alvo le eccezioni previste dal diritto e salvo il caso di necessità (cann. $8_{4} 8-50$ ).
Al vescovo gravemente ammalato amministrano il v. le dignità e i canonici del Capitolo cattedrale, secondo l'ordine di precedenza. A coloro che dimorano in casa religiosa l'amministra il superiore (cf. can. 848, Comm. pontif. per l'autentica interpretazione del CIC, 16 giugno 1931; AAS, 23 [1938], p. 353). In un monastero di monache l'amministra il confessore ordinario o chi ne fa le veci. Nelle religioni laicali o nelle pie case sottratte
## Page 864
alla cura del parroco, il rispettivo cappellano; nel seminario, il rettore o chi ne fa le veci (cf. can. $848 \S$ i; 850 ; 397, n. 3; 514; $464 \S 2 ; 1368$ ). In caso urgente, con la licenza almeno presunta del parroco o dell'Ordinario del luogo, amministra il v. qualsiasi sacerdote, sia pubblicamente che privatamente; però chi ricevette già una prima volta il v. durante la stessa malattia può riceverlo da qualunque sacerdote senza bisogno del parroco o dell'Ordinario del luogo qualora l'amministrazione è fatta privatamente : si tratta, infatti, in questo caso di v. in senso lato; purché, però, entre i limiti e le norme indicate dai cann. $847,849 \S$ I.
In caso di necessità generale (persecuzione, guerra, epidemia), se non si può trovare un sacerdote (anche se scomunicato vitando, o dopo la sentenza condannatoria - declaratoria : can. 2261 § 3) o un diacono e non si può ricorrere all'Ordinario per avere l'autorizzazione, oggi conformemente al costume primitivo della Chiesa si in segna comunemente che qualsiasi laico, presumendo la licenza, può amministrare il v., tenendo evidentemente conio della destrezza o capacità nel soggetto ministrante. A più forte ragione, in caso di necessità particolare, il laico può amministrare il v. purché non vi sia alcun pericolo di irriverenza o di profanazione.
IV. Rrro. - Il v. deve essere ricevuto nel proprio rito a meno che una necessità urgente non scusi (can. 866; cf. cann. 852, 851 § 2). E raccomandabile portare il v. pubblicamente con grande solennità (cf. Conc. di Würtzburg del 1287; Conc. di York del 1195; S. Congreg. dei Riti, 6 febbr. 1875; 2 dic. 1903; Rituale romano, tit. V, cap. 4), a meno che non vi siano disposizioni particolari contrarie, in vista del rispetto dovuto all'Eucaristia. La formola, prescritta dal Rituale romano per l'amministrazione del v. =Accipe, frater [soror], viaticum Corporis Domini... e si usa una sola volta, durante lo stesso pericolo di morte e precisamente la prima (cf. tuttavia can. $864 \S 2$ ).
Biel.: oltre ai trattati di teol. morale e di dir. canon., cf. D. Jorio, La communion des malades, Lovanio 1933; A. Bride, Viatique, in DThC, XV, coll. 2842-58; I. Pavie, De communione paroulorum et de initio usus rationis. Studium historioiuridicum et novissimi iuris interpretatio, Roma 1952.
Angelo Criscito
VIATORE da Coccaglio. - Teologo cappuccino dell'antica provincia di Brescia, di cognome Bianchi, n. a Coccaglio il 20 apr. 1706, m. a Cologne il 18 genn. 1792.
Entrato nel noviziato di Vestone nel dic. 1724, ebbe successivamente vari uffici nell'Ordine e dal 1771 al 1774 fu ministro provinciale. Frutto dei suoi 40 anni d'insegnamento sono: Tentamina theologico-scholastica ( 6 voll., Bergamo 1768-71) nei quali dà un posto rilevante alla teologia positiva; l'opera fu compendiata per uso delle scuole; Tentaminum scholasticorum synopsis (2 voll., Venezia 1782); Tentamina theologico-moralia ( 6 voll., Lucca 1778-80), ove segue e difende il probabiliorismo; Tentaminum theologicorum in moralibus synopsis ( 2 voll., Venezia 1791). Per questa rilevante attività ebbe una particolare lode da Clemente XIV.
V. da C. occupa un posto di prim'ordine nelle controversie dottrinali di quell'epoca. Difensore deciso dell'agostinianismo nelle questioni allora dibattute della Grazia, scienza di Dio, predestinazione, ecc., approfondi la dottrina agostiniana studiando e divulgando in parecchie monografie la posizione dottrinale di s. Prospero d'Aquitania (v.). Si difese brillantemente dall'accusa di giansenismo nella lunga e aspra controversia sulla bolla Unigenitus (v.), condotta contro gli ex-gesuiti L. Mezzi e A. Zaccaria. Gli fu anche falsamente attribuito un opuscolo contro la devozione al S. Cuore. Sostenne con molta erudizione e validi argomenti i diritti della Chiesa e del sommo pontefice contro gli errori e i fautori del fehronianismo.
Bini., sulle opere: Barino da Milano, Bibliot. dei Frati Min. Capp. di Lombardia, Firenze 1937, pp. 291-99. Letteratura: V. Bonati da Bergamo, Biogr. e bibliogr. del p.V.B. da C., in Misc. Frani., 3 (1888), pp. 139-43; id., I conventi ed i Cappuccini bresciani, Milano 1891, pp. 418-36; Hurter, V, 1, coll. 258-59; P. Go-
defroy, s. v. in DThC, XV, II, coll. 2836-42; Melchior a Pobladura, Hist. gener. Ord. Fr. Min. Capucc. III, Roma 1951, pp. 309, 316, 359 sg.; Lex. Capucc., Roma 1951, col. 1807.
Melchiorre da Pobladura
VIATRICE, santa, martire : v. SIMPLICIO, FAUSTINO e BEATRICE, santi, martiri.
VIBALDO (Wibaldus, Guibaldo) di Stavelot. Abate benedettino di Stavelot, di Malmedy e di Corvey, n. presso Stavelot (Stablo) in Belgio nel 1097 o 1098 e m. in Paflagonia, a Bitolia, il 18 luglio 1158.
Dopo aver studiato nelle scuole monastiche di Stavelot e di Liegi, entrò nell'Ordine di S. Benedetto nel 1117 a Waultsort, presso Namur, donde l'anno seguente passò al monastero di Stavelot. Il 16 nov. 1130 fu eletto abate di Stavelot e di Malmedy; nel 1146 ebbe anche il potere abbaziale di Corvey, confermatogli l'anno dopo da Eugenie III, estendendo la sua giurisdizione anche sui conventi femminili di Fischbeck e Kemnade, annessi a Corvey dall'imperatore Corrado III. Fu tra i consiglieri più influenti di Lotario II e di Corrado III, compi varie missioni presso la S. Sede, fu il tutore del figlio di Corrado, Enrico, durante la spedizione dell'Imperatore in Palestina (1147-49), portò al suo massimo splendore il monastero di Stavelot e ristabilì a Corvey la disciplina monastica. Nel 1137, avendo accompagnato in Italia Lotario II, fu eletto, il 19 sett., abate di Montecassino, alla presenza dell'Imperatore e dis. Bernardo; ma il 2 nov. dell'anno stesso rinunziò alla carica, per scongiurare la minaccia di Ruggero di Sicilia che, ostile a V. come creatura dell'Imperatore, voleva distruggere l'abbazia.
Benviato anche da Federico Barbarossa, riusci, finché visse, a impedire la rottura tra questi e il Papa. Il Barbarossa lo inviò due volte in missione a Costantinopoli, nel 1154 e nel 1157: durante il viaggio di ritorno da quest'ultima ambasceria morì improvvisamente, destando il sospetto che fosse stato avvelenato. Di V. rimangono più di 400 epistole, a partire dal 1146 , fonte importantissima per la storia dell'Impero di Corrado III e i primi anni di quello del Barbarossa, e preziose anche per le notizie sulla tradizione di autori classici durante il medioevo.
Biel.: cdiz. di Ph. Jaffé, Monum. Corbeiensia, in Biblioth. rerum Germonic., I, Berlino 1864, pp. 76-602, riprodotta in PL. 189 , 1121-1458. Studi: J. Jonsson, Wibald von Stablo u. Corvey, Abt. Staatsmann u. Gelehrter, Münster 1854; L. Mann, Wibald, Abt von Stablo u. Corvei nach seiner polit, Thätigkeit, dissert., Halle 1875; B. Dentzer, Zur Beurteilung der Politik Wibalds von Stablo u. Korvei, dissert., Breslavia 1900; E. Rebbild, Die polit., Stellung Wibalds im Zusammenhang mit seinen Grundvorschancingen, dissert., Greifswald 1913; H. Zatachek, Wibald v. Stablo, Studien zur Gesch. der Reichskanzlei u. Reichspolitik, in Mitleil. d. Österr. Jost. für Geschich., Ergänz.-Band 10 (1928), fasc. II, pp. 237-435; A. Boeckler, Carveyer Buchmalerei unter Einwirkung Wibalds v. Stablo, in Westfäl. Studien, 1928, pp. 133147; Manitius, III, pp. 289-92.
Alessandro Pratesi
VIBIA. - Il cosiddetto «ipogeo di V.» è noto anche con altre denominazioni, come «dei sincretisti», "delle monachelle»; meglio il Wilpert lo chiamò «catacomba sincretista» (Pitture, p. 134) perché dalle escavazioni recenti esso risulta abbastanza esteso, con frequenti scalette che immettevano a celle sub diva.
Per la prima volta fu indicato da G. G. Bottari (Roma sotterranea, III, Roma 1754) il quale lo indicò come parte del cimitero di Callisto e non comprese affatto le pitture, pubblicate poi razionalmente da R. Garrucci, e meglio riprodotte da G. Wilpert. Notevole è l'arcosolio, appartenente ad un tale Vincentius prete del dio Sabazio e a sua moglie V. Si ha la scena dell'alveptio Vibier, e poi il suo giudizio davanti al tribunale su cui siede Plutone Dispater, con Proserpina Aera Cura. A sinistra del tribunale sono le tre dee del destino (a Fata divina ?), a destra è V. accompagnata da Alcesta e da Mercurius nuntius. Segue la scena in cui l'angelus bonus introduce V (inductio Vibies) tra i bonorum iudicio iudicati, i quali sono assisi.
## Page 865
Nell'iscrizione di Vincenzo, all'esterno dell'arcosolio, le espressioni manduca Vibe, lude, vennero interpretate da F. Cumont (Les mystères de Sabastus et le judaïsme, in Comptes rendus de l'Acad. des inser. et belles lettres, 1906, pp. 63-79), in senso morale, mentre M. P. Nilson dette di recente ad esse un senso più materialistico ( $A$ propos du tombeau de Vincentius, in Mélanges Charles Picard, II, Parigi 1949, pp. 764-69). E. Stevenson mise in rilievo che poco lontano da questo arcosolio aveva rinvenuto iscrizioni cristiane e un cubicolo avente nel centro della vòlta la figura di Cristo tra quattro oranti; cubicolo veduto poi da Wilpert e ritrovato recentemente. Forse a questa regione cimiteriale dovrebbe collegarsi anche l'ipogeo rinvenuto poco lontano nel 1915, detto * dei cacciatori * per le scene di caccia dipinte in esso e pure con iscrizioni cristiane.
Bibl.: R. Gavrucci, Tre sepolcri pagani in un ipogeo della Via Appia, Napoli 1832 ; id., Les mystères du syacrétisme phrygien, Parigi 1836; id., Storia dell'arte cristiana..., VI, Prato 1881, p. 171, rev. 493 sq.; Wilpert, Pitture, pp. 134 sq., 362 sq., rev. 132; K. Wunbrandt Stupt, Die Zagerbetahombe an der Via Appia, in Belvedere, 1926, pp. 289-94.
VIBONA. - L'antica diocesi di V., detta dai Latini * Hipponium *, all'estremità meridionale del golfo di S. Eufemia, fu distrutta dai Saraceni nella seconda metà del sec. 2. Al suo posto subentrò Monteleone di Calabria, che recentemente ha riassunto il vocabolo antico di Vibo Valentia.
Fu prima colonia greca e poi municipio romano; era cinta di poderose mura, di cui restano ancora eloquenti avanzi. Il cristianesimo vi mise piede per tempo e vi si stabili una cattedre vescovile che è tra le più antiche della Calabria e la cui esistenza è certa per il sec. v. Tuttavia non sembra possa assegnarsi ad essa quel Romano * Bubonensis episcopus * che intervenne al Concilio di Calcedonia nel 451. Sembra invece molto probabile che Giovanni, vescovo di V., sia uno dei tre vescovi del Bruzio, ai quali il papa Gelasio diresse una sua decretale nel 496. Difatti nel 499 un Giovanni, vescovo di V., partecipa al Sinodo romano di papa Simmaco. S. Gregorio Magno ricorda due vescovi di V.: Rufino, morto nel 599, e Venerio, ricordato l'ultima volta nel 603. Seguono altri presuli: Papinio al Sinodo di Martino I nel 649; Crescente al Sinodo di s. Agatone del 679; e Stefano al Concilio Niceno II del 787. Dopo di che subentra il silenzio più assoluto. Lungo tutto il sec. Ix e il 2 figura nelle Diatiposi greche come suffraganea di Reggio, ma non compare nessun titolare. Le frequenti incursioni sar cene del sec. a finirono per distruggerla, costringendo i pochi superstiti abitanti a rifugiarsi in luogo più sicuro, distante dalla costa, dove diedero origine all'abitato di Monteleone, che fu poi fortificata dall'imperatore Federico II e divenne uno dei centri più importanti della Calabria. I Normanni, però, non vi trovarono che desolazione, e per questo, verso il ro8o, eressero la diocesi di Mileto con il territorio delle due antiche e limitrofe diocesi di V. e di Tauriana.
Bibl.: Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae episcopatuum, ed. Parthace, Berlino 1886, pp. 77, 119, 216; Ughelli, IX, p. 239 (1* ed.); G. Biongui, Hipposi on Vibonis Valentiae accurata historia, Napoli 1720; G. Fiore, Calabria Illustr., II, ivi 1743, p. 281; V. Capialbi, Mem. per servire alla storia della S. Chiesa Militean, ivi 1835 ; id., Mem. del clero di Monteleone, ivi 1843; D. Taccone-Gallucci, Monogr. della città e dioc. di Mileto, $3^{2}$ ed., Reggio C. 1900; Lucconi, p. 343.
Francesco Russo
VIBORADA, santa. - Vergine e martire, reclusa presso S. Gallo (Svizzera), uccisa dagli Ungheri nel 926.
Dopo un devoto pellegrinaggio a Roma con il fratello Ittone, sacerdote, si fece da lui istruire nella lettura e nel canto dei salmi e quindi lo indusse ad entrare nel monastero di S. Gallo, mentre essa si chiudeva in una cella presso la chiesa di S. Giorgio e poi in altra presso la

(Ed. Pont. comm. di arch. vores)
chiesa di S. Magno, ove fu seguita dalla discepola b. Rachilde. Istrui nella fede il giovane s. Udalrico e gli predisse l'episcopato di Augsburg; predisse pure l'uccisione dello spergiuro Burcardo, duca degli Svevi, l'incursione degli Ungueri, il proprio martirio e l'incolumità della discepola, che più volte sanò da gravi infermità. Clemente II la canonizzò il 3 genn. 1047 (v. canonizzazione, vol. III, col. 578 ); la sua festa si celebra il 2 maggio.
Bibl.: Acta SS. Maii, I, Venezia 1737, pp. 282-308; G. Mabillon, Acta SS. Ordinis v. Bened., sec. F, Parigi 1683, pp. 42-66; Ex vita S. Wiboradus, auct. Hartmanna, monacho S. Galli, in MGH, Script., IV, Hannover 1841, pp. 423-27; A. Füh, Die heil. W., S. Gallo 1926; A. Zimmermann, Sankt W., in Zahrb. f. Bücherfreunde, 2 (1934), pp. 1-11; id., Kalend. Benedict., II, Mebben 1934, pp. 133-38.
Felice da Mareto
VICARIO APOSTOLICO. - Nella storia della Chiesa il nome di vicarius compare fin dai primi secoli, insieme a quello di missus o legatus, a designare il rappresentante del Romano Pontefice nei Concili d'Oriente; nello stesso tempo viene peraltro usato a designare anche il rappresentante stabile del papa (Conc. Sardic., a. 343, can. 20). Il titolo di vicarius apostolicus compare verso la fine del sec. IV, e designa da allora un vescovo residenziale, che, oltre i poteri ordinari, inerenti al governo della sua diocesi, è munito dal Romano Pontefice di poteri speciali anche sugli altri vescovi della regione.
Il primo vicariato apostolico fu quello di Tessalonica. Nel 379 la prefettura imperiale dell'Illirico venne divisa in due: Illirico orientale, con capitale Tessalonica, dipendente dall'imperatore d'Oriente, e Illirico occidentale, con capitale Sirmio, dipendente dall'imperatore d'Occidente. Mentre fino a quel momento tutto l'Illirico era soggetto alla giurisdizione patriarcale del Romano Pontefice, dopo la divisione accennata i patriarchi di Costantinopoli cominciarono ad esercitare la loro giurisdizione sull'Illirico orientale. Per impedire questa usurpazione, i romani pontefici costituirono il metropolita di Tessalonica loro v. Il primo v., di nome Ascolio (o Aconio), fu nominato probabilmente dal papa Damaso nel 383. I pontefici seguenti continuarono a costituire in Tessalonica i loro v.; dalla lettera indirizzata nel 412 da papa Innocenzo a Rufo, nuovo v., la figura e le funzioni di questo appaiono già perfettamente definite. Nel 535, dietro richiesta di Giustiniano, il vicariato di Tessalonica fu diviso in due parti : la prima rimase sottoposta all'antico v., la seconda venne assoggettata all'arcivescovo di Giustiniana Prima, al quale venivano riconosciuti gli stessi privilegi del v. di Tessalonica. Frattanto sorgevano in Occidente il vicariato di Arles nelle Gallie, quelli di Siviglia e Tarragona nella Spagna, ai quali più tardi si aggiunsero quello di Metz (a. 844), di Sens (a. 876), di Salisburgo (a. 973), di Toledo (a. 1088), Lione (a. 1097), Treviri (a. 989 e a. 1137) ecc., con i quali tuttavia s'iniziano le legazioni nate (v. legarro).
I poteri propri dei v. a. venivano esercitati in nome del romano pontefice, e, sebbene fossero concessi soltanto ai titolari delle sedi designate, ogni nuovo metropolita
## Page 866
ne doveva ottenere la conferma. Tali poteri erano amplissimi, quantunque non avessero l'identica estensione in tutti i casi, e comprendevano praticamente quasi tutte le facoltà delegabili dal Sommo Pontefice. I v. a. dovevano in particolare informare il Romano Pontefice sullo stato delle Chiese e sulla esatta osservanza dei sacri canoni, dell'esecuzione dei quali essi erano responsabili. Di conseguenza essi dovevano essere informati sulla condotta dei sacerdoti, dei vescovi e avevano il diritto di visita delle chiese. Nessun vescovo poteva venire eletto senza che essi fossero consultati : essi infatti dovevano aver cura di assicurarsi dell'idoneità dei candidati a tale dignità. Al v. spettava la consacrazione dei metropoliti, la convocazione e la presidenza dei sinodi, l'esame e la relazione dei ricorsi e degli appelli alla Sede romana, la definizione della cause maggiori, e tra queste particolarmente delle cause contro i vescovi. Il v. a. poteva anche infliggere pene. Scomparsi nel sec. xir gli antichi vicariati apostolici, o meglio, tramutatisi questi nelle legazioni nate, sorse una nuova figura di v. a., interamente diversa dalla precedente. Fino al sec. xir, la cura di una diocesi vacante era assunta dal vescovo vicino o dal metropolita. Dal sec. xiri, e specialmente dal pontificato di Bonifacio VIII, la Sede apost. cominciò ad inviare i suoi rappresentanti a reggere le diverse sedi vacanti, o anche non vacanti. In caso di sede vacante, perché la diocesi non restasse troppo a lungo senza pastore, o per prevenire controversie e turbolenze per l'elezione del vicario capitolare; in caso di sede piena, quando il vescovo, per malattia o vecchiaia, fosse divenuto incapace a reggere la diocesi, o quando fosse stato sospeso o rimosso, o finalmente per coadiuvarlo quando trascurasse di nominarsi il vicario generale, richiesto dalle necessità della diocesi. Tali rappresentanti della S. Sede inviati ad esercitare in suo nome funzioni di governo venivano designati appunto col nome di v. a. o anche di amministratori (cf. c. 42, r. 6, in VI) o visitatori apostolici (cf. c. 4, r. 8, in VI). L'ufficio di tali v. corrisponde infatti a quello degli odierni amministratori apostolici (v.).
Agli inizi del sec. xvir sorse una terza figura di v. a., per le diocesi impedite dall'eresia o dallo scisma. Nel 1692 il nunzio di Colonia, che esercitava il suo potere anche nei Paesi Bassi, aveva nominato per questi un v. a., privo di carattere vescovile, nella persona di Sadbout Vosmeer. Tale v. riceveva i suoi poteri dal nunzio. All'inizio del sec. xvir i cattolici olandesi si rivolgevano alla S. Sede, perché il loro v. a. fosse nominato vescovo di Utrecht. La richiesta fu esaudita solo in parte : Clemente VIII concesse al Vosmeer la dignità episcopale, ma ritenne opportuno, data l'opposizione degli arciduchi e il pericolo di accrescere le difficoltà da parte dei protestanti, di ritardare ancora la provvista della diocesi di Utrecht. Nel Concistoro del 9 sett. 1602 fu dato pertanto al Vosmeer il titolo di Filippi in Macedonia, in partibus infidelium. Questo titolo, nel pensiero di Clemente VIII, era provvisorio, in attesa che circostanze più favorevoli permettessero di concedere al Vosmeer quello di Utrecht. Frattanto il Vosmeer conservava la qualifica di v. a., e, per ciò che riguarda i suoi poteri, rimaneva un delegato del nunzio, il quale poteva a suo arbitrio revocarlo. Il suo successore, Filippo Rovenius, ripeteva invece i suoi poteri direttamente dalla Sede apostolica. Qualche cosa di analogo a quanto era avvenuto in Olanda, accadde poco dopo in Inghilterra. Dietro richiesta dei cattolici inglesi, che da tempo desideravano un vescovo, il 23 marzo 1623 fu nominato v. a. per tutti i cattolici d' Inghilterra William Bishop, che già l'anno innanzi, il 15 marzo 1622, era stato consacrato vescovo col titolo di Calcedonia. Bishop riceveva i suoi poteri, come F. Rovenius, dalla S. Sede ed esercitava nei territori a lui affidati tutti i poteri propri degli Ordinari per le loro diocesi. Anche il suo ufficio aveva però carattere provvisorio e la sua giurisdizione era destinata a cessare quando le vecchie sedi fossero state provviste di vescovi cattolici. Il sistema adottato per l'Olanda e l' Inghilterra fu poi esteso anche ad altre regioni. In tal modo la Sede apostolica, nei territori dove l'eresia o altre circostanze, come, p. es., l'occupazione turca, impedivano la nomina di vescovi residenziali.
provvedeva alle necessità dei fedeli per mezzo di v. elevati alla dignità episcopale, col titolo di una diocesi in partibus, in attesa che si potesse addivenire ad una provvista regolare delle sedi.
La figura del v. a. nel senso odierno, è come quella del delegato apostolico (v.), una creazione della S. Congr. di Propaganda Fide. Fino all'istituzione di essi, si conosceva nella Chiesa un'unica forma di organizzazione gerarchica. Il territorio della Chiesa era suddiviso unicamente in diocesi, e a capo di ciascuna di esse stava un vescovo residenziale. Quando la fede veniva introdotta in una regione pagana, questa veniva eretta in diocesi, col proprio vescovo. La designazione dei vescovi nelle terre infedeli veniva fatta dai re che ne avevano il dominio: della Spagna, del Portogallo, della Francia. Per supplire alle negligenze di questi sovrani che trascuravano di provvedere alle diocesi, e per sottrarsi ad un controllo politico, che soprattutto in alcuni casi si rivelava fatale al progresso della fede, la S. Congr. di Propaganda Fide studiò il mezzo di provvedere alla cura pastorale delle nuove comunità, in modo che questo non dovesse dipendere da nomine devolute al potere politico. Ne risultò così una nuova figura di prelato che, senza essere vescovo residenziale, ne avesse tuttavia la dignità, il carattere e tutti i poteri.
In opposizione ai disegni di Filippo IV di Spagna, la S. Congregazione decise nel 1628 di inviare nel Giappone missionari propri e di crearvi un vescovato e un arcivescovato aventi per titolari preti secolari indigeni. A Filippo IV, che rivendicava a se stesso la nomina dei candidati alle sedi da erigersi, Propaganda fece noto il pensiero contrario del Papa, lasciando chiaramente intendere che se, per l'opposizione del Re, fosse stato necessario, le nuove sedi sarebbero state erette anche senza doti. Atteso però che il re di Spagna dominava le normali vie di accesso a quelle regioni, si sarebbe presentato difficile il viaggio per i futuri vescovi. Nella Congregazione generale del 28 maggio 1635 fu deciso di esaminare la proposta del segretario di Propaganda, mons. Ingoli, di consacrare segretamente il portoghese p. Agostino delle Piaghe O. P., facendolo nominare, dal suo generale, provinciale dell'Armenia e visitatore dei conventi del suo Ordine nelle Indie orientali, dalle quali, senza ostacolo da parte degli Spagnoli, sarebbe potuto passare in Giappone. Nella Congregazione del 24 sett. 1635, fu deciso di consacrare segretamente a Ferrara p. Agostino e di mandarlo in Giappone attraverso la Persia.
Frattanto giungeva a Roma Matteo di Castro (v.), che veniva dalle Indie appunto attraverso la Persia. Si pensò quindi di dare lo stesso Matteo di Castro come guida a p. Agostino, anzi di consacrare vescovo anche Matteo, perché potesse sostituirlo nel caso che il primo morisse durante il viaggio. Morto improvvisamente p. Agostino, la sua missione fu affidata a p. Francesco Antonio di S. Felice, provinciale dei Minori Conventuali di Transilvania. La consacrazione dei due vescovi avvenne nella cappella privata dei Certosini di S. Maria degli Angeli in Roma, il 30 nov. 1637: al p. Francesco Antonio fu assegnato il titolo arcivescovile di Mira, a Matteo di Castro quello vescovile di Crisopoli, entrambi in partibus. Matteo di Castro non aveva nascosto ai superiori della Congregazione il suo desiderio di tornare in patria, dopo aver accompagnato l'arcivescovo nel Giappone. Questo desiderio era conforme al volere di Propaganda che intendeva stabilire nelle Indie, come nel Giappone, una gerarchia indipendente dal patronato spagnolo e portoghese. Poiché nelle vicinanze di Goa c'era un piccolo Stato pagano e musulmano, il Regno d'Idalcan, ora scomparso, dove i Portoghesi e gli Spagnoli non erano ancor penetrati, Propaganda decise d'inviarvi Matteo di Castro in qualità di v. a.
Così, con il breve del 16 nov. 1637, veniva istituito il primo vicariato apost. in senso odierno. Vescovo in partibus, inviato dalla S. Sede, con poteri uguali a quelli che competono a un vescovo residenziale, ad amministrare un territorio non ancora eretto in diocesi, Matteo di Castro attua infatti le condizioni e i requisiti stabiliti dal CIC (cann. 293-94).
## Page 867
Nel territorio affidato alla loro opera di governo, i v. a. esercitano, a nome del Sommo Pontefice, tutti i poteri propri dei vescovi residenziali. La loro giurisdizione, essendo dal diritto stesso congiunta all'ufficio, deve dirsi ordinaria (cann. 197-98), sebbene vicaria, perché non è esercitata da chi ne è investito in nome proprio, ma in nome del Pontefice.
Anche se il superiore di una missione affidata ad un Ordine religioso viene nominato v. a., l'ufficio di questi è sempre commesso alla persona, non all'ufficio di superiore (Collectanea S. Congr. de Prop. Fide, n. 463). A norma del CIC, se il v. è insignito di dignità episcopale gode di tutti i privilegi onorifici dei vescovi titolari; se non è vescovo, di tutti i privilegi dei protonotari apostolici de numero partecipantium, nei limiti però del suo territorio e della durata dell'ufficio (can. 308). Oggi, però, tutti i v. a. sono insigniti del carattere vescovile. Il v. a. è tenuto alla visita ad limina (can. 299), a inviare ogni cinque anni alla S. Sede la relazione accurata e completa, secondo una formola che gli viene trasmessa, dello stato del suo vicariato (can. 300); è parimenti obbligato a intervenire ai concili provinciali (can. 304), ad applicare la Messa pro populo (can. 306), alla legge della residenza (can 301 § 1), alla visita del proprio territorio (can. 301 § 2), alla formazione del clero indigeno (can. 305). Dal v. a. dipende tutta l'attività missionaria del Vicariato, e, per ciò che riguarda tale attività, anche i religioni sono sottoposti alla sua giurisdizione e vigilanza (can. 296 § 1). Oltre alla potestà ordinaria, il v. a. ha ampie facoltà delegate, che in molti casi possono essere anche suddelegate.
BibL.: P. Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts, I, Berlino 1869, pp. 508 sgg., 583 sgg.; II, ivi 1872, pp. 228 sgg., 501; G. Phillips, Kirchenrecht, II, Ratisbona 1845 p. 66 sgg.; VI, pp. 706, 718; B. Kurtschvid, Hist., inr. can., I, Roma 1941, p. 126 sgg.; K. Ruoss, Die rechtliche Stellung der päpstl. Legateu bis Bonifaz VIII., Paderborn 1912; J. Metzler, Die Apostol. Vicariate des Nordens, ivi 1919; X. Paventi, Breviarium iuris missionalis, Roma 1952, passin..
Dino Staffa
VICARIO GAPITOLARE. - E I'ecclesiastico che, in sede vacante, governa la diocesi a nome del Capitolo cattedrale.
Nei primi secoli della Chiesa, verificandosi la vacanza della sede vescovile, veniva provveduto al governo interinale della diocesi mediante un commissario, nominato dal metropolita, che agiva d'accordo col presbitero. Le Decretiali, poi, ne affidarono il governo provvisorio ai canonici, che potevano tenerlo collegialmente o avvicendarsi per turno o deputare un mandatario; quest'ultima consuetudine, già in uso nel sec. xiv, dette origine all'ufficio del v. c., al quale ufficio, secondo quanto poi stabilito dal Concilio di Trento, doveva essere eletto dal Cipitolo un ecclesiastico entro otto giorni dalla notizia della vacanza della diocesi. Si ritmone, anche dopo il Concilio Tridentino, che la deputazione del v. c. fosse un mandato soggetto a revocabilità ed alla possibilità di apporsi dei limiti : l'ultima applicazione di tale principio si ebbe durante il periodo napoleonico. Pio VII negò l'istituzione canonica ai vescovi che Napoleone I aveva presentato in base ai concordati di cui aveva violato gli impegni, ed i Capitoli allora, allo scopo di ovviare all'inconveniente, rimossero i rispettivi vicari, sostituendoli con i vescovi nominati, che vennero cosi a prendere possesso della sede come v. c. Naturalmente la S. Sede protestò contro queste nomine anticanoniche, sia perché esse erano in contrasto con le disposizioni per cui il presentato dall'autorità laica non deve ingerirsi del regime della diocesi prima della conferma ecclesiastica, sia perché urtavano contro il principio, ormai consolidato dalla giurisprudenza della Curia Romana, in base al quale il v. c. doveva considerarsi inamovibile, principio che ha avuto poi definitiva conferma nel CIC al can. $44 \S 1$.
La vacanza della diocesi, che rende necessaria la nomina del v. c., può essere determinata dalla morte del vescovo o dalla sua rinuncia accettata dalla S. Sede, ovvero dalla privazione intimatagli; al contrario, la va-
canza per trasferimento del vescovo non comporta la necessità di provvedere alla nomina del v. c., giacché il vescovo rimane di diritto v. c. dell'antica diocesi fino alla presa di possesso della nuova sede. Il Capitolo cattedrale ha l'obbligo di eleggere entro otto giorni dalla conosciuta vacanza della diocesi il v. c. a qui loco sui dioccesim regat v. a meno che la S. Congregazione Concistoriale non abbia provveduto direttamente al governo di essa diocesi con amministratore apostolico (can. 430 sgg.). Il v. c. viene nominato pure quando sia interrotta ogni comunicazione anche epistolare col vescovo, e non vi sia vicario generale od altro delegato vescovile che lo rappresenti. Decorso il tempo prescritto di otto giorni senza che il capitolo abbia provveduto alla nomina, spetta al metropolita designare il v.c. La nomina del v. c. da parte del Capitolo, cioè di un collegio, costituisce una eccezione in diritto canonico, ove di regola la nomina del vicario è fatta da persone fisiche insignite di un ufficio (cosi il Pontefice nomina il suo vicario per il governo della Chiesa di Roma; il vescovo designa il vicario generale; il parroco, in caso di temporanea assenza del suo territorio, nomina il vicario sostituto).
L'ufficio di v. c. deve essere ricoperto da un solo ecclesiastico, mentre, secondo una precedente consuetudine tollerata, mai approvata dalla S. Sede, in Francia n'era la possibilità di nominarne parecchi. Per essere scelto come v. c. occorre avere l'ordine sacerdotale, trent'anni compiuti e non essere né eletto, né presentato, né nominato alla sede vacante (can. $434 \S$ I).
Quanto ai poteri, in base al can. 435 § i, spettano al v. c. quelli inerenti all'ordinaria giurisdizione del vescovo in spiritualibus et temporalibus, eccettuati gli atti, espressamente vietati dalla legge ed in genere sotto il vincolo \&sede vacante nihil innovetur s, che portino mutamento nello stato o nel patrimonio della diocesi. In sede vacante, infatti, risultano vietati gli atti che implicano una modifica sostanziale della condizione giuridica della diocesi e degli istituti ecclesiastici in essa compresi; cosi, p. ea., sarà compito preciso del v. c. attendere alla conservazione dei documenti di archivio od astenersi dal recare un qualunque pregiudizio ai diritti della diocesi e del vescovo. In applicazione a tale principio è vietato al v. c. alienare i beni e sopprimere, dividere od unire i benefici; è vietato pure, durante la vacanza, convocare il sinodo diocesano (can. 357 § 1), nominare onorari (can. 406 § i), istituire congregazioni ed associazioni religiose (can. 492 § i), unire chiese parrocchiali religiose tra loro e con benefici non curati (can. 1423 § i), autorizzare la permuta dei benefici (can. 1487 § i) e, sembra, anche accordare le indulgenze.
L'operato del v. c. per quanto riguarda i quadri del clero viene controllato dal Capitolo cattedrale, che assume quasi nei suoi confronti la posizione di autorità tutoria. Il Capitolo deve cosi dare il proprio consenso per le incardinazioni e scardinazioni (can. 113), per il licenziamento dei funzionari di cancelleria della Curia (can. 373 § 5), per concedere le lettere dimissorie ai chierici della diocesi, i quali, stante la mancanza del vescovo, non possono essere ordinati, salvo che ai tratti di chierici che altrimenti perderebbero il beneficio o nel caso in cui la vacanza duri da più di un anno (can. 958 § i. n. 3).
Caratteristica dell'ufficio di v. c. è di non essere beneficiario : dato il carattere provvisorio delle funzioni, non è annesso all'ufficio alcun beneficio proprio, né esso può disporre integralmente delle rendite intercalari del beneficio vescovile, pur avendo diritto ad una congrua retribuzione detratta dai redditi della mensa episcopale nel limite fissato dal concilio provinciale o dalla consuetudine.
BibL.: F. P. Calamita, I Capitoli cattedrali nel Cod. di dir. can., Napoli 1922, passim; Wernz-Vidal, II, p. 759 sgg. con ampia bibl.; G. Cavigioli, Man. di dir. can., $2^{\circ}$ ed., Torino 1958, pp. 279 sgg.; V. Del Giudice, Stoc. di dir. can., 10* ed., Milano 1953, p. 118 sg.
Lorenzo Spinelli
VICARIO DELEGATO. - I vicari apostolici, per la natura della loro giurisdizione ecclesiastica,
## Page 868
non avevano la potestà di nominarsi un vicario generale come i vescovi della diocesi.
Prima del CIC, Benedetto XIV, per mezzo della cost. Ex sublimi del 26 genn. 1753, aveva concesso ai vicari apost. delle Indie, che non avevano un coadiutore con futura successione, la facoltà di nominarsi un vicario generale, che in caso di vacanza della sede prendesse il governo con la giurisdizione e le facoltà determinate nella medesima costituzione. Lo stesso Sommo Pontefice con la cost. Quam ex sublimi dell'8 ag. 1755 estese la facoltà di cui sopra a tutti i vicari apostolici (cf. Collectanea S. Congr. de Prop. Fide, Roma 1907, nn. 387 e 396). Questo vicario generale, però, corrispondeva piuttosto al pro-vicario di cui al can. 309 del CIC.
Anche dopo la pubblicazione del CIC, né ai vicari né ai prefetti apostolici fu concessa la facoltà di nominarsi sede plena un vicario generale (cf. can. 294). Prevalse il concetto che il genere di giurisdizione ordinaria, ma vicaria, non consentiva una simile facoltà che del resto era esclusa dal can. 198 § i. Si pensava, forse, che una tale figura fosse inutile perché i vicari ed i prefetti apostolici potevano delegare amplissime facoltà direttamente ai missionari. In forza, infatti, del can. 199 gli Ordinari possono delegare la loro giurisdizione ordinaria sia nei casi particolari sia per tutte le cause. La quale facoltà di delegare in modo generale e permanente già era stata riconosciuta dalla S. Congr. de Prop. Fide il 9 dic. 1822 (Collectanea S. Congr. de Prop. Fide, n. 777). Ma questo delegato non poteva essere chiamato vicario generale.
La nuova organizzazione dell'attività missionaria rese necessaria una figura simile a quella del vicario generale anche per i vicariati e le prefetture apostoliche. Con lettera della S. Congr. de Prop. Fide in data 8 dic. 1919 Benedetto XV, dopo aver sanato la nullità degli atti di giurisdizione posti da quei missionari, che forse avevano agito come vicari generali, concesse "Ordinariis missionum potestatem nominandi vicarium delegatum si eo indigeant, cui practice concessa sit omnis jurisdictio in spiritualibus et temporalibus, qua ex CIC, uti potest vicarius generalis in diocesi" (Sylloge S. Congr. de Prop. Fide, Roma 1939, n. 76).
Circa il numero e l'ufficio dei v. d. in ciascuna missione valgono le prescrizioni del CIC (can. 366 e sgg.). La medesima facoltà fu concessa anche ai superiori ecclesiastici delle missioni autonome o sui iuris (Sylloge S. Congr. de Prop. Fide, n. 146). Furono proposti i seguenti nomi per i vicari concessi agli ordinari delle quasi diocesi: v. d. per i vicari apostolici, prefetto delegato per i prefetti apostolici; superiore delegito per i superiori ecclesiastici delle missioni autonome. E prevalso poi il titolo comune di v. d. per tutti.
Subito dopo la pubblicazione della lettera del 1919 si cominciò a discutere se il v. d. godesse di potestà delegata od ordinaria. La S. Congr. di Propaganda in una sua lettera del 16 nov. 1937 dichiarò tale potestà ordinaria; di conseguenza, i diritti e gli obblighi del v. d. sono eguali a quelli del vicario generale. Al v. d., però, non competono i privilegi onorifici di protonotario apostolico titolare (can. 370 § 2), perché le istruzioni e le risposte di Propaganda mai rimandano al canone citato né hanno concesso espressamente i privilegi in parola. Gli compete, invece, il diritto di precedenza; e contrariamente al can. 309 § 2 gli spetta il regime della quasi-diocesi sede impedita secondo il can. 429 § i. Generalmente in ogni quasi-diocesi si ha un solo v. d., ma per consuetudine centenaria o per indulto apostolico si possono avere due o più v. d. per diverse regioni (can. 366 § 3).
Bibs.: P. Ly-Yuh-Wen, Viz. deleg. in territ. missionis, Roma 1444; S. Paventi, Breviarium iuris mission., ivi 1952, pp. 8692 e passim.
Saverio Paventi
VIGARIO FORANEO. - E l'immediato collaboratore esecutivo del vescovo in un determinato distretto diocesano, composto di più parrocchie e chiamato forania, decanato, arcipresbiterato, ecc.
La sua esistenza risale al mediocvo, come ha dimostrato Benedetto XIV contro il Thomassin, che dava la paternità dell'istituto a s. Carlo Borromeo, mentre questi solo lo perfezionò e se ne valse ampiamente per la sua meravigliosa opera di riforma. Infatti, l'ampiezza delle circoscrizioni diocesane determinò naturalmente la necessità di organi appositi di trasmissione delle direttive vescovili e di informazioni per i singoli distretti. E così, tra il sec. vi e ix, come s'introdusse la prassi di dividere le diocesi specialmente più grandi in arcidiaconati, allo stesso modo questi vennero dismembrati in distretti minori chiamati arcipresbiterati, cui presiedevano arcipreti o decani rurali con poteri però assai ridotti (v. decano). Il Tridentino solo di passaggio fa menzione dei decani (sess. XXIV, c p. 3, 20, de reform.), coartando ancora di più le loro attribuzioni, che rimasero sempre molto limitate, data l'importanza dell'arcidiacono prima (v. diaconoARCIPIACONO) e quella che andò acquistando poi nel periodo post-tridentino il vicario generale (v.). Tanto più che fino al Codice Piano la divisione delle diocesi in decanati o foranie non era stata mai rigorosamente imposta dal diritto comune e molto meno erano stati accuratamente e tassativamente determinati i diritti e i doveri del v. f.
Oggi il nuovo CIC prescrive ai vescovi la suddivisione del territorio diocesano in vicariati foranei comprendenti rispettivamente diverse parrocchie (can. 217) e, accogliendo l'indirizzo di tutta la legislazione anteriore, meglio illustra le attribuzioni del v. f. Il vescovo può scegliere per tale ufficio qualunque sacerdote, anche se non in cura d'anime, purché idoneo, e in ogni caso può rimuovere ad nutum il nominato.
Per diritto comune il v. f. ha solo potere amministrativo disciplinare; per diritto particolare (regionale, provinciale, sinodale, extrasincidale) può competere a lui anche una potestà giurisdizionale, propriamente detta, ordinaria o delegata, secondo che è data all'ufficio o soltanto alla persona. Il CIC ordina che gli si attribuisca la facoltà abituale sui casi riservati (can. 899 § 2) e lo autorizza a concedere agli amministratori dei beni ecclesiastici la licenza di stare in giudizio a nome della Chiesa in casi urgenti (can. 1526).
Spetta inoltre al v. f. l'uso di un sigillo speciale del vicariato e la precedenza su tutto il clero della sua circoscrizione (godendo egli su di esso di una superiorità gerarchica e permanente) ma non sui colleghi di Capitolo negli atti capitolari e nelle funzioni corali, ove egli sia canonico (Pont. Comm., in nov. 1925).
Una novità introdotta dal CIC, desunta dal diritto articolare di molte regioni, è per il v. f. l'obbligo della visita alle parrocchie secondo il turno e il tempo fissato del vescovo (can. 447 § 2). Scopo di tale visita è controllare l'osservanza o meno delle prescrizioni canoniche riguardanti la cura d'anime, la disciplina ecclesiastica e il culto divino nella forania (can. 447 § 1). A questa visita, che è affatto distinta dalla visita pastorale, corrisponde l'incombenza di una relazione annua (can. 449). Altri doveri specifici ed esclusivi del v. f. sono: vigilare perché ai parroci vicini a morire si usi l'assistenza spirituale e tutte le cure del caso e perché al loro trapasso non abbiano a soffrire alcun danno la suppellettile sacra e l'archivio parrocchiale; convocare in giorni stabiliti dal vescovo il clero foraniale per le conferenze dei casi e presiederle; da ultimo rasedere in parrocchia se parroco, se non è parroco nel territorio del vicariato o almeno lo luogo non troppo lontano secondo le norme fissate del vescovo. A norma del diritto vigente il vescovo non è tenuto a rispettare la consuetudine, secondo la quale in molte diocesi l'ufficio di v. f. è annesso ad una determinata parrocchia del distretto, ordinariamente alla più importante.
Bibs.: parte storica: L. Thomassin, Vetus et nova Eccl. disciplina, Lione 1705, parte 10, lib. II, cap. 3 sg .; Benedetto XIV, De Spondo dioces., Roma 1748, lib. III, cap. 3, n. 5 sg. Parte giuridica: A. Couly, Les vicaires forains d'après la nouvelle législation canonique, in Le canoniste, 46 (1924), pp. 18-34, 65-70; M. Conte a Coronata, Del v. f., in Palestra del clero, 8 (1929), pp. 194199; P. Vito, Posta. giuridica delle ex-collegiate e rapporti col v. f., ibid., pp. 515-17; id., Il v. f. e la visita alle parrocchie del
## Page 869
vicariato, ibid., 12 (1933, 11), pp. 187-89; e i canonisti in genere, p. es., A. Wermeersch-I. Creusen, Epitome juris, I, Roma 1937, n. 231 sg.
Luigi Fini
VICARIO GENERALE. - E il sacerdote legittimamente costituito a rappresentare la persona del vescovo nell'esercizio della sua giurisdizione in tutta la diocesi.
I vescovi, nel sec. iv, con l'intensificarsi del loro ministero, ebbero necessità di collaborazione per attendere al governo della diocesi; ed all'uopo fu incaricato colui che tra il clero godeva di una posizione preminente, l'arcidiacono (v.), che si presentò come il vicario del vescovo nel governo della diocesi. Già nel sec. vir la sua posizione si andò cosi consolidando in autorita, da preoccupare per il pericolo di eventuali abusi. Nel sec. xili l'arcidiacono aveva raggiunta la maggiore affermazione, tanto che la sua dignità era ritenuta inferiore a quella del vescovo solo perché sprovvisto della pienezza della potestà di ordine. La sua affermazione fu favorita anche dal fatto della divisione della diocesi in distretti, a capo di ciascuno dei quali vi era un arcidiacono, cosi che se pure in seno alla diocesi tale dignità veniva ora ricoperta da più persone, tuttavia queste godevano di una potestà di giurisdizione ordinaria, personale, che esercitavano autonomamente nell'ambito del distretto a loro affidato.
Di fronte alle preponderanti facoltà giurisdizionali degli arcidiaconi, i vescovi vennero peraltro manifestando un'opposizione tendente a limitarne i poteri, per lo più ormai concorrenti con i propri. Essi, infatti, contrastarono il predominio degli arcidiaconi, creando veri dipendenti, ossia i v. g., per il governo ordinario della diocesi, e officiali per l'amministrazione della giustizia. Per quanto riguarda i primi, i vescovi delegarono la propria giurisdizione ad ecclesiastici amovibili ad nutum, distinti in vicarius principalis sive urbicus ed in vicarius forensis, a seconda che fossero addetti a coadiuvare il vescovo nella città ovvero nella campagna. Tale innovazione, la cui affermazione ebbe luogo gradualmente, scosse di conseguenza la posizione degli arcidiaconi, tanto che nella $2^{\text {a }}$ metà del sec. xv con il titolo di arcidiacono s'intendeva una semplice dignità capitolare.
Sorse cosi l'ufficio di v. g., la cui origine deve farsi risalire al sec. xili e del quale si trovano accenni già nelle Decretali di Gregorio IX (cap. 14, X, de off. iud., I, 31), ufficio successivamente di frequente ricordato e disciplinato nel Sesto di Bonifacio VIII (cap. 2, 3, de off. sic., I, 13; cap. 1, de off. ordin., I, 16; cap. 2, de contextud., I, 4) e nelle Clementine (cap. 2, de rescr., I, 2). Il Concilio tridentino, poi, privando di ogni potere di giurisdizione l'arcidiacono, tanto da ridurlo ad una dignità onorifica nei capitoli (sess. XXIV, cap. 20, de reform.; sess. XXV, cap. 3, de reform.), venne a rafforzare i poteri che la legislazione e la prassi avevano già riconosciuto al v. g.
Il CIC regola oggi l'ufficio di v. g., oltre che con varie disposizioni relative a materie connesse ad esso istituto, al I. II, sotto il titolo "De potestate episcopali deque iis qui de eadem participant", ove ne tratta compiutamente ai cano. 366-71. Ai vescovi residenziali, agli abati e prelati nullius spetta scegliersi il v. g., la cui nomina non è tuttavia obbligatoria, bensì soltanto facoltativa, in quanto debbono provvedervi solo se la ritengono necessaria per il buon governo della diocesi. Contrariamente ad una consuetudine affermatasi in passato, particolarmente in Francia, il CIC al can. 366 § 3 esclude espressamente la possibilità per il vescovo di nominare più di un v. g., a meno che non lo richieda la diversita di rito dei fedeli ovvero la vastità della diocesi, consentendogli tuttavia la facoltà di nominare un supplente chiamato vicepresidente o pro-vicario.
Il v.g. è un ecclesiastico nominato liberamente dal vescovo e da questi amovibile ad nutum. I requisiti necessari per ricoprire quest'ufficio sono: avere l'ordine sacerdotale ed appartenere al clero secolare, salvo il caso in cui un Ordine od una Congregazione religiosa abbiano le cure di una diocesi: allora il v. g. appartiene ad esso Ordine o Congregazione; avere non meno di trent'anni; essere dottore o licenziato in teologia e diritto canonico
od almeno avere piena conoscenza in queste discipline; avere probità, prudenza ed esperienza. L'ufficio di v.g. non può essere ricoperto dal canonico penitenziere per evitare che nei confronti di medesime persone possa esercitarsi contemporaneamente giurisdizione di fòro interno e di fòro esterno e parimenti non può essere ricoperto dai consanguinei del vescovo, specialmente in primo grado od in secondo grado misto al primo e, tranne il caso di necessità, dai chierici che hanno cura di anime.
Il v. g. è il rappresentante generale e collaboratore del vescovo nell'esercizio della potestas iurisdictionis e precisamente per gli affari amministrativi e disciplinari della diocesi (e non nell'esercizio della potestà di ordine, rispetto a cui il vescovo è coadiuvato e rappresentato, se la necessità lo richieda, dal vescovo ausiliare) : esercita, in forza dell'ufficio, gli stessi poteri di giurisdizione in spiritualibus ac temporalibus, attribuiti per diritto ordinario al vescovo, e quindi amministra anche il patrimonio ecclesiastico tranne, secondo alcuni scrittori, la mensa vescovile. I poteri del v.g. non sono illimitati, poiché vi sono alcuni negosi di cui il vescovo si riserva la trattazione, altri poi per i quali la legge richiede che il v.g. abbia un mandato speciale del vescovo, come, tra i tanti, la concessione della scardinazione e dell'incardinazione (can. 113), la concessione delle tutele dimissorie (can. 958 § i, n. 2), l'istituzione di uffici (can. 1414 § 3). Però è sempre possibile che il vescovo, nelle stesse lettere di nomina, abbia genericamente conferito al v. g. i poteri relativi alle materie per le quali la legge richiede un mandato speciale.
Il v. g. ha una potestà ordinaria vicaria, poiché, quantunque la eserciti in forza dell'ufficio, nel senso che è la stessa legge che gliela attribuisce, la svolge in sostituzione di altri, cioè a nome del vescovo. Come rappresentante del vescovo par la potestas iurisdictionis, il v.g. ha la precedenza su tutti gli altri ecclesiastici della diocesi, ad eccezione di quelli che abbiano la dignità vescovile, a meno che egli medesimo non ne sia investito.
L'ufficio di v. g. cessa, oltre che con la morte della persona che ne è il titolare, per rinuncia di questi, per revoca intimata dal vescovo, purché fondata su giusti motivi, e per vacanza della sede vescovile.
BibL.: S. D'Angelo, La curia diocesana, Giarre 1922; Wernz-Videl, p. 676 sgg.; M. Falco, Carta di dir. escl., I, Padova 1933, p. 141 sgg.; G. Cavignoli, Man. di dir. can., $2^{2}$ ed., Torino 1938, p. 284 sgg .; G. Careli, De munere vicarii gener., Torino 1939; E. Fournier, L'origine du vicaire général et des autres membres de la curia diocesaine, Parigi 1940; I. Bryo, Juris can. compendium, I, 10² ed., Bruges 1947, p. 396 sgg.; A. Bertola, Les. di dir. can. (integral.), Torino 1953, p. 340 sgg.; V. Del Giudice, Non. di dir. can., 10² ed., Milano 1953, p. 113. Lorenzo Spinelli
VICARIO PARROCCHIALE. - E il sacerdote che fa le veci del parroco nell'esercizio della cura delle anime. Si danno cinque specie di v. p.
Il v. attuale o perpetuo regge la parrocchia incorporata a una persona morale; il v. aenonore regge la parrocchia vacante; il v. sostituto regge la parrocchia durante l'assenza del titolare o durante le more d'appello, se il titolare fu rimesso con sentenza, non ancora passata in giudicato; il v. adiutore supplisce un parroco incapace; il v. cooperatore coadiuva un parroco bisognoso di aiuto per l'ampiezza della parrocchia, per il numero dei fedeli, o per altra causa indipendente dalla persona del parroco. Questi uffici, tranne il primo, sono tutti in via ordinaria ad nutum non essendo consolidati in benefici. Si dànno per eccezione dei benefici veri e propri, destinati all'ufficio di v. cooperatore in tutta la cura d'anime e conferiti, per lo più, come le parrocchie: si chiamano vicarie autonomie, benché l'autonomia sia incompleta, non avendo l'investi