volume-11

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a società greca: è il momento in cui l'uomo greco, sotto l'urgenza dei nuovi rivolgimenti sociali e politici, diventa consapevole della convenzionalità delle proprie istituzioni, dell'inconsistenza della proprie credenze, della relatività della cultura; sgretola il passato con un'acre animosità antistorica, pur portando in sé l'esigenza di ciò che sussista "per natura"; si afferma con orgoglio al centro del suo mondo umano, e pur guarda con tristezza alla vita, "simile a un'effimera vigilia" (Antifonte, in Stobeo, IV, 54, 63); vede nella volontà di potenza la condizione del proprio destino, e pur riconosce la necessità delle buone leggi (eśvapita) e il valore delle azioni eticamente eroiche. I s. sono gli illuministi del loro tempo : scoprono l'uomo, o meglio scoprono nell'uomo quel punto in cui è più che natura e non è ancora spirito consapevole; concludono un'epoca e annunciano, in un turbinio di contraddizioni, di gesti teatrali, di proposizioni scandalistiche, di nobili propositi, un'êra nuova, dalla cui inquietudine nasceranno Socrate e Platone.

Protagora (n. verso il 480 a. C.; la sua opera principale è il $\Pi \varepsilon \rho i$ d $\lambda \eta \theta \varepsilon i \alpha \varsigma$ ) riassume uno degli aspetti essenziali nel noto aforisma: "L'uomo è misura di tutte le cose, delle esistenti che sono, delle inesistenti che non sono" (Diogene Laerzio, IX, 51). Il mondo è ridotto a fenomenicità relativa al soggetto senziente e opinante; impossibile trascendere il dato immediato, se non con l'immaginazione e l'arbitrio che creano il mondo fittizio delle convenzioni umane; il nostro pensiero non ha poteri metempirici : o si arreata al limite delle apparenze, o, se le trascende, si avventura nel groviglio delle antilogie e perde di vista l'immutabile. Ogni individualità empirica è una soggettività irrelativa, chiusa a qualsiasi relazione autenticamente spirituale. La polemica si fa accesa contro le presunzioni dei sofi, in modo speciale contro gli Eleati : l'Essere uno, eterno, immutabile, oggetto di in-
telligenza pura, non è, sostiene Gorgia (n. verso il 484); il non essere cioè il divenire fenomenico, fluido e mutevole, è, e noi non siamo se non ciò che diventiamo attimo per attimo. Se anche l'Essere fosse, noi non potremmo conoscerlo, poiché esso rimane pur sempre "al di là"; toccarlo vorrebbe dire soggettivizzarlo, cioè annientarlo come essere. E se anche un contatto conoscitivo fosse possibile, non potremmo poi comunicarlo agli altri, poiché la parola pronunciata ci vincolerebbe di nuovo alla fenomenicità soggettiva. La parola non rivela l'Essere, ma soltanto i mille fuggevoli aspetti del divenire: essa è una grande forza ( $\lambda$ ó $\gamma o \varsigma$ $\delta v \alpha \dot{\alpha} \sigma \tau \eta \varsigma$ $\mu \varepsilon \gamma \alpha \varsigma \varsigma \alpha \tau \hat{\imath} \nu$ ) che seduce le anime ( $\dot{\alpha} \gamma \chi \alpha \gamma \alpha \gamma i \alpha$ ), suscitando passioni, determinando atti, creando ideologie, costruendo insomma il mondo degli uomini : è una forza amorale che stringe rapporti naturali, non spirituali, fra le anime. Perciò la retorica è l'arte per eccellenza, che i s. pretendono di insegnare, rivolta a dominare, a confondere l'avversario, a far apparire vero il falso. Le stesse ricerche sugli omonimi e i sinonimi, di cui Prodico si vantava, mirano, più che a far luce sulla struttura logica del linguaggio, a irretire il pensiero e a chiudergli ogni varco. Ora, se il vero è ciò che appare, se la parola non è più in funzione dell'intelligenza e l'intelligenza dell'essere, anche il bene cade sotto la stessa critica: il bene è ciò che appare tale al singolo: è cioè l'utile, o il piacevole, o il conveniente. Fuori di questo rapporto con l'individualità empirica il bene non ha alcun significato. E se da un lato Trasimaco esalta l'uomo che senza scrupoli soddisfa a tutte le sue voglie e si pone di colpo al di sopra di ogni legge (Platone, Regl., I, 338 d-348) e se dall'altro Prodico, nel racconto di Ercole al bivio, conservataci da Scnofonte (Mem., II, 1), celebra l'eroe che a una molle felicità preferisce la virtuosa e feticosa gloria, non si tratta di contraddizione : in ambedue i casi, al centro è sempre l'uomo come volontà di potenza, non un valore obiettivo e universale; la virtù è pur sempre spogliata della sua essenza etica e concepita come abilità, come forza costruttiva. Anche la distinzione tra $\varphi \dot{\alpha} \sigma \iota \varsigma$ (natura) e vó $\mu \circ \varsigma$ (convenzione; cf. Platone, Prot., 337 c-d; Gorgias, 482 a-484 b; Theaet., 172 b) vuol condurre alle medesime conclusioni. Per natura l'uomo è libero, sciolto da qualsiasi vincolo morale e giuridico, superiore a ogni legge: la sua forza è il suo diritto. Poi, la convenzione ha posto un limite agli impulsi originari dell'istinto e ha conculcato i diritti della natura, determinando le distinzioni fra bene e male, fra virtù e vizio, fra giusto e ingiusto. Le leggi dello Stato, con lo scopo di impedire un male maggiore, hanno posto un freno al diritto naturale dei più forti, commettendo la più grave ingiustizia. Così i s., nell'indagare ciò che è "per natura", cioè l'elemento originario e irriducibile dell'uomo, hanno mostrato di voler andare oltre il relativismo (v.) e il soggettivismo (v.) : al di là delle convenzioni, delle leggi, della civiltà, della storia essi hanno cercato l'uomo schiatto nella sua naturalità e solo ad esso hanno riconosciuto il diritto di dominare. Ponevano in tal modo il problema dell'autenticità dell'essenza umana; in altri termini, il problema dell'umano destino. E poiché i s. hanno scoperto nell'uomo la naturalità, non la spiritualità, la loro soluzione non poteva non essere inadeguata. Toccherà alla speculazione posteriore il compito di scoprire l'uomo: eppure il problema era un'eredità della sofistica. Intanto la distinzione tra $\varphi \dot{\alpha} \sigma \iota \varsigma$ e vó $\mu \circ \varsigma$ non portava soltanto a un immoralismo sfrenato, ma incideva ancora sulla struttura della società greca e sui suoi pregiudizi, combatteva i privilegi sociali, condannava la schiavitù, bollava come falsa e convenzionale la distinzione tra greci e barbari (Antifonte, pap. Oxyrh. 1364, fr. II). Né mancava ciò, come l'ignoto autore del frammento conservato da Giamblico (Proptr., 20; e perciò ricordato come "anonimo di Giamblico"), rintracciava la comune umanità anche nel sedicente superuomo (v.) e vedeva nelle buone leggi la condizione prima del consorzio umano: ché «anche la forza, in quanto forza, non si salva se non con la legge e con la giustizia " ( $5^{\circ}$ ed. a cura di E. Pistelli, Lipsia 1894, p. 100). Anche contro la religione popolare e il fenomeno religioso in generale si esercitava il loro fervore critico e demolitore. Con Protagora, scettico di fronte ad

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ogni trascendenza, l'atteggiamento era di prudente agnosticismo: "quanto agli dèi, non ho modo di constatare né che sono, né che non sono, opponendosi a ciò molte cose: l'oscurità dell'argomento e la brevità della vita umana" (Diog. Laerzio, IX, 51). Prodico andava ancor più in là e tentava una spiegazione della genesi religiosa: le divinità sono la obiettivazione delle cose utili all'uomo (Sesto Emp., Adv. math., IX, 18), mentre Crizia vedeva negli dèi l'invenzione di astuti uomini politici alle scopo di atterrire il popolo e di piegarlo più agevolmente alla coercizione della legge (Sesto Emp., ibid., IX, 54).

Il naturalismo dilettantistico dei s. esauri la sua funzione storica nell'opera di revisione critica dei valori, alla quale sollecitò il pensiero contemporaneo; non fu causa dell'immoralismo dell'epoca, ma un fenomeno concomitante, anche se contribuì, forse, con l'autorità dei suoi più famosi rappresentanti, a giustificarlo e ad erigerlo a principio. Nella crisi della società greca del sec. v, la sofistica accelerò il ritmo del processo evolutivo, ponendo decisamente l'uomo ellenico di fronte a se stesso e alla sua condizione morale. Segno di tempi nuovi in corso di maturazione, ricca di torbidi fermenti, essa suggerì, preparò, abbozzò, ma non costrui nulla di positivo, poiché non ebbe il senso dell'universalità, né il culto dei valori, né la serietà dell'indagine. Nemmeno nel campo delle teorie artistiche, malgrado le preziose opinioni di Gorgia sulla "parola", seppe trovare il criterio di un'autentica interpretazione, poiché misconobbe il linguaggio (v.) quale comunicazione e la spiritualità dell'atto espressivo. Dei suoi spunti dottrinali, il soggettivismo relativistico feconderà non solo lo scetticismo (v.) di un Pirrone o di un Enesidemo, ma qualsiasi altra forma storica di scetticismo; l'immoralismo individuale e politico si rinnoverà nelle pagine del Leviathan di Hobbes (v.) quanto negli sforismi di Larochefoucauld (v.); la teoria del superuomo ritroverà un congeniale interprete nel Nietzsche (v.), portato dallo stesso naturalismo (v.) a livellare tutti i valori.

BibL.: framm. e testimonianze sui s. raccolti da H. Diels Die Fragm. der Vorsokrat., $6^{a}$ ed. a cura di W. Kranz, Berlino 1951-52; alla $3^{a}$ ed. del Diels (1912) si attiene la trad. it. di M. Timpanaro Cardini, Bari 1923. Nuova ed. dei testi con trad. it. a cura di M. Untersteiner, I s., Testimonianze e framm., 2 voll., Firenze 1949; E. Badrero, Protagora (con trad. dei testi relativi), Bari 1914. Studi : M. Salomon, Der Begriff des Naturrechts bei den Sophisten, in Zeittehr. der Savigny-Stift. für Rechtsgesch., 32 (1911), p. 129 sg.; V. Brochard, Les Sceptiques gens, Parigi 1923; J. Mewaldt, Kulturkampf der Sophisten, Tubinga 1928; R. Tiarimbas, Die Stellung der Sophistik zur Poesie im V. u. IV. Jahrb. bis zu Irohrates, Monaco 1936; A. Levi, Sulla Sofistica, in Sophia, 5 (1937), pp. 191-211; 6 (1938), pp. 322-36; W. Nestle, Vom Mythos zum Logos, Stoccarda 1940; id., Griechisch. Studien, ivi 1948; M. Untersteiner, I s., Torino 1949 (con ricca bibl.). Sull'anonimo di Giamblico cf. R. Roller, Unters. zu Anon. Jambl., Tubinga 1931; O. Cataudella, L'anon. Jamblico e Democrito, in Stedi ital. filol. class., 10 (1932), pp. 222, e Nuove ricerche sull'anon. di Giambl., etc., in Rend. Class. sc. mor. Accad. Linea, $6^{a}$ serie, 13 (1937), pp. 1-29; D. Viale ( $=$ Ad. Levi), L'anon. di Giambl., in Sophia, 9 (1941), pp. 233-46; M. Untersteiner, op. cit., cap. 15.

Giuseppe Faggin
SOFONIA (ebr. Şêphanjâh « Jahweh protegge»). Uno dei "profeti minori", nono della serie, che esercitò la sua attività al tempo di Iosia (ca. 638609 a. C.), probabilmente già prima della riforma (622), poiché lamenta l'esistenza di pratiche idolatriche (Soph. 1, 4-6, 12). Fu quindi contemporaneo di Geremia ("chiamato" al profetismo nel $13^{\circ}$ anno di Iosia, ca. 627-26) e con lui inaugurò la nuova vita del profetismo, che per un cinquantennio, dal tempo di Manasse, era venuto a mancare.

Il ricordo dei re Manasse (ca. 689-641), Assurbanipal d'Assiria (ca. 669-626), Amon, padre di losia (641-639), e
dei fatti ivi accennati, della vocazione di Geremia, della riforma di Iosia, a cui si può aggiungere le fine dell'Assiria (612-609), è sufficiente a caratterizzare lo sfondo storico. E un'epoca di grandi rinnovamenti politici e spirituali; vige l'egemonia assira anche culturale (sono diffusi culti astrali, di origine mesopotamica, Soph. 1, 3-5; mode straniere, ibid. 1, 8; empietà, ibid. 3, 3-4). Le forze del nazionalismo jahvistico si dànno alla salutare opera di riforma, con l'unanimé consenso, purtroppo effimero, di governo, sacerdozio e profetismo.

La disposizione del libro di $S$. è quella comune alla maggior parte degli scritti profetici. Prima gli aspetti negativi, poi quelli positivi; assia è su schema letterario. Non si può quindi dedurne che l'attività del profeta S. cessò mentre il buon avvio alla riforma iosiana dava motivo a bene sperare; e del resto gli scritti che si hanno non chiedono di essere distribuiti su un lungo lasso di tempo. La visione ottimistica finale è il correttivo alla figurazione triste della realtà, dettato dalla speranza in Dio, legata al senso messianico.

Nella prima parte, che occupa quasi tutto il libro (Soph. 1,2-3,8), si sente il tocco realistico e si esprime un'anima altissimamente dotata di spirito "profetico". Il libro comincia annunciando un "giudizio di Giuda" (ibid. 1,2 - 2,3) come un "giorno di Jahweh", che è dei più foschi tra quanti ne annunziarono i profeti di ogni epoca ("giorno di ira e di angoscia, di tumulto e fragore": ibid. 1, 15; vi si ispira l'inizio del Dies irae); emerge il motivo di un'invasione nemica, in cui è forse ritratta la permanente paura del colosso assiro. E descritto poi in breve il "giudizio sulle genti" (ibid. 2, 4-13), che coinvolge vicini e lontani: Filistei, Cananei, Mosbiti, Ammoniti, gli stessi Assiri; infine un giudizio particolare per Gerusalemme (ibid. 3, 1-8), di cui è rilevata la corruzione. Il finale messianico (ibid. 3, 9-20) annuncia lietamente la purificazione e universalizzazione della religione e del costume morale (ibid. 3, 9-13) e la salvezza di Sion (ibid. 3, 14-20).

Altri tre personaggi del Vecchio Testamento portano il nome S.: un levita antenato del musicista Hemath (I Par. 6, 21 [Volg. 36]); un sommo sacerdote, presso il quale Geremia fu denunciato come falso profeta (Jer. 21, 1; 29, 25. 29; 37, 3), che fu poi deportato e ucciso dopo la presa di Gerusalemme (ibid. 52, 24 sgg.; II Reg. 25, 18 sgg.); un cittadino di Gerusalemme (Zach. 6, 10. 14).

BibL.: cattolici: J. Lippi, Friburgo 1910; A. Florit, S., Geremia e la cronaca di Gadd, in Biblica, 15 (1934), pp. 8-31. Acattolisi: Besson. 1910; G. G. V. Stonehouse, Londra 1929; A. H. Edelleoort, Amsterdam 1937; J. Ridderbos, Kampen 1937. Giovanni Rinaldi

SOFRONIO. - Secondo s. Girolamo (De vir. illusts., 134) un S. scrisse nella sua giovinezza Laude Bethlehem; più tardi un libro sulla distruzione del tempio di Serapide in Alessandria. Inoltre sulla verginità e una vita del monaco Ilarione.

Aveva tradotto in greco i salmi e i Profeti nella traduzione di s. Girolamo dal latino. Viveva ancora nel 392, data della composizione del De viris illustribus. Niente si è conservato di queste opere. Si è emessa l'ipotesi che le traduzioni greche della Vita di s. Ilarione e di s. Malco di s. Girolamo fossero opera di S. Nulla ha a che fare con questo un altro S. che nel sec. viI tradusse il De viris illustribus di s. Girolamo.

Bibl.: Bardenhewer, III, p. 283.
Erik Peterson
SOFRONIO di Gerusalemme, santo. - N. a Damasco ca. il 560 , m. a Gerusalemme l'ri marzo 638.

Monaco a Gerusalemme, accompagnò in Egitto ed a Roma Giovanni Mosco (v.), e dopo la morte di questi (619) ritornò in Palestina. Visitò un'altra volta l'Egitto dove difese contro il patriarca Ciro il diotelismo. Eletto (634) patriarca di Gerusalemme, nel 637 fu costretto a consegnare la città santa al califfo Omar.

Le sue idee sulle due energie in Cristo sono note dalla sua lettera sinodale. Un florilegio con 600 testimonianze di Padri a favore delle due energie non si è conservato. S. è conosciuto anche come agiografo, è autore della

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(1st. Bihlisticu Vatiraus)
Sorbonio di GerusaleMme, santo - Il Santo, in atto di parlare, con evangeliario nella sinistra. Miniatura del Menologio di Basilio II (976-1023) - Biblioteca Vaticana, cod. Vat. gr. 1613, f. 413.

Vita e della collezione dei miracoli dei santi egiziani Ciro e Giovanni (PG 87, 3, 3377-3676), opera di ringraziamento verso i santi, scritta con tutte le finezze dell'arte retorica. Non autentica è la Vita Mariae Aegyptiacae, attribuita a lui (ibid., 3697-3726). Insieme con Giovanni Mosco compose una biografia del patriarca alessandrino Giovanni l'Elemosiniere (m. nel 619); scrisse inoltre poesie: Anacreonteia (ibid., 3733-3838), che non erano destinate per i servizi religiosi. Se abbia scritto anche inni liturgici, è discusso. Prediche di lui si sono conservate, fra le quali sono importanti quella : sull'Annunziazione a Maria (ibid., 3217-88) e una sulla festa di Natale (ed. di H. Usener, in Rhein. Museum f. Philol., nuova serie, 41 [1886], pp. 500-16; v. su questa predica H. Usener, Religionsgeschichtliche Untersuchungen. I, Bonn 1889, p. 326 sgg. e Plokylides, in Ekklesiastikas Pharos. 1918, p. 319 sgg.).

Bib.: ed. PG 87, 3, 3147-4014. Su tradd. arabe v. G. Graf, Gesch. der christl.-arabisch. Liter. I, Die Ubersetzungen (Studi e testi, 118), Città del Vaticano 1944, p. 371 sgg. Su tradd. lat. dell'opera sui ss. Ciro e Giovanni v. A. Siegmund, Die Überlieferung der griechisch.-christl. Liter. in der lateinischen Kirche. München-Pasing 1939, p. 260 sgg. Sulla dottrina: H. Straubinger, in Der Katholik, 49 (1907), pp. 81 sgg., 175 sgg., 275 sgg.; G. Cosmas, De oeconomia incarnationis secundum s. Sophronium. Roma 1940. Sui ss. Ciro e Giovanni v. Th. Nissen, in Byzanti. Zeitschr., 39 (1939), p. 349 sgg.; Anal. Boll., 57 (1939), p. 65 sgg.; R. Herzog, in Piscitale F. F. Duelger dargeboten, Münster 1939, p. 117 sgg. Sulle poesie v. Bardenhever, V, p. 39 sgg.; Eustradiades, in Keg Zudv. 1934, p. 189 sgg. Sul testo delle omelie v. Th. Nissen, in Byzanti. Zeitschrifl, 39 (1939), p. 89 sgg. V. anche Zuretti, in Didascalvion, 4 (1926), pp. 19-68; G. Bardy, Sophrone, in DThC. XIV, II, coll. 2379-83; M. Jugic, La mort et l'assomption de la ste Vierge (Studi e testi, 114), Città del Vaticano 1944, p. 683 sgg.; id., L'immaculée conception dans l'Ecriture sainte et dans la tradition orientale, Roma 1952, p. 99 sgg. Il Commentario liturgico non è opera di S. Erik Peterson

SOFRONIO, vescovo di Pompeiopoli. - Vescovo omeusiano del sec. Iv. Secondo i cataloghi noti a Michele Le Quien, S. sarebbe il primo vescovo noto di Pompeiopoli.

Già nel 341, durante il Concilio di Antiochia, si era fatto notare per la sua ardente difesa del termine (quosodono per designare la consostanzialità del Figlio con il Padre. Avrebbe anche scritto un opuscolo che inviò all'imperatore Costanzo. La storia dei concili ricorda il suo nome tra i campioni del semi-arianesimo o accanto a quello di Silvano di Tarso, con il quale guidò la legazione
che disputò contro gli acaciani davanti all'imperatore Costanzo; sottoscrisse la lettera ai deputati di Rimini e fu deposto nel Sinedo di Costantinopoli (360; Teodoreto, Hist. eccl., II, 23). E nota la sua esclamazione, durante il Concilio di Seleucia (359), contro le asserzioni di Acacio: "Se il rassodamento della fede consistesse nel permettere a ciascuno di emettere ogni giorno una opinione personale, cadrebbe ogni certezza nella verità ". Ritornò alla sua sede dopo la morte di Costanzo e partecipò a parecchi sinodi di omeusiani, di cui esaltava la dottrina come unica vera tra gli eccessi degli Occidentali, che avrebbero confuso le persone della Sima Trinità con la loro "consostanzialità ", e degli Orientali che insegnavano essere il Figlio dissimile dal Padre (Socrate, Hist. eccl., V, 14).

BibL.: M. Le Quien, Oriens christ., II, Parigi 1740, p. 877; Helich-Leclereu, I, pp. 946. 951; Fliche-Martin-Frutaz, III, pp. 169-74.
Martiniano Roncaglia
SOGGETTIVISMO. - Opposto a oggettivismo (v.), si usa propriamente in relazione alla filosofia moderna come tendenza alla sopravvalutazione di ciò che è in funzione del soggetto (v.), della coscienza (v.) e del pensiero (v.). Per quanto riguarda la filosofia classica (greco-cristiana medievale), è improprio parlare di determinazioni del tipo s.-oggettivismo, perché solamente la tendenza soggettivistica del pensiero moderno, divenuta risolutiva e pienamente consapevole, ha fatto qualificare per contrapposizione la prima come oggettivistica : quelle espressioni, dunque, della filosofia classica che mostrano punti di affinità con il s. (moderno) sono da riguardare piuttosto sotto altre indicazioni (scetticismo, sofistica, interiorità, concettualismo, nominalismo, ecc.).

Si possono distinguere un s. teoretico, un s. della scienza, un s. etico e un s. estetico. La figura del s. teoretico è storicamente complessa; essa può considerarsi in rapporto al fenomenismo (v.) dall'affermazione della "psichicità " delle qualità corporee (Locke, Cartesio) fino alla separazione che i contemporanei strumentalisti (Dewey) fanno tra oggetti (soggettivi) di esperienza quotidiana e oggetti di esperienza scientifica. Entro questi due limiti storici, è centrale il presupposto kantiano della soggettività della conoscenza sensibile (cf. Critica della ragion pura. Estetica trascendentale), che esercita tuttora la sua suggestione sui critici della scienza (della fisica specialmente), filosofi e scienziati. Dopo le tre grandi esaltazioni del soggetto compiute da Lutero, Descartes e Rousseau (v.), si definisce, con Kant, quell'idealismo critico-soggettivistico che esprime nel modo più chiaro il carattere della filosofia moderna. Alla base del s. teoretico si trova, in generale, una di queste due supposizioni: o la realtà concepita come puro oggetto di esperienza (Berkelsey, Hume), o il soggetto preso come "punto di partenza" della filosofia e della stessa realtà (Fichte). Si parla, inoltre, di s. empirico quando il soggetto è il singolo individuo storico, di s. trascendentale quando il soggetto è l'attività assoluta e universale immanente nel soggetto empirico (idealismo [v.] : ma in questo caso, per la concezione imma-nentatico-monistica della realtà, l'assoluto s. si risolve anche in oggettivismo assoluto). Il s. etico, come affermazione di principio, consegue da tutte quelle concezioni non finalistiche della realtà le quali non riescono a dar ragione dell'oggettività e valore assoluto della norma morale (v. obbligazione). Anche l'intuizionismo (v.) etico, affermando che la norma morale è un dato immediato, perviene a conclusioni di tipo soggettivistico. Non è s., invece, l'affermazione della beatitudine come fine ultimo (v.) dell'uomo, quando essa venga intesa come conse-

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guenza dell'oggettiva perfezione raggiunta. Anche il s. ctico può essere empirico (la norma dell'agire dipende dall'arbitrio del singolo) o trascendentale (la norma morale corrisponde all'esigenza di ogni possibile volontà). Il s. del comportamento, a partire dal sec. xix, si denomina egoismo (v.). Per gli aspetti sociali e culturali del s., v. individualismo.

Il s. estetico, infine, che coincide in parte con l'edonismo estetico, consegue generalmente alla negazione della trascendentalità (classica) del bello o alla limitazione delle relazioni del bello all'aspetto affettivo-emozionale del soggetto (s. estetica).

Occorre inoltre osservare che la filosofia moderna afferma in generale la sua tendenza al s. come semplice normalità di una corretta impostazione del filosofare, e chiama il s. + filosofia come scienza dello spirito», "concezione del reale come immanente allo spirito" (B. Croce, Breviario di estetica, $\mathrm{to}^{\mathrm{a}}$ ed., Bari 1951, p. 113).

Bibl.: R. Le bonne. Sujet et personne, in Annali della R. Scuola norm. sup. di Pisa, ${ }^{10}$ serie, 5 (1936), pp. 83-95; J. Dewey, The objectivism-subjectivism of modern philosophy, raccolto in Problemi of non. Nuove York 1946; F. Olgiati, I fondamenti della filosofia classica (specialmente cap. 7, §4: Il realismo classico), Milano 1950. V. inoltre la bibl. alle voci conoscenza; idealismo; verità ecc.

Desiderio Gotti
SOGGETTO. - Il termine s. presenta diverse accezioni. Nell'uso corrente si dice s. di una proposizione, di una discussione, di un'opera, di una scienza, ciò di cui in esse si tratta; deriva infatti dal latino subiectum: ciò che sottostà, che è sottoposto (a riflessione, discussione, ecc.).

Il termine latino traduce il greco Ǵ̃nuxéjuxvov, che già in Aristotele assume un riferimento complesso, avendo insieme un valore logico e metafisico; logicamente è ciò di cui si afferma o nega un predicato, metafisicamente è sia la materia indeterminata, sia l'essere determinato che sostiene le qualità e le affezioni (cf. Phyc., I, 2, 183 a 32 ; Met., VII, 3, 1029 a 1). Quest'ultimo significato, con quello logico, è passato direttamente alla tradizione, come il significato specifico di s. Aristotele stesso (Cat., 2) chiarisce e distingue questi due usi del vocabolo, dimostrando come non sempre il s. logico di una proposizione coincida con il s. reale, o di inerenza; infatti altro è affermare o negare l'attributo di un s., come nel caso in cui si predica il genere della specie o la specie dell'individuo (in Socrate è uomo l'uomo, in generale, è attributo di Socrate, ma non è in Socrate), altro è riferire al s. una qualità, che, anche senza esserne l'attributo essenziale, sia nel s. stesso (es., Socrate è sapiente). Va inoltre rilevata la distinzione fra s. logico e s. grammaticale; quest'ultimo è determinato soltanto dalla forma della proposizione e non sempre coincide con il primo.

Il significato fondamentale di s. nella filosofia postaristotelica, fino all'età moderna, è quello derivante dal suo valore di essere sostanziale, in contrapposizione con gli attributi o accidenti che ad esso vengono riferiti. Esso diviene, in tal modo, equivalente a sostanza (v.), essenza (v.), ipostasi, ecc. Nella terminologia scolastica esse subjective significa esistere per sé, esse obiective sussistere soltanto nel pensiero. Ancora Cartesio definisce come "soggettivo" ciò che è proprio delle cose, formaliter in se ipsis, e come "obiettivo" ciò che è appunto l'oggetto del pensiero, che esiste idealiter in intellectu (cf. Medit., III).

Soltanto dal sec. xvir in poi si viene accentuando quel significato del s., che deriva dal suo essere anche s. di attività, oltre che di qualità, e in particolare di attività conoscitiva. Inizialmente la coscienza stessa era considerata come una delle qualità di un s., poi, con le nuove formulazioni del problema gnoseologico, essa assume sempre più il valore di attività propria, essenziale del s., fino a coincidere con il s. medesimo. Al contrario il termine "oggetto" (v.) passa a significare la realtà in sé, indipendente dal pensiero. Questo capovolgimento di significati è definitivamente sanzionato dalla filosofia kantiana (Kritk di r. Vernunft, passim) e idealistica. S. e Io subiscono le medesime oscillazioni di valore e le medesime distinzioni (es., s. trascendentale, s. empirico, ecc.).

Il significato primitivo di s., rimasto nell'uso comune, viene spesso confuso con il significato ormai acquisito di "oggetto"; è possibile tuttavia una distinzione; s. è in generale ciò di cui effettivamente si tratta, "oggetto" più precisamente ciò che una discussione, una ricerca scientifica, ecc. si propongono di raggiungere.

Bibl.: A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, $3^{e}$ ed., Parigi 1947; R. Eisler, Wörterbuch d. philos. Begriffe, III, $4^{e}$ ed., Berlino 1930, pp. 183-72; v. conoscenza; idealismo; persona; realismo.
M. Elena Reina

SOGGETTO DI DIRITTO. - E colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce o riconosce l'attitudine ad essere titolare di diritti. Tale attitudine si dice anche personalità; e consiste non solo nell'attuale, effettiva titolarità di diritti e doveri giuridici, ma nella capacità potenziale ad esserne investito, o capacità (v.) giuridica.

La capacità giuridica può essere propria, oltre che dagli uomini (persone fisiche), anche di enti (persone giuridiche).

Soggetti o persone sono, nel diritto statuale : 1) tutti gli uomini o persone fisiche (per la Chiesa solo i battezzati): la personalità giuridica è attribuita con effetti e gradazioni diverse di capacità, oltre che ai cittadini, anche agli individui dei territori dipendenti dallo Stato, agli stranieri e agli apolidi; 2) a determinati enti (le cosiddette persone giuridiche, fra le quali è spesso da considerarsi lo Stato), siano nazionali, siano straniere.

I soggetti sono presi in considerazione dall'ordinamento giuridico in genere ciascuno per suo conto (uti singuli), ma talvolta, specialmente nel diritto pubblico, in quanto membri di collettività particolari (uti universi) : così, p. es., tutti i cittadini come nazione, gli appartenenti ad un comune, gli appartenenti a date categorie professionali, ecc.

L'affermazione del concetto di personalità degli enti collettivi si ebbe particolarmente nell'ordinamento della Chiesa. I fattori di queste formazioni giuridiche unitarie furono diversi a seconda che si tratti di uno scopo, che si vuole perpetuo, comune alla vita di più persone; oppure a seconda che si tratti di fondazioni patrimoniali a scopo religioso. Ma anche alcuni uffici della Chiesa furono concepiti come persone giuridiche, e così, sopra tutti, la S. Sede ed altri uffici minori. Anche lo Stato, come la Chiesa universale nel diritto canonico, è modernamente concepito, di solito, come persona giuridica. Ma qui non è così ricca la molteplicità delle persone giuridiche sorgenti accanto e sotto lo Stato e non è una molteplicità atipica come nell'ordinamento della Chiesa.

Non è possibile soffermarsi a elencare le varie teorie che sono state formulate circa la natura delle persone giuridiche. Si è detto che sono creazioni artificiali della legge; che al contrario esistono in una loro realtà sociale; che la persona giuridica è uno schermo dove si proiettano le attività delle persone fisiche; che sono patrimoni personificati. Queste varie dottrine non fanno altro che rivelare la coesistenza nelle persone giuridiche di due elementi, uno materiale e uno formale.

Tra le persone giuridiche si distinguono le corporazioni o universitatio personarum, e le fondazioni o istituzioni (universitates bonorum) a tipo patrimoniale. Nelle prime è prevalente l'elemento personale; nelle seconde l'elemento patrimoniale. Ci sono però, p. es., le società commerciali, nelle quali l'elemento patrimoniale è preponderante, ma che in genere sono considerate come associazioni, perché si ha riguardo alla funzione che persone e patrimonio acquistano nei vari tipi. Gli elementi materiali delle persone giuridiche sono: 1) una organizzazione di persone o di beni (associazioni o fondazioni); 2) uno scopo; 3) elemento formale è il riconoscimento da parte dell'autorità competente nell'ordinamento giuridico. Questo riconoscimento può essere espresso o tacito; generale o speciale. Esso può essere ritenuto o considerato dichiarativo o costitutivo.

L'ente erigendo, non ancora riconosciuto, produce attività rilevanti che possono avere efficacia anche re-

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troattiva. Oltre il riconoscimento può essere richiesta anche la registrazione dell'ente.

Le persone, cosi fisiche che giuridiche, si distinguono in varie categorie. Due categorie sono date dalla distinzione fra persone pubbliche e private. Ogni persona si muove oltre che nel campo del diritto privato in quello del diritto pubblico, da cui deriva la stessa personalità, ed ha poteri, diritti ed obblighi che sono da definirsi pubblici. Essere persona pubblica non significa avere una capacità di diritto pubblico. La distinzione sopraddetta si riferisce non agli individui, ma solo alle persone giuridiche. La personalità degli individui è connessa, almeno per il diritto moderno, alla qualità di uomo, che non è specificamente né di diritto privato né di diritto pubblico. Essi possono presentarsi con una veste che talvolta è pubblica, come quella di cittadini, di funzionari, ecc., e talvolta è privata, ma questi sono aspetti parziali della loro personalità e non è integrale loro caratterizzazione. Ci sono criteri vari di discriminazione, pratici e teorici e a fini particolari. Ogni ordinamento giuridico, poi, formula classificazioni proprie (p. es., il diritto dello Stato distingue gli enti civili ed ecclesiastici). Sono persone giuridiche pubbliche lo Stato e le altre persone giuridiche la cui destinazione è quella di funzionare come ausiliari dello Stato. Sono private quelle istituite per scopi che sono nulla più che leciti, anche se sono di utilità pubblica.

C'è un soggetto sperato, il nascituro, che viene tutelato dalla legge in vista degli interessi che ad esso possono venire collegati (v. nascituro). Ma anche l'ente erigendo è tutelato per le disposizioni a suo favore fatte prima del riconoscimento, che hanno tuttavia efficacia.

Ci sono soggetti incompiuti, non ancora riconosciuti, ma riconoscibili. Il distacco tra i soggetti giuridici veri e propri, e alcune associazioni (commerciali) e alcune entità (comunioni semplici, qualificate) non riconosciute, è di carattere formale.

Il momento in cui comincia a esistere, sul terreno del diritto, il soggetto individuale, è la nascita fisica; e il momento in cui cessa è la morte fisica, ma occorrono alcune formalità perché questo soggetto, dal momento della nascita, possa apparire rilevante per il diritto. Per il diritto civile la piena rilevanza sua si ha soltanto quando possa provarsene l'appartenenza al gruppo sociale (denuncia di nascita, cittadinanza); per il diritto canonico si diventa soggetti del diritto, nell'ordinamento della Chiesa, mediante il Battesimo. La nascita fisica è rilevante allo scopo di stabilire l'età della persona e le varie discriminazioni che ne derivano. In ogni ordinamento le forme (iscrizione nei registri di stato civile o Battesimo e registrazione nel libro parrocchiale) hanno importanza anche per stabilire il sesso. Rilevante è altresi la sovrapposizione alla faccità della politicità, cioè dell'appartenenza ad uno Stato o la consacrazione col Battesimo dell'appartenenza alla Chiesa. Soltanto dalla politicità o dalla sacertà può aversi il completamento della sfera dei diritti e dei doveri del soggetto.

Il soggetto individuale cessa con la morte fisica del corpo. La morte civile o la morte di diritto della persona, ammessa in alcuni paesi, non vige in Italia; qui il condannato all'ergastolo non perde la personalità, ma si trova soltanto in uno stato di incapacità legale. La personalità civile cessa quando risulti la morte da una denuncia allo stato civile (v. MORTE, II).

La fine della persona giuridica può aver luogo per cause attinenti all'elemento formale, soltanto nei casi in cui il riconoscimento abbia appunto carattere formale, quando cioè è dato in astratto con una norma di legge applicabile a determinati raggruppamenti organici. In questo caso basta l'abrogazione della norma che concede il riconoscimento perché si abbia la fine automatica di tutti i soggetti riconosciuti in base ad essa, in virtù del principio generale secondo il quale lo stato e la capacità delle persone sono sempre regolate dalla legge in vigore. Qualche volta si ha la revoca individuale del riconoscimento.

Normalmente, però, anche per le persone giuridiche le cause di estinzione vanno ricollegate al substrato materiale. Perciò possono variare a seconda che si tratti di fondazioni o di associazioni : 1) mancando oramai lo scopo
o essendo divenuto illecito; 2) se viene meno l'elemento delle persone da cui è costituita l'associazione; 3) talvolta con la perdita del patrimonio (ma l'autorità potrebbe nel caso di esaurimento dello scopo e se il patrimonio sia divenuto insufficiente, provvedere alla trasformazione); 4) per fusione di più enti o trasformazione. Speciali disposizioni detta la legge per lo scioglimento delle società commerciali.

La relazione tra la persona e il luogo in cui essa agisce ed opera, relazione che si trova disciplinata in ogni ordinamento giuridico, determina il modo e la misura del godimento, della realizzazione, dell'esercizio dei suoi diritti. Questo rapporto nel diritto statuale si specifica con i concetti di domicilio, residenza, dimora. In altri ordinamenti, p. es., in quello della Chiesa, questi istituti si specificano mediante concetti diversi (v. DOMicilio).

Per le persone giuridiche non si può parlare di domicilio, o di altra specificazione rispetto al luogo, come la residenza o la dimora; si parla invece di sede (o di più sedi).

La legge regola le situazioni relative alla relazione del soggetto con la sede. L'assenza (v.) si ha quando la persona ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima residenza e non se ne hanno più notizie. Durante tale fase, preliminare, la legge si occupa della cura degli interessi dell'assente. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono esclusivamente conservativi. Premede la domanda per la dichiarazione di assenza fatta da chi può avere diritti sui beni dello scomparso. In seguito si può domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente. Pro vista, attraverso questa procedura, la morte dell'assente, o presunta tale morte, si apre la successione.

La legge considera anche il caso che si ignori quale di due persone sia morta prima ed in tal caso, quando ci sia interesse, presume, per regolare effetti giuridici derivanti dall'ignorata sopravvivenza, la loro commorienza.

I diritti della personalità sono da considerarsi alla stregua di tutti gli altri diritti soggettivi della persona. Non hanno per oggetto la personalità in quanto tale o nei suoi più o meno specifici modi di essere; il nucleo oggettivo che ne determina il contenuto è un interesse della persona. E sempre interesse distinto dalla persona e come dipendenza di essa. Caratteri sono la inalienabilità, Pirrinunciabilità, l'imprescrittibilità. l'insusceptibilità di espropriazione, che però possono riscontrarsi in altri diritti; ma non regge più cosi l'obiezione fatta contro la legittimità di questi diritti della personalità, per la considerazione che la persona non può essere soggetto ed oggetto di diritti, perché questi diritti non hanno per oggetto la persona e i modi di essere della persona. Attraverso l'identificazione di essi si può segnare il profilo della personalità nei suoi più tipici atteggiamenti tutelati dal diritto. Alcuni di questi diritti sono originari o, come altri dice, innati, e quindi riguardano tutti i soggetti giuridici. persone fisiche o enti collettivi; altri sono derivati od acquisiti, in quanto riguardano soltanto particolari soggetti. Alcuni atteggiamenti della personalità godono di una tutela generica che li concerne nella loro massima estensione, e di una tutela specifica che si riferisce a particolari aspetti di essi. La tutela di tali atteggiamenti può essere a volte di carattere pubblicistico, a volte di carattere privatistico, a seconda degli interessi concreti che l'ordinamento giuridico mira a proteggere. Possono chiamarsi libertà costituzionali, se godono di una tutela nei confronti di altri soggetti che siano in posizione di egualtianza od anche nei confronti dello Stato, che detiene la sovranità.
r) Il più importante di questi diritti è il diritto alla vita; per gli enti collettivi non esiste questo diritto all'esistenza, perché può essere revocato il riconoscimento. a) Diritto all'integrità fisica, riferibile anch'esso soltanto ai soggetti individuali. Sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo, ma non tutti sono illeciti. 2) Diritto alla libertà, determinato negativamente dai limiti imposti agli altri soggetti (libertà sessuale, non riduzione in schiavitù, sequestro di persona, arresto illegale, limitazione indebita della libertà personale, abuso di autorità contro arrestati o de-

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ida R. C. A. Cardinalium Imagines. IV. No. 821
Soglia CERONI, GIOVANNI - Ritratto. Incisioni. del sec. XIX.
tenuti, perquisizioni od ispezioni personali arbitrarie, libertà morale). 4) Diritto all'onore (ingiuria, diffamazione, offesa alla memoria di un defunto, ecc.). 5) Diritto alla riservatezza (diritto all'immagine, segreto epistolare). 6) Diritto al nome. 7) Diritto alla paternità intellettuale (v. PROPRIetà immateriale e proprieta letterARIA).

I diritti pubblici possono classificarsi da diversi punti di vista. Essi si distinguono, con i criteri che valgono anche per i diritti privati, in ideali e patrimoniali, e anche in personali e reali; e, in riguardo alle persone verso le quali si possono avere, in assoluti e relativi, cioè ergo omnes o verso soggetti determinati. I diritti della personalità, sopra menzionati, possono essere considerati come diritti pubblici. Un'altra categoria di diritti pubblici comprende quelli che si possono dire diritti di funzione e funzionali, spettanti a soggetti investiti di funzioni pubbliche, diritti elettorali, di rappresentanza del popolo; diritti pubblici di prestazione a favore dello Stato o a favore di singoli, ecc.

Esistono poi posizioni giuridiche del soggetto nei rapporti con lo Stato, con la famiglia.

La cittadinanza è il vincolo di appartenenza della persona allo Stato. Essa ha una grande importanza sia nel campo del diritto pubblico che in quello del diritto privato. Il rapporto di cittadinanza riguarda pure, sotto profili negativo e positivo, le persone giuridiche, le quali si distinguono in straniere o nazionali; e si può anche ammettere che ci siano atti apolidi o con doppia cittadinanza.

La famiglia, più che un rapporto, è un insieme di rapporti giuridici, ai quali si ricollegano anche particolari stati personali. Alcuni di questi rapporti si fondano sul vincolo di sangue (parentela naturale e legittima), altri, invece, prescindono totalmente da tale evento naturale (la parentela civile, l'affinità; v. affinità; cognazione; CONSANGUINETÀ; FAMIGLIA; PATRIA POTESTÀ; PROLE).

Il soggetto può presentare una sua propria condizione professionale : il collegamento di atti e di mezzi nel campo economico, che si dice attività professionale, costituisce una condizione giuridica particolare del soggetto (cf. lavoro, IV; salario). Tra le condizioni professionali particolare rilevanza assume quella derivante dal rapporto di pubblico impiego.

Intimamente connessa con la capacità di diritto pubblico, è la posizione giuridica che a un soggetto puó spettare di fronte ad altri soggetti : posizione di superiorità e quindi di supremazia; di inferiorità e quindi di subordinazione; di indipendenza. Fra le varie posizioni che interessano il diritto pubblico merita un cenno in status e posizione di appartenenza ad una comunità necessaria (Stato, Comune, famiglia, ecc.). Altra posizione è quella di chi è chiamato ad agire nella sfera giuridica altrui, e perciò assume la veste di funzionario, di militare, di ecclesiastico, ecc. Cosl pure la posizione di ammesso in un pubblico istituto. La più importante di queste situazioni attive del soggetto è quella che si designa come diritto soggettivo. Questo va considerato come un potere del soggetto, in quanto al soggetto viene assicurata e garantita una posizione di libertà e di preminenza verso gli altri soggetti, e ciò in virtù di una norma e della sua applicazione con riferimento ad un dato soggetto. Esso è
concesso per la protezione di un interesse del soggetto la quale è affidata alla volontà del soggetto medesimo. Una categoria particolare di diritti soggettivi è quella dei diritti potestativi. Tra le situazioni attive ce ne sono alcune che possono ritenersi meno piene di quelle già considerate. Si parla di interesse occasionalmente protetto o diritto riflesso e ciò si verifica quando dalla protezione diretta di un interesse pubblico trae vantaggio un determinato soggetto. Diversa dalle precedenti è la situazione che si dà nel caso in cui al soggetto viene attribuito un interesse legittimo. Questo è specificamente protetto e tale protezione è garantita ad un soggetto determinato. Vive però nella sfera di un interesse pubblico e, come tale, gode di una tutela giurisdizionale e può farsi valere di fronte alla autorità amministrativa.

Nel soggetto si distinguono anche diverse qualificazioni o qualità soggettive. La personalità presenta manifestazioni che assumono la figura di potestà, poteri, diritti e obblighi o doveri pubblici. Potere giuridico in senso ampio, cosi nel diritto pubblico come nel diritto privato, è ogni potere di azione attribuito ad una persona dall'ordinamento giuridico. Sembra esatto ravvisare due categorie di poteri, le potestà o poteri giuridici in senso stretto (p. es., la potestà legislativa dello Stato, la patria potestà) e i diritti soggettivi; questi, contrariamente ai primi, si svolgono in un particolare rapporto giuridico. Non sempre a un diritto corrisponde un dovere specifico o viceversa.

In corrispondenza alle situazioni attive, ci sono situazioni passive, fra le quali la più tipica è quella che si concreta in un obbligo vero e proprio. Il legame di reciprocità fra situazione attiva e situazione passiva è dato dal concetto di rapporto giuridico che è uno strumento messo a servizio del soggetto attivo contro il soggetto passivo. I soggetti possono trovarsi inseriti in singoli (rapporti giuridici. Sono rapporti giuridici i rapporti fra più persone, ma anche i rapporti aventi carattere interno o riflessivo nella stessa persona.

Bibl.: P. Cipretti, Lec. di dir. canon. Parte gener., Padova 1943, p. 169 sgg.: S. Pugliatti, Gli istit. del dir. civ., I. Milano 1943, p. 107 sgg.: S. Romano, Principi di dir. costituz. gener., ivi 1943, p. 149 sgg.; id., Frammenti di un diz. giuridico, ivi 1947, p. 172 sgg.; A. Trabucchi, Istituz. di dir. civ., 3* ed., Padova 1950, p. 57 sgg.

Giuseppe Forchielli
SOGLIA CERONI, Giovanni. - Cardinale, n. a Casola Valsenio I'II ott. 1779, m. ad Osimo il 12 ag. 1856 .

Ancor giovane, fu segretario della S. Congr. degli Studi. Appartenne quindi alla Famiglia pontificia sotto Pio VII e per questo motivo pati lunga prigionia a Fenestrelle quando il Papa fu spossessato da Napoleone. Seguì Pio VII a Savona durante la breve occupazione muratiana del Patrimonio e da Leone XII fu nominato suo elemosiniere segreto e arcivescovo titolare di Efeso. Gregorio XVI lo promosse patriarca di Costantinopoli dei Latini, con l'ufficio di segretario della S. Congr. dei Vescovi e dei Regolari; il 12 febbr. 1838 lo creò cardinale riservato in pectore o lo pubblicò il 18 febbr. 1839. Contemporaneamente ebbe la diocesi di Osimo e Cingoli, che governò con grande saggezza, occupandosi specialmente di costituirvi un seminario, che fu reputato il più moderno istituto di educazione dello Stato pontificio anche per le installazioni igieniche e ginnastiche, allora del tutto inusitate. Estraneo alle vicende politiche dell'ora, accolse con sorpresa la chiamata a Roma da Pio IX nel giugno 1848 per assumervi gli uffici di segretario di Stato e di presidente del Consiglio dei ministri al posto del dimissionario card. Orioli. La seconda carica era poco più che nominale, perché sebbene lo Statuto richiedesse che la direzione del ministero fosse tenuta da un porporato, in effetti chi reggeva il governo era un laico, nella fattispecie il Mamiani.

Per tale circostanza, l'opera di governo del cardinale presidente non poteva assumere particolare importanza. Va ricordato che il S., ossequiente ai desideri del Pontefice, svolse una politica spesso indipendente da quella dei ministeri che presiedette (nell'ordine, Mamiani, Fabbri e Rossi) trovandosi quindi in dissidio con il ministro

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secolare degli Affari Esteri, specie quando era in carica il conte Marchetti. Dal che frequenti attriti e conflitti di competenza, particolarmente gravi quando il Mazzini poté pubblicare nell' Italia del popolo alcuni documenti confidenziali che il S. aveva indirizzato al nunzio di Vienna, in contrasto con la politica del ministero Mamiani. Il 18 luglio 1848 egli sottoscrisse una protesta alle potenze per l'occupazione austriaca di Ferrara e la rinnovò ai primi di ag., dopo i sanguinosi scontri di Bologna. Il 12 dello stesso mese ottenne la soppressione del Dicastero secolare degli esteri, riassumendo il pieno controllo della politica estera della S. Sede e dello Stato romano. Confermato nella carica presidenziale anche dopo l'assassinio di Pellegrino Rossi, allorchè il nuovo governo fu composto dal Mazzarelli, separò le proprie responsabilità da quelle dei ministri alla partenza del Papa per Gaeta e fece ritorno nella sua diocesi, che resse sino alla morte.

Bias.: G. I. Montanari, Elogio dell'Em. e Rev. Principe card. G. S. C., Ancona 1856 : Moroni, LIII, p. 198 sg.; G. Spada, Storia della Rivoluz. romana, Firenze 1869, passim; C. Spellanzon, Storia del Risorg. e dell'unità d'Italia, V. Milano 1950, capp. 9 e 13 passim.

Renzo U. Montini
SOGNO. - Il s. è il regno del subcosciente; infatti in esso l'attività psichica elabora un materiale non familiare alla coscienza dello stato di veglia; però anche la realtà empirica entra a far parte del s. sebbene vissuta in maniera diversa dallo stato di veglia; essa acquista come un altro valore o sapore, sicché P. Janet considera il s. come un diverso orientamento della personalità psichica, come uno stato allotropico della coscienza.

Considerando i due aspetti dell'attività psichica normale: quello della veglia e quella del s., e volendo denominare coscienza il modo specifico di attività della veglia, può essere qualificata con il nome di coscienza onirica il modo specifico di attività durante il s. Le due coscienze sono collegate fra loro da una tenue passerella che è la memoria; ma esse, come modi di attività psichica sono diverse; e così avviene che l'una coscienza non sia bene informata dell'altra e che molto meno l'una resti garante dell'altra; precisamente come avviene nel caso di sdoppiamento patologico della personalità (S. De Sanctis).

1. Genesi del s. - Il problema del s. ha interessato l'uomo fin dall'antichità; sono noti i s. di Faraone che trovarono in Giuseppe un famoso interprete (Gen. 40, 5 sgg.; 41, 1-37). Tuttavia la Bibbia (Deut. 13, 2 sgg. e 18, 10-12) avverte il popolo eletto di non dare credito agli aùguri, agli indovini ed agli interpreti di s. Nei tempi più recenti Descartes è stato spinto alle sue meditazioni proprio dal problema dei s. Tra gli autori che si sono occupati dell'origine dei s. va ricordato Scherner, che ha studiato i s. di origine cenestetica. Hildebrant nel 1875 ha richiamato l'attenzione sui s. promossi da stimoli uditivi : suono della sveglia, ad es., che si trasforma nel suono di una campana, nel fracasso di una fila di piatti che precipitano sul pavimento. In questi casi lo stimolo sensoriale provoca almeno una parte