte spagnola, da referendario fu nominato arcivescovo di Genova il 20 dic. 1600 , legato di Ferrara nel 1606 , fu creato cardinale l'i i sett. 1606 e m. a Genova il 24 giugno 1616 con fama di grande severità.
Agostino II, n. a Genova, da protonotario apostolico fu creato cardinale diacono da Paolo V l'1 i genn. 1621, fu successivamente vescovo di Tortosa ( 5 marzo 1623), di Grosseto ( 7 sett. 1626), arcivescovo di Compostella ( 23 ott. 1630), di Siviglia ( 26 genn. 1645), dove m. nel febbr. 1649.
Gian Domenico, uditore di Camera fu creato cardinale da Urbano VIII il 19 genn. 1626; arcivescovo di Acerenza e Matera il 13 nov. 1630, poi vescovo di LuniSarzana ( 26 apr. 1632) quindi Mazara ( $1^{\circ}$ dic. 1636), dove m. l'11 ag. 1646.
Giulio, referendario di Segnatura, fu nominato nunzio a Napoli il 4 ott. 1653, arcivescovo di Laodicea il 14 genn. 1658, nunzio all'Imperatore il 10 luglio 1663; creato cardinale il 15 febbr. 1666 fu pubblicato solo il 7 marzo 1667; vescovo di Nepi e Sutri (il 2 giugno 1670) poi di Lucca ( 8 nov. 1677), m. in Curia nel marzo 1691.
Suo nipote Giovanni Battista, n. a Madrid il 21 sett. 1615, fu nunzio a Nimega, arcivescovo di Matera nel 1648, poi di Genova nel 1664, cui rinunciò quando il $1^{\circ}$ sett. 1681 fu da Innocenzo XI creato cardinale di S. Cecilia; era ancora governatore di Roma, quando sul principio del 1687 si acuirono le controversie con la Francia per le franchigie del quartiere francese. M. a Roma il 4 genn. 1704. Fu suo nipote Niccolò, n. in Spagna il 20 febbr. 1659, chierico di Camera sotto Innocenzo XII, nunzio a Firenze poi in Polonia, uditore di Camera, creato cardinale da Clemente XI il 16 dic. 1715; m. a Roma il 12 a