volume-12

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ng, Bonn 1896; $2^{\circ}$ ed. curata da E. Norden, ivi 1929. I suoi scritti minori di religione (Kleine Schriften) sono stati editi in 4 voll. a Lipsia (1912-14), a cura di R. Wünsch.

L'U. è un seguace del metodo filologico-storico tenendo tuttavia conto dell'apporto dell'etnologia " questo si vede soprattutto nell'opera Götternamen con la quale egli intende costituire una mitologia scientifica associando filologia e antropologia. Sulla base dell'esame delle primitive ideazioni divine della mitologia dei Lituani e degli Indigitamenta latini egli costruisce una triplice gerarchia di esseri divini che dai più semplici, rispondenti all'impressione momentanea che la loro azione fa sul primitivo (Augenblichsgötter $=$ "dèi momentanei ") va, attraverso una categoria media nella quale vanno aggruppati tutte le divinità primitive dello stesso tipo (Sondergötter $=$ "dèi di categoria ") che si riscontrano nelle varie religioni, fino agli "dèi personali" (Persönliche Götter) i quali sono, in fondo, gli dèi di categoria che, soprattutto per ragioni linguistiche, hanno assunto una fisionomia e un nome personale. Così, p. es., Apollo, che da principio era un Sondergott in quanto era il sole nella sua prerogativa di " allontanatore di mali " (apo-pallo), diventa da apopellon Apollo, dio personale ricco di prerogative. Questo schema richiama quello della scuola antropologica, a sua volta rifacentesi, ma senza il sussidio della linguistica, a quello della filosofia positiva di A. Comte.

Bibl.: A. Dieterich, in Arch. für Rel.-Wissenschaft., 7 (1905), p. I 299; C. Clomen, H. U. als Religionshistoriker, in Studi e mot. di stor. delle relig., II (1933), pp. 110-24. Nicola Turchi

USL. - E opinione tradizionale (ma non senza contrasto) che gli u. (intesi in senso generico come equivalente di consetudini) siano fonti di diritto oggettivo. In sistemi normativi di epoche lontane ed anche in alcuni contemporanei di formazione tradizionalistica, essi hanno avuto e conservano grande importanza, benché non possano considerarsi (come invece è luogo comune) quale fonte prima del tempo; infatti se elemento costitutivo di essi è la vetustas, bisognerebbe pensare che prima della consuetudine vi fosse una società senza diritto : contraddizione evidente, essendo il diritto immanente in ogni ordina-

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mento sociale. Si può ammettere soltanto che la consuetudine possa essere (non che lo sia necessariamente) la prima fonte contenente norme generali ed astratte. Altro elemento costitutivo della consuetudine od u. è, secondo la dottrina comune, ma anch'essa contrastata, l'opinio iuris necessitatis riferibile alla collettività od aggregato sociale. Si ha cosi una formazione che può dirsi decentralizzata o popolare, in confronto a quella centralizzata od autoritaria delle fonti legislative.

L'importanza delle consuetudini è andata declinando nei tempi moderni per vari motivi, che possono riassumersi in due : anzitutto il crescente intervento dello Stato, attraverso soprattutto i suoi organi legislativi nella regolamentazione dei rapporti intersoggettivi, con limitazione delle autonomie dei privati; in secondo luogo l'affavolimento di un presupposto di fatto nella formazione degli u., e cioè la uniformità nel tempo dei rapporti regolati, rapporti che invece nella moderna tecnica degli affari possono subire rapide modificazioni od evoluzioni. Ne è sempre esatto che le consuetudini rispondano meglio delle leggi ad un equo contemperamento dei vari interessi contrastanti, poiché, alla volte, esse possono invece risultare il prodotto della prevalenza di una categoria su altre, non più rispondente alle mutate condizioni sociali e pertanto correggibili proprio attraverso norme legislative od anche attraverso accordi o contratti collettivi in materia economica o di lavoro in particolare. Tutte tali norme, pure per la loro redazione scritta, hanno, in confronto a quelle usuali, un maggior grado di precisione e certezza ed insieme, entro certi limiti, di prontezza di manifestazione. Anche nel diritto internazionale la consuetudine, pur conservando un'importanza notevole, vede delimitata la sua sfera di applicabilità con il moltiplicarsi di trattati o convenzioni.

Declino non vuol dire annullamento ed in effetti, per limitarsi al diritto italiano, anche nei nuovi codici di diritto privato si trovano disposizioni che rinviano agli u. (termine ora preferito dal legislatore) od "u. normativi" (legali, giuridici), come li chiamo gran parte della dottrina, per tenerli distinti da quelli cosiddetti «negoziali» (d'affari, interpretativi, ecc.), costituiti convenzionalmente e "tecnici» (o di fatto), seguiti per convenienza sociale od utilità pratica con rilevanza talora anche pubblicistica ("u. osservati come diritto pubblico", art. II cod. civ.).

Secondo l'opinione prevalente la consuetudine ha valore, se ed in questo ammessa dal diritto legislativo, almeno negli ordinamenti moderni. Non per questo è da negare aprioristicamente e totalmente l'ammissibilità di consuetudini «innovative o introduttive» (l'ammissione può considerarsi pacifica per le "interpretative o esecutive"), per lo meno nelle materie non regolate dalle leggi positive. Le consuetudini «abrogative» (o «desuetudini») e "modificative" di leggi sembrano invece senz'altro escluse dall'art. 15 delle preleggi (s Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori...n), ma non può escludersi che questo principio generale possa essere derogato da qualche disposizione particolare che, in modo esplicito od implicito, ammetta in dati casi l'abrogazione o la modifica.

E da ritenere che i principi indicati valgano anche dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione, sebbene nessun riferimento alle consuetudini vi si trovi e consuetudini precedenti non abbiano più ragione d'essere, quali quelle basate sul presupposto del cessato regime monarchico. Possono invece rivivere quelle basate sul presupposto del restaurato regime parlamentare, sebbene sia talora difficile dire se si tratti di vere consuetudini o di semplice prassi o correttezza costituzionale, basata la prima su precedenti conformi e la seconda su considerazioni etico-politiche, che come tali, potrebbero costituire un avviamento alla formazione di consuetudini, ma di per sé non vincolante.

Il problema della inserzione degli u. nel sistema gerarchico delle fonti è stato testualmente risolto dal legislatore italiano nel senso che essi vengono dopo le leggi,
i regolamenti ed anche le cosiddette "norme corporative" (terminologia propria dell'abrogato ordinamento corporativo, ed ora da intendere come "contratti collettivi di lavoro" od anche "accordi economici" tra categorie della produzione, in quanto siano ancora ammissibili; cf. preleggi, art. I sgg.). Sono salve diverse disposizioni in determinate materie; cosi in quella della navigazione marittima, interna ed aerea (come già in materia commerciale) gli u., mentre rimangono subordinati al diritto legislativo proprio della materia stessa, prevalgono tuttavia sul diritto comune civile (art. 1, Codice della navigazione) Gli u. locali o speciali prevalgono su quelli generali, in virtù del principio della prevalenza, tra fonti dello stesso tipo, di quella che contiene una norma speciale in confronto a quella che contiene una norma generale. Raccolte di u. sono curate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Bibi.: la bibliour, sia italiana che straniera, antica e recente è vastissima: cf., anche per altri rinvii, N. Bobbio, La consuctudine come futto normativo, Padova 1942; C. Carbone, La consuctudine nel diritio costituzionalc, ivi 1948; G. MoriCheccucci, Gli u. normativi come fattispecie, Genova 1948; F. Pergolesi, Sistema delle fonti normative, $3^{2}$ ed., Bologna 1949.

Ferruccio Pergolesi
USO e ABITAZIONE. - L'u. è una forma di usufrutto (v.) limitato ed il diritto di a. è una particolarità di u. che ha per oggetto una casa. L'u. differisce dall'usufrutto per la limitazione del godimento e per l'aderenza alla persona o alle persone tale da essere in ogni caso intrasmissibile.

L'usufrutto infatti è comprensivo di due diritti, indicati nei due termini uti e frui: l'u. si arresta al primo e, almeno nelle fonti romane, non era comprensivo del diritto di godere dei frutti della cosa che costituiva l'oggetto dell'u. : nudus usus id est sine fructu (D. 7, S. 1, 1). Fu solo attraverso il diritto intermedio che nei codici odierni il diritto di u. fu esteso ai frutti della cosa (cf. Cod. civ. ital., art. 1021).

Oggetto dell'u. può essere qualsiasi cosa in commercio. La costituzione del diritto di u. può avvenire per varie vie : per contratto, per testamento o per prescrizione nelle forme richieste per l'usufrutto; ma non può avvenire per legge, se non eccezionalmente (nel caso della vedova, non separatasi dal marito per propria colpa, che gode del diritto di a. sull'eredità del marito per un anno, ibid., art. 198). Data l'identità sostanziale che esiste tra u. ed usufrutto, molte delle norme relative a questo secondo istituto si applicano compatibilmente anche al primo (ibid., art. 1026); cosi riguardo all'estinzione (ibid., art. 1026). Diritti ed obblighi sono pure quasi gli stessi dell'usufruttuario.

Relativamente agli obblighi, l'utente è così tenuto come l'usufruttuario a prestare, premessa la compilazione di inventario, le garanzie di conservazione e di restituzione, l'impegno di usare dei beni tamquam bonus puter familias; a contribuire in proporzione del suo godimento con il proprietario alle riparazioni ordinarie, carichi annuali, spese di coltura, ecc. (ibid., art. 1025). L'utente non può alienare i frutti che eccedono il proprio fabbisogno; ed è tenuto, anche in coscienza, ai danni arrecati per propria colpa alla proprietà. Relativamente ai diritti dell'utente, chi ha il diritto di u. di una cosa può servirsi di essa, e raccoglierne i frutti, se fruttifera, per quanto occorre secondo la sua condizione sociale (ibid., art. 1021). Sia nell'u. che nell'a. il diritto si estende pure alla famiglia di colui che possiede questo diritto (artt. 1021-22). Vengono nel novero della famiglia i figli, nati o adottati, o coloro che vi sono entrati per affiliazione, anche dopo che incominciò il diritto all'a., sebbene, all'inizio del diritto di acquisto, colui che gode tale diritto non avesse neppure sposato. Vengono pure le persone, che sono sostenute da colui che ha tale diritto oppure che al medesimo e alla sua famiglia prestano un qualche servizio (art. 1023).

Anticamente il diritto all'a. si estendeva anche al godimento di un certo usufrutto in quanto colui che aveva il diritto di abitare poteva anche subaffittare totalmente

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o parzialmente. Il diritto odierno invece ha tolto la facoltà di cedere l'u. di a. o subaffittare, perchè sono diritti personali (art. 1026). Ma, se il padrone non fa opposizione, sopra questi diritti si può costituire una ipoteca. L'a. si deve costituire in iscritto e per iscritto si può anche rinunciare a questo diritto. Per iscritto si devono pure stipulare le convenzioni intorno a tale diritto. Quando si acquista l'a. si deve dare pure l'inventario. Il diritto di a. importa anche l'obbligo di abitare la casa, senza arrecare nessun danno, che non sia strettamente legato al logorio dell'u. Colui che ha il diritto di a. è tenuto anche a fare le riparazioni ordinarie ed a pagare i tributi inerenti all'a. Cosi si può dire anche dell'u. (art. 1025). Le leggi civili riguardanti l'u. e l'a. sono obbliganti in coscienza, con le riserve fatte a proposito dell'usufrutto (v.).

Perché un'a. sia degna, salubre e conveniente ad una determinata classe sociale, deve corrispondere non solo all'arte ed alla tecnica della costruzione, cosi che soddisfi alla vista, ma anche alle necessità della salute pubblica e della dignità di coloro che vi abitano, e soprattutto alle necessità della moralità in pratica, in modo che non venga che una famiglia sia costretta a vivere in un luogo troppo stretto, in promiscuità non solo immorale, ma anche irragionevole.

BibL.: v. notio unffrutto; e inoltre S. Riccobono, Usus in Studi in onore di Scialoia, I, Roma 1902, p. 579 sgg.; G. Venezian, Dell' usufrutto, dell'u. e dell'a., Torino 1936; A. Trabucchi, Istituo, cit., Padova 1948, pp. 409, 74S.

Pietro Palazzini
USPENSKIJ, Teodoro. - N. a Niżnij-Nóvgorod il 7 febbr. 1843, m. probabilmente a Leningrado il $1^{\circ}$ sett. 1928, uno dei più autorevoli bizantinisti russi, fondatore e primo direttore dell'Istituto archeologico russo di Istanbul.

Fece viaggi nella Siria, nella Palestina e sul monte Athos e diresse scavi in Bulgaria. Dal 1914 fu redattore della "Rivista bizantina" (Vizantijskij Vremenik). Lasciò all'incirca 250 opere della sua specialità fra le quali spiccano una Storia dell'Impero bizantino, una Storia delle Crociate e studi sull'Impero di Trebisonda, tutte in russo. Dal 1917 fu presidente della Commissione archeologica dell'Accademia delle Scienze e negli anni 1922-27 professore di bizantinologia nell'Università di Leningrado.

BibL.: V. Beneševic, T. U. Essai de biographie, in L'art byzantin chez les Slaves, 2 (1033), pp. xI-xxxII.

Alberto M. Ammann
USSITI: v. boemi, fratelli; calistini; hus, jan.
USUARDO. - Benedettino di St-Germain-desPrès (Parigi), autore di un martirologio, m. verso l'875-77, il 13 genn. Non si sa niente delle sue origini. Era religioso professo nell'838 quando firmò un patto di preghiere fra il suo monastero e quello di S. Remigio di Reims.

Incaricato di cercare fra le rovine di Valenza, saccheggiata dai Mori, il corpo del diacono s. Vincenzo, patrono principale di St-Germain-des-Près, U. si recò in Spagna nell'858, munito di lettere di raccomandazione di Carlo il Calvo, ma poté riportare solo da Cordova le reliquie dei martiri Giorgio, Aureliano e Natalia, che depositò a Emant nella diocesi di Sens, aspettando di potere, nell'863, reintegrare il monastero di St-Germain, abbandonato dopo la spedizione normanna dell'856. Il racconto del viaggio in Spagna fu fatto dal monaco Aymon: De translatione et. mart. Georgii occ. (PL 115, 939-60).

Fra l'863 e l'869, Carlo il Calvo incaricò U. di redigere un martirologio che rimediasse alle lacune e ai difetti dei precedenti. Nella lettera di dedica al Re (ed. E. Dümmler, in MGH, Ep. Kor. aeni. VI, pp. 192193), egli dice di essersi servito dei Martirologi di Girolamo, cioè (pseudo-Girolamo) di Beda, di Floro di Lione e di alcuni altri di cui non precisa il nome. Si è constatato oggi che la raccolta di Adone fu la fonte principale d'U. Però la sua opera presenta un carattere personale spiccato : modifiche nell'ordine dei santi, diminuzioni delle informazioni agiografiche, numerose aggiunte, adattazione dell'insieme all'uso liturgico. La nuova rac-
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(da Acta SS. Iunii, VII, Anversa III, p. 217)
Usuardo - Martyrologium Usuardi, nell'ed. di G. B. du Sollier. La pagina riprodotta contiene le notizie del 6 sett. corredate di tutto l'apparato critico.
colta dell'875 si propagò ben presto fuori dei monasterî benedettini, tanto da sostituire gli altri martirologi liturgici. I testi manoscritti furono moltiplicati, senza restare esenti da aggiunte, rimaneggiamenti e adattamenti locali; così pure le edizioni, dalla principe di Lübeck del 1475 fino a quelle di G. B. du Sollier (Anversa 1714), ripubblicata in Acta SS. Iunii, VI e VII ed in PL 123, 599-992; 124, p.860, e di Giac. Boullart (Parigi 1718). Il testo di U. fu la base delle redazioni successive del Martyrologium Romanum a cominciare dall'edizione romana ufficiale dal 1582 e del 1584 fatto sotto Gregorio XIII secondo i decreti del Concilio di Trento.

BibL.: PP. Maurini, Hist. lit. de la France, V, Parigi 1740, pp. 436-45; per i manoscritti e le edd. del Martirologio, cf. A. Potthast, Biblioth. hist. m.-orvi, Berlino 1896, pp. 1018-82. Sull'interdipendenza dei martirologi storici e le fonti di U., cf. l'opera capitale di H. Quentin, Les martyrol. histo: du moyen dge, Parigi 1908; cf. Revue d'hist. ecrlés., 11 (1910), pp. 338-44. V. anche l'introd. al Martyr. Romanum, pp. 5-221, xv-xvi; P. Grosjean, Sur les éditions de l'Uuand de Jean Melanus, in Anal. Balland., 70 (1952), coll. 327-33.

Clemente Schmitt
USUGAPIONE: v. prescrizione.
USUFRUTTO. - E il diritto di godere di una cosa altrui e dei frutti della medesima, con l'onere delle spese e cure di conservazione e manutenzione. La definizione corrisponde sostanzialmente a quella romana: ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia (l. 1, D. 7, 1). Come istituto giuridico l'u. non può riportarsi più indietro del sec. II a. C. ed è nato per scopi alimentari, principalmente per provvedere alla vedova. Dal diritto romano l'istituto è passato nei diritti che ne dipendono senza troppe modifiche : cosi è avvenuto anche per il diritto italiano.

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Il contenuto del diritto di u. è costituito dalla facoltà del godimento della cosa; il che, mentre importa il diritto di purespire i frutti naturali e civili, impedisce di alienarla, di pignorarne la proprietà, ecc. L'u. differisce dall'enfituosa (v.); mentre infatti l'enfituuta si serve della cosa come propria, l'usufruttuario se ne serve come cosa altrui. Il dirito, pero, dell'u. puó essere ceduto o per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo (Cod. civ. ital., art. 980).
I. Oggetto e fonti dell'u. - Sia nel diritto romano che nel dirito civile italiano l'oggetto dell'u. per sé consiste nella cosa non fungibile: solo di queste infatti ci si puó servire solca substantia. Anche però le cose, in cui l'uso importa necessariamente la distruzione (dette perciò coissumabili), possono essere comprese nell'u., ma in questo caso clu gu'io l'u. (usufruttuario) " ha il diritto di servirsene ed ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'u. secondo la stima convenuta. Mancando la stima, è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno, al tempo in cui finisce l'u. o di restituirne altre in eguale qualità e quantita" (Cod. civ. it., art. 999). Tale specie di u., derivato pure dal diritto romain, si clausia quasi u. (cf. II. 7, 5, 2, 1).

Oggetto dell'u., nel diritto civile italiano possono essere anche le cose deteriorabili, p.es., un'automobile; in questo caso, però, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate e, alla fine dell'u., è obbligato soltanto a restituirle nello stato in cui si trovano (art. 990). Le fonti dell'u. sono: 1) la volontà dell'uomo; 2) la legge (se pensi al cosiddetto u. legale del padre sui beni del figlio minore o del marito sulla dote della moglie; 3) l'usucapione (Cod. civ. ital., art. 978). La durata dell'u. non puó eccedere la vita dell'usufruttuario (art. 979). L'u. costituito a favore di una persona giuridica non puó durare più di trent'anni (ibid.).
II. Diritti e doveri dell'usufruttuario. - Nel diritto romano l'usufruttuario acquistava i frutti naturali con la perceptio; i frutti civili invece giorno per giorno. Gli albari di un bosco ceduo cadevano in proprietà delusufruttuario con i tagli eseguiti con le dovute cautele. Cadevano pure in sua proprietà gli alberi morti ed i capi di un greggs, ma in quest'ultimo caso, egli doveva sostituire i capi morti. Poteva fruire delle miniere in esercizio e, perfino, almeno nel diritto giustinianeo, aprirne di nuove, ove ciò potesse farsi, senza recare danno.

Nel diritto civile italiano i diritti principali dell'usufruttuario sono i seguenti: 1) conseguire il possesso della cosa; 2) trarre da essa ogni utilità e tutti i frutti (v.), sia naturali che civili, entro determinati limiti (art. 981; cf. la riserva dell'art. 988). I frutti naturali sono percepiti dall'usufruttuario anche se pendenti, fin dall'inizio dell'u., senza l'onere di compensare le spese per la semina e la coltivazione; i frutti civili di giorno in giorno (art. 984); 3) gode delle costruzioni e piantagioni fatte dal proprietario, dopo l'inizio dell'u., salvo l'obbligo di corrispondere gli interessi sulle somme impiegate (art. 983); 4) eseguire miglioramenti ed addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa, salvo il diritto, da parte dell'usufruttuario, al momento della restituzione, ad una indennità per i miglioramenti (art. 985); 5) godere delle cave o torbiere già aperte, in esercizio, all'inizio dell'u. (art. 987). Per aprirne però di nuove ha bisogno del consenso del proprietario (ibid.); 6) procedere ai tagli ordinari dei boschi e degli alberi di alto fusto sparsi per la campagna "curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi e dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione" (art. 989); salvo sempre il diritto del proprietario a quelli divelti, spezzati o periti per accidente; 7) far propri gli alberi fruttiferi divelti, spezzati o periti per accidente, salvo l'obbligo di sostituirne altri (art. 991); 8) cedere ai terzi, in tutto o in parte, per un certo tempo o per tutta la durata, l'esercizio del diritto di u. o anche il diritto stesso, rimanendo però l'usufruttuario obbligato con il concessionario di fronte al proprietario, finché la cessione non sia a questi notificata (art. 980). Per l'u. delle cose consumabili e deteriorabili si applicano gli artt. 995-96, mentre per l'u. di
impianti, opifici, macchinari, che hanno una destinazione produttiva si riserva all'usufruttuario il diritto di una congrua indennità per le spese eccedenti le ordinarie riparazioni (art. 997). Infine, per le scorte vive (p. es., animali da lavoro) e morte (p. es., aratri, macchine, sementi), il Cod. civ. ital. ha risolto la controversia circa la restituzione di esse, stabilendo che le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore, al termine dell'u. (art. 998). Per quanto riguarda i doveri dell'usufruttuario, va osservato che nel diritto romano era stabilito che egli dovesse servirsi della cosa e godersela tamquam bonus pater familias, conservandola in buono stato e sopportando tutte le spese necessarie alla manutenzione di essa. A garanzia di tali obblighi era imposto all'usufruttuario di promettere se usurum boni viri arbitralu et restituturum. Donde l'obbligo della cauzione con le sue eccezioni nell'u. legale ecc. Anche nel diritto civile italiano l'usufruttuario è tenuto ad usare, nel godimento della cosa, la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001); a sostenere le spese ordinarie e le straordinarie, rese necessarie dalla inadempienza degli obblighi di ordinaria manutensione (art. 1004); a pagare le imposte ed i pesi gravanti sul reddito (artt. 1008-1109). Per le passività gravanti su eredità in u. si applicano gli artt. 1010 e 1012.
III. Cessazione dell'u. - Siccome l'u. e costituito a vantaggio di una determinata persona, cessa, al più tardi, con la morte di questa, e nelle persone giuridiche è fissato, come già detto, un termine massimo. Così era nel diritto romano, nel quale si estingueva l'u. anche per capitis deniuntio dell'usufruttuario, per consolidazione, distruzione della cosa, per non uso di dieci anni fra i presenti, venti tra gli assenti.

Anche nel diritto civile italiano vigente, l'u. cessa con la morte dell'usufruttuario e con il trascorrere di trenta anni, se si tratta di persona giuridica (art. 970); con lo spirare del termine convenuto; con il totale perimento della cosa; con la confusione della qualità di usufruttuario e proprietario nella medesima persona; con l'abuso, alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli perire per mancanza di ordinarie riparazioni (in quest'ultimo caso però è necessaria la sentenza del giudice: art. 1015); con la prescrizione e con il non uso ventennale (art. 1014). Prescrizioni simili a quelle del Cod. civ. ital. si trovano nei codici francese (artt. 503, 618-35), spagnolo (artt. 467-69), lusitano (artt. 2197-2216), messicano (artt. 865-941), argentino (artt. 2841-3003), brasiliano (artt. 713-49), tedesco (§§ 1030-89).

Per quanto riguarda il diritto canonico, è noto che il legislatore, in fatto di diritti reali, si rimette alle leggi civili dei singoli territori, salvo che non siano contrarie al diritto divino e che non sia stabilito diversamente dal diritto canonico (can. 1529).

Ora, per i frutti del beneficio, l'opinione più comune prima del CIC, tra i canonisti e fra gli stessi teologi, riteneva che la totalità dei frutti dovesse andare in proprietà del beneficiato, tutte le volte che questi avesse adempiuto i doveri relativi. Il can. 1473 invece determina ora molto chiaramente i diritti del beneficiario per i frutti del suo beneficio: egli è un semplice usufruttuario che, pur possedendo altri beni, può godere dei frutti del beneficio per il suo onesto sostentamento, spendendo però il superfluo per i poveri e le cause pie. La proprietà dei beni resta sempre al beneficio (can. 1472). Nel godimento però dei beni il beneficiato ha dei limiti stabiliti dalla stessa legge. Così, p. es., il tesoro trovato nel fondo beneficiale, i proventi delle cave del beneficio non appartengono al beneficiato, ma alla dote del beneficio stesso, detratta evidentemente la somma di danaro occorsa per la spesa e per la perdita dei frutti del beneficio (S. Congr. Concilii, 12-17 dic. 1931 : AAS, 24 [1932], p. 147). Per gli obblighi del beneficiato non usufruttuario del beneficio v. BENEFICIO.

BibL.: P. Bonfante, Istitua. di dir. rom., Milano 1929, p. 329 sgg.; M. Pistocchi, Sulla pertinenza dei frutti del beneficio giusta il can. 1473, in Perfice munus, 8 (1932), p. 842; G. Gramo, Corso di dir. rom. / l'u., Torino 1932; G. Veneziani, Sull'u.

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dell'uso e dell'abitao., Torino 1936; G. Stocchiero, Il beneficio ecclesiast., sede plena, Vicenza 1942; G. Durando, Istituz. di dir. cin., Torino 1946, p. 250 sgg .

Innocenzo Parisella
USURA. - Il termine ha due accezioni, una assoluta, l'altra relativa all'interesse. Nel primo caso u. è il lucro percepito dal mutuo come se fosse dovuta in forza del mutuo stesso; nel secondo caso è l'interesse eccessivo, quello cioè superiore al tasso stabilito dalla legge. Il mutuo è un contratto bilaterale con cui una parte concede all'altro per un certo tempo una cosa fungibile (consumabile al primo uso che se ne fa) con la condizione che, scaduto il tempo fissato, sia restituita nell'equivalente. Materia di questo contratto è una cosa qualunque, purché sia fungibile, ma in modo particolare si intende riferire l'u. al prestito del denaro.
I. Cenni storici. - Da quando comparve la moneta come mezzo di scambio, comparve anche il prestito di essa con interesse; contemporaneamente in ogni paese nacque e si sviluppò un'ampia legislazione, volta a frenare l'ingordigia che subito ne conseguì. Tra gli Ebrei era molto radicata l'idea dei prestito gratuito, ma le infrazioni erano continue, finché, sotto pretesto di adeguarsi alla pratica degli stranieri, non si esitò a violare apertamente la legge (cf. Ex. 22, 25; Lev. 25, 35-37; Ez. 18,8 ecc.). I Greci praticarono tranquillamente l'u.; Platone e Aristotele però le furono contrari; Aristotele fu anzi il primo a trovare la motivazione dell'illiceità, motivazione che sarà ripresa e sviluppata nel medioevo (cf. Platone, Leges, V, 741-42; Aristotele, Polit., I, 2). Anche in Roma, repubblicana e imperiale (Tacito, Annales, VI, 22), fu esercitata l'u., con grave danno dei mutuatari, e la legge intervenne molte volte, ma senza effetto, nonostante le gravi pene comminate ai trasgressori (ibid., VI, 16; Cicerone, Ad Att., V, 21 ecc.). La legislazione giustinianea, pur tenendo come principio l'immoralità dell'u., si limitò a restringere le concessioni delle leggi precedenti (13, C. 4.32; 1, C. 7, 46). I Padri della Chiesa si opposero con parole forti all'u., senza darvi una formulazione dottrinale: constatando i danni che ne provenivano (cf. Clemente Alessandrino, Strom., II, 18; PG 8, 1024; Gregorio Nazianzeno, Grat., 16 PG 35,957; s. Basilio, In dieiles, capp. 2-4; PG 29, 266 sgg.; s. Giovanni Crisostomo, In cap. XVIII Genes. hom. XLI: PG 53, 376-77; s. Ambrogio, De Tobia, 2 sgg.: PL 14, 798 sgg.; s. Girolamo, Commentar. in Ezech., 18,6; PL 25, 176-77 ecc.).
S. Tommaso, riallacciandosi alla tradizione patristica, e ad Aristotele, esaminò profondamente la questione per concludere col giudicare ingiusta ogni u., come quella che violava la giustizia commutativa, poiché in tal modo si vende due volte la stessa cosa (Sum. Theol., $2^{2}-2^{20}$, q. 78 , 22. 1-4). Il Concilio di Vienne (1311) dichiarò che si doveva punire come eretico chi osasse negare che la pratica dell'u. fosse peccato (Denz- U, n. 479). Nella realtà si ebbero sempre a lamentare gli inconvenienti, ma i principi rimanevano inconcussi e alla loro luce si giudicava della moralità dei fatti. Primi ad attaccare la dottrina tradizionale furono Calvino (1509-64) e Carlo du Moulin (15001566). Il primo negò apertamente la sterilità del denaro, equiparandolo nella sua capacità produttiva al campo e alla casa; ne veniva di conseguenza che, come non è peccato affittare una casa per denaro, così non lo è l'u. del denaro dato in prestito; il peccato si aveva solo nella esagerazione. Du Moulin prese invece a sostenere come punto base che col mutuo non si aveva traslazione di dominio, perciò di per se stesso non esigeva la gratuità.

Queste nuove dottrine suscitarono molto scalpore e si conclusero ben presto con la vittoria del pensiero tradizionale. Un secolo dopo la questione venne ripresa da C. Saumaise (1588-1653) che sostenne due principi fondamentali : l'uso del denaro è vendibile, il prezzo di quest'uso deve essere determinato dalla libera volontà dei contraenti. Seguito da molti altri che si rifacevano a Calvino, egli riusci ad imporsi e i suoi principi furono accettati e praticati. In campo cattolico le idee incomin-
ciavano a vagliarsi di nuovo alla luce delle nuove consuetudini commerciali e dell'introdursi di nuove forme di contratti che sembravano avere affinità con il mutuo. Alcuni autori che presero a sostenere opinioni che favorivano direttamente l'u. furono condannati (Denz-U, 1190-91); dopo la condanna alcuni tentarono di eluderla con una abile distinzione tra mutuo consumptionis (denaro dato per le necessità della vita) e mutuo productionis (denaro dato per commerciare); concludendo per la illiceità dell'u. nel primo contratto e la liceità nel secondo; e qualcuno tentò di dimostrare che il potere civile ba autorità di rendere lecita quell'u. che esso permette e illecita quella che proibisce. Il fermento continuava in Francia e in Olanda con alterne vicende nel prevalere delle tesi in contrasto; andava però facendosi strada sempre più la convinzione che l'u. fosse lecita. L'eco di queste dispute arrivò in Italia, dove la questione teorica era del tutto sopita, pur avendosi una pratica quasi universale dell'u.; Pietro Ballerini, volendo prevenire il diffondersi delle teorie incriminate d'oltralpe, sostenne con energia l'idea tradizionale e non tenne in alcun conto il progresso fatto; di più arrivò a negare persino quei motivi estranei al mutuo legittimanti un compenso, che erano stati ammessi da s. Tommaso stesso, confondendo il mutuo con altri contratti, in sé legittimi, e il tutto sottoponendo a condanna. Scipione Maffei prese posizione contro il Ballerini e volle dimostrare che l'u. moderata non era ingiusta, ma lecita, anzi utile; condannabile soltanto quella eccessiva. La sua opera: Dell'impiego del denaro (1744) scatenò reazioni e proteste da parte di molti moralisti ed era frequente lo scambio di imputazioni di eresia. Benedetto XIV sentì la necessità di intervenire con una enciclica (Vix pervenit. $1^{\circ}$ nov. 1745); che non valse a sopire del tutto le controversie. Tra gli altri Daniele Concina (v.) intervenne in senso rigorista nel dibattito, basandosi sulla Vix pervenit. La questione si assopì e la pratica dell'u. non mutò.

La distinzione tra u. e interesse (v.) fu introdotta per la prima volta nel linguaggio ufficiale in una legge della Costituente Francese. Da allora tutti gli Stati si preoccuparono di fissare il tasso d'interesse e di colpire l'u. In Italia mutuo e interesse sono regolati dal Cod. civile (1. IV, cap. XV, artt. 1813-22) e dal Cod. penale (1. II, tit. XIII, cap. II, art. 644).
II. Il paoplesia dell'u. - Per gli economisti è ormai pacifico che dal prestito di denaro, sotto qualunque forma, si può esigere l'interesse, e per poter riesaminare oggi radicalmente la situazione, è utile vedere brevemente quale sia stato il pensiero degli scolastici. Va premesso che né la S. Scrittura, né la Tradizione parlano dell'u. nel senso tecnico della parola e gli scolastici, per condannarla, non si basano sulla Rivelazione, ma esaminano a fondo la natura delle cose e in particolare del denaro: l'idea per essi precede e forgia la realtà con tendenza antiopportunistica; i moderni invece studiano la contingenza della realtà, credono di vedere mutata la natura del denaro, pongono di conseguenza altri principi e ne deducono conclusioni che sono agli antipodi di quelle della scuola. Punto di partenza è di determinare che cosa si intende per capitale, quali siano le res frugiferae e quali non frugiferae. I moderni hanno in vista la produzione di cose nuove, mentre gli antichi pensavano specialmente alla distribuzione di un nuovo valore. Per i moderni la ragione intima per cui una cosa sia capitale è che concorra alla produzione di un nuovo valore; mentre per gli antichi era che avesse un uso stimabile, distinguibile dalla cosa stessa. Secondo i moderni per la produzione sono necessari tre elementi : natura, lavoro, capitale e quest'ultimo si definisce parte di ricchezza prodotta, destinata a nuova produzione; la scolastica invece, volendo ricercare a chi dovesse andare l'utile, ricercava da quali fonti si potesse trarre un lucro e ne poneva soltanto due : la natura e il lavoro. Per natura si intende qualunque cosa che abbia capacità di apportare da se stessa una utilità; quindi tutto ciò che può avere un uso utile; ma secondo la diversa essenza delle cose, alcune permangono nel loro essere dopo l'uso fattone, altre invece periscono con l'uso che se ne fa (quorum usus est abusus, secondo

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l'espressione classica); quindi le prime sono ex se frusifierae le seconde steriles, anche se applicando l'industria umana possano diventare feconde come il seme. Il capitale perciò, sempre secondo la scolastica, è costituito da quelle cose che hanno una intriseca lucrosita, il cui uso cioè è separabile e distinto dalla sostanza e quindi può essere oggetto di contratto indipendentemente da essa. Entrano a far parte del capitale l'insieme dei beni immobili e mobili, compresi nella frase classica res quae primo usu non consumuntur. Di qui si deduce che il concetto di res frugifera era applicato sia a quelle cose che sono produttive formalmente: campi, selve, piante, animali; sia a quelle che formalmente non lo fossero: case, strumenti, supellettili; le une e le altre però sono produttive di un giusto lucro, perché hanno l'uso stimabile oltre la stimabilità della sostanza.

Delimitato cosil il campo del capitale, non è detto che tutto ciò che esiste vi sia compreso; vi sono altre cose che hanno un uso pure utile, ma che non è distinquibile dalla loro sostanza; quelle cioè che per il fatto che sono state usate, non continuano più nel loro essere; cosi il sale per condire gli alimenti, l'olio per l'illuminazione o per il nutrimento, il carbone per la combustione. Ne deriva evidentemente un utile dall'uso, ma questo si ha formaliter mediante la consumazione o distruzione sostanziale della cosa stessa, di modo che l'uso di tale cosa non è distinguibile dalla sua sostanza; se non è distinquibile, non è neppure apprezzabile distintamente da essa, né in definitiva può essere oggetto di contratto distinto. E questo il motivo profondo per cui tali cose sono dette infruttifere o sterili, anche se fossero evidentemente feconde come il seme. Perciò, prescindendo dalla donazione, quando si ha vendita di tali cose, non è lecito pretendere che l'utile dell'uso sia valutato o computato in più del prezzo della sostanza. Nel caso del prestito, concedendo l'uso di cosa sterile si dà il diritto di distruggerla; ciò implica il dominio della cosa stessa, e quindi nel prestito si verifica la traslazione del dominio. Per la giustizia sarà necessario restituire l'equivalente nella quantità e qualità; chi esigesse di più lederebbe la giustizia commutativa, perché in pratica venderebbe la stessa cosa due volte ( 80 vendere idem, vel vendere quod non est). E questo il contratto detto mutuo, con le sue caratteristiche della traslazione del dominio e gratuità dell'uso, di cui la prima condiziona e giustifica la seconda; la violazione di questa è vera e propria u., poco importa se grande o piccola, se si impresta a poveri o a ricchi, se il prestito è per il sostentamento immediato o per scopi commerciali. Può succedere che il mutuante, imprestando, venga a rimetterci: o perché viene a cessare per lui un lucro che otteneva dalla cosa (lucrum cessans) o perché effettivamente ne subisce un danno (dannum emergens), o perché corre serio pericolo di non avere il suo (periculum sortis); in questi casi non si può negargli il diritto di esigere qualche cosa; ma allora non sarebbe in forza del mutuo (ex mutuo, ut mutui) : bensì per motivi estrinseci al mutuo come tale.

Si tratta ora di vedere in quale categoria di beni debba essere posto il denaro, data la sua natura complessa.

Sembra che il medioevo non abbia conosciuto il sistema della carta moneta; la impostazione scolastica, però, ha ancora oggi, e forse più che mai, tutto il suo valore, anche se si prendevano le mosse dalla moneta coniata con metallo più o meno prezioso. Il denaro si definisce lo strumento che serve essenzialmente per lo scambio di cose che abbiano un valore. Per questo fu inventato ed è perciò misura, prezzo di tutte le cose, anzi le rappresenta tutte, le trasporta da una ragione all'altra, da un tempo all'altro sicché diventa per l'uomo come fideiussore. Secondo s. Tommaso esso è regola e misura delle cose venali, per sua essenza comporta che abbia relazione con tutte le cose che possono essere commutate nei reciproci rapporti economici dell'uomo, non con le altre che da tali rapporti stanno al di fuori. Cioè il valore di una cosa necessaria od utile all'uomo è misurato dal prezzo che se ne dà per averlo; questo prezzo è il denaro perché è stato trovato per il fine preciso che sia speso nella commutazione con le altre cose: questo è il suo uso.

In altre parole il danaro, esprimendo la relazione del valore che intercorre tra le cose, sta a tutte le cose venali tra loro (in quanto misura del loro valore) come la bilancia sta a tutte le cose che hanno peso, come il metro a quelle che hanno lunghezza.

Il compito del denaro, della bilancia e del metro si esaurisce essenzialmente nel misurare il valore, il peso, la lunghezza; poco importa che tali mezzi siano d'oro, d'argento, di ferro, o di carta. Se la proprietà essenziale del denaro è di essere misura, l'uso suo proprio, sarà che di fatto misuri. Ora non potrà misurare, cioè mettere a confronto il valore di due cose, se non quando, ricevuto nella commutazione di una, viene esso stesso commutato con l'altra e perciò in quanto denaro viene speso cioè consumato. Questo fa risaltare immediatamente l'identità che esiste fra denaro e res primo usu consumptibilis: è perciò anch'esso sterile. Tale identità è il punto di partenza per i principi da dedurre.
S. Tommaso quando parla di danaro in quanto tale prescinde sempre dalla materia di cui è fatto, come pure dallo scopo per cui viene impiegato; se cioè per acquistar cose necessarie alla vita, o per mercanteggiare ulteriormente. Perciò si errerebbe a dire che egli abbia considerato il danaro come primo usu consumptibilis perche allora si spendeva solo per acquisto: cose necessarie alla vita e non per il commercio; e quindi si verrebbe a sostenere conforme ai suoi principi la distinzione tra mutuum consumptionis e mutuum productionis. D'altra parte, a testimonianza degli storici, la circolazione monetaria era già molto attiva nel sec. xili; quindi la distinzione tra mutuo e mutuo, dedotta dallo scopo per cui si faceva, non era certo sfuggita all'Angelico, che l'avrebbe inserita nei suoi quadri, se avesse davvero quadrato coi principi dedotti dalla natura delle cose. Di qui si comprende pure in che senso gli scolastici intendessero questa sterilità: non vuol dire che con il danaro e l'industria umana non si potesse trurre lucro (s. Tommaso asserisce: de pecunia lucrari posse) : ma allora il lucro è originato solo dall'industria umana, o più precisamente dal lavoro e dalle cose acquistate col danaro, non mai del denaro in sé. Perciò il principio della sterilità del denaro era dedotto dalla sua natura specifica e s. Tommaso con questo non intendeva affatto dare una spiegazione scientifica al divieto dell'u.

Data la sterilità del denaro, non è possibile separare in esso un uso distinto dalla sostanza e stimabile separatamente, quindi non è possibile donare o vedere l'uso del denaro separatamente dalla sostanza: chi dona l'uso dona la sostanza e viceversa; chi vende l'uso vende la sostanza e viceversa. Ora il contratto cui può andar soggetto il denaro come tale sarà o unilaterale e gratuito, o bilaterale e oneroso. Tralasciando il primo caso (donazione), nel secondo l'unico onere imponibile sarà quello della restituzione del denaro nella stessa quantità in cui fu ricevuto: si ha cioè il mutuo, con tutte le sue proprietà, quindi traslazione di dominio e gratuità dell'uso; violando questa si ha l'u., lesiva della giustizia commutativa, con obbligo della restituzione. L'entità dell'u. sarà indice della sua maggiore o minore gravità, senza però che se ne muti la specie. Non sarà tolta né dai diversi usi cui potrà essere applicato il denaro, né dalla diversa condizione dei mutuatari.

Questa in sintesi è la dottrina tradizionale della Chiesa, sanzionata dalla encicl. Vix pervenit di Benedetto XIV. Ancora oggi i moralisti, in linea di massima, vi si attengono; aggiungono però che, data la situazione economica odierna, ogni prestito di denaro può essere sempre considerato un lucro cessante e inoltre, dal momento che la legge civile consente l'interesse, è sempre lecito esigerlo, purché sia contenuto nei limiti permessi. C'è qualcuno che prende posizione contraria alla dottrina tradizionale: «Il denaro che in antico non era ritenuto res frugifera e che si poteva considerare tale solo in potenza, ora deve dirsi fruttifero in atto ed è lecito ad ognuno avere un lucro dal mutuo di denaro (eccetto che per legge di carità sia tenuto al prestito gratuito) indipendentemente dal titolo estrinseco" (Noldin). Altri ritorna decisamente alla dottrina tradizionale, aggiornandola allo svi-

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luppo che ha preso l'economia (Thiberghien). Si ritiene però che la questione attenda ancora di essere risolta.

Bim.: altre le Summae degli scolastici, i trattati di teologia morale nel De contractibus e quelli di economia, cf.: D. Concina, Commentarius in ceciel. Vix pervenit, Roma 1746; S. Maffei, Dell'rabiego del denaro, ivi 1746; A. Bollermi, De iure divino ex naturali circa usuram libri sex, Bologna 1747; Benedetto XIV, De Synodo Diocessana, Roma 1752; F. Zoch, Rigor moderatus doctrinus pontificiae circa usuras, Venezia 1763; E. Van Roey, De jotto auctario ex contractu crediti, Lovanus 1903; A. Vermeersch, Questiones de intitita, Bruges 1904, pp. 312-27; R. Masson, L'usure au moyen âge, Parigi 1923; A. Segrè, Storia del commercio, Torino 1923; M. A. Lamarche, La justice et le prêt à intérêt, in Rev. dominicoine, 31 (1925), pp. 435-77; J. B. Mc Laughlin, De usura et interesse, in Ephem. theol. Lovan., 2 (1925), pp. 229-36; F. Marcononi, La illegittimità nel prestito di esoneta a interesse in due unclie del sec. IV, in Racc. di arritti in mem. di G. Tonialo, Milano 1929, p. 288 sgg.; C. Spicq, Le prêt à intérêt devant la vieille Sorbonne, in Doc. Vie intel., 11 (1932), pp. 33-43; O. Van Roll-Breuning, Heute, in Staatstex., IV, coll. 439-90; H. Lesêtre, Prêt, in DB, V, col. 617 sgg.; id., Usure, ibid., col. 2336 sgg.; V. Fallon, Principes d'economie sociale, Namur 1944; trad. it., Torino 1950, p. 254 sgg.; B. N. Nelson, The idea of usurys, Princeton 1949; A. Bernard, Usure, in DThC, XV, col. 2317 sgg.

Elio Degano
III. Diritto italiano. - L'art. 1815 Cod. civ., facente parte della disciplina del mutuo, stabilisce nel proprio capoverso: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale». Alla disciplina civilistica dell'u. è provveduto, in sede di diritto privato, attraverso la sanzione della nullità (che colpisce non l'intero contratto, ma solo la clausola concernente gli interessi, i quali non sono dovuti nella misura convenuta, ma in quella legale); inoltre, il Cod. pen. colpisce il reato di u. (art. 644).

La presa di posizione del legislatore italiano contro l'u. è giustificata dall'esigenza di accordare il riconoscimento della libertà con una certa uguaglianza. E. oggi, definitivamente superata la tesi secondo cui l'u. può essere efficacemente combattuta solo attraverso il miglioramento delle condizioni economiche e il perfezionamento del credito: pur ammesso che con questi mezzi possa ridursi la sua applicazione, il diritto non ha inteso rinunziare al diretto intervento contro di essa.

Devesi, ora, definire giuridicamente l'u. Il campo di casa corrisponde, tradizionalmente, al mutuo ad interesse. Gli interessi sono costituiti da denaro o da altre cose fungibili, cosi come le cose mutuate (art. 1813), alle quali si ragguagliano come percentuale; rispetto al debito avente per oggetto la restituzione (di "altrettante cose della stessa specie e qualitá " di quelle mutuate), il debito degli interessi, malgrado esista indipendentemente dalla partuizione delle parti (art. 1815, $1^{\text {a }}$ comma), assume carattere accessorio. Quando la rimunerazione, mediante interessi, dell'uso del denaro e delle altre cose fungibili date a mutuo assume proporzioni eccessive, si verifica l'u., e gli interessi assumono l'attributo di usurari.

Quando l'intento speculativo si svolge intorno all'uso del denaro (o di altre cose fungibili), si fa particolarmente acuto e sensibile il problema se convenga o meno lasciare al soggetto economicamente più forte l'illimitato potere di sopraffare il più debole; dato che le speculazioni sul prestito del denaro sono state e sono tuttora particolarmente frequenti e che le stesse costituiscono materia di uno specifico e assai grave problema sociale, può comprendersi come il legislatore abbia inteso assumere una posizione particolare al riguardo, comminando la nullità a carico della clausola usuraria.

Deve aggiungersi l'immoralità del contratto usurario: ripugna, invero, alla coscienza morale che il debito degli interessi dia adito a un arricchimento eccessivo a favore del creditore; e tale valutazione d'ordine morale ha ispirato pur essa il legislatore quando ha disposto la nullità della clausola usuraria.

Bim., A. Candian, Contributa alla dottrina della u. e della lesione nel diritto positivo italiano, Milano 1946; A. De Cupis, La distinzione tra u. e lesione nel codice civile vigente, in Dir. fallin., 1946, p. 77 sgg.

Adriann De Cupis

USURPAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI. - E la spogliazione o l'appropriazione indebita dei beni ecclesiastici da parte di privati o anche (come spesso avviene su larga scala) da parte della pubblica autorità. Quando è operata da questa è anche chiamata confisca o secllarizzazione dei beni ecclesiastici, o soppressione della mano morta (v. BENI ECCLESIASTICI).

L'usurpazione indica l'azione con la quale alcuno occupa la cosa altrui come propria, sia che agisca con violenza, con frode o qualsiasi altro titolo o pretesto, anche se non con animo ostile detiene i predetti beni. Usurpatori sono nel linguaggio canonico, non solo coloro che sottraggono, ma anche coloro che, in atto, detengono, possiedono beni o diritti usurpati da altri per averli ricevuti mediatamente od immediatamente dai diretti usurpatori, sotto qualsiasi titolo (donazione, vendita, eredità ecc.). Per conseguenza: 1) le leggi civili, che ordinano l'amministrazione dei beni della Chiesa, non sono legittime; né possono produrre effetto, se non per tolleranza della Chiesa (Conc. trid., sess. XXII, c. 11 de reform.); a) non può il potere civile, destinare i beni ecclesiastici in altri usi (cf. ancora la prop. 1 a , condannata, di Wicliff : Denz-U, n. 596); 3) sono ingiuste tutte le spogliazioni, invasioni o confische dei beni della Chiesa, sia amministrative che penali. Tutto ciò è evidente in caso di confisca; meno evidente quando si nasconde sotto il palliativo di abolizione della manomorta.
I. I CONDdetti beni di manomorta. - I beni in possesso della Chiesa, dei monasteri, dei luoghi pii o religiosi, ormai da tempo vengono qualificati come manomorta, perché la Chiesa, una volta acquistate le proprietà, le conserva più stabilmente del normale, non permetteridone l'alienazione o permettendola solo sotto certe determinate condizioni. Tali beni sono perciò sottratti all'ordinario commercio, e quindi quasi morti. Perché la quantità di tali beni immobili non crescesse troppo, il potere civile di molti Stati promulgò delle leggi, per esigere il permesso dell'autorità civile, a volte per qualsiasi acquisto da farsi dalla Chiesa, a volte per acquisto superiore a una determinata somma.

E certo diritto dello Stato, per il suo alto dominio, per il bene comune, promulgare pei propri cittadini leggi che regolino i contratti, i modi di acquisto e dare ogni altra disposizione in materia di ordine pubblico, salvo tuttavia il diritto di proprietà. Ma la Chiesa non intende soggiacere a quest'alto dominio dello Stato, e non può venir lesa nel suo libero ed indipendente diritto di acquisto dei