ssione) e dalle Camere del lavoro che erano sulla direttiva della lotta di classe. Le organizzazioni aderenti avevano di regola autonomia funzionale e patrimoniale "reggendosi come liberi corpi a costituzione democratica" (art. 45 dello Statuto confederale), salvo il diritto di controllo confederale. Una convenzione collegava la Confederazione del lavoro con la Lega nazionale delle cooperative e con la Federazione delle mutue ("triplice rosso") e un patto di alleanza la Federazione stessa col Partito socialista.
Tra le altre organizzazioni nazionali che precedettero il regime fascista, e che poi furono, come anche la C.G.L., da esso travolte, vanno ricordate: l'Unione sindacale italiana, la vecchia organizzazione sindacalista dissidente dalla Confederazione generale del lavoro, a tendenza anarcoide; l'Unione italiana del lavoro, costituita nel 1918 dopo che l'Unione sindacale espulse i propugnatori della guerra contro i Tedeschi. Il movimento operaio in Italia ha avuto infatti minoranze favorevoli alla guerra, come la Camera sindacalista di Parma e l'Unione sindacale milanese fondata da Filippo Corridoni: la Confederazione italiana dei lavoratori, sorta a Roma nel 1918, per la coordinazione del sindacalismo cristiano che aveva una notevole tradizione (in precedenza il movimento faceva capo all'Unione sociale fra i cattolici italiani [v.], scioltasi nel 1919). La "triplice del lavoro bianca" era costituita dall'alleanza proclamata tra la detta organizzazione, la Confederazione cooperativa italiana e la Confederazione mutualità e assicurazioni sociali. Nel genn. 1922 sorse la Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali (fasciste), che poi fu sbloccata, costituendosi organizzazioni confederali parallele di datori di lavoro e di lavoratori per grandi branche della produzione (agricoltura, industria e trasporti, commercio, credito e assicurazioni ed altra confederazione dei professionisti ed artisti).
Non potendo seguire tutti i sistemi organizzativi e le relative vicende, può dirsi in linea generale, almeno per quanto riguarda l'Italia, che i singoli lavoratori aderiscono ad associazioni di categoria (di primo grado) per settori variamente determinati (cosiddetto inquadramento sindacale); le associazioni poi si federano e confederano (in organismi di secondo o terzo grado, aventi cioè per soci non lavoratori singoli, ma organismi di primo o di secondo grado). Al vertice del complesso sistema si trovano cosi le grandi confederazioni, rappresentanti, per il tramite degli organismi intermedi, i lavoratori di tutte le categorie. Si ha in tal modo in Italia la Confederazione generale italiana del lavoro (a tendenza socialcomunista) e la nuova Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori, spolitica ed sconfessionale, con adesione anche dei lavoratori cattolici, i quali, per fini distinti, ma coordinati con quelli più propriamente sindacali, di difesa economica, e cioè per fini etici, culturali ecc. si raggruppano nelle A.C.L.I. (Associazione cristiana lavoratori italiani [v.]).
In Italia ha pure grande efficenza il movimento dei dirigenti di azienda, del complesso cioè degli impiegati di massimo grado, costituenti una specie di stato maggiore nel sistema economico contemporaneo. Le relative orga-
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nizzazidni di categoria sono riunite nella Confederazione italiana dei dirigenti di azienda (C.I.D.A.).
Tra gli imprenditori l'organizzazione non assurge ad unità integrale sul tipo delle confederazioni su indicate, per i lavoratori, esse si fermano ai grandi rami della produzione, e cioè Confederazioni dell'agricoltura, del commercio, ecc. Di preminente importanza è la Confederazione generale dell'industria italiana (nata e risorta tra le due guerre 1919 e 1944, coordinando movimenti che risalgono all'ultimo ventennio del secolo scorso). Mentre essa raggruppa confederazioni di categoria, l'Associazione sindacale tra le aziende del credito (Assicredito) raggruppa direttamente singole imprese e società. Un posto a sé ha la Confederazione della municipalizzazione, costituita tra le federazioni di aziende municipalizzate ed equiparate. Un movimento parallelo delle A.C.L.I., per gli imprenditori dirigenti, è quello dell'U.C.I.D. (Unione cristiana imprenditori dirigenti) : v. opere aderenti all'azione cattolica, II. U.C.I.D.
Proprie organizzazioni hanno anche gli artigiani e categorie di professionisti liberi (per questi ultimi v. ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI).
V. DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI. - In un primo momento, dopo la Rivoluzione Francese, l'associazione professionale è considerata generalmente un fatto giuridico illecito (penale o per lo meno civile). Tuttavia il movimento sempre più si afferma in modo clandestino o con tolleranza di fatto e sivviluppano in Inghilterra le Trade unions ed in Francia i Syndacats (dal raggruppamento dei compagnons intorno al proprio segretario o syndic).
Superata la fase del probizionismo legale e del non intervento dello Stato nell'ambito della attività economica dei privati, la legislazione è andata ognor più sviluppandosi, in specie dopo la prima guerra mondiale, in ordine al regolamento collettivo o sindacale dei rapporti economici del lavoro. Non soltanto l'associazione professionale è considerata come un'attività lecita e perciò produttiva di effetti giuridici, ma diventa anche comune il sistema di registrazione o di riconoscimento dei sindacati come persone di diritto privato, e, in qualche paese, anche come persone di diritto pubblico, partecipanti alle funzioni statali (in specie a quella, pluriforme, amministrativa) e con poteri normativi (attraverso appositi atti, come i contratti collettivi, applicabili a tutte le categorie degli interessati, soci e non soci) e di rappresentanza, se pur in proporzioni modeste, in vari e numerosi organi.
Si svolge cosi un interessante ciclo evolutivo, tuttora in corso di sviluppo o di assestamento, che dalle più aperte ostilità iniziali della prima metà del secolo scorso, tra Stato e sindacati, arriva ora ad una mutua diretta collaborazione. I sindacati, al contatto con la realtà, hanno molto attenuato, almeno nei metodi di lotta, salvo quando si fanno strumenti più o meno inconsci di partiti politici, la loro attività rivoluzionaria senza dire di quelli che si sono sempre tenuti lontani, per programma, da idologia sovversive; lo Stato, d'altro canto, al contatto realistico della vita sociale, ha riconosciuto nelle associazioni professionali, enti da utilizzare nell'esplicazione, diretta o indiretta, delle proprie funzioni.
L'ordinamento che in tal modo si sta formando include molteplici rapporti; fra soci e sindacati, fra sindacati contrapposti (di datori di lavoro e di lavoratori), tra sindacati concorrenti (in una stessa categoria economica, laddove è in atto una pluralità di organizzazioni sindacali, anziché l'unità); tra sindacati e Stato. Negli Stati autoritari - o a carattere corporativo (Italia fascista, Spagna, Portogallo) o a carattere collettivistico (Russia) - possono operare soltanto i sindacati che si uniformano alla politica statale della quale divengono in concreto degli strumenti.
L'ordinamento giuridico delle associazioni professionali in Italia è ispirato, prima del fascismo, ai principi liberali. Nella prassi è riconosciuta la libertà di associazione anche sindacale, con i correttori della legislazione sociale, anche sindacale finché si rimanga nel campo speculativo, salvo a reprimere l'azione od il tentativo d'azione delittuosa. I rapporti di lavoro sono regolati dal diritto civile comune, con i correttivi della legislazione sociale.
Per quel che riguarda la libertà di associazione professionale si andava radicando l'idea di uno speciale riconoscimento delle associazioni e delle leghe professionali, idea ovvia e praticamente opportuna, ma non realizzata, specialmente per l'opposizione dei sindacati socialisti (alieni da un'ordinata azione legale temendo l'imbrigliamento della propria attività con la conseguente responsabilità giuridica) e per la debolezza dei governi liberali. Notevoli due disegni di legge (1902), relativo il primo al contratto di lavoro e il secondo alla prevenzione e composizione degli scioperi agrari, preludendo al riconoscimento di associazioni e leghe come persone giuridiche, con la capacità di contrarre e di agire in giudizio. Altri progetti si susseguono, elaborati ed iniziativa del Consiglio superiore del lavoro. Benché in effetto non si concreti un riconoscimento di diritto, un riconoscimento, almeno di fatto, si verifica attraverso la nomina di rappresentanti di determinate associazioni in organi consultivi della pubblica amministrazione, a cominciare dal Consiglio superiore predetto.
Solo con un decreto, emanato dall'ultimo gabinetto liberale (Facta) del 29 ott. 1922, n. 1529, finalmente è regolata la registrazione delle associazioni professionali, distinte in associazioni di datori di lavoro industriali e agricoli, e di proprietari, e in associazioni di commercianti dirette alla tutela degli interessi collettivi nella risoluzione dei problemi inerenti ai rapporti fra capitale e lavoro, e in associazioni di lavoratori e di impiegati di aziende private, dirette alla tutela degli interessi professionali e al miglioramento economico dei soci. Il decreto non ebbe però alcuna applicazione per mancanza del regolamento di esecuzione e soprattutto per il rivolgimento politico operato dal fascismo anche in materia sindacale con l'instaurazione, per successive tappe, del cosiddetto Stato corporativo.
Benché per principio formale l'organizzazione sindacale o professionale fosse considerata libera, in effetti i sindacati non fascisti non avevano possibilità di vita, in quanto solo il sindacato legalmente riconosciuto (e cioè il sindacato fascista) e sottoposto al controllo dello Stato aveva il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro e di lavoratori per cui era costituito, di tutelare, di fronte allo Stato, e alle altre associazioni professionali, gli interessi, di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi, e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni di interesse pubblico (Carta del lavoro, dichiar. III).
Vi. DISCIPLINA GIURIDICA DEI SINDACATI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA. - La nuova Costituzione non ha dato rilievo ai sindacati professionali, che sarebbero invece assurti a grande importanza, se fosse stato adottato, come da alcuni era stato proposto, un sistema di rappresentanza politica per categorie economico-sociali nel Senato della Repubblica.
La libertà delle organizzazioni sindacali (art. 39) è principio molto generico che si trova enunciato nelle costituzioni del più vario orientamento. Tale principio, nell'attuale ordinamento democratico, va inteso nel senso di : a) libertà di costituzione e di scioglimento, di adesione e di recesso individuale, con possibilità di pluralità di sindacati per una stessa categoria economico-professionale (di lavoratori e di datori di lavoro), aventi tutti gli stessi diritti; b) libertà nei confronti dello Stato, dal quale possono essere sottoposti soltanto all'obbligo della registrazione in uffici locali o centrali, registrazione che attribuisce personalità giuridica (di diritto privato anche se con diritti pubblici soggettivi). Altro aspetto della libertà è quello nei riguardi dei partiti che tenderebbero a servirsi dei sindacati come di pedine per il loro gioco politico. La garanzia di indipendenza in tal senso rimane, come è ovvio, affidata alla correttezza degli organi dirigenti ed alla sensibilità degli iscritti; tuttavia una difesa giuridica può trovarsi nell'ordinamento interno (statutario), che deve essere a base democratica, come condizione per la registrazione. Lo statuto pertanto deve diaporre l'eletivita delle cariche e la sovranità dell'assemblea; eventualmente anche contemplare e disciplinare il referendum, con
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esclusione comunque di ingerenze esterne alla collettività degli associati. Molto faticosa è stata l'elaborazione dell'apposito disegno di legge per l'applicazione dei principi costituzionali, anche in rapporto ai contratti collettivi (aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie interessate, se stipulati attraverso un organo unitario dei sindacati registrati ed in rapporto all'esercizio del diritto di sciopero, art. 40). Tale disegno, presentato il 4 dic. 1951 (n. 2380) è ora all'esame della Camera dei deputati. Va rilevato come esso rispetti l'autonomia dei sindacati, a cominciare dalla posizione del proprio statuto (e regolamenti relativi), le cui norme costituiscono il cosiddetto diritto sindacale dei sindacati, che si inserisce nel diritto sindacale inteso in senso più ampio, comprendente cioè anche le norme giuridiche statuali (diritto sindacale dello Stato). Dal punto di vista strettamente giuridico è lo stesso Stato che riconosce il sindacato come persona giuridica (con atto amministrativo, secondo il citato disegno, di accertamento costitutivo). Ma da un punto di vista politico-sociologico può ritenersi esatta l'opinione secondo le quale in una certa guisa è anche il sindacato a riconoscere lo Stato, in quanto, presentando domanda di registrazione (che è atto giuridicamente libero e che implica, se accolta, riconoscimento come persona), il sindacato dichiara inserirsi ad ogni effetto nell'ordinamento appositamente stabilito in materia dello Stato con i conseguenti doveri, oltre che diritti.
VII. INTERNAZIONALISMO IN CAMPO SINDACALE. Sotto l'influsso del marxismo nel campo politico i lavoratori già nel secolo scorso si unirono, organizzando internazionali socialita con vicende ed orientamenti alteyni. con carattere, analogamente ai motivi interni dei vari paesi, ora spiccatamente rivoluzionario ora di progressismo rifarmista. Nel campo sindacale numerose le organizzazioni monoprofessionali (o federazioni di categoria), facenti capo a superiori organismi confederali, come, attualmente, la vecchia Federazione sindacale mondiale (F.S.M.), a tendenza comunista, e la recentissima Confederazione internazionale dei sindacati liberi (C.I.S.L.), spolitica ed acconfessionale. Per quel che riguarda i sindacati cristiani, dopo tentativi che risalgono al 1900-1908, nel 1920 fu istituita la Confederazione internazionale dei sindacati cristiani (C.I.S.C.), tuttora attiva (sede in Utrecht). Anche i dirigenti di aziende hanno da qualche tempo una propria organizzazione e così pure alcune categorie di imprenditori. Da segnalare qui in particolare il movimento degli imprenditori cristiano-sociali (U.N.I. A.P.A.C. : Union International des associations patronales catholiques, con sede all'Aja).
Giuridicamente è da rilevare che il principio della libertà sindacale si trova proclamato nella cosiddetta Carta internazionale del lavoro, inserita nei Trattati di pace 1919-20 (cf. art. 427 del Trattato di Versailles e successivamente art. 1 della Dichiarazione di Philadelphia del 1944), principio precisato e sviluppato nelle convenzioni apposite approvate nelle Conferenze internazionali del lavoro di S. Francisco (1948) e di Ginevra (1949), con una speciale tutela. In tali Conferenze, accanto ai delegati dei governi, vi sono anche quelli delle organizzazioni più rappresentative di ogni paese aderente, sia di datori di lavoro che di lavoratori (v. ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVONO). E da aggiungere che anche la dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo (O.N.U., 18 dic. 1948) prevede il diritto di ogni individuo a fondare dei sindacati e ad aderirei per la difesa dei propri interessi (art. 23, n. 4). Più dettagliatamente la Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Assemblea del Consiglio di Europa, 25 ag. 1950) prevede, oltre il su accennato diritto, anche il relativo esercizio, nel senso che non possa subire altre limitazioni all'infuori di quelle previste alla legge, che costituiscono misure imposte, in una società democratica, dalla sicurezza nazionale, da motivi di sicurezza pubblica, di difesa dell'ordine e di prevenzione dei delitti, della protezione della salute o della morale, o dei diritti o delle libertà altrui. Legittime restrizioni possono essere imposte nell'esercizio del diritto ai membri delle forze armate, della polizia, o dell'amministrazione dello Stato (art. 13).
La Convenzione prevede anche una tutela internazionale attraverso una Commissione europea ed una Corte, anch'essa europea, dei diritti dell'uomo (art. 22 sgg.).
Bias.: H. Glusin, Etude histor. jurid. et économ. sur les syndicats profets., Parigi 1894; A. Graziadei, Socialismo e s., Milano 1902; A. Baggiano Pico, L'organiza. profession. e la rappresentanza di classe, Torino 1903; A. Loria, Il movim. operaia, Palermo 1903; E. Leone, Il s., ivi 1907; G. Prezzolini, La teoria sindacal., Napoli 1909; E. Duthoin, Vers l'organisation profession., Parigi 1910; P. Boncour, Le fideralisme économ. et le syndacal. obligatoire, ivi 1911; P. Louis, Hist. du mouvement syndacal en France (1783-1910), ivi 1911; S. e B. Webb, Democrazia industriale, Torino 1912; L. Duguit, Les transformations du droit public, Parigi 1913; G. Sorel, Matériaux pour une théorie du prolétariat, ivi 1919; S. I. Honson, Nationals Guilds and the State, Londra 1920; E. Martin, St-Léon, Hist. des corporations des métiers, ecc., Parigi 1922; L. Einaudi, Le lutte del lavoro, Torino 1923; M. Viana, S., Bari 1923; A. O. Olivetti, Il s. come filos. e come polit., Milano 1924; U. Ricci, Dal protezionismo al s., Bari 1926; J. Sassenbach, Vingtcins années de mouvement syndical intern., Amsterdam 1926; H. B. Bluter, Les relations industrielles aux Statu-Unis, Ginevra 1927; A. Nasti, Lineam. di una stor. del movim. oper., Firenze 1929; Bureau internat. du travail, La liberté syndicale, 5 voll., Ginevra 1927-30; L. A. Miglioranti, Il s. in Inghilterra, Roma 1930; P. Sacerdoti, Le associaz. sindac. nel dir. pubbl. germanico, Padova 1931; G. Chiarelli, La personalità giutid. delle associaz. profect., ivi 1931; M. Jacobsen, Die russisch. Gewerkschaften, Berlino 1932; id., Internat. Handwörterbuch des Gewerkschaftsessens, 2 voll., iv i 1931-32; S. Panunzio, Stato, nazione e sindacati, Milano 1934; F. Pergolesi, Dir. sindac. comparato, Bologna 1934; S. e B. Webb, Le leghe operaie dal 1890 al 1910, Torino 1936; M. Turmann, Le syndicalisme chrét. en France, Parigi 1936; A. Philip, Trade unionisme et syndical., ivi 1936; G. Giacchero, Stor. del movim. sindac. europeo, Firenze 1940; F. Pergolesi, Istituz. di dir. corporativo, Bologna 1940; G. Zonobini, Corso di dir. corporatico, $6^{\circ}$ ed., Milano 1942; R. Rigola, Stor. del movim. operaio ital., ivi 1946; E. Dollénns, Stor. del movim. operaia, 2 voll., Roma 1946; G. Mazzoni, La conquista della libertà sindac., ivi 1947; I. M. Sacco, Storia del sindacalismo, $2^{\circ}$ ed., Torino 1947; H. C. Nipperdey, Arbeitstrecht, Berlino 1949; S. e B. Webb, Il comunismo sovietico, I, Torino 1950, pp. 264 sgg., 665 sgg.; L. Riva Sanseverino, Il movim. sindacale crist. dal 1930 al 1939, Bologna 1950; W. E. Moore, Industrial relations and the social order, Nuova York 1951; per dati informativi sull'ordinamento e l'attività delle varie organizzazioni sindacali v. soprattutto gli atti delle stesse (statuti, relazioni congressuali, bollettini periodici, pubblicazioni, varie). Ferruccio Pergolesi
SINDACO. - Nel diritto pubblico italiano il s. è a capo dell'amministrazione locale, sia autarchica che governativa, dato ch'egli riveste la duplice qualità di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale del governo, realizzando, in tal modo, un chiaro esempio di unione istituzionale fra gli uffici di due distinte persone giuridiche : il Comune e lo Stato. E tale sua duplice qualità ha sempre assunto uno specifico rilievo non solo in ordine alle sue complesse funzioni, ma anche nei riguardi delle procedure per la sua nomina e la sua eventuale revoca.
L'amministrazione comunale è retta da vari organi onorari elettivi, due dei quali collegiali, il Consiglio e la Giunta, ed uno individuale, il s.: eletto dal Consiglio nel suo seno per la durata di quattro anni (nella sua prima adunanza, a scrutinio segreto e con un'elaborata procedura che esige speciali maggioranze qualificate: T. U. 5 apr. 1951, n. 203). Il s., oltre a presiedere il Consiglio e la Giunta (collegio più ristretto del precedente, da cui deriva per elezione interna) esplica funzioni di carattere essenzialmente esecutivo e di rappresentanza, mentre spetta al Consiglio il potere deliberante. Di conseguenza, il s. sovraintende a tutti gli uffici comunali, vigila sulla disciplina dei relativi impiegati, provvede a far osservare i regolamenti municipali, stipula con i terzi i contratti deliberati dal Consiglio, firma gli atti relativi alle entrate ed alle spese municipali, rappresenta il Comune in giudizio, ecc. ed è responsabile del suo operato verso il Consiglio stesso (T. U. com. e prov. 4 febb. 1915, n. 148).
Quale ufficiale del governo (art. 152 T. U. c. e p. 1915 e art. 54 T. U. c. e p. 1934), il s. viene a trovarsi in una posizione di dipendenza gerarchica rispetto agli organi statali del ramo dell'amministrazione nel quale si svolge la sua attività (di massima: l'amministrazione
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dell'Interno). Così : egli vigila sul mantenimento dell'ordine pubblico, informandone le autorità superiori, ed esercita le funzioni proprie dell'autorità di pubblica sicurezza nei Comuni in cui essa manchi; può emanare anche provvedimenti di urgenza in materia di edilità e di polizia locale; cura la tenuta dei registri dello stato civile, trascrive gli atti di celebrazione dei matrimoni e può egli stesso celebrarli; sovraintende ai servizi di anagrafe, a quelli relativi alla leva militare ed alla compilazione delle liste elettorali; può assumere vari provvedimenti in materia d'igiene pubblica; ecc.
In caso d'assenza o d'impedimento le sue funzioni sono svolte dall'assessore da lui delegato (o, in mancanza di delega, dall'assessore o consigliere più anziano); mentre, specie nei Comuni più vasti, egli delega ai diversi assessori i singoli rami dell'amministrazione comunale. Minuziose norme legislative regolano i casi in cui sia necessaria la sospensione del s. dalle sue funzioni o addirittura la revoca dal suo ufficio (con deliberazione motivata del Consiglio presa con la maggioranza dei $2 / 3$, o con provvedimento del prefetto, o con decreto del capo dello Stato determinato da gravi motivi d'ordine pubblico, o per decadenza in seguito a condanna per un delitto implicante l'ineleggibilità o, quanto meno, una pena detentiva superiore ad un anno). Il s. può anche cessare dalla carica prima della scadenza del quadriennio per lo scioglimento dell'intera amministrazione comunale, o per le sue volontarie dimissioni, od in seguito al verificarsi di qualche condizione d'ineleggibilità prevista dalla legge. Avendo riguardo alla capacità finanziaria del Comune ed alla gravosità delle incombenze spettantigli può essergli, infine, assegnata una speciale indennità di carica, con deliberazione presa dal Consiglio ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.
L'elettività del s. in Italia risale alla riforma dell'amministrazione locale, attuata nel 1888 (prima, invece, egli era nominato con decreto reale fra i consiglieri municipali); essa venne meno, logicamente, nel periodo fascista, quando le leggi 4 febbr. 1946, n. 237 e 3 sett. 1926, n. 1910, sostituirono al s. il podestà, nominato con decreto reale, su proposta del ministro per l'Interno; ma fu reintrodotta nuovamente dopo la liberazione, mediante il decr. legisl. luogot. 7 genn. 1946, n. I (modificato, poi, da quelli del 10 marzo 1946, n. 76 e del 15 marzo 1946, n. 83).
Per alcune questioni morali sulla condotta del s. chiamato ad assistere al matrimonio civile, v. INDISSOLUBILITÀ.
Bib.: cf. G. Vacchelli, Il Comune nel diritto pubblico moderno, Roma 1890, e i recenti trattati di C. Vitta, Dir. amministrativo, vol. I, 30 ed., Torino 1948, pp. 515, 575 s90; di G. Zanobini, Corso di dir. amministr., vol. III, $4^{2}$ ed., Milano 1949, pp. 80 e 123; e di A. M. Sandulli, Man. di dir. amministr., Napoli 1952, pp. 148 e 161. Paolo Biscaretti di Ruffia
SINDEBESI. - Termine medievale equivalente al "senso morale" dei moderni, inteso come "la qualità spirituale, per cui conosciamo i primi principi dell'ordine pratico, regolatori di tutta la conoscenza pratica" (Y. Simon, Critique de la connaissance morale, Parigi 1934, p. 56). La s. si distingue quindi, pur essendone la radice ultima, dalla "coscienza morale" ( $\omega v \omega i \delta \varepsilon \varepsilon \pi \varsigma$ ).
Il termine sembra derivare da ouvrnpêsa, guardo attentamente, osservo, e fu usato dagli Stoici; ma è dubbio se questi vedessero una differenza di significato fra ouvrhperec e ouvd $\delta \varepsilon \sigma \iota \varsigma$ (cf. M. Waldmann, Synteresis oder Syneidesis? Ein Beitrag zur Lehre vom Gewissen, in Theol. Quartalschr., 109 [1938], p. 332 sgg.). Esso è passato nella scolastica attraverso un testo di s. Girolamo, che al di sopra delle tre facoltà dell'anima (razionale, irascibile, concupiscibile) pone una quarta "quam Graeci vocant ouvrîpeav, quae scintilla conscientiae in Cain quoque pectore, postquam electus est de paradiso, non extinguitur, et qua victi voluptatibus vel furore, ipsaque interdum rationis decepti similitudine, nos peccare sentimus... Et tamen hanc quoque conscientiam... cernimus praecipitari apud quosdam et suum locum ammittere... " (Comm. in Ezech., I, cap. 1: PL 25, 22). Fra gli scolastici il ter-
mine si trova già presso il Magister Udo, nel suo commento (ca. 1160) a Pietro Lombardo, che per primo aveva preso in esame il testo di s. Girolamo (Libri IV sententiarum, II, dist. 39, in fine). Variamente studiata e interpretata nei secc. sII e xIII, la s. ha trovato le sue due fondamentali interpretazioni ad opera di s. Bonaventura e s. Tommaso. S. Bonaventura (In II Sent., dist. 39, aa. 1-2) considera la s. come "potentiam effectivam inquantum naturaliter habilis est ad bonum et ad bonum tendit ", cioè la stessa volontà naturale, in quanto inclinata al bene morale; si distingue quindi dalla coscienza, che è "naturale iudiciatorium, dirigens ipsum intellectum in conosceralis ". S. Tommaso invece (In II Sent., dist. 24, q. 2, aa. 3-4; dist. 39, q. 3. a. 1: De verit., q. 16; Sum. Theol., 10, q. 79. aa. 12-13; $1^{0}-2^{00}$, q. 94, a. 1; $2^{\circ}-2^{00}$, q. 47, a. 6) porta la s. sul piano della conoscenza pratica, come abito intellettivo naturale dei primi principi dirigenti l'attività umana.
Bib.: M. Grabmann, Die Lehre des hl. Thomas von der scintilla animae, ecc., in Jahrb. für Philos. und spekul. Theologie, 14 (1900), p. 413 sgg.; J. Helung, Über Conscientia und Conscricatio im philosophischen Sinn bei den Rümern von Cicero bei Hieronymus, in Philosophisches Jahrbuch, 35 (1922), pp. 121-35. 215-31. 301-308; K. Schmeidier, Die Syndesnis und die ethnischen W'vrie, ibid., 47 (1934), pp. 145-53. 297-307; H. Wilnis, De scintilla animae, in Angelicism, 14 (1937), pp. 104-211; G. Laitin, Psycbal. et morale aux XIIr et XIIIr siècles, II, parts 1', Loc.110 1948, pp. 101-351. Tullio Piacentini
SINDONE. - Drappo funebre che avvolse il Corpo di Gesù Cristo. Parecchie tele, conservate in varie località, hanno aspirato a questo onore (Compiègne, Besançon, Cadouin, Bitonto, ecc.); un'analisi accurata ha dimostrato che l'unica S. che ha probabilità seria di essere autentica è quella attualmente conservata nella cattedrale di Torino e che proviene da Lirey e Chambéry.
I. Storia. - I primi documenti storici intorno alla S. sono ovviamente i Vangeli; più tardi si hanno cenn intorno alle tele funerarie della sepoltura di Cristo nel sec. viI; più chiara la menzione che ne fa Roberto di Clary nel 1204; egli attesta la presenza della S. nella cappella imperiale di S. Maria delle Blacherne, in Costantinopoli, e dice che la S. veniva esposta, per diritto, tutti i venerdi, in modo che vi si poteva ben vedere la figura di Cristo. Dal 1204 al 1350 i documenti tacciono. Si deve notare che anche per molte altre insigni reliquie non si ha una sequela continua di documenti; il caso della S. non è quindi isolato. Vi sono però notizie storiche che permettono, per induzione, di ricostruire con seria probabilità la storia della S. anche in questo periodo.
Quando i Latini conquistarono Costantinopoli (1205) era ivi presente il vescovo di Troyes, Garnier de Trainel, il quale appunto fu incaricato di custodire le reliquie della Cappella imperiale. Egli morì a Costantinopoli. Era presente alla sua morte uno dei due familiari, Guglielmo di Champlite, che sposò poi nella famiglia dei conti di Charny, famiglia nella quale appunto, verso il 1350, appare la S. Goffredo I di Charny costrui una chiesa collegiata a Lirey ed ivi, con l'autorizzazione del legato pontificio card. Pietro di S. Susanna, espose alla pubblica venerazione il sacro lino. E ovvio pensare che il legato pontificio avrà avuto da Goffredo di Charny tali notizie da poter considerare la S. come una reliquia autentica; però non si hanno documenti scritti intorno a tali notizie. Invece è rimasto la minuta di una lettera inviata successivamente dal vescovo di Troyes, Pietro d'Arcy, al papa Clemente VII in Avignone. Il tono della lettera è molto polemico; il vescovo attesta che il suo predecessore, Enrico di Poitiers, aveva esaminato la questione e che aveva trovato anche il pittore che aveva dipinto la S.; inoltre egli afferma che la tela veniva esposta non ad finem devocionis, sed quesites, fingendo anche falsi miracoli. Clemente VII decise la questione in modo prudenziale, permettendo l'esposizione della S., ma ingiungendo ai Canonici di Lirey di non affermare ufficialmente l'autenticità della reliquia, e insieme concedendo un'indulgenza ai fedeli (1390). In sostanza «la Sindone di Lirey uscì intatta dalle discus-
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sioni del 1389-90; l'azione del vescovo di Troyes per incolpare i Canonici di Lirey di falso, di cupidigia, di lucro, rapidamente fu messa in tacere" (Cognasso). Recentemente mons. Pietro Savio, dell'Archivio Segreto Vaticano, ha presentato al Convegno internazionale di studi sindonologici (Roma 1950) documenti dai quali le figure di Goffredo di Charny e dei Canonici di Lirey appaiono in una luce moralmente assai favorevole.
Da Lirey, dopo varie peregrinazioni per cause belliche, la S. passò a Chambéry e divenne proprietà dei duchi di Savoia (1453); qui subì un incendio nel 1532 e dovette essere riparata dalle Clarisse di Chambéry (sono anche oggi ben visibili sulla S. le pezze bianche allora cucite); nel 1535 la S. peregrinò a Torino, Vercelli, Nizza (durante la guerra ira Carlo V e Francesco I); poi tornò a Chambéry per breve tempo; nel 1578 Emanuele Filiberto la trasportò a Torino affinché a. Carlo Borromeo potesseivi venerarla; a Torino la S. si trova tuttora nella monumentale Cappella disegnata dal Guarini. Durante la it guerra mondiale la S. venne trasportata, per breve tempo, al santuario di Montevergine, dove potè essere osservata dal Gedda.
II. La S. e la scienza. - Intorno alla S. di Torino si accese una polemica vivace particolarmente tra il 1898 e il 1902. Per consiglio del Nogueir de Malijai, dotto sacerdote saleciano, il re Umberto I fece eseguire dal Pia una fotografia della S.; un fatto inaspettato colpì subito il fotografo, durante lo sviluppo della lastra: su di essa non si vedeva il consueto negativo, ma invece un meraviglioso positivo, bellissimo, sfumato, quale nessun artista mai saprebbe eseguire. Si deve anzi dire che alcuni pittori, tra i quali il Reffo, si provarono a risalire dalla fotografia alla costruzione di un negativo, ma con esito infelicissimo.
Il Noguier e il Vignon, a Parigi, eseguirono ricerche e studi, con l'ausilio di esperienze chimiche, per cercare di spiegare il procedimento con cui la mirabile impronta poteva essersi prodotta. Il Vignon emise allora una teoria detta "vaporografica": l'urea del sudore si sarebbe trasformata in ammoniaca e questa avrebbe ossidato e abbrunito una soluzione di aloe che si sarebbe trovata sulla tela. Quasi contemporaneamente il canonico Chevalier pubblicava la minuta della lettera di Pietro d'Arcy, di cui s'è fatto cenno, sostenendo essere la S. opera di mistificazione e di soperchieria (come del resto proprio recentemente sostiene anche il Leclercq, Suaire, in DACL, XV, coll. 1718-24). Si può dire, in linea generale e salvo un certo numero di eccezioni, che a favore dell'autenticità della S. si sono schierati particolarmente gli studiosi di scienze sperimentali (chimici, medici, tecnici), mentre contro di essa più comunemente stanno gli storici e alcuni esegeti.
In un problema delicato come questo, conviene anzitutto affermare che qui la Fede non è propriamente
in causa; la Chiesa ufficialmente non ha definito nulla; ciascuno è libero di formarsi la sua convinzione in base alle sue e alle altrui ricerche. Sembra però che in un problema di archeologia i * documenti esteriori * (tanto più se sono evidentemente polemici, come nel caso nostro) debbano essere completati con l'* esame interno* dell'oggetto. E, trattandosi di un oggetto molto particolare, è ragionevole che si ricorra a persone tecniche competenti. Una tela come quella della S. non si può studiare solo con dizionari e con criteri di filologia linguistica.
Uno studioso che certo conosceva bene la critica storica e tutte le esigenze della filologia, ma che in pari tempo sapeva comprendere le esigenze degli studi scienti-fico-sperimentali, S. S. Pio XI, in una conversazione con il card. Fossati, arcivescovo di Torino, pronunciò parole molto gravi e piene di ponderazione: "Abbiamo seguito personalmente gli studi sulla S. Sindone e ci siamo persuasi dell'autenticità. Si sono fatte delle opposizioni, ma non reggono".
Lo studio della S., soprattutto dopo il 1931, dopo cioè che una nuova fotografia, con perfezione tecnica, alla presenza di prelati e di scienziati, venne eseguita dall'Enrie, è entrato in una nuova fase, particolarmente per opera di chimici (Scotti),

di medici e chirurghi (Barbet, Hynek, Judica, Romanese, Masera, Caselli), di tecnici del tessuto (Timossi). La S. appare così un documento come tanti altri, di carattere medico-legale, documento da cui cioè si può partire per ricostruire il delitto, che fu in questo caso il deicidio. L'esame paziente della tela ha rivelato tali finezze anatomiche, fisiologiche, patologiche, quali nessuno mai poteva immaginare. Bisogna aggiungere che, per altre presunte sindoni, gli esami analitici hanno portato a conclusioni negative; tipico è il caso della tela di Cadouin, che si rivelò per un tessuto fatimita.
Quanto al procedimento con cui si formarono le impronte sulla S., è meno facile pronunciarsi in modo definitivo. La teoria del Vignon venne criticata dal Dezani e dallo scrivente (1931-33); il Romanese e il Judica con eleganti esperienze hanno ottenuto parziali riproduzioni da cadavere con vari procedimenti, per una specie di contatto, usando varie sostanze chimiche. La difficoltà, incontrata da questi studiosi in queste parziali riproduzioni di impronte, li spinge però a dichiarare che nella formazione delle impronte della S. debbono aver concorso indubbiamente circostanze provvidenziali. La circostanza essenziale fu certo la Risurrezione di Cristo; se Cristo non fosse risorto ovviamente la S. si sarebbe alterata, come sempre avviene delle tele che avvolgono salme inumate.
In campo scientifico-sperimentale, recentemente solo due autori hanno portato elementi contro l'autenticità, il p. Braun, in modo indiretto, citando cioè esperienze
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di un pittore parigino, e il dott. Eskenazi di Istanbul; ambedue gli autori affermano che la S. deve essere stata formata per decalco su un modello creato da un artista medievale. Così dalla pittura (provocata da Pietro d'Arco) si passa alla scultura. Ma è noto che nessun scultore avrebbe potuto creare, nel 1350 , una simile figura; l'anatomia del tempo era infinitamente distante da figure come quelle della S.
L'unica ipotesi scientifica che si può formulare per spiegare la S. è questa: che un ignoto nel medioevo abbia ucciso un uomo, in un modo ben determinato, e cioè in modo disforme dalla comune tradizione iconografica, allo scopo di fabbricare un'unica reliquia. Si deve notare che le impronte della S. escludono il caso di un cadavere comune; è infatti possibile riscontrare sulla tela impronte diverse, di sangue vivo e di sangue postmortale (Caselli).
L'esame interno della S. risulta pertanto favorevole, oggettivamente, alla autenticità.
Bun.: L. Piano, Commentarii critico-archeol. sopra la S. S., Torino 1833; A. Battandier, La photogr. du St Suaire de Turin, in Cosmos, Parigi 2 luglio 1898; U. Chevalier, Etude critique sur l'origine du St Suaire de Lirez-Chambéry-Turin, Parigi 1900; id., Le St Suaire de Turin est'il l'original ou une copie?, Chambéry 1899; A. Loth, Le portrait de N. S. Jésus-Christ d'après le St Suaire de Turin, Parigi 1900; G. Sanna Solaro, La S. S. che si somera a Torino illustrata e difesa, Torino 1901; U. Chevalier, La St Suaire et les défenseurs de son authenticité, Parigi 1902; N. Noguier de Malijet, Le St Suaire de Turin, ivi 1902; P. Vignon, Le linceul du Christ, ivi 1902; A. L. Donnadieu, Le St Suaire de Turin devant la science, ivi 1903; R. Colson, Le St Suaire de Turin, ivi 1914; E. Faure, Le portrait authentique du Christ, ivi 1918; V. Russo, La S. S., Arcireale 1928; A. Tonelli, La S. S. Essone oggettiva, Torino 1931; S. Dezani, La genesi della S. S. di Torino, in Gazzetta sanitaria, Milano nov. 1933; G. Enzis, La S. S. rivelata dalla fotogr., Torino 1933; A. Barnea, The Holy Shroud of Turin, Londra 1934; G. Cordonnier, Le Christ dans sa Passion, révelé par le St Suaire de Turin, Parigi 1933; P. Barbet, Les cinq plaies du Christ, ivi 1933; trad. it. di P. Scotti con appendice e bibliografia critica, Torino 1941; R. W. Hynck, La Passione di Cristo studiata dalla scienza medica moderna, Milano 1937 ( $1^{\circ}$ ed., in ceco, Praga 1935); P. Vignon, Le St Suaire de Turin, Parigi 1938; M. Eskenazi, Le St Suaire de Turin, ivi 1938; G. Caselli, Note medico-legali sulla S. S. di Torino, in Le forze sanitarie, Roma 10 apr. 1939; F.-M. Braun, Le linceul de Turin et l'evangile de st Jean, in Nouv. R. théol., Lovasio 1939 e 1940; P. Scotti. Una nuova ipotesi sulla S. S., in L'Osservatore Romano, 2 maggio 1940; vari autori: La S. S. nelle ricerche moderne. Atti del Convegno nazionale di studi sulla S. S., Torino 1941; $2^{\circ}$ ed. con aggiornamento a cura di P. Scotti, ivi 1950; G. Judica, L'uomo della S. è il Cristo?, Milano 1941; G. Colli, Storia e scienza di fronte alla S., Torino 1942 (con bibl.); V. Timossi, La S. S. nella sua costituzione teciale, ivi 1942; H. Verbiest. Où en est le problème du Suaire de Turin?, in Mél. hist. A. De Meyer, Locanina 1946, pp. 710-11; G. Judica, La S. contro Pilato; J. L. Cameron, Surgical and other Aspects of the Crucifixion, in Atti del III Congr. int. dei medici cattolici, Lisbona 1947, ad. 1948, p. 881; R. W. Hynck, Constatations médicales concernant la sépulture de Jésus, ibid., p.863; id., La viabilitaz. della S. S. di Torino, ibid., p. 868; P. Scotti, Les études italiennes sur le St Suaire, ibid., p. 837; L. Lovera di Maria, La S. S., Torino 1949; P. Barbet, La Passion de N. S. Jésus-Christ selon le chirurgien, Parigi 1950; trad. it., Torino 1950; L. Gedda, Sintesi degli studi medico-legali sulla S., in Tabor, 1950, pp. 313-32; N. Rodinb, Di alcuni fenomeni fisioculmici del sangue rilevanti sulla S. di Torino, in Gior. di medic. milit., Roma dic. 1950; J. Volckringer, Le problème des empreintes devant la science, Parigi 1950; vari autori, La S. S. e le ricerche moderne. Primo Convegno internazione di Studio (Rosso-Torino 1950), Torino 1951 (è una sintesi delle relazioni e comunicazioni); P. Scotti, Il I Convegno internaz. di sindonologia, in Salesianum, Torino 1951, pp. 136-48. Una bibl. abbastanza recente delle pubblicazioni sindonologiche è stata curata in due fascicoli da E. Dervieux (Chieri 1959, 1936); una Rubrica sindonologica esce ora in Salesianum di Torino; presso il Centro di Parigi escono Les Dossiers du St Suaire de Turin. La sede centrale dei Cadavrs S. Sindonis è in Torino.
Pietro Scotti III. La S. e la S. Scrittura. - Nelle discussioni intorno all'autenticità della S. si fece ricorso, com'è ovvio, ai Vangeli e, in genere, ai passi biblici che potrebbero gettare qualche luce sul modo con cui Cristo fu sepolto; ma tra gli esegeti si nota una poco edificante discordia. A quattro si riducono in sostanza i punti nevralgici della discussione: a) la
distinzione fra acconciatura e tumulazione del cadavere, per il vero e proprio senso del verbo évtaquáçev che adoperano gli Evangelisti (Io. 19, 40; Mt. 26, 12); b) il numero e la natura dei profumi che vi si impiegarono; c) il numero e la distinzione dei pannilini in cui fu avvolto il cadavere di Gesù; d) quanti e quali di essi furono in contatto immediato con la sacra salma. Su ognuno di questi punti ecco quanto il più oculato esame dei termini e delle circostanze, a giudizio dello scrivente, permette di sicuramente affermare.
a) Non si può dubitare che Giuseppe e Nicodemo abbiano seguito i costumi giudaici, quanto lo permettedano le circostanze di tempo e di luogo. Però le parole dell'evangelista (Io. 19, 40) tradotte nella Volgata: sicut mos est Iudaeis sepelire e, per il costante significato del verbo greco évtaquáçev ( $=$ acconciare per la sepoltura, imbalsamare e) e per la struttura del periodo, vanno riferite solo all'impiego di aromi nel trattamento del cadavere. Prima di applicarvi gli aromi era uso generale lavare il cadavere, ma di tale lavatura mai fanno menzione i Vangeli a proposito di Gesù; non è probabile che si sia praticata, per la mancanza d'acqua sul colle del Calvario, e per il troppo tempo che avrebbero richiesto le speciali condizioni del corpo di Gesù, lacerato da pioghe e incrostato da grumi di sangue, mentre urgeva far presto e compiere la sepoltura prima del tramonto per l'imminente riposo del sabato. Lo stesso deve dirsi del voglio e rasura dei capelli, che non si ometteva nelle condizioni normali. Nonostante tali mancanze nei precedenti, la sepoltura propriamente detta o tumulazione potè ben essere e di fatto fu, nell'intenzione degli operanti, complete e definitiva.
b) Per l'unzione della sacra spoglia del Crocifisso Giovanni fa i nomi specifici delle droghe impiegatevi, mirra ed aloe (aloes), di fatto usate da Nicodemo; Luca parla genericamente di unguenti oleosi (myra) e di aromi ( $\dot{\alpha} \rho \dot{\omega} \mu \alpha \tau \alpha$ ), comprati dalle pie donne, ma resi inutili dalla sopraggiunta resurrezione. Le due terminologie si completano a vicenda; con la mirra si faceva una gomma liquida come olio ( $\mu \dot{\rho} \rho \mathrm{v}$ ); l'aloe, sia una resina, come il comune aloe medicinale, sia un legno, come l'aquilaria agalloca (questo pare il senso dell'aloe biblico), forniva un profumo solido ( $\dot{\alpha} \rho \varepsilon \mu \mu \alpha$ ) in polvere; la loro mistura ( $\mu \dot{\gamma} \gamma \mu \alpha$ secondo la comune lezione in Io. 19, 39) formava un unguento acconcio ad essere spalmato sulla pelle e non privo di effetto sui tessuti avvolgenti la salma.
c) Di tali tessuti i Sinottici fanno un solo nome, $\sigma i v \delta \omega v$, s. o lenzuolo; s. Giovanni ha due termini, $\dot{\sigma} \theta \dot{v} v \alpha$ (Volg. linteamina, pannilini) e $\sigma o \iota \delta \dot{\alpha} \rho \alpha v$, voce latina passata in greco e nelle lingue orientali. Un terzo termine usa ancora lo stesso Evangelista (Io. 11, 44), ma a proposito della sepoltura di Lazzaro, $\pi \varepsilon \alpha \mu \dot{\alpha} \alpha$, bende o fasce. Molti autori modernamente hanno preso il termine $\dot{\sigma} \theta \dot{v} v \alpha$ appunto nel senso di bende; altri invece identificarono questo con la s. dei Sinottici o ritennero come equivalenti i tre termini. Taluni infine sostennero l'equivalenza di sudario e s. In questo confuso turbinio di voci diverse viene opportunamente a portare una parola chiaribastrice un documento dell'a, 520 ca., pubblicato soltanto nel 1952 nel Catalogue of the Greek and Latin Papyri della J. Rylands Library in Manchester (vol. IV). Il papiro greco 627 è una lunga lista ( $\dot{\alpha} \pi \varepsilon \gamma \rho \alpha \varphi \dot{\eta}$ ) di oggetti personali d'un agente del governo romano in Egitto. Sotto il titolo generico $\delta \theta$ ovkov (lin. 9) registra due specie di $\varphi \alpha \alpha \iota \alpha \dot{\alpha} \rho \omega v$ (latino faciale, sinonimo di sudarium), quattro $\sigma v \dot{\alpha} \delta v \alpha$ (lin. 13-17) e una quantità indeterminata di bende o fasce ( $\varphi \alpha \sigma \alpha i \alpha \alpha$, lin. 41). Qui si hanno tutti i quattro termini dei Vangeli, due con il medesimo vocabolo greco, due con l'equivalente latino; il primo, $\delta \theta \dot{v} \alpha \alpha$, indica un genere, i pannilini, i tre altri importano tre distinte specie di quel genere: lenzuolo (s.), sudario e bende. Tale è pure il senso che deve darsi a quei vocaboli nei Vangeli; tale del resto era già l'interpretazione che ne davano i Padri, p. es., s. Agostino (De consensu Evang., III, 23 fine). In conclusione, i racconti evangelici specificano due pezze
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impiegate nella sepoltura di Gesù : la s. che avvolgeva il corpo e il sudario che ne copriva la testa. Le bende o fasce, non nominate, si devono supporre, sia per l'uso generale e per la menzione di esse nel caso di Lazzaro, sia per il bisogno di far aderire la s. o lenzuolo al corpo del defunto.
d) Resta ora a determinare l'esatta posizione delle tele sulla salma di Gesù. Può concepirsi in due modi: che la s. circondasse il corpo dai piedi al collo soltanto e la testa fosse avvolta nel solo sudario, ovvero che la s. avvolgesse tutto il corpo, testa compresa. L'esempio di innumerevoli mummie egiziane venute alla luce nei tempi presenti mostra come l'uso generale, se non proprio esclusivo, fu il secondo. Per tenere la s. o lenzuolo esterno aderente alla testa gli Egiziani, che non usavano il sudario, facevano passare una benda o fascia attorno al collo, come con altre legavano il tronco e gli arti inferiori. Per l'uso giudaico può farsi questione se il sudario fosse applicato immediatamente sulla testa sotto la s., ovvero fosse posto al di fuori, sopra la s., facendo cosi l'ufficio della benda egiziana. La scena della resurrezione di Lazzaro, che apparve ai presenti con le mani e i piedi legati da fasce e la faccia ravvolta nel sudario (Io. 11, 44), fa intendere che il sudario soleva essere posto al di fuori, visibile ai riguardanti.
e) Non va trascurata, per la questione della s. torinese, la voce di un Vangelo sorto alla periferia dei Vangeli canonici. S. Girolamo ebbs infatti tra mano un Vangelo scritto in aramaico e tanto conto ne fece (non era alieno dal crederlo l'originale di s. Matteo) che lo tradusse egli stesso in greco e in latino. L'una e l'altra versione andarono perdute, ma ne giunsero a noi frammenti, parte in margine a manoscritti greci del Vangelo canonico di Matteo, parte in citazioni del medesimo s. Girolamo. Al cap. 2 del suo libro De viris illustribus (PL. 23, col. 641, n. 831) il s. Dottore ne cita un brano, dove è detto che Gesù risorto apparve a Giacomo il minore "dopo aver dato la s. al servo del sacerdote». Le circostanze di tempo e di persona non permettono di dubitare che qui si debba intendere la s. con la quale fu sepolto Gesù medesimo. Qualunque autorità storica si voglia dare o negare a quel Vangelo apocrifo e al suo racconto, è certo in ogni caso che nel sec. it. età in cui già circolava quello scritto, c'era gente, fra i cristiani, che si interessava alla sorte della s. sepolcrale del Salvatore e credeva sapere presso chi si conservava. Non è dunque del tutto muta l'antichità cristiana, come tante volte fu detto e ripetuto, sulla reliquia della santa s. - Vedi tav. XLII. Alberto Vaccari
SINEDRIO ( $\sigma v v \dot{\delta} \delta \rho \omega v$ "assemblea»). - Corpo di consiglieri, che insieme al sommo sacerdote esercitava ampi poteri religiosi e civili, specialmente verso la fine dello Stato giudaico, in Gerusalemme. Di esso parlano il Nuovo Testamento, Flavio Giuseppe ed antichi scritti rabbinici. Per il tempo antecedente se ne trovano tracce sicure solo nei libri dei Maccabei (I Mach. 11, 23; 12, 6; 14, 28; II Mach. 1, 10; 4, 44; 11, 27). Ciò permette di concludere che il s. si costituì al tempo dei Seleucidi (v.) o poco prima. Al principio si usò una terminologia indeterminata con preferenza per il vocabolo reposoia ("senato "); la letteratura posteriore rese comune il vocabolo s., mentre in testi rabbinici si usa o la trascrizione della voce greca (sanhedhrin) o il termine, di significato alquanto diverso, bêth din ("casa del giudizio" o "tribunale ").
Dal Nuovo Testamento e da Flavio Giuseppe risulta che i membri del s. erano raggruppati in tre classi : sommi sacerdoti, scribi ed anziani (Mt. 27, 41; Mc. 11, 27; 14, 43-53; 13, 1; Lc. 20, 1; ecc.), anche se talvolta per brevità o per motivi particolari se ne nominano due oppure una sola. In maniera generica tali persone erano chiamate "senatori" ( $\beta o u \lambda \varepsilon v \tau a l$ ) oppure "capi" ( $\dot{\alpha} \rho \chi \circ v \tau \varepsilon \varsigma$ ). Sebbene i testi più antichi non siano concordi, si ritiene che i membri assommavano a 71 , forse con riferimento a Ex. 24, 1.9; Num. 11, 16. Con il termine "sommi sacerdoti" (ol $\dot{\alpha} \rho \chi \varepsilon \varepsilon \rho \varepsilon i \zeta$ ) si comprendevano il sommo sacer-
dote in carica, quelli già eventualmente deposti e, con ogni probabilità, anche i membri delle famiglie dalle quali si soleva scegliere la più alta carica religiosa (