cialmente oggi, esige un certo grado di riservatezza nelle cose che si trattano. Questa riservatezza viene comunemente sotto il termine di segreto professionale (v.) che può essere più o meno rigoroso a seconda dei casi e dell'ufficio che si riveste.
4. Abusi. - Chi gestisce un pubblico ufficio non può estorcere denaro o doni ad altri, a motivo della prestazione dei suoi uffici, a meno che ciò non sia consentito da legge o consuetudine (v. estorsione). In caso di estorsione diretta, sorge l'obbligo della restituzione; in caso di accettazione, dietro offerta, quest'obbligo non c'è, se non dopo la sentenza del giudice. Nel primo caso infatti manca il titolo per esigere; nel secondo invece l'ingiustizia non è del tutto palese. Simili abusi vengono ordinariamente colpiti anche dalle leggi penali. Così in Italia l'abuso di ufficio (art. 323), l'interesse privato in atti di ufficio (art. 324), l'utilizzazione d'invenzione e di scoperte, conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325), l'omissione o il rifiuto illecito di atti d'ufficio (art. 328), l'abbandono (art. 333), il falso in atti pubblici (art. 496), malversazioni a danno di privati (art. 315), il peculato (artt. 314-16), la concussione (art. 317), la corruzione nell'ufficio (artt. 318 sgg., 325 sgg.), la distrazione del denaro difformemente dall'uso al quale era destinato, l'abuso delle qualità e della funzione inerente al proprio ufficio tale da costituire negli altri il "metus publicae potestatis" (art. 323), le retribuzioni illecite, la violazione dei segreti di ufficio (art. 326), l'occultamento, la dispersione o distribuzione degli atti, l'arresto illegale (art. 606), l'indebita limitazione della libertà personale (art. 607), l'abuso di autorità contro arrestati (art. 608), le perquisizioni e le ispezioni arbitrarie (art. 609). Poiché non è lecito chiedere ad alcuno una cosa che egli non può prestare senza peccato, non è lecito sollecitare un funzionario a non adempiere coscienziosamente il suo ufficio.
IV. Il p. u. della funzione legislativa. - Negli odierni Stati costituzionali la funzione di legislatore, viene assolta dalle camere legislative, i cui membri sono o deputati o senatori (v. parlamento; senato). Il legislatore è tenuto ad assolvere bene il suo compito di cooperazione per la formazione di buone leggi, prima di tutto per giustizia legale; ma ha pure un obbligo che deriva dalla giustizia commutativa, che consegue l'accettazione del mandato. Non può quindi un p. u. cooperare ad una legge apertamente ingiusta, cioè il cui oggetto sia intrinsecamente cattivo, poiché l'ingiustizia non potrà mai essere sancita e fatta legge esecutiva, sia che ridondi a danno della religione, come della famiglia o dei singoli membri della società o del buon costume. Ciò premesso, se alcuno dà il voto in favore di una legge che nuoce al bene comune, commette un peccato mortale ed è tenuto alla riparazione. Molto più gravemente pecca poi colui che riceve denaro per dare il proprio voto (ed ancor più colui che lo esige e richiede). Questa azione infatti produce un grave danno allo Stato, anche a prescindere se la legge sia giusta o no. Se si riceve denaro per dare il proprio voto ad una legge giusta, non si deve restituire allo Stato, che non ha subito nessuna ingiuria, almeno immediata; ma vi è l'obbligo di restituzione verso colui che ha versato il denaro, poiché l'obbligo di votare la legge giusta esisteva già nel contratto fatto con lo Stato, nell'atto stesso di assumere il mandato. Se invece il voto è stato dato per una legge ingiusta, allora è obbligatoria la restituzione verso lo Stato: ma non pare che vi sia uguale obbligo anche verso chi ha sborsato il denaro. Se infatti la legge è ingiusta, tra i due è stato sti-
pulato un contratto turpe, e poiché sulle obbligazioni che derivano da simili contratti vi è difformità di pareri tra i teologi, poiché inoltre la legge civile, comunemente, suole negare l'azione per farne osservare le obbligazioni, si può applicare il principio : "Mellor est condicio possidentis». Maggior difficoltà sorge se il premio, nella cui speranza fu commessa l'ingiustizia della votazione della legge, non è denaro o cosa valutabile, ma un incarico od un ufficio, da concedersi da colui che ha corrotto. Allora si fa questione se il p. u. colpevole sia tenuto ad abbandonare o no l'incarico o l'ufficio ricevuto. Forse occorre distinguere : se, tenendo l'incarico o l'ufficio, non si reca nessun danno, come, ad es., se l'ufficio presenta utilità sociale, né è stato escluso altri, che aveva diritto a quell'ufficio, può ritenerlo; diversamente, deve abbandonarlo.
In tema di restituzione, occorre sempre aver presente e distinguere, se la restituzione deve essere fatta allo Stato ed a colui che ha dato il denaro. Come si e veduto vi può essere l'obbligo verso il primo, senza che vi sia verso il secondo. L'obbligo poi della restituzione allo Stato tiene in solidum tutti coloro che hanno votato la legge ingiusta : tutti infatti formalmente e propriamente hanno cooperato a commettere il danno.
Qualora la legge ingiusta riguardi la Chiesa, questa colpisce di scomunica speciali modo riservata chi emana leggi o decreti o disposizioni contro la libertà od i diritti suoi (can. 2334). In simile scomunica incorrono i deputati che votano a favore di tali leggi. Le autorità giudiziarie invece od amministrative statali, che accolgono ricorsi contro l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica od applicano le predette misure, pur peccando per l'illecita cooperazione, non incorrono tale censura. L'avallamento di leggi ingiuste può essere causato anche con atteggiamento passivo: sono le forme di cooperazione negativa (non obstans, dicono i moralisti). Queste forme si riducono all'astensione, quando invece sarebbe obbligatorio votare, od all'assenza materiale dalle camere legislative, quando il parlamentare potrebbe e dovrebbe essere presente. A questo proposito si ricorda quanto sopra è stato detto, cioè che ogni pubblico ufficio dev'essere espletato con normale diligenza, pur non richiedendosi una diligenza straordinaria. Questa comunque dovrà essere oculata e tener conto dell'importanza delle sedute, delle premure fatte dall'opinione pubblica e dai capi responsabili e, soprattutto, qualora si esprimesse, delle norme tracciate dall'autorità ecclesiastica.
V. Il. p. U. della funzione amministrativa. - I principi segnalati per i deputati e senatori si devono applicare anche a coloro che hanno l'incarico di tutelare l'amministrazione dello Stato. Tutti costoro sono tenuti per obbligo di giustizia legale e commutativa verso lo Stato, per l'incarico assunto; ché anzi, come nota molto bene il Vermeersch, alla persona pubblica, come è lo Stato, si deve maggior diligenza che non ai privati. Sarà tuttavia opportuno considerare brevemente alcune forme di corruzione, oggi più comuni, come l'illecito favoritismo e la vendita di immunità dalle leggi.
1. Il favoritismo. - Fuori dei deputati e, in Italia, anche della maggior parte dei senatori, che vengono eletti dal suffragio popolare, tutti gli altri p. u. vengono immessi negli uffici da altri ufficiali, già assunti precedentemente in servizio. Perciò la prima questione da porsi in questa materia è se vi sia proprio un obbligo di scegliere negli uffici i più degni. Occorre distinguere. Se si indice un concorso, il vincitore del quale acquista il diritto alla nomina, vi è obbligo di giustizia commutativa di scegliere a quell'ufficio il vincitore stesso. E se questi non viene eletto, si commette una grave ingiustizia, con l'obbligo per gli elettori di restituzione verso il vincitore e verso lo Stato, che subisce un danno con l'elezione di un meno degno. Se una simile ingiustizia si commette indirettamente, in quanto la vittoria vien data nel concorso non a colui che la meritò, ma ad un altro, l'obbligo di risarcimento dei danni non sorge, perché un simile modo di procedere non intacca in sé la moralità dell'elezione. Se invece non si indice il concorso, molti pensano ugualmente che vi sia ancora l'obbligo di eleggere il più degno, quantunque non si possa negare la probabilità,
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almeno estrinseca, dell'opinione del Vermeersch, il quale, distinguendo a questo proposito tra uffici od incarichi pubblici propriamente detti, ed uffici secondari, nei quali propriamente gli ufficiali sono soltanto aiutanti (come, ad es., i segretari, gli scrittori e gli altri addetti), asserisce che i primi si dovrebbero conferire al più degno; quanto ai secondi sarebbe sufficiente che fossero eletti coloro che sono semplicemente degni (cf. A. Vermeersch, op. cit., II, p. 530 ). Va comunque osservato che tutti gli uffici ed incarichi sono stati istituiti per promuovere il bene comune. Quando, potendosi, questi uffici non vengono conferiti al più degno, non si può dare una giustificazione ragionevole di un tal modo di agire. Si deve inoltre notare che colui il quale nomina, non fu egli ad istituire l'ufficio; non può quindi assumersi altro potere, oltre quello che gli è conferito o dalla legge o dagli statuti. E sarebbe poco conveniente consentire come principio che il potere possa essere conferito in base all'acceptio personarum. Colui infine che conferisce un ufficio ad un meno degno, quando l'assegnazione non è fatta per concorso, non è tenuto alla restituzione verso il più degno, perché è lesa solo la giustizia distributiva. Ma se un danno reale viene arrecato allo Stato, c'è violazione di giustizia commutativa e sorge l'obbligo della restituzione.
2. Evasioni legali. - Se un p. u. favorisce, dietro compenso, un'evasione dalla legge, è sempre tenuto alla restituzione verso lo Stato. E tenuto poi alla restituzione anche al privato, se il denaro è stato richiesto. Non è invece tenuto, se il denaro è stato concesso spontaneamente (v. sopra). Un p. u. di grado inferiore, al quale il superiore comandi di avvallare un'evasione dalla legge, è tenuto a resistere in tutte le forme possibili. Può solo subire l'ingiusto comando, quando, opponendosi, si trovasse egli stesso a subire un grave incomodo. Concludendo tutto si riassume in questi due principi : che niente si faccia di dannoso per lo Stato e che si provveda sufficientemente ai suoi interessi con quella diligenza che richiede il bene comune e che è stata implicitamente promessa all'atto di accettazione dell'ufficio (Vermeersch, op. cit., II, pp. 480-81).
3. Ceto burocratico. - I p. u., specialmente i più stabili nel ruolo amministrativo, tendono quasi insensibilmente a differenziarsi dalle altre classi ed a costituire quasi una classe a sé, i cui membri hanno in comune, oltre interessi ed attività, anche una specie di forma mentis, il rispetto esagerato della formola legale, dell'autorità dello Stato ed altre abitudini. Si sentono, e lo sono effettivamente, i depositari delle funzioni tecniche permanenti dello Stato, al di sopra ed al di fuori delle fluttuazioni dei governi, espressi dai partiti. Ciò dà origine al formarsi di un ceto burocratico, che si fa tanto più forte quando si consolida l'autorità dello Stato. Esso però non può, né deve degenerare in una specie di casta, che si segreghi ingenerosamente dal popolo e voglia regolare tutto assolutamente dall'alto, mutandosi in un duro, ingiusto e grave meccanismo che pesi come un incubo sull'intera vita pubblica.
VI. Il p. u. nella funzione giudiziaria: v. giudice; magistrato.
Bibs.: M. Giriodi, I pubblici uffici e la gerarchia amministrativa (coll. V. E. Orlando, Tratt. ai dir. amministrat.), Milano 1900: A. Agostinelli, Il funzionario di fatto, Campobasso 1921; R. Vuoli, Il carattere etico-giuridico della scienza dell'amministrazione, Roma 1923; M. Prolot, Bureaucratie, in Diboc. IV, coll. 341 345: anon., Funzionario, in Nuovo Digesto ital., VIII, pp. 155 157; E. Allavilla, s. v., ibid., X, pp. 991-1008; G. Zanobini, P. u. ed incaricato di un pubblico servizio, estr. da Studi in onore di U. Conti, Città di Castello 1932; id., L'amministrazione locale, Padova 1935; G. Colonnetti, Dalla scuola alla professione, Milano 1936; E. Ranelletti, Le categorie del personale al servizio dello Stato, (vi 1937; G. Pasquacicllo, La magistratura, Roma 1940; C. Petrocchi, Il problema della burocrazia, (vi 1944; F. I. Counell, Morals in politics and professions, Westminster, Marx1. 1948; G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, III. L'organizzazione amministrativa, $3^{2}$ ed., Milano 1946; C. Rizzardi, Moralità amministrativa, in Studium, 42 (1946), 246-48; A. Malinverni, Il p. u. e il concessionario del pubblico servizio nel Codice penale, Torino 1952.
Pietro Palazzin i
UFFICIO DIVINO (Officium ecclesiasticum; horae; horae canonicae; preces horariae; opus Dei; opus divinum, cursus). - Con questi termini si designa l'officiatura divina (escluso il sacrificio), con la quale la Chiesa, ministra del culto pubblico, intende onorare Dio ogni giorno in determinate ore diurne e notturne. Di sua rıstura pubblico, questo cimpito è affidato in diverso grado ai chierici e ai Religiosi : essi pregando in nome e nella forma prescritta dalla Chiesa compiono un U. d. pubblico.
Da tempo secondo la disciplina canonica l'U. d. si compone di otto ore canoniche, denominate in base al rapporto che avevano secondo l'antico uso, ai principali momenti della giornata e della notte. Il Mattutino, che si soleva recitare di notte, come è tuttora uso presso alcuni istituti religiosi, si dice ora notturna; le altre ore, diurne, sono: le Lodi (da recitarsi allo spuntare del sole), Prima (alle 6, inizio del lavoro quotidiano), Terza (alle 9), Sesta (alle 12), Nona (alle 13), Vespro (si tramonto), Compieta (prima del riposo). Il Mattutino, le Lodi, il Vespro si dicono Ore maggiori, per ragione del loro sviluppo più ampio; le altre: Ore minori (v. alle singole voci).
Benché di sua natura pubblica, la recita delle ore canoniche può essere privata o corale.
I. Recita privata. - E obbligatoria per tutti i chierici, anche censurati, in sacris; per qualunque chierico beneficiario; per tutti i Religiosi non conversi solennemente professi negli istituti maschili o femminili, in cui sia obbligatoria l'officiatura corale (cann. 135, 1475, 610). Prima del CIC per i chierici l'obbligo nasceva dalla consuetudine.
L'obbligo è grave; si considera grave la quantità di un'ora minore e corrispondente (si esclude il Vespro del Sabato Santo); l'omissione però di tutto l'U. del giorno costituisce una sola colpa, naturalmente più grave.
L'obbligo è grave anche riguardo ad alcune particolarità: 1) nella Chiesa occidentale è obbligatoria la lingua latina sotto la pena di nullità; 2) la disposizione deve seguire il calendario del giorno, salvo l'errore soggettivo (officium pro ufficio valet. e probabilmente anche hora pro hora, supposta la quantità presso a poco eguale). Chi dicesse qualche volta scientificamente un U. per un altro di quantità presso a poco eguale, commette colpa leggera. Anticipata per errore un'officiatura, al tempo debito si ripete, senza errare di nuovo, riassumendo l'officiatura omessa; 3) la recita deve essere pure vocale, emettendo le singole sillabe, anche se la persona non le percepisca con le orecchie. Per alcuni istituti religiosi è discusso il privilegio della recita mentale; 4) la recita deve essere atto umano, ad valorem; basta tuttavia l'attenzione esterna (che esclude solo come incompatibili le occupazioni esterne opposte alla recita vocale), mentre l'attenzione interna (assenza di distrazioni), pur lodevole, a meno che la recita non divenga meccanica, non è richiesta; la distrazione, se è avvertita, può essere colpa leggera. Per favorire l'attenzione interna alla recita dinanzi al Santissimo sono annesse particolari indulgenze (Enchiridion Indulgentiarum, Roma 1952, nn. 731, 736); 5) la recita deve farsi entro le 24 ore, da mezzanotte a mezzanotte (pondus diei), a norma del can. $33 \S 1$. Il Mattutino con le Lodi può anticiparsi al pomeriggio dopo le 14 (S. Congr. Rituum, 22 maggio 1905); chi prevede per il giorno seguente qualche impedimento, non è obbligato ad anticipare la recita. Per i sacerdoti il messale ordina la recita del Mattutino con le Lodi, prima della eventuale celebrazione della Messa; probabilmente è rubrica solo direttiva, e non precettiva. Lodevole è la recita in mattinata delle prime quattro ore minori e del Vespro nei giorni feriali di Quaresima; nel pomeriggio la recita del Vespro e Compieta. Chi preveda un impedimento nel resto del giorno, deve anticipare la recita. L'obbligo cessa a norma delle regole comuni (im-
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possibilità fisica, grave impedimento o incomodo, più urgenti occupazioni di culto, di ministero o di carità, dispensa legittima).
2. Recita corale. - L'obbligo è grave per ciascun Capitolo (cattedrale o collegiale); per tutti i singoli chierici, investiti di beneficio corale; per tutte le case religiose maschili o femminili, canonicamente erette con almeno 4 religiosi (non conversi) liberi, negli istituti in cui vige l'obbligo del coro (cann. 413 sg.; 1472 sgg.; 610). Per legge di fondazione, per indulto apostolico si dànno in merito riduzioni.
V'è differenza fra l'obbligo dei canonici e beneficiari e quello dei religiosi; nei primi l'obbligo è collegiale e personale insieme, grava cioè sul Capitolo come tale e insieme sui singoli membri, negli istituti religiosi grava direttamente sulla comunita.
i) L'obbligo è reale, in quanto impone l'esecuzione effettiva e completa nel modo e nella forma prescritte dalla Chiesa. E locale, da assolversi nel luogo sacro (chiesa) in cui ha sede la persona morale; fuori di esso, anche se riuniti insieme, i membri non adempiono l'onere; probabilmente lecita la recita in luogo congiunto alla Chiesa (sagristia, penitenzieria). Deve essere quotidiana; in alcuni Capitoli invece del servizio pieno (intervento di tutti i membri non legittimanente impediti) si ha il servizio per turno, per concessione della S. Sede; di solito si escludono le solennità maggiori. Nella comunità religiosa, gravando l'onere non sui singoli, non si può parlare di servizio per turno; ma specialmente per i luoghi di studio i Superiori, a norma del can. 389 § 2, possono disporre in merito; 2) l'obbligo è grave per il Superiore (vescovo), che deve curare questo onere, quotidiano, imposto dalla legge canonica, e per i singoli beneficiari non legittimamente esenti, trattandosi di onere personale. La gravità dell'officiatura corale non è da computarsi come quella della recita privata; l'omissione sporadica di un'ora canonica non si ritiene grave; per il beneficiario si richiede l'assenza illegittima di una settimana. V'è in merito la sanzione doppia dei cann. 1475 e 2381 (non facti fructus suos, eventuale privazione del beneficio). Per i religiosi i superiori devono vigilare l'esecuzione dell'onere, supposta la presenza di almeno 4 religiosi non legittimamente impediti; non devono però notevolmente spostare l'orario, essendo obbligo divisibile; in modo che non potendosi recitare a suo tempo qualche ora canonica non v'è stretto obbligo della stessa. Per i singoli religiosi l'obbligo è per sé leggero, diviene grave in caso di scandalo, di precetto del superiore, di recita corale impossibilitata per la loro assenza; 3) in quanto vocale deve farsi nelle parti prescritte (inni, salmi, ecc.) alternativamente, e in modo intelligibile, anche se qualche corale non si faccia udire dall'altro coro. La recita per i canonici dovrebbe essere in canto; tale prescrizione si interpreta in senso lato per recita a voce alta, distinta e intelligibile; 4) si deve inoltre seguire l'ordine segnato nel Breviario e calendario (l'inversione senza causa proporzionata di qualche ora canonica è colpa lieve) e nantener e il tempo liturgico. Il Mattutino con le Lodi per sé va detto fra mezzanotte e il mezzogiorno; per indulto, dispensa o consuetudine può anticiparsi dopo la metà del pomeriggio (quindi il tempo varia secondo i mesi); le Ore canoniche minori in mattinata, interponendo la Messa a norma delle rubriche; il Vespro nei giorni feriali di Quaresima si anticipa prima di pranzo, nel resto dell'anno si dice nel pomeriggio; così pure la Compieta; 5) le cause scusanti dalla recita corale: per i Capitoli sono l'indulto, l'incomodo grave pubblico; per i Religiosi si aggiunge la deficienza del numero; per i singoli beneficiati, le vacanze a norma del can. 418, la sostituzione (can. 419), speciali incarichi per la diocesi (can. 420 sg .), la giubilazione (cann. 422); per i singoli religiosi, la dispensa, il privilegio, l'incomodo grave.
Bial.: oltre i comuni trattati di teologia morale e di diritto canonico, cf. i L. B. De Herdt, Praxis capitularis, Lovanio 1892; Piatus Montensis, Praelectiones iuris regularis, I, $2^{\circ}$ ed., Tournai
1896, pp. 309-43; P. Mocchegeiani, Jurisprudentia ecclesiastica, II, Quaracchi-Friburgo in Br. 1902, nn. 1-68; III, ivi 1903, nn. 372442; C. Callewaert, De breviarii romani liturgia, Bruges 1931; A. Coelho, Corso di liturgia romana, IV, Torino-Roma 1937, nn. 444-46; T. Schaefer, De religiosis, $4^{2}$ ed., Roma 1947, nn. 11991212; H. Lechewa, Breviarie, in DACL. II, coll. 1160-1316; F. Cimitier, Office divin, in DThC, XI, coll. 955-60; J. Brinkttine, Brevier, in LThL, II, coll. 331-37; H. De Mersmecker, De pascato omissionis hararum, in Collectiona Meditioismis, 16 (1946), pp. 276-78; B. Janssens de Bixthoven, De obligatis ad officium tittili ecclesiae, in Collationes Brugentes, 43 (1947), pp. 27 20; S. Briscola, L'obbligo del coro nelle comuniti del Terzi ordine revalare di S. Francesco, Roma 1949.
Sisinio da Romallo
I. Storia delle Ore liturgiche. - 1. Le Ore private dei tre primi secoli. - Dalla S. Scrittura appare che gli Apostoli per la loro orazione seguivano i tempi usati già nella sinagoga, cioè l'ora terza (Act. 2, 15), la sesta (Act. 10,9) e la nona (Act. 3, 1), che percio vengono dette anche "ore apostoliche". A queste si aggiungono naturalmente l'orazione del mattino e quella della sera. La Didachè (cap. 8) ordina la recita privata del Pater noster tre volte al giorno, senza inditarne precisamente l'ora; ma poiché la Didachè ha origine nel territorio siro-palestinese, si suppone anche per la recita i'uso siro-palestinese, cioè le "ore apostoliche". S. Clemente Aless. (Strom., VII, 7), per Alessandria e Tertulliano (De teiunio, 10; De orat., 25) per l'Africa latina accennano a un duplice gruppo di preghiere; il primo gruppo della preghiera della mattina e della sera, pubblica almeno si giorni della celebrazione della Eucaristia e dell'agape; il secondo gruppo, ma di privata devozione, delle "ore apostoliche". Lo stesso si trova in s. Cipriano (De dominica oratione, 33-36); anch'egli distingue due gruppi di ore di preghiera: il primo della giornata, le "Ore apostoliche", associate al pensiero dei fatti accennati negli Atti e all'idea della commemorazione della Passione di Cristo, il secondo delle orazioni del mattino, della sera e della notte: Cristo è la vera luce nella risurrezione e nella parusia. Le ore della giornata e della mezza notte (accennate anche da Tertulliano) vengono dalla devozione privata; quelle della mattina e della sera, con letture della S. Scrittura e con il canto dei salmi, sono d'un servizio pubblico che, se non quotidiano, viene sostituito da devozione privata. Ippolito nella Traditio Apostolica (cap. 35) accenna per primo alla divisione della giornata e alle ore di preghiera in un certo ordine temporale: dopo la levata ci si lava le mani per recitare l'orazione del mattino, ci si reca alla chiesa per intervenire alla lettura scritturale e al canto dei salmi (l'orazione pubblica del mattino distinta dalla S. Eucaristia); se non è pubblica, si fa a casa; durante la giornata non si tralasciro le "ore apostoliche". Della preghiera della sera parla brevemente; l'orazione della notte - anche essa di privata devozione - è doppia alla mezzanotte e al canto del gallo (gallicinio; verso le tre). I cristiani seguirono per le ore di preghiera la divisione greca e romana del giorno e della notte, ore pubblicamente annunciate, come accenna Tertulliano (De teiunio, 10: "quae publice resonant»). Le preghiere non avevano formulari fissi o ufficiali, eccetto il "Pater"; le preghiere e le letture erano scelte e determinate da chi presiedeva o dalla privata devozione.
2. La formazione dell'U. d. dei monaci e dei conventi. Nel sec. IV, organizzata la vita ascetica in comune, anche le ore di preghiera fino allora private divennero ore di preghiera comuni. Specialmente l'orazione di notte venne preferita e stabilita come "vigilia" con salmi, letture e responsori. I monaci egiziani hanno in comune soltanto i Vespri e la preghiera notturna combinata con quella dell'aurora. I monaci palestinesi e siri invece praticano anche la preghiera diurna comune, cioè le "ore apostoliche". Questo esempio lo seguirono anche i monaci occidentali. Nel corso dei secc. V e vi alle ore diurne si antepongono le Lodi (da Bethlemme, cf. Froger (v. op. cit., in bibl.)) e la Prima; per compiere la giornata s. Basilio e s. Benedetto aggiungono la Compieta, l'ora dell'andata a riposo. Così le ore di preghiera ricevono la loro struttura e il loro numero tuttora esistente. Anche la struttura interna viene dai monaci. La preghiera preferita era il salterio, prima di seguito,
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un salmo dietro l'altro. Il loro numero è lasciato libero ai singoli. Gli eremiti ed altri recitavano in un giorno tutto il salterio di 150 salmi. Finalmente i salmi vengono distribuiti in un corso settimanale o bisettimanale; è la parte principale dell'U. Alla recita dei salmi s'aggiunge da principio la lettura scritturale; dopo un certo numero di salmi segue una o più letture prese dai due Testamenti. Poiché soltanto pochi sapevano leggere, si faceva la lettura pubblica da uno o più lettori o cantori. La lettura era tanto estesa da occupare talvolta un libro intero. Oltre la S. Scrittura, si leggevano anche scritti agiografici, le passioni dei martiri, i sermoni e omelie dei Padri, distribuite nelle tre vigilie. Come eco della lettura si recitavano, tra le singole lezioni, salmi in tono responsoriale. Un terzo elemento costitutivo fu la preghiera "sub silentio", cioè dopo la lettura o il canto dei salmi ognuno pregava per se stesso in silenzio e in ginocchio, poi eretti in atteggiamento di un orante; seguivano l'orazione improvvisata e recitata dal superiore. Alla fine dell'ora si recitava il Pater noster, iniziato dall'ufficiante e continuato dagli altri in silenzio; gli ultimi versetti si dicevano ad alta voce in comune. S. Benedetto introduce nelle Lodi e nei Vespri la recita del Pater intero ad alta voce riservata all'abate o al superiore. Lo schema delle ore comprende così tutte queste parti: salmi, lettura e orazioni. I salmi erano dapprima in canto responsoriale (cioè un cantore leggeva i versi, gli altri rispondevano sempre con lo stesso versetto), poi in canto antifonario (i versetti si cantavano intercalati da antifone). I legislatori monastici, come s. Cesario, s. Aureliano, s. Colombano, specialmente s. Benedetto, dànno all'U. un posto di preminenza. L'ordinamento di s. Benedetto prevale poi su tutte le altre regole per la sua discrezione. Uno studio nuovissimo del p. J. M. Hanssens sull'origine della preghiera liturgica, specialmente sulla natura e la genesi del Mattutino e delle Lodi, dà le seguenti conclusioni : a) il Lucernario e le Lodi sono le più antiche ore della preghiera. Al Lucernario i salmi propri nel cito romano vengono sostituiti dai salmi del salterio in numero di 5 , così come alle Lodi. Il Lucernario diviene così i "Vespri". b) Anche alle Lodi, l'U. di mattina propriamente detto, viene premessa una parte salmodica proveniente dall'uso monastico della vigilia o preghiera notturna. L'U. mattutinale si compone così di due parti subalterne, di quella notturnale o premattutinale, composta da salmi come preparazione all'U. mattutinale, e di quella propriamente mattutinale e primitiva. La prima parte, quella salmodica notturna, non esisteva mai da sé sola come l'U. preesistente o autonoma, ma è solo un' amplificazione dell' U. mattutinale primitivo, alla quale si premetteva da parte dei monaci la recita consueta del salterio, come si faceva per passare la notte (totale o parziale) svegli e in preghiera. Questa prima parte non si conchiude mai come le altre ore, ma vi si aggiunge subito l'U. propriamente mattutinale. Ambedue queste "parti" vengono considerate come un solo U. mattutinale; perciò si inizia verso l'alba precedente all'aurora.
3. La formazione dell'U. delle chiese. L'U. romano. - Per la storia dell'U. delle varie chiese, le fonti non sono così chiare come per l'U. monastico. S. Girolamo (Ad Laetam, ep. 107, 9) accenna a 6 ore di preghiera privata : di notte, all'aurora, le tre ore apostoliche e il sacrificio vespertino. Nelle chiese esisteva, oltre al servizio eucaristico, quello eucologico ossia delle preghiere, o piuttosto delle letture scritturali, seguite dal canto dei responsori. Questo servizio eucologico verso la metà del sec. iv comprese soltanto le preghiere pubbliche della mattina e della sera, cioè le Lodi e i Vespri o il Lucernario (s. Ambrogio, De Abraham, II, 22; s. Agostino, Confess., V, 9; s. Ilario, In ps., 64, 9). Nei secc. Iv e v si aggiunge l'ora della preghiera notturna, la Vigilia ordinata, secondo il Liber Pontificalis, già dal papa Damaso ( $336-84$ ). Questa Vigilia trovò nel clero qualche difficoltà perché un po' pesante e difficoltosa per doversi alzare nella notte (cf. il giuramento dei vescovi suburbicari [per singulos dies a primo gallo usque mane], del sec. vi. di celebrare la vigilia quotidiana insieme al loro clero,
e l'Editto dell'imperatore Giustiniano del 528 al clero di non essere da meno di tanti fedeli nella partecipazione alle vigilie). Questa vigilia sembra non essere stata salmodica, ma piuttosto composta di letture, cantici e responsori; essa comprende anche l'ora mattutina, cioè le Lodi, con le quali culmina e termina la Vigilia. Le ore minori s'introducono sull'esempio e con l'influsso degli oratori monastici di Roma (ad catacumbas, 431-30; S. Pietro, 450; S. Lorenzo, 461-68; al Laterano, 390, ecc.); Gregorio II (713-31) ordinò, p. es., ai monaci dei monasteri restaurati presso S. Paolo e S. Maria Maggiore, oltre la Vigilia e le Lodi, anche le Ore minori di Terza, Sesta e Nona. La Compieta si recitava non in chiesa, ma in dormitorio. Da questa partecipazione del clero secolare all'U. è nata la consuetudine anche per esso dell'obbligo della recita privata delle ore ecclesiastiche, come i monaci erano obbligati alla recita privata nella loro assenza dal monastero.
L'U. d. arcaico romano o secolare differisce da quello monastico, come attesta per il sec. IX Amalario; quello monastico è più ricco ed esteso di quello romano arcaico. Mancano a quello romano arcaico il "Deus in adiutorium ", l'invitatorio, gli inni, i capitoli ecc.; invece dei 12 salmi e 12 lezioni di quello monastico, il romano non ha che 9 salmi e 9 lezioni. Dal sec. IX verrano elementi benedettini nell'U. d. romano (l'invitatorio, gli inni, ecc.). Dall'altra parte s'inizia una abbreviazione delle letture e nasce il "Breviario della Curia Romana" (v. Breviario). L'U. romano fu propagato in Inghilterra nel sec. viI da Benedetto Biscop, in Gallia da Crodegango di Meta (sec. viI dopo 753) e Remedio di Rouen, specialmente per la riforma liturgica carolingia; sotto Gregorio VII anche nella Spagna invece di quello mozarabico (permesso soltanto in una cappella Toletana). Bisc.: S. Bäumer, Gesch. des Breviers, Friburgo 1893 (trad. fr. Parigi 1905); P. Batiffol, Hist. du Brév. Romain. Parigi 1911: C. Csllewaert, De Brev. Rom. Liturgia. Bruges 1939; id., in Sacrir Erudiri, Steenbrugge 1940, pp. 33-168, 194-204: P. Albrigi, Sacra Liturgia. I'Oraz. pubblica. Vicenza 1941; P. Alhasso, I riti della Chiesa, Le Ore canon., Roma 1945; M. Righetti, Man. di storia liturg., II. Milano 1946, pp. 415602: J. Froger, Les origines de Prime, Roma 1946: E. Dekkers, Tertullianus en de Geschied. der Liturgie, Bruxelles 1947, pp. 109126: J. Stadlhuber, Das Standengebet des Laien im christl. Altertum, in Zeitschr. für hath. Theol., 71 (1949), pp. 129-83; J. A. Jungmann, Beiträge zur Gesch. der Gebetditungis, ibid., 72 (1950), pp. 66-79, 223-26, 226-34; I. H. Dalmais, Origine et Constitution de l'Office, in La Maison-Dieu, 21 (1950), pp. 21-39; P. Salmon, Aux origines du brév. romain. De la répartition de l'office entre les diverses Eglises urbaines du XV au VIIIe siècle, in La Maison-Dieu, 27 (1951), pp. 114-36; J. M. Hanssens, Aux origines de la prière liturgique. Nature et genèse de l'Office des matines (choal. Gregor., 37), Roma 1952; K. I. Merk, Das Brevier und der Sübularklöres, 27 ed., Stuttgart-Degerloch 1952. Pietro Siffrin
II. Riti orientali. - Gli acemeti a Bisanzio nel sec. v praticavano la preghiera continua (cf. J. Pargoire, Acémètes, in DACL, I, coll. 307-21); alcuni monaci dedicarono qualche U. ad ognuna delle dodici ore del giorno e della notte (per i Bizantini, cf. E. Diakovskij, L'U. delle ore notturne [in russo], in Trudi, 50 [1909], II, pp. 547 sgg.; per gli Etiopi cf. S. Salaville, La Prière de toutes les heures dans la littérature éthiopienne, in Studia orientalia liturgico-theologica, Roma 1940, pp. 170-85). Le Chiese orientali, sebbene abbiano U. lunghissimi, non hanno seguito questi eccessi. Tutte hanno l'ora del Mattino e l'ora del Vespro, probabilmente le più antiche, e, con qualche eccezione, anche le ore diurne di Terza, Sesta e Nona, come preghiera privata; tutte hanno premesso all'ora del mattino l'ora della notte e quasi tutte hanno aggiunto ad essa l'ora di Prima, e al Vespro l'ora del sonno o Compieta. Ma altre ore ancora si incontrano in qualche rito.
1. Enumerazione delle ore. - Rito bizantino: Vespro, Compieta, Mezzanotte (composizione più recente), Mat-
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tutino (comprende l'equivalente dei tre Notturni e delle Lodi), Prima, Terza, Sesta, Nona. Di più, in Quaresima : una «mssoria» dell'ora Prima, Terza, Sesta e Nona, e tipici che prendono il posto della divina liturgia nei giorni aliturgici. - Rito armeno: Vespro, Ora pacifica, Compieta, della notte (equivale al Notturno), Mattutino (equivale alle Lodi, ma molto ampliate), nell'apparire del sole, Terza, Sasta, Nona. - Rito siro-occidentale: Vespro, Compieta, della notte (comprende l'equivalente dei tre Notturni e delle Lodi), Matrutino (riprende in parte le Lodi e si aggiunge dell'altro), Terza, Sesta, Nona. - Rito maronita: come il rito siro-occid., ma nell'ora della notte non ha le Lodi. - Rito caldeo: Vespro, Compieta (non sempre e, quando si fa, è aggiunta al Vespro), della notte Mattutino (equivale alle Lodi); le ore Terza, Sesta e Nona soltanto presso i monaci cattolici i quali le presero dai Maroniti. - Rito copto ed etiopico: Vespro, del sonno. Mezzanotte (comprende l'equivalente di tre Notturni, e di più, nel rito etiopico, l'ora ad gallicantum ", equivalente alle Lodi), Prima, Terza, Sasta e Nona.
2. Contenuto. - L'elemento più antico, i salmi, si trovano dovunque, sia come recita del curans del Salterio distribuito sulle ore del vespro, della notte e del mattino, sia come recitazione di alcuni salmi scelti per le diverse ore e quindi intimamente connesse con ciascuna di esse. Ai salmi si congiungono i cantici biblici in numero più o meno grande. La lettura della S. Scrittura non ha sempre luogo, bensì quella di un vangelo nell' U . domenicale; presso i Copti però si legge un vangelo ogni giorno ad ogni ora. Numerosissime in tutti i riti orientali sono le composizioni poetiche di specie molto diverse (v. conoGRAFIA). Invece la lettura delle omelie patristiche si trova soltanto nel rito siro-occidentale ma non sempre; nel rito bizantino essa ciempie talvolta il tempo fra un'ora e l'altra. Inoltre, le salutazioni, le acclamazioni, le litanie e le preghiere non mancano. Fra le azioni liturgiche la più importante è l'incensazione, in specie al Vespro; ma non mancano in certi casi le processioni, come anche la benedizione del pane e dell'olio prima dell'ora della notte.
3. Obbligo. - Presso i dissidenti l'obbligo dell'U. d. cade sulla comunità non sull'individuo come tale ed essendo i parroci ammogliati, il lavoro per la famiglia non lascerebbe loro il tempo per lunghe preghiere. Però anche il monaco in viaggio o chiuso nella sua cella, come ogni sacerdote pio, stima essere suo dovere di recitare in privato, se non partecipa alla preghiera comune, una parte dell'U. d. o altre preghiere che spesso imitano le ore dell'U. d. In alcune comunità anche i laici hanno la consuetudine di recitare l'U. d. o un suo surrogato in chiesa o a casa con la famiglia. Scrive però in un senso diverso N. Milasch (Das Kirchenrecht in der morgenländ. Kirche, Moster 1905, p. 285).
Presso i cattolici la legislazione non è uniforme, né l'obbligo sempre chiaro. La recita dell'U. d. esige molti libri che i privati raramente possiedono tutti; fatta intieramente, essa richiede molte ore; difettano spesso le norme dell'autorità per abbreviarle o l'U. d. è ridotto alla sola recita invariata e monotona dell'Ordinarium Officii; di più la recita dell'U. d., come obbligo strettamente individuale, non è nella tradizione dell'Oriente; essa è però abituale come preparazione alla celebrazione della S. Messa. Vari tentativi per abbreviare l'U. d. bizantino furono fatti nel passato (cf. C. Korolevski), La Codification de l'Office byzantin. Les essais dans le passé, in Or. christ. Period., 19 [1953], pp. 25-60).
a) Italo-greci: a ciascun sacerdote si raccomanda vivamente la recita quotidiana del Mattutino, delle Ore, del Vespro e della Compieta (cf. Costituzioni del Sinodo intereparchiale [1940], Grottaferrata 1943, p. 21).
b) Ruteni : i Sacerdoti non omettano a caso la recitazione delle Ore canoniche (cf. Acta et decreta Synodi prorinc. Ruthenorum Galiciae habitae Leopoli an. 1891, Roma 1896, p. 145). Malgrado l'indeterminazione di questo decreto, i Ruteni della Galizia si credono obbligati sub gravi alla recita quotidiana dell'U. d. secondo lo schema redatto dallo stesso Sinodo.
c) Melhiti: da diverse decisioni sinodali e regole monastiche risulta da una parte un non chiaro obbligo,
dall'altra una larga facoltà di dispensare concessa ai vescovi e ai superiori; la mancanza di libri, la mancanza di norme direttive per una abbreviazione, la pratica di buoni sacerdoti aumentano ancora il dubbio sull'esistenza di un obbligo stretto di coscienza.
d) Rumeni: l'obbligo sembra riferirsi ai soli canonici delle cattedrali: i decreti sinodali e la consuetudine impongono per tutti i sacerdoti l'obbligo del Mattutino prima della celebrazione della S. Liturgia (cf. A. Moisiu, De officio divino in Ecclesia romena, Roma 1944).
e) Armeni: vige l'obbligo in tutto simile a quello esistente presso i Latini, secondo uno schema di abbreviazione redatto dal Sinodo (cf. Acta et Decreta Concilii nationalis Armenorum Romae habiti an. 1911, Roma 1913, n. 740 ).
f) Siri e Maroniti: esiste l'obbligo, dal diaconato, di recitare nel coro o in privato ogni giorno l'U. d.; non si dice esplicitamente sub gravi (cf. Synodus Sciar. fensis... an. 1888, Roma 1896, p. 198; per il Sinodo Libanese del 1736, Mansi, XXXVIII, coll. 140 e 157).
g) Malanbaresi: i vescovi hanno imposto l'obbligo, non meglio determinato, di recitare l'U. d. indicandone il modo (cf. Placidus a S. Josepho, De Fontibus iuris eccles. syro-malanharensis [Fonti, $2^{\circ}$ serie, fasc. VIII], Roma 1937, p. 96 e 98).
h) Caldei: le norme date sotto Clemente XIII nel 1760 (cf. Mansi, XLII, 903) obbligavano sub gravi di recitare il Salterio fintanto che non fosse pubblicato l'U. d. abbreviato; il Breviario apparve nel 1886, ma nessun decreto l'accompagnò.
i) Malabaresi: il Sinodo di Diamper nel 1599 introdusse l'obbligo simile a quello vigente presso i latini (cf. Mansi, 1. XXXV, 1280); ma in quel tempo difettavano i libri stampati e il Sinodo non ha valore; vige oggi l'obbligo per motivi della consuetudine.
i) Copti: l'obbligo che vige per il clero, s'intende anche per la recita privata dell'U. d., ma non è detto espressamente che sia sub gravi (cf. Synodus Alexandrina Coptorum habita Cairi... an. 1898, Roma 1899, p. 149).
m) Etiopici : nessuna legge è in vigore; ma la lettura del Salterio è molto diffusa anche fra i laici.
BibL.: v. in genere i libri liturgici orientali. Traduz. necessariamente parziali: J. B. Mainewright, The Byzantine Offices Londra 1909 (dè l'U. intero con l'Ordinario per la festa dei ss. Pietro e Paolo); E. Mercenier-F. Paris, La Prière des Eglises, de rite byzantin, II, Amay 1937; A. Maltacw, Die Nachtwache, Berlino 1892; Breviarum Armenum, Venezia 1908 (l'Ordinario in latino); F. C. Greybearn, Rituale Armenorum, Oxford 1905 (versione inglese dell'Ordinario e prezioso noto storiador); A. J. Maclean, East Syrian Daily Offices, Londra 1894 (versione inglese dell'Ordinario dell'U. festivo e feriale); J. P. P. Martin, St Pierre et st Paul dans l'Eglise nestorienne, Parigi 1875 (dà tutto l'U. per la festa di questi Santi, in francese); John, Marquis of Bute, The Coptic Morning service, Londra 1908 (vers. inglese dell'Ordinario di tutte le ore); B. Turner, Cassidocetiopaloi Torlosi, Pietroburgo 1897 (vers. russa dell'Ordinario di tutte le ore, con varianti). Sull'obbligo, la discussione generale a proposito dei Romani in Mansi, XLV1, coll. 866-906; P. Hofmeister, Die Brevierverpflichtung der oriental. Geistlichen, in Osthirehliche Studien. 1 (1952), pp. 249-63. Alfonso Racs
UFFICIO ECCLESIASTICO. - E, in genere, qualunque compito stabile, svolto per un fine spirituale, come il direttore spirituale dei seminari, il confessore dei monasteri, il predicatore, l'organista, il cantore, ecc. In senso proprio, è il compito stabilmente costituito, per ordinazione divina o ecclesiastica, che renda partecipi della potestà di ordine o di giurisdizione (CIC, can. 145; v. giurisdizione; ordine).
Così l'ufficio di cardinale, di vescovo, di vicario generale, di curato, ecc., i quali hanno i requisiti richiesti di stabilità oggettiva e di partecipazione al potere di ordine o di giurisdizione. In un senso strettissimo, esclusivo della dottrina canonistica, l'espressione u. e. indica quegli uffici i cui titolari sono prelati in senso giuridico (can. 110). L'accezione normale nel diritto canonico è quella, sopra indicata, del can. 145. Poiché, però, certi
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uffici comportano benefici ( $v$. BENEFICIO), i canoni riguardanti gli uffici (cann. 147195) devono essere completati da quelli riguardanti i benefici (cann. 1409-89).
1. Natura e divisione dell'u. e. - Quantunque quasi tutti i canonisti moderni ritengano che gli u. e. siano, ipso inve, persone giuridiche, nella dottrina più recente prevale la considerazione dell'aspetto personale dell'ufficio, anziché dell'aspetto reale, per cui si ritiene generalmente che organo della Chiesa non sia l'ufficio in sé considerato come astratto complesso di attribuzioni, bensì la persona stessa del titolare dell'ufficio, di colui cioè attraverso il quale la potestà di ordine o di giurisdizione è esercitata. Oltre la distinzione tra u. e. d'istituzione divina (quello del Sommo Pontefice e, come genere, quello dei vescovi residenziali) e d'istituzione umana (tutti gli altri), si è soliti distinguere gli u. e. in: 1) beneficiuli, se connessi con un beneficio (can. 1409), e non beneficiuli; 2) maggiori, se i titolari hanno potere vescovile o quasi-vescovile, e minori; 3) residenziali (detti anche duplici) e non residenziali (o semplici), a seconda che importino o meno l'obbligo della residenza (v.); 4) curati e non curati (cioè con cura d'anime e senza); 5) secolari e religiosi, a seconda che, per loro natura, o per leggi di fondazione, o per legittima consuetudine, possano essere conferiti soltanto a chierici secolari o religiosi; 6) inamovibili o amovibili, a seconda che i titolari di essi possano essere rimossi con minore o maggiore facilità (v. amovibilità; inamovibilità); 7) di collazione libera o necessaria; 8) riservati o non riservati.
II. Cenni storici. - Quantunque, come già rilevato, alcuni uffici, come quello del sommo pontificato e dei vescovi in genere, siano di istituzione divina, non è tuttavia possibile formarsi una idea giusta dell'origine e della natura degli u. e. in particolare, senza risalire all'inizio della Chiesa e seguire l'evoluzione della disciplina ecclesiastica nelle varie epoche. E certo però che nella primitiva Chiesa tutte le cariche erano puri uffici. I beni della Chiesa erano allora posseduti in comune, ed ogni chierico, nel suo rango, esercitava un ufficio al quale non era congiunta alcuna rendita. Una volta, però, introdotto l'istituto del beneficio si perdette di vista l'u. e. che la dottrina canonistica anteriore all'u. e. accomunava con il concetto di beneficio.
Per l'erezione, modifica, soppressione di qualsiasi u. e. si richiede: 1) l'autorità competente che sarà diversa a seconda degli u. e.; 2) una causa giusta, che ordinariamente è indicata nella necessità o utilità della Chiesa; 3) la dovuta forma, che varia secondo la provvista dell'u. e. (v. provvista canonica).
III. Perdita dell'u. e. - E un fatto giuridico, con il quale l'u. e. viene perduto dal chierico titolare e diventa vacante. Si verifica: a) con la morte naturale del titolare; b) per il decorso del tempo stabilito, quando l'u. e. sia conferito ad tempus (can. 183 \$ 1); c) per cessazione del potere del concedente, quando la legge lo dichiari espressamente (can. $183 \$ 2,371$ ) e quando l'u. e. fu concesso ad beneplacitum nostrum (can. $183 \$ 2$ ); d) per rinuncia da parte dell'investito; e) per privazione dell'u. e. da parte del superiore o anche per amotio; f) per trasferimento.

(propr. Enc. Catt.)
Uganda - 1) Confine di Stato o colonia; 2) confini di circoscrizione ecclesiastica; 3) ferrovie.
Bibl.: S. Romano, Corso di dir. eccles., Pisa 1922, pp. 174175; F. Restivo, Personalità dell'ufficio dell'ordinam. canon., I, Palormo 1942, pp. 9 seg., 117 seg.; P. Ciprotri, Laz. di dir. canon. Parte gen., Padova 1943, p. 246 sg.; V. Del Giudice, Nos. di dir. canon., Milano 1944, p. 100 sgg.; E. Jombart, Manuel de droit canon., Parigi 1940, p. 86 sgg.; Wernz-Vidal, II, 192 (con bibl.); L. Spinelli, Consider. sul potere eccles. di giurisd., in Studi V. Del Giudice, I, Milano 1952, p. 355 sgg. Innocenzo Parisella
UGANDA. - Protettorato britannico, comprendente un territorio di $243.382 \mathrm{kmq}$. a N. ed a O. del Lago Vittoria, fra Sudan, Kenya, Tanganika e Congo Belga, e costituito da una serie di altopiani ( 1000 m ., in media), che si appoggiano, ad occidente, alle masse vulcaniche del Ruwenzori e dell'Elgon.
Più che il clima tropicale, la malaria e la malattia del sonno rendono il paese non adatto ai bianchi. La popolazione ( 5,1 milioni di ab.; 212 kmq .) consta di Negri (bantu e nilotici), con gruppi di Pigmei, di Arabi e di Indiani. Le colture prevalenti sono il cotone, il caffè, il thè, il sesamo. l'arachide, la canna da zucchero e il tabacco. Notevole il raccolto del caucciù. L'allevamento indigeno conta 2,6 milioni di capi bovini; 2,5 di caprini e 1,1 di ovini. Il capoluogo, Entebbe ( 8 mila ab.), è sul Lago Vittoria.
Bibl.: Saben's Commercial Directory and Handbook of U., Kampala 1947.
Giuseppe Caraci
L'Arcidiocesi di Rubaga, già VicablaTo apostólico di U. - E situata nella parte centrale del Protettorato. Ha una superficie di 40.560 kmq . con una popolazione di oltre 488.000 ab. ed è affidato ai Missionari d'Arica (Padri Bianchi).
Conta attualmente 226.342 cattolici di cui 213.015 indigeni, 8863 esteri, 32 di stirpe mista e 4432 catecumeni; inoltre conta 156.980 dissidenti orientali, ca. 31.000 maometani e ca. 74.000 pagani; 30 sacerdoti indigeni, 70 sacerdoti esteri; 47 fratelli indigeni, 7 esteri dei Missionari d'Africa, 47 di Ploërmel ( - Fratelli dell'Istruzione cristiana); 18 seminaristi maggiori, educati a Katignodo (Masaka) e 71 minori; 56 catechisti e 32 catechiste; 419 maestri e 257 maestre; 1 medico; 26 stazioni missionarie principali e 482 secondarie, 26 chiese e 483 cappelle; 2 ospedali; 5 dispensari; opere di assistenza per maternità e infanzia; 1 tipografia con un settimanale (Munno) di 9000 copie, e altrz iniziative di stampa minori; scuole
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(per cortesia dei Missionari della Consolata)
Uganda - Chiess di Tinderex. Scuola agricola della Missione della Consolata.
196. Nel 1951 si sono avuti 1388 battesimi di adulti; vi fiorisce l'Azione Cattolica.
La regione dei grandi laghi, esplorata da Livingstone e da Stanley, fu affidata ai Pa fri Bianchi dal papa Leone XIII con rescritto del 24 febbr. 1878. I due primi missionari arrivarono ad Entebbe il 17 febbr. 1879. I primi 4 battesimi furono amministrati il 27 marzo 1880 e furono seguiti da numerosi altri. Il vicariato di Nyanza, che il 13 genn. 1915 diventò il vicariato di U., fu eretto nel 1883. Allora comprendeva i territori che oggi formano i vicariati di Bukoba e di Kagera Inferiore, di Lago Alberto nel Congo Belga, di Kisumu nel Kenya, di Ruwenzori, di Masaka, di Kampala e di Tororo nel Protettorato di U. I progressi dell' evangelizzazione inquietarono i capi indigeni e i missionari giudicarono opportuno ritirarsi verso il sud nello stesso anno 1883 . Vi erano allora già 200 catecumeni. Solo nel 1885 rientrarono nel territorio di U. sotto il re indigeno Mwanga I, che però nel 1886 cercò di annientare la nascente cristianità, che contava 200 battezzati e 800 catecumeni. Gli uccisi furono più di cento, di cui 22 furono beatificati il 6 giugno 1920. Nel 1890 l'U. aveva già 50.000 cattolici, quando i protestanti inglesi, alleatisi con i musulmani, cercarono nel 1892 di rovinare di nuovo quella cristianità. Ma, passata la tempesta, la missione riprese a progredire, tanto da guadagnarsi meritamente il titolo di a Perla delle Missioni dell'Africa $n$, nonostante che il suo territorio sia ora ridotto alle proporzioni indicate sopra a causa di tutti gli smembramenti subit