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xas nel 1883 da Margaret Mary Hely vedova Murphy. Scopo: educazione cristiana della gioventù con particolare riguardo alle classi più povere e ai negri; opere cari-
tative, come la cura degli infermi negli ospedali e a domocilio. Decreto di lode e approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1930, definitiva nel 1938. Sono aperte negli Stato Uniti 35 case con 165 suore (cf. Arch. della S. Congr. dei Religiosi, A. 61).
IX. S. del Sacro Cuore di Gesú (Versailles). Fondate a Parigi nel 1866 dal sac. Vittore Braun. Scopo: assistenza dei malati, specialmente poveri, anche a domicilio: educazione delle orfane e delle giovani pericolanti. Decreto di lode nel 1899; approvazione temporanea della Costituzione nel 1917, definitiva nel 1934. Si contano 63 case con 632 suore (cf. Arch. della S. Congr. dei Religiosi, V. 50; M. Heimbucher, op. cit., II, pp. 545-46).
X. S. del Sacro Cuore di Gesú (Vienna). - Le stesse che le S. del S. Cuore di Gesù di Versailles, le quali introdotte nel 1883 dallo stesso fondatore a Vienna, formarono nel 1893 una provincia indipendente, approvata dalla S. Sede nel 1896. Decreto di lode nel 1900; approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1926, definitiva nel 1934. Attualmente si hanno 54 case con 1079 suore (cf. Arch. della S. Congr. dei Religiosi, V. 51; M. Heimbucher, op. cit., II, p. 546 ).
XI. S. del Sacro Cuore di Gesú di Ragusa (Sira. cusa). - Fondate a Ragusa nel 1889 da Maria Schininà di Arezzo. Scopo: esercizio delle opere di misericordia spirituale e temporale. Decreto e approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1936, definitiva nel 1946. Si contano 27 case con 261 suore (cf. Arch. della Congr. dei Religiosi, S. 68).
XII. S. del Sacro Cuore di Gesú e dei Poveri (Angelopoli, o Puebla de Los Angeles, Messico). - Fondate nel 1885 nella diocesi di León (Messico) dal sac. Giuseppe Yermo y Parres. Scopo : cura degli infermi ed educazione delle fanciulle, particolarmente delle orfane. Decreto di lode nel 1907; approvazione temporanea della Costituzione nel 1910, definitiva nel 1925. Si contano 38 case con 451 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, A. 36).
XIII. S. del Sacro Cuore di Maria (Versailles). -Fondate a Parigi nel 1860 dal p. Delaplace della Congreg. dello Spirito Santo e dell'Immacolato Cuore di Maria. Scopo : educazione cristiana della gioventù, con particolare riguardo alla classe povera; assistenza dei vecchi e dei poveri. Obbligate nel 1902 ad abbandonare la Francia, si stabilirono nell'America settentrionale. Decreto di lode nel 1902; approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1914, definitiva nel 1932. Si contano al presente 73 case con 944 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, P. 54).
XIV. S. del S. cuore di Maria Vergine Immacolata (Montpellier). - Fondate a Béziers (diocesi di Montpellier) nel 1848 dal sac. Pietro Gailbac. Scopo: assistenza della gioventù femminile, direzione di orfanotrofi, di case di giovani convertite, di case di perseveranza, di collegi. Per le giovani pentite desiderose di abbacciare la vita religiosa si fondò l'Istituto delle Oblate di Maria S.ma con voti annuali. Decreto di lode nel 1873; approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1889; definitiva nel 1925. Si contano attualmente 59 case con 1282 suore (cf. Arch. della S. Congr. dei Religiosi, M. 30).
XV. S. del S.mo Sacramento (Caracas). - Fondate nel 1881 a Caracas dal sac. G. B. Castro. Scopo : attendono alla vita contemplativa e all'adorazione perpetua; preparano anche fanciulli alla $1^{2}$ Comunione e confezionano paramenti sacri. Decreto di lode e approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1930, definitiva nel 1931. Al presente si contano 11 case con 145 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, C. 66).
XVI. S. di Gesú (Varsavia). - Fondate a Varsavia nel 1884 dal cappuccino Onorato Codmiński; aggregate al Terz'ordine dei Cappuccini, vestono l'abito secolare. Scopo : tutela materiale e morale delle persone a servizio domestico. Decreto di lode nel 1907; approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1908; definitiva nel 1924. Nel 1939 si contavano 14 case con 295 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, V. 62).

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XVII. S. di Gesù della Carità (Vittoria). - Fondate nel 1871 a Bilbao da suor Giuseppa Maria del S. Cuore di Gesù Sanchez. Scopo: assistenza degli infermi negli ospedali e a domicilio e cura dei bambini esposti nei brefotrofi. Decreto di lode nel 1880; approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1927, definitiva nel 1937. Si contano 55 case con 1108 suore.

XVIII. S. di Gesù e Maria (Ottawa). - Fondate a Masson (diocesi di Ottawa) nel 1894 dal sac. Alexis Louis Mangin ed Eleonora Potvin. Delle due classi, in cui si dividono, coriste e ausiliarie, queste si suddividono in "interne" ed "esterne". Scopo : adorazione perpetua del S.mo Sacramento. Decreto di lode e approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1936, definitiva nel 1949. Attualmente si hanno 4 case con 162 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, O. 11; S. H. Barabé, Une pierre d'angle, mère Marie Zita de Jésus, fondatrice des Servantes de Jésus-Marie, Hull-Ottawa 1945).
XIX. S. di Gesù e Maria Agostiniane (Roma). Fondate a Frosinone nel 1827 da Teresa Spinelli e affiliate al Terz'ordine degli Eremitani di s. Agostino. Scopo: educazione della gioventù femminile in educandati, esternati, orfanotrofi, pensionati e cooperazione con i parroci per i catechisti e l'Azione Cattolica. Decreto di lode e approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1902, definitiva nel 1936. Al presente si contano 21 case con 200 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, V. 55; anon., La Congreg. delle Suore Agostiniane S. di Gesù e Maria, Roma 1950).
XX. S. di Gesù nel S.mo Sacramento (Tolosa). Fondate nel 1875 a Tolosa da Onésime Quibert. Scopo : promuovere il culto e la riparazione eucaristica. Oltre alle due classi di coriste e coadiutrici, vi è aggregata una terza classe: le "ausiliarie", con voti privati facoltativi, le quali restano nel mondo e cercano di attuare il fine dell'Istituto. Decreto di lode nel 1876; approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1936; si contano ora 15 case con 135 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, T. 20).
XXI. S. di Gesù Sacramentato (Buenos Aires). Fondate a Buenos Aires nel 1871 da Maria Benedetta Arias. Scopo: propagare il culto al S.mo Sacramento e la pratica della Comunione frequente nelle scuole e nell'assistenza dei malati. Decreto di lode nel 1911; approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1928, definitiva nel 1943. Si contano ora 17 case con 186 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, B. 78).
XXII. S. di Gesù Sacramentato (Guadalajara). Fondate a Guadalajara (Messico) nel 1904 dal sac. Silviano Carrillo, poi vescovo di Sinaloa. Scopo : adorazione eucaristica ed educazione della gioventù. Decreto di lode e approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1933, definitiva nel 1940. Presentemente si contano 27 case con 309 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, G. 44).
XXIII. S. di Maria Ministre degli Infermi (Roma). - Fondate a Madrid nel 1851 dalla b. Maria Soledad Torres Acosta. Scopo : cura degli infermi negli ospedali e a domicilio, in via di eccezione collegi e asili per l'educazione della gioventù. Decreto di lode e approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1867, definitiva nel 1876. Si contano 102 case con 2162 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, T. 52; E. Federici, La b. Maria della Solitudine Torres Acosta, Roma 1950).
XXIV. S. di Maria di Nostra Signora del Rifugio (Bayonne). - Fondate nel 1836 ad Anglet (diocesi di Bayonne) da Luigi Edoardo Cestac. Scopo : educazione e istruzione della gioventù femminile, in collegi, laboratori, patronati, case di rieducazione e assistenza dei malati. Decreto di lode e approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1870, definitiva nel 1911, revisione nel 1923. Si contano, ora, 94 case con 644 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, B. 36).
XXV. S. di Maria o Mantellate (Westminster). Fondate nel 1844 nella diocesi di Langres sotto la direzione di mons. Parisis e aggregate al Terz'ordine dei

Serviti. Scopo : culto particolare all'Addolorata ed educazione della gioventù femminile in collegi e scuole, ecc. Decreto di lode e approvazione temporanea della Costituzione nel 1864, definitiva nel 1892, revisione nel 1924. Attualmente si contano 31 case con 400 religiose (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, N. 22).

XXVI. S. di Maria Riparatrice (Adria). - Fondate a Vidor (diocesi di Vittorio Veneto) da alcune consorclle del Terz'ordine dei Serviti e passate poco dopo ad Adria. Scopo: devozione all'Addolorata, istruzione ed educazione delle fanciulle, in asili, scuole, orfanotrofi e assistenza degli infermi e dei vecchi in ospedali, ospizi e a domicilio. Decreto di lode e approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1931, definitiva nel 1941. Si contano ora 75 case con 438 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, A. 62).
XXVII. S. di Maria S.ma Addolorata (Firenze). Fondate a Firenze da suor Maria Veronica della Croce. Scopo : educazione e istruzione della gioventù femminile, specialmente povera, con scuole, convitti, sale di lavoro, asili, oratori; assistenza nei seminari, ricoveri, ospedali; direzione opifici femminili. Decreto di lode nel 1913; approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1924. Si contano ora 171 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, F. 18).
XXVIII. S. di San Giuseppe (Salamanca). - Fondate nel 1874 a Salamanca dal sac. Gioachino Hluchy Ganica, poi arcivescovo di Siviglia e cardinale. Scopo: esercizio delle opere di carità e istruzione ed educazione delle fanciulle; confezione di paramenti sacri, ricami e lavori donneschi; pensioni per signore e signorine. Decreto di lode nel 1901; approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1930, definitiva nel 1942. Si contano ora 36 case con oltre 300 suore (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, S. 21).
XXIX. S. o Vittime del S. Cuore di Gesù (Namur). - Fondate nel 1857 nella diocesi di Grenoble dalla madre Veronica del Cuore di Gesù, al secolo Caterina Lioger. Scopo: espiazione e riparazione con una vita di contemplazione e di penitenza; e opere esterne di zelo: catechismi, lavori per le chiese povere e per i poveri delle porrocchie; opera dei ritiri. Decreto di lode e approvazione temporanea delle Costituzioni nel 1908, definitiva nel 1931. Si contano ora ca. 120 religiose (cf. Arch. della S. Congreg. dei Religiosi, G. 8).

Candido Bons - Agostino Pugliese
SERVETO, Michele (Miguel Servet). - Eretico antitrinitario, n. probabilmente il 29 apr. 1511 a Villanueva de Sigena, in Aragona, m. a Ginevra il 27 ott. 1553. Studiò a Saragozza, poi a Tolosa; accolto nel 1530 a Bologna come segretario del confessore di Carlo V, seguì l'imperatore ad Augusta; di lì si trasferì a Basilea, poi a Strasburgo, dove ricevette grandi accoglienze da Ecolampadio e da Capitone. Nel 1531 pubblicò ad Hagenau il De Trinitatis erroribus, in cui attaccava il dogma. Ricercato si celò sotto il nome di "Villanovanus" ed esercitò medicina a Parigi, poi passò a Lione come correttore nella tipografia dei fratelli Trechsel, presso i quali pubblicò nel 1533 una Geografia di Tolomeo.

Si ritiene comunemente che fin da allora egli abbia scoperto e resa nota, assai prima di Harvey, la cui opera risale al 1628, la circolazione del sangue, o almeno la circolazione polmonare. Nel 1540 S. passò, come medico, a Vienna nel Delfinato, protetto dall'arcivescovo Paulmier. Cattolico esternamente inappuntabile, compose di nascosto la sua opera principale, comparsa con il titolo Christianismi restitutio (Vienna 1553) come replica all' Institutio religionis christianae di Calvino.

Fin dal 1547 aveva indirizzato a Calvino un abbozzo del suo libro; Calvino irritato gli rispose, con durezza, comunicando a Farel, che se S. si fosse recato a Ginevra, non "ne sarebbe uscito sano e salvo». Sei anni più tardi, quando compieve l'opera, un certo G. de Trie, di Lione, rifugiato a Ginevra, probabilmente d'accordo con Calvino, lo denunziò ai cattolici di Lione che ne in-

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teressarono l'Inquisizione. Calvino asseri (Opera, ed. in Corpus Reformatorum, XXXVI, Braunschweig 1863 sgg., p. 479) che era una stupida calunnia l'accusarlo come autore della denuncia del S. all'Inquisizione. Gli storici contemporanei ritennero, invece, che la denuncia fatta dall'amico di Calvino non sarebbe stata possibile senza l'autorizzazione di Calvino.
S., arrestato, riuscì a fuggire il 7 apr. 1553. Il processo continuò a Vienna e il 7 giugno S. subì la condanna a morte in effigie. S., per recarsi in Italia prese la via di Ginevra, dove fu riconosciuto, arrestato il 13 ag. e sottoposto a processo. Al tribunale di Ginevra furono presentati 38 capi di accusa contro di lui. Un rifugiato al servizio di Calvino, Nicola de la Fontaine, si costitui accusatore professandosi pronto a subire la pena di S., se la colpevolezza di questo non si fosse dimostrata. S. ebbe l'appoggio degli avversari politici di Calvino, soprattutto di Filiberto Berthelier; con ciò più che di una questione teologica si trattava ormai della situazione stessa di Calvino in Ginevra. Questi notando la gravita della cosa il 17 ag. si presentò personalmente a sostenere l'accusa, estromettendo Nicola de la Fontaine. Il 21, il Piccolo Consiglio decise di chiedere il parere di Berna, Basiles, Zurigo, Sclufusa: ciò secondo gli amici del S. offriva grande possibilità di sottrodo a una condanna a morte. Il 31 ag. il Piccolo Consiglio rispose con un cortese rifiuto al tribunale dell'Inquisizione di Vienna che reclamava l'estradizione del S. Il 1* sett. si ebbe una discussione teologica tra Calvino e il S., il cui risultato non è noto. S. domandò di discutere per scritto e gli fu accordato; l'attacco di Calvino fu firmato da tutti i pastori di Ginevra; S. rispose con violenza (cf. Opera Calvini, ibid., pp. 521553). Nel frattempo scoppio una forte discussione tra Calvino e Berthelier, relativamente al potere di scomunica che Calvino rivendicava. La tesi di Calvino prevalse aggravando la posizione del S.; il 18 ott. arrivarono le risposte dei pastori e magistrati dei cantoni consultati; tutte le lettere, specialmente quella di Berna, dichiaravano che si doveva "allontanare tale peste" dalle chiese, e pertanto il 26 ott. il S. fu condannato ad essere bruciato vivo. Egli che aveva sperato sino alla fine, si mostrò correggioso in faccia alla morte; la sua ultima parola fu una preghiera: "Gesù, Figlio del Dio eterno, abbi pietà di me ". Nel 1903 fu innalzato sul luogo del rogo un monumento, in riparazione. Si è potuto osservare (W. Walker, 7. Calvin, Parigi 1909, p. 367, n. 3) che tutto il dibattito si riassume nell'ultimo grido del S.: "Gesù, Figlio del Dio eterno ", invece di "Figlio eterno di Dio"; la differenza è essenziale. S. pretendeva riformare il cristianesimo; a suo giudizio la Trinità sarebbe una "specie di Cerbero con tre teste". Partendo da una concezione panteista, che egli riteneva fondata nella Scrittura, sosteneva che il Padre Eterno si è manifestato nella carne di Cristo, il quale era divenuto sì il Figlio di Dio, ma soltanto con la nascita; pertanto respinse la dottrina trinitaria del Concilio di Nicea e quella cristologica di Calcedonia, il Battesimo dei bambini e la predestinazione, com'era intesa da Calvino; ammetteva invece il merito delle buone opere, credeva nella fine imminente del mondo e nel regno millenario di Cristo, alla preparazione del quale egli si credeva inviato. L'antitrinitarismo del S. non era razionalista, come quello di Socino, ma mistico.

Bial.: Opera Calvini, in Corpus Reformatorum, Braunschweig 1863 sgg., XXXVI, pp. 721-826; lettere di S. a Calvino, ibid., pp. 642-720; relazione degli errori di S. fatta da Calvino, ibid., pp. 423-644; R. Willis, Servetus and Calvin, Londra 1877 (studia, in qualità di medico, il valore scientifico di S.); W. Walker, Jean Calvin, Parigi 1909, pp. 348-71; N. Weiss, Calvin, Servet, G. de Tria et le Tribunal de Vienne, in Bull. de la Soc. d'Hist. du Protestant., 1908, pp. 387-204; R. H. Balton, Present state of Servetus studies, in The journal of modern history, 4 (1932), p. 72 sgg.; H. Hauser - A. Renaudet, Les débuts de l'age moderne, $3^{2}$ ed., Parigi 1946 (v. indice).

Leone Cristiani
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(fol. Anderson)
Servi di Maria - Chiesa e portico di S. Maria dei Servi (iniziati nel 1346 e compiuti verso la metà del sec. xvI) - Bologna.

SERVI DELLA CARITÀ. - Congregazione religiosa di sacerdoti e laici fondata dal servo di Dio d. Luigi Guanella (v.) con lo scopo, oltre alle opere di apostolato anche in terra di missione, di ricoverare e di assistere vecchi cronici e bambini deficienti e semideficienti e di educare gli orfani abbandonati.

Denominati inizialmente Figli del S. Cuore, nel 1904 mutarono il nome in quello di S. d. C. I primi associati, strettisi intorno al fondatore nel 1893-96, pronunciarono i voti religiosi il 24 marzo 1908. Nell'ag. del 1912 fu dato il decreto di lode, nel 1928 venne l'approvazione definitiva; le Costituzioni invece, redatte in conformità della legislazione canonica in base ai vari regolamenti lasciati dal fondatore, furono approvate temporaneamente nel 1928 e definitivamente nel 1935. Dato lo scopo eminentemente sociale dell'istituzione, che conta attualmente ca. 500 religiosi professi, uno sviluppo sempre più largo essa è andata assumendo con la fondazione di 35 case in Italia, 5 in Svizzera e 15 nell'America latina. Varie case di formazione e di noviziato sono in Italia, nell'Argentina e nel Brasile. Il piccolo Alessandro Mazzucchi (1878-90), mons. Aurelio Bacciarini (1873-1935), vescovo di Daulia e amministratore apostolico del Ticino, e Fr. Pietro Osmetti (1866-1943) hanno illustrato la Congregazione con la loro santità.

BibL.: L. Mazzucchi, La vita, lo spirito e le opere di don L. Guanella, Como 1920, pp. 172-236; G. Tamburelli, Alessandrino Mazzucchi, ivi 1933; P. Gerbert, L'Evêque du Tessin, Lugano 1946; G. De Ambroggi, Un santo infermiere, P. Osmetti, Como 1946.

Vito Zollini

## SERVI DELLA GLEBA: v. SCHIAVITÙ.

SERVI DI MARIA. - Dal movimento mariano che dai primi del sec. xiri si diffondeva un po' dovunque, talora anche sotto il nome di S. di M., l'anno 1233 si distaccarono sette mercanti fiorentini (v. SETTE SANTI FONDATORI) per ritirarsi a vita eremitica e contemplativa nei pressi di Firenze e poi sul Monte Senario, a ca. 18 km . dalla città.

Questi sette principali devoti di Maria, così il contemporaneo autore della Legenda de origine Servorum Virginis Mariae, non credettero con questo fatto personale, frequente si loro tempi, di dar inizio ad un nuovo Ordine religioso. Il loro esempio però era stato molto ammirato : il popolo li aveva chiamati subito i S. di M. (nome che dopo il 1245, prima in Firenze e poi altrove, rimase loro per antonomasia), non mancarono perciò quelli che vol-

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lero far parte della loro associazione; ciò che li indusse a recarsi a Firenze dal vescovo Ardingo, per gettare le prime basi organizzative della nascente istituzione religiosa. In ubbidienza al Concilio Lateranense IV, can. 13, scelsero la Regola di s. Agostino e le Costituzioni corrispondenti, che sono le premonstratensi, attraverso la più recente redazione domenicana (1239-41), a cui premisero le riverenze da prestarsi alla s. Vergine.

Dal 1250 in poi la nuova organizzazione religiosa andò attenuando il carattere eremitico ed accentuò quello cennbitico e apostolico, e sotto quest'aspetto ottenne il primo vero riconoscimento pontificio da Urbano IV, nel 1263, rinnovato da Clemente IV nel 1265. Sotto Gregorio X, nel Concilio di Lione (1274) uscì la decretale Religioneu diversitatem che limitava il numero degli Ordini mendicanti; e si poté pensare che l'Ordine dei S. di M. fosse tra i soppressi (cf. M.-H. Laurent, Le b. Innocent V', Città del Vaticano 1947, p. 349 sgg.); ma s. Filippo Benizi, allora generale dell'Ordine, ne iniziò subito (febbr. 1277) un'efficace difesa che, attraverso i Consilia Sapientum (pareri dei principali giuristi del tempo), si concluse nel 1290 con un nuovo riconoscimento pontificio. L'approvazione definitiva è di Benedetto XI con la bolla Dum levamus dell's 1 febbr. 1304. Nel corso dei secoli anche l'Ordine dei S. di M. ebbe una congregazione detta dell'Osservanza (1411-1570) e quella eremitica di Montesenario (1592-1778); si propagò in diverse nazioni fuori d'Italia, fu presente a tutte le principali manifestazioni della vita della Chiesa e nella lotta contro l'eresia luterana.

Ha ro santi canonizzati: s. Filippo Benizi, s. Pellegrino Laziosi, s. Giuliana Falconieri, i Sette Santi Fondatori; molti beati, e numerosi servi di Dio nei suoi tre rami (primo, secondo e terzo Ordine), dei quali è in corso la causa di beatificazione. Nel campo mariano ha portato frequentemente il suo efficace contributo, in particolare relativamente allo sviluppo e alla diffusione della devozione all'Addolorata. Figure notevoli tra i suoi cardinali furono: il Laurerio (m. nel 1542), Stefano Bonucci (m. nel 1589), il Pieri (m. nel 1743), il Caselli (m. nel 1828), il Lépicier (m. nel 1936). Ebbe teologi di fama, specialmente nel campo della teologia morale e dell'ascetica, controversisti e oratori sacri assai conosciuti, filosofi, letterati, artisti, musici e numerosi professori nelle principali università particolarmente italiane.

Conta oggi 12 province maggiori, con un rettorato generale, in Europa e nell'America del nord e del sud; oltre a un rettorato provinciale (Belgio) e cinque commissariati provinciali (in Spagna, Argentina, Brasile, Cile e Messico); ha missioni nel Sud Africa, nel Brasile e nel Cile.

Monasteri di Serve di M. di clausura (Mantellate) sono in Italia, in Germania, in Spagna e in Inghilterra; ventidue Congregazioni di suore del Terz'ordine regolare sono sparse in ogni parte del mondo, più diversi monasteri autonomi: tutte queste suore venerano come loro fondatrice principale s. Giuliana dei Falconieri.

Anche il Terz' ordine secolare, che anticamente si diceva Società dell'Abito, rimonta, sotto diverse forme, ai primi tempi dell'Ordine; la regola del Terz'ordine in particolare fu approvata da Martino IV nel 1424 e modificata dai papi Leone XIII e Pio XI.

Bib.: Annales Ord. Servor. B. M. V., s* ed., 3 voll., Lucca 1719-25; Monumenta O. S. M., 20 tomi, Bruxelles 1897-Roma 1930; Bernardo Sostegno, L'Ordine dei S. di M., Genova 1922; A. F. Piermejus, Memorabilium sacri Ordinis Servor. B. M. V breviarium, 4 voll., Roma 1927-34; A. M. Lépicier, L'Ordre des Servites de Marie, Montmorency-Louvain 1920; Studi storici sull'Ordine dei S. di M., 4 voll., Roma 1933-42; A. M. Rossi, La - legenda de origine Servorum Virginis Mariae v. 30 1951; id., I S. di M., in Ordini e congregazioni religiose, a cura di M. Escobar, I, Torino 1952, pp. 495-520.

Alessio M. Rossi
SERVITU PREDIALE. - I. Nozione. - E un peso, una limitazione gravante sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante), appartenente a diverso proprietario (cf. art. 1027, Cod. civ. it.).

La denominazione ha soprattutto un valore storico, in quanto in passato si aveva una categoria unitaria, nella
quale si comprendevano tutti i diritti reali di godimento. Si distinguevano cosi le servitù personali (usufrutto, uso e abitazione, dette anche servitù irregolari, consistenti in un servizio di una cosa a vantaggio di una persona) e s. p. (da praedium).

Due sono gli estremi essenziali della servitù : la limitazione imposta sulla cosa di proprietà altrui e l'utilità che un fondo presta ad un altro. Di qui si distinguono le s. p. dalle servitù di uso pubblico e dai cosiddetti vsi civici, ove l'utilità è rivolta alle persone e non ai fondi. Perciò, per aversi servitù, occorre l'esistenza di due fondi; ma essi non sono, per questo, i soggetti del rapporto giuridico. Soggetti sono sempre i proprietari dei fondi e se non vengono direttamente richiamati dalla definizione è perché la servitù è un diritto reale e come tale esperibile erga omnes. La servitù inerisce al fondo e lo segue, anche se esso venga alienato e passi in proprietà di altri. Per fondo si intende di regola il terreno e l'edificio, non quindi i beni mobili o gli immobili incorporati (art. 1077), ed in genere gli altri diritti reali immobiliari. Fondo servente non possono essere le res extra commercium (artt. 822-24, 1045 Cod. civ. ital.); possono invece essere fondo dominante, come è espressamente previsto dall'art. 825. Il dubbio, che sorgeva sotto l'impero del Codice del 1865 , se potesse acquistarsi o sussistere servitù su e a favore di un fondo nullus, non ha più ragione d'essere, per il motivo che si beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano allo Stato (art. 827). Resta però fuori di discussione che la servitù permane su o a favore del fondo passato nel patrimonio dello Stato. E prevista anche la servitù su fondo futuro (art. 1029); la relativa convenzione di costituzione ha però solo efficacia obbligatoria, e quando il fondo verrà all'esistenza o entrerà nel patrimonio dello stipulante, il rapporto da obbligatorio si tramuterà in reale e la servitù verrà automaticamente all'esistenza, senza manifestazione di un nuovo consenso.

La servitù, mentre dal lato passivo è un peso, dal lato attivo rappresenta una utilità. Per utilità non si intende unicamente il bisogno del fondo in senso stretto (artt. 1051-52), ma anche la maggior convenienza o comodità o amenità, che ad un fondo può derivare dall'imposizione della servitù su un altro fondo (art. 1028). Oltre che attuale l'utilità può essere anche futura, sia certa che incerta o eventuale (art. 1029).

Si è detto che il fondo servente ed il fondo dominante devono appartenere a proprietari diversi (art. 1027), secondo il principio romano: nemini res sua servit. E ciò perché il contenuto economico del diritto di servitù è già implicito nel diritto reale più ampio, quale è quello di proprietà, spettante allo stesso soggetto; e non può formare oggetto di un diritto a se stante senza che questo venga ad appartenere ad un soggetto diverso. Però, qualora una persona sia comproprietaria di un fondo e proprietaria esclusiva di un altro fondo, potrà avere interesse a che si abbia una servitù sul fondo in condominio.

I Romani richiedevano per la validità della servitù la vicinitas praedium e la causa perpetua servitutis. Nel diritto italiano la vicinitas non è richiesta come requisito della s. p., ma è solo un indice della utilità della servitù (artt. 1033, 1056, 1057). Per quanto riguarda la causa perpetua servitutis, è da osservare che i Romani intendevano riferirsi alla fonte dell'utilità, che vuole derivarsi dal fondo servente e non richiedevano che la servitù dovesse essere perpetua. Nel diritto italiano si è d'accordo che, ove l'industria sia incorporata sul fondo, da cui si vuol derivare una data utilità, questo basta perché la s. p. possa venire all'esistenza, anche se per la messa in opera del fondo servente occorra il fatto e l'intervento del proprietario di esso (artt. 1047 e 1096). Non si deve, però, confondere la perpetua causa servitutis con la servitù a tempo determinato, che è sempre possibile (artt. 1033 e 1044 ).
II. Principi propri delle s. p. - Oltre alla regola nemini res sua servit, di cui già si è parlato, le s. p. sono rette da altri tre principi fondamentali.

1. Esse, a differenza delle obbligazioni, non consistono. per il proprietario del fondo servente, in un facere, ma in un pati (servitus in faciendo consistere nequit). Dice

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infatti l'art. 1030 : il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti -. Deviazioni al principio suddetto riguardano le obbligazioni propter rem e gli oneri reali (art. 967), la servitù oneris ferendi (artt. 1069-70) e la servitù d'acqua (art. 1091).
2. Sempre in base al principio della inerenza della servitù al fondo, le s. p. sono inalienabili, e, percio, servitus servitutis esse non potest. In conseguenza di ciò, non si può alienare il fondo ritenendo la servitù e non si puó alienare la servitù ritenendo il fondo; come non è possibile la costituzione di ipoteca sulla servitù, senza che si ipotechi anche il fondo; né è possibile la costituzione di una servitù sulla servitù, perchè questa può soltanto gravare su un fondo e non su un diritto reale, anche se immobiliare. Non è detto, però, che la servitù non possa essere trasferita sia dal punto di vista del fondo servente che del fondo dominante, a norma e alle condizioni previste dall'art. 1086.
3. Le s. p. sono indivisibili: servitutes dividi non possunt, nel senso che, come si esprime l'art. 2809 in tema di ipoteca, «sussiste per intero sopra i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte». Tale principio presenta, presso i Romani, tutti i caratteri della assolutezza. Per il Codice italiano attuale, il principio della indivisibilità, anche se prevalente (artt. 1073, 1075), non è peraltro assoluto (cf. art. 1071).
III. Classificazione delle s. P. - Le s. p. si distinguono in :
4. servitù continue e discontinue: continue sono quelle che non richiedono che il titolare di esse intervenga continuamente per esercitarle (p. es., la servitù di non costruire); discontinue sono quelle che richiedono il fatto attuale dell'uomo (p. es., servitù di passaggio). Tale distinzione afflora, nel Codice attuale, all'art. 1073, in tema di estinzione per non uso della servitù.
5. Servitù apparenti e non apparenti : apparenti si dicono le servitù che risultano da opere visibili e permanenti (p. es., una finestra), destinate al loro servizio (art. 1061); non apparenti, quelle che non risultano da tali opere. Tale distinzione, che non coincide con la precedente, è importante sia per l'acquisto per usucapione e per destinazione del padre di famiglia (art. 1061), sia per l'azione spettante al compratore contro il venditore, quando il fondo fosse gravato da servitù e il prezzo non risulti dichiarato nel contratto (artt. 1489, 1840, 1844, 1337).
6. Servitù positive e negative: positiva, se comporta da parte del proprietario del fondo dominante un uso del fondo servente (p. es., servitù di passaggio); negativa, se ciò non comporta e si limita ad impedire al proprietario del fondo servente di compiere atti, che entrerebbero nelle facoltà del suo diritto (p. es., servitù di non innalzare). Questa distinzione, che non necessariamente coincide con le precedenti, serve per determinare il dire e quo in cui ha inizio il non uso, che porta all'estinzione per prescrizione della servitù (art. 1068).
7. Servitù coattive e volontarie: servitù coattiva (impropriamente detta legale) è quella che è dovuta per legge; volontaria, quella che deriva dalla libera volontà del privato (cf. art. 1031).

Giova, pertanto, tener presente che le servitù della prima specie (acquedotto coattivo: artt. 1033, 1041; scarico coattivo: artt. 1043-44; appoggio di chiusa: art. 1047; somministrazione coattiva d'acqua: artt. 10491050; passaggio coattivo : artt. 1051-54; elettrodotto coattivo: art. 1056; passaggio di vie funicolari: art. 1057) differiscono dalle limitazioni legali (distanze nelle costruzioni, art. 873 e sgg.) del diritto di proprietà, in quanto le prime importano restrizione del godimento del fondo servente ed ampliamento del godimento del fondo dominante; le seconde, invece, indicano soltanto determinazione del contenuto normale del diritto di proprietà. Inoltre, le servitù legali, a differenza delle limitazioni legali, importano un corrispettivo, ossia una indennità (cf. art. 1032). Infine, le limitazioni legali sorgono automaticamente e coesistono con il diritto di proprietà sul
fondo; le servitù, anche quelle coattive, si aggiungono al diritto di proprietà, sorgono in un momento successivo ed hanno una propria fonte ed una propria tutela.
IV. Modi di costituzione e di acquisto delle s. P. Le s. p. possono essere costituite per contratto, per testamento; le apparenti possono acquistarsi per usucapione e per destinazione del padre di famiglia (artt. 1058, 1061).

1) Per la costituzione mediante contratto, sotto pena di nullità, occorre l'atto scritto (artt. 1350, 4; 2739, 2725, 2724). E necessaria inoltre la trascrizione (art. 2643, 4), perché la servitù possa opporsi ai terzi. In luogo del proprietario, può dare il consenso alla costituzione della servitù, a favore o a carico del fondo enfiteutico, l'enfiteuta, o, a favore soltanto del fondo in usufrutto, l'usufruttuario (artt. 1077-78). 2) La costituzione mediante testamento non può avere luogo che a titolo di legato (art. 1058). Qualora la servitù coattiva non sorga mediante contratto, può sorgere per sentenza, che, pertanto, ha valore non semplicemente dichiarativo, ma costitutivo. 3) Nell'acquisto per usucapione viene superata dal vigente Codice civ. ital. (art. 1061) la disciplina del Codice del 1865 (art. 618), affermandosi che tutte le servitù, continue o discontinue, possono acquistarsi per usucapione, purché siano apparenti. L'usucapione ordinaria, cioè ventennale (art. 1138), si applica a qualsiasi possessore. Il possesso non dev'essere acquistato in modo violento o clandestino (art. 1163) e dev'essere continuato senza interruzione per il periodo di venti anni (art. 1167). Per il possesso decennale si richiedono inoltre la buona fede e un titolo astrattamente idoneo e debitamente trascritto (art. 1159). 4) L'acquisto per destinazione del padre di famiglia si applica tanto alle servitù continue che discontinue, purché apparenti (artt. 1061, 1062).
V. Esercizio delle s. P. (artt. 1063-71). - La servitù deve esercitarsi: 1) nel modo stabilito dal titolo (artt. 1063, 1362, 1366), cioè dal contratto o dal testamento, ovvero, per le servitù coattive, dalla sentenza costitutiva della servitù medesima. 2) In mancanza del titolo, la servitù deve esercitarsi in conformità al possesso, ossia "si ha riguardo alla pratica dell'anno precedente e, se si tratta di servitù esercitate ad intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento " (art. 1066), tenendo sempre presente che tantum praescriptum quantum possessum. 3) Se il titolo e il possesso non bastano ad eliminare ogni dubbio, si deve osservare il criterio "di soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente" (art. 1065; cf. artt. 1064, 1067, 1069, 1070, ecc.). Per il trasferimento della servitù in un luogo diverso e per la riduzione della medesima, valgono rispettivamente gli artt. 1068 e 1093.
VI. Tutela e mezzi di difesa delle s. P. - L'art. 1079 dispone: "il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento del danno ". Tale articolo abbraccia non solo l'azione di accertamento, qual'è l'azione confessoria, riguardante il diritto di servitù, ma anche le azioni possessorie di reintegrazione (art. 1168) e di manutenzione (art. 1170). L'azione viene attribuita al proprietario del fondo dominante; a tutti i condomini insieme (art. 1073 ultimo comma); all'usufruttuario (art. 1012); all'enfiteuta; al marito per beni dotali (art. 184) o che, comunque, ha in amministrazione (art. 173); al creditore del proprietario (artt. 2900, 2813); e si esercita contro il proprietario del fondo servente, contro tutti i condomini (art. 1309) e gli aventi causa del convenuto.

L'attore deve provare il proprio diritto di servitù, la contestazione o l'atto di turbativa da parte del convenuto. La sentenza sarà di mero accertamento, se è limitata al riconoscimento del diritto; sarà di condanna, se importa la rimessione in pristino o il risarcimento dei danni.

A tutela della proprietà è data l'azione negatoria, diretta all'accertamento dell'inesistenza della servitù spettante al proprietario del fondo servente.
VII. Estinzione delle s. P. - La servitù si estingue : 1) per lo scadere del termine (cf. artt. 1033 e 1044) o per la risoluzione del titolo costitutivo, che può seguire o per

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pronuncia giudiziale a causa di inadempimenti del contratto bilaterale (art. 1458), o per il verificarsi della condizione risolutiva inerente al titolo stesso (art. 1360); o per mutuo accordo ovvero per atto di rinunzia scritto (art. 1350, n. 5) e trascritto (art. 2544); o per espropriazione per pubblica utilità (art. 823); 2) per l'abbandono del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante (art. 1070) o per sentenza, che dichiari cessate le condizioni di una servitù coattiva (artt. 1049, 1055); 3) per confusione, che si ha quando il proprietario del fondo servente divenga proprietario anche del fondo dominante o viceversa (art. 1072); 4) per prescrizione estintiva, quando il proprietario del fondo dominante non fa «uso della servitù e per venti anni. Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio. Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio. Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte. La sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri" (art. 1073); 5) per perimento del fondo servente o del fondo dominante; 6) "Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione" (art. 1077).

In materia patrimoniale, la Chiesa ha canonizzato le leggi civili territoriali, purché non contrarie al diritto divino o ad altre disposizioni di diritto canonico (can. 1529). Occorre, percio, far salve le esigenze etiche e canonistiche, come, p. es., in tema di buona fede in materia (can. 1512, 1058 e sgg.; 1495, 1497, 1533); ma, fatte queste riserve, per il resto le leggi civili hanno valore in coscienza.

Bibl.: B. Oietti, Servitus, in Synopsis rerum moralium, $3^{2}$ ed., Roma 1912, coll. 3679-83 (ricca bibl. anteriore al 1912). Cf. inoltre i trattati di morale (de iustitio) antichi e moderni. Da notare che i moralisti antichi, fino all'inizio del secolo, si basano quasi esclusivamente sul diritto romano. Ora i moralisti, in base al can. 1529 , si basano ciascuno sul diritto civile nella propria nazione. Per l'Italia cf., oltre ai piú recenti commenti del Cod. civ., A. Cicu, Le s. p., Bologna 1951. Angelo Orsario

SERVIZIO MILITARE. - I. La milizia come professione. - La milizia, dal lat. militia, si può considerare e come professione e come prestazione temporanea od occasionale del s. m. Prescindendo da tutto ciò che è pura arte o storia militare, dalla legittimità o meno della guerra (v.), l'esercizio della vita militare, che ha accompagnato ed accompagna la storia della vita umana, come una delle professioni liberamente o coattivamente intraprese, ha suscitato e suscita problemi di ordine etico e sociale.

Come professione, non è di quelle intrinsecamente illecite. Il popolo ebraico ebbe anch'esso le sue milizie e la S. Scrittura si rifà al s. m. come ad un'immagine della vita dell'uomo sulla terra, in lotta con le proprie passioni e con le seduzioni del mondo esterno (Iob 7,1; 14, 17, II Cor. 10, 4; I Tim. 1,18; Iac. 4,1; I Pt. 2, 11) ed alle schiere armate paragona le gerarchie celesti (Deut. 17,3; II Par. 33,3; Is. 24, 21; Jer. 8,7; Lc. 2, 13; Act. 7,42).

Ad accortere al battesimo di penitenza di Giovanni il Battista fra i primi sono i soldati (Lc. 3, 14). Il caso si ripete con la predicazione di Gesù e degli Apostoli. Gesù, sanando la figlia del centurione, tesse un elogio della fede dell'ufficiale (Lc. 8,1-10; Mt. 8, 5-13). E s. Pietro è inviato a battezzare, primo tra i pagani, il centurione Cornelio (Act. 10, 1 sgg.).

Tra i primi cristiani figurano schiere di soldati, e basterebbe ricordare le espressioni quasi affettuose di papa Clemente nella sua lettera ai Corinti (4 nostre le gioni 4, 4 nostri generali 4: I Cor., 37) ed i cristiani militanti nella Legione XII, detta Fulminata (Eusebio,

Hist. eccl., V, 5, 2-6). Tertulliano, ancora cattolico, faceva notare ai pagani che anche nella milizia erano cristiani (sestra omnia impleoimus... costra ipsa, tribus, decurias: Apol., 37, 4 ; Pl. 1,525). Quando poi piegò verso il montanismo, sostenne che i cristiani non potevano essere soldati mettendo in luce l'antitesi patente fra i due stati e descrivendo minutamente le pratiche richieste dalla vita militare, dal giuramento alla morte, che sono in contrasto con la fede e la morale cristiana, la quale non può mai riconoscere la necessità di peccare (necessitas delinquendi). Motivo di questa necessità di peccare sono per Tertulliano gli atti, di cui era piena la vita militare (sacramentum, gladium seu praelium, iniustitia, stationes, infractio diri dominici, custodia templorum, coenae [orgie], vesilla, crematio). In particolare il giuramento (sacramentum), che più che all'imperatore è diretto alle divinità pagane, è un atto solenne, una pompa diaboli (De idol., cap. 19: PL 1, 767-68). Inoltre il cristiano, figlio della pace, non può familiarizzarsi con strumenti di morte, di guerra, di rovina (De Corona, 11: PL. 2, 111-13).

Il rigorismo eressivo di Tertulliano in materia non fu condiviso dalla vera tradizione ecclesiastica, che ha sempre riguardato la professione militare lecita, per quanto densa di pericoli di ordine morale. E in pratica, anche dopo Tertulliano, i cristiani continuarono a militare nell'esercito, tanto che Galerio, all'inizio del sec. Iv, per estirpare i cristiani procedette ad un'opera di epurazione nell'esercito (cf. Fliche-Martin-Frutaz, II, p. 422). Tutta la diagnosi morale della professione militare si è arrestata ad indicare i pericoli da evitare nell'esercizio militare, come grassazioni, corruzione di costumi ecc., senza condannare l'esercizio delle armi in sé, finché la professione militare è rimasta libera, e non obbligatoria. S. Agostino sintetizza brevemente il pensiero tradizionale: Quibus propriam stipendiun sufficere debere praecepit, militare utique non prohibuit (Epist., 138, 2, 15: PL 33, 531-32; cf. anche De diversis quaestionibus, 79, 4: PL. 40, 92). La Regola pratica agostiniana, che riecheggia senza dubbio il monito del Battista ai soldati (Lc. 3, 14 sgg.), sarà ripresa da s. Bonaventura (In Evang. Lucae, cap. 3. v. 14, n. 31: Opera omnia, VIII, Quaracchi 1895, p. 77). Del resto la dottrina cattolica della guerra (v.) giusta, sotto certe condizioni, in un mondo internazionalmente poco o nulla organizzato, importa come conseguenza la liceità della professione militare.

Solo nel medioevo, quando gli sconvolgimenti e la fusione dei poteri ecclesiastico-civili, provocata dal feudalesimo, allestò anche ecclesiastici all'esercizio delle armi, e si ebbe il triste fenomeno (se pure in alcuni casi necessario per un quasi diritto di legittima difesa), di vescovi, abati ecc., che capoggiavano schiere armate, la Chiesa intervenne per condannare questo abuso (Concilio Romano [1059], can. 10: Mansi, XIX, 915 ; Concilio di Tours [robo], can. 6 : ibid., 927; Concilio di Verona [1068] can. 5 : ibid., 1071), rivendicando enti per i chierici l'astensione assoluta dalle armi (v. patrilegi dei chierici). S. Pier Damiani si spinse tanto innanzi da condannare l'operato di papa Leone IX, sceso in campo contro i Normanni, affermando che neppure per la difesa della fede era lecito impugnare le armi (Ep., IV, 9: PL 144, 316). Il che doveva essere tenentito poco dopo dalla predicazione delle Crociate (v.) e dall'azione della Chiesa in quel campo.

II. Is. s. m. attualmente dimittI e doveri deL citTADINO. - Fino alla Rivoluzione Francese per il reclutamento della forza pubblica fu in vigore il sistema del volontariato. Per la prima volta fu proclamato in Francia il s. m. obbligatorio e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte ad esso il $1^{\circ}$ genn. 1794. A farlo accogliere in quasi tutti gli Stati durante il secolo scorso diedero la prima spinta le invasioni napoleoniche (cf. L. Tapanelli, Saggio di diritto naturale, 80 ed., II, Roma 1949, n. 1220, p. 142 sgg.). In Italia fu introdotto nel 1875. Oggi in pochissime nazioni si adotta il primitivo sistema del volontariato (Inghilterra, Stati Uniti ecc.) con accentuata tendenza alla coscrizione obbligatoria anche in queste nazioni.

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![img-7.jpeg](img-7.jpeg)
(da C. Praechinker, Das Cosmeterium der Sieben Schiafer (Forschungen in Ephesos, IV, 2), Boden 1937, p. 16. Pg. 2)
![img-8.jpeg](img-8.jpeg)
(fol. Biblioteca Vaticana)
In alto: RESTI DEL PRESBITERIO della chiesa dei Sette Dormienti a Efeso (sec. v). In basso: I SETTE DORMIENTI NELLA SPELONCA. A destra il sacchetto, preso da Giamblico per mettervi il cibo, come vuole la leggenda, durante il breve e temporaneo ritorno in vita. Miniatura del Menologio di Basilio II (667-1025) Biblioteca Vaticana, cod. Vat. grec. 1613, f. 133.

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![img-9.jpeg](img-9.jpeg)
(Ed. Misees)
A sinistra: BITRATTO DI FRANCESCO SFORZA, Rilievo di G. C. Romano (sec.xv) - Firenze, Museo nazionale. A destra: BUSTO DI BATTISTA SFORZA, DUCHESSA D'URBINO, scultura di F. Laurana - Firenze, Museo del Bargello.

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Lo stesso T'aparelli scriveva verso il 1830: «Immenos male ed inutile fece all'umanità il primo che aumentó con leva stabilmente forzata gli eserciti; perciocché ogni altra società poté e dovette fare altrettanto, e però il contrasto delle due guerreggianti rimase uguale e il danno delle singole immensamente maggiore» (ibid., n. 1354, p. 225). Il pensiero veniva ripreso da Leone XIII nel momento in cui la coscrizione obbligatoria andava generalizzandosi in Europa, e ancora in piena guerra Benedetto XV dichiarava (lettera del 4 nov. 1917): «La coscrizione è stata, da un secolo in qua, la causa di una moltitudine di mali». Tuttavia la Chiesa non ha mai predicato la ribellione a questo stato di cose, perché ciò significherebbe il disordine sociale. Riguarda il s. m. obbligatorio non come un modo normale di organizzazione dell'esercito (come è oggi invalso specialmente nelle nazioni del continente europeo), ma come un mezzo a cui si deve ricorrere solo nei casi estremi (di difesa nazionale), da abolirsi appena possibile. Ciononostante, poiché la questione di sapere se la difesa nazionale in questo momento esiga o non esiga il s. m. obbligatorio è una questione tecnica, e spetta ai governanti, illuminati dai tecnici, decidere, il cittadino vi si deve sottomettere, pur non essendogli interdetto di muovere l'opinione pubblica nel senso della abolizione del s. m. obbligatorio, perché questa faccia leva sul governo e il governo a sua volta sugli altri in campo internazionale. Cosi non solo è lecito, ma doveroso combattere in base ai principi morali cattolici l'idea del militarismo (v.) come casta ed autorità a sé, quasi da costituire una forza autonoma nello Stato a danno del bene comune, delle altre classi e dei singoli (cf. encicliche di Benedetto XV. Poecm, Dei munus pulcherrimum, 83 maggio 1920 [AAS, 12, 1920, pp. 209-18] e di Pio XI, Nova impendet, 2 ott. 1931 [ibid., 23, 1931, pp. 393-97]).

Poiché però la grave necessità collettiva giustifica, almeno in pratica e per ora, il s. m., è illecita (secondo l'opinione prevalente dei moralisti cattolici) la cosiddetta obiezione di coscienza (v.) contro di esso. Il s. m. è attualmente un tributo personale che il cittadino deve allo Stato per giustizia legale (l'opinione che si tratti di leggi penali è difficilmente sostenibile) e per obbedienza alla legge dello Stato, che csige dai soggetti abili un addestrimento, per essere pronti all'occasione alla difesa del bene pubblico e sociale. Può anche in casi particolari diventare ingiusto in quanto o sia diretto ad una guerra ingiusta, o sia eccessivo nel modo e si violino le leggi naturali, positive ed ecclesiastiche (in paesi cattolici) come, p. es., esigendo il servizio da persona indispensabile per il sostentamento della famiglia, non provvedendo in maniera sufficiente alle pratiche della religione e al buon costume, obbligando al s. m. gli invalidi, gli esenti per diritto ecclesiastico (cf. can. 121 e Concordato Lateranense, art. 3).

Ciò premesso: 1) non è lecito al cittadino, legalmente obbligato, sottrarsi al s. m. Ciò facendo: a) in caso di volontaristo, o di volontariz sostituzione di persona in obbligo di s. m., si viola la giustizia commutativa (alla base sta infatti un contratto) e si è tenuti alla restituzione (v.), Disertando anzi in tali condizioni, i colpevoli sono tenuti a ritornare in servizio : possono essere scusati dal ritorno solo in considerazione delle pene gravissime inflitte ai disertori. Chi per contratto sostituiva un altro, disertando, deve compensare il danno subito da colui che sostituiva. 8) In caso di coscrizione obbligatoria, la diserzione, essendo solo violazione di giustizia legale, non importa obbligo di restituzione. In tempo (o nell'imminenza) di guerra la diserzione è di per sé peccato grave contro la giustizia legale, spesso lo è anche contro la carità verso se stessi e contro la pietà in quanto ci si espone con maggior sicurezza alla morte (imposta come pena) e si procurano gravi noie ai propri famigliari, a cui possono venir sottratti anche i sussidi militari, forse indispensabili al loro sostentamento. I disertori però non devono essere costretti per obbligo di coscienza al ritorno, date le gravi pene che ordinariament