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 dignitario ecclesiastico ebbe la facoltà di segnare, a nome del Papa, i rescritti che il Papa non riservava a sé. Questi divenne poi capo di un gruppo di referendari e sotto Sisto IV (1471-84) esisteva una Signatura communis, distinta della Segnatura papale. Quando poi sia avvenuta la distinzione tra Signatura iustitiae e Signatura gratiae non è facile dire (cf. W. V. Hofmann, Forschungen zur Geschichte der Kurialen Beharden vom Schisma bis zur Reformation, Roma 1914, I, pp. 67-79; II, pp. 131-34).

Non si sa quanto di vero ci sia nella notizia che già sotto Sisto IV si sarebbe delineata la distinzione tra i referendari della Segnatura di Grazia, che dovevano essere 10, e quelli di Giustizia, in numero di 6. Certo si attuò allora la totale separazione dalla Cancelleria Apostolica (v.). Alessandro VI il 4 maggio 1493 separò le due segnature (la distinzione esisteva quindi prima). Sotto Giulio II (1503-13) a ciascuna Segnatura presiedeva un prefetto, e cosi la divisione di ambedue le Segnature era perfetta. Gli abusi introdottisi provocarono tentativi di riforme da parte dei papi del Rinascimento; non mai però completamente applicate, nemmeno con il Concilio di Trento, che si limitò a fare alcune segnalazioni. senza speciali ordinamenti.

La prima vera riforma tuttavia si deve a Pio IV (cf.
la bolla Cum super nos del $1^{\circ}$ luglio 1562); Sisto V poi, con la sua famosa bolla Immenia aeterni Dei del 22 genn. 1588, riformò, con tutta la Curia, anche le due Segnature; quella di Giustizia rimase con le caratteristiche e le prerogative di un tribunale, mentre quella di Grazia si trasformò in una delle 15 congregazioni, con una competenza ben distinta. A ciascuna delle due Segnature fu posto a capo un cardinale. Sisto V ridusse anche a cento il numero dei referendari e di questi non più di 70 potevano essere addetti alla Signatura gratiae. Da Clemente VII (1523-34) in poi furono chiamati referendaris utriusque Signaturiae e servivano indifferentemente all'una e all'altra. La Signatura Iustitiae fu eretta in vero e proprio tribunale; alcuni referendari divennero veri giudici e furono chiamati praetati votantes, avendo voto decisivo nelle sentenze, mentre gli altri ne erano privi. Alessandro VII, il 13 giugno 1659, eresse un collegio di referendarii utriusque Signaturae, che volle formato di dodici votanti della Signatura Iustitiae. Questi referendari votanti erano insieme referendari della Segnatura di grazia e di giustizia. I prefetti della Signatura Gratiae, dal pontificato di Clemente IX in poi, non si incontrano più. Compito della Signatura Gratiae era il disbrigo degli affari in materia di grazia, che dovevano essere risolti dallo stesso Romano Pontefice, affari sia contenziosi che non contenziosi, come i rimedi straordinari contro la sentenza, la concessione della clausola appellatione remota o la sua rimozione, la commutazione delle ultime volontà, ecc. I referendari esaminavano le cause affidate loro e ne riferivano nelle adunanze, cui presiedeva il Papa con l'intervento dei cardinali che egli chiamava e dei prelati aventi giurisdizione in uebe (cf. I. De Luca, Relatio Curiae Romanae, Colonia 1683, disc. 50, pp. 163-64).

Da Clemente IX (1667-69) in poi quasi tutte le funzioni della Signatura Gratiae furono trasmesse alla Dataria Apostolica e la Signatura Gratiae, invece che ogni settimana come prima, prese ad adunarsi una o due volte l'anno, com'era sotto Benedetto XIV. Sotto di lui non il Prefetto della Signatura Gratiae, ma il datario del Pontefice, Giovanni Giuseppe Millo, sottoscriveva le suppliche con la clausola concessum in praesentia. Anche dopo fatto cardinale il Millo continuò come prima, coadiuvato dagli officiali della Dataria; cosi continuarono i suoi successori. Le due Segnature durarono cosi, sino alla Rivoluzione Francese. I referendari intanto, distinti in votanti e non votanti, partecipanti e non partecipanti, ottennero continuamente nuovi e maggiori privilegi dai Romani Pontefici.

Ricostituito lo Stato Pontificio, Pio VII, il 6 luglio 1816, con il motu proprio Quando per admirabile, pose le fondamenta della nuova legislazione e la Segnatura di Giustizia divenne un tribunale civile e tale rimase, con alcune modifiche sotto Leone XII e Gregorio XVI (Regolamento legislativo e giudiziario del 1834: Acta Greg. XVI, IV, Roma 1904, p. 299 sgg.), sino alla caduta del potere temporale. La Segnatura di Grazia fu fatta risorgere da Leone XII nel 1826, ma durò poco, perché dopo la morte del card. Cacciapiatti nel 1839 nessuno più parlò di questa Segnatura e nel 1899 da Leone XIII fu soppresso perfino il registro delle suppliche. Si arriva così alla riforma del b. Pio X, il 29 giugno 1908, che ha come riunite in uno stesso organo le competenze delle due antiche Segnature.

Il suo modo di procedere è regolato dalla Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae, annessa alla costituzione. Il 6 marzo 1912, con l'approvazione dello stesso Papa, furono promulgate norme complementari: Regulae servandae in iudiciis apud Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal (AAS, 4 [1912], pp. 187206). Benedetto XV estese la competenza della Segnatura Apostolica con il chirografo Attentis expositis del 28 giugno 1915 (AAS, 7 [1915], pp. 320-325); e nello stesso anno, il 3 nov. approvò altre norme, presentategli dal card. Lega, prefetto della Segnatura Apostolica, perché venisse regolata l'attività nel campo amministrativo e grazioso: si ha cosi l'Appendix ad regulas servandas in iudiciis, apud Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal (P. Gasparri, CIC Fontes, VIII, Roma 1938, pp. 608-18).

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II. Costituzione del Tribunale della Segnatura Apostolica. - Al presente la Segnatura apostolica è composta di un numero indeterminato di cardinali, che sono i veri giudici del Supremo Tribunale, con voto deliberativo; tra questi uno è Prefetto. Segue immediatamente l'Ecc.mo Segretario, cui spetta il titolo Auditur Sanctissimi (cf. il chirografo di Benedetto XV Attentis expositis: AAS, 7 [1915], p. 324). Egli dirige personalmente l'attività del Tribunale e spesso, con il Cardinale Prefetto, decide direttamente molte questioni. Seguono i prelati votanti e i referendari, che svolgono mansioni simili a quelle dei consultori delle SS. Congregazioni, con voto deliberativo i primi, consultivo i secondi. I votanti sono 7 , più due soprannumerari; non è invece definito il numero dei referendari. Dei prelati votanti uno è promotore di giustizia, l'altro defensore del vincolo. Ufficiali stabili del Tribunale sono i sommisti, il notaro e l'archivistaprotocollista.
III. Competenza. - La competenza della Segnatura Apostolica è compendiata dal CIC nei cann. 1602-1603. Essa è di natura giudiziale ed amministrativa e si estende anche nel fbro civile per la Città del Vaticano. Nel fbro ecclesiastico è limitata, per territorio, dalla S. Congreg. per la Chiesa orientale (cf. il motu proprio Sancta Dei Ecclesia del 23 marzo 1938, in AAS, 30 [1938], p. 154); per l'oggetto, è limitata dalle Congregazioni del S. Ufficio e dei SS. Riti (can. 259) e dalla Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del CIC.

In primo luogo ha per oggetto quanto riguarda l'attività dei membri della S. Romana Rota e giudica sulla violazione del segreto da parte dei prelati uditori e sui danni a causa di un atto nullo o ingiusto (can. $1603 \$ 1$, n. 1), e sull'eccezione di sospetto, avanzata contro qualche prelato uditore, e ne decreta eventualmente la sostituzione (can. 1603 \$ i, n. 1); la querela di nullità contro le sentenze rotali, quando non sia unita con l'appello, si propone sempre presso la Segnatura Apostolica (can. $1603 \$ 1, n .3$ ). Alla medesima è riservata la restitutio in integrum, contro le sentenze rotali, passate in giudicato, ma riscontrate manifestamente ingiuste per motivi di fatto o ragioni di diritto, quali la falsità di qualche documento, il dolo di una delle parti in causa, la produzione di nuovi documenti infirmanti la tesi che appariva dimostrata (can. 1603 \$ 1, n. 4). Essa infine concede, se si presenta il caso, il beneficio di un nuovo esame contro le sentenze rotali nelle cause matrimoniali e in tutte quelle di stato personale che non passano in giudicato, qualora la S. Rota si rifiuti di concedere una nuova istanza (can. 1603 \$ 1, n. 5). In questi casi, in genere, dopo la decisione della Segnatura Apostolica, la questione vien di nuovo trattata presso la S. Rota, a meno che la Segnatura stessa, per commissione del Papa, non debba entrare nel merito della causa.

In caso di conflitto di competenza tra diversi tribunali, vi è facoltà, secondo i casi, od obbligo di far dirimere la questione dalla Segnatura a meno che tal genere di conflitti non debba essere risolto da altro tribunale o dal legato della S. Sede, secondo i luoghi (can. 1612). In conseguenza del Concordato tra la S. Sede e l'Italia (art. 34), l'Austria (art. VII, 64) e il Portogallo (art. 25) spetta alla Segnatura revisione formale delle sentenze di cause matrimoniali, prima che siano trasmesse alle autorità dei rispettivi Stati per gli effetti civili. La Segnatura giudica qualche volta direttamente sul merito delle cause, in prima, in ulteriore ed ultima istanza, ma ciò non per competenza ordinaria, piuttosto dietro commissione pontificia. Inoltre la Segnatura esercita giurisdizione in via amministrativa quando esamina le suppliche dirette al Romano Pontefice per ottenere che la causa venga trattata, in prima istanza, presso la S. Rota (can. 1603 § 2), o perché venga evocata da uno ad altro tribunale. Molti casi possono ancora verificarsi, non contemplati dal CIC, per cui si offrono occasioni a chi ne possa avere interesse di rivolgersi alla Segnatura Apostolica con suppliche in cui aliquid petitur quod potissimum respiciat administrationem institue (cf. il Chirografo di Benedetto XV, loc. cit., p. 323). Infine dopo l'erezione dello Stato della Città del Vaticano, la Segna-
tura Apostolica è divenuta il Supremo Tribunale civile del medesimo Stato. Agisce quindi come una Cassazione, nel limite, s'intende, del territorio pontificio (cf. Lex fundamentalis, in AAS, Supplemento, 21 [1929], p. 3).
IV. Procedura. - Bisogna anzitutto distinguere il Congresso della Piena Segnatura Plenaria. Il primo è formato dal Cardinal Prefetto, dal Segretario e dai prelati votanti; tratta le questioni di minore importanza e si raduna negli uffici della Segnatura al Palazzo della Cancelleria. La Piena Segnatura è composta di tutti i cardinali appartenenti al Tribunale, che si adunano in Vaticano, in giorno di sabato. Oltre al segretario, sono invitati quei prelati votanti che hanno studiato le questioni del giorno. Alla Piena Segnatura sono riservate le questioni più importanti, ma è ben difficile definire in modo assoluto i limiti delle attribuzioni della Piena Segnatura, anche perché il Congresso può avere poteri delegati dal Sommo Pontefice.

A seconda del diverso genere di questioni, varia anche il modo di procedere della Segnatura.

Ecco tuttavia uno schema generico, circa le questioni giudiziali. Colui che ha interesse presenta il libello al Segretario, tramite il notaro-protocollista, esponendo le ragioni del ricorso e versando un deposito cauzionale.

Il Segretario affida ad un prelato referendario e ad uno o più prelati votanti, secondo i casi, la pratica perché la studino ed un votante ne faccia poi relazione al Congresso. Se la questione non è di grave importanza, vien subito definita; altrimenti la decisione viene rimessa alla Piena Segnatura. Qui lo svolgimento procede secondo il processo ordinario ed è molto semplice: il Segretario stabilisce la contestazione della lite e si chiude l'istruttoria. Interviene il Difensore del Vincolo o il Promotore di Giustizia, e tutti e due, secondo i casi; interviene naturalmente l'avvocato di parte; i prelati votanti e referendari, incaricati nei singoli casi, dietro invito, possono fare le proprie osservazioni. Uno dei cardinali fa da relatore o ponente nel giorno della Piena Segnatura e tutti emettono il proprio voto, scritto o orale. Si ha così la sentenza, che può essere anche motivata.

Trattandosi di un ricorso per qualche grazia o commissione, la relazione finale viene sottoposta al Romano Pontefice dal Cardinale Prefetto o dal Segretario, e la grazia ottenuta viene poi comunicata agli interessati con un decreto della Segnatura recante la clausola Ex audientia SS.mi. Non si dà possibilità di appello dal Congresso alla Piena Segnatura. A una risposta negativa del primo, si può tuttavia insistere presso lo stesso Congresso.

Per la Signatura S. Poenitentiariae, v. sopra, I. Penitenzieria Apostolica.

Bibl.: quasi tutte le opere citate in calce alle varie voci delle Comp. Rom. (v. Enc. Catt., IV, pp. 308-30) trattano anche della Segnot. Apost.; cf. inoltre: L. Gomes, Vetustum utriusque Signat. compendium, Lione 1387; Jo. B. Marchesanus, Commits, ac Rescript. utriusque Signaturue S. D. N. Papae Praxis vice Tractatus, Roma 1615; F. De Fatinelli, De referendariorum variantium Signaturue Iustitiae collegio, ivi 1696; C. De Calcagninis, De Praxi Tribunalis utriusque Signat. eiusque auctoritate, ivi 1713; E. von Ottenthal, Regular Cancellarius Apostol.-Die päpst. Kanzleiregeln von Johannes XXII, bis Nicolaus V., Innsbruck 1888; L. Schmitz-Kallenberg, Practica Canceil. Apost. saec. XV exenntis, Münster 1904; B. Katterbach, Specimina supplicationum ex registris vatic., Roma 1907; id., Referendarii utriusque Signat. a Martino V ad Clementem IX et Proslati Signat. supplicationum a Martino V ad Leonem XIII, Città del Vaticano 1931; Fink, Zur Gesch. des Päpstl. Referendariats, in Anal. Sacra Tarracon., I (1934), pp. 72-85; A. Van Hove, De rescriptis, Malines-Roma 1936, pp. 27-28, 30, 31, 53-56, 60, 67; P. Santini, De Referendariorum ac Signat. historico-iuridica evolutione, Roma 1945.

Pietro Santini

## III. Sacra Romana Rota.

Tribunale ordinario per la Chiesa universale, istituito dalla S. Sede, per ricevere, in appello, da qualsiasi altro tribunale ecclesiastico, diocesano o regionale, le sentenze in seconda ed ulteriore istanza.

1. Notizie storiche. - L'inizio del Tribunale si può far risalire al sec. xit. con i cosiddetti Capellani Papae,

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incaricati di udire in nome del papa cause che egli non intendeva trattare di persona o col tramite dei cardinali; e proprio in quel periodo, Lucio III (1181-85) prese a richiamare in vita il diritto romano come ausiliare di quello canonico. Già sotto Innocenzo III (1198-1216) si ha notizia di una diecina di magistri con la qualifica di auditores causarum o di Capellani Papae: e non a caso costoro erano insigniti di tali titoli, perché in realtà quei Capellani erano incaricati di istruire cause e di giudicare a nome del Papa, che confermava poi la loro sentenza (cf. E. Cerchiari, Capellani Papae et Apostoticae Sedis Auditores Causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad dion 20 sept. 1870. III, Roma 1920, pp. 611). Sotto i pontefici che seguirono immediatamente Innocenzo III, la presenza dei Capellani divenne stabile e se ne aumentò il numero: oltre al titolo di Capellani Papae si legge quello di Sedis Apostolicae Capellani e di Sacri Palatii Auditores. Sotto Bonifacio VIII (1294-1303) il titolo comune fu:Capellanus Papae ac Auditoram causarum Palatii Papae. Notizie sul modo di agire dei Capellani nel sec. xili si possono leggere nell'opera Speculum iuris scritta da Guglielmo Durando (m. nel 1296) che fu uno dei più illustri cappellani dei primi tempi (v. Durand, Guillaume). Costoro avevano per ufficio la trattazione delle cause quali veri giudici, ma con autorità delegata in forza di commissione affidata loro di volta in volta; con il crescere del numero dei processi, i Capellani procedettero dietro un'unica generale commissione, e quindi furono anche detti Generalis Auditores palatii domini Papae. La giurisdizione non fu mai considerata ordinaria in senso assoluto, né perpetua: alla morte di ogni pontefice l'attività degli uditori cessava senz'altro.

Quando Giovanni XXII nel 1331 dettò la Ratio Iuris, il collegio dei Cappellani doveva essere molto fiorente ed allora si ebbe una vera organizzazione del tribunale, con uno speciale regolamento e una sede propria nello stesso Palazzo pontificio ad Avignone. La detta Ratio iuris rimase come la magna charta degli Auditores. Essi formarono un collegio autonomo, senza far più parte del concistoro papale. Giudicavano infatti anche in sua sesenza : avevano coadiutori e notari; il lavoro veniva distribuito in modo che il Capellanus senior assegnava a se stesso le prime cause che capitavano, attribuendo man mano agli altri quelle che seguivano. Si delineò necessariamente anche la figura del ponente o relatore della causa. I Capellani, anche se non fecero mai parte integrabte delle Cancelleria, ebbero sempre un certo legame di unione con il cancelliere (in seguito vice-cancelliere) e tutti i nuovi uditori prestavano il giuramento nelle mani di lui. Sotto Martino V (1417-31) la dipendenza si accentuò e tale si mantenne fino al 1870 . Posto in dubbio, sotto Benedetto XII (1334-42), il privilegio dei Capellani, di esser censiti cioè tra gli Officiali della Sede Apostolica, il medesimo Papa nel genn. 1335 confermò tale qualifica con la cost. Cum sicut accepimus.

Il nome Rota si diffuse durante il periodo avignonese sino dall'inizio del sec. xiv. Tra la supellettile del Pa lazzo papale vi era anche un sostegno girevole, Rota, su
cui si ponevano i rotoli delle cause: sembra che il tribunale e i Capellani prendessero la loro determinazione specifica da quel sostegno oppure dal fatto che gli uditori sedevano in cerchio. Secondo altri invece il nome Rota, dativa dal fatto che le cause si giudicavano per turno. Per la prima volta nei documenti la parola Rota risulta nella collezione delle decisioni dell'uditore Tommaso Fastol. pubblicate nel 1337.

Durante il periodo avignonese il numero dei cappellani non fu mai definito e il gruppo dei suoi membri, pur formando un collegio, non riusci ancora a godere di diritti particolari. Callisto III (14551458) e Pio II (1458-64) ebbero in animo di completare tale evoluzione, ma di fatto non attuarono mai il loro progetto. In quanto al numero poi, solo Sisto IV (14711484) il $1^{\circ}$ luglio del 1472, con la bolla Romani Pontificis, lo fissò a dodici. Egli stesso fece eccezioni come poi anche Innocenzo VIII (1484-92) e Alessandro VI (14921503); per essere ammessi al collegio si richiedeva di regola allora che avessero insegnato
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diritto in qualche pubblica università. Da papa Giulio II (1503-13) in poi il numero rimase invariato e non si ebbe più alcuna eccezione fino all'anno 1870. La nomina dei cappellani provenne sempre direttamente dal Pontefice, pur essendo concesso il privilegio di due uditori, uno per il Regno di Castiglia ed uno per quello di Aragona. Anche la Germania ebbe poco dopo il suo uditore. La Francia l'ebbe sotto Sisto IV nella persona di Guglielmo de Pereriis, avendo detto Papa fatto anche una eccezione per il numero già completo dei suoi membri. Altri Stati e città poterono avere il privilegio di un capellanus nel seno del Collegio rotolo: Bologna nel 1507, con papa Giulio II; Milano nel 1562, con Pio IV; Venezia nel 1585 , con Sisto V; Ferrara nel 1597, con Clemente VIII, e infine Perugia, con Urbano VIII. Questa diversità di provenienza e di origine da parte degli uditori è stata sempre una caratteristica del Collegio rotale: tutti i suoi membri, tuttavia, furono sempre pari di grado e di diritto.

La competenza della Rota poteva estendersi alle cause più disparate per oggetto e per importanza: ecclesiastiche, civili e anche di diritto pubblico. Tra gli argomenti sottoposti al suo giudizio si possono ricordare il processo matrimoniale di Enrico VIII con Caterina d'Aragona, la questione dell'investitura del Ducato di Ferrara, la discussa precedenza tra le due basiliche Lateranense e Vaticana, la differenza tra cardinali preti e diaconi circa il diritto di opzione. Solo il 2 ott. 1746, con la cost. Iustitiae et pacis, Benedetto XIV definì in modo tassativo la competenza della Rota; se nei tempi passati non aveva agito in genere come un tribunale di appello, ora ne assumeva quasi la natura. Il Pontefice infatti determinò in primo luogo quali cause dovessero chiamarsi minus graves e quali graviores; fisso quindi la competenza dei vari tribunali di Roma, quello della Curia Capitolina, quello del cardinal vicario e quello dell'uditore della Camera Apostolica; attribuil infine alla Rota tutte le cause maggiori provenienti sia dal tribunale del cardinal vicario come da quello dell'uditore di Camera, e tutte quelle prove-

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nienti da qualsiasi parte della Curia Romana; inoltre, da consumato giurista, distinse i diversi casi in cui i Capelloni potevano agire singolarmente come semplici prelati, senza impegnare il collegio della Rota, e quando dovevano agire come uditori del tribunale della Rota. Dal sec. xv in poi, sia i singoli membri, come l'intero Collegio rotale videro sempre aumentare privilegi e onori da parte dei Romani Pontefici, compresi dell'importanza del servizio loro; si aggiunga che ben cinque dei Romani Pontefici uscirono dal collegio dei rotali : Clemente VIII, Gregorio XV, Innocenzo X, Alessandro VIII e Clemente XIII.

L'importanza e l'influenza della giurisprudenza fu sempre assai rilevante. Le decisioni rotali, sempre motivate e spesso pubblicate, vennero di frequente citate da giuristi e da giudici di ogni tribunale e influirono non poco sull'applicazione della scienza e sulla formazione delle scienze massime giuridiche. Esse, come quelle della Segnatura, fanno parte dello stylus et praxis Curiae Romanae e sono uno dei criteri cui bisogna ricorrere in caso di lacuna della legge (CIC, ca. 20; c. intrepretazione). Con l'occupazione di Roma da parte delle truppe francesi nel 1798, anche la Rota cessò quasi totalmente dalla sua attività. Riorganizzandosi lo Stato Pontificio la Rota riprese dopo il 1815 la propria attività; nel 1816 Pio VII attribuì alla provincia di Ravenna il privilegio di avere un uditore, in luogo di Venezia. Con l'Editto del 1821 alla Rota furono assegnate, in appello, le cause commerciali dello Stato Pontificio. Trasformati del tutto i tribunali ecclesiasticci e civili, la Rota divenne un ordinario tribunale di appello per le cause civili ed ecclesiastiche dello Stato della Chiesa, e la Segnatura fu trasformata in una specie di Cassazione civile. Il Regolamento di Gregorio XVI del 1834 coordinò l'attività dei due organi giudiziari in modo tale che la loro vita dovette automaticamente cessare con la fine dello Stato pontificio nel 1870. Con papa Pio X nel 1908 risorsero la Rota (CIC, 1598-1691) e la Segnatura Apostolica, per le quali venne pubblicata la Lex propria S. Romauae Rotae et Signaturae Apostolicae. Nel 1910 furono aggiunte le Regulae servandae in iudicio apud S. Romanae Rotae tribunal. Tanti documenti furono poi completati e unificati nel 1934 dalle Normae S. Romanue Rotae tribunalis, che reggono al presente l'attività del sacro tribunale.
II. Costituzione della S. Rota. - La Rota è composta di un numero di prelati (v. uditori di nota) non più tassativamente definito. Ogni uditore ha facoltà, con il consenso del Collegio, di scegliere due aiutanti di studio; il decano anche tre. Non risulta che attualmente vi siano aiutanti.

Subito dopo gli uditori si hanno il promotore di giustizia e il difensore del vincolo: il loro ufficio, in caso di necessità, può essere affidato anche a più persone pari grado o subordinate. Ai due uffici possono essere eletti solo sacerdoti laureati in utroque iure, di buona fama e di età matura. Sono eletti dal Romano Pontefice, dietro proposta del Collegio. Oltre ai sostituti stabili del Difensore del vincolo o del Promotore di giustizia altri sacerdoti, nominati caso per caso, assolvono il delicato compito della difesa del matrimonio o iurium. Vi sono infine notari, scrittori, l'archivista, il distributore, il ragioniere e i curvari. Gli avvocati non fanno parte del tribunale, ma sono liberi professionisti; il loro intervento però è quanto mai necessario, perché non vi è causa senza almeno un patrocinante, scelto da una o da tutte e due le parti o assegnato d'ufficio nelle cause di gratuito patrocinio o almeno di riduzione di spese. Appartengono alla Rota, di diritto, i dieci avvocati concistoriali; seguono poi i dieci procuratori dei SS. Palazzi Apostolici, infine c'è la serie di tutti gli avvocati rotali che non formano un collegio e non sono limitati nel numero (v. avvocato). Per divenire avvocato rotale, oltre al conseguimento della laurea in diritto canonico, è necessario avere frequentato il corso triennale presso lo studio della Rota e superare un esame, che dà diritto al diploma. Gli avvocati sono tenuti ad avere il domicilio a Roma, qualora intendano patrocinare presso la S. Rota; devono render conto degli onorari richiesti al loro clienti; accettare le cause di gratuito patrocinio loro affidate dal Decano
e infine render conto, di fronte alla stessa S. Rota ed alla Commissione cardinalizia di vigilanza presso la Segnatura Apostolica, di qualsiasi mancanza o infrazione ai loro doveri.
III. Competenza ed attività della S. Rota. - Presso la Rota al presente sono studiate e risolte per lo più cause di natura ecclesiastica e, in specie, matrimoniali. Sono trattate a volte anche cause di natura criminale e di S. Ordinazione. La Rota giudica anche cause di separazione legale, e inoltre di dispensa matrimoniale, quando questo argomento sia unito con quello di nullità. Circa le semenze emesse dai tribunali inferiori la Rota può giudicare sulla querela di nullità, sulla restituzione in integrum e sul ricorso per un nuovo esame, dopo una doppia sentenza conforme in cause di stato personale.

La S. Rota è per natura tribunale di appello (can. 1598); riceve quindi, in seconda istanza, in primo luogo e necessariamente, tutte le cause provenienti dal tribunale del Vicariato di Roma; riceve, sempre in seconda istanza, cause provenienti da altri tribunali diocesani o regionali di qualsiasi provincia della S. Chiesa (can. 1599 § 1). Ha questa facoltà comulativamente con tutti i tribunali locali di appello. La Rota riceve infine, in terza ed ulteriore istanza, le cause già trattate da un tribunale di appello non ancora passate in giudicato.

La Rota è tuttavia anche tribunale di prima istanza per le cause riservate alla S. Sede (cf. 1557 § 2) e quando il Romano Pontefice, di propria iniziativa o dietro richiesta delle parti, assegna cause da definirsi presso la S. Rota fin dalla prima istanza. Le eventuali ulteriori istanze si svolgeranno naturalmente sempre presso lo stesso sacro tribunale, salva la competenza della Segnatura Apostolica. Però sono assolutamente escluse dalla sua competenza le cosiddette causae maiores (can. 1600), perché riservate personalmente al Romano Pontefice (can. 1557 § 1).

Dopo la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, la S. Rota è Corte di appello. Tale giurisdizione s'intende limitata dai confini della Città del Vaticano (cf. Lex fundamentalis, in AAS, Suppl., 1929). Un esempio della grandiosa attività attuale della Rota si può trarre dal commentario (AAS 44 [1952], pp. 297-334) che riporta il resoconto del 1951. Il tribunale ebbe a interessarsi di 244 processi; 189 di questi giunsero a sentenza e furono 186 cause di nullità o di dispensa; 2 cause iurium. I di separazione. Rimasero sospesi e quindi riposti in archivio 55 processi, di cui 49 di nullità, 5 di separazione, I tituli nobiliaris, i damnorum, e I di alimenti.
iv. Procedura della S. Rota. - La Rota è un tribunale collegiale (can. 1598). Ogni turno giudicante è formato in genere di tre uditori : il più anziano di questi è presidente, quasi sempre ponente, ed eventualmente istruttore della causa. Se una causa sia stata giudicata, in un tribunale inferiore, da un numero di giudici maggiore di tre, la Rota non è tenuta ad aumentare il numero dei rotali (can. 1596). Il turno giudicante, in determinati casi, può essere formato di cinque, sette e più uditori; non è escluso il caso che vi partecipino tutti i suoi membri (si dice allora videntibus omnibus) : ciò avviene quando una causa dalla Segnatura Apostolica venga rimessa alla Rota, essendo stata concessa la restituzione in integrum, e nei casi in cui abbia in tal modo disposto il Pontefice. In questo caso non si fa alcuna eccezione per i rotali che abbiano già trattata la stessa questione in antecedenza, né si fa caso se il numero dei rotali sia pari o dispari. Ogni turno costituisce come un tribunale a sé e può considerarsi sia come una sezione, di pari grado e in tutto uguale ad ogni altro turno. Pervenendo una causa alla Cancelleria della Rota, il decano può assegnarla a un qualsiasi turno; nelle eventuali ulteriori istanze, la causa passa automaticamente al turno formato di uditori più anziani. Quando il decano, con speciale decreto, assegna una causa a un determinato turno, determina il presidente e il ponente; all'occasione, però, uno o due degli uditori di turno possono esser sostituiti da altri che seguono, quando intervenga infermità o altra giusta ragione. Se il ponente, già designato, abbia in seguito giusta ragione per rinunciare, uditi allora gli altri due uditori, la ponenza può

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essere affidata ad altro. Una causa pendente presso la S. Rota viene designata, più che dal numero di protocollo dal nome della diocesi, dall'argomento e dai nomi delle parti, dal nome del ponente : coram, con l'aggiunta della data della sentenza.

Le tariffe rotali variano secondo la portata e la gravità della causa; sono rese note in una speciale tabella che riporta il minimo e il massimo dei diritti che possono esser richiesti dagli avvocati ai propri clienti; non raramente viene concesso il gratuito patrocinio o almeno la riduzione delle spese giudiziali. Gli atti del processo vengono in genere stampati, a spese delle parti interessate, presso la Tipografia Vaticana, rimanendo tuttavia sempre segreti. Gli avvocati e le parti in causa, ogni qualvolta lo desiderino, possono prendere visione degli atti processuali, appena terminata l'istruttoria, che è in genere segreta. Tuttavia la S. Rota pubblica ogni anno negli AAS, sia pure in modo generico, l'elenco di tutte le cause trattate nell'anno precedente, insieme al dispositivo, omessi i nomi delle parti, e talvolta anche l'indicazione della diocesi, affinché non sia facile la divulgazione di notizie che potrebbero nuocere alle stesse parti interessate.

La segretezza e la serietà della prassi rotale si può dedurre anche dal fatto che al momento fissato per la sentenza definitiva di una causa, ciascun uditore, dopo aver studiato personalmente e separatamente da ogni altro gli atti processuali, è tenuto a produrre in scritto il proprio voto. Ha luogo inoltre una discussione orale tra i giudici, e talvolta, nella diversità dei pareri, qualcuno, se lo ritiene opportuno, può anche accedere al parere di un altro : il voto di ciascun membro del turno è uguale a quello degli altri e a quello dello stesso presidente e ponente. Può accadere perfino che il ponente debba poi estendere una sentenza con la conclusione contraria al proprio punto di vista, se gli altri due colleghi siano stati di parere diverso dal suo. I loro voti, infine, vengono chiusi in una busta e sigillati : è fatto divieto anche al Decano di prenderne visione; soltanto il romano pontefice potrebbe disporre la consultazione. Ogni anno vengono distrutte col fuoco tutte le buste sigillate contenenti i voti delle cause anteriori ai dieci anni.

Essendo la S. Rota un tribunale pontificio, è come una guida per tutti gli altri tribunali, sia diocesani che regionali; le sue sentenze e decisioni sono regolarmente pubblicate in appositi volumi, con la omissione, come sopra si è accennato, dei nomi delle parti; questa pubblicazione tipografica avviene, per norma, io anni dopo la notifica della sentenza alle parti interessate.
v. Mansioni e privilegi dei prelati uditori. Tralasciando quanto è ormai caduto in disuso, ci si limita a segnalare alcuni punti della cost. Ad incrementum del 15 ag. 1934, pubblicata da Pio XI, con l'intento di coordinare, secondo i vari gradi, la prelatura della curia romana (v. prelati).

Gli uditori sono prelati domestici e familiari del Romano Pontefice; esenti dalla giurisdizione degli Ordinari. In quanto suddiaconi apostolici, fungono da ministri, con diverse mansioni, nelle funzioni solenni del Romano Pontefice. Assistono alla benedizione e alla imposizione dei Palli; e alla benedizione degli Agnusdei; al decano in persona vengono affidati gli agnelli dalla cui lana devono essere poi confezionati i Palli. Due prelati uditori, per la seconda volta, promulgano in lingua latina e in lingua italiana la bolla d'indizione dell'Anno Santo; tre uditori, tra i più anziani, sono ascritti, di diritto, alla S. Congregazione dei Riti, come Prelati Officiali. Durante il Conclave, gli uditori custodiscono la Rota riservata ai cardinali. Nelle cerimonie forensi indossano la toga sopra l'abito piano e portano il beretto dottorale filettato e con fiocco rosso. Godono del diritto dei pontificali come i protonotari apostolici di numero.

BibL.: quasi tutte le opere citate in calce alle varie voci delle Congregazioni Rom. (v.) trattano anche della S. Rota; oltre al Cerchiari già citato (a voll., Roma 1919-21) cf.: D. Bernino, Il Trib. della S. Rota Rom., Roma 1817; A. Mariotti, Dei perugini auditori della S. Rota Rom., Perugia 1787; G. Boldini, Del Trib. della S. Rom. Rota, Roma 1894; A. Trilhe, Les chapelains du Pape auditeurs du palais apostol. ou la Rote vom., in Bull.
ae littér. ecclés., 24 (1923) pp. 348-59; R. Fiamingo, La S. Rom. Rota e la Segnatura Apostolica, in Il dir. eccles., 43 (1932), pp. 343-61; C. Bernardini, Leges processuales vigentes apod S. R. Rotae Tribunal, Roma 1935; F. Roberti, CIC Schemata, IV, De Processibus, Città del Vaticano 1940, pp. 74-79; id., De Processibus, I, $2^{4}$ ed., Roma 1941, pp. 348-78. Pietro Santini

## II. T. METROPOLITANI E DIOCESANI.

I. Storia. - Fin dai primi tempi della Chiesa, la giurisdizione di primo grado viene ordinariamente esercitata dal vescovo, nel seno delle comunità cristiane, e già nei secc. II e III vi sono testimonianze dei frequenti appelli dai vescovi al Papa. Con la cessazione delle persecuzioni, la giurisdizione episcopale viene riconosciuta, con carattere inappellabile, da costituzioni imperiali per le cause civili, ove le parti vi consentano. Dopo l'invasione longobarda, che aveva diminuito le prerogative civili dei t. episcopali, con l'Impero carolingio e posteriormente, questi riacquistano autorità nei rapporti con lo Stato, ma insieme vedono sorgere e affermarsi sempre maggiormente la giurisdizione contenziosa dei decani e arcidiaconi urbani, con propri t., dai quali si appella a quello vescovile. Con il Concilio di Trento, tutti i t. inferiori sono aboliti, e la cognizione di primo grado di tutte le cause e ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, etiam si beneficiales sint $=$, è ricondotta dinanzi agli Ordinari locali (sess. XXIV, cap. XX de reform.).

La competenza di questi t., quindi, viene sempre più precisandosi e unificandosi, e in pari tempo il loro funzionamento e la loro organizzazione vengono sempre più assumendo carattere differenziato dall'attività amministrativa degli stessi vescovi, con la distinzione delle funzioni giudiziarie, affidate, con la presidenza del t., all'officiale, da quelle amministrative devolute al vicario generale (v. Presidente del tribunale).

Il CIC riaffermava, in linea di massima, tale separazione di uffici (can. 1573 § 1), come base della costituzione dei t. vescovili. Per questo, pure ribadito il principio che il vescovo è nella sua diocesi il giudice nato di tutte le controversie che la S. Sede non si riservi (salvo dove sia parte in causa, come nelle questioni che toccano i beni temporali della mensa o della curia: can. 1572 § 2), è consigliato al vescovo di esercitare le funzioni giudiziarie, soprattutto se criminali o contenziose di grave momento, per mezzo del t. ordinario, presieduto dall'officiale o dal vice officiale (can. 1578 ; v. anche, per le inquisizioni nei giudizi criminali, can. 1940).

Quanto ai successivi gradi della gerarchia giudiziaria, essendo fissata dal Concilio di Trento la regola che le cause di prima istanza erano sempre di pertinenza del t. vescovile, i gravami contro le sentenze di questo si proponevano davanti al metropolita, al patriarca, al primate e alla Sede Apostolica.

Ridotte poi le dignità patriarcali e primaziali a un puro titolo onorifico e senza alcuna speciale giurisdizione (can. 271), i gradi di giurisdizione restarono fissati nelle tre istanze, rispettivamente dinanzi al vescovo, al metropolita e alla S. Sede.

Si hanno così, nel sistema del CIC (i. IV, parte 14), i t. ordinari di prima istanza presso il vescovo; i t. ordinari di seconda istanza, presso il metropolita; e i t. pontifici (S. Romana Rota, Segnatura Apostolica). Per salvare poi il diritto delle parti al triplice grado di giurisdizione, per le cause trattate in prima istanza dinanzi al metropolita (il che accade, ovviamente, per i sudditi, enti o persone, appartenenti alla sua sede episcopale) è stabilito che ne giudica in seconda istanza il t. di un Ordinario locale, designato una volta per sempre. Analogamente è provveduto per gli arcivescovi privi di suffraganti o per i vescovi immediatamente soggetti alla S. Sede (can. 1594).
II. Organizzazione e funzionamento. - La costituzione dei t. e. ordinari, che è identica per la prima e la seconda istanza, come sono identiche le regole per la trattazione delle cause dinanzi ad essi (can. 1595), può essere a giudice unico o collegiale, a seconda delle materie o dei casi.

Il giudice unico - nella persona del vescovo e, per esso, nelle cause che questo non avochi a sé, dell'officiale

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o del vice officiale (v. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE) - deve però sempre essere assistito in qualsiasi giudizio da due assessori consulenti, scelti fra i giudici sinodali. Questi sono sacerdoti di vita esemplare ed esperti in diritto canonico, nominati nella sinodo e dal vescovo nell'intervallo fra una sinodo e l'altra, con potestà delegata.

Il t. collegiale è costituito dall'officiale o dal vice officiale, presidente, e da altri due o quattro giudici, designati dall'Ordinario a turno fra i giudici sinodali. Il collegio deve essere costituito da tre membri nelle cause contenzicse relative al vincolo della S. Ordinazione, al matrimonio, o ai diritti e beni temporali della chiesa cattedrale; cosi pure nelle cause criminali che possono importare la privazione di un beneficio inamovibile, o l'irrogazione o dichiarazione della scomunica. Sono riservate, invece, a un t. di cinque giudici le cause relative a delitti che importano la pena della deposizione, della privazione perpetua dell'abito ecclesiastico o della degradazione. L'Ordinario, inoltre, può affidare a un collegio di tre o cinque giudici anche la cognizione di altre cause, e gli è consigliato di farlo soprattutto se si tratta di affari che "attentis temporis, loci et personarum adiunctis et materia iudicii", appaiono di maggiore difficoltà o impotianza (can. 1577 § 2).

Le sentenze del t. collegiale sono rese a maggioranza di voti; la direzione del processo spetta al presidente.

Le stesse regole valgono per i due gradi di giurisdizione, ma se una causa sia stata trattata collegialmente in prima istanza, deve esserlo anche in grado di appello, e con un numero non minore di giudici.

Oltre ai giudici, fanno parte dell'organico del t. e. altri funzionari la cui presenza è necessaria per tutti gli atti del t. o è richiesta soltanto per determinati giudizi e in date circostanze. Del primo genere è il notaio (v.) o attuario, che deve intervenire ad ogni processo, e dal quale devono essere redatti, o almeno sottoscritti, tutti gli atti, a pena di nullità. Esso corrisponde ai cancellieri del fôro laicale; è designato dal giudice prima di iniziare la cognizione della causa. Altri organi ausiliari sono i cursori, per le notificazioni, e gli apparitori, per le esecuzioni, le cui funzioni possono essere disimpegnate dalla stessa persona. I loro atti fanno pubblica fede. Cursori e apparitori sono di regola laici; il notaio normalmente è un sacerdote, e deve esserlo sempre nelle cause criminali dei chierici.

Funzionari giudiziari che invece non intervengono necessariamente in tutte le cause, ma solo in certune sono il promotore di giustizia (v.) e il difensore del vincolo (v.), che rappresentano nel t. e. il pubblico interesse, e vegliano alla regolare amministrazione della giustizia.

Il promotore di giustizia interviene nelle cause criminali, nelle quali, anzi, gli spetta esclusivamente l'esercizio dell'azione o accusa criminale; interviene inoltre nelle cause contenzicse, nelle quali, a giudizio dell'Ordinario, sia interessato il bene pubblico, e infine può assumere l'iniziativa, in concorso con gli interessati, o in loro sostituzione se questi non abbiano legittimazione ad agire, di promuovere cause di nullità matrimoniale (cann. 1586, 1934, 1971). Il difensore del vincolo interviene obbligatoriamente nelle cause riguardanti il matrimonio e la S. Ordinazione, con il compito di difendere il vincolo relativo. L'uno e l'altro sono eletti dall'Ordinario, sono amovibili dal vescovo per giusta causa, e devono essere confermati al mutare del vescovo stesso.

Le parti in causa possono essere rappresentate in giudizio da un procuratore e difese da un avvocato, le cui funzioni possono però essere esercitate dalla stessa persona, purché abbia i requisiti voluti e sia debitamente autorizzata dall'autorità ecclesiastica competente. La loro costituzione, peraltro, non è obbligatoria, salvo un prescritto di legge o un ordine del giudice.

Ai poveri è concesso il gratuito patrocinio (v.), totale o parziale (can. 1914), con la designazione, da parte del giudice, di un difensore d'ufficio.
III. I T. PER I GIUDIZI MATRIMONIALI IN ITALIA. L'organizzazione del t. e. sin qui delineata vale per tutta la Chiesa in genere. Per l'Italia, però, a seguito dei gravi problemi di ordine pratico sorti per effetto dell'applica-
zione del Concordato 11 febbr. 1929, che riconosceva effetti civili al matrimonio canonico e alle relative pronunce di nullità emesse dai t. e., si ritenne opportuno distribuire diversamente l'organizzazione dei t. di primo e di secondo grado destinati a conoscere tali controversie. Perciò con il motu proprio Qua cura dell'8 dic. 1938, Pio XI disponeva che ogni regione conciliare d'Italia avesse un t. unico incaricato di giudicare le cause di nullità matrimoniale di tutte le diocesi della regione. La competenza per il giudizio di appello delle pronunce di classuri t. regionale veniva devoluta ad un altro fra essi, designato specificamente, secondo il quadro seguente:

| Piemonte | Torino | Milano |
| :-- | :-- | :-- |
| Lombardia | Milano | Genova |
| Liguria | Genova | Torino |
| Emilia | Modena | Bologna |
| Veneto | Venezia | Milano |
| Romagna | Bologna | Venezia |
| Toscana | Firenze | Bologna |
| Umbria | Perugia | Firenze |
| Marche | Fermo | Firenze |
| Lazio | Roma (Vicariato) | S. Rota |
| Abruzzo | Chieti | Benevento |
| Beneventano | Benevento | Napoli |
| Lucania e Salernitano | Salerno | Napoli |
| Campania | Napoli | Roma (Vicariato) |
| Puglie | Bari | Benevento |
| Calabria | Reggio Calabria | Napoli |
| Sicilia | Palermo | Napoli |
| Sardegna | Cagliari | Roma (Vicariato) |

IV. T. Per i religiosi e t. delegati. - Oltre ai t. ordinari di prima e seconda istanza del vescovo e del metropolita, per i sudditi sottoposti alla loro giurisdizione, l'ordinamento canonico prevede - per i religiosi che da questa giurisdizione sono esenti - t. appositi costituiti nell'àmbito delle singole religioni. Dispone al riguardo il CIC (cann. 1579, 1594 § 4) che nelle controversie fra religiosi esenti della medesima religione clericale, salvo che le costituzioni dispongano diversamente, il giudice di prima istanza sia il superiore provinciale o, se si tratti di un monastero sui iuris, l'abate locale. Se la controversia concerne due province religiose, giudice è il superiore generale (supremes moderator) della religione, o, se si tratti di due monasteri, della congregazione monastica.

Qualora però la controversia sorga tra persone fisiche o morali di religioni diverse, o fra membri di una stessa religione non esente o laicale, o fra un religioso e un chierico secolare o un laico, è sempre competente come giudice di prima istanza il t. diocesano locale.

In seconda istanza, le cause trattate davanti al superiore provinciale sono portate al t. del superiore generale; quelle trattate davanti all'abate locale, al t. del moderatore supreme della Congregazione monastica, e quelle, infine, giudicate dal t. vescovole, al t. ordinario di secondo grado secondo le regole comuni (can. 1594 §§ 1, 2, 3).

Ai t. e. sin qui considerati, ed a quelli altri presso la S. Sede, ordinari o speciali, dei quali è detto a suo luogo, può aggiungersi infine la categoria dei t. delegati. Questi possono essere costituiti per giusti motivi dal Pontefice, e, in casi eccezionali, dai vescovi, abati e prelati nullius, nonché dai vicari e prefetti apostolici. La delega deve essere scritta e si esaurisce in genere con il termine del processo di cognizione. Il giudice delegato della S. Sede può servirsi del personale della Curia diocesana in cui deve giudicare, come pure di qualsiasi altra persona preferisca.

I giudici delegati dagli Ordinari devono servirsi del personale della Curia diocesana, salvo che il vescovo, in qualche caso peculiare, abbia deciso doversi ricorrere ad altri (cann. 1808-1807).

BibL.: D. Bouix, De iudiciis ecclesiasticis, a voll., Parigi 1854-66; W. Endemann, Zivilprozessverfahren nach der kanonischen Lehre, Betline 1890; M. Lega, De iudiciis ecclesiasticis, 4 voll., Roma 1896; F. X. Wette, Ius Decretalium, V. De iudiciis ecclesiastica, Prato 1914; J. Noval, Commentarium CIC, L. IV. De processibus, Torino 1920; E. Eichman, Das Praesarecht des CIC, Paderborn 1921; T. Muniz, Procedimientos eclesiásticos, 3 voll., Siviglia 1926; F. Roberti, De processibus, I, Roma 1941;

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id., s. v., in Nuovo Digesto ital., XII, II pp. 517-25; Wernz-Vidal, De processibus, 2 voll., Roma 1927; F. Della Rocca, Istituo, di diritto processuale canonico, Torino 1946. Arnaldo Bertola

TRIBUTI. - I t. (lat. tributum, da tribuo) in senso largo sono le imposte che lo Stato richiede al cittadino per coprire le proprie spese. E in questo senso sono comprese anche le tasse, che lo Stato impone al singolo per un particolare servizio reso allo stesso cittadino. In un senso più ristretto e proprio, però, i t. sono le prestazioni di denaro, che lo Stato esige dai suoi sudditi, senza che questi ne ricevano una particolare ed immediata controprestazione. Essendo due i soggetti interessati in tale problema, lo Stato ed il cittadino, necessariamente duplice ne è anche il suo aspetto morale.

1. Lo Stato ed i t. - Non è difficile per gli storici del diritto finanziario provare che lo Stato ha sempre esercitato questo suo diritto. Ne è fondamento la stessa necessità naturale dell'esistenza dello Stato, che avendo come suo fine proprio il bene comune (v.) dei cittadini, deve avere i mezzi, anche economici e finanziari, per conseguirlo in concreto. E se questi mezzi lo Stato non può averli altrimenti o se le altre vie non sono sufficienti, ne segue logicamente che abbia anche il diritto di esigere i t. dai cittadini.

I famosi testi della Rivelazione: "Reddite Caesari, quae sunt Caesaris" (Lc. 20, 26) e "Cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal" (Rom. 13, 1-7) positivamente confermano questo diritto naturale. Infatti i citati testi, anche se direttamente si riferiscono al cittadino, tuttavia implicitamente e indirettamente confermano l'autorità dello Stato ad imporli nei limiti della giustizia. La patristica conferma copiosamente la legittimità di questo diritto; così pure la scolastica, con a capo s. Tommaso, ne riconosce la legittimità con fondamento nel bene comune. I moderni teologi e sociologi, pur riconoscendo che in pratica molti Stati abusano di questo diritto, tuttavia non si distaccano dalla tradizione nel riconoscerne la legittimità.

Essendo poi i t. destinati al bene comune, ne segue che non sembra giusto emanare leggi fiscali che non tengano conto dei contributi di attività e di bene, che i cittadini offrono già a vantaggio della società, considerando tali cittadini alla stessa stregua di quelli che non dànno quei contributi al bene comune. Così sarebbe contro la giustizia dei t. imporre gravami su quelle istituzioni, che sono già per loro natura di finalità sociale. In tal modo è ritenuto contro la giustizia nello Stato l'insistere per un certo utilitarismo sociale, maggiormente sulle cosiddette imposte indirette, piuttosto che su quelle dirette. In terzo luogo lo stesso impiego dei t. riscossi cade anche sotto il controllo morale, anche se giuridicamente non esiste un'autorità fuori dello Stato. Nei governi democratici odierni esiste il controllo da parte dei parlamenti, però solo la legge morale e la coscienza possono controllare scrupolosamente l'impiego dei t. da parte dei funzionari governativi. In tal senso è evidente che non è lecito impiegare i t. per utilità meramente particolari (cf. s. Tommaso, De regim. princ., ed. parmense, XVI, p. 294). E nelle stesse sovvenzioni alle necessità u'ordine pubblico con i t., è moralmente richiesto che venga osservato l'ordine della carità sociale, anteponendo la soddisfazione delle prime necessità (acqua, fognature, abitazioni) a quelle meno impellenti, e dando la precedenza ai luoghi più bisognosi. Il fare diversamente contraddice al retto ordine che ogni giustizia deve osservare, se vuole rimanere ta