etezza della persona e nella totalità e integralità della vita spirituale.
Bin...: studi generali: M. F. Sciacca, Il sec. XX, II, $x^{2}$ ed., Milano 1947, pp. 603-85, 873-89 (ampia bibl.); G. Bontadini, Dall'idealismo al problematicismo, Brescia 1947, passim; M. T. Antonelli, Momenti e problemi di uno s. c., in Riv. rosmicolanea, 44 (1930), pp. 81-82, 161-70, 274-80 e 45 (1931), pp. 17-33; N. Incardona, Problematica interna dello s. c., Milano 1952. In particolare: S. Alberghi, Sul pensiero di M. F. Sciacca, in Riv. rosm., 43 (1949), pp. 176-90; id., Sul pensiero di A. Gazzo, ibid., 44 (1930), pp. 16-32; id., Sul pensiero di A. Cardini, ibid., pp. 86-106; id., Sul pensiero di L. Stefanini, ibid., 46 (1932), pp. 81-101; A. Guzzo - R. Crippa - F. Arata, M. F. Sciacca, Torino 1951 (bibl. completa), Michele Federico Sciacca
"SPIRITUS PARACLITUS", - Enciclica del papa Benedetto XV, pubblicata il 15 sett. 1920 (AAS, 12 [1920], pp. 385-422 e Denz-U, nn. 21862188) per celebrare il $15^{\circ}$ centenario della morte di s. Girolamo (v.), allimportanza basilare per la scienza biblica cattolica. Occupa un posto intermedio tra la Providentissimus Deus (v.), del 18 nov. 1893, e la Divino afflante Spiritu (v.), del 30 sett. 1943, e dà la piena soluzione della questione biblica.
Se la Providentissimus elimina i tentativi di limitare l'ispirazione (v.) delle S. Scritture, se la Divino afflante Spiritu dà ampio respiro per le ricerche metodiche intorno agli agiografi o "autori strumentali" della Bibbia ed ai generi letterari (v.) da essi usati, la S. P. dà la più energica affermazione della verità assoluta, totale, indefettibile, della Bibbia. Elimina la distinzione tra l'elemento religioso detto primario e l'elemento umano detto secondario, sostenendo che l'inerranza (v.), effetto primario dell'ispirazione, si estende semplicemente a tutto ciò che, sotto l'assistenza dello Spirito Santo, l'autore strumentale ha voluto affermare, insinuare, dire. Elimina poi la distinzione altrettanto infelice tra la verità assoluta e la verità relativa o anche economica fra le diverse parti della Bibbia. La verità relativa è quella che non è verità in sé, ma soltanto quanto alle idee sorpassate di quei tempi. Di conseguenza la S. P. condanna la teoria delle apparenze storiche, che era stata oggetto di lunghe discussioni anche fra i cattolici, e risolve la controversia circa l'interpretazione di un passo della Providentissimus. Mette in guardia contro altri tentativi di minare la verità assoluta della Bibbia con l'esagerazione di principi in sé giusti, come la supposizione troppo avventata e troppo estesa di citazioni implicite (v.), di narrazioni storiche solo in apparenza (p. es., midhrál, racconti popolari, romanzi ecc.), di generi letterari incompatibili con la verità integrale della Parola di Dio, o di opinioni concernenti l'origine di certi libri biblici (specialmente del IV Vangelo) che ne diminuiscono l'autorità umana e ne distruggono l'autorità divina: sarebbe in errore chi dicesse che s. Giovanni mescola i detti e fatti di Gesù con proprie vedute personali o con quelle di un'altra generazione cristiana.
Finiti gli ammaestramenti dogmatici, già preceduti da parecchi decreti della Commissione biblica, la S. P. esorta tutti ad un grande amore verso la parola di Dio, parla delle virtù intellettuali e morali richieste per il suo studio, raccomanda la lettura quotidiana della Bibbia da parte dei fedeli e dà utilissimi consigli per la predicazione: i pastori debbono nutrire il gregge, in tutte le peripezie della vita, d'un cibo spirituale attinto massimamente dal senso letterale della Bibbia. Con cio l'enciclica incoraggia i movimenti biblici sorti in Austria, Brasile, Canadà, Francia, Germania, Spagna, Svizzera ed altrove, e iniziati anche in Italia; specialmente promuove la Pia Società di S. Girolamo (v.).
L'encicl. S. P. ha valore speciale per il tempo presente, in cui la verità assoluta della Bibbia viene aggredita più aspramente che mai : a) con l'eliminazione della mitologia (tale sarebbe il cristianesimo nei suoi misteri; v.
## Page 698

Spoleto, arcidocesi di - Veduta della città, con la Rocca e gli eremi di Monteluco.
strauss, D. r.) di R. Bultmann (v. vangelo), che tanto assilla il protestantesimo mondiale; b) con l'eliminazione persino di ogni messaggio centrale (herygma) della Bibbia, intrapresa dal teologo svizzero F. Buri; c) con l'eliminazione dei misteri (Sacramenti) dal testo neotestamentario fatta da Markus Barth, figlio del noto Karl Barth. Si tratta nei tre casi di un ultimo attacco del razionalismo e mitismo moderno contro la verità della Bibbia. Si vogliono cancellare dalla Bibbia: le verità trascendenti, il messaggio della croce e risurrezione, i Sacramenti fondamentali per la nuova vita dei figli difetti di Dio (p. es., facendo credere con artifici dialettici che nel Nuovo Testamento non vi sia alcun passo che parli del Battesimo in quanto è Sacramento). Di fronte a tali tentativi realmente sovversivi la $S . P$., che potrebbe dirsi l'inno cattolico alla Verità assoluta ed intangibile della Bibbia, è un richiamo continuo all'ordine: cioè che la Bibbia contiene una verità al di sopra dei sogni temerari del mitismo attuale, al di sopra dell'orgoglio razionalistico.
Bibl.: A. Vaccari, Venticinque anni dopo l'encicl. "Prou. Deus", in Circ. Catt., 1918, n, pp. 271-74; 1919, 1, pp. 278-90, 364-75 (espone la preistoria dell'enciclica; quanto al p. Lagrange [v.], che per un periodo aveva, come altri, difeso le apparenze storiche, cf. Revue bibl., 36 [1919], pp. 593-600); W. Drum, The encicl. - S. $P$ - ... in The homil. and pastoral rev., 21 (1920, 1), pp. 278-90; P. Haeuser, Die Mieronymisenscykl. - S. P. , Ratisbona 1921; J. Huby, L'étude de l'Ecrit, Sainte d'après.... - S. P. , in Etudes, 156 (1921), pp. 1-13; F. Valente, S. Girolamo e l'encicl. - S. P. , Roma 1921; J. Linder, Die absolute Wahrheit der hl. Schrift nach... - S. P. , in Zeitschrift f. hath. Theol., 46 (1922), pp. 234277; J. M. Vosté, De Scripturarum veritate iuxta recentiora Eccles. docum., Roma 1924; A. Lemonnyer, Apparences histor., in DBs, I (1928), coll. 388-96; H. Höpfl, Crit. bibl., in DBs, II (1934), coll. 232-40; G. Courtsde, Letires encycl., ibid., V (1932), coll. 372-87.
Pietro Nober
"SPLENDOR PATERNAE GLORIAE».-Inno delle Lodi per il lunedi, composto da s. Ambrogio.
La luce del giorno abbaglia il poeta e lo trasporta a quella spirituale, a Cristo, splendore della eterna gloria, e a lui eleva devota preghiera perché dal Padre ottenga la grazia della perseveranza nel bene, la fuga del peccato e la purezza del pensiero.
Bibl.: L. Biraghi, Ioni sinceri di s. Ambrogio, Milano 1862, p. 113; G. S. Pimont, Les hymnes du Brév. romain, I, Parigi 1874, pp. 139-53; F. Vanderstuyf, Les hymnes de l'Ordinaire au Brév. romain, ivI 1912, pp. 70-73.
Silverio Mattei
SPOGLIO, diritTo di: v. possesso.
SPOKANE, diocesi di. - Città e diocesi nello Stato di Washington (Stati Uniti). La diocesi di S. (Spokanensis) fu eretta da papa Pio X il 17 dic. 1913 per sembramento di Seattle ed è situata nella parte
orientale di Seattle; essa comprende una superficie di 30.192 migliaq.
La tribù degli indigeni Spokani fu evangelizzata dal padre De Smet e dai suoi successori, specialmente dal p. G. B. Cataldo (v.), considerato il fondatore di S. città, verso il 1841 , dimodoché una grande parte della tribù è cattolica.
La popolazione totale della diocesi (censimento del 1950) è di 487.172 ab. dei quali 49.972 (1951) sono cattolici. Vi sono 148 sacerdoti diocesani ( 76 religiosi : Domenicani, Francescani, Gesuiti), 50 parrocchie, 17 cappelle, 55 missioni, 9 congregazioni femminili ( 412 suore), 41 seminaristi, 1 scolasticato ( 112 gesuiti), l'Università (Gonzaga University College of Arts, diretta dai Gesuiti), I collegio, 2 orfanotrof, e 7 ospedali.
Bibl.: The Official Catholic Directory 1030, Nuova York 1950, pp. 558-60; AAS, 6 (1944), p. 187; Th. Boemer, The Catholic Church in the United States, St. Louis-London 1950, p. 338 sg.
Gastone Carrière
SPOLETO, arcidiocesi di. - L'arcidiocesi di S. comprende un vasto territorio situato nelle province di Perugia, Terni e Rieti; confina con le diocesi di Todi, Terni, Rieti, Norcia e Foligno. Ha 110.000 ab., dei quali 108.900 cattolici, 173 parrocchie con 144 sacerdoti diocesani e 75 regolari. Vi sono 13 case di Ordini e congregazioni religiose maschili e 43 femminili; nel capoluogo è la Casa generalizia della Congregazione delle Suore della S. Famiglia. Ha il Seminario minore (il maggiore è in Assisi); patrono è s. Ponziano martire, la cui festa ricorre il 14 genn. Fu immediatamente soggetta alla S. Sede e fu la prima diocesi umbra ad essere eretta in arcidiocesi nel 1820. L'arcivescovo di S. è abate commendatario perpetuo di S. Croce di Sassovivo e come tale ha diritto di nomina di alcuni titolari di parrocchie esistenti in altre diocesi.

(per cortesia del dott. C. Pietrangeli)
Spoleto, arcidiocesi di - Fronte del cippo ( $2^{\circ}$ metà del sec.III a. C.; legge sacra per la tutela di un bosco sacro a Ciyvec), trovato nel 1876 nella facciata di S. Quirico - Spoleto, Museo civico.
## Page 699
I. Storia. - La storia di S. per l'epoca anteriore alla conquista romana presenta la massima incertezza a causa della scarsità di notizie : si sa solo che fu centro umbro e se ne hanno le tracce nella acropoli, mentre pare possa escludersi ogni soggezione agli Etruschi.
I Romani vi dedussero nel 24 I a. C. una colonia, che si dimostrò poi tra le più fedeli poichè appena pochi anni dopo, nel 217 a. C., Annibale fu qui arrestato nella sua marcia verso Roma: questo episodio famoso, nonostante il silenzio di alcune fonti, è ormai ammesso dai maggiori storici moderni. Nel 90 a. C. la colonia divenne municipio ed ebbe durante tutto l'Impero vita fiorente come dimostrano i numerosi resti di costruzioni di questa epoca. La sua importanza crebbe in età costantiniana e soprattutto durante la guerra greco-gotica, quando per la sua posizione naturale la città costitui un valido ed assai conteso caposaldo: ed il coronamento di questa ascesa fu la scelta che nel 570 i Longobardi ne fecero come sede di un ducato.
Sull'origine della cattedra episcopale spoletina scarseggiano notizie e l'esame delle fonti richiede molta circospezione a causa delle frequenti inquinature e interpolazioni. Nessuno dei martiri che la tradizione e le fonti attribuiscono alla città (Gregorio, Ponziano, Sabino, Concordio sono i principali) fu vescovo e il primo presule di cui si ha notizia certa fu Caccilianus (353), ma buone probabilità sussistono in favore di un Laurensius detto "Illuminator" che sarebbe vissuto alla fine del sec. in e in tal caso questa potrebbe essere l'epoca di nascita della cattedra episcopale spoletina, mentre invece la propagazione e diffusione della fede nell'Umbria si vuole far risalire addirittura ad epoca apostolica o subapostolica. La tradizione, ma senza fondamento, vorrebbe primo vescovo spoletino un s. Briaio consacrato dagli Apostoli. Tra i più antichi sono noti i vescovi s. Spes (fine sec. iv), detto il Damaso dell'Umbria, e Achilles (sec. v) che edificò la chiesa di S. Pietro extra moenia. Per riBesso della crescente influenza politica di S. anche la giurisdizione della diocesi si estese e varie sedi vescovili vicine cessarono e furono incorporate a quella spoletina che divenne in tal modo vastissima: Bevagna, Norcia, Trevi, Spello, e per qualche tempo Terni e Rieti.

(da M. Salmi, La basilica di S. Salvatore di Spoleto, Spoleto 1851, (an. 1)
Spoleto, arcidocesi di - Facciata della basilica di S- Salvatore (sec. iv).

(da M. Salmi, La basilica di S. Salvatore di Spoleto, Spoleto 1851, (an. 2)
Spoleto, arcidocesi di - Croce gemmata. Affresco del sec. viII nell'abside della basilica di S. Salvatore - Spoleto.
Ma ben più vasta era la giurisdizione del duca longobardo quando i confini del Ducato raggiunsero il Musone verso la Pentapoli, il Tevere verso la Tuscia, l'Aterno, il lago di Fucino e l'Aniene verso Benevento e il Ducato Romano. Per l'importanza strategica del territorio soggetto, per la distanza da Pavia che favoriva l'autonomia del suo duca e soprattutto per la vicinanza con Roma nelle cui vicende la fazione spoletina ebbe sovente ad interferire, fu questo il periodo più glorioso della città che passò dai Longobardi ai Franchi e vide poi i suoi duchi Guido e Lamberto cingere dall'889 all'898 la corona di re d'Italia e imperatori.
Dopo il sec. x le alterne vicende delle lotte tra Papato e Impero ebbero ripercussioni in S. che oscillò ora verso l'una parte ora verso l'altra, ma con prevalenza verso il Papato, in specie al tempo della contessa Matilde, fino al 1155 , che fu l'anno fatale per la città che, ribellatasi a Federico Barbarossa, fu da questo distrutta e oltre a perdere i suoi splendidi monumenti non si risollevò più alla passata grandezza; la prevalenza della parte ghibellina portò in quegli anni sulla cattedra spoletina un vescovo scismatico, Witeclino, e a capo del Ducato uomini fedeli all'Impero.
Dopo l'avvento di Innocenzo III, il Ducato, ridotto ormai a confini modesti comprendenti la bassa Umbria e la Sabina, passò definitivamente alla Chiesa che vi inviò i suoi Rettori, mentre si sviluppava vigoroso il libero Comune; e per sede dei Rettori, verso la metà del sec. xiv, il card. Albornoz eresse la poderosa Rocca che fu baluardo inespugnabile a difesa dello Stato della Chiesa. Nei secc. xv-xvi i Rettori furono spesso parenti dei papi (Lucrezia Borgia, 1499-1501), successivamente furono protonotari apostolici e referendari di segnatura. Nel 1798 S. fu capoluogo del Dipartimento del Clitunno e suc-
## Page 700

(da C. Tarchi, L'aria erietana-romanica acll'Umbria e aclia babina. Milano 167, ter. 331
Spoleto, arcidocesi di - Sarcofago di s. Isacco Siro (sec. vi). Al centro la figura di Cristo col nimbo cruciforme, benedicente alla maniera greca, tra sim-
boli degli evangelisti e figure di monaci.
cessivamente, dopo la breve restaurazione, nel 1809 , capoluogo del vastissimo Dipartimento del Trasimeno. Fu poi fino al 1860 capoluogo di una Delegazione pontificia.
A reggere l'importante diocesi furono sovente chiamati nei secc. xvir-eviri anche cardinali ( 1608 -17 Maffeo Barberini, poi Urbano VIII). Nel 1386 le fu staccata la Pieve Torina unita a Camerino, nel 1772 Spello unita a Foligno e nel 1820 Norcia eretta nuovamente a sede vescovile; in compenso S. fu elevata a sede arcivescovile ed il suo arcivescovo ebbe il titolo di abate commendatario perpetuo di S. Croce di Sassovivo: dal 1827 al 1832 resse l'arcidocesi Giovanni Mastai Ferretti, poi Pio IX. Ad antica famiglia spoletina appartenne Annibale della Genga, Leone XII (1823-29).
II. Monumenti. - Una storia così ricca e varia spiega come S. ed il suo territorio vantino oggi un notevole complesso di monumenti. Sono tra i più importanti di epoca romana, oltre a cospicui resti di mura di varie epoche e a una ricca messe di epigrafi in gran parte raccolte nel Museo civico, l'arco di Druso e Germanico ( 23 d. C.), il teatro (inizio del sec. I d. C.), il ponte Sanguinario (I sec. d. C.), l'anfiteatro (II sec. d. C.), la casa detta di Vespasia Polla (inizio del sec. I d. C.).
Ad età paleocristiana risalgono la basilica di S. Salvatore ed il tempietto del Clitunno, nei dintorni della città : secondo i più autorevoli studiosi d'arte la datazione di questi due monumenti è da ascriversi alla fine del sec. iv-inizio del v per la Basilica e al sec. v inoltrato per il tempietto.
Notevole è il complesso dei monumenti romanici. Anzitutto il Duomo, nel quale Gregorio IX canonizzò (1232) s. Antonio da Padova: sorto su una più antica chiesa, l'attuale costruzione risale al sec. xir (la torre campanaria è del sec. x), ma il portico è rinascimentale (sec. xv) e l'interno è stato completamente rifatto nel sec. xvir; conserva tuttora nel catino dell'abside l'ultimo affresco di Filippo Lippi che qui mori e fu sepolto. Importanti sono anche S. Pietro per la facciata orsata di sculture del sec. xir, S. Gregorio (sec. xi) recentemente ripristinata, S. Domenico (sec. xir), SS. Giovanni e Paolo (sec. xi) nella quale si conserva un affresco attribuito al Cavallini che è uno dei primi raffiguranti s. Francesco, S. Giuliano (sec. xi), nei pressi del Monteluco, che fu in ogni tempo focolare di asceti e ne conserva numerosi eremi, S. Eufemia (sec. xir).
Tra i monumenti civici, del massimo interesse è il Ponte delle Torri, il più caratteristico di S., e la Rocca costruita, per volontà del card. Albornoz, da Gattapone da Gubbio intorno alla metà del sec. xiv. Di minore rilievo sono i monumenti delle epoche successive quando S . aveva perduto gran parte della sua importanza. La città è tuttora un vivo centro di studi ed è nota la sua Accademia degli Ottusi, la cui fondazione risale, secondo la tradizione, al Pontano, e presso la quale è costituito un Centro Italiano di studi sull'Alto medioevo.
La città è dominata e sud-est dalla verde mole del Monteluco ( $8 \mathrm{I}_{4} \mathrm{~m}$.), antica selva di elci secolari che fu "lucus sacer" in età romana e, successivamente, rifugio di asceti fin dal sec. iv : tra i più noti s. Giovanni d'Antiochia e s. Isacco (v.) siro che testimoniano interessanti rapporti con l'Oriente. Sulla vetta, s. Francesco edificò nel 1218 un piccolo convento ampliato poi da s. Bernardino
da Siena e in epoche successive; questo convento e, lungo le pendici del monte, numerosi eremi, oggi trasformati in villini, hanno ospitato nel corso dei secoli gran numero di visitatori che vi trovarono riposo e serenità, e tra i quali si ricordano, oltre ai santi già nominati, s. Bonaventura, s. Antonio da Padova, il b. Leopoldo da Gaiche, Paolo III, Pio IX, Clarice Orsini, Michelangelo.
Tra i centri più importanti della arcidocesi sono: Trevi (v.), Bevagna (v.), Montefalco, che nella chiesa di S. Francesco conserva un ciclo pittorico della vita del santo di Benozzo Gozzoli, un presepio del Perugino e numerose altre opere di pittori umbei del Rinascimento; il santuario della Madonna della Stella, cretto nella seconda metà del sec. xix, e l'abbazia di S. Pietro in valle di Ferentillo, fondata dai duchi di S. nel sec. viII. - Vedi tavv. LXXV-LXXVI.
Biel.: opere di carattere generale: una bibliografia assai ampia trovan in C. Pietrangeli, Spoletium, Roma 1939, pp. 13-14; si veda inoltre: A. Sonn, I duchi di S., Foligno 1870 ; id., Storia del Comune di S., I. ivi 1879, II. ivi 1884, III, ivi 1886; L. Fausti, Le Scuole e la cultura a S., Spoleto 1943. Per la storia religiosa: G. F. Lconcilli, Hist. Spolei, per episcoporum sericus digesta, ms. solografo del sec. xv; presso la Bibliot. comun. di S.; Ughelli, I, pp. 161-63; Cappelletti, IV, p. 327 sgg.; Eubel, I, p. 461 ; II, p. 262 ; III, p. 322 ; IV, p. 321 ; P. F. Kahr, Italic Pontificia, IV. Berimo 1909, pp. 5-17; L. Fausti, Le chiese della diocesi di S. nel XIV sec. in Arch. per la Stor. eccles. dell'Umbria, i (1013), pp. 129-216; Lanzoni, I, p. 436 sgg.; G. Antonelli, L. Fausti, in Boll. della Deput. di storia patria per l'Umbria, 40 (1943), con bibl. completo di questo storico ecclesiastico locale. Per i monumenti e gli archivi: A. Sansi, Docum. storici ined. tracti dall'arch. comun. di S., Foligno 1861 ; id., Docum. storici ined. in sussidio allo studio delle memorie undue, ivi 1879; P. Laurati, In morte di Giuseppe Sordini, in Atti della Accad. Spoletina, Spoleto 1917, pp. III-viII, con bibl. del maggiore archeologo spoletino; L. Fausti, Le pergamene dell'Arch. del duomo di S., in Arch. per la Stor. eccles. dell'Umbria, 4 (1919), p. 287 sgg.; C. Bandini, La Rocca di S., Spoleto 1933; C. Pietrangeli, C. Bandini, in Boll. della Deput. di storia patria per l'Umbria, 36 (1939) con bibl. dello studioso spoletino; A. P. Frutaz, Il tempietto del Clitunno in un editio del card. C. Rezzonita, in Rto. di arch. criti., 18 (1941), pp. 242264; G. Antonelli, Le più antiche carte (sec. XI) del monostero di Sassovivo, in Benedictino, 2 (1948), pp. 93-138; id., La chiesa collegiata di S. Gregorio Maggiore in S. e in docum. pont. del suo arch., in Atti del V Convegno nav. di Storia dell' architettura (in corso di stampa); M. Salmi, La basilica di S. Salvatore di S., Firenze 1951; A. Rambaldi, Nuove epigrafi latine a S., in Bull. comm. arch. com., 73 (1949-50: in corso di stampa). Per Montefalco: v. Boll. Montefalco, 1937-40, con bibl.; Castineau, II, coll. 3079-80.
Giovanni Antonelli
SPONSA CHRISTI, COSTIT. DI PIO XII : v. MONASTERO. La disciplina vigente per i m. femm. di clausura.
SPONSALI. - Sono l'atto con il quale le parti si obbligano reciprocamente a contrarre in seguito matrimonio fra di loro, ossia la promessa bilaterale di matrimonio, che può precederne, pur senza essere prescritta, la celebrazione: "mutua futuri matrimonii promissio".
I. Diritto. - L'istituto ha i suoi precedenti nella spensio che, nei diritti antichi, era la promessa fatta al futuro marito dal padre della figlia destinata alle nozze, e che poi, con il progredire del costume, si trasformò nel consenso dato dalla interessata stessa al matrimonio da contrarsi in seguito. Nel diritto romano il contenuto degli s. viene definitivamente a fissarsi nell'accordo dei fidanzati sulla loro futura unione. Questo accordo non importava peraltro obbligazione giuridica di contrarre effettivamente il matrimonio, in omaggio al principio: in contrahendis nuptiis libera potestas esse debet (C. V, 1, 5, 6); e quindi si dichiarò priva di effetto anche la clausola penale, cioè il patto col quale si stipulava il pagamento di penalità nel caso di inadempienza.
Nel diritto germanico, invece, gli s., fissati in un formale contratto, che l'infrangere ingiustificatamente importava danno patrimoniale, costituivano elemento essenziale del matrimonio, che effettivamente si contraeva come rapporto di diritto mediante gli s. (despon-
## Page 701
satio) e aveva esecuzione con la conseguente traditio sponsae. Nel diritto canonico l'istituto andò man mano assumendo fisionomia propria distinguendosi dal diritto romano come da quello germanico; e ciò reagendo contro la caratteristica degli s. romani di non produrre obbligazione giuridica di contrarre matrimonio, con l'insistere sulla mutua obbligazione che è l'effetto naturale della promessa spontanea e con l'istituire un impedimento di pubblica onestà (v.) nei rapporti con i consanguinei in primo grado dei fidanzati; nonché distinguendo se il consenso sponsalizio era volto a un matrimonio futuro o presente. Si distinse così tra gli sponsalia per verba de futuro, cioè la promessa matrimoniale concernente il futuro, e gli sponsalia per verba de praesenti, cioè l'effettiva conclusione del vincolo, quando nel consenso era contenuta la volontà di dare senz'altro vita con esso al matrimonio.
Dato poi che gli s. sono un atto disponente e preparatorio al Sacramento del Matrimonio, il diritto canonico li avocò alla giurisdizione della Chiesa, come ancora Pio VI definiva alla prop. 58 della bolla Auctorem fidei contro il Sinodo di Pistoia (Denz-U, 11, 1558).
L'importanza degli s. nel diritto della Chiesa fu grandissima nel periodo anteriore al Tridentino; fra i loro effetti più caratteristici era quello di dar vita senz'altro al matrimonio quando tra i promessi aveva luogo la copula carnalis. Questa faceva presumere, iuris et de iure, un pieno e attuale consenso matrimoniale, per cui gli sponsalia de futuro si convertivano senz'altro in sponsalia de praesenti, cioè in matrimonio, senza il necessario intervento di alcuna solennità (v. matrimonio).
In seguito, fattasi sempre più netta la distinzione fra gli s. e il matrimonio, e scomparso l'istituto del matrimonio presunto come effetto dell'unione carnale dei fidanzati, l'importanza degli s. va sempre diminuendo, finché nel diritto vigente l'istituto si riduce essenzialmente, con criteri analoghi a quelli accolti nelle legislazioni civili, ad una obbligazione morale di contrarre il matrimonio, limitando gli effetti dell'insolempienza ingiustificata a dare azione contro lo sposo per il risarcimento dei danni. Perciò la dottrina giuridica relativa agli s., di notevole importanza per il passato, come quella relativa alla promessa di matrimonio in genere, ha ora perso gran parte del suo interesse pratico. Il che è anche dovuto, oltre che al carattere facoltativo dell'istituto, alla rigorosa disciplina formale stabilita in materia dal diritto vigente per la validità del contratto.
II CIC ne tratta molto brevemente nel can. 1017. In questo si stabilisce che la promessa di matrimonio, tanto unilaterale quanto bilaterale o sponsalizia, è irrita pro utroque foro, se non sia stata fatta mediante scrittura firmata dalle parti e, inoltre, o dal parroco o dall'Ordinario del luogo, o da almeno due testimoni. Se entrambe le parti o anche una sola di esse non sappia o non possa scrivere, è richiesto per la validità della scrittura che se ne faccia menzione nella medesima e inoltre deve intervenire un altro testimone che sottoscriva l'atto insieme col parroco o con l'Ordinario o coi due altri testi di cui sopra (can. 1017 §§ 1 e 2).
La necessità rigorosa della forma scritta per la validità del contratto di promessa era stata introdotta come norma di diritto universale, quanto agli s., dal decreto Ne temere del 2 ag. 1907. II CIC la estese, come si è visto, anche alla promessa unilaterale. Queste norme valsero ad eliminare gli inconvenienti creati dalla libertà lasciata dal diritto anteriore circa la forma del contratto e la relativa prova (va ricordato, quanto alla forma, come autori anche relativamente recenti ritenessero, sulla base del Cap. on. de despens. impuls. in $\mathrm{B}^{2}$, che $»$ sola taciturnitas in filiis signum est sufficiens ad sponsalia de futuro ineunda, si eorum parentes pro eis praesentibus et non contradicentibus palam sponsalia stipulentur s).
Gli effetti della promessa di matrimonio, sia unilaterale, sia bilaterale o sponsalizia, sono i seguenti : l'obbligo per il promittente o i promittenti di contrarre il matrimonio nel tempo stabilito o nel più breve tempo ragionevolmente possibile; l'obbligo della fedeltà reciproca; l'invalidità della promessa di matrimonio dei promittenti verso terze persone.
Tuttavia, l'obbligo dei promittenti di contrarre il matrimonio, se li vincola sotto peccato grave, non dà in alcun caso azione giudiziaria per chiedere la celebrazione, né fa sorgere alcun altro effetto canonico, salva l'azione (la quale è mixti fori, cioè di competenza sia ecclesiastica che civile, Resp. 2-3 giugno 1918, Commiss. interpret. aut. CIC), nel caso di inadempimento ingiustificato della promessa valida, per ottenere il risarcimento dei danni (can. 1017 § 3). Sono stati cosi dal CIC grandemente ridotti, rispetto alla disciplina precedente, gli effetti giuridici degli s., che hanno anche cessato di produrre l'impedimento dirimente di pubblica onestà (v.) che prima avevasi coi consanguinei in primo grado dell'altra parte. Nessun'altra norma, oltre quelle ricordate relative alla forma e agli effetti, detta il CIC in ordine al contratto di promessa di matrimonio. Esso passa pertanto sotto silenzio quanto concerne la capacità delle parti e le cause di scioglimento del contratto.
Per supplire a tale silenzio la dottrina, quanto alla capacità delle parti, suole in genere richiamare i requisiti comuni a qualsiasi contratto; ma le opinioni differiscono nella determinazione concreta dell'età in cui le parti possono contrarre validamente la promessa. Alcune ritiene che per la validità della promessa basti l'età di sette anni, come si affermava nel diritto antico, purché i promittenti abbiano l'uso della ragione, che è presunto; altri pensa invece che non possano contrarre la promessa di matrimonio, in analogia con gli altri contratti, i minorenni, il che, se si ritenga la nozione di minorenne quale posta dal can. 88 § 1 , non può certamente essere esatto, poiché se i minori non sono esclusi dallo stesso matrimonio entro certi limiti (can. 1067), non vi sarebbe ragione di accogliere un criterio più restrittivo per gli s.; altri ancora, con opinione che pare più attendibile, richiedono nel promittente almeno la pubertà, e l'età richiesta per il matrimonio dal can. $1067 \S 1$.
Ovviamente, è necessario poi che tra i promittenti non sussistano impedimenti non suscettibili di dispensa. Il caso sembrerebbe diverso nell'ipotesi di impedimenti dispensabili e quando le parti abbiano apposta alla promessa la clausola subordinante l'atto alla concessione della dispensa; però, nella pratica, più volte, ante codicem, gli s. contratti in tali condizioni furono dichiarati invalidi.
Quanto allo scioglimento dall'obbligo di adempimento della promessa, esso può aver luogo per giuste cause. Nel silenzio del CIC la dottrina considera come tali : il mutuo consenso; il sopravvenire di un impedimento dirimente non dispensabile; la dispensa del Pontefice; l'ingresso in religione, o nello stato chiericale, o la pronunzia di voti perpetui di una delle parti. Queste cause producono que facto lo scioglimento del contratto.
Dànno il diritto di rescinderlo ad una delle parti i fatti - sopravvenuti o scoperti - costituenti una sostanziale modificazione della situazione esistente all'atto della promessa, e che se fossero stati noti o preveduti allora non l'avrebbero fatta contrarre, quali il mutamento notevole in bonis corporis, animi, nella condizione sociale od economica, ecc., oppure il comportamento colpevole dell'altra parte (violatio factae promissionis). Arnaldo Bertola
II. Considerazioni nioali sugli obblighi del riDanzati. - Nei rapporti con i genitori. - Nel contrarre gli s. i figli sono tenuti ordinariamente a chiedere il consiglio dei genitori, trattandosi di una deliberazione di così ampio rilievo, che può avere ripercussioni su tutta la loro vita. Giustamente Pio XI nell'encicl. Casti connubii raccomanda perciò ai figli a che trattandosi di eleggere il futuro coniuge, i figli non trascurino di chieder e il prudente consiglio dei genitori e non ne facciano poco conto, affinché con la loro più matura visione ed esperienza delle cose evitino perniciosi errori in materia e nell'imminenza del matrimonio attirino su di sè la divina benedizione del IV Comandamento * (AAS, 22 [1930], p. 386).
Non esiste però un vero obbligo di seguire tale consiglio, a parte il rispetto sempre dovuto ai genitori. D'altra parte i genitori non possono costringere al matrimonio i loro figliuoli, ma solo indurveli per ragionevoli motivi, dando suggerimenti anche sulla scelta della persona. L'attitudine più severa di alcuni antichi moralisti va giudicata
## Page 702

(per cortesia di mons. A. P. Frutos)
SPONTINI, GASPARE - Ritratto.
nell'ambiente del tempo, quando la scelta del coniuge dipendeva più dai genitori che dai futuri sposi. 2. Nei mutui rapporti. - Oggi la maggiore libertà concessa agli interessati, meglio rispondente ai diritti di natura, importa anche la necessita di farsi personalmente un'idea più completa possibile del carattere e doti psichiche e morali del futuro coniuge, e della possibilità della mutua armonia. Perciò la necessità di frequenti incontri. Ciò non autorizza però a fare a meno della vigilanza dei genitori. I contatti frequenti possono portare alla conoscenza delle qualità o difetti mandesti, ma non di quelli occulti. Per questi vi è obbligo di manifestare spontaneamente quei difetti o vizi che rendano il matrimonio dannoso o alla prole o all'altra parte o ad ambedue, come malattie veneree, tisi, ecc. oppure sotto certi rilievi inutile, ad es., sterilità, ecc. Se non si vuole arrivare alla manifestazione di simili difetti, vi è l'obbligo di recedere dagli s.
Difetti, che rendano il matrimonio solo meno desiderabile, ma non nocivo o inutile, non vi è obbligo di manifestarli: ad es., i peccati della vita precedente.
In rapporto alla castità i fidanzati rimangono nella condizione di non-sposati fino al momento delle nozze e quindi hanno comuni doveri con tutti i celibi e nubili. Non esiste per i fidanzati nessun diritto ad esigere atti carnal di qualunque specie, né perfetti né imperfetti (v. lussuria). Sono solo loro consentite le mutue manifestazioni di affetto in base alle consuetudini cristiane del luogo. Anche se da ciò provengano commozioni veneree involontarie, non vi è peccato, purché non siano acconsentite. Si comprende però come l'affetto crescente, la familiarità, la necessità di trovarsi insieme e queste manifestazioni di affetto, sia pur lecite in sé, costituiscono una occasione e pericolo di peccato. Occorrono perciò le necessarie cautele per rendere il pericolo da prossimo a remoto (v. occasione di peccato); e soprattutto è consigliabile incominciare il fidanzamento soltanto quando vi sia la possibilità di sposarsi entro un tempo ragionevolmente breve.
Bibl.: citre i testi di teologia morale e di diritto canonico sul matrimonio, cf. A. Vermeersch, De virtute castitatis et de sitis contrarii, $1^{\circ}$ ed., Roma 1921, nn. 290-99; A. FonscinR. Genesta', Le Mariage en droit canmique, I, $2^{\circ}$ ed., Parigi 1920, pp. 121-211; P. A. M. Dannanin, De promissione matrimon. ad normam can. 1017 CIC, in Angelicum, 7 (1931), pp. 302-72; F. Claeys Beúúsert, De interpret. can. 1017 CIC, in Ius pontif., 11 (1931), p. 123 sgg.; F. M. Cappello, De obligatione aria ex valida promissione matrim., in Period. mor. can. lit., 21 (1932), pp. 88-101, 220-32; D. Bizzarri, Per la storia dei riti nuziali in Italia, in Studi di storia del diritto italiano, Torino 1937, pp. 609-23; B. Kurtscheid, De effectibus iuridicis sponsalium secundum ius vigens ecclesiasl. et civ., in Apollinaris, 11 (1938), pp. 36-70; F. Blaton, De reddendis donis sponsaliisis, in Callet, Gandav., 25 (1938), p. 15 sgg.; id., Defectus occulti suntne ante matrim. manifestandi?, ibid., 24 (1937), pp. 202-204; P. AndrieuGuitrancourt, De sponsalibus primaevae Eccles. et de iuramento adneso medii aevi tempore, in Apollinaris, 9 (1939), pp. 219-42; F. Ter Haar, Casus conscientiae, $\mathrm{n}^{\circ}$ ed., Torino 1939, pp. 114-26. Andres Gennaro
SPONTINI, Gaspare, Luigi, Pacifico. - Musicista, n. il 14 nov. 1774 a Majolati (Jesi) e m. ivi il 24 genn. 1851.
A Roma esordì come autore di opere teatrali; nel
1803 a Parigi ottenne grandi successi con la Vestale (1807) e con il Fernando Cortez (1809); nel 1810-12 fu direttore d'orchestra del Teatro d'opera italiano. Nel 1820 direttore dell'Opera di Berlino, dove fece rappresentare con successo altre sue opere e da dove nel 1841 ripartì amareggiato da contrarietà e invidie. Dopo alcuni anni di soggiorno a Parigi, nel 1850 si ritirò nella notia Majolati.
Oltre la carriera di compositore teatrale è notevole la sua attività in favore della riforma della musica sacra, di cui è importante testimonianza il «Rapporto interno alla riforma della musica da Chiesa» scritto nel genn. 1839 al Primicerio della Congr. di S. Cecilia. In esso lo S. si dimostra sdegnato e scandalizzato per aver trovato, dopo lunga assenza dall'Italia, introdotta quivi nelle chiese la musica da teatro, con quanto in esso si contiene di lascivo e di impuro; propone anzitutto di far emendare i musicisti in mala fede legandoli con un giuramento di fedeltà alla rettitudine e alla santità del comporre musica espressamente per il tempio, senza copiare e plagiare spartiti di melodrammi; propugna poi l'erezione in Roma di una Biblioteca o Stabilimento di musica ecclesiastica, capace di fornire copie calcografiche delle musiche approvate dalla apposita Commissione; dichiara infine, necessaria ed urgente l'istituzione dovunque di scuole di canto per i giovanetti, simili a quelle ideate da s. Gregorio Magno.
La benemerenza di S. fu di eccezionale portata, poiché egli, compositore di sole opere teatrali, fu il primo che sentì e propugnò l'urgenza di una riforma della musica sacra e le sue proposte concrete, presentate a Gregorio XVI, che lo insigni per esse del titolo di conte di S. Andrea, saranno fra i più importanti precedenti storici del motu proprio del b. Pio X (1903).
Bibl.: G. Tehaldini, G. S., Discorso commemorativo per il III simpiontien. della macrìa, Recanati 1924; C. Radiciotti, S. a Berlino, Ancona 1925; C. Bouvet, S., Parisi 1930; R. De Rensis, Non dimenticate G. S., in La nuova Italia musicale, 5 (1932), pp. 5-8; L. Rongo, G. S. (1774-1831), in La Bassegna musicale, 21 (1951), pp. 1-14.
Luisa Cervell
SPORER, Patritus. - Moralista francescano, n. a Passavia verso la prima decade del sec. xvir, m. ivi il 29 maggio 1683 . Entrato nell'Ordine nel 1637, insegnò filosofia ad Augusta (1644) e a Passavia (1649), teologia a Dettelbach ( $1653-65$ ) e quindi a Passavia, fu penitenziere ad Augusta ed a Passavia ( $1643-53$ ) e predicatore della cattedrale di Passavia ( $1652-55$ ).
E autore di pregevoli opere di teologia morale : Tirocinium theologiae moralis, in tre voll. con titoli propri (Würzburg 1660-61), frutto delle sue lezioni a Dettelbach; Seraphim moralis, Amor Dei super omnia theologicopractice explicatus (ivi 1662), lavoro in collaborazione e risultato delle dispute pubbliche sull'amore divino; Tirocinium sacramentale practicum (Salisburgo 1681-82) in 4 voll., edito postumo col titolo Theologia moralis sacromentalis; Theologia moralis super decalogum (ivi 1685-87), in 6 voll.; le due opere unite insieme col titolo di Theologia moralis super decalogum et Sacramenta con due supplementi (ivi 1721); edd. recenti e aggiornate a cura di I. Bierbaum (Paderborn 1899-1901; 1901-1905). Le opere morali in cui lo S. segue il probabilismo, per la loro profondità, chiarezza ed erudizione, ebbero il migliore successo e furono ripetutamente citate da s. Alfonso de' Liguori.
Bibl.: Sbarales, III, p. 284; P. Minges, Geschich. der Franziskaner in Bayern, Monaco 1896, p. 227; A. Götzelmann, Das Studium morianam theol. im Franziskanerblinter zu Dettelbach, in Franzishan. Studien, 6 (1919), p. 346 e passim; M. Grabmann, Storia della teologia cattolica, Milano 1937, p. 256; Anal. Francie., VIII, Quarantel 1946, pp. 563-65 (elenco completo delle opere e delle edizioni).
Gaudenzio Melani
SPORT. - Termine inglese entrato nell'uso corrente della lingua; deriva dal più antico disport; questo, a sua volta, dal francese antico desport affine all'italiano diporte (Decamerone, VIII, 7); cf. latino tardo disportare, desportare dal classico deportare.
Nel suo significato primitivo ha valore di distensione, ricreazione, svago. E, infatti, la diffusione del termine, relativamente recente (sec. xix), sta, in senso
## Page 703
generico, a designare giuochi, esercizi di forza e di destrezza, individuali o collettivi, praticati di solito all'aperto. Con il sec. xx, particolarmente dopo il primo conflitto mondiale, il termine ha assunto gli aspetti più vari, spesso contrastanti tra loro, nulla o poco conservando in comune con il valore del primitivo significato e degli antichi esercizi, per cui, in atto, non è possibile esprimerlo con un'unica esatta definizione.
Il Mosso (Mens sana in corpore sano, Milano 1903, p. 97) aveva proposto di rendere il termine "s." con la parola "agonistica ", di origine greca, che indubbiamente è più affine all'intimo significato attuale di s.; ma la proposta non ebbe seguito.
Oggi il "fenomeno" s. esiste almeno sotto un quadruplice aspetto: a) come "stato d'animo". Milioni di individui, di ogni razza, di ogni fede religiosa, sotto ogni forma di governo, affollano, come spettatori, i ritrovi sportivi per ammirare e seguire le vicende dei propri "campioni", vedendo condensarsi nella lotta degli "atleti" l'istinto di primato tanto vivo nella maggioranza degli individui. Una stampa diffusissima e tutta una nuova letteratura mantengono viva questa "tendenza", che ha, se non altro, il grande merito di distrarre, in genere, milioni di uomini per innocue manifestazioni.
b) Come "diporto": cioè come reazione all'affermarsi sempre più della civiltà meccanica e come antidoto al lavoro giornaliero mediante una pratica sistematica di attività ginniche al fine di sviluppare le capacità muscolari e svagare lo spirito. E questa la più diffusa categoria di sportivi, la più sana, che comprende tutte le classi sociali, che va dagli escursionisti ai praticanti di veri e propri esercizi ginnici, senza alcuna idea di "affermazione". E l'attività che viene consigliata a tutti; particolarmente a chi, raggiunta la maturità, vuol conservare quel certo benessere fisico tanto desiderato. Questa attività fisica, perché possa dare quei benefici voluti, va scelta secondo le proprie esigenze (biotipologiche), tenendo conto sempre degli "stati di salute", e non secondo le proprie tendenze, come comunemente avviene.
c) Come "dilettantismo": cioè per l'affermazione della propria personalità per un ideale più alto; all'elemento "diporto" viene aggiunto il carattere " agonistico", ossia lo "spirito combattivo" nelle prove sportive, la "aspirazione al primato" e la "specializzazione". Il dilettantismo è l'espressione più pura dello s., e trova la sua più alta manifestazione nelle Olimpiadi (v. sotto). L'attività dilettantistica è quella che maggiormente ha presa sui giovani, e, purché sia preservata l'integrità fisica e morale dei praticanti, va incoraggiata e diffusa, in quanto l'agonismo, quando è "etico", è un elemento attivo nel processo educativo; e infatti l'atletica leggera, che del dilettantismo è la regina, quando viene praticata con criteri bio-psicopedagogici fa parte dell'educazione fisica, cosi come tanti altri s. (v. educazione, X. L'e. fisica).
d) Come "professionismo": è l'agonismo esasperato, che sovente genera imprese audaci e generose per l'onore della bandiera o di altri ideali, ma che talvolta degenera in un acrobatismo per il miraggio di forti guadagni o di grande fama. Questi sportivi praticano l'arte del loro esercizio utilizzando tutte le qualità del proprio corpo senza alcun riguardo per esso, spesso esagerando errori della natura a danno di quell'equilibrio che dovrebbe essere la mèta costante di ognuno.
Molto ha contribuito al diffondersi del professionismo sportivo il sorgere di una vera e propria industria sportiva. Macchina e uomo, perfezione tecnica e bravura e intelligenza umana, fusi in un tutto armonico, segnano

(per cortesia del C.O.N.I.)
Spoat - Nuovo Studio Olimpico visto dall'aereo in direzione longitudinale da sud a nord, inaugurato il 17 maggio 1933 - Roma, Foro Italico.
il continuo progredire di alcuni importanti aspetti della civiltà contemporanea.
I. Le attività sportive. - Le attività cosiddette sportive sono molte, la maggior parte di esse si ricollegano alle molteplici tradizioni di tutti i popoli.
Si dà qui uno schema delle attività sportive più note nel campo internazionale, riportando contrassegnate con un asterisco quelle che vengono praticate in occasione dei Giuochi Olimpici.
r. S. acquatici. - Canoa* (maschile: canotto monoposto m. 1000, canotto biposto m. 1000, canotto monoposto m. 10.000, canotto biposto m. 10.000; canotto canadese monoposto m. 1000, canotto canadese biposto m. 1000, canotto canadese monoposto m. 10.000, canotto canadese biposto m. 10.000; femminili: canotto monoposto m. 500). Canottaggio* (singolo, doppio, due senza [timoniere], due con [timoniere], quattro senza, quattro con, otto). Nuoto* (maschile : m. 100 stile libero, m. 400 s. l., m. 1500 s. l., m. 200 rana, m. 100 dorso, staffetta $4 \times 200$; femminile : m. 100 s. l., m. 400 s. l., m. 200 rana, m. 100 dorso, staffetta). Tuffi* (maschili e femminili: dal trampolino, dalla piattaforma). Pallamuto* (water-polo). Vela* (categoria: m. 6 S. l., m. 5,50, "dragoni ", "stelle", "finn "). Motonautica (nelle varie categorie). Pesca. Caccia subacquea. Sci acquatico.
2. S. dell'aria. - Gli s. acronautici (con o senza motore) hanno assunto negli ultimi decenni uno sviluppo notevole. Basta scorrere le tabelle dei primati di velocità e di distanza raggiunti dai moderni aerei a reazione, e da quelli in altezza degli aerostati stratosferici, per rendersi conto dell'enorme progresso realizzato nella preparazione dei mezzi e degli uomini. Il paracadutismo, che con l'acrobazia aerea rappresenta una vera scuola di ardimento, è la più recente recluta dello s. dell'aria. L'aereomodellismo ha appassionati cultori, particolarmente tra i giovani.
3. S. atletici. - Atletica leggera*: maschile (corse: m. 100, m. 200, m. 400, m. 110 ostacoli, m. 400 ostacoli, staffetta $4 \times 100$ e $4 \times 400$, m. 800 , m. 1500 , m. 3000 con siepi, m. 5000 , m. 10.000 , maratona; solti: in alto, in lungo, con l'asta, triplo; lanci: disco, peso, giavellotto, martello; marcia: $10 \mathrm{~km} ., 50 \mathrm{~km}$.; decathlon); femminile : (corse: m. 100, m. 200, m. 80 con ostacoli, staffetta
## Page 704
$4 \times$ 100; salti: in alto e in lungo; lanci: disco, peso, giavellotto).
Atletica pesante. - Lotta stile libero* (categoria: mosca, gallo, piuma, leggeri, welters, medi, medio-massimi, massimi); lotta greco-romana* (categoria: mosca, gallo, piuma, leggeri, welters, medi, medio-massimi, massimi); sollevamento pesi* (categoria: gallo, piuma, leggeri, medi, medio-massimi, massimi). Altri esercizi dell'atletica pesante sono: lotta giapponese o Jiu-fitsu; lotta irlandese (Glima); lotta svizzera (Schwingen); lotta turca (Türk Görsechi).
Ginnastica*: maschile (anelli, cavallo con maniglia, corpo libero, parallele, salto del cavallo, sbarra, individuale complessiva e gara a squadre); femminile (piccolo attrezzo, corpo libero, parallele, salto del cavallo, torve, individuale complessiva e gare a squadre).
Pentathlon moderno* (corsa ippica con 15 ostacoli, scherma, tiro con la pistola su sagoma d'uomo, nuoto m. 300 stile libero, corsa campestre di ca. 4000 m .).
4. S. di combattimento. - Pugilato* (categoria: mosca, gallo, piuma, leggeri, welters leggeri, welters, welters pesanti, medi, medio-massimi, massimi). Scherma* (maschile : fioretto, sciabola e spada, individuale e a squadra; femminile: fioretto). Pugilato francese (savate). Tiro* (pistola libera, piccione artificiale, carabina libera, alla sagoma, al cervo in corsa, piccola carabina, carabina piccolo calibro). Tiro con l'arco. Tiro al piattello. Caccia. Tauromachia (corrida).
5. S. equestri. - Le corse ippiche comprendono le gare di cavalli attaccati o montati (galoppo, trotto, concorso con ostacoli* ecc.). Puls.
6. S. invernali. - Disco sul ghiaccio* (Hockey). Guidoslitta* (bob): skeleton, a due, a quattro. Pattinaggio*: maschile, femminile, coppie, velocità m. $500, \mathrm{~m} .1500$, m. 1000, m. 10.000. Sci*: fondo, gran fondo, salto, discesa, discesa femminile, slalom femminile, combinata alpina femminile.
7. S. meccanici. - Automobilismo (su strada e su pista) nelle varie categorie. Ciclismo*: le gare ciclistiche possono essere in linea, in pista, ad inseguimento, a cronometro, a tappe (Giro d'Italia, "Tour de France", ecc.). Le prove olimpiche sono: velocità, inseguimento a squadre, m . 1000 cronometro, m . 2000 tandem, corsa su strada. Una combinazione tra il ciclismo e la corsa podistica è la ciclo-campestre. Motociclismo (su strade e su pista) nelle varie categorie.
8. S. da turismo. - Alpinismo (escursionista, ascensionista, rocciatore, ecc.). Campeggio.
9. Giuochi sportivi. - Bocce. Calcio* (Foot-ball Association). Golf. Hockey sul prato*. Palla a basi (Base-ball). Pallacanestro* (Basket-ball). Pallacorda (Lavon-tennis). Palla a mano (Hazend). Palla a martello (Croquet). Palla a stratto. Palla a spatola (Cricket). Pallaovale (Foot-ball Rugby). Pallavolo (Volley-ball). Tamburello. Tennis distavolo (Ping-pong). Tiro alla fune. Volata, ecc.
II. Le Olimpiadi. - Nell'antichità la massima espressione degli esercizi atletici veniva data dalle manifestazioni etico-religiose dei giuochi: particolarmente celebri gli Olimpici (v. giUochi).
Nell'epoca moderna, per iniziativa del barone Pierre de Coubertin (1863-1937), nel 1892 fu lanciata l'idea di ripristinare i Giuochi Olimpici come la più grande manifestazione sportiva moderna del dilettantismo mondiale. L'iniziativa ebbe successo, e nel 1896 ad Atene con 13 nazioni partecipanti si ebbe la prima Olimpiade moderna. Da quella data, salvo le interruzioni del 1916, 1940 e 1944 dovute a ragioni belliche, la manifestazione si è ripetuta di quattro anni in quattro anni: nel 1900 (Parigi), 1904 (St-Louis), 1908 (Londra), 1912 (Stoccolma), 1920 (Anversa), 1924 (Parigi), 1928 (Amsterdam), 1932 (Los Angeles), 1936 (Berlino), 1948 (Londra) e l'ultima, la XV (la numerazione cronologica computa anche quelle non effettuate) ha avuto luogo nel 1952 a Helsinki con la partecipazione di rappresentanze di 70 nazioni. Dal 1924 (Chamonix) a seguito dell'iniziativa presa nel 1921 a Losanna in occasione del Congresso del Comitato Olimpico Invernale, si disputano anche i « giuochi
invernali», che di quattro anni in quattro anni si sono ripetuti nel 1928 (St-Moritz), 1932 (Lake Placid), 1936 (Garmisch), 1948 (St-Moritz), 1952 (Oslo). Le prove ammesse alle manifestazioni olimpiche sono riportate sopra contrassegnate con asterisco.
III. L'organizzazione. - Quasi tutte le attività sportive sono organizzate in federazioni nazionali che, in genere, a loro volta aderiscono a federazioni internazionali e ciò allo scopo di meglio coordinare e sviluppare i problemi inerenti alle singole attività sportive. In Italia il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) sorse, ad opera di un gruppo di entusiasti, nell'anno 1908, in occasione della IV Olimpiade (Londra), per coordinare le attività delle federazioni sportive in vista d'ogni Olimpiade, e nel 1927 subì una riforma sostanziale divenendo «la Federazione delle Federazioni». Con la legge del 16 febbr. 1942 n. 426 e le successive modifiche apportate dal B.D.L. 2 ag. 1943 n. 704 e del D.L. 11 maggio 1947 n. 362 , il C.O.N.I. attraverso le federazioni sportive «olimpiche» e "non olimpiche" prov