emorazione, in Atti dell' Accad. dei Lincei, Rend. cl. scienze fiz., 5* serie, 19 (1910, 1i), pp. 328-33; id., G. S. e l'opera sua, in Rend. Istit. Lombardo, cl. scienze, 2* serie, 52 (1917), pp. 236-49 frutto con bibl.).
Celestino Testore
SCHIAPARELLI, Luigi. - Insigne maestro delle discipline diplomatiche e paleografiche, n. a Cerrione (Biella) il 2 ag. 1871, m. a Firenze il 26 genn. 1934.
Appena laureato seguì un corso di perfezionamento a Monaco alla scuola di L. Traube; chiamato a far parte della Scuola storica istituita da E. Monaci presso la R. Società romana di storia patria, ebbe modo di studiare ed illustrare diversi archivi romani; fu collaboratore principale di P. F. Kehr per l'Italia Pontificia (v. regesTo); ebbe nel 1903 la cattedra di paleografia e diplomatica all'Istituto di studi superiori di Firenze, poi Università, che conservò fino alla morte; fu direttore della Scuola per bibliotecari ed archivisti paleografi; condirettore della rivista Archivio storico italiano dal 1927; socio nazionale della R. Accademia dei Lincei nel 1928 e di numerose altre società scientifiche, fu membro del Consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per il medioevo, di cui era attivo collaboratore; diresse presso lo stesso Istituto la serie dei Regesta chartarum Italiae e le Guide storiche e bibliografiche degli archivi e delle biblioteche d'Italia.
Tra le sue pubblicazioni maggiori: I diplomi dei Re d'Italia, nelle Fonti per la storia d'Italia, cioè I di-
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(per cortesia della famiglia Schiaparelli)
Schiaparelli, Luigi - Ritratto, dipinto da Guglielmo Ghini (1933).
plomi di Berengario I (1905), di Guido e di Lamberto (1906), di Ludovico III e di Rodolfo II (1910), di Ugo e Lotario, Berengario II e Adalberto (1924); la pubblicazione in facsimile dei diplomi nell'Archivio paleografico italiano (vol. IX); nelle stesse Fonti : il Codice diplomatico longobardo (rimasto incompiuto), vol. I (1929) e vol. II (1933). Studi sul documento privato nel medioevo e in particolare sul documento longobardo sono nel Bullettino dell'Istituto storico italiano e nell'Archivio storico italiano dove pure ha pubblicato una serie di studi paleografici sull'origine e sui caratteri delle varie scritture.
Tra gli studi paleografici: Il Codice CCCCXC della Bibl. capitolare di Lucca (1924), con l'illustrazione della scuola scrittoria lucchese (Studi e testi, 36), e Influenze straniere nella scrittura italiana dei secc. VIII e IX (1927; ibid., 47). Ha pubblicato per la scuola: La scrittura latina nell'età romana (1921); Raccolta di documenti latini (1921); Avviamento allo studio delle abbreviature latine nel medioevo (1926).
Giulio Battelli
SCHIAPPOLI, Domenico. - Giurista, n. a S. Biase (Campobasso) il 26 nov. 1870, m. a Napoli il 12 maggio 1945. Libero docente in diritto ecclesiastico nel 1894 presso l'Università di Napoli, nel 1896 divenne professore titolare della medesima disciplina nell'Università di Macerata. Chiamato nel 1901 all'Università di Pavia, nel 1911 passò a quella di Napoli per succedere a Francesco Scaduto, ed ivi rimase per un trentennio.
Lo S., allievo devoto dello Scaduto (v.), fu sempre molto vicino al maestro nelle concezioni e nell'indirizzo scientifico: ne segul la tendenza di separare lo studio del diritto dello Stato da quello della Chiesa e di considerare il diritto ecclesiastico una branca del diritto pubblico, con la naturale conseguenza di una identità di metodo nella trattazione e nell'applicabilità agli istituti di questo diritto delle nozioni e regole proprie al diritto amministrativo.
Con Scaduto e Ruffini, egli condivide il merito di aver riportato il diritto ecclesiastico nella posizione che
gli spettava in seno alle Università italiane. Tra le sue opere principali vanno ricordate: Diritto ecclesiastico vigente in Francia, I, Torino, 1892; II, ivi 1893; La prescrizione del diritto di patronato: teoria canonistica e diritto vigente (ivi 1894); L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico (Napoli 1895); Le congrue ed i supplementi di congrue ai parroci: studio giuridico (Torino 1898); Manuale di diritto ecclesiastico (ivi 1902, con edd. successive); Diritto penale canonico (in Enc. del dir. pen. ital., a cura di E. Pessina, I. Milano 1904-1905); Diritto ecclesiastico (Napoli 1912); Il matrimonio nel diritto canonico (ivi 1929); Corso di diritto ecclesiastico 1929-30 (ivi 1930); Il matrimonio secondo il diritto canonico e la legislazione concordataria italiano (ivi 1932); Manuale di diritto ecclesiastico (ivi 1934); Corso di diritto ecclesiastico 1940-4I (ivi 1940).
Lorenzo Spinelli
SCHIAVITU. - Dall'antico tedesco slav, vocabolo applicato dai Tedeschi alle genti slave da essi tratte in prigionia e può definirsi lo stato di una persona che appartiene ad un'altra come cosa e dipende in tutto dalla volontà altrui.
La prigionia di guerra è il più antico e universale modo di cadere in s. in quanto il prigioniero diventa proprietà di chi lo ha catturato. Questa è la servitus che il diritto romano ammette in virtù del diritto delle genti. Accanto alla prigionia di guerra (guerra esterna, però, non civile o brigantesca) v'è una s. che proviene o dalla condizione di natura: cosi il figlio di achiava è schiavo; o da circostanze speciali in cui l'individuo si sia venuto a porre : cosi in Roma diviene schiavo il debitore insolvente, venduto dal creditore trans Tiberim (e cioè fuori del territorio romano); chi si sottrae al servizio militare o all'iscrizione nelle liste del censo (e che, d'ordine dei consoli, è ugualmente venduto trans Tiberim); fa donna libera che ha rapporti con uno schiavo, contro la volontà del padrone di questo; nell'epoca imperiale il condannato ad bestias o ad metalla (servitus poenae).
I. La s. nel mondo antico. - L'importanza e l'estensione della s. nel mondo antico è fondata sul fatto che tutta l'economia era basata sul lavoro manuale, il quale, nei paesi a reggimento accentrato, come gli Imperi di Oriente, che considerano i sudditi come proprietà del sovrano, dei suoi grandi feudatari e dei templi amministratori di grandi proprietà, è eseguito dagli abitatori del paese; invece nei paesi a regime politico libero (città-Stato), nei quali i cittadini sono assorbiti dalle cure dello Stato, il lavoro è eseguito da mano d'opera servile.
Aristotele stesso nella Politica basa la necessità della s. nella impossibilità per il cittadino di attendere a lavori che non sono conciliabili con la sua condizione di uomo libero, giustifica il diritto di guerra, che n'è il principale alimentatore, in quanto chi vince manifesta una superiorità esterna che dimostra le sue buone qualità interne. Questo punto di vista era già stato espresso da Eraclito, il quale afferma che la guerra, mettendo le forze a contrasto, fa la cernita tra i potenti e i deboli e con ció fonda e organizza la società.
Anche Platone nella Repubblica non tiene alcun conto della massa servile in quanto essa non ha né il tempo né il modo di acquistar la cultura dello spirito che sola dà il diritto di governare lo Stato.
Gli schiavi nell'Atene dei secc. v e iv si calcolano a più di 100.000 , o al servizio della famiglia dove erano nati ( $\sigma \lambda \sigma \gamma \varepsilon v \varepsilon i \zeta)$ o dello Stato ( $\delta \eta \mu \dot{\sigma} \sigma \iota \sigma \iota$ ) che li adopera in servizio di polizia armata ( $\tau o \xi \sigma \tau \alpha \mathrm{l}$ ) o in altre mansioni pubbliche. Potevano essere manomessi, cioè riacquistare la libertà ( $\dot{\alpha} \pi \lambda \varepsilon \dot{\sigma} \theta \varepsilon \rho \circ$ ) in vari modi o consacrandoli a una divinità, o proclamandoli tali per mezzo di un banditore, o in virtù di un testamento.
In Roma nei tempi più antichi gli schiavi non furono numerosi, i nomi Marcipor, Gaipor, cioè schiavo di Marco o di Gaio, stavano a indicare che ci si contentava di un solo schiavo. Poi crebbero di molto. Augusto ne fissò il numero a 20, ma nella campagna (familia rustica sotto la direzione di un vilicus, schiavo anche lui) il numero era illimitato e certo superava quello degli uomini
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(pr. Alivari)
Schiavitu - Schiavi che lavorano il pane. Rilievo del i sec. a. C. Particolare del fregio del sepolcro di M. Virgilio
liberi. Pure in città (familia urbana) il numero degli schiavi era ragguardevole e provvedeva non solo ai bisogni della casa, ma anche a mansioni culturali, come copiatura di libri, concerti, conferenze.
Anche in Roma lo schiavo può venire manomesso, passando cosi alla condizione di liberto; ciò può avvenire attraverso particolari negozi giuridici, quali il testamento, la in livre eroio (manumissio vindicati) e la iscrizione dello schiavo, con l'autorizzazione del padrone, nelle liste del censo (manumissio censu). Accanto a queste forme di manomissione, dette civili, che, in epoca storica, fanno dello schiavo liberato un cittadino romano, altre ve ne sono, prive di solennità (manomissioni inter amicas, per mensam, ecc.), la cui efficacia, in progresso di tempo, viene garantita dal pretore.
Con l'avvento del cristianesimo si introduce una nuova forma di manomissione, con gli stessi effetti delle forme civili, la manumissio in esclusia.
La condizione degli schiavi, da principio più dura in Roma che in Grecia, si venne raddolcendo sotto l'Impero, proprio quando per le tristi condizioni dell'agricoltura, a causa degli sconfinati latifondi, dell'abbondanza di mano d'opera libera non più occupata nelle guerre, la s. venne a mano a mano diminuendo anche per mancanza di importazione di schiavi, mentre aumentava il lavoro libero a regime di colmato.
Claudio dichiarò libero ogni schiavo di cui il padrone voleva sbarazzarsi a causa di vecchiaia o di malattia; Adriano e Antonino Pio tolsero al padrone il diritto di uccidere gli schiavi; Costantino considerò l'uccisione di uno schiavo alla stregua di quella di un uomo libero.
Bibl.: generale: Ch. Lezminnou, L'évolution de l'esclavage dans les diverses races humaines, Parigi 1897; H. J. Niebor, Slavery as an industrial system: Ethnological researches, L'Aia 1900; A. E. Post, Giurisprudenza etsologica (trad. Lonza e Bonfante), Milano 1906-1908. Grecia: H. A. Wallon, Hist. de l'esclavage dans l'antiquité, $2^{\circ}$ ed., Parigi 1897; A. Calderini, La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia, Milano 1908; U. E. Paoli, Studi di diritto attico, Firenze 1930. Roma: L. M. Hartmann, La renina del mondo antico, Torino 1904; W. W. Buckland, The roman Law of Slavery, Cambridge 1908; H. Blumner, Die römischen Privatsalvertümer, Monaco 1911; P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Roma 1925, p. 140 sgg.; M. Rostovzeff, The social and economic history of Roman Empire, Oxford 1926 (trad. it. con aggiunto dell'autore, Firenze 1933); R.H. Barrow, Slavery in the Roman Empire, Londra 1928; M. Lemosse, Affranchissement, clientèle, droit de cité, in Rev. internat. des droits de l'antiquité, 3 (1949), p. 37 sgg.
Nicola Turchi
II. La s. nella Bibbia. - Presso gli antichi Ebrei, come presso gli altri popoli, i prigionieri di guerra alimentavano in modo particolare il mercato degli schiavi (I Sam. 30, 3; Am. 1, 9; Ex. 27, 13; I Mach. $3,4 \mathrm{I})$. Inoltre tutti i figli di uno schiavo erano considerati proprietà del padrone (Ex. 21, 4). Un israelita non poteva essere venduto schiavo agli stranieri; anzi non avrebbe dovuto mai essere ridotto in simile condizione (Lev. 25, 42-46). In pratica però spesso, per motivi finanziari o per insolvenza verso il creditore, anche israeliti erano sottoposti a s. (II Reg. 4, I; Neh. 5, 5. 8). Un ladro, che non potesse restituire la refurtiva, diveniva proprietà del derubato (Ex. 22, 3). I poveri talvolta si trovavano in condizioni tali da dover vendere la propria famiglia e se stessi (ibid. 21, 7 sgg.).
La legislazione ebraica in molti casi limitava il diritto del padrone, cui proibiva la vendita dei suoi schiavi. Anzi egli era tenuto a concedere la libertà ai suoi schiavi connazionali dopo sei anni di servizio, assicurando loro un minimo essenziale per vivere (Lec. 23, 39-54; Ex. 21, 2; Deut. 15, 12-18). Allo schiavo si permetteva di rinunziare alla sua libertà; in tal caso rimaneva proprietà del padrone (Ex. 21, 3.6). La libertà poteva essere riconquistata anche con la fuga (Deut. 23, 16 sgg .) o in seguito a maltrattamenti da parte del padrone (Ex. 21, 26.27).
La legge insiste nel prescrivere un trattamento umano, specialmente adducendo motivi religiosi. La s. presso gli Ebrei era molto più sopportabile di quella in uso fra i pagani. Gli esseni ed i terapeuti si dichiararono apertamente contrari ad essa. Ma in pratica la condizione di quei miseri non doveva essere affatto invidiabile. La legge molto umana, che obbligava a restituire alla libertà uno schiavo ebreo dopo sei anni di servizio, non venne mai osservata. Nella Bibbia una sola volta è descritta una generale manomissione di schiavi, ma subito fu seguita dalla ben poco generosa pretesa di rivendicare il diritto di proprietà, appena sembrò scongiurato il pericolo della presa di Gerusalemme (Jer. 34, 8-22).
Bibl.: R. Salomon, L'esclavage en droit comparé juif et romain, Parigi 1931; M. Roberti, La lettera di s. Paolo a Filemone e la condizione giuridica dello schiavo fuggitivo, Milano 1933; P. Heinisch, Das Sklavenrecht in Israel und im Alten Orient, in Studia catholica, 11 (1934-35), pp. 276-90; F. Niescher, Biblische Altertumskunde, Bonn 1940, pp. 141-44; I. Mendelsohn, State slavery in ancient Palestine, in Bullet. of the Amer. Schools of orient. research, 85 (1942), pp. 14-17; id., Slavery in the ancient Near East, in The bibl. archaeologist, 9 (1946), pp. 74-88.
Angelo Penna
III. Il cristianesimo e la s. - Contro la s., il cristianesimo non organizzò rivoluzioni, ma agì con un'opera indiretta, paziente, costante, volta a creare le premesse e l'ambiente favorevole perché la s. fosse quasi naturalmente e logicamente eliminata dalla società; agl'insegnando ed attuando i principi dell'uguaglianza, della fratellanza, dell'amore fra tutti gli uomini in seno ai suoi ordinamenti. Esortava, è vero, gli schiavi ad essere pazienti, rassegnati, ubbidienti, ma insieme comandava ai padroni di trattarli come fratelli, come se stessi, perché davanti a Dio non ci sono schiavi né liberi (Gal. 3, 28; Eph. 6, 5-9; Col. 3, 22-24). Commovente la lettera di s. Paolo a Filemone in favore di Onesimo, suo schiavo fuggitivo, accolto, convertito e rimandato al suo padrone: "ricevilo non più come schiavo, ma come un fratello diletto" (v. 16).
Nella Chiesa gli schiavi godevano di tutti i diritti, privilegi, facoltà degli altri fedeli liberi; partecipavano senza discriminazione alcuna alle assemblee liturgiche, ed una volta liberati potevano diventare chierici ed anche vescovi. La loro personalità fisica e morale era tutelata, essendo vietato ai padroni qualsiasi atto che la potesse in alcun modo offendere; anche i loro intimi sentimenti erano rispettati e le loro unioni, in forza del sacramento del Matrimonio, non erano considerate un semplice contubernium, ma un vero coniugium, un matrimonio sacro, indissolubile. Il papa Callisto I portava le stimmate di schiavo fuggitivo; molte schiave contribuirono alla propagazione del Vangelo, parecchie furono diaconesse; rilevante il numero degli schiavi e schiave martiri della fede (s. Felicita, s. Blandina, s. Teodulo, ss. Agricola e Vitale, ss. Proto e Giacinto) e della castità (s. Potamiena,
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(fot. Biblioteca Vaticana)
Schlavití - Collare in bronzo di s. con l'iscrizione: Servus Dei fugitivus. Il nome Servus Dei indica uno schisito cristiano - Biblioteca Vaticana, Museo sacro.
s. Dula). Accanto a quest'opera di redenzione morale, la Chiesa procurò anche di rendere a quei miseri il sospirato bene della libertà. Non solo si preoccupò di emancipare coloro che per diritto di guerra o per altri motivi erano divenuti schiavi, alienando e vendendo per tale scopo anche i vasi e le suppellettili sacre, ma induceva i padroni a fare ciò spontaneamente. Non meno intensa fu l'attività della Chiesa nel combattere le cause prossime della s.; condannò il lusso smodato e l'ambizione di possedere molti schiavi, santificò gli affetti familiari per impedire l'esposizione dei bambini e soprattutto nobilitò il lavoro togliendogli il marchio umiliante della degradazione e prospettandolo come un mezzo di elevazione e di santificazione. La Chiesa inoltre diede forte impulso all'affrancamento degli schiavi.
La diuturna e paziente attività della Chiesa fu accelerata e legalizzata dagli imperatori cristiani. Fu proibito di imprimere il marchio sulla fronte degli schiavi, abolito il supplizio della croce già loro riservato; secondo il decreto del Concilio di Elvira (305), che comminava la scomunica ad tempus ai padroni che in qualsiasi modo procuravano la morte degli schiavi, fu stabilito che fosse punito il padrone che causava direttamente la morte dello schiavo (Codex Theodosianus, ed. Th. Mommsen, Berlino 1905, IX, 12, 1). Fu vietato che nella divisione dell'eredità fossero disperse le famiglie degli schiavi (ibid., II, 25, 1), data facoltà agli schiavi di difendere in giudizio la propria origine libera (ibid., IV, 8, 5), stabilito che uno schiavo venduto fanciullo, fatto adulto potesse rivendicare la sua libertà (ibid., IV, 8, 6). Alle varie forme di manomissione fu aggiunta quella praticata in chiesa alla presenza del vescovo, furono concessi pieni diritti civili a tali liberti, e se il padrone era un ecclesiastico bastava la semplice dichiarazione senza alcuna formalità (ibid., IV, 7, 1). Gli schiavi venduti dai genitori per necessità economiche ricuperavano la libertà senza alcun indennizzo per il padrone, al quale doveva bastare come sufficiente compenso il servizio già prestato (ibid., III, 3, 1); erano puniti i padroni che prostituivano le loro schiave (ibid., XV, 8, 1) e queste potevano ricorrere al vescovo il quale aveva la potestà di dichiararle libere (ibid., XV, 8, 2); infine il diritto di asilo sancito già per le chiese fu esteso anche agli edifici e terreni annessi (ibid., IX, 45, 4). Speciali privilegi furono concessi agli schiavi cristiani di padroni pagani od ebrei; era proibito a questi di comprare schiavi cristiani sotto pena di morte (ibid., XVI, 9, 4-5), e se il padrone faceva circoncidere il suo schiavo questi diventava libero e quello era punito con la morte (ibid., XVI, 9, 2). Le stesse disposizioni valevano per i padroni eretici i quali costringevano i propri schiavi cattolici ad agire contro la fede (ibid., XVI, 5, 40; XVI, 6, 4; XVI, 9, 4).
Con Giustiniano il movimento liberale della legislazione giunse al massimo e la s. andò continuamente perdendo di consistenza. Nei secc. IV-vi era cosa molto comune vedere padroni liberare i propri schiavi, o nell'atto di abbracciare una vita più perfettamente cristiana, o al momento di ricevere il Battesimo, o più spesso in punto di morte, pro remedio animae, come si diceva.
Naturalmente in quest'opera di redenzione degli schiavi ci fu una diversità tra la città e la campagna; le esigenze sociali e le necessità economiche non permettevano una totale e completa abolizione della s.: il lavoro servile era ancora stimato troppo indispensabile perché lo si potesse eliminare di punto in bianco. Nonostante ciò, anche per gli schiavi rurali, benché lentamente, si attuarono dei progressi; la legge che proibiva di vendere gli schiavi indipendentemente dal fondo in cui lavoravano, creando la stabilitas loci, fu l'origine che dalla s. vera e propria si passasse gradualmente al colonato, ai servi della gleba; non era ancora l'abolizione completa ma indubbiamente costituiva un gran passo avanti, specialmente se si considera lo stato iniziale.
Brill.: v. sotto.
Agostino Amore
IV. La s. nel diritto intermedio. - Per quanto riguarda il medioevo, si è creduto che ad una mancata condanna della s. abbia corrisposto una valutazione non sfavorevole di essa, mentre le fonti ecclesiastiche d'Oriente e d'Occidente offrono diversi giudizi e soluzioni con un costante e vivo interessamento al problema. La Chiesa ammette la s., ma consiglia l'affrancazione ogni volta che è possibile, e mentre stabilisce fra schiavo e libero un rapporto di "eguaglianza proporzionale" (Imbert), protegge lo schiavo delle sevizie del padrone e questi dalla violenza anarchica dello schiavo. La dottrina della Chiesa, elaborata nei primi secoli, ha come fonti la tradizione ebraica, il Nuovo Testamento, ed entro certi limiti la filosofia stoica, la giurisprudenza e la letteratura pagana. Dell'eguaglianza di tutti gli uomini, così di fronte a Dio come nelle condizioni essenziali della personalità umana, nel fine (salvezza dell'anima), nei mezzi (partecipazione alla Grazia), senza distinzione di stirpi, di beni, di dottrina, di condizioni sociali, è espressione la voce $\pi \rho \omega \omega \varepsilon \sigma-$ $\lambda \eta \dot{\eta} \dot{\alpha} \alpha$ esclusiva dei testi sacri. Norma fondamentale è l'accettazione del proprio stato.
La spiegazione della s. trovata nella sua origine, non la fa accettare passivamente: "Povertà e ricchezza, libertà e servitù si introdussero nella vita insieme al vizio e dal vizio trassero origine... Ma tu guarda la primitiva eguaglianza, non la successiva divisione" (s. Greg. Nazianzeno) : il mantenimento della s., dovuto solo ad esigenze temporali, avrà fine con il trionfo della verità: "L'ordine naturale volle che l'uomo razionale non signoreggiasse, ma la s. è ordinata per quella legge che comanda sia conservato l'ordine naturale, perciò i servi... se non possono essere liberi facciano quasi libera la loro servitù sino a che passi l'iniquità e cessi ogni principato e sia Dio in tutte le cose" (s. Agostino). E anzi la stessa natura della s. che la fa degna di condanna: "I servi rubano per miseria, fuggono per timore... mentono per paura, sono golosi per difetto dei beni; i padroni fuggono il Signore e mostrano difetti più gravi. La minore colpevolezza di certi servi di fronte a quella di certi padroni mostra che se entrambi disonorano tutto il popolo cristiano, gli ultimi discreditano in particolare il ceto cui appartengono" (Salviano). In opposizione al concetto ebraico del lavoro manuale come punizione, ed a quello pagano che lo esclude ai cittadini come artes sordidas, quello cristiano lo esalta come adempimento di un sacro dovere determinato da tre cause: l'espiazione del peccato, il rimedio alle passioni, la testimonianza dell'amore a Dio. Ne sono interpreti le Costituzioni apostoliche dirigendo a ricchi e servi l'esortazione al lavoro e la condanna della pigrizia. Questo processo critico giunge ad un rilievo terminologico: il titolo di padrone in senso proprio è esclusivo di Dio, abusivo dell'uomo (s. Cirillo Geros.). Lo prova il suo contrario: "Se hai bisogno dell'inferiore non sei davvero signore" (s. Agostino). Così, mentre la distruzione della s. era già nelle premesse del cristianesimo, l'opera della Chiesa le dava un valore non caduco ed una difesa.
Ad una eguaglianza assoluta contrastarono il Matrimonio e il Sacerdozio. La Chiesa non intese opporsi alle leggi in vigore, perciò non stabili canoni contrari al diritto e ai costumi dei primi secoli dell'era cristiana, ma volle rendere indissolubile l'unione dell'uomo e della donna, sia liberi che schiavi. Così si pretese per la sua
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validità il consenso del padrone, da cui derivava il suo impegno a rispettarla. Rimasta senza effetto la prematura autorizzazione di Callisto clie permise il matrimonio della donna schiava come della libera, diverse soluzioni furono date dalle Costituzioni apostoliche e dalle Sanctiones et Decreta di Nicea, con l'esclusione del matrimonio fra schiavi prima dell'affrancazione e versamento di una deos. Cosi per l'entrata di uno schiavo nel clero, che alcuni concili e s. Leone proponevano sotto condizione dell'assenso padronale, ciò che fu causa di abusi da quanti erano solo desiderosi di sfuggire con quel mezzo ai propri obblighi. Ma già nel 452 Valentiniano III, pur ammettendo questa pratica, tutelò gli interessi minacciati dei padroni e Zenone nel $4^{8} 4$ vietó ogni ufficio ecclesiastico agli schiavi, stabilendo che la libertà dovesse precedere gli suares clectiorum, eccetto per gli anacoreti sin che rimanessero tali.
La Chiesa aderì alla soluzione di Valentiniano, accordando ai servi la possibilità di accedere agli Ordini sacri salvo alcune garanzie per i padroni. Alla tutela degli schiavi provvidero le Costituzioni apostoliche escludendo le offerte dei padroni che maltrattavano gli schiavi, ciò che costituiva quasi un bando dell'assemblea dei fedeli, e il Concilio di Elvira già ricordato, mentre a tutela dei padroni fu colpita d'anatema la setta degli eutaziani che incitava gli schiavi all'odio di classe e al rifiuto d'obbedienza.
L'affrancazione, raccomandata anche pro remedio animae rimase però sempre un'opera di carità che non passa allo stato di obbligazione giuridica. Ciò spiega come le Chiese abbiano potuto avere schiavi per il patrimonio ecclesiastico cui erano addetti come servi della gleba, sebbene rimanga fermo l'impiego per i cristiani facoltosi di riscattare schiavi o prigionieri : cosa che fu fatta innumerevoli volte anche a prezzo di gravi sacrifici e persino mediante la vendita degli ornamenti del culto, da parte di s. Ambrogio, di s. Agostino, di s. Ilario di Poitiers. Ciò ebbe come contrapposto un aumento impressionante di affrancati che avevano come unico bene la libertà senza sapersi guadagnare il pane; da qui il consiglio ai padroni di insegnar loro prima un mestiere.
Le invasioni barbariche non mutano la condizione dei servi romani. Le condizioni generali della società medievale proseguono il movimento già iniziatosi nell'ultima età romana, e lo sconvolgimento delle classi ne

(let. Alinari)
Schlavitù - Schiavi in catene. Particolare del Trionfo di Cesare. Tempers su tela di A. Mantegna (tra il 1484 e il 1492) - Londra, Galleria di Hampton Court.
rialza l'antica condizione, eguagliando nelle città i servi ai semiliberi, estendendo nelle campagne quella forma di colonato che comprende gli antichi servi della gleba... Saranno questi coltivatori semiliberi uno degli elementi più poderosi per l'origine delle libertà comunali (Roberti).
Ma già fra le popolazioni barbariche stanziate in Italia il servo, quantunque ritenuto pari ad una cosa o ad un animale dalla Legge Salica come dall'Editto di Rotari, aveva una propria famiglia, una limitata capacità di diritto, poteva compiere negozi giuridici, adire in giudizio per causa propria. E come il padrone inumano era colpito dalla massima pena ecclesiastica, la scomunica, cosi l'Editto di Liutprando influenzato dalla Chiesa nego il diritto primitivo di uccidere lo schiavo.
In prevalenza di origine romana e cristiana furono i modi di uscire dalla s. Quasi scomparsa la prigionia di guerra, rimase la nascita, confermata dal Decretum di Graziano (C. 32, q. 4, c. 15) e da fonti romaniche e longobarde; il delitto, esteso più che nelle leggi romane; l'insolvenza di certe obbligazioni. Si conseguiva la libertà per legge quando si fosse scoperta una congiura o un grave delitto del padrone: cosi riprendono le disposizioni romane l'Editto di Teodorico (c. 17-19) e forse la Lex Wisigothorum (c. VII, 6, 1); o contro il prepotere del padrone, come appare negli Editti di Liutprando (c. 140) e di Ratchis (c. 7); a tutela della religione escludendo gli schiavi cristiani agli Ebrei. La prescrizione trentennale dei Romani fu ripresa dai Longobardi, non ammessa dai Franchi (Cap. It. Kar. M., c. 8 [a. 801]). Si conseguiva la libertà anche per manumissione, con forme di diritto romano o germanico, solenni o private, per liberalità o per convenzione onerosa. Nelle forme solenni, gli intermediari servivano come testimoni per eventuali controversie avvenire, e scioglievano il servo da ogni vincolo. La manumissio per gairethinx o in quarta mano consegnava il servo dal padrone a tre uomini liberi e dall'ultimo di essi era condotto a un quadrivio, dotato delle armi, e lasciato.
La manumissio ante regem, presso i Longobardi ed i Franchi, derivata forse da un precedente romano, come spiegò il Tamassia, affidava il servo al re facendogli pagare una simbolica moneta. La manumissio in ecclesia circa altare era congiunta con un giro del servo che portava un zero intorno all'altare, presenti il clero e il popolo.
Ma si veniva fatti liberi anche per dichiarazione di volontà inter amicus o per testamentum. Il riscatto oneroso costava al servo il suo peculio, oppure a privati o ad associazioni religiose, alcune offerte fatte pia causa.
Ma, come notò lo Schupfer, si era arrivati ad un punto in cui non si poteva più negare allo schiavo una personalità giuridica: "Egli ritirerà un po' alla volta il suo corpo e la sua terra dalle mani del padrone per rispondere solo con una parte del lavoro e della rendita, e la 's. stessa finirà col mutarsi in servaggio ". Così, scomparsa la s. antica, sorsero altre forme di dipendenza.
Con la divisione feudale dei servi in varie categorie, dai servi della gleba si sale attraverso gli aldi o liberti ed i coloni originari romani sino ai coloni semiliberi. Più favoriti i servi delle chiese, che spesso si erano dati volontariamente, i servi massari dei grandi dominii; nelle abitazioni accanto ai più umili servi domestici i famuli, i vassi, i ministeriali, i pueri del signore, del re, della chiesa che possono diventare milites e nobili. Questo frazionamento determinò la tendenza a pareggiare servi, semiliberi e liberi decaduti (Roberti). Confusi questi ultimi con gli altri, fu più facile ai servi contrastare il diritto del padrone e stimarsi quasi tutti liberi, sino a che, affermata dagli statuti l'abolizione della s., i vari gruppi di servi ormai indistinti formeranno i minores delle città e delle campagne.
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Sono caratteristiche del sec. xir e soprattutto del sec. xili le disposizioni a favore dei servi che, diminuendo il potere dei grandi signori laici ed ecclesiastici, dànno nuova autorità al Comune ed insieme attuano una profonda evoluzione sociale che precede nel tempo e supera quelle tanto più celebri di Inghilterra e di Francia. Tra il 1205 ed il 289 Pistoia, Assisi, Piacenza, Padova, Vercelli, Bologna, Firenze dànno le dichiarazioni solenni di libertà, istituiscono i borghi franchi, rivendicano i diritti della personalità umana.
Nelle città gli artigiani medi e minori sopporteranno ancora certe limitazioni politiche, e l'organizzazione corporativa, che avrà il massimo sviluppo in questo periodo, lascerà fuori gli infimi : da qui l'insofferenza ed i tentativi di questi per affermare un loro diritto in seno al Comune, che sboccheranno anche in episodi sanguinosi come il tumulto dei Ciompi, mentre nel Comune del popolo gli statuti antimagnatizi escluderanno, come a Viterbo ed altrove, la residenza in città ai nobili o si demoliranno le loro case a furia di popolo.
Senza cancellare del tutto la servitù domestica e la servitù della gleba, i Comuni le dettero quasi ovunque un fierissimo colpo. Essa languì nelle campagne con la dipendenza dei rustici verso i padroni. Una speciale s. domestica fu in uso durante l'epoca delle signorie, ed il traffico degli schiavi ebbe momenti di floridezza. Malgrado le fiere deplorazioni dei papi Innocenzo IV, Giovanni XXII, Martino V, dal Medio Oriente, dai centri del Mar Nero e delle coste africane, come anche dalle vittorie navali sui corsari, i Veneziani ed i Genovesi ottennero schiavi per i mercati europei, di cui è rimasta traccia nei testamenti, nei contratti di dote. Fu vanto delle famiglie nobili avere fanciulli negri come paggi o schiave circasse o saracine addette alla cura delle spose e delle figlie, ma la loro condizione fu quasi sempre buona.
Contro questi relitti dell'antica s. furono le legislazioni italiane dei secc. xvir e xviri: in Toscana, Piero Leopoldo, in Piemonte dopo Emanuele Filiberto nel 1561 le riforme di Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo II, altrove il Codice di Napoleone. In Francia la servitù della gleba fu sbilita sui beni della corona e limitata su quelli signorili nel 1779. Riaffermati i diritti signorili dagli Stati generali nel giugno 1789 , nell'ag. erano abbattuti i vincoli feudali d'ogni genere senza indennità. Come in altri tempi le città avevano preceduto le campagne sul cammino della liberazione, così le nazioni europee precedettero le colonie dove ancora il commercio e il lavoro degli schiavi si svolgevano incontrollati. E del 1790 , per opera della Convenzione, l'estensione ai negri dei diritti spettanti ai cittadini francesi. Dopo alcune alternative durante il Consolato, la s. venne poi definitivamente abolita.
Bisc., P. Allard, Les esclaves chrétiens, Parigi 1876, $2^{4}$ ed. ivi 1913; vers. it., $2^{\circ}$ ed., Firenze 1912; F. Schaub, Studien zur Gesch. der Sklaverei im Fröbmittelalter, Berlino-Lipsia 1913; F. Schupfer, Il dir. priv. dei popoli germanici con speciale riguarda all'Italia, I. Le persone, Roma 1913, pp. 204-273; A. Katz, Christentum und Sklaverei, Vienna 1926; A. D'Amia, S. rom. e servitù mediev., Milano 1931; E. Sesta, Le persone nella stor. del dir. ital., Padova 1931, pp. 69-108; R. Trifone, Le persone e le classi sociali nella stor. del dir. ital., Napoli 1933, pp. 290 291, 382-472; E. J. Jonkers, De l'influence du christian. sur la législation relative à l'esclavage dans l'antiquité, in Mnemosyne, 1933-34, pp. 241-81; M. Roberti, Svolgim. stor. del dir. priv. in Italia, I, Padova 1935, pp. 148-61; E. J. Jonkers, Das Verhalten der alten Kirche hinsichtl. der Ernennung zum Priester von Sklaven, Freigelassenen und Curiales, in Mnemosyne, 1942, pp. 286-302; P. S. Leicht, Il matrimonio del servo, in Scritti in onore di Contardo Ferrini, pubbl. in occasione della sua beatificaz., I. Milano 1947, pp. 305-16; J. Imbert, Réflexions sur le christian. et l'esclavage en droit romain, in Rev. internat. des droits de l'antiquité, 2 (1949), pp. 445-76. Fulvio Crosara
V. La s. nei tempi moderai. La tratta dei neceli. Sotto questo nome è passato alla storia il turpe commercio di carne umana, iniziatosi con le grandi scoperte, con trasferimento di gruppi di popolazione in stato di s. da regione a regione, per lo sfruttamento di terre coloniali. Nella quasi totalità tali schiavi furono negri d'Africa. A dire il vero la s. non era del tutto scomparsa dall'Europa,
poiché, a prescindere dai musulmani, il traffico era ancora esercitato dai paesi cristiani; frequenti sono le menzioni di schiavi per lo più di origine orientale nelle città italiane (cf. Pastor, cit. in bibl.).
Le cose presero una piega diversa quando il Portogallo venne a contatto con il Continente nero, con la graduale scoperta delle coste occidentali dell'Africa. La grande facilità che v'era di rifornirsi colà di schiavi, fece sì che molti fossero portati in Portogallo e in Spagna, dove v'era difetto di braccia e l'esempio dei mori favoriva l'istituto della s. Ciò sembrava inoltre legittimato moralmente dallo stato selvaggio di molte di quelle genti, dove numerosi erano gli schiavi e le vittime umane. Da allora si sviluppò l'importazione dei negri in Europa.
La scoperta del Nuovo Mondo nel 1492 impresse alla s. un nuovo indirizzo. Lo scempio, fatto dagli avventurieri, delle popolazioni indigene refrattarie al lavoro e di scarso rendimento, fece sorgere l'idea di sostituire gli indigeni con schiavi negri importanti dall'Europa, più forti e robusti, il cui rendimento dava maggior speranza di ricchezza. L'idea, e la sua attuazione, era per il momento soltanto un minor male, nel senso che uomini di buona volontà, profondamente impietositi per la sorte degli indiani, suggerirono questo ripiego; pare anzi che tra i propugnatori fosse lo stesso Bartolomeo Las Casas (v.), il quale in ogni modo se ne penti ben presto e nel 1518 propose un progetto di colonizzazione, in cui della importazione dei negri non vien fatto alcun cenno. Il card. Ximenes (v.) reggente di Castiglia, rigettò con indignazione la proposta di importare i negri in America; ma con Carlo V l'argine fu rotto legalmente, e nel 1517 , dopo molte esitazioni, fu autorizzato un primo invio di quattromila negri. Da allora si instaurò un vero mercato tra il governo spagnolo e privati o compagnie private; in seguito il commercio di carne umana fu fatto tra Stati e Stati. Tutte le nazioni ricorsero alla tratta o nell'interesse delle proprie colonie o per quello di altre. L'Africa fu invasa dalle razzie compiute dai bianchi, che vi stabilirono autentiche agenzie di commercio per tale traffico, sì che alla fine del sec. xviri erano migliaia e migliaia i negri prelevati, venduti e portati in America. Fra tutte le nazioni fu l'Inghilterra a rendersi più tristemente celebre in questo ignobile commercio. Mentre infatti la Francia fu incline a limitarlo e la Spagna (soprattutto dopo la condanna di Urbano VIII nel 1639) fu per molto tempo senza agenzie in Africa, i re inglesi, da Elisabetta fino al principio del sec. xix, incoraggiarono la tratta, minacciando perfino la guerra ad altre nazioni, pur di conservare il monopolio che erano riusciti ad ottenere.
Agli inizi del sec. xix la penna di molti scrittori commosse l'opinione pubblica europea, finché nel Congresso di Vienna (1813) si giunse ad una dichiarazione contro la tratta che fu firmata da tutte le principali potenze. Però la tratta come contrabbando durò ancora a lungo e non se ne può calcolare l'entità. L'istituto della s. poi continuò a mantenersi mediante i figli degli schiavi, e la preoccupazione di conservarli portò ad un vero allevamento con tutto quello che di bestiale questa parola comporta. Un po' alla volta, tuttavia, s'attenuò e diminuì per effetto dell'attività missionaria e del movimento ideo-logico-sociale, che si propagò con la Rivoluzione Francese e le guerre che seguirono. Altre convenzioni internazionali nella repressione del commercio degli schiavi si ebbero con il Trattato di Londra del 1841, con il Trattato tra la Francia e l'Inghilterra del 1845; con il Trattato tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra del 1862 (v. 2827 I UNITI).
Merita particolare menzione la guerra negli Stati Uniti, causata dall'ideale antischiavista dei 17 Stati del nord (abolizionisti) e la volontà di mantenere la s. nei 15 Stati del sud (anti-abolizionisti). L'antagonismo si iniziò nel 1780 , ma giunse al punto cruciale nel 1860 , quando fu eletto presidente Abramo Lincoln (v.). Gli Stati del nord dopo aspre battaglie, durate dal 1862 al 1863 , riuscirono ad avere completa vittoria e fu l'abolizione della s. L'esempio insegnò; fu seguito gradatamente da tutti gli Stati della due Americhe, il Brasile fu l'ultimo, nel 1888, quando l'imperatore Pedro II, cooperando la consorte
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e la figlia, per festeggiare il giubileo sacerdotale di Leone XIII decretò l'abolizione della s.
Conseguenza postuma della tratta anche dopo l'abolizione della s. è ancora oggi lo stato di inferiorità, vigenti in alcuni Stati, dei negri e mulatti nei confronti dei bianchi di fronte alla legge.
VI. L'opera della Chiesa. - Si deve onestamente prendere atto e dar lode ai missionari e ai pontefici che agirono in modo decisivo contro la tratta e contro la s.
In un primo tempo, quando si trattava di importare negri in Europa bisogna fare questi rilievi: in molti posti la popolazione africana era già quasi tutta composta di schiavi; ridotti tali o in punizione di qualche delitto (adulterio, furto, omicidio) per cui le leggi locali decretavano la morte e questa veniva commutata nella s. In secondo luogo era difficile per i missionari sapere esattamente la provenienza della merce umana, poiché i trafficiari erano molto cauti nel far le loro razzie, in luoghi dove non erano controllati. Posto questo e date le idee del tempo, i missionari si vedevano spinti alla conclusione che la vendita e l'requisito dei negri da parte degli Europei non era del tutto una vera ingiustizia per quelli che cambiavano soltanto padrone.
A riguardo della s. degli indiani d'America è sufficiente la documentazione fatta da Bartolomeo Las Casas, l'antagonista dello schiavismo. I missionari (Domenicani e Francescani, e poi tutti gli altri), andati nel Nuovo Mondo al seguito degli esploratori, si trovarono ben presto a dover lottare contro gli sfruttatori e non pochi ebbero a soffrire molto e anche la morte da parte degli Europei. Quando, in seguito, i negri furono importanti soprattutto dall'Africa, soltanto i missionari ne ebbero pietà ne sollevarono le pene, tentarono di indurre i colonizzatori ai sensi della pietà umana e cristiana, ricercarono con tutti i mezzi il loro riscatto, denunciando con scritti vivaci le inumanità commesse. Fra tutti si distinse s. Pietro Claver (v.). Se la crudeltà prima, e poi la s. andarono scomparendo lo si deve soprattutto all'opera dei missionari. La lentezza della scomparsa della s. è da imputarsi ai colonizzatori e agli uomini di governo europei che avevano i loro interessi nel farla durare.
In quanto all'attività dei pontefici, si ricorda che Pio II, il 7 ott. 1462 , all'iniziarsi della tratta in Europa denunciava la s. come un magnum scelus e ordinava ai vescovi di colpire con le censure ecclesiastiche quelli che la praticavano (O. Rainaldi, Annales, X [a. 1482], Lucca 1752, pp. 341-42). Paolo III (Bullarium Taurinense, XIV, Torino 1868, pp. 712-13), il 29 maggio 1537 dava all'arcivescovo di Toledo mandato di proteggere gli Indiani d'America e comminava la scomunica, riservata al papa, a coloro che li avrebbero ridotti in s. o spogliati dei loro beni. Nello stesso anno, con una bella a tutta la cristianità, pronunciava la condanna assoluta della s., fino ad irritare, con valore retroattivo, ogni contratto del genere, di modo che tutti gli schiavi avevano diritto di sottrarsi al loro stato. Urbano VIII, il 22 apr. 1839 (ibid., pp. 712714), rinnovava queste disposizioni con parole ancora più forti. La s. andava diminuendo, ma troppo lentamente, e Benedetto XIV nel 1741 scrisse al vescovo del Brasile e al re di Portogallo, lamentando che le disposizioni dei suoi predecessori non fossero state pienamente attuate (Bullarium Benedetti XIV, I, const. 58, Roma 1843, p. 123). Pio VII al Congresso di Vienna fece sentire la sua autorità, perché la tratta fosse proibita ed effettivamente ne ottenne la prescrizione. Gregorio XVI, il 3 dic. 1837, emanò un'enciclica esortando i vescovi a mettere in atto tutti i mezzi perché fosse sradicata, abolita la s., ormai illegale, e alleviate le pene degli schiavi (Acta Gregorii XVI, II, Roma 1901, pp. 387 sgg.). Pio IX levò la sua voce nello stesso senso quando nel 1851 beatificò s. Pietro Claver (v.). Leone XIII, veduti aboliti gli ultimi resti di s., in alcune parti del Brasile, con sua lettera ai vescovi di quella nazione, se ne compiace vivamente ( 5 maggio 1888), riassumendo nello stesso tempo la documentazione di quello che la Chiesa aveva sempre fatto in favore degli schiavi (Acta Leonis XIII, VIII, Roma 1889, pp. 169-92). Da ultimo Pio X con lettera Lacrimabili statu Indorum del 7 giugno 1912, riservò all'Ordinario l'assoluzione di chiun-
que riducesse in stato di s. un essere umano (AAS, 4 [1912], pp. 521-25). Si disputa tra i moralisti se questa disposizione sia tuttora in vigore.
Nell'episcopato e nel laicato cattolico notissima è l'opera svolta dal card. Lavigerie (v.) e le benemerenze del Sodalizio Claveriano, fondato il 29 apr. 1894 da M. T. Ledòchowska. In Italia Giuseppe Tovini (v.) fondò una Società antischiavista.
Nonostante la Convenzione di Berlino del 1883, di Bruxelles del 1890, di St-Germain del 1919, di Ginevra del 1926, ancora di recente una commissione di esperti della Società delle Nazioni doveva riconoscere l'esistenza della s. in alcune nazioni: Tibet, Arabia, Abissinia. Per quest'ultimo paese, non fu del tutto inefficace per l'abolizione della s. il decreto Badoglio del 12 apr. 1936, durante l'occupazione italiana. Si è tornati sull'argomento della s. e della tratta schiavistica in sede internazionale con la dichiarazione dei diritti dell'uomo (v.) all'ONU (1948).
Biel.: C. Hefele, Kard. Ximenez, Tubinga 1844; G. Mondaini, La questione dei negri..., Torino 1898; G. Schelle, La traite négrière aux Indes de Castille, Parigi 1906; Pastor, III, passim; P. Allard, Esclavage, in DFC, I, coll. 1512-22; A. Alcalá y Henke, La esclavitud de los negros en la América española, Madrid 1919; U. B. Phillips, American Negro slavery, Nueva York 1926; J. Goudal, La lutte contre l'esclavage, in Rev. géné. rule internat. de droit public, 1928, pp. 391-623; E. Donnan, Docum. illustratives of the bist. of the slave trade to America, Washington 1930-32; R. Flynn, L'Eglise caïkal, et les mûrs en Amérique, in Nouv. rev. théol. 83 (1931), pp. 833-42. Elio Dogano
VII. La s. e la morale cristiana.-Las., intesa ed attuata come assoggettamento pieno dell'uomo ad un altro uomo, oppure come misconoscimento della personalità giuridica (sleché l'uomo sia considerato come cosa) o come privazione dell'essenziale disposizione di sé, connessa con l'autonomia della persona umana, è contraria al diritto naturale.
Non è invece dimostrata l'opposizione al diritto di natura di uno stato di servitù, in cui siano riconosciuti alla persona umana i suoi diritti fondamentali, ma che, d'altra parte, importi un vincolo permanente fra servo e padrone, anche se una più ampia disponibilità della propria opera, cosi com'è stabilita dal diritto di tutte le nazioni civili, si rivela chiaramente più consona alla autonomia ed alla dignità della persona umana.
Si tratta però di un vincolo che non tocca la persona come tale, ma solo la sua opera: per poterne perciò dimostrare l'opposizione al diritto di natura, bisognerebbe poter dimostrare il carattere innaturale dell'obbligazione perpetua.
Pertanto per una valutazione etica della s. nelle diverse forme in cui essa è stata ed è ancora, per quanto illegalmente, attuata presso alcuni popoli, è necessario tener conto di tutte le note e le circostanze che l'accompagnano: bisogna distinguere fra il diritto ed il fatto; e nell'ambito dello stesso diritto è necessario considerare tutte le norme e saper capire le stesse contraddizioni, che non di rado si riscontrano fra l'una o l'altra.
Cosí mentre lo schiavo non è considerato come persona giuridica, d'altra parte in alcune forme di s. gli si riconosce il diritto non solo di sposare, ma anche quello fondamentale del riscatto. Se oltre a ciò si considerano alcuni vantaggi che allo schiavo derivano dal suo stato, quale, p. es., il diritto di essere sostentato dal padrone per tutta la vita e la connessa sicurezza economica, non sarà difficile comprendere come, anche nel clima cristiano, l'istituto della s. sia potuto per tanti secoli rimanere.
Biel.: cf. i trattati di teologia morale de iustitia et iure. In particolare: V. Cathrein, Filosofia morale, vets. it., II, Firenze 1920, pp. 473-90; P. Heinisch, Das Sklavenrecht in Israel u. im alten Orient, in Stud. Cath., 11 (1934-35), pp. 201-18, 276-90; T. Leclercq, Leçons de droit naturel, IV, parte 1*, 2* ed., Lovanio 1946, pp. 132-38.
Pietro Palazzini
SCHIAVONE, Andrea Meldolla, detto lo. Pittore e incisore, n. a Zara ai primi del ' 500 , m. a Venezia nel 1563.
Incerta la data di nascita, posta da Ridolfi nel 1522, ma da anticipare, per vari indizi, di ca. un ventennio. Recatosi giovane a Venezia, dovette spesso adattarsi ad
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umili lavori di collaborazione. Orno numerose facciate di palazzi con affreschi, ora tutti scomparsi, e si distinse soprattutto quale pittore di cassoni. Nelle incisioni rispecchiò fedelmente il mondo fantastico e il gusto compositivo del Parmigianino, contribuendo in maniera notevole alla diffusione del manierismo in Venezia. Nei dipinti subì soprattutto l'influsso di Bonifacio e di Tiziano, realizzando un'interpretazione individuale del manierismo con gusto vivo della macchia, una pennellata sciolta e sprezzante, e con soluzioni luministiche che anticipano quelle del Tintoretto e di Jacopo Bassano. Tra le opere migliori: la Pietà di Dresda, la decorazione dell'organo ai Carmini di Venezia, una Annunciazione in S. Pietro a Belluno; meno felici i dipinti in cui l'accentuato manierismo parmigianinesco porta ad una ricerca superficiale di effetti: Adorazione dei Magi all'Ambrosiana, Caduta di s. Poole alla Querini Stampalia di Venezia.
Tipiche e numerosissime le decorazioni di cassoni dove, con freschezza di invenzione, e con un gusto volta a volta bonifacesco, manieristico, o addirittura preseicentesco rappresenta scene mitologiche e sacre piene di gustosi dettagli : opere a Venezia (Accademia e collezione Brass), Vienna, Torino, Hampton Court, Dublino ecc.
Bibl.: L. Fröhlich Bum, s. v. in Thieme-Becker, XXIV, p. 357 (con bibl. preced.); id., Di alcune opere di A. S., in Dedalo, 10 (1929-30), p. 361; C. Ridolfi, Le meraviglie dell'arte, ed. Hadeln, I, Berlino 1914, pp. 246-60; Venturi, IX, iv, pp. 691743; V. Moschini, Capolavori di A. S., in Emporium, 97 (1943), p. 237; R. Pallucchini, La pittura veneziana del '310, II, Navara 1944, p. 8 sgg.; L. Fiocco, Nuovi aspetti dell'arte di A. S., in Arte veneta, 1950, p. 33; F. Valcanover, Catalogo della Mostra d'arte antica, Belluno 1950, p. 29.
Sullo di Carpeana
SCHIFFINI, Santo. - Gesuita, filosofo e teologo scolastico, n. a S. Domenica (prov. di Cosenza) il 20 luglio 1841, m. a Chieri (prov. di Torino) il 10 dic. 1906.
Entrato nell'Ordine nel 1855, fu professore di filosofia ai suoi confratelli raccolti, a cagione dei vari moti rivoluzionari, in diversi collegi esteri, passando poi all'Università Gregoriana, indi allo Scolasticato di Chieri, dove negli ultimi tredici anni insegnò teologia dogmatica.
Non molte le sue opere: Principia philosophiae ad mentem Aquinatis (Torino 1886; $2^{\text {a }}$ ed. ivi 1892); Disputationes metaphysicae specialis (2 voll., ivi 1888; $2^{\text {a }}$ ed. ivi 1894); Disputationes philosophiae moralis (2 voll