Investment Trusts e Trustees Associations inglesi e americane) : interessanti a riguardo le proposte della Scuola economica italiana (v. Hallesismo). Le innovazioni della tecnica economica in questo campo sono destinate a dare risultati pratici assai maggiori di ogni pur grandioso espediente di politica economica anche sul piano internazionale, perché toccano le cause originarie e le sostanziali deficienze dei maggiori squilibri economici.
Bibs.: A. Tronei, Le operaz. e la materia di borsa, Torino 1891: A. De Pietri Tonelli, La speculaz. di borsa, Rovigo 1912; A. Bassi - F. Weber, Tratt. di banca e di borsa, Milano 1922; F. Messineo, Operaz. di borsa e di banca, Roma 1926; id., 1 i. di c., Padova 1933; F. Carnelutti, Teorie giuridiche della circolaz., ivi 1933; F. D'Angelo-M. Mezzantini, Tratt. di tecnica bancaria, Milano 1940; C. Urciuoli, Aspetti del supercapitalismo, Roma 1949; E. Ginella, Tecnica di borsa, Milano 1950. Mario Baronei
TITOLI DI DIGNITÀ. - Sono dei segni verbali capaci di completare l'identità della persona, con una funzione quindi che è, insieme, identificatrice ed onorifica. La prefissione, o aggiunta, del t. al nome, ovviando alle omonimie, è utile alla distinzione della persona, sulla quale, contemporaneamente, richiama l'altrui rispetto.
Di varia natura sono i t. (accademici e professionali, cavallereschi, ecc.); la loro importanza giuridica si accresce in quanto abbiano origine pubblica, promanino, vale a dire, da enti pubblici. Il diritto al t. non è un diritto innato, presupponendo un atto di concessione. Inoltre, per conservare la distinzione onorifica in cui consiste il t., bisogna mantenersene degni : in conseguenza, il t. potendo perdersi per le cause previste dalla legge, non può neanche parlarsi di diritto essenziale, di diritto della
personalità. Mentre il cognome della persona, indicativo dell'appartenenza familiare, può estendersi ad altre persone entranti a far parte della stessa famiglia, il t. - salvo quello nobiliare - è concesso intuitu personae, e non può propagarsi, per conseguenza, ai membri della famiglia.
Per quanto riguarda i t. nobiliari, la Costituzione italiana, nelle sue Disposizioni transitorie e finali (XIV), ha negato ad essi riconoscimento, aggiungendo che «i predicati di quelli esistenti prima del 28 ott. 1922 valgono come parte del nome ". Costituisce, l'attuale disciplina dei t. nobiliari, l'ultima fase di un'evoluzione storica, per cui questi, da espressione di una signoria feudale, già si ridussero a semplice distinzione onorifica. Essi esprimevano e perpetuavano il lustro del casato, di cui ricordavano le antiche glorie; avevano, quindi, natura familiare. Invero, non si estinguevano con la morte della persona a cui erano concessi, ma si estendevano, secondo certe regole giuridiche, ad altri membri della sua famiglia. Non è sembrata compatibile con le esigenze di una vera democrazia la conservazione di siffatte distinzioni onorifiche, atte a rafforzare i privilegi della nascita. Cosicché, alla conservazione dei t. nobiliari, proclamata dallo Statuto Albertino (art. 79), non ha corrisposto, nella nuova Costituzione, una norma analoga : al contrario essa, pur senza arrivare a cottarli, ha rifiutato ad essi, espressamente, il proprio riconoscimento. Dopo aver perduto valore giuridico, i t. nobiliari potranno conservare unicamente un certo valore sociale, per virtù del perdurante costume.
I « predicati e erano quegli attributi che si aggiungevano ai t. nobiliari, per specificarli o completarli. Attualmente, in virtù della richiamata disposizione, essi valgono come parte del nome, purché trattati di predicati di t. nobiliari esistenti prima del 28 ott. 1922. Ai predicati entrati a far parte del nome si applicheranno le regole giuridiche relative a quest'ultimo.
Per quanto riguarda i t. nobiliari conferiti dal Sommo Pontefice, autorevoli studiosi ritengono che ancor oggi sussista la possibilità del loro riconoscimento mediante decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto preveduto dall'art. 42 del Concordato tra la S. Sede e l'Italia.
L'uso dei t. civili nelle intitolazioni e negli stemmi dei vescovi è stato abrogato con decreto concistoriale del 12 maggio 1951 (ASS. 48 [1951], p. 480).
BibL.: M. Bon, I diritti nobiliari e la nuova costituz., in Arch. giur., 1949, p. 67 sge.; A. De Cupis, I diritti della personalità, Milano 1950, p. 234 reg.
Adriano De Cupis
TITOLO DELl'ORDINAZIONE. - Consiste nella garanzia di un reddito vitalizio sufficiente per il decoroso sostentamento dell'ordinando (can. 979 § 2).
I. Cenni storici. - Nei primi tempi della Chiesa l'ordinazione in sacris era subordinata alla disponibilità di un impiego permanente in una determinata chiesa, con la conseguenza così di assicurare il sostentamento all'ecclesiastico. Il conferire il Sacramento dell'Ordine soltanto a colui che fosse stato assegnato ad una chiesa faceva sì che necessariamente si dovesse procedere all'ordinazione tenendo conto delle esigenze dei singoli luoghi e delle comunità dei fedeli. Il chierico ordinato veniva annoverato tra i chierici addetti ad una determinata chiesa, rimanendo ivi incardinato perpetuamente, con l'obbligo di prestare il servizio prescritto, tanto che la chiesa e l'ufficio ecclesiastico a cui il chierico era destinato venivano a costituire lo scopo ed il t. dell'o., nel senso, cioè, che questa poteva darsi soltanto ad titulum, ossia con l'incardinazione dell'ecclesiastico ad una chiesa determinata.
Il principio fu ribadito dalla disposizione del Concilio di Calcedonia del 451, emanata a seguito di ordinazioni di chierici in numero sproporzionato rispetto ai redditi disponibili e quindi senza l'assegnazione ad una chiesa (ordinazioni sine titulo) : il Concilio (can. 6) dichiarò nulla l'ordinazione qualora il chierico non avesse assunto effettivamente l'esercizio del ministero ecclesiastico e, in pari tempo, decretò che non potesse essere ordinato un ecclesiastico allorché non gli fosse stato affidato un ufficio stabile (titulus) in una determinata chiesa. Gli effetti della disposizione ebbero, tuttavia, assai breve du-
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(per cortesia del dott. B. Degenhart)

A SUA ECCELLENZA LA NOBIL DONNA
LOREDANA GRIMANI CAVALIERA MOROSINI.

A protezione delle ope. re ingegnole d' una celebre Donna quale $\sqrt{2}$ fio la Signora Dianuzate Medaglia Faini,
(dal Catalogo della mostra storica dell'arte delle stanpe in Italia. Milano 1914, tav. 20)

(per cortesia del dott. B. Degenhart)
In alto a sinistra: ILLUSTRAZIONE SILOGRAFICA dell'edizione aldina delle Epistole di a. Caterina - Venezia, 1500. In alto a destra: DEDICA A LOREDANA GRIMANI del libro di D. Medaglia Faini, Versi e prose, Salb 1774. In basso a destra, in corpo più piccolo è visibile la parola di *richiamo*. In basso a sinistra: INTERNO DI UNA STAMPERIA. Miniatura del sec. xvi di scuola francese - Parigi, Biblioteca nazionale, cod. franc. 1537, contenente i Chants rapaux du Puy de Rouen, t. 29*. In basso a destra: PAGINA MINIATA DI UN'EDIZIONE DEL CODICE DI GIUSTINIANO, Venezia, De Tortis, 1515.
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CASA CRISTIANA RITROVATA SOTTO IL TITOLO DI SS. GIOVANNI E PAOLO. In alto a sinistra: Interno della «Confessio» con «fenestella» e decorazione pittorica (sec. IV) costruita a mezza scala della casa posta sul Clivus Scauri (sec. III). In alto a destra: Entrata del vestibolo della casa (sec. III) sul Clivus Scauri (la scala accanto è moderna). In basso: Decorazione pittorica con orante ( $2^{a}$ metà del sec. III) del vestibolo della casa del sec. III - Roma.
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rata, poiché nel sec. vi furono di nuovo ordinati numerosi chierici senza alcun titolo, partendosi dalla considerazione che il conferimento dell'Ordine dovevasi tenere distinto dal titolo, cioè dall'ufficio ecclesiastico, cui era annesso il diritto di percepire i frutti dei beni della chiesa. Probabilmente, per riparare a questi nuovi inconvenienti, nel sec. vi, il chierico, appena ordinato, era investito di un beneficio da cui trarre i proventi per il suo sostentamento, venendosi così ad equiparare al titulus ordinationis il titulus beneficii, che rimase poi il normale t. dell'o. Sul finire del sec. vi fu ribadito di nuovo quanto disposto in proposito dal Concilio di Calcedonia, ma senza alcun risultato.
Intanto, nei primi anni del sec. xil, una nuova tendenza si andava affermando, il conferire cioè gli Ordini a coloro che, pur non avendo un titolo canonico (titulus beneficii), possedessero un complesso di beni che potesse loro garantire, vita natural durante, un decoroso sostentamento. Alessandro III, nel Concilio Lateranense III del 1179, tenne ferma la regola per cui i chierici dovevano ordinarsi principalmente col titulus beneficii, ma permise anche, in linea subordinata, che potessero ordinarsi con un patrimonio privato, allorché le esigenze della chiesa e del culto lo avessero richiesto (can. 5). Dispose, infatti, che, qualora il vescovo avesse ordinato un diacono ed un pene senza un titolo certo e stabile, sufficiente a garantirgli il sostentamento, aveva l'obbligo di provvedere al suo mantenimento fin quando non lo avesse provvisto di un adeguato beneficio, a meno che il chierico non fosse stato in grado di sostentarsi con beni propri o poterni (c. 4, X, de praebendis et dignitatibus, III, 5); così ebbe origine il titulus patrimonii, cioè un complesso di beni costituito a patrimonio dall'ordinando a se stesso, ovvero da un terzo all'ordinando, in modo che questi avesse un fondo di riserva a disposizione, e si riconobbe ufficialmente un istituto che nella prassi già da tempo ricorreva di frequente. La suddetta disposizione prevedeva anche la sanzione per i vescovi che non l'avessero rispettata, prevedendo per essi l'obbligo di somministrare gli alimenti al chierico ordinato, qualora avessero conferito l'Ordine sacro senza titolo o patrimonio; sanzione di carattere patrimoniale, a cui, peraltro, i vescovi trovarono la possibilità di sottrarsi, facendosi promettere con giuramento dai chierici ordinati che mai avrebbero avanzato domanda di alimenti. Successive disposizioni conciliari dichiararono, però, simociaci coloro che avessero costretto gli ordinandi a giurare che si sarebbero sempre astenuti dal richiedere alimenti. Dato il carattere esclusivamente alimentare del patrimonio sacro, questo non poteva essere regolato dalla legge comune relativa ai beni laici, ma doveva usufruire delle speciali norme, prerogative e privilegi di cui godevano i beni della Chiesa, come quelli dell'insidienabilità e dell'insequestrabilità, che gli furono poi riconosciuti.
Il Concilio di Trento regolò il titulus patrimonii con norme stabili, determinate nella sess. 21, c. 2, de reformatione, che si può dire contenga la completa e definitiva disciplina dell'istituto. Il Concilio sancì anzitutto che il chierico, anche provvisto di tutti gli altri requisiti, poteva essere ordinato in sacris solo se fornito di un beneficio ecclesiastico donde potesse ricavare l'onesto sostentamento. Con l'esigere per l'ordinazione il requisito del titulus beneficii, il Concilio tridentino conferinò il disposto del can. 6 del Concilio di Calcedonia; solo in via sussidiaria ammise il titulus patrimonii, come anche il titulus pensionis (cioè una rendita fissa costituita preferibilmente su beni immobili e garantita da essi), ingiungendo ai vescovi di ordinare a tal titolo - secondo il loro giudizio - quel numero limitato di chierici ritenuto strettamente necessario od utile alle singole chiese, e di assicurarsi prima dell'ordinazione che il chierico fosse fornito veramente di un patrimonio o pensione sufficiente al suo decoroso mantenimento. Escluse, inoltre, quale mezzo poco sicuro e d'indole precaria, il titulus mensae, consistente nel diritto del chierico di essere mantenuto da parte di un terzo (come avveniva soprattutto in Germania, ove i ricchi usavano far ordinare un ecclesiastico), che prometteva un assegno alimen-
tare variabile e che poteva cessare quando il sacerdote avesse avuto un beneficio o si fosse procurato un altro mezzo per vivere; vietò, infine, a meno che non vi fosse stata autorizzazione del vescovo, l'alienazione dei beni costituiti in patrimonio sacro fino al conseguimento da parte del chierico di altro beneficio, ed ugualmente vietò che senza licenza dell'Ordinario si potesse rinunziare al patrimonio od alla pensione, ovvero che tali titoli potessero dichiararsi estinti. La disposizione tridentina cerob di riportare il titulus beneficii alla sua posizione di titolo normale per l'ordinazione ed il titulus patrimonii a quella di titolo sussidiario, da darsi eccezionalmente, allorché mancasse la possibilità di un titulus beneficii. Perché il patrimonio sacro potesse corrispondere più efficacemente allo scopo per cui era sorto, furono previsti poi, oltre a quelli della inalienabilità ed insequestrabilità precedentemente fissati, altri privilegi. Rimase come regola che il patrimonio sacro dovesse essere costituito in beni immobili, certi e fruttiferi; tuttavia i canonisti e la giurisprudenza canonica temperarono il principio, ammettendo che il patrimonio potesse essere costituito anche su cessi od altri oneri gravanti su beni immobili, con l'obbligo, però, da parte del costituente, in caso di riscatto del censo, a mantenere l'ordinato fino a nuovo investimento. Ed ancora si riconobbe ai beni del patrimonio sacro il privilegio di non essere soggetti ad ipoteca, allo scopo così di assicurare al chierico il necessario per alimentarsi, senza timore di azione del creditore tendente ad espropriarlo, come anche si richiese il possesso vero ed incontrastato dei beni che compongono il patrimonio sacro da parte del chierico o di chi l'aveva costituito.
La legislazione canonica ammette anche altri due t. dell'o., cioè il titulus paupertatis o mensae communis ed il titulus missionis: il primo fu introdotto da Pio V, il quale, con la bolla Romanus Pontifex del 14 ott. 1568, estese al clero regolare le disposizioni tridentine relative al t., stabilendo che chi entrava a far parte di un Ordine acquistasse il diritto di essere mantenuto a spese di esso.
Il titulus missionis ebbe un'origine particolare. In Italia ed all'estero, tra il sec. xvi e il sec. xvir, furono fondati collegi destinati all'educazione di coloro che avessero voluto dedicarsi all'apostolato nei territori di missione, nei quali, con giuramento speciale, dovevano poi impegnarsi ad andare. La S. Sede, tenendo presente la particolare condizione di costoro, per facilitare la loro promozione agli Ordini sacri, derogò alle disposizioni ordinarie : così, ad es., Gregorio XIII, il $1^{\circ}$ maggio 1579 , concesse che gli alunni del Collegio inglese di Roma fossero ordinati senza t. e parimenti tale facoltà fu estesa anche ad altri. Questa mancanza di un t. dell'o. specifico e l'ufficio dell'apostolato missionario diedero ben presto origine al nuovo t. di missione, che con il breve Ad uberes fructus di Urbano VIII, in data 18 maggio 1638 , ebbe una prima determinazione, richiedendosi, tuttavia, sempre la prestazione del giuramento di missione.
Nei secoli posteriori il t. di missione fu concesso anche ai sacerdoti indigeni e ai membri degli istituti esclusivamente missionari, dando luogo ad una serie di disposizioni particolari, raccolte e quasi codificate nella istruzione del 27 apr. 1871.
II. La vigente legislazione canonica. - Il CIC indica tra i requisiti positivi per la liceità del conferimento degli Ordini maggiori il t. canonico e, pur riordinandone completamente la materia, ne accoglie i principi che fino allora l'avevano regolato. Il can. 979 § 1 stabilisce che pro clericis saecularibus titulus canonicus est titulus beneficii, eoque deficiente, patrimonii aut pensionis: il che significa che anche oggi, di regola, la fonte di reddito per l'ecclesiastico è costituita dal diritto ad un beneficio e, in mancanza di esso, da un patrimonio sacro o da una pensione. Il $\S 2$ del medesimo canone dispone che titulus debet esse et vere securus pro tota ordinati vita et vere sufficiens ad congruam eiusdem sustentationem...: l'espressione vere securus deve intendersi nel senso che anche la volontà del proprietario non è sufficiente a trasferire il dominio dei beni che costituiscono il t. fin quando il vescovo non ne dia autorizzazione, il che porta fonda-
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tamente a ritenere che tali beni debbano considerarsi inalienabili ed insequestrabili. Ed invero, la sicurezza e la stabilità non vi potrebbero essere se i beni del patrimonio non fossero sottratti alla disposizione del cluerico ed all'esecuzione forzata da parte dei creditori. Non è quindi da accogliere l'opinione di alcuni studiosi per i quali il can. 979 § 2 avrebbe abrogato la norma prevista dal Concilio di Trento, che statuiva l'inalienabilità del patrimonio sacro: pur non contenendo il CIC una norma espressa che stabilisca l'inalienabilità e l'inespropriabilità di esso patrimonio, tuttavia si deve ritenere che la norma sia implicita nel testo del citato canone, ai sensi del n. 6 del can. 6 e, qualora rimanesse un dubbio, si dovrebbe in ogni caso applicare la disposizione del n. 4 dello stesso canone, per cui a veteri iure non est recedendum. Il CIC non ha previsto norme precise sulla garanzia e sulla sufficienza del patrimonio o della pensione, ma le ha rimesse al giudizio discrezionale dei vescovi, che, nello stabilirle, terranno presenti le varie circostanze di luogo e di tempo. Nel successivo can. 980 il legislatore ha disposto che se l'ordinato in sacris perde il titolo, deve procurarsene un altro, a meno che il vescovo lo ritenga diversamente provveduto di mezzi per il sostentamento; ed ancora ha fissato che chi, senza indulto apostolico, ha ordinato o ha lasciato ordinare un chierico senza titolo deve egli ed i successori provvedere degli alimenti l'ordinato, fin quando questi non ne sia altrimenti provvisto, determinando così la responsabilità civile per inosservanza delle norme sul t. dell'o., e considerando nulla l'eventuale convenzione di esonero da tale responsabilità.
Nei casi di mancanza dei t. beneficii, patrimonii e pensionis, che in alcuni paesi vanno diventando sempre più rari, il can. 981 consente che si possa supplire con il t. servitii diocescis e missionis. Il primo consiste in una obbligazione assunta dall'ordinante di provvedere adeguatamente e per tutta la vita al sostentamento decoroso dell'ordinato, che da parte sua s'impegna con giuramento a prestare servizio per tutta la vita nella diocesi; l'altro riguarda una analoga promessa formale da parte dell'ordinando di dedicarsi in perpetuo al servizio della missione nei territori dipendenti dalla S. Congregazione De Propaganda Fide, accettando gli incarichi che gli saranno affidati dai competenti superiori cui s'impone l'obbligo di provvedere al sostentamento dell'ordinato.
Il giuramento da parte dell'ordinando di attendere in perpetuo al servizio della diocesi o della missione viene dato, a norma del can. 981 , senza alcuna riserva, tanto che il vescovo può sempre obbligare chi l'ha prestato a dedicarsi alla cura di anime. Precedentemente, al contrario, si presentava alquanto dubbia la possibilità per l'Ordinario di costrìggere un sacerdote ad assumere l'ufficio parrocchiale, ed infatti la giurisprudenza delle Congregazioni romane aveva in proposito decisioni contrastanti, di cui alcune ritenevano sufficienti le facoltà ordinarie del vescovo, altre richiedevano particolari facoltà delegare (cf., p. es., le decisioni della S. Congreg. del Concilio, 7 ag. 1910, in Monitore ecclesiastico, 22 [1911], p. 437 sgg.). Ulteriori effetti del giuramento, di cui al can. 981 , consistono nel divieto per il chierico di scardinarsi e - secondo una parte dei canonisti - di entrare in religione. Invero, alcuni scrittori sostengono che il giuramento di prestare servizio nella diocesi non visti, in base al can. 1319 § 2, di entrare in religione, e che il divieto sussista soltanto per coloro che si siano posti a disposizione di una missione, a meno che non abbiano ottenuto relativa autorizzazione dalla S. Sede; altri, al contrario, sono di avviso diverso, ritenendo che il giuramento costituisca un iuris vinculum cosi da non consentire l'entrata in religione, indipendentemente dall'applicazione del can. 542, n. 2, in base al quale il vescovo è autorizzato a vietare l'ammissione al noviziato dei chierici che abbiano ricevuto gli Ordini maggiori, qualora possa aversi grave danno delle anime altrimenti non evitabile.
Il can. 982 dispone che per i religiosi il t. canonico è costituito dalla sollemnis religiosa professio seu titulus, ut dicitur, paupertatis, cioè da quel mezzo di sostentamento che proviene dall'appartenere ad un Ordine reli-
gioso, nel senso che la sola qualità di religioso dà diritto al mantenimento e quindi consente l'ordinazione. Quando il voto di povertà è un voto semplice, perpetuo, il titulus paupertatis prende la forma più attenuata di titulus mensae communis o Congregationis o di specie analoga.
III. Il titulus patrimonif nell'ordinamento itaLiano. - Tra i vari t. dell'o. viene in considerazione nel diritto italiano soprattutto il titulus patrimonii o patrimonio sacro facendosi questione se l'istituto sia ammesso e ne sia riconosciuto il regime canonico, nel senso, cioè, che non possano consentirsi sia l'alienazione o l'espropriazione dei beni di tale patrimonio, sia il pignoramento ed il sequestro delle rendite di essi beni.
Come è noto, opinioni contrastanti sono state sostenute in proposito dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Secondo un'autorevole opinione, che sembra da accogliersi, i beni costituenti il patrimonio sacro in se stesso sono sottratti all'esecuzione forzata, applicandosi nei loro confronti le disposizioni del diritto canonico comune vigente negli Stati ove i concordati non avevano stabilito diversamente. Infatti, si deve ritenere che tali disposizioni non siano state abrogate né dal Cod. civ. ital. del 1865 né dall'attuale, i quali non hanno regolato la materia del patrimonio sacro, pur riconoscendolo in varie norme come istituto giuridico autonomo (art. 48 disp. trans. Cod. civ. 30 nov. 1865 , n. 2606 ; art. 4 disp. prelim. Cod. civ. 1865 ; art. 15 disp. prelim. Cod. civ. vigente). In considerazione, dunque, del fatto che per l'inalienabilità dei beni costituenti il titulus patrimonii non è stata prevista dal legislatore italiano alcuna disposizione, si è portati a concludere che il patrimonio sacro continua ad essere regolato dalle norme canoniche, purche non contrastanti con la legge statuale, e che quindi i beni che lo costituiscono debbono considerarsi inalienabili.
Per quanto riguarda, poi, le rendite derivanti dai beni del titulus patrimonii, è da ritenere la loro impignorabilità, tenendo conto della disposizione di cui all'art. 545 Cod. proc. civ., relativa ai crediti impignorabili. Ed invero, è ben chiaro che la ragion d'essere di tali rendite ha un carattere eminentemente alimentare, per cui sembra esatto doversi applicare il divieto di pignorabilità, previsto dal citato articolo per i crediti alimentari.
BixL.: A. Bride, Titre canonique, in DThC, XV, col. 1146 sgg.; Werna-Vidal, IV, i, p. 289 sgg.; F. Waber, Man. del dir. eccles. di tutte le confessioni cristiane, II, Pisa 1848, p. 15 sgg .; T. Santachiar, Il tit. patrim. nella stor. e nel dir., Alatri 1908, p. 38 sgg.; N. Coviello, Man. di dir. eccles., $2^{\circ}$ ed., a cura di Del Giudice, I. Roma 1922, p. 90 sgg.; C. Magni, Il tit. patrim. e il Concordato, in Rto. di dir. process. c/o. (1932), p. 177 sgg.; A. Vermeersch-J. Creusen, Epit. iuris can., II, $5^{\circ}$ ed., Bruges 1934, p. 169; D. Schiappoli, Alienabilità ed espropriabilità del sacro patrim., in Foro ital., 5 (1935, 1), col. 1532; F. Tedele, Effetti civ. del tit. patrim., in Il dir. eccles., 46 (1935), p. 500 509; F. Cappello, Troct. can.-mor. de Sacron., II, Torino 1935, p. 401 sgg.; G. Saviano, Il tit. patrim. nella legislac. ital., in Studi in onore di F. Scaduto, II, Firenze 1936, p. 310 sgg.; M. Falco, Corso di dir. eccles., I, Padova 1938, p. 78; II, ivi, p. 64 sgg.; X. Paventi, De iuram. ac de tit. missionis, Roma 1946; M. Petroncelli, Lineam. di dir. can., $2^{\circ}$ ed., Napoli 1947, p. 194 sgg.; E. Miranda, De Tit. missionis, Betzada 1948; V. Del Giudice, Man. di dir. eccles., $7^{\circ}$ ed., Milano 1949, p. 107 sgg.; M. Petroncelli, Les. di dir. eccles., I, Napoli 1950, p. 207 sgg.; X. Paventi, Breviarium iuris mission., Roma 1950, pp. 180-86.
Lorenzo Spinelli
TIVOLI, Diocesi di. - Città e diocesi nella provincia di Roma.
La diocesi ha una superficie di 620 kmq . con una popolazione di 70.000 ab., tutti cattolici, in 45 parrocchie servite da 68 sacerdoti diocesani e 20 regolari; ha un seminario, 5 comunità religiose maschili e 34 femminili (Ann. Pont. 1953, p. 424).
Tibur, antichissima città del Lazio, sorge sulle due rive dell'Aniene, alle falde del Monte Ripoli. Dapprima centro abitato da gente di razza mediterranea (Siculi, Sicani, Aborigeni), fu poi, secondo la tradizione, occupata da una colonia di Greci dell'Arcadia. Suo culto principale fu quello di "Hercules Victor", venerato in un grandioso tempio; vi ebbe uno speciale culto anche
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Vesta. Fece parte della Legs latina e si batté strenuamente contro Roma finché, assoggettata nel 337 a. C., divenne municipio romano, ascritto alla tribù Camilia. Nei dintorni ebbero i Romani molte ville; Augusto ne amò il soggiorno e fu preferita dimora di Mecenate e di Orazio; la più splendida fu quella dell'imperatore Adriano. P. Sulpicio Quirino, governatore della Siria all'atto del censimento in Palestina quando vi nacque Gesù Cristo, benché nativo di Lanuvio, ebbe il suo sepolcro nei pressi di T., non lungi da Ponte Lucano. I Plautii Silvani, oriundi di T., vi ebbero vasti possedimenti ed il noto sepolcro presso il Ponte Lucano. In un'iscrizione del sec. III con l'elenco dei membri di un collegio funereticio tiburtino di Tenuiores (CIL, XIV, 3649) appaiono nomi cristiani, quali Laurentius, Exuperantius, ed altri. Tra il sec. III ed il sec. iv T. avrebbe avuto un vescovo Quirinus; il primo vescovo certo è Paulus. Un sepolcreto, forse cristiano, a loculi ed arcosoli, fu scoperto presso il ponte dell'Acquoria, nel 1928; non lontano era tornato in luce un anello con corniola recante inciso il noto acrostico IXOYX. Tracce di cristianesimo si è creduto riconoscere in alcune formae della necropoli imperiale sulla destra dell'Aniene. Il lento sviluppo del cristianesimo in T., ostacolato dal persistente culto di Ercole dal quale si ritraeva gran lucro, si accentuò nel sec. v. Nell'anno 467 un tiburtino, Simplicio, figlio di Castino, fu eletto vescovo di Roma. Sotto il suo impulso il vescovo tiburtino Candido (a. $465-504$ ) fondò la chiesa di S. Pietro (oggi la Carità) e costruì le chiese di S. Eufemia e di S. Eugenia e la basilichetta di S. Sinforosa (v.) nel lungo della sepoltura della martire, al IX miglio della Via Tiburtina. In ossequio a Simplicio, il ricco goto Valila fondò nel 471 in una sua proprietà nei pressi di T. la chiesa di S. Maria in Cornuta, dandole in dotazione la «massa Cornutensis»

(Int. Alinari)
Tivoli, diocesi di - Tempio detto di Vesta, ma forse di Ercole (età repubblicana) - Tivoli.

(fol. EviI)
Tivoli, diocesi di - Veduta aerea di Villa Adriana, fatta costruire dall'1mp. Adriano tra il 125 e il 135 - Tivoli.
e ricche suppellettili sacre descritte in atto notarile detto Carta Cornutiana. Allora nel territorio della diocesi tiburtina, corrispondente a quello dell'antico municipio romano, era compresa l'alta Valle dell'Aniene, con la regione sublacense. Durante la guerra gotica, nel 344 , parteggiando T. per l'Imperatore d'Oriente, fu presidiata da una guarnigione di Issuri; per un disaccordo fra Greci e Tiburtini i Goti di Totila furono introdotti a tradimento; le distrutte fortificazioni furono poi riparate da Totila stesso. Nel corso del sec. vi deve essere stata eretta la Basilica Laurentina, nel vecchio Foro della città, sui ruderi di parte del complesso del tempio di Ercole Vincitore, prima fase dell'odierna cattedrale di S. Lorenzo. Ebbe annessi un battistero, irrorato dalle acque dell'Aniene, e l'episcopio; centro della vita tiburtina nel medioevo. Documento di persistente contaminazione di cristianesimo e di paganesimo è un'epigrafe sepolcrale dell'anno 613 (CIL, XIV, 3896) dell'oratorio di S. Alessandro, annesso alla Cattedrale, nella quale la vedova Leta, invocando rispetto per il sepolcro suo e dei suoi figli, depreca sui violatori l'ira di Plutone e si augura che tocchi loro la stessa fine di Anania e di Safira. Onorio I ( $625-3^{8}$ ) dedicò sulla Via Valeria, presso T., una chiesa dedicata alla memoria di s. Severino, monaco asceta precursore di s. Benedetto. Pure nel sec. viI i resti del tempio della dea Bona, sul Monte Affiano, furono convertiti in tempio dedicato all'arcangelo s. Michele. Un secondo papa tiburtino fu Giovanni IX (v.). Nel 945 si ha la prima menzione di una chiesa ed abbazia benedettina dedicate al martire Vincenzo venerato al XVIII miglio della Via Tiburtina. In località Collegrasso, in territorio di Montecelio, si rinvennero i resti di una basilichetta e di una trichora eretta su una tomba situata in un ipogeo di età imperiale. La primitiva costruzione, a tufelli e mattoni, della memoria del martire risale al sec. v o vi; un completo restauro fu fatto nel sec. x dai Benedettini con nuova decorazione pittorica a serie di immagini clipeste. Della basilichetta a navatelle divise da colonne marmoree sono tuttora visibili il minuscolo presbiterio, il piccolo seggio abbaziale, e i resti della schola cantorum; annesso era un cimitero all'aperto con iscrizioni del sec. Iv o v; vi si trovarono anche epigrafi del precedente sepolcreto pagano. Il complesso, abbandonato dai monaci e semidistrutto per le sottrazioni di materiali, subì l'estremo danno nel combattimento di Casal Battista fra i Colonna e gli Orsini, nel 1498. Nel sec. x alcuni templi pagani diruti divennero chiese cristiane; nel Castrovetere, l'arce di Tibur romana, nel cui centro era già stata eretta la chiesa di S. Paolo, i due tempietti, noto l'uno quale tempio di Vesta, di forma circolare, l'altro rettangolare quale tempio della Sibilla, divennero rispettivamente chiese di S. Maria e di S. Gjor-
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(fat. Gab. fet. naz.)
Tivoli, diocesi di - Madonna col Bambino, nel cui nimbo si legge la parola bez. Ai lati s. Giovanni Evang. e s. Giovanni Battista. Affresco di scuola romana del sec. xir, nell'abside della chiesa di S. Silvestro - Tivoli.
gio. Il tempio di Diana, presso le antiche Terme, fu convertito in chiesa di S. Andrea, un ninfeo di una villa romana, nei pressi di Porta Scura, fu dedicato a s. Maria della Torre. Nell'anno 1001, Ottone III, favorendo i Romani nelle loro continue controversie con T., assedio la città, che arresasi fu posta sotto l'insegna imperiale. Cominciò allora il deciso predominio ghibellino in T. sull'elemento guelfo; appoggiato il primo dai Benedettini di Farfa, imperiali, stabiliti presso la chiesa di S. MariajMaggiore, l'altro dai Benedettini di Subiaco, più lig: al Pontefice, il cui monastero era presso la chiesa di S. Clemente, fra i ruderi dell'anfiteatro romano. Sullo scortio del sec. xir o nei primi del sec. xiri fu eseguito, forse da un monaco farfense, il celebre trittico con l'immagine del Salvatore, conservato nella Cattedrale, insigne cimelio, palladio della città. Nel ro85, Enrico IV e l'antipapa Clemente III, durante l'assedio posto a Roma, stettero a T. finché giunse il liberatore di Gregorio VII, Roberto il Guiscardo. T. munitissima chiave dell'Abruzzo, porto sicuro dei nemici di Roma e sua rivale, era odiata dai Romani che ne anelavano la distruzione, ma a differenza di Tuscolo (distrutta nel 1191), fu salva per il valore dei suoi figli: nel 1142 furono messi in fuga i Romani assedianti e poi di nuovo sconfitti a Quintiliolo l'anno seguente. Animatore della resistenza fu un illustre vescovo di T., il card. Guidone (1125-54), che consacrò nel 1138 la chiesa del SS. Andrea e Saba, ora demolita (iscrizione nella Villa Gregoriana) e la chiesa di S. Valerio. Eugenio III nel 1146, fuggendo da Roma ribellatasi con Arnaldo da Brescia, si trasferì con la corte a T., reduce dalla Francia, vi tornò nel 1153 e vi morl. Nel 1155 T. vide il papa Adriano IV e Federico Barbarossa, accampati a Ponte Lucano a causa di una nuova insurrezione dei Romani, celebrarvi solennemente all'aperto la festività di s. Pietro. In quell'occasione i Tiburtini offrirono al potente sovrano le chiavi della città, ma l'Imperatore volle che T. rimanesse fedele al Pontefice, salvo i diritti imperiali. Sono del sec. xir il campanile della Cattedrale, la ricostruzione delle chiese di S. Pietro (la Carità) e di S. Giovanni Evangelista (già S. Cristoforo) e la redazione del codice miniatocontemente il regesto della Chiesa tiburtina. Tra lo
scorcio del sec. xir ed i primi del xiri furono eseguiti il gruppo ligneo della Deposizione, conservato in S. Lorenzo, e gli affreschi della chiesa di S. Silvestro con gli episodi della vita del Santo, nei quali è evidente l'influenza dell'arte nordica. Nel 1216 1217, sotto il vescovo Giovanni Antonio Colonna, s. Domenico fondò in T. uno dei primi ospizi del suo Ordine; Alessandro IV nel 1252, concesse ai Minori la chiesa di S. Maria Maggiore, già dei Benedettini, dedicata anche a s. Francesco; fu allora rinnovata in stile romanico gotico. Una parte dell'annesso convento fu adibita a sede del governo della città. Nel 1224 il card. Ugolino, vescovo di Ostia, poi Gregorio IX, consacrò la cappella sotterranea del Duomo, ove rimase a lungo conservata l'immagine del Salvatore. I Romani assediarono di nuovo T. nel 1253, finché per l'intervento di Innocenzo IV fu firmato nel 1259 un trattato con il quale T., pur mantenendo la sua autonomia, si obbligava a corrispondere ai Romani un censo annuo di rooo lire e ad accettare un conte mandato da Roma ad amministrare la giustizia; il Comune era retto da un capomilizia ed i vescovi esercitavano anche un potere politico. Nel 1285 Onerio IV concesse la chiesa di S. Biagio ai Domenicani. Alla fine del sec. xiri il francescano Iacopo Torriti dipinse le icone della Madonna conservata in S. Francesco. Dell'anno 1305 è la prima menzione della suggestiva cerimonia dell' Inchinata (v. sotto). Nella stessa età un artista locale esegui l'immagine veneratissima della vergine della chiesa di Quintiliolo. Durante la dimora dei papi in Avignone, Cola di Rienzo, muovendo contro i Colonna di Palestrina, arringo dall'alto della loggia dei Palloni, presso il Duomo, i Tiburtini per incitarli a seguirlo nell'impresa. Tra il 1370 ed il 138 I T. fu funestata dalle ostilità contro il conte Corrado di Anticoli, che si rifiutava di pagare loro il tributo, terminate con la vittoria dei Tiburtini. Durante il funesto scisma di Occidente, nel 1378, Urbano VI, gravemente malato, trovò rifugio in T.; poco dopo i partigiani dell'antipapa Clemente VII, accampati a Ponte Lucano, furono messi in fuga dai Tiburtini uniti ai Brettoni del condottiero Giovanni Acuto. Nel sec. xv T. prese viva parte al secolare dissidio fra gli Orsini ed i Colonna e, per la sua posizione, alla lotta fra Angioini ed Aragonesi per il possesso del Regno di Napoli. Pio II con la corte nel 1461 dimorò nel convento dei Minori a S. Francesco, vi dettò le pagine dei suoi Commentari, in cui descrive T., i suoi dintorni e la Villa Adriana, e decise pure la crezione della Rocca Pia, affidando l'esecuzione agli allievi del Filarete, Varrone e Niccolò fiorentini. Sisto IV dimorò per qualche tempo in quella Rocca e vi promulgò la cost. Quemadmodum operosa, del 29 ag. 1475, che conferma la celebrazione del Giubileo ogni 25 anni, già decretata da Paolo II. Era vescovo di T. Angelo Lupi (1471-85), il cui sepolcro è nella Cattedrale, che curò l'istituzione della Confraternita ospedaliera presso la chiesa di S. Giovanni Ev. Nel 1522 Adriano VI, nelle nuove controversie fra Tiburtini e Romani, sentenziò appartenere T. alla S. Sede e la fece sede di un governatorato. Nel suo soggiorno nella Rocca Pia, Paolo III nel 1539 approvò la Regola della nascente Compagnia di Gesù presentatagli da s. Ignazio di Loyola. Uno dei primi collegi fondati dai Gesuiti fu quello di T. presso la chiesa di S. Salvatore, già esistente non lungi dall'attuale Palazzo del Comune (1549). Nel Conclave di Giulio III (1549) il card. Ippolito d'Este jun. fu nominato Governatore di T.; per la sua signorile prodigalità ed il raffinato gusto artistico, il vecchio Palazzo del Governo presso la chiesa di S. Francesco e la sottostante Valle Gaudiosa furono trasformati da Pirro Ligorio nella meravigliosa Villa d'Este. In piena
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(fot. Pizzi)
CRISTO ALLA COLONNA
Roma, Galleria Borghese.
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guerra fra Paolo IV e Filippo II il duca d'Alba, nel 1556 , occupò T. e vi svernò con le sue milizie, fortificandola; dopo la stipulazione della pace, nell'anno successivo, Paolo IV vi passò l'ott. Nel 1571, mono, Bandini Piccolomini, arcivescovo di Siena, fondò in T. l'Accademia degli Egzvoli, disciolta alla fine del sec. xvir. Per munificenza del card. Matteo Contarelli fu eretta nel 1587 , in onore di s. Sinforosa una chiesa, poi detta del Gesù, officiata dai Gesuiti, quasi del tutto distrutta nelle incursioni aeree durante la seconda guerra mondiale. Nel 1638 Urbano VIII amputò il territorio della diocesi con l'unire vari castelli dell'alta Valle dell'Aniene all'abbazia di Subiaco (v.) creata abatia nullius. Dal 1647 al 1662 fu vescovo di T. il card. Giulio Roma, milanese; tra le altre sue munificenze è la completa ricostruzione della cattedrale di S. Lorenzo e l'erezione del Seminario. Una seconda accademia ebbe T. nel 1716 con la fondazione della Colonia arcadica sibillina, aggregata all'Arcadia di Roma, che ebbe a primo custode il can. Giovanni Carlo Crocchiante, storico delle chiese tiburtine : essa cessò la sua attività nel 1850 . S. Clemente M. Hofbauer nel 1771 trascorse sei mesi in eremitaggio a Quintiliolo, presso T., prima di entrare nella Congregazione dei Redentoristi. Nel 1826 una straordinaria alluvione dell'Aniene cagionò gravi danni all'abitato di T. con molte vittime; Gregorio XVI commise all'architetto Clemente Folchi la deviazione del fiume le cui acque esuberanti, immesse in due cunicoli, scavati nelle viscere del Monte Catillo, vanno a precipitare nel versante opposto formando la grande cascata. Le mirabili opere, inaugurate il 7 ott. 1833 , furono completate con la costruzione del ponte gregoriano e la creazione della suggestiva Villa Gregoriana.
Bim.: G. C. Crocchiante, Stor. della Chiesa tiburtina, Roma 1726; F. A. Sebastiani, Piaggio a T. antichiss. città, Poligno 1828; L. Bruzza, Regesta della Chiesa di T., Roma 1880; H. Grisot, T. pagana e T. cristiana, in Civ. Catt., 1008, II, pp. 705-16; V. Pacifici, La chiesa di S. Silvestro a T., in Arte cristiana, 9 (1919); G. Cascioli, Nuova serie dei vesc. di T., in Atti e Mem. della Soc. tibur. di st. e di arte, I (1921) sgg.; V. Pacifici, T. nel medineus, ibid., 3-6 (1925-26); M. A. Nicodemi, St. di T. a cura di A. Buosi e V. Pacifici, Tivoli 1926; C. Piccolini-G. Mancini, Gli scavi della basilica di S. Vincenzo in territorio di Monticello, in Atti e Mem., cit., 6 (1926), p. 5 sgg.; G. Mancini, Scoperta di un antico sepolcreto in località Paterna, ibid., 8 (1928), p. 15 sgg.; id., in Notizie degli Scavi, 1928, p. 68 sgg.; E. Calvari, Pongonia Graecina, in Atti e Memorie, cit., 24 (1931), p. 71 sgg.; M. De Vita, Il restauro della chiesa di S. Pietro in T. a della carità, estratto da Atti e Memorie, cit., 1952. La Società tiburtina di storia ed arte ha curato molte monografie sulla storia e i monumenti di T.
Gioacchino Mancini
Inchinata di T. - E così chiamata la festa che si svolge a T. per l'Assunzione. Essa non ha più l'importanza che aveva per il passato. Dopo che araldi a cavallo e i paggi delle contrade avevano lanciato il bando della festa, la sera del 14 ag. si ordinava una grandiosa processione; l'aprivano sette serventi della confraternita del Salvatore, recando grossi candelabri, seguivano le università delle varie arti, ciascuna con il proprio "talamo" (piccola macchina trionfale ornata di fiori e recante la statua del Santo protettore), le confraternite e la magistratura che reggeva l'icona del Cristo, i trombettieri, i patrizi, le milizie e il popolo.
La processione al chiarore delle fiaccole giungeva al ponte di Cornuta (ora sostituito dal Ponte Gregoriano), e dopo aver invocato dal Signore la pace, si volgeva alle acque l'immagine del Cristo benedicente, lo si pregava di voler proteggere la città dall'impeto del fiume e si gettava un vero acceso nei gorghi. Al ritorno la processione sostava presso l'ospedale dove si faceva omaggio di un mazzo di fiori al priore. Il cappellano dell'ospedale incensava l'immagine del Salvatore, ripeteva l'invocazione di pace, e, immerso un fascio di erbe aromatiche nell'acqua di rose, gli lavava i piedi tre volte. La processione si dirigeva quindi in Piazza di S. Maria Maggiore, dove aveva luogo "l'inchinata». La Vergine muoveva in contro al Figlio; per tre volte i due simulacri s'inchina-
vano sotto verdissimi archi trionfali, quindi, seguiti dai talami delle arti entravano in chiesa, dove rimanevana tutta la notte, l'uno di fronte all'altro: il popolo credeva che si scambiassero sommesse parole di amore filiale e materno. Il giorno dopo, 15 ag., l'immagine del Salvatore veniva ricondotta alla Cattedrale. - Vedi tav. XVII.
Bim.: V. Pacifici, L'inchinata di T., Tivoli 1937; P. Toachi, Santi e feste nella tradizione popolare: l'Atranta, in Ecclesia, 5 (1946), pp. 385-83. Per le importanti orzioni storiche della festa e per le relazioni derivative e collaterali con altre similari già in uso a Roma e nel Lazio, tutte legate al distacco del Ducato Romano da Bisanzio (sec. viII) ed al nascere del potere temporale, cf. W. F. Volbach, Il Cristo di Surri, in Atti della Pont. acc. rom. di archeologia - Rendiconti, 17 (1940-41), pp. 97-126.
Pado Toachi
TIXERONT, JOSEPH. - Teologo sulpiziano, n. il 19 marzo 1856 a Ennezat (Puy-de-Dôme), m. a Lione il 3 sett. 1925. Alunno del Duchesne (v.), fu ordinato sacerdote nel 1879. Un lungo tirocinio d'insegnamento delle discipline teologiche nel Seminario di Lione (1884-98) lo preparò alla cattedra universitaria di patristica di quella città (1898).
S'acquistò fama internazionale con l'Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne (3 voll., Parigi 1905-12), più volte credita e tradotta in varie lingue nel giro di pochi anni. L'autore si propose di riempire la lacuna che si lamentava nel campo cattolico, di fronte a quello protestante, riguardo a una trattazione scientifica e completa dello svolgimento del pensiero dottrinale cristiano nell'antichità; vi riusci egregiamente, benché oggi la sua opera sembri già un po' invecchiata. Il T., non in tono apologetico, ma con l'atteggiamento di osservatore, con erudizione e assoluto rispetto della verità, tratteggia sobriamente l'evoluzione delle credenze religiose, seguendo piuttosto l'ordine cronologico, anziché quello sistematico e analitico della trattazione dei singoli dogmi; ne risulta un quadro completo della vita della Chiesa in un determinato periodo storico; forse però è più curata l'esegesi che la trattazione in profondità di determinate questioni.
Scrisse inoltre: Les origines de l'Eglise d'Edesse et la légende d'Abgar (Parigi 1888); Vie mondaine et vie chrétienne à la fin du IV siècle (Lione 1906); La vie monastique en Palestine au $V^{e}$ et VIe siècle (ivi 1911); Le Sacrement de Pénitence dans l'antiquité chrétienne (Parigi 1914); La démonstration de la prédication apostolique de st Irénée (ivi 1916); Précis de patrologie (ivi 1918); Mélanges de patrologie et d'histoire des dogmes (ivi 1921); L'Ordre et les ordinations (ivi 1924).
Bim.: le recensioni dell'Histoire des dogmes: vol. I: C. Van Crombrughe, in Revue d'hist. ecclés., 8 (1907), pp. 756-62; vol. II: G. Voisin, ibid., 11 (1910), pp. 345-46; vol. III: P. de Punier, ibid., 13 (1912), p. 596; recensione di L'ordre et les ordinations: J. Coppens, ibid., 21 (1923), pp. 174-75. Studi: E. Pededieri, 3. T., Lione 1925.
Vito Zollini
TIZIANO, Vecellin. - Pittore, n. a Pieve di Cadorre, probabilmente verso il $1488-90$, m. a Venezia il 27 ag. 1576.
Figlio di Gregorio e di Lucia, fratello di Francesco, padre di Orazio. Uno dei massimi artisti di tutti i tempi. Suo anno di nascita fu a lungo ritenuto il 1477 , per cui T. sarebbe vissuto quasi un secolo. Ma è sommamente probabile che T. fosse meno vecchio di quanto egli, od altri per lui, volessero far credere (la questione non è priva di importanza, poiché altro è immaginare che T. dipingesse l'Assunta a 40 anni, altro a 30 - il Dolce dice addirittura che la dipinse "giovanetto" - nel divenire della pittura veneziana). A nove anni - ed è racconto ben credibile - il padre l'avrebbe a Venezia affidato per lo studio dell'arte al massicista Sebastiano Zaccato. Da qui sarebbe passato nelle battaghe di Gentile e poi di Giovanni Bellini. Ma poi, attratto dall'arte di Giorgione, si affidò a lui, e, quando questi affrescò nel 1508 la facciata del Fondaco dei Tedeschi verso il Canal Grande, ebbe da lui l'incarico di dipingere il fianco verso le Mercerie (affreschi scomparsi, e solo in parte tramandatici nelle incisioni dello Zanetti, 1760). Giorgione aveva allora poco più di 30 anni ed era già celebre; T. era ai suoi pri-
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(ftst. Anderson)
Tiziano, Vecello - Madonna col Bambino tra i ss. Antonio e Rocco. Madrid, Galleria del Prado.
mi passi. Ma già nel 1511 lo si trova a lavorare da solo a Padova, alla Scuola del Santo, dove affresca tre Storie di s. Antonio, tuttora esistenti. Morto Giorgione di peste nel 1511, T. s'incaricò di portare a termine qualche tela del Maestro scomparso.
Nel 1513 si offre al servizio della Repubblica di Venezia, dichiarando di aver rifiutato offerte straniere, e si dice pronto a dipingere per la Sala del Gran Consiglio la Battaglia di Cadore. Al tempo stesso chiede gli sia concessa la senseria o del Fondaco dei Tedeschi, alle stesse condizioni già avute dai Giambellino. Il Consiglio dei Dieci gli accorda, dopo tergiversazioni, la chiesta senseria * ed uno studio di pittore a S. Samuele. T. s'impegna, per contro, di dipingere in grandezza naturale ogni doge regnante. Infine gli si dà, nel 1516. anche l'incarico per la Battaglia (ritratti e Battaglia distrutti nell'incendio del 1577). Dal 1516 è in rapporto con la Corte di Ferrara, per i quadri dei Baccanali, destinati ai camerini di Alfonso I d'Este; ma appena nel 1523 T. porta a termine la tela di Bacco e Arianna. In quell'anno stesso T. inizia i suoi rapporti con la Corte di Mantova. Nel 1530 gli muore la moglie Cecilia, con cui era liberamente convissuto sino al 1525 ; e da cui ebbe tre figli: Pomponio, divenuto prete; Orazio, pittore; e Lavinia. Nel 1530 incontra a Bologna Carlo V e dipinge il suo ritratto; e da quel giorno incominciano le sue relazioni con gli Asburgo, che ebbero tanto peso nella vita e nella fortuna di T. Nel sett. 1531 abbandona la bottega a S. Samuele e prende una casa ai «Birri», nella parte settentrionale della città, con la vista sulla laguna e sui patri monti : vi abiterà sino alla morte. Nel 1533 Carlo V lo nomina pittore di Corte, conte palatino, cavaliere dello Spero; d'oro, e con titolo nobiliare trasmissibile ai figli (nel '4I gli corrisponde una pensione annua di 100 scudi, aumentata a 200 nel '48).
Nell'autunno 1542 incominciano i suoi rapporti con i Farnese; e nell'apr. dell'anno seguente T. dipinge il Ritratto di papa Paolo III Farnese (che soggiornava a Bologna, Ferrara e Busseto). Nel luglio è già di ritorno a Venezia. Nel 1545 T. si reca a Roma, sostando a Ferrara ed a Pesaro, dove è accolto dal duca Guidobaldo d'Urbino. Giunto il 15 ott. è ricevuto con grandi onori tanto dal card. Bembo come dal Pontefice stesso ed alloggiato al Belvedere. Il Vasari gli fa da guida, s'incontra con Michelangelo, viene nominato cittadino onorario. Vi rimane sino alla primavera del 1546. Nel ritorno fa tappa a Firenze, ospite di Cosimo de' Medici a Poggio a Cajano. Già all'inizio del 1548 si porta ad Augusta, dietro invito di Carlo V, e vi resta sino all'ott. Nel 1550 vi è richiamato ancora e vi si ferma sino alla estate del' 51 . Durante questi due soggiorni in Germa-
nia, T. dipinge i ritratti di Carlo V, di Filippo II e delle maggiori personalità quivi convenute; da allora cominciano gli invii di sue pitture alla Corte spagnola (nonché le sue reiterate e pressanti richieste di pagamenti, che gli valgono la nomea di avido e avaro).
Ai "Birri", T. vive da gran signore, circondato da amici, tra i quali, in primis, l'Aretino ed il Sansovino (domiciliatisi a Venezia sin dal 1527). Ma è anche una vita di strenuo, costante lavoro, inteso a meta sempre più alte. Forse nessun artista ebbe in vita più onori di lui; e la storia li ha convalidati.
Gli inizi di T. non sono ancora ben chiariti. Deve ritenersi per certo che egli abbia avuto dalla diuturna visione giovanile dei musaici dello Zaccato impressioni assai forti, sì da costituire il germe della sua intensa sensibilità coloristica, e della sua pittura a a macclua.
Di non grande momento fu lo studio con Gentile e Giovanni Bellini, tanto lo stile di T. n'è subito diverso. E questo stile (cioè questo nuovo modo di dipingere) prende le mosse da Giorgione, suo maestro. Il Dolce, nel suo Dialogo, che è del 1557 , riferisce
che Giorgione avrebbe detto di T.: s sin nel ventre di sua madre era pittore $n$; chiaro accanmo alla precocità dell'artista, che, non ancora ventenne, affrescava accanto a lui un l