rate e continua nelle sue tradizioni di cultura sacra e profana.
Bibl.: P. Buberl, Die illuminierten Handschr., in Steiermark, I. Graz 1911; E. Tomek, Gesch. der Diöz. Sechau, I. Graz 1917, p. 328 sgg.; P. Frank, Das Charherrentift V. und sein Wirken in Vergangenheit und Gegame., ivi 1223; G. Dehio, Handb. der deutsch. Kunstdenkmüler, II. Österr., Vienna 1933; E. Tomek, Kirchengesch. Österr., I, Innsbruck 1935, pp. 186-88; Die bildende Kunst in Österr., a cura di K. Ginhart, 5 voll., Baden 1936-39, passim; E. Schaffran, Kunstgesch. Österr., Vienna 1948; P. Fonk, s. v. in LThK, X, coll. 692-93; Cottincau, II, p. 3420. Giuseppe Löw
VORTHEY, Giovanni Battista. - Agostiniano, al secolo Andrea, n. a Brünn il io ag. 1794, m. ivi il 15 maggio 1876.
Entrato nell'Ordine nel 1811, e sacerdote nel 1817, fu addetto subito al ministero pastorale e nel 1821 venne nominato cappellano della casa di pena dello Spielberg e dell'ospedale femminile di S. Elisabetta. Per lo spazio di un anno - dalla primavera del 1823 all'apr. 1824 gli fu commesso di assistere spiritualmente i prigionieri politici italiani reclusi nella fortezza, e il cap. 78 delle Mlie prigioni è interamente dedicato alla dolcezza, alla sapienza, al tatto, alla discrezione del degno agostiniano, il quale - per meglio adempiere al suo uffizio volle imparare la lingua italiana. Egli confortò le estreme ore di Antonio Oroboni e si legò di particolare amicizia con Silvio Pellico. Si sa dal Saluzzese - e la notizia è confermata dai documenti ufficiali absburgici - che egli usava trattenersi lungamente ed affettuosamente con i prigionieri e dava loro in lettura numerosi libri ascetici : del che preoccupate, le autorità austriache lo esonerarono ben presto dall'incarico pietoso e purtroppo lo surrogarono con il Paulowich (v.), con vivo rincrescimento dei detenuti italiani. Fu successivamente parroco a Küce, a Vronov e quindi a Brünn, priore del suo convento, consigliere della Curia episcopale, professore e commissario vescovile per l'insegnamento della religione nelle scuole della città. Membro della locale Società di storia patria e insignito della Croce d'oro austriaca con corona per i suoi meriti culturali e religiosi, il V. fu, quale priore del convento agostiniano di Brünn, il più valido collaboratore del suo abate, il biologo p. Giovanni Gregorio Mendel.

(fot. Bildarchiv d. Ö. Nusomathibliothek)
VoraU - Facciata della chiesa abbaziale, rimaneggiata nel 1660. La Torre dell'orologio è romunica, con aggiunte gotiche, l'altra torre è del 1527.
Biel.: A. C. De Romania, Il p. Battista de s Le Mie prigioni s; G. B. V., agostiniano, Ceprano 1941; R. U. Montini, capitolo I confessori nel III vol. di Docum. e studi del Comit. naz. di studi spielbergbiani, in corso di pubblicazione.
Renzo U. Montini
VOS, Johannes. - Teologo ascetico, n. a Heusden (Olanda) nel 1363, m. a Windesheim nel 1426. Studiò alla scuola capitolare di Deventer, ove divenne amico di F. Radewijns che lo raccomandò a Gerardo Groote per le sue capacità di copista.
Entrò tra i Fratelli della Vita Comune di Deventer sotto la direzione di Radewijns, ma si trasferì a Windesheim (v.) appena se ne fondò la Congregazione (1387); per le sue qualità di mente e di cuore vi fu presto eletto priore (1391). Nel 1395 divenne "prior superior * del nuovo "capitulum * di Windesheim che comprendeva 4 case. Sotto il suo governo la Congregazione di Windesheim ebbe vita intensa; contava ben 24 case maschili e 4 femminili quando V. mori. Egli ne codificò le Constitutiones; ne difese i diritti, tra l'altro al Concilio di Costanza (1419), con Enrico di Abaus (v.), contro Matteo Grabow O. P. Al convento di Windesheim impresse fervido ritmo, specie nel lavoro copistico.
V. ha lasciato: Sermo... de patribus primitivis e Testamentum. La Epistola de vita et passione D.N.J.C. et aliis devotis exercitiis, di cui V. seguì il metodo nella sua vita di preghiera, non può essergli fondatamente attribuita.
Bibl.: P. De Bruin, in Nederlandsch Archief voor Kerkgeschichtr, 1943, pp. 1-23. Alberto Ampe
VOSS, Gerhard Johannes (Vossius). - Teologo e filologo calviniata, n. a Heidelberg da famiglia olandese nel 1577, m. a Amsterdam il 17 marzo 1649. Studiò a Leida e fu professore a Dordrecht, Leida e Amsterdam.
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(da Angelicum, $M$ [BbF], loc. 7, 1.)
Vosté. Jacques-Marie - Ritratto, disegno di A. Buckley.
Come filologo scrisse: Gramatica latina (1626), Gramatica graeca (1627), Ars rethoricae (1620). De historicis graecis (1623), De historicis latinis (1627). Come teologo scrisse: De theologia gentili et physiologia christiana, sive de origine et progressu idololatriae (Amsterdam 1641) che può considerarsi il primo trattato organico di storia delle religioni, per quanto ossequente alla teoria del plagiato in forza della quale quel tanto di vero che si trova nelle religioni extrabibliche o è una sopravvivenza della religione primitiva o è un plagio della Bibbia. L'opera tratta in nove libri di ciò che per i pagani appartiene alla teologia, cioè la divinizzazione delle forze o degli elementi della natura i quali invece per il cristiano appartengono alla fisiologia o scienza della natura. Il culto che si rende alle varie divinità o è proprio: Dio, genii (1. I); corpi astrali (1. II); corpi terrestri, umani animali, vegetali, minerali (ll. III-VI); l'universo o cosmo nel suo complesso (1. VII); oppure è simbolico: qualità astratte dell'uomo (1. VIII), simboli o simulacri di varia forma o materia (1. IX). La documentazione va dall'Oriente antico alle popolazioni dell'Europa del nord dalla Britannia alla Russia.
Bull.: Dr. Sepps, s. v. in Realencyel. für prot. Theol. und Kirche, XX (1908), pp. 764-68
Nicola Turchi
VOSTÉ, Jacques-Marie. - Esegeta e orientalista, n. a Bruges il 3 maggio 1883 , domenicano dal 1900 , sacerdote dal 1906, m. a Roma il 2 febbr. 1949.
Prima di conseguire il Magistero in S. Teologia, cominciò gli studi biblici ed orientali all'Università di Lovanio; li continuò per due anni all'Ecole biblique di Gerusalemme sotto la direzione del p. M.-J. Lagrange (v.), facendo poi tutti gli esami richiesti fino al dottorato (1920) davanti alla Pont. commissione biblica. Dal 1911 al 1946 insegnò l'esegesi biblica, specialmente del Nuovo Testamento, al Pont. Istituto "Angelicum" di Roma. Nel 1929 fu nominato consultore della Pont. commissione biblica, di cui diventò segretario nel 1939. Fu inoltre consultore delle S. Congregazioni per la Chiesa orientale e dei seminari e università, membro della Commissione per la codificazione del diritto orientale, preside della Commissione per l'edizione del Pontificale dei caldei e dei siri di Antiochia, socio dell'Accademia belga-fiamminga di scienze e belle arti.
Scrisse moltissimi articoli in varie riviste e molte opere su questioni bibliche ed orientali (elenco comprendente 158 numeri, in Angelicum, 20 [1943], pp. 4-15, dedicato a V. nel suo $60^{\circ}$ compieanno, e continuato [con altri 62 numeri] fino alla sua morte, ibid., 26 [1950], pp. 174-78). Le sue principali opere sono: Comm. in Ep. ad Thessalon. (Roma 1917); Comm. in Ep. ad Eph., (2a ed. ivi 1932); De dto. inspiratione et veritate S. Scripturae (2a ed., ivi 1932); Parabolae Domini nostri (2 voll., $2^{\text {a }}$ ed., ivi 1933); Theodori Mopsuesteni commentarius in ex. Iohan. ap. (Corpus Script. Christ. Orient., Script. Syri, nn. 115-16, Parigi-Lovanio 1940); Pontificale iuxta ritum Eccl. Syrorum occident., id est Antiochiae (Vers. latina I. Al. Aisomani emendata et notis illustrata, Roma 1940, 1942, 1944).
Pietro Gerardo Duncker
VOTO. - Da voveo con il significato di promessa, oggetto promesso, sacrificio fatto per adempiere una promessa ed anche donazione gratuita fatta a Dio: è la promessa deliberata, fatta a Dio
di un bene migliore possibile ad essere moralmente realizzato (CIC, 1307).
I. Natura. - Nella definizione accennata, sono racchiusi gli elementi necessari a determinarne la natura: 1) Dicendo che il v. è una promessa, implicitamente se ne indica la natura essenzialmente obbligatoria, per cui si differenzia dal semplice proposito di adempiere qualche cosa in onore della divinità. Per questa sua natura la promessa votiva è paragonata alla legge, cui è proprio di essere essenzialmente obbligatoria. Quindi un v. che non abbia tale natura obbligatoria, non può chiamarsi v.; 2) Essendo promessa rivolta a Dio, segue che il v. è essenzialmente atto di culto di latria. I v. rivolti ai santi mantengono questo carattere, se almeno implicitamente nei santi s'intenda onorare Dio, in quanto uniti con lui e dipendenti da lui.
Chi fa il v. deve agire con piena conoscenza dell'obbligazione votiva e di ciò che si promette con il v. Qualora questa conoscenza sia dubbia, anche l'esistenza del v. diventa dubbia, con le conseguenze morali che si avverano e si applicano nei casi dubbi. Non hanno valore obbligatorio i v. emessi da quelli che non abbiano il perfetto uso di ragione, come i fanciulli, gli amenti ecc. Ma , anche quando la conoscenza è sufficiente, il v. può non esistere, se non è emesso liberamente. Per questo anche giuridicamente sono considerati nulli i v. emessi per cause gravemente ingiuste di violenza o di timore.
Riguardo all'oggetto della promessa votiva è comunemente richiesto: a) che esso sia fisicamente e moralmente attuabile. Non potrebbe pertanto essere materia di v. tutto ciò che supera le possibilità fisiche e non cade sotto il pieno dominio di ciascuno; ciò che supera moralmente le umane possibilità (come, p. es., la promessa di evitare qualunque imperfezione anche non deliberata, eccetto il caso di un particolare privilegio, come nella S.ma Vergine); b) che non soltanto sia onesto, o semplicemente indifferente, ma anche migliore dell'opposto, nel senso, cioè, che, considerate tutte le circostanze, sia moralmente meglio emettere quella promessa votiva che il non emetterla e l'oggetto promesso sia migliore dell'oggetto direttamente opposto. Per questo non vale il v. circa un'azione la cui omissione è per sè moralmente migliore che non l'attuazione, e in questo senso per sè non vale il v. di contrarre matrimonio, perché, come dice s. Paolo (I Cor. 7, 38): "Qui matrimonio iungit virginem suam, bene facit: et qui non iungit, melius facit ".
II. Divisione. - Il v. ordinariamente si divide: 1) rispetto al suo oggetto in : personale, se si promette un'azione da compiersi personalmente dallo stesso vovente; reale, se l'oggetto della promessa votiva è una cosa; misto se lo stesso oggetto comprende un'azione ed una cosa; 2) rispetto alla durata in temporale o perpetuo, secondo che la promessa si estingua in un tempo determinato o invece duri per tutta la vita; 3) rispetto al modo, con cui viene emesso, in: assoluto se la promessa votiva è fatta senza alcuna restrizione, e condizionato se l'adempimento della promessa viene fatta dipendere da qualche condizione; a questo proposito si suole anche parlare di v. penale, se la condizione apposta è una pena da scontare (puro, se la sola pena cade sotto la promessa votiva, misto se viene promessa una azione ed anche una pena nel caso di trasgressione della promessa); 4) rispetto alla forma e agli effetti giuridici connessi, in : pubblico, e privato, secondo che venga accettato dal legittimo superiore in nome della Chiesa, o no (cf. anche can. 1308, § 1); semplice o solenne secondo che semplice o solenne venga considerato dalla Chiesa (can. 1308, § 2) ; 5) rispetto all'autorità ecclesiastica, che può dispensarlo, in: riservato, se può essere dispensato solo dalla Sede apostolica, non riservato, se anche gli altri prelati inferiori possono dispensarlo (can. 1308, § 3).
E sempre supposto che il v. venga emesso prudentemente, perché se alcuno fosse moralmente conscio che l'emissione del v. divenisse per lui occasione certa e continua di peccato, allora il v. sarebbe per lui più un male che un bene. Teologicamente poi la bontà dell'atto
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votivo viene ascritta alla virtù della religione. Difatti già in un testo di Is. 19, 21 il far v. e l'adempierli viene espressamente posto tra i modi di onorare Dio; questo appartiene appunto alla virtù della religione (v.). Il vovente implicitamente col suo v. riconosce che Dio ha cura delle cose create e che bisogna a Lui ricorrere nelle necessità; e questo è già un rendere onore a Dio ed alla sua Provvidenza.
III. Obbligazione votiva. - Come s'è accennato, non vi può essere v. senza l'esistenza anche dell'obbligazione votiva. Questa è evidente dalla S. Scrittura (cf., p. es., Eccli. 5, 3-4) e dalla tradizione teologica. Suole insegnarsi anche che tale obbligazione ammette parvità di materia, in quanto Dio, che è Padre e non tiranno, non può punire gravemente la trasgressione di una obbligazione votiva, che sia di piccola entità nella materia promessa. Tuttavia la gravità o meno dell'obbligazione votiva si deduce non solo dalla gravità o meno della materia. ma anche dall'intenzione del vovente. Per questo sarà leggera l'obbligazione votiva, che avesse per oggetto materia leggera in quanto questa, come tale, non può dare vita ad un'obbligazione grave, a tal punto che neppure lo stesso vovente possa intenzionalmente obbligarsi sub gravi, quando la materia del suo v. è leggera. D'altra parte, per l'influsso dell'intenzione del vovente, l'obbligazione votiva non sarà grave nel caso che, pur essendone grave la materia, il vovente abbia inteso obbligarsi soltanto sub levi; eccetto che a far ciò intervenisse una proibizione dell'autorità ecclesiastica. Nei riguardi della materia non sempre è facile discernere quando la materia del v. debba dirsi grave. I teologi sogliono considerare tale tutto ciò che notevolemente contribuisca all'utilità del vovente o del prossimo; o che ordinariamente è proibito sub gravi dalla legge naturale, divina od ecclesiastica. Secondo questo criterio sarebbe grave la promessa votiva che avesse per oggetto un digiuno, una S. Messa, una Comunione, una Confessione (cf. B. H. Merkelbach, Summa theologiae moralis, II, Parigi 1932, p. 731, n. 719), o che notevolemente contribuisca al culto di Dio (cf. J. Teodori, in Apollinaris, 6 [1933], p. 101). Può servire come regola per giudicare la gravità nei riguardi dei v. personali, anche il confronto con la penitenza sacramentale, secondo la prassi dei buoni confessori; e nei v. reali la relazione con la materia reputata grave in materia di giustizia.
L'obbligazione del v. reale può essere adempiuta anche per mezzo di una terza persona. Il v. reale fatto dal genitore non passa in quanto tale agli eredi; ma l'obbligazione cui egli era tenuto può passare all'erede per ragione di giustizia o per precetto della Chiesa (can. 1320, § 2). Dicendosi poi nel can. 1310, § 1 che il v. non obbliga "ratione sui nisi «mittenitem» ne risulta che il v., comunque sia, in quanto tale, non obbliga gli altri che non hanno fatto il v. Per questo i sudditi, che non consentirono, non sono tenuti ai v. emessi dai superiori se non in forza di qualche precetto; e similmente i successori non sono tenuti per sé ai voti dei predecessori. Se poi tutta una comunità consente nell'emissione di un v., e in seguito lo stesso corpo morale non l'adempia, allora i singoli membri non sono obbligati in quanto tali, perché l'obbligazione era stata assunta collettivamente e quindi collettivamente e non singolarmente obbliga anche nell'esecuzione.
Nei riguardi del v. condizionato i moralisti ed i giuristi sogliono insegnare, che vi è un'obbligazione che sorge subito con l'emissione dello stesso v. condizionato, e che consiste nell'avere il proposito di adempiere il v., qualora si avveri la condizione, e il non mettersi, prima dell'avverarsi della condizione, nell'impossibilità di adempiere il v. Ma il vovente può in ragione del v. non impedire l'avverarsi della condizione apposta, se questa dipenda totalmente dalla sua volontà o da cause naturali in cooperazione con la sua volontà; quando invece l'avverarsi o meno della condizione dipenda dalla volontà altrui, allora il vovente è tenuto almeno a non violentare con forza o con inganno il libero esercizio della volontà altrui. Tuttavia il vovente che colpevolmente avesse impedito l'avverarsi della condizione con inganno, se da
una parte pecca contro il v. per aver reso vana l'obbligazione connessa, d'altra parte, poiché il v. era legato a quella condizione, lo stesso v. rimane sciolto; ed in questo caso è obbligato a pentirsi del peccato di aver impedito l'avversarsi della condizione, ma non è obbligato alla compensazione.
IV. Estinzione del v. - Il v. può estingersi : 1) ab intrinseco, quando cioè è trascorso il tempo apposto ad finjendam obligationem, o si estingue la condizione apposta, come nei v. condizionati; o per il cambiamento sostanziale della materia promessa (can. 1311); o anche quando cessa la causa finale per cui il v. era stato emesso. Cesserebbe cosi o almeno si sospenderebbe il v. di entrata in religione, se i genitori del vovente siano caduti in tale estrema necessità, che non possono fare a meno del suo aiuto. Similmente il v. si estingue, quando l'oggetto promesso diventi, per sopravvenute circostanze, o inutile o indifferente o impediente di un maggiore bene; o quando diventi fisicamente o moralmente impossibile. 2) ab estrinseco con l'irritazione, la dispensa e la commutazione (can. 1311).
L'irritazione è un atto della libera volontà, emesso da colui, che ha la potestà dominativa sul vovente o sulla materia del v.; per cui lo stesso v. viene o annullato o sospeso nella sua obbligazione. Godono di questa potestà di irritare il v. il padre nei riguardi dei figli impulperi e probabilmente anche dei puberi non ancora emancipati (can. 1312, 88, 89); il tutore e secondo alcuni anche la madre, purché non lo vietino il padre o il tutore. Si disputa, se il marito possa irritare i v. della consorte, che non abbiano diretta relazione con il matrimonio in quanto tale. Il superiore religioso può irritare tutti i v. dei suoi sudditi, emessi dopo la professione religiosa; può irritare anche quelli dei novizi, ma solo indirettamente. La stessa facoltà compete alle Superiore delle suore, nei riguardi delle proprie suddite. Non vi è dubbio che tale potestà competa al Vescovo nei riguardi dei religiosi a lui soggetti ed al Sommo Pontefice nei riguardi di tutti i religiosi. Nell'irritare un v. ad validitatem non è richiesta alcuna causa, la quale però è richiesta ad liceitatem (can. 1312 § 1).
La dispensa è lo scioglimento dell'obbligazione votiva, fatta in nome di Dio, da colui che ha la potestà di giurisdizione. Si differenzia dall'irritazione, perché questa è fatta in nome proprio, la dispensa invece in nome di Dio; questa richiede la potestà di giurisdizione, mentre nell'irritazione basta la potestà dominativa; inoltre per la dispensa è richiesta ad validitatem anche la giusta causa, che non è necessaria nell'irritazione, la quale si può fare anche contro il volere del vovente, mentre nella dispensa è richiesto anche il consenso di questi. Consta infatti teologicamente che nella potestà di giurisdizione concessa da Gesù ai pastori della sua Chiesa (MI. 16, 19) sia inclusa anche la facoltà di dispensare dai v. per una giusta causa. Godono di questa potestà il Sommo Pontefice, gli Ordinari e quelli che hanno giurisdizione quasi-episcopale; i superiori delle religioni clericali esenti (cf. can. 314, § 1), i delegati della S. Sede (can. 1313). Ma ci sono v. riservati, che ordinariamente non possono essere dispensati che dal Sommo Pontefice (can. 1309). Differente dalla dispensa è la interpretazione del v., la quale, anche se fatta da colui che ha la giurisdizione, tuttavia non è, come tale, un atto di giurisdizione, ma un atto dottrinale e giurisprudenziale.
La commutazione è la sostituzione di un oggetto promesso in un altro, rimanendo ferma la obbligazione votiva. Ogni commutazione in minus bonum è una dispensa secundum quid e per questo è necessaria anche per tale commutazione la potestà giurisdizionale e la giusta causa; ma differisce dalla dispensa, perché mentre questa toglie del tutto l'obbligazione, la commutazione la sostituisce sebbene in minus con altro oggetto. La potestà giurisdizionale è richiesta quindi soltanto quando la commutazione riduce in minus bonum l'opera promessa in v., mentre non è richiesta per commutarla in melius o in aequale bonum. Cosi la giusta causa dev'essere grave nella commutazione in opus minus; lieve se è in aequale; nessuna se la commutazione è in melius (can. 1314). E
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certo poi che tutti quelli che hanno la potestà di dispensare dal v. hanno anche la facoltà di commutarlo in minus bonum per una giusta causa (can. 1314). I confessori semplici, come anche i parroci, per sé non hanno alcuna facoltà di dispensare o di commutare i v. eccetto nel pericolo di morte o nel caso perplesso in relazione al matrimonio (canu. 1044, 1045 § 3); ed eccetto che abbiano un privilegio particolare come i confessori regolari degli ordini mendicanti in relazione ai v. non riservati.
Biss., oltre i manuali di teologia morale ed i commentatori del diritto canonico cf. : A. Vermeersch, Quaest. de virtut, relig. et pietatis, Bruges 1912, pp. 138-53; J. Creusen, Les voens douteux, in Nous. rev. théol., 32 (1925), pp. 312-17; C. A. Danico, De irritatione et suspensione votarum, spectato iure nat. atque eccl. antiquo et novo, in Apollinaris, 1 (1928), pp. 69-476; 2 (1929), pp. 23-61; 306-18; 495-509; id., De probabili vati irritatione, ibid., 3 (1930), pp. 289-95; A. Vermeersch, De probabiliter valida vati irritatione, in Periodica de re morali, canonica et liturgica, 19 (1930), pp. 17-18; Nucerinus [pseud.], De obligatione ex voto promissario, in II monitore ecclesiastico, $3^{2}$ serie, 3 (1931), pp. 304-306; E. Jombart, Le nom, in Revue des communautés religieuses, 8 (1932), pp. 185-89; I. Teodori, articoli vari sul v., in Apollinaris, 6 (1933), v. indice; H. Schaufele, Maritus valetne directe irritare usaris vota matrimonio durante emisca?, in Per. de re mor. can. lit., 23 (1934), pp. 175-85; O. E. Dignant-E. Jombart, Annullation de suos, in Rev. des censes, rel., 16 (1945), p. 18 sgg.; A. Vangheluwe, art. vari sul v. in Collat. Brugens., 42 (1946), v. indice; P. Sépinmé, Voen, in DThC, XV, coll. 3182-3234.
V. V. solenne. - Va distinto dal v. semplice, perché ad esso la Chiesa riconosce particolari effetti teologici e giuridici. Tale distinzione e denominazione (cf. Misserey, op. cit. in bibl., p. 142 sgg.) sarebbero state usate per la prima volta da Pietro Lombardo e da Rolando Bandinelli (Alessandro III).
I. Breve storia del v. solenne. - Dallo stesso Misserey si ricavano le seguenti notizie. Se la denominazione è tardiva, la esistenza è tuttavia anteriore. Nei primi secoli della Chiesa lo stesso voto religioso di castità non aveva effetti dirimenti nei riguardi del Matrimonio. Vi furono in seguito disposizioni conciliari al riguardo, ma gli esegeti non sono d'accordo nell'esporre il valore e le conseguenze giuridiche di quei decreti. Il primo decreto che ritiene non valido il matrimonio contratto dai monaci è quello di Troialé del 909 (Mansi, XVIII, 288); seguito da quello di Pisa del 1135 (Mansi, XXI, 489); e finalmente dal II Concilio del Laterano del 1139 (Mansi, XXI, 528). Dopo queste decisioni teologi e giuristi hanno cercato di spiegare e conciliare i diversi canoni e sentirono la necessità di distinguere, in quanto non tutti i voti avevano gli effetti di annullare il matrimonio. Così Ugo di S. Vittore distingue tra voto pubblico e voto fatto solo in segreto; ed asserisce che la Chiesa può dichiarare nulli solo i matrimoni contratti da chi pubblicamente e per una professione, esteriormente manifestata, era in antecedenza legato dal voto di castità (De sacramentis, lib. II, parte 11 ${ }^{2}$, cap. 4 ; parte $12^{2}$, cap. $3: \mathrm{PL} 176,483.503 .521$ ). Graziano (c. 8, D. 27; e c. 4, c. 17, q. 1) distingue tra i «simpliciter voventes» e quelli «quibus post votum accedit benedictio consecrationis vel propositum religiosis». In seguito Rolando Bandinelli, per primo, asserì che tale è considerato il voto pronunciato davanti all'assemblea della Chiesa, o davanti al vescovo, o davanti ad un sacerdote, sia depositando sull'altare la formola scritta del voto, sia usando altre cose sacre come la Croce e le reliquie. Ma anche altre circostanze possono costituire il v. solenne anche se nessuna formola sia stata pronunziata (cf. A. M. Gietle, Die Sentenzen Rolands, Friburgo in Br. 1891, p. 273; F. Thaner, Die Summa Magistri Rolandi, Innsbruck 1844, pp. 116, 118, 123). Pietro Lombardo ripone l'essenza del v. solenne nella sua pubblicità (Sententiarum, lib. IV, dist. 38, c. 2, ed. Quaracchi 1916, p. 967, n. 350). Ma quando Rolando Bandinelli divenne papa Alessandro III dichiarò che la sola assunzione dell'abito religioso, senza l'emissione della professione, non poteva costituire il v. solenne (c. 4, Consuluit, X, 4, 6). In seguito il giurista Uguccione di Ferrara volle sostenere come non essenziale la distinzione tra v. semplice e solenne, che anzi era da riprovarsi (cf. J. F. Schulte,
Geschichte der Quellen und Literatur des hanonischen Rechts I, Stoccarda 1875, p. 156). Tuttavia si continuò a distinguere tra v. semplice e v. solenne, ma determinando le circostanze, che solennizzassero il voto semplice, finché Bonifacio VIII stabili categoricamente che il voto veniva reso solenne col ricevere l'ordine sacro o con la professione espressa o tacita, emessa in una religione approvata dalla S. Sede (C. un. Quod votum, 3, 15 in VI2).
Pino al sec. xvı la Chiesa approvò soltanto religioni con v. solenne e così facilmente vennero confusi voto religioso, voto pubblico e v. solenne. Ma introdotti i voti religiosi semplici e pubblici (pur con effetti dirimenti anche nei riguardi del matrimonio per la Compagnia di Gesù) non solo venne a riconformarsi necessariamente la distinzione tra voto semplice e v. solenne, ma si riaccese la questione sulla differenza essenziale tra le due specie di voti.
2. Natura del v. solenne. - Tutti ora sono concordi nell'ammatterne la differenza, sulla base del can. 579 del CIC; tuttavia molte divergenze ancora esistono nello stabilirne la natura. Certamente la solennità del voto è di diritto ecclesiastico soltanto (can. 1308, § 2 del CIC), quindi la Chiesa può per sé dispensare anche dal v. solenne in quanto tale; nel v. solenne infatti le cerimonie del rito sono accidentali e l'età e gli altri requisiti sono condizioni necessarie; ma non tutti sono d'accordo nello stabilire l'elemento sostanziale ed essenziale del v. solenne (cf. P. Lumbreras, op. cit. in bibl., p. 164 sg.). Gli antichi pongono la solennità del voto nella speciale consacrazione o benedizione che accompagna l'emissione del v. solenne. Altri (Prümmer, Augustine ccc.) la fanno consistere nella perfetta dedizione del vovente e nell'accettazione di essa da parte della Chiesa in nome di Dio, così che il vovente divenga in perpetuo consacrato al servizio di Dio. Altri (Vermeersch) pensano che v. solenne sia il voto pienamente autentico davanti alla Chiesa. Tale autenticità è la formale ragione della solennità, che materialmente si manifesta nell'apparato, non quello volgare ed esterno, ma quello giuridico. La forza propria di questa autenticità è la pubblica tutela dell'autorità della Chiesa nel proteggere gli effetti giuridici propri del v. solenne. Altri (Wernz, Bouix, Suárez) pongono l'essenza del v. solenne non solo nella forza inabilitante, che la Chiesa riconosce ad alcuni voti, ma anche, e contemporaneamente, nella perpetua ed irrevocabile dedizione del vovente e nella relativa accettazione da parte della religione per l'autorità concessale dal diritto.
Come è evidente è una questione piuttosto teoretica, che non ha per sé influsso sull'esegesi dei canoni del CIC, riguardanti il v. solenne.
3. Effetti giuridici del v. solenne. - In relazione al voto di castità, il v. solenne rende i suoi atti contrari non solo illechi, ma anche invalidi, se sono capaci di nullità. Così il matrimonio contratto dopo il v. solenne è invalido (can. 1073). Anzi i chierici in sacris, i religiosi e le religiose dopo il v. solenne di castità e tutti quelli che contrassero con essi matrimonio, anche solo civile, incorrono nella scomunica latue contentine. Nedi Apostolicae simpliciter reservata (can. 2388 § 1). Riguardo al voto di obbedienza qualche autore pensa che il v. solenne aggiunga che il vovente non possa validamente contrarre alcuna stabile obbligazione sia verso Dio che verso gli uomini; ed il Superiore infatti può sempre irritare tali fatti (cf. C. Schaefer, op. cit. in bibl., p. 605 sg.). Nei riguardi della povertà il religioso con il v. solenne perde non solo l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto dei beni, ma anche il dominio; e diventa incapace di acquistare e di possedere. Per questo sessanta giorni prima dell'emissione del v. solenne, salvo indulti particolari, il vovente deve rinunziare ai beni che possiede in modo che la rinuncia abbia effetti anche civili (can. 581, §§ 1-2) e tutti i beni che in qualche modo venissero in seguito al vovente, apparterrebbero all'Ordine, alla Provincia o alla casa religiosa secondo le Costituzioni, se l'Ordine è capace di possedere (can. 584 § 1); mentre in un Ordine incapace di possedere passerebbero in dominio della S. Sede (can. 582 § 2).
Inoltre l'emissione dei v. solenni è riconosciuta come
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In alto: VEDUTA DELLE BALZE. In alto la badia dei SS. Salvatore, Giusto e Clemente, fondata nel sec. xI, ora abbandonata - Volterra. In basso a sinistra: L'ARCO ETRUSCO. Rifatto dai Romani, conserva dell'epoca etrusca gli stipiti e le tre teste - Volterra. In basso a destra: PALAZZO DEI PRIORI (1208-57). Nel basso targhe di terracotta smaltata con stemmi dei commissari fiorentini; la parte superiore della Torre fu eseguita dopo il terremoto del 1846 - Volterra.
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(da Wsshington the National Cspital, a cura di H. P. Coemmerer, Washington 1932, tav. a p. 168)
In alto: L'UNIVERSITÀ CATTOLICA, fondata nel 1884. Sul lato destro la S. K. Mullen Library - Washington. In basso: PARZIALE VEDUTA AEREA DI WASHINGTON con gli Uffici delle rimesse internazionali, il Museo Nazionale e il Ministero dell'Agricoltura.
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titolo canonico (can 982, § i) e toglie l'irregolarità a ricevere gli ordini dipendente "ex defectu natalium" (can. 984 § i); ma non toglie l'inabilità che vi fosse a ricevere uffici di Superiore nelle religioni clericali esenti (can. 504), o per essere promossi alla dignità cardinalizia (can. 256 § 2, n. 10) e all'episcopato (can. 991 § 3). La stessa professione dei v. solenni, nelle religioni, dove esiste l'obbligo del coro, obbliga a recitare privatamente le ore canoniche, chi non sia potuto intervenire al coro (can. 610 § 3); procura l'escardinazione dalla propria diocesi, per chierici (can. 115, 585) e per i religiosi laici (can. 585). Infine il v. scioglie tipo iure il matrimonio non consumato tra i battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata (can. 1119), nel caso che il coniuge con la dispensa della S. Sede sia entrato in una religione (can. 542, n. 1). Per questi ed altri effetti giuridici propri del v. s. il can. 470 § a (cf. anche can. 576 § a) comanda al Superiore religioso del vovente di notificare al parroco dello stesso l'avvenuta professione dei v. solenni, per essere annotata nel registro dei battesimi.
BibL.: s. Tommaso, Scriptum super Sententias, lib. IV, dist. 38, q. 1, s. 2, miscstluncula 3; Sum. Theol., $2^{4}-2^{04}$, q. 88, s. 11 ; F. Suarez, De statu perfectionis, tr. VII de virtute religionis, lib. 2, esp. 7; n. 2; V. de Buck, De solennitate votorum praecipue paupertatis religionae, Bruxelles 1862; A. Vermeersch, De religionis instituto, II, Bruges 1910, p. 14; J. Biederlack-N. Fürich, De religiosis, Innsbruck 1919, p. 139 sgg.; Ch. Augustine, A commentary on the new Code of canon Law, III, Londra 1919, p. 27; V. Mercier, Les voxux solennels de religion d'après le Code, in Rev. thomiste, 5 (1922), p. 401 sgg.; La Rédaction de la Revue tomiste, A propos des voxux solennels de religion - St Thomas et le Code, ibid., 6 (1923), p. 179 sgg.; 311 sgg.; 7 (1924), pp. 150173, 548-78; V. Mercier, A propos des voxux solennels de religion, ibid., 8 (1925), pp. 373-91; F. Larivé, A propos des voxux solennels de religion, Réponse au R.P. Prémener O.P. et au R.P. Mercier, O. P., in Rev. thomiste, 8 (1925), pp. 474-85; P. Lumbreras, El voto religioso solenne y dispensa, in La ciencia tomista, 74 (1927), pp. 373-82; J. Fernandez, Vota solennia religionis eorumque dispensabilitate sec. 1. Thoma, ibid., 36 (1927), p. 406 sgg.; L. Miescher, Contribution a l'histoire du voeu solennel, in Mélanges thomistes, Parigi 1934, pp. 140-51; P. Lumbreras, Religiosi voti solennistas, in Angelicum, 13 (1936), pp. 161-91; T. Schoefer, De religiosi, Roma 1940, p. 605 sgg.; J. B. Fuertes, De dispensatione votorum religionorum, in Commentarium pro religiosis et missionaris, 26 (1947), pp. 246-84; A. Santamaria, Quamam sit solennitas votorum inxta sanctum Thomam, Manils 1949.
VOX URBIS. - Periodico quindicinale, uscito a Roma il $1^{\circ}$ nov. 1898 , con il sottotitolo "de litteris et bonis artibus commentarius", che ne caratterizza gli scopi.
Fu promosso da Aristide Leonori, che ne fu proprietario e amministratore; nella redazione ebbero parte con lui G. B. Ciampi e G. Fornari. Nel 1904 divenne mensile; nel 1908 ridusse il formato. Estinto nel 1913, ne raccolse l'eredità la rivista Alma Roma (v.).
BibL.: A. Georgi Gondi, Aristide Leonori ingegneri architetto (collez. I nostri), Milano 1935, p. 24 sg. Alessandro Pratesi
VRAU, Philibert - N. a Lilla il 19 nov. 1829, m. ivi il 16 maggio 1905.
Ritornò alla fede perduta coltivando un particolare amore verso la S.ma Eucaristia e, per diffonderla, promosse nella Francia del nord la pratica dell'Adorazione notturna, costrul nuove chiese, organizzò congressi eucaristici regionali e fu uno dei fondatori dei congressi eucaristici internazionali, di cui il primo si tenne a Lilla per sua iniziativa.
Grande industriale, attese a migliorare la condizione morale e materiale dei suoi operai, e fondò insieme con suo cognato Camille Feron-Vrau (v.) l'Istituto cattolico di arti e mestieri. Promosse i Comitati e i Congressi cattolici nel nord, realizzando così un vero modello d'Azione Cattolica. Fin XI ne segnò l'introduzione della causa di beatificazione il 17 giugno 1930. Il suo cuore è stato posto nella cappella dell'Università Cattolica di Lilla, insieme a quello del cognato.
BibL.: L. Bounard, F. V. et les Oeuvres de Lille, $2^{\circ}$ ed., Parigi 1907; id., Les deux pères, Philib. Vrau, Camille Feron-Vrau, 2 voll., ivi 1911.
Annibale Bugnini
VRCHLICKÝ, Jaroslav. - Pseudonimo di Emil Frida, il più famoso poeta cèco n. a Louny il 17 febbr. 1853, m. a Domažlice il 9 sett. 1912. La sua attività di traduttore dalle più svariate letterature ne fece il tipico esponente del cosmopolitismo in Boemia: ma in questa instancabile attività ed in questa prodigiosa attitudine si volle anche scorgere un segno di limitata potenza creatrice.
Un giovanile soggiorno in Italia esercitò un grande influsso sul poeta. Al, paesaggio italiano è dedicata la raccolta di poesie Un anno nel Mezzogiorno. Della sua vasta attività poetica restano tuttora vive alcune liriche piene di nostalgie e di musicalità. Gran parte della sua produzione risente tuttavia dei gusti dell'epoca. V. non volle limitarsi ad essere un lirico: volle infatti affrontare i massimi problemi del pensiero, della vita e della morte, ricalcando in certo qual modo le orme di Victor Hugo; egli oscilla - sul piano poetico e su quello speculativo tra un amaro pessimismo (dal quale scaturisce talvolta una poesia autentica) ed un vago ottimismo, per i destini futuri dell'umanità, caratteristico per l'epoca del positivismo. Nel 1893 ebbe la cattedra di letteratura italiana, tradusse la Divina Commedia, la Vita Nuova, la Gerusalemme liberata, l'Orlando Furioso, Farini, Leopardi e Carducci (per il quale aveva una particolare simpatia poetica e spirituale).
Tradusse pure moltissimo dalle letterature francese, inglese, tedesca, spagnola e portoghese. Fu drammaturgo e critico letterario (tra l'altro, scrisse un ampio studio sul Leopardi). Privo di un definitivo orientamento estetico, incerto ed oscillante nelle sue ideologie, il V. ha tuttavia qualche volta intuizioni felici. Il suo cosmopolitismo contribuì a liberare la cultura boema dal predominio germanico. Figlio di un'epoca dominata da un progressismo superficiale, egli non penetrò in profondità nello spirito del medioevo e non capi pienamente neppure i valori della moderna poesia simbolica che lo interessò.
BibL.: H. Jelinek, Hist. de la litt. tchèque, III, Parigi 1935 (con ampia bibl.). Wolf Giusti
VULCANO. - Nell'accezione comune i v. sono rilievi della crosta terrestre attraverso i quali, nei periodi di eruzione, si riversano alla superficie materie incandescenti quali lava, ceneri, lapilli. Più generalmente si debbono intendere come v. tutte le discontinuità della crosta terrestre attraverso le quali, con manifestazioni varie, si fanno strada verso la superfice i prodotti dell'attività magmatica endogena.
I v. sono in effetti la testimonianza diretta dell'esistenza, nelle zone profonde della litosfera, di masse fuse silicatiche naturali dette magmi (v. roccè). Per la grandiosità delle manifestazioni e per gli effetti talora deleteri, i fenomeni vulcanici attrassero fin dall'antichità l'attenzione degli studiosi. Gli antichi filosofi si preoccuparono ben presto di trovarne la spiegazione e le loro teorie colpiscono talora per le felici intuizioni in esse contenute. Cosi Platone (Fedone) ammetteva l'esistenza di un fiume sotterraneo di fuoco, il Piroffegetonte, il quale avrebbe trovato nel v. uno sfogo. Seneca pensava che terremoti ed eruzioni fossero dovuti alla penetrazione dell'acqua nel sottosuolo dove, venendo a contatto con materie incandescenti, avrebbe generato vapore ad alta tensione "Ignem causam motus quidam et quidem non eamdem indicat.... videmus aquam spumare, igne subiecto. Quod in hoc aqua facit inclusa et angusta multo magis illum facere credamus quum violentus et vastus, ingentes aquas excitat». In Aristotele è chiaramente asserito il legame fra le eruzioni ed i terremoti. Classica è la descrizione che Plinio il Giovane dà della famosa eruzione del Vesuvio che nel 79 d. C. seppellì Pompeì, Ercolano e Stabia e nella quale trovò eroicamente la morte Plinio il Vecchio.
Giononostante non si può parlare di una"vera scienza vulcanologica fino al sec. zvi. Verso la metà del sec. xviI l'attenzione dei naturalisti fu risvegliata dalle eruzioni
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(fot. Mario Fornaseri)
Vulcano - Due crateri di esplosione all'Isola di V. (isole Lipari).
del Vesuvio (1631) e dell'Etna (1669) di cui si possiedono accurate descrizioni. Nei secc. xvir-xviII si hanno buoni studi di carattere naturalistico specialmente per opera dello Spallanzani (1788) e finalmente nel sec. xix la vulcanologia realizza progressi decisivi con l'aiuto della petrografia. Varie teorie furono enunciate per spiegare l'origine dei v.: alla teoria dei crateri di sollevamento di De Buch, secondo la quale i rilievi vulcanici sarebbero originati dal magma, il quale solleverebbe gli strati formando coni che poi si rompersbbero in alto formando il cratere, si opponeva la teoria dell'accumulazione esterna, sostenuta da Scrope e da Stoppani. I rilievi e i coni vulcanici, secondo questa, sarebbero dovuti all'accumulo dei materiali solidi emessi o proiettati dal condotto vulcanico. Importanza fondamentale diedero alcuni autori alle infiltrazioni dell'acqua marina, la quale, giungendo nelle zone calde profonde produirebbe vapore, la cui tensione determinerebbe le esplosioni vulcaniche. Si pensò più tardi all'esistenza di un nucleo terrestre allo stato di fusione ignea, coperto da uno strato sottile di crosta; ma ben presto l'idea di un unico focolain alimentante tutti i v. della terra fu sostituita dalla persuasione che debbano esistere vari serbatoi magmatici nella litosfera stessa, in generale poco profondi, che si comportano come indipendenti; solo in alcuni casi occorre ammettere che si verifichino effusioni dirette del magma sottocrostale. Molteplici sono le manifestazioni dell'attività vulcanica; le più tipiche e conosciute sono la semplice proiezione di ceneri e di scorie o di lava, le effusioni o le estrusioni di lava, le esplosioni, l'emissione continua o periodica di vapori. Spesso le forme di attività sono miste. Particolarmente catastrofiche sono le nubi e valanghe ardenti che accompagnano taluni tipi di eruzioni, come la valanga ardente della montagna Pelée alla Martinica che distrusse la città di Bo-Pierre facendo 36.000 vittime umane. Nei lanci di lava il materiale proiettato assume spesso forme caratteristiche. Si hanno cosi le bombe caudate, le bombe a crosta di pane, i capelli di Pele, e cosi via. Denominazioni diverse furono impiegate specialmente in passato per designare particolari forme di eruzioni, prendendo come tipi quelle storiche di v. noti, cosi si hanno le eruzioni pliniane, fortemente esplosive (Vesuvio, 79. d. C.); le vulcaniane (Vulcano, 1888) ancora esplosive, con lancio di blocchi semivetrosi, pomici e bombe di materiale coevo; le stromboliane (attività normale dello Stromboli) con lancio periodico di ceneri e scorie; le hawayane, puramente effusive, con magma fluido e formazione di laghi di lava.
Il tipo dell'apparato vulcanico varia a seconda del tipo di attività e del materiale emesso. Da attività puramente esplosiva si possono avere canali o imbuti di esplosione, o v. (coni) di ceneri. Da attività puramente effusiva si hanno v. di lava del tipo a scudo, cupole o dossi di ristagno, guglie di estrusione secondo il grado
di fluidità del magma. Da attività mista, parte esplosiva e parte effusiva, prendono origine i v. strato o stratovulcani costituiti alternativamente da colate di lava e da materiali incoerenti, a diverso grado di complessività.
L'origine dei v., i vari tipi di attività degli stessi, le varie forme e strutture degli apparati vulcanici sono essenzialmente di porsi in relazione con le modalità della consolidazione del magma. I componenti essenziali dei magmi che possono variare nei loro rapporti quantitativi sono gli ossidi di silicio, di alluminio, di ferro (bi- e tri-valente) di calcio, di magnesio, di potassio, di sodio, di titanio, che rappresentano i cosiddetti componenti fissi del magma, ai quali si aggiungono elementi o combinazioni di essi, caratterizzati, anche a temperatura ordinaria, da un valore elevato della tensione di vapore. Questi ultimi hanno pertanto la tendenza ad assumere lo stato gassoso e vengono denominati componenti volatili. Fra questi predomina l'acqua, ma ve ne sono numerosi altri quali l'anidride carbonica, l'acido cloridrico, l'idrogeno solforato e così via. Quando, in seguito a raffreddamento, ha inizio la consolidazione del magma, da esso si separano minerali prevalentemente silicatici; poiché essi non contengono in genere, se non in tracce, i componenti volatili, appare chiaro che questi ultimi si andranno vieppiù concentrando nel residuo fuso, del quale aumenterà progressivamente la tensione di vapore. E evidente che quando la tensione di vapore del residuo fuso supererà la pressione esterna. (pressione atmosferica, più il carico delle masse sovrastanti il serbatoio magmatico) si verificherà il fenomeno esplosivo, ed il magma entrerà in ebollizione. Potrà così prendere origine un nuovo v. mediante quella che si chiama comunemente una perforazione iniziale, o un antico v. quiescente potrà riprendere con una eruzione iniziale la sua attività da tempo interrotta. E questo il caso della eruzione del Vesuvio del 79 d. C. Se l'esplosione si verifica in uno stadio precoce della cristallizzazione magmatica, l'attività sarà prevalentemente effusiva con abbondanti eflussi lavici e formazione di v. di lava. Tipici a questo riguardo gli apparati vulcanici a scudo dell'Islanda e delle Haway. Se l'esplosione si verifica viceversa in uno stadio molto avanzato della consolidazione del magma. l'attività sarà prevalentemente esplosiva con formazione di coni di materiali incoerenti o, in casi estremi, di canali o imbuti di esplosione. In condizioni intermedie si formeranno i v. a strato, di cui sono tipo il Vesuvio e l'Etna.
I v. sono variamente distribuiti sulle superficie terrestre dove è noto che esistono zone tipicamente vulcaniche (Giappone, Cordigliere, Mediterraneo); ma più che la distribuzione in senso geografico interessa. considerare la distribuzione dei v. in relazione alla struttura tettonica. E così possibile distinguere il vulcanesimodelle zone oceaniche (parti della litosfera prive o povere di Sial) prevalentemente effusivo, dal vulcanesimo dei massicci continentali, caratterizzato da ripetuti eflussi lavici da fratture che originano vaste e potenti coperture basalitiche (Dekkan, Siberia, Abissinia), dal vulcanesimo, infine, delle zone orogeniche (Giappone, Cordigliere, Egeo) a carattere tendenzialmente esplosivo.
L'attività di un singolo v. può avere un'estensione di tempo molto variabile, da pochi giorni a più decine di millenni; si può ritenere che il vulcanesimo sia stato. nel suo complesso attivo sulla terra fin dalle epoche più. remote.
Bini.: G. Mercalli, I v. attivi della terra, Milano 1907; A. Rittmann, V., attivita e genesi, Napoli 1944; Coleman, Volcanoes neus and old, Londra 1949.
Mario Fornaseri
VULCI. - Antica città etrusca presso la Via Au. relia a ca. 20 km . a nord-ovest di Tarquinia.
Fiori fino al 280 a. C. allorché fu occupata dai Romani, come attestano le sontuose tombe rinvenute dal 1828 in poi, ricche di bronzi, sculture in pietra, oreficerie, serie:
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notevoli di vasi e pitture parietali, materiale oggi disperso nei musei di tutto il mondo. Decadde in età romana, pur essendo divenuto municipin. Il cristianesimo vi è documentato dai resti di un ipogeo cristiano.
Nella primavera del 1834 fu scoperta una camera semicircolare con soffitto a vòlta sostenuto da un pilastro di trovertino. Vi si trovarono sepolcri, il primo di essi in muratura con coperchio intonacato sul quale si leggevano i resti di una iscrizione in cinque righe, terminante con l'augurio * (c)um san(e)tis * (CIL, XI, 2949); tra i rottami di una parete all'esterno si identificarono dipinte tre teste una delle quali sembrò nimbata e vestita di dalmatica. A destra della camera semicircolare si trovò sull'intonaco graffita un'iscrizione su due righe di cui la seconda conteneva l'augurio : «pax cum ang(elis) (CIL. XI, 2950). Fra le terre si rinvennero monete di Costantino, di Decenzio, di Valentino e di Graziano.
BibL.: D. Campanari, Scavi di V., in Bull. dell'Ist. di Corvisp. archeol., 1835, pp. 177-80; G. B. De Rossi, I primitivi notosm. trist. di Corvetto Tarquinia, in Bull. arch. trist., 20 serie. 5 (1874); ibid., 6 (1875), pp. 113-16; F. Messerschmidt, Nebropolen von V., Berlino 1930.
Enrico Josi
VULFIDA (Vulfbildis), santa. - In tenerissima età fu offerta al monastero benedettino di Wilton.
La sua bellezza eccitò la passione del re Edgar di Mercia, ma la vergine seppe conservarsi sposa intatta del Signore. Edgar le diede allora l'abbazia di Barking, che V. fece rifiorire. Gli intrighi di alcune suore presso la regina vedova, Alftrude, ottennero l'allontanamento della badessa per ca. 20 anni; ma in fine ella poté ritornare con gioia di tutta la comunità. M. verso l'anno 1000. Festa il 19 dic.
BibL.: una Vita con tratti leggendari fu scritta verso il 1086-98 da Goscelino (BHL, Suppl., 8736 b; ed., Anal. Bolland., 32 [1913], pp. 10-26); A. Zimmermann, Kalendarium Benedict., III. Metten 1937, pp. 33-37. Anscario Mundo Marcet
VULFRAMNO (Wulframnus, Wulfram), arcivescovo di Sens, santo. - Apostolo dei Frisoni. Appartenne alla nobilta militare franca. N. ca. il 630 a Mauriliacus, luogo non identificato, nella diocesi di Mesux, c1. a Fontenelle ca. il 698.
Dopo esser vissuto a lungo alla corte di Clotario III e di Teodorico III, V. entrò nell'abbazia benedettina di Fontenelle (St-Wandrille), probabilmente verso il 687-88, epoca della donazione del dominio di Mauriliacus al monastero. Con alcuni monaci, fra cui il diacono Wandon, V. andò verso il 689 -90 a evangelizzare i Frisoni allora vinti da Pipino di Heristal. Tornò pochi anni dopo, scoraggiato forse dallo scarso risultato ottenuto presso Radbodo e il suo popolo o dall'attitudine indipendente del gruppo missionario di s. Villibrordo. Gli fu conferita la sede arcivescovile di Sens (694-95), ma poi si ritirò a Fontenelle dove mori un 20 marzo, sotto l'abate Ildeberto. Il corpo fu inumato nella cappella di S. Paolo, poi trasferito, nel 704, nella chiesa principale. Festa nella diocesi di Rouen il 20 marzo, a St-Wandrille il $1^{\circ}$ giugno (in memoria della traslazione delle reliquie nel 1027).
BibL.: BHL, nn. 8738-42; Suppl., n. 8738. Abbé Sauvage, Abrégt de la vie et des miracles de st W., Rouen 1876; F. Lobier e G. Laporte, Gesta st. patrum Fontanellensis coenobii, ivi 1936, pp. 20-21, 90 ; Inventio et miracula st W., in Société d'hist. de Normandie, Mélanges, 14 (1938), pp. 1-81. Sulla Vita Wulframni dello pseudofonss, posteriore al Santo di un mezzo di secolo, e sulla seconda vita abbreviata cf. A. Legrin, in Anal. Bolland., 17 (1898), pp. 287 295 e la .ritica delle sue conclusioni fatta da W. Lewison, Zur Kritik der Fontaneller Geschichtsquellen, in Neues Archiv, 25 (1900), pp. 593-607. Clemente Schmitt
VUNIBALDO (Wunnib., Wynnebaldus), santo. Di origine anglosassone, nel 720 si recò con il fratello Villibaldo (v.) in pellegrinaggio a Roma, dove fece vita monastica.
Nel 739 il cugino s. Bonifazio lo prese con sé nel viaggio di ritorno in Germania ordinandoio sacerdote. Così diventò missionario di una zona della Turingi