l sec. xir e il sec. xviri; vi lasciarono impronte inconfondibili Azzone e Accursio, Bartolo e Baldo, e la trattarono a fondo tutti i criminalisti dell'epoca. Tra le molte monografie che questi vi dedicarono, spiccano il Tractatus de tormentis d'ignoto di scuola bolognese (sec. xII) e il De indiciis et tortura di F. dal Bruno (1495).
Nel sistema della t. giudiziaria quale fu costruito dai dottori del diritto comune, il campo d'applicazione di questo mezzo di prova era offerto in genere dalle cause criminali più gravi, e il normale soggetto passivo era l'imputato. La gravità della causa era stabilita per lo più col criterio della pena prevista per il reato, e la misura variava enormemente da luogo a luogo e da tempo a tempo in armonia con la diversa severità dei sistemi penali. Ma la t. si poteva anche applicare in certe cause civili, principalmente in quelle originate da delitto o quasi delitto: esempio più frequente, le cause di fallimento. E accanto al reo (cioè all'imputato o al convenuto secondo la terminologia moderna) vi potevano andar soggetti anche il testimone, quando nella sua deposizione vacillasse o si contradidicesse, o quando più semplicemente apparisse sospetto per la sua bassa condizione sociale o perché infamato, e in casi del tutto particolari lo stesso accusatore infamato o altrimenti sospetto.
La t. non si poteva applicare se non sotto alcune condizioni. Nel caso normale di t. dell'imputato si richiedeva : da una parte, la piena certezza che il reato era stato commesso; dall'altra, una relativa incertezza intorno alla persona del colpevole, relativa nel senso che una o più persone fossero gravate da vari indizi non lievi, o anche da un indizio solo, purché di tale urgenza (come si diceva) da costituire una prova semipiena, ma una piena prova non si fosse ancora ottenuta; infine, la mancanza d'ogni altro mezzo con cui si potesse giungere legalmente al conseguimento della prova stessa. Di queste condizioni, già tutte accennate dalle fonti romane, gl'interpreti formarono una complessa teoria, intesa a integrare logicamente il sistema
della t. Condizioni analoghe valevano per la t. dei convenuto, del testimone e dell'accusatore, tenuto conto della loro diversa posizione processuale e della diversa funzione che aveva nel loro caso l'applicazione dei tormenti. Il principio, già romano, secondo cui non poteva quest'ultima costituire l'atto iniziale d'un processo, era di quelle condizioni il compendio o anzi il fondamento comune.
Alla t. non si potevano sottoporre indiscriminatamente tutte le persone per cui valessero i presupposti fin qui enumerati. Nel diritto romano classico, anzi, la qualità stessa di libero cittadino era sufficiente per esumere dalla t. Ma fin dall'età imperiale il mutamento sostanziale di rapporti tra il cittadino e il potere politico aveva portato con sé la nascita d'un principio diverso, per il quale la soggezione alla t. era la regola, l'immunità un'eccezione. Qualevano dell'esenzione per ragioni fisiche i fanciulli (fino ai 14 anni, salvo diverso limite), i vecchi (generalmente, oltre i 60 o i 70 anni), le donne incinte (a cui gl'interpreti aggiunsero le puerpere fino al quarantesimo giorno dopo il parto, e le allattanti), i malati, i feriti, e infine, se e in quanto non fossero in grado di seguire l'interrogatorio, i pazzi e i sordomuti. Inoltre, esclusi i processi di lesa maestà divina o umana nel senso più lato, e fatta riserva per le contestazioni da cui non una delle prerogative in questione andava esente, c'erano: un'immunità dei nobili, soppressa da molte legislazioni particolari, se non anche (è il caso delle leggi comunali contro i magnati nei secc. xili-xv) addirittura rovesciata; un'immunità degli uomini d'arme, fieramente avversata dai giuristi del Rinascimento; un'immunità degli uomini di governo, superata spesso e travolta dal fluttuare delle vicende politiche; un'immunità degli uomini di chiesa, concessa dal diritto romano ma respinta dalla dottrina canonistica; un'immunità infine dei giudici, degli avvocati, dei dottori, degli uomini di scienza (e delle persone in ogni modo utili per loro dottrina o valore alla comunita), ignorata per lo più dalle leggi scritte, ma proclamata a più riprese dai giureconsulti.
Il giudice non poteva emanare la sentenza interlocutoria di t., se prima non aveva notificato al soggetto gl'indizi accertati e le altre condizioni richieste, e non gli aveva, con esito negativo, dato tempo e modo di discolparsi o comunque di difendersi. L'interlocutoria, sempre appellabile, non poteva secondo molte procedure essere emanata da un giudice unico; anche nei processi d'eresia di competenza dell'Inquisizione occorreva il previo accordo tra l'inquisitore e l'ordinario del luogo. Sempre al giudice spettava poi la direzione e la responsabilità della t. e dell'interrogatorio, con l'assistenza del carnefice per la materiale esecuzione, del cancelliere per la redazione del processo verbale, spesso del medico come garanzia per il caso d'infortuni.
Le specie di t. erano le più varie. La più comune, quella che nel parlare d'ogni giorno si confendeva con la t. medesima (come già era avvenuto della ruota presso i greci e dell'eculeo presso i romani, strumenti l'uno e l'altro a cui si legava il corpo del paziente slogandone tutte le giunture), era in Italia (all'estero, meno) durante i secoli del diritto comune il tormento della corda, che consisteva nel sollevare per aria il soggetto, con le mani legate dietro la schiena, per mezzo d'una corda che passava per una carrucola fissata al soffitto della stanza, tenendolo in quella posizione per un tempo variabile da pochi istanti a un'ora, per poi, nei casi più gravi, lasciarlo ricader giù di schianto fin quasi a terra (tratti di corda). Altri tormenti comuni erano : la stanghetta, con cui si comprimeva la caviglia tra due tasselli di ferro; le cannette, che si mettevano tra le dita delle mani, stringendo con una cordicella; il fuoco, con cui si scottavano per qualche momento i piedi unti di lardo; la veglia, a cui si costringeva il soggetto per molte ore in posizione scomoda ( $t$., in origine, essenzialmente mentale, poi trasformata); l'acqua, fatta ingerire a litri; e infiniti altri. Tutti erano variamente graduati secondo la gravità del caso e le possibilità di resistenza fisica del soggetto.
Il giudice era tenuto da leggi e giurisprudenza a non applicare i tormenti fuori dei casi prescritti, e ad appli-
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carli anche allora ut moderatae rationis temperamenta desiderant (Arcadio Carisio, in D., 48, 18, 10, 3) e più concretamente citra membri diminutionem et mortis periculum (Innocenzo IV, bolla Ad extirpanda, loc. cit.), e la sua non era responsabilità meramente teorica. Per il caso della t. abusiva, cosi come per quello dei tormenti eccessivi, erano previste pene adeguate, che potevan giungere fino alla morte, particolarmente quando la t. illegale avesse avuto per conseguenza la morte del torturato. Né andava esente da pena l'omissione di formalità particolari stabilite a guarentigia dei diritti dell'imputato.
Quanto agli effetti giuridici, quando era messo alla t. un testimone, la sua resistenza bastava generalmente a confermare e convalidare la deposizione anche sospetta, da lui fatta prima, libero da coercizioni; il suo contraddirsi aveva invece per effctto, ma con riserve ed eccezioni, di toglier fede alla deposizione precedente, già apparsa come viziata. Quando con la t. si costringeva un imputato o un condannato a fornire indicazioni sul conto dei complici (cosa che nel diritto romano, e ancora nel diritto comune fin verso il sec. xvı, non era ammessa se non per eccezione in alcuni reati più gravi, ma più tardi diventò normale e costitui una figura giuridica autonoma, la question préalable dei francesi), allora si poteva aprire l'inquisizione contro le persone inccipate di semplicità e anche, se concorrevano altri indizi, metterle a loro volta alla t. Ma nel caso più comune, come s'è detto, questa aveva per soggetto passivo l'imputato e per fine immediato la confessione. Se questa era ottenuta, il confitente era invitato a ratificarla in tribunale, libero e lontano da ogni tormento, a distanza di tempo (di solito, dopo 24 ore); la ratifcazione, ed essa soltanto, decideva della sorte del reo confesso, perché la confessione estorta ma confermata era giuridicamente come spontanea, mentre la confessione estorta e non confermata era giuridicamente nulla, salvo il valore d'indizio, sufficiente di solito a giustificare, al pari d'ogni altro nuovo indizio sopraggiunto, la ripetizione del tormento. Si poteva ripetere la prova, di norma, fino a tre volte; se tutte le volte l'imputato confessava e poi rifiutava di ratificare, né d'altra parte le sue confessioni fornivano elementi grazie ai quali si potesse convincerlo di reità col solo sussidio della logica, altro non restava che rimetterlo in libertà per insufficienza di prove, imponendogli caso mai, come a persona sospetta, la prestazione di certe garanzie. L'imputato, infine, che sosteneva fino all'ultimo la propria innocenza, resistendo ai tormenti si guadagnava l'assoluzione piena. Tutte le norme però sugli effetti giuridici (della t. non erano mai così rigide come possono apparire da un rapido schema: tra il risultato della t. e il contenuto della sentenza non correva alcun rapporto di determinazione necessaria, automatica, paragonabile a quello che in altro ambiente storico era caratteristico del processo fondato sui giudizi di Dio.
Tale era l'ufficio della t. e il suo posto nel processo secondo la teoria. In pratica le cose andavano spesso diversamente : la pratica appunto, con le sue incongruenze, le sue ingiustizie, le sue crudeltà, mantenne vivi quei problemi generali, di logica e di morale insieme, che la sapiente teoria aveva cercato per suo conto di sopprimere o di sopire.
A greci e romani un problema della t. non fu ignoto; ma non uscì dal dominio della fredda logica giudiziaria. Una valutazione morale dell'istituto nasce solo col cristianesimo, ed è, nel pensiero costante della tradizione patriatica, nettamente negativa: Tertulliano dichiara indegna d'un giudice cristiano l'applicazione dei tormenti (De corona, cap. 11; De idololatria, cap. 17), s. Agostino denuncia l'ingiustizia dell'infiggere per un delitto incerto quella ch'è una pena certissima (De civitate Dei, 19, 6), Niccolò I papa impone al popolo bulgaro un'abolizione della t. che, pur ai margini della grande storia, è la prima a memoria d'uomo (Epitoliae et decreta, 97, 86). Ma quando l'istituto ritornò in pieno vigore in tutta l'Europa civile (sec. xIII), la condanna ideale bastò solo ad arginare e a moderare la rinnovata prassi ormai fermamente incardinata in un sistema giuridico dal quale non si sarebbe potuta staccare senza mettere in pericolo la
stabilità della costruzione intera; il lungo silenzio di civilisti e di canonisti sul problema dei fondamenti della t. è un indice, non di disinteresse, ma di consapevolezza di quel pericolo, ed è, a ogni modo, temperato dai ripetuti, insistenti consigli di moderazione da essi rivolti ai giudici e in genere agli uomini della pratica. Un ripensamento del problema, e un suo allargamento in senso sociale e politico, si ha solo nel sec. xvi, favorito da una nuova familiarità di marca umanistica con gli autori antichi, pagani e cristiani, e stimolato dall'incrudire della giustizia penale sotto i governi assoluti e dall'infierire dei processi di stregoneria: contro la t. si levano ora voci autorevoli, e prende a farsi strada il concetto ch'essa non sia un male necessario a cui bisogni rassegnarsi, ma una barbarie di cui si potrebbe e dovrebbe far senza. Cominciano a comparire non molto più tardi i primi libri in pro dell'abolizione; hanno tutti in comune un vivo afflato religioso, siano essi d'autori cattolici, come Fr. von Spee (Cautio criminalis, 1631), J. Schaller (Paradoxon de tortura in Christiana republica non exercenda, 1637). A. Nicolas (Si la torture est un moyen seur à vérifier les crimes secrets, 1682), siano di protestanti, come J. Graefe (Tribunal reformatum, 1624) o M. Bernhard (De tortura ex foris Christianorum proscribenda, 1703); dai primi del sec. xvili non si contan più. All'idea, che questi generosi scrittori hanno potuto far penetrare nelle coscienze, ma non ancora nelle leggi, l'illuminismo settecentesco porta infine un contributo, non più di pensiero ma d'azione, che si dimostra decisivo: le proposte, le petizioni, le polemiche, le invettive di F. M. de Voltaire, di C. Beccaria, di P. Verri, di J. von Sonnenfels hanno per effetto poco meno che immediato l'abolizione della t. in alcuni dei maggiori Stati e il maturare in altri di quelle condizioni che finiscono col portare dappertutto all'abolizione stessa tra l'ultimo terzo del sec. xviII e il primo del sec. xix.
L'era della t. legale è così cessata; ma la t. non è per questo scomparsa. Non si dice di singoli abusi, ma d'un fatto generale. Eccezionali in Europa e avversati dalle leggi scritte e dalla comune coscienza giuridica, hanno di recente preso piede nella prassi giudiziaria d'oltre cortina e d'oltre oceano quei procedimenti che tendono a estorcere confessioni dagl'imputati con lo stroncarne la resistenza nervosa, mediante i cosiddetti interrogatori di terzo grado, o addirittura col privarli della loro libertà morale, mediante iniezione di droghe atte a sopprimere temporaneamente la piena coscienza. In tali procedimenti rivive, nel senso più pieno della parola, l'antica t. mentale, tecnicamente ammodernata, e priva purtroppo di quelle guarentigie con le quali i vecchi giuristi la videro sempre temperato, come la più atroce tra tutte le forme di t.
BibL.: W. A. Wasserschleben, Hist. quaestionum per tormenta apud Romanos, Berlino 1836; H. Ch. Lea, La storia del dir. e la morale soc., trad. it., Piacenza 1922, p. 429 sgg.; E. Hubert, La torture aux Pays-Bas autrichiens, Bruxelles 1897; B. Quanter, Die Futter in der deutschen Rechtsgilage, Dravda 1900; Fr. Helbing, Die Tortor, $4^{4}$ ed., Berlino 1926; A. Mellor, La torture, Parigi 1949.
Piero Fiorelli
Aspetto morale. - La liceità o meno della t. si può presentare sotto due aspetti: quello dell'applicazione della t. come pena; l'altro come mezzo di indagine.
Non si può dubitare della liceità della t., come pena afflittiva supposta la liceità della pena di morte e supposta la liceità della mutilazione e verberazione, pene ugualmente afflittive. Come intimidazione contro un innocente per carpirne un segreto è doppiamente illecita, e come ingiustificato atto di violenza e come estorsione di un segreto (v.). La questione della liceità dell'applicazione della t. come mezzo di indagine giudiziaria, su individui già indiziati più o meno gravemente, allo scopo di carpirne la confessione giudiziaria, ha avuto soluzioni diverse.
Per alcuni, supposto il diritto del giudice di indagare per appurare la verità dei fatti, quando, in determinate circostanze, fossero esauriti i mezzi normali, il bene comune può esigere che l'imputato venga sottoposto anche a mezzi costrittivi, quali la t. Si tratta dell'interesse che ha la società di precisare le responsabilità
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di un determinato individuo, di un diritto alla prova. Non si nega il diritto individuale a tacere ed a manifestarsi liberamente, ma questo cede al diritto che la società ha di sapere chi minaccia il bene comune, di rivendicare la norma giuridica conculcata.
Lo svantaggio di non riuscire a scoprire l'autore di un determinato delitto provocherebbe a volte danni ben maggiori alla società di quanti non ne possano venire dalla violazione della libertà nell'esigere e volere la manifestazione di un determinato individuo (J. De Lugo, De iustitia et iure, disp. XXXVII, sect. XIII, ed. Fournials, VII, Parigi 1869, p. 724).
Tuttavia, è fuor di dubbio, che anche in tal corrente di pensiero, per essere lecita la t. deve essere contenuta entro limiti ben definiti : a) a carico del soggetto vi siano già degli indizi, che costituiscano una prova semiplena (confessione stragiudiziale, la deposizione di un teste superiore ad ogni sospetto, ecc.); b) si tratti di persona che può essere sottoposta alla t. e che non ne sia resa immune o per particolari circostanze dal diritto naturale o per prescrizione del diritto positivo; c) sia stato esperito ogni altro mezzo di indagine più mite; d) la t. non sia né assolutamente né relativamente insopportabile per il soggetto a cui viene inflitta; e) sia consentita in piena tranquillità una ratifica o ritrattazione della confessione estorta (cf. s. Alfonso M. de' Liguori, Th. mor., IV, cap. 3 a. 3, n. 202, II). Prevale però oggi la corrente che si appoggia sulla salvaguardia dei diritti della persona umana, grazie ai quali il reo ha diritto all'inviolabilità nell'anima e nel corpo, e contro questo diritto fondamentale non possono valere motivi di indole sociale o di bene comune. L'esigere, inoltre, dal colpevole la confessione del suo misfatto, pare oltrepassi quanto si può reclamare dalle comuni possibilità della natura umana, e sconfini in una zona, in cui si richiede l'eroismo. E l'eroismo, nella grandissima maggioranza dei casi, si può consigliare, non imporre. Ancora: il reo ha diritto alla sua reputazione, anche se solo apparente e falsa. La reputazione, infatti, è equiparata ad un bene esterno che viene realizzato dall'industria personale di ciascuno. Su tale bene esterno e proprio, quando è reale, l'essere umano può rivendicare il pieno e assoluto diritto con esclusione di qualsiasi altro. Il diritto, poi, alla riputazione apparente, se non si può dedurre dallo stesso diritto dell'uomo, si deve affermare ex inconvenientibus che ne seguirebbero, soprattutto contro la pace e la tranquillità, che verrebbero compromesse qualora fosse doveroso ed anche lecito manifestare in ogni evenienza i difetti occulti degli altri.
Contro questo argomento, che è senza dubbio il più debole, si deve subito osservare che il diritto alla fama falsa è relativo e limitato : essendo fondato sul bene comune, esso potrebbe cessare, quando appunto il bene degli altri lo esigesse. Altre ragioni hanno il loro notevole peso, specialmente oggi, quando i perfezionati metodi di indagine con perizie scientifiche, ecc. rendono assai meno utile qualsiasi ricorso a mezzi, se non altro cosi imperfetti. L'opinione pubblica, che ha il suo peso nell'uso dei mezzi per raggiungere determinate finalità sociali, è oggi nettamente contraria all'uso della t. Però un tale sistema non si può dire del tutto e dovunque bandito in pratica nelle indagini giudiziarie o nei sistemi di polizia. Ed è doppiamente pericoloso, perché mancano quelle garanzie che legalizzino l'applicazione della t. Comunque una nazione veramente civile avrebbe oggi orrore di introdurla nel suo codice penale.
Si discute, invece, sull'opportunità di introdurre altri metodi di indagine, ancor più lesivi della libertà di confessione, quali la narco-analisi (v.), dove l'attentato contro la personalità è ancor più insidioso e totale. Nella procedura canonica dopo il CIC non è più ammesso l'uso di qualsiasi coazione per carpire la confessione del reo, ed anzi è detto espressamente che il reo non è tenuto a dire la verità, quando agatur de delicto ab ipso commisso (can. 1743 § i; cf. anche can. 1947).
Rifl.: cf. i moralisti classici anteriori al CIC, alcuni dei quali, come il De Lugo e s. Alfonso, sono stati citati nel testo; F. Camadoni - P. Calamandrei, A proposito di t., in Rto. di dir. processuale, 1952, p. 234 sg.
TOSATTI, Maria Barbara. - Poetessa, n. il 4 nov. 1891 a S. Felice sul Panaro (Modena), m. a Roma il 17 apr. 1934.
Donna di squisita intelligenza, di solida cultura classica, di profonda spiritualità. Il fratello Quinto pubblicò di lei un volume intitolato Canti e preghiere (Brescia 1939) e contiene liriche, pensieri e lettere di M. B. Fu un balzo improvviso alla notorietà.
Unanime il riconoscimento della sua alta vena poctica, la quale, pur ricorrendo ai metri ottocenteschi, seppe imporsi all'ammirazione di tutti per la lirica schiettezza della vena, la raffinata bellezza espressiva, che fece lontanamente pensare ai nomi del Foscolo e del Leopardi, e per l'interiore ricchezza spirituale donde scaturiva.
Rifl.: P. P. Trompeo, Anima e poesia di M. B. T., Roma 1937; P. Pancrasi, Scrittori italiani del Novecento. Bari 1934, p. 285 sgg.; D. Mondrone, Dal canzoniere e diario di M. B. T., in Scrittori al traguardo, I, $3^{\circ}$ ed., Roma 1947, pp. 223-25; V. Bassoli, La poesia di M. B. T., Milano-Roma 1950.
Domenico Mondrone
TOSCANA. - I. Geografia. - E la maggiore delle regioni storiche dell'Italia peninsulare ( 23 mila $\mathrm{kmq}$.).
Come tale comprende terreni di natura e di aspetto assai diversi : una fascia costiera in parte ben coltivata e fiorente (tra le foci della Magra e dell'Arne) ed in parte, a S., di recente bonificata (Maremma); un complesso montano (il versante meridionale dell'Appennino) in cui si aprono fertili bacini (Lunigiana, Gurfagnana, Mugello, Casentino) e rivestito, nelle parti più elevate, da boschi e castagneti; e, fra l'uno e l'altro, altre montagne e colline, che racchiudono zone delle più intensamente abitate, lungo i corsi del Serchio, dell'Arno e dei loro affluenti (Monti del Chianti), e, per contro, plaghe poco fertili e poco popolate, ma dotate di notevoli risorse minerarie (colline metallifere). In complesso, la T., nonostante la modesta estensione delle sue pianure, è paese prevalentemente agricolo, e la sua popolazione vive per la maggior parte nei poderi, che i coloni tengono di regola a mezzadria, eccetto che nei distretti meridionali (Maremma), dove invece prevalgono la grande proprietà e i grossi centri. Tra le colture primeggiano quelle dell'olivo e del vino, per il quale la T. occupa un posto di prim'ordine nella produzione italiana, soprattutto quando si tenga conto della qualità; ma tutt'altro che trascurabili quelle del frumento, della barbabietola, dei legumi e degli alberi da frutta, ecc. Minore importanza hanno invece lo sfruttamento delle foreste (ma cospicuo il prodotto delle castagne) e l'allevamento.
Le zone antiappenniniche d'anno largo contributo alla industria estrattiva, esercitata fin dall'epoca preromana: il marmo nelle Apuane, le piriti di ferro nel Grossetano, il mercurio del M. Amiata, i soffioni boraciferi del Volterrano (Larderello) e soprattutto i minerali ferrosi dell'Elba, che alimentano gli aluforni di Piombino. Tuttavia le industrie di trasformazione hanno avuto e conservano, in T., uno sviluppo piuttosto modesto, come mostra il fatto che l'artigianato locale, forte del resto di una lunga tradizione artistica, ha potuto sostanzialmente conservarsi. Con tutto ciò la T. allinea, fra l'altro, un cospicuo numero di imprese metallurgiche (Piombino, Livorno, Elba, S. Giovanni Valdarno), un lanificio efficiente (Prato), rinomati cantieri navali (Livorno, Viareggio) e numerosi minori stabilimenti in più rami d'industria. Anche il commercio vi occupa un posto notevole : zona di transito fra il Nord e il Sud d'Italia, la T. è attraversata dalle due massime direttrici del movimento ferroviario peninsulare, quella litoranea che fa capo a Pisa, e quella interna che passa per Firenze, mentre il mare ha una parte piuttosto modesta nei suoi traffici, per la ristretta ampiezza del retroterra sopra una costa già abbastanza estesa.
La popolazione ( 3,2 milioni di ab. nel 1951) ha una densità un po' inferiore alla media italiana, ciò che va messo in rapporto con lo scarso popolamento delle plaghe montane e la trasformazione ancora non compiuta della Maremma : ai massimi di densità delle province di Fi-
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renze e di Livorno s'oppongono infatti i minimi di quelle di Siena e di Grosseto. Per contro, la popolazione sparsa vi ha una proporzione più alta che nel complesso dell'Italia; ma ciò non ostante, ed in rapporto con la sua vigorosa storia municipale, sono abbastanza numerosi in T. i grossi ed i medi centri urbani: 2 città con più di 100 mila ab., 8 (oltre i capoluoghi di provincia, Prato) con più di 50 mila; 13 con più di 20 mila ab.
| Provincia | Sup. kmq. | Popolaz. <br> in 1000 ab. | Dens. <br> kmq. | Capoluoghi e <br> popolazione <br> in roco ab. |
| :-- | :--: | :--: | :--: | :-- |
| Arezzo | 3.232 | 329.3 | 102 | Arezzo (66) |
| Firenze | 3.880 | 917.8 | 239 | Firenze (376) |
| Grosseto | 4.496 | 211.5 | 49 | Grosseto (38) |
| Livorno | 1.220 | 281.0 | 230 | Livorno (141) |
| Lucca | 1.772 | 364.9 | 206 | Lucca (87) |
| Massa e Car- <br> rara | 1.156 | 203.4 | 176 | Massa (50) <br> Carrara (62) |
| Pisa | $2.44^{8}$ | 348.5 | 142 | Pisa (77) |
| Pistoia | 962 | 219.1 | 228 | Pistoia (77) |
| Siena | 3.821 | 277.0 | 72 | Siena (52) |
| Toscana | 22.986 | 3.152 .5 | 137 | |
Bial.: E. Repetti, Dir. geogr., stor. e fis. della T., Firenze 1833-46; G. Dainolli, La distribuo. della popolas. in T., ivi 1917; id., ed altri, Monti e poggi toscani, ivi 1918; A. Mori, La T., Torino 1927; R. Bissutti, La casa rurale tascana, Bologna 1935. Giuseppe Caraci
II. Storia. - Il carattere unitario che l'Etruria aveva avuto nel periodo etrusco si perdette nel 90 a. C., quando essa fu inclusa nella cittadinanza romana. Con Augusto l'Etruria fu la VII regione dell'Impero. I Romani la chiamarono anche Tuscia (onde Tuscania), nome che divenne ufficiale sotto Diocleziano.
Incerte sono le notizie sulla evangelizzazione della T. Si può ritenere che la prima penetrazione del cristianesimo avvenisse già nel sec. i, anche se mancano prove positive in appoggio alla tradizione che fa nascere a Volterra s. Lino papa, e nomina s. Frontino vescovo di Firenze e s. Paolino vescovo di Lucca. Nel sec. iv s. Felice fu probabilmente il primo vescovo fiorentino e Gaudenzio di Pisa. Le più antiche diocesi furono quelle di Fiesole, Lucca, Pisa, Arezzo, Siena, Chiusi, Firenze e Pistoia. Dal sec. v le devastazioni barbariche resero difficili anche le condizioni ecclesiastiche.
Una certa unità fu resa alla T. dai Longobardi che ne costituirono un ducato con centro a Lucca, divenuto contea sotto i Franchi, finché Adalberto nel sec. ix ebbe titolo di marchese. Verso la metà del sec. xi il marchesato passò agli Attoni, e sotto Matilde (1046-1115) ebbe parte importante nella lotta per le investiture. In questo periodo ascesero al trono papale Niccolò II vescovo di Firenze, Alessandro II vescovo di Lucca e un secolo dopo Alessandro III senese. All'inizio del sec. xi s. Romualdo vi estese l'Ordine dei Camaldolesi e s. Giovanni Gualberto fondò quello dei Vallombrosani.
Dopo la morte di Matilde si precisa nel marchesato quel movimento centrifugo che accompagna il sorgere di una nuova civiltà : l'economia rurale progredisce e si trasforma, e nelle città i nuovi ceti industriali e mercantili abbattono la potenza dei feudatari. I Comuni, aiutati dall'attiva collaborazione dei vescovi, combattono per la propria libertà, senza avere più coscienza di solidarietà regionale, e si appoggiano piuttosto a autorità sovrane lontane quali il Papato e l'Impero, affrettando il frazionamento della regione, sicché per secoli non si può più
parlare di una storia della T., ma di quella dei singoli Comuni che la compongono ormai solo geograficamente. Di fatto indipendenti, i Comuni mirano ad espandersi, e ciascuno aspira alla supremazia sui rivali. Nei secc. xI e xII primeggiano Lucca e Pisa e infine questa prevale; poi, disfatta da Genova, cede il primato a Firenze che assoggetta a sua volta le vicine Pistoia ed Arezzo. I tentativi di Uguccione della Faggiuola e di Castruccio Castracani sono diretti a conquiste territoriali senza proposito di ricostituire uno Stato regionale.
Nei primi decenni del sec. xir si costituisce a Firenze l'Ordine dei Servi di Maria (v.), ed a Lecceto, presso Siena, gli Eremitani di S. Agostino (v.) ebbero uno dei loro centri più importanti. Nella prima metà del sec. xiv alcuni patrizi senesi diedero origine alla Congregazione benedettina di Monte Oliveto. Nel 1367 l'Ordine senese dei Gesuati fu approvato da Urbano V. Fra i santi toscani di questo periodo sono da ricordare Caterina da Siena, Andrea Corsini, vescovo di Fiesole.
L'aspetto politico della T. non cambia con la larvata signoria de' Medici. Pur perseguendo il suo piano di egegemonia con la conquista di Pisa e di Volterra, lo Stato, anche se territorialmente comprende tutta la T., rimane tuttavia di diritto e di fatto la Repubblica di Firenze. Nel sec. xv la T. dà alla Chiesa un papa, Pio II, ed i ss. Antonino vescovo di Firenze e Bernardino da Siena. Alla morte di Lorenzo de' Medici l'unità della regione si disgrega di nuovo: i repubblicani vedono Sarzana a Genova, Pietrasanta a Lucca, mentre Pisa ricupera l'indipendenza; si riaccendono le tendenze separatiste, e nella guerra del 1530 Firenze vede alcune delle città già soggette combattere nel campo avversario. Il Principato mediceo durante la signoria che vi tennero i due Medici Leone X e Clemente VII è ancora più fiorentino che non toscano. Una politica toscana, appena abbozzata dal duca Alessandro, è attuata soltanto da Cosimo I, che conquista Siena e dopo il Trattato di Cateau-Cambrésis abbatte l'ultimo baluardo della Repubblica municipale, Montalcino. Con le riforme politiche, amministrative e finanziarie Cosimo I dà nuova omogeneità al principato; e per allentare i vincoli che lo legano alla Spagna, si appoggia anche alla S. Sede che in questo secolo e nel successivo sarà in Italia, a misura delle sue forze, il maggior centro di resistenza al predominio straniero. Questa resurrezione unitaria della T. è ufficialmente consacrata nel 1569 dalla concessione che Pio V fa a Cosimo del titolo di granduca di T.
Di scarso rilievo fu la penetrazione protestante, limitata quasi esclusivamente a Lucca, donde alcune famiglie emigrarono a Ginevra, e a Siena, patria di Bernardino Ochino (v.) e di Lelio e Fausto Socini (v.).
Il potere centrale, sorretto dall'energia di Cosimo che aveva del tutto esauricesto l'aristocrazia cittadina di origine mercantile e bancaria, creando una categoria di funzionari eletti dal principe e non più scelti per privilegio di nascita, s'indebolisce con il debole figlio di lui Francesco I (1574-87). Si ricolleva con Ferdinando I (15871609), che protegge letterati ed artisti, amplia la Università di Pisa, inizia bonifiche delle zone paludose, promuove lo sviluppo di Livorno. Egli cerca di svincolarsi dal protettorato spagnolo adottando una politica d'intesa con la Francia, e riesce ad inserire la T. nella politica europea. Amico di Enrico IV, gli dà in sposa la nipote Maria; imprime un vigoroso impulso all'attività marinara dei cavalieri di S. Stefano istituiti da Cosimo I. Con il sec. xvir la T. diviene anche, per opera del Galilei e dei suoi scolari, un centro di attività scientifica finché nel 1657 si fondava l'Accademia del Cimento. Cosimo II (1609-21) cerca di continuare la politica di equilibrio tra Francia e Spagna, ma ben presto deve cedere alla preponderanza spagnola. Con lui l'Ordine di S. Stefano compie le sue ultime imprese nella lotta contro i Turchi. La decadenza si va accentuando nell'agricoltura e nei commerci, con la conseguenza di un'acuta depressione demografica. Ma durante il governo di Ferdinando II (1621-70), il quale pur tenta invano, nella guerra dei Trent'anni, di formare una lega degli Stati italiani, e non trae alcun vantaggio dalla forzata partecipazione alla guerra del Monferrato e a quella di Castro, l'economia toscana ha uno spontaneo
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Toscana - 1) Confini di Regione; 2) confini di Provincia; 3) confini di circoscrizione ecclesiastica; 4) strade; 5) ferrovie; risveglio. L'agricoltura risorge, perché i nobili tornano ad investire nella terra i loro capitali, si ritentano bonifiche, la popolazione riprende il suo ritmo ascendente.
Nel sec. xvil sono eletti papi : Alessandro de' Medici arcivescovo di Firenze, Leone XI; il senese Fabio Chigi, Alessandro VII; il pistoiese Giulio Rospigliosi, Clemente IX; il fiorentino Maffeo Barberini, Urbano VIII.
Sotto Cosimo III (1670-1723) si iniziano le discussioni internazionali sul destino della T., in previsione della fine prossima della casa Medici. E mentre Cosimo rimane quasi estraneo ai negosiati, le potenze, con il Trattato di Londra del 1718, assegnano la T. a Carlo di Spagna figlio di Filippo V; ma alla fine della guerra di successione polacca, il granducato è assegnato a Francesco Stefano di Lorena. Gian Gastone (1723-37) si trova quindi, senza eredi, a capo di uno Stato del quale è già fissata la sorte. Alla sua morte si ebbe un periodo di
reggenza, costituita da Francesco Stefano; assunto lui al trono imperiale nel 1745 parve annullata l'autonomia del granducato; ma nel 1762 , con la convenzione matrimoniale fra il suo tersogenito Pietro Leopoldo e Maria Luisa di Borbone, Francesco si impegnò a staccare la T. dall'Impero e darla al figlio. Tre anni dopo, morto Francesco, Pietro Leopoldo fu accolto a Firenze con entusiasmo. Esemplare tipico di sovrano illuminista, ebbe l'accortezza di circondarsi degli elementi indigeni che avevano dato migliore prova durante la reggenza, e iniziò con fervore, anche troppo impetuoso, l'azione riformatrice anzitutto nel campo dell'agricoltura, con l'istituzione a tale scopo nel 1766 di una Consulta di cui fecero parte Francesco Gianni e Pompeo Neri, con la collaborazione di vescovi e parroci. Frutto della sua attività fu il censimento. Tutti i beni immobili, anche quelli del sovrano, vennero assoggettati alle pubbliche gravezze, alleviando
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il carico tributario dei piccoli proprietari. Per accrescerne il numero si penso di favorire il frazionamento della grande proprietà e si venne formando un ceto medio di liberi coltivatori e di piccoli proprietari. Alla legge che proclamava la contrattabilità di tutte le terre, si aggiunsero le bonifiche della Maremma senese, della Valdichiana, della Valdinievole. In economia Leopoldo sviluppò le direttive delineate dal Bandini nel suo Discorso economico del 1737. Le Riflessioni del Neri sul commercio dei grani divulgarono le dottrine liberiste. Con la riforma del 1773 si decretò libertà assoluta per l'introduzione dei cereali e il commercio del pane. La riforma doganale soppresse tutti i pedaggi interni, fissando un'unica barriera doganale alla frontiera dello Stato; i capitali affluirono nelle coltivazioni e la produzione si accrebbe rapidamente; nel campo amministrativo, la riforma si fondo su criteri di decentramento del tutto opposti a quelli del dispotismo illuminato. I comuni godettero di una quasi completa autonomia, e alle loro magistrature furono chiamati per sorteggio i possessori di fondi, i capifamiglia dei coloni e degli artigiani. Il ritorno di antichi nomi : priori e gonfaloniere, non fu una restaurazione del passato, ma una anticipazione delle rappresentanze civiche del Comune moderno come ente autarchico. Nel campo giudiziario la nuova legislazione criminale del 1786 abolì la tortura, soppresse la pena di morte e assicurò all'imputato il diritto di difesa e l'imparzialità del processo. Viva reazione incontrò invece Leopoldo in materia ecclesiastica, perché, senza tener conto dei sentimenti del suo popolo, egli si appoggiò esclusivamente alla tendenza giansenista antipapale. Soppresse infatti molti Ordini religiosi e confraternite, devolvendone i beni alle parrocchie povere, introdusse il placet e l'exequatur, aboli la decima ecclesiastica sottoponendo tutte le proprietà alla decima granducale, soppresse i tribunali dell'Inquisizione e della Nunziatura, fece scomparire il privilegio del fòro, e ingerendosi più addentro nell'ordinamento interno della Chiesa ruppe il legame di dipendenza dei conventi dai superiori stranieri, ne modificò le regole fissando le norme di ammissione e li sottopose alla giurisdizione dei vescovi e pur cercando di migliorare le condizioni economiche e il livello culturale del basso clero, dispose che i parroci potessero ricorrere al sovrano anche per cause disciplinari. Stabilì infine che i vescovi dovessero convocare ogni due anni il sinedo diocesano e sottopose alla giurisdizione statale concili e assemblee ecclesiastiche, dove volle essere rappresentato. In questa attività Leopoldo si ispirò certo all'esempio di suo fratello Giuseppe II, ma fu anche spinto in particolare dal vescovo di Pistoia e Prato, Scipione de' Ricci (v.). Nel 1790 Leopoldo, divenuto imperatore, aveva ceduto la T. al figlio Ferdinando. L'inesperienza e la debolezza di Ferdinando permisero agli oppositori di organizzare un movimento che indusse il granduca, anche sotto la pressione di manifestazioni popolari più o meno provocate o tollerate, a revocare buona parte della legislazione paterna. Il cattolicismo dei Toscani si ribellò alle riforme ecclesiastiche leopoldine, come era insorto in altri Stati contro il giuseppinismo; va però tenuto presente che molti istituti moderni non furono importazione straniera, ma frutto della resurrezione economica della T. promossa dalla legislazione lorenese. Durante le Rivoluzione Ferdinando III mantenne amichevoli relazioni con Parigi, rifiutando, nonostante le pressioni delle potenze, di entrare nella coalizione antifrancese. Solo quando l'Inghilterra minacciò di occupare Livorno, dovette rinunziare alla neutralità ed espellere i Francesi. Ma i rapporti con Parigi continuarono, e il 9 febbr. 1792 fu conclusa una pace separata. Nel 1798, nonostante la sua scrupolosa neutralità, Ferdinando fu deposto e partì per Vienna. Restaurato nel 1799, dovette poco di poi lasciar di nuovo la T., che dopo Marengo divenne per il Trattato di Lunéville il regno di Etruria e fu assegnata a Ludovico di Borbone, figlio del duca di Parma. Il Buonaparte ne rispetto l'indipendenza finché con il Trattato di Fontainebleau ( 1807 ) il re d'Etruria ebbe la Lusitania e cedette la T. a Napoleone. Annessa alla Francia, la T. fu governata direttamente da Parigi, anche quando, nel 1809, Napoleone concesse a Elisa Baciocchi il titolo di grandu-

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Toscana - Facciata del Palazzo Pretorio o del Vicariato (sec. xili), con stemmi dei vicari in terracotta smaltata e pietra dei secc. xvxVI - Certaldo.
chessa di T. Occupata per breve tempo, nel 1814, dal Murat, la Convenzione di Parma la restituì a Ferdinando. Il Congresso di Vienna l'accrebbe dei Presidii e del Principato di Piombino. Ferdinando si affidò a ministri moderati come il Corsini e il Fossombroni : il ritorno al passato non fu una reazione, molte innovazioni del regime francese furono conservate. L'abolizione della coscrizione e la diminuzione delle imposte favorirono l'attaccamento del popolo alla dinastia restaurata. Dalla libertà di commercio e d'industria derivò il risorgere di tutto le attività produttive. Rifiori l'agricoltura e si formò una classe media moderatamente progressista, aliena dal rivoluzionario e capace di comprendere quanti per vie pacifiche miravano ad un civile rinnovamento. Il movimento delle idee godette in T. di un favore che non aveva riscontro in altre parti d'Italia. Perciò in T. non attecchirono le società segrete. Anche dopo i moti del 1820 -21 non si ebbero persecuzioni politiche, e la T. offrì un asilo a esuli di tutti gli Stati, mentre un gruppo di intellettuali si raccoglieva a studiare problemi agricoli, economici, educativi : fra questi, Gino Capponi, Cosimo Ridolfi, Raffaello Lambruschini. L'ascesa al trono di Leopoldo II non portò all'inizio mutamenti; ma dal 1828 l'Austria indusse il granduca a cambiare politica. Fu soppressa l'Antologia, espulsi alcuni esuli, ma il malcontento non provocò tentativi rivoluzionari e non si ebbero repressioni. Dopo il 1830 si tornò per qualche anno a criteri di tolleranza che permisero ai liberali di riprendere la loro propaganda. Nel 1839 si riunì a Pisa, sotto gli auspici del granduca, il primo di quei Congressi degli scienziati che in varie città della penisola contribuirono largamente a ravvicinare studiosi di tutte le regioni e a formare una coscienza nazionale. Ma dopo la morte del Fossombroni e del Corsini, Leopoldo cominciò a ritrarsi, ed all'inizio del 1848 il dissidio latente fra principe e sudditi si andò precisando. Sotto la pressione dei liberali Leopoldo concesse la Guardia civica, offrendo campo a richieste di maggiori riforme. Carattere più rivoluzionario assunsero tali movimenti a Livorno, dove il Guerrazzi combatteva reazionari e moderati, reclamando la Costituzione. I lunghi indugi
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TOSCANA - Esterno della chiesa di S. Verdiana (sec. xvili) - Castelfiorentino.
nella organizzazione della Guardia provocarono tumulti che a Livorno finirono con l'arresto del Guerrazzi. Solo il 17 febbr. il granduca, seguendo l'esempio di Napoli, concesse la Costituzione. Quando le insurrezioni di Milano e di Venezia e la caduta del Metternich dettero a principi italiani l'impressione che l'Austria non fosse più in grado di difendere la sua egemonia, Leopoldo si decise a partecipare alla guerra. Nel maggio i battaglioni toscani, composti in gran parte di studenti volontari, fermando a Curtatone e Montanara l'avanzata del Radetzki dettero all'esercito piemontese il tempo di passare il Mincio e di disporsi in ordine di battaglia, eio che condusse alla vittoria di Goito. Dopo il fallimento della guerra federale del 1848, il ministero presieduto da Gino Capponi dovette destreggiarsi fra due avversari: il granduca diffidente e i democratici che dominavano a Livorno. La proposta di Giuseppe Montanelli di riunire a Roma una Costituente italiana, gettil nel movimento nazionale un germe di dissoluzione. Il ministero Capponi si dimise e gli successe un governo democratico con il Guerrazzi e il Montanelli. Il Granduca firmò dapprima un decreto che convocava la Costituente per la conclusione di un patto federale che assicurasse all'Italia unione e indipendenza, rispettando l'esistenza e la forma di governo dei singoli Stati; poi mutò parere e lasciò Firenze per Siena e Porto Santo Stefano. La partenza del granduca paralizzò l'attività del ministero, che fu sostituito dal triumvirato Guerrazzi, Montanelli, Mazzoni che sciolse le Camere per sostituirle con una unica assemblea la quale decidesse la forma di governo da dare alla T. Ma dopo che il 21 febbr. il Granduca fuggì a Gaeta, gli elementi più accesi prevalsero, e al Guerrazzi furono dati poteri dittatoriali. Egli tentò di ravvicinarsi ai moderati e di appoggiarsi alla Guardia nazionale ch'era contraria alla repubblica. Sembra che si proponesse di preparare il ritorno del Granduca, nella speranza di salvare, con uno spontaneo gesto di richiamo, le libertà costituzionali. Ma i volontari livornesi, che lo avevano accompagnato a Firenze, e che egli cercava ora di allontanare, provocarono tumulti con grave colpo al suo prestigio. Quando volle procedere ad una convocazione regolare dell'assemblea, perché i rappresentanti legittimi del popolo proclamassero la restaurazione della monarchia costituzionale, la Guardia nazionale non lo secondo, e il municipio liberale, nell'illusione di cattivarsi il favore del granduca, lasciò mano libera agli elementi più retrivi e fece arrestare il Guerrazzi. Leopoldo intanto si era già accordato con Vienna, e truppe austriache, debellata la resistenza di Livorno, il 25 maggio entrarono in Firenze, seguite il 28 luglio dal Granduca: da questo momento Leopoldo fu dai Toscani considerato un principe straniero che deteneva il potere con l'aiuto di armi straniere.
Nel 1852 Leopoldo revocò la Costituzione e si piegò a stringere un Concordato con la S. Sede. Ne segui una penetrazione mazziniana e si ebbero attentati politici fino allora ignoti. Processi e bandi perpetui colpirono buon numero di patrioti, e la politica toscana fu direttamente regolata dall'Austria, che vi mantenne l'occupazione militare fino al 1835 . Prima che avesse inizio la guerra del 1859 il Cavour offrì al granduca di T. la garanzia del Piemonte in cambio dell'alleanza. Il rifiuto di Leopoldo suscitò nell'esercito delusione e malumore e spinse i liberali all'azione. Il 27 apr. il granduca dovette lasciare lo Stato. Si costituì un governo provvisorio presieduto da Ubaldino Peruzzi, che offrì a Vittorio Emanuele II la dittatura per la durata del conflitto. Il veto di Napoleone III costrinse il Re a limitare il suo consenso ad un protettorato temporaneo, inviando quale suo commissario in T. Carlo Boncompagni (v.). Ma il governo toscano, diretto da Bettino Ricasoli, mantenne vivo il principio unitario, sventando anche un piano di Napoleone III inteso a costituire un regno dell'Italia centrale da assegnarsi al cugino Girolamo; e quando l'armistizio di Villafranca obbligò Vittorio Emanuele a ri-
chiamare il suo commissario, convocò un'assemblea rappresentativa che voto l'unione al Regno di Sardegna, unione convalidata dal plebiscito del 15 marzo. Così all'apertura della nuova sessione del Parlamento subalpino intervennero il a apr. anche i rappresentanti della T.
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Roberto Palmarocchi
III. Regione conciliare della T. - E una delle regioni in cui l'Italia fu ripartita con provvedimenti della S. Congregazione Concistoriale del 15 febbr. e 22 marzo 1919, e 29 sett. 1933 (AAS, II [1919], pp. 72-74, 176; 25 [1933], p. 466) ai fini della celobrazione dei concili regionali in luogo dei concili provinciali (v. concilio, IV).
Comprende i territori delle province ecclesiastiche di Firenze, Pisa e Siena, e inoltre l'arcidiocesi di Lucca, le diocesi di Arezzo, Cortona, Montalcino, Montepulciano, Pienza e l'abbazia nullius di Monte Oliveto Maggiore.
Nel capoluogo della regione (Firenze) ha sede il tribunale regionale per le cause di nullità di matrimonio; esso funziona anche da tribunale di appello per le cause giudicate in prima istanza dai tribunali delle regioni
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(fot. Alinari)

(fot. Alinari)

(fot. Fotorlerer - Torino)

(fot. Alinari)
In alto a sinistra: I MESI DELL'AUTUNNO (in alto) e dell'inverno (in basso). Rilievi della $1^{2}$ metà del sec. xirt, nell'archivoito del Portale della Fieve di S. Maria-Arezzo. In alto a destra: DOSSALE D'ALTARI in marmo, con la Madonna il Bambino e a. Giovanni B., tra i m. Leonardo e Remigio, a uno storpio che chiede grazia. Opera di Mino da Pienole (1430-84) - Piezole, Cattedrale. In basso a sinistra: LA VERGINE ADORANTE IL BAMBINO. In alto, tra gli Angeli, l'Eterno Padre. Terracotta invertita di Andrea Della Robbia (1479) - La Verna, chiesa maggiore. In basso a destra: PARTICOLARE DELLA VOLTA della cappella Feroni, nella chiesa della S.ma Annunziata a Firenze, con rilievi in marmo e decorazione a stucco di G. B. Foggini (1692).
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A sincrra: CROCIIFISSO dipinto su legno con ai lati la Madonna, s. Giovanni e scruz della Vita e della Passione di Gesù, opera di fra Guglielmo (1138) - Santana, Cotsidrak. In alto a destra: GESU CRESTO E S. GIOVANNI, Particolare dell'Ultimo Croc, dipinta da A. Altieri (1581-82) nell'antico Referente del convento del Carmine - Firenze. In later e destra: LA MADONNA IN TRONO, tra i m. Caterina da Siena, Annuno, Cristoforo e Caterina d'Alessandria, ai piedi s. Giovanni Battista. Affresco di B. Ferretti nella cappella del cusinilo di Bolzano (1536) - Siena.
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umbra (Perugia) e marchigiana (Fermo). L'appello contro le sentenze del tribunale regionale estrusco va proposto al tribunale della regione romagnola (Bologna) o alla S. Rota (cf. Pio XI, motu proprio Qua cura dell'8 dic. 1938, in AAS, 30 [1938], pp. 410-13). Pio Ciproni
IV. Arte. - L'importanza artistica della T. è preponderante nella penisola fin dall'antichità. Anzi è singolare privilegio di questa regione aver avuto, in due momenti diversi a distanza di mo