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ello s. I. di entrambi i contraenti, deve osservare le prescrizioni del CIC e dell'Ordinario, ed usare tutte quelle accortezze che le circostanze potrebbero suggerirgli, non escluso l'intervento dell'Ordinario stesso nei casi complicati o molto dubbi.

Anche civilmente la libertà di stato si prova con documenti e testimonianze. Si fanno ugualmente le ricerche nei registri di Stato civile e le pubblicazioni. Per la prova testimoniale si ricorre all'atto notorio. Nei casi in cui uno sposo sia stato all'estero o in altri luoghi si richiede anche il certificato di s. l. rilasciato dalla rispettiva autorità civile locale.

BibL.: tutti i trattati giuridico-morali de matrimonio. E inoltre: G. Lardone, Etume degli sposi, in Perfice mums, 6 (1931), pp. 213-14; F. Blaton, De examine per parochum instituendo circa statum liberum nupisorientium, in Collet. Gandav., 21 (1934), pp. 100-106.

Giovanni Miceli
STATO PONTIFICIO. - Il primo nucleo dello S. F. fu il Ducato di Roma. Il duca, che rappresentava la supremazia bizantina e dimorava sul Palatino, scomparve sotto il pontificato di Stefano II e il Ducato restò, di fatto, autonomo ed ebbe, come capo del governo, il papa. La base autentica e giuridica dello S. P. non si appoggia sulla donazione dell'imperatore Costantino I (v.) a s. Silvestro, che è un falso (L. Duchesne-P. Fabre, Le Liber censuum, I, Parigi 1901, pp. 366-69); ma sulla promessa di cessioni territoriali fatta, nel 754, a Querzy-sur-Oise (Aisne) da Pipino il Breve, che soddisfaceva

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così ad un debito di riconoscenza verso il papa s. Zacaria. Questi, infatti, temendo l'egemonia dei Longobardi e preferendo la protezione dei Franchi, non aveva forse legittimato la presa di possesso del potere, autorizzandone la consacrazione? Diventato padrone dell'Italia per diritto di conquista sui Longobardi, Pipino concesse alla S. Sede, nel 756, secondo la versione del Liber Pontificalis, Comacchio, Ravenna, la regione situata tra gli Appennini e l'Adriatico da Forli a Jesi, Sinigallia, Gubbio, Ancona, Faenza, Imola, Bologna, Ferrara; né il Ducato di Spoleto, né quello di Benevento facevano parte della donazione.

Il re longobardo Desiderio aveva, si, restituito Faenza e Ferrara, ma era venuto meno alle altre sue promesse; poi, sotto il pontificato di Adriano I, aveva riconquistato le due città cedute e per di più minacciava Ravenna. Carlomagno accorse in aiuto della S. Sede e accrebbe ( 6 apr. 774) lo S. P. dei Ducati di Spoleto e Benevento, di Luni, Berceto, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Monselice, della Venzata, dell'Istria, della Tuscia e della Corsica. Nel 787 , poi, arricchì ancora il Ducato di Roma della Tuscia Longobarda e, a sud, di località situate sulla riva destra del Liri, come Sora, Arpino, Arce, Aquino, Teano, Capua. Il dono era così magnifico, che suscitò dubbi (P. Kehr, Die sogeunante karolinische Schenkung von 774, in Historische Zeitschrift, 70 [1893], pp. $363-4+1$ ); ma non raggiunse la sua piena attuazione, quontunque in seguito confermato da Ludovico il Pio (817), Ottone I (13 febbr. 962), Enrico II (apr. 1020; cf. il Liber censuum, I, pp. 363-65; 368-73 e Th. von Sickel, Das Privilegium Ottos I. für die rönische Kirche vom Jahre 962 beleuchtet, Innsbruck 1883). Non convienc esagerare l'importanza del privilegio imperiale, che rappresenta uno strumento diplomatico diverso dalla realtà. Così il Ducato di Spoleto rimase a lungo indipendente dal Romano Pontefice.

Ad ogni modo, dopo mille vicissitudini, in seguito alle generose concessioni della contessa Matilde a Gregorio VII, nel 1077, confermate nel 1102 a Pasquale II, lo S. P. oltrepassava la riva sinistra del Po di Goro, dalla foce nell'Adriatico fino a monte di Felonica, rasentava il Modenese quasi parallelamente al Panaro, attraversava, in prossimità di monte Cimone, l'Appennino, poi rasentava la Toscana presso il Trasimeno e sotto Chiusi e terminava sotto Orbetello. Di là il litorale pianeggiante lungo il Mediterraneo giungeva sin sotto Terracina. Il paese diventava montagnoso ed il confine rasentando gli Abruzzi correva verso settentrione e all'altezza del passo S. Pellegrino, dove piegava verso est e finiva a Porto d'Ascoli, Pontecorvo e Benevento restarono isolati nel Regno di Napoli, dopo che questo fu infeudato a Carlo I d'Angiò.

Gli Stati della Chiesa si suddivisero in sette province: 1) distretto di Benevento; 2) Campania e Marittima; 3) Patrimonio di S. Pietro, accresciuto della contea di Sabina, della terra Arnulphorum, delle città e discesi di Narni, Terni, Rieti, Amelia, Todi; 4) Ducato di Spoleto; 5) Marca di Ancona con i distretti di Urbino, di Massa Trabaria e della terra di S. Agata; 6) Romagna; 7) città e contea di Bologna.

L'amministrazione di ciascuna provincia apparteneva, salvo eccezione, ad un rettore nominato dal papa o, incidentalmente, da un legato, sotto la cui presidenza si tenevano, ad intervalli irregolari, secondo le necessità dell'ora, i parlamenti nei quali i delegati dei comuni discutevano gli affari interessanti la loro circoscrizione, ripartivano i sussidi straordinari richiesti per far fronte alle spese militari, contraevano obblighi e prendevano notizia delle decisioni pontificie. I rettori determinavano
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(ftst. Enc. Catt.)
Stato Pontificio - Stemma dello S. P. Miniatura della fine del sec. xiv, dal II vol. della Bibbia appartenuta al Duca di Berry, come risulta dalla seguente annotazione del fol. $437^{v}$ : - Cette bible est au duc de Berry et Dauvergne conte di Poitou. Biblioteca Vaticana, cod. Vat. lat. 21, f. I ${ }^{v}$.
i prezzi di vendita, autorizzavano o proibivano le esportazioni dei prodotti agricoli; battevano anche una moneta speciale, il papalino, e ne fissavano il corso. Un tesoriere e un vice-tesoriere assicuravano la gestione finanziaria e la riscossione delle imposte, provenienti da molteplici fonti. Una corte di giustizia giudicava in appello le sentenze emesse dai magistrati locali. Un maresciallo dirigeva i servizi di polizia e un capitano generale comandava l'esercito reclutato tra le milizie feudatarie e le milizie comunali. I Comuni fornivano armi e viveri, si addossavano le spese di costruzione o di riparazione delle mura di difesa della città e vegliavano alla sicurezza delle vie di comunicazione. Le fortezze, sparse qua e là nel territorio d'ogni provincia, erano occupate da castellani. L'organizzazione dei quadri amministrativi, poco complessa, bastava a garantire la buona gestione degli interessi locali; però, come tutte le istituzioni del medioevo, lasciava luogo all'arbitrio, quantunque i sudditi della S. Sede avessero la risorsa di appellarsi ad essa contro le sentenze rese dai rettori

Nel campo politico, invece, la situazione era assai confusa, secondo la dipendenza diretta o mediata delle singole terre dalla Chiesa. In alcune la S. Sede esercitava il potere secondo il tipo feudale: v'erano Comuni che godevano di una semilibertà e non potevano eleggere il podestà; mentre altri, i maggiori, come Bologna, Ancona, Perugia, se lo eleggevano. S'aggiunga una quantità di privilegi d'esenzione, predigati troppo liberamente dalla S. Sede, che rendevano difficile ai reggitori il disimpegno della loro carica. Difficoltà non meno gravi andavano loro creando le passioni partigiane e le lotte di prevalenza tra baroni e Comuni. A partire dal sec. xir, i Comuni si arrogarono in loro confronto un'indipendenza gelosa; alla fine del sec. xiri e durante tutto il xiv baroni e avventurieri fortunati instaurarono regimi tirannici, a de-

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(Int. Sanssini)
Stesto Pontificio - Galere Pontificie. Affresco del - Salone Sistino - della Biblioteca Vaticana, eseguito da Giovanni Guerra e Cesare Nebbia (1 588-89).
trimento insieme e dei Comuni e del Papato. Insomma, intorno al 1300 , e durante il sec. xiv, dominò negli Stati della Chiesa, in maniera continua o sporadica, uno stato di anarchia.

Non meno grave era il pericolo esterno: la Repubblica di Venezia, i Visconti di Milano, Firenze, apertamente o copertamente miravano ad usurpare le terre della Chiesa; e c'era da fare i conti anche con le mire del re dei Romani e degli Angioini di Napoli.

Nel 1308, Venezia, che ambiva sfruttare a suo vantaggio esclusivo le vie fluviali di transito verso l'alta Italia, occupò, con il consenso di Francesco d'Este, Ferrara. Ma per l'intervento di Clemente V dovette abbandonare la conquista ( 17 febbr. 1313).

Se la spedizione in Italia dell'imperatore Enrico VII (1311-13) non recò altro che danni materiali a Roma, dove le sue truppe e quelle del Re di Napoli, vicario della S. Sede, s'affrontarono in combattimenti sanguinosi, l'entrata in città di Lodovico di Baviera ( 7 genn. 1328) cagionò la defesione degli abitanti, il cui esempio fu seguito da numerose città del Patrimonio di S. Pietro e delle Marche. La ritirata dell'armata tedesca (1330) permise a Giovanni XXII di riportare vittoria sullo scisma dell'antipapa Pietro di Corvaro e a Benedetto XII di eliminarlo del tutto. Ma la pacificazione politica fu ben altrimenti difficile ad ottenere. Benedetto XII, secondo quello che egli stesso diceva, aborriva la guerra, e credette di poter ristabilire l'ordine profondamente turbato, soprattutto nella Romagna e nelle Marche, mediante la conciliazione e la repressione degli abusi perpetrati dagli agenti apostolici. Ma se le costituzioni emanate allo scopo di promuovere la retta amministrazione degli Stati della Chiesa mostrano incontestabilmente l'impronta della saggezza, le rimostranze, i rimproveri, le minacce di pene spirituali o temporali contro i nobili romagnoli si dimostrarono inefficaci.

Che rimaneva ormai della supremazia della S. Sede? Giovanni de' Manfredi era padrone di Faenza, i Malatesta tiranneggiavano a Rimini, Pesaro, Fano, Fossombrone, Ancona, Osimo, Senigallia, Jesi, Ascoli; Francesco Ordelaffi si vantava della presa di Cesena, Bertinoro, Meldola... Peggio ancora: i Pepoli vendevano Bologna a Giovanni Visconti ( 16 ott. 1350). L'inferiorità numerica delle truppe pontificie obbligò Clemente VI a cederne per la durata di dodici anni il vicariato al potente signore di Milano ( 28 apr. 1352). A Roma la rivoluzione del 20 maggio 1347 aveva portato al potere Cola di Rienzo, quella del 26 dic. 1351 fece passare il potere
nelle mani di Giovanni Cerroni; mentre Giovanni di Vico mirava ad accaparrarsi il Patrimonio di S. Pietro.

Innocenzo VI nel 1353 affido il difficile incarico di porre rimedio a cosi triste condizione di cose al card. Egidio Albornoz (v.). Quest'uomo di genio seppe piegare all'obbedienza tutti i ribelli, riconquistare Bologna, dotare le popolazioni italiane di un codice legislativo, che, tranne qualche aggiunta susseguente, rimarrà in vigore fino al 1816 . Invece di schiacciare i vinti con le armi, perdonò loro generosamente e li legò alla Chiesa con vincoli reali e vantaggiosi. Urbano V poté allora fare la sua entrata in Roma ( 16 ott. 1367); per ritornare però ad Avignone (sett. 1370).

La restaurazione della monarchia pontificia, compiuta poi da Gregorio XI, come pure l'ascendente procurato al Papa dall'esito felice della guerra condotta contro Bernabò Visconti (1375), suscitarono la gelosia di Firenze, che aspirava ad impadronirsi della Toscana. Le città e le borgate degli S. P., scontente del ritardato ritorno del Pontefice in italia e della condotta dei suoi funzionari, non resistettero agli intrighi di Firenze ed inalberarono la bandiera della rivolta, e allo scatenarsi della guerra, detta degli Otto Santi, la Chiesa perdette i domini cosi penosamente riconquistati (nov. 1375-76). Bande bretoni, assoldate da Gregorio XI, ridussero alla lunga i ribelli all'impotenza e Firenze, colpita dall'interdetto che rovinava i suoi commerci, firmò la Pace di Sarzana (1378).

Con il grande Scisma d'Occidente rincrudirono le lotte: Urbano VI e Clemente VII pensarono di por fine alla loro querela con le armi. Alle bande di Bretoni e di Guasconi, comandate da Luigi di Montjnie, Urbano VI oppose la compagnia italiana, comandata da Alberico da Barbiano (apr. 1379). Il 17 e il 20 apr., Clemente VII, sacrificando gli Stati della Chiesa, concesse a Luigi I, duca d'Angiò, il Ferrarese, il Bolognese, Ravenna, la Romagna, Massa Trabaria, la Marca d'Ancona, Perugia, Todi e perfino il Ducato di Spoleto, con l'onere di conquistarli entro due anni. Egli non conservava per sé che il Patrimonio di S. Pietro, la Campania, la Marittima, la contea di Sabina e Roma. Ma il contratto con Luigi di Angiò non funzionò e il s regne di Adria a non sorse, per la mancata esecuzione della sua clausola essenziale, che era di conquistarlo contro Urbano VI.

Le sorti della guerra volsero a favore del Papa romano; la guarnigione di Castel S. Angelo capitolo per fame (27 apr. 1379) e Alberico da Barbiano, vincitore a Marino ( 30 apr.), entrò a Cisterna, a Rocca di Papa e Marino. Ma Onorato Caetani, conte di Fondi, confermato da Clemente VII quale rettore della Campagna e della Marittima non pensò che ad ingrandire la sua sfera d'influenza. Giordano Orsini occupò i monti Albani; Francesco di Vico respinse le truppe inviategli contro per strappargli Viterbo e si dispose ad allargare i suoi domini nel Patrimonio di S. Pietro. A Ravenna, Cesena, Ancona i castellani patteggiavano apertamente o in segreto con Clemente VII. Il più terribile avversario di Urbano VI, Rinaldo Orsini, conte di Tagliacozzo, per sei anni combatté con successo aiutato da condottieri finché la sua tragica fine ( 14 apr. 1390) permise di ricuperare Orvieto e il Ducato di Spoleto. Nel 1408, la sorte degli S. P. restò assai compromessa dall'entrata in Vaticano ( 25 apr.) del re di Napoli, Ladislao di Durazzo, col pretesto di mantenere alte le parti di Gregorio XII, in realtà per puro interesse politico: la presa di Perugia rivelò le sue vere intenzioni e lo compromise. Firenze, inquieta dei suoi progressi e legata all'obbedienza di Alessandro V, il Papa del Concilio di Pisa, organizzò una spedizione punitiva, con il concorso di Luigi II d'Angiò, per cacciare Ladislao da Roma. Riuscita l'impresa, si dovette ricom-

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pensare la Repubblica con la concessione della Romagna (22 apr. 1410) c, il 25 giugno 1412, conchiudere con il Re di Napoli un trattato che gli accordava Perugia, Ascoli, Viterbo, Benevento. Le truppe napoletane occuparono ancora a lungo Roma, tanto che Martino V (11 nov. 1417), papa incontestato, dovette risiedere per due anni a Firenze.

Dai torbidi del grande Scisma derivò un fenomeno di primaria importanza: i Comuni conquistarono l'autonomia e strapparono ai papi, privi di risorse pecuniarie e di autorita politica, delle specie di carte municipali, che assicurarono loro l'indipendenza e permisero di trattare da potenza a potenza con il Papato, di eleggersi i propri magistrati, di battere moneta e di assoldare truppe. Più ancora: Città di Castello, Fermo, Ascoli, Bologna, ecc., ottennero il vicariato nel temporale, dietro pagamento di un censo annuo. Tali concessioni, stipulate solo a titolo temporaneo, al loro spirare venivano rinnovate, sempre a motivo delle strettezze finanziarie.

Nella Campagna e nella Marittima i Comuni di poca importanza avevano da temere l'ingerenza dei baroni. Dall'alto delle loro rocche, appollaiate sulla montagna, i nobili controllavano il paese e si costituirono così dei principoti. Nella Marca di Ancona e nella Romagna esistevano vicariati molto numerosi, più a meno estesi, posseduti dai Montefeltro, dai Malatesta, dai Polenta, ecc. Alberto d'Este ottenne in perpetuo la città e contea di Ferrara ( 23 giugno 1389). Insomma, nel sec. xv, i papi non erano più padroni nei loro Stati o lo erano soltanto nominalmente; ed a partire da Eugenio IV videro la necessità di ristabilire la loro autorità; ed i principali artefici della restaurazione del potere temporale furono Alessandro VI e Giulio II.

Il nepotismo, che offuscò la memoria di Alessandro VI, ebbe un risultato inatteso. Cesare Borgia (v.) segnava di crearsi uno Stato potente nell'Italia centrale; per questo bisognava determinare la caduta dei vassalli stabiliti nella Romagna, nelle Marche, e nella Campagna. Riusci, infatti, con ogni mezzo a domare i vassalli e a darsi orgogliosamente il titolo di duca di Romagna, di Urbino, Senigallia e Perugia (genn. 1503). Ma la morte di Alessandro VI (18 ag. 1503) ne determinò la caduta e la Chiesa ereditò le sue conquiste. Giulio II aveva deciso di liberare i suoi Stati dagli ingiusti usurpatori; dopo avere con il concorso di Luigi XII, re di Francia, ricuperate le terre usurpate da Venezia, si volse contro il suo alleato, e fin dal 1510 annunziò il suo disegno di combatterlo; poi si mise alla testa di una forte armata e ricuperò Bologna.

Sotto Leone X, Francesco Maria della Rovere, e cui il Papa aveva tolto il Ducato di Urbino, si rimise nel 1517 in campagna e riprese facilmente i suoi domini. Sul finire del sec. xiv, venuta a mancare la dinastia degli Estensi, Ferrara rientrava sotto il dominio diretto della S. Sede; qualche decennio più tardi avveniva lo stesso del Ducato d'Urbino con il finire dei Della Rovere. Intanto l'istituzione dei legati e dei vicelegati, già abbozzata nel sec. xiv, diventò la regola generale (v. legazioni).

Nel sec. xviri, i viaggiatori francesi che visitarono lo S. P. attestano concordi che le popolazioni vivevano felici sotto un regime essenzialmente paterno. Non che tutto fosse perfetto: per confessione di Pio VII non vi era uniformità amministrativa; il potere giudiziale dipendeva da una quantità di tribunali particolari o privilegiati, le cui giurisdizioni s'intraiciavano e si contrastavano; tutti i tentativi di riforma non erano riusciti a cagione della collizione degli interessi privati e dell'attaccamento alle antiche abitudini (motu proprio del 6 luglio 1816, in Bollorii continnatio, XIV, Roma 1849, p. 47).

Il problema dell'esistenza dello S. P. sorse con la Rivoluzione Francese. Sotto il pretesto di vendicare l'assassinio del francese Ugo Bassville (v.), Bonaparte entrava a Bologna, il 19 giugno, e il 23 vi imponeva un armistizio, che comportava l'occupazione delle legazioni di Bologna e Ferrara e della cittadella di Ancona. Falliti per colpa del Direttorio i negoziati per un trattato di pace, prevista a breve scadenza, il Trattato di Tolentino (17 febbr. 1797) consacrò la perdita a in perpetuo ... dei territori conosciuti sotto il nome di legazioni di Bologna,
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(1st. Giordani)
Stato Pontificio - Decreto col quale il generale francese, Governatore di Roma, restituisce al Presidente della Pontificia accademia ecclesiastica, mons. Giuseppe Cardoni, parte del Palazzo dell'Accademia, occupato dalle truppe francesi ( 12 luglio 1849) - Roma, Archivio della Pont. accademia ecclesiastica.

Ferrara e di Romagna s. L'Umbria e parecchie città delle Marche restarono occupate dalle truppe della Repubblica francese fino al completo pagamento di un enorme contributo di guerra.

La uccisione dell'aiutante generale Duphot (v.), nel corso di uno scontro a bella posta provocato fra novatori simpatizzanti per i francesi e truppa pontificia diede luogo ad una nuova invasione francese: il 15 febbr. 1798 venne proclamata la Repubblica e Pio VI fu trascinato in esilio.

Quando poi l'Austria ebbe obbligato l'invasore a ritirarsi, pretese di conservare per sé le legazioni, mentre il re di Napoli occupava il territorio compreso fra Roma, inclusa, e Terranova (nov. 1799). I due governi non si ritirarono che dopo il ritorno offensive dei Francesi; ma il Trattato di Lunéville ( 9 febbr. 1801) attribuì provvisoriamente le Legazioni alla Francia. Il Trattato di Firenze (28 marzo), liberò la S. Sede dai Napoletani.

Rientrato nella sua capitale, Pio VII concesse ai suoi sudditi un nuovo assetto costituzionale (Post diuturnas, 30 ott. 1800), che modificò le antiche istituzioni, armonizzandole con i bisogni e le idee dei tempi. Grazie alla saggia amministrazione del Consalvi, segretario di Stato, il paese incominciò a riaversi. Ma a cominciare dal 1805, le relazioni fra Napoleone I, consacrato imperatore, e Pio VII si fecero barrascose a causa della negata adesione al blocco continentale. Un decreto del 17 maggio 1809, spogliò la S. Sede di tutti i suoi Stati e li aggregò all'Impero francese. Roma, formalmente dichiarata città libera, di fatto fu imperiale. Lo stesso Pio VII, brutalmente imprigionato nella notte dal 5 al 6 luglio, fu condotto a Savona e poi a Fontainebleau.

Il 25 marzo 1814 Napoleone I ridonava all'augusto prigioniero la libertà, perché, fra l'altro, gli premeva di mandare a monte le mire di Giosacchino Murat, re di Napoli, sui domini pontifici. L'Austria, infatti, per avere il cognato dell'Imperatore fra i sovrani coalizzati, aveva garantito al Murat, con accordi segreti (11 e 14 genn.

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(par corlesia di mons. A. P. Frataz)
Stato Pontificio - Mons. de Mérode, mons. Luquet e Villiers de l'Isle Adarn salvano alcuni soldati francesi feriti in occasione dell'assedio di Roma del 1840. Stampa da un quadro di Raffet. Roma, esemplare dell' Istituto per la storia del Risorgimento italiano.
1814) «un acquisto, calcolato sulla scala di 400.000 anime, da farsi a spese dello Stato romano" (cf. H. Weil, Le prince Eugène et Murat, III, Parigi 1902, pp. 614-19; docum. allegato n. XLVI).

Tornato il Papa a Roma, dopo molte peripezie e nonostante l'opposizione del Murat, apprese l'esito delle negoziazioni incominciate a Parigi, in seguito della caduta dell'Impero francese. L'art. VI del Trattato del 30 maggio 1814 specificava: "L'Italia, al di fuori dei confini di quei paesi, che toccheranno all'Austria, sarà composta di Stati sovrani s; e fra questi ultimi, all'art. II dell'allegato, non figurava che il Regno di Sardegna! (L. Neumann, Recueil des traités et conventions conclus par l'Autriche depuis 1763, II, Lipsia 1856, pp. 466-74).

Il card. Consalvi, incaricato dei negoziati con i sovrani coalizzati, il 23 giugno 1814, con nota di protesta a tutte le grandi potenze richiedeva «il pieno godimento di tutti i domini, di cui la Rivoluzione Francese aveva privata la S. Sede" (cf. Ch. van Duerm, Correspondance du card. Hercule Consalvi avec le prince Clément de Metternich, 1815-23, Lovanio 1899, pp. 33-40), Durante il Congresso di Vienna tutti andavano a gara nel disputarsi le spoglie della S. Sede; e gli avversari più pericolosi erano appunto l'Austria e il Murat. S'ebbe allora una schermaglia memorabile tra il Consalvi, da una parte, e Talleyrand e Metternich dall'altra. Gli alleati erano unanimi nel sostenere la validità della cessione delle legazioni, stipulate nel Trattato di Tolentino e si consideravano come detentori legittimi dell'insieme delle conquiste napoleoniche in Italia. Dopo «giorni di martirio», secondo l'espressione del cardinale, l'art. 103 del Trattato definitivo ( 9 giugno 1815) restituiva alla Chiesa Pontecorvo e Benevento, le legazioni di Ravenna, di Bologna e di Ferrara, eccettuata la parte del ferrarese situata sulla riva sinistra del Po, le Marche con Camerino e le loro dipendenze (L. Neumann, op. cit., II, p. 713).

Dopo l'esecuzione del Trattato di Vienna, che incontrò le più grandi difficoltà da parte dell'Austria e della
corte di Napoli, Pio VII con un motu proprio del 6 luglio 1816 promulgò uno Statuto per gli S. P. (Bull. rom. continuatio, XIV, Roma [1849], pp. 47-79 e i regolamenti particolari, richiesti dall'Editio, pp. 83-196) ed istituí diciassette legazioni, ripartite in tre classi : di prima classe o legazioni: Urbino e Pesaro, Ravenna, Forli, Bologna; di seconda: Frosinone, Viterbo, Perugia, Macerata, Fermo, Ancona, Spoleto; di terza: Benevento, Rieti, Civitavecchia, Camerino e Ascoli. La legazione di Ferrara rimase fuori classe. Il distretto di Roma, con organizzazione propria, comprendeva i dintorni della città e i governi di Subisco e di Tivoli. Le quattro legazioni toccavano a cardinali o, in via di eccezione, a prelati con il titolo di vice-legati; le altre avevano a capo i delegati, che dovevano essere prelati. Ogni delegato era assistito da un Consiglio consultivo, composto di membri scelti dal Papa, e aveva potere sopra tutti i governatori della sua giurisdizione, nominati anch'essi dal sovrano. I municipi erano amministrati da un gonfaloniere, con l'aiuto di anziani. I codici civile e penale subirono una profonda riforma. Il catasto, le finanze, la pubblica istruzione, l'esercito e la polizia ebbero una nuova organizzazione. Il laicato deplorò di essere escluso dalle maggiori cariche, come quelle di legati e di delegati. Due Editti del 5 ott. 1824 e del 21 dic. 1827 apportarono modificazioni nella divisione amministrativa dello Stato romano, che fu diviso in tredici delegazioni. Il codice di procedura civile fu semplificato (Bullarii Romani continentio, XIV, Roma 1849, pp. 128-255; XVII, ivi 1855, pp. 113-291).

L'opera riformatrice compiuta da Pio VII ad ispirazione del card. Consalvi fu in parte neutralizzata da Leone XII. Le popolazioni deplorarono la soppressione di alcune disposizioni del Codice napoleonico, la cattiva amministrazione delle finanze, la ripartizione ingiusta delle terre, la parzialità nella magistratura. E poiché il malcontento era quasi universale in Italia si ebbe lo sviluppo di sètte come i carbonari, che professavano una ostilità violenta contro le monarchie assolute e raccoglievano i loro elementi da tutte le classi sociali. Esse trovarono favore anche negli S. P. ed il 4 febbr. 1831 scoppiarono a Bologna disordini rivoluzionari, che guadagnarono rapidamente la Romagna, le Marche e l'Umbria, ed un'armata, comandata dal generale Sercognani, marciò su Roma. Gregorio XVI, che non disponeva di sufficienti forze militari, ricorse all'Austria. Il generale Kraboeski entrò a Bologna il 21 marzo e il 26 gli insorti capitolavano. Tale occupazione da parte dell'Austria assicurava la sua egemonia in Italia, dove già possedeva il Lombardo-Veneto. Perciò le corti europee s'adoprarono a farla cessare. Il 21 maggio 1831, fu presentato alla Corte di Roma un Memorandum (cf. il testo in Rina del Piano, Roma e la Rivoluzione del 1831, Imola 1931, non documenti inediti, p. 343), che proponeva una serie di riforme amministrative atte ad assicurare la tranquillità pubblica e il ristabilimento del motu proprio del 6 luglio 1816. Il Pontefice non accettò la lavvata imposizione del Memorandum, e promettendo adeguate riforme indusse gli Austriaci a sgombrare dagli S. P. (15 luglio).

Tali riforme amministrative assai complesse ed importanti rappresentano uno sviluppo dell'opera del Consalvi, e furono gradualmente attuate durante il corso di tutto il pontificato, ma troppo spesso per passione di parte non riuscirono gradite né ai liberali, né agli assolutisti. Intanto, per imporne l'iniziale applicazione e restaurare nelle legazioni l'autorità perduta, un'armata pontificia prese l'offensiva ( 18 genn. 1832); ma, dopo avere trionfato dei ribelli nella giornata del 20, non poté impedire una sollevazione generale della popolazione, e gli Austriaci, chiamati in aiuto, rientravano in Bologna il 28; il 23 febbr. alcuni battaglioni francesi s'impadronirono di Ancona. Truppe straniere mantennero così l'ordine degli S. P. fino al 4 dic. 1838.

Un fattore nuovo si aggiunse: l'accesa propaganda mazziniana delle idee di libertà e di indipendenza ed unità nazionale, che s'incentrava nell'organizzazione della "Giovane Italia». Un colpo di mano tentato a Rimini nel 1845 mise in chiaro l'imminenza del pericolo. Libe-

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In alto a sinistra: ESTERNO DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO SAVERIO, architetto Barry Byrne Kansas City (Missouri). In alto a destra: ESTERNO DELLA CHIESA DI PARK STREET (1809) - Boston. In basso: INTERNO DELLA CHIESA DI S. COLOMBA, architetto Barry Byrne - San Paolo (Minnesota).

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(fol. lixiv)
A sinistra: LA TORRE CENTRALE DEL NEBRASKA STATE CAPITOL - Lincoln. A destra: LA "LITTLE CHURCH AROUND THE CORNER" - Nuova York.

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rali moderati e neo-guelfi, cui ripugnavano gli atti rivoluzionari predicati dal Mazzini, domandarono riforme costituzionali più adatte alle tendenze del tempo: Gli ultimi casi di Romagna, opuscolo comparso nel 1846, destó in Europa un'eco considerevole. L'autore Massimo d'Azeglio vi si dichiarava partigiano della monarchia costituzionale e non nascondeva le sue simpatie per il re di Sardegna, Carlo Alberto, destinato, secondo i suoi pronostici, ad attuare la grande opera di liberazione dal giogo straniero.

Ben informato sulle ambizioni legittime dei suoi contemporanei «travagliati dalla febbre delle riforme e delle innovazioni, Pio IX ebbe a cuore di soddisfarle. Sperava cosi di isolare il partito mazziniano e di impedire a questo di giungere a creare in Italia un'unità repubblicana. Cominciò col solito atto di ciemenza: il decreto di amnistia ( 16 luglio 1848 ) promise il perdono agli esiliati dal suo predecessore, ai disertori o ai condannati per delitti politici (cf. Atti del Sommo Pontefice Pio IX, parte $2^{2}$, I, Roma 1857, pp. 4-7 e A. Mercati, In margine all'amnistia concessa da Pio IX, in Aecum, 24 [1950], pp. 103-32). Tutto un insieme di utili riforme ottenne l'approvazione quasi universale, tranne quella di Metternich. Ma lo Statuto fondamentale per il governo temporale degli Stati della S. Sede, che instaurò una specie di regime costituzionale, del resto molto mitigato ( 14 marzo 1848), costituì la pietra d'inciampo (cf. Atti, cit., I, pp. 228-38). Le prudenti misure adattate inquietarono i partigiani dell'antico stato delle cose, scontentarono i bramosi di novità e soddisfecero i soli moderati. Il rifiuto di partecipare alla guerra di indipendenza contro l'Austria aggravò la situazione; né riuscì a riassestarla la mano energica di Pellegrino Rossi. La rivoluzione che segui in Roma all'assassinio di questo ministro ( 15 nov. 1848) decise il Papa a recarsi a Goeta, in territorio napoletano ( 24 nov.) per tutelare la sua libertà religiosa. Prevalsero cosi contro neo-guelfi e moderati gli estremisti. Un'assemblea costituente stroncò radicalmente la Questione Romana: l'art. $1^{\circ}$ del decreto, votato nella notte dall'8 al 9 febbr. 1849, dichiarò che il Papato «era decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano e, nell'articolo $3^{\circ}$, che «la forma del governo dello Stato romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana" (cf. G. Spada, Storia della rivoluzione di Roma, III, Firenze 1870, pp. 201-205).

Il 18 febbr. il corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede ricevette una nota che richiedeva l'intervento armato dell'Austria, della Francia, della Spagna e del Regno delle Due Sicilie. Il 3 luglio le truppe del generale Oudinot s'impadronirono, dopo accaniti combattimenti, di Roma; Ferrara, il Bolognese, le Marche e Ancona furono occupate dagli Austriaci (G. Mollat, Les débuts de l'occupation française à Rome en 1849, d'après une correspondance inédite, in Revue d'histoire ecclésiastique, 30 [1934], pp. $334-60,587-619$ ).

Prima di rientrare nei suoi Stati Pio IX fece pubblicare un editto di riforma e un decreto di amnistia ( 12 sett. 1849; cf. Atti, cit., I, pp. 286-94). Invece delle libertà politiche venne ripreso ed accentuato con ottime provvidenze il ciclo delle innovazioni amministrative, che tuttavia apparvero come una reazione contro le misure liberali adottate, più o meno spontaneamente, nel 1848: Ciò nonostante, grazie anche alla presenza delle truppe straniere, la calma negli S. P. durò fino al 1859. Molti, però, pensavano che fosse una calma apparente. I veri sentimenti dei novatori delle legazioni si manifestarono apertamente allo scoppio della guerra tra il Piemonte e l'Austria. Appena partiti gli Austriaci accantonati a Bologna ( 12 giugno 1859), costoro, d'accordo con quelli delle Marche, di Orvieto e di Perugia, mandarono emissari a Torino per accordarsi con il re di Sardegna.

L'offerta non fu accettata subito per timore di scontentare Napoleone III. Ma quando Cavour ebbe l'assicurazione che l'Europa avrebbe adottato una politica di non intervento, togliendo a pretesto i torbidi fomentati da lui stesso sotto mano nell'Umbria e nelle Marche, pretese di ristabilire l'ordine : perciò i reggimenti sardi penetrarono nel territorio pontificio, superando la resistenza delle esigue schiere pontificie a Castelfidardo ( 18 sett. 1860). Un decreto reale del 17 dic. rese effettiva l'annessione della Marche e dell'Umbria al Regno di Sardegna (cf. Traités publics de la Maison de Savoie, VIII, pp. 913915). La S. Sede non conservò più che le delegazioni di Civitavecchia e di Viterbo, quella di Velletri e di Frosinone nonché i dintorni di Roma.

La proclamazione di Vittorio Emanuele a re d'Italia ( 17 marzo 1861) e i discorsi pronunciati in Parlamento da Cavour ( 25 -27 marzo) costituirono una aperta minaccia per l'avvenire di Roma. Alcuni tentativi di conciliazione fatti dal 1860 al 1862 non approdarono a nulla, mentre il piccolo S. P., ridotto ad un territorio per la maggior parte incolto, viveva faticosamente. La Convenzione del 15 sett. 1864, firmata con la Francia, stipulava il ritiro graduale delle truppe francesi da sostituire con forze pontificie prontamente costituite (H. von Srbik, La Convenzione segreta tra l'Austria e la Francia del 12 giugno 1862, in Rivista storica italiana, 3 [1937], pp. 1-60). Queste forze, affiancate in estremo da un nuovo corpo di spedizione francese, riportarono, dopo oltre un mese di lotta contro colonne garibaldine, la decisiva vittoria di Mentana ( $3-4$ nov. 1867). Ma nel 1870 la partenza della brigata francese rimasta a Roma, provocata dallo scoppio della guerra con la Germania, e la conseguente sconfitta, lasciarono le mani libere al governo regio e il 20 sett., dopo cinque ore di ferma resistenza, per disposizione del Pontefice Roma capitolava. - Vedi tavv. LXXXVILXXXVIII.

Bibl.: sulle origini dello S. P. : L. Duchesne, Les premiers temps de l'Etat Pontifical, $3^{e}$ ed., Parigi 1911: L. Halphen, Les origines du pouvoir temporel de la Papauté, in Revue de France $1^{\circ}$ nov. 1922, pp. 185-96: id., Etudes critiques sur l'hist. de Charlemagne, Parigi 1921; W. Levison, Konstantin. Schreibung, in Misc. Fr. Ehrle, II, Roma 1924, pp. 120-247; Fliche-Martin-Frutaz, VI (1948), nn. 50-65; VII (1923) n. 48: L. Halphen, Charlemagne et l'Empire Carolingien, ivi 1947. Sulla storia dal sec. XI alla Rivoluzione Francese: N. Valois, La France et le grand Schisme d'Occident, 4 voll., Parigi 1896-1902; id., Le Pape et le Concilie, 2 voll., ivi 1909; A. de Boüard, Le régime politique et les institutions de Rome au moyen dige, 1152-1347, ivi 1920; Ch. Triarte, César Boogie, $2^{\circ}$ ed., ivi 1930; M. de Boüard, La France et l'Italie au temps du grand Schisme d'Occident, ivi 1936; E. R. Labande, Rinaldo Orsini, comte de Tagliacozzo, ivi 1939; G. Mollat, Les

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Papes d'Avignon, $9^{2}$ ed., ivi 1930 (con abbondante bibl. critica); J.-M. Vidal, Benoît XII et l'Italie. Introd. aux lettres closes et patentes de Benoît XII, ivi 1930; Pastor, I-XVI. Sul periodo della Rivoluzione Francese e del sec. xix: la bibl. in G. Mollat, La Question Romaine, de Pie VI à Pie IX, $2^{2}$ ed., Parigi 1932; si possono aggiungere le opere più importanti; A. Vigevano, La fine dell'Esercito Pontificio, Roma 1921; id., La campagna delle Marche e dell'Embria, ivi 1923; C. Vidal, Louis Philippe, Metternich et la crise italienne de 1831-32, Parigi 1931; J. J. Brody, Rome and the neapolitan Revolution of 1820-21, Nuova York 1937; P. Dalla Torre, L'anno di Mendoza, Torino 1938; M. Petrocchi, La restaurazione, il card. Consalvi e la riforma del 1816, Firenze 1941; A. Ventrone, L'amministrazione dello S. P. dal 1814 al 1830, Roma 1942; M. Petrocchi, La restaurazione romana, ivi 1943; P. Dalla Torre, L'opera riformatrice ed amministrativa di Pio IX dal 2830 al 1830, Roma 1943; M. Nobili-S. Camerani, Carteggio di Bettina Ricasoli, 4 voll., Roma 1945-47; P. Pieri, La missione di mons. Carbali Bassi in Landiardia e la crisi della politica ital. di Pio IX, in Réc. di stor. della Chiesa in Italia, I (1947), pp. 38-84; R. Moscati, Le scritture della Segreteria di Stato degli affari esteri del Regno di Sardegna, Roma 1947 (importante spoglio di documenti); D. Massé, Pio IX e il gran tradimento del '18, Alba 1948; P. Dalla Torre, L'opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI, in Gregorio XVI. Miscellanea commemorativa, II, Roma 1948, pp. 29-121; id., Pellegrino Rossi, il Neo-quelfeino e l'Italia, in Arch. della Soc. Romana di Storia Patria, 71 (1948), pp. 163-68; P. Pieri, La politica unitaria di Pio IX dalla lega doganale alla lega italica, in Réc. di stor. della Chiesa in Italia, 2 (1948), pp. 183-214; E. de Levis Mirepoix, Un collaborateur de Metternich. Mémoires et papiers de Lebzeltern, Parigi 1949; A. Ghisalberti, Rapporti delle cose di Roma, 1848-49, Roma 1949 (dispace) dall'Agente diplomatico dei Paesi Bassi); P. Dalla Torre, Pio IX e la Restaurazione del 1849-50, in Aevum, 23 (1949), pp. 267-98; P. Pieri, Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato. La questione Romana, 2 voll., Roma 1951; G. Mollat, La Question Romaine sous Grégoire XVI et Pie IX, in Revue des sciences religieuses, 26 (1952), pp. 132-42.

Guglielmo Mollat
STATO RELIGIOSO. - Per il diritto canonico, e in senso stretto, è la situazione giuridica di quei cristiani che, desiderando vivere stabilmente una vita di perfezione cristiana, abbracciano quali mezzi particolari per conseguirla i consigli evangelici, emettendo i voti pubblici di povertà, castità e obbedienza in una società approvata dalla Chiesa, ove vivono una vita comune.

In questo senso s. r. è sinonimo di religione (v.) e rappresenta il grado massimo completo dello stato di perfezione evangelica nei suoi elementi teologici e giuridici. Teologicamente lo s. r. presuppone una consacrazione totale a Dio, per la quale l'uomo si obbliga a dedicarsi completamente al suo servizio allo scopo di tendere all'acquisto della perfezione della carità (cf. Summ. Theol., 2 ${ }^{2}-2^{20}, 9,184$, s. r.), adempiendo non solo i comandamenti del Signore, ma anche i suoi consigli di povertà, castità e obbedienza (Mt. 29, 21; 19, 14; 8, 20; Lc. 9, 38). Tale atto riassume in un'unica offerta tutta la vita di un uomo, orientandone a Dio ed alla sua gloria tutte le opere successive, in una forma diversa da quella dei semplici cristiani. La vita, infatti, di colui che si è offerto irrevocabilmente a Dio acquista in tutte le sue manifestazioni un carattere latreutico, cioè di culto, in forza della virtù di religione, per la quale uno si è obbligato a vivere tale consacrazione totale (cf. A. Gemelli, Le associazioni dei laici consacrati a Dio nel mondo [pro manuscripto], Assisi 1939, n. 6). Giuridicamente la consacrazione totale di sé al servizio di Dio non deve essere un atto passeggero di fervore interiore, ma deve tradursi in una obbligazione costante, assunta mediante un vincolo morale riconosciuto dalla Chiesa. Altra esigenza giuridica fondamentale è, oggi, l'appartenere ad una società approvata dalla Chiesa, perché solo la professione sociale della vita di perfezione è ammessa e riconosciuta come tale, non essendo commesso nessun carattere giuridico alla forma di vita religiosa pienamente individuale.

Sugli elementi teologici e giuridici essenziali dello Stato completo di perfezione evangelica, la legislazione e la giurisprudenza della S. Sede hanno creato una vera spirale di vita di perfezione che comprende vari gradi e stati, a seconda che l'uno o l'altro degli elementi giuridici sono
più o meno determinati. Di essa fanno parte le associazioni diocesane di sacerdoti detti Oblati (v.), gli Istituti secolari (v.), le Società viventi in comune senza voti, le congregazioni religiose e gli Ordini religiosi. Queste due ultime forme costituiscono il vero stato canonico pubblico religioso, con tutti gli elementi giuridici contemplati dal CIC quali i voti pubblici, la professione pubblica, la vita comune, ecc.

Storicamente la teologia e l'ascetica, sottolineando i vari aspetti dello stato di perfezione, hanno agevolato il nascere e il concretizzarsi delle diverse forme accennate. Cosi nei primi secoli la professione di vita religiosa fu sentita principalmente come consacrazione totale a Dio, al quale molti fedeli facevano oblazione di tutti se stessi, divenendo servi di Dio, sacri a Dio. Consacrazione, senza dubbio, di volontà, ma approvata o almeno considerata dalla Chiesa per gli anacoreti (v.), gli asceti (v. ascesi), e soprattutto riconosciuta con la consecratio virginum.

Senza dimenticare il profondo aspetto di consacrazione, i secoli posteriori al vi arricchirono la teologia dello s. r. del concetto di stato di professione pubblica completa della perfezione evangelica. Coloro che volevano essere religiosi dovevano obbligarsi alla perfezione mediante una dedizione stabile ad un superiore di monastero o di casa religiosa, ove dovevano vivere una vita comune, in povertà, castità ed obbedienza. E il tempo del monachismo (v.), durante il quale lo s. r. è spesso paragonato ad un secondo battesimo e ad una scuola di servizio divino. Nei secc. xili-xix lo s. r. è sentito maggiormente come perfetta imitazione di Gesù Cristo non solo nella sua vita di consacrazione intera al Padre, nell'obbedienza totale alla sua volontà, di precetto e di consiglio, ma anche nella sua vita dedita tutta all'epistolato del buon esempio e della predicazione. E il tempo dei Canonici Regolari e degli Ordini Mendicanti. E fu ancora il bisogno di un sempre maggiore apostolato in mezzo al mondo che, unitamente all'evoluzione dei diritti personali dell'uomo, sempre più tutelato dalle leggi nell'esercizio delle sue attività, fece dapprima nascere e poi moltiplicarsi le congregazioni a voti semplici, specialmente femminili (v. CONGREGAZIONI). Infine gli Istituti secolari, approvati con la cost. apost. Provida Mater Ecclesia del 2 febbr. 1947, resero compatibile la vita religiosa come stato di perfezione evangelica completo con tutte le professioni esercitate dall'uomo nel mondo.

Per i doveri dello s. r.: v. RELIGIONE.
BibL.: S. Goyezriche, Admiut. ad Comit. ap. - Provida Mater Ecclesia -, in Apollinaris, 20 (1947), pp. 2-37; S. Canals, De institutis succularibus, in Manites eccl., 74 (1949), pp. 130-63; R. Garriqua, Accomodata reuonatio statuum perfectionis in elevum. theol. et ascet. quibus professio consiliorum inititur, in Acta.... Congressus,.... de statibus perfectionis, Roma 1930, p. 130 sgg.; R. Carpentier, Fondements ascético-chéologiques de la profession des conseils évangeliques, ibid., p. 161 sgg.; A. Gutierrez, Doctrina Generalis theol. et lurid. de statu perfectionis Evangelicas, in De Instit. Succular., ivi 1951, p. 233 sgg. Giulio Mandelli

STATUTI E COSTITUZIONI. - I due termini non sono per lo più ritenuti come equivalenti, sebbene le note particolari distintive dell'uno e dell'altro, in modo particolare se si considerano nel significato più moderno, siano puramente esterne. Il primo deriva da statuere e servi originariamente a indicare qualsiasi espressione della volontà imperante nel regolamento di qualche aspetto della vita sociale, così che il suo significato venne quasi a coincidere con quello di legge. Tuttavia col tempo prese un senso più ristretto, essendo stato riferito a quelle leggi particolari, con le quali si governano gli enti autonomi, nati e vissuti entro l'orbita dello Stato o dell'Impero. Il regime comunale si appoggiò su di essi. La loro origine è dovuta alla convergenza di norme consuetudinarie e di un complesso di disposizioni accolte con giuramento dai magistrati del Comune, la cui fonte non era un atto autoritativo d'una volontà sovrana. In questo significato gli s. non sono

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altro che il corpo unitario delle leggi municipali, col quale il Comune si è retto come ente autonomo.
I. S. E C. COME LEGGE FONDAMENTALE DELLO Stato. - In tempi più recenti il termine ha ricevuto una nuova inflessione, essendo stato adoperato a significare la legge fondamentale dello Stato, in modo da avvicinarsi e quasi confondersi con quello di c. Le differenze, infatti, tra s. e c. sono quanto mai leggere. Mentre lo s. sarebbe una carta concessa dal sovrano, nell'esercizio della sua autorità senza consultazione popolare, la c. consisterebbe in quella fondamentale legge scritta, che regola gli aspetti principali della vita dello Stato, come espressione della volontà del popolo.

Se ben si osserva, le accennate differenze sono soltanto esterne. La prima riguarda l'origine, ma si può osservare che in ultima analisi cosi lo s. come la c. hanno la loro fonte nel potere sovrano, che rispetto al primo si esprime mediante il monarca e alla seconda mediante la volontà popolare. La seconda differenza, che si riferisce alla forma scritta, ha poco valore, perché ancora oggi esistono le consuetudinarie, cont'è in gran parte quella inglese; la terza poi solleva a nota distintiva un fatto storico, ossia che le c. moderne, quasi tutte nate dopo quella francese del 1791, si sono appoggiate sul concetto di sovranità popolare. Ma tale concetto non è essenziale a quello di c. Tanto è vero che la comune dottrina include lo s. tra le c. come specie nel genere. Per adattarsi, tuttavia, alla terminologia corrente, si può ritenere che lo s. sia una c. concessa o una carta data al popolo dal sovrano, come, ad es., furono nel 1848 quella di Pio IX per gli Stati Pontifici del 14 marzo, di Ferdinando II per Napoli e Sicilia del ro febbr., di Carlo Alberto per gli Stati Sardi del 4 marzo e di Leopoldo II di Toscana del 14 marzo.

Per c. oggi s'intende quel complesso di norme scritte o consuetudinarie, con le quali viene stabilita la struttura dello Stato e la forma del regime, in modo che ne restino fissati i suoi lineamenti principali. Generalmente tali norme si riferiscono al potere e ai suoi organi, alla loro mutua relazione e collaborazione, ai limiti delle sue facoltà e cosi via. Si potrebbe pensare che l'origine delle c. sia piuttosto recente, facendone risalire la comparsa al sec. xviri. In questo secolo, infatti, il moto d'indipendenza dal dominio coloniale inglese portò i singoli Stati dell'America del nord a proclamare la propria autonomia e a darsi un'organizzazione nuova, consegnata in alcune dichiarazioni di diritti o carte costituzionali, quali furono quelle della Virginia, Pennsylvania e Maryland del 1776, alle quali poi succedette quella federale. Poco dopo la Rivoluzione Francese condensò la sua ideologia sociale nella ben nota dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, che poi trovarono accoglimento nelle c. del 1791 e del 1793 .

Non bisogna però lasciarsi trarre in inganno dalla contingenza puramente storica della diffusione ottenuta dal sistema delle c. scritte in quel tempo. Lo Stato non può esistere senza una legge fondamentale e, quindi, si pone sempre sul piano della storia con una propria c., che per il fatto di non essere scritta non perde la propria natura. L'Inghilterra, si è sopra notato, ha una c. in prevalenza consuetudinaria e non scritta. Del resto, non mancano nel periodo anteriore esempi di c. scritte, sebbene non presentino la forma sistematica dopo raggiunta. La Magna charta di Enrico I d'Inghilterra del 1215 nei suoi 68 articoli contiene molte indicazioni, che si riferiscono alla struttura dello Stato, ai limiti del potere regio e alle sue relazioni con il ceto nobiliare. Lo stesso si dica del Bill of rights del 1688. Nel medioevo poi non sono rari i patti stipulati tra il sovrano e i ceti nobili, che vanno oltre la natura del contratto privato.

Le c. sogliono dalla comune dottrina distinguersi, assumendo come criterio la forma esterna, in scritte e non scritte o consuetudinarie e, riferendosi al modo d'origine, in concesso (octroyées) per iniziativa del sovrano, quali furono lo Statuto albertino e la c. di

Pio IX, e in c. elaborate dai parlamenti o da speciali assemblee dette costituenti, considerati come rappresentanti della volontà popolare, come quelle degli Stati americani e tutte le moderne dei popoli civili, fondate sopra una concezione democratica della vita sociale. Si dicono poi flessibili quelle che si possono modificare col processo ordinario di formazione della legge; rigide quelle per la cui mutazione si richiedono speciali condizioni o un numero qualificato di suffragi. L'essere una c. rigida non significa, pertanto, che nessun cambiamento possa essere introdotto nelle sue disposizioni, ma soltanto che tale mutamento è reso più difficile da alcune norme incluse nel suo stesso testo. Una c. non può essere rigida nel pieno senso, senza correre il pericolo di essere superata dall'evoluzione costante della realtà sociale, della quale deve interpretare le esigenze. Tuttavia è opportuno che essa abbia una tal quale fissità, particolarmente nel tempo moderno, in cui la sua formulazione dipende in gran parte dai movimenti politici.
II. Forma delle c. moderne. - Le c. moderne sogliono essere conposte di due parti. Nella prima, detta dogmatica, vengono espressi i diritti dei cittadini, delle persone morali e delle varie istituzioni viventi entro lo Stato, per i quali, oltre al riconoscimento legale, si stabiliscono le dovute tutele in ordine ai poteri dell'autorità politica. L'enumerazione di tali diritti varia da c. a c., sebbene nella maggioranza seguano uno schema quasi comune, più o meno derivato dalle cosiddette libertà civiche, a suo tempo proclamate dalla Rivoluzione Francese. Le più recenti, come l'italiana (v. italla, repubblica) e la francese (v. FRANCIA) ne hanno ampliato il quadro, introducendovi il riconoscimento e la tutela dei diritti chiamati sociali. Parecchi testi costituzionali, come quello italiano, abbondano di enunziati generici e programmatici, che non hanno carattere di legge, ma o riflettono particolari concezioni politiche o servono di orientamento per i poteri pubblici.

Nella seconda,